Fascicolo 2
LE CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE,
QUELLE ASSIMILATE, I SERVIZI
INTERNAZIONALI O CONNESSI
ALL’ESPORTAZIONE
INTERNAZIONALE E LE
IMPORTAZIONI
A CURA DI
GIAMPAOLO GIULIANI
Ultimo aggiornamento 18/10/02
1
CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE
ARTICOLO 8, 1° COMMA, LETT. A) DEL DPR N. 633 DEL 1972 [1]
Costituiscono cessioni all'esportazione:
“a) Le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante
trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunita`
economica
europea, a cura o a nome dei cedenti o dei
commissionari, anche per
incarico dei propri cessionari o
commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto
del cessionario, ad opera del cedente stesso
o di terzi, a
lavorazione,
trasformazione,
montaggio,
assiemaggio o
adattamento ad altri beni.
La esportazione deve risultare
da
documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale
su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di
accompagnamento
emessa a norma dell'art. 2 del D.P.R. 6 ottobre
1978, n. 627, o, se questa non e` prescritta, sul documento di cui
all'articolo 21, quarto
comma, secondo periodo. Nel caso in cui
avvenga tramite servizio postale
l'esportazione deve risultare nei
modi stabiliti con decreto del Ministro
delle Finanze, di concerto
con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;”
2
CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE
• DIRETTE
– SENZA COMMISSIONARIO
– TRAMITE COMMISSIONARIO
• DIRETTE “TRIANGOLARI”
– SENZA COMMISSIONARIO
– TRAMITE COMMISSIONARIO
3
ESPORTAZIONI DIRETTE
CESSIONE MEDIANTE TRASPORTO/SPEDIZIONE A CURA O A NOME DEI
CEDENTI
L’OPERAZIONE PUO’ ESSERE ESEGUITA TRAMITE COMMISSIONARI
I BENI POSSONO ESSERE (PER CONTO DEL CESSIONARIO A CURA DEL
CEDENTE O DI TERZI) SOTTOPOSTI A LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE,
MONTAGGIO
PROVA DELL'ESPORTAZIONE:
ESPORTAZIONE
SENZA
COMMISSIONARIO
DOCUMENTO
DOGANALE
DI
ESPORTAZIONE “DAU 3“ O DOCUMENTO CORRISPONDENTE NEI CASI DI DICHIARAZIONE
SEMPLIFICATA ENTRAMBI MUNITI DI VISTO
ESPORTAZIONE TRAMITE COMMISSIONARIO
A) COMMISSIONARIO DAU3 VISTATO
B) COMMITTENTE
COPIA O FOTOCOPIA DEL DAU 3 VISTATO IN POSSESSO DEL
COMMISSIONARIO OVVERO DOCUMENTO DI TRASPORTO “DDT”
INTEGRATO VISTATO
4
DOCUMENTO
UNICO
DOGANALE
(DAU)
CONTRADDISTINTO DAL N. 3
L’ESPORTATORE DEVE AVERE CURA
DI CONSERVARE L’ESEMPLARE DEL
DOCUMENTO
DOGANALE
DI
ESPORTAZIONE CHE DEVE ESSERE
MUNITO
DEL
VISTO
APPOSTO
DALLL’UFFICIO
DOGANALE
DI
USCITA DI CUI ALL’ART. 793 DEL
REGOLAMENTO
11/10/1993,
N.
2454/CE.
LA FATTURA DI VENDITA EMESSA
DALL’OPERATORE ECONOMICO CHE
VIENE PRESENTATA IN DOGANA A
CORREDO
E
COMPLETAMENTO
DELLA
DICHIARAZIONE
DI
ESPORTAZIONE,
ANCHE
SE
CONTENENTE GLI ESTREMI DEL
DOCUMENTO DOGANALE EMESSO,
NON RAPPRESENTA DI PER SE
STESSA UNA PROVA IDONEA A
DIMOSTRARE CHE I BENI SONO
USCITI
DAL
TERRITORIO
DELL’UNIONE EUROPEA
5
DATI
IDENTIFICATIVI
CEDENTE
1)DITTA, DENOMINAZIONE O
RAGIONE SOCIALE;
2) RESIDENZA O DOMICILIO
OVVERO UBICAZIONE STABILE
ORGANIZZAZIONE PER I NON
RESIDENTI
3) NUM. P. IVA
NUMERAZIONE
DEL DOCUMENTO
DATI
IDENTIFICATIVI
CESSIONARIO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOCUMENTO DI TRASPORTO
N. ..................... DEL ..............
DESCRIZIONE DEI BENI
DESCRIZIONE DEI
BENI
PROVA ESPORTAZIONE
1)
2)
INDICAZIONE
DELLA
DESTINAZIONE ESTERA DEI
BENI
INDICAZIONE DEL TIPO DI
OPERAZIONE
(ESPORTAZIONE TRAMITE
COMMISSIONARIO, OPPURE
ESPORTAZIONE
“TRIANGOLARE”)
1) DITTA, DENOMINAZIONE O
RAGIONE SOCIALE;
2) RESIDENZA O DOMICILIO
OVVERO UBICAZIONE STABILE
ORGANIZZAZIONE PER I NON
RESIDENTI
NATURA .......................
QUALITA’ ....................
QUANTITA’ ................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA DI EFFETTUAZIONE
DELL’OPERAZIONE
DATI IDENTIFICATIVI DI
CHI CURA IL TRASPORTO
1)DITTA, DENOMINAZIONE O
RAGIONE SOCIALE;
2) RESIDENZA O DOMICILIO
OVVERO UBICAZIONE STABILE
ORGANIZZAZIONE PER I NON
RESIDENTI
6
ESPORTAZIONI DIRETTE
A
A
B
IVA non imp. art.
8, 1° c, lett. a
BOLLO
esente
art. 15 Tab B
DPR 642/72
L'OPERAZIONE PRODUCE
PLAFOND PER A
RESIDENTE NEL
TERRITORIO
DELLO STATO
B
NON RESIDENTE
NEL TERRITORIO
DELLA COMUNITA
ADEMPIMENTI:
CEDENTE A -
FATTURA IMMEDIATA
PROVA ESPORTAZIONE DAU 3 VISTATO
7
ESPORTAZIONI DIRETTE
B
A
NON RESIDENTE
NEL TERRITORIO
DELLA
COMUNITA
RESIDENTE NEL
TERRITORIO
DELLO STATO
A
A1
IVA non imp. art.
8, 1° c, lett. a
BOLLO
esente
art. 15 Tab B
DPR 642/72
L'OPERAZIONE
PRODUCE PLAFOND
PER A
ADEMPIMENTI
COMMITTENTE A -
L'OPERAZIONE
PRODUCE PLAFOND
CONDIZIONATO
INCONDIZIONATO
COMMISSIONARIO
PER A1
RESIDENTE NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
A1
A1
B
IVA non imp. art.
8, 1° c, lett. a
BOLLO
esente
art. 15 Tab B
DPR 642/72
FATTURA IMMEDIATA (OPPURE ENTRO IL MESE SUCCESSIVO DM 18/11/76)
FATTURA DIFFERITA CON EMISSIONE DEL DDT SE IN POSSESSO DEI
BENI AL MOMENTO DELLA CESSIONE
PROVA ESPORTAZIONE COPIA DEL DAU 3 VISTATO O DEL DDT INTEGRATO
E VISTATO
COMMISSIONARIO A1 FATTURA IMMEDIATA
PROVA ESPORTAZIONE COPIA DEL DAU 3 VISTATO
8
ESPORTAZIONI DIRETTE TRIANGOLARI
• QUALORA IL BENE NON TRANSITI MATERIALMENTE PRESSO IL
CESSIONARIO RESIDENTE, BENSI' VENGA DIRETTAMENTE INVIATO IN
DOGANA SI REALIZZA LA C.D. "ESPORTAZIONE TRIANGOLARE".
• L’OPERAZIONE E' POSSIBILE ANCHE CON L’INTERVENTO DI
COMMISSIONARI
• IL TRASPORTO O LA SPEDIZIONE DEI BENI FUORI DALLA UE DEVE
AVVENIRE A CURA O A NOME DEL CEDENTE (ART. 13 L. N. 413/91)
• I BENI POSSONO ESSERE (PER CONTO DEL CESSIONARIO A CURA DEL
CEDENTE
O
DI
TERZI)
SOTTOPOSTI
A
LAVORAZIONE,
TRASFORMAZIONE, MONTAGGIO
• PROVA DELL'ESPORTAZIONE:
A) CEDENTE
B) CESSIONARIO
FATTURA CON GLI ESTREMI DEL DAU 3 INTEGRATO
SUCCESSIVAMENTE CON L’ATTESTAZIONE DELL’USCITA
DEI BENI DALLA UE APPOSTA DALL’UFFICIO DOGANALE,
OPPURE FATTURA EMESSA CON COPIA (O FOTOCOPIA)
DEL DAU 3 VISTATO O DEL DDT INTEGRATO E VISTATO
DAU3 VISTATO
9
ESPORTAZIONI DIRETTE TRIANGOLARI
A
L'OPERAZIONE
PRODUCE PLAFOND
PER A
RESIDENTE NEL
TERRITORIO
DELLO STATO
A
B
IVA non imp. art.
8, 1° c, lett. a
BOLLO
esente
art. 15 Tab B
DPR 642/72
B
B
RESIDENTE NEL
TERRITORIO
DELLO STATO
C
IVA non imp. art.
8, 1° c, lett. a
BOLLO
esente
art. 15 Tab B
DPR 642/72
L'OPERAZIONE
PRODUCE
PLAFOND
CONDIZIONATO
INCONDIZIONATO PER B
C
ADEMPIMENTI
NON RESIDENTE NEL
TERRITORIO DELLA COMUNITA
CEDENTE A -
FATTURA IMMEDIATA
FATTURA DIFFERITA CON EMISSIONE DEL DDT INTEGRATO
PROVA ESPORTAZIONE COPIA DEL DAU 3 VISTATO DALLA DOGANA IN
USCITA O DEL DDT INTEGRATO E VISTATO
CESSIONARIO B
FATTURA IMMEDIATA
PROVA ESPORTAZIONE COPIA DEL DAU 3 VISTATO
10
ESPORTAZIONI DIRETTE TRIANGOLARI
L'OPERAZIONE PRODUCE
PLAFOND PER A
A
RESIDENTE NEL
TERRITORIO
DELLO STATO
A1 B
A A1
IVA non imp. art.
8, 1° c, lett. a
BOLLO
esente
art. 15 Tab B
DPR 642/72
A1
COMMISSIONARIO
RESIDENTE NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
B
B
RESIDENTE NEL
TERRITORIO
DELLO STATO
C
IVA non imp. art.
8, 1° c, lett. a
BOLLO
esente
art. 15 Tab B
DPR 642/72
L'OPERAZIONE
PRODUCE
PLAFOND
CONDIZIONATO INCONDIZIONATO PER A1, B
C
NON RESIDENTE NEL
TERRITORIO DELLA COMUNITA
ADEMPIMENTI
CEDENTE A
FATTURA IMMEDIATA (OPPURE ENTRO IL MESE SUCCESSIVO DM 18/11/76)
FATTURA
DIFFERITA CON
EMISSIONE DEL DDT INTEGRATO SE IN
POSSESSO DEI BENI AL MOMENTO DELLA CESSIONE
PROVA ESPORTAZIONE COPIA DEL DAU 3 VISTATO DALLA DOGANA IN
USCITA O DEL DDT VISTATO
COMMISSIONARIO
CESSIONARIO
B
A1
FATTURA IMMEDIATA
FATTURA
DIFFERITA CON
EMISSIONE
DEL DDT INTEGRATO
PROVA ESPORTAZIONE COPIA DEL DAU 3 VISTATO DALLA DOGANA
IN USCITA O DEL DDT VISTATO
FATTURA IMMEDIATA
PROVA ESPORTAZIONE COPIA DEL DAU 3 VISTATO
11
ESPORTAZIONI DIRETTE
CESSIONE DI BENI ALL’ESPORTAZIONE A MEZZO POSTA:
DM 2/1/77 - CIR P.T. 1/2/77 N. 1-2-326-119 PE 9-75 - CIR MIN. FIN. 6.4.77
N. 17/410410
non è consentita per le merci inviate mediante lettere:
• ordinarie
• raccomandate
• assicurate
è consentita soltanto a mezzo di:
• stampe (prova esportazione distinta munita di bollo a calendario)
• pacchetti postali (prova esportazione dichiarazione doganale munita di
bollo a calendario)
• pacchi postali - prova esportazione
(esportazione agevolata mod C2-CP3 munito di bollo a calendario)
(procedura normale bolletta doganale munito di bollo a calendario) 12
CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE
ARTICOLO 8, 1° COMMA, LETT. B) DEL DPR N. 633 DEL 1972
“ b) le
cessioni con trasporto o spedizione fuori del
territorio della Comunita economica europea entro novanta
giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente
o per suo conto, ad eccezione dei beni
destinati a
dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da
diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di
trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli
personali fuori del territorio della Comunita' economica
europea; l'esportazione deve
risultare da vidimazione
apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un
esemplare della fattura; ”
13
ESPORTAZIONI A CURA DEL NON RESIDENTE
LE OPERAZIONI PREVISTE DALL’ART 8 LETT. B HANNO PER OGGETTO
LE CESSIONI DI BENI EFFETTUATE A FAVORE DI UN SOGGETTO NON
RESIDENTE CHE INTENDE ESPORTARLI.
L’AGEVOLAZIONE E’
RICONOSCIUTA IN PRESENZA DI DUE CONDIZIONI:
• I BENI OGGETTO DELL'OPERAZIONE DEVONO ESSERE ESPORTATI
SENZA SUBIRE LAVORAZIONI
• LE CESSIONI (PASSAGGIO FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITA)
DEVONO AVVENIRE CON TRASPORTO O SPEDIZIONE ENTRO 90 GIORNI
DALLA CONSEGNA, A CURA DEL CESSIONARIO NON RESIDENTE O PER
SUO CONTO
•
•
A FINI PROBATORI IL VENDITORE DEVE FARSI INVIARE DALL’ACQUIRENTE UNA
COPIA DELLA FATTURA ORIGINARIAMENTE EMESSA MUNITA DEL VISTO
DELL’UFFICIO DOGANALE
A CONDIZIONE DI RECIPROCITA’ L’ACQUIRENTE PURCHE’ SIA SOGGETTO
PASSIVO D’IMPOSTA NELLO STATO EXTRA- U.E. NEL QUALE HA FISSATO LA
PROPRIA RESIDENZA, AI SENSI DELL’ART 38-TER PUO’ BENEFICIARE DEL
RIMBORSO IVA CORRISPOSTO AI RESIDENTI
14
ESPORTAZIONI A CURA DEL NON RESIDENTE
A
A
RESIDENTE NEL
TERRITORIO
DELLO STATO
B
IVA non imp. art.
8, 1° c, lett. b
BOLLO
esente
art. 15 Tab B
DPR 642/72
B
NON RESIDENTE
L'OPERAZIONE
PRODUCE PLAFOND
PER A
B
NON RESIDENTE
NB: L'AGEVOLAZIONE E' RICONOSCIUTA IN PRESENZA DI DUE CONDIZIONI
• I BENI OGGETTO DELL'OPERAZIONE DEVONO ESSERE ESPORTATI
SENZA SUBIRE LAVORAZIONI
• LE CESSIONI (PASSAGGIO FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITA)
DEVONO AVVENIRE CON TRASPORTO O SPEDIZIONE ENTRO 90 GIORNI
DALLA CONSEGNA, A CURA DEL CESSIONARIO NON RESIDENTE O PER
15
SUO CONTO
ESPORTAZIONI A CURA DEL NON RESIDENTE
A
RESIDENTE NEL
TERRITORIO DELLO STATO
A
B
IVA non imp. art.
8, 1° c, lett. b
BOLLO
esente
art. 15 Tab B
DPR 642/72
B
NON RESIDENTE
90 GIORNI
OPERAZIONE NON IMPONIBILE
A
B
ESEMPLARE
MUNITO DI VISTO
DOGANALE
IVA non imp. art.
8, 1° c, lett. b
BOLLO
esente
art. 15 Tab B
DPR 642/72
B NON RESIDENTE
30 GIORNI
OPERAZIONE IMPONIBILE
REGOLARIZZAZIONE FATTURA
(ART. 7, C. 1 DLGS 471/97)
VERSAMENTO IVA DOVUTA
OLTRE
SANZIONE DA UNA
META’ AD UNA VOLTA
L’IVA
DOVUTA
(SALVO LE IPOTESI
DI RAVVEDIMENTO DI
CUI
ALL’ART.13
DLGS 472/97)
16
CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE
ARTICOLO 8, 1° COMMA, LETT. C) DEL DPR N. 633
DEL 1972
“ c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni
diversi dai fabbricati
e dalle aree edificabili, e le
prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo
effettuato cessioni all'esportazione od operazioni
intracomunitarie, si avvalgono della facolta` di
acquistare, anche
tramite commissionari, o
importare beni e servizi senza pagamento
dell'imposta;”
17
ESPORTAZIONI INDIRETTE
• L’ESPORTAZIONI PREVISTE DALL'ART. 8, PRIMO
COMMA LETT. C) HANNO PER OGGETTO LE
CESSIONI DI BENI O LE PRESTAZIONI DI SERVIZI
EFFETTUATE A FAVORE DI UN SOGGETTO
RESIDENTE CHE ABBIA ACQUISITO LO STATUS DI
“ESPORTATORE ABITUALE”.
• CHI BENEFICIA DELLA NON IMPONIBILITA E IL
CESSIONARIO, CIOE' L'ACQUIRENTE DEI BENI O
DEI SERVIZI CHE RICHIEDE MEDIANTE LA
“LETTERA D’INTENTO” LA NON APPLICAZIONE
DELL’IVA.
• LA RICHIESTA PER RENDERE L’OPERAZIONE NON
IMPONIBILE DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO I
LIMITI DEL COSIDDETTO "PLAFOND"
18
ESPORTAZIONI INDIRETTE
A
B
IVA non imp. art.
8, 1° c, lett. C
BOLLO
L.2500
SE L’IMPORTO
E’ SUPERIORE A
L. 150.000
A (RESIDENTE)
LETTERA
DI
INTENTO
L'OPERAZIONE NON
PRODUCE PLAFOND PER A
B
(RESIDENTE)
ESPORTATORE
ABITUALE
ACQUISTI AMMESSI CON LA LETTERA D’INTENTO NEI LIMITI DEL “PLAFOND”
1) - MATERIE PRIME, SEMILAVORATI, PRODOTTI FINITI, ECC
2) - BENI AMMORTIZZABILI (ESCLUSI I FABBRICATI E LE AREE EDIFICABILI)
3) - SERVIZI DI TRASFORMAZIONE, LAVORAZIONE, MONTAGGIO E SIMILI
4) - PRESTAZIONI DI SERVIZI
5) - ALTRE SPESE GENERALI
19
ESPORTAZIONI INDIRETTE
ESPORTATORE ABITUALE
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT A DEL D.L. 29 DICEMBRE 1983
N 746:
“a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione
di cui
alle lettere a) e b) dello stesso articolo effettuate,
registrate
nell'anno precedente, sia superiore al 10% del
volume d'affari
determinato a norma dell'art. 20 dello stesso
decreto ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o
depositati nei luoghi soggetti
a vigilanza doganale. I contribuenti,
ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attivita` da un periodo
inferiore a dodici mesi, hanno
facolta` di assumere come
ammontare di riferimento, in ciascun mese,
quello dei
corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti,
se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume
di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di
riferimento;”
20
ESPORTAZIONI INDIRETTE
LETTERA D’INTENTO
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT C DEL D.L. 29 DICEMBRE
1983 N 746:
“c) che l'intento di avvalersi della facolta` di effettuare acquisti
o
importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da
apposita
dichiarazione, redatta in conformita` del modello
approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente
l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonche`
l'indicazione dell'Ufficio competente
nei suoi confronti,
consegnata o spedita al fornitore o prestatore,
ovvero
presentata in dogana, prima dell'effettuazione della operazione;
la dichiarazione puo` riguardare anche piu` operazioni tra le
stesse parti. ”
21
ESPORTAZIONI INDIRETTE
LETTERA D’INTENTO
ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL D.L. 29 DICEMBRE 1983 N
746:
“...... La dichiarazione di cui alla lettera c), redatta in
duplice esemplare, deve essere progressivamente numerata
dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i
quindici giorni successivi a quello di emissione o
ricevimento in apposito registro tenuto a norma dell'art. 39 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e
conservata a norma delle stesso articolo; gli estremi della
dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in
base ad essa. “
22
ESPORTAZIONI INDIRETTE
PLAFOND
ARTICOLO 8, COMMA 2, DEL DPR N. 633 DEL 1972 :
“ 2. Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono
effettuate senza pagamento dell'imposta ai soggetti indicati
nella lettera a), se residenti, ed ai soggetti che effettuano le
cessioni di cui alla lettera b) del precedente comma su loro
dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilita`, nei
limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle
cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel
corso dell'anno solare precedente.
I cessionari e i
commissionari
possono avvalersi di tale ammontare
integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello
stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna e
nei limiti della differenza tra esso e l'ammontare delle cessioni
dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi
della lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di
servizi.........“
23
ESPORTAZIONI INDIRETTE
PLAFOND
ARTICOLO 8, COMMA 2, DEL DPR N. 633 DEL 1972 :
“...... I soggetti che intendono avvalersi della facolta` di
acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta
devono darne comunicazione scritta al competente ufficio
dell'I.V.A. entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma
anteriormente al momento di effettuazione della prima
operazione, indicando l'ammontare dei corrispettivi delle
esportazioni fatte nell'anno solare precedente. Gli stessi
soggetti possono optare, dandone comunicazione entro il 31
gennaio, per la facolta` di acquistare beni e servizi senza
pagamento dell'imposta assumendo come ammontare di
riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi
delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti.
L'opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia
revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca deve
essere comunicata all'ufficio entro il 31 gennaio successivo a
ciascun triennio. .......“
24
ESPORTAZIONI INDIRETTE
ARTICOLO 2, COMMA 2, DELLA L 18 FEBBRAIO 1997 N.28:
“ 2. I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1
del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, possono effettuare
acquisti ed importazioni senza pagamento dell'imposta, in ciascun
anno, nel limite dell'ammontare complessivo delle cessioni e delle
prestazioni di cui agli articoli 8, primo comma, lettere a) e b), 8-bis e
9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, delle cessioni intracomunitarie e
delle prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi di altro
Stato membro, non soggette ad imposta a norma dell'articolo 40,
comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, registrate a
norma dell'articolo 23 del citato decreto del Presidente
della
Repubblica n. 633 del 1972 per l'anno solare precedente. I
contribuenti possono assumere mese per mese come ammontare di
riferimento quello delle cessioni e delle prestazioni anzidette
registrate per i dodici mesi precedenti. “
25
ESPORTAZIONI INDIRETTE
ARTICOLO 1, COMMA 3-BIS, DEL DL 31 MAGGIO 1994 N. 330:
“3 bis. E` soppresso l'obbligo di presentare all'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto il modello IVA 99 di cui al decreto del Ministro
delle finanze 26 gennaio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
30 del 31 gennaio 1984.
inviare
entro
E` altresi` soppresso l'obbligo di
il 5 settembre all'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto il modello IVA 99 bis di cui al decreto del Ministro delle
finanze 12 marzo 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del
15 marzo 1984.”
26
ESPORTAZIONI INDIRETTE
DPR 10 novembre 1997 n. 442: Opzione e revoca
1. L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di
regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del
contribuente o dalle modalita' di tenuta delle scritture contabili. La
validita' dell'opzione e della relativa revoca e' subordinata unicamente
alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attivita'. E'
comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel
caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove
disposizioni normative.
2. In presenza di fusione o scissione di societa' il regime di
determinazione dell'imposta, prescelto da ciascun soggetto, continua
fino alla prevista scadenza, con l'applicazione, ove necessario, delle
norme contenute nell'art. 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
27
ESPORTAZIONI INDIRETTE
ESPORTATORE ABITUALE
– ACQUISISCONO LO 'STATUS' DI 'ESPORTATORE AGEVOLATO' QUEI
SOGGETTI CHE NELL'ANNO SOLARE PRECEDENTE OVVERO NEGLI
ULTIMI DODICI MESI ABBIANO REGISTRATO ESPORTAZIONI O ALTRE
OPERAZIONI ASSIMILATE PER UN AMMONTARE SUPERIORE AL 10%
DEL VOLUME D'AFFARI.
– LE ESPORTAZIONI E LE OPERAZIONI ASSIMILATE SONO QUELLE DI CUI
AL PRIMO COMMA DEGLI ARTICOLI 8, LETTERE A) E B), 8 BIS E 9
NONCHE' DEGLI ARTICOLI 71 E 72 DEL DPR 633 DEL 1972, E LE
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE DI CUI AGLI ARTICOLI 41, 40, COMMI
4-BIS, 5, 6 E 8, 52 E 58 DEL DL 331 DEL 1993.
– LE OPERAZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 8 BIS E 9 DEL DPR 633/72 E
QUELLE AD ESSE ASSIMILATE DEVONO RIENTRARE NELL'ATTIVITA'
PROPRIA DEL SOGGETTO CHE EFFETTUATA LE CESSIONI O LE
PRESTAZIONI.
– PER DETERMINARE TALE REQUISITO VANNO CONSIDERATE LE
CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI REGISTRATE
NELL'ANNO O NEI DODICI MESI PRECEDENTI, MENTRE NEL VOLUME
D'AFFARI NON SI TIENE CONTO DELLE CESSIONI DI BENI IN TRANSITO O
DEPOSITATI IN LUOGHI SOGGETTI A VIGILANZA DOGANALE.
28
ESPORTAZIONI INDIRETTE
PLAFOND
SONO DUE I METODI PER DETERMINARE IL PLAFOND:
A) METODO SOLARE (DETTO ANCHE PLAFOND FISSO O ANNUALE) RIFERITO
ALL'ANNO SOLARE PRECEDENTE;
B) METODO MENSILE (DETTO ANCHE PLAFOND MOBILE) RIFERITO AI DODICI
MESI PRECEDENTI.
LA MANIFESTAZIONE DEL TIPO DI PLAFOND ADOTTATO VA EVIDENZIATA A
POSTERIORI IN SEDE DI DICHIARAZIONE IVA DELL'ANNO DI RIFERIMENTO.
L’ESPORTATORE ABITUALE PUO' UTILIZZARE IL PLAFOND DAL 1° GENNAIO
DELL'ANNO SOLARE SUCCESSIVO A QUELLO DI INIZIO DELL'ATTIVITA',
MENTRE CHI VUOLE UTILIZZARE IL 'PLAFOND MOBILE' DEVE ATTENDERE
ALMENO DODICI MESI DALL'INIZIO DELL'ATTIVITA'.
SIA IL PLAFOND SOLARE CHE QUELLO MENSILE HANNO DURATA ANNUALE
E I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO MODIFICARE OGNI ANNO IL TIPO DI
PLAFOND SCELTO
29
ESPORTAZIONI INDIRETTE
PLAFOND
LA DISCIPLINA DELLE OPZIONI È STATA RIVISTA CON IL DPR
10/11/1997 N. 442.
• L’OPZIONE O LA REVOCA DEI REGIMI DI AGEVOLAZIONE
RIFERITO AL PLAFOND FISSO O AL PLAFOND MOBILE SI
DESUME
DA
COMPORTAMENTI
CONCLUDENTI
DEL
CONTRIBUENTE O DALLE MODALITÀ DI TENUTA DELLE
SCRITTURE CONTABILI: LA VALIDITÀ DELL’OPZIONE E DELLA
RELATIVA REVOCA È SUBORDINATA UNICAMENTE ALLA SUA
CONCRETA ATTUAZIONE;
• IL CONTRIBUENTE È OBBLIGATO A COMUNICARE L’OPZIONE
(CHE HA VALIDITÀ ANNUALE PER L’USO DEL PLAFOND)
NELLA
PRIMA
DICHIARAZIONE
ANNUALE
IVA
DA
PRESENTARE SUCCESSIVAMENTE ALLA SCELTA OPERATA.
30
PLAFOND
ESPORTAZIONI INDIRETTE
PER LA DETERMINAZIONE DEL PLAFOND SI DEVE TENERE CONTO DELLE
OPERAZIONI REGISTRATE NELL’ANNO SOLARE PRECEDENTE O NEI 12 MESI
PRECEDENTI:
DELLE ESPORTAZIONI DIRETTE (ART. 8, LETT. A, DPR 633/72)
– CESSIONI A CLIENTE ESTERO CHE ESPORTA (ART. 8, LETT. B, DPR 633/72)
– CESSIONI INTRACOMUNITARIE (ARTT. 41, 52 E 58, D.L. 331/93)
– CESSIONI E PRESTAZIONI ASSIMILATE (ART. 8-BIS, DPR 633/72)
– SERVIZI INTERNAZIONALI (ART. 9, DPR 633/72)
– SERVIZI INTRACOMUNITARI (ARTT. 4O, COMMI 4-BIS, 5, 6 E 8 DEL D.L. 331/93)
IL PLAFOND E’ UNICO INDIPENDENTEMENTE DALLA SUA ORIGINE
IN BASE ALL’UTILIZZO SI DEVE DISTINGUERE IL PLAFOND CONDIZIONATO
DA QUELLO LIBERO:
– NELLE
ESPORTAZIONI
E
CESSIONI
INTRACOMUNITARIE
TRAMITE
COMMISSIONARIO O IN TRIANGOLAZIONE IL PLAFOND PER IL CESSIONARIO O IL
COMMISSIONARIO E’ RIDOTTO DI UN IMPORTO PARI AL COSTO D’ACQUISTO
SOSTENUTO PER I BENI.
TALE AMMONTARE COSTITUISCE UN PLAFOND
CONDIZIONATO CHE PUO’ ESSERE SPESO PER BENI CHE DEVONO ESSERE
ESPORTATI ENTRO SEI MESI E SENZA SUBIRE ALCUNA TRASFORMAZIONE
31
ESPORTAZIONI INDIRETTE
LETTERA D’INTENTO
GLI ESPORTATORI AGEVOLATI DEVONO RILASCIARE APPOSITA DICHIARAZIONE
(COSIDDETTA 'LETTERA DI INTENTO') A CIASCUN FORNITORE OVVERO ALLA
DOGANA IN DATA ANTERIORE A QUELLA NELLA QUALE SONO EFFETTUATE LE
OPERAZIONI DI ACQUISTO O DI IMPORTAZIONE.
TALI COMUNICAZIONI DI INTENTO, PER LE QUALI E' PREVISTO UN MODELLO,
DEVONO ESSERE NUMERATE E ANNOTATE IN UN APPOSITO REGISTRO OVVERO
IN APPOSITA SEZIONE NEL REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE O DEI
CORRISPETTIVI.
LE DICHIARAZIONI POSSONO ESSERE RILASCIATE AI FORNITORI O PRESTATORI
DI SERVIZI ANCHE NEL MESE DI DICEMBRE CON RIFERIMENTO A OPERAZIONI
CHE SARANNO EFFETTUATE NELL'ANNO SUCCESSIVO, RIPORTANDO
UN'APPOSITA DISTINTA NUMERAZIONE RIFERITA ALL'ANNO SEGUENTE.
LA MOVIMENTAZIONE DEL PLAFOND VA ANNOTATA NEL REGISTRO DELLE
VENDITE OVVERO IN APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO NEL QUALE SI
ANNOTANO LE DICHIARAZIONI DI INTENTO, ENTRO IL SECONDO MESE
SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO (A PARTIRE DAL 2 GENNAIO 2002,
L’ART. 10 DEL DPR N. 435 DEL 7 DICEMBRE 2001 HA SOPPRESSO TALE
OBBLIGO).
32
ESPORTAZIONI ASSIMILATE
ARTICOLO 8 BIS, DEL DPR N. 633 DEL 1972
[1] Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese
nell'articolo 8:
a) le cessioni di navi destinate all'esercizio di attivita` commerciali o
della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare,
ovvero alla demolizione, escluse le unita` da diporto di cui alla L. 11
febbraio 1971, n. 50;
b) le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello
Stato ancorche` dotati di personalita` giuridica;
c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che
effettuano prevalentemente trasporti internazionali;
d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio
degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti,
le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture
destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le
somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per le
navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento;
33
ESPORTAZIONI ASSIMILATE
ARTICOLO 8 BIS, DEL DPR N. 633 DEL 1972
e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio,
relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione,
trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e
noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b), e c),
degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di
bordo, nonche` le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle
navi di cui alle lettere a) e b).
[2] Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo e
terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare
complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente
comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle
aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le
operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita` propria dell'impresa.
34
ESPORTAZIONI ASSIMILATE
L’ART. 8-BIS DEL DPR N. 633 DEL 1972 ASSIMILA ALLE
CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE LE CESSIONI:
– DI NAVI DESTINATE ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI O
SIMILI ESCLUSE LE UNITÀ DA DIPORTO;
– DI AEROMOBILI COMPRESI I SATELLITI AD ORGANI DELLO STATO O
DI IMPRESE DI NAVIGAZIONE AEREA CHE EFFETTUANO VOLI
PREVALENTEMENTE INTERNAZIONALI;
– NAVI E AEROMOBILI (DI QUALSIASI TIPO) CEDUTI AD ORGANI DELLO
STATO
– CESSIONE DI APPARATI MOTORE, PARTI DI RICAMBIO DOTAZIONI DI
BORDO RIFORNIMENTO E VETTOVAGLIAMENTO;
– PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LAVORI NAVALI E AEREI
35
ESPORTAZIONI ASSIMILATE
Sono non imponibili:
Cessione di navi (nozione di cui all’art. 136 del codice della
navigazione “qualsiasi costruzione destinata al trasporto per
acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto o ad altro
scopo”) escluse le unità da diporto destinate:
all’esercizio di attività commerciali o della pesca
– ad operazioni di salvataggio o assistenza
– alla demolizione;
Le operazioni suddette devono avvenire nell’ambito dell’esercizio
di un’attività d’impresa ovvero da un soggetto d’imposta;
Per navi destinate all’esercizio di attività commerciali devono intendersi anche i
galleggianti antincendio, le gru galleggianti mobili, i pontoni di sollevamento, i
pontoni posatubi o posacavi, le chiatte nonché le piattaforme e i galleggianti
mobili o sommergibili destinati all’attività di ricerca e di sfruttamento del suolo
marino art. 2, co. 4 L. 18/2/97 n. 28
Le cessioni di qualsiasi tipo di nave a delle amministrazioni36dello
Stato ovvero ad enti dotati di personalità giuridica
ESPORTAZIONI ASSIMILATE
Sono non imponibili:
CESSIONE DI AEROMOBILI (nozione di cui all’art. 743 del codice della
navigazione “ogni macchina atta al trasporto per aria di persone o di
cose da un luogo ad un altro”) E DI SATELLITI (“veicoli lanciati nello
spazio e posti in orbita intorno alla terra o ad altri corpi celesti” c.m
11/8/76 n. 28/520372) EFFETTUATE:
NEI CONFRONTI DI IMPRESE DI NAVIGAZIONE AEREA
– CHE EFFETTUANO PREVALENTEMENTE TRASPORTI
INTERNAZIONALI
il criterio della prevalenza dei trasporti internazionali va rilevato con
riferimento ai corrispettivi delle prestazioni eseguite in tutto o in parte
all’estero, rispetto a quelle eseguite interamente all’interno del territorio
dello stato (risoluzione ministeriale 13 marzo 1992 n. 450016)
Le cessioni di qualsiasi tipo di nave a delle amministrazioni
dello Stato ovvero ad enti dotati di personalità giuridica
37
ESPORTAZIONI ASSIMILATE
Prestazioni di servizi attinenti il settore navale e
aeronautico riferite a navi e aeromobili e loro apparati
motori nonché alle dotazioni di bordo:
1
- costruzione
2 - manutenzione
3 - riparazione
4 - modificazione
5 - trasformazione
6 - assiemaggio
7 - allestimento
8 - arredamento
9 - demolizione
10 - tutti i servizi per l’uso dei bacini di carenaggio
38
ESPORTAZIONI ASSIMILATE
I soggetti che effettuano operazioni assimilate alle
cessioni
all’esportazione
possono
applicare
le
disposizioni per gli “esportatori agevolati”.
Le operazioni cui fare riferimento per lo “status” di
esportatore abituale e per l’utilizzo del plafond, devono
essere operazioni che rientrano nell’attività propria
dell’impresa, sono quindi escluse le operazioni relative ad
attività occasionali
A
B
IVA non imp. art.
8, 1° c, lett. C
BOLLO
L.2500
SE L’IMPORTO
E’ SUPERIORE A
L. 150.000
A (RESIDENTE)
L'OPERAZIONE NON
PRODUCE PLAFOND PER A
LETTERA
DI
INTENTO
B
(RESIDENTE)
ESPORTATORE
ABITUALE
39
I SERVIZI INTERNAZIONALI
ARTICOLO 9, 1° COMMA, N. 1 DEL DPR N. 633 DEL 1972 :
“[1] Costituiscono servizi internazionali o connessi
agli scambi internazionali:
1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio
dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza
di unico contratto;”
40
I SERVIZI INTERNAZIONALI
ARTICOLO 9, 1° COMMA, N. 1 DEL DPR N. 633 DEL 1972 :
–
A
B
TRASPORTO DI PERSONE
COMMITTENTE
VETTORE
UNICITA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO
UNICITA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO
TERRITORIO DELLO STATO
TERRITORIO EXTRA UE
OPERAZIONE FUORI CAMPO
OPERAZIONE IN CAMPO IVA
OPERAZIONE NON IMPONIBILE
B
A
IVA non imp. art.
9, 1° c, n. 1
BOLLO
esente
art. 15 Tab B
DPR 642/72
41
I SERVIZI INTERNAZIONALI
ARTICOLO 9 , 1° COMMA DEL DPR N. 633 DEL 1972 :
“2) i trasporti relativi a beni in esportazione,
in
transito o in importazione temporanea, nonche` i
trasporti relativi a beni in
importazione i cui
corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma
del primo comma dell'art. 69;”
42
I SERVIZI INTERNAZIONALI
ARTICOLO 9, 1° COMMA, N. 2 DEL DPR N. 633 DEL 1972 :
–
TRASPORTO DI BENI
B
A
IVA non imp. art.
9, 1° c, n. 2
BOLLO
esente
art. 15 Tab B
DPR 642/72
A
B
COMMITTENTE
VETTORE
UNICITA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO
UNICITA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO
TERRITORIO DELLO STATO
TERRITORIO EXTRA UE
OPERAZIONE IN CAMPO IVA
OPERAZIONE FUORI CAMPO
OPERAZIONE NON IMPONIBILE
1
IN ESPORTAZIONE
2
IN TRANSITO
3
IN IMPORTAZIONE TEMPORANEA
4
IN IMPORTAZIONE DEFINITIVA I CUI CORRISPETTIVI SONO GIA ASSOGGETTATI AD IVA
(MERCE, TRASPORTO, ASSICURAZIONE, COMMISSIONE E IMBALLAGGIO FINO AL PRIMO LUOGO DI
DESTINAZIONE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DOGANALE CHE RISULTA DAL DOCUMENTO DI
TRASPORTO E PRESTAZIONI ACCESSORIE FINO AL LUOGO CITATO)
43
I SERVIZI INTERNAZIONALI
ARTICOLO 9 , 1° COMMA, N. 3 DEL DPR N. 633 DEL 1972 :
“3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili,
autoveicoli,
vagoni
ferroviari, cabine letto,
containers e carrelli, adibiti ai trasporti di
cui al
precedente
n.
1),
ai
trasporti
di beni in
esportazione,
in
transito o in temporanea
importazione nonche` a quelli relativi a beni in
importazione sempreche` i corrispettivi dei noleggi e
delle locazioni
siano assoggettati all'imposta a
norma del primo comma dell'art. 69; “
44
I SERVIZI INTERNAZIONALI
ARTICOLO 9 , 1° COMMA, N. 4 DEL DPR N. 633 DEL 1972 :
“4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al
precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione,
in transito o in temporanea
importazione nonche` ai
trasporti di beni in
importazione
sempreche`
i
corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati
all'imposta a
norma del primo comma dell'art. 69; i
servizi relativi alle operazioni doganali; “
45
I SERVIZI INTERNAZIONALI
ARTICOLO 9 , 1° COMMA, N. 5 DEL DPR N. 633 DEL 1972 :
“5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione,
stivaggio,
disistivaggio, pesatura,
misurazione,
controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito,
custodia e simili, relativi ai beni in esportazione,
in transito o in importazione temporanea ovvero relativi
a beni in importazione sempreche` i corrispettivi dei
servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma
del primo comma dell'art. 69; “
46
I SERVIZI INTERNAZIONALI
ARTICOLO 9 , 1° COMMA, N. 6 DEL DPR N. 633 DEL 1972 :
“6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e
negli scali
ferroviari di confine che riflettono
direttamente il funzionamento e la manutenzione degli
impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di
trasporto, nonche` quelli resi dagli agenti marittimi
raccomandatari; “
47
I SERVIZI INTERNAZIONALI
ARTICOLO 9 , 1° COMMA, N. 7 DEL DPR N. 633 DEL 1972 :
“7) i servizi di intermediazione relativi
a beni in
importazione, in
esportazione o in transito, a
trasporti internazionali di persone o di
beni, ai
noleggi e alle locazioni di cui al n. 3); le cessioni di
licenze all'esportazione;“
48
I SERVIZI INTERNAZIONALI
ARTICOLO 9 , 1° COMMA, N. 7-BIS DEL DPR N. 633 DEL
1972 :
“7 bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto
di agenzie di
viaggio di cui all'articolo 74 ter,
relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio
degli Stati membri della Comunita` economica
europea; “
49
I SERVIZI INTERNAZIONALI
ARTICOLO 9 , 1° COMMA, N. 8 DEL DPR N. 633 DEL 1972 :
“8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali
a norma dell'art.
152, primo comma, del T.U.
approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; “
50
I SERVIZI INTERNAZIONALI
ARTICOLO 9 , 1° COMMA, N. 8 DEL DPR N. 633 DEL 1972 :
“MANIPOLAZIONI USUALI” A TERMINI DEL CITATO ART. 152, 1°
COMMA, DELLE LEGGI DOGANALI, SONO QUELLE OPERAZIONI
DESTINATE AD ASSICURARE ALLE MERCI IMMESSE NEI DEPOSITI
DOGANALI, LA CONSERVAZIONE OVVERO IL MIGLIORAMENTO
DELLA PRESENTAZIONE O DELLE QUALITA COMMERCIALI IN
CONFORMITA ALLE DISPOSIZIONI ADDOTTATE DAL CONSIGLIO UE
DIRETTIVA UE 21/06/1971 N. 71/235 (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO:
APPOSIZIONE DI MARCHI, RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE
DELL’IMBALLAGGIO, CERNITA, PULITURA ECC).
DEPOSITO
DOGANALE
51
I SERVIZI INTERNAZIONALI
ARTICOLO 9 , 1° COMMA, N. 9 DEL DPR N. 633 DEL 1972 :
“9) i trattamenti di cui all'art. 176 del T.U. approvato con
D.P.R. 23
gennaio 1973 n. 43, eseguiti su beni di
provenienza estera non ancora
definitivamente
importati nonche` su beni nazionali, nazionalizzati o
comunitari destinati ad essere esportati da o per
conto del prestatore
del servizio o del committente
non residente nel territorio dello Stato; “
52
I SERVIZI INTERNAZIONALI
ARTICOLO 9 , 1° COMMA, N. 9 DEL DPR N. 633 DEL 1972 :
LE PRESTAZIONI DI CUI ALL’ART. 176
– LAVORAZIONE,
COMPRESI
IL
MONTAGGIO,
L’ASSIEMAGGIO
E
L’ADATTAMENTO AD ALTRE MERCI
– LA TRASFORMAZIONE
– LA RIPARAZIONE, COMPRESI IL RIATTAMENTO E LA MESSA A PUNTO
– L’UTILIZZAZIONE, CON CONSEGUENTE CONSUMO PARZIALE O TOTALE,
COME CATALIZZATORI, ACCELLERATORI O RALLENTATORI DI REAZIONI
CHIMICHE PER FACILITARE LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DA
ESPORTARE O RIESPORTARE, ESCLUSA L’UTILIZZAZIONE DELLE FONTI DI
ENERGIA, DEI LUBRIFICANTI E DEGLI ATTREZZI ED UTENSILI
– SONO NON IMPONIBILI SE ESEGUITE SU BENI
– IMPORTATI TEMPORANEAMENTE
– NAZIONALI O NAZIONALIZZATI ACQUISTATI DA UN OPERATORE NON
RESIDENTE A CONDIZIONE CHE:
» I TRATTAMENTI SIANO EFFETTUATI ANTERIORMENTE ALL’ESPORTAZIONE
» L’ESPORTAZIONE VENGA EFFETTUATA DALLO STESSO ACQUIRENTE DEI BENI O
DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO OVVERO PER LORO CONTO
53
SERVIZI INTERNAZIONALI
A
B
IVA non imp. art.
8, 1° c, lett. a
BOLLO
esente
art. 15 Tab B
DPR 642/72
A
B
RESIDENTE NEL
TERRITORIO DELLO
STATO A1
NON RESIDENTE NEL
TERRITORIO DELLA
COMUNITA
A
OPERAZIONE
IMPONIBILE IVA
I IPOTESI COMMITTENTE A
A1
PRESTATORE
RESIDENTE
A1
B
IVA non imp. art.
9, 1° c, N. 9
BOLLO
esente
art. 15 Tab B
DPR 642/72
A1
B
OPERAZIONE
IMPONIBILE IVA
PRESTAZIONE IMPONIBILE
II IPOTESI COMMITTENTE B
PRESTAZIONE NON IMPONIBILE PURCHE’ IL TRASPORTO SIA CURATO DA O PER CONTO DEL
PRESTATORE O DEL COMMITTENTE NON RESIDENTE DIVERSAMENTE LA PRESTAZIONE E’ IMPONIBILE
54
SERVIZI INTERNAZIONALI
A
IVA non imp. art.
8, 1° c, lett. a
BOLLO
esente
art. 15 Tab B
DPR 642/72
A
RESIDENTE NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
A1
B
B
B
A1
OPERAZIONE
IMPONIBILE IVA
PRESTAZIONE IMPONIBILE
II IPOTESI COMMITTENTE B
PRESTAZIONE IMPONIBILE
RESIDENTE NEL
TERRITORIO
DELLO STATO
IVA non imp. art.
8, 1° c, lett. a
BOLLO
esente
art. 15 Tab B
DPR 642/72
OPERAZIONE
IMPONIBILE IVA
A
I IPOTESI COMMITTENTE A
B
C
C
A1
PRESTATORE
RESIDENTE
NON RESIDENTE NEL
TERRITORIO DELLA COMUNITA
A1
B
IVA non imp. art.
9, 1° c, N. 9
BOLLO
esente
art. 15 Tab B
DPR 642/72
II IPOTESI COMMITTENTE C
PRESTAZIONE NON IMPONIBILE PURCHE’ IL TRASPORTO SIA CURATO DA O PER CONTO DEL
PRESTATORE O DEL COMMITTENTE NON RESIDENTE DIVERSAMENTE LA PRESTAZIONE E’ IMPONIBILE
55
I SERVIZI INTERNAZIONALI
ARTICOLO 9 , 1° COMMA, N. 11 DEL DPR N. 633 DEL 1972 :
“11) il transito nei trafori internazionali; “
56
I SERVIZI INTERNAZIONALI
ARTICOLO 9, 1° COMMA, N. 12 DEL DPR N. 633 DEL 1972 :
“12) le operazioni di cui ai nn. da 1) a 4) dell'art. 10,
effettuate nei confronti di soggetti residenti fuori
dalla Comunita` economica europea o
relative a
beni destinati ad essere esportati fuori dalla
Comunita` stessa. “
57
I SERVIZI INTERNAZIONALI
ARTICOLO 9 , 2° COMMA DEL DPR N. 633 DEL 1972 :
“[2] Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle
del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano
con
riferimento
all'ammontare complessivo dei
corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente
comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai
fabbricati e dalle aree edificabili, di servizi fatti dai
soggetti che effettuano le operazioni stesse
nell'esercizio dell'attivita` propria dell'impresa. “
58
I SERVIZI INTERNAZIONALI
ARTICOLO 9 , 2° COMMA DEL DPR N. 633 DEL 1972 :
I soggetti che effettuano servizi internazionali possono
applicare le disposizioni per gli “esportatori agevolati”.
Le operazioni cui fare riferimento per lo “status” di
esportatore abituale e per l’utilizzo del plafond, devono
essere operazioni che rientrano nell’attività propria
dell’impresa, sono quindi escluse le operazioni relative ad
attività occasionali
Gli operatori il cui plafond è costituito da operazioni non
imponibili ai sensi dell’art. 9, possono importare senza il
pagamento dell’IVA solo se hanno effettuato operazioni
previste al n. 9, co. 1 dello stesso articolo (lavorazioni
internazionali).
Tale limitazione non opera per i beni
acquistati nel mercato internazionale
59
IMPORTAZIONI
ARTICOLO 67 DEL DPR N. 633 DEL 1972 :
“1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto
beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori
non compresi nel territorio della Comunita` e che non siano stati gia`
immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunita`
medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi
dalla Comunita` a norma dell'articolo 7, primo comma, lettera b): a) le
operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del
pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso
altro Stato membro della Comunita` economica europea; b) le operazioni di
perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento CEE
n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985; c) le operazioni di ammissione
temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali,
che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunita` economica europea,
non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione; d) le operazioni
di immissione in consumo relative a beni provenienti dal
Monte Athos,
dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare; e) [lettera abrogata]
2. Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a
scarico di esportazione temporanea fuori della Comunita` economica europea
e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della
Comunita` medesima.”
60
IMPORTAZIONI
BENI PROVENIENTI DA:
PAESI EXTRA U.E. I TERRITORI NON RIENTRANTI
NELLA COMUNITA' (LIVIGNO, CAMPIONE D'ITALIA, LE ISOLE CANARIE, IL MONTE
ATHOS ECC.)
OPERAZIONI:
–
IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA: I BENI PROVENIENTI DA PAESI EXTRAUE
PER LE QUALI SIANO STATE ADEMPIUTE IN UN PAESE MEMBRO LE
FORMALITA DI IMPORTAZIONE (ESCLUSO L’IVA) E RISCOSSI I DAZI DOGANALI
– REGIMI SOSPENSIVI
–
–
–
•
BENI IMPORTATI MA DESTINATI A PROSEGUIRE IN ALTRO STATO MEMBRO
•
BENI DESTINATI AD ESSERE IMMESSI IN UN DEPOSITO DOGANALE
(IMPORTAZIONE DIRETTA DA PAESI EXTRAUE) O NON DOGANALE
AUTORIZZATO (INTRODUZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO DA ALTRO
STATO MEMBRO UE)
OPERAZIONI DI AMMISSIONE TEMPORANEA: BENI DA RIESPORTARE “TAL
QUALI” CHE NON FRUISCONO DELL’ESONERO DEI DAZI DI IMPORTAZIONE
REIMPORTAZIONI A SCARICO DI TEMPORANEE ESPORTAZIONI
REINTRODUZIONI DI BENI PRECEDENTEMENTE ESPORTATI
61
IMPORTAZIONI
ARTICOLO 68 DEL DPR N. 633 DEL 1972 :
• Non sono soggette all'imposta:
a) le importazioni di beni indicati nel primo comma, lettera c), dell'art. 8, nell'art. 8 bis, nonche` nel
secondo comma dell'art. 9 limitatamente all'ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9) dello stesso
articolo, sempre che ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli; b) le importazioni di
campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;c) ogni altra importazione definitiva
di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'articolo 72. Per le
operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), l'esenzione si applica
allorchè i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione
doganale, dal soggetto che effettua l'operazione; c-bis) le importazioni di beni indicati nell'ottavo e
nel nono comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori; d) la
reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati,
sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale; [e) soppresso; f) l'importazione di beni
donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente
finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella
di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai
sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996; g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma,
lettera l) dell'art. 2 .
62
IMPORTAZIONI
ARTICOLO 68 DEL DPR N. 633 DEL 1972 :
Le norme che regolano l’IVA all’importazione sono allineate a quelle che
disciplinano gli scambi interni per cui:
GLI ESPORTATORI ABITUALI possono importare beni senza il pagamento
dell’IVA in dogana.
Devono a questo proposito osservare le disposizioni per
gli esportatori abituali è prevista una deroga per quei soggetti che effettuano
prestazioni internazionali (art. 9 co. 1 n. 9)
LE IMPORTAZIONI DI NAVI E AEROMOBILI non pagano l’imposta perché
oggettivamente non imponibili
LE IMPORTAZIONI DI CAMPIONI GRATUITI non pagano l'imposta in quanto
operazioni non soggette
LE IMPORTAZIONI DI OPERAZIONI ESENTI di cui all’art. 10 e NON IMPONIBILI
di cui al’art. 72 (particolarità per l’oro) - LE IMPORTAZIONI DI ORO DA
INVESTIMENTO (in quanto operazioni esenti) la condizione deve essere
attestata da chi effettua l’importazione
LE IMPORTAZIONI DI ENTI DONATI A ENTI
PUBBLICI NONCHÉ
AD
ASSOCIAZIONI E POPOLAZIONI REGISTRATE
LE IMPORTAZIONI DI BENI DEFINITIVAMENTE ESPORTATI
63
IMPORTAZIONI
Altre disposizioni oltre
all’art. 68 prevedono la non
debenza dell’IVA per le importazioni, si tratta:
IMPORTAZIONI UMANITARIE E DI COOPERAZIONE - articolo 28 della
legge 26 febbraio 1987 n. 49
PUBBLICAZIONI ESTERE IMPORTATE DA UNIVERSITÀ - articolo 3 D.L.
n. 90 del 27/04/90
IMPORTAZIONI SENZA IVA PER EFFETTO DI DIRETTIVE COMUNITARIE
- Dir. Com. 28 marzo 1983 n. 181 (beni personali acquisiti a seguito di
matrimonio, a seguito di successione, a favore delle persone minorate,
delle vittime catastrofi, stampati di carattere pubblicitario ecc.)
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IMPORTAZIONI
ARTICOLO 69 DEL DPR N. 633 DEL 1972 :
“[1] L'imposta e` commisurata, con le aliquote indicate ell'art. 16, al valore
dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale,
aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'I.V.A.,
nonche` dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione
all'interno del territorio della Comunita` che figura sul documento di
trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo.
Per i supporti informatici, contenenti programmi per elaboratore prodotti in
serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle
istruzioni in essi contenuti. Per i beni che prima dello sdoganamento hanno
formato oggetto nello Stato di una o piu` cessioni, la base imponibile e`
costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione.
[2] Fatti salvi i casi di applicazione dell'art. 68, lettera c), per i beni nazionali
reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista negli
artt. 207 e 208 del T.U. approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e
l'esenzione prevista nell'art. 209 dello stesso T.U. si applicano, ai fini
dell'I.V.A., soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva
esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della
temporanea esportazione avviene per identita`. “
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ALIQUOTA IVA
–
IMPORTAZIONI
AI BENI IMPORTATI SI APPLICA L’IVA CON LA MEDESIMA ALIQUOTA PREVISTA PER L’ART. 16 DEL DPR
N. 633 DEL 1972
BASE IMPONIBILE
–
NON VALGONO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 13 DEL DPR N. 633 DEL 1972 MA QUELLE PREVISTE
PER LE RISCOSSIONI DEI TRIBUTI DOGANALI
» Valore Doganale +
» Diritti Doganali Di Confine +
» Spese Inoltro Fino a Destinazione +
» Spese Sostenute per la commercializzazione dei prodotti =
BASE IMPONIBILE
IMPORTAZIONE DI SOFTWARE
–
NECESSITÀ DI DIVIDERE IL SOFTWARE TRA “STANDARD” E “SPECIFICO”
BENI CEDUTI PRIMA DELLO SDOGANAMENTO
–
SE I BENI SONO OGGETTO DI UNA O PIÙ CESSIONI TRA OPERATORI NAZIONALI PRIMA DELLO
SDOGANAMENTO L’IVA ALL’IMPORTAZIONE È DOVUTA DAL CORRISPETTIVO DELL’ULTIMA CESSIONE
REIMPORTAZIONE A SCARICO DI TEMPORANEA ESPORTAZIONE
–
IN QUESTO CASO LA BASE IMPONIBILE È COSTITUITA DAL MAGGIOR VALORE ASSUNTO DAI BENI
PER EFFETTO DEI TRATTAMENTI SUBITI ALL’ESTERO. IN SOSTANZA SI CORRISPONDE L’IVA SUL
PREZZO DELLA LAVORAZIONE ESTERA COMPRENSIVA DEI MATERIALI AGGIUNTI. È NECESSARIO
CHE LA REIMPORTAZIONE SIA EFFETTUATA DALLO STESSO SOGGETTO CHE AVEVA ESPORTATO I
BENI (O DA TERZI PER SUO CONTO) E CHE LO SCARICO AVVENGA PER IDENTITÀ DEI BENI E NON PER
EQUIVALENZA. DIVERSAMENTE LA BASE IMPONIBILE È COSTITUITA SUL VALORE PIENO DEI BENI
IMPORTATI
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IMPORTAZIONI
ARTICOLO 70 Applicazione dell'imposta DEL DPR N. 633 DEL 1972 :
L'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano
per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di
confine.
Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui alla lettera c) dell'art. 8, all'importatore che
attesti falsamente di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici
oltre i limiti consentiti si applica la pena pecuniaria di cui al terzo comma dell'art. 46, salvo che il fatto
costituisca reato a norma della legge doganale.
L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio postale deve essere assolta
secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni.
'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui
all'articolo 4, quarto comma, può essere richiesta a rimborso secondo modalita` e termini stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunità
economica europea. Il rimborso è eseguito a condizione che venga fornita la prova che l'acquisizione
intracomunitaria di detti beni è stata assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione.
Per l'importazione di materiale d'oro, nonchè dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325
millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l'imposta, accertata e liquidata nella
dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle disposizioni di cui
al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del
documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonché, agli effetti della detrazione, nel registro di
cui all'articolo 25.
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IMPORTAZIONI
ACCERTAMENTO IMPOSTA IN DOGANA
»
DICHIARAZIONE DOGANALE art. 56, DPR 23/05/73 N. 43
»
CONTROLLI DOGANALI cap III, DPR 23/05/73 N. 43
»
BOLLETTA DOGANALE DI IMPORTAZIONE (sostituisce in tutto la fattura)
CONTROVERSIE DOGANALI
»
REVISIONE DELL’ACCERTAMENTO art. 11 DLGS 8/11/90 N. 374
»
RICHIESTA SPONTANEA art. 20, 4° co, L. 27/12/97 N. 449
»
REVISIONE D’UFFICIO art. 11 DLGS 8/11/90 N. 374
ACCERTAMENTO VIOLAZIONI DOGANALI
»
VIOLAZIONI RELATIVE ALL'ESPORTAZIONE
art.7, DLGS 18/12/97 N. 471
»
DEFINIZIONE AGEVOLATA art.16, 3° co, 17, 2° co e 25, 3° co, DLGS 18/12/97 N. 472
»
PAGAMENTI IN DOGANA art. 13, DLGS 18/12/97 N. 472
»
SPEDIZIONIERI DOGANALI RESPONSABILITÀ art.7, 3° co, DLGS 18/12/97 N. 471
art.28, L. 8/05/98 N. 146
SUPERAMENTO PLAFOND IN DOGANA
»
RAVVEDIMENTO OPEROSO
art.13 DLGS 18/12/97 N. 472
NO art. 20, 4° co, L. 27/12/97 N. 449 (cfr 27/12/01 n. 102985)
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IMPORTAZIONI
SUPERAMENTO PLAFOND IN DOGANA
L’ART. 13 DEL D.LGS N. 472 DEL 1997 È APPLICABILE ANCHE IN CASO DI
SPLAFONAMENTO ALL’IMPORTAZIONE (IN QUESTO SENSO CFR CIR. MIN. 180/E DEL 10
LUGLIO 1998)
L’ART. 20, CO. 4° DELLA L. 27/12/97 N. 449 HA STABILITO L’INAPPLICABILITÀ DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE NEL CASO IN CUI IL DICHIARANTE CHIEDE
SPONTANEAMENTE LA REVISIONE DELL’ACCERTAMENTO DI CUI ALL’ART. 11 DEL
D.LGS 8/11/90 N. 374.
INVECE DELLE SANZIONI PREVISTE PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DI CUI ALL’ART.
13 DEL D.LGS N. 472/97 E’ PREVISTO:
1/8 SANZIONI MINIME SE VERSATO ENTRO 30 GIORNI DALLA COMMISSIONE DELLA
VIOLAZIONE
1/6 SANZIONI MINIME SE VERSATO ENTRO IL TERMINE DELLA DICHIARAZIONE
ANNUALE IVA
SUI MAGGIORI DIRITTI LIQUIDATI SI APPLICANO SOLO GLI INTERESSI DI MORA DI CUI
ALL’ART. 86 DEL DPR 23/05/73 N. 43
»
(TASSO STABILITO PER IL PAGAMENTO DIFFERITO DEI DIRITTI DOGANALI
MAGGIORATO DI QUATTRO PUNTI PERCENTUALI)
AD OGNI MODO LA NOTA 102985 DEL 27/12/01 HA CHIARITO CHE TALI SANZIONI NON
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POSSONO ESSERE UTILIZZATE IN CASO DI SPLAFONAMENTO IN DOGANA
IMPORTAZIONI
IMPORTAZIONI DI ORO INDUSTRIALE E ARGENTO
L'imposta relativa all'importazione di oro industriale da parte di soggetti passivi
d'imposta, pur essendo accertata e liquidata nella dichiarazione doganale in base
all'attestazione resa in tale sede, è assolta dall'importatore attraverso l'istituto del
reverse charge. La stessa procedura si applica per le importazioni di argento in lingotti o
grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi.
Se l'importatore di oro industriale o di argento è un privato, non rendendosi applicabile
l'assolvimento del tributo con il sistema del "reverse-charge",
L'IVA va corrisposta in dogana secondo le regole generali Il documento doganale,
integrato con l'imposta, va annotato nel registro delle vendite e in quello degli acquisti
con riferimento al mese di rilascio del documento stesso.
IMPORTAZIONI TRAMITE POSTA
Le importazioni effettuate tramite il servizio postale devono essere disciplinate con
apposito decreto interministeriale non ancora emanato. Attualmente per le merci
pervenute per pacco postale e CAI-POST: 1) per le importazioni fino a lire 3 milioni,
viene emessa d'ufficio la bolletta doganale A/34 con IVA anticipata dall'Ente poste
italiane e riscossa dal postino all'atto della consegna; 2) se la merce supera il limite di 3
milioni è necessario presentare una dichiarazione scritta (DAU) per le procedure di
sdoganamento.
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