Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l’indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l’avvenuto controllo.
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Funzione
Commessa
IWMD-ING
IWMD
Tipo
P200S0800200
R
Rev.
Numero Progressivo
00
Data
NC 90 00077
29/09/2015
Numero Archivio
ETQ-00050652
Titolo Elaborato
LIBRETTO DELLE PREVENZIONI (prescrizioni) GENERALI E SPECIFICHE
RIEPILOGATIVO E INTEGRATIVO – ALLEGATO PKB8 - 10 -
1° EMISSIONE
NUCLECO-IWMD
Violante V.
NUCLECO-IWMD-ING
Moretti V.
NUCLECO-IWMD
Violante V.
Incaricato
PROPRIETA’
Lo Giudice F.
Collaborazioni
NUCLECO-IWMD-ING
Farina A.
Verifica
STATO
Autorizzato
NUCLECO-IWMD
NUCLECO-IWMD
Lo Giudice F.
Lo Giudice F.
Approvazione /
Benestare
Autorizzazione all’uso
LIVELLO DI CLASSIFCAZIONE
Riservato Aziendale
Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata
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UNITA’
COMM/CENTRO
TIPO
REV.
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PAGINE
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P200S0800200
R
0
NC9000077
n° 2 di 65
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)
LIBRETTO DELLE PREVENZIONI (prescrizioni) GENERALI E SPECIFICHE
RIEPILOGATIVO E INTEGRATIVO – ALLEGATO PKB8
- 10 -
UNITA’
COMM/CENTRO
TIPO
REV.
N°PROGRESSIVO
PAGINE
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NC9000077
n° 3 di 65
INDICE
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 3 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato
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1.0 PREVENZIONI GENERALI E SPECIFICHE – RIEPILOGO E INTEGRAZONE ......... 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Recinzione del cantiere: modalità realizzative .......................................................... 7
Baraccamenti: requisiti comuni................................................................................. 7
Magazzini: requisiti comuni ...................................................................................... 8
Servizi igienico-assistenziali: requisiti comuni .......................................................... 9
Servizi igienico-assistenziali: dormitoi stabili .......................................................... 10
Servizi igienico-assistenziali: dormitoi di fortuna ..................................................... 10
Servizi igienico-assistenziali: dormitoi temporanei .................................................. 10
Servizi sanitari: obblighi e comunicazione .............................................................. 11
Servizi sanitari: categoria ....................................................................................... 11
Servizi sanitari: pacchetto di medicazione .............................................................. 12
Servizi sanitari: cassetta di pronto soccorso ........................................................... 12
Servizi sanitari: camera di medicazione ................................................................. 13
Servizi sanitari: lavoratori fuori sede ....................................................................... 13
Illuminazione del posto di lavoro ............................................................................ 13
Protezione delle postazioni di lavoro ...................................................................... 13
Divieto di accesso agli estranei .............................................................................. 14
Parcheggio autovetture .......................................................................................... 14
Ore di silenzio: regolamenti locali ........................................................................... 14
Aree di logistica: requisiti comuni ........................................................................... 14
Stoccaggio temporaneo dei rifiuti ........................................................................... 14
Viabilità di cantiere: percorsi carrabili ..................................................................... 15
Viabilità di cantiere: percorsi pedonali .................................................................... 15
Impianti di cantiere: generalità................................................................................ 15
Obbligatorietà degli approvvigionamenti idrici ........................................................ 16
Illuminazione del cantiere ....................................................................................... 16
Disposizioni generali di sicurezza per tubazioni e canalizzazioni ............................ 17
Disposizioni di comportamento generale; ............................................................... 17
Disposizioni generali per gli operatori di apparecchi elettrici ................................... 18
Disposizioni specifiche per gli operatori di apparecchi elettrici................................ 19
Impianto elettrico di alimentazione: requisiti per cavi e conduttori .......................... 22
Impianto elettrico di alimentazione: requisiti per prese e spine ............................... 23
Impianto elettrico di alimentazione: requisiti per quadri elettrici .............................. 24
Impianto elettrico di alimentazione: requisiti per apparecchiature elettriche............ 25
Impianto elettrico di alimentazione: requisiti per cabine elettriche .......................... 26
Impianto elettrico di alimentazione: disposizioni per gli interventi di riparazione ..... 26
Disposizioni per l'impianto di messa a terra ............................................................ 27
Disposizioni per l'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche ..................... 29
Disposizioni per l'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche ..................... 29
Demolizioni: prevenzioni a "Inalazione polveri, fibre" .............................................. 30
Demolizioni: prevenzioni "Caduta dall’alto" ............................................................ 30
Demolizioni: "convogliamento del materiale di demolizione " .................................. 31
Armature provvisorie per grandi opere ................................................................... 31
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UNITA’
COMM/CENTRO
TIPO
REV.
N°PROGRESSIVO
PAGINE
IWMD-ISL
P200S0800200
R
0
NC9000077
n° 4 di 65
43.
Armature provvisorie per la esecuzione di manufatti: requisiti ................................ 32
44.
Armature provvisorie per la esecuzione di manufatti: resistenza ............................ 32
45.
Armature provvisorie: protezione delle aperture di muri e solai .............................. 32
46.
Armature provvisorie: puntelli ................................................................................. 32
47.
Armature provvisorie: scale .................................................................................... 32
48.
Disarmo: area interessata ...................................................................................... 32
49.
Disarmo: autorizzazione ......................................................................................... 32
50.
Disarmo: divieti....................................................................................................... 33
51.
Disarmo: norme generali ........................................................................................ 33
52.
Disarmo: procedure ................................................................................................ 33
53.
Disarmo: protezione dei fori nei solai...................................................................... 33
54.
Disarmo: protezione delle rampe di scale ............................................................... 33
55.
Disarmo: pulizia al termine delle operazioni ........................................................... 33
56.
Impalcature nelle costruzioni in elevazione in c.a. .................................................. 33
57.
Formazione di rilevati: posizione dei lavoratori ....................................................... 33
58.
Formazione di rilevati: prevenzioni a "Seppellimento, sprofondamento" ................. 34
59.
Scavi: prevenzioni a "Seppellimento, sprofondamento" .......................................... 34
60.
Scavi: presenza di gas tossici ................................................................................ 34
61.
Scavi: presenza di gas infiammabili........................................................................ 35
62.
Scavi: barriere protettive sul ciglio .......................................................................... 35
63.
Scavi: ciglio e pareti dello scavo ............................................................................. 35
64.
Scavi: divieto di depositi sui bordi ........................................................................... 35
65.
Scavi: posizione dei lavoratori ................................................................................ 35
66.
Scavi: armature del fronte ...................................................................................... 35
67.
Prosciugamento scavi: canali superficiali ............................................................... 35
68.
Elementi prefabbricati: piano antinfortunistico ........................................................ 36
69.
Elementi prefabbricati: disposizioni generali ........................................................... 36
70.
Elementi prefabbricati: protezioni ........................................................................... 36
71.
Elementi prefabbricati: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto o a livello" ....... 37
72.
Elementi prefabbricati: prevenzioni a "Seppellimento, sprofondamento" ................ 37
73.
Elementi prefabbricati: prevenzioni generiche a "Carico, Tarsporto, Stoccaggio,
Sollevamento, Movimentazione, Montaggio, Getto, Disarmo, Uso" ....................................... 37
74.
Elementi prefabbricati: prevenzioni a generiche e modalità esecutive procedurali
"Controllo dei Materiali e dei Processi di Produzione – Controlli Accettazione" ..................... 39
75.
Obblighi del datore di lavoro: DPI anticaduta .......................................................... 42
76.
Cintura di sicurezza, funi di trattenuta, sistemi di assorbimento frenato di energia . 42
77.
Obblighi del datore di lavoro: protezione degli occhi ............................................... 42
78.
Occhiali di sicurezza e schermi: generale............................................................... 42
79.
Occhiali di sicurezza e schermi: rimozione e utilizzo di materiali contenenti amianto43
80.
Occhiali di sicurezza e schermi: demolizione di parti di fabbricati; .......................... 43
81.
Occhiali di sicurezza e schermi: montaggio di parti leggere.................................... 43
82.
Occhiali di sicurezza e schermi: scalpellatura e taglio ............................................ 43
83.
Occhiali di sicurezza e schermi: taglio al cannello e saldatura ossiacetilenica ........ 43
84.
Occhiali di sicurezza e schermi: raggio laser .......................................................... 43
85.
Occhiali di sicurezza e schermi: solventi o prodotti chimici ..................................... 43
86.
Occhiali di sicurezza e schermi: verniciatura .......................................................... 43
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87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
UNITA’
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TIPO
REV.
N°PROGRESSIVO
PAGINE
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n° 5 di 65
Obblighi del datore di lavoro: protezione dei piedi .................................................. 43
Scarpe di sicurezza: generale ................................................................................ 44
Obblighi del datore di lavoro: protezione del capo .................................................. 44
Obblighi del datore di lavoro: protezione dei capelli ................................................ 44
Casco o elmetto ..................................................................................................... 44
Obblighi del datore di lavoro: protezione delle mani ............................................... 45
Guanti: antivibrazioni .............................................................................................. 45
Guanti: generale..................................................................................................... 45
Guanti: protezione dal calore.................................................................................. 45
Guanti: dielettrici .................................................................................................... 45
Guanti: gomma....................................................................................................... 45
Guanti: plastica ...................................................................................................... 45
Guanti: tela rinforzata ............................................................................................. 45
Guanti: contatto con catrame ................................................................................. 46
Obblighi del datore di lavoro: maschere respiratorie ............................................... 46
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti: generale ................................ 46
Autorespiratori ........................................................................................................ 46
Maschere a pieno facciale ...................................................................................... 46
Respiratori a presa d'aria esterna........................................................................... 47
Semimaschere a costruzione integrale o facciali filtranti......................................... 47
Semimaschere a filtri intercambiabili ...................................................................... 48
Obblighi del datore di lavoro: DPI dell'udito ............................................................ 48
DPI dell’udito: generale .......................................................................................... 49
Cuffie antirumore.................................................................................................... 49
Inserti auricolari ...................................................................................................... 49
Obblighi del Datore di Lavoro: Protezione delle altre parti del corpo....................... 50
DPI ad alta visibilità ................................................................................................ 50
DPI da sostanze chimiche ...................................................................................... 50
DPI dal freddo ........................................................................................................ 50
DPI dalla polvere .................................................................................................... 50
DPI per la saldatura e simili .................................................................................... 51
DPI: operatore autobetoniera ................................................................................. 51
DPI: operatore autocarro; ....................................................................................... 51
DPI: operatore autogrù ........................................................................................... 51
DPI: operatore autopompa per cls .......................................................................... 51
DPI: operatore battipalo ......................................................................................... 51
DPI: operatore carrello elevatore ............................................................................ 51
DPI: operatore carro con braccio idraulico per spritz-beton .................................... 51
DPI: operatore dumper ........................................................................................... 51
DPI: operatore escavatore ..................................................................................... 51
DPI: operatore escavatore con martello demolitore ................................................ 51
DPI: operatore escavatore con pinza idraulica ....................................................... 52
DPI: operatore gru a torre ...................................................................................... 52
DPI: operatore pala meccanica .............................................................................. 52
DPI: operatore scarificatrice ................................................................................... 52
Sorveglianza sanitaria: generale ............................................................................ 52
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133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
livello"
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
UNITA’
COMM/CENTRO
TIPO
REV.
N°PROGRESSIVO
PAGINE
IWMD-ISL
P200S0800200
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n° 6 di 65
Informazione e formazione: generale ..................................................................... 52
Abbigliamento del lavoratore .................................................................................. 53
Elettricista: lavori in quota ...................................................................................... 53
Lavori su coperture ................................................................................................ 53
Pulizia della postazione di lavoro ........................................................................... 53
Ferri d'attesa: segnalazione e protezione ............................................................... 53
Posti di lavoro sopraelevati .................................................................................... 54
Gru: lavori nel raggio di azione ............................................................................... 54
Addetti all'imbracatura dei carichi: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto o a
54
Inumidimento del materiale .................................................................................... 54
Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo ..................................... 54
Difesa dalle polveri: lavorazioni in ambienti confinati .............................................. 55
Sorveglianza sanitaria: rischio chimico ................................................................... 55
Informazione e formazione: rischio chimico ............................................................ 55
Rischio chimico: misure generali ............................................................................ 56
Rischio chimico: misure specifiche ......................................................................... 56
Rischio chimico: prevenzione incendi ..................................................................... 56
Rischio chimico: etichettatura ................................................................................. 57
Rischio chimico: schede tossicologiche; ................................................................. 57
Rischio chimico: recipienti ...................................................................................... 57
Sorveglianza sanitaria: rischio "Movimentazione manuale dei carichi" ................... 57
Informazione e formazione: rischio "Movimentazione manuale dei carichi" ........... 57
Protezione da "Movimentazione manuale dei carichi" ............................................ 57
Sorveglianza sanitaria: rischio "Rumore" (obbligatoria) .......................................... 58
Sorveglianza sanitaria: rischio "Rumore" (disposta o richiesta) .............................. 58
Informazione e formazione: rischio "Rumore" ......................................................... 58
Prevenzioni a "Rumore (Lex) < 80 db(A)" ............................................................... 59
Prevenzioni a "Rumore (Lex) 80 / 85 db(A)" ........................................................... 59
Prevenzioni a "Rumore (Lex) 85 / 87 db(A)" ........................................................... 60
Prevenzioni a "Rumore (Lex) > 87 db(A)" ............................................................... 61
Sorveglianza sanitaria: rischio "Vibrazioni" (obbligatoria) ....................................... 62
Sorveglianza sanitaria: rischio "Vibrazioni" (disposta) ............................................ 62
Informazione e formazione: rischio "Vibrazioni" ...................................................... 62
Formazione specifica uso macchina/attrezzo: rischio "Vibrazioni" .......................... 63
Formazione e addestramento uso DPI: rischio "Vibrazioni" .................................... 63
Prevenzioni a "Vibrazioni (HAV) A(8) < 2,5" ........................................................... 63
Prevenzioni a "Vibrazioni (HAV) A(8) 2,5 / 5" ......................................................... 63
Prevenzioni a "Vibrazioni (HAV) A(8) > 5" .............................................................. 64
Prevenzioni a "Vibrazioni (WBV) A(8) < 0,5" .......................................................... 64
Prevenzioni a "Vibrazioni (WBV) A(8) 0,5 / 1,15" .................................................... 64
Prevenzioni a "Vibrazioni (WBV) A(8) > 1,15" ........................................................ 64
DPI: Prevenzioni a "Vibrazioni (HAV)" .................................................................... 65
DPI: Prevenzioni a "Vibrazioni (WBV)" ................................................................... 65
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TIPO
REV.
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n° 7 di 65
1.0 PREVENZIONI GENERALI E SPECIFICHE – RIEPILOGO E INTEGRAZONE
1. Recinzione del cantiere: modalità realizzative
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Recinzione del cantiere: generale. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con
una recinzione, di altezza non inferiore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio
(generalmente m. 2), in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni. Il
sistema di confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi
di superamento sia alle intemperie.
Recinzione del cantiere: accessi pedonali e carrabili. Le vie di accesso pedonali al cantiere
saranno differenziate da quelle carrabili, allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla
sovrapposizione delle due differenti viabilità, proprio in una zona a particolare pericolosità,
qual è quella di accesso al cantiere.
Recinzione del cantiere: evidenziazione dell'ingombro. Gli angoli sporgenti della recinzione
o di altre strutture di cantiere dovranno essere adeguatamente evidenziati, ad esempio, a
mezzo a strisce bianche e rosse trasversali dipinte a tutta altezza. Nelle ore notturne
l'ingombro della recinzione sarà evidenziato apposite luci di colore rosso, alimentate in
bassa tensione.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 109; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 15, Punto 2.2]
2. Baraccamenti: requisiti comuni
Baraccamenti: posizionamento. Il terreno attorno ai baraccamenti, almeno per un raggio di
10 m., dovrà essere conformato in modo da non permettere la penetrazione dell'acqua
nelle costruzioni, né il ristagno di essa. La loro ubicazione dovrà essere tale da ridurre al
minimo le interferenze reciproche tra persone, mezzi ed impianti.
Baraccamenti: requisiti costruttivi. I pavimenti dei locali devono essere esenti da
protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed
antisdrucciolevoli. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento
sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e
pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.
Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, se i
lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili, il pavimento deve essere
munito in permanenza di palchetti o di graticolato. Qualora non osino particolari condizioni
tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara. Le pareti trasparenti o
traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei
posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere segnalate chiaramente e costituite
da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate
dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo che i lavoratori non possono
entrare in contatto con le pareti né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel
caso in cui vengono utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal
pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i
lavoratori rimangono feriti qualora esse vadano in frantumi. Le finestre, i lucernari e i
dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori
in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non
costituire un pericolo per i lavoratori. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti
congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentono la loro pulitura
senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti
nell'edificio ed intorno ad esso.
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 8 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato
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n° 8 di 65
Baraccamenti: aereazione. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo
conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi
dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione.
Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto
funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo,
quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori. Se sono utilizzati
impianti di ventilazione meccanica o di condizionamento dell'aria, essi devono funzionare
in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa. Qualsiasi sedimento
o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori
dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.
Baraccamenti: illuminazione. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità
delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono
disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro
devono essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per
salvaguardare, la sicurezza, il benessere e la salute dei lavoratori. Gli impianti di
illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo
che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori. I
luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto
dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente
intensità. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono
essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.
Baraccamenti: riscaldamento. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale
di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali pronto soccorso deve essere
conforme alla destinazione specifica di questi locali. Quando non sia conveniente
modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori
contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante le misure tecniche localizzate o
mezzi personali di protezione. Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento
nell'ambiente nei locali chiusi devono essere muniti di condotti del fumo più valvole
regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare l'inquinamento dell'aria con i prodotti
della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l'ampiezza del locale (e dietro
consiglio di un tecnico esperto) tale impianto non sia necessario.
Baraccamenti: pulizia. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai
bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i
lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di
lavoro. La pulizia, per quanto è possibile, dovrà avvenire fuori dell'orario di lavoro e in
modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante
aspiratori. I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi
forniti dal datore di lavoro.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 15, Punto 2.2; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13,
Parte 2, Punto 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 2; D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2,
Punto 4; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 3, Punto 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.
81, Allegato 13, Parte 3, Punto 2; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 3, Punto 3;
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 3, Punto 4; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,
Allegato 13, Parte 3, Punto 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 3, Punto 6]
3. Magazzini: requisiti comuni
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Magazzini: portanza dei solai. II locali destinati a deposito devono avere, su una parete o
in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo del solaio espresso in
chilogrammi per metro quadrato di superficie. I carichi non devono superare tale massimo
e devono essere distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio.
Magazzini: requisiti dei pavimenti. I pavimenti dei locali devono essere esenti da
protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed
antisdrucciolevoli. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento
sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e
pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.
Magazzini: affissioni di norme di sicurezza. Nell'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove,
in relazione alla fabbricazione, manipolazione, utilizzazione o conservazione di materie o
prodotti infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, irritanti, asfissianti,
tossici o infettanti, taglienti o pungenti, sussistano specifici pericoli, deve essere esposto
un estratto delle norme di sicurezza contenute nella vigente normativa.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 3, Punto 4]
4. Servizi igienico-assistenziali: requisiti comuni
Servizi igienico-assistenziali: acqua. I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua
potabile in quantità sufficiente nei locali occupati, nonché nelle vicinanze dei posti di
lavoro.
Servizi igienico-assistenziali: gabinetti e lavabi. I locali che ospitano i lavabi devono essere
dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi. I
servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti
puliti. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni
10 lavoratori impegnati nel cantiere. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati
bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio
sanitario per gli utenti. In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per
l'allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è
consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire all'eventuale
carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed
essere portata a conoscenza dei lavoratori.
Servizi igienico-assistenziali: docce. I locali docce devono essere riscaldati nella stagione
fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi ed essere
mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo di docce è di uno ogni dieci
lavoratori impegnati nel cantiere.
Servizi igienico-assistenziali: spogliatoi e armadi per il vestiario. I locali spogliatoi devono
disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati
durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di
pulizia. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun
lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. La superficie
dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi,
dei passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la
tutela e l'igiene dei lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi.
Servizi igienico-assistenziali: refettorio. I locali di refezione devono essere forniti di sedili e
di tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento e le pareti
devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia. Nel caso i pasti vengano
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consumati in cantiere, i lavoratori devono disporre di attrezzature per scaldare e
conservare le vivande ed eventualmente di attrezzature per preparare i loro pasti in
condizioni di soddisfacente igienicità. I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua
potabile in quantità sufficiente nei locali occupati, nonché nelle vicinanze dei posti di
lavoro. Nei locali di riposo e di refezione così come nei locali chiusi di lavoro è vietato
fumare.
Servizi igienico-assistenziali: locali di ricovero e di riposo. I locali di riposo devono essere
forniti di sedili e di tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il
pavimento e le pareti devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia. I lavoratori
devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantità sufficiente nei locali occupati,
nonché nelle vicinanze dei posti di lavoro. Nei locali di riposo e di refezione così come nei
locali chiusi di lavoro è vietato fumare.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,
Allegato 13, Parte 2, Punto 2; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 3;
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 4]
5. Servizi igienico-assistenziali: dormitoi stabili
I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono
possedere i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della località ed avere
l'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi devono essere
riscaldati nella stagione fredda ed essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, di
latrine, di acqua per bere e per lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti alle stesse
condizioni indicate nel presente decreto per gli impianti analoghi annessi ai locali di lavoro.
In detti locali è vietato l'illuminazione a gas, salvo casi speciali e con l'autorizzazione e le
cautele che saranno prescritte dall'Ispettorato del lavoro. I dormitori per gli uomini devono
essere separati da quelli per le donne e i dormitori per i fanciulli di sesso maschile sotto i
quindici anni da quelli per gli adulti. A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto
individuale; è vietato l'uso di letti sovrapposti. Annesso ai dormitori che ricoverano più di
50 individui, vi deve essere un ambiente separato ad uso eventuale di infermeria
contenente almeno due letti. Nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati
i dormitori devono essere difesi dalla penetrazione di essi.
6. Servizi igienico-assistenziali: dormitoi di fortuna
Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbono
pernottare sul luogo, il datore di lavoro deve fornire loro dormitori capaci di difenderli
efficacemente contro gli agenti atmosferici. Nel caso che la durata dei lavori non superi i
15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, possono essere destinate
ad uso di dormitorio costruzioni di fortuna costruite in tutto o in parte di legno o di altri
materiali idonei ovvero tende, a condizione che siano ben difese dall'umidità del suolo e
dagli agenti atmosferici.
7. Servizi igienico-assistenziali: dormitoi temporanei
Quando la durata dei lavori ecceda i tempi previsti per l'accettabilità di dormitori di fortuna
(15 giorni nella stagione fredda e 30 giorni nelle altre stagioni), il datore di lavoro deve
provvedere ai dormitori mediante mezzi più idonei, quali baracche in legno od altre
costruzioni equivalenti. Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle seguenti
condizioni: a) gli ambienti per adulti devono essere separati da quelli per fanciulli e da
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 11 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato
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quelli per donne, a meno che non siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa
famiglia; b) essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e
sistemato per non permettere né la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, né il ristagno
di essa in una zona del raggio di almeno 10 metri attorno; c) essere costruite in tutte le
loro parti in modo da difendere bene l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici ed
essere riscaldate durante la stagione fredda; d) avere aperture sufficienti per ottenere una
efficace ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona chiusura; e) essere fornite di
lampade per l'illuminazione notturna; f) nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di
insetti alati le aperture devono essere difese contro la penetrazione di essi. La superficie
dei dormitori non può essere inferiore a 3,50 metri quadrati per persona. A ciascun
lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta arredate con
materasso o saccone, lenzuola, cuscino, federe e coperte sufficienti ed inoltre di sedile, un
attaccapanni ed una mensolina. A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto
individuale: è vietato l'uso di letti sovrapposti. In vicinanza dei dormitori, oppure facenti
corpo con essi, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina e di refettori, latrine
adatte e mezzi per la pulizia personale.
8. Servizi sanitari: obblighi e comunicazione
Servizi sanitari: obblighi. Nelle aziende industriali, e in quelle commerciali che occupano
più di 25 dipendenti, nonché nelle aziende o unità produttive definite dall'art. 1 del D.M.
15/7/2003 n. 388, il datore di lavoro deve tenere i presidi sanitari indispensabili per
prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso e un
mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale. Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di
medicazione o in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di medicazione e il
contenuto minimo è aggiornato con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza
sociale sentito il Consiglio superiore per la Sanità. Il datore di lavoro, in collaborazione con
il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o
unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento
ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al
pronto soccorso.
Servizi sanitari: comunicazione. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove
previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva,
ai sensi dell'art. 1 del D.M. 15/7/2003 n. 388, e solo nel caso che appartenga al gruppo A,
la comunica all' Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge
l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso.
[D.M. 15 luglio 2003 n.388, Art. 1; D.M. 15 luglio 2003 n.388, Art. 2]
9. Servizi sanitari: categoria
Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di
attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi:
Gruppo A: I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie
definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la
fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; II) Aziende o unità produttive con oltre
cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice
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infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche
nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun
anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; III)
Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto
dell'agricoltura; Gruppo B: Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non
rientrano nel gruppo A; Gruppo C: Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori
che non rientrano nel gruppo A.
[D.M. 15 luglio 2003 n.388, Art. 1]
10. Servizi sanitari: pacchetto di medicazione
Servizi sanitari: obbligo pacchetto di medicazione. Sono obbligate a tenere una pacchetto
di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e
facilmente individuabile: a) Le aziende o unità produttive di gruppo C, definite dall'art. 1
del D.M. 15/7/2003 n. 388; b) Le aziende commerciali che occupano più di 25 dipendenti;
c) Le aziende industriali ad esclusione di quelle in cui è prevista la presenza della
"Cassetta di pronto soccorso" o "Camera di medicazione". Nelle aziende o unità produttive
di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire, inoltre, un mezzo di comunicazione idoneo
ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione. Il pacchetto di medicazione, deve
contenere almeno: 1) Due paia di guanti sterili monouso; 2) Un flacone di soluzione
cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml ; 3) Un flacone di soluzione fisiologica
(sodio cloruro 0,9%) da 250 ml; 4) Una compressa di garza sterile 18 x 40 in busta
singola; 5) Tre compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) Una pinzetta da
medicazione sterile monouso; 7) Una confezione di cotone idrofilo; 8) Una confezione di
cerotti di varie misure pronti all'uso; 9) Un rotolo di cerotto alto cm 2,5; 10) Un rotolo di
benda orlata alta cm 10; 11) Un paio di forbici; 12) Un laccio emostatico; 13) Una
confezione di ghiaccio pronto uso; 14) Un sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti
sanitari; 15) Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in
attesa del servizio di emergenza.
[D.M. 15 luglio 2003 n.388, Art. 2; D.M. 15 luglio 2003 n.388, Allegato 2]
11. Servizi sanitari: cassetta di pronto soccorso
Servizi sanitari: obbligo cassetta di pronto soccorso. Sono obbligate a tenere una cassetta
di pronto soccorso: a) Le aziende o le unità produttive di gruppo A e di gruppo B, definite
dall'art. 1 del D.M. 15/7/2003 n. 388; b) le aziende industriali, che occupano fino a 5
dipendenti, quando siano ubicate lontano dai centri abitati provvisti di posto pubblico
permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di
scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento; c) le aziende industriali, che
occupano fino a 50 dipendenti, quando siano ubicate in località di difficile accesso o
lontane da posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono
non presentino i rischi considerati alla lettera a); d) le aziende industriali, che occupano
oltre 5 dipendenti, quando siano ubicate nei centri abitati provvisti di posto pubblico
permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di
scoppio, di asfissia, di avvelenamento o di infezione; e) le aziende industriali, che
occupano oltre 50 dipendenti, ovunque ubicate che non presentano i rischi particolari
sopra indicati. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e B, il datore di lavoro deve
garantire, inoltre, un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso. La cassetta di pronto soccorso,
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 13 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato
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deve contenere almeno: 1) Cinque paia di guanti sterili monouso; 2) Una visiera
paraschizzi; 3) Un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;
4) Tre flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml; 5) Dieci compresse
di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) Due compresse di garza sterile 18 x 40 in
buste singole; 7) Due teli sterili monouso; 8) Due pinzette da medicazione sterile
monouso; 9) Una confezione di rete elastica di misura media; 10) Una confezione di
cotone idrofilo; 11) Due confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso; 12) Due rotoli di
cerotto alto cm 2,5; 13) Un paio di forbici; 14) Tre lacci emostatici; 15) Due confezioni di
ghiaccio pronto uso; 16) Due sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 17) Un
termometro; 18) Un apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
[D.M. 15 luglio 2003 n.388, Art. 2; D.M. 15 luglio 2003 n.388, Allegato 1]
12. Servizi sanitari: camera di medicazione
Sono obbligate a tenere la camera di medicazione le aziende industriali che occupano più
di 5 dipendenti quando siano ubicate lontano dai posti pubblici permanenti di pronto
soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di infezione, di
asfissia o di avvelenamento. A giudizio dell'ispettorato del lavoro, quando ricorrano
particolari condizioni di rischio e di ubicazione, le aziende obbligate a tenere la cassetta di
pronto soccorso, in luogo di essa sono obbligate ad allestire la camera di medicazione.
Sono obbligate a tenere la camera di medicazione anche le aziende industriali che
occupano più di 50 dipendenti soggetti all'obbligo delle visite mediche preventive e
periodiche. La camera di medicazione, oltre a contenere i presidi sanitari indispensabili
per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso, deve
essere convenientemente aerata ed illuminata, riscaldata nella stagione fredda e fornita di
un lettino con cuscino e due coperte di lana; di acqua per bere e per lavarsi; di sapone e
asciugamani.
13. Servizi sanitari: lavoratori fuori sede
Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in
luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a
fornire loro il pacchetto di medicazione ed un mezzo di comunicazione idoneo per
raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale.
[D.M. 15 luglio 2003 n.388, Art. 2]
14. Illuminazione del posto di lavoro
Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o
artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità. Le zone di azione delle macchine
operatrici e quelle dei lavori manuali, i campi di lettura o di osservazione degli organi e
degli strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo od elemento che
presenti un particolare pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza,
devono essere illuminati in modo diretto con mezzi particolari.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13,
Parte 3, Punto 3]
15. Protezione delle postazioni di lavoro
I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o
l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa. Ove non è possibile la
difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate. Quando
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nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei
materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere
continuativo si deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di
m 3 da terra, a protezione contro la caduta di materiali. Il posto di carico e di manovra
degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il
transito sotto i carichi.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 114]
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16. Divieto di accesso agli estranei
E' vietato l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette alle lavorazioni.
17. Parcheggio autovetture
Una zona dell'area occupata dal cantiere, da ubicarsi in prossimità dell'ingresso pedonale,
andrà destinata a parcheggio riservato ai lavoratori del cantiere.
[D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 15, Punto 2.2]
18. Ore di silenzio: regolamenti locali
Dovranno essere osservate le ore di silenzio secondo la stagione ed i regolamenti locali.
19. Aree di logistica: requisiti comuni
Aree di carico e scarico: banchine e rampe di carico. Le banchine e rampe di carico
devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportabili. Le banchine di carico
devono disporre di almeno un'uscita. Ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico
che superano m 25 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità. Le
rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possano
cadere.
Deposito di materiali in prossimità degli scavi. E' vietato costituire depositi di materiali
presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del
lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
Deposito di diverse qualità di materie o prodotti pericolosi. Le materie ed i prodotti
suscettibili di reagire fra di loro dando luogo alla formazione di gas o miscele esplosive o
infiammabili devono essere immagazzinati e conservati in luoghi o locali sufficientemente
distanziati ed adeguatamente isolati gli uni dagli altri.
Deposito di immondizie, di rifiuti e di materiali insalubri. Nelle adiacenze dei locali di lavoro
e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti
e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non
vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono
arrecare ai lavoratori ed al vicinato.
Scarti e rifiuti. Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplodenti,
corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive devono essere raccolti durante la
lavorazione ed asportati frequentemente con mezzi appropriati, collocandoli in posti nei
quali non possano costituire pericolo.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120]
20. Stoccaggio temporaneo dei rifiuti
Si ha deposito temporaneo quando la quantità dei rifiuti non pericolosi depositati non
superi i 20 metri cubi oppure, ove non si oltrepassi questo limite quantitativo, i rifiuti siano
asportati con cadenza almeno trimestrale.
[Cassazione penale, sez. III, 21 gennaio 2000 (dep. 21 aprile 2000), n. 4957]
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Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 15 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato
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21. Viabilità di cantiere: percorsi carrabili
Percorsi carrabili: caratteristiche e condizioni. Nella definizione dei percorsi carrabili,
verificare: a) la capacità del terreno del cantiere a sopportare il carico della macchina:
definire l'eventuale carico limite; b) la condizione manutentiva di eventuali opere di
sostegno presenti, in particolare se a valle della zona di lavoro, onde evitarne il cedimento
per il sovrappeso della macchina, con il conseguente ribaltamento della macchina stessa;
c) la pendenza longitudinale e trasversale, che dovrà risultare contenuta ed adeguata ai
mezzi d'opera che saranno utilizzati nel cantiere.
Percorsi carrabili: velocità dei mezzi d'opera. Stabilire la velocità massima (15 km/h max)
da tenere in cantiere per i mezzi d'opera, ed apporre idonea segnaletica.
Percorsi carrabili: segnaletica. Predisporre adeguati percorsi di circolazione per i mezzi
con relativa segnaletica.
Percorsi carrabili: aree di sosta. Predisporre adeguate aree per la sosta dei mezzi d'opera
e delle macchine operative. Tali aree devono avere almeno i seguenti requisiti: a)
dovranno consentire la normale circolazione nel cantiere; b) il terreno dovrà avere abbia
adeguata capacità portante e non presentare pendenze proibitive.
[D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 108; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 2; D.Lgs.
9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 1]
22. Viabilità di cantiere: percorsi pedonali
Percorsi pedonali: caratteristiche e condizioni. Le vie di circolazione, comprese scale,
scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere calcolate e situate in modo tale
che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente
alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di
circolazione non corrano alcun rischio. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non
proteggibili devono essere apposite segnalazioni opportune e devono essere adottate le
disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di
lavoro.
Percorsi pedonali: segnaletica. Predisporre nel cantiere adeguati percorsi pedonali con
relativa segnaletica.
Percorsi pedonali: parapetti. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono
essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due
metri. Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute, ove
occorra, con tavole e paletti robusti.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 108; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 2;
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 1]
23. Impianti di cantiere: generalità
Condutture aeree ed interrate: localizzazione. Le condutture aeree andranno posizionate
nelle aree periferiche del cantiere, in modo da preservarle da urti e/o strappi; qualora ciò
non fosse possibile andranno collocate ad una altezza tale da garantire da contatti
accidentali con i mezzi in manovra. Inoltre si dovrà provvedere al posizionamento di
cartelli e segnaletica rispondente al D.L. 14/8/1996 n. 493 ed alla realizzazione di idonee
barriere protettive. Le condutture interrate andranno posizionate in maniera da essere
protette da sollecitazioni meccaniche anomale o da strappi. A questo scopo dovranno
essere posizionate ad una profondità non minore di 0.5 m od opportunamente protette
meccanicamente, se questo non risultasse possibile. Il percorso delle condutture interrate
deve essere segnalato in superficie tramite apposita segnaletica oppure utilizzando idonee
reti indicatrici posizionate appena sotto la superficie del terreno in modo da prevenire
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 16 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato
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eventuali pericoli di tranciamento durante l'esecuzione di scavi.
Collegamenti elettrici di terra. Le parti metalliche degli impianti ad alta tensione, soggette a
contatto delle persone e che per difetto di isolamento o per altre cause potrebbero trovarsi
sotto tensione, devono essere collegate a terra. Il collegamento a terra deve essere fatto
anche per gli impianti a bassa tensione situati in luoghi normalmente bagnati od anche
molto umidi o in immediata prossimità di grandi masse metalliche, quando la tensione
supera i 25 Volt verso terra per corrente alternata e i 50 Volt verso terra per corrente
continua. Devono parimenti essere collegate a terra le parti metalliche dei ripari posti a
protezione contro il contatto accidentale delle persone con conduttori od elementi ad alta
tensione, od anche a bassa tensione nei casi citati.
Impianto di messa a terra: morfologia. L'impianto di messa a terra dovrà essere unico per
l'intero cantiere e dovrà essere collegato al dispersore delle cariche atmosferiche, se
presente. L'impianto di messa a terra dovrà essere realizzato ad anello chiuso, per
conservare l'equipotenzialità delle masse, anche in caso di taglio accidentale di un
conduttore di terra.
Disposizioni generali di sicurezza per tubazioni e canalizzazioni. Le tubazioni e le
canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie ed ausiliarie devono essere
costruite e collocate in modo che: a) in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture
di elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori; b) in caso di necessità sia
attuabile il massimo e più rapido svuotamento delle loro parti. Le tubazioni e le
canalizzazioni chiuse, quando costituiscono una rete estesa o comprendono ramificazioni
secondarie, devono essere provviste di dispositivi, quali valvole, saracinesche, rubinetti e
paratoie, atti ad effettuare l'isolamento di determinati tratti in caso di necessità. Quando
esistono più tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa
natura, esse e le relative apparecchiature devono essere contrassegnate, anche ad
opportuni intervalli se si tratta di reti estese, con distinta colorazione, il cui significato deve
essere reso noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa.
[D.P.R. 20 marzo 1956 n.320, Art.83; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 80; D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, Art. 81; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 9]
24. Obbligatorietà degli approvvigionamenti idrici
I cantieri devono essere approvvigionati di acqua potabile compresa quella destinata ad
usi di cucina, in quantità non inferiore a 15 litri per lavoratore occupato e per giorno. La
potabilità dell'acqua, quando questa non derivi da una fonte pubblica di
approvvigionamento, deve essere fatta accertare dall'autorità sanitaria. Presso le sorgenti,
le fonti, i serbatoi, le pompe le bocche di erogazione in genere, che erogano acqua non
rispondente alle norme di cui sopra, deve essere posta la scritta "non potabile". Ove
l'importanza del cantiere e la durata dei lavori lo richiedano ed ove l'esistenza sul posto di
fondi di approvvigionamento lo consenta, si deve provvedere alla distribuzione ed alla
erogazione dell'acqua potabile nel cantiere a mezzo di un idoneo impianto, che garantisca
dall'inquinamento. Nei cantieri, ove esista un sistema di distribuzione dell'acqua potabile
per condutture, si deve provvedere alla installazione di rubinetti almeno nella cucina, nel
refettorio ed in punti convenientemente ubicati rispetto ai baraccamenti.
[D.P.R. 20 marzo 1956 n.320, Art.89]
25. Illuminazione del cantiere
I baraccamenti, nonché i passaggi, le strade interne, i piazzali ed, in genere, i luoghi
destinati al movimento di persone o di veicoli, devono essere forniti di illuminazione
artificiale sufficiente per intensità e distribuzione delle sorgenti luminose. Devono inoltre
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essere illuminati, oppure indicati con speciali lampade, i punti di transito che espongano a
particolare pericolo.
[D.P.R. 20 marzo 1956 n.320, Art.83]
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26. Disposizioni generali di sicurezza per tubazioni e canalizzazioni
Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie ed ausiliarie
devono essere costruite e collocate in modo che: a) in caso di perdite di liquidi o fughe di
gas, o di rotture di elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori; b) in caso di
necessità sia attuabile il massimo e più rapido svuotamento delle loro parti. Le tubazioni e
le canalizzazioni chiuse, quando costituiscono una rete estesa o comprendono
ramificazioni secondarie, devono essere provviste di dispositivi, quali valvole,
saracinesche, rubinetti e paratoie, atti ad effettuare l'isolamento di determinati tratti in caso
di necessità. Quando esistono più tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas nocivi
o pericolosi di diversa natura, esse e le relative apparecchiature devono essere
contrassegnate, anche ad opportuni intervalli se si tratta di reti estese, con distinta
colorazione, il cui significato deve essere reso noto ai lavoratori mediante tabella
esplicativa.
27. Disposizioni di comportamento generale;
Lavori in prossimità di linee elettriche. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di
linee elettriche aeree a distanza minore di m 5 a meno che, previa segnalazione
all'esercente le linee elettriche, non si provveda ad una adeguata protezione atta ad
evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.
Lampade portatili. Le lampade portatili devono essere: a) costruite con doppio isolamento;
b) alimentate con bassissima tensione di sicurezza (24 V forniti mediante trasformatore di
sicurezza) ovvero mediante separazione elettrica singola (220 V forniti mediante
trasformatore di isolamento); c) provviste di idoneo involucro di vetro ed avere il
portalampada e l'impugnatura costituita di materiale isolante non igroscopico; d) devono
essere protette contro i danni accidentali tramite una griglia di protezione; e) provviste di
cavo di alimentazione di tipo H07RN-F con una sezione minima dei conduttori di 1 mm2.
Le lampadine usate non dovranno essere di elevata potenza per evitare possibili incendi e
cedimento dell'isolamento per il calore prodotto.
Impianto elettrico: disposizioni generali di comportamento. Particolare cura, volta a
salvaguardarne lo stato manutentivo, deve essere tenuta da parte dei lavoratori nei
confronti dell'impianto elettrico di cantiere (in particolare nei confronti dei cavi, dei contatti,
degli interruttori, delle prese di corrente, delle custodie di tutti gli elementi in tensione),
data la sua pericolosità e la rapida usura cui sono soggette tutte le attrezzature presenti
sul cantiere.
Impianto elettrico: obblighi dei lavoratori. Ciascun lavoratore è tenuto a segnalare
immediatamente al proprio superiore la presenza di qualsiasi anomalia dell'impianto
elettrico, come ad esempio: a) apparecchiature elettriche aperte (batterie, interruttori,
scatole, ecc.); b) materiali e apparecchiature con involucri protettivi danneggiati o che
presentino segni di bruciature; c) cavi elettrici nudi o con isolamento rotto.
Lavori in prossimità di linee elettriche. Assicurarsi che nella zona di lavoro, le eventuali
linee elettriche aeree, rimangano sempre ad una distanza non inferiore ai cinque metri.
Lampade portatili. L'eventuale sostituzione della lampadina di una lampada portatile,
dovrà essere seguita solo dopo aver disinserito la spina dalla presa. Usare solo lampade
portatili a norma e mai di fattura artigianale.
Manovre: condizioni di pericolo. E' assolutamente vietato toccare interruttori o pulsanti con
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le mani bagnate o stando sul bagnato, anche se il grado di protezione delle
apparecchiature lo consente. I fili di apparecchi elettrici non devono mai essere toccati con
oggetti metallici (tubi e profilati), getti d'acqua, getti di estintori idrici o a schiuma: ove
questo risultasse necessario occorre togliere preventivamente tensione al circuito. Non
spostare macchine o quadri elettrici inidonei se non dopo aver disinserito l'alimentazione.
E' tassativamente vietato utilizzare scale metalliche a contatto con apparecchiature e linee
elettriche.
Quadri elettrici: posizione ed uso degli interruttori d'emergenza. Tutti quelli che operano in
cantiere devono conoscere l'esatta posizione e le corrette modalità d'uso degli interruttori
di emergenza posizionati sui quadri elettrici presenti nel cantiere.
[CEI 34-34; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 117]
28. Disposizioni generali per gli operatori di apparecchi elettrici
Cavi di alimentazione: prolunghe. Per portare l'alimentazione nei luoghi dove non è
presente un quadro elettrico, occorreranno prolunghe la cui sezione deve essere
adeguatamente dimensionata in funzione della potenza richiesta. E' vietato approntare
artigianalmente le prolunghe: andranno utilizzate, pertanto, solo quelle in commercio
realizzate secondo le norme di sicurezza. Il cavo da utilizzare è quello per posa mobile.
Cavi di alimentazione: disposizione. I cavi di alimentazione devono essere disposti in
maniera tale da non intralciare i posti di lavoro o passaggi, e non diventare oggetto di
danneggiamenti: a questo scopo è necessario che venga ridotto al minimo lo sviluppo
libero del cavo mediante l'uso di tenditori, tamburi avvolgicavo con prese incorporate o altri
strumenti equivalenti; in nessun caso, comunque, è consentito depositare bidoni, attrezzi o
carichi in genere allo scopo di tenderne la parte in esubero. In particolare, per quanto
possibile, i cavi dovranno essere disposti parallelamente alle vie di transito. Inoltre, i cavi
di alimentazione non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio né sottoposti
a torsione, né agganciati su spigoli vivi o su materiali caldi o lasciati su pavimenti sporchi
di cemento, oli o grassi.
Cavi di alimentazione: utilizzazione. Prima di utilizzare un'apparecchiatura elettrica,
bisognerà controllare che i cavi di alimentazione della stessa e quelli usati per derivazioni
provvisorie non presentino parti logore nell'isolamento. Qualora il cavo apparisse
deteriorato, esso non deve essere riparato con nastri isolanti adesivi, ma va subito
sostituito con uno di caratteristiche identiche ad opera di personale specializzato. L'uso dei
cavi deteriorati è tassativamente vietato. Il cavo elettrico, i suoi attacchi e l'interruttore
devono essere protetti adeguatamente e si dovrà sempre evitare di toccarli con le mani
bagnate o stando con i piedi sul bagnato. Dopo l'utilizzazione i cavi di alimentazione
(dell'apparecchiatura e/o quelli usati per le derivazioni provvisorie) devono essere
accuratamente ripuliti e riposti, in quanto gli isolamenti in plastica ed in gomma si
deteriorano rapidamente a contatto con oli e grassi.
Collegamenti volanti. I collegamenti volanti devono essere evitati, per quanto possibile.
Ove indispensabili, i collegamenti a presa e spina dovranno essere realizzati con prese e
spine aventi almeno protezione IP 67 e dovranno essere posizionati fuori dai tratti interrati.
Cavi di alimentazione: temperature di esposizione. La temperatura sulla superficie esterna
della guaina dei cavi non deve superare la temperatura di 50°C per cavi flessibili in posa
mobile e di 70 °C per quelli flessibili in posa fissa, né scendere al di sotto dei -25 °C.
Pressacavo. Il pressacavo svolge la duplice funzione di protezione contro la penetrazione,
all'interno del corpo della spina e della presa (fissa o mobile), di polvere e liquidi e contro
la eventuale sconnessione tra i cavi ed i morsetti degli spinotti causata da una tensione
eccessiva accidentalmente esercitata sul cavo. Deve, pertanto, essere prestata la
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massima attenzione allo stato dei pressacavi presenti sia sulle spine che sulle prese.
Quadri elettrici: arresto automatico. Qualora un dispositivo di protezione (interruttore) sia
intervenuto aprendo il circuito, prima di ridare tensione all'impianto occorrerà individuare e
riparare il guasto che lo ha provocato e mai dare di nuovo tensione escludendo dal circuito
l'interruttore che ne impedisce la chiusura. E' assolutamente vietato mettere fuori uso i
dispositivi di sicurezza, togliendo, bloccando, sostituendo valvole, interruttori automatici,
molle, ecc. con altri di diversa taratura o peggio ancora utilizzando sistemi di fortuna.
Manutenzione di prese e spine: verifiche e controlli. Gli spinotti delle spine, così come gli
alveoli delle prese, vanno tenuti puliti e asciutti: prima di eseguire i controlli e la eventuale
manutenzione, provvedere a togliere la tensione all'impianto. Le prese e le spine che
avessero subito forti urti, andranno accuratamente controllate, anche se non presentano
danni apparenti: tutte quelle che mostreranno segni anche lievi di bruciature o
danneggiamenti, dovranno essere sostituite facendo ricorso a personale qualificato.
Allaccio apparecchiature elettriche. Non devono mai essere inserite o disinserite macchine
o utensili su prese in tensione. In particolare, prima di effettuare un allacciamento, si dovrà
accertare che: a) l'interruttore di avvio della macchina o utensile sia "aperto" (motore
elettrico fermo); b) l'interruttore posto a monte della presa sia "aperto" (assenza di
tensione alla presa).
Alimentazione elettrica: sospensione temporanea delle lavorazioni. Durante le interruzioni
di lavoro deve essere tolta l'alimentazione all'apparecchiatura elettrica.
Come collegare e disinnestare una spina. Per disconnettere una spina da una presa di
corrente si deve sempre evitare di tendere il cavo; occorre, invece, disconnettere la spina
mediante l'impugnatura della spina stessa. Per eseguire una connessione, non si devono
mai collegare direttamente i cavi agli spinotti e dovranno usarsi, invece, sempre spine e
prese normalizzate.
Dispositivi di sicurezza: by-pass. Evitare di by-passare i dispositivi di sicurezza se non
espressamente autorizzati dal superiore preposto, esperto di sicurezza elettrica.
Apparecchiature elettriche: verifiche prima dell'uso. Prima di mettere in funzione qualsiasi
macchina o apparecchiatura elettrica, devono essere controllate tutte le parti elettriche
visibili, in particolare: a) il punto dove il cavo di alimentazione si collega alla macchina (in
quanto in questa zona il conduttore è soggetto ad usura e a sollecitazioni meccaniche con
possibilità di rottura dell'isolamento); b) la perfetta connessione della macchina ai
conduttori di protezione ed il collegamento di questo all'impianto di terra. Verificare
visivamente, inoltre, l'integrità dell'isolamento della carcassa.
Impianto elettrico: chiusura giornaliera dell'impianto. Al termine della giornata di lavoro
occorre disinserire tutti gli interruttori e chiudere i quadri elettrici a chiave.
29. Disposizioni specifiche per gli operatori di apparecchi elettrici
Adattatori per spine per uso domestico. Le prese a spina per uso domestico sono
assolutamente vietate nel cantiere; ove fosse necessario utilizzare un attrezzo elettrico
con spina di tipo domestico indissolubile dal cavo (ad esempio flessibili, scanalatori,
trapani, ecc.) si dovranno utilizzare appositi adattatori da montare sulle prese a norma.
Tali adattatori non devono: a) avere grado di protezione inferiore a quello necessario alla
lavorazione; b) avere portata inferiore a quella della presa; c) essere usati in luoghi con
pericolo di scoppio o di incendio; d) essere usati in prese con interruttori di blocco; e)
essere lasciati inseriti nelle prese quando non sono utilizzati.
Apparecchiature elettriche: impugnatura utensili. Gli attrezzi elettrici non devono essere
presi per il cavo ma per l'apposita impugnatura. Il peso dell'apparecchio produce il
distacco del cavo dai morsetti con conseguente pericolo di corto circuito e quindi di scarica
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elettrica in caso di contatto.
Apparecchiature elettriche: pulizia. Gli apparecchi mobili e portatili devono essere puliti
frequentemente soprattutto quando sono stati esposti all'imbrattamento ed alla polvere.
Luoghi conduttori ristretti: utensili utilizzabili. Nei "luoghi conduttori ristretti" possono
essere utilizzati: a) apparecchi ed utensili elettrici, mobili e portatili, di classe II (doppio
quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione elettrica singola
(trasformatore di isolamento); b) apparecchi alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(uguale o minore di 25 volt, nei cantieri).
[CEI 23-34; CEI 23-50; CEI 23-57; CEI 64-8]
Impianto elettrico: requisiti fondamentali. Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari,
le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e posti in opera
secondo la regola d'arte. I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli
impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico
Italiano si considerano costruiti a regola d'arte.
Componenti elettrici: marchi e certificazioni. Tutti i componenti elettrici dell'impianto
devono essere conformi alle norme CEI ed essere corredati dai seguenti marchi: a)
costruttore; b) grado di protezione; c) organismo di certificazione riconosciuto dalla CEE.
In caso di assenza del marchio relativo ad un organismo di certificazione riconosciuto dalla
CEE, il prodotto dovrà essere corredato di dichiarazione di conformità alle norme redatta
dal costruttore, da tenere in cantiere a disposizione degli ispettori.
Componenti elettrici: grado di protezione. Il grado di protezione contro la penetrazione di
corpi solidi e liquidi di tutte le apparecchiature e componenti elettrici presenti sul cantiere,
deve essere: a) non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI
70-1); b) non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la
possibilità di investimenti da parte di getti d'acqua. In particolare, tutte le prese a spina
presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE Euronorm (CEI 23-12),
con il seguente grado di protezione minimo: a) IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi
e liquidi; b) IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno. E' da ricordare che tutte le prese
a norma sono dotate di un sistema di ritenuta che eviti il contatto accidentale della spina.
Le prese a spina con corrente nominale maggiore di 16 A devono essere di tipo
interbloccato, con interblocco perfettamente funzionante.
Impianto elettrico: schema unifilare. Nei cantieri alimentati in bassa tensione ed in
particolare nei grossi complessi, dove la molteplicità delle linee e dei condotti ne richiede
una conoscenza dimensionale e topografica, si consiglia di disporre lo schema elettrico
unifilare di distribuzione e quello dei circuiti ausiliari.
Illuminazione di sicurezza del cantiere. Tutte le zone del cantiere particolarmente buie
(zone destinate a parcheggi sotterranei, zone interne di edifici con notevole estensione
planimetrica, ecc.), dovranno essere dotate di adeguata illuminazione di sicurezza,
sufficiente ad indicare con chiarezza le vie di uscita qualora venga a mancare
l'illuminazione ordinaria.
Interruttore differenziale. Immediatamente a valle del punto di consegna dell'ente
distributore deve essere installato, in un contenitore di materiale isolante con chiusura a
chiave, un interruttore automatico e differenziale di tipo selettivo; ove ciò non risultasse
possibile, si dovrà provvedere a realizzare la parte di impianto posta a monte di esso in
coordinata con la resistenza di terra (R
L'efficienza di tutti gli interruttori differenziali presenti sul cantiere deve essere
frequentemente verificata agendo sul tasto di sganciamento manuale presente su ciascun
interruttore.
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Differenti tipi di alimentazione del circuito. Qualora fossero presenti più tipi di
alimentazione, il collegamento all'impianto dovrà avvenire mediante dispositivi che ne
impediscano l'interconnessione.
Fornitura di energia ad altre imprese. Devono essere assolutamente vietati allacci di
fortuna per la fornitura di energia elettrica ad eventuali altre imprese. Nel caso che altre
imprese utilizzino l'impianto elettrico, si dovrà pretendere che il materiale elettrico utilizzato
sia conforme alle norme nonché in perfetto stato di conservazione.
Luoghi conduttori ristretti. Sono da considerarsi "luoghi conduttori ristretti" tutti quei luoghi
ove il lavoratore possa venire a contatto con superfici in tensione con un'ampia parte del
corpo diversa da mani e piedi (ad esempio i serbatoi metallici o le cavità entro strutture
non isolanti), i lavori svolti su tralicci e quelli eseguiti in presenza di acqua o fango. Per
assicurare adeguata protezione nei confronti dei "contatti diretti", si dovrà realizzare
l'impianto con barriere ed involucri, che offrano garanzie di una elevata tenuta, e che
presentino un grado di protezione pari almeno a IP XX B, oppure un grado di isolamento,
anche degli isolatori, in grado di sopportare una tensione di prova di 500 V per un minuto.
Sono tassativamente vietate misure di protezione realizzate tramite ostacoli o distanziatori.
Per quanto riguarda i "contatti indiretti", le misure di protezione vanno distinte fra quelle
per componenti fissi e mobili dell'impianto. Quattro sono le possibili soluzioni di isolamento
per quanto riguarda i componenti fissi: a) alimentazione in bassissima tensione di
sicurezza (SELV) max 50 V (25 V nei cantieri) in c.a. e 120 V in c.c.; b) separazione
elettrica tramite trasformatore di isolamento; c) impiego di componenti di classe II
(compresi i cavi), con utenze protette da un differenziale con corrente di intervento non
superiore a 0,05 A e dotate di un adeguato IP; d) interruzione automatica, mediante un
dispositivo differenziale, con corrente di intervento non superiore a 0,05 A ed installazione
di un collegamento equipotenziale supplementare fra le masse degli apparecchi fissi e le
parti conduttrici (in genere masse estranee) del luogo conduttore ristretto. Le lampade
elettriche, ad esempio, vanno in genere alimentate da sistemi a bassissima tensione di
sicurezza (SELV). Per quanto riguarda gli utensili elettrici portatili, essi possono essere o
alimentati da sistemi a bassissima tensione (SELV), oppure da trasformatori di isolamento
se a ciascun avvolgimento secondario venga collegato un solo componente. La soluzione,
però, da preferire è quella di utilizzare utensili aventi grado di isolamento di classe II. In
ogni caso, se si sceglie di utilizzare sistemi di alimentazione a bassissima tensione o
trasformatori di isolamento, le sorgenti di alimentazione e i trasformatori devono essere
tenuti all'esterno del luogo conduttore ristretto.
Realizzazione di varchi protetti. La realizzazione dei varchi protetti deve avvenire in
assenza di energia elettrica nel tratto interessato, che pur se privo di energia, deve essere
ugualmente collegato a terra. I varchi protetti in metallo devono essere tassativamente
collegati a terra.
Verifiche a cura dell'elettricista. Al termine della realizzazione dell'impianto elettrico di
cantiere (ed a intervalli di tempo regolari durante il suo esercizio) dovrà essere eseguita da
parte di un elettricista abilitato, una verifica visiva generale e le seguenti prove strumentali,
i cui esiti andranno obbligatoriamente riportati in un rapporto da tenersi in cantiere, per
essere mostrato al personale ispettivo. Prove strumentali: 1) verifica della continuità dei
conduttori; 2) prova di polarità; 3) prove di funzionamento; 4) verifica circuiti SELV; 5)
prove interruttori differenziali; 6) verifica protezione per separazione elettrica; 7) misura
della resistenza di terra di un dispersore; 8) misura della resistività del terreno; 9) misura
della resistenza totale (sistema TT); 10) misura dell'impedenza Zg del circuito di guasto
(sistema TN); 11) misura della resistenza dell'anello di guasto (TT) senza neutro
distribuito; 12) ricerca di masse estranee; 13) misura della resistenza di terra di un
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picchetto o di un dispersore in fase di installazione; 14) misura della corrente di guasto a
terra (TT); 15) misura della corrente di guasto a terra (TN); 16) misura della corrente
minima di cortocircuito prevista (TN); 18) misura della corrente minima di cortocircuito
prevista (TT).
Soggetti abilitati ad eseguire i lavori. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche
devono essere effettuati solo da imprese singole o associate (elettricisti) abilitate che
dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di
conformità".
[Legge 1 marzo 1968 n.186, Art.1; Legge 1 marzo 1968 n.186, Art.2; Legge 18 ottobre
1977 n.791; Legge 5 marzo 1990 n.46; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 81; D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, Allegato 9; CEI 23-12; CEI 70-1; CEI 64-8/7; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art.
82]
30. Impianto elettrico di alimentazione: requisiti per cavi e conduttori
Conformità dei cavi alle norme. I cavi da utilizzare in cantiere devono essere
contraddistinti con il marchio HAR. Essi recano un filo tessile (incluso nel cavo) con la
successione ripetitiva dei colori nero, rosso, giallo e la stampigliatura (a stampa, incisa o in
rilievo), sull'isolante o sulla guaina, della dicitura dell'ente certificatore della conformità alle
norme di uno dei Paesi riconosciuto dal documento di armonizzazione CENELEC. I cavi
utilizzati in ambienti con pericolo di incendio devono essere "non propaganti la fiamma" ed
essere marchiati CEI 20-22.
Colori codificati. I conduttori elettrici impiegati sul cantiere devono rispettare la codifica dei
colori. Le anime dei cavi (per tensioni non superiori a 600 V se monofase, 1000 V se
trifase), dovranno essere: a) giallo-verde per i conduttori di protezione (tassativamente
questi colori non dovranno essere impiegati per nessun altra funzione); b) blu chiaro per il
conduttore di neutro; c) nero, marrone e grigio per i conduttori di fase (Nei cavi trifasi con
conduttore di protezione il colore marrone è riservato ai cavi flessibili, il colore nero ai cavi
non flessibili).
Cavi per posa fissa. I cavi destinati a posa fissa, sono quelli che, installati all'inizio della
vita del cantiere, verranno rimossi solo a lavori ultimati. Devono essere preferiti quelli con
conduttore flessibile. I cavi che possono essere utilizzati in cantiere sono del tipo: a)
N1VV-K (CEI 20-27); b) FG7OR 600/1000 V (CEI-UNEL 35011); c) HO7V-K (CEI 20-27).
Cavi per posa mobile. I cavi elettrici per posa mobile devono essere impiegati solo per
derivazioni provvisorie o per l'alimentazione di apparecchi portatili o mobili. Devono
possedere i seguenti requisiti: a) essere flessibili, in doppio isolamento tipo H07RN-F
oppure FG1OK 450/750 V (conduttori isolati in gomma e cavo con guaina in policloroprene
PCP); b) qualora vengano posizionati a terra, dovranno possedere una ulteriore
protezione contro l'usura meccanica, come la sovrapposizione di assi in legno o tegoli
sagomati in PVC, ma si dovrà, comunque, evitare la circolazione di mezzi pesanti su tali
protezioni.
Condutture aeree: ubicazione e difese. Le condutture aeree andranno posizionate nelle
aree periferiche del cantiere, in modo da preservarle da urti e/o strappi; qualora ciò non
fosse possibile andranno collocate ad una altezza tale da garantire da contatti accidentali
con i mezzi in manovra. Inoltre si dovrà provvedere al posizionamento di cartelli e
segnaletica rispondente al D.L. 14/8/1996 n.493 ed alla realizzazione di idonee barriere
protettive. Le condutture a vista dovranno essere disposte all'interno di resistenti tubazioni
in PVC.
Condutture aeree: legatura ai tiranti. Le linee aeree devono essere realizzate senza
sottoporre a sforzi di trazione i cavi che dovranno essere sorretti da idonei tiranti; tali cavi
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devono essere fissati ai tiranti utilizzando fascette in plastica a strozzo, evitando l'uso di
legature che potrebbero danneggiare la guaina isolante del cavo stesso (ad esempio
quella eseguita col fil di ferro).
Condutture interrate. Le condutture interrate andranno posizionate in maniera da essere
protette da sollecitazioni meccaniche anomale o da strappi. A questo scopo dovranno
essere posizionate ad una profondità non minore di 0.5 m od opportunamente protette
meccanicamente, se questo non risultasse possibile. Le condutture interrate dovranno
essere realizzate con cavi dotati di isolamento adeguato all'uso; sono anche ammessi cavi
non aventi isolamento specifico se posizionati in idonee condutture in PVC. E'
consigliabile, tuttavia, realizzare le condutture interrate utilizzando i cavi del primo tipo
(cioè con isolamento specifico) all'interno delle suddette tubazioni in PVC. Il percorso delle
condutture interrate deve essere segnalato in superficie tramite apposita segnaletica
oppure utilizzando idonee reti indicatrici posizionate appena sotto la superficie del terreno
in modo da prevenire eventuali pericoli di tranciamento durante l'esecuzione di scavi.
Condutture a doppio isolamento (classe II). Nei sistemi elettrici con tensione nomin
690 V sono considerati conduttori di Classe II: a) i cavi con guaina isolante, senza alcun
rivestimento metallico (schermo o armatura) e con tensione nominale maggiore di un
grado di quella che sarebbe necessaria per il sistema elettrico servito (ad esempio
450/750 V anziché 300/500 V su un sistema 220/380 V); b) i cavi unipolari senza guaina
installati in tubo o canale protettivo isolante secondo le norme; c) i cavi con guaina
metallica aventi isolamento idoneo per la tensione nominale del sistema elettrico servito
tra la parte attiva e la guaina metallica e tra guaina e l'esterno. Le eventuali giunzioni
devono essere anch'esse di classe II. Le parti metalliche a contatto con cavi di classe II
non richiedono la messa a terra; tuttavia nulla vieta di effettuare questo collegamento (che
diventa obbligatorio quando il canale contiene anche cavi di classe I).
Conduttori ad alta tensione: ripari. I conduttori di circuiti ad alta tensione, sino ad una
altezza di 2 m, devono essere protetti contro i contatti accidentali, con idonei ripari
collegati a terra. Qualora i ripari di cui al D.P.R. 27/4/1955 n. 547 art. 276 siano in rete, le
maglie non devono permettere il passaggio della mano.
Segnalazione lungo le condutture elettriche. Lungo il tracciato delle condutture elettriche
andranno installate idonee segnalazioni di pericolo.
Connessioni. Le giunzioni meccaniche (morsettature) dovranno essere utilizzate ogni qual
volta si presenti la necessità di eseguire connessioni tra parti dell'impianto elettrico:
tassativamente vanno evitate tutte le giunzioni eseguite con nastro isolante, poiché non
rispondenti alla regola dell'arte. Le connessioni delle derivazioni dell'impianto elettrico che
si trovino all'esterno dei quadri dovranno avvenire all'interno di apposite scatole di
derivazione chiuse e con grado di protezione adeguato. Per non compromettere il grado di
protezione e per evitare di sollecitare a trazione le connessioni, l'ingresso dei cavi in
queste cassette deve avvenire mediante pressacavo.
31. Impianto elettrico di alimentazione: requisiti per prese e spine
Protezione delle prese. Ai fini della sicurezza, la scindibilità della connessione presa spina
non deve essere considerata in alcun caso un arresto di emergenza. Se per la protezione
dei circuiti delle prese a spina si ricorre alla misura di protezione per separazione elettrica,
ciascuna presa a spina deve essere alimentata da un trasformatore di isolamento
separato o da un avvolgimento secondario separato dal trasformatore.
Derivazioni a spina. Le derivazioni a spina, compresi i tratti di conduttore mobili intermedi,
devono essere costruite ed utilizzate in modo che, per nessuna ragione, una spina
(maschio) che non sia inserita nella propria sede (femmina) possa risultare sotto tensione.
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Le prese a spina devono essere poste all'interno dei quadri di distribuzione o altrimenti
sulle pareti esterne degli stessi.
[CEI 64-8/7]
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32. Impianto elettrico di alimentazione: requisiti per quadri elettrici
Quadri elettrici: cantieri alimentati in bassa tensione. Nei cantieri edili alimentati in bassa
tensione sono ammessi soltanto quadri e sottoquadri del tipo ASC, cioè assemblati in
serie e destinati ai cantieri edili. Sul quadro deve essere presente la targhetta indelebile
apposta dal costruttore riportante: a) il nome o il marchio di fabbrica del costruttore; b) il
tipo, o il numero di identificazione, o un altro mezzo che renda possibile ottenere dal
costruttore tutte le informazioni necessarie; c) la scritta EN 60439-4; d) natura e valore
nominale della corrente del quadro e la frequenza per la corrente alternata; e) tensioni di
funzionamento nominali. Il grado di protezione minimo richiesto al costruttore è di IP 43
[Norma Europea EN 60439-4]
Quadri elettrici: composizione. Composizione dei quadri di distribuzione: 1) Quadro di
distribuzione principale (> 125 A). Deve essere provvisto almeno di: a) interruttore
generale onnipolare con protezione magnetotermica differenziale coordinato con l'impianto
di messa a terra in modo che, in caso di guasto, la tensione verso terra si apri a: RT x IΔn
< 25 V; b) separatori per ogni linea in uscita dal quadro per correnti superiori ai 16 A; c)
dispositivi idonei ad assicurare la posizione di aperto/chiuso (ad esempio lucchetto-blocco
chiave, ecc.), a dotazione degli interruttori posti a protezione delle linee, al fine di evitare la
rimessa in tensione accidentale dei circuiti durante operazioni di manutenzione
dell'impianto; d) indicazione univoca dei circuiti ai quali si riferiscono gli organi di
comando, dei dispositivi e degli strumenti montati. 2) Quadro di distribuzione secondario
(o quadro principale per cantiere con corrente assorbita <125A, sistemi alimentati in Bassa
Tensione). Deve essere provvisto degli stessi dispositivi previsti nel caso precedente,
qualora non fossero presenti prese a spina. In caso contrario, il quadro dovrà essere
provvisto di interruttori magnetotermici differenziale aventi corrente di intervento non
superiore a 0,03 A a protezione delle prese a spina (uno ogni sei prese). 3) Quadri
elettrici mobili (corrente max assorbita 63 A). Deve essere presente un interruttore
differenziale (IΔn = 0,03 A) ogni 6 prese a spina; inoltre su ogni presa deve essere
installata una protezione contro i sovraccarichi.
Quadri elettrici: indicazione dei circuiti. Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti
montati sui quadri devono portare una chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono.
Quadri elettrici: indicazioni di pericolo. All'esterno e all'interno degli sportelli devono
trovarsi le indicazioni di pericolo, lo schema elettrico e altre indicazioni che si ritengano
necessarie.
Quadri elettrici: interruttore di emergenza. I quadri elettrici devono essere dotati di un
interruttore di emergenza per interrompere l'alimentazione nel caso di pericoli improvvisi.
Quando il quadro nel funzionamento ordinario operi con gli sportelli chiusi dovrà essere
corredato di un interruttore di emergenza a pulsante a fungo di colore rosso su fondo
giallo, collocato esternamente al quadro stesso in posizione visibile e facilmente
accessibile (è consigliabile posizionarlo in una custodia protetta da un vetro frangibile). Nel
caso di quadri che durante il funzionamento possono rimanere con lo sportello aperto, può
essere usato a questo scopo anche l'interruttore generale che dovrà risultare evidenziato
da una targhetta indicante "interruttore di emergenza".
Quadri elettrici: protezione dagli agenti atmosferici. I quadri di distribuzione devono essere
protetti entro appositi armadi (l'utilizzo del legno è vietato), chiudibili a chiave. Nel caso di
utilizzazione di quadri elettrici con protezione IP 43 gli armadi protettivi devono essere tali
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da garantire almeno il grado di protezione minimo richiesto dall'ambiente e comunque non
inferiore a IP 44. Il fondo di tali armadi deve essere conformato in modo tale da impedire il
ristagno di acqua. I quadri elettrici devono essere installati, per quanto possibile, all'interno
di baracche o in luoghi riparati dalle intemperie, per la sicurezza di coloro i quali, abilitati
ad intervenire sulle apparecchiature, si trovino a lavorare in condizioni ambientali
proibitive.
Quadri elettrici: sportello di chiusura. Se nel funzionamento ordinario lo sportello del
quadro non può essere chiuso si dovrà garantire il grado di protezione richiesto con lo
sportello aperto. Se l'apertura dello sportello dà accesso a parti attive pericolose deve
essere previsto un dispositivo di sezionamento interbloccato con la porta, di modo che per
alimentare il circuito occorre necessariamente avere lo sportello chiuso.
[EN 60439-4; CEI 17-13; CEI 17-13/4; CEI 64-8; CEI 64-8/4; CEI 64-8/5]
33. Impianto elettrico di alimentazione: requisiti per apparecchiature elettriche
Apparecchiature elettriche: dispositivo contro il riavviamento automatico. Tutte le
apparecchiature elettriche, quali ad esempio seghe circolari, betoniere, flessibili, ecc., che
possono presentare pericolo per l'operatore con la rimessa in moto al ristabilirsi della
tensione di rete dopo una interruzione, devono essere provviste di dispositivo contro il
riavviamento automatico.
Apparecchiature elettriche: targhetta. Tutte le apparecchiature elettriche (fisse, mobili,
portatili o trasportabili) devono essere corredate di targhetta su cui, tra l'altro, devono
essere riportate la tensione, l'intensità ed il tipo di alimentazione prevista dal costruttore, i
marchi di conformità e tutte le altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per
l'uso.
Apparecchiature elettriche di classe I: messa a terra. Tutte le macchine di classe I, quali
ad esempio betoniera, argani, gru, ecc., devono essere collegate all'impianto di terra. Il
collegamento all'impianto di terra deve avvenire tramite un conduttore di protezione di
colore giallo-verde, avente la stessa sezione dei conduttori di fase, e comunque non
minore di 35 mm2.
Apparecchiature elettriche: interruttore di avvio. Gli utensili elettrici portatili devono essere
muniti di un interruttore incorporato nell'incastellatura, che consenta di eseguire con facilità
e sicurezza la messa in moto e l'arresto.
Apparecchiature elettriche: tensione di lavoro. Gli utensili elettrici portatili utilizzati per
lavori all'aperto devono: a) essere alimentati con tensione non superiore a 220 Volt verso
terra; b) essere alimentati con tensione non superiore a 50 Volt (25 nei cantieri) verso
terra o da trasformatori di isolamento, qualora si lavori in luoghi bagnati o molto umidi o
entro grandi masse metalliche.
Apparecchiature elettriche: doppio isolamento. Gli apparecchi elettrici portatili alimentati
con una tensione superiore a 25 V devono disporre di un isolamento supplementare detto
doppio isolamento (classe II): esso è riconoscibile dal simbolo, applicato sull'involucro
dell'utensile, del doppio quadratino concentrico ed è accompagnato dal simbolo dell'istituto
(marchio del laboratorio) di omologazione che ne attesta l'idoneità. Gli apparecchi con
doppio isolamento non devono essere collegati a terra in quanto il doppio isolamento è
una garanzia maggiore della messa a terra.
Apparecchiature elettriche: alimentazione con trasformatore. Se l'alimentazione degli
utensili elettrici che operano all'aperto o in luoghi molto umidi è fornita mediante rete a
bassissima tensione attraverso un trasformatore, questo dovrà avere l'avvolgimento
primario separato ed isolato perfettamente dall'avvolgimento secondario. Il trasformatore
dovrà essere collocato in modo che l'operatore non venga in contatto con la presa relativa
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alla sua alimentazione.
Apparecchiature elettriche: lavorazioni con uso di acqua. Per gli utensili elettrici di classe II
che fanno uso di acqua, come le smerigliatrici o i vibratori per il calcestruzzo, devono
essere utilizzati trasformatori di isolamento o motogeneratori che garantiscano una
separazione galvanica della rete di alimentazione in BT.
[Legge 1 marzo 1968 n.186; D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato
6, Punto 6; CEI 107-43]
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34. Impianto elettrico di alimentazione: requisiti per cabine elettriche
Cabina elettrica: porta di ingresso. Sulla porta di ingresso delle cabine elettriche deve
essere esposto un avviso indicante il divieto di ingresso per le persone non autorizzate.
Cabina elettrica: chiusura a chiave. Le cabine di trasformazione elettrica devono essere
chiuse a chiave. Tale chiave deve essere custodita dal preposto.
Cabina elettrica: perimetro. Il perimetro esterno della cabina elettrica deve essere protetto
da un opportuno strato di bitume.
Cabina elettrica: illuminazione sussidiaria. Le cabine di trasformazione elettrica devono
essere munite di illuminazione sussidiaria indipendente.
Cabina elettrica: scariche atmosferiche. Le cabine di trasformazione elettrica devono
essere corredate di idonei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.
Cabina elettrica: schemi unifilari. Se nel cantiere è presente una cabina di trasformazione
elettrica, a termini di legge è richiesto di esporre il relativo schema elettrico unifilare, e la
disponibilità degli schemi relativi ai circuiti ausiliari. Agli schemi, da conservare in
un'apposita cartella o schedario, vanno aggiunte le istruzioni attinenti il funzionamento e la
manutenzione delle utenze ed eventualmente del gruppo elettrogeno e del soccorritore
statico per l'illuminazione di sicurezza.
Cabina elettrica: tabella per i soccorsi. Nei locali delle cabine elettriche deve essere
esposta in modo visibile una tabella con le istruzioni sui soccorsi da prestarsi alle persone
colpite da corrente elettrica.
Cabina elettrica: dotazione. Nelle cabine di trasformazione elettrica devono essere posti a
disposizione dei lavoratori appropriati mezzi ed attrezzi quali: fioretti o tenaglie isolanti,
pinze con impugnatura isolata, guanti e calzature isolanti, scala e sgabello isolati, pedana
isolante, estintori a polvere secca.
Cabina elettrica: condizioni di particolare pericolo. Nei lavori da eseguire nelle cabine di
trasformazione elettrica, qualora sussistano condizioni di particolare pericolo, devono
essere presenti almeno due lavoratori.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 81]
35. Impianto elettrico di alimentazione: disposizioni per gli interventi di riparazione
Riparazioni dell'impianto elettrico: soggetti abilitati. Le riparazioni sugli impianti elettrici
devono essere sempre compiute dal personale addetto e specializzato.
Lavori su elementi in tensione: ammissibilità. E' vietato eseguire lavori su elementi in
tensione e nelle loro immediate vicinanze, quando la tensione è superiore a 25 Volt verso
terra, se alternata, o a 50 Volt verso terra, se continua. Può derogarsi dal suddetto divieto
per tensioni non superiori a 1000 Volt, purché: a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in
tensione sia dato dal capo responsabile; b) siano adottate le necessarie misure atte a
garantire la incolumità dei lavoratori.
Lavori su apparecchiature o parti dell'impianto in tensione: disposizioni preventive. Prima
di qualsiasi intervento su parti dell'impianto o di apparecchiature elettriche in tensione,
deve provvedersi al loro isolamento dalla rete. A questo scopo, si dovrà aprire (togliere
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tensione) l'interruttore del circuito interessato presente sul quadro di alimentazione,
provvedendo alla sua chiusura a chiave ed alla rimozione di quest'ultima, e/o a staccare le
spine, e a curare la posa in opera di idonea segnaletica (ad esempio "Lavori in corso - Non
attivare gli interruttori" oppure "Lavori in corso - Non effettuare manovre"). Qualora il
quadro non fosse dotato di serratura, provvedere ad apporre un lucchetto di sicurezza
sull'interruttore del circuito interessato.
Lavori su apparecchiature o parti dell'impianto in tensione: cercafase o tester. Prima di
intervenire su apparecchiature o su parti in tensione dell'impianto verificare, ad esempio
mediante cercafase o tester, che le parti soggette ad intervento o, qualsiasi altra parte con
cui l'operatore può venire accidentalmente in contatto, sia effettivamente priva di tensione.
Custodie di protezione: rimozione. Le custodie e i ripari di protezione di apparecchiature
ed impianti elettrici non vanno rimosse senza l'autorizzazione di un superiore. La
rimozione delle suddette protezioni va eseguita, comunque, solo dopo essersi assicurati
che la parte del circuito interessata non sia sotto tensione e si trovi in condizioni tali da non
poter ricevere tensione da qualsiasi altro circuito.
36. Disposizioni per l'impianto di messa a terra
Impianto di messa a terra: denuncia. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa
a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere
effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di
conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti
gli effetti ad omologazione dell'impianto. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio
dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o
all'ARPA territorialmente competenti. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo
sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di conformità è presentata allo
stesso.
Impianto di messa a terra: verifiche periodiche. Gli impianti di messa a terra devono
essere verificati periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di
accertarne lo stato di efficienza, da parte dell'ASL competente per territorio. I relativi
verbali, rilasciati dai tecnici dell'ASL, dovranno essere tenuti sul cantiere a disposizione
degli organi di vigilanza.
Impianto di messa a terra: inizio lavori. Appena ultimati i lavori di movimento terra, deve
iniziarsi la realizzazione dell'impianto di messa a terra per il cantiere.
Impianto di messa a terra: generalità. L'impianto di terra deve essere realizzato in modo
da garantire la protezione contro i contatti indiretti: a tale scopo la forma di protezione che
offre il maggior grado di sicurezza, è il coordinamento fra l'impianto di terra stesso e le
protezioni attive (interruttori o dispositivi differenziali). La sicurezza verrà garantita se la
resistenza di terra (RT) del dispersore e la corrente nominale (IΔn) differenziale del
dispositivo di protezione saranno coordinate secondo la relazione RT x IΔn < 25 V, nel
caso di corrente alternata. Nel caso di corrente continua il valore della tensione di contatto
non dovrà essere superiore a 60 V.
Impianto di messa a terra: componenti. L'impianto di messa a terra è composto dagli
elementi di dispersione, dai conduttori di terra, dai conduttori di protezione e dai conduttori
equipotenziali, destinati, questi ultimi, alla messa a terra delle masse e delle eventuali
masse estranee.
Impianto di messa a terra: unicità impianto. L'impianto di messa a terra dovrà essere unico
per l'intero cantiere e dovrà essere collegato al dispersore delle cariche atmosferiche se
esiste.
Impianto di messa a terra: realizzazione ad anello. L'impianto di messa a terra dovrà
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essere realizzato ad anello chiuso, per conservare l'equipotenzialità delle masse, anche in
caso di taglio accidentale di un conduttore di terra.
Impianto di messa a terra: caratteristiche e dimensioni degli elementi dispersori. Il
dispersore per la presa di terra deve essere, per materiale di costruzione, forma,
dimensione e collocazione, appropriato alla natura ed alle condizioni del terreno, in modo
da garantire, per il complesso delle derivazioni a terra, una resistenza non superiore a 20
Ohm per gli impianti utilizzatori a tensione sino a 1000 Volt. Per tensioni superiori e per le
cabine ed officine elettriche il dispersore deve presentare quella minor resistenza di
sicurezza adeguata alle caratteristiche e alle particolarità degli impianti. Gli elementi
dispersori intenzionali interrati, dovranno essere realizzati con materiale il più possibile
resistente alla corrosione (rame o ferro zincato) ed andranno posizionati ad una profondità
maggiore di 70 cm, profondità alla quale non risentiranno dei fenomeni di essiccamento o
congelamento del terreno. E' vietato utilizzare come dispersore per le prese di terra le
tubazioni di gas, di aria compressa e simili. I ferri di armatura del calcestruzzo interrato
devono essere considerati ottimi elementi di dispersione, in quanto la loro velocità di
corrosione è notevolmente inferiore a quella che si avrebbe sullo stesso materiale se fosse
direttamente a contatto con il terreno. Il calcestruzzo, inoltre, grazie alla sua composizione
alcalina ed alla sua natura fortemente igroscopica è un buon conduttore di corrente, e
tende a drenare ed a trattenere l'umidità del terreno, mantenendo la sua conducibilità
anche in zone molto asciutte. Le norme CEI 11-8 forniscono le dimensioni minime dei
conduttori utilizzabili come dispersori, in funzione della loro morfologia e del materiale con
cui sono realizzati: a) per la tipologia a piastra, la dimensione minima consentita è di 3
mm, sia se si realizzi in acciaio zincato che in rame; b) per la tipologia a nastro la
dimensione e la sezione minima devono essere rispettivamente di 3 mm e 100 mm2, se
realizzato in acciaio zincato, e di 3 mm e 50 mm2 se in rame; c) se si utilizza un tondino o
conduttore massicci, la sezione minima consentita sarà di 50 mm2, se realizzato in acciaio
zincato, o di 35 mm2 se in rame; d) se si utilizza un conduttore cordato, il diametro dei fili
dovrà risultare non minore di 1.8 mm, sia che sia realizzato in acciaio zincato che in rame,
ma la sua sezione dovrà essere non inferiore a 50 mm2 nel primo caso, o a 35 mm2 nel
secondo; e) qualora si adoperi un picchetto a tubo, il suo diametro esterno ed il suo
spessore dovrà essere di 40 mm e 2 mm2, se costituito di acciaio zincato, oppure di 30
mm e 3 mm2 se costituito in rame; f) se si utilizza un picchetto massiccio, il diametro
esterno dovrà essere non inferiore a 20 mm, se realizzato in acciaio zincato, o 15 mm se
in rame; g) infine, se si decide di utilizzare un picchetto in profilato, lo spessore ed il
diametro trasversale dovranno risultare, rispettivamente, di 5 mm e 50 mm , sia se
costituito di acciaio zincato che in rame. In tutti i casi suddetti, può utilizzarsi anche acciaio
privo di rivestimento protettivo, purché con spessore aumentato del 50 % e con sezione
minima 100 mm2.
Impianto di messa a terra: conduttori. Il nodo principale dell'impianto di messa a terra
dovrà essere realizzato mediante un morsetto od una sbarra, cui andranno collegati i
conduttori di terra, quelli equipotenziali e quelli di protezione, che uniscono all'impianto di
terra le masse dei quadri e degli utilizzatori elettrici. Gli alveoli di terra delle prese, così
come le masse dei quadri metallici, andranno collegati al nodo principale per mezzo di un
conduttore di protezione di sezione pari a quello del conduttore di fase, con un minimo di
2,5 mm2 (oppure 4 mm2 nel caso non fosse prevista alcuna protezione meccanica del
conduttore). Le strutture metalliche quali ponteggi, cancellate, travature, canali, ecc. e tutte
quelle interessate dal passaggio di cavi elettrici, dovranno essere dotate di messa a terra
mediante conduttori equipotenziali di sezione non inferiore a metà di quella del conduttore
principale dell'impianto, con un minimo di 6 mm2 al fine di garantire alla connessione una
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 29 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato
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sufficiente tenuta alle sollecitazioni meccaniche. Se il conduttore equipotenziale è in rame
la sua sezione può essere anche inferiore a 25 mm2. I conduttori elettrici dell'impianto di
messa a terra devono rispettare la codifica dei colori (giallo-verde per i conduttori di terra,
di protezione e equipotenziali, mentre nel caso che il cavo sia nudo deve portare fascette
giallo verdi con il simbolo della terra). I morsetti destinati al collegamento di conduttori di
terra, equipotenziali e di protezione, devono essere contraddistinti con lo stesso segno
grafico. Le connessioni tra le varie parti dell'impianto e tra queste e i dispersori devono
essere realizzate in modo idoneo (art.325 D.P.R. 547/’55). I conduttori di protezione e di
terra collegati ai picchetti devono esser di sezioni adeguate e comunque non inferiore a
quelle di seguito riportate: a) per conduttori di fase dell'impianto di sezione S < 16 mm2, la
sezione del conduttore di protezione dovrà essere Sp = S; b) per conduttori di fase
dell'impianto di sezione S compresa tra 16 e 35 mm2, la sezione del conduttore di
protezione dovrà essere Sp = 16 mm2; c) per conduttori di fase dell'impianto di sezione S
> 35 mm2, la sezione del conduttore di protezione dovrà essere Sp = S/2 mm2.
Impianto di messa a terra: collegamenti a macchine e apparecchiature. Tutte le
apparecchiature elettriche di classe I e le grandi masse metalliche devono essere
collegate all'impianto di terra: questi collegamenti dovranno essere effettuati in
corrispondenza delle masse elettriche, cioè di quelle parti che possono andare in tensione
per cedimento dell'isolamento funzionale. Il cavo di protezione delle utenze elettriche deve
essere compreso nel cavo di alimentazione: si evita, in questo modo, l'alimentazione di
utenze non collegate a terra. Le apparecchiature di classe II non vanno collegate a terra.
[D.M. 12 settembre 1959; D.I. 15 ottobre 1993 n.519, Art. 3; D.P.R. 22 ottobre 2001 n.462,
Art. 2; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 86; CEI 11-1; CEI 64-8]
37. Disposizioni per l'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: denuncia. La messa in esercizio
degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che
rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di
conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto. Entro trenta giorni dalla
messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità
all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti. Nei comuni singoli o
associati ove e' stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di
conformità è presentata allo stesso.
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: interconnessione con l'impianto di
terra. L'impianto deve essere interconnesso con quello generale di terra al fine di garantire
un sistema unico equipotenziale. Le connessioni tra le varie parti dell'impianto e tra queste
e i dispersori devono essere realizzate in modo idoneo.
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: conduttori. Dovranno utilizzarsi
conduttori di sezione opportuna, adeguata al tipo di materiale impiegato: per conduttori in
rame la sezione non dovrà essere inferiore a 35 mm2.
[D.M. 12 settembre 1959, Art.2; D.I. 15 ottobre 1993 n.519; CEI 81-10]
38. Disposizioni per l'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche
Demolizioni: programma dei lavori. La successione dei lavori, quando si tratti di importanti
ed estese demolizioni, deve risultare da apposito programma il quale deve essere firmato
dall'imprenditore e dal dipendente direttore dei lavori, ove esista, e deve essere tenuto a
disposizione degli ispettori del lavoro.
Demolizioni: successione dei lavori. I lavori di demolizione devono procedere con cautela
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 30 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato
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e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere condotti in maniera da non
pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali
adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento.
Demolizioni: rafforzamenti delle strutture. Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto
obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie
strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le
opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la
demolizione, si verifichino crolli intempestivi.
Demolizioni: rovesciamento. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e
locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a m 5 può
essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta. La trazione o la spinta
deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto
su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in
modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti. Devono inoltre
essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da
distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere
e allontanamento degli operai dalla zona interessata. Il rovesciamento per spinta può
essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a m 3, con l'ausilio
di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi. Deve essere evitato in ogni
caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi
blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolosi ai
lavoratori addetti ivi.
Demolizioni: scalzamento alla base. Si può procedere allo scalzamento dell'opera da
abbattere per facilitarne la caduta soltanto quando essa sia stata adeguatamente
puntellata; la successiva rimozione dei puntelli deve essere eseguita a distanza a mezzo
di funi.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 150; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 151; D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, Art. 155]
39. Demolizioni: prevenzioni a "Inalazione polveri, fibre"
Demolizioni: inumidimento materiali. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a
ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di
risulta.
Demolizioni: materiali contenenti amianto. Prima di procedere alla demolizione del
manufatto accertarsi che lo stesso non presenti materiali contenenti amianto, ed
eventualmente procedere alla loro eliminazione preventiva in conformità a quanto disposto
dal D.M. Sanità del 6.09.1994.
Demolizioni: stoccaggio ed evacuazione detriti. Curare che lo stoccaggio e l'evacuazione
dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 96; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 153]
40. Demolizioni: prevenzioni "Caduta dall’alto"
Demolizioni: divieti. E' vietato fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.
Demolizioni: altezze minori di m 5. Quando i muri da demolire sono di altezza inferiore a
cinque metri è possibile derogare dall'uso dei ponteggi obbligando gli operai ad indossare
la cintura di sicurezza per altezze di lavoro comprese tra i due e i cinque metri.
Demolizioni: ponti indipendenti. La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di
ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 152]
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41. Demolizioni: "convogliamento del materiale di demolizione "
Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato
oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza
maggiore di m 2 dal livello del piano di raccolta. I canali suddetti devono essere costruiti in
modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono
essere adeguatamente rinforzati. L'imboccatura superiore del canale deve essere
sistemata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone. Ove sia costituito
da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra
con mezzi idonei.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 153]
42. Armature provvisorie per grandi opere
Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture
ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere
eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di
stabilità. Tali disegni esecutivi, firmati dal progettista, devono essere esibiti sul posto di
lavoro a richiesta degli ispettori del lavoro.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 142]
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43. Armature provvisorie per la esecuzione di manufatti: requisiti
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Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, piattabande,
architravi, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o
in muratura di ogni genere, devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase
del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da consentire, a getto o costruzione
ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 142]
44. Armature provvisorie per la esecuzione di manufatti: resistenza
Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche quello
delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche che
possano dar luogo a vibrazioni durante l'esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla
spinta del vento e dell'acqua.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 144]
45. Armature provvisorie: protezione delle aperture di muri e solai
Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da
normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato
solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di
servizio. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un
lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve
essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio. Le aperture nei muri
prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere
munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente
sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 146]
46. Armature provvisorie: puntelli
Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente distribuito.
A tale scopo si dovrà provvedere a disporre i puntelli di banchinaggio del solaio sempre in
corrispondenza di quelli inferiori: eseguire la loro trattenuta al piede ed eventualmente
controventarli.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 144]
47. Armature provvisorie: scale
Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera
delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede, fissati
rigidamente a strutture resistenti. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta
impalcatura posta all'altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone
transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali. Sulle rampe delle scale in
costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito,
devono essere fissati intavolati larghi almeno cm 60, sui quali devono essere applicati
trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a cm 40.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 147]
48. Disarmo: area interessata
Durante le operazioni di disarmo, la zona interessata deve essere sbarrata per evitare
l'accesso ai non addetti ai lavori.
49. Disarmo: autorizzazione
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Il disarmo delle armature provvisorie deve essere effettuato con cautela da operai pratici
sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne
abbia data l'autorizzazione.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 145]
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50. Disarmo: divieti
E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture
insistano carichi accidentali e temporanei.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 145]
51. Disarmo: norme generali
Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure
precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato
cementizio.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 145]
52. Disarmo: procedure
L'asportazione dei puntelli e delle casseforme va effettuato gradatamente (per non indurre
carichi dinamici alle strutture in c.a.) a maturazione avvenuta del getto.
53. Disarmo: protezione dei fori nei solai
Le aperture lasciate nei solai (vani ascensori, cavedi, ecc.) devono essere protette al
momento stesso del disarmo, per evitare cadute di persone attraverso le medesime.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 146]
54. Disarmo: protezione delle rampe di scale
Deve provvedersi a proteggere le rampe di scale fin dalla fase della loro armatura; i
parapetti dovranno essere rifatti subito dopo il disarmo e mantenuti fino alla posa in opera
delle ringhiere definitive.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 146]
55. Disarmo: pulizia al termine delle operazioni
Nelle zone interessate alle operazioni di disarmo, deve essere impedito l'accesso fin tanto
che non saranno ultimate le operazioni di pulizia e di riordino.
56. Impalcature nelle costruzioni in elevazione in c.a.
Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda
alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la
erezione delle casseformi per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in
corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente
larghezza utile di almeno m 1,20. Le armature di sostegno del cassero per il getto della
successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo
del fabbricato più di cm 40 per l'affrancamento della sponda esterna del cassero
medesimo. Come sotto ponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in
corrispondenza al piano sottostante. In corrispondenza ai luoghi di transito o
stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno,
un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 129]
57. Formazione di rilevati: posizione dei lavoratori
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Nei lavori di formazione di rilevati eseguiti con mezzi meccanici, deve essere vietata la
presenza degli operai nel campo di azione degli stessi.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118]
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58. Formazione di rilevati: prevenzioni a "Seppellimento, sprofondamento"
Formazione di rilevati: materiali. Per i riempimenti è vietato utilizzare materie, quali quelle
argillose, che rammolliscono ed aumentano di volume con l'assorbimento di acqua.
Formazione di rilevati: muri. E' vietato l'addossamento di terrapieni su murature di fresca
costruzione.
Formazione di rilevati: pendenze. Dare alle scarpe del rilevato pendenze idonee in
funzione della natura delle terreno onde impedire pericolosi scoscendimenti. I valori che
più comunemente si usano sono: 1/1 per le terre compatte; 1,5/1 per le terre ordinarie; 2/1
per le terre sciolte.
Formazione di rilevati: procedura. Per la stabilità del rilevato è necessario procedere alla
esecuzione per strati paralleli successivi, in modo da non generare punti cedevoli, di
potenza tale che dopo la costipazione non superino 20 cm ed alla innaffiatura dei vari
strati.
59. Scavi: prevenzioni a "Seppellimento, sprofondamento"
Scavi in trincea: sbadacchiature vietate. Le pareti inclinate non dovranno essere armate
con sbadacchi orizzontali in quanto i puntelli ed i traversi potrebbero slittare verso l'alto per
effetto della spinta del terreno. Si dovrà verificare che le pareti inclinate abbiano pendenza
di sicurezza.
Scavi in trincea, pozzi, cunicoli: armature di sostegno. Nello scavo di pozzi e di trincee
profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di
stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che
procede lo scavo, all'applicazione delle necessarie armature di sostegno. Qualora la
lavorazione richieda che il lavoratore operi in posizione curva, anche per periodi di tempo
limitati, la suddetta armatura di sostegno dovrà essere posta in opera già da profondità
maggiori od uguali a 1,20 m. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai
bordi degli scavi di almeno cm 30. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia
che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare
franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano
che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione
al progredire del rivestimento in muratura. Idonee precauzioni e armature devono essere
adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o
manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. Nei lavori in
pozzi di fondazione profondi oltre m 3 deve essere disposto, a protezione degli operai
addetti allo scavo ed all'esportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con
apertura per il passaggio della benna.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 129]
60. Scavi: presenza di gas tossici
Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono
essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori
tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del
terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di
decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione
di sostanze pericolose. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici,
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asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente
aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di apparecchi
respiratori, ed essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle passanti sotto le ascelle
collegate a funi di salvataggio, le quali devono essere tenute all'esterno dal personale
addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai
all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai
gas. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo
quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse
offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua
aerazione.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 121]
61. Scavi: presenza di gas infiammabili
Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla
bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la
bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di
corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o
surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 121]
62. Scavi: barriere protettive sul ciglio
Il ciglio del fronte di scavo dovrà essere reso inaccessibile mediante barriere mobili,
posizionate ad opportuna distanza di sicurezza e spostabili con l'avanzare del fronte dello
scavo stesso. Dovrà provvedersi, inoltre, a segnalare la presenza dello scavo con
opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie dovranno essere
sostituite da regolari parapetti.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118]
63. Scavi: ciglio e pareti dello scavo
Il ciglio superiore dello scavo dovrà risultare pulito e spianato così come le pareti, che
devono essere sgombre da irregolarità o blocchi.
64. Scavi: divieto di depositi sui bordi
E' tassativamente vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora
tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle
necessarie puntellature.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120]
65. Scavi: posizione dei lavoratori
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli
operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio o alla base del fronte di attacco.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118]
66. Scavi: armature del fronte
Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo
o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere
provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118]
67. Prosciugamento scavi: canali superficiali
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Devono essere eseguiti canali artificiali per il convogliamento e l'allontanamento delle
acque sollevate e di quelle meteoriche.
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 36 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato
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68. Elementi prefabbricati: piano antinfortunistico
Prima dell'inizio dell'opera deve essere messa a disposizione dei responsabili del lavoro,
degli operatori e degli organi di controllo, la seguente documentazione tecnica: a) piano di
lavoro sottoscritto dalla o dalle ditte e dai tecnici interessati che descriva chiaramente le
modalità di esecuzione delle operazioni di montaggio e la loro successione; b) procedure
di sicurezza da adottare nelle varie fasi di lavoro fino al completamento dell'opera; c) nel
caso di più ditte operanti nel cantiere, cronologia degli interventi da parte delle diverse
ditte interessate. In mancanza di tale documentazione tecnica, della quale dovrà essere
fatta esplicita menzione nei documenti di appalto, è fatto divieto di eseguire operazioni di
montaggio.
[Circolare Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n.13/82]
69. Elementi prefabbricati: disposizioni generali
Elementi prefabbricati: istruzioni e disegni. Il fornitore dei prefabbricati e la ditta di
montaggio, ciascuno per i settori di loro specifica competenza, sono tenuti a formulare
istruzioni scritte corredate da relativi disegni illustrativi circa le modalità di effettuazione
delle varie operazioni e di impiego dei vari mezzi al fine della prevenzione degli infortuni.
Tali istruzioni dovranno essere compatibili con le predisposizioni costruttive adottate in
fase di progettazione e costruzione.
Elementi prefabbricati: mezzi appropriati. Il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi
prefabbricati devono essere effettuati con i mezzi e le modalità appropriati in modo da
assicurare la stabilità del carico e del mezzo in relazione alla velocità di quest'ultimo e alle
caratteristiche del percorso. I percorsi su aree private e nei cantieri devono essere fissati
previo controllo della loro agibilità e portanza da ripetere ogni volta che, a seguito dei
lavori o di fenomeni atmosferici, se ne possa presumere la modifica. Nel caso di terreni in
pendenza andrà verificata l'idoneità dei mezzi di sollevamento a sopportare il maggior
momento ribaltante determinato dallo spostamento di carichi sospesi; andrà inoltre
verificata l'idoneità del sottofondo a sopportare lo sforzo frenante soprattutto in
conseguenza di eventi atmosferici sfavorevoli.
Elementi prefabbricati: peso. Su tutti gli elementi prefabbricati destinati al montaggio e di
peso superiore a 2 tonnellate deve essere indicato il loro peso effettivo.
[Circolare Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n.13/82, Art.19; Circolare Ministero
del Lavoro e Previdenza Sociale n.13/82, Art.21; Circolare Ministero del Lavoro e
Previdenza Sociale n.13/82, Art.24]
70. Elementi prefabbricati: protezioni
Ai sensi dell'art.16 del decreto Presidente della Repubblica del 7 Gennaio 1956, n. 164,
nelle operazioni di montaggio di strutture prefabbricate, quando esiste pericolo di caduta di
persone, deve essere attuata almeno una delle seguenti misure di sicurezza atte ad
eliminare il predetto pericolo: a) impiego di impalcatura, ponteggio o analoga opera
provvisionale; b) adozione di cinture di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta
di lunghezza tale da limitare l'eventuale caduta a non oltre 1,5 m; c) adozioni di reti di
sicurezza; d) adozione di sistemi o procedure espressamente citati nelle istruzioni scritte
fornite dal fornitore o dalla ditta di montaggio. Nella costruzione di edifici, in luogo del
punto a), possono essere adottate difese applicate alle strutture prefabbricate a piè
d'opera ovvero immediatamente dopo il loro montaggio, costituite da parapetto normale
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con arresto al piede come previsto dall'art.26 del decreto Presidente della Repubblica 27
Aprile 1955, n. 547, ovvero del parapetto normale, arretrato di 30 cm rispetto al filo esterno
del struttura alla quale è affiancato, e sottostante mantovana, in corrispondenza dei luoghi
di stazionamento e di transito accessibile.
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 37 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato
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71. Elementi prefabbricati: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto o a livello"
Elementi prefabbricati: interruzione del montaggio. Nelle istruzioni e nella documentazione
tecnica di cui sono tenuti il fornitore dei prefabbricati e la ditta di montaggio, dovranno
essere indicate le condizioni meteorologiche in corrispondenza delle quali, in relazione alle
attività svolte, dovrà essere arrestato il lavoro. La velocità massima del vento ammessa
per non interrompere il lavoro di montaggio deve essere determinata in cantiere tenendo
conto della superficie e del peso degli elementi oltreché del tipo particolare di apparecchio
di sollevamento usato. Di regola gli apparecchi di sollevamento non devono essere
utilizzati se la velocità del vento supera i 60 km/h. Peraltro tale limite deve essere
convenientemente ridotto quando si tratti di sollevare degli elementi leggeri di grande
superficie come pannelli di rivestimento o elementi di copertura.
Elementi prefabbricati: stabilità delle parti già assemblate. In tutte le fasi transitorie e di
montaggio dovrà essere assicurata la stabilità dei singoli elementi e delle parti già
assemblate. Le attrezzature provvisionali di montaggio e di puntellazione dovranno essere
idonee all'impiego. Tale idoneità dovrà essere accertata dal progettista del montaggio
attraverso una verifica delle sollecitazioni alle quali potranno essere assoggettate nelle
varie fasi di montaggio e dal preposto al montaggio attraverso un controllo delle
caratteristiche costruttive delle attrezzature e del loro stato di conservazione in rapporto
all'uso. Le attrezzature provvisionali e di puntellazione dovranno essere assoggettate a
manutenzione periodica almeno annuale.
[Circolare Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n.13/82, Art.27; Circolare Ministero
del Lavoro e Previdenza Sociale n.13/82, Art.29]
72. Elementi prefabbricati: prevenzioni a "Seppellimento, sprofondamento"
Elementi prefabbricati: piani di stoccaggio. I piani di stoccaggio devono avere resistenza
adeguata alle azioni trasmesse dagli elementi stoccati al fine di evitare crolli o ribaltamenti
dovuti a cedimenti dei piani medesimi. Le portate utili delle puntellazioni o degli elementi di
puntellazione impiegati, devono essere indicate con apposita targhetta o sistema
equivalente.
Elementi prefabbricati: modalità di stoccaggio. Le modalità di stoccaggio degli elementi
prefabbricati devono essere tali da garantire la stabilità al ribaltamento, tenute presenti le
eventuali azioni di agenti atmosferici o azioni esterne meccaniche. Gli elementi di
sostegno devono essere dimensionati in modo da resistere alla spinta loro trasmessa dagli
elementi prefabbricati senza tener conto dell'eventuale equilibramento ottenibile con
particolare sistemazione dei pezzi stoccati.
[Circolare Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n.13/82, Art.9]
73. Elementi prefabbricati: prevenzioni generiche a "Carico, Tarsporto, Stoccaggio,
Sollevamento, Movimentazione, Montaggio, Getto, Disarmo, Uso"
Sollevamento
/Movimentazione/Montaggio/Trasporto/Getto
e
Disarmo/Uso
e
Manutenzione. Durante le operazioni di movimentazione (sollevamento, trasporto e
montaggio) deve essere garantita l’integrità delle lastre prefabbricate, evitando urti, strappi
o altre cause di danneggiamento. Scaricare sempre e solo un manufatto per volta, in
particolare se nella fase iniziale del sollevamento si manifestassero cedimenti del traliccio
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 38 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato
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o crepe nel calcestruzzo che avvolge i correnti inferiori del traliccio stesso, interrompere
immediatamente lo scarico, depositare subito il manufatto e contattare l’ufficio tecnico di
competenza. Il sollevamento deve avvenire con cavi di acciaio o dispositivi a bilancia,
provvisti di ganci di sicurezza, in grado di sopportare le sollecitazioni indotte dal peso dei
manufatti, maggiorato dagli effetti dinamici e dell’incremento dovuto all’inclinazione delle
funi, nel rispetto delle norme di sicurezza dei carichi sospesi e degli apparecchi di
sollevamento. I ganci per il sollevamento dovranno essere fissati ai tralicci in
corrispondenza dei nodi fra il corrente superiore ed il vertice delle staffe, e mai al solo
corrente superiore. Per elementi di lunghezza superiore a 7.00 mt, munirsi di bilancino di
sollevamento. Tutte le operazioni devono essere eseguite a velocità adeguate ai mezzi
utilizzati senza imprimere strappi e/o accelerazioni che ne possano pregiudicare l’integrità
o comprometterne la sicurezza. Ogni componente (funi o catene, grilli, bilancini, ecc.)
dovrà essere conforme alle normative vigenti. Lo scarico, la movimentazione e la posa
devono avvenire con mezzi idonei in funzione della lunghezza dell’elemento prefabbricato.
Il trasporto viene generalmente eseguito con motrici, autotreni o bilici; pertanto è
necessario garantire un adeguato accesso al cantiere e prevedere gli spazi di manovra
necessari. I manufatti sono organizzati in cataste disposte direttamente sul pianale del
mezzo di trasporto in posizione orizzontale, appoggiate direttamente sul pianale o su
appositi distanziali con interasse massimo di 1,00 m con sbalzo massimo di 50 cm.
Generalmente la sequenza di accatastamento degli elementi rispetta l’ordine di posa di
elementi successivi. Durante il trasporto i manufatti devono essere assicurati al mezzo con
cavi o cinghie idonei, nel rispetto delle norme che regolano la sicurezza dei trasporti e di
quelle del Codice Stradale.
Lo stoccaggio delle lastre prefabbricate è consentito sovrapponendo le stesse senza l'
interposizione di elementi tra le file. Le lastre devono essere accatastate con lunghezze
decrescenti dal basso verso l’alto. Il piano di posa delle cataste deve essere livellato e
compatto. Per quanto riguarda lo stoccaggio in cantiere si devono posizionare dei puntelli
laterali di sicurezza per evitare, causa cedimenti del terreno o cattivo allineamento delle
lastre, il ribaltamento della catasta. Sono sovrapponibili al massimo nove lastre e
comunque non si devono superare i 2,00 m di altezza per ogni catasta.
Durante il montaggio è necessario disporre i sostegni agli appoggi con apposite
puntellature opportunamente contro ventate e rigide, dimensionate dal progettista
generale delle strutture (Legge 5/11/71 n° 1086- art. 3/9 - N.T.C. “Norme Tecniche per le
Costruzioni). In seguito verranno disposti i pannelli e predisposti cordoli perimetrali e travi.
Prima dell’ esecuzione del getto di completamento le giunzioni dovranno essere
opportunamente pulite e bagnate.
Il getto di completamento di calcestruzzo dovrà essere eseguito in un’ unica soluzione,
evitando qualsiasi accumulo localizzato e a temperatura ambiente superiore a 0° C, deve
essere vibrato e costipato, mantenuto umido per almeno tre giorni. Sarà cura e
responsabilità del direttore dei lavori valutare il periodo minimo di maturazione del
calcestruzzo di completamento e indicare tempi e modi per l’esecuzione del disarmo. Il
disarmo dei puntelli non deve avvenire prima che la resistenza del calcestruzzo di
completamento abbia raggiunto il valore minimo necessario in relazione all’impiego della
struttura all’atto del disarmo e delle esigenze di cantiere. Il disarmo deve avvenire per
gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche: rimuovere dapprima i puntelli intermedi per
arrivare a quelli più vicini alle travi; successivamente procedere con la rimozione dei
sostegni provvisori delle travi e degli sbalzi.
E’ consigliabile, per mantenere inalterata nel tempo la funzionalità dell’elemento,
proteggere la struttura (solaio, pavimento, intonaco, ecc.) con mezzi idonei dalle
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escursioni termiche, dagli agenti atmosferici e da quelli potenzialmente aggressivi, senza
superare i carichi ed i sovraccarichi di progetto. Inoltre si suggerisce di verificare
periodicamente (ad esempio con cadenza annuale) lo stato dell’opera controllando che
non siano presenti crepe, fessurazioni, infiltrazioni d’acqua, fenomeni di spalling. In caso
vengano rilevate anomalie o stati di degrado deve essere richiesto prontamente l’
intervento di tecnici e personale specializzato, al fine di individuare le cause ed eliminare
gli effetti. Ove ritenuto necessario, in relazione a temuti degradi, richiedere la verifica
strutturale di un tecnico abilitato, mediante indagini e/o prove atte ad accertare le
condizioni statiche delle strutture. Tale verifica deve essere obbligatoriamente effettuata a
seguito di eventi eccezionali quali: trombe d’ aria, smottamenti nel terreno, esplosioni, urti
di mezzi d’ opera e di trasporto, terremoti, lavorazioni, anche temporanee, con apparati
vibranti o esalazioni nocive (in particolare cloro), incendi (in particolare se non è prescritta
resistenza al fuoco), oppure a seguito di cambiamento d’ uso dell’ opera, qualora questo
comporti azioni di esercizio non previste in fase di progettazione. Detta verifica, firmata,
dovrà essere conservata agli atti.
Montaggio sugli appositi elementi di sostegno "a forchetta" precedentemente realizzati
delle gradinate prefabbricate. Prima dell'inizio dell'opera deve essere messa a
disposizione dei responsabili del lavoro, degli operatori e degli organi di controllo, la
seguente documentazione tecnica: a) piano di lavoro sottoscritto dalla o dalle ditte e dai
tecnici interessati che descriva chiaramente le modalità di esecuzione delle operazioni di
montaggio e la loro successione; b) procedure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di
lavoro fino al completamento dell'opera; c) nel caso di più ditte operanti nel cantiere,
cronologia degli interventi da parte delle diverse ditte interessate.
In mancanza di tale documentazione tecnica, della quale dovrà essere fatta esplicita
menzione nei documenti di appalto, è fatto divieto di eseguire operazioni di montaggio. Il
fornitore dei prefabbricati e la ditta di montaggio, ciascuno per i settori di loro specifica
competenza, sono tenuti a formulare istruzioni scritte corredate da relativi disegni
illustrativi circa le modalità di effettuazione delle varie operazioni e di impiego dei vari
mezzi al fine della prevenzione degli infortuni. Tali istruzioni dovranno essere compatibili
con le predisposizioni costruttive adottate in fase di progettazione e costruzione. Su tutti gli
elementi prefabbricati destinati al montaggio e di peso superiore a 2 tonnellate deve
essere indicato il loro peso effettivo.
74. Elementi prefabbricati: prevenzioni a generiche e modalità esecutive procedurali
"Controllo dei Materiali e dei Processi di Produzione – Controlli Accettazione"
Certificato di qualita’. L'Appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di
materiali (misti lapidei, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, barriere di
sicurezza, terre, cementi, calci idrauliche,acciai, ecc...) prescritti dalle presenti Norme
Tecniche, dovrà esibire, prima dell'impiego, al Direttore dei Lavori, per ogni categoria di
lavoro, i relativi “Certificati di qualità” rilasciati da un Laboratorio ufficiale. Tali certificati
dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei singoli
materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti
dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie
categorie di lavoro o di fornitura in un rapporto a dosaggi e composizioni proposte. I
certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente,
quanto se prelevati da impianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno
una validità biennale. I certificati dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta
risultino incompleti o si verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali, delle
miscele o degli impianti di produzione.
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 40 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato
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Accertamenti preventivi. Prima dell'inizio dei lavori comportanti l'impiego di materiali in
quantità superiori a:
1.000 m3 per i materiali lapidei e conglomerati bituminosi;
500 m3 per i conglomerati cementizi;
50 t per i cementi e le calci;
5.000 m per le barriere;
il Direttore dei Lavori, presa visione dei certificati di qualità presentati dall'Appaltatore,
disporrà, se necessario (e a suo insindacabile giudizio) ulteriori prove di controllo di
laboratorio a spese dell'Appaltatore. Se i risultati di tali accertamenti fossero difformi
rispetto a quelli dei certificati, si darà luogo alle necessarie variazioni qualitative e
quantitative dei singoli componenti, ed all'emissione di un nuovo certificato di qualità. Per
tutti i ritardi nell'inizio dei lavori derivanti dalle difformità sopra accennate e che comportino
una protrazione del tempo utile contrattuale sarà applicata la penale prevista
Prove di controllo in fase esecutiva. L'Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo
e di norma periodicamente per le forniture di materiali di impiego continuo, alle prove ed
esami dei materiali impiegati e da impiegare, che saranno richiesti dalla D.L. e dalla
Commissione di collaudo. I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi
potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Compartimentale previa
apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore e nei modi più adatti
a garantirne l'autenticità e la conservazione. I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i
soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si farà esclusivo riferimento a tutti gli effetti
delle presenti Norme Tecniche.
Qualifica preliminare dei conglomerati cementizi. In accordo al DM 14-01-2008 per la
produzione del calcestruzzo si possono configurare due differenti possibilità:
- calcestruzzo prodotto senza processo industrializzato;
- calcestruzzo prodotto con processo industrializzato.
Le miscele, se prodotte con un processo industrializzato di cui meglio si specifica nel
seguito, non necessitano di alcuna prequalifica, che si richiede invece per conglomerati
prodotti senza processo industrializzato.
Generalità. Con struttura prefabbricata si intende una struttura realizzata mediante
l'associazione, e/o il completamento in opera, di più elementi costruiti in stabilimento o a
piè d'opera. Ove già non presenti in progetto l’impiego dei manufatti prefabbricati è
subordinato alla preventiva approvazione dalla Direzione Lavori. I manufatti prefabbricati
dovranno essere costruiti sotto la direzione di un tecnico a ciò abilitato, che per essi
assume le responsabilità stabilite dalla legge per il direttore dei lavori. A cura di detto
tecnico dovranno essere eseguiti i prelievi di materiali, le prove ed i controlli di produzione
sui manufatti finiti con le modalità e la periodicità previste dalle presenti Norme. I certificati
delle prove saranno conservati dal produttore, che opera con sistemi di qualità certificati.
La relazione tecnica e di calcolo dovrà essere firmata da un tecnico a ciò abilitato, il quale
assume con ciò le responsabilità stabilite dalla legge per il progettista. I manufatti
prefabbricati utilizzati e montati dal Appaltatore dovranno apparterranno ad una delle 3
categorie di produzione previste dal citato Decreto (D.M. dei LL.PP. del 03/12/1987):
 manufatti di serie dichiarata;
 manufatti di serie controllata;
 manufatti prodotti in stabilimento o a piè d’opera per le specifiche esigenze
dell’opera in corso di realizzazione.
Per serie “dichiarata” si intende la produzione in serie eseguita in stabilimento, dichiarata
tale dal produttore conforme alle vigenti norme e per la quale è stato effettuato il deposito
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ai sensi dell’art.9 della legge del 05/01/1971 n°1086, ovvero sia stata rilasciata la
certificazione di idoneità di cui agli articoli 1 e 7 della legge del 02/02/1974 n°64. Per
tipologie di prodotti non rientranti nel campo di applicazione della legge del 05/11/1971
n°1086, e/o per le quali non ricorre l’applicazione degli articoli 1 e 7 della legge del
02/03/1974 n°64, il produttore dovrà parimenti provvedere al deposito degli elaborati
tecnici afferenti la produzione presso il Ministero dei Lavori Pubblici - Servizio tecnico
centrale. Per serie “controllata” si intende la produzione in serie che, oltre ad avere i
requisiti specificati per quella “dichiarata”, sia eseguita con procedure che prevedono
verifiche sperimentali su prototipo e controllo della produzione. Per i manufatti di
produzione occasionale, ancorché prodotti in stabilimento, si applicheranno le Norme e le
Leggi nonché i controlli previsti per le strutture gettate in opera. L’esame e la verifica, da
parte della Direzione dei Lavori, dei progetti delle opere e dei certificati degli studi
preliminari di qualificazione, non esonerano in alcun modo l’Appaltatore dalle
responsabilità derivanti per legge e per pattuizione di contratto. Quindi resta stabilito che,
malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori, l’Appaltatore rimane l’unico e diretto
responsabile delle opere a termine di legge, pertanto sarà tenuto a rispondere degli
inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi.
Normativa di riferimento generale. Per l’accettazione, i controlli di qualità, la progettazione,
l’esecuzione e il collaudo di questi manufatti, ed in particolare quelli prodotti in serie,
valgono, in generale, le prescrizioni contenute nelle seguenti Normative:
 Istruzioni C.N.R. 10025/84 “Istruzioni per il progetto, l’esecuzione e il controllo delle
strutture prefabbricate in conglomerato cementizio e per le strutture costruite con
sistemi industrializzati”.
 D.M. dei Lavori Pubblici del 03/12/1987 “Norme tecniche emanate in applicazione
dell’artt.1 e 3 della Legge del 02/02/1974 n°64”;
 Circolare del 16/03/1989 n°31104;
 D.M. del 14/02/1992 n°55 “Norme Tecniche emanate in applicazione dell’art.21
della legge del 05/11/1971 n°1086”;
 D.M. del 9/01/1996 “Norme Tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento
armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”.
 UNI EN 206-1 UNI 11104: “Calcestruzzo. Prestazioni, produzione, posa in opera e
criteri di conformità”;
 UNI 8991 “Durabilità delle opere e manufatti in calcestruzzo”.
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75. Obblighi del datore di lavoro: DPI anticaduta
I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono
prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili condizioni di pericolo, devono essere
provvisti di adatta cintura di sicurezza.
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 42 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato
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76. Cintura di sicurezza, funi di trattenuta, sistemi di assorbimento frenato di energia
Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili, sui muri in
demolizione, nei lavori di montaggio e smontaggio di ponteggi, strutture metalliche e
prefabbricati, nei posti di lavoro sopraelevati di macchine, impianti e nei lavori simili ogni
qualvolta non siano attuabili o sufficienti le misure tecniche di prevenzione e protezione
collettiva, si devono utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale contro le cadute
dall'alto. Nei lavori in pozzi, fogne, canalizzazioni e lavori simili in condizioni di accesso
disagevole e quando siano da temere gas o vapori nocivi, devono essere parimenti
utilizzate cinture di sicurezza e funi di trattenuta per l'eventuale soccorso al lavoratore. Tali
dispositivi, consistono in cinture di sicurezza con bretelle e fasce gluteali, collegate a fune
di trattenuta che limiti la caduta a non più di 1,5 m. L'uso della fune deve avvenire in
generale in concomitanza a dispositivi di assorbimento di energia (dissipatori) perché
anche cadute da altezze modeste possono provocare forze d'arresto molto elevate. Sono
inoltre da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una
maggior mobilità del lavoratore, pur garantendo i requisiti generali di sicurezza richiesti,
quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta; sistema a guida fissa e
ancoraggio scorrevole per il montaggio dei ponteggi metallici; altri sistemi analoghi. I DPI
in oggetto, rientrano fra quelli destinati a salvaguardare da rischi elevati (con conseguenze
gravi o gravissime) e sono soggette a particolari procedure di certificazione CE, devono
pertanto essere marchiati e corredati dalle necessarie note informative.
77. Obblighi del datore di lavoro: protezione degli occhi
I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali
roventi, corrosivi caustici, o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o
schermi appropriati.
78. Occhiali di sicurezza e schermi: generale
L'uso degli occhiali e delle visiere di sicurezza è obbligatorio ogni qualvolta si eseguono
lavorazioni che possono produrre lesioni agli occhi e al viso per la proiezione di schegge o
corpi estranei o per l'esposizione a radiazioni. Le lesioni possono essere di tre tipi: a)
meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali; b) ottiche: irradiazione
ultravioletta, luce intensa, raggi laser; c) termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi. Gli
occhiali servono per proteggere esclusivamente gli occhi. Le lenti devono essere
otticamente neutre per non determinare alterazioni delle immagini, causa di affaticamento
visivo, bruciori agli occhi e mal di testa. Le lenti possono essere in vetro temperato antiurto
o policarbonato. Gli schermi offrono, rispetto agli occhiali, una protezione anche del viso.
Essi sono composti da un telaio adattabile a qualsiasi conformazione del capo, e
solitamente ai più comuni elmetti, e da una visiera ribaltabile che può essere realizzata in
diversi materiali a seconda del tipo di lavorazione per cui sono impiegati. Esistono in
commercio vari tipi di dispositivi di protezione per occhi e viso, a seconda del tipo di
lavorazione svolto: in generale per gli addetti all'uso di fiamma libera (saldatura guaina
bituminosa, ossitaglio) o alla saldatura elettrica o ad arco voltaico, gli occhiali o lo schermo
devono essere del tipo inattinico, cioè di colore e composizione delle lenti (stratificate)
capaci di filtrare i raggi UV (ultravioletti) e IR (infrarossi) che possono provocare lesioni alla
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cornea ed al cristallino ed in alcuni casi anche alla retina. Le lenti degli occhiali devono
essere realizzate in vetro o in materiale plastico (policarbonato). Gli occhiali devono
riportare la marcatura CE ed essere corredati da nota informativa sulle caratteristiche e
grado di protezione.
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79. Occhiali di sicurezza e schermi: rimozione e utilizzo di materiali contenenti
amianto
Per la rimozione e l'utilizzo di materiali contenti amianto, lana di roccia e di vetro, lavori di
sabbiatura ecc., che comportano rischi conseguenti alla polvere fine (<5 micron) anche
chimica dispersa, devono utilizzarsi lenti aderenti al viso, di modo che la zona degli occhi
venga protetta a tenuta chiusa, e lenti di sicurezza senza effetto filtrante della luce.
80. Occhiali di sicurezza e schermi: demolizione di parti di fabbricati;
Per demolizioni di parti di fabbricati, che comportano rischi legati all'esposizione a polvere
grossolana, devono utilizzarsi lenti aderenti al viso e lenti di sicurezza senza effetto
filtrante della luce.
81. Occhiali di sicurezza e schermi: montaggio di parti leggere
Per il montaggio di parti leggere, visitatori, lavori posti in adiacenza a posti di lavoro
pericolosi, che comportano il rischio di lesioni da schegge ma con impatto debole, vanno
utilizzati occhiali con ripari laterali con lenti di sicurezza senza effetto filtrante della luce.
82. Occhiali di sicurezza e schermi: scalpellatura e taglio
Per lavori di scalpellatura anche con martelli demolitori, utilizzo del flessibile per taglio o
sbavatura e della pistola sparachiodi, che comportano il rischio di proiezioni di materiali
con impatto forte, vanno utilizzati occhiali con ripari laterali o visiera, per la protezione
anche del viso, con lenti di sicurezza senza effetto filtrante della luce.
83. Occhiali di sicurezza e schermi: taglio al cannello e saldatura ossiacetilenica
Per taglio al cannello, saldatura ossiacetilenica, luce solare accecante che comporta il
rischio di lesioni agli occhi dovuta a radiazioni ottica non termica, devono utilizzarsi
occhiali con ripari laterali o visiera, per la protezione anche del viso, con lenti di sicurezza
ad effetto filtrante della luce.
84. Occhiali di sicurezza e schermi: raggio laser
Per pulizie di facciate con raggio laser, comportanti il rischio di lesioni agli occhi per
radiazione laser, vanno utilizzati occhiali con protezioni laterali o visiera, per la protezione
anche del viso, con lenti di sicurezza ad effetto filtrante della luce.
85. Occhiali di sicurezza e schermi: solventi o prodotti chimici
Per uso di solventi o prodotti chimici, che espongono al rischio di spruzzi di sostanze
chimiche o metalli fusi, devono utilizzarsi occhiali con protezioni laterali o visiera, per la
protezione anche del viso, con lenti di sicurezza senza effetto filtrante della luce.
86. Occhiali di sicurezza e schermi: verniciatura
Per verniciature a spruzzo, comportanti rischi legati alla presenza di gas, vapori, nebbie,
ecc., devono adoperarsi occhiali con protezioni laterali o visiera, per la protezione anche
del viso, a tenuta di gas con lenti di sicurezza senza effetto filtrante della luce.
87. Obblighi del datore di lavoro: protezione dei piedi
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Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di
causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di
calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono
potersi sfilare rapidamente.
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 44 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato
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88. Scarpe di sicurezza: generale
Scarpe di sicurezza, realizzate con suola imperforabile, puntale di protezione e
antisdrucciolo, da utilizzarsi per lavori su impalcature, demolizioni, lavori in cls ed a
elementi prefabbricati.
In generale nel settore delle costruzioni edili sono necessarie scarpe di sicurezza, alte o
basse, con suola imperforabile, protezione della punta del piede, tenuta all'acqua e al
calore, suola antiscivolamento. Per i lavori di impiantistica e di finitura possono essere
utilizzate scarpe di sicurezza senza suola imperforabile. Per lavorazioni con rischio di
penetrazione di masse incandescenti fuse, nella movimentazione di materiale di grandi
dimensioni e nei lavori nei quali il piede può rimanere imprigionato è richiesto lo
slacciamento rapido. Nei lavori su superfici in forte pendenza (tetti) le scarpe di sicurezza
devono avere suola continua ed essere antiscivolo. Nei lavori da svolgere in immersione
parziale occorre indossare adeguati stivali dotati, se necessario, di suola antiperforazione
e/o puntale antischiacciamento. Nei lavori che richiedono l'impiego di seghe a catena
portatili (motoseghe), che espongono le gambe e i piedi al rischio di tagli profondi o
amputazioni è necessario utilizzare gli stivali di protezione. Le calzature di sicurezza
devono riportare la marcature "CE", ed essere corredate da nota informativa che ne
identifica la caratteristiche ed il livello di protezione.
89. Obblighi del datore di lavoro: protezione del capo
I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto o per
contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo
appropriato. Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono
permanere, senza altra protezione, sotto l'azione prolungata dei raggi del sole.
90. Obblighi del datore di lavoro: protezione dei capelli
Le lavoratrici che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli
di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere
provviste di appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli
in modo completo.
91. Casco o elmetto
L'uso dell'elmetto di protezione è indispensabile in tutte le situazioni in cui esista il pericolo
di offesa al capo per caduta di materiali, urto contro ostacoli, o contatti con elementi
pericolosi. Va comunque ricordato che in cantiere il rischio di infortunio alla testa è sempre
presente nonostante le misure preventive adottate: è pertanto necessario che gli operatori
usino costantemente il casco e che l'impresa abbia sempre a disposizione, in cantiere, un
certo numero di elmetti per i visitatori. Gli elmetti protettivi che si trovano in commercio
sono realizzati quasi esclusivamente in policarbonato stampato in un unico pezzo e
variano tra di loro esclusivamente per la forma e per il colore. Il casco o elmetto, oltre ad
essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo meccanico, affinché possa essere
indossato quotidianamente, deve essere leggero, ben aerato, regolabile, non irritante e
dotato di regginuca per garantire la stabilità nelle lavorazioni più dinamiche (montaggio e
smontaggio ponteggi, montaggio prefabbricati in genere). Il casco deve essere costituito
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da una calotta a conchiglia, da una bordatura e da una fascia anteriore antisudore. La
bordatura deve permettere la regolazione in larghezza. L'uso del casco deve essere
compatibile con l'utilizzo di altri DPI eventualmente necessari: vi sono caschi che per la
loro conformazione permettono l'installazione di visiere o cuffie antirumore. Il casco deve
riportare la marcatura "CE", che attesta i requisiti di protezione adeguati contro i rischi,
conformemente alle relative norme.
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 45 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato
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92. Obblighi del datore di lavoro: protezione delle mani
Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni,
causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di manopole, guanti o altri
appropriati mezzi di protezione.
93. Guanti: antivibrazioni
Sono realizzati con doppio spessore sul palmo ed imbottitura per l'assorbimento delle
vibrazioni; inoltre sono resistenti al taglio, strappi, perforazioni. Devono essere adoperati
durante l'impiego di martelli demolitori o qualsiasi altro utensile o macchina in grado di
trasmettere vibrazioni nocive al lavoratore.
94. Guanti: generale
I guanti devono proteggere le mani contro uno o più rischi o da prodotti e sostanze nocive
per la pelle. A seconda delle lavorazioni si deve fare ricorso ad un tipo di guanto
appropriato. Tutti i DPI scelti devono riportare la marcatura CE e devono essere corredati
da nota informativa sulle caratteristiche e grado di protezione.
95. Guanti: protezione dal calore
Sono realizzati per resistere alla trasmissione del calore ed a tagli, strappi, abrasioni.
Devono essere utilizzati nei lavori di saldatura, o in tutte quelle lavorazioni (ad esempio:
posa di guaine) che comportano contatti con prodotti ad elevata temperatura.
96. Guanti: dielettrici
Sono realizzati in materiale isolante per resistere al passaggio dell'energia elettrico ed a
tagli, strappi, abrasioni. Devono essere utilizzati dagli elettricisti o dai lavoratori che
operano con parti sotto tensione.
97. Guanti: gomma
Guanti per lavori con solventi e prodotti caustici, realizzati in gomma per resistere ai
solventi, prodotti caustici e chimici, taglio abrasione e perforazione. Devono essere
impiegati durante le operazioni di verniciatura, anche a spruzzo o durante qualsiasi
lavorazione che comporti contatto con sostanze chimiche.
98. Guanti: plastica
Sono consigliati per il contatto con acidi, alcali, solventi e oli. Sono di materiali
impermeabili e resistenti quali neoprene, PVC o NBR. Questo tipo di guanto può essere
comunque utilizzato anche per la manipolazione di materiali taglienti e/o scivolosi.
99. Guanti: tela rinforzata
Guanti per uso generale e lavori pesanti, realizzati in tela rinforzata per resistere a tagli,
abrasioni, strappi, perforazioni e da grassi ed oli. Devono essere impiegati durante il
maneggio di materiali da costruzione, come mattoni, piastrelle, legname o costruzioni di
carpenteria leggera.
100.
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Guanti: contatto con catrame
Guanti adatti al maneggio con catrame, oli, acidi e solventi: realizzati per resistere alla
perforazione, taglio e abrasione, impermeabili e resistenti ai prodotti chimici.
101.
Obblighi del datore di lavoro: maschere respiratorie
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 46 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato
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I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi
devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi
in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale.
102.
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti: generale
I pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi: a) deficienza di ossigeno
nella miscela inspirata e/o presenza di gas venefici; b) inalazione di aria contenente
inquinanti nocivi, solidi (polveri, fibre, amianto), gassosi (fumi e vapori di combustione e di
sintesi), liquidi (nebbie prodotte da attrezzature e macchinari). La scelta del tipo di DPI
deve essere fatta in relazione al tipo di attività svolta ed all'agente inquinante presente. In
generale sono da utilizzare autorespiratori: nei lavori in contenitori, vani ristretti, cunicoli,
qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno; nei lavori di
verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione; nei lavori in pozzetti, canali o altri
vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria; nei lavori di sabbiatura. Possono essere
invece utilizzate: maschere antipolvere monouso in presenza di polvere e fibre; respiratori
semifacciali dotati di filtro in presenza di vapori, gas, nebbie, fumi, polveri e fibre;
respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile in presenza di gas, vapori, polveri. In tutti i
casi il DPI scelto deve riportare il marchio di conformità CE ed essere corredato da nota
informativa sulle caratteristiche e grado di protezione.
103.
Autorespiratori
Si utilizzano quando la concentrazione degli inquinanti gassosi è molto elevata (superiore
al 2% in volume) o quella dell'ossigeno scende al di sotto del 17%. Esistono due differenti
tipi, a circuito aperto e a circuito chiuso: a) gli autorespiratori a circuito aperto sono
apparecchi ad aria compressa, dotati di un'autonomia di 40-60 minuti. L'aria, compressa a
150-160 bar è contenuta in una bombola posta sulla schiena del lavoratore e viene
distribuita automaticamente secondo il fabbisogno. Il sistema di distribuzione dell'aria è
collegato mediante un tubo flessibile al raccordo a vite di una maschera a pieno facciale;
b) gli autorespiratori a circuito chiuso sono apparecchi che consentono la rigenerazione
dell'aria espirata mediante il perossido di potassio (KO2). L'aria espirata arriva alla
"cartuccia" di KO2 dove si ha la fissazione dell'anidride carbonica, per passare poi alla
"sacca polmonare" da dove, nella fase inspiratoria, giunge al boccaglio.
104.
Maschere a pieno facciale
Sono maschere analoghe alle semimaschere con filtri intercambiabili, ma con l'aggiunta
del facciale per proteggere occhi e viso. Essi rendono l'aria respirabile attraverso filtri per
particelle, gas o vapori che possono essere sostituiti quando sono sporchi. Il facciale è
riutilizzabile, dato che le parti possono essere sostituite quando sono danneggiate. Le
maschere riducono le concentrazioni dei gas e dei vapori velenosi fino a livelli consentiti.
Le sostanze pericolose dalle quali il filtro protegge sono indicate sull'etichetta del filtro
stesso. Anche questo tipo di maschere non proteggono dall'insufficienza di ossigeno. Le
differenze sostanziali che contraddistinguono i diversi tipi di semimaschere sono
determinate dai FILTRI. I filtri sono classificati con lettere dell'alfabeto (ad ognuna delle
quali viene associato un colore) più un numero (che ne indica la capacità di
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 47 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato
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assorbimento). Filtri di tipo: "A" (colore marrone) offrono protezione da vapori organici e
solventi; "B" (colore grigio) sono in grado di proteggere da gas e vapori inorganici, come
gas alogenati e nitrosi, gas d'incendio, idrogeno solforato, acido cianidrico, ecc.; "E"
(colore giallo) proteggono da anidride solforosa e acidi solforosi; "K" (colore verde)
proteggono da ammoniaca; "P" (colore bianco) per la protezione da polveri tossiche, fumi,
nebbie (ad esempio: polveri di amianto, silicio, alluminio). Nelle maschere a filtro, questo
deve offrire una resistenza alla inspirazione ed alla espirazione non superiore
rispettivamente a 15 millimetri e 5 millimetri di colonna d'acqua con una corrente di 50 litri
al minuto primo e un potere di ritenzione non inferiore al 95 per cento delle polveri di un
micron di diametro. Inoltre esse devono essere: a) di dotazione strettamente personale e
portare l'indicazione del lavoratore che la usa; b) consegnate a fine di ogni turno di lavoro
ad un apposito incaricato per essere pulite e controllate nella loro efficienza; c)
conservate ordinatamente in un armadio od altro posto idoneo;
d) disinfettate
periodicamente e sempre quando cambiano i soggetti che le usano.
[D.P.R. 20 marzo 1956 n.320, Art.64; D.P.R. 20 marzo 1956 n.320, Art.65]
105.
Respiratori a presa d'aria esterna
Questi tipi di DPI si utilizzano quando la concentrazione degli inquinanti gassosi è molto
elevata (superiore al 2% in volume) o quella dell'ossigeno scende al di sotto del 17%.
Sono costituiti essenzialmente da una maschera a pieno facciale collegata ad una fonte di
aria pulita mediante un lungo tubo flessibile solitamente di gomma. La fonte di aria pulita
può provenire da un compressore, da una pompa d'aria, oppure da un serbatoio di aria
compressa. Questo tipo di DPI può essere utilizzato durante le verniciature a spruzzo o
sabbiature.
106.
Semimaschere a costruzione integrale o facciali filtranti
Sono indicate per proteggere contro molti tipi di particelle, gas e vapori, e non richiedono
manutenzione. A seconda dello scopo per cui sono state progettate possono filtrare le
particelle, i gas e i vapori, o una combinazione di questi elementi pericolosi. Ad ogni
condizione dell'ambiente di lavoro corrisponde un determinato respiratore appositamente
indicato: le condizioni di utilizzo sono indicate nella tabella seguente. Sono solitamente
provviste di una o due valvole di espirazione che permettono all'aria inspirata di essere
rilasciata senza dover passare attraverso il filtro. Questo tipo di semimaschere sono
costituite da fibre che catturano e trattengono le particelle velenose, o da assorbenti che
imprigionano e fermano il gas e i vapori durante l'inspirazione attraverso il filtro. Questo
DPI non protegge dall'insufficienza di ossigeno. Detto "TLV" il livello specifico di
concentrazione di ogni sostanza al quale tutti i lavoratori possono essere ripetutamente
esposti senza subire effetti negativi, le semimaschere a costruzione integrale possono
essere classificate come segue: "FFP1", destinate a difendere dalle polveri nocive,
offrono un livello di protezione pari a 4,5 x TLV; "FFP2", destinate alle polveri a bassa
tossicità, garantiscono un livello di protezione pari a 10 x TLV; "FFP3" per la difesa dalle
polveri tossiche, offrono un livello di protezione pari a 50 x TLV. Nelle maschere a filtro,
questo deve offrire una resistenza alla inspirazione ed alla espirazione non superiore
rispettivamente a 15 millimetri e 5 millimetri di colonna d'acqua con una corrente di 50 litri
al minuto primo e un potere di ritenzione non inferiore al 95 per cento delle polveri di un
micron di diametro. Inoltre esse devono essere: a) di dotazione strettamente personale e
portare l'indicazione del lavoratore che la usa; b) consegnate a fine di ogni turno di lavoro
ad un apposito incaricato per essere pulite e controllate nella loro efficienza; c)
conservate ordinatamente in un armadio od altro posto idoneo;
d) disinfettate
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periodicamente e sempre quando cambiano i soggetti che le usano.
[D.P.R. 20 marzo 1956 n.320, Art.64; D.P.R. 20 marzo 1956 n.320, Art.65]
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 48 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato
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107.
Semimaschere a filtri intercambiabili
Come le semimaschere a costruzione integrale anche questo tipo di DPI coprono il naso e
la bocca. Essi rendono l'aria respirabile attraverso filtri per particelle, gas o vapori che
possono essere sostituiti quando sono sporchi. Il facciale è riutilizzabile, dato che le parti
possono essere sostituite quando sono danneggiate. Le semimaschere riducono le
concentrazioni dei gas e dei vapori velenosi fino a livelli consentiti. Le sostanze pericolose
dalle quali il filtro protegge sono indicate sull'etichetta del filtro stesso. Anche questo tipo di
semimaschere non proteggono dall'insufficienza di ossigeno. Le differenze sostanziali che
contraddistinguono i diversi tipi di semimaschere sono determinate dai FILTRI. I filtri sono
classificati con lettere dell'alfabeto (ad ognuna delle quali viene associato un colore) più un
numero (che ne indica la capacità di assorbimento). Filtri di tipo: "A" (colore marrone)
offrono protezione da vapori organici e solventi; "B" (colore grigio) sono in grado di
proteggere da gas e vapori inorganici, come gas alogenati e nitrosi, gas d'incendio,
idrogeno solforato, acido cianidrico, ecc.; "E" (colore giallo) proteggono da anidride
solforosa e acidi solforosi; "K" (colore verde) proteggono da ammoniaca; "P" (colore
bianco) per la protezione da polveri tossiche, fumi, nebbie (ad esempio: polveri di amianto,
silicio, alluminio). Detto "TLV" il livello specifico di concentrazione di ogni sostanza al quale
tutti i lavoratori possono essere ripetutamente esposti senza subire effetti negativi, le
semimaschere a filtri intercambiabili possono essere classificate come segue: "P1",
destinate a difendere dalle polveri nocive, offrono un livello di protezione pari a 4,5 x TLV;
"P2", destinate alle polveri a bassa tossicità, garantiscono un livello di protezione pari a 10
x TLV; "P3" per la difesa dalle polveri tossiche, offrono un livello di protezione pari a 50 x
TLV. Nelle maschere a filtro, questo deve offrire una resistenza alla inspirazione ed alla
espirazione non superiore rispettivamente a 15 millimetri e 5 millimetri di colonna d'acqua
con una corrente di 50 litri al minuto primo e un potere di ritenzione non inferiore al 95 per
cento delle polveri di un micron di diametro. Inoltre esse devono essere: a) di dotazione
strettamente personale e portare l'indicazione del lavoratore che la usa; b) consegnate a
fine di ogni turno di lavoro ad un apposito incaricato per essere pulite e controllate nella
loro efficienza; c) conservate ordinatamente in un armadio od altro posto idoneo; d)
disinfettate periodicamente e sempre quando cambiano i soggetti che le usano.
[D.P.R. 20 marzo 1956 n.320, Art.64; D.P.R. 20 marzo 1956 n.320, Art.65]
108.
Obblighi del datore di lavoro: DPI dell'udito
Il datore di Lavoro, qualora i rischi derivanti da rumore non possono essere evitati, fornisce
i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel
D.Lgs. 19/9/1994 n. 626.
[D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 49-septies]
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 49 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato
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DPI dell’udito: generale
La caratteristica fondamentale di un DPI contro il rumore è quella di filtrare le frequenze
sonore pericolose per l'udito, rispettando nello stesso tempo le frequenze utili per la
comunicazione e per la percezione dei pericoli. E' necessario pertanto nella scelta dei DPI
valutare prima l'entità e le caratteristiche del rumore. Inoltre nella scelta dei DPI si deve
tenere conto della praticità di utilizzo per soddisfare le diverse esigenze di impiego. Nel
settore delle costruzioni si possono fornire le seguenti indicazioni di carattere generale:
cuffie di protezione, di solito associate ai caschi, per i lavori di perforazione nelle rocce, nei
lavori con martelli pneumatici, nei lavori di battitura di pali e costipazione del terreno,
presso le macchine rumorose; cuffie di protezione o archetti con tappi auricolari nei lavori
di breve durata presso macchine ed impianti rumorosi (sega circolare, sega per laterizi,
betoniere); tappi auricolari monouso nelle attività che espongono indirettamente i lavoratori
a situazioni di rumore diffuso nell'ambiente, dovuto alla presenza di attività comunque
rumorose. La disponibilità di tappi auricolari monouso deve sempre essere prevista nei
cantieri di costruzione. Cuffie, tappi auricolari con e senza archetti, tappi monouso devono
riportare il marchio "CE" ed essere corredati da etichetta in cui sia indicato il livello di
diminuzione acustica, nonché il valore dell'indice di comfort offerto dal DPI; ove ciò non sia
possibile l'etichetta deve essere apposta sulla confezione (imballaggio).
110.
Cuffie antirumore
Sono costituite da due calotte rigide prive di perforazione ed internamente rivestite di
materiale fonoassorbente. Le due coppe risultano unite da un archetto elastico in metallo.
Il cuscinetto presente lungo il bordo delle coppe assicura una miglior ermeticità ed un
adeguato comfort. Possono diventare anche parte integrante degli elmetti di sicurezza. Le
cuffie rispetto agli inserti auricolari sono meno tollerabili, soprattutto con clima caldo ed
umido e se portate per lunghi periodi; hanno però il vantaggio di essere indossate e
rimosse con facilità e non presentano inconvenienti sotto il profilo igienico. Esistono in
commercio elmetti protettivi predisposti per l'inserimento di tamponi fonoassorbenti in
modo da non provocare alcun fastidio qualora si dovessero usare contemporaneamente
questi due DPI. Ogni DPI deve avere un'etichetta in cui sia indicato il livello di diminuzione
acustica, nonché il valore dell'indice di comfort offerto dal DPI; ove ciò non sia possibile,
questa etichetta deve essere apposta sull'imballaggio. Le cuffie auricolari devono essere
regolarmente pulite e occorre sostituire le parti danneggiate od usurate con gli appositi
ricambi. Per una perfetta protezione dell'udito, il tampone della cuffia deve essere
perfettamente in contatto con la zona dell'orecchio. Occorre tener presente che i capelli
lunghi posti tra l'orecchio ed il tampone della cuffia riducono notevolmente il potere di
protezione di quest'ultima: in questi casi è consigliabile l'uso di tappi auricolari.
111.
Inserti auricolari
Sono generalmente meglio tollerati, anche se è comunque necessario un certo grado di
addestramento all'uso. Esistono in diversi modelli, da modellare, già modellati ed adattati
al soggetto. a) i dispositivi da modellare devono essere plasmati prima di venire introdotti
nel condotto auricolare, sono solitamente realizzati in schiuma polimerica ed avente forma
conica o cilindrica, si trovano in commercio al massimo in due misure in quanto il materiale
espandendosi si adatta ad ogni orecchio garantendo una perfetta tenuta. b) i dispositivi
premodellati si distinguono in modelli ad inserimento totale od ad inserimento parziale, per
i primi la tenuta d'aria é assicurata dal perfetto contatto dell'inserto con le pareti del
condotto, mentre per quelli a parziale inserimento sono mantenuti in posizione per mezzo
di un archetto che esercita una leggera pressione sulle pareti del condotto assicurando
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 50 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato
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una soddisfacente tenuta; i DPI premodellati sono solitamente disponibili in 4 - 5 misure
diverse. c) i dispositivi premodellati ad inserimento totale devono essere adattati al
soggetto utilizzatore e richiedono la preliminare rilevazione dell'impronta del condotto
uditivo. I vantaggi dell'uso di inserti auricolari sono il costo contenuto, il poco spazio che
occupano quando non vengono utilizzati, la facilità di inserimento, la libertà di movimento
che lasciano durante l'uso non ostacolando assolutamente l'eventuale uso di altri
dispositivi di protezione individuale quali elmetti, occhiali, e maschere. Come svantaggi gli
inserti si sporcano facilmente (sono preferibili quelli monouso quando non si può garantire
una pulizia accurata degli stessi) e sono controindicati in presenza di infezioni auricolari ed
è difficile verificarne l'uso continuativo. Ogni DPI deve avere un'etichetta in cui sia indicato
il livello di diminuzione acustica, nonché il valore dell'indice di comfort offerto dal DPI; ove
ciò non sia possibile, questa etichetta deve essere apposta sull'imballaggio. Per inserire
correttamente i tappi auricolari occorre innanzitutto avere le mani pulite poi premere e
ruotare il tappo tra le dita fino a ridurne il più possibile il diametro. Quindi per facilitare
l'inserimento del tappo tirare leggermente l'orecchio con la mano opposta così da
raddrizzare il condotto auricolare, quindi inserire il tappo con una leggera rotazione.
Occorre mantenere il tappo in posizione finché non si sia completamente espanso. I tappi
monouso devono essere sostituiti dopo ogni singolo uso. Non è raccomandato il lavaggio.
Per i tappi riutilizzabili occorre procedere al lavaggio dopo ogni singola applicazione e
quando non usati devono essere mantenuti al riparo dalla polvere e dalla sporcizia. Questi
tappi devono essere sostituiti quando iniziano a presentare i primi segni di deterioramento.
112.
Obblighi del Datore di Lavoro: Protezione delle altre parti del corpo
Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i
lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati,
grembiuli, pettorali, gambali.
113.
DPI ad alta visibilità
Indumenti da lavoro ad alta visibilità, per tutti gli operatori impegnati nei lavori stradali o
che operano in zone con forte flusso di mezzi d'opera.
114.
DPI da sostanze chimiche
Devono essere utilizzati in tutti i lavori che espongano a un continuo contatto con agenti
chimici in condizioni di normale impiego. Sono realizzati principalmente in fibre sintetiche
(acriliche, viniliche, amidiche, ecc.). Le caratteristiche principali di questi ne permettono
l'impiego in presenza di agenti cancerogeni (amianto e benzene), nella manipolazione di
prodotti acidi e alcalini, in lavori in rete fognaria. Gli indumenti che vengono
commercializzati sono principalmente tute, giacche, pantaloni, camici.
115.
DPI dal freddo
Dispositivi di protezione individuale dal freddo, (giacche e pantaloni impermeabili,
indumenti termici, ecc.) da utilizzarsi per lavorazioni all'esterno in condizioni climatiche
fredde.
116.
DPI dalla polvere
Devono essere utilizzati nei lavori in cui è presente un'alta concentrazione di polvere.
Sono realizzati principalmente con fibre poliammidiche, tessuto non tessuto di polietilene e
tessuto non tessuto di fibre celluloiche. La caratteristica principale di questi DPI è quella di
proteggere il corpo da un eccessivo assorbimento di polvere. Gli indumenti che vengono
commercializzati sono principalmente tute, giacche, pantaloni, camici.
117.
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DPI per la saldatura e simili
Sono da utilizzare nelle operazioni di saldatura o dove sia presente il rischio di proiezione
di materiale incandescente sul corpo del lavoratore (ad esempio nella posa di asfalti).
Vengono realizzati normalmente in cuoio e sono principalmente utilizzati i grembiuli con
pettorina e soprascarpe.
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 51 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato
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118.
DPI: operatore autobetoniera
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco;
b) calzature di sicurezza; c) occhiali (se presente il rischio di schizzi); d) otoprotettori; e)
guanti; f) indumenti protettivi (tute).
119.
DPI: operatore autocarro;
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco;
b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi (tute).
120.
DPI: operatore autogrù
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco;
b) calzature di sicurezza; c) otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi (tute).
121.
DPI: operatore autopompa per cls
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco;
b) calzature di sicurezza; c) occhiali (se presente il rischio di schizzi); d) guanti; e)
indumenti protettivi (tute).
122.
DPI: operatore battipalo
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco;
b) calzature di sicurezza; c) occhiali (se presente il rischio di schizzi); d) otoprotettori; e)
guanti; f) indumenti protettivi (tute); g) attrezzatura anticaduta.
123.
DPI: operatore carrello elevatore
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco;
b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi (tute).
124.
DPI: operatore carro con braccio idraulico per spritz-beton
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco
con visiera; b) stivali di sicurezza; c) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze
nocive); d) otoprotettori; e) guanti; f) indumenti protettivi (tute).
125.
DPI: operatore dumper
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco;
b) calzature di sicurezza; c) otoprotettori; d) guanti; e) maschere (se presenti nell'aria
polveri o sostanze nocive); f) indumenti protettivi (tute).
126.
DPI: operatore escavatore
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco;
b) calzature di sicurezza; c) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); d)
otoprotettori ; e) guanti; f) indumenti protettivi (tute).
127.
DPI: operatore escavatore con martello demolitore
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco;
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b) calzature di sicurezza; c) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); d)
otoprotettori ; e) guanti; f) indumenti protettivi (tute).
128.
DPI: operatore escavatore con pinza idraulica
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco;
b) calzature di sicurezza; c) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); d)
otoprotettori ; e) guanti; f) indumenti protettivi (tute).
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 52 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato
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129.
DPI: operatore gru a torre
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco;
b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi (tute); e) attrezzatura
anticaduta.
130.
DPI: operatore pala meccanica
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco;
b) copricapo; c) calzature di sicurezza; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o
sostanze nocive); e) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi (tute).
131.
DPI: operatore scarificatrice
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco;
b) copricapo; c) calzature di sicurezza; d) otoprotettori; e) guanti; f) indumenti protettivi
(tute).
132.
Sorveglianza sanitaria: generale
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente e comprende: a) visita
medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita
medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista
dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può
assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione
del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e
periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico
competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di
peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione
onde verificare l'idoneità alla mansione specifica.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 41]
133.
Informazione e formazione: generale
Informazione: generale. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una
adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla
attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la
lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori
incaricati di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione incendi; d) sui nominativi
del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico
competente. e) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attività svolta, le normative
di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; f) sui pericoli connessi all'uso delle
sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 53 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato
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dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; g) sulle misure e le attività di
protezione e prevenzione adottate.
Formazione: generale. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare
riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve
avvenire in occasione: a) dell'assunzione; b) del trasferimento o cambiamento di
mansioni; c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di
nuove sostanze e preparati pericolosi. La formazione deve essere ripetuta periodicamente
in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 36; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 37]
134.
Abbigliamento del lavoratore
Il lavoratore deve indossare indumenti aderenti al corpo, evitando accuratamente parti
sciolte o svolazzanti, come sciarpe, cinturini slacciati, ecc., che potrebbero impigliarsi con
le parti in movimento di macchine o utensili, e/o nei relativi organi di comando, o costituire
intralcio durante la permanenza su opere provvisionali e durante la movimentazione
manuale dei carichi; in particolare, se le maniche non sono corte, esse andranno tenute
allacciate strettamente al polso.
135.
Elettricista: lavori in quota
Durante i lavori in quota (ad esempio: su ponteggi, serbatoi, silos, coperture, ecc.)
adoperare l'imbracatura di sicurezza, ogni qualvolta non si possa usufruire delle apposite
misure di protezione collettiva.
136.
Lavori su coperture
Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simili, deve
essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli
operai e dei materiali di impiego. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere
adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette,
disponendo a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di
cinture di sicurezza.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 148]
137.
Pulizia della postazione di lavoro
L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine
e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute.
138.
Ferri d'attesa: segnalazione e protezione
I ferri d'attesa sporgenti vanno adeguatamente segnalati e protetti con nastro colorato e/o
mediante tavole legate provvisoriamente agli stessi.
139.
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Posti di lavoro sopraelevati
Quando si lavora in posizioni sopraelevate, assicurarsi sempre che non vi siano mai
persone al di sotto.
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 54 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato
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140.
Gru: lavori nel raggio di azione
Tutti i lavoratori presenti nel raggio di azione della gru devono: a) non sostare durante le
operazioni di manovra sulla zavorra o lungo il traliccio della gru; b) spostarsi dalla
traiettoria del carico durante la sua movimentazione; c) indossare sempre il casco di
protezione anche quando ci si trovi al riparo di apposite protezioni.
[D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 3]
141.
Addetti all'imbracatura dei carichi: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto
o a livello"
Addetti all'imbracatura: verifica imbraco. Gli addetti, prima di consentire l'inizio della
manovra di sollevamento devono verificare che il carico sia stato imbracato correttamente.
Addetti all'imbracatura: manovre di sollevamento del carico. Durante il sollevamento del
carico, gli addetti devono accompagnarlo fuori dalla zona di interferenza con attrezzature,
ostacoli o materiali eventualmente presenti, solo per lo stretto necessario.
Addetti all'imbracatura: allontanamento. Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico,
devono allontanarsi al più presto dalla sua traiettoria durante la fase di sollevamento.
Addetti all'imbracatura: attesa del carico. E' vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del
carico.
Addetti all'imbracatura: conduzione del carico in arrivo. E' consentito avvicinarsi al carico
in arrivo, per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti, solo
quando questo è giunto quasi al suo piano di destinazione.
Addetti all'imbracatura: sgancio del carico. Prima di sganciare il carico dall'apparecchio di
sollevamento, bisognerà accertarsi preventivamente della stabilità del carico stesso.
Addetti all'imbracatura: rilascio del gancio. Dopo aver comandato la manovra di richiamo
del gancio da parte dell'apparecchio di sollevamento, esso non va semplicemente
rilasciato, ma accompagnato fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali, per
evitare agganci accidentali.
Difesa contro le polveri: obblighi del datore di lavoro
Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il
datore di lavoro è tenuto ad adottare tutti i possibili provvedimenti (difese e dispositivi
come l'inumidimento dei materiali, l'utilizzazione di aspiratori, ecc.) adatti ad impedirne o a
ridurne lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare allo scopo
devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nell'atmosfera.
Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di
lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.
142.
Inumidimento del materiale
Quando non sono attuabili le misure tecniche di prevenzione e la natura del materiale
polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.
143.
Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo
I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi
devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi
in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale.
Qualora per difficoltà di ordine ambientale od altre cause tecnicamente giustificate sia
ridotta l'efficacia dei mezzi generali di prevenzione delle polveri, i lavoratori devono essere
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muniti e fare uso di idonee maschere antipolvere.
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 55 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato
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144.
Difesa dalle polveri: lavorazioni in ambienti confinati
Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi. Nei luoghi di lavoro chiusi è necessario far sì che,
tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori,
essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente, da ottenersi anche mediante
impianti di aerazione forzata.
Polvere: lavorazioni in ambienti piccoli. Qualora risulti necessario eseguire lavorazioni che
comportino produzione di polveri (come taglio, smerigliatura, ecc.) in ambienti piccoli, si
dovrà predisporre adeguata aspirazione nella zona di taglio, evitando attrezzi ad alta
velocità di taglio. Nel caso che tali condizioni non possano essere soddisfatte, dovranno
essere fornite maschere a filtro appropriate.
Sistemi di aspirazione delle polveri. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro
polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di
sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione.
L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al
luogo di produzione delle polveri.
Polvere: lavorazioni in ambienti piccoli. In ambienti piccoli e poco ventilati vanno evitate
lavorazioni che comportino la produzione di polveri come taglio, smerigliatura ecc..
Qualora tali operazioni risultino necessarie bisognerà eseguirle in ambienti aperti e
ventilati, o predisporre adeguata aspirazione nella zona di taglio, evitando attrezzi ad alta
velocità di taglio. Nel caso che tali condizioni non possano essere soddisfatte, è
obbligatorio l'uso di maschere a filtro appropriate.
[Circolare Ministero della Sanità 25 novembre 1991 n.23]
145.
Sorveglianza sanitaria: rischio chimico
Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità
di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente
presente sul luogo di lavoro, vi e' solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei
lavoratori e che le misure di prevenzione e protezione generali disposte sono sufficienti a
ridurre lo stesso, non vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria. Sono sottoposti alla
sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che
rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi,
sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo. La sorveglianza sanitaria viene
effettuata: a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione; b)
periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico
competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e
resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del
rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria; c) all'atto della cessazione del rapporto
di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali
indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
[D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 72 - decies]
146.
Informazione e formazione: rischio chimico
Nell'ambito degli obblighi di cui agli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il datore di
lavoro garantisce che i lavoratori engano informati e formati in relazione ai rischi
provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) dati ottenuti
attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche
importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati; b) informazioni sugli
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Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 56 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato
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agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità' degli agenti, i rischi per
la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre
disposizioni normative relative agli agenti; c) formazione ed informazioni su precauzioni
ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo
di lavoro; d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal
fornitore ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285, e
successive modifiche.
[D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 72 - octies]
147.
Rischio chimico: misure generali
Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al mediante le seguenti misure: a)
progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; b) fornitura
di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione
adeguate; c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere
esposti; d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità' dell'esposizione; e) misure
igieniche adeguate; f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di
lavoro in funzione delle necessità della lavorazione; g) metodi di lavoro appropriati
comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione,
nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi
nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
[D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 72 - quinquies]
148.
Rischio chimico: misure specifiche
Il datore di lavoro, sulla base dell'attività' e della valutazione dei rischi, provvede affinché il
rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività' lo
consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno
pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività' non consente di
eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia
ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure nell'indicato ordine di priorità: a)
progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di
attrezzature e materiali adeguati; b) appropriate misure organizzative e di protezione
collettive alla fonte del rischio; c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di
protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione; d)
sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il
conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro,
periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire
sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono
presentare un rischio per la salute.
[D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 72 - sexies]
149.
Rischio chimico: prevenzione incendi
Laddove la natura dell'attività' lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la
presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di
sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare: a) evitare la
presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o
l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di
sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili; b) limitare, anche attraverso
misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti
pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione
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dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o
miscele di sostanze chimicamente instabili.
[D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 72 - sexies]
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150.
Rischio chimico: etichettatura
Il produttore e il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni
concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai
decreti legislativi 3 febbraio 1997 n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.
Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il
lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il datore di lavoro provvede affinché la natura
del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano
chiaramente identificabili.
[D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 72 - octies]
151.
Rischio chimico: schede tossicologiche;
E' necessario il preventivo esame della scheda tossicologica delle sostanze utilizzate per
l'adozione delle specifiche misure di sicurezza.
152.
Rischio chimico: recipienti
Le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprietà
tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili
o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura. Tali
recipienti devono portare una scritta che ne indichi il contenuto ed avere le indicazioni e i
contrassegni di cui all'art.355 del decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1955,
n. 547. Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o possano essere
nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli, non devono essere accumulate nei
locali di lavoro in quantità superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione.
Gli apparecchi e i recipienti che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali
putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati
frequentemente e, ove occorra, disinfettati.
[D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.18]
153.
Sorveglianza sanitaria: rischio "Movimentazione manuale dei carichi"
Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria gli addetti alla movimentazione
manuale dei carichi.
[D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 16; D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art.48]
154.
Informazione e formazione: rischio "Movimentazione manuale dei carichi"
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: a)
il peso di un carico; b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di
un imballaggio abbia una collocazione eccentrica; c) la movimentazione corretta dei
carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera
corretta.
[D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 49]
155.
Protezione da "Movimentazione manuale dei carichi"
Movimentazione manuale dei carichi: misure generali. Il datore di lavoro adotta le misure
organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature
meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 58 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato
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dei lavoratori.
Movimentazione manuale dei carichi: adozione di metodi di lavoro. Qualora non sia
possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di
lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai
lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la
movimentazione manuale di detti carichi. Nel caso in cui la necessità di una
movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il
datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto
più possibile sana e sicura.
Movimentazione manuale dei carichi: elementi di riferimento. La movimentazione manuale
di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti: a) il carico
è troppo pesante (kg 25); b) è ingombrante o difficile da afferrare; c) è in equilibrio
instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; d) è collocato in una posizione tale per cui
deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o
inclinazione del tronco; e) può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza,
comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto. Lo sforzo fisico può
presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi: a) è eccessivo; b) può
essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; c) può comportare un
movimento brusco del carico; d) è compiuto con il corpo in posizione instabile.
Movimentazione manuale dei carichi: modalità di stoccaggio. Le modalità di stoccaggio del
materiale movimentato devono essere tali da garantire la stabilità al ribaltamento, tenute
presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici o azioni esterne meccaniche. Verificare la
compattezza del terreno prima di iniziare lo stoccaggio.
[D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art.48; D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Allegato VI]
156.
Sorveglianza sanitaria: rischio "Rumore" (obbligatoria)
Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del D.Lgs.
19/9/1994 n. 626, i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di
azione (Lex > 85 dB(A). La sorveglianza e' effettuata dal medico competente e
comprende: a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni
al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla
mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
[D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 49-decies]
157.
Sorveglianza sanitaria: rischio "Rumore" (disposta o richiesta)
La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di
azione (Lex maggiori di 80 dB(A) e minore o uguale di 85 dB(A)), su loro richiesta o
qualora il medico competente ne conferma l'opportunità. La sorveglianza e' effettuata dal
medico competente e comprende: a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza
di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della
loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 49-decies.
158.
Informazione e formazione: rischio "Rumore"
Nell'ambito degli obblighi di cui agli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il datore di
lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di
azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 59 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato
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rumore, con particolare riferimento: a) alla natura di detti rischi; b) alle misure adottate in
applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal
rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; c) ai valori limite di
esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo 49-quater del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626;
d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione
dell'articolo 49- quinquies del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 insieme a una spiegazione del loro
significato e dei rischi potenziali; e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale
dell'udito; f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni
all'udito; g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza
sanitaria e all'obiettivo della stessa; h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo
l'esposizione al rumore.
[D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 49-nonies]
159.
Prevenzioni a "Rumore (Lex) < 80 db(A)"
Rumore: misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo
e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione.
Rumore: acquisto di nuove attrezzature o macchine. Il datore di lavoro privilegia la scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il
minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature
di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o
effetto è di limitare l'esposizione al rumore.
Rumore: adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta metodi di lavoro che che
implicano una minore esposizione al rumore.
Rumore: pianificazione del lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro per la riduzione
del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della
durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo.
Rumore: progettazione del luogo di lavoro. Il datore di lavoro esegue la progettazione della
struttura dei luoghi e dei posti di lavoro con particolar riferimento all'adozione di misure
tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure
tecniche per il contenimento del rumore del rumore strutturale, quali sistemi di
smorzamento o di isolamento.
Rumore: manutenzione di attrezzature e macchine. Il datore di lavoro adotta un
programma di manutenzione regolare e periodico delle attrezzature e macchine di lavoro,
del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro.
Rumore: locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici
dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi
locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
[D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 49-sexies]
160.
Prevenzioni a "Rumore (Lex) 80 / 85 db(A)"
Rumore: misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo
e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione.
Rumore: acquisto di nuove attrezzature o macchine. Il datore di lavoro privilegia la scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il
minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature
di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o
effetto è di limitare l'esposizione al rumore.
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 60 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato
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Rumore: adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta metodi di lavoro che che
implicano una minore esposizione al rumore.
Rumore: pianificazione del lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro per la riduzione
del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della
durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo.
Rumore: progettazione del luogo di lavoro. Il datore di lavoro esegue la progettazione della
struttura dei luoghi e dei posti di lavoro con particolar riferimento all'adozione di misure
tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure
tecniche per il contenimento del rumore del rumore strutturale, quali sistemi di
smorzamento o di isolamento.
Rumore: manutenzione di attrezzature e macchine. Il datore di lavoro adotta un
programma di manutenzione regolare e periodico delle attrezzature e macchine di lavoro,
del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro.
Rumore: locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici
dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi
locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Rumore: fornitura di DPI per esposizione maggiore di 80 e minore di 85 dB(A). Il datore di
lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di
prevenzione e protezione di tipo collettivo, art. 49-sexies del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626,
fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute
nel Titolo IV del del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, ed alle seguenti condizioni: a) nel caso in cui
l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a
disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito; b) sceglie
dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per
l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
c) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.
[D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 49-sexies; D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 49septies]
161.
Prevenzioni a "Rumore (Lex) 85 / 87 db(A)"
Rumore: misure per esposizioni maggiori del valore superiore di azione. Se a seguito della
valutazione dei rischi risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati (Lex > 85
dB(A)), il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e
organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore.
Rumore: acquisto di nuove attrezzature o macchine. Il datore di lavoro privilegia la scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il
minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature
di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o
effetto è di limitare l'esposizione al rumore.
Rumore: adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta metodi di lavoro che che
implicano una minore esposizione al rumore.
Rumore: pianificazione del lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro per la riduzione
del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della
durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo.
Rumore: progettazione del luogo di lavoro. Il datore di lavoro esegue la progettazione della
struttura dei luoghi e dei posti di lavoro con particolar riferimento all'adozione di misure
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 61 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato
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tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure
tecniche per il contenimento del rumore del rumore strutturale, quali sistemi di
smorzamento o di isolamento.
Rumore: manutenzione di attrezzature e macchine. Il datore di lavoro adotta un
programma di manutenzione regolare e periodico delle attrezzature e macchine di lavoro,
del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro.
Rumore: locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici
dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi
locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Rumore: segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i
lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione
sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse
e' limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
Rumore: fornitura di DPI per esposizione uguale o maggiore di 85 dB(A). Il datore di
lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di
prevenzione e protezione di tipo collettivo, art. 49-sexies del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626,
fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute
nel Titolo IV del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 ed alle seguenti condizioni: a) nel caso in cui
l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il
possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale
dell'udito; b) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di
eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei
loro rappresentanti; c) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.
[D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 49-sexies; D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 49septies]
162.
Prevenzioni a "Rumore (Lex) > 87 db(A)"
Rumore: superamento del valore limite di esposizione. Se nonostante l'applicazione di
misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, si indiciduano
esposizioni superiore ai valori limite, il datore di lavoro prende misure immediate per
riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e
adatta di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo
superamento.
Rumore: acquisto di nuove attrezzature o macchine. Il datore di lavoro privilegia la scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il
minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature
di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o
effetto è di limitare l'esposizione al rumore.
Rumore: adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta metodi di lavoro che che
implicano una minore esposizione al rumore.
Rumore: pianificazione del lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro per la riduzione
del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della
durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo.
Rumore: progettazione del luogo di lavoro. Il datore di lavoro esegue la progettazione della
struttura dei luoghi e dei posti di lavoro con particolar riferimento all'adozione di misure
tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure
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n° 62 di 65
tecniche per il contenimento del rumore del rumore strutturale, quali sistemi di
smorzamento o di isolamento.
Rumore: manutenzione di attrezzature e macchine. Il datore di lavoro adotta un
programma di manutenzione regolare e periodico delle attrezzature e macchine di lavoro,
del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro.
Rumore: locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici
dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi
locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Rumore: segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i
lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione
sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse
e' limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
Rumore: fornitura di DPI per esposizione uguale o maggiore di 85 dB(A). Il datore di
lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di
prevenzione e protezione di tipo collettivo, art. 49-sexies del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626,
fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute
nel Titolo IV del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 ed alle seguenti condizioni: a) nel caso in cui
l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il
possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale
dell'udito; b) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di
eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei
loro rappresentanti; c) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.
[D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 49-sexies; D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 49septies; D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 49-octies]
163.
Sorveglianza sanitaria: rischio "Vibrazioni" (obbligatoria)
I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione devono essere sottoposti
a sorveglianza sanitaria obbligatoria. Detto controllo prevede: a) un accertamento
preventivo inteso a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono
destinati, ai fini della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamento periodico, di
norma una volta all'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente in
funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato
può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli
forniti dal medico competente.
[D.Lgs 19 agosto 2005 n.187, Art. 7]
164.
Sorveglianza sanitaria: rischio "Vibrazioni" (disposta)
I lavoratori esposti a vibrazioni sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria disposta dal
medico competente poiché si sono verificate una delle due cause: a) congiuntamente le
seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile
l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad
effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle
particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che
consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute; b) La sorveglianza
sanitaria ha rivelato, in un lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a
vibrazioni.
[D.Lgs 19 agosto 2005 n.187, Art. 7]
165.
Informazione e formazione: rischio "Vibrazioni"
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 63 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato
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n° 63 di 65
Nelle attività che comportano una esposizione a rischi derivanti da vibrazioni, il datore di
lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con
particolare riguardo a: a) le misure adottate a eliminare o ridurre al minimo i rischi
derivanti dalle vibrazioni meccaniche; b) i valori limite di esposizione e ai valori d'azione;
c) i risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche effettuate e alle
potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate; d) l'utilità e il modo di
individuare e di segnalare sintomi e lesioni; e) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno
diritto a una sorveglianza sanitaria; f) le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo
l'esposizione a vibrazioni meccaniche.
[D.Lgs 19 agosto 2005 n.187, Art. 6]
166.
Formazione specifica uso macchina/attrezzo: rischio "Vibrazioni"
Il datore di lavoro, quando sono superati i valori d'azione, assicura una formazione
adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e sicuro delle
macchine e/o attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a
vibrazioni meccaniche.
[D.Lgs 19 agosto 2005 n.187, Art. 6]
167.
Formazione e addestramento uso DPI: rischio "Vibrazioni"
Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno
specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
[D.Lgs 19 agosto 2005 n.187, Art. 6]
168.
Prevenzioni a "Vibrazioni (HAV) A(8) < 2,5"
Vibrazioni: misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo
e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione.
Vibrazioni: acquisto di nuove attrezzature o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro
privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove attrezzature o macchine condotte a mano, quelle
che espongono a minori livelli di vibrazioni . Inderogabile per A(8) > 5m/s2.
[D.Lgs 19 agosto 2005 n.187, Art. 5]
169.
Prevenzioni a "Vibrazioni (HAV) A(8) 2,5 / 5"
Vibrazioni: misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo
e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione.
Vibrazioni: acquisto di nuove attrezzature o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro
privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove attrezzature o macchine condotte a mano, quelle
che espongono a minori livelli di vibrazioni . Inderogabile per A(8) > 5m/s2.
Vibrazioni: adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che
consentano di alternare periodi di esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non
sia esposto a vibrazione.
Vibrazioni: adozione di sistemi di lavoro. Il datore di lavoro adotta sistemi di lavoro
ergonomici che consentano di ridurre al minimo la forza di prensione o spinta da applicare
all'utensile.
Vibrazioni: manutenzione attrezzi o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro adotta
un programma di manutenzione regolare e periodico degli attrezzi o macchine condotte a
mano.
Vibrazioni: utilizzo corretto di attrezzature o macchine condotte a mano. I lavoratori
devono applicare le modalità corrette di prensione e di impugnatura delle attrezzature o
macchine condotte a mano in conformità alla formazione ricevuta.
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n° 64 di 65
Vibrazioni: procedure di lavoro e esercizi alle mani. I lavoratori devono utilizzare gli
indumenti forniti per la protezione del freddo e dall'umidità, assicurarsi di avere le mani
riscaldate prima e durante il turno di lavoro ed effettuare esercizi e massaggi alle mani
durante le pause di lavoro in conformità alla formazione ricevuta.
[D.Lgs 19 agosto 2005 n.187, Art. 5]
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 64 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato
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170.
Prevenzioni a "Vibrazioni (HAV) A(8) > 5"
Vibrazioni: superamento del valore limite di esposizione. Se nonostante l'applicazione di
misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, i valori di
esposizione, giornaliera normalizzata ad un periodo di riferimento di 8 ore, sono superiori
ai valori limite (fermo restando la possibilità di deroga prevista dall'art. 9 del D.Lgs.
187/2005), il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l'esposizione al di
sotto di tale valore.
[D.Lgs 19 agosto 2005 n.187, Art. 5; D.Lgs 19 agosto 2005 n.187, Art. 9]
171.
Prevenzioni a "Vibrazioni (WBV) A(8) < 0,5"
Vibrazioni: misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo
e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione.
Vibrazioni: acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto
dell'acquisto di nuove macchine mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni.
Inderogabile per A(8) > 1,15m/s2.
[D.Lgs 19 agosto 2005 n.187, Art. 5]
172.
Prevenzioni a "Vibrazioni (WBV) A(8) 0,5 / 1,15"
Vibrazioni: misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo
e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione.
Vibrazioni: acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto
dell'acquisto di nuove macchine mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni.
Inderogabile per A(8) > 1,15m/s2.
Vibrazioni: adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che
consentano di alternare periodi di esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non
sia esposto a vibrazione.
Vibrazioni: manutenzione macchine mobili. Il datore di lavoro adotta un programma di
manutenzione regolare e periodico delle macchine mobili, con particolare riguardo alle
sospensioni, ai sedili ed al posto di guida degli automezzi.
Vibrazioni: utilizzo corretto di macchine mobili. I lavoratori devono applicare le modalità
corrette di guida al fine di ridurre le vibrazioni in conformità alla formazione ricevuta; ad
esempio: evitare alte velocità in particolare su strade accidentate, postura di guida e
corretta regolazione del sedile.
Vibrazioni: procedure di lavoro e esercizi alla colonna. I lavoratori devono utilizzare gli
indumenti forniti per la protezione del freddo e dall'umidità, evitare ulteriori fattori di rischio
per disturbi a carico della colonna ed effettuare esercizi per prevenire il mal di schiena
durante le pause di lavoro in conformità alla formazione ricevuta.
[D.Lgs 19 agosto 2005 n.187, Art. 5]
173.
Prevenzioni a "Vibrazioni (WBV) A(8) > 1,15"
Vibrazioni: superamento del valore limite di esposizione. Se nonostante l'applicazione di
misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, i valori di
esposizione, giornaliera normalizzata ad un periodo di riferimento di 8 ore, sono superiori
UNITA’
COMM/CENTRO
TIPO
REV.
N°PROGRESSIVO
PAGINE
IWMD-ISL
P200S0800200
R
0
NC9000077
n° 65 di 65
ai valori limite (fermo restando la possibilità di deroga prevista dall'art. 9 del D.Lgs.
187/2005), il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l'esposizione al di
sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta di conseguenza le misure
di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
[D.Lgs 19 agosto 2005 n.187, Art. 5; D.Lgs 19 agosto 2005 n.187, Art. 9]
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 65 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato
Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10
174.
DPI: Prevenzioni a "Vibrazioni (HAV)"
Vibrazioni: fornitura di DPI (guanti antivibranti). Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori
esposti alle vibrazioni, guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema manobraccio.
Vibrazioni: fornitura di DPI (maniglie antivibranti). Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori
esposti alle vibrazioni, maniglie che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema manobraccio.
Vibrazioni: fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro
fornisce, ai lavoratori esposti all'esposizione alle vibrazioni, indumenti per la protezione dal
freddo e dall'umidità.
Prescrizioni Esecutive:
Vibrazioni: utilizzo corretto di DPI e attrezzature accessorie. I lavoratori devono utilizzare i
DPI e le attrezzature accessorie fornite in conformità alle alla formazione ricevuta.
[D.Lgs 19 agosto 2005 n.187, Art. 5]
175.
DPI: Prevenzioni a "Vibrazioni (WBV)"
Vibrazioni: fornitura di dispositivi di smorzamento. Il datore di lavoro dota le macchine, che
espongono ai più alti livelli di vibrazione, di dispositivi di smorzamento che attenuano la
vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore).
Vibrazioni: fornitura di sedili ammortizzanti. Il datore di lavoro dota le macchine, che
espongono ai più alti livelli di vibrazione, di sedili ammortizzanti che attenuano la
vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore).
Vibrazioni: fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro
fornisce, ai lavoratori esposti all'esposizione alle vibrazioni, indumenti per la protezione dal
freddo e dall'umidità.
Vibrazioni: utilizzo corretto di attrezzature o macchine condotte a mano. I lavoratori
devono utilizzare i DPI e le attrezzature accessorie fornite in conformità alle alla
formazione ricevuta.
[D.Lgs 19 agosto 2005 n.187, Art. 5]
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6.10 PKB8 - Libretto prevenzione ETQ-00050652