Art.8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
7. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di
combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del presente decreto, non riconducibili a tali valori
Art.8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
8. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di
combustione inferiori a quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto sono comunque esclusi dalla
conduzione in esercizio continuo, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e).
mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla
data del controllo.
Lettera E
Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da
parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, tale scadenza viene sospesa fino
all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica.
Impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo
termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che
consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente
nell'arco delle 24 ore; questi
impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato
e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle
ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo
Art.8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
9. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia
stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del
15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di
impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento.
Art.9 Ispezioni sugli impianti termici
1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le autorità competenti effettuano gli
accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi
di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la
tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed
assistenza all'utenza.
Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento
ai valori di targa.
Definizioni
1. Accertamento è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente
documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le
prescrizioni e gli obblighi stabiliti.
23. Ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti
qualificati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni
del presente decreto
Art.9 Ispezioni sugli impianti termici
Art.9 Ispezioni sugli impianti termici
2. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale
non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale
non
minore di
12 kW.
L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo
corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico
per la climatizzazione invernale ed
estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili
interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente
conveniente.
3. I risultati delle ispezioni sono allegati al
libretto di impianto di cui all'articolo 7,
comma 5
4. Per gli impianti di climatizzazione invernale
di potenza termica utile nominale
compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a
gas, metano o GPL e per gli impianti di
climatizzazione estiva di potenza termica
utile nominale compresa tra 12 e 100 kW
l'accertamento del rapporto di controllo
di efficienza energetica inviato dal
manutentore o terzo responsabile è
ritenuto sostitutivo dell'ispezione.
5. In caso di affidamento a organismi esterni
delle attività di cui al comma 1, questi
devono comunque soddisfare i requisiti
minimi di cui all'Allegato C del presente
decreto.
Art.9 Ispezioni sugli impianti termici
9. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base
ai seguenti criteri e priorità:
a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali
in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
Art.9 Ispezioni sugli impianti termici
e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti
dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa
tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica
risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto.
b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
I generatori per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di
c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile
nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del presente decreto, non riconducibili a tali
d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100
kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue
valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a
spese, un'ulteriore verifica da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, tale
scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica.
Art.11 Sanzioni
D.M. 10 febbraio 2014
A carico del proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o terzo
responsabile che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e
manutenzione degli impianti di climatizzazione
Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 74/2013
Sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro
IN VIGORE DAL 1° giugno 2014
PROROGATO AL 15 OTTOBRE 2014 dal D.M. 20 giugno 2014
A carico dell’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e
sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico
Sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro
(L'Ente locale o la Regione competente in materia di controlli che applica la sanzione, comunica alla Camera di Commercio
di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti)
Le peculiarità regionali
Peculiarità regionali: Regione Lombardia
Le regioni che hanno apportato integrazioni ai nuovi
Approvate con D.d.g. 11 giugno 2014, n. 5027 le "Disposizioni operative per l’esercizio, la manutenzione, il
controllo e l’ispezione degli impianti termici, in attuazione della D.G.R. X/1118 del 20.12.2013".
modelli (Art.7, comma 6 D.p.r. 74/2013):
Ø Regione Lombardia: D.d.g. 11 giugno 2014, n. 5027
Ø Regione Veneto: D.g.r. 27 maggio 2014, n. 726
Ø Regione Liguria: Informativa Manutentori n. 1-2014
COSA DEFINISCE LA DELIBERA?
§
Nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo
§
Processo di targatura degli impianti termici
§
Portafoglio digitale
§
Operatività CAIT
§
Termoregolazione e contabilizzazione del calore
I nuovi modelli: il libretto di impianto e gli allegati
I nuovi libretti di impianto, oltre alle informazioni previste dal D.M. 10 febbraio 2014, contengono i seguenti dati:
I nuovi modelli: il libretto di impianto e gli allegati
A partire dal 1° giugno 2014 (prorogato al 15 ottobre 2014) gli impianti termici sono muniti di un "libretto di
impianto per la climatizzazione" conforme al modello riportato all'allegato I del D.M. 10 febbraio 204
CARATTERISTICHE NUOVO LIBRETTO
q Targa dell’impianto
q Dati catastali dell’edificio in cui è ubicato l’impianto termico
q Riferimenti all’Attestato di Prestazione Energetica (ACE/APE) eventualmente presente
q Punto di riconsegna combustibile (PDC)
q Punto di riconsegna energia elettrica (POD)
Ø Il libretto diventa unico (non più distinto in centrale ed impianto), costituito da tante schede assemblate in
funzione delle componenti del sistema a cui si riferisce.
Ø Il libretto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva,
indipendentemente dalla loro potenza termica e va compilato per la prima volta all’atto
dell’installazione
Ø Per gli impianti già dotati di vecchio libretto, questo dovrà essere rinnovato trasferendo i dati del vecchio
libretto sul nuovo modello
Ø Il libretto dovrà essere sostituito con il nuovo modello a cura di chi ha la responsabilità dell’impianto
(l’utente, in caso di apparati per singole unità immobiliari; l’amministratore o terzo responsabile per gli
impianti)
Libretto di impianto: istruzioni per la compilazione
La compilazione iniziale, comprensiva dei risultati della prima verifica, deve essere effettuata all’atto della
prima messa in servizio a cura della impresa installatrice;
per gli impianti già esistenti alla data di pubblicazione del presente libretto la compilazione iniziale deve
essere effettuata dal responsabile dell’impianto o eventuale terzo responsabile.
La compilazione e l’aggiornamento successivo, per le diverse parti del Libretto di impianto, devono essere
effettuate da:
• Responsabile che la firma
• Installatore
• Responsabile (Terzo responsabile)
• Manutentore
• Ispettore
• Responsabile o Terzo Responsabile
Scheda 1 (Scheda identificativa dell'impianto)
Scheda 2-4-5-6-7-8-9-10 (Schede relative alle
componenti dell'impianto)
Scheda 3 (Nomina del Terzo responsabile)
Scheda 11-12 (Risultati della prima verifica e delle
verifiche periodiche; Interventi di controllo)
Scheda 13 (Risultati delle ispezioni periodiche)
Scheda 14 (Registrazione dei consumi)
Quando si compila il libretto di impianto, quale modello bisogna
usare e chi compila questo documento?
Ai sensi del D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 5 - gli impianti termici per la climatizzazione o
produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la
climatizzazione”. Il modello da usare è quello previsto dal D.M. 10/02/2014 (G.U. n. 55 del
07/03/2104) che sostituisce i preesistenti modelli di “libretto di impianto” e “libretto di
centrale” e comprende anche gli impianti di condizionamento, finora esenti da tale
adempimento.
Esso è stato concepito in modo modulare per tenere conto delle diverse possibilità di
composizione dell’impianto termico. L’installatore, cui compete la prima compilazione del
libretto per i nuovi impianti, o il responsabile dell’impianto, per gli impianti esistenti,
provvede a compilare soltanto le schede pertinenti al caso e nel numero necessario a
descrivere tutti i componenti dell’impianto termico.
Per gli impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto, a cura del responsabile
dell’impianto, va fatta in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza
energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o di interventi su chiamata di manutentori o
installatori.
Quando si compila il libretto di impianto, quale modello bisogna
usare e chi compila questo documento?
Libretto di impianto: la scheda 1
Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 20 giugno 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
153 del 4 luglio 2014, è stata introdotta una proroga agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 del DM
10 febbraio 2014. La proroga comporta di fatto che, a partire dal 15 ottobre 2014, a seguito di nuove
installazioni di impianti termici o in occasione di controlli periodici di efficienza energetica previsti dal
D.P.R. n. 74/2013 o degli interventi su chiamata di manutentori o installatori, sarà obbligatorio l’uso dei
nuovi modelli di libretto introdotti con DM 10 febbraio 2014.
A titolo esemplificativo si
evidenziano con riquadro
rossole integrazioni
"Lombardia"
Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di impianto in modo
da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto
regionale degli impianti termici. Solo nel caso di impianti centralizzati nei quali l’impianto di
climatizzazione invernale è distinto (impianti che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione
delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati) dall’impianto di climatizzazione estiva è possibile
compilare due diversi libretti di impianto.
Potenza utile:
potenza massima resa per ciascun
servizio;
in caso di più generatori annotare
il valore più alto fra quelli ottenibili
sommando le potenze massime
rese dei generatori; in caso di
generatori che funzionano l'uno in
sostituzione dell'altro, considerare
solo quello avente la potenza utile
più elevata
Nel caso in cui uno dei servizi sia centralizzato (riscaldamento o raffrescamento) e all’altro, si
provveda in modo autonomo, vanno anche compilati i libretti degli impianti autonomi.
Libretto di impianto: la scheda 1
Libretto di impianto: la scheda 2
Durezza iniziale
dell'acqua in
gradi francesi
(rif. UNI 8065)
Durezza finale dell'acqua
dopo il trattamento in gradi
francesi
(rif. UNI 8065)
Libretto di impianto:
to: la scheda 2
Libretto di impianto: la scheda 3
Senza recupero termico:
circuiti con acqua a perdere;
A recupero termico parziale:
circuiti in cui l'acqua viene
parzialmente riciclata (es. torri
evaporative)
A recupero termico totale:
circuiti chiusi
Libretto di impianto: la scheda 4.1
Libretto di impianto: la scheda 4.2
Libretto di impianto: la scheda 4.3
Libretto di impianto: la scheda 4.4
GUE: pompe di
calore a gas
Libretto di impianto: la scheda 4.5
Libretto di impianto: la scheda 4.6
Potenza termica
verificata con lettura
sul contatore
Qualora i dati non
fossero disponibili
indicare ND
Libretto di impianto: la scheda 4.7
Libretto di impianto: la scheda 4.8
Indicare la
Superficie di
APERTURA
Libretto di impianto: la scheda 5.1
Esempio: Impianto di
riscaldamento elettrico
Fan coil elettrici, radiatori elettrici
per una potenza totale > 5 kW in
rif. D.p.r. 74/2013)
Libretto di impianto: la scheda 5.1
Libretto di impianto: la scheda 5.2
Libretto di impianto: la scheda 6
Libretto di impianto: la scheda 7
Libretto di impianto: la scheda 8
Libretto di impianto: la scheda 9.1
Libretto di impianto: la scheda 9.2
Si intende: refrigeratori/Chillers (impianto
solo freddo, non in pompa di calore)
Libretto di impianto: la scheda 9.3
Libretto di impianto: la scheda 9.4
Libretto di impianto: la scheda 9.5
Libretto di impianto: la scheda 9.6
Libretto di impianto: la scheda 10.1
Libretto di impianto:
pianto: la scheda 11.1
La prima colonna
compilata a cura
dell'INSTALLATORE
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Slides compilazione nuovo libretto