Art.8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici 7. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del presente decreto, non riconducibili a tali valori Art.8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici 8. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e). mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Lettera E Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica. Impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo Art.8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici 9. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Art.9 Ispezioni sugli impianti termici 1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa. Definizioni 1. Accertamento è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti. 23. Ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto Art.9 Ispezioni sugli impianti termici Art.9 Ispezioni sugli impianti termici 2. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente. 3. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto di cui all'articolo 7, comma 5 4. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o GPL e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione. 5. In caso di affidamento a organismi esterni delle attività di cui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi di cui all'Allegato C del presente decreto. Art.9 Ispezioni sugli impianti termici 9. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità: a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità; Art.9 Ispezioni sugli impianti termici e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni; f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto. b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni; I generatori per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni; combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del presente decreto, non riconducibili a tali d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni; partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a spese, un'ulteriore verifica da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica. Art.11 Sanzioni D.M. 10 febbraio 2014 A carico del proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o terzo responsabile che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013 Sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro IN VIGORE DAL 1° giugno 2014 PROROGATO AL 15 OTTOBRE 2014 dal D.M. 20 giugno 2014 A carico dell’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico Sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro (L'Ente locale o la Regione competente in materia di controlli che applica la sanzione, comunica alla Camera di Commercio di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti) Le peculiarità regionali Peculiarità regionali: Regione Lombardia Le regioni che hanno apportato integrazioni ai nuovi Approvate con D.d.g. 11 giugno 2014, n. 5027 le "Disposizioni operative per l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici, in attuazione della D.G.R. X/1118 del 20.12.2013". modelli (Art.7, comma 6 D.p.r. 74/2013): Ø Regione Lombardia: D.d.g. 11 giugno 2014, n. 5027 Ø Regione Veneto: D.g.r. 27 maggio 2014, n. 726 Ø Regione Liguria: Informativa Manutentori n. 1-2014 COSA DEFINISCE LA DELIBERA? § Nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo § Processo di targatura degli impianti termici § Portafoglio digitale § Operatività CAIT § Termoregolazione e contabilizzazione del calore I nuovi modelli: il libretto di impianto e gli allegati I nuovi libretti di impianto, oltre alle informazioni previste dal D.M. 10 febbraio 2014, contengono i seguenti dati: I nuovi modelli: il libretto di impianto e gli allegati A partire dal 1° giugno 2014 (prorogato al 15 ottobre 2014) gli impianti termici sono muniti di un "libretto di impianto per la climatizzazione" conforme al modello riportato all'allegato I del D.M. 10 febbraio 204 CARATTERISTICHE NUOVO LIBRETTO q Targa dell’impianto q Dati catastali dell’edificio in cui è ubicato l’impianto termico q Riferimenti all’Attestato di Prestazione Energetica (ACE/APE) eventualmente presente q Punto di riconsegna combustibile (PDC) q Punto di riconsegna energia elettrica (POD) Ø Il libretto diventa unico (non più distinto in centrale ed impianto), costituito da tante schede assemblate in funzione delle componenti del sistema a cui si riferisce. Ø Il libretto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica e va compilato per la prima volta all’atto dell’installazione Ø Per gli impianti già dotati di vecchio libretto, questo dovrà essere rinnovato trasferendo i dati del vecchio libretto sul nuovo modello Ø Il libretto dovrà essere sostituito con il nuovo modello a cura di chi ha la responsabilità dell’impianto (l’utente, in caso di apparati per singole unità immobiliari; l’amministratore o terzo responsabile per gli impianti) Libretto di impianto: istruzioni per la compilazione La compilazione iniziale, comprensiva dei risultati della prima verifica, deve essere effettuata all’atto della prima messa in servizio a cura della impresa installatrice; per gli impianti già esistenti alla data di pubblicazione del presente libretto la compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell’impianto o eventuale terzo responsabile. La compilazione e l’aggiornamento successivo, per le diverse parti del Libretto di impianto, devono essere effettuate da: • Responsabile che la firma • Installatore • Responsabile (Terzo responsabile) • Manutentore • Ispettore • Responsabile o Terzo Responsabile Scheda 1 (Scheda identificativa dell'impianto) Scheda 2-4-5-6-7-8-9-10 (Schede relative alle componenti dell'impianto) Scheda 3 (Nomina del Terzo responsabile) Scheda 11-12 (Risultati della prima verifica e delle verifiche periodiche; Interventi di controllo) Scheda 13 (Risultati delle ispezioni periodiche) Scheda 14 (Registrazione dei consumi) Quando si compila il libretto di impianto, quale modello bisogna usare e chi compila questo documento? Ai sensi del D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 5 - gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”. Il modello da usare è quello previsto dal D.M. 10/02/2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2104) che sostituisce i preesistenti modelli di “libretto di impianto” e “libretto di centrale” e comprende anche gli impianti di condizionamento, finora esenti da tale adempimento. Esso è stato concepito in modo modulare per tenere conto delle diverse possibilità di composizione dell’impianto termico. L’installatore, cui compete la prima compilazione del libretto per i nuovi impianti, o il responsabile dell’impianto, per gli impianti esistenti, provvede a compilare soltanto le schede pertinenti al caso e nel numero necessario a descrivere tutti i componenti dell’impianto termico. Per gli impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto, a cura del responsabile dell’impianto, va fatta in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o di interventi su chiamata di manutentori o installatori. Quando si compila il libretto di impianto, quale modello bisogna usare e chi compila questo documento? Libretto di impianto: la scheda 1 Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 20 giugno 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 153 del 4 luglio 2014, è stata introdotta una proroga agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 del DM 10 febbraio 2014. La proroga comporta di fatto che, a partire dal 15 ottobre 2014, a seguito di nuove installazioni di impianti termici o in occasione di controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o degli interventi su chiamata di manutentori o installatori, sarà obbligatorio l’uso dei nuovi modelli di libretto introdotti con DM 10 febbraio 2014. A titolo esemplificativo si evidenziano con riquadro rossole integrazioni "Lombardia" Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto regionale degli impianti termici. Solo nel caso di impianti centralizzati nei quali l’impianto di climatizzazione invernale è distinto (impianti che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati) dall’impianto di climatizzazione estiva è possibile compilare due diversi libretti di impianto. Potenza utile: potenza massima resa per ciascun servizio; in caso di più generatori annotare il valore più alto fra quelli ottenibili sommando le potenze massime rese dei generatori; in caso di generatori che funzionano l'uno in sostituzione dell'altro, considerare solo quello avente la potenza utile più elevata Nel caso in cui uno dei servizi sia centralizzato (riscaldamento o raffrescamento) e all’altro, si provveda in modo autonomo, vanno anche compilati i libretti degli impianti autonomi. Libretto di impianto: la scheda 1 Libretto di impianto: la scheda 2 Durezza iniziale dell'acqua in gradi francesi (rif. UNI 8065) Durezza finale dell'acqua dopo il trattamento in gradi francesi (rif. UNI 8065) Libretto di impianto: to: la scheda 2 Libretto di impianto: la scheda 3 Senza recupero termico: circuiti con acqua a perdere; A recupero termico parziale: circuiti in cui l'acqua viene parzialmente riciclata (es. torri evaporative) A recupero termico totale: circuiti chiusi Libretto di impianto: la scheda 4.1 Libretto di impianto: la scheda 4.2 Libretto di impianto: la scheda 4.3 Libretto di impianto: la scheda 4.4 GUE: pompe di calore a gas Libretto di impianto: la scheda 4.5 Libretto di impianto: la scheda 4.6 Potenza termica verificata con lettura sul contatore Qualora i dati non fossero disponibili indicare ND Libretto di impianto: la scheda 4.7 Libretto di impianto: la scheda 4.8 Indicare la Superficie di APERTURA Libretto di impianto: la scheda 5.1 Esempio: Impianto di riscaldamento elettrico Fan coil elettrici, radiatori elettrici per una potenza totale > 5 kW in rif. D.p.r. 74/2013) Libretto di impianto: la scheda 5.1 Libretto di impianto: la scheda 5.2 Libretto di impianto: la scheda 6 Libretto di impianto: la scheda 7 Libretto di impianto: la scheda 8 Libretto di impianto: la scheda 9.1 Libretto di impianto: la scheda 9.2 Si intende: refrigeratori/Chillers (impianto solo freddo, non in pompa di calore) Libretto di impianto: la scheda 9.3 Libretto di impianto: la scheda 9.4 Libretto di impianto: la scheda 9.5 Libretto di impianto: la scheda 9.6 Libretto di impianto: la scheda 10.1 Libretto di impianto: pianto: la scheda 11.1 La prima colonna compilata a cura dell'INSTALLATORE