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2.2 SICUREZZA generale delle macchine
2.2.1 Normativa di riferimento
per la sicurezza delle attrezzature di lavoro
La principale normativa di riferimento per una corretta scelta e gestione delle macchine da utilizzare negli
ambienti di lavoro, per quanto riguarda la sicurezza e l’igiene dei lavoratori, è il D. Lgs. 81/08. Per avere ulteriori approfondimenti, anche tecnici, è però necessario fare riferimento anche ad una altra serie di norme
alcune delle quali cogenti (vedi 2.2.1.1 “Norme cogenti”), che devono cioè essere osservate inderogabilmente, ed alcune non cogenti (vedi 2.2.1.2 “Norme non cogenti”).
Macchine marcate CE
Con l’applicazione della «Direttiva Macchine», in vigore dal settembre 1996, sono stati stabiliti i requisiti
essenziali di sicurezza delle macchine per garantire la libera circolazione delle stesse all’interno dei paesi
dell’Unione Europea. Tutte le macchine (vedi 2.2.1.3 “Definizione di macchina e di componente di sicurezza”) introdotte per la prima volta sul mercato italiano (ed europeo) (vedi 2.2.1.4 “Introduzione sul mercato
nazionale, successiva al 21 settembre 1996”), dopo il 21 settembre 1996, qualunque sia la loro provenienza
ed età devono essere corredate di:
• marcatura CE (vedi 2.2.1.5 “Marcatura CE”).
• libretto d’uso e manutenzione (vedi 2.2.1.6 “Libretto d’uso e manutenzione”).
• dichiarazione CE di conformità (vedi 2.2.1.7 “Dichiarazione di conformità”).
Macchine di vecchia costruzione, prive di marcatura CE
Le macchine di vecchia costruzione, ovvero le macchine introdotte sul mercato nazionale prima del 21 settembre 1996 oltre ad essere conformi alla normativa in vigore fino a quel momento devono essere adeguate a quanto previsto dall’allegato V del D. Lgs. 81/08, destinato alle macchine prive di marcatura CE.
Attualmente, chi intende vendere queste “vecchie” macchine, deve attestare all’acquirente che le stesse sono
rispondenti a quella normativa (vedi 2.2.1.8 “Macchine di vecchia costruzione, prive di marcatura CE”). L’attestato
deve essere consegnato all’acquirente assieme alla macchina. Tale attestazione non è necessaria nel caso in cui la
transazione di vendita avvenga nei confronti di un rivenditore (vedi 2.2.1.9 “Permuta contro nuovo acquisto”).
2.2.1.1 Norme cogenti
Le norme cogenti spesso prevedono sanzioni a carico dei soggetti destinatari (datore di lavoro, dirigenti,
preposti, lavoratori, costruttori, progettisti, installatori, rivenditori di attrezzature di lavoro) che non si attengono a quanto prescritto.
Esempi di norme cogenti
• Costituzione della Repubblica Italiana (es. articoli: 32-35-41).
• Codice penale (es. articoli: 437-451).
• Codice civile (es. articoli: 2087).
• Leggi ordinarie dello Stato.
• Decreti Legislativi, Ministeriali, Decreti Presidente della Repubblica (es. D. Lgs. 81/08, DPR 459/96).
• Leggi regionali.
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2. Sicurezza generale delle macchine
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2.2.1.2 Norme non cogenti
Le norme non cogenti sono principalmente rivolte a progettisti e costruttori e comprendono tutte le norme
di buona tecnica (UNI, CEI, UNI EN, ecc.) che possono essere utilizzate per raggiungere adeguati livelli di sicurezza nelle attrezzature di lavoro e che rappresentano lo stato dell’arte a cui fare riferimento. Questo tipo
di normativa tecnica assume grande valore anche per gli utilizzatori delle attrezzature quando su queste è
necessario effettuare interventi di adeguamento e la normativa cogente è generica o insufficiente.
Esempi di norme non cogenti
• Norme nazionali UNI - CEI.
• Norme armonizzate europee UNI EN - CEI EN, es. :
- UNI EN ISO 13857:2008 distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose
con gli arti superiori ed inferiori;
- UNI EN ISO 13850:2007 dispositivi di arresto di emergenza, aspetti funzionali, principi di progettazione;
- UNI EN 574:1998 dispositivi di comando a due mani, aspetti funzionali, principi di progettazione;
- UNI EN 953:2000 ripari, requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili;
- UNI EN 1088:1997 dispositivi di interblocco associati ai ripari, principi di progettazione e scelta;
- CEI EN 60204-1:2006 equipaggiamento elettrico delle macchine, ecc.
• Norme internazionali ISO - IEC.
• Progetti di norme armonizzate europee prEN.
• Norme diverse, di buona tecnica e raccomandazioni.
• Direttive comunitarie non recepite.
2.2.1.3 Definizione di Macchina e di Componente di Sicurezza
Per macchina si deve intendere:
• un insieme di elementi, almeno uno dei quali mobile, connessi solidalmente tra di loro allo scopo di
ottenere la trasformazione, il trattamento, lo spostamento dei materiali, esclusi i casi nei quali la fonte
di energia per l’azionamento della parte mobile è esclusivamente la forza umana (es. pompe manuali,
piccole attrezzature per sollevamento, transpallett manuali, ecc), per queste ultime, considerate attrezzature di lavoro, la normativa di riferimento è il D. Lgs. 81/08 .
• un insieme di macchine connesse solidalmente tra di loro;
• una attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, esclusi i pezzi di ricambio e
gli utensili.
Alla stessa normativa devono rispondere anche i componenti di sicurezza immessi sul mercato separatamente dalle macchine.
2.2.1.4 Introduzione sul mercato nazionale, successiva al
21 settembre 1996
Gli obblighi di certificazione e marcatura sono a carico di colui che immette a proprio nome e per la prima
volta, la macchina all’interno della Comunità Europea; normalmente si tratta di progettisti, costruttori o
rivenditori. Nei casi sotto elencati, sempre se successivi al 21 settembre 1996, è sempre necessario seguire
la procedura di certificazione e marcatura CE:
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2. Sicurezza
2. Sicurezza generale delle macchine
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• Costruzione per uso proprio - Quando vengono costruite macchine direttamente dall’utilizzatore per
esigenze particolari, anche se di piccola dimensione o scarsa rilevanza produttiva.
• Acquisto extra UE - Quando la macchina viene acquistata (o acquisita) direttamente da un fornitore al
di fuori della Comunità Europea se tale fornitore non si è fatto carico, anche tramite un suo mandatario,
degli obblighi relativi alla certificazione e marcatura della macchina stessa.
• Rivendita macchine usate - All’atto della vendita di macchine marcate CE usate queste devono essere
accompagnate da tutta la documentazione presente al momento del primo acquisto (dichiarazione di
conformità, marcatura CE, istruzioni per l’uso) e la macchina deve trovarsi nelle stesse condizioni (non
deve aver subito modifiche costruttive).
• Modifiche costruttive - Quando sulla macchina, anche se di vecchia costruzione, vengono effettuate
modifiche non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione; a tal proposito è opportuno ricordare che le modifiche apportate per migliorare le condizioni di sicurezza non comportano l’obbligo di
effettuare una nuova marcatura CE della macchina.
Di seguito vengono riportati alcuni esempi di modifiche sostanziali, non rientranti nella ordinaria o
straordinaria manutenzione, per le quali è richiesta la “nuova marcatura CE” della macchina:
- modifiche delle modalità di utilizzo non previste dal costruttore (es.: un tornio trasformato in rettifica);
- modifiche funzionali della macchina quali: aumento della potenza installata o erogata, aumento della velocità degli organi per la trasmissione del moto o degli organi lavoratori, aumento del numero
di colpi, ecc.;
- installazione di logica programmabile (PC, PLC, logica RAM);
- impianto composto da più macchine indipendenti, ma solidali per la realizzazione di un determinato prodotto (linea), nel quale viene inserita una o più macchine che modificano, in tutto o in
parte, la funzionalità dello stesso.
Di seguito vengono invece riportati alcuni esempi di modifiche che non richiedono la “nuova marcatura
CE” della macchina:
- adeguamento alle norme di sicurezza (installazione di protezioni, ripari, arresti di emergenza, comandi a due mani, ecc);
- sostituzione del quadro elettrico senza modifiche nella logica di funzionamento;
- installazione di dispositivi elettrosensibili per il rilevamento di persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).
2.2.1.5 Marcatura CE
La marcatura CE sta ad indicare che la macchina è stata costruita secondo le Leggi vigenti nella Unione Europea.
La marcatura e tutte le informazioni accessorie sono riportate su una apposita targhetta che deve essere a sua
volta applicata alla macchina in modo leggibile ed indelebile.
La marcatura CE deve riportare almeno le seguenti indicazioni:
•
nome ed indirizzo del fabbricante;
•
marcatura CE;
•
serie e tipo;
•
eventuale n. di serie;
•
anno di costruzione.
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2.2.1.6 Libretto d’uso e manutenzione
libretto d’uso e manutenzione viene fornito insieme alla macchina e raccoglie le informazioni che il fabbricante ritiene importanti per l’installazione, l’uso, la regolazione, la manutenzione e lo smantellamento in sicurezza
della stessa. Le informazioni principali che le Istruzioni per l’uso devono essere in grado di fornire sono:
• condizioni di utilizzo previste;
• Istruzioni per eseguire senza alcun rischio:
- la messa in funzione,
- l’utilizzo,
- il trasporto (peso della macchina, baricentro, punti di presa per il sollevamento)
- l’installazione,
- il montaggio,
- lo smontaggio,
- la regolazione,
- la manutenzione,
- la riparazione;
• Istruzioni per l’addestramento da fornire ai lavoratori (se necessarie in relazione alla complessità della
macchina);
• caratteristiche degli utensili compatibili;
• richiamo alle eventuali controindicazioni di utilizzo;
Le istruzioni per l’uso che accompagnano la macchina introdotta sul territorio italiano devono sempre essere redatte almeno in lingua italiana.
2.2.1.7 Dichiarazione di conformità
La dichiarazione CE di conformità è un documento che viene rilasciato, da chi immette a proprio nome
la macchina sul mercato, all’acquirente della stessa. Con questo documento si dichiara di aver costruito la
macchina nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) nonché delle Leggi ed eventualmente delle
Norme tecniche di riferimento.
2.2.1.8 Macchine di vecchia costruzione, prive di marcatura CE
Per le macchine immesse sul mercato o in servizio già da prima del 21 settembre 1996 o comunque prive di
marcatura CE, chiunque le venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria deve attestare, sotto la
propria responsabilità, che le stesse sono conformi al momento della consegna a chi acquista, riceve in uso,
noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’ allegato V del D. Lgs. 81/08.
2.2.1.9 Permuta contro nuovo acquisto
Quando si cede una macchina priva di marcatura CE ad un rivenditore (es. permuta di macchina usata per
una macchina nuova) nell’atto di vendita o comunque di cessione dell’usato, deve essere specificato:
• nome del costruttore
• tipo di macchina e modello
• numero di matricola.
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Se la macchina presenta carenze alle norme di sicurezza deve essere aggiunta la dicitura: “la macchina non
può essere rimessa sul mercato nelle condizioni di fatto; ciò è possibile solamente a seguito di adeguamento alle norme di sicurezza”. Si ricorda che tale transazione è possibile solo nei confronti di un rivenditore, a
cui spetterà l’obbligo di attestare la conformità della macchina all’allegato V del D. Lgs. 81/08 nel momento
della sua rivendita.
2.2.1.10 Noleggio o concessione in uso senza conduttore
Chi noleggia o concede in uso attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione,
attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza.
Deve inoltre acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione dell’utilizzatore che indichi i lavoratori incaricati dell’uso, i quali devono risultare
adeguatamente formati.
2.2.2 Scelta e gestione delle macchine e delle attrezzature
da lavoro
Tutte le macchine e le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ed essere adeguate
al lavoro da svolgere.
Nella scelta del tipo di macchina o di attrezzatura è necessario valutare a priori e con molta attenzione tutto
il contesto in cui questa dovrà operare (vedi 2.2.2.1 “Valutazioni prima della scelta”).
Una volta effettuata questa scelta, devono essere attuate le misure tecniche ed organizzative necessarie
(vedi 2.2.2.2 “Misure tecniche ed organizzative”) per ridurre al minimo i rischi connessi all’utilizzo e per impedire che le macchine e le attrezzature possano essere utilizzate in modo improprio.
Anche la scelta e la preparazione dei lavoratori cui affidare la conduzione delle macchine riveste particolare
importanza. È infatti necessario che i lavoratori dispongano di ogni informazione ed istruzione necessaria
all’uso in sicurezza della macchina stessa con particolare riferimento alle normali condizioni di impiego ma
anche alle situazioni anormali prevedibili.
I lavoratori da parte loro sono tenuti ad attenersi (vedi 2.2.2.3 “Obblighi dei lavoratori”) alle informazioni ed
all’addestramento ricevuti.
Elementi di valutazione delle Macchine
Ogni macchina presa in considerazione all’atto della valutazione dei rischi ha le proprie peculiarità e la valutazione deve essere la più specifica e la più dettagliata possibile. Alcuni criteri sono comunque generali e
trasversali a quasi tutte le tipologie di macchina:
• Gli organi lavoratori e gli elementi mobili che concorrono alle lavorazioni devono essere protetti (vedi
2.2.3 “Ripari”) per quanto possibile, in modo da evitare contatti accidentali.
• Gli organi di trasmissione del moto (ingranaggi, alberi di trasmissione, cinghie e relative pulegge, rulli,
cilindri, coni di frizione, funi) devono essere completamente protetti (vedi 2.2.3 “Ripari”), in modo tale da
impedire qualsiasi contatto con l’operatore.
• Quando é necessario spostare o rimuovere un riparo e/o neutralizzare un dispositivo di sicurezza mantenendo però la possibilità di avviare la macchina (es. messa punto, piazzamento, manutenzione, ecc.)
deve comunque essere garantita la sicurezza dell’operatore (vedi 2.2.2.4 “Sicurezza durante le fasi di
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2. Sicurezza
2. Sicurezza generale delle macchine
•
•
•
•
•
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manutenzione”), ad esempio utilizzando un selettore modale (vedi 2.2.6.5 “Selettore modale di funzionamento”) di comando che disabilitando alcune funzioni di sicurezza ne introduca altre, come velocità
ridotta, comandi ad impulsi, ecc.
Quando gli organi lavoratori o altri elementi mobili possono afferrare, trascinare e sono dotati di notevole inerzia, la macchina deve essere dotata di un efficace sistema di frenatura che ne determini l’arresto
nel più breve tempo possibile.
Ogni macchina deve essere dotata di almeno un dispositivo di arresto di emergenza (vedi 2.2.6.4 “Arresto d’emergenza”). Sono escluse da questo obbligo solo le macchine portatili e quelle sulle quali la
presenza del dispositivo di arresto d’emergenza non ridurrebbe il rischio (es. macchine con velocità ed
inerzia elevate);
La macchina deve essere posizionata in modo stabile, anche tramite specifici sistemi di fissaggio, senza
rischi di rovesciamento, caduta o spostamento.
Le macchine, sulle quali la lavorazione lo richiede, devono essere fornite di un sistema di illuminazione
localizzata, adeguata alle operazioni da svolgere. Anche le parti interne, se soggette a frequenti ispezioni, regolazioni e manutenzioni devono essere dotate di adeguati dispositivi di illuminazione.
Le macchine, gli impianti e le attrezzature devono essere oggetto di una corretta e puntuale manutenzione ordinaria e straordinaria allo scopo di garantirne continuamente l’efficienza e l’affidabilità anche
negli aspetti legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori.
2.2.2.1 Valutazioni prima della scelta
In particolare devono essere presi in considerazione:
• le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
• i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
• i rischi derivanti dall’impiego delle macchine e delle attrezzature stesse;
2.2.2.2 Misure tecniche ed organizzative
Deve essere garantito che le macchine e le attrezzature vengano:
• installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
• utilizzate correttamente (procedure operative);
• oggetto di idonea manutenzione e corredate da apposite istruzioni d’uso.
2.2.2.3 Obblighi dei lavoratori
I lavoratori devono:
• sottoporsi ai vari programmi di formazione, informazione e addestramento;
• utilizzare le attrezzature di lavoro attenendosi strettamente all’informazione, alla formazione ed all’addestramento ricevuti;
• averne cura;
• non apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa;
• segnalare immediatamente ai propri responsabili qualsiasi difetto od inconveniente rilevato.
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2.2.2.4 Sicurezza durante le fasi di manutenzione
Le fasi di manutenzione comportano spesso l’esclusione o la rimozione di dispositivi di sicurezza e l’accesso
a parti pericolose della macchina normalmente protette. L’operatore che si occupa delle manutenzioni deve
comunque essere messo in condizioni di poter operare in sicurezza. A tal proposito devono essere attuate
alcune regole fondamentali:
• i punti di regolazione, lubrificazione e di manutenzione devono essere situati fuori dalle zone pericolose;
• gli interventi devono poter essere eseguiti a macchina ferma;
• se per motivi tecnici ciò non fosse possibile, dette operazioni devono poter essere eseguite in condizioni
di sicurezza migliorate (ad es., a velocità ridotta, ad intermittenza);
• gli elementi delle macchine automatizzate che vanno sostituiti frequentemente, devono essere facilmente smontabili e rimontabili in condizioni di sicurezza;
• devono essere previsti mezzi d’accesso (scale, passerelle, ecc.) che consentano di raggiungere in completa sicurezza tutti i punti in cui devono avvenire le operazioni di regolazione e manutenzione.
• la pulitura delle parti interne di una macchina che hanno contenuto sostanze o preparazioni pericolose
deve essere resa possibile senza dover penetrare in tali parti interne;
• lo stesso dicasi per l’eventuale svuotamento che deve essere fatto dall’esterno.
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