Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l’indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l’avvenuto controllo. Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 1 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 Funzione Commessa IWMD-ING IWMD Tipo P200S0800200 R Rev. Numero Progressivo 00 Data NC 90 00077 29/09/2015 Numero Archivio ETQ-00050652 Titolo Elaborato LIBRETTO DELLE PREVENZIONI (prescrizioni) GENERALI E SPECIFICHE RIEPILOGATIVO E INTEGRATIVO – ALLEGATO PKB8 - 10 - 1° EMISSIONE NUCLECO-IWMD Violante V. NUCLECO-IWMD-ING Moretti V. NUCLECO-IWMD Violante V. Incaricato PROPRIETA’ Lo Giudice F. Collaborazioni NUCLECO-IWMD-ING Farina A. Verifica STATO Autorizzato NUCLECO-IWMD NUCLECO-IWMD Lo Giudice F. Lo Giudice F. Approvazione / Benestare Autorizzazione all’uso LIVELLO DI CLASSIFCAZIONE Riservato Aziendale Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 2 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 2 di 65 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV) LIBRETTO DELLE PREVENZIONI (prescrizioni) GENERALI E SPECIFICHE RIEPILOGATIVO E INTEGRATIVO – ALLEGATO PKB8 - 10 - UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 3 di 65 INDICE Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 3 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 1.0 PREVENZIONI GENERALI E SPECIFICHE – RIEPILOGO E INTEGRAZONE ......... 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Recinzione del cantiere: modalità realizzative .......................................................... 7 Baraccamenti: requisiti comuni................................................................................. 7 Magazzini: requisiti comuni ...................................................................................... 8 Servizi igienico-assistenziali: requisiti comuni .......................................................... 9 Servizi igienico-assistenziali: dormitoi stabili .......................................................... 10 Servizi igienico-assistenziali: dormitoi di fortuna ..................................................... 10 Servizi igienico-assistenziali: dormitoi temporanei .................................................. 10 Servizi sanitari: obblighi e comunicazione .............................................................. 11 Servizi sanitari: categoria ....................................................................................... 11 Servizi sanitari: pacchetto di medicazione .............................................................. 12 Servizi sanitari: cassetta di pronto soccorso ........................................................... 12 Servizi sanitari: camera di medicazione ................................................................. 13 Servizi sanitari: lavoratori fuori sede ....................................................................... 13 Illuminazione del posto di lavoro ............................................................................ 13 Protezione delle postazioni di lavoro ...................................................................... 13 Divieto di accesso agli estranei .............................................................................. 14 Parcheggio autovetture .......................................................................................... 14 Ore di silenzio: regolamenti locali ........................................................................... 14 Aree di logistica: requisiti comuni ........................................................................... 14 Stoccaggio temporaneo dei rifiuti ........................................................................... 14 Viabilità di cantiere: percorsi carrabili ..................................................................... 15 Viabilità di cantiere: percorsi pedonali .................................................................... 15 Impianti di cantiere: generalità................................................................................ 15 Obbligatorietà degli approvvigionamenti idrici ........................................................ 16 Illuminazione del cantiere ....................................................................................... 16 Disposizioni generali di sicurezza per tubazioni e canalizzazioni ............................ 17 Disposizioni di comportamento generale; ............................................................... 17 Disposizioni generali per gli operatori di apparecchi elettrici ................................... 18 Disposizioni specifiche per gli operatori di apparecchi elettrici................................ 19 Impianto elettrico di alimentazione: requisiti per cavi e conduttori .......................... 22 Impianto elettrico di alimentazione: requisiti per prese e spine ............................... 23 Impianto elettrico di alimentazione: requisiti per quadri elettrici .............................. 24 Impianto elettrico di alimentazione: requisiti per apparecchiature elettriche............ 25 Impianto elettrico di alimentazione: requisiti per cabine elettriche .......................... 26 Impianto elettrico di alimentazione: disposizioni per gli interventi di riparazione ..... 26 Disposizioni per l'impianto di messa a terra ............................................................ 27 Disposizioni per l'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche ..................... 29 Disposizioni per l'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche ..................... 29 Demolizioni: prevenzioni a "Inalazione polveri, fibre" .............................................. 30 Demolizioni: prevenzioni "Caduta dall’alto" ............................................................ 30 Demolizioni: "convogliamento del materiale di demolizione " .................................. 31 Armature provvisorie per grandi opere ................................................................... 31 Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 4 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 4 di 65 43. Armature provvisorie per la esecuzione di manufatti: requisiti ................................ 32 44. Armature provvisorie per la esecuzione di manufatti: resistenza ............................ 32 45. Armature provvisorie: protezione delle aperture di muri e solai .............................. 32 46. Armature provvisorie: puntelli ................................................................................. 32 47. Armature provvisorie: scale .................................................................................... 32 48. Disarmo: area interessata ...................................................................................... 32 49. Disarmo: autorizzazione ......................................................................................... 32 50. Disarmo: divieti....................................................................................................... 33 51. Disarmo: norme generali ........................................................................................ 33 52. Disarmo: procedure ................................................................................................ 33 53. Disarmo: protezione dei fori nei solai...................................................................... 33 54. Disarmo: protezione delle rampe di scale ............................................................... 33 55. Disarmo: pulizia al termine delle operazioni ........................................................... 33 56. Impalcature nelle costruzioni in elevazione in c.a. .................................................. 33 57. Formazione di rilevati: posizione dei lavoratori ....................................................... 33 58. Formazione di rilevati: prevenzioni a "Seppellimento, sprofondamento" ................. 34 59. Scavi: prevenzioni a "Seppellimento, sprofondamento" .......................................... 34 60. Scavi: presenza di gas tossici ................................................................................ 34 61. Scavi: presenza di gas infiammabili........................................................................ 35 62. Scavi: barriere protettive sul ciglio .......................................................................... 35 63. Scavi: ciglio e pareti dello scavo ............................................................................. 35 64. Scavi: divieto di depositi sui bordi ........................................................................... 35 65. Scavi: posizione dei lavoratori ................................................................................ 35 66. Scavi: armature del fronte ...................................................................................... 35 67. Prosciugamento scavi: canali superficiali ............................................................... 35 68. Elementi prefabbricati: piano antinfortunistico ........................................................ 36 69. Elementi prefabbricati: disposizioni generali ........................................................... 36 70. Elementi prefabbricati: protezioni ........................................................................... 36 71. Elementi prefabbricati: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto o a livello" ....... 37 72. Elementi prefabbricati: prevenzioni a "Seppellimento, sprofondamento" ................ 37 73. Elementi prefabbricati: prevenzioni generiche a "Carico, Tarsporto, Stoccaggio, Sollevamento, Movimentazione, Montaggio, Getto, Disarmo, Uso" ....................................... 37 74. Elementi prefabbricati: prevenzioni a generiche e modalità esecutive procedurali "Controllo dei Materiali e dei Processi di Produzione – Controlli Accettazione" ..................... 39 75. Obblighi del datore di lavoro: DPI anticaduta .......................................................... 42 76. Cintura di sicurezza, funi di trattenuta, sistemi di assorbimento frenato di energia . 42 77. Obblighi del datore di lavoro: protezione degli occhi ............................................... 42 78. Occhiali di sicurezza e schermi: generale............................................................... 42 79. Occhiali di sicurezza e schermi: rimozione e utilizzo di materiali contenenti amianto43 80. Occhiali di sicurezza e schermi: demolizione di parti di fabbricati; .......................... 43 81. Occhiali di sicurezza e schermi: montaggio di parti leggere.................................... 43 82. Occhiali di sicurezza e schermi: scalpellatura e taglio ............................................ 43 83. Occhiali di sicurezza e schermi: taglio al cannello e saldatura ossiacetilenica ........ 43 84. Occhiali di sicurezza e schermi: raggio laser .......................................................... 43 85. Occhiali di sicurezza e schermi: solventi o prodotti chimici ..................................... 43 86. Occhiali di sicurezza e schermi: verniciatura .......................................................... 43 Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 5 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 5 di 65 Obblighi del datore di lavoro: protezione dei piedi .................................................. 43 Scarpe di sicurezza: generale ................................................................................ 44 Obblighi del datore di lavoro: protezione del capo .................................................. 44 Obblighi del datore di lavoro: protezione dei capelli ................................................ 44 Casco o elmetto ..................................................................................................... 44 Obblighi del datore di lavoro: protezione delle mani ............................................... 45 Guanti: antivibrazioni .............................................................................................. 45 Guanti: generale..................................................................................................... 45 Guanti: protezione dal calore.................................................................................. 45 Guanti: dielettrici .................................................................................................... 45 Guanti: gomma....................................................................................................... 45 Guanti: plastica ...................................................................................................... 45 Guanti: tela rinforzata ............................................................................................. 45 Guanti: contatto con catrame ................................................................................. 46 Obblighi del datore di lavoro: maschere respiratorie ............................................... 46 Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti: generale ................................ 46 Autorespiratori ........................................................................................................ 46 Maschere a pieno facciale ...................................................................................... 46 Respiratori a presa d'aria esterna........................................................................... 47 Semimaschere a costruzione integrale o facciali filtranti......................................... 47 Semimaschere a filtri intercambiabili ...................................................................... 48 Obblighi del datore di lavoro: DPI dell'udito ............................................................ 48 DPI dell’udito: generale .......................................................................................... 49 Cuffie antirumore.................................................................................................... 49 Inserti auricolari ...................................................................................................... 49 Obblighi del Datore di Lavoro: Protezione delle altre parti del corpo....................... 50 DPI ad alta visibilità ................................................................................................ 50 DPI da sostanze chimiche ...................................................................................... 50 DPI dal freddo ........................................................................................................ 50 DPI dalla polvere .................................................................................................... 50 DPI per la saldatura e simili .................................................................................... 51 DPI: operatore autobetoniera ................................................................................. 51 DPI: operatore autocarro; ....................................................................................... 51 DPI: operatore autogrù ........................................................................................... 51 DPI: operatore autopompa per cls .......................................................................... 51 DPI: operatore battipalo ......................................................................................... 51 DPI: operatore carrello elevatore ............................................................................ 51 DPI: operatore carro con braccio idraulico per spritz-beton .................................... 51 DPI: operatore dumper ........................................................................................... 51 DPI: operatore escavatore ..................................................................................... 51 DPI: operatore escavatore con martello demolitore ................................................ 51 DPI: operatore escavatore con pinza idraulica ....................................................... 52 DPI: operatore gru a torre ...................................................................................... 52 DPI: operatore pala meccanica .............................................................................. 52 DPI: operatore scarificatrice ................................................................................... 52 Sorveglianza sanitaria: generale ............................................................................ 52 Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 6 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. livello" 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 6 di 65 Informazione e formazione: generale ..................................................................... 52 Abbigliamento del lavoratore .................................................................................. 53 Elettricista: lavori in quota ...................................................................................... 53 Lavori su coperture ................................................................................................ 53 Pulizia della postazione di lavoro ........................................................................... 53 Ferri d'attesa: segnalazione e protezione ............................................................... 53 Posti di lavoro sopraelevati .................................................................................... 54 Gru: lavori nel raggio di azione ............................................................................... 54 Addetti all'imbracatura dei carichi: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto o a 54 Inumidimento del materiale .................................................................................... 54 Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo ..................................... 54 Difesa dalle polveri: lavorazioni in ambienti confinati .............................................. 55 Sorveglianza sanitaria: rischio chimico ................................................................... 55 Informazione e formazione: rischio chimico ............................................................ 55 Rischio chimico: misure generali ............................................................................ 56 Rischio chimico: misure specifiche ......................................................................... 56 Rischio chimico: prevenzione incendi ..................................................................... 56 Rischio chimico: etichettatura ................................................................................. 57 Rischio chimico: schede tossicologiche; ................................................................. 57 Rischio chimico: recipienti ...................................................................................... 57 Sorveglianza sanitaria: rischio "Movimentazione manuale dei carichi" ................... 57 Informazione e formazione: rischio "Movimentazione manuale dei carichi" ........... 57 Protezione da "Movimentazione manuale dei carichi" ............................................ 57 Sorveglianza sanitaria: rischio "Rumore" (obbligatoria) .......................................... 58 Sorveglianza sanitaria: rischio "Rumore" (disposta o richiesta) .............................. 58 Informazione e formazione: rischio "Rumore" ......................................................... 58 Prevenzioni a "Rumore (Lex) < 80 db(A)" ............................................................... 59 Prevenzioni a "Rumore (Lex) 80 / 85 db(A)" ........................................................... 59 Prevenzioni a "Rumore (Lex) 85 / 87 db(A)" ........................................................... 60 Prevenzioni a "Rumore (Lex) > 87 db(A)" ............................................................... 61 Sorveglianza sanitaria: rischio "Vibrazioni" (obbligatoria) ....................................... 62 Sorveglianza sanitaria: rischio "Vibrazioni" (disposta) ............................................ 62 Informazione e formazione: rischio "Vibrazioni" ...................................................... 62 Formazione specifica uso macchina/attrezzo: rischio "Vibrazioni" .......................... 63 Formazione e addestramento uso DPI: rischio "Vibrazioni" .................................... 63 Prevenzioni a "Vibrazioni (HAV) A(8) < 2,5" ........................................................... 63 Prevenzioni a "Vibrazioni (HAV) A(8) 2,5 / 5" ......................................................... 63 Prevenzioni a "Vibrazioni (HAV) A(8) > 5" .............................................................. 64 Prevenzioni a "Vibrazioni (WBV) A(8) < 0,5" .......................................................... 64 Prevenzioni a "Vibrazioni (WBV) A(8) 0,5 / 1,15" .................................................... 64 Prevenzioni a "Vibrazioni (WBV) A(8) > 1,15" ........................................................ 64 DPI: Prevenzioni a "Vibrazioni (HAV)" .................................................................... 65 DPI: Prevenzioni a "Vibrazioni (WBV)" ................................................................... 65 UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 7 di 65 1.0 PREVENZIONI GENERALI E SPECIFICHE – RIEPILOGO E INTEGRAZONE 1. Recinzione del cantiere: modalità realizzative Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 7 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 Recinzione del cantiere: generale. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio (generalmente m. 2), in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni. Il sistema di confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie. Recinzione del cantiere: accessi pedonali e carrabili. Le vie di accesso pedonali al cantiere saranno differenziate da quelle carrabili, allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle due differenti viabilità, proprio in una zona a particolare pericolosità, qual è quella di accesso al cantiere. Recinzione del cantiere: evidenziazione dell'ingombro. Gli angoli sporgenti della recinzione o di altre strutture di cantiere dovranno essere adeguatamente evidenziati, ad esempio, a mezzo a strisce bianche e rosse trasversali dipinte a tutta altezza. Nelle ore notturne l'ingombro della recinzione sarà evidenziato apposite luci di colore rosso, alimentate in bassa tensione. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 109; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 15, Punto 2.2] 2. Baraccamenti: requisiti comuni Baraccamenti: posizionamento. Il terreno attorno ai baraccamenti, almeno per un raggio di 10 m., dovrà essere conformato in modo da non permettere la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, né il ristagno di essa. La loro ubicazione dovrà essere tale da ridurre al minimo le interferenze reciproche tra persone, mezzi ed impianti. Baraccamenti: requisiti costruttivi. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili, il pavimento deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato. Qualora non osino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere segnalate chiaramente e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengono utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangono feriti qualora esse vadano in frantumi. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso. Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 8 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 8 di 65 Baraccamenti: aereazione. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori. Se sono utilizzati impianti di ventilazione meccanica o di condizionamento dell'aria, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente. Baraccamenti: illuminazione. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare, la sicurezza, il benessere e la salute dei lavoratori. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza. Baraccamenti: riscaldamento. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali. Quando non sia conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante le misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione. Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento nell'ambiente nei locali chiusi devono essere muniti di condotti del fumo più valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare l'inquinamento dell'aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l'ampiezza del locale (e dietro consiglio di un tecnico esperto) tale impianto non sia necessario. Baraccamenti: pulizia. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro. La pulizia, per quanto è possibile, dovrà avvenire fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante aspiratori. I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi forniti dal datore di lavoro. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 15, Punto 2.2; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 2; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 4; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 3, Punto 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 3, Punto 2; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 3, Punto 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 3, Punto 4; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 3, Punto 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 3, Punto 6] 3. Magazzini: requisiti comuni UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 9 di 65 Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 9 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 Magazzini: portanza dei solai. II locali destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo del solaio espresso in chilogrammi per metro quadrato di superficie. I carichi non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio. Magazzini: requisiti dei pavimenti. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico. Magazzini: affissioni di norme di sicurezza. Nell'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove, in relazione alla fabbricazione, manipolazione, utilizzazione o conservazione di materie o prodotti infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, irritanti, asfissianti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti, sussistano specifici pericoli, deve essere esposto un estratto delle norme di sicurezza contenute nella vigente normativa. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 3, Punto 4] 4. Servizi igienico-assistenziali: requisiti comuni Servizi igienico-assistenziali: acqua. I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantità sufficiente nei locali occupati, nonché nelle vicinanze dei posti di lavoro. Servizi igienico-assistenziali: gabinetti e lavabi. I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi. I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti. In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l'allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire all'eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori. Servizi igienico-assistenziali: docce. I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo di docce è di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere. Servizi igienico-assistenziali: spogliatoi e armadi per il vestiario. I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e l'igiene dei lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi. Servizi igienico-assistenziali: refettorio. I locali di refezione devono essere forniti di sedili e di tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia. Nel caso i pasti vengano UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 10 di 65 Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 10 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 consumati in cantiere, i lavoratori devono disporre di attrezzature per scaldare e conservare le vivande ed eventualmente di attrezzature per preparare i loro pasti in condizioni di soddisfacente igienicità. I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantità sufficiente nei locali occupati, nonché nelle vicinanze dei posti di lavoro. Nei locali di riposo e di refezione così come nei locali chiusi di lavoro è vietato fumare. Servizi igienico-assistenziali: locali di ricovero e di riposo. I locali di riposo devono essere forniti di sedili e di tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia. I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantità sufficiente nei locali occupati, nonché nelle vicinanze dei posti di lavoro. Nei locali di riposo e di refezione così come nei locali chiusi di lavoro è vietato fumare. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 2; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 4] 5. Servizi igienico-assistenziali: dormitoi stabili I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono possedere i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della località ed avere l'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi devono essere riscaldati nella stagione fredda ed essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti alle stesse condizioni indicate nel presente decreto per gli impianti analoghi annessi ai locali di lavoro. In detti locali è vietato l'illuminazione a gas, salvo casi speciali e con l'autorizzazione e le cautele che saranno prescritte dall'Ispettorato del lavoro. I dormitori per gli uomini devono essere separati da quelli per le donne e i dormitori per i fanciulli di sesso maschile sotto i quindici anni da quelli per gli adulti. A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto individuale; è vietato l'uso di letti sovrapposti. Annesso ai dormitori che ricoverano più di 50 individui, vi deve essere un ambiente separato ad uso eventuale di infermeria contenente almeno due letti. Nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati i dormitori devono essere difesi dalla penetrazione di essi. 6. Servizi igienico-assistenziali: dormitoi di fortuna Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbono pernottare sul luogo, il datore di lavoro deve fornire loro dormitori capaci di difenderli efficacemente contro gli agenti atmosferici. Nel caso che la durata dei lavori non superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, possono essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni di fortuna costruite in tutto o in parte di legno o di altri materiali idonei ovvero tende, a condizione che siano ben difese dall'umidità del suolo e dagli agenti atmosferici. 7. Servizi igienico-assistenziali: dormitoi temporanei Quando la durata dei lavori ecceda i tempi previsti per l'accettabilità di dormitori di fortuna (15 giorni nella stagione fredda e 30 giorni nelle altre stagioni), il datore di lavoro deve provvedere ai dormitori mediante mezzi più idonei, quali baracche in legno od altre costruzioni equivalenti. Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle seguenti condizioni: a) gli ambienti per adulti devono essere separati da quelli per fanciulli e da Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 11 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 11 di 65 quelli per donne, a meno che non siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia; b) essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e sistemato per non permettere né la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, né il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 10 metri attorno; c) essere costruite in tutte le loro parti in modo da difendere bene l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici ed essere riscaldate durante la stagione fredda; d) avere aperture sufficienti per ottenere una efficace ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona chiusura; e) essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna; f) nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati le aperture devono essere difese contro la penetrazione di essi. La superficie dei dormitori non può essere inferiore a 3,50 metri quadrati per persona. A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta arredate con materasso o saccone, lenzuola, cuscino, federe e coperte sufficienti ed inoltre di sedile, un attaccapanni ed una mensolina. A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto individuale: è vietato l'uso di letti sovrapposti. In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con essi, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina e di refettori, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale. 8. Servizi sanitari: obblighi e comunicazione Servizi sanitari: obblighi. Nelle aziende industriali, e in quelle commerciali che occupano più di 25 dipendenti, nonché nelle aziende o unità produttive definite dall'art. 1 del D.M. 15/7/2003 n. 388, il datore di lavoro deve tenere i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso e un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione o in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di medicazione e il contenuto minimo è aggiornato con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale sentito il Consiglio superiore per la Sanità. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso. Servizi sanitari: comunicazione. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 15/7/2003 n. 388, e solo nel caso che appartenga al gruppo A, la comunica all' Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. [D.M. 15 luglio 2003 n.388, Art. 1; D.M. 15 luglio 2003 n.388, Art. 2] 9. Servizi sanitari: categoria Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi: Gruppo A: I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 12 di 65 Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 12 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura; Gruppo B: Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A; Gruppo C: Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. [D.M. 15 luglio 2003 n.388, Art. 1] 10. Servizi sanitari: pacchetto di medicazione Servizi sanitari: obbligo pacchetto di medicazione. Sono obbligate a tenere una pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile: a) Le aziende o unità produttive di gruppo C, definite dall'art. 1 del D.M. 15/7/2003 n. 388; b) Le aziende commerciali che occupano più di 25 dipendenti; c) Le aziende industriali ad esclusione di quelle in cui è prevista la presenza della "Cassetta di pronto soccorso" o "Camera di medicazione". Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire, inoltre, un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione. Il pacchetto di medicazione, deve contenere almeno: 1) Due paia di guanti sterili monouso; 2) Un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml ; 3) Un flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml; 4) Una compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singola; 5) Tre compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) Una pinzetta da medicazione sterile monouso; 7) Una confezione di cotone idrofilo; 8) Una confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso; 9) Un rotolo di cerotto alto cm 2,5; 10) Un rotolo di benda orlata alta cm 10; 11) Un paio di forbici; 12) Un laccio emostatico; 13) Una confezione di ghiaccio pronto uso; 14) Un sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 15) Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza. [D.M. 15 luglio 2003 n.388, Art. 2; D.M. 15 luglio 2003 n.388, Allegato 2] 11. Servizi sanitari: cassetta di pronto soccorso Servizi sanitari: obbligo cassetta di pronto soccorso. Sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso: a) Le aziende o le unità produttive di gruppo A e di gruppo B, definite dall'art. 1 del D.M. 15/7/2003 n. 388; b) le aziende industriali, che occupano fino a 5 dipendenti, quando siano ubicate lontano dai centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento; c) le aziende industriali, che occupano fino a 50 dipendenti, quando siano ubicate in località di difficile accesso o lontane da posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono non presentino i rischi considerati alla lettera a); d) le aziende industriali, che occupano oltre 5 dipendenti, quando siano ubicate nei centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di avvelenamento o di infezione; e) le aziende industriali, che occupano oltre 50 dipendenti, ovunque ubicate che non presentano i rischi particolari sopra indicati. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e B, il datore di lavoro deve garantire, inoltre, un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso. La cassetta di pronto soccorso, Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 13 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 13 di 65 deve contenere almeno: 1) Cinque paia di guanti sterili monouso; 2) Una visiera paraschizzi; 3) Un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro; 4) Tre flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml; 5) Dieci compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) Due compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole; 7) Due teli sterili monouso; 8) Due pinzette da medicazione sterile monouso; 9) Una confezione di rete elastica di misura media; 10) Una confezione di cotone idrofilo; 11) Due confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso; 12) Due rotoli di cerotto alto cm 2,5; 13) Un paio di forbici; 14) Tre lacci emostatici; 15) Due confezioni di ghiaccio pronto uso; 16) Due sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 17) Un termometro; 18) Un apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. [D.M. 15 luglio 2003 n.388, Art. 2; D.M. 15 luglio 2003 n.388, Allegato 1] 12. Servizi sanitari: camera di medicazione Sono obbligate a tenere la camera di medicazione le aziende industriali che occupano più di 5 dipendenti quando siano ubicate lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di infezione, di asfissia o di avvelenamento. A giudizio dell'ispettorato del lavoro, quando ricorrano particolari condizioni di rischio e di ubicazione, le aziende obbligate a tenere la cassetta di pronto soccorso, in luogo di essa sono obbligate ad allestire la camera di medicazione. Sono obbligate a tenere la camera di medicazione anche le aziende industriali che occupano più di 50 dipendenti soggetti all'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche. La camera di medicazione, oltre a contenere i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso, deve essere convenientemente aerata ed illuminata, riscaldata nella stagione fredda e fornita di un lettino con cuscino e due coperte di lana; di acqua per bere e per lavarsi; di sapone e asciugamani. 13. Servizi sanitari: lavoratori fuori sede Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. [D.M. 15 luglio 2003 n.388, Art. 2] 14. Illuminazione del posto di lavoro Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità. Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i campi di lettura o di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza, devono essere illuminati in modo diretto con mezzi particolari. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 3, Punto 3] 15. Protezione delle postazioni di lavoro I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate. Quando UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 14 di 65 nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo si deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di m 3 da terra, a protezione contro la caduta di materiali. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 114] Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 14 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 16. Divieto di accesso agli estranei E' vietato l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette alle lavorazioni. 17. Parcheggio autovetture Una zona dell'area occupata dal cantiere, da ubicarsi in prossimità dell'ingresso pedonale, andrà destinata a parcheggio riservato ai lavoratori del cantiere. [D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 15, Punto 2.2] 18. Ore di silenzio: regolamenti locali Dovranno essere osservate le ore di silenzio secondo la stagione ed i regolamenti locali. 19. Aree di logistica: requisiti comuni Aree di carico e scarico: banchine e rampe di carico. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportabili. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possano cadere. Deposito di materiali in prossimità degli scavi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature. Deposito di diverse qualità di materie o prodotti pericolosi. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire fra di loro dando luogo alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili devono essere immagazzinati e conservati in luoghi o locali sufficientemente distanziati ed adeguatamente isolati gli uni dagli altri. Deposito di immondizie, di rifiuti e di materiali insalubri. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato. Scarti e rifiuti. Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplodenti, corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive devono essere raccolti durante la lavorazione ed asportati frequentemente con mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano costituire pericolo. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120] 20. Stoccaggio temporaneo dei rifiuti Si ha deposito temporaneo quando la quantità dei rifiuti non pericolosi depositati non superi i 20 metri cubi oppure, ove non si oltrepassi questo limite quantitativo, i rifiuti siano asportati con cadenza almeno trimestrale. [Cassazione penale, sez. III, 21 gennaio 2000 (dep. 21 aprile 2000), n. 4957] UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 15 di 65 Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 15 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 21. Viabilità di cantiere: percorsi carrabili Percorsi carrabili: caratteristiche e condizioni. Nella definizione dei percorsi carrabili, verificare: a) la capacità del terreno del cantiere a sopportare il carico della macchina: definire l'eventuale carico limite; b) la condizione manutentiva di eventuali opere di sostegno presenti, in particolare se a valle della zona di lavoro, onde evitarne il cedimento per il sovrappeso della macchina, con il conseguente ribaltamento della macchina stessa; c) la pendenza longitudinale e trasversale, che dovrà risultare contenuta ed adeguata ai mezzi d'opera che saranno utilizzati nel cantiere. Percorsi carrabili: velocità dei mezzi d'opera. Stabilire la velocità massima (15 km/h max) da tenere in cantiere per i mezzi d'opera, ed apporre idonea segnaletica. Percorsi carrabili: segnaletica. Predisporre adeguati percorsi di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. Percorsi carrabili: aree di sosta. Predisporre adeguate aree per la sosta dei mezzi d'opera e delle macchine operative. Tali aree devono avere almeno i seguenti requisiti: a) dovranno consentire la normale circolazione nel cantiere; b) il terreno dovrà avere abbia adeguata capacità portante e non presentare pendenze proibitive. [D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 108; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 2; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 1] 22. Viabilità di cantiere: percorsi pedonali Percorsi pedonali: caratteristiche e condizioni. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere calcolate e situate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposite segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. Percorsi pedonali: segnaletica. Predisporre nel cantiere adeguati percorsi pedonali con relativa segnaletica. Percorsi pedonali: parapetti. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri. Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 108; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 2; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 1] 23. Impianti di cantiere: generalità Condutture aeree ed interrate: localizzazione. Le condutture aeree andranno posizionate nelle aree periferiche del cantiere, in modo da preservarle da urti e/o strappi; qualora ciò non fosse possibile andranno collocate ad una altezza tale da garantire da contatti accidentali con i mezzi in manovra. Inoltre si dovrà provvedere al posizionamento di cartelli e segnaletica rispondente al D.L. 14/8/1996 n. 493 ed alla realizzazione di idonee barriere protettive. Le condutture interrate andranno posizionate in maniera da essere protette da sollecitazioni meccaniche anomale o da strappi. A questo scopo dovranno essere posizionate ad una profondità non minore di 0.5 m od opportunamente protette meccanicamente, se questo non risultasse possibile. Il percorso delle condutture interrate deve essere segnalato in superficie tramite apposita segnaletica oppure utilizzando idonee reti indicatrici posizionate appena sotto la superficie del terreno in modo da prevenire Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 16 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 16 di 65 eventuali pericoli di tranciamento durante l'esecuzione di scavi. Collegamenti elettrici di terra. Le parti metalliche degli impianti ad alta tensione, soggette a contatto delle persone e che per difetto di isolamento o per altre cause potrebbero trovarsi sotto tensione, devono essere collegate a terra. Il collegamento a terra deve essere fatto anche per gli impianti a bassa tensione situati in luoghi normalmente bagnati od anche molto umidi o in immediata prossimità di grandi masse metalliche, quando la tensione supera i 25 Volt verso terra per corrente alternata e i 50 Volt verso terra per corrente continua. Devono parimenti essere collegate a terra le parti metalliche dei ripari posti a protezione contro il contatto accidentale delle persone con conduttori od elementi ad alta tensione, od anche a bassa tensione nei casi citati. Impianto di messa a terra: morfologia. L'impianto di messa a terra dovrà essere unico per l'intero cantiere e dovrà essere collegato al dispersore delle cariche atmosferiche, se presente. L'impianto di messa a terra dovrà essere realizzato ad anello chiuso, per conservare l'equipotenzialità delle masse, anche in caso di taglio accidentale di un conduttore di terra. Disposizioni generali di sicurezza per tubazioni e canalizzazioni. Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie ed ausiliarie devono essere costruite e collocate in modo che: a) in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori; b) in caso di necessità sia attuabile il massimo e più rapido svuotamento delle loro parti. Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando costituiscono una rete estesa o comprendono ramificazioni secondarie, devono essere provviste di dispositivi, quali valvole, saracinesche, rubinetti e paratoie, atti ad effettuare l'isolamento di determinati tratti in caso di necessità. Quando esistono più tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le relative apparecchiature devono essere contrassegnate, anche ad opportuni intervalli se si tratta di reti estese, con distinta colorazione, il cui significato deve essere reso noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa. [D.P.R. 20 marzo 1956 n.320, Art.83; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 81; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 9] 24. Obbligatorietà degli approvvigionamenti idrici I cantieri devono essere approvvigionati di acqua potabile compresa quella destinata ad usi di cucina, in quantità non inferiore a 15 litri per lavoratore occupato e per giorno. La potabilità dell'acqua, quando questa non derivi da una fonte pubblica di approvvigionamento, deve essere fatta accertare dall'autorità sanitaria. Presso le sorgenti, le fonti, i serbatoi, le pompe le bocche di erogazione in genere, che erogano acqua non rispondente alle norme di cui sopra, deve essere posta la scritta "non potabile". Ove l'importanza del cantiere e la durata dei lavori lo richiedano ed ove l'esistenza sul posto di fondi di approvvigionamento lo consenta, si deve provvedere alla distribuzione ed alla erogazione dell'acqua potabile nel cantiere a mezzo di un idoneo impianto, che garantisca dall'inquinamento. Nei cantieri, ove esista un sistema di distribuzione dell'acqua potabile per condutture, si deve provvedere alla installazione di rubinetti almeno nella cucina, nel refettorio ed in punti convenientemente ubicati rispetto ai baraccamenti. [D.P.R. 20 marzo 1956 n.320, Art.89] 25. Illuminazione del cantiere I baraccamenti, nonché i passaggi, le strade interne, i piazzali ed, in genere, i luoghi destinati al movimento di persone o di veicoli, devono essere forniti di illuminazione artificiale sufficiente per intensità e distribuzione delle sorgenti luminose. Devono inoltre UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 17 di 65 essere illuminati, oppure indicati con speciali lampade, i punti di transito che espongano a particolare pericolo. [D.P.R. 20 marzo 1956 n.320, Art.83] Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 17 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 26. Disposizioni generali di sicurezza per tubazioni e canalizzazioni Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie ed ausiliarie devono essere costruite e collocate in modo che: a) in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori; b) in caso di necessità sia attuabile il massimo e più rapido svuotamento delle loro parti. Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando costituiscono una rete estesa o comprendono ramificazioni secondarie, devono essere provviste di dispositivi, quali valvole, saracinesche, rubinetti e paratoie, atti ad effettuare l'isolamento di determinati tratti in caso di necessità. Quando esistono più tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le relative apparecchiature devono essere contrassegnate, anche ad opportuni intervalli se si tratta di reti estese, con distinta colorazione, il cui significato deve essere reso noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa. 27. Disposizioni di comportamento generale; Lavori in prossimità di linee elettriche. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di m 5 a meno che, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche, non si provveda ad una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse. Lampade portatili. Le lampade portatili devono essere: a) costruite con doppio isolamento; b) alimentate con bassissima tensione di sicurezza (24 V forniti mediante trasformatore di sicurezza) ovvero mediante separazione elettrica singola (220 V forniti mediante trasformatore di isolamento); c) provviste di idoneo involucro di vetro ed avere il portalampada e l'impugnatura costituita di materiale isolante non igroscopico; d) devono essere protette contro i danni accidentali tramite una griglia di protezione; e) provviste di cavo di alimentazione di tipo H07RN-F con una sezione minima dei conduttori di 1 mm2. Le lampadine usate non dovranno essere di elevata potenza per evitare possibili incendi e cedimento dell'isolamento per il calore prodotto. Impianto elettrico: disposizioni generali di comportamento. Particolare cura, volta a salvaguardarne lo stato manutentivo, deve essere tenuta da parte dei lavoratori nei confronti dell'impianto elettrico di cantiere (in particolare nei confronti dei cavi, dei contatti, degli interruttori, delle prese di corrente, delle custodie di tutti gli elementi in tensione), data la sua pericolosità e la rapida usura cui sono soggette tutte le attrezzature presenti sul cantiere. Impianto elettrico: obblighi dei lavoratori. Ciascun lavoratore è tenuto a segnalare immediatamente al proprio superiore la presenza di qualsiasi anomalia dell'impianto elettrico, come ad esempio: a) apparecchiature elettriche aperte (batterie, interruttori, scatole, ecc.); b) materiali e apparecchiature con involucri protettivi danneggiati o che presentino segni di bruciature; c) cavi elettrici nudi o con isolamento rotto. Lavori in prossimità di linee elettriche. Assicurarsi che nella zona di lavoro, le eventuali linee elettriche aeree, rimangano sempre ad una distanza non inferiore ai cinque metri. Lampade portatili. L'eventuale sostituzione della lampadina di una lampada portatile, dovrà essere seguita solo dopo aver disinserito la spina dalla presa. Usare solo lampade portatili a norma e mai di fattura artigianale. Manovre: condizioni di pericolo. E' assolutamente vietato toccare interruttori o pulsanti con Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 18 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 18 di 65 le mani bagnate o stando sul bagnato, anche se il grado di protezione delle apparecchiature lo consente. I fili di apparecchi elettrici non devono mai essere toccati con oggetti metallici (tubi e profilati), getti d'acqua, getti di estintori idrici o a schiuma: ove questo risultasse necessario occorre togliere preventivamente tensione al circuito. Non spostare macchine o quadri elettrici inidonei se non dopo aver disinserito l'alimentazione. E' tassativamente vietato utilizzare scale metalliche a contatto con apparecchiature e linee elettriche. Quadri elettrici: posizione ed uso degli interruttori d'emergenza. Tutti quelli che operano in cantiere devono conoscere l'esatta posizione e le corrette modalità d'uso degli interruttori di emergenza posizionati sui quadri elettrici presenti nel cantiere. [CEI 34-34; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 117] 28. Disposizioni generali per gli operatori di apparecchi elettrici Cavi di alimentazione: prolunghe. Per portare l'alimentazione nei luoghi dove non è presente un quadro elettrico, occorreranno prolunghe la cui sezione deve essere adeguatamente dimensionata in funzione della potenza richiesta. E' vietato approntare artigianalmente le prolunghe: andranno utilizzate, pertanto, solo quelle in commercio realizzate secondo le norme di sicurezza. Il cavo da utilizzare è quello per posa mobile. Cavi di alimentazione: disposizione. I cavi di alimentazione devono essere disposti in maniera tale da non intralciare i posti di lavoro o passaggi, e non diventare oggetto di danneggiamenti: a questo scopo è necessario che venga ridotto al minimo lo sviluppo libero del cavo mediante l'uso di tenditori, tamburi avvolgicavo con prese incorporate o altri strumenti equivalenti; in nessun caso, comunque, è consentito depositare bidoni, attrezzi o carichi in genere allo scopo di tenderne la parte in esubero. In particolare, per quanto possibile, i cavi dovranno essere disposti parallelamente alle vie di transito. Inoltre, i cavi di alimentazione non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio né sottoposti a torsione, né agganciati su spigoli vivi o su materiali caldi o lasciati su pavimenti sporchi di cemento, oli o grassi. Cavi di alimentazione: utilizzazione. Prima di utilizzare un'apparecchiatura elettrica, bisognerà controllare che i cavi di alimentazione della stessa e quelli usati per derivazioni provvisorie non presentino parti logore nell'isolamento. Qualora il cavo apparisse deteriorato, esso non deve essere riparato con nastri isolanti adesivi, ma va subito sostituito con uno di caratteristiche identiche ad opera di personale specializzato. L'uso dei cavi deteriorati è tassativamente vietato. Il cavo elettrico, i suoi attacchi e l'interruttore devono essere protetti adeguatamente e si dovrà sempre evitare di toccarli con le mani bagnate o stando con i piedi sul bagnato. Dopo l'utilizzazione i cavi di alimentazione (dell'apparecchiatura e/o quelli usati per le derivazioni provvisorie) devono essere accuratamente ripuliti e riposti, in quanto gli isolamenti in plastica ed in gomma si deteriorano rapidamente a contatto con oli e grassi. Collegamenti volanti. I collegamenti volanti devono essere evitati, per quanto possibile. Ove indispensabili, i collegamenti a presa e spina dovranno essere realizzati con prese e spine aventi almeno protezione IP 67 e dovranno essere posizionati fuori dai tratti interrati. Cavi di alimentazione: temperature di esposizione. La temperatura sulla superficie esterna della guaina dei cavi non deve superare la temperatura di 50°C per cavi flessibili in posa mobile e di 70 °C per quelli flessibili in posa fissa, né scendere al di sotto dei -25 °C. Pressacavo. Il pressacavo svolge la duplice funzione di protezione contro la penetrazione, all'interno del corpo della spina e della presa (fissa o mobile), di polvere e liquidi e contro la eventuale sconnessione tra i cavi ed i morsetti degli spinotti causata da una tensione eccessiva accidentalmente esercitata sul cavo. Deve, pertanto, essere prestata la Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 19 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 19 di 65 massima attenzione allo stato dei pressacavi presenti sia sulle spine che sulle prese. Quadri elettrici: arresto automatico. Qualora un dispositivo di protezione (interruttore) sia intervenuto aprendo il circuito, prima di ridare tensione all'impianto occorrerà individuare e riparare il guasto che lo ha provocato e mai dare di nuovo tensione escludendo dal circuito l'interruttore che ne impedisce la chiusura. E' assolutamente vietato mettere fuori uso i dispositivi di sicurezza, togliendo, bloccando, sostituendo valvole, interruttori automatici, molle, ecc. con altri di diversa taratura o peggio ancora utilizzando sistemi di fortuna. Manutenzione di prese e spine: verifiche e controlli. Gli spinotti delle spine, così come gli alveoli delle prese, vanno tenuti puliti e asciutti: prima di eseguire i controlli e la eventuale manutenzione, provvedere a togliere la tensione all'impianto. Le prese e le spine che avessero subito forti urti, andranno accuratamente controllate, anche se non presentano danni apparenti: tutte quelle che mostreranno segni anche lievi di bruciature o danneggiamenti, dovranno essere sostituite facendo ricorso a personale qualificato. Allaccio apparecchiature elettriche. Non devono mai essere inserite o disinserite macchine o utensili su prese in tensione. In particolare, prima di effettuare un allacciamento, si dovrà accertare che: a) l'interruttore di avvio della macchina o utensile sia "aperto" (motore elettrico fermo); b) l'interruttore posto a monte della presa sia "aperto" (assenza di tensione alla presa). Alimentazione elettrica: sospensione temporanea delle lavorazioni. Durante le interruzioni di lavoro deve essere tolta l'alimentazione all'apparecchiatura elettrica. Come collegare e disinnestare una spina. Per disconnettere una spina da una presa di corrente si deve sempre evitare di tendere il cavo; occorre, invece, disconnettere la spina mediante l'impugnatura della spina stessa. Per eseguire una connessione, non si devono mai collegare direttamente i cavi agli spinotti e dovranno usarsi, invece, sempre spine e prese normalizzate. Dispositivi di sicurezza: by-pass. Evitare di by-passare i dispositivi di sicurezza se non espressamente autorizzati dal superiore preposto, esperto di sicurezza elettrica. Apparecchiature elettriche: verifiche prima dell'uso. Prima di mettere in funzione qualsiasi macchina o apparecchiatura elettrica, devono essere controllate tutte le parti elettriche visibili, in particolare: a) il punto dove il cavo di alimentazione si collega alla macchina (in quanto in questa zona il conduttore è soggetto ad usura e a sollecitazioni meccaniche con possibilità di rottura dell'isolamento); b) la perfetta connessione della macchina ai conduttori di protezione ed il collegamento di questo all'impianto di terra. Verificare visivamente, inoltre, l'integrità dell'isolamento della carcassa. Impianto elettrico: chiusura giornaliera dell'impianto. Al termine della giornata di lavoro occorre disinserire tutti gli interruttori e chiudere i quadri elettrici a chiave. 29. Disposizioni specifiche per gli operatori di apparecchi elettrici Adattatori per spine per uso domestico. Le prese a spina per uso domestico sono assolutamente vietate nel cantiere; ove fosse necessario utilizzare un attrezzo elettrico con spina di tipo domestico indissolubile dal cavo (ad esempio flessibili, scanalatori, trapani, ecc.) si dovranno utilizzare appositi adattatori da montare sulle prese a norma. Tali adattatori non devono: a) avere grado di protezione inferiore a quello necessario alla lavorazione; b) avere portata inferiore a quella della presa; c) essere usati in luoghi con pericolo di scoppio o di incendio; d) essere usati in prese con interruttori di blocco; e) essere lasciati inseriti nelle prese quando non sono utilizzati. Apparecchiature elettriche: impugnatura utensili. Gli attrezzi elettrici non devono essere presi per il cavo ma per l'apposita impugnatura. Il peso dell'apparecchio produce il distacco del cavo dai morsetti con conseguente pericolo di corto circuito e quindi di scarica Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 20 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 20 di 65 elettrica in caso di contatto. Apparecchiature elettriche: pulizia. Gli apparecchi mobili e portatili devono essere puliti frequentemente soprattutto quando sono stati esposti all'imbrattamento ed alla polvere. Luoghi conduttori ristretti: utensili utilizzabili. Nei "luoghi conduttori ristretti" possono essere utilizzati: a) apparecchi ed utensili elettrici, mobili e portatili, di classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione elettrica singola (trasformatore di isolamento); b) apparecchi alimentati a bassissima tensione di sicurezza (uguale o minore di 25 volt, nei cantieri). [CEI 23-34; CEI 23-50; CEI 23-57; CEI 64-8] Impianto elettrico: requisiti fondamentali. Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e posti in opera secondo la regola d'arte. I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte. Componenti elettrici: marchi e certificazioni. Tutti i componenti elettrici dell'impianto devono essere conformi alle norme CEI ed essere corredati dai seguenti marchi: a) costruttore; b) grado di protezione; c) organismo di certificazione riconosciuto dalla CEE. In caso di assenza del marchio relativo ad un organismo di certificazione riconosciuto dalla CEE, il prodotto dovrà essere corredato di dichiarazione di conformità alle norme redatta dal costruttore, da tenere in cantiere a disposizione degli ispettori. Componenti elettrici: grado di protezione. Il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le apparecchiature e componenti elettrici presenti sul cantiere, deve essere: a) non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70-1); b) non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilità di investimenti da parte di getti d'acqua. In particolare, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE Euronorm (CEI 23-12), con il seguente grado di protezione minimo: a) IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi; b) IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno. E' da ricordare che tutte le prese a norma sono dotate di un sistema di ritenuta che eviti il contatto accidentale della spina. Le prese a spina con corrente nominale maggiore di 16 A devono essere di tipo interbloccato, con interblocco perfettamente funzionante. Impianto elettrico: schema unifilare. Nei cantieri alimentati in bassa tensione ed in particolare nei grossi complessi, dove la molteplicità delle linee e dei condotti ne richiede una conoscenza dimensionale e topografica, si consiglia di disporre lo schema elettrico unifilare di distribuzione e quello dei circuiti ausiliari. Illuminazione di sicurezza del cantiere. Tutte le zone del cantiere particolarmente buie (zone destinate a parcheggi sotterranei, zone interne di edifici con notevole estensione planimetrica, ecc.), dovranno essere dotate di adeguata illuminazione di sicurezza, sufficiente ad indicare con chiarezza le vie di uscita qualora venga a mancare l'illuminazione ordinaria. Interruttore differenziale. Immediatamente a valle del punto di consegna dell'ente distributore deve essere installato, in un contenitore di materiale isolante con chiusura a chiave, un interruttore automatico e differenziale di tipo selettivo; ove ciò non risultasse possibile, si dovrà provvedere a realizzare la parte di impianto posta a monte di esso in coordinata con la resistenza di terra (R L'efficienza di tutti gli interruttori differenziali presenti sul cantiere deve essere frequentemente verificata agendo sul tasto di sganciamento manuale presente su ciascun interruttore. Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 21 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 21 di 65 Differenti tipi di alimentazione del circuito. Qualora fossero presenti più tipi di alimentazione, il collegamento all'impianto dovrà avvenire mediante dispositivi che ne impediscano l'interconnessione. Fornitura di energia ad altre imprese. Devono essere assolutamente vietati allacci di fortuna per la fornitura di energia elettrica ad eventuali altre imprese. Nel caso che altre imprese utilizzino l'impianto elettrico, si dovrà pretendere che il materiale elettrico utilizzato sia conforme alle norme nonché in perfetto stato di conservazione. Luoghi conduttori ristretti. Sono da considerarsi "luoghi conduttori ristretti" tutti quei luoghi ove il lavoratore possa venire a contatto con superfici in tensione con un'ampia parte del corpo diversa da mani e piedi (ad esempio i serbatoi metallici o le cavità entro strutture non isolanti), i lavori svolti su tralicci e quelli eseguiti in presenza di acqua o fango. Per assicurare adeguata protezione nei confronti dei "contatti diretti", si dovrà realizzare l'impianto con barriere ed involucri, che offrano garanzie di una elevata tenuta, e che presentino un grado di protezione pari almeno a IP XX B, oppure un grado di isolamento, anche degli isolatori, in grado di sopportare una tensione di prova di 500 V per un minuto. Sono tassativamente vietate misure di protezione realizzate tramite ostacoli o distanziatori. Per quanto riguarda i "contatti indiretti", le misure di protezione vanno distinte fra quelle per componenti fissi e mobili dell'impianto. Quattro sono le possibili soluzioni di isolamento per quanto riguarda i componenti fissi: a) alimentazione in bassissima tensione di sicurezza (SELV) max 50 V (25 V nei cantieri) in c.a. e 120 V in c.c.; b) separazione elettrica tramite trasformatore di isolamento; c) impiego di componenti di classe II (compresi i cavi), con utenze protette da un differenziale con corrente di intervento non superiore a 0,05 A e dotate di un adeguato IP; d) interruzione automatica, mediante un dispositivo differenziale, con corrente di intervento non superiore a 0,05 A ed installazione di un collegamento equipotenziale supplementare fra le masse degli apparecchi fissi e le parti conduttrici (in genere masse estranee) del luogo conduttore ristretto. Le lampade elettriche, ad esempio, vanno in genere alimentate da sistemi a bassissima tensione di sicurezza (SELV). Per quanto riguarda gli utensili elettrici portatili, essi possono essere o alimentati da sistemi a bassissima tensione (SELV), oppure da trasformatori di isolamento se a ciascun avvolgimento secondario venga collegato un solo componente. La soluzione, però, da preferire è quella di utilizzare utensili aventi grado di isolamento di classe II. In ogni caso, se si sceglie di utilizzare sistemi di alimentazione a bassissima tensione o trasformatori di isolamento, le sorgenti di alimentazione e i trasformatori devono essere tenuti all'esterno del luogo conduttore ristretto. Realizzazione di varchi protetti. La realizzazione dei varchi protetti deve avvenire in assenza di energia elettrica nel tratto interessato, che pur se privo di energia, deve essere ugualmente collegato a terra. I varchi protetti in metallo devono essere tassativamente collegati a terra. Verifiche a cura dell'elettricista. Al termine della realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere (ed a intervalli di tempo regolari durante il suo esercizio) dovrà essere eseguita da parte di un elettricista abilitato, una verifica visiva generale e le seguenti prove strumentali, i cui esiti andranno obbligatoriamente riportati in un rapporto da tenersi in cantiere, per essere mostrato al personale ispettivo. Prove strumentali: 1) verifica della continuità dei conduttori; 2) prova di polarità; 3) prove di funzionamento; 4) verifica circuiti SELV; 5) prove interruttori differenziali; 6) verifica protezione per separazione elettrica; 7) misura della resistenza di terra di un dispersore; 8) misura della resistività del terreno; 9) misura della resistenza totale (sistema TT); 10) misura dell'impedenza Zg del circuito di guasto (sistema TN); 11) misura della resistenza dell'anello di guasto (TT) senza neutro distribuito; 12) ricerca di masse estranee; 13) misura della resistenza di terra di un Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 22 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 22 di 65 picchetto o di un dispersore in fase di installazione; 14) misura della corrente di guasto a terra (TT); 15) misura della corrente di guasto a terra (TN); 16) misura della corrente minima di cortocircuito prevista (TN); 18) misura della corrente minima di cortocircuito prevista (TT). Soggetti abilitati ad eseguire i lavori. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate (elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformità". [Legge 1 marzo 1968 n.186, Art.1; Legge 1 marzo 1968 n.186, Art.2; Legge 18 ottobre 1977 n.791; Legge 5 marzo 1990 n.46; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 81; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 9; CEI 23-12; CEI 70-1; CEI 64-8/7; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82] 30. Impianto elettrico di alimentazione: requisiti per cavi e conduttori Conformità dei cavi alle norme. I cavi da utilizzare in cantiere devono essere contraddistinti con il marchio HAR. Essi recano un filo tessile (incluso nel cavo) con la successione ripetitiva dei colori nero, rosso, giallo e la stampigliatura (a stampa, incisa o in rilievo), sull'isolante o sulla guaina, della dicitura dell'ente certificatore della conformità alle norme di uno dei Paesi riconosciuto dal documento di armonizzazione CENELEC. I cavi utilizzati in ambienti con pericolo di incendio devono essere "non propaganti la fiamma" ed essere marchiati CEI 20-22. Colori codificati. I conduttori elettrici impiegati sul cantiere devono rispettare la codifica dei colori. Le anime dei cavi (per tensioni non superiori a 600 V se monofase, 1000 V se trifase), dovranno essere: a) giallo-verde per i conduttori di protezione (tassativamente questi colori non dovranno essere impiegati per nessun altra funzione); b) blu chiaro per il conduttore di neutro; c) nero, marrone e grigio per i conduttori di fase (Nei cavi trifasi con conduttore di protezione il colore marrone è riservato ai cavi flessibili, il colore nero ai cavi non flessibili). Cavi per posa fissa. I cavi destinati a posa fissa, sono quelli che, installati all'inizio della vita del cantiere, verranno rimossi solo a lavori ultimati. Devono essere preferiti quelli con conduttore flessibile. I cavi che possono essere utilizzati in cantiere sono del tipo: a) N1VV-K (CEI 20-27); b) FG7OR 600/1000 V (CEI-UNEL 35011); c) HO7V-K (CEI 20-27). Cavi per posa mobile. I cavi elettrici per posa mobile devono essere impiegati solo per derivazioni provvisorie o per l'alimentazione di apparecchi portatili o mobili. Devono possedere i seguenti requisiti: a) essere flessibili, in doppio isolamento tipo H07RN-F oppure FG1OK 450/750 V (conduttori isolati in gomma e cavo con guaina in policloroprene PCP); b) qualora vengano posizionati a terra, dovranno possedere una ulteriore protezione contro l'usura meccanica, come la sovrapposizione di assi in legno o tegoli sagomati in PVC, ma si dovrà, comunque, evitare la circolazione di mezzi pesanti su tali protezioni. Condutture aeree: ubicazione e difese. Le condutture aeree andranno posizionate nelle aree periferiche del cantiere, in modo da preservarle da urti e/o strappi; qualora ciò non fosse possibile andranno collocate ad una altezza tale da garantire da contatti accidentali con i mezzi in manovra. Inoltre si dovrà provvedere al posizionamento di cartelli e segnaletica rispondente al D.L. 14/8/1996 n.493 ed alla realizzazione di idonee barriere protettive. Le condutture a vista dovranno essere disposte all'interno di resistenti tubazioni in PVC. Condutture aeree: legatura ai tiranti. Le linee aeree devono essere realizzate senza sottoporre a sforzi di trazione i cavi che dovranno essere sorretti da idonei tiranti; tali cavi Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 23 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 23 di 65 devono essere fissati ai tiranti utilizzando fascette in plastica a strozzo, evitando l'uso di legature che potrebbero danneggiare la guaina isolante del cavo stesso (ad esempio quella eseguita col fil di ferro). Condutture interrate. Le condutture interrate andranno posizionate in maniera da essere protette da sollecitazioni meccaniche anomale o da strappi. A questo scopo dovranno essere posizionate ad una profondità non minore di 0.5 m od opportunamente protette meccanicamente, se questo non risultasse possibile. Le condutture interrate dovranno essere realizzate con cavi dotati di isolamento adeguato all'uso; sono anche ammessi cavi non aventi isolamento specifico se posizionati in idonee condutture in PVC. E' consigliabile, tuttavia, realizzare le condutture interrate utilizzando i cavi del primo tipo (cioè con isolamento specifico) all'interno delle suddette tubazioni in PVC. Il percorso delle condutture interrate deve essere segnalato in superficie tramite apposita segnaletica oppure utilizzando idonee reti indicatrici posizionate appena sotto la superficie del terreno in modo da prevenire eventuali pericoli di tranciamento durante l'esecuzione di scavi. Condutture a doppio isolamento (classe II). Nei sistemi elettrici con tensione nomin 690 V sono considerati conduttori di Classe II: a) i cavi con guaina isolante, senza alcun rivestimento metallico (schermo o armatura) e con tensione nominale maggiore di un grado di quella che sarebbe necessaria per il sistema elettrico servito (ad esempio 450/750 V anziché 300/500 V su un sistema 220/380 V); b) i cavi unipolari senza guaina installati in tubo o canale protettivo isolante secondo le norme; c) i cavi con guaina metallica aventi isolamento idoneo per la tensione nominale del sistema elettrico servito tra la parte attiva e la guaina metallica e tra guaina e l'esterno. Le eventuali giunzioni devono essere anch'esse di classe II. Le parti metalliche a contatto con cavi di classe II non richiedono la messa a terra; tuttavia nulla vieta di effettuare questo collegamento (che diventa obbligatorio quando il canale contiene anche cavi di classe I). Conduttori ad alta tensione: ripari. I conduttori di circuiti ad alta tensione, sino ad una altezza di 2 m, devono essere protetti contro i contatti accidentali, con idonei ripari collegati a terra. Qualora i ripari di cui al D.P.R. 27/4/1955 n. 547 art. 276 siano in rete, le maglie non devono permettere il passaggio della mano. Segnalazione lungo le condutture elettriche. Lungo il tracciato delle condutture elettriche andranno installate idonee segnalazioni di pericolo. Connessioni. Le giunzioni meccaniche (morsettature) dovranno essere utilizzate ogni qual volta si presenti la necessità di eseguire connessioni tra parti dell'impianto elettrico: tassativamente vanno evitate tutte le giunzioni eseguite con nastro isolante, poiché non rispondenti alla regola dell'arte. Le connessioni delle derivazioni dell'impianto elettrico che si trovino all'esterno dei quadri dovranno avvenire all'interno di apposite scatole di derivazione chiuse e con grado di protezione adeguato. Per non compromettere il grado di protezione e per evitare di sollecitare a trazione le connessioni, l'ingresso dei cavi in queste cassette deve avvenire mediante pressacavo. 31. Impianto elettrico di alimentazione: requisiti per prese e spine Protezione delle prese. Ai fini della sicurezza, la scindibilità della connessione presa spina non deve essere considerata in alcun caso un arresto di emergenza. Se per la protezione dei circuiti delle prese a spina si ricorre alla misura di protezione per separazione elettrica, ciascuna presa a spina deve essere alimentata da un trasformatore di isolamento separato o da un avvolgimento secondario separato dal trasformatore. Derivazioni a spina. Le derivazioni a spina, compresi i tratti di conduttore mobili intermedi, devono essere costruite ed utilizzate in modo che, per nessuna ragione, una spina (maschio) che non sia inserita nella propria sede (femmina) possa risultare sotto tensione. UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 24 di 65 Le prese a spina devono essere poste all'interno dei quadri di distribuzione o altrimenti sulle pareti esterne degli stessi. [CEI 64-8/7] Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 24 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 32. Impianto elettrico di alimentazione: requisiti per quadri elettrici Quadri elettrici: cantieri alimentati in bassa tensione. Nei cantieri edili alimentati in bassa tensione sono ammessi soltanto quadri e sottoquadri del tipo ASC, cioè assemblati in serie e destinati ai cantieri edili. Sul quadro deve essere presente la targhetta indelebile apposta dal costruttore riportante: a) il nome o il marchio di fabbrica del costruttore; b) il tipo, o il numero di identificazione, o un altro mezzo che renda possibile ottenere dal costruttore tutte le informazioni necessarie; c) la scritta EN 60439-4; d) natura e valore nominale della corrente del quadro e la frequenza per la corrente alternata; e) tensioni di funzionamento nominali. Il grado di protezione minimo richiesto al costruttore è di IP 43 [Norma Europea EN 60439-4] Quadri elettrici: composizione. Composizione dei quadri di distribuzione: 1) Quadro di distribuzione principale (> 125 A). Deve essere provvisto almeno di: a) interruttore generale onnipolare con protezione magnetotermica differenziale coordinato con l'impianto di messa a terra in modo che, in caso di guasto, la tensione verso terra si apri a: RT x IΔn < 25 V; b) separatori per ogni linea in uscita dal quadro per correnti superiori ai 16 A; c) dispositivi idonei ad assicurare la posizione di aperto/chiuso (ad esempio lucchetto-blocco chiave, ecc.), a dotazione degli interruttori posti a protezione delle linee, al fine di evitare la rimessa in tensione accidentale dei circuiti durante operazioni di manutenzione dell'impianto; d) indicazione univoca dei circuiti ai quali si riferiscono gli organi di comando, dei dispositivi e degli strumenti montati. 2) Quadro di distribuzione secondario (o quadro principale per cantiere con corrente assorbita <125A, sistemi alimentati in Bassa Tensione). Deve essere provvisto degli stessi dispositivi previsti nel caso precedente, qualora non fossero presenti prese a spina. In caso contrario, il quadro dovrà essere provvisto di interruttori magnetotermici differenziale aventi corrente di intervento non superiore a 0,03 A a protezione delle prese a spina (uno ogni sei prese). 3) Quadri elettrici mobili (corrente max assorbita 63 A). Deve essere presente un interruttore differenziale (IΔn = 0,03 A) ogni 6 prese a spina; inoltre su ogni presa deve essere installata una protezione contro i sovraccarichi. Quadri elettrici: indicazione dei circuiti. Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri devono portare una chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono. Quadri elettrici: indicazioni di pericolo. All'esterno e all'interno degli sportelli devono trovarsi le indicazioni di pericolo, lo schema elettrico e altre indicazioni che si ritengano necessarie. Quadri elettrici: interruttore di emergenza. I quadri elettrici devono essere dotati di un interruttore di emergenza per interrompere l'alimentazione nel caso di pericoli improvvisi. Quando il quadro nel funzionamento ordinario operi con gli sportelli chiusi dovrà essere corredato di un interruttore di emergenza a pulsante a fungo di colore rosso su fondo giallo, collocato esternamente al quadro stesso in posizione visibile e facilmente accessibile (è consigliabile posizionarlo in una custodia protetta da un vetro frangibile). Nel caso di quadri che durante il funzionamento possono rimanere con lo sportello aperto, può essere usato a questo scopo anche l'interruttore generale che dovrà risultare evidenziato da una targhetta indicante "interruttore di emergenza". Quadri elettrici: protezione dagli agenti atmosferici. I quadri di distribuzione devono essere protetti entro appositi armadi (l'utilizzo del legno è vietato), chiudibili a chiave. Nel caso di utilizzazione di quadri elettrici con protezione IP 43 gli armadi protettivi devono essere tali Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 25 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 25 di 65 da garantire almeno il grado di protezione minimo richiesto dall'ambiente e comunque non inferiore a IP 44. Il fondo di tali armadi deve essere conformato in modo tale da impedire il ristagno di acqua. I quadri elettrici devono essere installati, per quanto possibile, all'interno di baracche o in luoghi riparati dalle intemperie, per la sicurezza di coloro i quali, abilitati ad intervenire sulle apparecchiature, si trovino a lavorare in condizioni ambientali proibitive. Quadri elettrici: sportello di chiusura. Se nel funzionamento ordinario lo sportello del quadro non può essere chiuso si dovrà garantire il grado di protezione richiesto con lo sportello aperto. Se l'apertura dello sportello dà accesso a parti attive pericolose deve essere previsto un dispositivo di sezionamento interbloccato con la porta, di modo che per alimentare il circuito occorre necessariamente avere lo sportello chiuso. [EN 60439-4; CEI 17-13; CEI 17-13/4; CEI 64-8; CEI 64-8/4; CEI 64-8/5] 33. Impianto elettrico di alimentazione: requisiti per apparecchiature elettriche Apparecchiature elettriche: dispositivo contro il riavviamento automatico. Tutte le apparecchiature elettriche, quali ad esempio seghe circolari, betoniere, flessibili, ecc., che possono presentare pericolo per l'operatore con la rimessa in moto al ristabilirsi della tensione di rete dopo una interruzione, devono essere provviste di dispositivo contro il riavviamento automatico. Apparecchiature elettriche: targhetta. Tutte le apparecchiature elettriche (fisse, mobili, portatili o trasportabili) devono essere corredate di targhetta su cui, tra l'altro, devono essere riportate la tensione, l'intensità ed il tipo di alimentazione prevista dal costruttore, i marchi di conformità e tutte le altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. Apparecchiature elettriche di classe I: messa a terra. Tutte le macchine di classe I, quali ad esempio betoniera, argani, gru, ecc., devono essere collegate all'impianto di terra. Il collegamento all'impianto di terra deve avvenire tramite un conduttore di protezione di colore giallo-verde, avente la stessa sezione dei conduttori di fase, e comunque non minore di 35 mm2. Apparecchiature elettriche: interruttore di avvio. Gli utensili elettrici portatili devono essere muniti di un interruttore incorporato nell'incastellatura, che consenta di eseguire con facilità e sicurezza la messa in moto e l'arresto. Apparecchiature elettriche: tensione di lavoro. Gli utensili elettrici portatili utilizzati per lavori all'aperto devono: a) essere alimentati con tensione non superiore a 220 Volt verso terra; b) essere alimentati con tensione non superiore a 50 Volt (25 nei cantieri) verso terra o da trasformatori di isolamento, qualora si lavori in luoghi bagnati o molto umidi o entro grandi masse metalliche. Apparecchiature elettriche: doppio isolamento. Gli apparecchi elettrici portatili alimentati con una tensione superiore a 25 V devono disporre di un isolamento supplementare detto doppio isolamento (classe II): esso è riconoscibile dal simbolo, applicato sull'involucro dell'utensile, del doppio quadratino concentrico ed è accompagnato dal simbolo dell'istituto (marchio del laboratorio) di omologazione che ne attesta l'idoneità. Gli apparecchi con doppio isolamento non devono essere collegati a terra in quanto il doppio isolamento è una garanzia maggiore della messa a terra. Apparecchiature elettriche: alimentazione con trasformatore. Se l'alimentazione degli utensili elettrici che operano all'aperto o in luoghi molto umidi è fornita mediante rete a bassissima tensione attraverso un trasformatore, questo dovrà avere l'avvolgimento primario separato ed isolato perfettamente dall'avvolgimento secondario. Il trasformatore dovrà essere collocato in modo che l'operatore non venga in contatto con la presa relativa UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 26 di 65 alla sua alimentazione. Apparecchiature elettriche: lavorazioni con uso di acqua. Per gli utensili elettrici di classe II che fanno uso di acqua, come le smerigliatrici o i vibratori per il calcestruzzo, devono essere utilizzati trasformatori di isolamento o motogeneratori che garantiscano una separazione galvanica della rete di alimentazione in BT. [Legge 1 marzo 1968 n.186; D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 6; CEI 107-43] Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 26 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 34. Impianto elettrico di alimentazione: requisiti per cabine elettriche Cabina elettrica: porta di ingresso. Sulla porta di ingresso delle cabine elettriche deve essere esposto un avviso indicante il divieto di ingresso per le persone non autorizzate. Cabina elettrica: chiusura a chiave. Le cabine di trasformazione elettrica devono essere chiuse a chiave. Tale chiave deve essere custodita dal preposto. Cabina elettrica: perimetro. Il perimetro esterno della cabina elettrica deve essere protetto da un opportuno strato di bitume. Cabina elettrica: illuminazione sussidiaria. Le cabine di trasformazione elettrica devono essere munite di illuminazione sussidiaria indipendente. Cabina elettrica: scariche atmosferiche. Le cabine di trasformazione elettrica devono essere corredate di idonei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. Cabina elettrica: schemi unifilari. Se nel cantiere è presente una cabina di trasformazione elettrica, a termini di legge è richiesto di esporre il relativo schema elettrico unifilare, e la disponibilità degli schemi relativi ai circuiti ausiliari. Agli schemi, da conservare in un'apposita cartella o schedario, vanno aggiunte le istruzioni attinenti il funzionamento e la manutenzione delle utenze ed eventualmente del gruppo elettrogeno e del soccorritore statico per l'illuminazione di sicurezza. Cabina elettrica: tabella per i soccorsi. Nei locali delle cabine elettriche deve essere esposta in modo visibile una tabella con le istruzioni sui soccorsi da prestarsi alle persone colpite da corrente elettrica. Cabina elettrica: dotazione. Nelle cabine di trasformazione elettrica devono essere posti a disposizione dei lavoratori appropriati mezzi ed attrezzi quali: fioretti o tenaglie isolanti, pinze con impugnatura isolata, guanti e calzature isolanti, scala e sgabello isolati, pedana isolante, estintori a polvere secca. Cabina elettrica: condizioni di particolare pericolo. Nei lavori da eseguire nelle cabine di trasformazione elettrica, qualora sussistano condizioni di particolare pericolo, devono essere presenti almeno due lavoratori. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 81] 35. Impianto elettrico di alimentazione: disposizioni per gli interventi di riparazione Riparazioni dell'impianto elettrico: soggetti abilitati. Le riparazioni sugli impianti elettrici devono essere sempre compiute dal personale addetto e specializzato. Lavori su elementi in tensione: ammissibilità. E' vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze, quando la tensione è superiore a 25 Volt verso terra, se alternata, o a 50 Volt verso terra, se continua. Può derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non superiori a 1000 Volt, purché: a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo responsabile; b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire la incolumità dei lavoratori. Lavori su apparecchiature o parti dell'impianto in tensione: disposizioni preventive. Prima di qualsiasi intervento su parti dell'impianto o di apparecchiature elettriche in tensione, deve provvedersi al loro isolamento dalla rete. A questo scopo, si dovrà aprire (togliere Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 27 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 27 di 65 tensione) l'interruttore del circuito interessato presente sul quadro di alimentazione, provvedendo alla sua chiusura a chiave ed alla rimozione di quest'ultima, e/o a staccare le spine, e a curare la posa in opera di idonea segnaletica (ad esempio "Lavori in corso - Non attivare gli interruttori" oppure "Lavori in corso - Non effettuare manovre"). Qualora il quadro non fosse dotato di serratura, provvedere ad apporre un lucchetto di sicurezza sull'interruttore del circuito interessato. Lavori su apparecchiature o parti dell'impianto in tensione: cercafase o tester. Prima di intervenire su apparecchiature o su parti in tensione dell'impianto verificare, ad esempio mediante cercafase o tester, che le parti soggette ad intervento o, qualsiasi altra parte con cui l'operatore può venire accidentalmente in contatto, sia effettivamente priva di tensione. Custodie di protezione: rimozione. Le custodie e i ripari di protezione di apparecchiature ed impianti elettrici non vanno rimosse senza l'autorizzazione di un superiore. La rimozione delle suddette protezioni va eseguita, comunque, solo dopo essersi assicurati che la parte del circuito interessata non sia sotto tensione e si trovi in condizioni tali da non poter ricevere tensione da qualsiasi altro circuito. 36. Disposizioni per l'impianto di messa a terra Impianto di messa a terra: denuncia. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di conformità è presentata allo stesso. Impianto di messa a terra: verifiche periodiche. Gli impianti di messa a terra devono essere verificati periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza, da parte dell'ASL competente per territorio. I relativi verbali, rilasciati dai tecnici dell'ASL, dovranno essere tenuti sul cantiere a disposizione degli organi di vigilanza. Impianto di messa a terra: inizio lavori. Appena ultimati i lavori di movimento terra, deve iniziarsi la realizzazione dell'impianto di messa a terra per il cantiere. Impianto di messa a terra: generalità. L'impianto di terra deve essere realizzato in modo da garantire la protezione contro i contatti indiretti: a tale scopo la forma di protezione che offre il maggior grado di sicurezza, è il coordinamento fra l'impianto di terra stesso e le protezioni attive (interruttori o dispositivi differenziali). La sicurezza verrà garantita se la resistenza di terra (RT) del dispersore e la corrente nominale (IΔn) differenziale del dispositivo di protezione saranno coordinate secondo la relazione RT x IΔn < 25 V, nel caso di corrente alternata. Nel caso di corrente continua il valore della tensione di contatto non dovrà essere superiore a 60 V. Impianto di messa a terra: componenti. L'impianto di messa a terra è composto dagli elementi di dispersione, dai conduttori di terra, dai conduttori di protezione e dai conduttori equipotenziali, destinati, questi ultimi, alla messa a terra delle masse e delle eventuali masse estranee. Impianto di messa a terra: unicità impianto. L'impianto di messa a terra dovrà essere unico per l'intero cantiere e dovrà essere collegato al dispersore delle cariche atmosferiche se esiste. Impianto di messa a terra: realizzazione ad anello. L'impianto di messa a terra dovrà Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 28 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 28 di 65 essere realizzato ad anello chiuso, per conservare l'equipotenzialità delle masse, anche in caso di taglio accidentale di un conduttore di terra. Impianto di messa a terra: caratteristiche e dimensioni degli elementi dispersori. Il dispersore per la presa di terra deve essere, per materiale di costruzione, forma, dimensione e collocazione, appropriato alla natura ed alle condizioni del terreno, in modo da garantire, per il complesso delle derivazioni a terra, una resistenza non superiore a 20 Ohm per gli impianti utilizzatori a tensione sino a 1000 Volt. Per tensioni superiori e per le cabine ed officine elettriche il dispersore deve presentare quella minor resistenza di sicurezza adeguata alle caratteristiche e alle particolarità degli impianti. Gli elementi dispersori intenzionali interrati, dovranno essere realizzati con materiale il più possibile resistente alla corrosione (rame o ferro zincato) ed andranno posizionati ad una profondità maggiore di 70 cm, profondità alla quale non risentiranno dei fenomeni di essiccamento o congelamento del terreno. E' vietato utilizzare come dispersore per le prese di terra le tubazioni di gas, di aria compressa e simili. I ferri di armatura del calcestruzzo interrato devono essere considerati ottimi elementi di dispersione, in quanto la loro velocità di corrosione è notevolmente inferiore a quella che si avrebbe sullo stesso materiale se fosse direttamente a contatto con il terreno. Il calcestruzzo, inoltre, grazie alla sua composizione alcalina ed alla sua natura fortemente igroscopica è un buon conduttore di corrente, e tende a drenare ed a trattenere l'umidità del terreno, mantenendo la sua conducibilità anche in zone molto asciutte. Le norme CEI 11-8 forniscono le dimensioni minime dei conduttori utilizzabili come dispersori, in funzione della loro morfologia e del materiale con cui sono realizzati: a) per la tipologia a piastra, la dimensione minima consentita è di 3 mm, sia se si realizzi in acciaio zincato che in rame; b) per la tipologia a nastro la dimensione e la sezione minima devono essere rispettivamente di 3 mm e 100 mm2, se realizzato in acciaio zincato, e di 3 mm e 50 mm2 se in rame; c) se si utilizza un tondino o conduttore massicci, la sezione minima consentita sarà di 50 mm2, se realizzato in acciaio zincato, o di 35 mm2 se in rame; d) se si utilizza un conduttore cordato, il diametro dei fili dovrà risultare non minore di 1.8 mm, sia che sia realizzato in acciaio zincato che in rame, ma la sua sezione dovrà essere non inferiore a 50 mm2 nel primo caso, o a 35 mm2 nel secondo; e) qualora si adoperi un picchetto a tubo, il suo diametro esterno ed il suo spessore dovrà essere di 40 mm e 2 mm2, se costituito di acciaio zincato, oppure di 30 mm e 3 mm2 se costituito in rame; f) se si utilizza un picchetto massiccio, il diametro esterno dovrà essere non inferiore a 20 mm, se realizzato in acciaio zincato, o 15 mm se in rame; g) infine, se si decide di utilizzare un picchetto in profilato, lo spessore ed il diametro trasversale dovranno risultare, rispettivamente, di 5 mm e 50 mm , sia se costituito di acciaio zincato che in rame. In tutti i casi suddetti, può utilizzarsi anche acciaio privo di rivestimento protettivo, purché con spessore aumentato del 50 % e con sezione minima 100 mm2. Impianto di messa a terra: conduttori. Il nodo principale dell'impianto di messa a terra dovrà essere realizzato mediante un morsetto od una sbarra, cui andranno collegati i conduttori di terra, quelli equipotenziali e quelli di protezione, che uniscono all'impianto di terra le masse dei quadri e degli utilizzatori elettrici. Gli alveoli di terra delle prese, così come le masse dei quadri metallici, andranno collegati al nodo principale per mezzo di un conduttore di protezione di sezione pari a quello del conduttore di fase, con un minimo di 2,5 mm2 (oppure 4 mm2 nel caso non fosse prevista alcuna protezione meccanica del conduttore). Le strutture metalliche quali ponteggi, cancellate, travature, canali, ecc. e tutte quelle interessate dal passaggio di cavi elettrici, dovranno essere dotate di messa a terra mediante conduttori equipotenziali di sezione non inferiore a metà di quella del conduttore principale dell'impianto, con un minimo di 6 mm2 al fine di garantire alla connessione una Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 29 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 29 di 65 sufficiente tenuta alle sollecitazioni meccaniche. Se il conduttore equipotenziale è in rame la sua sezione può essere anche inferiore a 25 mm2. I conduttori elettrici dell'impianto di messa a terra devono rispettare la codifica dei colori (giallo-verde per i conduttori di terra, di protezione e equipotenziali, mentre nel caso che il cavo sia nudo deve portare fascette giallo verdi con il simbolo della terra). I morsetti destinati al collegamento di conduttori di terra, equipotenziali e di protezione, devono essere contraddistinti con lo stesso segno grafico. Le connessioni tra le varie parti dell'impianto e tra queste e i dispersori devono essere realizzate in modo idoneo (art.325 D.P.R. 547/’55). I conduttori di protezione e di terra collegati ai picchetti devono esser di sezioni adeguate e comunque non inferiore a quelle di seguito riportate: a) per conduttori di fase dell'impianto di sezione S < 16 mm2, la sezione del conduttore di protezione dovrà essere Sp = S; b) per conduttori di fase dell'impianto di sezione S compresa tra 16 e 35 mm2, la sezione del conduttore di protezione dovrà essere Sp = 16 mm2; c) per conduttori di fase dell'impianto di sezione S > 35 mm2, la sezione del conduttore di protezione dovrà essere Sp = S/2 mm2. Impianto di messa a terra: collegamenti a macchine e apparecchiature. Tutte le apparecchiature elettriche di classe I e le grandi masse metalliche devono essere collegate all'impianto di terra: questi collegamenti dovranno essere effettuati in corrispondenza delle masse elettriche, cioè di quelle parti che possono andare in tensione per cedimento dell'isolamento funzionale. Il cavo di protezione delle utenze elettriche deve essere compreso nel cavo di alimentazione: si evita, in questo modo, l'alimentazione di utenze non collegate a terra. Le apparecchiature di classe II non vanno collegate a terra. [D.M. 12 settembre 1959; D.I. 15 ottobre 1993 n.519, Art. 3; D.P.R. 22 ottobre 2001 n.462, Art. 2; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 86; CEI 11-1; CEI 64-8] 37. Disposizioni per l'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: denuncia. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di conformità è presentata allo stesso. Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: interconnessione con l'impianto di terra. L'impianto deve essere interconnesso con quello generale di terra al fine di garantire un sistema unico equipotenziale. Le connessioni tra le varie parti dell'impianto e tra queste e i dispersori devono essere realizzate in modo idoneo. Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: conduttori. Dovranno utilizzarsi conduttori di sezione opportuna, adeguata al tipo di materiale impiegato: per conduttori in rame la sezione non dovrà essere inferiore a 35 mm2. [D.M. 12 settembre 1959, Art.2; D.I. 15 ottobre 1993 n.519; CEI 81-10] 38. Disposizioni per l'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche Demolizioni: programma dei lavori. La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito programma il quale deve essere firmato dall'imprenditore e dal dipendente direttore dei lavori, ove esista, e deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro. Demolizioni: successione dei lavori. I lavori di demolizione devono procedere con cautela Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 30 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 30 di 65 e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento. Demolizioni: rafforzamenti delle strutture. Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi. Demolizioni: rovesciamento. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a m 5 può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a m 3, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolosi ai lavoratori addetti ivi. Demolizioni: scalzamento alla base. Si può procedere allo scalzamento dell'opera da abbattere per facilitarne la caduta soltanto quando essa sia stata adeguatamente puntellata; la successiva rimozione dei puntelli deve essere eseguita a distanza a mezzo di funi. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 150; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 151; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 155] 39. Demolizioni: prevenzioni a "Inalazione polveri, fibre" Demolizioni: inumidimento materiali. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta. Demolizioni: materiali contenenti amianto. Prima di procedere alla demolizione del manufatto accertarsi che lo stesso non presenti materiali contenenti amianto, ed eventualmente procedere alla loro eliminazione preventiva in conformità a quanto disposto dal D.M. Sanità del 6.09.1994. Demolizioni: stoccaggio ed evacuazione detriti. Curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 96; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 153] 40. Demolizioni: prevenzioni "Caduta dall’alto" Demolizioni: divieti. E' vietato fare lavorare gli operai sui muri in demolizione. Demolizioni: altezze minori di m 5. Quando i muri da demolire sono di altezza inferiore a cinque metri è possibile derogare dall'uso dei ponteggi obbligando gli operai ad indossare la cintura di sicurezza per altezze di lavoro comprese tra i due e i cinque metri. Demolizioni: ponti indipendenti. La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 152] UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 31 di 65 Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 31 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 41. Demolizioni: "convogliamento del materiale di demolizione " Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di m 2 dal livello del piano di raccolta. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati. L'imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 153] 42. Armature provvisorie per grandi opere Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità. Tali disegni esecutivi, firmati dal progettista, devono essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli ispettori del lavoro. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 142] UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 32 di 65 43. Armature provvisorie per la esecuzione di manufatti: requisiti Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 32 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, piattabande, architravi, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 142] 44. Armature provvisorie per la esecuzione di manufatti: resistenza Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante l'esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell'acqua. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 144] 45. Armature provvisorie: protezione delle aperture di muri e solai Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 146] 46. Armature provvisorie: puntelli Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente distribuito. A tale scopo si dovrà provvedere a disporre i puntelli di banchinaggio del solaio sempre in corrispondenza di quelli inferiori: eseguire la loro trattenuta al piede ed eventualmente controventarli. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 144] 47. Armature provvisorie: scale Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede, fissati rigidamente a strutture resistenti. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno cm 60, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a cm 40. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 147] 48. Disarmo: area interessata Durante le operazioni di disarmo, la zona interessata deve essere sbarrata per evitare l'accesso ai non addetti ai lavori. 49. Disarmo: autorizzazione UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 33 di 65 Il disarmo delle armature provvisorie deve essere effettuato con cautela da operai pratici sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 145] Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 33 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 50. Disarmo: divieti E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 145] 51. Disarmo: norme generali Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 145] 52. Disarmo: procedure L'asportazione dei puntelli e delle casseforme va effettuato gradatamente (per non indurre carichi dinamici alle strutture in c.a.) a maturazione avvenuta del getto. 53. Disarmo: protezione dei fori nei solai Le aperture lasciate nei solai (vani ascensori, cavedi, ecc.) devono essere protette al momento stesso del disarmo, per evitare cadute di persone attraverso le medesime. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 146] 54. Disarmo: protezione delle rampe di scale Deve provvedersi a proteggere le rampe di scale fin dalla fase della loro armatura; i parapetti dovranno essere rifatti subito dopo il disarmo e mantenuti fino alla posa in opera delle ringhiere definitive. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 146] 55. Disarmo: pulizia al termine delle operazioni Nelle zone interessate alle operazioni di disarmo, deve essere impedito l'accesso fin tanto che non saranno ultimate le operazioni di pulizia e di riordino. 56. Impalcature nelle costruzioni in elevazione in c.a. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseformi per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di cm 40 per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 129] 57. Formazione di rilevati: posizione dei lavoratori UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 34 di 65 Nei lavori di formazione di rilevati eseguiti con mezzi meccanici, deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione degli stessi. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118] Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 34 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 58. Formazione di rilevati: prevenzioni a "Seppellimento, sprofondamento" Formazione di rilevati: materiali. Per i riempimenti è vietato utilizzare materie, quali quelle argillose, che rammolliscono ed aumentano di volume con l'assorbimento di acqua. Formazione di rilevati: muri. E' vietato l'addossamento di terrapieni su murature di fresca costruzione. Formazione di rilevati: pendenze. Dare alle scarpe del rilevato pendenze idonee in funzione della natura delle terreno onde impedire pericolosi scoscendimenti. I valori che più comunemente si usano sono: 1/1 per le terre compatte; 1,5/1 per le terre ordinarie; 2/1 per le terre sciolte. Formazione di rilevati: procedura. Per la stabilità del rilevato è necessario procedere alla esecuzione per strati paralleli successivi, in modo da non generare punti cedevoli, di potenza tale che dopo la costipazione non superino 20 cm ed alla innaffiatura dei vari strati. 59. Scavi: prevenzioni a "Seppellimento, sprofondamento" Scavi in trincea: sbadacchiature vietate. Le pareti inclinate non dovranno essere armate con sbadacchi orizzontali in quanto i puntelli ed i traversi potrebbero slittare verso l'alto per effetto della spinta del terreno. Si dovrà verificare che le pareti inclinate abbiano pendenza di sicurezza. Scavi in trincea, pozzi, cunicoli: armature di sostegno. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all'applicazione delle necessarie armature di sostegno. Qualora la lavorazione richieda che il lavoratore operi in posizione curva, anche per periodi di tempo limitati, la suddetta armatura di sostegno dovrà essere posta in opera già da profondità maggiori od uguali a 1,20 m. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno cm 30. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura. Idonee precauzioni e armature devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre m 3 deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'esportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 129] 60. Scavi: presenza di gas tossici Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 35 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 35 di 65 asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di apparecchi respiratori, ed essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle passanti sotto le ascelle collegate a funi di salvataggio, le quali devono essere tenute all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 121] 61. Scavi: presenza di gas infiammabili Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 121] 62. Scavi: barriere protettive sul ciglio Il ciglio del fronte di scavo dovrà essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna distanza di sicurezza e spostabili con l'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovrà provvedersi, inoltre, a segnalare la presenza dello scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari parapetti. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118] 63. Scavi: ciglio e pareti dello scavo Il ciglio superiore dello scavo dovrà risultare pulito e spianato così come le pareti, che devono essere sgombre da irregolarità o blocchi. 64. Scavi: divieto di depositi sui bordi E' tassativamente vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120] 65. Scavi: posizione dei lavoratori Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio o alla base del fronte di attacco. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118] 66. Scavi: armature del fronte Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118] 67. Prosciugamento scavi: canali superficiali UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 36 di 65 Devono essere eseguiti canali artificiali per il convogliamento e l'allontanamento delle acque sollevate e di quelle meteoriche. Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 36 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 68. Elementi prefabbricati: piano antinfortunistico Prima dell'inizio dell'opera deve essere messa a disposizione dei responsabili del lavoro, degli operatori e degli organi di controllo, la seguente documentazione tecnica: a) piano di lavoro sottoscritto dalla o dalle ditte e dai tecnici interessati che descriva chiaramente le modalità di esecuzione delle operazioni di montaggio e la loro successione; b) procedure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di lavoro fino al completamento dell'opera; c) nel caso di più ditte operanti nel cantiere, cronologia degli interventi da parte delle diverse ditte interessate. In mancanza di tale documentazione tecnica, della quale dovrà essere fatta esplicita menzione nei documenti di appalto, è fatto divieto di eseguire operazioni di montaggio. [Circolare Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n.13/82] 69. Elementi prefabbricati: disposizioni generali Elementi prefabbricati: istruzioni e disegni. Il fornitore dei prefabbricati e la ditta di montaggio, ciascuno per i settori di loro specifica competenza, sono tenuti a formulare istruzioni scritte corredate da relativi disegni illustrativi circa le modalità di effettuazione delle varie operazioni e di impiego dei vari mezzi al fine della prevenzione degli infortuni. Tali istruzioni dovranno essere compatibili con le predisposizioni costruttive adottate in fase di progettazione e costruzione. Elementi prefabbricati: mezzi appropriati. Il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati devono essere effettuati con i mezzi e le modalità appropriati in modo da assicurare la stabilità del carico e del mezzo in relazione alla velocità di quest'ultimo e alle caratteristiche del percorso. I percorsi su aree private e nei cantieri devono essere fissati previo controllo della loro agibilità e portanza da ripetere ogni volta che, a seguito dei lavori o di fenomeni atmosferici, se ne possa presumere la modifica. Nel caso di terreni in pendenza andrà verificata l'idoneità dei mezzi di sollevamento a sopportare il maggior momento ribaltante determinato dallo spostamento di carichi sospesi; andrà inoltre verificata l'idoneità del sottofondo a sopportare lo sforzo frenante soprattutto in conseguenza di eventi atmosferici sfavorevoli. Elementi prefabbricati: peso. Su tutti gli elementi prefabbricati destinati al montaggio e di peso superiore a 2 tonnellate deve essere indicato il loro peso effettivo. [Circolare Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n.13/82, Art.19; Circolare Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n.13/82, Art.21; Circolare Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n.13/82, Art.24] 70. Elementi prefabbricati: protezioni Ai sensi dell'art.16 del decreto Presidente della Repubblica del 7 Gennaio 1956, n. 164, nelle operazioni di montaggio di strutture prefabbricate, quando esiste pericolo di caduta di persone, deve essere attuata almeno una delle seguenti misure di sicurezza atte ad eliminare il predetto pericolo: a) impiego di impalcatura, ponteggio o analoga opera provvisionale; b) adozione di cinture di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta di lunghezza tale da limitare l'eventuale caduta a non oltre 1,5 m; c) adozioni di reti di sicurezza; d) adozione di sistemi o procedure espressamente citati nelle istruzioni scritte fornite dal fornitore o dalla ditta di montaggio. Nella costruzione di edifici, in luogo del punto a), possono essere adottate difese applicate alle strutture prefabbricate a piè d'opera ovvero immediatamente dopo il loro montaggio, costituite da parapetto normale UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 37 di 65 con arresto al piede come previsto dall'art.26 del decreto Presidente della Repubblica 27 Aprile 1955, n. 547, ovvero del parapetto normale, arretrato di 30 cm rispetto al filo esterno del struttura alla quale è affiancato, e sottostante mantovana, in corrispondenza dei luoghi di stazionamento e di transito accessibile. Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 37 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 71. Elementi prefabbricati: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto o a livello" Elementi prefabbricati: interruzione del montaggio. Nelle istruzioni e nella documentazione tecnica di cui sono tenuti il fornitore dei prefabbricati e la ditta di montaggio, dovranno essere indicate le condizioni meteorologiche in corrispondenza delle quali, in relazione alle attività svolte, dovrà essere arrestato il lavoro. La velocità massima del vento ammessa per non interrompere il lavoro di montaggio deve essere determinata in cantiere tenendo conto della superficie e del peso degli elementi oltreché del tipo particolare di apparecchio di sollevamento usato. Di regola gli apparecchi di sollevamento non devono essere utilizzati se la velocità del vento supera i 60 km/h. Peraltro tale limite deve essere convenientemente ridotto quando si tratti di sollevare degli elementi leggeri di grande superficie come pannelli di rivestimento o elementi di copertura. Elementi prefabbricati: stabilità delle parti già assemblate. In tutte le fasi transitorie e di montaggio dovrà essere assicurata la stabilità dei singoli elementi e delle parti già assemblate. Le attrezzature provvisionali di montaggio e di puntellazione dovranno essere idonee all'impiego. Tale idoneità dovrà essere accertata dal progettista del montaggio attraverso una verifica delle sollecitazioni alle quali potranno essere assoggettate nelle varie fasi di montaggio e dal preposto al montaggio attraverso un controllo delle caratteristiche costruttive delle attrezzature e del loro stato di conservazione in rapporto all'uso. Le attrezzature provvisionali e di puntellazione dovranno essere assoggettate a manutenzione periodica almeno annuale. [Circolare Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n.13/82, Art.27; Circolare Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n.13/82, Art.29] 72. Elementi prefabbricati: prevenzioni a "Seppellimento, sprofondamento" Elementi prefabbricati: piani di stoccaggio. I piani di stoccaggio devono avere resistenza adeguata alle azioni trasmesse dagli elementi stoccati al fine di evitare crolli o ribaltamenti dovuti a cedimenti dei piani medesimi. Le portate utili delle puntellazioni o degli elementi di puntellazione impiegati, devono essere indicate con apposita targhetta o sistema equivalente. Elementi prefabbricati: modalità di stoccaggio. Le modalità di stoccaggio degli elementi prefabbricati devono essere tali da garantire la stabilità al ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici o azioni esterne meccaniche. Gli elementi di sostegno devono essere dimensionati in modo da resistere alla spinta loro trasmessa dagli elementi prefabbricati senza tener conto dell'eventuale equilibramento ottenibile con particolare sistemazione dei pezzi stoccati. [Circolare Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n.13/82, Art.9] 73. Elementi prefabbricati: prevenzioni generiche a "Carico, Tarsporto, Stoccaggio, Sollevamento, Movimentazione, Montaggio, Getto, Disarmo, Uso" Sollevamento /Movimentazione/Montaggio/Trasporto/Getto e Disarmo/Uso e Manutenzione. Durante le operazioni di movimentazione (sollevamento, trasporto e montaggio) deve essere garantita l’integrità delle lastre prefabbricate, evitando urti, strappi o altre cause di danneggiamento. Scaricare sempre e solo un manufatto per volta, in particolare se nella fase iniziale del sollevamento si manifestassero cedimenti del traliccio Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 38 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 38 di 65 o crepe nel calcestruzzo che avvolge i correnti inferiori del traliccio stesso, interrompere immediatamente lo scarico, depositare subito il manufatto e contattare l’ufficio tecnico di competenza. Il sollevamento deve avvenire con cavi di acciaio o dispositivi a bilancia, provvisti di ganci di sicurezza, in grado di sopportare le sollecitazioni indotte dal peso dei manufatti, maggiorato dagli effetti dinamici e dell’incremento dovuto all’inclinazione delle funi, nel rispetto delle norme di sicurezza dei carichi sospesi e degli apparecchi di sollevamento. I ganci per il sollevamento dovranno essere fissati ai tralicci in corrispondenza dei nodi fra il corrente superiore ed il vertice delle staffe, e mai al solo corrente superiore. Per elementi di lunghezza superiore a 7.00 mt, munirsi di bilancino di sollevamento. Tutte le operazioni devono essere eseguite a velocità adeguate ai mezzi utilizzati senza imprimere strappi e/o accelerazioni che ne possano pregiudicare l’integrità o comprometterne la sicurezza. Ogni componente (funi o catene, grilli, bilancini, ecc.) dovrà essere conforme alle normative vigenti. Lo scarico, la movimentazione e la posa devono avvenire con mezzi idonei in funzione della lunghezza dell’elemento prefabbricato. Il trasporto viene generalmente eseguito con motrici, autotreni o bilici; pertanto è necessario garantire un adeguato accesso al cantiere e prevedere gli spazi di manovra necessari. I manufatti sono organizzati in cataste disposte direttamente sul pianale del mezzo di trasporto in posizione orizzontale, appoggiate direttamente sul pianale o su appositi distanziali con interasse massimo di 1,00 m con sbalzo massimo di 50 cm. Generalmente la sequenza di accatastamento degli elementi rispetta l’ordine di posa di elementi successivi. Durante il trasporto i manufatti devono essere assicurati al mezzo con cavi o cinghie idonei, nel rispetto delle norme che regolano la sicurezza dei trasporti e di quelle del Codice Stradale. Lo stoccaggio delle lastre prefabbricate è consentito sovrapponendo le stesse senza l' interposizione di elementi tra le file. Le lastre devono essere accatastate con lunghezze decrescenti dal basso verso l’alto. Il piano di posa delle cataste deve essere livellato e compatto. Per quanto riguarda lo stoccaggio in cantiere si devono posizionare dei puntelli laterali di sicurezza per evitare, causa cedimenti del terreno o cattivo allineamento delle lastre, il ribaltamento della catasta. Sono sovrapponibili al massimo nove lastre e comunque non si devono superare i 2,00 m di altezza per ogni catasta. Durante il montaggio è necessario disporre i sostegni agli appoggi con apposite puntellature opportunamente contro ventate e rigide, dimensionate dal progettista generale delle strutture (Legge 5/11/71 n° 1086- art. 3/9 - N.T.C. “Norme Tecniche per le Costruzioni). In seguito verranno disposti i pannelli e predisposti cordoli perimetrali e travi. Prima dell’ esecuzione del getto di completamento le giunzioni dovranno essere opportunamente pulite e bagnate. Il getto di completamento di calcestruzzo dovrà essere eseguito in un’ unica soluzione, evitando qualsiasi accumulo localizzato e a temperatura ambiente superiore a 0° C, deve essere vibrato e costipato, mantenuto umido per almeno tre giorni. Sarà cura e responsabilità del direttore dei lavori valutare il periodo minimo di maturazione del calcestruzzo di completamento e indicare tempi e modi per l’esecuzione del disarmo. Il disarmo dei puntelli non deve avvenire prima che la resistenza del calcestruzzo di completamento abbia raggiunto il valore minimo necessario in relazione all’impiego della struttura all’atto del disarmo e delle esigenze di cantiere. Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche: rimuovere dapprima i puntelli intermedi per arrivare a quelli più vicini alle travi; successivamente procedere con la rimozione dei sostegni provvisori delle travi e degli sbalzi. E’ consigliabile, per mantenere inalterata nel tempo la funzionalità dell’elemento, proteggere la struttura (solaio, pavimento, intonaco, ecc.) con mezzi idonei dalle Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 39 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 39 di 65 escursioni termiche, dagli agenti atmosferici e da quelli potenzialmente aggressivi, senza superare i carichi ed i sovraccarichi di progetto. Inoltre si suggerisce di verificare periodicamente (ad esempio con cadenza annuale) lo stato dell’opera controllando che non siano presenti crepe, fessurazioni, infiltrazioni d’acqua, fenomeni di spalling. In caso vengano rilevate anomalie o stati di degrado deve essere richiesto prontamente l’ intervento di tecnici e personale specializzato, al fine di individuare le cause ed eliminare gli effetti. Ove ritenuto necessario, in relazione a temuti degradi, richiedere la verifica strutturale di un tecnico abilitato, mediante indagini e/o prove atte ad accertare le condizioni statiche delle strutture. Tale verifica deve essere obbligatoriamente effettuata a seguito di eventi eccezionali quali: trombe d’ aria, smottamenti nel terreno, esplosioni, urti di mezzi d’ opera e di trasporto, terremoti, lavorazioni, anche temporanee, con apparati vibranti o esalazioni nocive (in particolare cloro), incendi (in particolare se non è prescritta resistenza al fuoco), oppure a seguito di cambiamento d’ uso dell’ opera, qualora questo comporti azioni di esercizio non previste in fase di progettazione. Detta verifica, firmata, dovrà essere conservata agli atti. Montaggio sugli appositi elementi di sostegno "a forchetta" precedentemente realizzati delle gradinate prefabbricate. Prima dell'inizio dell'opera deve essere messa a disposizione dei responsabili del lavoro, degli operatori e degli organi di controllo, la seguente documentazione tecnica: a) piano di lavoro sottoscritto dalla o dalle ditte e dai tecnici interessati che descriva chiaramente le modalità di esecuzione delle operazioni di montaggio e la loro successione; b) procedure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di lavoro fino al completamento dell'opera; c) nel caso di più ditte operanti nel cantiere, cronologia degli interventi da parte delle diverse ditte interessate. In mancanza di tale documentazione tecnica, della quale dovrà essere fatta esplicita menzione nei documenti di appalto, è fatto divieto di eseguire operazioni di montaggio. Il fornitore dei prefabbricati e la ditta di montaggio, ciascuno per i settori di loro specifica competenza, sono tenuti a formulare istruzioni scritte corredate da relativi disegni illustrativi circa le modalità di effettuazione delle varie operazioni e di impiego dei vari mezzi al fine della prevenzione degli infortuni. Tali istruzioni dovranno essere compatibili con le predisposizioni costruttive adottate in fase di progettazione e costruzione. Su tutti gli elementi prefabbricati destinati al montaggio e di peso superiore a 2 tonnellate deve essere indicato il loro peso effettivo. 74. Elementi prefabbricati: prevenzioni a generiche e modalità esecutive procedurali "Controllo dei Materiali e dei Processi di Produzione – Controlli Accettazione" Certificato di qualita’. L'Appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, barriere di sicurezza, terre, cementi, calci idrauliche,acciai, ecc...) prescritti dalle presenti Norme Tecniche, dovrà esibire, prima dell'impiego, al Direttore dei Lavori, per ogni categoria di lavoro, i relativi “Certificati di qualità” rilasciati da un Laboratorio ufficiale. Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei singoli materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in un rapporto a dosaggi e composizioni proposte. I certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se prelevati da impianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validità biennale. I certificati dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione. Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 40 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 40 di 65 Accertamenti preventivi. Prima dell'inizio dei lavori comportanti l'impiego di materiali in quantità superiori a: 1.000 m3 per i materiali lapidei e conglomerati bituminosi; 500 m3 per i conglomerati cementizi; 50 t per i cementi e le calci; 5.000 m per le barriere; il Direttore dei Lavori, presa visione dei certificati di qualità presentati dall'Appaltatore, disporrà, se necessario (e a suo insindacabile giudizio) ulteriori prove di controllo di laboratorio a spese dell'Appaltatore. Se i risultati di tali accertamenti fossero difformi rispetto a quelli dei certificati, si darà luogo alle necessarie variazioni qualitative e quantitative dei singoli componenti, ed all'emissione di un nuovo certificato di qualità. Per tutti i ritardi nell'inizio dei lavori derivanti dalle difformità sopra accennate e che comportino una protrazione del tempo utile contrattuale sarà applicata la penale prevista Prove di controllo in fase esecutiva. L'Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le forniture di materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare, che saranno richiesti dalla D.L. e dalla Commissione di collaudo. I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Compartimentale previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore e nei modi più adatti a garantirne l'autenticità e la conservazione. I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si farà esclusivo riferimento a tutti gli effetti delle presenti Norme Tecniche. Qualifica preliminare dei conglomerati cementizi. In accordo al DM 14-01-2008 per la produzione del calcestruzzo si possono configurare due differenti possibilità: - calcestruzzo prodotto senza processo industrializzato; - calcestruzzo prodotto con processo industrializzato. Le miscele, se prodotte con un processo industrializzato di cui meglio si specifica nel seguito, non necessitano di alcuna prequalifica, che si richiede invece per conglomerati prodotti senza processo industrializzato. Generalità. Con struttura prefabbricata si intende una struttura realizzata mediante l'associazione, e/o il completamento in opera, di più elementi costruiti in stabilimento o a piè d'opera. Ove già non presenti in progetto l’impiego dei manufatti prefabbricati è subordinato alla preventiva approvazione dalla Direzione Lavori. I manufatti prefabbricati dovranno essere costruiti sotto la direzione di un tecnico a ciò abilitato, che per essi assume le responsabilità stabilite dalla legge per il direttore dei lavori. A cura di detto tecnico dovranno essere eseguiti i prelievi di materiali, le prove ed i controlli di produzione sui manufatti finiti con le modalità e la periodicità previste dalle presenti Norme. I certificati delle prove saranno conservati dal produttore, che opera con sistemi di qualità certificati. La relazione tecnica e di calcolo dovrà essere firmata da un tecnico a ciò abilitato, il quale assume con ciò le responsabilità stabilite dalla legge per il progettista. I manufatti prefabbricati utilizzati e montati dal Appaltatore dovranno apparterranno ad una delle 3 categorie di produzione previste dal citato Decreto (D.M. dei LL.PP. del 03/12/1987): manufatti di serie dichiarata; manufatti di serie controllata; manufatti prodotti in stabilimento o a piè d’opera per le specifiche esigenze dell’opera in corso di realizzazione. Per serie “dichiarata” si intende la produzione in serie eseguita in stabilimento, dichiarata tale dal produttore conforme alle vigenti norme e per la quale è stato effettuato il deposito Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 41 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 41 di 65 ai sensi dell’art.9 della legge del 05/01/1971 n°1086, ovvero sia stata rilasciata la certificazione di idoneità di cui agli articoli 1 e 7 della legge del 02/02/1974 n°64. Per tipologie di prodotti non rientranti nel campo di applicazione della legge del 05/11/1971 n°1086, e/o per le quali non ricorre l’applicazione degli articoli 1 e 7 della legge del 02/03/1974 n°64, il produttore dovrà parimenti provvedere al deposito degli elaborati tecnici afferenti la produzione presso il Ministero dei Lavori Pubblici - Servizio tecnico centrale. Per serie “controllata” si intende la produzione in serie che, oltre ad avere i requisiti specificati per quella “dichiarata”, sia eseguita con procedure che prevedono verifiche sperimentali su prototipo e controllo della produzione. Per i manufatti di produzione occasionale, ancorché prodotti in stabilimento, si applicheranno le Norme e le Leggi nonché i controlli previsti per le strutture gettate in opera. L’esame e la verifica, da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti delle opere e dei certificati degli studi preliminari di qualificazione, non esonerano in alcun modo l’Appaltatore dalle responsabilità derivanti per legge e per pattuizione di contratto. Quindi resta stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori, l’Appaltatore rimane l’unico e diretto responsabile delle opere a termine di legge, pertanto sarà tenuto a rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi. Normativa di riferimento generale. Per l’accettazione, i controlli di qualità, la progettazione, l’esecuzione e il collaudo di questi manufatti, ed in particolare quelli prodotti in serie, valgono, in generale, le prescrizioni contenute nelle seguenti Normative: Istruzioni C.N.R. 10025/84 “Istruzioni per il progetto, l’esecuzione e il controllo delle strutture prefabbricate in conglomerato cementizio e per le strutture costruite con sistemi industrializzati”. D.M. dei Lavori Pubblici del 03/12/1987 “Norme tecniche emanate in applicazione dell’artt.1 e 3 della Legge del 02/02/1974 n°64”; Circolare del 16/03/1989 n°31104; D.M. del 14/02/1992 n°55 “Norme Tecniche emanate in applicazione dell’art.21 della legge del 05/11/1971 n°1086”; D.M. del 9/01/1996 “Norme Tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”. UNI EN 206-1 UNI 11104: “Calcestruzzo. Prestazioni, produzione, posa in opera e criteri di conformità”; UNI 8991 “Durabilità delle opere e manufatti in calcestruzzo”. UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 42 di 65 75. Obblighi del datore di lavoro: DPI anticaduta I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza. Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 42 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 76. Cintura di sicurezza, funi di trattenuta, sistemi di assorbimento frenato di energia Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili, sui muri in demolizione, nei lavori di montaggio e smontaggio di ponteggi, strutture metalliche e prefabbricati, nei posti di lavoro sopraelevati di macchine, impianti e nei lavori simili ogni qualvolta non siano attuabili o sufficienti le misure tecniche di prevenzione e protezione collettiva, si devono utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Nei lavori in pozzi, fogne, canalizzazioni e lavori simili in condizioni di accesso disagevole e quando siano da temere gas o vapori nocivi, devono essere parimenti utilizzate cinture di sicurezza e funi di trattenuta per l'eventuale soccorso al lavoratore. Tali dispositivi, consistono in cinture di sicurezza con bretelle e fasce gluteali, collegate a fune di trattenuta che limiti la caduta a non più di 1,5 m. L'uso della fune deve avvenire in generale in concomitanza a dispositivi di assorbimento di energia (dissipatori) perché anche cadute da altezze modeste possono provocare forze d'arresto molto elevate. Sono inoltre da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore, pur garantendo i requisiti generali di sicurezza richiesti, quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta; sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole per il montaggio dei ponteggi metallici; altri sistemi analoghi. I DPI in oggetto, rientrano fra quelli destinati a salvaguardare da rischi elevati (con conseguenze gravi o gravissime) e sono soggette a particolari procedure di certificazione CE, devono pertanto essere marchiati e corredati dalle necessarie note informative. 77. Obblighi del datore di lavoro: protezione degli occhi I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, corrosivi caustici, o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati. 78. Occhiali di sicurezza e schermi: generale L'uso degli occhiali e delle visiere di sicurezza è obbligatorio ogni qualvolta si eseguono lavorazioni che possono produrre lesioni agli occhi e al viso per la proiezione di schegge o corpi estranei o per l'esposizione a radiazioni. Le lesioni possono essere di tre tipi: a) meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali; b) ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser; c) termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi. Gli occhiali servono per proteggere esclusivamente gli occhi. Le lenti devono essere otticamente neutre per non determinare alterazioni delle immagini, causa di affaticamento visivo, bruciori agli occhi e mal di testa. Le lenti possono essere in vetro temperato antiurto o policarbonato. Gli schermi offrono, rispetto agli occhiali, una protezione anche del viso. Essi sono composti da un telaio adattabile a qualsiasi conformazione del capo, e solitamente ai più comuni elmetti, e da una visiera ribaltabile che può essere realizzata in diversi materiali a seconda del tipo di lavorazione per cui sono impiegati. Esistono in commercio vari tipi di dispositivi di protezione per occhi e viso, a seconda del tipo di lavorazione svolto: in generale per gli addetti all'uso di fiamma libera (saldatura guaina bituminosa, ossitaglio) o alla saldatura elettrica o ad arco voltaico, gli occhiali o lo schermo devono essere del tipo inattinico, cioè di colore e composizione delle lenti (stratificate) capaci di filtrare i raggi UV (ultravioletti) e IR (infrarossi) che possono provocare lesioni alla UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 43 di 65 cornea ed al cristallino ed in alcuni casi anche alla retina. Le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale plastico (policarbonato). Gli occhiali devono riportare la marcatura CE ed essere corredati da nota informativa sulle caratteristiche e grado di protezione. Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 43 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 79. Occhiali di sicurezza e schermi: rimozione e utilizzo di materiali contenenti amianto Per la rimozione e l'utilizzo di materiali contenti amianto, lana di roccia e di vetro, lavori di sabbiatura ecc., che comportano rischi conseguenti alla polvere fine (<5 micron) anche chimica dispersa, devono utilizzarsi lenti aderenti al viso, di modo che la zona degli occhi venga protetta a tenuta chiusa, e lenti di sicurezza senza effetto filtrante della luce. 80. Occhiali di sicurezza e schermi: demolizione di parti di fabbricati; Per demolizioni di parti di fabbricati, che comportano rischi legati all'esposizione a polvere grossolana, devono utilizzarsi lenti aderenti al viso e lenti di sicurezza senza effetto filtrante della luce. 81. Occhiali di sicurezza e schermi: montaggio di parti leggere Per il montaggio di parti leggere, visitatori, lavori posti in adiacenza a posti di lavoro pericolosi, che comportano il rischio di lesioni da schegge ma con impatto debole, vanno utilizzati occhiali con ripari laterali con lenti di sicurezza senza effetto filtrante della luce. 82. Occhiali di sicurezza e schermi: scalpellatura e taglio Per lavori di scalpellatura anche con martelli demolitori, utilizzo del flessibile per taglio o sbavatura e della pistola sparachiodi, che comportano il rischio di proiezioni di materiali con impatto forte, vanno utilizzati occhiali con ripari laterali o visiera, per la protezione anche del viso, con lenti di sicurezza senza effetto filtrante della luce. 83. Occhiali di sicurezza e schermi: taglio al cannello e saldatura ossiacetilenica Per taglio al cannello, saldatura ossiacetilenica, luce solare accecante che comporta il rischio di lesioni agli occhi dovuta a radiazioni ottica non termica, devono utilizzarsi occhiali con ripari laterali o visiera, per la protezione anche del viso, con lenti di sicurezza ad effetto filtrante della luce. 84. Occhiali di sicurezza e schermi: raggio laser Per pulizie di facciate con raggio laser, comportanti il rischio di lesioni agli occhi per radiazione laser, vanno utilizzati occhiali con protezioni laterali o visiera, per la protezione anche del viso, con lenti di sicurezza ad effetto filtrante della luce. 85. Occhiali di sicurezza e schermi: solventi o prodotti chimici Per uso di solventi o prodotti chimici, che espongono al rischio di spruzzi di sostanze chimiche o metalli fusi, devono utilizzarsi occhiali con protezioni laterali o visiera, per la protezione anche del viso, con lenti di sicurezza senza effetto filtrante della luce. 86. Occhiali di sicurezza e schermi: verniciatura Per verniciature a spruzzo, comportanti rischi legati alla presenza di gas, vapori, nebbie, ecc., devono adoperarsi occhiali con protezioni laterali o visiera, per la protezione anche del viso, a tenuta di gas con lenti di sicurezza senza effetto filtrante della luce. 87. Obblighi del datore di lavoro: protezione dei piedi UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 44 di 65 Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente. Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 44 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 88. Scarpe di sicurezza: generale Scarpe di sicurezza, realizzate con suola imperforabile, puntale di protezione e antisdrucciolo, da utilizzarsi per lavori su impalcature, demolizioni, lavori in cls ed a elementi prefabbricati. In generale nel settore delle costruzioni edili sono necessarie scarpe di sicurezza, alte o basse, con suola imperforabile, protezione della punta del piede, tenuta all'acqua e al calore, suola antiscivolamento. Per i lavori di impiantistica e di finitura possono essere utilizzate scarpe di sicurezza senza suola imperforabile. Per lavorazioni con rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse, nella movimentazione di materiale di grandi dimensioni e nei lavori nei quali il piede può rimanere imprigionato è richiesto lo slacciamento rapido. Nei lavori su superfici in forte pendenza (tetti) le scarpe di sicurezza devono avere suola continua ed essere antiscivolo. Nei lavori da svolgere in immersione parziale occorre indossare adeguati stivali dotati, se necessario, di suola antiperforazione e/o puntale antischiacciamento. Nei lavori che richiedono l'impiego di seghe a catena portatili (motoseghe), che espongono le gambe e i piedi al rischio di tagli profondi o amputazioni è necessario utilizzare gli stivali di protezione. Le calzature di sicurezza devono riportare la marcature "CE", ed essere corredate da nota informativa che ne identifica la caratteristiche ed il livello di protezione. 89. Obblighi del datore di lavoro: protezione del capo I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato. Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l'azione prolungata dei raggi del sole. 90. Obblighi del datore di lavoro: protezione dei capelli Le lavoratrici che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provviste di appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in modo completo. 91. Casco o elmetto L'uso dell'elmetto di protezione è indispensabile in tutte le situazioni in cui esista il pericolo di offesa al capo per caduta di materiali, urto contro ostacoli, o contatti con elementi pericolosi. Va comunque ricordato che in cantiere il rischio di infortunio alla testa è sempre presente nonostante le misure preventive adottate: è pertanto necessario che gli operatori usino costantemente il casco e che l'impresa abbia sempre a disposizione, in cantiere, un certo numero di elmetti per i visitatori. Gli elmetti protettivi che si trovano in commercio sono realizzati quasi esclusivamente in policarbonato stampato in un unico pezzo e variano tra di loro esclusivamente per la forma e per il colore. Il casco o elmetto, oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo meccanico, affinché possa essere indossato quotidianamente, deve essere leggero, ben aerato, regolabile, non irritante e dotato di regginuca per garantire la stabilità nelle lavorazioni più dinamiche (montaggio e smontaggio ponteggi, montaggio prefabbricati in genere). Il casco deve essere costituito UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 45 di 65 da una calotta a conchiglia, da una bordatura e da una fascia anteriore antisudore. La bordatura deve permettere la regolazione in larghezza. L'uso del casco deve essere compatibile con l'utilizzo di altri DPI eventualmente necessari: vi sono caschi che per la loro conformazione permettono l'installazione di visiere o cuffie antirumore. Il casco deve riportare la marcatura "CE", che attesta i requisiti di protezione adeguati contro i rischi, conformemente alle relative norme. Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 45 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 92. Obblighi del datore di lavoro: protezione delle mani Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di manopole, guanti o altri appropriati mezzi di protezione. 93. Guanti: antivibrazioni Sono realizzati con doppio spessore sul palmo ed imbottitura per l'assorbimento delle vibrazioni; inoltre sono resistenti al taglio, strappi, perforazioni. Devono essere adoperati durante l'impiego di martelli demolitori o qualsiasi altro utensile o macchina in grado di trasmettere vibrazioni nocive al lavoratore. 94. Guanti: generale I guanti devono proteggere le mani contro uno o più rischi o da prodotti e sostanze nocive per la pelle. A seconda delle lavorazioni si deve fare ricorso ad un tipo di guanto appropriato. Tutti i DPI scelti devono riportare la marcatura CE e devono essere corredati da nota informativa sulle caratteristiche e grado di protezione. 95. Guanti: protezione dal calore Sono realizzati per resistere alla trasmissione del calore ed a tagli, strappi, abrasioni. Devono essere utilizzati nei lavori di saldatura, o in tutte quelle lavorazioni (ad esempio: posa di guaine) che comportano contatti con prodotti ad elevata temperatura. 96. Guanti: dielettrici Sono realizzati in materiale isolante per resistere al passaggio dell'energia elettrico ed a tagli, strappi, abrasioni. Devono essere utilizzati dagli elettricisti o dai lavoratori che operano con parti sotto tensione. 97. Guanti: gomma Guanti per lavori con solventi e prodotti caustici, realizzati in gomma per resistere ai solventi, prodotti caustici e chimici, taglio abrasione e perforazione. Devono essere impiegati durante le operazioni di verniciatura, anche a spruzzo o durante qualsiasi lavorazione che comporti contatto con sostanze chimiche. 98. Guanti: plastica Sono consigliati per il contatto con acidi, alcali, solventi e oli. Sono di materiali impermeabili e resistenti quali neoprene, PVC o NBR. Questo tipo di guanto può essere comunque utilizzato anche per la manipolazione di materiali taglienti e/o scivolosi. 99. Guanti: tela rinforzata Guanti per uso generale e lavori pesanti, realizzati in tela rinforzata per resistere a tagli, abrasioni, strappi, perforazioni e da grassi ed oli. Devono essere impiegati durante il maneggio di materiali da costruzione, come mattoni, piastrelle, legname o costruzioni di carpenteria leggera. 100. UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 46 di 65 Guanti: contatto con catrame Guanti adatti al maneggio con catrame, oli, acidi e solventi: realizzati per resistere alla perforazione, taglio e abrasione, impermeabili e resistenti ai prodotti chimici. 101. Obblighi del datore di lavoro: maschere respiratorie Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 46 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale. 102. Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti: generale I pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi: a) deficienza di ossigeno nella miscela inspirata e/o presenza di gas venefici; b) inalazione di aria contenente inquinanti nocivi, solidi (polveri, fibre, amianto), gassosi (fumi e vapori di combustione e di sintesi), liquidi (nebbie prodotte da attrezzature e macchinari). La scelta del tipo di DPI deve essere fatta in relazione al tipo di attività svolta ed all'agente inquinante presente. In generale sono da utilizzare autorespiratori: nei lavori in contenitori, vani ristretti, cunicoli, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno; nei lavori di verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione; nei lavori in pozzetti, canali o altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria; nei lavori di sabbiatura. Possono essere invece utilizzate: maschere antipolvere monouso in presenza di polvere e fibre; respiratori semifacciali dotati di filtro in presenza di vapori, gas, nebbie, fumi, polveri e fibre; respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile in presenza di gas, vapori, polveri. In tutti i casi il DPI scelto deve riportare il marchio di conformità CE ed essere corredato da nota informativa sulle caratteristiche e grado di protezione. 103. Autorespiratori Si utilizzano quando la concentrazione degli inquinanti gassosi è molto elevata (superiore al 2% in volume) o quella dell'ossigeno scende al di sotto del 17%. Esistono due differenti tipi, a circuito aperto e a circuito chiuso: a) gli autorespiratori a circuito aperto sono apparecchi ad aria compressa, dotati di un'autonomia di 40-60 minuti. L'aria, compressa a 150-160 bar è contenuta in una bombola posta sulla schiena del lavoratore e viene distribuita automaticamente secondo il fabbisogno. Il sistema di distribuzione dell'aria è collegato mediante un tubo flessibile al raccordo a vite di una maschera a pieno facciale; b) gli autorespiratori a circuito chiuso sono apparecchi che consentono la rigenerazione dell'aria espirata mediante il perossido di potassio (KO2). L'aria espirata arriva alla "cartuccia" di KO2 dove si ha la fissazione dell'anidride carbonica, per passare poi alla "sacca polmonare" da dove, nella fase inspiratoria, giunge al boccaglio. 104. Maschere a pieno facciale Sono maschere analoghe alle semimaschere con filtri intercambiabili, ma con l'aggiunta del facciale per proteggere occhi e viso. Essi rendono l'aria respirabile attraverso filtri per particelle, gas o vapori che possono essere sostituiti quando sono sporchi. Il facciale è riutilizzabile, dato che le parti possono essere sostituite quando sono danneggiate. Le maschere riducono le concentrazioni dei gas e dei vapori velenosi fino a livelli consentiti. Le sostanze pericolose dalle quali il filtro protegge sono indicate sull'etichetta del filtro stesso. Anche questo tipo di maschere non proteggono dall'insufficienza di ossigeno. Le differenze sostanziali che contraddistinguono i diversi tipi di semimaschere sono determinate dai FILTRI. I filtri sono classificati con lettere dell'alfabeto (ad ognuna delle quali viene associato un colore) più un numero (che ne indica la capacità di Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 47 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 47 di 65 assorbimento). Filtri di tipo: "A" (colore marrone) offrono protezione da vapori organici e solventi; "B" (colore grigio) sono in grado di proteggere da gas e vapori inorganici, come gas alogenati e nitrosi, gas d'incendio, idrogeno solforato, acido cianidrico, ecc.; "E" (colore giallo) proteggono da anidride solforosa e acidi solforosi; "K" (colore verde) proteggono da ammoniaca; "P" (colore bianco) per la protezione da polveri tossiche, fumi, nebbie (ad esempio: polveri di amianto, silicio, alluminio). Nelle maschere a filtro, questo deve offrire una resistenza alla inspirazione ed alla espirazione non superiore rispettivamente a 15 millimetri e 5 millimetri di colonna d'acqua con una corrente di 50 litri al minuto primo e un potere di ritenzione non inferiore al 95 per cento delle polveri di un micron di diametro. Inoltre esse devono essere: a) di dotazione strettamente personale e portare l'indicazione del lavoratore che la usa; b) consegnate a fine di ogni turno di lavoro ad un apposito incaricato per essere pulite e controllate nella loro efficienza; c) conservate ordinatamente in un armadio od altro posto idoneo; d) disinfettate periodicamente e sempre quando cambiano i soggetti che le usano. [D.P.R. 20 marzo 1956 n.320, Art.64; D.P.R. 20 marzo 1956 n.320, Art.65] 105. Respiratori a presa d'aria esterna Questi tipi di DPI si utilizzano quando la concentrazione degli inquinanti gassosi è molto elevata (superiore al 2% in volume) o quella dell'ossigeno scende al di sotto del 17%. Sono costituiti essenzialmente da una maschera a pieno facciale collegata ad una fonte di aria pulita mediante un lungo tubo flessibile solitamente di gomma. La fonte di aria pulita può provenire da un compressore, da una pompa d'aria, oppure da un serbatoio di aria compressa. Questo tipo di DPI può essere utilizzato durante le verniciature a spruzzo o sabbiature. 106. Semimaschere a costruzione integrale o facciali filtranti Sono indicate per proteggere contro molti tipi di particelle, gas e vapori, e non richiedono manutenzione. A seconda dello scopo per cui sono state progettate possono filtrare le particelle, i gas e i vapori, o una combinazione di questi elementi pericolosi. Ad ogni condizione dell'ambiente di lavoro corrisponde un determinato respiratore appositamente indicato: le condizioni di utilizzo sono indicate nella tabella seguente. Sono solitamente provviste di una o due valvole di espirazione che permettono all'aria inspirata di essere rilasciata senza dover passare attraverso il filtro. Questo tipo di semimaschere sono costituite da fibre che catturano e trattengono le particelle velenose, o da assorbenti che imprigionano e fermano il gas e i vapori durante l'inspirazione attraverso il filtro. Questo DPI non protegge dall'insufficienza di ossigeno. Detto "TLV" il livello specifico di concentrazione di ogni sostanza al quale tutti i lavoratori possono essere ripetutamente esposti senza subire effetti negativi, le semimaschere a costruzione integrale possono essere classificate come segue: "FFP1", destinate a difendere dalle polveri nocive, offrono un livello di protezione pari a 4,5 x TLV; "FFP2", destinate alle polveri a bassa tossicità, garantiscono un livello di protezione pari a 10 x TLV; "FFP3" per la difesa dalle polveri tossiche, offrono un livello di protezione pari a 50 x TLV. Nelle maschere a filtro, questo deve offrire una resistenza alla inspirazione ed alla espirazione non superiore rispettivamente a 15 millimetri e 5 millimetri di colonna d'acqua con una corrente di 50 litri al minuto primo e un potere di ritenzione non inferiore al 95 per cento delle polveri di un micron di diametro. Inoltre esse devono essere: a) di dotazione strettamente personale e portare l'indicazione del lavoratore che la usa; b) consegnate a fine di ogni turno di lavoro ad un apposito incaricato per essere pulite e controllate nella loro efficienza; c) conservate ordinatamente in un armadio od altro posto idoneo; d) disinfettate UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 48 di 65 periodicamente e sempre quando cambiano i soggetti che le usano. [D.P.R. 20 marzo 1956 n.320, Art.64; D.P.R. 20 marzo 1956 n.320, Art.65] Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 48 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 107. Semimaschere a filtri intercambiabili Come le semimaschere a costruzione integrale anche questo tipo di DPI coprono il naso e la bocca. Essi rendono l'aria respirabile attraverso filtri per particelle, gas o vapori che possono essere sostituiti quando sono sporchi. Il facciale è riutilizzabile, dato che le parti possono essere sostituite quando sono danneggiate. Le semimaschere riducono le concentrazioni dei gas e dei vapori velenosi fino a livelli consentiti. Le sostanze pericolose dalle quali il filtro protegge sono indicate sull'etichetta del filtro stesso. Anche questo tipo di semimaschere non proteggono dall'insufficienza di ossigeno. Le differenze sostanziali che contraddistinguono i diversi tipi di semimaschere sono determinate dai FILTRI. I filtri sono classificati con lettere dell'alfabeto (ad ognuna delle quali viene associato un colore) più un numero (che ne indica la capacità di assorbimento). Filtri di tipo: "A" (colore marrone) offrono protezione da vapori organici e solventi; "B" (colore grigio) sono in grado di proteggere da gas e vapori inorganici, come gas alogenati e nitrosi, gas d'incendio, idrogeno solforato, acido cianidrico, ecc.; "E" (colore giallo) proteggono da anidride solforosa e acidi solforosi; "K" (colore verde) proteggono da ammoniaca; "P" (colore bianco) per la protezione da polveri tossiche, fumi, nebbie (ad esempio: polveri di amianto, silicio, alluminio). Detto "TLV" il livello specifico di concentrazione di ogni sostanza al quale tutti i lavoratori possono essere ripetutamente esposti senza subire effetti negativi, le semimaschere a filtri intercambiabili possono essere classificate come segue: "P1", destinate a difendere dalle polveri nocive, offrono un livello di protezione pari a 4,5 x TLV; "P2", destinate alle polveri a bassa tossicità, garantiscono un livello di protezione pari a 10 x TLV; "P3" per la difesa dalle polveri tossiche, offrono un livello di protezione pari a 50 x TLV. Nelle maschere a filtro, questo deve offrire una resistenza alla inspirazione ed alla espirazione non superiore rispettivamente a 15 millimetri e 5 millimetri di colonna d'acqua con una corrente di 50 litri al minuto primo e un potere di ritenzione non inferiore al 95 per cento delle polveri di un micron di diametro. Inoltre esse devono essere: a) di dotazione strettamente personale e portare l'indicazione del lavoratore che la usa; b) consegnate a fine di ogni turno di lavoro ad un apposito incaricato per essere pulite e controllate nella loro efficienza; c) conservate ordinatamente in un armadio od altro posto idoneo; d) disinfettate periodicamente e sempre quando cambiano i soggetti che le usano. [D.P.R. 20 marzo 1956 n.320, Art.64; D.P.R. 20 marzo 1956 n.320, Art.65] 108. Obblighi del datore di lavoro: DPI dell'udito Il datore di Lavoro, qualora i rischi derivanti da rumore non possono essere evitati, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 19/9/1994 n. 626. [D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 49-septies] Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 49 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 109. UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 49 di 65 DPI dell’udito: generale La caratteristica fondamentale di un DPI contro il rumore è quella di filtrare le frequenze sonore pericolose per l'udito, rispettando nello stesso tempo le frequenze utili per la comunicazione e per la percezione dei pericoli. E' necessario pertanto nella scelta dei DPI valutare prima l'entità e le caratteristiche del rumore. Inoltre nella scelta dei DPI si deve tenere conto della praticità di utilizzo per soddisfare le diverse esigenze di impiego. Nel settore delle costruzioni si possono fornire le seguenti indicazioni di carattere generale: cuffie di protezione, di solito associate ai caschi, per i lavori di perforazione nelle rocce, nei lavori con martelli pneumatici, nei lavori di battitura di pali e costipazione del terreno, presso le macchine rumorose; cuffie di protezione o archetti con tappi auricolari nei lavori di breve durata presso macchine ed impianti rumorosi (sega circolare, sega per laterizi, betoniere); tappi auricolari monouso nelle attività che espongono indirettamente i lavoratori a situazioni di rumore diffuso nell'ambiente, dovuto alla presenza di attività comunque rumorose. La disponibilità di tappi auricolari monouso deve sempre essere prevista nei cantieri di costruzione. Cuffie, tappi auricolari con e senza archetti, tappi monouso devono riportare il marchio "CE" ed essere corredati da etichetta in cui sia indicato il livello di diminuzione acustica, nonché il valore dell'indice di comfort offerto dal DPI; ove ciò non sia possibile l'etichetta deve essere apposta sulla confezione (imballaggio). 110. Cuffie antirumore Sono costituite da due calotte rigide prive di perforazione ed internamente rivestite di materiale fonoassorbente. Le due coppe risultano unite da un archetto elastico in metallo. Il cuscinetto presente lungo il bordo delle coppe assicura una miglior ermeticità ed un adeguato comfort. Possono diventare anche parte integrante degli elmetti di sicurezza. Le cuffie rispetto agli inserti auricolari sono meno tollerabili, soprattutto con clima caldo ed umido e se portate per lunghi periodi; hanno però il vantaggio di essere indossate e rimosse con facilità e non presentano inconvenienti sotto il profilo igienico. Esistono in commercio elmetti protettivi predisposti per l'inserimento di tamponi fonoassorbenti in modo da non provocare alcun fastidio qualora si dovessero usare contemporaneamente questi due DPI. Ogni DPI deve avere un'etichetta in cui sia indicato il livello di diminuzione acustica, nonché il valore dell'indice di comfort offerto dal DPI; ove ciò non sia possibile, questa etichetta deve essere apposta sull'imballaggio. Le cuffie auricolari devono essere regolarmente pulite e occorre sostituire le parti danneggiate od usurate con gli appositi ricambi. Per una perfetta protezione dell'udito, il tampone della cuffia deve essere perfettamente in contatto con la zona dell'orecchio. Occorre tener presente che i capelli lunghi posti tra l'orecchio ed il tampone della cuffia riducono notevolmente il potere di protezione di quest'ultima: in questi casi è consigliabile l'uso di tappi auricolari. 111. Inserti auricolari Sono generalmente meglio tollerati, anche se è comunque necessario un certo grado di addestramento all'uso. Esistono in diversi modelli, da modellare, già modellati ed adattati al soggetto. a) i dispositivi da modellare devono essere plasmati prima di venire introdotti nel condotto auricolare, sono solitamente realizzati in schiuma polimerica ed avente forma conica o cilindrica, si trovano in commercio al massimo in due misure in quanto il materiale espandendosi si adatta ad ogni orecchio garantendo una perfetta tenuta. b) i dispositivi premodellati si distinguono in modelli ad inserimento totale od ad inserimento parziale, per i primi la tenuta d'aria é assicurata dal perfetto contatto dell'inserto con le pareti del condotto, mentre per quelli a parziale inserimento sono mantenuti in posizione per mezzo di un archetto che esercita una leggera pressione sulle pareti del condotto assicurando Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 50 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 50 di 65 una soddisfacente tenuta; i DPI premodellati sono solitamente disponibili in 4 - 5 misure diverse. c) i dispositivi premodellati ad inserimento totale devono essere adattati al soggetto utilizzatore e richiedono la preliminare rilevazione dell'impronta del condotto uditivo. I vantaggi dell'uso di inserti auricolari sono il costo contenuto, il poco spazio che occupano quando non vengono utilizzati, la facilità di inserimento, la libertà di movimento che lasciano durante l'uso non ostacolando assolutamente l'eventuale uso di altri dispositivi di protezione individuale quali elmetti, occhiali, e maschere. Come svantaggi gli inserti si sporcano facilmente (sono preferibili quelli monouso quando non si può garantire una pulizia accurata degli stessi) e sono controindicati in presenza di infezioni auricolari ed è difficile verificarne l'uso continuativo. Ogni DPI deve avere un'etichetta in cui sia indicato il livello di diminuzione acustica, nonché il valore dell'indice di comfort offerto dal DPI; ove ciò non sia possibile, questa etichetta deve essere apposta sull'imballaggio. Per inserire correttamente i tappi auricolari occorre innanzitutto avere le mani pulite poi premere e ruotare il tappo tra le dita fino a ridurne il più possibile il diametro. Quindi per facilitare l'inserimento del tappo tirare leggermente l'orecchio con la mano opposta così da raddrizzare il condotto auricolare, quindi inserire il tappo con una leggera rotazione. Occorre mantenere il tappo in posizione finché non si sia completamente espanso. I tappi monouso devono essere sostituiti dopo ogni singolo uso. Non è raccomandato il lavaggio. Per i tappi riutilizzabili occorre procedere al lavaggio dopo ogni singola applicazione e quando non usati devono essere mantenuti al riparo dalla polvere e dalla sporcizia. Questi tappi devono essere sostituiti quando iniziano a presentare i primi segni di deterioramento. 112. Obblighi del Datore di Lavoro: Protezione delle altre parti del corpo Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali. 113. DPI ad alta visibilità Indumenti da lavoro ad alta visibilità, per tutti gli operatori impegnati nei lavori stradali o che operano in zone con forte flusso di mezzi d'opera. 114. DPI da sostanze chimiche Devono essere utilizzati in tutti i lavori che espongano a un continuo contatto con agenti chimici in condizioni di normale impiego. Sono realizzati principalmente in fibre sintetiche (acriliche, viniliche, amidiche, ecc.). Le caratteristiche principali di questi ne permettono l'impiego in presenza di agenti cancerogeni (amianto e benzene), nella manipolazione di prodotti acidi e alcalini, in lavori in rete fognaria. Gli indumenti che vengono commercializzati sono principalmente tute, giacche, pantaloni, camici. 115. DPI dal freddo Dispositivi di protezione individuale dal freddo, (giacche e pantaloni impermeabili, indumenti termici, ecc.) da utilizzarsi per lavorazioni all'esterno in condizioni climatiche fredde. 116. DPI dalla polvere Devono essere utilizzati nei lavori in cui è presente un'alta concentrazione di polvere. Sono realizzati principalmente con fibre poliammidiche, tessuto non tessuto di polietilene e tessuto non tessuto di fibre celluloiche. La caratteristica principale di questi DPI è quella di proteggere il corpo da un eccessivo assorbimento di polvere. Gli indumenti che vengono commercializzati sono principalmente tute, giacche, pantaloni, camici. 117. UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 51 di 65 DPI per la saldatura e simili Sono da utilizzare nelle operazioni di saldatura o dove sia presente il rischio di proiezione di materiale incandescente sul corpo del lavoratore (ad esempio nella posa di asfalti). Vengono realizzati normalmente in cuoio e sono principalmente utilizzati i grembiuli con pettorina e soprascarpe. Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 51 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 118. DPI: operatore autobetoniera Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) occhiali (se presente il rischio di schizzi); d) otoprotettori; e) guanti; f) indumenti protettivi (tute). 119. DPI: operatore autocarro; Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi (tute). 120. DPI: operatore autogrù Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi (tute). 121. DPI: operatore autopompa per cls Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) occhiali (se presente il rischio di schizzi); d) guanti; e) indumenti protettivi (tute). 122. DPI: operatore battipalo Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) occhiali (se presente il rischio di schizzi); d) otoprotettori; e) guanti; f) indumenti protettivi (tute); g) attrezzatura anticaduta. 123. DPI: operatore carrello elevatore Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi (tute). 124. DPI: operatore carro con braccio idraulico per spritz-beton Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco con visiera; b) stivali di sicurezza; c) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); d) otoprotettori; e) guanti; f) indumenti protettivi (tute). 125. DPI: operatore dumper Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) otoprotettori; d) guanti; e) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); f) indumenti protettivi (tute). 126. DPI: operatore escavatore Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); d) otoprotettori ; e) guanti; f) indumenti protettivi (tute). 127. DPI: operatore escavatore con martello demolitore Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 52 di 65 b) calzature di sicurezza; c) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); d) otoprotettori ; e) guanti; f) indumenti protettivi (tute). 128. DPI: operatore escavatore con pinza idraulica Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); d) otoprotettori ; e) guanti; f) indumenti protettivi (tute). Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 52 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 129. DPI: operatore gru a torre Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi (tute); e) attrezzatura anticaduta. 130. DPI: operatore pala meccanica Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c) calzature di sicurezza; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); e) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi (tute). 131. DPI: operatore scarificatrice Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c) calzature di sicurezza; d) otoprotettori; e) guanti; f) indumenti protettivi (tute). 132. Sorveglianza sanitaria: generale La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente e comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 41] 133. Informazione e formazione: generale Informazione: generale. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione incendi; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. e) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; f) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 53 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 53 di 65 dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; g) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. Formazione: generale. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve avvenire in occasione: a) dell'assunzione; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. La formazione deve essere ripetuta periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 36; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 37] 134. Abbigliamento del lavoratore Il lavoratore deve indossare indumenti aderenti al corpo, evitando accuratamente parti sciolte o svolazzanti, come sciarpe, cinturini slacciati, ecc., che potrebbero impigliarsi con le parti in movimento di macchine o utensili, e/o nei relativi organi di comando, o costituire intralcio durante la permanenza su opere provvisionali e durante la movimentazione manuale dei carichi; in particolare, se le maniche non sono corte, esse andranno tenute allacciate strettamente al polso. 135. Elettricista: lavori in quota Durante i lavori in quota (ad esempio: su ponteggi, serbatoi, silos, coperture, ecc.) adoperare l'imbracatura di sicurezza, ogni qualvolta non si possa usufruire delle apposite misure di protezione collettiva. 136. Lavori su coperture Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 148] 137. Pulizia della postazione di lavoro L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute. 138. Ferri d'attesa: segnalazione e protezione I ferri d'attesa sporgenti vanno adeguatamente segnalati e protetti con nastro colorato e/o mediante tavole legate provvisoriamente agli stessi. 139. UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 54 di 65 Posti di lavoro sopraelevati Quando si lavora in posizioni sopraelevate, assicurarsi sempre che non vi siano mai persone al di sotto. Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 54 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 140. Gru: lavori nel raggio di azione Tutti i lavoratori presenti nel raggio di azione della gru devono: a) non sostare durante le operazioni di manovra sulla zavorra o lungo il traliccio della gru; b) spostarsi dalla traiettoria del carico durante la sua movimentazione; c) indossare sempre il casco di protezione anche quando ci si trovi al riparo di apposite protezioni. [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 3] 141. Addetti all'imbracatura dei carichi: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto o a livello" Addetti all'imbracatura: verifica imbraco. Gli addetti, prima di consentire l'inizio della manovra di sollevamento devono verificare che il carico sia stato imbracato correttamente. Addetti all'imbracatura: manovre di sollevamento del carico. Durante il sollevamento del carico, gli addetti devono accompagnarlo fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti, solo per lo stretto necessario. Addetti all'imbracatura: allontanamento. Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico, devono allontanarsi al più presto dalla sua traiettoria durante la fase di sollevamento. Addetti all'imbracatura: attesa del carico. E' vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del carico. Addetti all'imbracatura: conduzione del carico in arrivo. E' consentito avvicinarsi al carico in arrivo, per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti, solo quando questo è giunto quasi al suo piano di destinazione. Addetti all'imbracatura: sgancio del carico. Prima di sganciare il carico dall'apparecchio di sollevamento, bisognerà accertarsi preventivamente della stabilità del carico stesso. Addetti all'imbracatura: rilascio del gancio. Dopo aver comandato la manovra di richiamo del gancio da parte dell'apparecchio di sollevamento, esso non va semplicemente rilasciato, ma accompagnato fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali, per evitare agganci accidentali. Difesa contro le polveri: obblighi del datore di lavoro Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutti i possibili provvedimenti (difese e dispositivi come l'inumidimento dei materiali, l'utilizzazione di aspiratori, ecc.) adatti ad impedirne o a ridurne lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare allo scopo devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nell'atmosfera. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro. 142. Inumidimento del materiale Quando non sono attuabili le misure tecniche di prevenzione e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. 143. Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale. Qualora per difficoltà di ordine ambientale od altre cause tecnicamente giustificate sia ridotta l'efficacia dei mezzi generali di prevenzione delle polveri, i lavoratori devono essere UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 55 di 65 muniti e fare uso di idonee maschere antipolvere. Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 55 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 144. Difesa dalle polveri: lavorazioni in ambienti confinati Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi. Nei luoghi di lavoro chiusi è necessario far sì che, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente, da ottenersi anche mediante impianti di aerazione forzata. Polvere: lavorazioni in ambienti piccoli. Qualora risulti necessario eseguire lavorazioni che comportino produzione di polveri (come taglio, smerigliatura, ecc.) in ambienti piccoli, si dovrà predisporre adeguata aspirazione nella zona di taglio, evitando attrezzi ad alta velocità di taglio. Nel caso che tali condizioni non possano essere soddisfatte, dovranno essere fornite maschere a filtro appropriate. Sistemi di aspirazione delle polveri. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Polvere: lavorazioni in ambienti piccoli. In ambienti piccoli e poco ventilati vanno evitate lavorazioni che comportino la produzione di polveri come taglio, smerigliatura ecc.. Qualora tali operazioni risultino necessarie bisognerà eseguirle in ambienti aperti e ventilati, o predisporre adeguata aspirazione nella zona di taglio, evitando attrezzi ad alta velocità di taglio. Nel caso che tali condizioni non possano essere soddisfatte, è obbligatorio l'uso di maschere a filtro appropriate. [Circolare Ministero della Sanità 25 novembre 1991 n.23] 145. Sorveglianza sanitaria: rischio chimico Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi e' solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure di prevenzione e protezione generali disposte sono sufficienti a ridurre lo stesso, non vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria. Sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo. La sorveglianza sanitaria viene effettuata: a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione; b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria; c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare. [D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 72 - decies] 146. Informazione e formazione: rischio chimico Nell'ambito degli obblighi di cui agli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori engano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati; b) informazioni sugli UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 56 di 65 Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 56 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità' degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti; c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro; d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche. [D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 72 - octies] 147. Rischio chimico: misure generali Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al mediante le seguenti misure: a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate; c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti; d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità' dell'esposizione; e) misure igieniche adeguate; f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione; g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici. [D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 72 - quinquies] 148. Rischio chimico: misure specifiche Il datore di lavoro, sulla base dell'attività' e della valutazione dei rischi, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività' lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività' non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure nell'indicato ordine di priorità: a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati; b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione; d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute. [D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 72 - sexies] 149. Rischio chimico: prevenzione incendi Laddove la natura dell'attività' lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare: a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili; b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 57 di 65 dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili. [D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 72 - sexies] Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 57 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 150. Rischio chimico: etichettatura Il produttore e il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997 n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili. [D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 72 - octies] 151. Rischio chimico: schede tossicologiche; E' necessario il preventivo esame della scheda tossicologica delle sostanze utilizzate per l'adozione delle specifiche misure di sicurezza. 152. Rischio chimico: recipienti Le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura. Tali recipienti devono portare una scritta che ne indichi il contenuto ed avere le indicazioni e i contrassegni di cui all'art.355 del decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1955, n. 547. Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o possano essere nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli, non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantità superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione. Gli apparecchi e i recipienti che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove occorra, disinfettati. [D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.18] 153. Sorveglianza sanitaria: rischio "Movimentazione manuale dei carichi" Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi. [D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 16; D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art.48] 154. Informazione e formazione: rischio "Movimentazione manuale dei carichi" Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: a) il peso di un carico; b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica; c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta. [D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 49] 155. Protezione da "Movimentazione manuale dei carichi" Movimentazione manuale dei carichi: misure generali. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 58 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 58 di 65 dei lavoratori. Movimentazione manuale dei carichi: adozione di metodi di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sana e sicura. Movimentazione manuale dei carichi: elementi di riferimento. La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti: a) il carico è troppo pesante (kg 25); b) è ingombrante o difficile da afferrare; c) è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; d) è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; e) può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto. Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi: a) è eccessivo; b) può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; c) può comportare un movimento brusco del carico; d) è compiuto con il corpo in posizione instabile. Movimentazione manuale dei carichi: modalità di stoccaggio. Le modalità di stoccaggio del materiale movimentato devono essere tali da garantire la stabilità al ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici o azioni esterne meccaniche. Verificare la compattezza del terreno prima di iniziare lo stoccaggio. [D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art.48; D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Allegato VI] 156. Sorveglianza sanitaria: rischio "Rumore" (obbligatoria) Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione (Lex > 85 dB(A). La sorveglianza e' effettuata dal medico competente e comprende: a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. [D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 49-decies] 157. Sorveglianza sanitaria: rischio "Rumore" (disposta o richiesta) La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione (Lex maggiori di 80 dB(A) e minore o uguale di 85 dB(A)), su loro richiesta o qualora il medico competente ne conferma l'opportunità. La sorveglianza e' effettuata dal medico competente e comprende: a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 49-decies. 158. Informazione e formazione: rischio "Rumore" Nell'ambito degli obblighi di cui agli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 59 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 59 di 65 rumore, con particolare riferimento: a) alla natura di detti rischi; b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo 49-quater del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626; d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo 49- quinquies del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali; e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito; f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito; g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore. [D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 49-nonies] 159. Prevenzioni a "Rumore (Lex) < 80 db(A)" Rumore: misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. Rumore: acquisto di nuove attrezzature o macchine. Il datore di lavoro privilegia la scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore. Rumore: adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta metodi di lavoro che che implicano una minore esposizione al rumore. Rumore: pianificazione del lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro per la riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. Rumore: progettazione del luogo di lavoro. Il datore di lavoro esegue la progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro con particolar riferimento all'adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento. Rumore: manutenzione di attrezzature e macchine. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e periodico delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro. Rumore: locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. [D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 49-sexies] 160. Prevenzioni a "Rumore (Lex) 80 / 85 db(A)" Rumore: misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. Rumore: acquisto di nuove attrezzature o macchine. Il datore di lavoro privilegia la scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore. Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 60 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 60 di 65 Rumore: adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta metodi di lavoro che che implicano una minore esposizione al rumore. Rumore: pianificazione del lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro per la riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. Rumore: progettazione del luogo di lavoro. Il datore di lavoro esegue la progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro con particolar riferimento all'adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento. Rumore: manutenzione di attrezzature e macchine. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e periodico delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro. Rumore: locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. Rumore: fornitura di DPI per esposizione maggiore di 80 e minore di 85 dB(A). Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di tipo collettivo, art. 49-sexies del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo IV del del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, ed alle seguenti condizioni: a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito; b) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; c) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito. [D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 49-sexies; D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 49septies] 161. Prevenzioni a "Rumore (Lex) 85 / 87 db(A)" Rumore: misure per esposizioni maggiori del valore superiore di azione. Se a seguito della valutazione dei rischi risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati (Lex > 85 dB(A)), il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore. Rumore: acquisto di nuove attrezzature o macchine. Il datore di lavoro privilegia la scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore. Rumore: adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta metodi di lavoro che che implicano una minore esposizione al rumore. Rumore: pianificazione del lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro per la riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. Rumore: progettazione del luogo di lavoro. Il datore di lavoro esegue la progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro con particolar riferimento all'adozione di misure Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 61 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 61 di 65 tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento. Rumore: manutenzione di attrezzature e macchine. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e periodico delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro. Rumore: locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. Rumore: segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse e' limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione. Rumore: fornitura di DPI per esposizione uguale o maggiore di 85 dB(A). Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di tipo collettivo, art. 49-sexies del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo IV del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 ed alle seguenti condizioni: a) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito; b) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; c) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito. [D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 49-sexies; D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 49septies] 162. Prevenzioni a "Rumore (Lex) > 87 db(A)" Rumore: superamento del valore limite di esposizione. Se nonostante l'applicazione di misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, si indiciduano esposizioni superiore ai valori limite, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. Rumore: acquisto di nuove attrezzature o macchine. Il datore di lavoro privilegia la scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore. Rumore: adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta metodi di lavoro che che implicano una minore esposizione al rumore. Rumore: pianificazione del lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro per la riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. Rumore: progettazione del luogo di lavoro. Il datore di lavoro esegue la progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro con particolar riferimento all'adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 62 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 62 di 65 tecniche per il contenimento del rumore del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento. Rumore: manutenzione di attrezzature e macchine. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e periodico delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro. Rumore: locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. Rumore: segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse e' limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione. Rumore: fornitura di DPI per esposizione uguale o maggiore di 85 dB(A). Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di tipo collettivo, art. 49-sexies del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo IV del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 ed alle seguenti condizioni: a) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito; b) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; c) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito. [D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 49-sexies; D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 49septies; D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, Art. 49-octies] 163. Sorveglianza sanitaria: rischio "Vibrazioni" (obbligatoria) I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria. Detto controllo prevede: a) un accertamento preventivo inteso a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamento periodico, di norma una volta all'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. [D.Lgs 19 agosto 2005 n.187, Art. 7] 164. Sorveglianza sanitaria: rischio "Vibrazioni" (disposta) I lavoratori esposti a vibrazioni sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria disposta dal medico competente poiché si sono verificate una delle due cause: a) congiuntamente le seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute; b) La sorveglianza sanitaria ha rivelato, in un lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a vibrazioni. [D.Lgs 19 agosto 2005 n.187, Art. 7] 165. Informazione e formazione: rischio "Vibrazioni" Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 63 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 63 di 65 Nelle attività che comportano una esposizione a rischi derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con particolare riguardo a: a) le misure adottate a eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche; b) i valori limite di esposizione e ai valori d'azione; c) i risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche effettuate e alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate; d) l'utilità e il modo di individuare e di segnalare sintomi e lesioni; e) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria; f) le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche. [D.Lgs 19 agosto 2005 n.187, Art. 6] 166. Formazione specifica uso macchina/attrezzo: rischio "Vibrazioni" Il datore di lavoro, quando sono superati i valori d'azione, assicura una formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e sicuro delle macchine e/o attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche. [D.Lgs 19 agosto 2005 n.187, Art. 6] 167. Formazione e addestramento uso DPI: rischio "Vibrazioni" Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. [D.Lgs 19 agosto 2005 n.187, Art. 6] 168. Prevenzioni a "Vibrazioni (HAV) A(8) < 2,5" Vibrazioni: misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. Vibrazioni: acquisto di nuove attrezzature o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove attrezzature o macchine condotte a mano, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni . Inderogabile per A(8) > 5m/s2. [D.Lgs 19 agosto 2005 n.187, Art. 5] 169. Prevenzioni a "Vibrazioni (HAV) A(8) 2,5 / 5" Vibrazioni: misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. Vibrazioni: acquisto di nuove attrezzature o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove attrezzature o macchine condotte a mano, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni . Inderogabile per A(8) > 5m/s2. Vibrazioni: adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazione. Vibrazioni: adozione di sistemi di lavoro. Il datore di lavoro adotta sistemi di lavoro ergonomici che consentano di ridurre al minimo la forza di prensione o spinta da applicare all'utensile. Vibrazioni: manutenzione attrezzi o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e periodico degli attrezzi o macchine condotte a mano. Vibrazioni: utilizzo corretto di attrezzature o macchine condotte a mano. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di prensione e di impugnatura delle attrezzature o macchine condotte a mano in conformità alla formazione ricevuta. UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 64 di 65 Vibrazioni: procedure di lavoro e esercizi alle mani. I lavoratori devono utilizzare gli indumenti forniti per la protezione del freddo e dall'umidità, assicurarsi di avere le mani riscaldate prima e durante il turno di lavoro ed effettuare esercizi e massaggi alle mani durante le pause di lavoro in conformità alla formazione ricevuta. [D.Lgs 19 agosto 2005 n.187, Art. 5] Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 64 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 170. Prevenzioni a "Vibrazioni (HAV) A(8) > 5" Vibrazioni: superamento del valore limite di esposizione. Se nonostante l'applicazione di misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, i valori di esposizione, giornaliera normalizzata ad un periodo di riferimento di 8 ore, sono superiori ai valori limite (fermo restando la possibilità di deroga prevista dall'art. 9 del D.Lgs. 187/2005), il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore. [D.Lgs 19 agosto 2005 n.187, Art. 5; D.Lgs 19 agosto 2005 n.187, Art. 9] 171. Prevenzioni a "Vibrazioni (WBV) A(8) < 0,5" Vibrazioni: misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. Vibrazioni: acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1,15m/s2. [D.Lgs 19 agosto 2005 n.187, Art. 5] 172. Prevenzioni a "Vibrazioni (WBV) A(8) 0,5 / 1,15" Vibrazioni: misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. Vibrazioni: acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1,15m/s2. Vibrazioni: adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazione. Vibrazioni: manutenzione macchine mobili. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e periodico delle macchine mobili, con particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed al posto di guida degli automezzi. Vibrazioni: utilizzo corretto di macchine mobili. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di guida al fine di ridurre le vibrazioni in conformità alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte velocità in particolare su strade accidentate, postura di guida e corretta regolazione del sedile. Vibrazioni: procedure di lavoro e esercizi alla colonna. I lavoratori devono utilizzare gli indumenti forniti per la protezione del freddo e dall'umidità, evitare ulteriori fattori di rischio per disturbi a carico della colonna ed effettuare esercizi per prevenire il mal di schiena durante le pause di lavoro in conformità alla formazione ricevuta. [D.Lgs 19 agosto 2005 n.187, Art. 5] 173. Prevenzioni a "Vibrazioni (WBV) A(8) > 1,15" Vibrazioni: superamento del valore limite di esposizione. Se nonostante l'applicazione di misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, i valori di esposizione, giornaliera normalizzata ad un periodo di riferimento di 8 ore, sono superiori UNITA’ COMM/CENTRO TIPO REV. N°PROGRESSIVO PAGINE IWMD-ISL P200S0800200 R 0 NC9000077 n° 65 di 65 ai valori limite (fermo restando la possibilità di deroga prevista dall'art. 9 del D.Lgs. 187/2005), il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. [D.Lgs 19 agosto 2005 n.187, Art. 5; D.Lgs 19 agosto 2005 n.187, Art. 9] Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 65 di 65 NC 90 00077 rev. 00 Autorizzato Documento prelevato da Moretti Vincenzo il 30/09/2015 09:10 174. DPI: Prevenzioni a "Vibrazioni (HAV)" Vibrazioni: fornitura di DPI (guanti antivibranti). Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle vibrazioni, guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema manobraccio. Vibrazioni: fornitura di DPI (maniglie antivibranti). Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle vibrazioni, maniglie che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema manobraccio. Vibrazioni: fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti all'esposizione alle vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità. Prescrizioni Esecutive: Vibrazioni: utilizzo corretto di DPI e attrezzature accessorie. I lavoratori devono utilizzare i DPI e le attrezzature accessorie fornite in conformità alle alla formazione ricevuta. [D.Lgs 19 agosto 2005 n.187, Art. 5] 175. DPI: Prevenzioni a "Vibrazioni (WBV)" Vibrazioni: fornitura di dispositivi di smorzamento. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di vibrazione, di dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore). Vibrazioni: fornitura di sedili ammortizzanti. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di vibrazione, di sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore). Vibrazioni: fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti all'esposizione alle vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità. Vibrazioni: utilizzo corretto di attrezzature o macchine condotte a mano. I lavoratori devono utilizzare i DPI e le attrezzature accessorie fornite in conformità alle alla formazione ricevuta. [D.Lgs 19 agosto 2005 n.187, Art. 5]