La guida in stato di ebbrezza: i controlli delle Forze di Polizia Commissario Capo Dott. Federico Zaccaria 1 Articolo 186 C.d.S. GUIDA IN STATO DI EBBREZZA Art. 186 C.d.S. (Guida sotto l’influenza dell’alcool): punisce la guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. La disposizione, negli ultimi anni, è stata più volte modificata allo scopo di: -adeguarne i contenuti sanzionatori alla particolare gravità del fenomeno; -estendere le possibilità di controllo da parte degli operatori di Polizia. 2 Le più recenti modifiche dell’art. 186 C.d.S. D.L. 117/2007 convertito nella L. 160/2007: • Aumento della durata delle pene detentive e dell’entità di quelle pecuniarie; • Introduzione di 3 diverse ipotesi di violazione, a seconda del tasso alcolemico riscontrato, cui corrispondono sanzioni via via più gravi; • Raddoppio delle pene a carico del conducente in stato di ebbrezza che provoca un incidente stradale, anche senza feriti; • Depenalizzazione della fattispecie del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. Obbligatorietà della visita medica di revisione della patente. 3 Le più recenti modifiche dell’art. 186 C.d.S. D.L. 92/2008 convertito nella L. 125/2008 : • Ulteriore aumento delle pene detentive per le ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza alcolica (2^ e 3^ fascia: raddoppio dei massimi edittali); • Introduzione della misura di sicurezza della confisca obbligatoria del veicolo per le violazioni di 3^ fascia; • Reintroduzione del reato di rifiuto e previsione, per tale contravvenzione, della confisca del veicolo; •Previsione della revoca della patente a carico del conducente con alcolemia sup. a 1,5 g/l che provoca un incidente con esito mortale. 4 L’attuale impianto sanzionatorio dell’art. 186 C.d.S. Si considera in stato di ebbrezza, ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 186 C.d.S., il conducente di cui sia stato accertato un tasso alcolemico (concentrazione di alcool nell’organismo) superiore a 0,5 grammi per litro di sangue. Il trattamento sanzionatorio, però, si diversifica a seconda che il tasso alcolemico sia: a) Superiore a 0,5 ma non superiore a 0,8 g/l (1^ fascia); b) Superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 g/l (2^ fascia); c) Superiore a 1,5 g/l (3^ fascia). 5 Violazione di “prima fascia” (Tasso alcolemico sup. a 0,5 ma non sup. a 0,8 g/l) Ammenda da € 500 a € 2.000; Sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi; Decurtazione di 10 punti patente (20 punti per i “neopatentati”). 6 Violazione di “seconda fascia” (Tasso alcolemico sup. a 0,8 ma non sup. a 1,5 g/l) Ammenda da € 800 a € 3.200; Arresto fino a 6 mesi; Sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno; Decurtazione di 10 punti patente (20 punti per i “neopatentati”). 7 Violazione di “terza fascia” (Tasso alcolemico sup. a 1,5 g/l) Ammenda da € 1.500 a € 6.000; Arresto da 3 mesi ad 1 anno; Sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni; Revoca della patente se la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo con m.c.p.c. superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli; Revoca della patente in caso di recidiva nel biennio; Confisca del veicolo (salvo appartenenza a persona estranea al reato); Decurtazione di 10 punti patente (20 punti per i “neopatentati”). 8 Guida in stato di ebbrezza ed incidenti stradali Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate; In caso di violazione di 1^ e di 2^ fascia, è disposto anche il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni (salvo appartenenza a soggetto estraneo al reato); In caso di violazione di 3^ fascia, è disposta la confisca del veicolo (salvo appartenenza a soggetto estraneo al reato); Introduzione di significativi aumenti delle pene stabilite per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime, quando il fatto sia commesso in violazione delle norme di circolazione stradale da un trasgressore all’art. 186, comma 2, lettera c) (terza fascia) e all’art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) C.d.S.. 9 Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti Il D.L. 92/2008 attribuisce nuovamente rilevanza penalistica alla fattispecie del rifiuto. Il rifiuto può concernere uno qualunque degli accertamenti consentiti dall’art. 186 C.d.S. . Secondo l’opinione prevalente, il reato di “rifiuto” può concorrere con quello di “Guida sotto l’influenza dell’alcool”. 10 Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti Stesse sanzioni penali previste per i casi di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; Sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni; Alla sospensione si sostituisce la revoca, in caso di condanna per il medesimo reato nei 2 anni precedenti; Confisca del veicolo (salvo appartenenza a persona estranea al reato); Obbligo di sottoporsi a visita medica di revisione della patente; Decurtazione di 10 punti patente (20 per i “neopatentati”). 11 Confisca del veicolo E’ disposta con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti (anche in caso di esecuzione della pena condizionalmente sospesa); Il veicolo deve essere sottoposto a sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321 C.P.P.; Può essere affidato in custodia allo stesso trasgressore, seppur non nell’immediatezza dell’accertamento del reato, stante l’inidoneità dell’interessato ad assumere tale custodia (artt. 259 e 120 C.P.P.); L’affidamento in custodia non è consentito se il conducente abbia già commesso in passato altre violazioni di “terza fascia”; Non è applicabile la procedura di recupero reintrodotta dal comma 2-quinquies. 12 I Controlli delle Forze di Polizia D.L. 121/2002 (conv. in L. 168/2002) D.L. 151/2003 (conv. in L. 214/2003): Abbassamento del limite di alcolemia consentita da 0,8 a 0,5 g/l; Ampliamento delle possibilità di accertamento ad opera delle Forze di Polizia, attraverso l’introduzione dell’obbligo di sottoporsi ai relativi controlli anche in assenza delle sintomatologie comportamentali tipiche dello stato di ebbrezza; Introduzione della possibilità di effettuare controlli preliminari di carattere sistematico (su tutti i conducenti), attraverso l’utilizzo, tra l’altro, di apparecchi portatili. 13 I Controlli delle Forze di Polizia L’accertamento dell’ebbrezza alcolica può essere: 1. Esclusivamente sintomatico: sulla base del riscontro obiettivo e della descrizione analitica dei sintomi; 2. Tecnico: mediante strumenti omologati (etilometri), nelle seguenti ipotesi: esito positivo dell’accertamento qualitativo preliminare. incidente stradale (senza sottoposizione a cure mediche). motivo di ritenere che il conducente si trovi in stato di ebbrezza. 3. Sanitario (in caso di incidente e sottoposizione a cure mediche): su richiesta degli organi di polizia, mediante etilometro o prelievo di liquidi biologici. 14 I Controlli delle Forze di Polizia Ne consegue che: FUORI DAI CASI DI INCIDENTE ED IN ASSENZA DI UNO SCREENING PRELIMINARE, LA LEGGE VIETA UN UTILIZZO INDISCRIMINATO DELL’ETILOMETRO IN CONTROLLI SISTEMATICI O A CAMPIONE, QUANDO MANCHI UNA VALIDA MOTIVAZIONE. RISULTA QUINDI SALVAGUARDATA LA TUTELA DELLA LIBERTA’ PERSONALE DEL CONDUCENTE DA RESTRIZIONI - SEPPUR MINIME - NON ADEGUATAMENTE GIUSTIFICATE. 15 Accertamento sintomatico Posto il carattere facoltativo dell’accertamento strumentale mediante etilometro (cfr. di recente Cass. Pen. n. 19486 del 15/05/2008), la descrizione precisa e circostanziata del comportamento del conducente può valere come prova del suo stato di ebbrezza. In altri termini: le circostanze sintomatiche costituiscono prova sostituiva dell’analisi dell’aria alveolare tramite etilometro. Tutto ciò assume rilievo nei seguenti casi: Rifiuto del soggetto di sottoporsi al test (tale rifiuto di per sé non fa presumere lo stato di ebbrezza; è, però, configurabile il concorso tra le due fattispecie di reato); Impossibilità oggettiva di effettuazione del test con l’etilometro, non dipendente dalla volontà del soggetto (ad es., il soggetto non è in grado di soffiare per il tempo necessario alla misurazione). 16 Accertamento sintomatico (indici sintomatici caratteristici) -Sintomi relativi alla condotta di guida: Ingiustificati ed improvvisi scarti laterali; utilizzazione dei dispositivi luminosi quando non è necessario; azioni “imprudenti” anche in presenza degli operatori di polizia, magari con atteggiamento di sfida; reazioni inconsulte e non coordinate all’intimazione dell’alt… -Sintomi relativi allo stato del soggetto: Alito “vinoso”; difficoltà di coordinamento nei movimenti degli arti superiori; movimenti lenti e grossolani; andamento incerto e barcollante; difficoltà di equilibrio; eccessiva sudorazione; respiro affannoso; tono della voce immotivatamente alto; eccessiva loquacità; difficoltà di linguaggio… C’e’ qualcosa che non va, Agente…? 17 Accertamento mediante etilometro Presupposti: 1) esito positivo dell’accertamento preliminare Gli accertamenti preliminari sono esperibili nei confronti di tutti i conducenti, anche se non manifestano sintomi caratteristici: è oggi possibile un maggior numero di controlli rispetto al passato. Non costituiscono fonte di prova per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, ma rendono legittimo (e doveroso) il successivo approfondito accertamento tecnico tramite etilometro. Sono possibili accertamenti qualitativi (anche attraverso apparecchi portatili non omologati: “precursori”) o prove (test comportamentali: prove di equilibrio, coordinamento, abilità verbale). Unico limite: NON INVASIVITA’ - RISPETTO DELL’INTEGRITA’ FISICA E DELLA RISERVATEZZA PERSONALE. 18 Accertamento mediante etilometro Presupposti: 2) incidente stradale L’accertamento diretto tramite etilometro è possibile: -Anche se l’incidente non ha provocato feriti; -Anche nei confronti di chi non abbia la responsabilità del sinistro; -Anche se non sono manifesti i sintomi tipici dello stato di ebbrezza alcolica; -Nei confronti di tutti i conducenti coinvolti (in caso di pluralità di conducenti); Non è pregiudicata, comunque, la possibilità di uno screening preliminare, specie in caso di molteplicità di soggetti da controllare, per rendere la procedura di accertamento più rapida e meno limitativa della libertà personale del soggetto. 19 Accertamento mediante etilometro Presupposti: 3) presenza di ragionevoli sospetti Tali ragionevoli sospetti (“motivo di ritenere” che il soggetto si trovi in “stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool”) deve essere riferito a dati oggettivamente apprezzabili (sintomi evidenti) attinenti al comportamento personale o alla condotta di guida. Di tali sintomi dovrà essere data analitica descrizione negli atti redatti dagli operatori di Polizia. 20 Accertamento mediante etilometro Natura ed obblighi procedurali Il test dell’etilometro si configura come accertamento urgente e non invasivo compiuto sulla persona dalla P. G. ai sensi dell’art. 354, comma 3, C.P.P.. Garanzie difensive: diritto di essere assistiti da un difensore, senza obbligo di preavviso nei confronti di questo. L’accertamento della concentrazione alcolica nel sangue avviene indirettamente, tramite misurazione della quantità di alcool nell’aria alveolare espirata. Ogni etilometro deve essere omologato e sottoposto a verifica “primitiva” ed annuale. 21 Accertamento mediante etilometro Natura ed obblighi procedurali Il test può essere effettuato: a)Sul luogo del controllo (tramite etilometro portatile); b)Presso il più vicino Ufficio/Comando (dotato di idonee apparecchiature). Il soggetto sottoposto al test si considera in stato di ebbrezza quando è accertato il superamento del limite legale di 0,5 g/l sulla base di almeno 2 “determinazioni concordanti” effettuate ad un intervallo di tempo di almeno 5 minuti (art. 379 Reg. Esecuzione C.d.S.). L’etilometro visualizza su apposito display il risultato della misurazione e, tramite stampante incorporata, ne fornisce la prova documentale. 22 Accertamento sanitario (ad opera delle strutture sanitarie) -In ogni caso di sinistro e sottoposizione a cure mediche del soggetto/i ferito/i. -Avviene tramite etilometro o prelievo e analisi di liquidi biologici su specifica richiesta degli organi di Polizia (inoltrata con qualsiasi mezzo: oralmente, via fax…). -Il medico è tenuto ad effettuare l’esame e a rilasciare la relativa certificazione (indicante metodologia utilizzata, esito dell’analisi e prognosi delle lesioni), assicurando il rispetto della riservatezza dei dati. Egli agisce nella veste di “ausiliario di Polizia Giudiziaria”. 23 Qualche dato… Attività Polstrada - Dati relativi all’anno 2008 : -Totale delle infrazioni accertate: 2.697.436. -Conducenti controllati ex art. 186 C.d.S.: 1.343.439. -Violazioni dell’art 186 C.d.S. accertate: 29.893. 24 Qualche dato… Gli uomini, più delle donne, tendono a porsi alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche (rappresentano circa il 95% dei contravventori). La fascia di età più sanzionata è quella compresa tra i 23 ed i 27 anni. La fascia oraria più sanzionata è quella compresa tra le 2 e le 4 del mattino (circa il 41% delle infrazioni accertate). Segue quella tra le 4 e le 6 del mattino (circa il 37% degli accertamenti). 25 Qualche dato… Numero di infrazioni accertate dalla Polizia Stradale sul territorio nazionale Primo semestre 2007 14.836 12.021 (viabilità ordinaria) 2.815 (autostrada) Secondo semestre 2007 16.526 13.615 (viabilità ordinaria) 2.911 (autostrada) Primo semestre 2008 14.463 11.831 (viabilità ordinaria) 2.632 (autostrada) Secondo semestre 2008 15.430 12.410 (viabilità ordinaria) 3.020 (autostrada) 26 Qualche dato… Numero di infrazioni accertate dalla Polizia Stradale sul territorio regionale Primo semestre 2007 829 782 (viabilità ordinaria) 47 (autostrada) Secondo semestre 2007 623 560 (viabilità ordinaria) 63 (autostrada) Primo semestre 2008 599 544 (viabilità ordinaria) 55 (autostrada) Secondo semestre 2008 561 508 (viabilità ordinaria) 53 (autostrada) 27 Grazie per la cortese attenzione Commissario Capo della Polizia di Stato dott. Federico Zaccaria Centro Operativo Autostradale Polizia Stradale di Udine E-mail: [email protected] 28