TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI Approfondimento di DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIALE Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 1/38 LA MOBILITA’ E LA CONCLUSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 2/38 La mobilità del personale Esigenze organizzative, di sviluppo, professionali e di carriera Spostamenti, trasferimenti, trasferte L’uscita del personale Dimissioni Licenziamenti Mobilità Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 3/38 La mobilità È la leva di gestione del personale finalizzata ad adeguare le risorse presenti in azienda alle esigenze d’impresa Il ricorso alla mobilità è in genere dettato da necessità di carattere: organizzativo di sviluppo professionale di carriera Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 4/38 La mobilità Sotto il profilo organizzativo la mobilità può inoltre essere di carattere aziendale interaziendale Per quanto concerne le dimensioni spazio-temporali la mobilità dettata da esigenze tecnico organizzative può configurarsi come: spostamento trasferta trasferimento Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 5/38 Trasferta Comporta l’assegnazione non definitiva del dipendente ad una sede diversa da quella del normale svolgimento della prestazione lavorativa I contratti collettivi prescrivono che al personale comandato in trasferta debba essere corrisposto un trattamento economico particolare Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 6/38 Trattamento di trasferta Rimborso spese di vitto e alloggio e altre spese vive strettamente necessarie per la missione Diaria giornaliera forfetaria frazionabile in terzi allorché la missione non duri tutta la giornata Indennità di trasferta giornaliera corrisposta per tutti i giorni della missione, compresi i festivi Durante la trasferta il trattamento economico base rimane immutato, mentre variano le indennità aggiuntive legate alle particolarità delle condizioni di lavoro Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 7/38 Trasferimento Comporta l’assegnazione definitiva del dipendente ad una sede diversa da quella in cui ha lavorato fino al momento del trasferimento stesso Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 8/38 Trasferimento Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (L.300, 20/5/1970) Il trasferimento dei dirigenti delle RSA / RSU può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza (L.300, 20/5/1970) Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 9/38 Trasferimento Il lavoratore trasferito beneficia di solito di uno speciale trattamento economico consistente in : rimborso spese di viaggio per sé e per i familiari che lo hanno seguito di trasloco Indennità di trasferimento Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 10/38 Recesso dal contratto di lavoro Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme, dagli usi o secondo equità In mancanza di preavviso il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso Dimissioni Licenziamento Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 11/38 Dimissioni Costituiscono l’atto unilaterale con cui il lavoratore recede dal contratto Il lavoratore dimissionario è tenuto a dare all’azienda un preavviso nei termini stabiliti dai contratti collettivi Al lavoratore dimissionario spetta il trattamento di fine rapporto e ogni altra competenza maturata fino al momento delle dimissioni È buona norma, ad evitare contestazioni, far rassegnare le dimissioni per iscritto Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 12/38 Dimissioni Dimissioni per matrimonio Devono essere confermate dalla lavoratrice anche all’ufficio del lavoro, pena la nullità Dimissioni per gravidanza e puerperio Devono essere comunicate, anche dal padre, all’ispettorato del lavoro che le convalida Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 13/38 Licenziamento Costituisce l’atto unilaterale con cui il datore di lavoro recede dal contratto di lavoro Le fattispecie di licenziamento sono: licenziamenti individuali licenziamenti collettivi per riduzione di personale Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 14/38 Licenziamenti individuali Riferimenti normativi Codice Civile (1942) artt. 2118 - 2119 L. 15 luglio 1966, n. 604 L. 20 maggio 1970, n. 300 L. 11 maggio 1990, n. 108 Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 15/38 Licenziamenti individuali Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato… il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo Giustificato motivo Giusta causa Un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali Un fatto che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro Attività produttiva Organizzazione del lavoro Regolare funzionamento Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 16/38 Licenziamenti individuali non giustificati Per le imprese che occupano: Fino a 15 dipendenti nell’unità produttiva o nel comune Fino a 60 dipendenti fino a 15 nell’unità produttiva fino a 15 nel comune Tutela obbligatoria (art. 2 – L. 108/1990) Riassunzione o risarcimento del danno (da 2,5 a 6 mensilità) Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 17/38 Licenziamenti individuali non giustificati Per le imprese che occupano: Più di 15 dipendenti nell’unità produttiva o nel comune Più di 15 dipendenti nel comune (anche se ogni unità occupa fino a 15 dipendenti) Più di 60 dipendenti ovunque situati Tutela reale (art. 1 – L. 108/1990) Reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno (minimo 5 mensilità) Il lavoratore può chiedere in sostituzione della reintegrazione un’indennità di 15 mensilità Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 18/38 Licenziamenti collettivi per riduzione del personale L. 23 luglio 1991, n. 223 Integra gli estremi del licenziamento collettivo la risoluzione di almeno 5 rapporti di lavoro nell’arco di 120 gg. in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio della stessa provincia, in conseguenza di riduzione, trasformazione o cessazione di attività I lavoratori con almeno 12 mesi di anzianità (6 lavorati) sono ammessi all’indennità di mobilità I lavoratori in mobilità hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 19/38 Criteri di scelta dei lavoratori Esigenze tecnico-produttive ed organizzative nel rispetto dei criteri previsti dai contratti collettivi stipulati con le associazioni di categoria In mancanza la scelta verrà effettuata sulla base di tre criteri in concorso fra loro: carichi di famiglia anzianità aziendale esigenze tecnico-produttive ed organizzative L’elenco degli operai, impiegati e quadri collocati in mobilità, con l’indicazione per ciascun soggetto di nominativo, residenza, qualifica, livello di inquadramento, età, carico di famiglia, criterio di scelta deve essere comunicato all’ufficio regionale del lavoro Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 20/38 Indennità di mobilità Beneficiari Operai, impiegati, quadri con rapporto a tempo indeterminato e anzianità aziendale di 12 mesi (6 lavorati) Durata Centro Nord Sud Lavoratori con età < 40 anni 12 mesi 24 mesi Lavoratori con età > 40 e < 50 anni 24 mesi 36 mesi Lavoratori con età > 50 anni 36 mesi 48 mesi Importo Primi 12 mesi 100% indennità CIGS Dal 13° al 48° mese 80% indennità CIGS Può essere liquidata anticipatamente (detraendo le mensilità già godute) ai lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un’attività autonoma o per associarsi in cooperativa Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 21/38 Norme in materia di mobilità L. 23 luglio 1991, n. 223 Aziende che procedono a licenziamenti collettivi per riduzione del personale Aziende ammesse alla CIG straordinaria e non in grado di reimpiegare i lavoratori sospesi Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 22/38 Aziende ammesse alla cig straordinaria e non in grado di reimpiegare i lavoratori sospesi Possono collocare in mobilità i lavoratori eccedenti (qualunque sia il numero) comunicando la risoluzione del rapporto di lavoro Devono applicare la procedura di mobilità Ai lavoratori messi in mobilità compete il T.F.R. e la relativa indennità Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 23/38 Comunicazioni e adempimenti Le imprese che collocano lavoratori in mobilità devono Versare all’INPS un anticipo sugli oneri a carico azienda (massimale CIG x numero lavoratori) Dare comunicazione preventiva scritta a: RSA/RSU Associazioni di categoria Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 24/38 Finanziamento Contributo pari a 0,3% del monte retribuzioni Inoltre, per ciascun lavoratore in mobilità l’azienda versa all’INPS in 30 rate mensili un importo pari a: 9 volte il trattamento di mobilità se questa è ottenuta senza ricorrere preventivamente alla CIGS 6 volte se la mobilità è ottenuta durante periodi di CIGS 3 volte se i licenziamenti sono individuati con accordo sindacale Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 25/38 Cancellazione Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti e dall’indennità quando: rifiuta di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenta regolarmente non accetta l’offerta di lavoro professionalmente equivalente (entro 50 km. o 60 min.) non accetta di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità non dà comunicazione di un lavoro a termine o a tempo parziale eventualmente prestato Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 26/38 Cancellazione È assunto a tempo pieno ed indeterminato (se non supera il periodo di prova il lavoratore viene reiscritto al massimo per due volte) (Se l’esito della visita medica è negativo il lavoratore viene reiscritto) Si avvale della facoltà di percepire in un’unica soluzione l’indennità di mobilità È scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e dell’indennità Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 27/38 Altre cause e circostanze di risoluzione del rapporto di lavoro In periodo di prova Per risoluzione consensuale In anticipo rispetto al patto di durata minima garantita Per superamento del periodo massimo di assenza per malattia o infortunio Per cause di forza maggiore cessazione dell’attività fallimento decesso del lavoratore Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 28/38 Cessazione del rapporto obblighi del datore di lavoro Corrispondere al lavoratore tutto quanto gli spetta Riconsegnare i documenti di lavoro effettuando le prescritte annotazioni sul libretto di lavoro Consegnare copia della denuncia della retribuzione all’INPS riservata al lavoratore Denunciare entro 5 gg. la risoluzione del rapporto alla sezione circostanziale per l’impiego Registrare l’avvenuto licenziamento nel libro matricola Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 29/38 Trattamento di fine rapporto In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha il diritto al Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) Questo si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e non superiore all’importo della retribuzione annua dovuta divisa per 13,5 Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 30/38 Trattamento di fine rapporto La retribuzione annua comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 31/38 Trattamento di fine rapporto Il trattamento, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 % in misura fissa dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 32/38 Modalità di calcolo del T.F.R. TFR QA anno n R anno n Maggio 2001 – capitolo n° 12 – = QA = anno n + TFR anno n - 1 x R anno n RETRIBUZIONE ANNUA 13,5 = 1,5 + 0,75 33/38 IPC anno n - IPC anno n - 1 Esempio Lavoratore assunto il 1/3/1992 e dimesso il 9/3/2001 TFR al 31/12/2000 Quota TFR anno 2001 Lire 8.000.000 Lire 300.000 Calcolo della rivalutazione a febbraio 2001 a) 1,5 calcolato per 2 mesi b) 75% variazione % indice ISTAT 0,250 0,845238 0,595238 - indice ISTAT dic. 2000 = 113,4 - Indice ISTAT feb. 2001 = 114,3 - Variazione % indice ISTAT = 0,793651 Coefficiente di rivalutazione Rivalutazione TFR = 8.000.000 x 1,00845238 1,00845238 8.067.619 TFR Totale = 8.067.619 + 300.000 = 8.367.619 Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 34/38 Anticipazione del T.F.R. Il prestatore di lavoro, con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza del rapporto, un’anticipazione, non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta Le richieste sono soddisfatte entro il limite del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti in relazione alle ipotesi di seguito indicate Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 35/38 Anticipazione del T.F.R. L’anticipazione può essere richiesta per: spese sanitarie riconosciute dalle competenti strutture pubbliche acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile spese che i genitori, anche adottivi o affidatari, devono sostenere nel periodo di assenza facoltativa o per malattia del bambino accoglimento della domanda di congedo per formazione partecipazione ad iniziative di formazione continua, anche aziendali Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 36/38 Evoluzione del T.F.R. Indennità di licenziamento (1942 – 1966) Secondo la previsione del vecchio art. 2120 del codice civile, in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato era dovuta al prestatore di lavoro un’indennità proporzionale agli anni di servizio L’indennità, che non era dovuta in caso di licenziamento per giusta causa, si configurava come il “prezzo” che il datore di lavoro pagava per esercitare il proprio potere di recesso Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 37/38 Evoluzione del T.F.R. Indennità di anzianità (1966 – 1982) La Legge 604/1966 riconosce che l’indennità di cui all’art. 2120 del C.C. è dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro L’indennità si configura quindi come una retribuzione differita che in quanto tale compete sempre al lavoratore Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 38/38 Evoluzione del T.F.R. Trattamento di fine rapporto (dal 1982) Il trattamento di fine rapporto assume la natura di risparmio annuale Maggio 2001 – capitolo n° 12 – 39/38