Apprendistato professionalizzante Regolamentazione regionale e contrattuale Apprendistato professionalizzante Elisa Pau Responsabile Area lavoro e contrattualistica Cna Interpreta Srl (*) A distanza di quasi tre anni dall’entrata in vigore della cosiddetta Legge Biagi, il nuovo apprendistato professionalizzante non si può ancora dire pienamente operativo. Le difficoltà principali sono legate alla non semplice armonizzazione delle diverse fonti che sono chiamate a disciplinarlo: legge statale, legge regionale, contrattazione collettiva. Numerosi sono stati gli aggiustamenti in corso d’opera, volti principalmente a trovare soluzioni che permettessero, in attesa della piena attuazione dell’istituto, il reale ed effettivo utilizzo di uno dei principali strumenti connessi alla creazione di nuovi posti di lavoro. Nel cercare di ricomporre i diversi pezzi del puzzle, gli operatori continuano a trovarsi in estrema difficoltà, avvertendo al contempo una sensazione di disorientamento. L’approfondimento che segue tenta di rappresentare un agevole strumento di consultazione attraverso il quale orientarsi ai fini della corretta applicazione dell’istituto in esame. A questo fine possono risultare utili le schede riassuntive di alcuni fra i principali contratti collettivi e di alcune leggi regionali che hanno regolamentato l’istituto. Definizione e ambito di applicazione Causa mista Finalità Settori lavorativi Limiti quantitativi Il contratto di apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro subordinato a causa mista, mediante il quale il lavoratore si impegna a prestare la propria attività lavorativa in cambio di una congrua retribuzione e un’adeguata formazione. La finalità di tale contratto consiste infatti nel conseguimento di una qualificazione professionale attraverso la formazione sul lavoro. Per qualificazione si intende l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. La presente tipologia contrattuale non mira dunque all’acquisizione di un titolo di studio o di una qualifica professionale (ai sensi della legge n. 53/2003), come invece accade nell’apprendistato per il dirittodovere di istruzione e formazione. L’obiettivo dell’apprendistato professionalizzante è infatti l’accrescimento delle capacità tecniche dell’individuo al fine di farlo diventare lavoratore qualificato. Il contratto può essere stipulato in tutti i settori lavorativi, nonché dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. Continuano invece a sussistere dei limiti quantitativi per l’assunzione di apprendisti: non è possibile assumere apprendisti in numero superiore al 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso uno stesso datore di lavoro; i datori che non hanno alle proprie dipendenze maestranze specializzate e qualificate, o che ne abbiano in numero inferiore a tre, possono assumere al massimo 3 apprendisti; le imprese artigiane sono soggette ai limiti quantitativi disciplinati dalla legge quadro per l’artigianato (art. 4, legge n. 443/1985). (*) Gli elenchi e le schede Ccnl/Regioni sono a cura di Gloria Baldoni, Consulente Area lavoro e contrattualistica Cna Interpreta Srl. Guida alle Paghe - Allegato 5/2006 5 Apprendistato professionalizzante Regolamentazione regionale e contrattuale Settore artigiano Numero apprendisti Impresa che non lavora in serie 9 (elevabile a 13) Impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata 5 (elevabile a 8) Impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura 16 (elevabile a 24) Imprese di costruzioni edili 5 (elevabile a 9) Età di assunzione Frazioni di anno Giovani con qualifica Applicabilità nuovi limiti I soggetti destinatari del contratto di apprendistato professionalizzante sono coloro che hanno un’età compresa fra i 18 e i 29 anni. Il Ministero del lavoro ha chiarito (circ. n. 30 del 15 luglio 2005) che possono essere assunti anche i soggetti che non hanno ancora compiuto 30 anni. Quindi, il limite massimo di età per l’assunzione è pari a 29 anni e 364 giorni. Il contratto può essere stipulato anche con soggetti che hanno compiuto 17 anni e che sono in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge n. 53/2003. I limiti di età di cui sopra non possono essere applicati finché la nuova disciplina dell’apprendistato non può considerarsi pienamente operativa alla luce della legislazione regionale e/o della disciplina contrattuale. Forma e durata del contratto Forma scritta Contenuto Piano formativo Nullità Autorizzazione preventiva Durata Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Lo stesso deve indicare: la prestazione lavorativa cui il lavoratore verrà adibito; la qualifica professionale che potrà essere conseguita al termine del rapporto; il piano formativo individuale. Il piano formativo individuale deve essere contenuto in un documento distinto dal contratto di lavoro ma che ne costituisce parte integrante e inderogabile e, se assente, decreta la nullità del contratto stesso. Le ipotesi di nullità del contratto sono dunque due: mancanza della forma scritta; assenza del piano formativo. Si evidenzia che la sottoscrizione del contratto non deve essere condizionata ad alcuna preventiva autorizzazione. L’obbligo di autorizzazione preventiva da parte della Direzione provinciale del lavoro è stato infatti abrogato dalla stessa Legge Biagi (art. 85, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003). Pertanto, non sono da considerarsi legittime le eventuali procedure di autorizzazione preventiva da parte dell’Ente bilaterale, introdotte dalla contrattazione collettiva (si veda il Ccnl Commercio Confcommercio, 2 luglio 2004). Come sottolineato più volte dal Ministero del lavoro (circ. n. 40/2004 e n. 30/2005) infatti, tale adempimento contrattuale può divenire obbligatorio solo se viene reintrodotto dalla regolamentazione regionale. Posto che per legge la durata minima e massima del contratto di apprendistato professionalizzante è pari rispettivamente a 2 e 6 anni, la contrattazione collettiva stabilisce la durata effettiva in base alle competenze di base e tecnico-professionali da conseguire e della eventuale qualifica professionale. Quest’ultima deve rispettare i criteri individuati nell’istituendo «Repertorio delle professioni» presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Guida alle Paghe - Allegato 6 5/2006 Apprendistato professionalizzante Regolamentazione regionale e contrattuale Repertorio delle professioni Applicabilità nuova durata Rapporti di breve durata Apprendistato stagionale Apprendisti bagnini Detto Repertorio, predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell’istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, ha il fine di armonizzare le diverse qualifiche professionali (art. 52, D.Lgs. n. 276/2003). Alla stregua dei limiti di età, anche le nuove durate, minima e massima, dell’apprendistato, non possono essere applicate finché la disciplina di tale contratto non può considerarsi pienamente operativa alla luce della legislazione regionale e/o della disciplina contrattuale. In attesa della piena operatività dell’istituto, anche in relazione alla durata del contratto rimane pertanto in vigore la previgente normativa (minimo 18 mesi, massimo 4 anni o 5 anni nel settore artigiano), a nulla rilevando diverse pattuizioni in sede di contrattazione collettiva. Per la regolamentazione di rapporti di breve durata, il Ministero del lavoro ha chiarito (circ. n. 30/2005) che è possibile ricorrere ad altre fattispecie contrattuali, quali, ad esempio, i tirocini estivi, la cui regolamentazione è demandata alle Regioni. Tuttavia, i tirocini estivi sono stati dichiarati incostituzionali dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 50/2005). Si ritiene quindi che il chiarimento espresso dal Ministero del lavoro debba essere inteso con riferimento ai tirocini formativi (art. 18, legge n. 196/1997). Con nota successiva (lettera 20 luglio 2005), il Ministero ha chiarito che per «rapporti di breve durata» si intende l’apprendistato svolto nelle attività stagionali. Tale tipo di rapporto non può più avvenire per il tramite di contratti di apprendistato, dal momento che il nuovo apprendistato professionalizzante ha una durata minima pari a due anni. L’apprendistato stagionale è dunque possibile solo con riferimento alla disciplina previgente (legge n. 196/1997). In contraddizione con quanto sopra, appare tuttavia la recente risposta ad interpello dello stesso Ministero (risp. 5 dicembre 2005, prot. n. 2977), con la quale quest’ultimo ritiene applicabile la disciplina dell’apprendistato professionalizzante anche alla figura professionale dell’«assistente ai bagnanti». Occorre sottolineare che tale figura professionale è decisamente connotata da «stagionalità». L’attività lavorativa, infatti, si svolge principalmente nel periodo estivo, salvo il residuale caso dei bagnini occupati nell’ambito di piscine aperte anche durante i mesi invernali. Non è dunque da escludersi che la risposta in commento rappresenti una apertura del Ministero del lavoro nei confronti dell’apprendistato di breve durata. Aspetti formativi Condizioni Decreto competitività Le condizioni ‘‘strutturali’’ per considerare operativo l’apprendistato professionalizzante poste dalla normativa vigente (art. 49, D.Lgs. n. 276/2003) sono sostanzialmente due: 1) la Regione o la Provincia autonoma, ove ha sede l’impresa, deve avere definito il contenuto formativo dei diversi profili degli apprendisti; 2) il contratto collettivo applicato deve prevedere l’avvenuta regolamentazione di quanto demandato alle parti sociali dalla legge stessa: durate, retribuzioni, modalità di erogazione ed articolazione della formazione. Tuttavia, dal momento che l’attuazione di quanto di propria competenza da parte delle Regioni procedeva molto a rilento, con un provvedimento legislativo (art. 13, comma 13bis, legge n. 80/2005) entrato in vigore il 15 maggio 2005, si è stabilito che fino all’approvazione della legge regionale, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Alla luce di tale provvedimento, nelle Regioni in cui l’apprendistato professionalizzante non Guida alle Paghe - Allegato 5/2006 7 Apprendistato professionalizzante Regolamentazione regionale e contrattuale Disciplina dei profili Operatività è ancora stato disciplinato, è ugualmente possibile fare ricorso a tale contratto purché i contratti collettivi nazionali di lavoro abbiano regolamentato tutti gli aspetti di loro competenza. Per quanto concerne i profili formativi, di esclusiva competenza delle Regioni, nel predetto periodo transitorio i contratti collettivi possono provvedere alla regolamentazione degli stessi anche mediante un rinvio agli enti bilaterali ovvero a prassi già esistenti e codificate dall’Isfol. Poste le condizioni di operatività del contratto di apprendistato professionalizzante, laddove queste non siano rispettate si deve continuare ad applicare, nel suo complesso (età, durata, retribuzione, etc), la disciplina del «vecchio apprendistato» (art. 47, c. 3, D.Lgs. n. 276/ 2003). Ruolo delle Regioni Profili formativi 120 ore di formazione Formazione formale Parere di conformità La regolamentazione degli aspetti formativi è principalmente demandata alle Regioni che a tal fine devono operare in sinergia con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano regionale. Tale collaborazione è fondamentale nella definizione del principale elemento da cui prende origine la formazione: la definizione dei profili formativi, vale a dire l’individuazione dell’insieme delle competenze e delle conoscenze che ciascun apprendista deve sviluppare al fine di ottenere la qualificazione professionale oggetto del contratto. Sulla base del profilo formativo adeguato, viene di conseguenza strutturato l’intero percorso formativo, che deve svolgersi nel rispetto di alcuni importanti criteri direttivi. Deve essere previsto un monte ore minimo di 120 ore annue di formazione formale per l’acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali. Si sottolinea che non viene più utilizzata l’espressione «120 ore medie annue», come invece accadeva nella previgente disciplina (art. 16, c. 2, legge n. 196/1997). Pertanto pare doversi rispettare l’obbligo delle 120 ore minime di formazione con riferimento a ciascun anno, non come media calcolata sulla durata dell’apprendistato nel suo complesso. Nonostante ciò, molti contratti collettivi, in sede di regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante, continuano ad utilizzare l’espressione «120 ore medie». Sarà pertanto opportuno un chiarimento ministeriale in materia. Tale formazione può essere svolta o all’interno dell’azienda o all’esterno di questa. Non è dunque più previsto un monte minimo di formazione da effettuarsi esclusivamente all’esterno dell’azienda. Tuttavia la formazione, anche se effettuata internamente, deve essere ‘‘formale’’, deve cioè essere erogata in base a percorsi strutturati di formazione on the job e in affiancamento certificabili secondo le modalità che saranno definite dalle stesse Regioni. L’eventuale formazione esterna, invece, dovrà essere erogata attraverso strutture accreditate. La formazione potrà anche svolgersi in modalità e-learning o di formazione a distanza. Appare chiaro che la formazione in modalità e-learning, se non integrata con fasi di addestramento pratico in azienda, non sembra attuabile in relazione a contratti di apprendistato aventi ad oggetto lo svolgimento di attività poco qualificate. Nel regolamentare gli aspetti formativi, le Regioni possono altresı̀ introdurre l’obbligo di richiedere un parere di conformità fra piano formativo individuale e profilo formativo individuato nel contratto di apprendistato. Nella maggior parte delle disposizioni regionali, il predetto parere di conformità può essere richiesto alternativamente: agli Enti/Organismi bilaterali; alla Provincia competente. Il parere di conformità potrebbe anche essere previsto dal contratto collettivo nazionale. In Guida alle Paghe - Allegato 8 5/2006 Apprendistato professionalizzante Regolamentazione regionale e contrattuale Tutor Rinvio ai contratti collettivi Regolamentazioni disomogenee questi casi, tuttavia, lo stesso sarà obbligatorio solo se previsto anche dalla normativa regionale. In caso contrario, non sarà vincolante (Min. lav., circ. n. 40/2004 e n. 30/2005). La formazione ‘‘formale’’ presuppone l’esistenza di un tutor, appositamente formato e con competenze adeguate. Nel caso in cui la formazione sia impartita attraverso strumenti di elearning, anche l’attività di tutoring potrà essere effettuata a distanza (tele-affiancamento, video-comunicazione da remoto, etc.). Le specifiche competenze del tutor dovranno essere definite dalle Regioni. Il ruolo del tutor può essere svolto: dal datore di lavoro, se in possesso di competenze adeguate; da un lavoratore che sia inquadrato ad un livello pari o superiore rispetto alla qualifica professionale che dovrà conseguire l’apprendista. Nel disciplinare gli aspetti formativi, le Regioni sono anche tenute a fare rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale, ai fini della determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e dell’articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni. In conclusione, alle Regioni viene assegnato il compito di regolamentare tutti gli aspetti relativi alla formazione, sebbene nel rispetto delle particolarità tipiche di ciascun comparto produttivo. Tuttavia, alcune Regioni hanno scelto la strada della regolamentazione unilaterale, al limite della costituzionalità (come la Regione Puglia). Altre hanno saputo trovare il giusto compromesso fra competenza regionale e competenza contrattuale (come la Regione Veneto). Altre ancora hanno adottato una tecnica legislativa che, pur avendo come obiettivo il puntuale rispetto della Legge statale, ha finito col rendere molto complicata l’attuazione dell’istituto in esame (come la Regione Emilia Romagna). Regione Puglia Monte ore minimo Erogazione e articolazione Operatività La Regione Puglia, con una recente legge (legge regionale 22 novembre 2005, n. 13) ha regolamentato gli aspetti formativi del contratto di apprendistato professionalizzante, specificando che la formazione deve essere svolta prevalentemente all’esterno presso strutture accreditate. Tale formazione deve altresı̀ rispettare un monte ore minimo che varia a seconda della durata del contratto: 240 ore, se il contratto ha durata pari a 2 anni; 375 ore, se il contratto ha durata superiore a 2 anni e fino a 3 anni; 525 ore, se il contratto ha durata superiore a 3 anni e fino a 4 anni; 696 ore, se il contratto ha durata superiore a 4 anni e fino a 5 anni; 891 ore, se il contratto ha durata superiore a 5 anni e fino a 6 anni. La Legge regionale in esame stabilisce dunque in modo unilaterale sia l’ammontare minimo della formazione formale sia le modalità con cui quest’ultima deve essere erogata. Non viene previsto infatti alcun rinvio alla contrattazione collettiva al fine di stabilire, anche in considerazione della capacità formativa dell’azienda, quanta parte della formazione formale possa essere svolta all’interno di quest’ultima. La formazione, infatti, deve essere prevalentemente esterna e deve essere erogata da strutture già accreditate presso la Regione o che si accrediteranno in base al bando che la Regione stessa è tenuta ad emanare in tempi brevi. Pur sollevando numerose critiche da parte di alcune rappresentanze sindacali e dei datori di lavoro, in quanto fortemente sbilanciata sulle competenze regionali in materia di formazione e scarsamente attenta alle esigenze della controparte, la legge della Regione Puglia ha tuttavia il pregio di rendere operativo il contratto di apprendistato professionalizzante anche Guida alle Paghe - Allegato 5/2006 9 Apprendistato professionalizzante Regolamentazione regionale e contrattuale per quei contratti collettivi che non hanno disciplinato le modalità di articolazione ed erogazione della formazione. Si ritiene, tuttavia, che ai fini della piena operatività sia necessario attendere l’emanazione del bando regionale con cui verranno selezionate le nuove strutture formative da accreditare. Regione Veneto Formazione formale Formazione interna Operatività La Regione Veneto, a parere di chi scrive, ha articolato una disciplina dell’apprendistato professionalizzante che tiene conto sia delle competenze regionali sia delle competenze dei contratti collettivi. La Regione (deliberazione Giunta Regionale n. 197/2005) provvede innanzitutto a definire la formazione formale, vale a dire quella: svolta in un ambiente organizzato e strutturato; assistita da figure professionali competenti; esplicitamente progettata come apprendimento in termini di obiettivi, tempi e risorse; intenzionale dal punto di vista del soggetto che apprende; con esiti verificabili e certificabili. La suddetta formazione formale può anche essere svolta in azienda, purché siano rispettati i criteri elencati. In particolare, le aziende possono svolgere anche integralmente la formazione formale al proprio interno, purché siano caratterizzate da: presenza di risorse umane idonee a trasferire competenze; tutor con formazione e competenze tecnico professionali adeguate; locali idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione. Solo nel caso in cui l’azienda non possieda capacità formativa come sopra esplicitata, l’intero monte ore di formazione formale dovrà essere svolta esclusivamente all’esterno presso strutture accreditate. La formazione interna sarà invece obbligatoria, limitatamente all’acquisizione di competenze tecnico-professionali, se il contratto collettivo applicato all’azienda non stabilisce la ripartizione fra formazione esterna ed interna. La Regione Veneto ha dunque provveduto a fornire un quadro normativo completo, per quanto concerne gli aspetti formativi, del contratto di apprendistato professionalizzante, rendendolo cosı̀ operativo con riferimento a tutti quei contratti collettivi che, pur avendolo disciplinato, non hanno esplicitato le modalità di erogazione ed articolazione della formazione. Regione Emilia Romagna Formazione esterna La Regione Emilia Romagna (legge regionale 1º agosto 2005, n. 17) ha scelto di regolamentare gli aspetti formativi del contratto di apprendistato professionalizzante mediante rinvio ad apposite delibere di Giunta (D.G.R. n. 1256/2005, D.G.R. n. 2183/2005, D.G.R. n. 236/2006). In particolare, la Regione individua il proprio compito di regolamentazione nell’ambito della formazione esterna e identifica questa formazione come quella realizzata da soggetti formativi specificamente accreditati o autorizzati. La «formazione esterna per apprendisti» si caratterizza per essere: professionalizzante, per le competenze che sviluppa e che fanno riferimento a qualifichefigure professionali caratterizzanti il sistema economico-produttivo regionale e validate dalle parti sociali; di qualità, in quanto adotta metodologie didattiche che valorizzano le differenti caratteristiche e condizioni di apprendimento dei giovani; certificabile, secondo un processo trasparente e rigoroso che assicura ai giovani interessati l’acquisizione di un titolo certo; Guida alle Paghe - Allegato 10 5/2006 Apprendistato professionalizzante Regolamentazione regionale e contrattuale S.R.Q. Rinvio alla contrattazione Parere del Ministero appropriata, rispetto alle esigenze delle imprese che possono selezionare l’intervento all’interno di un sistema ampio di offerta; fruibile con flessibilità, in quanto la formazione si articola in interventi formativi a cui gli apprendisti accedono a seconda delle loro caratteristiche e delle esigenze delle imprese. La formazione esterna promossa dalla Regione prende a riferimento le qualifiche comprese nel Sistema regionale delle qualifiche (S.R.Q.) e viene realizzata attraverso «cataloghi» che comprendono corsi differenziati e auto-consistenti che perseguono l’obiettivo della professionalizzazione degli apprendisti. I corsi possono prevedere lo sviluppo di conoscenze-capacità di base, trasversale e tecnico-professionali. Oltre a dover essere coerente con il sistema regionale delle qualifiche, la disciplina regionale degli aspetti formativi deve anche rispettare le previsioni dei contratti collettivi di lavoro in relazione alla articolazione della formazione e alla sua erogazione. Tale ultimo rinvio alla contrattazione collettiva, a parere del Ministero del lavoro (risposta ad interpello n. 2464/2005), rende inoperante la legge della Regione Emilia Romagna fintantoché ciascun contratto collettivo non avrà esplicitato le modalità di articolazione della formazione e della successiva erogazione. In assenza della regolamentazione contrattuale, pertanto, le aziende non potranno stipulare contratti di apprendistato professionalizzante. Le stesse dovranno continuare a siglare contratti di apprendistato ai sensi della previgente disciplina, perdendo, nella maggior parte dei casi, la possibilità di beneficiare dell’innalzamento dell’età massima di assunzione e della durata del contratto di apprendistato professionalizzante. Ruolo dei contratti collettivi Definizione della durata Articolazione e erogazione formazione Formazione interna Periodo transitorio La legge assegna alla contrattazione collettiva principalmente il compito di disciplinare la durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire (art. 49, c. 3, D.Lgs. n. 276/2003). In secondo luogo, i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, devono determinare, anche all’interno degli enti bilaterali, le modalità di erogazione e l’articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni (art. 49, c. 5, lett. b), D.Lgs. n. 276/2003). Una simile previsione ha il pregio di assegnare alle parti sociali, anche a livello aziendale, il compito di stabilire quando la formazione può essere svolta, anche completamente, all’interno dell’azienda, al fine di risultare maggiormente rispondente alle esigenze aziendali. La maggiore critica mossa al modello di formazione, esclusivamente esterna, introdotto dalla previgente disciplina, consisteva infatti nel sostenere che fosse troppo standardizzato e assolutamente inadeguato a preparare i giovani apprendisti ad affrontare i diversi contesti produttivi. La normativa vigente, facendo tesoro della precedente esperienza, assegna alle parti sociali, maggiori conoscitrici delle diverse realtà, il compito di definire in che modo debba essere articolata ed erogata la formazione, prevedendo sia un concorso di formazione esterna e formazione interna, sia esclusivamente la formazione interna, affinché la stessa possa risultare realmente efficace. Il potere contrattuale delle parti sociali in materia di formazione si è inoltre maggiormente rafforzato con l’entrata in vigore del cosiddetto decreto competitività (legge n. 80/2005), in base al quale, a partire dal 15 maggio 2005, e in via transitoria, vale a dire finché le Regioni non avranno definito gli aspetti di propria competenza, i contratti collettivi possono regolamentare integralmente l’apprendistato professionalizzante, al fine di renderlo pienamente operativo. Guida alle Paghe - Allegato 5/2006 11 Apprendistato professionalizzante Regolamentazione regionale e contrattuale Difficoltà operative Tuttavia, non tutti i contratti collettivi hanno provveduto a fornire la predetta regolamentazione, sicuri del fatto che il soggetto principalmente competente in materia di formazione fosse la Regione. Per cui l’operatore si trova a dover gestire, da un lato, contratti collettivi assolutamente completi, come quello recentemente rinnovato del settore metalmeccanico, che non pongono particolari problemi; dall’altro, contratti che si limitano a riprodurre pedissequamente il contenuto della legge, e che non disciplinano, o lo fanno in maniera minima, gli aspetti formativi. In relazione a questi ultimi, occorre dunque interrogarsi circa la effettiva operatività dell’istituto in commento. Di seguito si riportano alcuni esempi di regolamentazione della formazione da parte dei contratti collettivi, al fine di desumere i criteri generali in base ai quali si può o meno concludere per l’immediata operatività del contratto di apprendistato professionalizzante. Ccnl Metalmeccanica Confindustria Formazione formale Articolazione della formazione Modalità della formazione Piano formativo Profili formativi Formazione interna e capacità formativa In occasione del rinnovo della parte economica del Ccnl in esame, avvenuto lo scorso 19 gennaio, è stata introdotta la disciplina dell’apprendistato professionalizzante in modo completo ed organico, anche con riferimento agli aspetti formativi. Affinché possa essere operativo anche nelle Regioni in cui l’apprendistato non è stato regolamentato, il contratto provvede a: fornire una definizione di formazione formale: è tale il processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, in cui l’apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all’acquisizione di conoscenze/competenze di base, trasversali e tecnico-professionali; individuare l’articolazione della formazione formale: sono previste tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale, nonché tematiche trasversali articolate in quattro diverse aree di contenuto; definire le modalità con cui potrà svolgersi la formazione formale: aula, e-learning, on the job, affiancamento, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali; predisporre un modello di Piano formativo individuale: definisce il percorso formativo dell’apprendista in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da conseguire e con le conoscenze e abilità già possedute dallo stesso; fornire un elenco di profili formativi; prevedere la possibilità della formazione interna: la formazione formale può essere erogata, in tutto o in parte, all’interno dell’azienda qualora questa disponga di capacità formativa. Quest’ultima, che deve essere certificata dall’azienda e comunicata ad apposita Commissione territoriale, sussiste solo se: 1) esiste un tutor competente; 2) l’azienda ha gli strumenti per erogare direttamente o organizzare, avvalendosi di docenti esterni, l’erogazione di interventi formativi. Capacità formativa interna Formazione teorica: presenza, in azienda o in aziende collegate, di locali idonei. Sono tali i locali distinti da quelli prevalentemente destinati alla produzione e dotati di strumenti adeguati alla modalità di formazione da erogare Entrata in vigore Alla luce di quanto sopra, le aziende che applicano il contratto collettivo esaminato, potranno stipulare contratti di apprendistato professionalizzante in qualsiasi Regione, anche laddove non sia operativa una disciplina regionale in materia. Guida alle Paghe - Allegato 12 Formazione in generale: presenza in azienda, o in aziende collegate, di lavoratori, con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze 5/2006 Apprendistato professionalizzante Regolamentazione regionale e contrattuale Ccnl Terziario, distribuzione, servizi Confcommercio Parere di conformità Durata della formazione Rinvio all’Isfol Articolazione attività formative Contenuti trasversali Contenuti tecnico-professionali Il Ccnl terziario, distribuzione, servizi Confcommercio 2 luglio 2004 disciplina gli aspetti formativi dell’apprendistato professionalizzante in base ad un articolato che, alla stregua del Ccnl del settore metalmeccanico, permette alle aziende di fare ricorso a tale tipologia contrattuale anche nelle Regioni in cui la stessa non sia ancora stata regolamentata. Occorre innanzitutto premettere che il contratto prevede la necessità di richiedere, all’Ente bilaterale, un parere di conformità del piano formativo individuale rispetto sia alle norme del Ccnl sia ai programmi di formazione indicati dall’azienda, in relazione alla qualifica professionale che si intende conseguire. Una simile previsione, tuttavia, si considera operativa solo laddove la normativa regionale, nel regolamentare l’apprendistato professionalizzante, abbia stabilito l’obbligo di richiedere un parere di conformità preventivo. In caso contrario, il contratto di apprendistato si considera validamente concluso anche in assenza del predetto parere (Min. lav., circ. n. 40/2004 e n. 30/2005). Il monte ore di formazione è fissato in almeno 120 ore annue. La formazione può essere svolta sia esternamente sia internamente. A questo proposito, il contratto prevede la possibilità, per l’azienda, di anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le parti hanno altresı̀ provveduto a stabilire che per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati dalle parti stipulanti il Ccnl in esame secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l’Isfol in data 10 gennaio 2002. In particolare, le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante. Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti cinque aree di contenuti: accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo; competenze relazionali; organizzazione ed economia; disciplina del rapporto di lavoro; sicurezza sul lavoro. I contenuti e le competenze tecnico-professionali, da conseguire mediante esperienza di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi: conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale; conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro; conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro); conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto. Ccnl Edili e affini cooperative Durata formazione Formazione ridotta Il Ccnl edili e affini cooperative 24 maggio 2004 stabilisce, in primo luogo, che la durata della formazione per l’apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue medie ed è finalizzata all’acquisizione di competenze di base e tecnico professionali. L’impegno formativo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza, per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere. Una simile previsione, non trovando esplicito riscontro nella normativa vigente, appare di difficile applicabilità. La stessa non appare tuttavia isolata. Previsioni circa la possibilità di riduzione del monte ore minimo di formazione si ritrovano infatti in numerosi altri con- Guida alle Paghe - Allegato 5/2006 13 Apprendistato professionalizzante Regolamentazione regionale e contrattuale Scuole edili Cumulo rapporti Attestato di frequenza Operatività tratti collettivi (ad esempio: Ccnl Tessile abbigliamento Confindustria 24 aprile 2004; Ccnl Alimentazione Confindustria 17 settembre 2005; etc.). Appare dunque auspicabile un chiarimento ministeriale alla luce del quale i datori di lavoro possano applicare la norma contrattuale senza incorrere nel rischio di dover restituire la contribuzione fruita a causa del mancato rispetto dell’obbligo di formazione minima individuato dal Legislatore. Le parti, inoltre, rinviano alle Regioni la definizione di una congrua articolazione di formazione esterna (su aspetti generali e comuni alla professione) e interna (su aspetti specifici del contesto organizzativo e produttivo) all’azienda, individuando gli enti scuola edili tra i soggetti prioritari della formazione esterna ed individuando altresı̀ specifici criteri di accreditamento dei tutors aziendali, la cui formazione, ove necessaria, avverrà prioritariamente attraverso il sistema degli enti scuola edili. In coerenza con quanto sopra, alla Scuola edile sono affidati i compiti di: raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all’avvio dei rapporti di apprendistato, utilizzando a tal fine i dati in possesso della Cassa edile; definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle Regioni d’intesa con le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti; individuazione delle modalità di erogazione dell’attività formativa; formazione per i tutors aziendali; consulenza e accompagnamento per l’impresa e per il lavoratore, nel percorso di inserimento lavorativo di quest’ultimo; attestazione dell’effettuazione della fase formativa ai fini della registrazione della stessa nel libretto individuale di formazione valevole ai fini della formazione continua. Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. A quest’ultimo fine l’apprendista deve documentare l’avvenuta partecipazione all’attività formativa con l’attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola edile e/o con l’attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione. Posto quanto sopra, si ritiene che il contratto in esame, sebbene mediante rinvio alle Casse edili, contenga le disposizioni necessarie perché l’apprendistato professionalizzante possa dirsi operativo. Ccnl Tessile abbigliamento Confindustria Organismo bilaterale Articolazione ed erogazione Formazione ridotta Operatività Il Ccnl tessile abbigliamento Confindustria 24 aprile 2004, rappresenta uno dei molteplici esempi di regolamentazione degli aspetti formativi dell’apprendistato professionalizzante, mediante rinvio ad un Organismo bilaterale. Le parti, attraverso l’Organismo bilaterale nazionale Tessile abbigliamento moda, dovranno infatti definire: le modalità di erogazione e di articolazione della formazione, strutturata in forma modulare, esterna ed interna alle aziende; la quota parte di 120 ore di formazione, da svolgere con priorità temporale, da destinare alla sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione infortuni; le modalità e la tipologia di formazione erogabile agli apprendisti che avessero intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato professionalizzante, anche in mansioni non analoghe, e che possano attestare di aver già ricevuto una parte di formazione. Appare dunque evidente che, finché l’Organismo bilaterale non avrà disciplinato gli aspetti sopra elencati, le aziende che applicano il contratto collettivo esaminato, non potranno utilizzare l’apprendistato professionalizzante. Faranno eccezione quelle imprese Guida alle Paghe - Allegato 14 5/2006 Apprendistato professionalizzante Regolamentazione regionale e contrattuale operanti in Regioni dove tali aspetti sono stati definiti a monte da parte della normativa regionale. Ccnl Alimentazione Confapi Operatività Il Ccnl 6 maggio 2004 non disciplina in alcun modo gli aspetti formativi dell’apprendistato professionalizzante. Si limita esclusivamente a stabilire le percentuali massime di assunzione, la durata, il sottoinquadramento, la necessità di un tutor e poco altro. Le aziende che applicano tale contratto, a meno che non si trovino in Regioni in cui esiste una regolamentazione regionale completa in relazione agli aspetti formativi, non potranno stipulare contratti di apprendistato professionalizzante. Regioni e contratti collettivi: il «caso Emilia Romagna» Interpello Unionapi Modalità di articolazione ed erogazione Disciplina compiuta Regolamentazione parziale Rinvio ad organismi bilaterali Regione Emilia Romagna Altre regioni Alla luce della risposta del Ministero del lavoro all’interpello proposto da Unionapi (n. 2464/ 2005) paiono essere operativi solo quei contratti collettivi che abbiano disciplinato tutti gli aspetti che la legge (art. 49, D.Lgs. n. 276/2003) considera di loro competenza: durata del contratto (comma 3); modalità di erogazione ed articolazione della formazione interna ed esterna all’azienda, anche per il tramite degli enti bilaterali (comma 5). Poiché la legge della Regione Emilia Romagna, a detta del Ministero del lavoro «all’articolo 29, comma 1, dispone un rinvio per alcuni rilevanti contenuti del contratto di apprendistato, quali l’articolazione della formazione e la sua erogazione, a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro», finché i contratti collettivi non avranno disciplinato i suddetti aspetti, non potrà dirsi operativo l’apprendistato professionalizzante, ma si dovrà applicare la disciplina previgente. La difficoltà operativa sta nel comprendere cosa significa disciplinare «le modalità di erogazione ed articolazione della formazione interna ed esterna». Alcuni contratti collettivi appaiono disciplinare compiutamente le modalità con cui deve articolarsi ed essere erogata l’attività formativa. Per tali contratti, quindi, l’apprendistato professionalizzante nella Regione Emilia Romagna è sicuramente operativo. Altri, invece, non disciplinano affatto tali aspetti, limitandosi ad una generica disciplina della formazione, senza alcun riferimento ai contenuti e alla modalità di erogazione della stessa. Con riferimento a tali contratti, nella Regione Emilia Romagna, si dovrà continuare ad utilizzare il ‘‘vecchio’’ apprendistato. Infine, in un’area grigia, si collocano, in particolare, alcuni contratti che disciplinano gli aspetti formativi rinviando agli organismi bilaterali. Si ritiene che, finché tali enti/organismi non avranno regolamentato la formazione, non potrà dirsi operativo l’apprendistato professionalizzante. Le difficoltà operative emergono principalmente in Regioni, come l’Emilia Romagna, che non regolamentano tutti gli aspetti concernenti la formazione, rinviando, come detto, alla contrattazione collettiva per alcuni importanti elementi della stessa. Ove, viceversa, le Regioni abbiano disciplinato l’intera materia della formazione, intesa sia come individuazione dei diversi profili professionali degli apprendisti, sia per le modalità di erogazione ed articolazione della formazione, si ritiene che il nuovo apprendistato professionalizzante sia attivabile anche laddove i contratti collettivi abbiano disciplinato quanto di loro competenza (durate, inquadramenti, retribuzione, ecc.), pur se trascurando o rimandando ad Enti bilaterali, organismi per la formazione, ecc., il compito di articolare le modalità formative. Guida alle Paghe - Allegato 5/2006 15 Apprendistato professionalizzante Regolamentazione regionale e contrattuale Nello schema che segue sono evidenziati alcuni dei principali contratti collettivi per i quali, nella regione Emilia Romagna, è sicuramente operativo l’apprendistato professionalizzante (contrassegnati dal «sı`») e altri per i quali pare di potersi escludere l’operatività (contrassegnati dal «no»). Apprendistato profess.te disciplinato Regolamentazione della formazione e della sua erogazione - disciplinata Ccnl Federmeccanica Confindustria 19/1/2006 si si Ccnl metalmeccanica Confapi 24/1/2006 si si Ccnl edili e affini Ance-Confindustria 20/5/2004 si si Ccnl edili e affini artigianato 1º/10/2004 si si Ccnl cooperative edili e affini 24/5/2004 si si Ccnl edili e affini Aniem-Confapi 11/6/2004 si si – Ccnl tessile abbigliamento Confindustria 24/4/2004 – Ccnl tessile abbigliamento Confapi 4/5/2004 – Ccnl pelli e cuoio Confindustria 21/5/2004 – Ccnl spazzole e pennelli Confindustria 8/6/2004 – Ccnl calzature Confindustria 18/5/2004 – Ccnl giocattoli Confindustria 24/5/2004 si no le modalità di erogazione e di articolazione della formazione sono demandate ad un organismo bilaterale nazionale che per quanto risulta non le ha ancora definite – Ccnl occhiali e affini Confindustria 27/5/2004 – Ccnl ombrelli e ombrelloni Confindustria 2/7/2004 – Ccnl lavanderie industriali 16/12/2003 – Ccnl gomma plastica Confindustria 2/6/2004 si no le modalità di erogazione e di articolazione della formazione sono demandate ad un organismo bilaterale nazionale che per quanto risulta non le ha ancora definite Ccnl terziario distribuzione servizi Confcommercio 2/7/2004 si si Ccnl terziario distribuzione servizi Confesercenti 6/7/2004 si si Ccnl distribuzione cooperativa 2/7/2004 si si Ccnl autoferrotranviari 18/11/2004 si no generica disciplina della formazione, senza alcun riferimento ai contenuti ed alla modalità di erogazione della stessa Ccnl istituzioni socio-sanitarie Anaste 25/5/2004 si no generica disciplina della formazione, senza alcun riferimento ai contenuti ed alla modalità di erogazione della stessa Ccnl lavoratori dei porti 4/3/2005 si no generica disciplina della formazione, senza alcun riferimento ai contenuti ed alla modalità di erogazione della stessa Ccnl chimica farmaceutica Confindustria 28/5/2004 si si Ccnl autotrasporti e spedizione merci/ Ccnl magazzini generali 18/10/2005 si si Ccnl segue 8 Guida alle Paghe - Allegato 16 5/2006 Apprendistato professionalizzante Regolamentazione regionale e contrattuale Apprendistato profess.te disciplinato Regolamentazione della formazione e della sua erogazione - disciplinata Ccnl panificazione Confesercenti 20/7/2005 si si Ccnl panificazione Federpanificatori 19/7/2005 si si Ccnl scuole private a gestione laica Aninsei 16/9/2005 si no generica disciplina della formazione, senza alcun riferimento ai contenuti ed alla modalità di erogazione della stessa Ccnl gomma e plastica Confapi 16/9/2005 si si Ccnl cooperative alimentari 21/9/2005 si si Ccnl alimentazione Confindustria 17/9/2005 si si Ccnl pompe funebri 15/7/2005 si no generica disciplina della formazione, senza alcun riferimento ai contenuti ed alla modalità di erogazione della stessa Ccnl autoscuole 5/7/2005 si no generica disciplina della formazione, senza alcun riferimento ai contenuti ed alla modalità di erogazione della stessa Ccnl farmacie private 5/5/2005 si no generica disciplina della formazione, senza alcun riferimento ai contenuti ed alla modalità di erogazione della stessa Ccnl alimentazione Confapi 6/5/2004 si no totale assenza disciplina della formazione Ccnl Piano formativo Piano di dettaglio Il contratto di apprendistato professionalizzante deve essere corredato del piano formativo individuale, che ne costituisce parte integrante ed inderogabile. Dal momento che il modello nazionale non può tenere conto di tutte le specificità legate a ciascun soggetto che si intende assumere e al contesto aziendale nel quale quest’ultimo deve inserirsi, il piano formativo deve essere integrato con un piano individuale di dettaglio, elaborato insieme al tutor, nel quale occorre indicare con maggiore precisione il percorso formativo dell’apprendista. Emerge quindi con estrema chiarezza la necessità, da parte del datore di lavoro, di personalizzare ogni singolo piano formativo in base alle competenze del soggetto che si vuole assumere con contratto di apprendistato. Non sembra dunque che si possano usare formulari standard, eccetto che per il piano formativo individuale ‘‘generico’’ per il quale dovrebbe essere predisposto un unico modello a livello nazionale. Principali caratteristiche del piano formativo individuale Documento allegato al contratto che ne forma parte integrante e inderogabile Regioni e Province autonome predisporranno un modello unico nazionale Deve contenere il percorso di formazione formale e non formale, in base al bilancio delle competenze dell’apprendista e degli obiettivi perseguiti In esso dovrà essere indicata la ripartizione fra formazione interna ed esterna all’azienda Dovrà essere elaborato in coerenza con i profili formativi individuati dalle Regioni e dalle Province autonome, con il supporto tecnico del Repertorio delle professioni Guida alle Paghe - Allegato 5/2006 17 Apprendistato professionalizzante Regolamentazione regionale e contrattuale Competenze delle Regioni Le Regioni e le Province autonome definiranno le modalità per lo svolgimento, la valutazione, la certificazione e la registrazione sul libretto formativo delle competenze acquisite mediante il percorso di apprendistato. Registrazione della formazione Modello ministeriale Finalità Rilascio del libretto formativo Limiti operativi Schemi di certificazione La formazione formale effettuata durante il periodo di apprendistato deve essere registrata nel libretto formativo, in base ai criteri di riconoscimento della formazione, sulla base delle competenze tecnico-professionali acquisite durante il periodo di apprendistato, stabiliti dalle Regioni. Il modello di libretto formativo del cittadino è stato recentemente approvato dal Ministero del lavoro (D.M. 10 ottobre 2005, in G.U. 3 novembre 2005, n. 256). Esso rappresenta il documento nel quale vengono registrate e documentate tutte le informazioni, i dati e le attestazioni, in relazione alle esperienze svolte dal cittadino, nell’arco di tutta la propria vita lavorativa, in ambito di istruzione, formazione e lavoro. In particolare, quale strumento sintetico di trasparenza dell’apprendimento, il libretto formativo risponde all’esigenza di rendere codificabile e riconoscibile anche l’apprendimento non formale o informale, che necessita di essere ricostruito, documentato ed eventualmente certificato ai fini della trasparenza delle competenze. Tale documento, in formato cartaceo ed elettronico, viene rilasciato dalle Regioni o da soggetti delegati dalle medesime, mentre la responsabilità dell’aggiornamento è essenzialmente a carico del soggetto titolare. Si rileva, tuttavia, che l’operatività del libretto formativo incontra un forte limite nell’attuale assenza a livello nazionale di un sistema di standard minimi di competenze, nonché di riconoscimento e certificazione delle stesse. In tal senso, lo stesso documento tecnico definisce il libretto formativo come «strumento in progress, che dovrà essere adeguato ed integrato mano a mano che si andranno definendo le caratteristiche di un sistema condiviso di standard minimi a livello nazionale». Pertanto, il vigente modello di libretto formativo rappresenta una prima tappa nella definizione dello strumento, mentre la piena operatività dello stesso potrà realizzarsi soltanto a seguito dell’individuazione delle condizioni minime comuni a livello nazionale per la riconoscibilità e certificabiltà delle competenze. Pertanto, in attesa che il libretto formativo divenga pienamente operativo, la certificazione delle competenze acquisite durante il percorso di apprendistato professionalizzante può essere effettuata mediante schemi, predisposti nel rispetto dei criteri per la certificazione definiti dalle Regioni o dalle Province autonome, da parte delle stesse Regioni, o, in mancanza, da parte degli enti che erogano la formazione formale esterna, o dallo stesso datore di lavoro in caso di formazione formale interna. Alla pagina successiva si fornisce l’esempio di modello di autocertificazione aziendale della formazione allegato al Ccnl Metalmeccanica Confindustria (rinnovo 19 gennaio 2006). Guida alle Paghe - Allegato 18 5/2006 Apprendistato professionalizzante Regolamentazione regionale e contrattuale Esempio di modello di autocertificazione aziendale della formazione Formazione effettuata durante il contratto di apprendistato Aree tematiche/Contenuti (con riferimento al piano formativo individuale) Durata in ore/ Periodo Modalità adottata & Aula _____________ ore & On the job & Affiancamento Periodo _________ & e-learning _________________ & Esterna & ............ & Aula _____________ ore & On the job & Affiancamento Periodo _________ & e-learning _________________ & Esterna & ............ & Aula _____________ ore & On the job & Affiancamento Periodo _________ & e-learning _________________ & Esterna & ............ & Aula _____________ ore & On the job & Affiancamento Periodo _________ & e-learning _________________ & Esterna & ............ Firma Tutor e Apprendista FIRMA TUTOR _____________________________ FIRMA APPRENDISTA _______________________ FIRMA TUTOR _____________________________ FIRMA APPRENDISTA _______________________ FIRMA TUTOR _____________________________ FIRMA APPRENDISTA _______________________ FIRMA TUTOR _____________________________ FIRMA APPRENDISTA _______________________ Totale ore: ______ FIRMA TUTOR AZIENDALE ________________________ TIMBRO E FIRMA DELL’AZIENDA ________________________ FIRMA APPRENDISTA ________________________ Data ________________________ Guida alle Paghe - Allegato 5/2006 19 Apprendistato professionalizzante Regolamentazione regionale e contrattuale Retribuzione Divieto di cottimo Retribuzione percentualizzata Sottoinquadramento Contratti collettivi Il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante non può essere retribuito in base a tariffe di cottimo. Ciò non rappresenta una novità, in quanto tale divieto sussisteva anche con riferimento al ‘‘vecchio’’ apprendistato. Nel ricordare questo principio, il Ministero del lavoro ha sottolineato, in più di una occasione (circ. n. 40/2004 e n. 30/2005), che è da ritenersi ancora in vigore la disposizione (art. 13, c. 1, legge n. 25/1955) in base alla quale la retribuzione dell’apprendista può essere determinata mediante un procedimento di percentualizzazione graduale in base all’anzianità di servizio, con riferimento alla retribuzione del livello di ‘‘uscita’’ definita dalla contrattazione collettiva. Al contempo, tuttavia, occorre rispettare la nuova disposizione normativa (art. 53, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003) che stabilisce che, durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. Molti dei contratti collettivi, in occasione del rinnovo, hanno recepito integralmente quest’ultimo criterio, rinunciando alla definizione delle retribuzioni in base al principio della percentualizzazione. Altri (es: edilizia artigianato 1º ottobre 2004) hanno invece continuato ad applicare la percentualizzazione. Entrambe le soluzioni, come già anticipato, appaiono condivise dal Ministero del lavoro. Incentivi Normativi Economici In caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, sono riconosciuti due tipi di incentivi: normativi ed economici. Innanzitutto, come già anticipato, durante il rapporto di lavoro, la categoria di inquadramento può essere inferiore, per massimo due livelli, a quella di destinazione. Ciò permette al datore di lavoro di retribuire l’apprendista in misura decisamente contenuta. In secondo luogo, fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative. Infine, in attesa che intervenga la riforma del sistema degli incentivi all’occupazione, continuano ad essere applicabili gli attuali benefici contributivi, il cui riconoscimento, tuttavia, sarà condizionato alla effettiva verifica della formazione svolta secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Settore Contributo settimanale datore di lavoro Contributo apprendista Generalità E 2,89 (senza Inail) E 2,98 (con Inail) 5,54% Artigianato E 0,02 5,54% Sanzioni In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità dell’apprendistato, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza fra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%. La maggiorazione cosı̀ stabilita esclude l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione (art. 53, c. 3, D.Lgs. n. 276/2003). Guida alle Paghe - Allegato 20 5/2006 Apprendistato professionalizzante Regolamentazione regionale e contrattuale Ipotesi di inadempimento L’inadempimento del datore di lavoro sarà valutato, ad esempio, in base a: quantità della formazione: nel caso in cui la formazione impartita, anche periodicamente, sia inferiore rispetto a quella prevista nel piano individuale di formazione o stabilito dalla regolamentazione regionale; assenza di un tutor con competenze adeguate; altri elementi che provino l’inadempienza del datore in relazione all’obbligo formativo. In caso di applicazione della sanzione appena descritta, il datore di lavoro non può continuare il rapporto di apprendistato con lo stesso soggetto e per l’acquisizione della medesima qualifica o qualificazione professionale. Recesso Al termine Durante il rapporto Il datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato dando disdetta con congruo preavviso (art. 2118 c.c.), senza incorrere nei vincoli della normativa in materia di licenziamento. Nel caso in cui il datore non dia la citata disdetta nei termini e modi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, il rapporto di lavoro prosegue, oltre il termine, nella forma del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. È consigliabile dunque accertarsi che ci sia assoluta coincidenza fra scadenza dell’apprendistato e termine del preavviso. È invece vietato recedere dal contratto di apprendistato prima del termine, in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In tali casi, dunque, si rende applicabile la disciplina vigente in materia di licenziamenti individuali. Vecchio e nuovo apprendistato: le principali differenze Istituto Vecchio apprendistato Autorizzazione Obbligatoria. preventiva La stessa è stata poi abrogata dall’art. 85, D.Lgs. n. 276/2003 Età In generale: 16 anni - 24 anni (elevabili a 26 in aree svantaggiate) Portatori di handicap: 16 anni - 26 anni (elevabili a 28 in aree svantaggiate) Settore artigiano: 16 anni - 29 anni (per qualifiche ad alto contenuto professionale individuate dai Ccnl) Settori Tutti Durata minima 18 mesi - 4 anni (elevabile a 5 anni nel e massima settore artigiano) Piano Non previsto formativo Formazione – Solo esterna – 120 ore medie annue, riducibili in caso di soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere Retribuzione Percentualizzata Sanzioni per mancata formazione Apprendistato professionalizzante Non obbligatoria. La reintroduzione dell’obbligo può esser prevista dalle Regioni In generale: 18 anni - 29 anni e 364 gg. Tutti 24 mesi - 6 anni Previsto come parte integrante e inderogabile del contratto – Esterna o interna – 120 ore annue Sottoinquadramento (con possibilità di percentualizzazione in base alle previsioni dei Ccnl) Restituzione della contribuzione fruita in Versamento della differenza fra la contrimisura ridotta buzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100% Guida alle Paghe - Allegato 5/2006 21 Apprendistato professionalizzante - Profili legali Durata e profili formativi Francesco Rotondi Avvocato in Milano, LabLaw - Studio Legale Failla Rotondi & Zambelli fronte del pagamento della retribuzione ma richiede, anche, che al lavoratore siano forniti adeguati insegnamenti per il conseguimento di una stero (2), si sviluppano attraverso la successione delle diverse tipologie di contratto d’apprendistato. Fonti regolatrici «qualifica professionale, di una qualificazione tecnicoprofessionale o di titoli di studio di livello secondario, universitari, o specializzazioni dell’alta formazione» (2). Per qualificare questo particolare assetto di interessi in cui unitamente agli elementi tipici del rapporto di lavoro concorre l’aspetto formativo, si è parlato di contratto a «causa mista». In particolare, il legislatore - a seguito della novella del 2003 - ha previsto tre distinte tipologie di contratto d’apprendistato: il contratto d’apprendistato per l’espletamento del dirittodovere di istruzione e formazione; il contratto d’apprendistato c.d. professionalizzante, volto a conseguire una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico-professionali; il contratto d’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Attraverso la diversificazione delle tre tipologie d’apprendistato appena descritte, il legislatore ha disegnato un meccanismo di accesso al mercato del lavoro modellato in funzione del «target/qualificazione professionale» che il lavoratore intende ottenere. In altre parole, potremmo trovarci innanzi a carriere che, come chiarisce lo stesso Mini- Attualmente la regolamentazione del contratto d’apprendistato è fornita dal combinato disposto di molteplici fonti: la legge dello Stato, le leggi regionali e le previsioni della contrattazione collettiva. A livello di legislazione nazionale, l’apprendistato è regolato dagli articoli 47 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003 nonché dalle norme, «in quanto compatibili», della legge n. 25/1955. Diversamente, è affidata alla legislazione regionale la regolamentazione dei profili formativi delle singole tipologie contrattuali. Da ultimo, alla contrattazione collettiva (di livello nazionale, territoriale ed aziendale) è demandata la regolamentazione delle modalità di erogazione della formazione, interna ed esterna, nell’ambito degli standard fissati dalla legislazione regionale. In particolare, con riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante, alle parti collettive è demandata la determinazione della durata del contratto di apprendistato. Limiti quantitativi alla stipulazione L’art. 47 del D.Lgs. n. 276/ 2003 statuisce il limite massi- Note: (1) In Dir. prat. lav., 2003, 40, inserto e 42, 2812. Percorsi Nel presente contributo, si cercherà di fornire una panoramica in merito alle varie tipologie di apprendistato introdotte dal D.Lgs. n. 276/2003 (1) e ciò con particolare riferimento alla fattispecie dell’apprendistato professionalizzante ed all’implementazione della stessa. Come noto, la c.d. riforma Biagi del mercato del lavoro del 2003 (attuata mediante il D.Lgs. n. 276/2003) è intervenuta a disciplinare e razionalizzare le forme contrattuali la cui precipua funzione è quella di fornire uno strumento di accesso al lavoro attraverso un percorso formativo. In quest’ottica, il D.Lgs. n. 276/2003 ha previsto il superamento del vecchio contratto di formazione e lavoro, ha implementato il contratto di apprendistato (tipologia peraltro già conosciuta e disciplinata nell’ordinamento italiano dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25) ed ha introdotto l’ulteriore tipologia contrattuale del contratto di inserimento (il quale - in sede di prima lettura era stato considerato come ‘‘l’erede’’ del contratto di formazione e lavoro, mentre successivamente la circolare ministeriale (2) è intervenuta a chiarire che in questo contratto il contributo formativo è puramente eventuale). Nel contesto appena descritto, appare evidente che il principale contratto ‘‘formativo’’ sia quello d’apprendistato. In termini generali, il contratto d’apprendistato si caratterizza rispetto ad un ‘‘ordinario’’ contratto di lavoro per il fatto che la causa fondante l’instaurazione del rapporto non si esaurisce nella mera messa a disposizione delle energie lavorative dell’apprendista a (2) Min. welfare, circ. n. 40 del 14 ottobre 2004, in Dir. prat. lav., 2004, 44, 2837. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 26/2006 1425 mo al numero di contratti di apprendistato che possono essere conclusi dal singolo datore di lavoro. Tale limite non potrà essere superiore al 100% delle «maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso». La norma prosegue affermando che, laddove la società datrice di lavoro non annoveri nel proprio organico maestranze specializzate (o ne abbiano in numero inferiore a tre), la stessa potrà concludere non più di tre contratti di apprendistato, con l’eccezione delle imprese artigiane (a cui si continueranno ad applicare le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443) (3). Sotto diverso profilo, occorre segnalare che il legislatore ha ritenuto d’eliminare il riferimento, previsto dalla disciplina del 1955, alla necessità di ottenere l’autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro per stipulare i contratti d’apprendistato (4). Percorsi Tre tipologie 1426 Premesso e chiarito quanto sopra in merito al contratto di apprendistato in generale, si procederà, qui di seguito, alla descrizione sommaria delle singole tipologie d’apprendistato, soffermando in particolare l’attenzione sull’apprendistato professionalizzante. Espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione L’art. 48 del D.Lgs. n. 276/ 2003 regolamenta la prima tipologia di apprendistato ossia quella volta all’espletamento del dovere di istruzione e formazione per i giovani e gli adolescenti che hanno compiuto i quindici anni (5). La durata del periodo di apprendistato è determinata in base alla qualifica da conseguire, al titolo di studio, ai crediti professionali e formativi già in possesso dell’apprendista ed agli ulteriori crediti che potrebbero essere assegnati all’esito del tirocinio. In ogni caso, la durata di tale tipologia di apprendistato non potrà superare il limite dei tre anni. Per quanto attiene alla determinazione dell’effettiva durata del contratto, il tema è stato rimesso alla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) a cui, inoltre, è demandata anche la regolamentazione delle modalità di erogazione della formazione, secondo i limiti determinati dalle Regioni tramite i regolamenti attuativi. Sotto il profilo dei requisiti formali, il contratto - che richiede la forma scritta ad substantiam - deve contenere i seguenti elementi: l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto; l’indicazione del piano formativo individuale; l’indicazione della qualifica da conseguire. In caso di mancanza della forma scritta, il contratto sarà affetto da nullità e conseguentemente il rapporto sarà da ricondursi all’interno di un normale rapporto di lavoro. Per ciò che riguarda le ore dedicate alla formazione, si precisa che queste dovranno essere svolte sia all’interno che all’esterno del luogo di lavoro alla presenza di un tutor aziendale dotato di formazione e competenze adeguate, secondo quanto definito dalla contrattazione collettiva e sulla base degli standard fissati dalle Regioni competenti (6). Al termine del periodo fissato, l’apprendista avrà diritto al riconoscimento del livello professionale raggiunto, che verrà riportato sul libretto formativo. Acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione Il legislatore, coerentemente con l’intento di introdurre uno strumento che consentisse la realizzazione di percorsi di DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 26/2006 formazione anche mediante il conseguimento di elevate professionalità, ha introdotto l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Questa forma di apprendistato (disciplinata dall’art. 50 del D.Lgs. n. 276/2003) si rivolge a lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (7) (17 anni per i soggetti in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53). L’apprendista, al termine del contratto, tende a conseguire un titolo di studio di livello secondario, di livello universitario o di alta formazione ovvero la specializzazione tecnica superiore di cui all’art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Anche in questo caso, il legislatore non fissa direttamente la durata del periodo di apprendistato e delega alle Regioni, previo accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro, le Università e le altre istituzioni formative (8), la disciplina degli aspetti relativi all’erogazione della formazione. Note: (3) Per le imprese artigiane che non lavorano in serie, il numero di apprendisti sarà di 9 elevabile a 13; per le imprese artigiane che lavorano in serie con lavorazione non del tutto automatizzata, il numero di apprendisti sarà di 5 elevabile a 8. Per le imprese artigiane che svolgono attività su misura, artistiche o nel mercato dell’abbigliamento, il numero di apprendisti sarà di 16 elevabile a 24. Per le imprese edili, il numero di apprendisti sarà di 5 elevabile a 9. (4) Art. 85, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003. (5) Cfr. Tiraboschi, Il nuovo contratto di apprendistato e il contratto di inserimento, in Supplementi di Guida al lavoro, 2003, 4. (6) Le Regioni e le Province autonome dovranno definire la qualifica professionale ed il monte ore di formazione, esterna ed interna, ai sensi di quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53. (7) Il limite dei 29 anni è da intendersi nel senso che è possibile concludere un contratto di apprendistato fino al compimento dei 30 anni (29 anni e 264 giorni), cosı̀ come precisato dalla circolare del Ministero del welfare 25 gennaio 2006, n. 2, in Dir. prat. lav., 2006, 7, 383. (8) Non viene fornita alcune linea guida circa i principi generali ai quali dovranno attenersi le Regioni e gli altri enti. Campo di applicazione, limiti di età, durata In primo luogo, occorre precisare che il contratto di apprendistato professionalizzante, come del resto le altre tipologie di apprendistato, è rivolto ai datori di lavoro appartenenti a tutte le categorie produttive, senza alcuna distinzione. L’elemento caratterizzante di questo contratto consiste nel finalizzare il rapporto al conseguimento di una qualificazione attraverso la formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali (9). Possono, pertanto, accedere al contratto di apprendistato professionalizzante tutti i giovani di età compresa fra i 18 ed i 29 anni (10) che hanno concluso il loro percorso formativo (anche attraverso l’apprendistato per il diritto-dovere di istruzione e formazione) (11). Teoricamente, dunque, saranno ipotizzabili periodi di durata pari a sei anni nel corso dei quali il dipendente svolge due tipologie/livelli di apprendistato. Sotto questo profilo, è evidente la fiducia che il legislatore ha inteso riporre in quest’istituto. Tale considerazione assume maggior rilevanza se si considera che il contratto di formazione e lavoro aveva una durata massima di due anni e che la precedente disciplina dell’apprendistato prevede- va che la durata massima del contratto fosse di quattro anni. In ogni caso, è demandata ai contratti collettivi stipulati «dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale o regionale» la determinazione della durata effettiva dell’apprendistato in relazione alla professionalità da conseguire. Anche sotto questo profilo, occorre evidenziare che la durata minima (che nella precedente disciplina era fissata in diciotto mesi) non può essere oggi inferiore a due anni; il ché riconferma la centralità che il legislatore ha inteso conferire al contratto di apprendistato nell’ambito degli strumenti di accesso al mercato del lavoro. A mero titolo esemplificativo, si riportano, qui di seguito, alcune tabelle relative ai contratti collettivi che hanno fissato la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante. A) Il contratto collettivo del Commercio, siglato in data 2 luglio 2004, ha previsto la seguente durata: Livello Durata 2 48 mesi 3 48 mesi 4 48 mesi 5 36 mesi 6 24 mesi Durata 2 3 anni 3 4 anni 4 5 anni 5 5 anni 6 5 anni 7 5 anni la prestazione lavorativa oggetto del contratto; la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro; il piano formativo individuale (elemento quest’ultimo non richiesto dalla precedente disciplina). Sotto il profilo della quantificazione della retribuzione spettante all’apprendista, il D.Lgs. n. 276/2003 ha previsto il divieto di determinare il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo, come già peraltro previsto dalla precedente normativa. Regolamentazione dei profili formativi B) Il contratto collettivo dei Lavoratori edili Confindustria, siglato in data 20 maggio 2004, ha stabilito la seguente durata: Livello dente disciplina e come abbiamo già avuto modo di osservare con riferimento al contratto d’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, il legislatore ha richiesto la forma scritta del contratto d’apprendistato professionalizzante ad substantiam. Nel contratto, peraltro, dovranno essere indicati i seguenti elementi: Il tema della regolamentazione dei profili formativi del contratto d’apprendistato professionalizzante è quello che, sicuramente, riveste il maggior interesse. Note: (9) Cfr. punto 4.1 della circolare del Ministero del welfare 14 ottobre 2004, n. 40, cit. (10) Sotto questo profilo, la circolare del Ministero del welfare del 15 luglio 2005, n. 30 (in Dir. prat. lav., 2005, 32, 1779) ha chiarito che l’assunzione potrà essere effettuata fino al compimento del trentesimo anno di età ossia 29 anni e 364 giorni e nello stesso senso si è orientata la giurisprudenza del Supremo Collegio (Cass. n. 10169/2004). Forma e divieto di tariffe a cottimo Analogamente a quanto accadeva nel vigore della prece- (11) Cfr. punto 4.3 della circolare del Ministero del welfare 14 ottobre 2004, n. 40, nella quale viene ribadito che può essere prevista la stipulazione di un contratto di apprendistato professionalizzante dopo quella di un contratto di apprendistato per il diritto-dovere di istruzione, ancorché, in questo caso, la durata massima cumulativa dei due contratti non possa essere superiore ai sei anni. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 26/2006 Percorsi Apprendistato professionalizzante Il contratto d’apprendistato professionalizzante rappresenta, in ragione delle finalità che intende conseguire, della tipologia dei lavoratori cui è rivolto nonché della maggior diffusione dello stesso in termini numerici, la forma contrattuale d’apprendistato di maggiore interesse. Nella presente panoramica, si cercherà dunque di fornire alcuni cenni non soltanto in merito alla disciplina dell’istituto de quo prevista dal D.Lgs. n. 276/2003, ma anche allo stato di implementazione del predetto nelle varie Regioni. 1427 Fonti L’interesse in merito a ciò è legato, in primo luogo, alla strumentalità del tema rispetto alla concreta attuazione della disciplina dell’apprendistato professionalizzante ed, in secondo luogo, alla complessità della materia stante che il legislatore ha delegato a differenti fonti la regolamentazione dei profili formativi. Occorre, dunque, preliminarmente dar conto di tali differenti fonti. Legislazione regionale Come noto, l’articolo 49, comma 5 del D.Lgs. n. 276/2003 statuisce quanto riportato nel riquadro a piè pagina. In tale formulazione, la regolamentazione dei profili formativi era rimessa unicamente alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale. Percorsi Contrattazione collettiva Tuttavia, all’indomani dell’emanazione della norma, si comprese che, sebbene la scelta del legislatore di affidare la regolamentazione dei profili formativi alle Regioni fosse coerente anche con la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni di cui alla riforma del Titolo V della Costituzione, tale soluzione generava notevoli difficoltà d’attuazione (12). In realtà, infatti, fino al 2005, salvi i casi in cui si era proceduto ad ipotesi sperimentali (con durata predeterminata) dell’apprendistato professionalizzante, quest’ultimo rimaneva, in assenza di apposita regolamentazione regionale, uno strumento presente solo «sulla carta». Contestualmente, i contratti collettivi che venivano man mano sottoscritti hanno previsto una disciplina, sempre più completa ed articolata, per regolare i profili formativi del contratto d’apprendistato professionalizzante. In questo contesto, si era creata una situazione paradossale per la quale la fonte normativa regionale, unica delegata dal D.Lgs. n. 276/2003, era di fatto inadempiente e quella contrattuale aveva invaso le competenze che sarebbero state proprie delle Regioni. Pertanto, per porre rimedio a questa situazione di ‘‘empasse’’, il legislatore, con l’art. 13, comma 13-bis della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Legge sulla competitività) (13), ha introdotto il comma 5-bis al- Art. 49, c. 5, D.Lgs. n. 276/2003 La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per l’acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali; b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni; c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali; d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate. l’art. 49 del D.Lgs. n. 276/ 2003, secondo cui: «Fino all’approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». Regime transitorio Pertanto, nel corso del regime transitorio e cioè nelle more della completa implementazione della regolamentazione regionale, vi saranno due fonti di disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante: da un lato, la legislazione regionale e, dall’altro, nelle Regioni in cui non si sia ancora provveduto a ciò, la contrattazione collettiva di settore. In simile contesto, nel periodo transitorio potranno verificarsi le seguenti situazioni: 1. presenza di una regolamentazione regionale dell’apprendistato professionalizzante ed assenza a tal proposito di qualsivoglia disciplina posta dal Ccnl di settore; 2. presenza di una disciplina collettiva completa in ordine a tutti gli aspetti formativi dell’apprendistato professionalizzante; 3. presenza di una disciplina contrattuale collettiva dell’apprendistato professionalizzante solo parziale; 4. assenza di qualsivoglia fon- Note: (12) Sulla materia della ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni in materia di apprendistato professionalizzante, cfr. G. Ferraro, Contratto di apprendistato, in Tipologie di lavoro flessibile, Torino Giappichelli, 2004, 119 e ss.; De Luca Tamajo, Rusciano, Zoppoli, Mercato del lavoro, Riforma e vincoli di sistema, ESI, Napoli 2004, 489; Bellocci, Apprendistato e contratto di inserimento, in AA.VV. Il nuovo mercato del lavoro, Bologna Zanichelli, 2004, 529, ss.; M. Novella, M. L. Vallauri, Apprendistato professionalizzante: alcune questioni aperte, in Dir. prat. lav., 2005, 46, 2526. (13) In Dir. prat. lav., 2005, 22, 1231. 1428 DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 26/2006 vuoi mediante l’ausilio degli Enti bilaterali e, qualora previsto dal Ccnl applicato, previo parere di conformità degli stessi, vuoi, infine, tenendo conto di quanto previsto dai provvedimenti regionali fin qui adottati in materia di disciplina sperimentale dell’apprendistato professionalizzante» (14). In questo contesto, in forza della soluzione proposta dal Ministero, sembra che le parti contraenti possano addirittura prevedere convenzionalmente il contenuto dei profili formativi anche solo «tenendo conto» dei provvedimenti fino a quel momento emanati in via sperimentale dalla Regione in materia di apprendistato professionalizzante. Tale interpretazione pare conferire un valore all’autonomia individuale delle parti il quale andrebbe francamente oltre il dettato normativo e farebbe sorgere qualche dubbio. Da ultimo, nel caso sub 4 e cioè laddove non vi sia alcuna regolamentazione del contratto di apprendistato professionalizzante (né da parte della fonte regionale né da parte di quella collettiva), sarà possibile concludere contratti di apprendistato solo ai sensi della precedente disciplina (15) secondo quanto previsto dall’art. 47, comma 3 del D.Lgs. n. 276/2003. Ore di formazione Chiarito quanto sopra, si dica del profilo quantitativo delle ore di formazione. A tal proposito, l’art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 prescrive che all’apprendista siano garantite, sia all’interno che all’esterno dell’azienda, almeno 120 ore annue di formazione (diversamente dall’art. 16 della legge n. 196/1997, il quale prevedeva che il limite minimo delle 120 ore fosse un valore medio nel corso di tutto il rapporto). Nonostante il superamento del limite delle 120 ore di formazione come valore medio, si osserva la tendenza di alcuni contratti collettivi a mantenere la soglia di formazione minima di 120 ore medie annue (16). Le ore di formazione possono essere svolte sia all’interno dell’azienda che all’esterno e dovranno comprendere quella che il legislatore definisce formazione formale, erogata mediante percorsi formativi certificabili sulla base delle specifiche disposizioni indicate dalla legislazione regionale. Sul punto, occorre ricordare che al singolo apprendista verrà assegnato un c.d. «tutor» che dovrà essere munito di competenze ed esperienze idonee per svolgere il ruolo (17). Regioni e fonti della disciplina Sotto diverso profilo, alcune Regioni hanno previsto che il profilo formativo individuale debba essere sottoposto ad Note: (14) In Dir. prat. lav., 2005, 32, 1779. (15) Combinato disposto della legge n. 25 del 1955 (e successive modificazioni) e dell’art. 16 della legge n. 196/1997. (16) Ccnl Tessile del 24 aprile 2004; Ccnl Calzature del 18 maggio 2004; Ccnl edili artigianato del 1º ottobre 2004; Ccnl Alimentare del 17 settembre 2005; Ccnl Legno ed Arredamento del 21 dicembre 2005; Ccnl Industria Metalmeccanica Confindustria 19 gennaio 2006; Ccnl Industria Metalmeccanica Confapi del 24 gennaio 2006. (17) Le varie legislazioni regionali hanno definito i requisiti del tutor facendo riferimento a quanto previsto dal D.M. 28 febbraio 2000, il quale prevede, all’art. 2, che: «Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell’impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante. Il lavoratore designato dall’impresa per le funzioni di tutore deve: possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato; svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista; possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa; Il requisito di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo non si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica. Ciascun tutore può affiancare non più di cinque apprendisti, ferme restando, per le imprese artigiane, le limitazioni numeriche poste dalla legge quadro di settore.». Si segnala che alcune Regioni hanno previsto la necessità che i tutor abbiano frequentato appositi corsi di formazioni alla docenza tenuti presso organismi accreditati (12 ore per la Regione Marche; 12 ore per la Regione Veneto; 8 ore per la Regione Toscana). DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 26/2006 Percorsi te di disciplina dell’apprendistato professionalizzante (sia regionale che contrattuale collettiva). Nel caso sub 1, si ritiene che non sia possibile la sottoscrizione del contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 poiché, mancando integralmente la disciplina collettiva, il contratto individuale sarebbe sprovvisto di regolamentazione con riferimento ad alcuni elementi essenziali quali, ad esempio, la durata del periodo di apprendistato (la quale è, infatti, di competenza esclusiva della contrattazione collettiva). In questa eventualità, rimarrebbe, comunque, possibile la stipulazione di contratti di apprendistato ai sensi della disciplina precedente di cui alla legge n. 25 del 1955 come successivamente modificata (cfr. art. 47, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003). Nel caso sub 2, anche in assenza della regolamentazione regionale, il contratto collettivo assurgerà, nel periodo transitorio, ad unica fonte regolatrice del rapporto in forza di quanto disposto dal comma 5-bis dell’art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003. Pertanto, per i datori di lavoro che applichino un contratto collettivo nazionale che abbia disciplinato i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sarà possibile ricorrere all’apprendistato professionalizzante anche in assenza della regolamentazione regionale. Nell’ipotesi sub 3, laddove cioè il Ccnl si limiti a disciplinare solo alcuni aspetti dell’apprendistato professionalizzante, la circolare ministeriale n. 30 del 2005 ha chiarito che: «Qualora il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato preveda la regolamentazione dell’istituto, ma non contenga una precisa disciplina dei profili formativi, le parti, in accordo tra loro, potranno determinare il contenuto vuoi con riferimento ai profili formativi predisposti dall’Isfol in vigenza della legge n. 196/1997 1429 un parere di conformità reso dagli Organismi bilaterali o dalle Province (18). Tale ultimo rinvio ad un procedimento autorizzativo attua di fatto un sistema di verifica del tutto simile a quello implementato, nella disciplina precedente, dalla Direzione provinciale del lavoro e che lo stesso legislatore nazionale ha inteso superare. Ciò posto dal punto di vista generale, alcune Regioni hanno già provveduto a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante. Nella tabella riportata a pag. successiva vengono sintetizzate le fonti che disciplinano il contratto di apprendistato professionalizzante nelle singole Regioni. Percorsi Incentivi economici e normativi 1430 Storicamente, nei rapporti in cui il datore di lavoro deve sopportare ‘‘il peso’’ della formazione dell’apprendista, l’ordinamento concede al datore di lavoro alcuni incentivi di carattere economico e normativo. Il primo di questi incentivi è rappresentato dalla possibilità per il datore di lavoro di inquadrare l’apprendista fino a due livelli contrattuali in meno rispetto alla categoria spettante, «in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti» (19). Sotto diverso profilo, gli apprendisti sono esclusi dal computo dei dipendenti per l’applicazione «di particolari normative ed istituti» (ad esempio, gli apprendisti sono esclusi dal computo dei lavoratori ai fini dell’applicazione della disciplina sui licenziamenti collettivi, nonché ai fini dell’operatività dell’art. 18, legge n. 300/1970). La norma, peraltro, fa salvi gli incentivi contributivi e previdenziali previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25. Sanzioni Sotto il profilo sanzionatorio, l’art. 53 del D.Lgs. n. 276/ 2003 prevede che, in caso di inadempimento nell’erogazione della formazione da parte del datore di lavoro (al quale, peraltro, non sono ascrivibili omissioni e/o ritardi derivanti dalle altre strutture eventualmente coinvolte nel processo formativo) con conseguente frustrazione di quanto previsto all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003, il datore di lavoro sarà tenuto a versare la differenza fra la contribuzione versata e quella dovuta in relazione al livello che l’apprendista avrebbe raggiunto al temine del contratto, maggiorata del 100% (e quindi raddoppiata). La particolare severità di tale sanzione esclude, pena una palese irrazionalità nel sistema sanzionatorio, che ad essa possano aggiungersi le sanzioni ordinarie previste in caso di omissione contributiva. Ulteriore sanzione (non prevista dall’art. 53 del D.Lgs. 276/2003 ma discendente alla stregua dei principi generali) è quella connessa all’eventuale mancanza della forma scritta del contratto d’apprendistato oppure dell’indicazione del piano formativo individuale. In tali casi, il contratto d’apprendistato sarà nullo e la prestazione lavorativa resa sarà da ricondursi nell’alveo di un ordinario rapporto di lavoro. duto a disciplinare tale materia e, anche laddove le predette vi hanno provveduto, l’attuazione di alcuni aspetti è comunque pur sempre demandata ad organi delegati (come ad esempio, le Giunte regionali) che non sempre si sono tempestivamente attivati. In secondo luogo, è comunque necessario un certo periodo di tempo perché si possa realizzare l’opportuno coordinamento tra la disciplina regionale e quella posta dalla contrattazione collettiva. Alla luce di ciò, è evidente che la materia è piuttosto magmatica e che, ad oggi, non è facile formulare valutazioni esatte in ordine alla diffusione che l’apprendistato professionalizzante avrà nel futuro. Ciò però non ci esime dal rilevare che la copiosa produzione normativa regionale e l’implementazione della contrattazione collettiva sul punto lasciano intravedere un fervente interesse verso questo istituto, il quale rappresenta, infatti, al momento attuale, il principale strumento di avviamento al lavoro dei giovani che necessitano di un’effettiva formazione professionale. Conclusioni In conclusione, è possibile affermare che il contratto d’apprendistato professionalizzante si sta avviando - nonostante una difficile fase iniziale di implementazione verso un’applicazione in buona parte del territorio nazionale. Ciononostante, si è ancora piuttosto distanti da una completa messa a regime dell’istituto e ciò per diverse ragioni. In primo luogo, perché non tutte le Regioni hanno provve- DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 26/2006 Note: (18) Anche alcuni contratti collettivi hanno previsto che il profilo formativo venga sottoposto alla valutazione di Enti bilaterali con l’obbligo di iscrizione allo stesso (in questo caso la circolare ministeriale n. 30/2005 ha però chiarito che non vi è alcun obbligo di iscrizione se quest’ultimo non è previsto dalla legislazione regionale). (19) Art. 53, D.Lgs. n. 276/2003. Regione Accordo/Delibera Liguria – Protocollo di intesa 6 luglio 2004 con le parti sociali – Delibera giunta regionale 29 luglio 2004, n. 834; Delibera giunta regionale 16 novembre 2004 – Protocollo 24 novembre 2004 con il Ministero del lavoro Piemonte – Delibera 30 marzo 2005 – Deliberazione della Giunta Regionale (Dgr) 26 settembre 2005, n. 80-939 (Bur n. 42 del 20 ottobre 2005) - per Ccnl Credito – Delibera di revoca della Dgr n. 55-15263 del 30 marzo 2005 Lombardia Veneto – Deliberazione Giunta Regionale 8 agosto 2005 – Dgr 4574 del 21 dicembre 2005 (Bur n. 2 del 10 gennaio 2006) – Protocollo d’intesa 10 gennaio 2005 – Accordo 13 ottobre 2005 – Deliberazione della Giunta Regionale 28 gennaio 2005, n. 197 – Decreto 14 marzo 2005, n. 264 Friuli Venezia Giulia – Sul Bur del Friuli (14 dicembre 2005 n. 50) il Decreto del Presidente della Regione (26 novembre 2005 n. 0415/Pres) Toscana – Legge 1º febbraio 2005, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro - in materia di occupazione e mercato del lavoro), Burt 7 febbraio 2005, n. 20 – Decreto giunta regionale 2 febbraio 2005, n. 22/R (modifiche del regolamento di attuazione della legge n. 32/2002), Burt 9 febbraio 2005, n. 9 – Delibera Giunta regionale, 21 marzo 2005, n. 427 – Decreti n. 4461 del 4 agosto 2005, n. 4462 del 4 agosto 2005 e n. 5205 del 21 settembre 2005 (Bur n. 43 del 26 ottobre 2005): Dgr n. 706 del 4 luglio 2005 Marche – – – – – – Emilia Romagna Lazio Accordi con le parti sociali 5 novembre 2004 Delibera Giunta regionale 16 novembre 2004, n. 1372 - Bur 2 dicembre 2004, n. 127 Delibera Giunta regionale 23 maggio 2005 Intesa 28 luglio 2005 e delibera di recepimento 1º agosto 2005, n. 976 Delibera di Giunta 27 settembre 2005, n. 1113 sui profili formativi Deliberazione consiglio regionale 19 gennaio 2005, n. 218 – Delibera Giunta Regionale 1º agosto 2005, n. 1256 (Burer 17 agosto 2005, n. 115) – Delibera Giunta Regionale 19 dicembre 2005, n. 2183 – Legge mercato lavoro Emilia Romagna – Delibera Giunta Regionale 18 marzo 2005, n. 350 – Accordo Regione - Urart, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil 1º aprile 2005 Abruzzo – Accordo quadro 10 febbraio 2005 – Delibera Giunta regionale 21 giugno 2005, n. 583 (Bura 20 luglio 2005, n. 37) Umbria – Delibera Giunta regionale 15 febbraio 2005, n. 325, Buru 30 marzo 2005, n. 14 – Accordo 12 luglio 2005 tra la Regione Umbria e le parti sociali (Confcommercio Umbria, Confesercenti Umbria, Ancc Coop Umbria, Confcooperative Umbria, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil) Puglia – Delibera Giunta Regionale 2 marzo 2005, n. 184 – Legge 16 novembre 2005 Sicilia – Decreto 19 gennaio 2005, n. 84, Gurs 18 febbraio 2005, n. 7 – Assessorato al lavoro - Circolare 9 giugno 2005, n. 55 – Decreto 17 ottobre 2005 Trento – Protocollo d’intesa 20 luglio 2005 tra la Provincia di Trento, assistita dall’Agenzia per il lavoro, ed i rappresentati delle organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative a livello regionale DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 26/2006 Percorsi Valle d’Aosta 1431 Apprendistato professionalizzante - Profili normativi Dal piano formativo alla retribuzione Percorsi Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti Consulenti del lavoro 1432 L’apprendistato è riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza come strumento essenzialmente formativo, è cioè inteso come rapporto di lavoro speciale «in forza del quale l’imprenditore è obbligato ad impartire nella sua impresa all’apprendista l’insegnamento necessario perché questi possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato» (1). Già la legge n. 25/1955, come riformata dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedeva la funzione formativa del contratto di apprendistato, generalizzandone la stipula, elevando l’età per l’assunzione e la durata del contratto, e condizionando il beneficio contributivo all’effettivo svolgimento della formazione che diventava, in buona parte, esterna. Il «Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia» edito nel 2001, afferma che «Per i contratti a causa mista in senso proprio gioverebbe senz’altro una maggiore distinzione delle funzioni alle quali tali tipologie contrattuali possono assolvere. In questa ottica potrebbe prospettarsi una distinzione orientata da un lato a valorizzare il ruolo dell’apprendistato come strumento formativo per il mercato, mentre il Cfl dovrebbe essere concepito come strumento per realizzare un inserimento mirato del lavoratore in azienda. Un’impostazione del genere farebbe dell’apprendistato una tipologia contrattuale funzionale alle esigenze effettive del mercato del lavoro, logica che dovrebbe essere imposta anche dall’applicazione del principio innovativo introdotto dalla stessa legge n. 196/1997, consistente nella subordinazione del riconoscimento dei benefici contributivi alla partecipazione dell’apprendista alle iniziative di formazione esterne all’azienda. Il Cfl dovrebbe, invece, concorrere a realizzare un adeguamento della professionalità posseduta dal lavoratore alle concrete esigenze dell’impresa che lo assume. Un intervento riformatore potrebbe utilmente uniformare i benefici contributivi per tutti i settori, stabilendo una soglia di età unica ed estendendone la durata. Anche l’iter procedimentale di assunzione andrebbe snellito e velocizzato». Da uno a tre contratti di apprendistato In applicazione delle proposte del «Libro bianco», l’articolo 2 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (2), di riforma del mercato del lavoro, conferma l’apprendistato come «strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza tale da garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e della formazione, nonché il passaggio da un sistema all’altro e, riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali e alle strutture pubbliche designate competenze autorizzatorie in materia, specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare l’inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in azienda», e delega il Governo a regolamentare i rapporti di lavoro con contenuto formativo, «nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 26/2006 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell’Unione europea in materia di occupazione». Il rapporto di monitoraggio annuale condotto dall’Isfol sullo stato di avanzamento del sistema di formazione per l’apprendistato in Italia, significativamente intitolato «La transizione dall’apprendistato agli apprendistati», nel rappresentare le attività realizzate dalle Regioni e dalle Province autonome sui temi della formazione e dell’apprendistato nel biennio 2004-2005, fa il punto sul processo di implementazione della riforma dell’istituto contrattuale a finalità formativa in relazione alle tre tipologie contrattuali, nonché sull’andamento dell’occupazione in apprendistato e sul progressivo ampliamento e consolidamento dell’offerta formativa e delle azioni di supporto. Dallo studio emerge che nell’ultimo anno un numero significativo di Regioni ha definito la regolamentazione dei profili formativi nell’apprendistato professionalizzante, talvolta a carattere transitorio, con la previsione di una verifica al termine di un periodo più o meno lungo. Regime transitorio Nelle more dell’emanazione delle disposizioni che consentano di applicare le nuove fattispecie, il comma 3 dell’articolo 47 del D.Lgs. n. 276 (3) Note: (1) Cassazione civile, sez. lav., 1º agosto 2002, n. 11482. (2) In Dir. prat. lav., 2003, 10, inserto e 18, 1214. (3) In Dir. prat. lav., 2003, 40, inserto e 42, 2812. ge n. 977/1967 come modificato dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. Quanto all’età per l’assunzione, il Ministero del lavoro ha chiarito con nota n. 3769 del 2 maggio 2006 (5), che fino al 2007 l’età minima per l’ammissione al lavoro è di 15 anni compiuti, rimanendo l’assunzione subordinata al compimento del periodo di istruzione obbligatoria, secondo le previsioni della legge n. 977/ 1967, come modificata dal D.Lgs. n. 345/1999. È, infatti, rinviata l’attuazione dell’obbligo scolastico di durata pari a 12 anni disposta dal D.Lgs. n. 76/2005, attuativo della legge n. 53/2003. Dalla mancata attuazione della riforma scolastica consegue la mancata attuazione dell’apprendistato c.d. «formativo», per cui gli adolescenti di età compresa fra i 15 e i 18 anni possono essere assunti applicando la normativa della legge n. 196/ 1997, salvo il caso del diciassettenne in possesso di qualifica professionale conseguita con altro contratto di apprendistato, che potrà svolgere l’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 276/ 2003, sussistendone tutti i requisiti stabiliti dalla legge regionale e dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Limiti numerici L’articolo 47 del D.Lgs. n. 276/2003 conferma che i datori di lavoro possono assumere con contratto di apprendistato un numero di lavoratori non superiore al 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso lo stesso datore di lavoro. In ogni caso possono essere assunti fino a tre apprendisti, fermo restando il regime di maggior favore applicabile alle imprese artigiane per le quali restano in vigore i seguenti limiti stabiliti dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443: a) per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non supe- riore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; b) per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; c) per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell’abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell’artigianato; d) per l’impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti; e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Età dell’apprendista Si è gia visto che per l’apprendistato professionalizzante e per quello di alto livello, possono essere assunti soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni (6). Con la circolare n. 30 del 15 Note: (4) In Dir. prat. lav., 2003, 17, 1143. (5) In Dir. prat. lav., 2006, 23, 1340. (6) In materia di apprendistato sono stati pubblicati i seguenti interpelli: – 4 maggio 2006, Prot. 3883 - destinatario: Ordine dei Consulenti del Lavoro di Udine - istanza: trasformazione del rapporto di apprendistato e incentivi (in Dir. prat. lav., 2006, 23, 1344). (segue) DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 26/2006 Percorsi stabilisce che continua ad applicarsi la disciplina vigente in materia di apprendistato, che subisce però alcune significative modifiche. In particolare, l’articolo 85 del decreto in esame abroga l’articolo 2, comma 2, e l’articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 che dispone la richiesta di autorizzazione alla Dpl per l’assunzione degli apprendisti. Con la nota prot. 783 del 21 giugno u.s. il Ministero del Lavoro ha precisato che, nel caso di applicazione della legge n. 25/1955 e dell’art. 16 della legge n. 196/1997, al fine di evitare una indebita commistione di discipline, anche di natura contrattuale, il datore di lavoro deve fare riferimento al contratto collettivo che regolamenta tale tipologia di apprendistato. Solo con riferimento alle previsioni di carattere economico occorrerà riferirsi al rinnovato Ccnl, anche se riguardante l’apprendistato professionalizzante, «al fine di evitare evidenti disparità di trattamento ed in attuazione del principio del favor prestatoris». Con l’entrata in vigore (24 ottobre 2003) del D.Lgs. n. 276/ 2003 non è quindi più richiesta l’autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro Servizio ispettivo per procedere all’assunzione degli apprendisti, anche quando agli stessi continui ad applicarsi la legge n. 25 del 1955. Sono, inoltre, in vigore le disposizioni in materia di orario di lavoro dettate dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (4) che prevede espressamente all’articolo 2, comma 4, che la nuova disciplina si applichi anche agli apprendisti maggiorenni, per i quali vengono pertanto meno i limiti stabiliti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in particolare quelli dell’articolo 10 in ordine all’orario giornaliero e settimanale e le disposizioni relative al lavoro straordinario nonché il divieto di svolgere lavoro notturno. Rimane, invece, fermo il vincolo di orario posto per gli apprendisti minorenni ai quali si applica l’articolo 18 della leg- 1433 luglio 2005 il Ministero del lavoro ha espressamente chiarito: «l’assunzione potrà essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno di età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni)». Tale interpretazione si pone in linea con il principio fissato dalla giurisprudenza, in particolare nella sentenza della Corte di Cassazione n. 10169 del 26 maggio 2004 ove è espressamente detto che «se il computo fissato dalla legge è fatto ad anni, anche colui che ha ventinove anni e qualche mese, ha comunque ventinove anni, restando trascurabili le frazioni di mesi». Analogamente, questo principio deve essere adottato in relazione ai limiti di età fissati da altre normative di lavoro quali, ad esempio, l’art. 16 della legge n. 196/1997 per la medesima materia («possono essere assunti ... i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro ...») ovvero l’art. 54 del D.Lgs. n. 276/2003 in relazio- ne ai requisiti per i contratti di inserimento («... soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni»; «... disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni»). Modificando il precedente orientamento il Ministero del lavoro, con nota prot. 2702 del 24 marzo 2006 (7), chiarisce quindi che la stipulazione di un contratto di apprendistato disciplinato dalla legge n. 25/1955 e dall’art. 16 della legge n. 196/1997 è ammessa anche per soggetti di età sino a 24 anni e 364 giorni. Stipula Per l’operatività della disciplina relativa all’apprendistato professionalizzante è necessa- Note: (continua nota 6) – 2 maggio 2006, Prot. 3769 - destinatario: Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rimini - istanza: apprendistato stagionale (in Dir. prat. lav., 2006, 23, 1340). – 2 maggio 2006, Prot. 3772 - destinatario: Or- dine dei Consulenti del Lavoro di Rimini - istanza: apprendistato qualificante (in Dir. prat. lav., 2006, 23, 1342). – 24 marzo 2006, Prot. 2732 - destinatario: Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo istanza: apprendistato e soggetto formatore (in Dir. prat. lav., 2006, 16, 928). – 24 marzo 2006, Prot. 2702 - destinatario: Confapi - istanza: tipologie contrattuali e limiti di età (in Dir. prat. lav., 2006, 16, 927). – 5 dicembre 2005 - Prot. 2977 - destinatario: Confederazione Esercenti Attività Commerciali e Turistiche di Ferrara - Istanza: apprendistato e attività di «salvataggio sulla costa» (in Dir. prat. lav., 2005, 48, 2661). – 14 ottobre 2005 - Prot. 2464 - destinatario: Unionapi Emilia Romagna - istanza: apprendistato e contrattazione collettiva (in Dir. prat. lav., 2005, 45, 2482). – 3 agosto 2005 - Prot. 2079 - destinatario: Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Macerata istanza: limiti di età per l’assunzione con contratto di apprendistato - rettifica (in Dir. prat. lav., 2005, 34, 1894). – 12 aprile 2005 - Prot. 390 - destinatario: Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Macerata istanza: limite di età per l’assunzione con contratto di apprendistato (in Dir. prat. lav., 2005, 22, 1225). – 12 aprile 2005 - Prot. 389 - destinatario: Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese - istanza: contrattazione collettiva del commercio ed apprendistato (in Dir. prat. lav., 2005, 22, 1224 e 48, inserto). (7) In Dir. prat. lav., 2006, 16, 927. Percorsi Casi risolti 1434 Addetto ai bagnanti Il Ministero del lavoro, con atto di interpello prot. n. 2977 del 5 dicembre 2005, ha riconosciuto la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante l’«addetto ai bagnanti», anche se per svolgere tale attività occorre l’apposita abilitazione ed il possesso del brevetto rilasciato dalla Società nazionale di salvamento o dalla Federazione italiana nuoto (sezione salvamento). Il datore di lavoro deve però rispettare gli obblighi formativi ed affiancare all’apprendista un «bagnino» esperto in veste di tutor. Apprendistato stagionale Con la risposta ad interpello avanzato dal Consiglio provinciale dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Rimini, il Ministero del lavoro (nota n. 3769 del 2 maggio 2006) ha ribadito il diniego all’instaurazione di rapporti di apprendistato professionalizzante per attività stagionali, in quanto la naturale breve durata delle attività a carattere stagionale appare incompatibile con il contenuto formativo dell’apprendistato diretto a far conseguire al lavoratore una determinata professionalità e che giustifica la durata minima di due anni del rapporto di lavoro. Ccnl Terziario Rispondendo all’istanza di interpello avanzata dall’Ordine dei consulenti del lavoro di Varese il Ministero del lavoro, con nota del 12 aprile 2005, n. 389 ha richiamato quanto già affermato nella circolare n. 40 del 14 ottobre 2004 ritenendo che «non sono da considerarsi legittime le clausole dei contratti collettivi che subordinino la stipula del contratto di apprendistato all’iscrizione all’Ente bilaterale o ad altre condizioni non espressamente previste dal legislatore». Alla luce di questa indicazione sono dunque da considerarsi validi i contratti di apprendistato stipulati in assenza di iscrizione all’Ente bilaterale. Con la circolare n. 30 del 15 luglio 2005 lo stesso Ministero ha peraltro evidenziato che l’articolo 49, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 276/2003 rinvia ai contratti collettivi l’individuazione delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, «anche all’interno degli Enti bilaterali». Ciò legittimerebbe, a parere del Ministero, le clausole dei contratti collettivi nazionali che prevedono il parere di conformità degli Enti bilaterali con riferimento ai profili formativi dell’apprendistato. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 26/2006 le Regioni e le Province autonome abbiano regolamentato i profili formativi. Nelle more, il D.L. n. 35/ 2005, articolo 13-bis, comma 1, ha aggiunto il comma 5-bis, all’articolo 49, del citato D.Lgs. n. 276/2003, disponendo che l’apprendistato professionalizzante può essere avviato secondo la disciplina stabilita dai contratti collettivi nazionali di categoria; i contratti collettivi abbiano regolato gli altri aspetti a loro demandati, ossia le modalità di erogazione della formazione nonché, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto che, in ogni caso, non può comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei. Secondo la circolare n. 30 del 15 luglio 2005 (8) del Ministero del lavoro «In attesa della regolamentazione regionale è pertanto legittimo il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale previsto dall’articolo 49, comma 5-bis del D.Lgs. n. 276 del 2003, che dovrà in ogni caso applicarsi nel rispetto delle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 276 del 2003». Questa tipologia contrattuale può essere adottata in qualsiasi settore di attività, con una durata minima di due anni e massima di sei. È demandato alla contrattazione collettiva nazionale o regionale stabilire, entro questi limiti, la durata del contratto in funzione del tipo di qualificazione da conseguire. Peraltro, il contratto dovrà consentire la somma dei periodi svolti nell’ambito dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell’apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di cui sopra. Forma Il contratto di apprendistato professionalizzante richiede la forma scritta, contenente l’indicazione della prestazione dedotta, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale o extra aziendale (art. 49, c. 4, lett. a). Piano formativo individuale La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante è demandata alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano d’intesa con le associazioni dei datori di lavoro e Min. lav. - circ. n. 30 del 15 luglio 2005 A conferma di quanto già affermato nella circolare n. 40/2004, la retribuzione dell’apprendista è stabilita sulla base della categoria di inquadramento dello stesso che non potrà essere inferiore per più di due livelli all’inquadramento previsto per i lavoratori assunti in azienda ed impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto, secondo le indicazioni del contratto collettivo nazionale. Unitamente al livello di inquadramento iniziale dell’apprendista, spetta alla contrattazione collettiva nazionale stabilire la progressiva elevazione del livello di inquadramento, con riferimento al maturare dell’anzianità dell’apprendista. Come già specificato con circolare n. 40 del 2004, si deve peraltro ritenere ancora in vigore il comma 1, dell’articolo 13 della legge n. 25 del 1955, il quale prevedeva la determinazione della retribuzione dell’apprendista mediante un procedimento di percentualizzazione graduale in base alla anzianità di servizio, determinato sulla base della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva. dei prestatori di lavoro comparative più rappresentative sul piano regionale. Nelle more, i contratti collettivi possono disciplinare questo aspetto, anche indirettamente tramite rinvio alla disciplina previgente. Sta invece al datore di lavoro redigere il piano formativo individuale, che fa parte integrante del contratto di lavoro stipulato con l’apprendista (cfr. pag. 1437). Di norma il piano individuale formativo (Pfi) deve indicare (9): a) dati identificativi del datore di lavoro (denominazione, codice fiscale, partita Iva, indirizzo della sede legale, indirizzo dell’unità operativa interessata, recapito telefonico/fax/email, attività e contratto utilizzato); b) dati identificativi dell’apprendista, (cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, scadenza del permesso di soggiorno nel caso di stranieri, titolo di studio, centro per l’impiego di riferimento ai sensi del D.Lgs. n. 297/2003); c) dati identificativi del tutore aziendale, (cognome, nome, codice fiscale, livello, anni di esperienza, precisando altresı̀ se sia titolare dell’azienda interessata); d) qualifica del sistema regionale (Srq) assunta a riferimento quale esito del percorso formativo, il quale: deve risultare coerente con la qualifica indicata, fermo restando che, in ragione della durata del contratto e delle caratteristiche dell’apprendista, possono essere raggiunte solo alcune delle unità di competenza costituenti la qualifica; può prevedere, in ragione delle caratteristiche dell’apprendista, interventi diretti all’acquisizione di competenze di carattere trasversale. Il piano formativo fermo restando il riferimento alla qualifica, può essere adeguato in relazione all’andamento dell’attività Note: (8) In Dir. prat. lav., 2005, 32, 1779. Percorsi rio che sia stato completato l’iter procedurale che il D.Lgs. n. 276/2003 demanda, in parte alle Regioni, in parte alla contrattazione collettiva. Occorre cioè che: (9) Il riferimento è alle norme dettate dalla regione Emilia-Romagna. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 26/2006 1435 formativa, nonché alla verifica delle effettive competenze dell’apprendista. Retribuzione Per tutte le nuove tipologie di apprendistato, l’articolo 53, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 prevede che per la durata del rapporto, il lavoratore può essere inquadrato in una categoria non inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. Il compenso dell’apprendista non può essere stabilito in base a tariffe di cottimo. Percorsi Benefici economici e normativi 1436 Gli apprendisti in forza non rilevano nel computo dei limiti numerici stabiliti da norme di legge o contrattuali per l’applicazione di particolari normative o istituti, salvo specifiche previsioni del contratto collettivo. In attesa della riforma degli incentivi all’occupazione, ai datori di lavoro che stipulano contratti di apprendistato spettano i benefici contributivi previsti dalla normativa previgente. Il beneficio consiste, come noto, nel totale sgravio dei con- tributi posti a carico del datore di lavoro e nel versamento di una contribuzione agevolata settimanale di importo esiguo (cfr. riquadro sottoriportato). I benefici contributivi spettano, al datore di lavoro, per un ulteriore anno in caso di conferma del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro, rispondendo con nota di interpello prot. n. 3883 del 4 maggio u.s. (10) al quesito posto dal Consiglio provinciale dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Udine, esprime parere che il suddetto beneficio spetti anche se la trasformazione sia avvenuta prima del termine di scadenza del contratto di apprendistato. In tal senso sembra, a chi scrive, doversi comunque osservare il limite minimo dei due anni di durata (diciotto mesi per i contratti stipulati secondo la legge n. 196/1997). Resta confermata l’attuale disciplina previdenziale ed assistenziale prevista per gli apprendisti, ai quali non si applicano le disposizioni relative alla contribuzione minima ai fini dell’accredito contributivo. Deducibilità dal reddito d’impresa Le spese per prestazioni di lavoro dipendente sono deducibili nella determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo, fermo restando che non sono ammesse in deduzione le somme erogate a titolo di compenso per il lavoro prestato dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro (nonché dal coniuge e dagli ascendenti). Il costo sostenuto per gli apprendisti è interamente deducibile anche dalla base imponibile determinata ai fini Irap. Regime sanzionatorio In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità per le quali il contratto è stato stipulato (il richiamo è agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003) il datore di lavoro è tenuto al versamento, a titolo di sanzione, della differenza fra la contribuzione versata nella misura ridotta e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore, che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del Nota: (10) In Dir. prat. lav., 2006, 23, 1344. Contribuzione apprendisti per il 2006 Fpld a) contributo settimanale base b) contributo settimanale adeguamento Cuaf contributo settimanale Maternità contributo settimanale Inail contributo settimanale Totale contributo settimanale esclusa Inail compresa Inail Euro 0,0868 Euro Euro 2,75 0,0347 Euro 0,0165 Euro 0,0930 Euro 2,89 Euro 2,98 Contributo maternità + contributo Inail = E 0,11. Per le aziende artigiane resta fisso, a carico del datore di lavoro, il contributo di maternità pari a E 0,02 settimanali (E 0,0165 arrotondato a E 0,02). L’aliquota a carico dell’apprendista dovuta al Fpld è fissata nella misura del 5,54%. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 26/2006 100%. La maggiorazione cosı̀ stabilita esclude l’applicazione di qualsiasi altra sanzione per l’omessa contribuzione. Recesso dal contratto È fatto divieto al datore di lavoro di recedere dal contratto in assenza di giusta causa o di giustificato motivo. Al termine del periodo di apprendistato si potrà, invece, recedere dal rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile. Sia l’articolo 48 che l’articolo 49 del D.Lgs. n. 276 in commento prevedono infatti: il divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo; la possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del perio- do di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile. La disposizione conferma quanto già attuato sotto il profilo comportamentale, e al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro non ha bisogno di giusta causa o di giustificato motivo per recedere dal rapporto di lavoro, dovendo peraltro dare rituale preavviso. Piano formativo individuale (11) Pfi relativo all’assunzione del/la Sig./ra: _______________________________________________________ Azienda Ragione sociale ________________________________________________________________________ Sede (indirizzo) _______________________________________________________________________ CAP (Comune) _______________________________________________________________________ Partita IVA _______________________________ Codice Fiscale ______________________________ Telefono ____________________________________ Fax ____________________________________ e-mail _______________________________________________________________________________ Legale rappresentante (nome e cognome) __________________________________________________ Apprendista Dati anagrafici C.F. _________________________________________________________________________________ Cittadinanza ______________ Scadenza permesso di soggiorno (nel caso di stranieri) ______________ Nato a ___________________ il ___________________ Residenza/Domicilio ___________________ Prov. ______________________________________ Via _____________________________________ Telefono ____________________________________ Fax ____________________________________ E-mail _______________________________________________________________________________ Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi ________________________ _____________________________________________________________________________________ Esperienze lavorative ___________________________________________________________________ (segue) Nota: Percorsi Cognome __________________________________ Nome __________________________________ (11) Ccnl Industria Metalmeccanica. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 26/2006 1437 (continua) periodi di apprendistato svolti dal ___________________________ al __________________________ Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Aspetti normativi Data di assunzione _____________________________________________________________________ Qualifica da conseguire _________________________________________________________________ Durata ______________________________________________________________________________ Livello di inquadramento iniziale _________________________________________________________ Livello di inquadramento finale ___________________________________________________________ Tutor Tutor aziendale Sig./ra __________________________________________________________________ C.F. _________________________________________________________________________________ Livello di inquadramento ________________________________________________________________ Anni di esperienza _____________________________________________________________________ Contenuti formativi Aree tematiche trasversali Percorsi competenze relazionali: ________________ ore valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale; comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna); analizzare e risolvere situazioni problematiche; definire la propria collocazione nell’ambito di una struttura organizzativa. 1438 organizzazione ed economia: ___________ ore conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell’impresa; conoscere i principali elementi economici e commerciali dell’impresa: le condizioni ed i fattori di redditività dell’impresa (produttività, efficacia e efficienza); il contesto di riferimento di un’impresa (forniture, reti, mercato, ecc.); saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità ed alla soddisfazione del cliente; disciplina del rapporto di lavoro: _________ ore conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali; conoscere i diritti ed i doveri dei lavoratori; conoscere gli elementi che compongono la retribuzione ed il costo del lavoro; sicurezza sul lavoro: ___________ ore conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro; conoscere i principali fattori di rischio; conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione. Area tematiche aziendali/professionali Gli obiettivi formativi professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo sono differenziati in funzione delle singole figure professionali e coerenti con il relativo profilo formativo. In questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale nonché i temi dell’innovazione di prodotto, processo e contesto. 1) __________________________________________________________________________________ 2) __________________________________________________________________________________ (segue) DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 26/2006 (continua) 3) __________________________________________________________________________________ 4) __________________________________________________________________________________ 5) __________________________________________________________________________________ 6) __________________________________________________________________________________ 7) __________________________________________________________________________________ Articolazione e modalità di erogazione della formazione (è possibile barrare più opzioni) Esterna Percorsi Interna & Aula & On the job & Affiancamento & E-learning & Seminari & Esercitazioni di gruppo & Testimonianze & Action learning & Visite aziendali DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 26/2006 1439 Apprendistato professionalizzante - Profili contrattuali La disciplina nei contratti collettivi dopo la Riforma Gianluca Spolverato Dottore di ricerca di diritto del lavoro Ccnl commercio Il contratto collettivo del settore commercio (Confcommercio), rinnovato il 2 luglio 2005, dà attuazione, tra l’altro, alla cd. riforma Biagi. Con riguardo all’apprendistato, viene introdotta una disciplina per il contratto di apprendistato professionalizzante. Il nuovo Ccnl amplia, rispetto al precedente, gli spazi per l’apprendistato sia con riferimento alle qualifiche e mansioni per cui può essere stipulato il contratto, sia con riguardo ai limiti di età, sia, infine, con riguardo alla durata dell’apprendistato. Cambia poi la disciplina della prova per l’apprendista della malattia e cambiano anche le regole che riguardano l’inquadramento e quindi il trattamento economico degli apprendisti. Viene regolamentato in modo dettagliato anche il profilo concernente la formazione. Pertanto, alla luce di quanto previsto dal comma 5 bis dell’art. 49 D.Lgs. n. 276/2003, nonché dei chiarimenti forniti sul punto dal Ministero nella circolare n. 30 del 2005 (2), la nuova disciplina contenuta nel Ccnl deve ritenersi già pienamente operativa. Ambito di applicazione Il contratto di apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel 2º, 3º, 4º, 5º e 6º livello, con esclusione di quelle comprese nei punti 21, 23 e 24 del 5º livello. Il precedente contratto collettivo invece ammetteva l’apprendistato solo per le mansioni di IV e V livello. Come nella disciplina previgente rimangono esclusi i lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di «archivista» e «protocollista»), nonché i lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di «dattilografo»), purché il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia. Resta, infine, l’esclusione per i lavori di manovalanza e di produzione in serie (art. 50, comma 1, lett. c). Conformemente a quanto previsto dalla disciplina legale (art. 47, c. 2, D.Lgs. n. 276/ 2003) il nuovo Ccnl prevede che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non possono superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l’azienda. Tuttavia il datore di lavoro, se non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3. Ai sensi dell’art. 44 possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge n. 53/2000) e i 29 anni. Tuttavia, per poter assumere, occorre aver mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. Detta limitazione non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato (art. 49). Parere di conformità dell’Ente bilaterale Ai sensi dell’art. 47 Ccnl, i datori di lavoro che intendono assumere apprendisti devono presentare domanda, con il piano formativo, alla specifica Commissione dell’Ente bilaterale competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità. La Commissione si deve esprimere entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta e, in mancanza, la domanda si intende accolta. Si prevedono regole particolari per le aziende con unità produttive distribuite in più di due Regioni. Diversamente dal previgente contratto collettivo, per l’assunzione non è più richiesta la preventiva autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro. Note: (1) In Dir. prat. lav., 2003, 40, ins. e 42, 2812. Percorsi Questo approfondimento fa il punto sulla disciplina dell’apprendistato professionalizzante nei principali contratti collettivi rinnovati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (1) (riforma Biagi). Con riferimento a ciascun contratto si analizzeranno i profili di maggior rilievo e interesse. (2) In Dir. prat. lav., 2005, 32, 1779. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 27/2006 1473 Enti bilaterali dopo le circolari Welfare e Inps Nel nuovo contratto collettivo, diversamente che nel precedente, non c’è una disciplina differenziata per chi ottiene il parere di conformità (art. 47), ma tutti coloro che applicano il contratto dovrebbero richiedere il parere di conformità dell’Ente. La nuova disciplina ha sollevato diversi problemi, che possono cosı̀ sintetizzarsi: 1) i datori di lavoro non iscritti all’associazione di categoria, che non versano i contributi all’Ente Bilaterale, possono assumere apprendisti?; 2) i datori di lavoro non iscritti e che non versano i contributi all’Ente possono applicare la disciplina dell’apprendistato prevista dal contratto del commercio senza richiedere il parere di conformità?; 3) quali conseguenze per le aziende non iscritte che applicano parzialmente il contratto collettivo? Su questi punti sono intervenute le circolari Min. Welfare n. 4/2004 (3), n. 40/2004 (4) e n. 30/2005, nonché la circolare Inps n. 74/2005. Dalle citate circolari si evince che: 1) la disciplina riguardante gli Enti bilaterali, che rientra nella parte c.d. obbligatoria dei contratti collettivi, non è vincolante anche per le aziende non iscritte alle associazioni di categoria stipulanti il contratto (Min. Welfare, circ. n. 4/2004); 2) i contratti collettivi non possono imporre condizioni per l’assunzione con contratto di apprendistato, come il parere di conformità dell’Ente bilaterale, non previste dalla legge (Min. Welfare, circ. n. 40/2004); 3) l’inosservanza delle norme contrattuali che prevedono il parere di conformità dell’Ente bilaterale non impedisce il godimento dei benefici economici e normativi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva per le imprese del commercio (Min. Welfare, circ. n. 40/2004, Inps, circ. n. 74/2005). Sull’apprendistato il Ministero del Welfare è intervenuto anche con una circolare (n. 30/2005), che ha ingenerato un pò di confusione: da un lato, infatti, conferma che non sono valide clausole contrattuali o previsioni che subordinino la stipula del contratto di apprendistato all’iscrizione all’Ente bilaterale; dall’altro, però, afferma anche che i contratti (e le leggi regionali) potrebbero validamente prevedere, per l’applicazione del contratto di apprendistato e con riferimento ai soli profili formativi, il parere di conformità dell’Ente bilaterale, che l’Ente dovrebbe rilasciare indipendentemente dall’iscrizione dell’impresa. La circolare ha suscitato reazioni contrastanti e soprattutto una forte presa di posizione di Confcommercio, per la quale verrebbe finalmente riconosciuto il ruolo degli enti bilaterali in materia di contenuti formativi tanto da essere considerato imprescindibile il parere di conformità degli enti, ai fini dell’assunzione degli apprendisti e il rilascio del parere di conformità sarebbe (addirittura) condizione per il riconoscimento degli incentivi normativi e contributivi ai sensi dell’art. 10 legge n. 30/2003. Il Ministero del lavoro, in data 12 aprile 2005, in risposta ad un quesito avanzato dall’ordine dei Consulenti del lavoro di Varese, ha ricordato quanto statuito dal Min. Welfare nella circ. n. 40/2004 e in particolare che «non sono da considerarsi legittime le clausole dei contratti collettivi che subordinino la stipula del contratto di apprendistato all’iscrizione all’Ente Bilaterale o ad altre condizioni non espressamente previste dal legislatore». Alla luce di quest’indicazione il Ministero ha ribadito la validità dei contratti di apprendistato stipulati in assenza di iscrizione all’Ente bilaterale. Percorsi Durata 1474 L’art. 49, D.Lgs. n. 276/2003 eleva la durata minima del contratto di apprendistato da 18 mesi a 2 anni. Il contratto collettivo del commercio prevede una durata massima del contratto differenziata in relazione alle qualifiche da conseguire e precisamente: 2º livello: 4 anni 3º livello: 4 anni 4º livello: 4 anni 5º livello: 3 anni 6º livello: 2 anni Ai sensi dell’art. 49 il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende va computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal contratto, purché l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, un’interruzione superiore ad un anno. I periodi di apprendistato svolti all’interno del diritto dovere di istruzione si sommano con quelli dell’apprendistato professionalizzante, fermo restando il limite massimo di durata. Il rapporto di apprendistato può essere svolto anche part time, purché di durata non inferiore al 60% dell’orario normale (art. 52, comma 3). Tuttavia si ricorda che la circolare Min. Welfare 18 marzo 2004, n. 9 (5) non stabilisce limiti quantitativi allo svolgimento dell’apprendistato in modalità part time, ma si limita a sancire il principio per cui il rapporto a tempo parziale è compatibile con il contratto di apprendistato nei limiti in cui la peculiare articolazione dell’orario non sia di ostacolo al raggiungimento delle finalità - formative ovvero di adattamento delle competenze professionali - tipiche di questo contratto. vo fissava la durata massima del patto di prova per gli apprendisti in 30 giorni di lavoro effettivo (art. 22). Il nuovo contratto stabilisce che la durata del periodo di prova non può essere superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione. Obblighi del datore e doveri dell’apprendista Gli artt. 50 e 51 del contratto stabiliscono una serie di obblighi per il datore di lavoro e di doveri per l’apprendista. Sul punto ci si limita ad evidenziare che il nuovo contratto collettivo mantiene, come nel precedente contratto, il divieto di adibire l’apprendista a lavori di mano- Note: (3) In Dir. prat. lav., 2004, 6, 433. Patto di prova (4) In Dir. prat. lav., 2004, 44, 2837. Il precedente contratto colletti- (5) In Dir. prat. lav., 2004, 14, inserto. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 27/2006 cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato; 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato). Al termine dell’apprendistato il livello e conseguentemente la retribuzione sono quelli corrispondenti alla qualifica eventualmente conseguita. Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel sesto livello, l’inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al settimo livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato. Viene ribadito il divieto di retribuire l’apprendista a cottimo. Inquadramento professionale e trattamento economico Trattamento economico garantito in caso di malattia Per quanto riguarda l’inquadramento dell’apprendista e il relativo trattamento economico, il nuovo contratto collettivo attribuisce al datore la possibilità di inquadrare il lavoratore ad un livello inferiore rispetto a quello di destinazione. Tuttavia il livello e la retribuzione vengono elevati nel corso del periodo di apprendistato (2 livelli inferiori a quello in Gli oneri che le aziende dovranno sopportare per l’apprendista non in prova in caso di malattia sono i seguenti: per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d’anno, il datore dovrà corrispondere all’apprendista un’indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui quest’ultimo avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto; in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all’art. 167, è prevista un’indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Disciplina della formazione In linea con il legislatore del 2003, il nuovo contratto collettivo del commercio prevede che la formazione può essere erogata sia all’interno che all’esterno dell’azienda per un monte ore di formazione di almeno 120 ore per anno. Ai contratti collettivi di secondo livello viene attribuita la possibilità di stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell’attività. È facoltà dell’azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione sono comprese nell’orario normale di lavoro. L’art. 58 disciplina i contenuti Nota: (6) In Dir. prat. lav., 2004, 41, 2654. Ccnl commercio Patto di prova nei contratti con finalità formativa La funzione della prova è diversa quando il patto di prova è apposto ad un contratto con finalità formative, come il contratto di apprendistato (Cass. 19 novembre 1993, n. 11417, in Mass. giur. lav. 1994, 42). La specialità dei contratti c.d. misti, perché combinano insieme insegnamento e lavoro, non può, infatti, non incidere sulla funzione del patto di prova che non può avere ad oggetto la verifica di capacità non ancora acquistate, ma può essere diretto soltanto a dimostrare l’idoneità del lavoratore ad acquistare la professionalità richiesta; da ciò consegue che, in caso di recesso, per ritenere arbitrario l’esercizio del potere di recesso del datore di lavoro, occorre la prova che il lavoratore non è stato posto in grado di dimostrare la sua attitudine all’apprendimento delle mansioni per le quali era stato assunto ovvero la sua capacità di tradurre in pratica gli insegnamenti ricevuti, come può verificarsi, ad esempio, nei casi in cui il lavoratore sia stato adibito all’espletamento di attività puramente materiali, inidonee, in quanto tali, a consentire la verifica della sua attitudine all’apprendimento, ovvero sia rimasto abbandonato a sé stesso, senza direttiva alcuna da parte del datore di lavoro obbligato alla sua formazione (Cass. 21 aprile 1993, n. 4669, in Giur. it., 1994, I, 1, 762). La specialità del contratto non incide, invece, sulla forma del recesso: isolata, a quanto consta, è rimasta Pret. Milano 6 febbraio 1995, in D&L, 1995, 592, secondo cui, in ragione della delimitazione dell’ambito dell’esperimento che forma oggetto del patto di prova nel contratto di formazione e lavoro, il recesso dalla prova dovrebbe essere specificamente motivato, cosı` come avviene nel caso del recesso dalla prova con gli invalidi. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 27/2006 Percorsi valanza e produzione in serie, precisando che «non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l’addestramento si effettua in aiuto ad un lavoratore qualificato sotto la cui guida l’apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante in rapporto ai compiti affidati all’apprendista» (art. 5, comma 1, lett. c) e comma 2). In proposito va ricordato che sul piano legislativo un simile divieto non esiste più. Infatti la lett. l) dell’art. 11, legge n. 25/1955 è stata abrogata dall’art. 85, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003, riscritto dall’art. 19 del cd. correttivo D.Lgs. n. 251/2004 (6). 1475 Percorsi formativi tramite rinvio ai contenuti elaborati dalle Parti sociali secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l’Isfol in data 10 gennaio 2002 d’intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al Ccnl del terziario della distribuzione e dei servizi. L’articolo precisa che sia i contenuti a carattere trasversale di base, sia quelli a carattere tecnico-professionale, andranno predisposti, anche all’interno degli enti bilaterali, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l’apprendista nell’area di attività aziendale di riferimento. Le attività formative a carattere trasversale di base e quelle a carattere tecnico professionale dovranno perseguire alcuni obiettivi formativi enunciati nel contratto. Ai sensi dell’art. 59 le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutore, ai sensi dell’art. 49, comma 5, lett. e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, comprendendo fra questi anche i titolari, o i loro familiari coadiutori, per le imprese con meno di 15 dipendenti. 1476 Ccnl metalmeccanici Il 19 gennaio 2006 (7) è stato siglato l’accordo per il rinnovo del Ccnl metalmeccanici. Il contratto introduce una disciplina per l’apprendistato professionalizzante che, alla luce di quanto previsto dal comma 5 bis dell’art. 49, D.Lgs. n. 276/2003, nonché dei chiari- menti forniti sul punto dal Ministero nella circolare n. 30/ 2005, deve ritenersi già pienamente operativa. In attesa dell’emanazione della legislazione regionale in materia, le parti stipulanti si impegnano a verificare, entro il 30 giugno 2007, la coerenza della disciplina contrattuale con le normative regionali. Norme generali Le imprese possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Si possono conseguire qualifiche dalla 3a alla 7a, con riferimento, per la 7a, a lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione e importanza per lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi aziendali. Non possono assumere con contratto di apprendistato le aziende che non hanno assunto con contratto a tempo indeterminato almeno il 70% dei lavoratori cui è scaduto il contratto nei 24 mesi precedenti. A tale fine non si computano gli apprendisti che non hanno concluso l’apprendistato e quattro contratti di apprendistato non trasformati in contratti a tempo indeterminato. Si considerano mantenuti in servizio i soggetti per cui il rapporto di lavoro è stato trasformato prima della naturale scadenza. Ai sensi dell’art. 47, D.Lgs. n. 276/2003 il datore non può assumere con contratto di apprendistato un numero superiore al 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate già in servizio, fatto salvo il numero minimo di 3 apprendisti. In conformità con quanto sta- bilito a livello legislativo, si ribadisce che l’apprendista non può essere retribuito a cottimo. Durata del contratto La durata del rapporto è diversa in relazione alla qualifica da conseguire (da un minimo di 38 mesi, per lavoratori con inquadramento finale in 6º categoria, fino a 60 mesi, limite massimo consentito dalla legge, per i lavoratori con inquadramento finale in 5º categoria), salve le riduzioni dovute al titolo di studio inerente alla professionalità da acquisire già posseduto dal lavoratore. Ai fini del computo della durata massima, è possibile cumulare i periodi svolti dal lavoratore in regime di apprendistato professionalizzante o di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione presso più datori di lavoro, a condizione che si riferiscano alle stesse attività e non sia intercorso un lasso di tempo superiore ad un anno. Nel caso di cessazione del rapporto il datore deve registrare l’esperienza di apprendistato nel libretto formativo e il lavoratore deve presentare tale documentazione all’atto di assunzione successiva. Rispetto alla disciplina contenuta nel precedente Ccnl non è più previsto il divieto di adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e produzione in serie. Ciò a seguito dell’ abrogazione della lett. l) dell’art. 11, legge n. 25/1955 da parte dell’art. 85, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003, riscritto dall’art. 19 del cd. correttivo D.Lgs. n. 251/2004. Tuttavia, per i la- Nota: (7) In Dir. prat. lav., 2006, 11, 601. Ccnl commercio Computo dei periodi di sospensione ai fini della durata dell’apprendistato La giurisprudenza ha affermato che «dal computo del periodo di apprendistato vanno esclusi tutti i periodi di interruzione del rapporto sia che siano imputabili al lavoratore (ad esempio per malattia o infortunio o servizio militare) sia che dipendano da comprovate esigenze produttive dell’azienda (come nel caso di sospensione dell’attività produttiva concordata con i sindacati per effettive esigenze aziendali)» (Cass. 12 maggio 2000, n. 6134, in Orient. giur. lav., 2001, 983). DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 27/2006 Formazione Formazione formale L’aspetto formativo è tra i più delicati e interessanti tra le disposizioni contenute nel nuovo contratto. Il D.Lgs. n. 276/2003, innovando rispetto al passato, prevede la possibilità che siano le stesse aziende al loro interno ad erogare e gestire la formazione formale. Il contratto collettivo metalmeccanici dà una definizione di formazione formale. Ai sensi dell’art. 4, per formazione formale si intende il processo formativo, strutturato e certificabile secondo la disciplina vigente, in cui l’apprendimento si realizza in un contesto formativo diretto all’acquisizione di competenze e conoscenze di base, trasversali e tecnicoprofessionali. Si individuano tematiche collegate alla realtà aziendale e tematiche trasversali, cioè conoscenze spendibili anche in futuro, al di fuori del rapporto diretto con l’impresa datrice di lavoro. Le tematiche trasversali sono cosı̀ articolate: competenze relazionali, organizzazione e economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro. In considerazione del ruolo fondamentale che riveste la tutela della salute e della sicurezza della persona, si prevede che le ore sulla sicurezza debbano essere erogate entro il primo anno del contratto. La vera novità è rappresentata dalla forma di erogazione della formazione formale: il Ccnl metalmeccanici dà la possibilità alle imprese di erogare la formazione formale in tutto o in parte all’interno dell’azienda purché questa disponga della capacità formativa interna. L’art. 4 statuisce che la capacità formativa è espressa sia dalla presenza di una figura che possa assumere il compito di tutor, sia dalla capacità dell’azienda di erogare direttamente la formazione o di organizzare eventi formativi, che deriva dalla presenza in azienda di locali idonei per la formazione teorica e dalla presenza di lavoratori con esperienza e titoli di studio idonei a trasferire competenze. Detta capacità formativa è espressamente dichiarata dal datore di lavoro e comunicata alla Commissione territoriale. In merito alle tipologie didattiche, il contratto prevede la più ampia scelta: dall’e-learning, ai seminari ed esercitazioni di gruppo, o il tradizionale insegnamento in aula, probabilmente per la parte teorica, fino all’affiancamento, alla modalità on job e action learning, per l’addestramento pratico. Tutor Il Ccnl stabilisce che la presenza di un tutor è necessaria per l’attivazione del contratto di apprendistato. Per il tutor aziendale, cioè colui che si dovrà occupare da vicino dell’apprendista, affiancandolo per trasmettergli le conoscenze necessarie, sono previste 12 ore di formazione. Il tutor contribuisce alla definizione del Piano formativo individuale e attesta il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione dell’attività formativa che è in allegato al Ccnl. Tutor può essere anche l’imprenditore. Contenuti formativi Il Ccnl elenca in via esemplificativa le materie che devono essere oggetto di formazione, che vengono estese a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro e la ripartizione temporale del percorso formativo. Il percorso formativo del lavoratore viene determinato con il Piano formativo individuale (Pfi) che indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione, il nome del tutor e le sue funzioni nell’ambito del contratto di apprendistato. Tale documento, in conformità con quanto previsto dall’art. 49 al comma 4, lett. a), dovrà Ccnl metalmeccanici Art. 2 - Durata del contratto Inquadramento finale in 3ª categoria: 42 mesi, ridotti a 36 se in possesso di diploma inerente con la professionalità da acquisire. Inquadramento finale in 4ª categoria: 52 mesi ridotti a 46 se in possesso di diploma inerente con la professionalità da acquisire. Inquadramento finale in 5ª categoria: 60 mesi, ridotti a 54 se in possesso di diploma inerente con la professionalità da acquisire e a 34 se in possesso di laurea inerente con la professionalità da acquisire. Inquadramento finale in 6ª categoria: 38 mesi, il lavoratore deve essere obbligatoriamente in possesso di laurea. Inquadramento finale in 7ª categoria: 42 mesi categoria, il lavoratore deve essere obbligatoriamente in possesso di laurea. Le figure per le quali, ai sensi dell’art. 4, lett. c) punto I e II, è prevista la mobilità in 3ª categoria, alla fine del periodo di apprendistato saranno inquadrate nella 3ª categoria. Figure addette a produzioni in serie svolte su linee a catena o montaggio semplice, quando le mansioni siano caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive e comunque non ricomprendibili nella declaratoria della categoria 3: 24 mesi. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 27/2006 Percorsi voratori addetti a produzioni in serie svolte su linee a catena o montaggio semplice, quando le mansioni siano caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive, la durata del contratto di apprendistato è di gran lunga inferiore alle normali previsioni (24 mesi) (art. 2). 1477 essere allegato al contratto individuale, quale atto redatto separatamente, a pena di nullità. Il Pfi si può modificare in corso di rapporto su accordo dell’apprendista, dell’impresa e del tutor. L’azienda, di norma, annualmente dovrà far pervenire alla commissione paritetica territoriale un rapporto completo riferito al numero di apprendisti e alla formazione effettuata, che sarà consegnato alla Rsu dove esistente. Percorsi Ore di formazione 1478 Il nuovo contratto stabilisce un numero medio di 120 ore di formazione, di cui 40 di formazione professionalizzante in modalità teorica. Le ore dedicate alla formazione trasversale sono 40 il primo anno, 20 il secondo anno, aggiuntive alle 120. Le ore complessive di formazione formale possono essere diversamente distribuite per la durata del contratto, salvo un minimo di 60 ore l’anno, in base a quanto previsto dal Piano formativo individuale. Il precedente contratto collettivo fissava invece un monte ore per l’addestramento dell’apprendista di 160 ore, destinate alla formazione teorico pratica e 40 ore destinate all’addestramento pratico variamente di- stribuite nell’arco della durata del rapporto. Per la parte teorica l’azienda poteva mettere a disposizione locali interni per l’allestimento di corsi formativi tenuti da centri di formazione accreditati dalle Commissioni territoriali per la formazione, o rivolgersi a strutture esterne. Le ore di addestramento pratico erano svolte in azienda. Le competenze acquisite dal lavoratore dovranno essere registrate dal datore sul libretto formativo e la qualifica conseguita al termine del rapporto costituirà credito formativo ai fini della formazione professionale. Aspetti economici e normativi a) Patto di prova (art. 7), trattamento di malattia e infortunio (art. 10), gratifica natalizia (art. 11) Per ciò che attiene al periodo di prova, trattamento di malattia e infortunio e gratifica natalizia il nuovo accordo riprende per intero le precedenti statuizioni. b) Inquadramento e retribuzione In quest’ambito si è cercato un equilibrio tra l’esigenza dei datori di lavoro di mantenere una fonte di manodopera a basso costo e dall’altro la volontà dei sindacati di migliorare le condizioni economiche e normative degli apprendisti (8). Ai sensi dell’art. 8 resta la possibilità di inquadrare il lavoratore ad un livello inferiore a quello di destinazione, ma la retribuzione viene riallineata in via progressiva ai valori corrispondenti la qualifica da conseguire. c) Attribuzione della qualifica Al termine del periodo di apprendistato il lavoratore mantenuto in servizio deve essere sottoposto ad una prova di idoneità. Nel caso in cui ciò non dovesse avvenire entro un mese dalla fine del tirocinio e per motivi non imputabili al prestatore, si intenderà attribuita la qualifica professionale oggetto del contratto. Inoltre nell’ipotesi in cui il lavoratore sia mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato va computato nell’anzianità di servizio, ai fini di tutti gli istituiti, sia di legge che di Ccnl, con eslcusione degli aumenti periodici di anzianità. Nota: (8) A. Muratorio, La disciplina dell’apprendistato professionalizzante nel contratto collettivo nazionale metalmeccanici del 19 febbraio 2006, in Dir. prat. lav., 2006, 8. 413. Ccnl metalmeccanici Nozione di formazione formale Il Ministero del lavoro ha specificato che per «formazione formale», si intende una formazione effettuata attraverso strutture accreditate o all’interno dell’impresa secondo percorsi strutturati di formazione strutturati on the job e in affiancamento certificabili secondo le modalità che saranno definite dalle future normative regionali. Min. Welfare, circ. 14 ottobre 2004, n. 40 Soggetti legittimati a stabilire i requisiti in base ai quali un’azienda può considerarsi formativa Il Ministero del lavoro in risposta all’interpello avanzato dall’Ordine dei Consulenti del lavoro di Bergamo, ha precisato che la valutazione della capacità formativa delle aziende spetta alla contrattazione collettiva, come espressamente previsto dall’art. 49, comma 5. D’altra parte - si legge - «che tale competenza spetti alla contrattazione collettiva è in linea con quanto indicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2005 la quale, nel pronunciarsi in merito a questioni di legittimità costituzionale di talune disposizioni del D.Lgs. n. 276/ 2003, non ha rimesso alle regioni la disciplina della formazione all’interno delle aziende bensı̀, nell’indicare che la formazione aziendale inerisce al rapporto contrattuale, l’ha fatta rientrare nell’ambito di competenza della legislazione statale e della contrattazione collettiva». Min. Welfare, circ. 24 marzo 2006 DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 27/2006 Ccnl settore edile Il contratto collettivo del settore edile, rinnovato il 20 maggio 2004, disciplina il contratto di apprendistato. L’istituto è ad oggi pienamente utilizzabile nel settore. Infatti il 31 maggio 2005 le parti stipulanti il Ccnl hanno raggiunto un’intesa volta ad integrare la vigente disciplina contrattuale con riferimento ai profili formativi. L’accordo si compone di poche ma significative parole: le parti si limitano a concordare l’utilizzo in via transitoria dei profili formativi a suo tempo predisposti per il settore delle Costruzioni dall’Isfol, in occasione della sperimentazione avviata dopo l’approvazione della legge n. 196/1997. La disciplina dell’apprendistato professionalizzante va dunque ricavata dal combinato disposto tra l’art. 93, allegato 17 del Ccnl, del 2004 e le previsioni contenute nell’accordo del 31 maggio 2005. Durata del contratto La durata massima del contratto di apprendistato è diversa a seconda della qualifica da conseguire e precisamente: qualifiche finali del secondo livello di inquadramento contrattuale: massimo 3 anni; qualifiche finali del terzo livello di inquadramento: massimo 4 anni; qualifiche finali dal quarto livello di inquadramento: massimo 5 anni. All’interno di questi limiti la durata del contratto va determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio di competenze realizzato dai soggetti pubblici e dalle scuole edili accreditate mediante l’accertamento dei crediti formativi. Ai fini del computo del limite massimo e della verifica del suo rispetto, è possibile cumulare i periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività lavorative. Tuttavia, per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all’even- tuale frequenza di corsi di formazione esterna. Piano formativo, durata ed erogazione della formazione In conformità con quanto previsto dalla disciplina legale, il contratto di apprendistato professionalizzante deve indicare la prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che sarà acquista al termine previsto e soprattutto il piano formativo individuale. Il piano deve descrivere il percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le competenze possedute nonché l’indicazione del tutor che seguirà l’apprendista durante il percorso. La durata della formazione è fissata in 120 ore annue. Il Ccnl tuttavia prevede la possibilità di ridurre l’impegno formativo a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere. Si dubita della legittimità di tale clausola, posto che l’art. 49 D.Lgs. n. 276/2003 non consente di derogare al monte ore minimo di formazione. Si sostiene in dottrina che la clausola potrebbe risultare legittima, solo laddove intesa a consentire una Ccnl metalmeccanici Art. 7 - Periodo di prova La prova deve risultare da atto scritto. Non può superare 20 giorni nel caso di apprendistato diretto a conseguire qualifiche di cui alla disciplina speciale, parte prima, e 30 giorni per qualifiche di cui alla disciplina speciale, parti seconda e terza. Durante la prova le parti potranno recedere senza obbligo di preavviso e relativa indennità sostitutiva; saranno retribuite le ore o giornate effettivamente prestate. Qualora il periodo di prova sia interrotto per malattia o infortunio l’apprendista sarà riammesso a continuare la prova se sia in grado di riprendere servizio entro un numero di giorni pari alla metà della durata della prova. Art. 9 - Gratifica natalizia È prevista la corresponsione di una gratifica natalizia all’apprendista. Art. 10 - Trattamento di malattia e infortunio Gli oneri che le aziende dovranno sopportare per l’apprendista non in prova sono quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della disciplina speciale, parte prima, del Ccnl e cioè i normali oneri da sostenere nel caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale e nel caso di malattia e infortunio non professionali. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 27/2006 Percorsi d) Previdenza integrativa Il contributo per coloro che si iscrivono a Cometa è elevato all’1,5% della retribuzione. 1479 Percorsi diversa modulazione annuale delle ore di formazione, fermo restando l’obbligo di rispettare una media di 120 ore (9). La formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e tecnico professionali è di norma realizzata presso la Scuola edile secondo le linee guida stabilite a livello nazionale dal Formedil, in conformità ai profili professionali definiti a livello regionale. La formazione si può svolgere anche all’interno dell’azienda, purché essa presenti i requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale e all’idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima. Le ore destinate alla formazione esterna sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. Alla Scuola Edile, oltre all’erogazione della formazione, vengono affidati compiti quali la raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all’avvio dei rapporti di apprendistato, la definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle regioni d’intesa con le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, l’individuazione delle modalità di erogazione dell’attività formativa, la formazione 1480 dei tutor aziendali; la consulenza e accompagnamento per l’impresa e per il lavoratore, nel percorso di inserimento lavorativo di quest’ultimo e l’attestazione dell’effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nel libretto individuale di formazione valevole ai fini della formazione continua. Quanto ai profili formativi di riferimento, l’accordo 31 maggio 2005 rinvia a quelli definiti dall’Isfol in occasione della sperimentazione avviata dopo l’approvazione della legge n. 196/1997. L’Isfol infatti, negli anni passati, ha svolto assistenza tecnica alla Commissione lavoro prevista dal D.M. n. 179/1999 per la definizione dei contenuti di dettaglio delle attività formative professionalizzanti esterne all’azienda e delle competenze da conseguire sul luogo di lavoro dall’apprendista. A tal fine sono stati avviati gruppi di esperti, designati dal Ministero del lavoro, dal Ministero istruzione università e ricerca, dalle Regioni e dalle Parti sociali che, con il supporto dell’Isfol hanno elaborato i contenuti per alcuni settori. periodo di prova il contratto rinvia agli articoli 2 e 43 del vigente Ccnl, cioè a quelle norme che disciplinano il periodo di prova per gli operai e per gli impiegati, naturalmente assumendo come riferimento il livello di assunzione dell’apprendista. Inquadramento e trattamento economico In conformità con quanto previsto dalla legge, il Ccnl per l’edilizia ribadisce che il numero complessivo di apprendisti da assumere non può superare il numero totale delle maestranze specializzate o qualificate in servizio presso il datore di lavoro. Tuttavia il datore, qualora non abbia alle proprie dipendenze lavoratori specializzati o qualificati, può assumere un apprendista. Per quanto riguarda l’inquadramento e il trattamento economico dei lavoratori in apprendistato, il contratto sul punto detta una disciplina particolare distinguendo l’i- Nota: Disciplina della prova Per la regolamentazione del (9) G. Falasco, Edilizia: le parti sociali sbloccano l’apprendistato professionalizzante, in Guida al lav., 2005, 27, 14. Ccnl settore edile Art. 8 - Inquadramento e retribuzione Il livello di inquadramento del lavoratore sarà inferiore di due livelli a quello di destinazione. Nel primo periodo la retribuzione sarà corrispondente al minimo contrattuale per il livello iniziale di inquadramento. Nel secondo periodo, l’inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione sarà pari al minimo contrattuale previsto per tale livello. Nel terzo periodo, fermo l’inquadramento del secondo periodo, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione. Una apposita tabella individua la durata dei singoli periodi a seconda della durata totale del contratto. La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173. Ccnl settore edile Orario di lavoro e riposi Trattamento di malattia e infortunio Preavviso L’orario di lavoro è disciplinato dall’art. 5 del Ccnl Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa sui riposi annui contenuta negli artt. 5 e 44, lettere B). Si fa rinvio agli artt. 27, 28, 67 e 68 del Ccnl Valgono le norme di cui agli artt. 33 e 72 del Ccnl con riferimento al livello riconosciuto all’apprendista. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 27/2006 1º livello per i contratti di apprendistato professionalizzante finalizzati al conseguimento del 2º o 3º livello; 2º livello per i contratti di apprendistato professionalizzante finalizzati al conseguimento del 4º livello; 3º livello per i contratti di apprendistato professionalizzante finalizzati al conseguimento del 5º livello. Nell’ipotesi di primo inserimento, a metà del percorso del periodo di apprendistato, all’apprendista è riconosciuto l’inquadramento e il relativo trattamento economico di un livello superiore a quello di assunzione, ad eccezione del caso in cui il rapporto di apprendistato sia finalizzato al conseguimento del 2º livello. Una volta ultimato il periodo di apprendistato, previa prova di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla legge, all’apprendista deve essere attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato l’apprendistato medesimo, salva la risoluzione anticipata per giusta causa, o giustificato motivo. Sempre al termine del periodo di apprendistato, le imprese sono tenute a rilasciare all’apprendista oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi. Orario di lavoro, trattamento di malattia, infortunio e malattia professionale, preavviso Per i profili riguardanti l’orario di lavoro, il trattamento economico in caso di malattia, infortunio e malattia professionale, il periodo di preavviso, il contratto rinvia alla disciplina generale applicabile ad operai ed impiegati prevista nel Ccnl 29 gennaio 2000. Ccnl settore tessile e abbigliamento Il contratto collettivo per i dipendenti del settore tessile è stato rinnovato il 28 maggio 2004, prima dunque che il decreto competitività modificasse l’art. 49, D.Lgs. n. 276/ 2006 introducendo il comma 5 bis. Il contratto infatti enuncia espressamente che la regolamentazione ivi contenuta non sarà operativa finché le Regioni non provvederanno a regolamentare i profili formativi. Si è già detto che il decreto competitività ha consentito, sperimentalmente, l’utilizzo del contratto di apprendistato sulla scorta della sola disciplina dei contratti collettivi nazionali di categoria. Va tuttavia ribadito che affinché la disciplina contrattuale sia immediatamente utilizzabile è necessario che i contratti collettivi abbiano determinato, non solo i profili normativi ed economici relativi all’apprendistato, ma anche, direttamente o indirettamente, gli elementi minimi di erogazione e di articolazione della formazione nonché i profili formativi. Come precisato dalla circ. Min. Welfare n. 30/2005, in via transitoria i contratti potranno regolamentare i profili formativi anche attraverso il rimando ai profili predisposti dall’Isfol, in vigenza della legge n. 196/ 1997, oppure attraverso il rinvio agli Enti bilaterali. Il Ccnl in esame detta una disciplina molto scarna in tema di formazione rimettendo la definizione delle modalità di ero- gazione e di articolazione della stessa ad un successivo accordo che le parti sociali raggiungeranno attraverso l’Organismo bilaterale di settore. Pertanto si ritiene che almeno fino a quando non interverrà detto accordo sindacale continuerà a trovare applicazione la disciplina dell’apprendistato prevista dell’art. 32, Ccnl 19 maggio 2000, che il contratto estende ai lavoratori di livello 8. Norme generali Le imprese possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Il contratto può essere instaurato per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, dei livelli dal 2 all’8 e per tutte le relative mansioni. Conformemente a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 il Ccnl stabilisce che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge. Durata Il nuovo contratto collettivo ha esteso la durata massima dell’apprendistato da 30 a 48 mesi. La durata del contratto è diversa in relazione alla qualifica da conseguire. Il periodo di apprendistato viene suddiviso in tre tranches ai fini retributivi e di inquadramento (vedi tabella a pagina successiva). Si prevede una riduzione a 6 mesi del periodo di apprendistato, applicabile sul 3º periodo della tabella sopra riportata, per i lavoratori che - prima del contratto di apprendistato - abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio. Ai fini del computo della durata massima è possibile cumulare i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del dirittodovere di istruzione e formazione nonché il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 27/2006 Percorsi potesi di lavoratore alla prima esperienza da quella del lavoratore che ha già prestato attività nel settore. In quest’ultimo caso, l’apprendista viene inquadrato, ad un livello inferiore a quello della categoria per la quale è finalizzato il relativo contratto, con relativo inquadramento economico. Di contro, nell’ipotesi di primo inserimento lavorativo nel settore, l’inquadramento dell’apprendista e il relativo trattamento economico è il seguente: 1481 di lavoro, sempre che riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i 2 periodi non sia superiore a 12 mesi. Inquadramento e trattamento economico Come poco sopra accennato, il contratto collettivo suddivide il periodo di apprendistato in 3 tranches, ai fini dell’inquadramento e ai fini economici: nel 1º periodo di apprendistato professionalizzante (come individuato nella tabella sopra riportata): 2 livelli sotto quello di destinazione finale; nel 2º periodo: 1 livello sotto quello di destinazione finale; nel 3º e ultimo periodo: l’inquadramento è al livello di destinazione finale. L’intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell’anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità; tali aumenti sono corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza. Gli apprendisti con destinazione finale al livello 2 o 2S vengono inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del 2º periodo di apprendistato. Quanto ai profili retributivi, il contratto stabilisce che la retribuzione dell’apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello e anzianità aziendale; la stessa regola vale per il lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per un periodo successivo alla qualificazione. Si ribadisce che l’apprendista non può lavorare a cottimo; nel caso venga adibito al lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio anche prima della scadenza del periodo di apprendistato, e gli devono esse- re applicate le tariffe di cottimo. Infine il contratto demanda al livello aziendale la definizione dell’eventuale applicabilità agli apprendisti, parziale o totale, dei premi di risultato e di tutte le altre voci retributive stabilite al livello aziendale. Prova e preavviso Un’apposita clausola precisa che nel contratto di apprendistato si applicano il periodo di prova e il preavviso. Trattamento economico in caso di malattia e infortunio Il trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia o infortunio varia in relazione al momento in cui l’infortunio o l’evento morboso si verificano. Se la malattia o l’infortunio si verificano nei primi 2 periodi Ccnl settore tessile e abbigliamento Percorsi Computabilità degli apprendisti per l’applicazione della Cigs e dei licenziamenti collettivi 1482 Ai sensi dell’art. 1, legge n. 223/1991 la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti. Nel computo vanno calcolati anche gli apprendisti. Similmente, ai sensi dell’art. 24, legge n. 223/1991 anche la disciplina dei licenziamenti collettivi si applica agli imprenditori (ed ora ai sensi dell’art. 24, comma 1 bis, introdotto dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 aprile 2004, n. 110 anche ai non imprenditori) che occupino alle proprie dipendenze più di 15 dipendenti, calcolati come media nel semestre e nel calcolo vanno compresi anche gli apprendisti. L’art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, stabilisce che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti. Vengono tuttavia fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo. Pertanto, atteso che la legge n. 223/1991 include espressamente gli apprendisti nel calcolo della soglia dei 15 dipendenti, per i licenziamenti collettivi e la Cigs, i contratti di apprendistato continueranno ad essere inclusi nel computo dei limiti numerici previsti ai sensi della legge n. 223/1991. Ccnl settore tessile e abbigliamento Livelli Durata compl. mesi Primo periodo mesi Secondo periodo mesi Terzo periodo mesi 8 72 20 20 32 7 72 20 20 32 6 72 20 20 32 5 66 20 20 26 4 60 18 18 24 3 e 3S 54 16 16 22 2 e 2S 42 14 14 14 DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 27/2006 dal 1º al 3º giorno di malattia: 50% della retribuzione normale dell’apprendista; dal 4º al 20º giorno di malattia: 46% della retribuzione normale dell’apprendista; dal 21º al 180º giorno di malattia: 29% della retribuzione normale dell’apprendista; per i periodi di malattia eccedenti il 6º mese compiuto nell’anno solare: 50% della retribuzione normale dell’apprendista; Se l’infortunio o la malattia si verificano nel 3º periodo di apprendistato all’apprendista spetta per tutto il periodo di malattia, entro i limiti del comporto, il 50% della retribuzione normale. In caso di assenza ingiustificata alla visita domiciliare di controllo sullo stato di malattia, al lavoratore con contratto di apprendistato si applica quanto previsto all’art. 63 Ccnl (Malattia e infortunio non sul lavoro). Formazione Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo. In materia di formazione il contratto si limita a prevedere un monte annuo di 120 ore di formazione. Si specifica che la formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda. Le parti sociali rimettono la definizione dei profili formativi alle Regioni, d’intesa con le associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale. Si precisa che le Organizzazioni di categoria stipulanti Ccnl, attraverso l’Organismo bilaterale nazionale tessile abbigliamento moda concorreranno alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza. Le parti, attraverso l’Organismo bilaterale nazionale tessile abbigliamento moda, si propongono di definire in tempo utile per consentire la tempestiva attuazione dell’istituto: le modalità di erogazione e di articolazione della formazione, strutturata in forma modulare, esterna e interna alle aziende; la quota parte di 120 ore di formazione - da svolgere con priorità temporale da destinare alla sicurezza, all’igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni; le modalità e la tipologia di formazione erogabile agli apprendisti che avessero intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato professionalizzante, anche in mansioni non analoghe, e che possano attestare di aver già ricevuto una parte di formazione. funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Ccnl industria alimentare L’accordo per il rinnovo della parte economica del contratto collettivo per l’industria alimentare, siglato il 17 settembre 2005 (10), detta una specifica disciplina per l’apprendistato professionalizzante in attuazione dell’art. 49, D.Lgs. n. 276/2003. Per quanto riguarda l’elemento formativo, il contratto, sul punto, detta una disciplina dettagliata. Con riferimento più specificamente ai profili formativi le parti, in via transitoria, in attesa dell’intervento delle Regioni, hanno concordato di far riferimento all’accordo sulla formazione esterna per gli apprendisti che le Associazioni imprenditoriali stipulanti e le Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto in data 23 febbraio 2000, previo parere dell’Isfol, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 196/1997. La disciplina dell’apprendistato, contenuta nell’accordo di rinnovo, deve dunque ritenersi immediatamente operativa. Per quanto riguarda i contratti di apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore Nota: Il contratto stabilisce che la (10) In Dir. prat. lav., 2005, 39, 2140. Ccnl settore tessile e abbigliamento Prova Si applica l’art. 32 del contratto. Il periodo di prova non può essere superiore a quello previsto per il livello corrispondente alle mansioni che l’apprendista è destinato a svolgere. In ogni caso il periodo di prova non può superare i 2 mesi. Preavviso È applicabile la disciplina di cui agli artt. 96, 104 e 114 del contratto. Il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva operano solo in caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato, in quanto il contratto di apprendistato, da parte del datore, può essere risolto solo per giusta causa. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 27/2006 Percorsi di apprendistato il trattamento assistenziale a carico del datore di lavoro è il seguente: 1483 del D.Lgs. n. 276/2003 continua ad applicarsi la normativa originaria fino alla loro naturale scadenza. Disposizioni generali Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, ai sensi della legge n. 53/2003, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato dal diciassettesimo anno di età. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie del 5º, 4º, 3º, 3A, 2º e 1º livello. Periodo di prova Per la regolamentazione del periodo di prova si fa rinvio all’art. 17 del Ccnl. Per gli apprendisti tuttavia la durata del periodo di prova non può essere superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento. Percorsi Durata del contratto 1484 L’accordo stabilisce durate massime del contratto di apprendistato diverse a seconda della qualifica da conseguire e la suddivisione in periodi a fini di inquadramento e retributivi. Ai fini del computo della durata massima del periodo di ap- prendistato si prevede la possibilità di cumulare i periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni. Inquadramento e trattamento economico normativo L’inquadramento e il relativo trattamento economico sono cosı̀ determinati: nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale; nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale; nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale. 35 Ccnl. Si precisa che le ferie matureranno pro quota con riferimento al servizio effettivamente prestato presso la stessa azienda. Trattamento economico per malattia o infortunio In caso di infortunio sul lavoro l’azienda integrerà il trattamento Inail fino al 100 per cento della retribuzione normale nel primo giorno e fino alla cessazione dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato. In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50 per cento della retribuzione normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato. Formazione dell’apprendista Profili formativi Gli apprendisti con destinazione finale al 5º livello saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato. Per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato, l’anzianità utile, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, viene considerata per un periodo equivalente ad un terzo dell’intera durata del periodo di apprendistato presso la medesima azienda. Per la regolamentazione delle ferie l’accordo rinvia all’art. La definizione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante è rimessa alle Regioni, d’intesa con le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del Ccnl. Tuttavia, come già accennato, in via transitoria, le parti firmatarie del Ccnl hanno concordato di far riferimento all’accordo sulla formazione esterna per gli apprendisti che le Associazioni imprenditoriali stipulanti e le Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto in data 23 febbraio 2000, previo parere dell’Isfol, in attuazione Ccnl industria alimentare Livelli Durata compl. mesi Primo periodo mesi Secondo periodo mesi Terzo periodo mesi 5 24 6 18 – 4 36 6 14 16 3 42 12 14 16 3A 48 14 16 18 2 54 16 18 20 1 60 18 18 24 DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 27/2006 Ore di formazione Conformemente alle previsioni legali si prevede un monte di 120 ore medie annue di formazione retribuite. Come nel Ccnl per i dipendenti del settore edile, è prevista la possibilità di ridurre l’impegno formativo ad 80 ore ove l’apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire o di attestato di qualifica idoneo rispetto all’attività da svolgere. Contenuti formativi L’accordo stabilisce che la formazione può realizzarsi tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda. La formazione interna è tuttavia subordinata alla condizione che l’azienda disponga di capacità formativa. Si individuano alcuni indicatori di capacità formativa interna quali la presenza di: ri- sorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali. La formazione interna, anche con modalità e-learning, è prevista per le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie possono essere oggetto di formazione interna o esterna all’azienda, sempre facendo ricorso anche a modalità e-learning. Le modalità e l’articolazione della formazione possono essere definite a livello aziendale. L’accordo prevede in via esemplificativa le materie che dovranno essere oggetto della formazione. Si tratta precisamente di: nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; diritti e doveri nel rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e del ciclo produttivo. Le ore di formazione relative all’antinfortunistica e all’organizzazione aziendale devono essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro mentre le ulteriori ore di formazione, specificamente rivolte al conseguimento della qualificazione, potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, on the job, in affiancamento o con moduli di formazione teorica. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta. Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione vanno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. Tutor Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’impresa e, nelle imprese fino a 15 dipendenti, anche direttamente dal datore di lavoro. Percorsi di quanto previsto dalla legge n. 196/1997. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 27/2006 1485 Apprendistato professionalizzante - Profili previdenziali Copertura contributiva e tutela previdenziale Per espressa disposizione dell’ultimo comma dell’articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (legge Biagi), che ha radicalmente rivisto l’istituto dell’apprendistato, rimane invariata la disciplina previdenziale e assistenziale dettata per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni (1). È, pertanto, a questa normativa che occorre fare riferimento nel tracciare il quadro della tutela previdenziale vigente per le tre tipologie di contratto di apprendistato previste dall’art. 47 del decreto n. 276, che vengono stipulate: a) per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; b) per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale (apprendistato professionalizzante); c) per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Va, comunque, preliminarmente osservato che, sotto l’aspetto previdenziale, gli apprendisti sono in genere equiparati, salvo le particolarità evidenziate di seguito, ai lavoratori dipendenti comuni, soprattutto per quanto attiene al versante delle prestazioni pensionistiche. Si sa che il versamento della contribuzione è finalizzato al finanziamento delle prestazioni previdenziali, che il suo ammontare è determinato in percentuale dell’imponibile (che è formato dalle retribuzioni e dagli altri emolumenti corrisposti in relazione al rapporto di lavoro, con esclusione delle ‘‘voci’’ espressamente elencate dalla legge, e cioè dall’arti- colo 6, primo comma, del decreto legislativo n. 314 del 2 settembre 1997, che ha sostituito l’articolo 12 della legge n. 153 del 1969), che la contribuzione fa carico in parte (la maggior parte) al datore di lavoro e in parte (la minor parte) al lavoratore. È anche noto che, pur essendo il sistema previdenziale italiano improntato su principi solidaristici, buona parte delle prestazioni sono correlate ai contributi versati o alla retribuzione percepita, fatta salva qualche eccezione, quale quella della garanzia del trattamento minimo di pensione destinato ad assicurare il cosiddetto minimo vitale ai lavoratori anziani con ridotti contributi previdenziali. Orbene, alcuni di questi principi non trovano applicazione nel caso degli apprendisti, per i quali la legge prevede trattamenti speciali per i datori di lavoro allo scopo di facilitarne l’assunzione e per gli apprendisti stessi per evitare ripercussioni negative sui loro futuri trattamenti previdenziali. Contributi La particolarità più nota (e anche la più evidente e apprezzata dai datori di lavoro) è costituita dal particolare regime contributivo previsto a favore dei datori di lavoro che assumono apprendisti. Del periodo in cui si svolge il rapporto di apprendistato è comunque prevista la copertura assicurativa ai fini previdenziali. Ma i contributi, che pur garantiscono all’apprendista la medesima tutela previdenziale e assistenziale dei comuni lavoratori dipendenti, sono di ammontare significativamente basso, quasi nullo, allo scopo di favorire la diffusione dell’apprendistato. Il contributo si compone di una quota fissa a carico del datore di lavoro e in una quota in percentuale a carico dell’apprendista. Quanto al contributo fisso di parte datoriale vige un diverso trattamento a seconda che il datore di lavoro sia una impresa artigiana ovvero una impresa non artigiana. Per la prima è previsto un trattamento ulteriormente favorevole, che esclude il datore di lavoro dal versamento di qualsiasi contributo (ad eccezione di quello per la tutela della maternità), addossandone il carico alle Regioni. Il contributo fisso riguarda sia le contribuzioni dovute all’Inps che quelle spettanti all’Inail. A decorrere dal 1º gennaio 1996, l’art. 21 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ha istituito un contributo a percentuale per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti a totale carico dell’apprendista (2), che dal 1º gennaio 1998 è stato fissato nella misura del 5,54 per cento per effetto della soppressione del contributo Ssn ad opera Note: (1) D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1688; legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 21; legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 16; legge 2 agosto 1999, n. 263. (2) L’art. 21 della legge n. 41/1986 stabilisce: «A decorrere dal periodo di paga in corso al 1º gennaio 1986 è estesa a carico degli apprendisti la disciplina degli obblighi contributivi a carico della generalità dei lavoratori dipendenti relativamente: a) all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con una riduzione di tre punti della relativa aliquota contributiva; b) alla contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, con una riduzione di 0,50 punti della quota prevista dal comma 1 del successivo articolo 31». DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 28/2006 Percorsi Angelo Sica Avvocato in Milano 1533 dell’art. 36, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Il contributo a percentuale va versato insieme al contributo fisso dovuto dal datore di lavoro. L’art. 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, sottopone le agevolazioni contributive alla condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterna all’azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Anche se versati in misura ridotta, i contributi degli apprendisti hanno la medesima efficacia dei contributi comuni. Essi, pertanto, sono utili per maturare le prestazioni previdenziali a carico delle gestioni alle quali affluiscono i contributi. Prestazioni Percorsi Pensioni Dato che l’articolo 21 della legge n. 25/1955 ha esteso agli apprendisti l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ad essi spettano le normali pensioni a carico del sistema obbligatorio. Pertanto, concorrono al raggiungimento del diritto a tali prestazioni (pensioni di anzianità e vecchiaia, trattamenti di invalidità, pensioni ai superstiti) e alla determinazione della loro mi- sura i periodi di lavoro svolto in posizione di apprendistato e i relativi contributi. Anche se il datore di lavoro non abbia versato la contribuzione, per quanto di ammontare pressoché simbolico, applicandosi in tal caso anche agli apprendisti il principio dell’automaticità delle prestazioni previsto dall’articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall’art. 23 ter del decreto legge n. 267/1972, convertito nella legge 11 agosto 1972, n. 485 (3). Si applicano dunque i criteri generali in materia di accredito e di valutazione dei contributi ai fini pensionistici, con qualche precisazione indicata dall’Inps nella circolare n. 18 del 1º febbraio 2005 (4), nella quale l’istituto ha fornito un sommario dei risvolti pensionistici collegati ai nuovi lavori previsti dalla legge Biagi. Quanto agli apprendisti, dunque, l’ente, oltre a ribadire che la contribuzione accreditata a favore del lavoratore apprendista è utile ai fini del diritto e della misura delle pensioni, precisa anche che in materia non si applicano le disposizioni (art. 7, c. 1, 2 e 4, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall’art. 1, c. 2 della legge 7 dicembre 1989, n. 389) secondo cui il numero dei contributi settimanali da accreditare nell’anno solare è pari alle settimane in Contribuzione apprendisti per il 2006 (5) Fpld a) contributo settimanale base b) contributo settimanale adeguamento Euro 0,0868 Euro 2,75 Cuaf contributo settimanale Euro 0,0347 Maternità contributo settimanale Euro 0,0165 Inail contributo settimanale Euro 0,0930 Totale contributo settimanale esclusa Inail Euro 2,89 Compresa Inail Euro 2,98 Nota: contributo maternità + contributo Inail = E 0,11 Per le aziende artigiane resta fisso, a carico del datore di lavoro, il contributo di maternità pari a E 0,02 settimanali (E 0,0165 arrotondato a E 0,02). L’aliquota a carico dell’apprendista dovuta al Fpld è fissata nella misura del 5,54%. cui si è svolta l’attività lavorativa, sempre che sia rispettato il minimale di retribuzione (che è pari al 40 per cento del trattamento minimo mensile di pensione in vigore al 1º gennaio dell’anno considerato: art. 7, c. 5 legge 638). Assegno per il nucleo familiare Anche in merito alle altre prestazioni spettanti agli apprendisti, è utile riandare a un’altra circolare dell’Inps, la n. 41 del 13 marzo 2006 (6), nella quale l’istituto ha completato la disamina degli aspetti previdenziali dei nuovi lavori della legge n. 276/2003 occupandosi delle prestazioni a sostegno del reddito. Agli apprendisti, pertanto, precisa la circolare n. 41, spetta l’assegno per il nucleo familiare, come a tutti i lavoratori dipendenti, in presenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa. Va ricordato che l’assegno per il nucleo familiare è un trattamento che viene erogato per l’intera famiglia (e non per ogni familiare a carico) e il suo ammontare varia a seconda della composizione del nucleo e del reddito da questo prodotto. Hanno diritto a questa particolare forma di tratta- Note: (3) L’art. 23 ter della legge n. 485/1972 prevede quanto segue: «Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe». «I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni». Va ricordato che il periodo di prescrizione decennale di cui al primo comma della norma riportata è stato ridotto a cinque anni, fermi rimanendo dieci anni in caso di denuncia del lavoratore, dall’art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335. (4) In Dir. prat. lav., 2005, 10, 578. (5) Inps, circ. n. 18 dell’8 febbraio 2006, in Dir. prat. lav., 2006, 8, 461. (6) In Dir. prat. lav., 2006, 19, 1085. 1534 DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 28/2006 Nucleo familiare Il nucleo familiare è composto dal richiedente la prestazione; dal coniuge; dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni; dai figli maggiorenni, e equiparati, inabili a svolgere qualsiasi attività lavorativa; dai fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore ai 18 anni, o maggiorenni inabili a svolgere qualsiasi attività lavorativa, purché siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti, sia indiretta che di reversibilità. I soggetti che fanno parte del nucleo familiare possono non essere conviventi con il richiedente e non essere a suo carico. Reddito familiare Il reddito familiare è costituito dalla somma dei redditi prodotti dai componenti del nucleo familiare, compreso il soggetto richiedente. Alla sua formazione concorrono i redditi complessivi assoggettabili all’Irpef e i redditi di qualsiasi natura, compresi, se superiori a 1.032,91 euro l’anno (riferiti al nucleo familiare nel suo complesso), quelli esenti da imposta o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva. Non concorrono alla formazione del reddito familiare i trattamenti di fine rapporto, gli arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione, l’assegno per il nucleo familiare e gli altri trattamenti di famiglia, le rendite vitalizie erogate dall’Inail e le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento agli invalidi civili totali, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti, ai pensionati di inabilità dell’Inps non deambulanti e bisognosi di assistenza continua, ai titolari invalidi di pensioni privilegiate a carico dello Stato, ecc. L’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente o assimilati (pensioni di qualsiasi tipo o prestazioni previdenziali collegate al lavoro dipendente, quali integrazioni salariali, indennità di disoccupazione, di malattia o maternità, ecc.), relativi all’intero nucleo familiare, è inferiore al 70 per cento del reddito familiare complessivo. Il reddito familiare preso in considerazione è quello prodotto nell’anno solare precedente al 1º luglio di ciascun anno e ha valore fino al 30 giugno dell’anno successivo. Nel caso in cui non vi sia coincidenza nella composizione del nucleo familiare tra il periodo di riferimento della domanda e quello del reddito, a causa del sopraggiungere di eventi particolari (nascite, morti, matrimoni, ecc.), il reddito familiare da considerare è quello esistente al momento della domanda, a nulla rilevando che la composizione del nucleo nel periodo di riferimento del reddito possa essere stato diverso. Misura dell’assegno La misura dell’assegno varia in relazione alla situazione tipologica e al numero dei componenti del nucleo familiare e alla consistenza del suo reddito: più è alto il numero dei componenti del nucleo e basso il reddito, più aumenta l’importo dell’assegno; e diminuisce nel caso inverso. I limiti di reddito per determinare il diritto e la misura degli assegni, contenuti in apposite tabelle ognuna per le varie situazioni, variano di anno in anno (7). Le fasce reddituali vengono incrementate di 1.032,91 euro, se il richiedente l’assegno è vedovo/a, separato/a, divorziato/a, celibe o nubile, in stato di abbandono o straniero/a con il coniuge residente in un Paese estero non convenzionato; di 5.164,57 euro, se il nucleo comprende soggetti che, a causa di difetto fisico o mentale, si trovano nell’impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età; di 6.197,48 euro, quando le due circostanze sono concomitanti. Indennità di maternità All’apprendista spetta, secondo la disciplina generale prevista per gli altri lavoratori dipendenti, l’indennità di maternità e per la tubercolosi (in misura fissa). Quanto all’indennità di maternità, sono applicabili i criteri stabiliti dal testo unico di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, ai quali si accenna di seguito rapidamente. Nei cinque mesi di astensione obbligatoria dal lavoro (due prima e tre dopo il parto o, se si preferisce e se il medico è d’accordo, uno prima e quattro dopo) spetta una indennità giornaliera pari all’80 per cento della retribuzione. Il congedo può essere goduto anche parzialmente, in alternativa alla lavoratrice apprendista, dal padre lavoratore in caso di grave infermità della madre o di abbandono o di affidamento esclusivo a lui del bambino. Per il periodo previsto dopo il parto, il congedo può essere richiesto anche in caso di adozione o affidamento. Dopo l’astensione obbligatoria, entrambi i genitori nei primi otto anni di età del bambino possono beneficiare, anche insieme, di un periodo di astensione facoltativa dal lavoro fino a un massimo comples- Nota: (7) Per le tabelle in vigore dal 1º luglio 2006 al 30 giugno 2007 si rinvia alla circolare Inps n. 83 del 16 giugno 2006, cfr. pag. 1562. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 28/2006 Percorsi mento di famiglia i lavoratori dipendenti, in attività e in quiescenza, privati e pubblici. Quindi, anche gli apprendisti, essendo essi lavoratori dipendenti. Sono invece escluse le altre categorie di lavoratori, ad esempio i pensionati delle gestioni dei lavoratori autonomi, ai quali continuano a spettare le quote di maggiorazione di importo fisso per ogni familiare a carico. 1535 sivo di dieci mesi (elevato a undici se del congedo usufruisce il padre per un periodo di almeno tre mesi). Durante il periodo di congedo spetta una indennità di diverso importo a seconda della durata del congedo e delle condizioni di reddito. Il congedo spetta, sia pure con criteri diversi, anche ai genitori adottivi o affidatari. Nel caso in cui il bambino sia affetto da un handicap grave, la madre o, in alternativa il padre possono chiedere il prolungamento fino a tre anni, purché il bambino non sia ricoverato in un istituto specializzato. L’accertamento della gravità viene fatto da una commissione medica presso l’Asl. Esclusioni Percorsi Agli apprendisti non spetta, in- vece, l’indennità in caso di malattia né una serie di interventi comunemente noti come ammortizzatori sociali. Quanto all’indennità di disoccupazione, la circ. n. 41 conferma nei confronti dell’apprendista l’assenza dell’obbligo assicurativo alla gestione dell’assicurazione contro la disoccupazione, alla quale consegue l’esclusione dal diritto alla prestazione di disoccupazione. Tuttavia le giornate lavorate restano utili al perfezionamento dei 78 giorni effettivamente lavorati, necessari per l’ottenimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti. Agli apprendisti non spettano neppure i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia proprio perché sono esclusi dall’obbligo assicurativo per la disoccupazione. Anche se assunti ai sensi del 1536 DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 28/2006 D.Lgs. n. 276/2003, gli apprendisti, sono esclusi dall’applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni; pertanto ad essi non spetta l’indennità di mobilità. Infatti, l’articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevede tale beneficio soltanto a favore di operai, impiegati e quadri. Cosı̀ come sono esclusi dalle integrazioni salariali (8). Apprendistato professionalizzante - Profili ispettivi Vigilanza e apparato sanzionatorio Il contratto di apprendistato, disciplinato originariamente dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 (come modificata e integrata dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56 e dalla legge 24 giugno 1996, n. 197) (1), da ultimo totalmente riformato dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (2), rimane a tutt’oggi un rapporto di lavoro subordinato di natura «speciale», da cui sorge l’obbligo per il datore di lavoro di impartire al giovane lavoratore l’insegnamento necessario ad ottenere le capacità tecniche ed operative, volte a conseguire una determinata qualifica o uno specifico inquadramento contrattuale, in cambio della prestazione lavorativa resa. La «specialità», quindi, riguarda la causa stessa del contratto, che inevitabilmente si caratterizza per lo scambio di retribuzione e addestramento professionale con la prestazione lavorativa (3). Se, dunque, la funzione economico-sociale dell’apprendistato va ravvisata nell’insegnamento, ma non in via esclusiva, dovendosi concepire una causa negoziale mista o complessa, sotto un profilo strutturale e gestionale la disciplina dell’istituto in esame si presenta oggi particolarmente variegata, specie in prospettiva e nell’ottica ispettiva. Una vigilanza seria e non approssimativa sul contratto di apprendistato, infatti, deve tener conto della difficile e lunga fase di transizione fra il contratto di apprendistato cd. ‘‘classico’’ di cui alla legge n. 25/1955, che ancora in parte sopravvive (4), e le prime significative esperienze del contratto di apprendistato «profes- sionalizzante», introdotto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 276/ 2003, secondo la non agevole lettura degli interventi normativi in ambito regionale e contrattuale collettivo (5). Note: (*) L’Autore è Coordinatore amministrativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché, in tale veste, responsabile Affari legali della Direzione provinciale del lavoro di Ascoli Piceno. Si segnala, con riferimento alla circolare del 18 marzo 2004 del Ministero del lavoro, che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione alla quale appartiene. Per contattare l’Autore il sito www.rausei.it ad accesso gratuito. (1) Per completezza e correttezza d’analisi la storia dell’apprendistato è un bel pò più ricca di quanto succintamente detto nel testo e segue, per larga misura, la storia evolutiva del nostro diritto del lavoro nazionale. L’istituto nasce, in verità, già nell’Ottocento, derivando in nuce la propria struttura essenziale dall’esperienza delle arti e dei mestieri medievali: con l’avvento in Italia della industrializzazione, l’apprendistato (o tirocinio) finisce per rappresentare, dal punto di vista normativo, la presa d’atto di un fenomeno pienamente operante nel sistema imprenditoriale e, soprattutto, artigianale del tempo. Le prime manifestazioni giuridicamente rilevanti dell’apprendistato si fanno risalire alla seconda metà del XIX secolo: il codice civile del 1865 ne parlava (art. 1153) con riferimento alla responsabilità del datore di lavoro per i danni cagionati a terzi dagli apprendisti, cosı̀ pure nella legge n. 295/1893 venivano affidate alle competenze conciliative e giurisdizionali del «collegio dei probiviri» anche le controversie di lavoro insorte fra imprenditori e apprendisti. Successivamente, le norme in materia previdenziale (T.U. n. 51/1904 sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro; R.D. n. 3184/1923 per l’assicurazione invalidità e vecchiaia; R.D. n. 2055/1927 sull’assicurazione per la tubercolosi) inserirono gli assunti con contratto di apprendistato (anche senza salario) fra i soggetti assicurati. Finché con la legge n. 563/1926 nel disciplinare la normativa dei rapporti collettivi di lavoro veniva affidata agli organismi corporativi la facoltà di disciplinare «il tirocinio o garzonato» con norme generali obbligatorie. Una prima disciplina vagamente compiuta sull’apprendistato («tirocinio») si ha col R.D.L. n. 1906/1938 che definisce l’apprendista come colui che «è occupato in un’azienda industriale o commerciale con lo scopo di acquistare la capacità necessaria per divenire lavoratore qualificato mediante addestramento pratico e la frequenza, ove siano istituiti, dei corsi per la formazione professionale». Seguirono, a breve, gli artt. 2130-2134 del codice civile del 1942 e, finalmente, in età repubblicana, con l’avvento della Carta costituzionale del 1948 (che all’art. 35, comma 2, stabilisce: «La Repubblica cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori»), l’apprendistato diviene protagonista indiscusso dell’attuazione delle tutele costituzionali in materia di formazione e lavoro, cosicché si giunge alla legge n. 25/1955 che contiene la disciplina completa del contratto di apprendistato, regolando i singoli aspetti dell’instaurazione (con l’obbligo della preventiva autorizzazione da parte dell’allora Ispettorato provinciale del lavoro), dello svolgimento e della cessazione del rapporto di lavoro, che coniugava, ancora e sempre, la formazione e il lavoro, confermando la natura di contratto di lavoro a causa mista. Col successivo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 1668/1956, il nostro Paese si avvia ad implementare (con sempre maggiore forza) una «disciplina quadro» del sistema contrattuale dell’apprendistato, che finisce per rappresentare un vero e proprio volano per il sistema impresa e per il mercato del lavoro, anche in ragione delle «convenienze» contributive e retributive previste dal legislatore e via via modulate e riadattate nel corso del tempo con gli interventi successivi fino alla riforma del D.Lgs. n. 276/2003 in esame. Cfr. per una dettagliata ricostruzione storica E. Palomba, L. Robortaccio, Nuovo apprendistato e contratto di inserimento, Ipsoa, Milano, 2004, 17-26. (2) In Dir. prat. lav., 2003, 40, inserto e 42, 2812. (3) Cfr. sul punto le annotazioni di F. Rotondi, Durata e profili formativi, in Dir. prat. lav., 2006, 26, 1425 s. (4) Il D.Lgs. n. 276/2003, infatti, ha previsto, all’art. 47, che «in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto, continua ad applicarsi la vigente normativa in materia», ma al contempo ha dato il via libera alla costituzione di tre distinte tipologie di apprendistato: di istruzione e formazione, professionalizzante e di alta formazione. Si vedano sul punto M.R. Gheido, A. Casotti, Dal piano formativo alla retribuzione, in Dir. prat. lav., 2006, 26, 1432-1433. (5) Sul ruolo della contrattazione collettiva nella disciplina dell’apprendistato professionalizzante si vedano le riflessioni di G. Spolverato, La disciplina nei contratti collettivi dopo la Riforma, in Dir. prat. lav., 2006, 27, 1473 s. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 29/2006 Percorsi Pierluigi Rausei Centro Studi Attività ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Centro Studi «Marco Biagi» dell’Università di Modena e Reggio Emilia (*) 1585 Percorsi 1586 Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è intervenuto mediante apposite circolari (n. 40 del 14 ottobre 2004 (6) e n. 30 del 15 luglio 2005) (7) e con una lunga serie di interpelli (8), per chiarire la portata applicativa e normativa del nuovo e del vecchio apprendistato; mentre, dal canto suo, il legislatore nazionale, in occasione della conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, con la legge 14 maggio 2005, n. 80 (9), ha aggiunto un nuovo comma 5-bis, all’art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003, rimettendo alla contrattazione collettiva, fino all’approvazione dell’apposita legge regionale, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante. Nell’approcciare la vigilanza in materia di apprendistato professionalizzante, dunque, si tratta di aver ben chiara la portata della normativa che si compone di un inusuale mix di disposizioni che coagula: la legge n. 25/1955 e successive modificazioni, per i minori di 18 anni, fino all’operatività della riforma della scuola (D.Lgs. n. 76/2005, che darà la stura all’apprendistato per istruzione e formazione) (10) e per i maggiorenni, nei casi in cui non esista una normativa contrattuale collettiva e/o regionale per l’apprendistato professionalizzante; il D.Lgs. n. 276/2003 per i maggiorenni qualora il contratto collettivo nazionale abbia previsto l’attivazione dell’apprendistato professionalizzante o vi abbia provveduto la Regione territorialmente competente (11). Diversi profili della vigilanza Ciò premesso, quale che sia la tipologia di apprendistato posta in essere, classico o professionalizzante, vi sono alcune caratteristiche che accomunano inscindibilmente le due ipotesi contrattuali in sede ispettiva. Gli step di una ispezione del lavoro e di previdenza in ma- teria di apprendistato, in effetti, si caratterizzano, come di norma su una qualsiasi evenienza contrattuale individuale, sulle due fasi - genetica (del contratto) e funzionale (del rapporto) - della relazione soggettiva posta in essere dal datore di lavoro col singolo lavoratore. Ispezione sul contratto Sul contratto di apprendistato, pertanto, i funzionari di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ma anche quelli dell’Inps e dell’Inail, avranno il prioritario onere di verificare: l’esistenza della stipulazione del contratto di apprendistato in forma scritta, comprensivo del piano formativo individuale; la possibilità giuridica di assumere con apprendistato professionalizzante (leggi regionali e contrattazione collettiva) ovvero con apprendistato cd. «classico»; il rispetto delle previsioni normative per l’assunzione dell’apprendista in materia di mansioni, qualifica e piano formativo individuale; la registrazione dei dati dell’apprendista nei libri obbligatori di lavoro; la consegna della dichiarazione di assunzione al lavoratore apprendista; la comunicazione al centro per l’impiego dell’avvenuta assunzione dell’apprendista con indicazione del nominativo del tutor assegnato; la durata del contratto di apprendistato; l’età dell’apprendista; la professionalità già posseduta dall’apprendista; la sussistenza del rispetto degli obblighi sanitari per l’apprendista minorenne; la correttezza dell’eventuale assunzione a tempo parziale dell’apprendista; il rispetto dei limiti quantitativi per l’assunzione di apprendisti. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 29/2006 Contratto in forma scritta Per espressa previsione di legge il contratto di lavoro in apprendistato deve essere redatto in forma scritta e deve contenere l’indicazione del piano formativo individuale, nonché della qualifica che l’apprendista dovrà poter acquisire al termine della formazione. Note: (6) In Dir. prat. lav., 2004, 44, 2837. (7) In Dir. prat. lav., 2005, 32, 1779. (8) Cfr. ancora M.R. Gheido, A. Casotti, Dal piano formativo alla retribuzione cit., 1433 s. (9) In Dir. prat. lav., 2005, 22, 1231. (10) Precisamente in questo senso la risposta ad interpello n. 3772 del 2 maggio 2006 del Ministero del lavoro che testualmente dispone: «la mancata attuazione e la non attuabilità (perché connesso alla definizione della riforma scolastica) dell’apprendistato cd. ‘‘formativo’’ fa obbligo di ricorrere alle disposizioni di cui alla legge n. 25/1955, come modificata e integrata dalla legge n. 56/ 1987 e dalla legge n. 196/1997, per l’assunzione con contratto di apprendistato degli adolescenti, vale a dire di quanti hanno un’età compresa fra i 15 e i 18 anni, salvo il caso del diciassettenne in possesso di qualifica professionale conseguita con altro contratto di apprendistato, che potrà svolgere l’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003, sussistendone tutti i requisiti stabiliti dalla legge regionale e dal contratto collettivo nazionale di lavoro». Successivamente ribadita dal più recente interpello n. 783 del 21 giugno 2006, secondo cui «con riferimento alla fascia di età dai 16 ai 18 anni, in attesa della piena operatività del nuovo apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 276/ 2003, appare possibile l’applicazione della previgente disciplina di cui alla legge n. 25/1955 e all’art. 16 della legge n. 196/1997». (11) Cfr. la circolare n. 30/2005 del Ministero del lavoro e, da ultimo, la risposta ad interpello n. 782 del 21 giugno 2006 con cui si è ribadito come la circolare anzidetta «specifica che in virtù della disposizione contenuta nel comma 5 bis - dettata quest’ultima al fine di accelerare la messa a regime dell’istituto dell’apprendistato ed in considerazione del dato caratterizzante dell’elemento formativo - il contratto di apprendistato professionalizzante, in attesa della normativa regionale, potrà in ogni caso essere considerato immediatamente operativo unicamente con riferimento a quei contratti collettivi nazionali, anche antecedenti all’entrata in vigore della legge n. 80/2005, che abbiano determinato - direttamente o indirettamente anche mediante semplice rinvio agli enti bilaterali ovvero a prassi già esistenti e codificate dall’Isfol - gli elementi minimi di erogazione e di articolazione della formazione». to di lavoro posto in essere nei termini di un normale lavoro subordinato a tempo indeterminato (13), con i conseguenti recuperi contributivi e retributivi (14). Si ritiene, infatti, che il personale ispettivo dovrà procedere alla ricostruzione di un lavoro subordinato standard ogni qualvolta si trovi a rilevare, e conseguentemente a verbalizzare, la mancanza o l’inosservanza dei diversi requisiti essenziali (15), posti dal legislatore a caratterizzare il contratto di apprendistato (16). Non si tratta, in verità, di una vera e propria «sanzione», giacché né la legge n. 25/ 1955 né il D.Lgs. n. 276/ 2003 comminano l’espressa reazione sanzionatoria della conversione ex lege del contratto posto in essere: deve ragionarsi, piuttosto, in termini di «riqualificazione» o meglio ancora di «esatta qualificazione» (17) del rapporto di lavoro effettivamente posto in essere, in ragione delle implicazioni derivanti dall’essere un contratto di lavoro speciale a causa mista. Potere qualificatorio che, in assenza di un provvedimento di certificazione del contratto di apprendistato, rientra fra i poteri sanzionatori tipici del personale ispettivo del Ministero del lavoro in applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124. Non cosı̀, tuttavia, con riferimento al contratto di apprendistato viziatamente posto in essere col lavoratore minore di 18 anni, in quanto essendo l’apprendistato, appunto, l’unica forma contrattuale lecita e legittimata dal legislatore per il compimento dei percorsi formativi antecedenti all’esperienza lavorativa piena, sembra doversi condividere la diversa opinione che predilige l’applicazione dell’art. 2126 cod. civ., vale a dire il riconoscimento della nullità del contratto con il conseguente diritto del lavoratore alle prestazioni indebitamente poste in essere a favore del datore di lavoro (18). D’altro canto, sotto un profilo squisitamente ispettivo, il personale ministeriale potrà procedere nell’uno e nell’altro caso, sia che trattasi di pseudoapprendista maggiorenne, da riconvertire in lavoratore subordinato tout court, sia che trattasi di pseudo-apprendista minorenne, attraverso un provvedimento di diffida accertativa a norma dell’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004, per il riconoscimento oggettivo delle spettanze patrimoniali, rectius Note: (12) Si veda, per i profili operativi ed applicativi dell’assunzione dell’apprendista, l’ottima monografia collettiva: S. Malandrini (a cura di), Il nuovo rapporto di apprendistato, in Dir. pat. lav. - Oro, 2005, 5. (13) Cosı̀ in dottrina anche L. Menghini, La disciplina dell’apprendistato. Commento sub art. 48, in M. Brollo, M.G. Mattarolo, L. Menghini (a cura di), Contratti di lavoro flessibili e contratti formativi, in F. Carinci (coordinato da), Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Ipsoa, Milano 2004, vol. III, 199; M. D’Onghia, I contratti a contenuto formativo: apprendistato e contratto di inserimento, in P. Curzio (a cura di), Lavoro e diritti a tre anni dalla legge 30/2003, Cacucci, Bari, 2006, 388. Contra P. Bellocchi, Commento sub artt. 47-53, in M. Pedrazzoli (coordinato da), Il nuovo mercato del lavoro, Zanichelli, Bologna, 2004, 576, che ritiene soltanto in opponibile ai terzi il contratto di apprendistato, ma anche in tale restrittiva interpretazione dovrà farsi ricorso al recupero contributivo pieno, stante l’inopponibilità del contratto all’Inps quale «terzo» (qualificato). (14) Per i crediti retributivi dell’apprendista, come si dirà più avanti nel testo, si può fare ricorso alla diffida accertativa per crediti patrimoniali di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004. (15) Ciò sulla sequela dell’orientamento giurisprudenziale già formatosi sulla vigenza della legge n. 25/1955 come modificata dalle leggi n. 56/ 1987 e n. 196/1997, in particolare si vedano: Cass. 14 marzo 2001, n. 3696; Cass. 28 gennaio 1995, n. 1052; Cass. 12 maggio 1993, n. 5399. (16) Per i connotati normativi dei diversi requisiti essenziali del contratto, per tutto quanto qui meramente riassunto, si fa complessivamente rinvio ai già citati interventi di apertura dei ‘‘Percorsi’’ in materia di apprendistato professionalizzante, su questa Rivista, e precisamente ai contributi di: F. Rotondi, Durata e profili formativi e M.R. Gheido, A. Casotti, Dal piano formativo alla retribuzione. (17) Si veda P. Bellocchi, Commento sub artt. 4753 cit., 598 s. (18) Cosı̀ M. D’Onghia, I contratti a contenuto formativo: apprendistato e contratto di inserimento cit., 388-389; P. Bellocchi, Commento sub artt. 47-53 cit., 600. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 29/2006 Percorsi Non sembra possibile, a tal proposito, sopperire alla mancanza di un contratto di apprendistato in forma scritta con la semplice sottoscrizione, per accettazione, della «lettera di assunzione» (di cui si dirà più oltre), come invece taluno pure autorevolmente ha sostenuto (12): ostano a ciò, in particolare, non soltanto le previsioni secche e precise del D.Lgs. n. 276/2003, ma soprattutto, in fase applicativa, le disposizioni introdotte dalla legislazione regionale (vedi in particolare le previsioni degli atti normativi delle Regioni Marche e Abruzzo, che hanno perfino approvato uno schema apposito di contratto di apprendistato da seguire, in specie con riguardo alla individuazione del piano formativo individuale). D’altro canto, si tenga presente che la circolare del Ministero del lavoro n. 40/2004 ha specificato, proprio con riguardo all’apprendistato professionalizzante, che la forma scritta deve intendersi necessaria, appunto, ad substantiam e che «il piano formativo individuale, documento distinto dal contratto di lavoro, dovrà essere allegato al contratto a pena di nullità dello stesso». Va considerato, d’altronde, che in precedenza, con riferimento al cd. ‘‘apprendistato classico’’, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 196/ 1997, l’obbligo di allegare il piano formativo al contratto di lavoro non era previsto dalla legge, sebbene taluni contratti collettivi avessero autonomamente proceduto ad introdurre siffatto onere. La verifica della sussistenza della stipula del contratto di apprendistato in forma scritta, da parte del personale ispettivo, darà luogo alla possibilità di procedere all’esame degli altri profili attinenti al contratto e al rapporto di lavoro dell’apprendista. In caso di mancanza del contratto scritto, in effetti, l’ispettore dovrà provvedere all’annullamento dell’apprendistato e alla ridefinizione del rappor- 1587 pecuniarie, di cui risulta creditore il lavoratore (19). Percorsi Requisiti normativi e contrattuali 1588 Altro profilo di verifica negoziale a cura dei funzionari di vigilanza sarà quello della valutazione della sussistenza dei parametri normativi idonei alla stipula del contratto di apprendistato professionalizzante, in base alle previsioni delle leggi regionali (ove sussistenti), nonché della contrattazione collettiva, ma anche con riferimento alla residua occupabilità dei giovani lavoratori con l’apprendistato cd. ‘‘classico’’. Ciò tenendo in debita considerazione quanto sostenuto dal Ministero del lavoro nella risposta ad interpello n. 2464 del 14 ottobre 2005 (20), relativa alla possibilità di attivare nella Regione Emilia Romagna (una delle amministrazioni regionali che hanno approvato una specifica legge regionale in materia di apprendistato, L.R. 1º agosto 2005, n. 17), in cui si è sostenuto che non può darsi luogo ad assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante neppure nei territori regionali che si siano dotati di apposita legge regionale se l’atto legislativo fa riferimento alla contrattazione collettiva e quest’ultima non ha disciplinato l’istituto contrattuale de quo (21). Si dovrà, quindi, puntualmente verificare: se per le mansioni e la qualifica indicate è giuridicamente ammessa l’assunzione con apprendistato (professionalizzante o classico), se il contratto collettivo applicato dal datore di lavoro ha dato applicazione, disciplinandolo, all’apprendistato professionalizzante; se il profilo formativo individuato e il piano formativo individuale strutturato sono congrui e coerenti con l’approdo qualificatorio finale del lavoratore. Trattasi, in effetti, di elementi essenziali alla sussistenza di un genuino contratto di apprendistato, in mancanza dei quali l’ispettore dovrà provvedere all’annullamento del contratto formativo e alla ricostituzione del rapporto di lavoro subordinato secondo le specifiche più sopra dettagliate. Evidentemente, tuttavia, la portata caducatoria del mancato rispetto delle previsioni contrattuali collettive non potrà travolgere l’apprendistato per la sola omissione dell’acquisizione del parere di conformità da parte dell’organismo bilaterale (22) individuato dal contratto collettivo, in quanto il passaggio di verifica della conformità o della congruità del piano formativo dell’apprendista potrà dirsi vincolante, con gli effetti sanzionatori anzidetti in caso di omissione, soltanto quando a stabilirne l’obbligo sia la normativa regionale, come precisato dal Ministero del lavoro con circolare n. 30/2005. zo 2006 (23) per cui «la stipulazione di un contratto di apprendistato disciplinato dalla legge n. 25/1955 e dall’art. 16 della legge n. 196/ 1997 risulta ammesso anche per soggetti di età sino a 24 anni e 364 giorni»). Mentre per quanto attiene all’età minima per l’assunzione con contratto di apprendistato ex legge n. 25/1955, il Ministero del lavoro con interpello n. 3772 del 2 maggio 2006 (24) ha ribadito il compimento dei 15 anni di età, previo assolvimento degli obblighi scolastici, nonostante l’espressa previsione contenuta nell’art. 16, comma 1 della legge n. 196/1997, a norma del quale «possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni». In effetti, la disposizione da ultimo citata, nella sua seconda parte, stabilisce espressamente che «sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fan- Età e professionalità dell’apprendista Note: Con riguardo ai requisiti essenziali del lavoratore, l’ispettore dovrà primariamente verificare la sussistenza dell’età anagrafica dell’apprendista professionalizzante, che non può essere inferiore a 18 anni né superiore a 29 anni (art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 276/ 2003). Con riferimento all’età massima dell’apprendista professionalizzante, deve tenersi presente quanto deciso dalla Suprema Corte in materia (Cass. 26 maggio 2004, n. 10169) e puntualmente richiamato dalla circolare n. 30/ 2005 del Ministero del lavoro, secondo cui «l’assunzione potrà essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno di età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni)» (analogo discorso vale per l’apprendistato ‘‘classico’’ secondo i chiarimenti forniti dalla risposta ad interpello n. 2702 del 24 mar- DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 29/2006 (19) Sulla funzionalità dell’istituto della diffida accertativa sia consentito rinviare a P. Rausei, La diffida accertativa per crediti pecuniari, in Dir. prat. lav., 2006, 4, Inserto. (20) In Dir. prat. lav., 2005, 45, 2482. (21) L’interpello n. 2464/2005 sul punto afferma testualmente: «poiché la legge della Regione Emilia Romagna all’articolo 29, comma 1, dispone un rinvio per alcuni rilevanti contenuti del contratto di apprendistato, quali l’articolazione della formazione e la sua erogazione, a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ove tali contratti non abbiano definito i predetti contenuti in applicazione della nuova normativa in materia, non potrà ritenersi perfezionata la disciplina regionale e, pertanto, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, non sarà dunque possibile procedere ad assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante posto che si realizzerebbe, in caso contrario, una indebita commistione tra nuova e vecchia disciplina chiaramente esclusa dal citato articolo 47, comma 3 dello stesso decreto» (risposta a quesito Unionapi). (22) Sulla non obbligatorietà di adesione agli organismi bilaterali al fine di una corretta attivazione del contratto di apprendistato si vedano: circolare n. 40/2004 del Ministero del lavoro e risposta ad interpello n. 389 del 12 aprile 2005, in Dir. prat. lav., 2005, 22, 1224 e 48, inserto. (23) In Dir. prat. lav., 2006, 16, 927. (24) In Dir. prat. lav., 2006, 24, 1342. obbligatoria di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 124/ 2004) (27); ferma restando, secondo quanto si è specificato sopra, la praticabilità di una diffida accertativa per i crediti patrimoniali del lavoratore (art. 2126 cod. civ. e art. 12, D.Lgs. n. 124/2004). Al contrario se ad essere superati sono i limiti massimi di età ovvero vi è una sovrapposizione fra la qualifica già posseduta dall’apprendista e quella che gli si vorrebbe far conseguire con l’apprendistato, si procederà a riqualificare il contratto in termini di lavoro subordinato tout court. Tutela sanitaria preventiva D’altra parte, il personale ispettivo dovrà considerare che, allo stato attuale, la legislazione nazionale (art. 4, legge n. 25/1955, art. 9, D.P.R. n. 1668/1956, art. 8, legge n. 977/1967 come modificato dal D.Lgs. n. 345/1999) stabilisce, in forma obbligatoria e ineliminabile, che l’assunzione dell’apprendista minorenne, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta dall’azienda datrice di lavoro, deve essere necessariamente preceduta da una visita sanitaria al fine di accertare che le condizioni fisiche del minore da assumere come apprendista ne consentano a tutti gli effetti la valida e idonea occupazione nelle mansioni affidate. La questione, peraltro, è stata ritenuta tutt’altro che pacifica, in ragione della modifica del Titolo V della Costituzione italiana e della previsione della competenza legislativa delle Regioni, che ha riconosciuto al legislatore regionale la facoltà di normare separatamente (anche in deroga rispetto alle leggi nazionali) in taluni settori fra i quali è compreso anche l’ambito delle tutele sanitarie: da qui, in effetti, la scelta di alcune Regioni - segnatamente, nell’ordine, Lombardia (28), Emilia Romagna, Toscana e Friuli-Venezia Giu- Note: (25) Da qui la conclusione ribadita dall’interpello n. 3772/2006 e già da tempo anticipata dallo stesso Ministero del lavoro con lettera circolare n. 5/ 27920/1999 del 10 novembre 1999, secondo cui «la mancata attuazione e la non attuabilità (perché connesso alla definizione della riforma scolastica)» della prima tipologia di apprendistato «fa obbligo di ricorrere alle disposizioni di cui alla legge n. 25/1955, come modificata e integrata dalla legge n. 56/1987 e dalla legge n. 196/1997, per l’assunzione con contratto di apprendistato degli adolescenti, vale a dire di quanti hanno un’età compresa fra i 15 e i 18 anni», riguardo alla piena assumibilità con contratto di apprendistato anche dell’adolescente quindicenne. (26) In Dir. prat. lav., 2005, 34, 1894. (27) In Dir. prat. lav., 2004, 21, 1432. L’ispettore procederà a prescrivere il ripristino della legalità, pertanto, a seconda dei casi, ordinerà l’immediata cessazione dell’attività lavorativa fatta svolgere in violazione della legge ovvero, qualora accerti che il reato è stato già compiutamente realizzato ed è cessato (perché il datore di lavoro ha ripristinato autonomamente e spontaneamente la legalità, perché il minore non è più in forza), adotterà la cd. «prescrizione ora per allora». Per tutte le ipotesi di reato e di illecito amministrativo che verranno argomentate nel prosieguo sia consentito fare rinvio a P. Rausei, Illeciti e sanzioni, Ipsoa, Milano, 2005. (28) Il riferimento è alla legge della Regione Lombardia n. 12 del 4 agosto 2003 (Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica) che ha previsto, all’art. 2, una serie di casi in cui le Asl della Regione non richiedono né rilasciano più alcuni certificati sanitari: tra questi quelli di idoneità al lavoro per i minori. Lavoro illegale dell’apprendista minore Fonte normativa Illecito Art. 3, legge n. 977/ Per aver ammesso al 1967 sost. dall’art. 5, lavoro un apprendista che non ha conD.Lgs. n. 345/1999 cluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque di età inferiore ai 15 anni Fonte sanzionatoria Sanzione penale Modi di estinzione agevolata Art. 26, c. 2, legge n. Arresto non supe- Oblazione 977/1967 sost. dal- riore a 6 mesi o am- Prescrizione obbligal’art. 14, D.Lgs. n. menda fino a E 5.164 toria 345/1999 DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 29/2006 Percorsi ciulli e degli adolescenti», vale a dire i limiti imposti dall’art. 3 della legge n. 977/ 1967 per l’assunzione del minore, secondo le modifiche introdotte dal D.Lgs n. 345/ 1999 (25). Mentre con riferimento all’età massima dell’apprendistato cd. ‘‘classico’’ si dovrà tenere conto dell’innalzamento dei limiti di età previsti dall’art. 16 della legge n. 196/1997, secondo le precisazioni contenute nell’interpello n. 2079 del 3 agosto 2005 (26), anche con riguardo alle zone ammesse a sostegno transitorio, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Ce n. 1260/1999. Sotto altro profilo, anche per quanto riguarda l’apprendistato professionalizzante (come già nel regime previgente del classico apprendistato) non rileva il possesso da parte del giovane apprendista di un titolo di studio, purché il soggetto che risulta assunto come apprendista non sia in possesso della professionalità che si mira a fargli conseguire col percorso formativo e addestrativo dell’apprendistato. Peraltro, ove i requisiti minimi di età non siano stati rispettati l’annullamento dell’apprendistato condurrà anche alla contestazione dell’ipotesi di reato di cui al menzionato art. 3 della legge n. 977/1967, come sostituito dall’art. 5 del D.Lgs. n. 345/ 1999, dal quale l’età minima di ammissione al lavoro viene fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non inferiore a 15 anni (con attivazione della procedura della prescrizione 1589 Percorsi 1590 lia (29) - di stabilire con proprie leggi regionali (finalizzate ad una semplificazione amministrativa attraverso l’abolizione di alcune certificazioni) la non più necessaria sottoposizione a visita preassuntiva dell’apprendista. In verità, sul punto, necessita una sicura chiarezza, al fine di non incorrere in ragionevoli sorprese anche di natura sanzionatoria: tali normative derogatorie non assumono alcuna valenza giustificativa, neppure nell’ambito dei territori regionali interessati. Infatti, la facoltà legislativa riconosciuta in materia sanitaria alle Regioni non può incidere sulla specifica attuazione delle tutele di cui all’art. 32 della Costituzione che, al contrario, devono essere garantite in forma paritaria e nel rispetto del principio di uguaglianza su tutto il territorio nazionale: in questo senso si è precisamente espresso il Consiglio di Stato con proprio parere n. 3208/ 2005 del 9 novembre 2005, comunicato ufficialmente dal Ministero del lavoro con propria circolare prot. n. 15/VI/ 7144/14.01.01.02 dell’11 aprile 2006, nella quale si afferma espressamente la permanenza dell’obbligo in questione anche nelle regioni interessate. Ne consegue, pertanto, che il datore di lavoro prima di procedere ad assumere apprendisti anche con le nuove tipologie di apprendistato di cui al D.Lgs. n. 276/2003 dovrà procedere a sottoporre i giovani lavoratori alle prescritte visite preassuntive, secondo la seguente specifica: a) apprendisti che svolgono mansioni per le quali non è previsto l’obbligo di sorveglianza sanitaria (Titolo I, capo IV del D.Lgs. n. 626/ 1994): le visite mediche preassuntive vengono effettuate presso un medico del Servizio sanitario nazionale (medico di base o medico del Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Asl o medico delle Unità ospedaliere di medicina del lavoro); b) apprendisti che svolgono mansioni assoggettate all’obbligo di sorveglianza sanitaria: le visite mediche d’idoneità vengono effettuate dal medico competente aziendale. Tale obbligo, peraltro, è soggetto a specifica tutela di carattere penalistico, in quanto la sua violazione integra il reato previsto dall’art. 8 della legge n. 977/1967, secondo cui gli adolescenti, prima di essere ammessi al lavoro, devono essere sottoposti a visita medica preventiva, a cura e spese del datore di lavoro presso un medico del Servizio sanitario nazionale, per verificarne l’idoneità all’attività lavorativa a cui saranno adibiti (30). Adempimenti per l’assunzione Con riguardo agli adempimenti obbligatori per l’assunzione regolare dell’apprendista (professionalizzante o classico) va senza dubbio segnalato che fin dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003 è venuto meno l’obbligo della preventiva autorizzazione da parte della Direzione provinciale del lavoro, per effetto dell’abrogazione operata dall’art. 85, comma 1, lett. b), del medesimo decreto: pertanto, da un lato, spetta al datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, verificare anzitutto il rispetto dei limiti numerici stabiliti e inserire nel contratto-dichiarazione di assunzione i contenuti del contratto dell’apprendista; dall’altro non trova più alcuna applicazione la sanzione amministrativa che era collegata all’eventuale inadempimento. Allo stesso modo, ma già in precedenza, sono scomparse le specifiche sanzioni alle quali era assoggettato il datore di lavoro che assumeva apprendisti in violazione delle norme sul collocamento: in effetti, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 297/2002, sono venute meno, con l’abrogazione espressa di talune norme della Note: (29) Cfr. legge regionale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 21 del 18 agosto 2005, recante «Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale». Cfr. sul punto M. Parisi, Friuli: assunzione di minori e apprendisti senza visita medica, in Guida lav., 2005, 38, 17 s.; M. Parisi, Minori e apprendisti: in Friuli visite mediche di nuovo possibili, in Guida lav., 2006, 3, 32 s. (30) L’ispettore dovrà procedere con la prescrizione obbligatoria di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 prescrivendo il ripristino della legalità, e cioè, a seconda dei casi, ordinando l’immediata effettuazione dell’adempimento omesso, ovvero adottando la cd. «prescrizione ora per allora», se il reato è stato già compiutamente realizzato ed è cessato, perché il datore di lavoro ha adempiuto, pur tardivamente, agli obblighi di legge. Rimane problematica, tuttavia, l’adozione della prescrizione nel caso dell’omessa visita medica di un minore non più al lavoro: qui, in effetti, il datore di lavoro non ha adempiuto all’obbligo di legge e non potrà adempiere neppure ottemperando alla prescrizione. Visita medica preventiva dell’apprendista minore Fonte normativa Art. 8, c. 1, legge n. 977/1967, sost. dall’art. 9, D.Lgs. n. 345/ 1999 Illecito Per aver ammesso al lavoro gli adolescenti, senza il prescritto riconoscimento preventivo di idoneità all’attività lavorativa mediante visita medica DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 29/2006 Fonte sanzionatoria Sanzione penale Modi di estinzione agevolata Art. 26, c. 2, legge n. Arresto non supe- Oblazione 977/1967, sost. dal- riore a 6 mesi o am- Prescrizione obbligal’art. 14, D.Lgs. n. menda fino a E 5.164 toria 345/1999 bri obbligatori di lavoro (matricola e paga-sezione presenze, artt. 20 e 21 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), nonché ad effettuare, contestualmente all’assunzione del lavoratore (art. 14, D.Lgs. n. 38/2000), la comunicazione all’Inail competente per territorio del codice fiscale dell’apprendista mediante la prescritta denuncia nominativa dell’assicurato (mod. Dna). Da ultimo, anche l’assunzione dell’apprendista, analogamente alla generalità dei lavoratori dipendenti, deve tenere conto dell’obbligo datoriale di consegnare al lavoratore assunto la dichiarazione di assunzione (cd. lettera di assunzione), contenente tutte le informazioni inerenti la gestione e le condizioni del rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 181/ 2000 e D.Lgs. n. 152/1997). Il documento in questione va redatto inserendovi tutti i dati delle registrazioni effettuate sul libro di matricola in uso e consegnato obbligatoriamente anteriormente al primo istante di attività lavorativa e cioè all’inizio del rapporto di lavoro. La dichiarazione di assunzione dell’apprendista deve ovviamente tenere conto e dare atto di tutte le modalità disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, eventualmente anche mediante richiamo espresso alla sintesi delle clausole del Ccnl applicato (da allegarsi alla dichiarazione medesima). Tutti gli adempimenti formali e sostanziali ora sinteticamente richiamati sono soggetti a specifiche sanzioni pecuniarie amministrative (cfr. riquadro a pag. successiva). Durata del contratto Con riguardo alle condizioni di validità dell’assunzione di un apprendista deve tenersi presente che la tipologia contrattuale dell’apprendistato professionalizzante prevede una durata minima inderogabile pari a due anni, con l’esclusione dell’utilizzo quindi di ta- le contratto per lavorazioni o attività di breve durata ovvero a carattere stagionale: in questo senso si è espresso con assoluta chiarezza il Ministero del lavoro con la circolare n. 30/2005 (32). Ove, dunque, il contratto di apprendistato professionalizzante ispezionato non preveda la «durata minima» la strategia sanzionatoria del personale ispettivo potrà diversificarsi a seconda delle risultanze circostanziali: Note: (31) A proposito delle modalità di ispezione sulle comunicazioni di assunzione degli apprendisti si veda la nota della Direzione generale per l’attività ispettiva prot. n. 2576 del 2 novembre 2005 che invita il personale ispettivo ad una prudente valutazione delle situazioni di omissione verificatesi nella regione Veneto a seguito dell’approvazione del «modello unico di comunicazione di assunzione apprendista», da trasmettere «obbligatoriamente per via telematica» entro 5 giorni dall’assunzione, che ha sostituto a partire dal 4 aprile 2005 il modulo C/ASS previsto per le assunzioni in Veneto. La nota ministeriale citata, per l’effetto, ha specificato che i datori di lavoro del Veneto non possono essere considerati responsabili dei ritardi, nel periodo dal 4 aprile al 31 ottobre 2005, nella comunicazione di assunzione di un apprendista professionalizzante. (32) Si veda anche, più di recente, la risposta ad interpello n. 3769 del 2 maggio 2006, in Dir. prat. lav., 2006, 24, 1340, secondo cui «la naturale breve durata delle attività a carattere stagionale, pertanto, si presenta incompatibile con il contenuto formativo dell’apprendistato diretto a far conseguire al lavoratore una determinata professionalità e che giustifica la durata minima di due anni del rapporto di lavoro». Peraltro l’interpello in argomento riconosce la legittimità degli apprendistati stagionali attivati dai datori di lavoro che non potendo accedere alla nuova tipologia contrattuale del professionalizzante assumono l’apprendista ai sensi della legge n. 25/1955 («il contratto di apprendistato nell’ambito delle attività stagionali può ritenersi a tutt’oggi utilizzabile nei casi in cui la disposizione transitoria ex art. 47 D.Lgs. n. 276/2003 consenta di continuare ad applicare la previgente normativa. In passato, infatti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con note del 10 gennaio 2002 e 20 marzo 2002, ha opportunamente confermato, sulla base dell’art. 8 legge n. 25/1955 nonché dell’art. 21, comma 4, legge n. 56/1987, la possibilità di accedere a contratti di apprendistato da parte delle imprese che svolgono attività stagionali, facendone conseguire il riproporzionamento dei contenuti formativi in relazione alla durata dei relativi contratti»). DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 29/2006 Percorsi legge n. 25/1955 a ciò appositamente dedicate, le fattispecie sanzionatorie specificamente previste in capo al datore di lavoro dell’apprendista per gli adempimenti al Centro per l’impiego, in virtù delle disposizioni precedentemente vivificate dal D.Lgs. n. 507/1999. In effetti, come chiarito dalla circolare del Ministero del lavoro n. 12/2003, i datori di lavoro, anche artigiani, che assumono apprendisti, per effetto dell’abrogazione, da parte dell’art. 8, D.Lgs. n. 297/2002, rispettivamente degli artt. 23, comma 1, lett. a), 27, comma 1, e 29, comma 1, lett. a), della legge n. 25/1955, devono effettuare la comunicazione di assunzione dell’apprendista (mod. C/ASS) al Centro per l’impiego nel termine di cinque giorni dal giorno dell’assunzione previsto in via generale per tutti i datori di lavoro, art. 9 bis, D.L. n. 510/1996, come convertito dalla legge n. 608/1996. Analogamente le sanzioni applicabili sono quelle previste in via generale in materia di collocamento ordinario, pertanto, sono venute meno le diverse sanzioni pecuniarie, di importo assai meno oneroso, temporaneamente ripristinate attraverso l’art. 78 del precitato D.Lgs. n. 507/1999. La specialità della comunicazione di assunzione dell’apprendista è data dalla circostanza che essa dovrà specificamente contenere anche i riferimenti alla durata dell’apprendistato, al nominativo del tutor ed altre specifiche notazioni richieste dalla normativa regionale (31). D’altra parte va tenuto presente che, secondo un pronunciamento piuttosto recente della Suprema Corte, il datore di lavoro che omette la comunicazione di assunzione potrebbe essere chiamato a risarcire i danni patiti dall’apprendista per il mancato versamento dei contributi da parte dell’Inps che a tale inadempimento sia connesso (Cass. 28 marzo 2003, n. 4769). Sotto altro profilo si dovrà procedere alla registrazione dei dati dell’apprendista nei li- 1591 se, al contrario, mancano gli elementi e i requisiti oggettivi che attestano la genuinità del rapporto formativo, allora procederà a riqualificarlo in termini di lavoro subordinato standard. D’altro canto, l’azione di vigilanza dovrà essere adeguata anche con riferimento alla durata massima del contratto di apprendistato (nondimeno per evitare la fruizione di benefici se dalla complessiva impostazione del contratto e del piano formativo individuale potrà riconoscersi la regolarità dell’apprendistato allora l’ispettore procederà a sanzionare l’errata comunicazione al Centro per l’impiego relativamente alla durata dell’apprendistato professionalizzante (in quanto ha omesso di comunicare in maniera esatta i dati relativi); contributivi strettamente collegati alla regolarità pure temporale del contratto formativo). In questo senso deve ritenersi superato quell’indirizzo giurisprudenziale che tendeva a limitare l’attività di accertamento dell’Inps e del Ministero del lavoro, impedendo ai rispettivi organismi ispettivi di invocare l’applicabilità del periodo massimo previsto dalla contrattazione collettiva in ragio- Registrazioni e comunicazioni Fonte normativa Fonte sanzionatoria Illecito Sanzione amministrativa Modi di estinzione agevolata Codice tributo Registrazioni sul libro matricola Art. 20, c. 1, D.P.R. n. Per non aver provve1124/1965 duto ad iscrivere sul libro di matricola i dati relativi all’assunzione dell’apprendista ammini- Sanzione ridotta pari Art. 195, D.P.R. n. Sanzione 1124/1965 sost. dal- strativa da E 25 a E a E 50 l’art. 15, D.Lgs. n. 154 907 T 758/1994 Diffida pari a E 25 Registrazioni sul libro di paga Art. 20, c. 1, D.P.R. n. Per non aver provve1124/1965 duto ad iscrivere sul libro di paga i dati relativi all’attività dell’apprendista ammini- Sanzione ridotta pari Art. 195, D.P.R. n. Sanzione 1124/1965, sost. dal- strativa da E 25 a E a E 50 l’art. 15, D.Lgs. n. 154 907 T 758/1994 Percorsi Diffida pari a E 25 1592 Art. 25, c. 1, D.P.R. n. Per non aver provve1124/1965 duto, ogni giorno, ad effettuare sul libro di paga-sezione presenze le scritturazioni relative alle ore lavorate dall’apprendista fino al giorno precedente ammini- Sanzione ridotta pari Art. 195, D.P.R. n. Sanzione 1124/1965, sost. dal- strativa da E 25 a E a E 50 l’art. 15, D.Lgs. n. 154 758/1994 907 T Diffida pari a E 25 Comunicazione di assunzione dell’apprendista amminiArt. 9 bis, c. 2, D.L. n. Per aver omesso di Art. 19, c. 3, D.Lgs. n. Sanzione strativa da E 100 a 510/1996 conv. da inviare al Centro 276/2003 E 500 per ogni lavoper l’Impiego comlegge n. 608/1996 ratore petente, entro 5 giorni dall’assunzione, una comunicazione contenente tutti i dati relativi all’assunzione dell’apprendista Sanzione ridotta pari a E 166,66 791 T Diffida pari a E 100 Comunicazione all’Inail dell’assunzione dell’apprendista ammini- Sanzione ridotta pari Art. 14, D.Lgs. n. 38/ Per non aver comu- Art. 14, D.Lgs. n. 38/ Sanzione strativa di E 51 a E 17 2000 nicato alla sede Inail 2000 competente, conte907 T stualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro, il codice fiDiffida pari a E 12,75 scale dell’apprendista DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 29/2006 Apprendistato part-time Per quanto concerne la legittimità dell’apprendistato a tempo parziale si può fare ancora riferimento alla circolare n. 102 del 26 agosto 1986 con la quale il Ministero del lavoro si espresse, all’atto della prima introduzione del lavoro a tempo parziale nel nostro ordinamento giuridico, per la piena compatibilità del contratto di apprendistato con una organizzazione del tempo di lavoro in regime di part-time, affidando tuttavia ai servizi ispettivi degli uffici periferici ministeriali, nel momento in cui erano chiamati al rilascio della autorizzazione preventiva all’assunzione di apprendisti, una valutazione caso per caso (34). Tuttavia, venuta meno, come detto, la procedura di rilascio dell’autorizzazione preventiva da parte delle Direzioni provinciali del lavoro, residua in capo agli organismi ispettivi ministeriali e previdenziali la sola valutazione ex post della compatibilità del regime ad orario ridotto rispetto a quello contrattuale, con la effettiva possibilità, per l’apprendista assunto a tempo parziale, di seguire la formazione (formale e non formale, interna ed esterna) e l’addestramento. In questo senso vanno lette le precisazioni contenute nella circolare n. 46 del 30 aprile 2001 del Ministero del lavoro (35). Sarà cura del personale ispettivo, dunque, in sede ispettiva, valorizzando le previsioni eventualmente stabilite dalla contrattazione collettiva, ricondurre l’apprendistato originariamente stipulato a tempo parziale, in regime di orario a tempo pieno, confermando la natura di apprendistato del rapporto posto in essere, o, al contrario, ove ciò non sia possibile, procedere a ricostruire un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale al di fuori del contesto del contratto formativo in esame, applicando le sanzioni previste per le errate registrazioni nei libri obbligatori di lavoro e per l’errata comunicazione al Centro per l’impiego (in quanto ha omesso di comunicare esattamente i dati relativi all’assunzione). Limiti quantitativi L’art. 47, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003, nel disciplinare i limiti quantitativi di assunzione degli apprendisti, non fa altro che richiamare il combinato disposto di cui all’art. 2, comma 3 della legge n. 25/ 1955, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 424 («il numero di apprendisti che l’imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l’azienda stessa»), in uno con la «deroga» dell’art. 21, comma 1 della legge n. 56/1987 («l’imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre»), lasciando ferme le diverse disposizioni contenute nell’art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, secondo cui il limite massimo degli apprendisti viene valutato in prospettiva dei limiti dimensionali delle imprese qualificabili come artigiane, in numero variabile a seconda del settore di attività dell’azienda (36). Il rispetto dei limiti quantitativi dovrà essere verificato, peraltro, anche con riferimento all’eventuale assunzione part- Note: (33) Cfr. con riguardo all’art. 7 della legge n. 25/ 1955, Cass. 11 aprile 1996, n. 3382; Cass. 23 gennaio 1984, n. 566. (34) Cosı̀ testualmente la circolare n. 102/1986 nel passaggio che interessa: «Si ritiene che, in via di principio, non vi siano ragioni di incompatibilità fra i due istituti con l’avvertenza, peraltro, che il carattere di specialità proprio del rapporto di apprendistato, giustificativo di una peculiare disciplina, normativa, può - nelle varie ipotesi - reagire nel senso che la riduzione dei tempi di lavoro secondo lo schema del part-time è tale da poter collidere con la ratio di fondo della disciplina dell’apprendistato espressa dalla specifica finalità di garantire al tirocinante una qualificata capacità tecnico-professionale attraverso congrui periodi temporali. È da ritenere, pertanto, che il problema debba trovare soluzione secondo il criterio della valutazione caso per caso, e cioè in riferimento alla necessità di valutare se la durata delle prestazioni lavorative sia tale da consentire, in rapporto alle peculiari caratteristiche delle singole articolate esigenze formative, il conseguimento della qualifica professionale di cui trattasi». (35) La circolare n. 46/2001 testualmente afferma che in merito «a tipologie specifiche di rapporti di lavoro comunque a termine, quali l’apprendistato e il Cfl, il decreto non ha affrontato il problema della loro compatibilità con il part-time; appare opportuno confermare l’orientamento amministrativo espresso con circolare n. 102/ 1986, nella quale è stato chiarito che non esiste, in via di principio, inconciliabilità tra i suddetti istituti e il part-time. Tuttavia la valenza non è di carattere generale, ma va esaminata caso per caso e cioè con riferimento alla necessità, attese le caratteristiche e finalità proprie dei predetti istituti, di valutare se la durata della prestazione lavorativa sia tale da consentire, rispettivamente il conseguimento della qualifica professionale di cui si tratta e il soddisfacimento dell’esigenza formativa». (36) Per un approfondimento specifico della questione sia consentito rinviare a P. Rausei, Apprendistato part-time: limiti quantitativi per l’assunzione, in Dir. prat. lav., 2006, 7, 357 s. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 29/2006 Percorsi ne della validità normativa dei contratti collettivi nei limiti della efficacia soggettiva (33). Va ora, al contrario, riconosciuta la legittimità dell’intervento ispettivo e sanzionatorio, di riconduzione dell’apprendistato ai limiti massimi contrattualmente stabiliti e, comunque, ai previsti limiti legali dei 6 anni complessivi, in considerazione della applicabilità del contratto collettivo nazionale di lavoro cosı̀ come applicato per scelta (cd. «elettiva») dal datore di lavoro. Peraltro, nel caso in cui l’apprendistato professionalizzante oggetto di ispezione risulti di durata superiore ai 6 anni, anche considerando l’eventuale cumulo con la precedente esperienza in apprendistato cd. «qualificante» o «formativo» (ma anche, secondo alcune interpretazioni, con quella in apprendistato cd. ‘‘classico’’), la riconversione del contratto nei limiti massimi deriverà direttamente dall’applicazione del dettato normativo contenuto nell’art. 49, commi 3 e 4, lett. d, D.Lgs. n. 276/ 2003. 1593 Percorsi 1594 time, giusta quanto affermato dal Comitato regionale per i rapporti di lavoro delle Marche con decisione n. 2/2006 del 17 gennaio 2006 (37), secondo il quale ai fini del computo degli apprendisti assunti per la verifica del rispetto dei limiti quantitativi di assunzione, occorre valutare l’effettiva consistenza dell’assunzione, con riferimento specifico alle unità di personale in forza, anche considerando le previsioni in materia stabilite con riguardo alle assunzioni a tempo parziale dall’art. 6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 (criterio del pro rata temporis). Residua, peraltro, un limite che deve considerarsi invalicabile, relativo alla concreta ed effettiva possibilità di erogare la formazione e di ‘‘seguire’’ l’addestramento degli apprendisti pur assunti in numero superiore perché in regime di tempo parziale: in effetti, unanime appare l’opinione secondo la quale il fondamento della apposizione di un limite quantitativo per l’assunzione di apprendisti è da rinvenirsi nel nesso fra formazione e lavoro tipico del rapporto di apprendistato, considerato nella sua origine «al singolare» ovvero nella sua odierna declinazione «al plurale» (38). Fatte le dovute e opportune valutazioni del caso, quindi, il personale ispettivo ove constati e accerti il superamento dei limiti quantitativi di assunzione degli apprendisti procederà a riqualificare in termini di lavoro subordinato i rapporti di la- voro instaurati con i lavoratori assunti con contratto di apprendistato ‘‘fuori quota’’. Ispezione sul rapporto Quanto alla vigilanza sul rapporto di apprendistato, deve anzitutto segnalarsi che il personale ispettivo ministeriale e previdenziale sarà chiamato a verificare: la corrispondenza dell’attività in concreto svolta a quella dedotta nel contratto; il rispetto da parte del datore di lavoro degli specifici obblighi impostigli dalla legge; lo svolgimento effettivo della formazione prevista nel piano formativo individuale; l’orario di lavoro praticato dall’apprendista; la corresponsione della retribuzione effettivamente spettante. Genuinità del rapporto Per quanto attiene alla corrispondenza fra il momento genetico e quello funzionale dell’apprendistato con riferimento alle mansioni concretamente svolte dall’apprendista, occorre evidenziare che la verifica ispettiva dovrà sul punto concentrarsi, sotto un profilo strettamente probatorio, su quanto personalmente accertato dal personale di vigilanza e su quanto riferito dai lavoratori colleghi dell’apprendista e dallo stesso lavoratore in apprendistato. Si pensi, ad esempio, ad una azienda che applica il Ccnl Edili artigianato, nella quale l’apprendista mosaicista (1º livello), venga trovato a svolgere con abitualità attività di asfaltista (3º livello), attività che risulta essere stata fin dall’assunzione quella in concreto assegnata al lavoratore. L’effetto sanzionatorio principe della non genuinità dell’apprendistato, inevitabilmente, sarà quello della ricostruzione in capo al lavoratore di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fin dall’inizio dell’attività lavorativa, con i conseguenti recuperi contributivi e retributivi (39). D’altro canto, qualora la non corrispondenza dell’attività si accompagni ad un venire meno complessivo di tutte le ca- Note: (37) Vedila in Dir. prat. lav., 2006, 7, 363 s. (38) In questo senso cfr. D. Garofalo, Apprendistato e contratto di inserimento, in E. Gragnoli, A. Perulli (a cura di), La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali, Cedam, Padova, 2004, 591; G. Suppiej, M. De Cristofaro, C. Cester, Diritto del lavoro. Il rapporto individuale, Cedam, Padova, 2005, 286; M. Roccella, Manuale di diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 2004, 167. (39) Per quanto attiene ai crediti patrimoniali e, in specie, retributivi dell’apprendista, come si dirà più oltre nel testo, sembra attagliarsi speditamente l’utilizzo del potere di diffida accertativa per crediti patrimoniali di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004. Pseudo-apprendistato nell’impresa artigiana Fonte normativa Illecito Art. 29, c. 1, lett. b), Obblighi per i datolegge n. 25/1955 ri artigiani Per aver, nella sua qualità di imprenditore artigiano, notificato al competente Centro provinciale per l’impiego l’assunzione come apprendista di chi non eserciti effettivamente l’apprendistato DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 29/2006 Fonte sanzionatoria Art. 29, c. 1, lett. b), legge n. 25/1955 mod. dall’art. 78, D.Lgs. n. 507/1999 Sanzione Amministrativa Modi di estinzione agevolata Codice tributo Sanzione ammini- Sanzione ridotta pari strativa da E 258 a a E 137,67 per ogni E 413 per ogni ap- apprendista prendista 741 T Violazione degli obblighi datoriali Anche con riferimento all’apprendistato professionalizzante, la legge n. 25/1955 permane attuale per alcuni ulteriori profili di tipo sanzionatorio legati a specifiche condotte obbligatorie del datore di lavoro: rimangono in vigore, dunque, alcune sanzioni specificamente volte a garantire quella congruità e specialità del rapporto che si contraddistingue, come detto, in virtù dello scambio fra lavoro, da una parte, e retribuzioneformazione, dall’altra. Sotto il profilo sanzionatorio di tipo amministrativo, conseguentemente, rilevano le ipotesi di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi sanciti dall’art. 11 della legge n. 25/1955, con riguardo agli aspetti della formazione e dell’apprendimento del giovane apprendista. Per quanto concerne il sistema delle sanzioni relativo all’art. 11 citato, infatti, non si segnalano novità, essendo lo stesso integralmente, implicitamente, confermato dal medesimo D.Lgs. n. 276/2003, mediante la non abrogazione delle rispettive norme della legge n. 25/1955 (41). In particolare, si tratta di una serie di precise disposizioni obbligatorie per il datore di lavoro che procede a sviluppare un qualsiasi rapporto di apprendistato professionalizzante. Insegnamento Anzitutto, l’obbligo di impartire nell’impresa (o anche di far impartire, con l’ausilio del tutor) all’apprendista alle sue dipendenze l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato (art. 11, lett. a). Si tratta di uno dei presupposti fondanti un regolare apprendistato che si basa proprio sull’obbligo di addestramento da parte del datore di lavoro, scisso nelle due forme, congiunte, della formazione pratica on the job e dell’insegnamento complementare teorico (art. 16, comma 1, legge n. 25/1955). Fermi restando i profili formativi che oggi caratterizzano il nuovo apprendistato professionalizzante, cosı̀ come disciplinati dalla normativa regionale ed implementati dalla contrattazione collettiva nazionale, non v’è dubbio che debbano rimanere attuali gli orientamenti già seguiti dalla giurisprudenza, con riguardo, specificamente, all’azione di vigilanza del personale ispettivo ministeriale e previdenziale. Cosı̀, in particolare, l’apprendista: dovrà essere oggetto di specifica assistenza e di continua sorveglianza, con riferimento alle mansioni svolte, nell’ambito di un’azione formativa e di addestramento cosı̀ come individuata ora nel piano formativo individuale (42); non dovrà risultare assegnato a lavorazioni tanto semplici da non necessitare di alcun tipo di insegnamento e inidonee al conseguimento della qualifica professionale (43). Collaborazione con enti pubblici e privati borare con gli enti pubblici e privati preposti all’organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell’addestramento pratico (art. 11, lett. b): secondo le previsioni riformate dalla legge n. 196/1997, con riferimento all’apprendistato classico, ovvero in base alla contrattazione collettiva di lavoro e alle leggi regionali, con riguardo all’apprendistato professionalizzante, chi assume l’apprendista permane obbligato ad agevolare in ogni modo, collaborando attivamente, l’organizzazione dei corsi teorici di «formazione esterna» che accompagnano l’addestramento pratico sul lavoro, anche con l’assistenza e il percorso guidato dal tutor appositamente individuato dal datore di lavoro. Rispetto dei Ccnl Confermato, inoltre, è l’obbligo di osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e Note: (40) La diffida obbligatoria dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 non può operare trattandosi di condotta commissiva e, quindi, di una violazione materialmente insanabile. (41) Anzi, la conferma diviene esplicita alla luce del successivo intervento correttivo operato, sul corpo normativo del D.Lgs. n. 276/2003, dal più recente D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, che con le previsioni dell’art. 19 ha modificato il testo originario dell’art. 85, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 276/2003, introducendo ex novo l’abrogazione dell’art. 11, lett. l), della stessa legge n. 25/1955, inserito dall’art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 424. Si tratta della eliminazione dell’obbligo previsto per il datore di lavoro di non adibire l’apprendista a «lavori di manovalanza e di produzione in serie», in ragione di un progressivo rapido avvicinamento dell’attuale apprendistato alla generale apertura normativa che segue le trasformazioni sociali ed economiche del mercato del lavoro, nelle more della definitiva operatività della nuova disciplina contenuta negli artt. 47-53 del D.Lgs. n. 276/2003. Proprio la scelta del legislatore di intervenire per l’abrogazione puntuale di una soltanto delle lettere che compongono l’art. 11 della legge n. 25/1955 già menzionato, conferma - a contrario - la piena validità e la contestuale vigenza, anche con riferimento alle nuove tipologie di apprendistato, degli altri obblighi stabiliti dalla stessa norma. (42) Cfr. Cass. 24 ottobre 1986, n. 6236. Il datore di lavoro deve, altresı̀, rispettare l’obbligo di colla- Percorsi ratteristiche del rapporto formativo, vi è una specifica ipotesi di illecito amministrativo che colpisce, in proposito, il datore di lavoro artigiano (come nell’esempio): l’art. 29, comma 1 della legge n. 25/ 1955, cosı̀ come modificato dall’art. 78 del D.Lgs. n. 507/ 1999, infatti, sanziona amministrativamente il datore di lavoro che sia un imprenditore artigiano, per aver notiziato il competente Centro per l’impiego mediante comunicazione dell’assunzione come apprendista di un giovane lavoratore che, in realtà, risulta non esercitare e non aver esercitato effettivamente l’apprendistato (40). (43) Cfr. Cass. 12 maggio 1993, n. 5399; Cass., Sez. Un., 12 dicembre 1988, n. 6764. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 29/2006 1595 di retribuire l’apprendista in base alle previsioni della stessa contrattazione collettiva (art. 11, lett. c). L’apprendista, in effetti, riceve da parte della legge n. 25/1955 una speciale tutela anche con riferimento alla retribuzione. Qui, in modo peculiare, la norma sanziona il datore di lavoro che non retribuisce l’apprendista secondo le disposizioni del contratto collettivo applicabile, naturalmente la norma deve coniugarsi con le previsioni del D.Lgs. n. 276/2003 dettate con riferimento all’inquadramento retributivo dell’apprendista fino a due livelli inferiori. D’altra parte, per quanto la norma non possa incidere sull’efficacia soggettiva dei contratti collettivi (44), ciò non può impedire la valutazione oggettiva del rispetto degli obblighi retributivi e contrattuali da quelli fissati, ove il datore di lavoro abbia scelto il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento dandone notizia al lavoratore (nel contratto in forma scritta e nella dichiarazione di assunzione) nonché al Centro per l’impiego (nel modello di comunicazione di assunzione). Percorsi Limiti al carico di lavoro 1596 Altro obbligo che incombe sul datore di lavoro dell’apprendista è quello di non sottoporre il giovane lavoratore a lavori superiori alle sue forze fisiche e comunque non attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto (art. 11, lett. d). L’apprendista deve svolgere esclusivamente o con prevalenza netta ed assoluta l’attività afferente alle mansioni per le quali è stato assunto e in base alle quali si dirige verso la qualificazione professionale finale, al termine del periodo di apprendistato professionalizzante (45), conseguenza ne è che il datore di lavoro non deve e non può adibire l’apprendista ad altre attività che non attengano alla lavorazione o alle mansioni previste e de- dotte nel contratto, in particolare con riferimento a quei lavori che risultino particolarmente gravosi e comunque superiori alle forze fisiche del giovane apprendista. Quale unica eccezione, la norma sembra non escludere che il datore di lavoro possa attribuire all’apprendista mansioni diverse da quelle originariamente dedotte in contratto nel caso in cui sia comprovata l’inidoneità del lavoratore a svolgere le mansioni per cui era assunto (46), ferma restando la possibilità obiettiva di conseguire la qualifica e di proseguire nel piano formativo individuale, sia pure con integrazioni e correzioni, svolgendo le diverse mansioni. Ferie Un ulteriore obbligo datoriale consiste nel concedere all’apprendista il previsto periodo di ferie retribuite (art. 11, lett. e). L’obbligo di concessione delle ferie all’apprendista deve ora coniugarsi col più generale obbligo fissato dall’art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (47) in materia di orario di lavoro (48). Poiché anche la disposizione da ultimo citata è assoggettata a specifica sanzione pecuniaria amministrativa (49), occorre stabilire quale delle due reazioni sanzionatorie incomba sul datore di lavoro che omette di concedere le ferie all’apprendista. La soluzione si rinviene nell’art. 2, comma 4 del D.Lgs. n. 66/2003, laddove la norma stabilisce che la disciplina contenuta nel medesimo decreto «si applica anche agli apprendisti maggiorenni», ne deriva, dunque, che qualora il datore di lavoro ometta di concedere le ferie all’apprendista maggiorenne scatterà la sanzione amministrativa dettata dall’art. 18-bis, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003, mentre se l’apprendista è minorenne la reazione punitiva sarà quella dell’art. 23, comma 1, lett. b) della legge n. 25/1955 (50). DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 29/2006 Lavoro a cottimo Chi assume un apprendista, inoltre, non può adibirlo a lavorazioni retribuite a cottimo e, in ogni caso, a tutte le lavorazioni che siano valorizzate con sistemi ad incentivo (art. 11, lett. f). Si tratta di un altro obbligo (rectius divieto) afferente ai profili retributivi dell’apprendistato: qui il datore di lavoro è sanzionato se adibisce, per qualsiasi tempo o mansione, l’apprendista a lavorazioni che sono assoggettate a retribuzione a cottimo, nello spirito di tutela che impronta tutta la legge n. 25/1955, allo scopo di mettere l’apprendista nelle migliori condizioni di poter condizionare la prestazione lavorativa esclusivamente all’apprendimento e alla formazione professionale. La norma vieta anche le lavorazioni «ad incentivo», invero, ciò sembra non escludere, a parere di chi scrive, la possibilità che gli apprendisti (in particolare gli apprendisti maggiorenni) possano risultare destinatari di emolumenti legati Note: (44) Cosı̀ già con riferimento all’apprendistato cd. ‘‘classico’’, Cass. 12 giugno 1995, n. 6605. (45) Si veda ancora, in giurisprudenza, il pronunciamento della Suprema Corte a Sezioni Unite, Cass., Sez. Un., 12 dicembre 1988, n. 6764 cit. (46) Cosı̀ Cass. 28 marzo 1986, n. 2213, in Mass. giur. lav., 1986, 482. (47) In Dir. prat. lav., 2003, 17, 1143. (48) Cfr. in argomento M.R. Gheido, A. Casotti, Pause, riposi e ferie: tutela del lavoratore, in Dir. prat. lav., 2006, 22, 1218 s. (49) Sui profili sanzionatori relativi al D.Lgs. n. 66/ 2003 sia consentito fare rinvio a P. Rausei, Dinamiche ispettive e profili sanzionatori sui tempi di lavoro, in Dir. prat. lav., 2006, 25, 1357 s. (50) Il paradosso della maggiore esiguità dell’apparato sanzionatorio a tutela delle omissioni a danno dell’apprendista minorenne è dovuto ad un mancato coordinamento delle previsioni sanzionatorie che, da sempre, accompagna qualsiasi stagione riformatrice in materia di lavoro e di previdenza sociale. Il ramo del diritto che ci interessa, infatti, seguita a pagare lo scotto di un repentino passaggio, in un breve torno di anni, da una tutela di natura quasi esclusivamente penalistica ad una tutela di tipo amministrativo, a seguito della lunga stagione delle cd. «depenalizzazioni» (dalla legge n. 689/1981 al D.Lgs. n. 507/1999). Permessi per corsi complementari Un altro obbligo del datore di lavoro è quello di accordare all’apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare, nonché di vigilare sull’osservanza da parte dell’apprendista dell’obbligo di tale frequenza (art. 11, lett. g). Il legislatore insiste sul valore dell’insegnamento complementare teorico al quale l’apprendista deve essere obbligatoriamente indirizzato e destinato: la norma, infatti, punisce il datore di lavoro che ha tenuto comportamenti non conformi al rispetto delle previsioni generali di cui già all’art. 2132 cod. civ., poi radicalmente riformati dalla legge n. 196/1997 con riguardo all’apprendistato cd. ‘‘classico’’ e dall’art. 49, D.Lgs. n. 276/ 2003 (nonché dalla normativa regionale) per l’apprendistato «professionalizzante». La sanzione opera sia nei confronti del datore che omette di riconoscere la validità dell’assenza retribuita all’apprendista (permesso retribuito) per la frequentazione obbligatoria dei corsi appositamente istituiti, sia nei riguardi del datore di lavoro che ometta di vigilare sull’effettiva e reale osservanza da parte dell’apprendista degli obblighi di formazione e di frequenza dei corsi. Permessi per esami Ulteriore incombenza in capo a chi assume un apprendista è quella di riconoscergli i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio (art. 11, lett. h). Nel valorizzare la formazione personale e professionale del- l’apprendista qui la legge n. 25/1955 sanziona il datore di lavoro che non concede al lavoratore assunto con uno qualsiasi dei contratti di apprendistato i permessi necessari per sostenere gli esami relativi al conseguimento del titolo di studio finale, al termine dei corsi scolastici o accademici. Informazioni alla famiglia Da ultimo, il datore di lavoro deve farsi carico di informare periodicamente la famiglia dell’apprendista, o chi esercita legalmente la potestà familiare sui risultati dell’addestramento (art. 11, lett. i). La norma sembra fare chiaro riferimento ai soli apprendisti minorenni: il legislatore sanziona il datore di lavoro che omette di tenere costantemente informata, mediante comunicazioni periodiche, la famiglia dell’apprendista o chi esercita su di lui la potestà genitoriale (51). Sanzioni Ciascuno degli obblighi-divieti fin qui esaminati è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa stabilita dall’art. 23, comma 1, lett. b) della legge n. 25/1955, cosı̀ come modificato dall’art. 78 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, nella misura da 103 a 154 euro, che ridotta a norma dell’art. 16 della legge n. 689/1981 è pari a 51,33 euro (un terzo del massimo). Con riferimento all’istituto della diffida obbligatoria (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004) all’evidenza soltanto alcune delle previsioni sanzionatorie relative alle violazioni degli obblighi dell’art. 11 risulterebbero teoricamente sanabili - si pensi alle disposizioni di cui alle lettere c), g), h) ed i) -, in quanto sarebbero materialmente recuperabili gli interessi sottesi, tuttavia il Ministero del lavoro, con circolare n. 24 del 24 giugno 2004, affrontando espressamente la questione della sanabilità e dell’applicabilità della diffida, ha stabilito che non sia in alcun modo irrogabile la sanzione che deriverebbe dall’ottemperanza alla diffida, in quanto di importo più elevato di quello derivante dal calcolo della sanzione in misura ridotta (qui si avrebbero 103 euro di sanzione minima, a fronte dei 51,33 euro di sanzione ridotta) (52) (cfr. riquadro a pag. successiva). Sanzioni per omessa formazione Accanto a quelle già ricordate, il legislatore ha inteso stabilire una ulteriore ipotesi di sanzione legata al rispetto degli obblighi formativi in capo al datore di lavoro che assume un apprendista con contratto di apprendistato professionalizzante. Sebbene caratterizzata, espressamente, come sanzione in materia previdenziale, in effetti, quella di cui all’art. 53, comma 3 del D.Lgs. n. 276/ 2003, è una vera punizione delle inosservanze di carattere formativo. Il legislatore della riforma prevede, con la disposizione in argomento, una specifica reazione all’inadempimento del datore di lavoro nei riguardi degli obblighi formativi incombenti sullo stesso, in ragione di quanto stabilito nel piano formativo individuale dell’apprendista. Ben è vero, peraltro, che nella sua versione originaria l’art. 53, comma 3, prevedeva che in caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui fosse riconosciuta o riconoscibile l’esclusiva responsabilità del datore di lavoro e l’impedimento alla realizzazione delle finalità formative stabilite in materia di apprendistato, il datore di lavoro era «tenuto a versare la quota dei Note: (51) A norma dell’art. 21 del D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668 le informazioni alla famiglia dell’apprendista devono essere fornite a intervalli non superiori a sei mesi. (52) In argomento sia concesso rinviare a P. Rausei, La diffida obbligatoria - Natura, requisiti e limiti di operatività, in Dir. prat. lav., 2006, 22, inserto. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 29/2006 Percorsi ad obiettivi o produttività dell’azienda, partecipando a forme complessive di inserimento nell’organizzazione produttiva e/o logistica del datore di lavoro. 1597 Obblighi del datore verso l’apprendista Percorsi Fonte normativa Illecito Fonte sanzionatoria Sanzione Amministrativa Modi di estinzione agevolata Codice tributo Art. 11, lett. a), legge Obbligo di insegnan. 25/1955 mento Per non aver rispettato il datore di lavoro l’obbligo di impartire o di far impartire nell’impresa all’apprendista alle sue dipendenze l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato ammini- Sanzione ridotta pari Art. 23, c. 1, lett. b), Sanzione legge n. 25/1955 strativa da E 103 a a E 51,33 mod. dall’art. 78, E 154 741 T D.Lgs. n. 507/1999 Art. 11, lett. b), legge Obbligo di collabon. 25/1955 razione ai corsi di istruzione Per non aver collaborato con gli enti pubblici e privati preposti all’organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell’addestramento pratico ammini- Sanzione ridotta pari Art. 23, c. 1, lett. b), Sanzione legge n. 25/1955 strativa da E 103 a a E 51,33 mod. dall’art. 78, E 154 741 T D.Lgs. n. 507/1999 Art. 11, lett. c), legge n. Obbligo di rispetta25/1955 re i Ccnl Per non aver osservato le norme dei contratti collettivi di lavoro e/o per non aver retribuito l’apprendista in base alle previsioni dei contratti stessi ammini- Sanzione ridotta pari Art. 23, c. 1, lett. b), Sanzione legge n. 25/1955 strativa da E 103 a a E 51,33 mod. dall’art. 78, E 154 D.Lgs. n. 507/1999 741 T Art. 11, lett. d) legge n. Divieto di adibire 25/1955 l’apprendista a lavori faticosi o non attinenti Per aver sottoposto l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche e non attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto ammini- Sanzione ridotta pari Art. 23, c. 1, lett. b), Sanzione legge n. 25/1955 strativa da E 103 a a E 51,33 mod. dall’art. 78, E 154 D.Lgs. n. 507/1999 741 T Art. 11, lett. e), legge Obbligo di concen. 25/1955 dere ferie annuali retribuite Per non aver concesso all’apprendista il periodo di ferie retribuite ammini- Sanzione ridotta pari Art. 23, c. 1, lett. b), Sanzione legge n. 25/1955 strativa da E 103 a a E 51,33 mod. dall’art. 78, E 154 741 T D.Lgs. n. 507/1999 Art. 11, lett. f), legge n. Divieto di retribu25/1955 zione a cottimo Per aver sottoposto l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo e/o in genere a quelle ad incentivo ammini- Sanzione ridotta pari Art. 23, c. 1, lett. b), Sanzione legge n. 25/1955 strativa da E 103 a a E 51,33 mod. dall’art. 78, E 154 D.Lgs. n. 507/1999 741 T (segue) 1598 DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 29/2006 (continua) Fonte sanzionatoria Illecito Sanzione Amministrativa Modi di estinzione agevolata Codice tributo Art. 11, lett. g), legge Obbligo dei pern. 25/1955 messi per corsi di istruzione Per non aver accordato all’apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e/o per non aver vigilato sull’osservanza da parte dell’apprendista dell’obbligo di tale frequenza ammini- Sanzione ridotta pari Art. 23, c. 1, lett. b), Sanzione legge n. 25/1955 strativa da E 103 a a E 51,33 mod. dall’art. 78, E 154 D.Lgs. n. 507/1999 741 T Art. 11, lett. h), legge Obbligo dei pern. 25/1955 messi per esami finali di titoli di studio Per non aver accordato all’apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio ammini- Sanzione ridotta pari Art. 23, c. 1, lett. b), Sanzione legge n. 25/1955 strativa da E 103 a a E 51,33 mod. dall’art. 78, E 154 741 T D.Lgs. n. 507/1999 Art. 11, lett. i), legge n. Obbligo di infor25/1955 mazioni alla famiglia Per non aver informato periodicamente la famiglia dell’apprendista, o chi esercita legalmente la potestà familiare sui risultati dell’addestramento ammini- Sanzione ridotta pari Art. 23, c. 1, lett. b), Sanzione legge n. 25/1955 strativa da E 103 a a E 51,33 mod. dall’art. 78, E 154 741 T D.Lgs. n. 507/1999 contributi agevolati maggiorati del 100 per cento». Rilevava, dunque, evidentemente, un chiaro profilo di problematicità, relativo alla assoluta esiguità, si direbbe inutilità, della prevista maggiorazione di un contributo enormemente agevolato, che rendeva la reazione punitiva dello Stato praticamente senza significato e comunque irrilevante. Successivamente, con l’art. 7 del D.Lgs. n. 251/2004 il legislatore è intervenuto appositamente ad eliminare l’incongruenza dell’apparato sanzionatorio, prevedendo in capo al datore di lavoro l’obbligo di versare «la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta per il lavoratore avente lo stesso inquadramento legale e contrattuale, maggiorata del 100 per cento» (53). La sanzione «previdenziale» (54) è venuta, pertanto, a rivestire una propria equa ed effettiva consistenza, assumendo quale parametro di valutazione l’effettivo trattamento previdenziale dovuto. Peraltro, è stabilito anche che per effetto di tale maggiorazione, onde evitare illegittime duplicazioni sanzionatorie, viene Note: (53) Il testo vigente dell’art. 53, comma 3, recita: «In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione cosı̀ stabilita esclude l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione». (54) La scelta di punire il datore di lavoro colpevole di gravi omissioni in materia di formazione con una sanzione di tipo previdenziale appare poco coerente con la portata del precetto violato e sanzionato. Si tratta, infatti, di una condotta strettamente connessa al rispetto delle disposizioni che disciplinano i rapporti di lavoro a contenuto formativo, peraltro non del tutto nuova nel nostro sistema lavoristico, rispetto alla quale meglio sarebbe stato, quanto meno a fini di effettiva repressione e prevenzione, prevedere una sanzione amministrativa fortemente onerosa, che assumesse come base di calcolo il fatturato dell’azienda datrice di lavoro responsabile delle inadempienze legali e contrattuali assieme. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 29/2006 Percorsi Fonte normativa 1599 Percorsi 1600 esclusa l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione. Delineando i criteri di attribuzione di responsabilità datoriale, l’art. 53, comma 3, ha previsto che il datore di lavoro risponde delle inadempienze «di cui sia esclusivamente responsabile» e che risultino tali «da impedire la realizzazione delle finalità» stabilite dalla legge per l’apprendistato. Non tutte le omissioni in tema di formazione, dunque, saranno assoggettabili a sanzione, ma soltanto quando, in caso di inadempimento nella erogazione della formazione, il datore di lavoro risulti «esclusivo» responsabile di esso e, contestualmente, se il mancato rispetto degli obblighi formativi abbiano concretamente impedito la realizzazione effettiva delle finalità formative ed occupazionali previste per l’apprendistato professionalizzante. Ne deriva, primariamente, una difficile azione di investigazione da parte del personale ispettivo previdenziale e ministeriale, con la immediata conseguenza che la capacità di deterrenza della disposizione in argomento (rispetto a condotte abusive o illecite di apprendistati fasulli senza alcuna formazione e privi di addestramento), nonostante l’onerosità dell’ammontare della sanzione stessa, sembra essere messa a dura prova nella realtà dei fatti, prima ancora che nei suoi connotati normativi. A ben guardare, l’art. 53 del D.Lgs. n. 276/2003 sanziona il datore di lavoro inadempiente soltanto quando l’omesso adempimento in materia di formazione sia a lui attribuibile «esclusivamente». Spetterà, dunque, agli ispettori procedere ad evidenziare, mediante acquisizione di notizie e di apposita documentazione dallo stesso datore di lavoro e dai servizi competenti delle amministrazioni provinciali e regionali, gli elementi che attestano l’assoluta responsabilità individuale e soggettiva del datore di lavoro. Ne consegue, ad esempio, che sarà impossibile procedere a sanzionare il datore di lavoro che non abbia effettivamente fornito all’apprendista la formazione obbligatoria a causa dei ritardi o delle omissioni imputabili alle strutture regionali e provinciali chiamate ad organizzare le attività formative, qualora il datore di lavoro fornisca documentazione comprovante un suo reiterato interessamento per l’invio dell’apprendista presso iniziative formative annunciate dalle pubbliche amministrazioni competenti e poi non attivate. D’altro canto, sul punto specifico, il Ministero del lavoro nella circolare n. 40/2004 ha precisato che l’inadempimento formativo del quale si renda colpevole il datore di lavoro viene valutato in base all’intera osservazione del piano formativo individuale e della regolamentazione regionale (55). La precisazione ministeriale comporta, anzitutto, che l’inadempimento formativo datoriale potrà avere, in concreto e in generale, le seguenti manifestazioni: mancato rispetto della quantità di formazione, anche periodica, indicata nel piano formativo individuale o individuata dalla apposita regolamentazione regionale; assenza di un tutor aziendale che possieda competenze adeguate; mancanza dell’effettivo esercizio delle funzioni tutoriali da parte del tutor aziendale; omessa condivisione col lavoratore del rispetto degli obblighi formativi. L’applicazione della sanzione segnalata, dunque, è strettamente connessa al rilievo e alla dimostrazione (con adeguati elementi di prova) della grave inadempienza imputabile in via esclusiva al datore di lavoro, con riferimento all’impedimento del raggiungimento della qualificazione professionale che è obiettivo strategicamente posto al contratto di apprendistato professionalizzante. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 29/2006 D’altronde, sempre secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 40/2004, il datore di lavoro sanzionato non avrà la possibilità di proseguire il rapporto di apprendistato con lo stesso lavoratore per l’acquisizione della stessa qualificazione professionale: qui i chiarimenti ministeriali sembrano prendere un abbaglio non poco rilevante. Invero, dalla violazione e dalla sanzione considerata, data l’incidenza della formazione sulla natura e sull’oggetto stesso del contratto di apprendistato professionalizzante, accanto alla sanzione «previdenziale» argomentata, il personale ispettivo dovrà procedere a convertire il contratto di pseudo-apprendistato in un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il lavoratore, che avendo seguitato ad operare nelle mansioni indicate nel contratto senza alcuna necessaria e prevista formazione (o con interventi formativi inadeguati) deve ritenersi non già apprendista ma dipendente «qualificato», e cioè titolare delle capacità e delle competenze tecnico-professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni lavorative (56). Nota: (55) Sul punto si vedano testualmente i chiarimenti forniti dalla circolare n. 40/2004: «L’inadempimento formativo imputabile al datore di lavoro sarà valutato sulla base del percorso di formazione previsto all’interno del piano formativo e di quanto regolamentato dalla disciplina regionale. Tale inadempimento potrà configurarsi in presenza di uno dei suddetti elementi: quantità di formazione, anche periodica, inferiore a quella stabilita nel piano formativo o dalla regolamentazione regionale; mancanza di un tutor aziendale avente competenze adeguate o di ogni altro elemento che provi una grave inadempienza del datore di lavoro nell’obbligo formativo. In caso di inadempimento dell’obbligo formativo, e conseguente applicazione della suddetta misura sanzionatoria, al datore di lavoro sarà preclusa la possibilità di continuare il rapporto di apprendistato con lo stesso soggetto e per l’acquisizione della medesima qualifica o qualificazione professionale». (56) D’altra parte, si ritiene che l’unica via d’uscita per il datore di lavoro gravemente inadempiente nel senso anzidetto al fine di evitare la sanzione prevista dall’art. 53, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 sia proprio quella di assumere il lavoratore anticipatamente rispetto al termine dell’apprendistato riconoscendone speditamente il preventivo e tempestivo conseguimento della qualificazione professionale. sposizione, che l’ispettore del lavoro si trovi a vigilare la disapplicazione o l’inosservanza di precetti generali, di contenuto ampio o anche amplissimo, ma in ogni caso definito nei suoi tratti essenziali di cogenza e di coerenza, potendo comunque determinare l’obbligo in concreto, trasferendolo, appunto, nell’atto di disposizione, opportunamente notificato al datore di lavoro, vale a dire al soggetto chiamato ad adempiere. Si rammenta, a questo fine, che la disposizione del personale ispettivo ministeriale è ex lege immediata, esecutiva e ricorribile, nel termine breve di 15 giorni, dinanzi al Direttore della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, d’altra parte il mancato adempimento della disposizione comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 103 a euro 516, prevista dall’art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520. Orario di lavoro Con riguardo all’orario di lavoro il personale ispettivo ministeriale e previdenziale dovrà verificare, anzitutto, l’età dell’apprendista. Per quanto più sopra precisato, infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del D.Lgs. n. 66/ 2003 tutte le disposizioni in materia di orario fissate da tale decreto trovano applicazione anche nei confronti dell’apprendista maggiorenne (orario normale, orario giornaliero, lavoro notturno, pause, riposi) (58). Non cosı̀ per l’apprendista minorenne, escluso dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 66/ 2003, per il quale seguita ad operare il regime di tutela speciale di cui alla legge n. 977/ 1967, come modificata dal D.Lgs. n. 345/1999, con riguardo, in particolare, all’orario di lavoro massimo (8 ore giornaliere e 40 settimanali), al divieto di lavoro notturno (dalle 22 alle 6) e ai periodi di riposo (59). Retribuzione A margine del sistema sanzionatorio, concludendo i profili relativi alla conduzione di una indagine ispettiva in materia di apprendistato professionalizzante, sembra doversi segnalare l’opportunità di ben valutare tutti gli elementi e le circostanze relative alla retribuzione effettivamente spettante all’apprendista (60), con riferimento Note: (57) Si tratta di un provvedimento amministrativo motivato che rientra nell’ambito della attività tipica della vigilanza amministrativa, discrezionale sui tre profili dell’an (vale a dire del «se» intervenire impartendo una disposizione), del quomodoquid (ossia del «come» e del «che cosa», del contenuto concreto e imperativo del provvedimento di disposizione) e, infine, del quando (ovvero del momento in cui impartire la disposizione stessa). Peraltro, l’apprezzamento discrezionale dell’ispettore del lavoro, infatti, non può non esplicarsi anche nei riguardi del «se», dell’an del provvedimento, che non va evidentemente confuso con l’an debeatur del precetto normativo generale, ma piuttosto deve essere valutato nell’ottica di un giudizio legale di doverosità con riferimento alla condotta datoriale, vista in controluce rispetto alla normativa che si vorrebbe assumere quale fonte precettiva anche ai fini della disposizione: il giudizio da parte del funzionario ispettivo circa l’an dell’operatività nel caso di specie della normativa generale ed astratta potrà condurlo o meno ad impartire la disposizione. Cfr. in dottrina D. Papa, L’ispezione del lavoro in azienda, Fag, Milano, 2006; P. Rausei, La nuova ispezione in azienda, Dir. prat. lav. - Oro, 2004, 4. Vedi sul punto anche Min. lav., circ. n. 25 del 27 febbraio 1996. (58) Per quanto attiene all’esame delle diverse ipotesi di sanzioni, amministrative e penali, relative all’orario di lavoro e ai tempi di lavoro dell’apprendista maggiorenne, dunque, si rinvia ancora a P. Rausei, Dinamiche ispettive e profili sanzionatori sui tempi di lavoro cit. (59) Nel rinviare alla trattazione del sistema sanzionatorio sul lavoro dei minori a P. Rausei, Illeciti e sanzioni cit., 349-365, si segnala, relativamente ai riposi, che la sentenza Cass. pen., sez. III, 16 luglio 2005, n. 26391, ha stabilito che al minore prossimo alla maggiore età, impegnato in un rapporto di lavoro a tempo parziale, possa essere concesso un riposo settimanale di un solo giorno (anziché di 2 giorni o, se ridotto, di 36 ore consecutive, secondo le previsioni dell’art. 22 della legge n. 977/1967), senza che il datore di lavoro incorra nel reato di cui all’art. 26, comma 3 della legge n. 977/1967. (60) Sul punto la circolare Min. lav. n. 40/2004 ha precisato, con riferimento all’apprendistato professionalizzante, che deve ritenersi in vigore l’art. 13, c. 1 della legge n. 25/1955 laddove la norma consente la determinazione della retribuzione dell’apprendista applicando una «percentualizzazione graduale in base all’anzianità di servizio (...) sulla base (segue) DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 29/2006 Percorsi Infine, considerando precisamente il riferimento all’intero piano formativo individuale operato dalla circolare n. 40/ 2004 del Ministero del lavoro, occorre anche prendere in considerazione la diversa ipotesi di una vigilanza che interessi il rapporto di lavoro con l’apprendista non già a conclusione del periodo di formazione, ma finanche nel primo anno di apprendistato professionalizzante. In tal caso, non potendosi procedere ad applicare la sanzione di cui all’art. 53, comma 3, e non potendosi, analogamente, disconoscere la validità e la genuinità dell’apprendistato, tuttavia, il personale ispettivo ministeriale avrà la facoltà di attivarsi con i poteri suoi propri di disposizione, a norma dell’art. 14 del D.Lgs. n. 124/ 2004. Poiché il testo dell’art. 14, comma 1, parla in generale delle disposizioni impartite dal personale ispettivo del Ministero del lavoro in materia di lavoro e di legislazione sociale «nell’ambito dell’applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale», con un proprio provvedimento amministrativo (57) l’ispettore del lavoro, che, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, nell’ambito del servizio specificamente affidatogli, verifichi nell’anno di riferimento una inadempienza rispetto alla formazione prevista nel piano formativo individuale dell’apprendista, potrà procedere ad impartire, secondo un apprezzamento discrezionale, una apposita disposizione diretta all’applicazione e al rispetto delle norme comunque obbligatorie in materia (art. 49, D.Lgs. n. 276/ 2003 e legislazione regionale). Invero, nella sfera di operatività della disposizione rientrano anche le norme di legge che, come in questo caso, non demandano direttamente ed esplicitamente al personale ispettivo la concretizzazione degli obblighi generali: deve, infatti, ritenersi sufficiente, per utilizzare il potere di di- 1601 caricato dell’indagine ispettiva dovrà, pertanto, procedere al calcolo preciso delle spettanze patrimoniali dell’apprendista, derivandone il credito pecuniario concretamente diffidabile, assumendo a riferimento parametri oggettivi e predeterminati, secondo i chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro nella circolare n. 24/2004. La diffida accertativa, peraltro, si concreta in un provvedimento amministrativo, avente caratteristiche di accertamento tecnico, potenzialmente idoneo, previa validazione da parte del Direttore della Direzione provinciale del lavoro, a rivestirsi della efficacia di titolo esecutivo a favore dell’apprendista (61). Percorsi a quella in concreto corrisposta dal datore di lavoro. Ciò con la precipua consapevolezza, in capo agli ispettori del Ministero del lavoro, di poter porre immediato rimedio alla situazione di inadempienza patrimoniale, agevolando la soddisfazione dei crediti di lavoro dell’apprendista, mediante una diffida accertativa nei confronti del datore di lavoro. L’ispettore del lavoro, dunque, procederà a diffidare il datore di lavoro dopo aver accertato le inosservanze alla disciplina contrattuale applicabile all’apprendista, avendo acquisito in atti tutti gli elementi (di fatto e di diritto) necessari e sufficienti a calcolare gli importi dovuti al lavoratore. Il funzionario ministeriale in- 1602 DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 29/2006 Note: (continua nota 60) della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva». La vitalità della disposizione da ultimo richiamata è stata poi ribadita dalla circolare Min. lav. n. 30/2005, alla luce della quale si può affermare che per l’apprendistato professionalizzante, l’applicazione della aliquota percentuale si coniuga con il menzionato «sottoinquadramento». Tuttavia, la norma della legge n. 25/1955 rinvia alla contrattazione collettiva nazionale per l’individuazione dei livelli inferiori di inquadramento attribuibili all’apprendista, mentre nel nuovo scenario normativo sembrerebbe astrattamente praticabile l’ipotesi di ridurre nuovamente, con appositi accordi sindacali aziendali, il trattamento retributivo previsto dalle norme dei contratti nazionali, sebbene debba condividersi l’opinione di chi invita e consiglia agli operatori una particolare cautela. Cfr. B. Bravi, Quadro giuridico vigente, in S. Malandrini (a cura di), Il nuovo rapporto di apprendistato cit., 55 s. (61) Per approfondimenti sia consentito rinviare a P. Rausei, La diffida accertativa per crediti pecuniari cit. Apprendistato professionalizzante - Sicurezza del lavoro Tutela delle condizioni di lavoro Il rapporto di lavoro regolato dal contratto di apprendistato è disciplinato prioritariamente dal Capo I del Titolo VI del D.Lgs. n. 276/2003 (1) di riforma del mercato del lavoro, dalla legge n. 25/1955, nonché transitoriamente dall’art. 16 della legge n. 196/1997, e, per ciò che attiene all’orario di lavoro, dal D.Lgs. n. 66/ 2003 (2). Sul versante della tutela prevenzionistica, oltre che la normativa di base (D.Lgs. n. 626/1994; D.Lgs. n. 494/ 1996, D.P.R. n. 547/1955; D.P.R. n. 164/1956; D.P.R. n. 303/1956; etc.), operano normative speciali, quali la legge n. 977/1967 in tema di tutela del lavoro minorile. Mentre i contratti di apprendistato professionalizzante (per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali: si veda la circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 15 luglio 2005) (3), di apprendistato per l’acquisizione di un diploma (titolo di studio di livello secondario o universitario) e di apprendistato per percorsi di alta formazione, interessano - secondo i casi - soggetti di età compresa tra i diciassette e i ventinove anni (fino al compimento del trentesimo anno d’età), l’apprendistato di base (per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione) riguarda anche gli adolescenti (minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni non compiuti), che non abbiano ancora completato il percorso formativo, i quali intendano terminare il corso di studi obbligatorio attraverso l’alternanza scuola-lavoro. Qualora il minore sia già in possesso di una qualifica professionale e non sia più soggetto all’obbligo scolastico, egli rimane escluso dal contratto di apprendistato di base, ma non da quello professionalizzante (a partire dal 17º anno di età), e da quello per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Egli può in ogni caso concludere un normale contratto di lavoro. L’apprendistato di base e quello professionalizzante richiedono entrambi la presenza necessaria di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate. Contenuti formativi Secondo le indicazioni della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40/2004 (4), il nuovo contratto di apprendistato, disciplinato agli articoli 47 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, «dà luogo a una tipica ipotesi di lavoro caratterizzato per il contenuto formativo della obbligazione negoziale. A fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga infatti a corrispondere all’apprendista non solo una controprestazione retributiva ma anche, direttamente o a mezzo di soggetti in possesso delle idonee conoscenze ed all’uopo individuati, gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale, di una qualificazione tecnico-professionale o di titoli di studio di livello secondario, universitari, o specializzazioni dell’alta formazione ... attraverso percorsi di formazione interna o esterna alla azienda». Il D.M. (Lavoro) 28 febbraio 2000 ha disciplinato la figura del tutore aziendale. Circostanze rilevanti anche dal punto di vista prevenzionistico, sono che il tutor deve essere un lavoratore dipendente dall’impresa presso la quale opera l’apprendista, e designato dalla stessa. Nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, le funzioni di tutor possono essere svolte dal datore di lavoro, ovvero da uno dei soci o, nel caso di impresa familiare, da un familiare coadiuvante. Le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutor sono il possesso di un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato; uno statuto mansionale coerente con le attività lavorative svolte dall’apprendista; ove sussistente in azienda, il requisito di almeno tre anni di esperienza lavorativa. Il citato D.M. (Lavoro) 28 febbraio 2000 prevede poi che ciascun tutore può affiancare non più di cinque apprendisti. In attuazione della previsione dell’art. 16, comma 2 della legge n. 196/1997, il D.M. (Lavoro) 8 aprile 1998 ha definito i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti, che, nel primo anno, devono riguardare, oltre che la disciplina del rapporto di lavoro e l’organizzazione del lavo- Note: (1) In Dir. prat. lav., 2003, 40, inserto e 42, 2812. (2) In Dir. prat. lav., 2003, 17, 1143. (3) In Dir. prat. lav., 2005, 32, 1779. Percorsi Pierguido Soprani Avvocato (4) In Dir. prat. lav., 2004, 44, 2837. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 30/2006 1649 ro, anche la conoscenza dei principali fattori di rischio, le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, i modelli organizzativi e operativi della sicurezza sul lavoro, ed elementi di tutela ambientale, secondo quanto esposto nella Tabella 1, sottoriportata. Percorsi Computo degli apprendisti 1650 Del resto, secondo quanto dispone la circolare del Ministero del lavoro n. 154 del 19 novembre 1996, i lavoratori apprendisti devono essere computati ai fini della determinazione del numero di dipendenti rilevanti per l’applicazione degli istituti normativi del D.Lgs. n. 626/1994, i cui obblighi particolari sono condizionati da una determinata consistenza numerica dei dipendenti (ad es. criteri di designazione del Rls e del Rspp; redazione del piano di emergenza antincendio). Essi sono dunque inseriti a pieno titolo nel modello organizzativo aziendale di tutela prevenzionistica, del quale il Documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994 costituisce l’espressione sintetica più efficace. Individualizzazione della prevenzione e della protezione Non è un caso che il complesso delle misure di prevenzione dai rischi professionali, e di protezione dei lavoratori, debbano investire non solo l’ambito aziendale di lavoro globalmente considerato, ma finanche le esigenze di tutela di ciascun lavoratore considerato individualmente. Si tratta, come è noto, della logica della cd. «individualizzazione della prevenzione e della protezione», in base alla quale le esigenze di tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore hanno tale preminenza sul modello organizzativo del lavoro, che i fattori economico-produttivi che stanno alla base dell’attività di impresa devono poter cedere, in conformità alla gerarchia dei valori costituzionali di riferimento (artt. 32 e 42 Cost.), rispetto ai fattori di variabilità finanche individuale. La logica di individualizzazione della prevenzione e della protezione (concetto evidentemente diverso rispetto a quello della dotazione di dispositivi individuali di protezione) è di tale rilevanza che già l’art. 8 del D.Lgs. n. 277/1991, in tema di esposizione al rumore, aveva previsto la misura dell’allontanamento del lavorato- Tab. 1 Obiettivo formativo Contenuto formativo Contenuti a carattere trasversale Misure collettive di prevenzione Modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro Conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro Conoscere i principali fattori di rischio Conoscere e saper individuare le misure collettive di prevenzione e protezione Contenuti a carattere professionalizzante Sviluppo dei temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale in esame Conoscere ed utilizzare le misure di sicurezza individuale Tutela ambientale DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 30/2006 re dall’esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona. Il D.Lgs. n. 626/ 1994 ha elevato poi tale specifico istituto a misura generale di tutela (art. 3, comma 1, lett. s), richiamandolo peraltro non solo quale norma di programma, ma anche come obbligo specifico del datore di lavoro sia in rapporto allo statuto mansionale del dipendente (art. 4, comma 5, lett. c): «nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza»), sia in relazione all’esposizione a specifici fattori di rischio professionale (art. 48, comma 4, lett. b), in tema di movimentazione manuale dei carichi; art. 54, comma 4, in tema di attrezzature munite di videoterminali; art. 69, comma 2, in tema di agenti cancerogeni mutageni; art. 72decies, comma 5 in tema di agenti chimici; art. 86, comma 2 in tema di agenti biologici). Anche in tema di informazione e di formazione professionale, riferendosi gli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 626/1994 a «ciascun» lavoratore, confermano la scelta legislativa del perseguimento dell’obiettivo irrinunciabile dell’individualizzazione della prevenzione e della protezione sul luogo e durante il lavoro. Del resto il modello di impresa sicura, di derivazione comunitaria, vede nell’informazione e nella formazione professionale dei lavoratori i due pilastri su cui poggiano le misure organizzative e procedurali prevenzional-protettive: sicché è imprescindibile che il cd. ‘‘sistema sicurezza’’ sia espressione di un modello organizzativo, programmatico e gestionale sostanzialmente (non solo virtualmente) condiviso, e dotato di efficacia e di effttività di tutela. Vediamo ora quali siano i principali aspetti che caratterizzano - in senso specializzante - la tutela delle condizioni di lavoro dell’apprendista. Per semplicità espositiva si tratterà separatamente dei temi correlati al compimento o me- Apprendisti maggiorenni Lavoro notturno L’apprendista maggiorenne è totalmente parificato, dal punto di vista sia strettamente prevenzionistico che dell’orario di lavoro, al lavoratore subordinato stricto sensu inteso. In forza dell’art. 2, comma 4 del D.Lgs. n. 66/2003, anche gli apprendisti maggiorenni possono ora svolgere lavoro notturno tout court (prima ciò era consentito solo nell’ambito delle aziende artigianali di panificazione e di pasticceria, e di quelle del comparto turistico e dei pubblici esercizi). Peraltro, secondo quanto dispone l’art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2003 (come modificato dal D.Lgs. n. 213/2004) (5), la valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici volti a verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno, nel rispetto delle seguenti condizioni cumulative: a cura e a spese del datore di lavoro; per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche, o del medico competente; con cadenza almeno biennale. L’art. 5 del D.Lgs. n. 532/ 1999 dispone ulteriormente l’obbligo di effettuare accertamenti sanitari ad opera del medico competente, in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il proseguimento del lavoro notturno. Orario di lavoro: durata massima settimanale Anche la durata massima settimanale dell’orario di lavoro, pari a 48 ore medie da calcolarsi nel periodo di riferimento (da 4 a 12 mesi), stabilita dall’art. 4, D.Lgs. n. 66/2003, va- le nei confronti degli apprendisti maggiorenni. Su questi temi si è espressa in conformità la circolare del Ministero del lavoro n. 8 del 3 marzo 2005 (6). Apprendisti minorenni L’apprendistato, oltre che dalla legge n. 25/1955, è disciplinato, sul versante della tutela anche prevenzionistica, dalla legge n. 977/1967, la quale ha subito significative modifiche ad opera del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 (7), per adeguarla ai principi e alle prescrizioni della direttiva 94/33/ Ce del 22 giugno 1994. L’art. 12 del citato D.Lgs. n. 345/1999, dispone che «Per quanto non diversamente stabilito dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche». Lavori occasionali o di breve durata L’art. 2 della legge n. 977/ 1967 esclude dalla tutela gli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti servizi domestici prestati in ambito familiare, ovvero prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare di cui all’art. 230-bis c.c. La circolare del Ministero del lavoro 5 gennaio 2000, n. 1 ha sul punto chiarito che l’espressione «lavori occasionali o di breve durata» non ricomprende i rapporti di lavoro a termine, e che la «ratio» della previsione risiede in prestazioni di lavoro che non consentono una previa programmazione, si concretano in attività fuori dalla logica della periodicità, svolte da soggetti non inseriti nell’organizzazione della famiglia o dell’impresa a conduzione familiare. In particolare, la dizione «lavori occasionali» si intende riferita a prestazioni casuali, sporadiche, saltuarie. La saltuarietà, tuttavia, di per sé non è elemento sufficiente ad escludere la presenza di un rapporto di lavoro; occorre, quindi, distinguere tra continuità di rapporto e continuità di prestazione, in quanto è possibile che alla continuità del rapporto si accompagni l’intermittenza delle prestazioni. I lavori di breve durata possono riferirsi a quelle prestazioni nelle quali l’elemento temporale non raggiunge quel minimo necessario perché l’attività svolta possa ricomprendersi in una delle fattispecie tipiche previste dalla legge (ad es. le ipotesi di contratto a termine). Lavoratrici in stato di gravidanza Alle apprendiste minorenni gestanti che abbiano informato il datore di lavoro del proprio stato di gravidanza, e a quelle puerpere o in periodo di allattamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 151/2001 (cd. T.U. della famiglia), ove assicurino un trattamento più favorevole di quello della legge n. 977/1967 (ad es. in tema di lavori vietati, di lavoro notturno, di valutazione del rischio da parte del datore di lavoro, etc.). Va detto che il D.Lgs. n. 151/2001 prescrive misure per la tutela della loro sicurezza e salute durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, e prevede altresı̀ il divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri indicati nella Tabella 2, a pag. 1652 (Allegato A al D.Lgs. n. 151/ 2001), e ai lavori che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nella Tabella 3, a pag. 1652 (Allegato B al D.Lgs. n. 151/2001). In tali casi la lavoratrice è addetta ad altre mansioni, il che Note: (5) In Dir. prat. lav., 2004, 34, 2242. (6) In Dir. prat. lav., 2005, 14, inserto. Percorsi no della maggiore età da parte dell’apprendista. (7) G.U. n. 237 dell’8 ottobre 1999. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 30/2006 1651 può avvenire in ogni situazione di lavoro o ambientale che risulti pregiudizievole per la salute della donna. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo della Dpl competente per territorio, può disporre l’interdizione dal lavoro per il periodo di tutela legale. Lavoratori marittimi Per gli apprendisti minorenni occupati a bordo delle navi (si consideri al riguardo che l’art. 2 del D.Lgs. n. 298/ 1999 ricomprende nella definizione di «lavoratore marittimo» anche gli apprendisti), è fatta salva la specifica disciplina in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale. Ciò in relazione alla peculiarità e inderogabilità di molte norme sul lavoro marittimo, in vista della sua stretta connessione all’interesse pubblico, cosicché l’interesse generale alla sicurezza della navigazione è ritenuto prevalente e condizionante la stessa tutela predisposta per il lavoro subordinato (Ministero del lavoro, circolare n. 1 del 5 gennaio 2000). Orario di lavoro Per ciò che riguarda l’orario di lavoro, la citata circolare ministeriale n. 8/2005 correttamente fa rinvio alla disciplina speciale dettata dalla legge n. 977/ 1967, la quale peraltro defini- Percorsi Tab. 2 - Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 151/2001 (All. A) 1652 Il divieto di cui all’articolo 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti: A) Quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262; B) Quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; C) Quelli che espongono alla silicosi e all’asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto; D) I lavori che comportano l’esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; E) I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; F) I lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) I lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; H) I lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; I) I lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; L) I lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; M) I lavori agricoli che implicano la manipolazione e l’uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; N) I lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; O) I lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. Tab. 3 - Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 151/2001 (All. B) A. Lavoratrici gestanti di cui all’articolo 6 del testo unico 1. Agenti: a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea; b) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione; c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall’organismo umano. 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all’articolo 6 del testo unico 1. Agenti: a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall’organismo umano. 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 30/2006 svolgono una particolare attività, ma per il fatto stesso che si tratta di lavoratori»; cosicché il legislatore comunitario ha valutato (sia pure con riguardo, sede materiae, ai soli apprendisti maggiorenni) che l’adozione di prescrizioni minime relative all’organizzazione dell’orario di lavoro avrebbe potuto migliorare le condizioni di lavoro, e meglio garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Ulteriori norme in tema di orario di lavoro, poste a tutela delle condizioni di lavoro degli apprendisti minorenni sono quelle che: vietano il trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto; vietano l’impiego degli apprendisti minorenni a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi, salva l’autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente; impongono riposi intermedi della durata almeno di un’ora (riducibile a mezz’ora dalla contrattazione collettiva o su autorizzazione della Dpl) al massimo ogni 4 ore e mezza di lavoro (riducibili a 3 in caso di lavori con carattere di pericolosità o gravosità, con rideterminazione della durata del riposo intermedio); disciplinano il riposo settimanale e le ferie (artt. 22 e 23 della legge n. 977/1967). Lavori vietati Gli apprendisti minorenni non possono essere adibiti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nella Tabella 4, sottoriportata (lavori vietati), se non dietro autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro (esclusa per gli istituti di istruzione e di formazione professionale), previo parere dell’azienda unità sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro, e soltanto per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro. In tali casi è necessaria la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione, e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla legislazione prevenzionistica vigente. Peraltro l’autorizzazione riguarda l’attività di formazione e, pertanto, deve essere richiesta per specifiche qualifiche e Nota: (8) Cass. pen., sez. III, 3 marzo 2003, Petruccioli. Tab. 4 - Mansioni, processi, lavori vietati (All. I alla legge n. 977/67) I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti: 1. Agenti fisici: a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321; b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.comma 1, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. 2. Agenti biologici: a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92. 3. Agenti chimici: a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285; Percorsi sce l’orario di lavoro allo stesso modo della normativa generale («qualsiasi periodo in cui il minore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni»). In linea generale, l’orario di lavoro degli apprendisti minorenni non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali (13 e 48 per i maggiorenni). Secondo la giurisprudenza, è l’imprescindibile finalità di tutela a giustificare la disciplina speciale (art. 18, legge n. 977/1967) su quella generale (8). Che l’orario di lavoro sia una variabile direttamente incidente sulle condizioni di vita e di lavoro, è una valutazione espressa sia nella sede internazionale (punti 7, 8 e 19 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata dal Consiglio europeo il 9 dicembre 1989; 6º considerando della Direttiva 93/104/Ce) sia da parte del Ministero del lavoro italiano (circolare 6 novembre 2001, in tema di lavoro interinale). L’indicazione specifica che la materia dell’orario di lavoro rientra nell’ambito della sicurezza del lavoro, si ricava anche dal testo della Direttiva 2000/34/Ce (5º considerando), nella parte in cui raccomanda agli Stati membri di adottare tutti gli strumenti utili al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro «non perché lavorano in particolari settori o (segue) DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 30/2006 1653 (continua) Percorsi b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: 1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39); 2) possibilità di effetti irreversibili (R40); 3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42); 4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); 5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46); 6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48); 7) può ridurre la fertilità (R60); 8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61); c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l’uso di dispositivi di protezione individuale: «può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994; e) piombo e composti; f) amianto. 1654 II. Processi e lavori: 1) Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all’attività nel suo complesso. Processi e lavori di cui all’allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994. 2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302. 3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni. 4) Lavori di mattatoio. 5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione. 6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3. 7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni. 8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall’art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. 9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo. 10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi. 11) Lavorazioni nelle fonderie. 12) Processi elettrolitici. 13) (numero soppresso). 14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe. 15) Produzione e lavorazione dello zolfo. 16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi. 17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere. 18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti. 19) Lavorazione dei tabacchi. 20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra. 21) Produzione di calce ventilata. 22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno. 23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi. 24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili. 25) Lavori nei magazzini frigoriferi. 26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici. 27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall’articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto. 28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo. 29) Legaggio ed abbattimento degli alberi. 30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione. 31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli. 32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali. 33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale. 34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza. 35) Produzione di polveri metalliche. 36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica. 37) Lavori nelle macellerie che comportano l’uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 30/2006 Radiazioni ionizzanti Quanto alle attività lavorative in materia di radiazioni ionizzanti, mentre gli apprendisti maggiorenni possono essere impiegati nelle attività proprie dei lavoratori esposti, i minori di anni diciotto possono più limitatamente ricevere dosi superiori ai limiti previsti per le persone del pubblico, secondo limiti di esposizione predefiniti (artt. 71 e 96 del D.Lgs. n. 230/1995), ma a tutt’oggi inattuati. Valutazione dei rischi Non solo l’orario di lavoro per gli apprendisti (sia maggiorenni, ma a fortiori minorenni), deve essere obbligatoriamente valutato ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 626/ 1994, quale specifico fattore di rischio professionale, (tanto più a seguito della novella del testo, in adeguamento alla pronuncia della Corte di Giustizia 15 novembre 2001, in causa C-49/00, con cui si è esteso l’obbligo della valutazione a «tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori»), ma il legislatore ha inteso dettare una norma specifica sul tema. L’art. 7 della legge n. 977/1967 ha introdotto uno specifico statuto integrativo dell’obbligo di valutazione dei rischi, disponendo che il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi con particolare riguardo ai seguenti elementi: i divieti stabiliti dall’art. 7, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 151/2001, qualora i risultati della valutazione del rischio rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro. Ove la modifica delle condizioni o dell’orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro è obbligato a spostare la lavoratrice ad altre mansioni, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo della Dpl competente per territorio, che può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo di tutela legale. Per quanto non previsto dal D.Lgs. n. 151/2001, restano ferme le disposizioni del D.Lgs. n. 626/1994, nonché da ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all’età; b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro; c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici; d) movimentazione manuale dei carichi; e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti; f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull’organizzazione generale del lavoro; g) situazione della formazione e dell’informazione dei minori, nei riguardi dei quali le informazioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 626/1994 devono essere obbligatoriamente fornite anche ai titolari della potestà genitoriale. Visite sanitarie Con riguardo poi alle apprendiste minorenni gestanti che abbiano informato il datore di lavoro del proprio stato di gravidanza, e a quelle puerpere o in periodo di allattamento, l’art. 11 del D.Lgs. n. 151/ 2001 obbliga il datore di lavoro a valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui alla Tabella 5, a pag. 1656, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. L’obbligo di informazione stabilito dall’art. 21 del D.Lgs. n. 626/ 1994 deve comprendere quello di informare le lavoratrici e i loro Rls sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate. Fermi restando In tema di sottoposizione degli apprendisti alle visite sanitarie preventive e periodiche, mentre per gli apprendisti maggiorenni valgono le regole ordinarie (art. 16 e ss. del D.Lgs. n. 626/1994; art. 4 della legge n. 25/1955, queste ultime da effettuarsi gratuitamente presso la Asl competente), per i minorenni dispone specificamente l’art. 8 della legge n. 977/1967, il quale prevede che gli accertamenti sanitari devono essere effettuati ad intervalli non superiori ad un anno, a cura e spese del datore di lavoro, presso l’Asl territorialmente competente. Peraltro, ove si tratti di attività lavorative soggette alla normativa ordinaria sulla sorveglianza sanitaria, prevale quest’ultima, cosicché le visite mediche preassuntive e periodiche sui minori Nota: Percorsi non va ripetuta per ogni singola assunzione di minore (9). L’art. 6, ultimo comma della legge n. 977/1967 prevede l’adeguamento (periodico) con D.M. dell’allegato I in relazione «al progresso tecnico e all’evoluzione della normativa comunitaria». A tutt’oggi nulla è stato adeguato, il che rende l’elenco obsoleto e incompleto. (9) Sul tema si veda anche la citata circolare del Ministero del lavoro n. 1/2000. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 30/2006 1655 sono in tal caso effettuate dal medico competente, pubblico e privato, scelto dal datore di lavoro minore (Ministero del lavoro, circ. n. 1 del 5 gennaio 2000 e n. 11 del 17 gennaio 2001). Lavoro notturno Quanto al lavoro notturno degli apprendisti, per i maggiorenni vale la disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 66/ 2003 e dal D.Lgs. n. 532/ 1999, la quale sancisce il criterio prioritario della volontarietà nell’adibizione al lavoro notturno (per tale intendendosi l’attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino), tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali. I lavoratori notturni devono essere informati, prima dell’adibizione al lavoro, sugli eventuali maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno; e devono essere sottoposti a cura e a spese del datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ad accertamenti preventivi e periodici (con cadenza almeno biennale) volti a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui sono adibiti, ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno, con obbligo di mutamento della mansione o di trasferimento al lavoro diurno in caso di inidoneità alla prestazione di lavoro notturno. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro deve garantire un livello di servizi e di mezzi di prevenzione o di protezione adeguati alle caratteristiche del lavoro notturno e deve assicurare un livello di servizi equivalente a quello previsto per il turno diurno. Per gli apprendisti minorenni, l’art. 15 della legge n. 977/ 1967 vieta in linea generale di adibire i minori al lavoro notturno (intendendosi per ‘‘notte’’ un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7), fermo restando il rispetto del limite massimo delle 8 ore giornaliere (10). Tuttavia i minori ultrasedicenni, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, possono essere adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell’azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adul- Nota: (10) Cass. pen. sez. III, 10 maggio 2006, n. 15933, Mauro. Percorsi Tab. 5 - Elenco non esauriente di agenti processi e condizioni di lavoro di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 151/2001 (All. C) 1656 A. Agenti 1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare: a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari; c) rumore; d) radiazioni ionizzanti; e) radiazioni non ionizzanti; f) sollecitazioni termiche; g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all’interno sia all’esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all’attività svolta dalle lavoratrici di cui all’art. 1. 2. Agenti biologici Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell’allegato II. 3. Agenti chimici: Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell’allegato II: a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/Cee, purché non figurino ancora nell’allegato II; b) agenti chimici che figurano nell’allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; c) mercurio e suoi derivati; d) medicamenti antimitotici; e) monossido di carbonio; f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo. B. Processi Processi industriali che figurano nell’allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. C. Condizioni di lavoro Lavori sotterranei di carattere minerario. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 30/2006 Esposizione al rumore Quanto all’esposizione al rumore, gli artt. 6 e 8 della legge n. 977/1967 (come emendati dal D.Lgs. n. 262/2000) hanno innalzato da 80 a 90 dbA il limite oltre il quale il minore non può essere adibito alla mansione. In caso di esposizione media giornaliera al rumore superiore a 80 decibel LEP-d, il datore di lavoro deve fornire i Dpi e una adeguata formazione all’uso degli stessi (per i maggiorenni il limite è di 90 dbA). In tale caso i lavoratori adolescenti hanno l’obbligo di utilizzare i mezzi individuali di protezione. In tema di controllo sanitario, le visite sui lavoratori adolescenti debbono essere svolte con le seguenti periodicità: ogni due anni se il LEP-d è compreso tra gli 80 ed gli 85 dbA; ogni anno se il LEP-d è compreso tra gli 85 ed i 90 dbA. Si segnala peraltro che di recente è stato emanato il D.Lgs. n. 195/2006, le cui disposizioni in tema di rumore (costituenti il titolo V-bis del D.Lgs. n. 626/1994, in vigore dal 15 dicembre 2006), sostituiranno quelle attuali del Capo IV del D.Lgs. n. 277/1991. Affidamento al lavoro e responsabilità Secondo quanto dispone l’art. 7, par. 2, lett. d) della direttiva 94/33/Ce (recepita con il D.Lgs. n. 345/1999), il lavoro dei giovani dovrebbe essere vietato nel caso di attività «che presentino rischi di incidenti che presumibilmente i giovani, a causa della loro mancanza di senso della sicurezza o della scarsa esperienza o formazione, non possono individuare o prevenire». Tale considerazione introduce la problematica dell’affidamento al lavoro svolto dall’apprendista, da parte del datore di lavoro. Se è indiscutibile il principio per cui la condotta del lavoratore (apprendista o meno) può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza abbiano realizzato gli adempimenti prescritti (11) e che al datore di lavoro non è consentito fare affidamento sull’esperienza professionale dei lavoratori (12), tuttavia, qualora egli abbia predisposto nel migliore dei modi le operazioni da compiere per l’esecuzione del lavoro, ha motivo per contare sull’esatto adempimento dell’obbligazione di lavoro da parte dei lavoratori e per attendersi da costoro l’uso della normale diligenza nell’eseguire l’operazione; e infatti, se il lavoratore ha il diritto di aspettarsi che il datore di lavoro lo metta nelle condizioni migliori per lavorare, il datore di lavoro ha, dal canto suo, il corrispondente diritto di attendersi, una volta compiuto quanto gli spetta, che il lavoratore faccia quel che deve, ha diritto di fare affidamento sull’esatto adempimento da parte del lavoratore del proprio dovere (13). Va poi da sé che, in materia di sicurezza del lavoro, l’accertamento dell’idoneità del lavoratore a svolgere un lavoro di elevata complessità e pericolosità non esclude, ma attenua, l’obbligo del datore di lavoro di rendere edotto il lavoratore dei rischi specifici (14). Peraltro il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro è particolarmente intenso nei confronti del lavoratore di giovane età e professionalmente inesperto, tanto più se egli sia addetto a lavorazione di particolare pericolosità, ad esempio addetto ad una macchina il cui utilizzo non è esclusivamente diretto alla produzione, ma costituisce l’occasione dell’apprendimento professionale dedotto come oggetto tipico del rapporto (15). Cosı̀, se per una determinata attività lavorativa, a causa della pericolosità che la caratterizza, è necessaria una particolare competenza tecnica, colui che per la propria utilità consente l’esecuzione della stessa da parte di persona incompetente perché priva della qualifica professionale o perché, comunque, inesperta, risponde degli eventi dannosi derivanti dall’altrui imperizia, se questa gli è nota. La responsabilità sussiste anche nel caso in cui l’incapacità dell’esecutore non sia conosciuta nel momento iniziale dell’attività, ma si manifesti durante il suo svolgimento, sempre che il soggetto, accortosi dell’imperizia dell’esecutore, anziché interrompere l’attività, lo abbia lasciato continuare. Tale responsabilità non viene meno nell’ipotesi di prestazione di cortesia perché gli ordinari canoni di diligenza e di prudenza impongano di servirsi, per il compimento di attività pericolose, di persone qualificate o, comunque, dotate di sufficiente esperienza tecnica. Essa non dà luogo a responsabilità oggettiva ma a responsabilità per colpa, di cui rappresenta un particolare profilo in quan- Note: (11) Cass. pen. sez. IV, 25 agosto 2000, Archetti; Cass. pen. sez. IV, 2 giugno 2000, Bagnoli; Cass. pen. Sez. IV, 30 maggio 2000, Giuzio e altro; Cass. pen. Sez. IV, 18/1/99, Cassella; Cass. pen. sez. IV, 18/3/86, Accettura. (12) Cass. pen. 4 febbraio 1981, Pongolini. Contra, Cass. pen., sez. IV, 9 febbraio 1993, Giordano e altro. (13) Cass. pen., sez. IV, 9 febbraio 1993, Giordano e altro. (14) Cass. pen., sez. IV, 24 giugno 2000, Colombo. (15) Cass. civ. sez. lavoro, 12 gennaio 2002, Farris c. Inail; Cass. civ., sez. lavoro, 2 ottobre 1998, Lombardelli c. Assic Generali Spa. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 30/2006 Percorsi ti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. In tal caso il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro. 1657 un determinato incarico, e conseguentemente si avvalga soltanto della propria esperienza necessariamente non scientificamente fondata perché non accompagnata da adeguata, riconosciuta, preparazione professionale. Non si può, cioè, confidare che adotti le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell’attività di lavoro che di volta in volta viene in questione (questo il principio dell’affidamento) chi non sia in grado di adottare le regole precauzionali richieste perché non in possesso (come l’apprendista) dei titoli che ne garantiscono la conoscenza; né il datore di lavoro può confidare sull’esperienza che quegli, pur in mancanza di titoli, possa avere acquisito. Non si può fare affidamento, insomma, sulla sola, quotidiana, ripetizione dell’attività propria dell’incarico ricevuto, giacché questa esperienza-ripetizione non dà sicura garanzia che l’attività sia eseguita come la eseguirebbe il modello di agente, cioè «colui che non ometterebbe, di certo, di munirsi di titolo professionale, se richiesto, e di fondare su di Percorsi to colui che, di fronte all’altrui imperizia, non adotta le opportune cautele per evitarne possibili effetti dannosi, risponde per la propria omissione e non per l’altrui imperizia. Con riguardo allo specifico profilo dell’inesperienza lavorativa (tipico del rapporto di apprendistato), la Suprema Corte ha poi ritenuto che l’’imprudenza commessa da persona priva delle nozioni tecniche necessarie per il compimento di un’attività pericolosa, non può essere valutata alla stessa stregua di quella di soggetto tecnicamente competente. Poiché l’inesperto non è in grado di apprezzare compiutamente il pericolo e di fronteggiarne possibili effetti, il parametro di valutazione della colpa, fermo restando il libero apprezzamento del giudice di merito, può essere solo quello dell’ordinaria diligenza e prudenza richiesto dalle regole di comune esperienza, e non certo quello richiesto all’esecutore esperto (16). Più in generale, è orientamento costante di legittimità che non paga l’affidamento riposto in chi manchi dei titoli professionali richiesti per esercitare 1658 DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 30/2006 esso la propria quotidiana esperienza» (17). Con riguardo ad un’ipotesi di condanna del datore di lavoro che si era limitato ad insegnare a un apprendista le modalità operative del mestiere, senza renderlo edotto dei rischi relativi alle lavorazioni affidategli, si veda Cass. pen. 6 marzo 1991 (18). Per un caso di assoluzione del datore di lavoro per la morte di un apprendista caduto dal tetto di un edificio, in ipotesi di omessa predisposizione di impalcati e parapetti di protezione, e di omesso controllo dell’uso delle cinture di sicurezza, laddove era stato fatto divieto all’operaio più anziano che istruiva il giovane di farlo salire sulla copertura dello stabile, si veda la pronuncia della Corte d’Appello Milano, 20 gennaio 1981 (19). Note: (16) Cass. pen. sez. IV, 20 dicembre 1996, Fabbrolini. (17) Cass. pen. sez. IV, 27 febbraio 2002, Burali e altro. (18) Paravidino. (19) Costantino. Schede Regioni • • • • • Puglia Veneto Marche Toscana Emilia Romagna Leggi regionali LR Lazio 10 agosto 2006, n. 9 (BUR 30 agosto 2006, n. 24) Disposizioni in materia di formazione nell’apprendistato. Schede Regioni Puglia Regione Puglia Legge regionale 22 novembre 2005, n. 13 Riferimenti normativi Delibera di giunta regionale 2 marzo 2005, n. 184 Formazione formale La formazione formale dell’apprendista è finalizzata all’acquisizione di competenze di base, a carattere trasversale e a carattere professionalizzante, secondo quanto previsto dai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 aprile 1998 (Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti) e 20 maggio 1999, n. 179 (Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti), ed è impartita sia all’interno che all’esterno dell’azienda. Durata Ferme restando le regolamentazioni collettive in materia di durata massima del contratto di apprendistato, l’apprendista ha diritto alla formazione formale per un monte ore complessivo non inferiore a: 240 ore se il contratto di apprendistato ha durata biennale; 375 ore se il contratto di apprendistato ha durata superiore a due anni e sino a tre anni; 525 ore se il contratto di apprendistato ha durata superiore a tre anni e sino a quattro anni; 696 ore se il contratto di apprendistato ha durata superiore a quattro anni e sino a cinque anni; 891 ore se il contratto di apprendistato ha durata superiore a cinque anni e sino a sei anni. Ferma restando l’articolazione del percorso formativo contenuta nel piano formativo individuale, in nessun caso la formazione formale impartita annualmente all’apprendista può essere inferiore a 120 ore. Erogazione La formazione formale, da effettuare durante il rapporto di apprendistato, deve essere svolta prevalentemente all’esterno dell’azienda e comunque secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva. Accreditamento dei soggetti erogatori della formazione esterna: «La Regione, ai fini dell’applicazione della presente legge emana, entro trenta giorni della data di entrata in vigore della stessa, apposito avviso pubblico per l’accreditamento dei soggetti erogatori della formazione esterna, che non siano già accreditati secondo la normativa vigente». Il datore di lavoro rilascia al lavoratore, al termine di ogni anno nonché al momento dell’estinzione del rapporto di apprendistato, analitica certificazione della formazione impartita all’interno dell’azienda. La certificazione, rilasciata anche sulla base delle attestazioni del tutore aziendale, è altresı̀ comunicata dal datore di lavoro al Centro per l’impiego competente per territorio. La certificazione della formazione esterna è rilasciata al lavoratore e comunicata al Centro per l’impiego competente per territorio dall’ente erogatore. L’acquisizione da parte del lavoratore delle conoscenze e delle competenze previste dal profilo formativo è accertata dai Centri territoriali per l’impiego e registrata, a cura dei medesimi, nel libretto formativo. L’accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite ha luogo ogni anno nonché in ogni ipotesi di cessazione del rapporto di apprendistato. Articolazione Ai contenuti di natura trasversale deve essere dedicato un numero di ore annuali almeno pari al: 35% della formazione esterna relativa ai primi due anni; 25% della formazione esterna nel terzo anno; 15% della formazione esterna nel quarto anno; 10% della formazione esterna nel quinto anno; 5% della formazione esterna nel sesto anno. La formazione sui temi trasversali deve prevedere un periodo minimo iniziale della durata di venti ore sui seguenti temi: disciplina del rapporto di lavoro; disciplina delle relazioni sindacali; sicurezza e igiene sul lavoro. La formazione interna deve avere a oggetto, per un periodo minimo iniziale della durata di venti ore da svolgersi nel primo mese di svolgimento del rapporto, i seguenti temi: metodi di organizzazione della produzione; sistemi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Definizione profili formativi Sı̀ X No La Giunta regionale definisce i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante recependo, ove presenti, le indicazioni contenute nei contratti collettivi di lavoro ovvero formulate dagli enti bilaterali e comunque d’intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale. Per profilo formativo s’intende l’insieme delle conoscenze e delle competenze necessarie per ciascuna figura professionale o per gruppi di figure professionali affini. segue 8 Guida alle Paghe - Allegato 40 5/2006 Schede Regioni Puglia Piano formativo individuale Il piano formativo individuale descrive, tenuto conto delle competenze già possedute dal lavoratore, le specifiche azioni formative che l’apprendista deve seguire al fine di acquisire le conoscenze e le competenze previste nel profilo professionale di riferimento. Il piano formativo individuale, conforme al modello che sarà definito dalla Regione Puglia, entro sessanta giorni, d’intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, deve essere comunicato dal datore di lavoro al Centro per l’impiego competente per territorio entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto di apprendistato. I datori di lavoro possono allegare al piano formativo individuale inviato al Centro territoriale per l’impiego competente per territorio la valutazione di coerenza con il profilo formativo di riferimento rilasciata dall’ente bilaterale cui abbiano aderito. Entro sette giorni dalla data di avvenuta ricezione, i medesimi uffici verificano la coerenza dei contenuti del piano formativo individuale con il profilo formativo di riferimento. In caso di esito negativo, il datore di lavoro è tenuto alla riformulazione del piano. I centri territoriali per l’impiego trasmettono alla Regione Puglia - Settore formazione professionale - i piani formativi individuali per i quali abbiano attestato la coerenza con i profili formativi. Modello piano formativo individuale Sı̀ In fase di stesura No Tutor La formazione e le competenze del tutore aziendale sono quelle stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 28 febbraio 2000 (Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale, ai sensi dell’articolo 16, comma 3 della legge 24 giugno 1997, n. 196 recante norme in materia di promozione dell’occupazione). Le forme di raccordo tra il tutore aziendale e l’ente di formazione esterno sono previste nel piano formativo individuale. Autorizzazione preventiva Sı̀ Parere di conformità Ente bilaterale Sı̀ No facoltativo X No Guida alle Paghe - Allegato 5/2006 41 Schede Regioni Veneto Regione Veneto Delibera della giunta regionale 28 gennaio 2005, n. 197 Riferimenti normativi Decreto 14 marzo 2005, n. 264 e decreto 18 aprile 2005, n. 333 Formazione formale La Regione definisce «formale» la formazione che presenti i seguenti requisiti: svolgimento in un ambiente organizzato e strutturato (ad es. in un organismo di formazione, un istituto scolastico, nel luogo di lavoro); assistenza da parte di figure professionali competenti; esplicitamente progettata come apprendimento in termini di obiettivi, tempi e risorse; intenzionalità dal punto di vista del soggetto che apprende; con esiti verificabili e certificabili. Sono comunque possibili attività formative formali sul lavoro (on the job) e in affiancamento, finalizzate all’acquisizione delle competenze tecnico professionali, purché abbiano i suddetti requisiti e siano verificabili anche in itinere. Durata La formazione, che costituisce elemento fondamentale del contratto di apprendistato, dovrà articolarsi secondo un piano formativo individuale coerente con il profilo formativo di riferimento e dovrà prevedere un monte ore di formazione formale, interna o esterna all’azienda, di almeno 120 ore per anno, non rilevando diverse pattuizioni in sede di contrattazione collettiva. Erogazione e articolazione In relazione alle caratteristiche dell’utenza e della loro «storia formativa» pregressa, alle caratteristiche dei temi affrontati nella formazione formale, vanno previsti anche metodi e tecniche alternative alla didattica frontale d’aula, quali ad esempio: Esercitazioni in gruppo (comunicazione, problem solving, lavoro di gruppo, etc.); Simulazioni; Role-play; Project work; Analisi di casi; Autocasi; Utilizzo di filmati con relativa discussione; Cooperative learning; Attività outdoor; Fad (formazione on line, videoconferenze, forum, webchat, etc.); Attività presso aziende pilota; Testimonianze; Visite aziendali. La formazione formale può essere erogata dalle strutture che possiedono i seguenti requisiti: gli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale n. 19/2002 nell’ambito della formazione continua; le aziende con capacità formativa formale interna espressa da: – presenza di risorse umane idonee a trasferire competenze; – tutor con formazione e competenze tecnico professionali adeguate; – locali idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione. Nel caso in cui i contratti collettivi o gli accordi interconfederali stabiliscano una ripartizione tra formazione formale interna ed esterna, tale articolazione, per la parte relativa alla formazione formale interna, è subordinata alla capacità formativa formale dell’azienda come sopra definita. Il datore di lavoro dovrà dichiarare, tramite autocertificazione, se l’azienda possiede o meno i requisiti necessari per l’erogazione della formazione formale interna; tale autocertificazione sarà allegata al piano formativo individuale. In mancanza di capacità formativa formale interna, la formazione formale dovrà svolgersi esclusivamente all’esterno dell’azienda. Nel caso in cui i contratti collettivi non stabiliscano la ripartizione tra formazione formale interna ed esterna, le aziende con capacità formativa formale interna dovranno provvedere ad erogare la formazione formale finalizzata all’acquisizione delle competenze tecnico professionali, anche sul lavoro (on the job) ed in affiancamento, all’interno dell’azienda. In attesa delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le Province autonome, volte a definire le modalità di riconoscimento dei crediti formativi, la formazione effettuata durante il periodo di apprendistato sarà registrata sul libretto formativo di cui all’art. 2, comma i) del D.Lgs. n. 276/2003, in base alle indicazioni contenute nella Direttiva «Sistema formativo per l’apprendistato per il 2005» sopracitata. Le modalità per la valutazione, certificazione e registrazione sul libretto formativo saranno definite dalla Giunta regionale, sentite le Parti sociali, in base agli standard nazionali. segue 8 Guida alle Paghe - Allegato 42 5/2006 Schede Regioni Veneto Definizione profili formativi Sı̀ X No Il profilo formativo definisce gli obiettivi formativi e le relative aree di contenuto nonché le competenze per gruppi di qualifica da conseguire nell’ambito del contratto di apprendistato. I gruppi di qualifica a cui fare riferimento sono quelli approvati con la Direttiva «Sistema formativo per l’apprendistato per il 2005» (Dgr n. 1967 del 25/06/2004, come modificata dalla Dgr n. 2625 del 06/08/2004). Tali gruppi di qualifica saranno ulteriormente definiti, aggiornati e/o integrati dalla Giunta regionale, d’intesa con le Parti sociali, anche in relazione all’evoluzione del mercato del lavoro e delle relative specificità territoriali. Al fine di garantire il riconoscimento delle qualifiche nelle altre Regioni e/o Province autonome, i profili formativi regionali saranno emanati nel rispetto degli standard minimi nazionali fissati dall’istituendo Repertorio nazionale delle professioni di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 276/2003. In attesa di definire quanto sopra riportato, qualora vi siano specifiche esigenze aziendali, è possibile assumere apprendisti per i quali i profili formativi non facciano riferimento ai gruppi di qualifica suddetti. Il datore di lavoro dovrà in ogni caso indicare nel piano formativo individuale a quale offerta formativa, prevista dal catalogo regionale, intende aderire. Tale offerta potrà essere successivamente implementata sulla base delle esigenze dei diversi settori che si manifesteranno nel territorio. A tale fine sarà costituito un apposito gruppo di lavoro formato da Regione e Parti sociali. La disponibilità del catalogo dell’offerta formativa per apprendisti (consultabile on line sul sito www.apprendiveneto.it o comunque presso i centri per l’impiego delle Province), costituisce la proposta formalmente rivolta ai datori di lavoro da parte del sistema pubblico ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo per gli apprendisti. Piano formativo individuale Il piano formativo individuale sarà redatto, tenendo conto dei principi e linee guida definite dal coordinamento delle Regioni e delle Province autonome e, ove mancante, dalla Regione Veneto con atto del Dirigente regionale della Direzione lavoro, e dovrà: essere coerente con il profilo formativo di riferimento; delineare il percorso formativo formale e non formale dell’apprendista in coerenza con le competenze possedute dall’apprendista stesso; indicare l’articolazione della formazione formale (esterna e interna), in relazione a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva e nei limiti di quanto previsto dal sistema a voucher introdotto dalla Direttiva «Sistema formativo per l’apprendistato per il 2005» e, nel caso di formazione formale interna, anche le modalità di erogazione della stessa; contenere gli obiettivi formativi nei termini di competenze richieste (di base, trasversali e tecnico professionali) in relazione a quanto previsto dall’offerta formativa contenuta nel catalogo regionale. Il Piano formativo individuale, documento allegato al contratto di apprendistato, forma parte integrante e sostanziale dello stesso. Tale piano, costruito in base a standard comuni, sarà seguito da un piano formativo individuale di dettaglio che ha lo scopo di indicare con maggiore precisione il percorso formativo dell’apprendista ed evidenziare le competenze da acquisire in relazione a quelle già possedute. Nella compilazione del piano formativo individuale di dettaglio, il datore di lavoro potrà avvalersi del supporto previsto dagli Organismi preposti alle azioni di accompagnamento tramite voucher. Al fine di verificarne la coerenza con il profilo formativo di riferimento, il datore di lavoro dovrà inviare il piano formativo individuale di dettaglio, a propria scelta, alla Provincia competente o ad Enti/Organismi bilaterali competenti per territorio, qualora i contratti collettivi di lavoro prevedano competenze in ordine alla valutazione dei contenuti dei piani formativi. L’Ente bilaterale, successivamente alla verifica, dovrà trasmettere alla Provincia tale piano. Nel caso di non coerenza con il profilo formativo di riferimento, l’azienda dovrà ripresentare gli aggiornamenti richiesti. In allegato al Decreto 14/03/2005, n. 264, la Regione fornisce il modello di Piano formativo individuale di dettaglio (Allegato B). Modello piano formativo individuale Sı̀ X No Tutor Il tutor aziendale deve possedere i requisiti minimi previsti dal D.M. 28.2.2000 e le competenze adeguate per svolgere il compito di: facilitare l’inserimento dell’apprendista all’interno del contesto organizzativo aziendale; partecipare attivamente alla definizione del piano formativo individuale dell’apprendista; agevolare l’apprendimento dell’apprendista e presidiare l’andamento del processo di apprendimento nelle sue diverse fasi (sia nella formazione formale che non formale); facilitare la realizzazione di momenti di verifica dell’apprendimento e di valutazione finale delle competenze; assicurare la congruenza dell’attività svolta in azienda rispetto agli obiettivi formativi identificati nel piano formativo individuale. L’iniziativa formativa per il tutor aziendale è di durata non inferiore a 12 ore. Autorizzazione preventiva Sı̀ Parere di conformità Ente bilaterale Sı̀ No X X No Guida alle Paghe - Allegato 5/2006 43 Schede Regioni Marche Regione Marche Legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 Delibera di giunta regionale 23 maggio 2005, n. 631 Riferimenti normativi Accordo 28 luglio 2005 Delibera di giunta regionale 1º agosto 2005, n. 976 Delibera di giunta regionale 26 settembre 2005, n. 1113 Formazione formale La «formazione formale» è il percorso formativo, realizzato in un contesto formativo organizzato e in situazione non produttiva, caratterizzato dai seguenti principi generali: è finalizzata all’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, secondo gli obiettivi previsti dai profili formativi individuati dalla Regione d’intesa con le parti sociali; è erogata da soggetti accreditati dalla Regione, dai datori di lavoro con «capacità formativa interna» e dalle «imprese formative accreditate», alle condizioni e nei limiti rispettivamente previsti dalla presente regolamentazione; è strutturata in forma modulare, e si articola in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante secondo i profili formativi individuati dalla Regione per macro-settori; è strutturata, sia per la parte eventualmente realizzata all’interno dell’impresa sia per quella realizzata all’esterno, sulla base di unico progetto, attuato dagli enti di formazione accreditati e dall’azienda, adeguato alla tipologia del settore produttivo di appartenenza e coerente con il piano formativo individuale e con i profili formativi individuati dalla Regione; produce risultati verificabili. La «formazione formale» si contrappone alla «formazione non formale», da intendersi come la formazione erogata dal datore di lavoro durante lo svolgimento dei compiti lavorativi e finalizzata al raggiungimento da parte dell’apprendista delle competenze idonee per diventare lavoratore qualificato. Durata L’impegno formativo dell’apprendista è determinato, per l’apprendistato professionalizzante, in un monte ore di formazione formale esterna o interna all’azienda, di almeno 120 ore per ogni anno di apprendistato. I datori di lavoro in possesso di «capacità formativa interna» possono erogare una quota di formazione formale di tipo professionalizzante - in situazione non produttiva - di: 40 ore nel primo anno; 50 nel secondo anno; per gli anni successivi, fermo restando il principio della prevalenza della formazione esterna, le ore di formazione interna potranno essere suscettibili di variazione a seguito della valutazione delle parti sociali. Erogazione La formazione formale può essere erogata, in presenza dei requisiti previsti dalla presente regolamentazione, e in coerenza a quanto previsto dalla legge regionale n. 2/2005, dai seguenti soggetti: enti di formazione accreditati dalla Regione Marche ai sensi della normativa nazionale e regionale per la macrotipologia «formazione continua»; datore di lavoro in possesso della qualifica di «impresa formativa accreditata», per l’intero monte ore previsto dalla presente regolamentazione, pari a 120 ore; datori di lavoro in possesso di «capacità formativa interna», nei limiti previsti. I datori di lavoro in possesso di «capacità formativa interna» sono abilitati all’erogazione della formazione formale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 2/2005, dei limiti quantitativi previsti dalla contrattazione collettiva, e dei limiti previsti dalla presente disciplina. Al fine di ottenere il riconoscimento della «capacità formativa interna», i datori di lavoro devono possedere i seguenti requisiti minimi: utilizzo per la docenza di risorse umane idonee al trasferimento di competenze, da individuare tra i dipendenti che hanno maturato almeno tre anni di esperienza professionale nelle attività inerenti la qualificazione che dovrebbe raggiungere l’apprendista al termine del contratto di apprendistato, e che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: – diploma di scuola media superiore; – attestato di qualifica rilasciato da un Istituto professionale di Stato; – attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978 al termine di un corso di formazione professionale. Possono svolgere attività di docenza anche datori di lavoro (o loro soci) con almeno 3 anni di esperienza e lavoratori dipendenti sprovvisti dei suddetti titoli di studio, che possono dimostrare di aver maturato almeno 10 anni di esperienza nelle attività inerenti la qualificazione che dovrebbe raggiungere l’apprendista. In assenza di risorse umane in possesso dei predetti requisiti, il datore di lavoro può servirsi di personale in possesso delle caratteristiche sopra descritte, messo a disposizione da altri datori di lavoro appartenenti allo stesso settore produttivo attraverso apposite convenzioni o accordi; in tal caso, nella domanda deve essere indicata tale circostanza; segue 8 Guida alle Paghe - Allegato 44 5/2006 Schede Regioni Marche disponibilità di locali idonei al corretto svolgimento della formazione. Per locali idonei si intendono quelli collocati all’interno dell’azienda ma distinti dagli altri destinati prevalentemente alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, e in grado di ospitare adeguatamente l’apprendista o gli apprendisti ai fini dell’erogazione della formazione formale. I locali considerati idonei devono inoltre essere in regola con le norme poste a tutela dell’igiene, della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel caso in cui l’azienda non sia in possesso di locali aventi le suddette caratteristiche, si potranno utilizzare previo accordo - quelli di altre aziende dello stesso settore situati all’interno di aree commerciali, industriali o artigianali in cui ha sede la ditta che intende iscriversi. Questa circostanza deve essere evidenziata nella domanda; presenza di tutori aziendali che abbiano frequentato almeno 12 ore di formazione erogata dagli enti di formazione accreditati. I datori di lavoro interessati al riconoscimento della propria «capacità formativa interna» devono presentare apposita domanda alla Provincia nella quale ha sede l’unità produttiva per la quale si intende ottenere la predetta qualifica, con la quale autodichiarano il possesso dei requisiti prescritti dal presente atto. La Provincia verifica la regolarità formale e sostanziale della domanda e, in caso di esito positivo, provvede all’iscrizione del richiedente su un apposito elenco costituito su base provinciale. Le «imprese formative accreditate» sono abilitate ad erogare internamente l’intero monte ore di formazione formale previsto dalla presente regolamentazione, pari a 120 ore annue. Al fine di conseguire la qualificazione di cui sopra i datori di lavoro sono tenuti all’ottenimento dell’accreditamento regionale per la macrotipologia formativa «formazione continua», ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di strutture formative (Dgr n. 62/ 2001, Dgr n. 2164/2001, Dgr n. 1449/2003 e successive integrazioni). Nel caso di «gruppo di imprese» di cui all’art. 2359 del c.c. la formazione interna erogata dalle «imprese formative accreditate» può riguardare gli apprendisti assunti dalle imprese che costituiscono il gruppo. Articolazione Le attività formative sono strutturate in forma modulare e articolate in contenuti di base, a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante, predisposti per gruppi di profili omogenei. I predetti contenuti devono consentire l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie per inserire proficuamente l’apprendista nell’area di attività aziendale di riferimento e per aumentarne l’occupabilità; devono inoltre essere definiti sulla base degli obiettivi previsti dai profili formativi individuati dalla Regione. I contenuti di base e trasversali sono individuati in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione e con il profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso, e sono articolati, di norma, in cinque aree: competenze relazionali; organizzazione ed economia; disciplina del rapporto di lavoro, diritto del lavoro e sindacale; salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; informatica e lingua inglese. La durata complessiva dei moduli formativi trasversali non può essere inferiore a 42 ore annue. A partire dal secondo anno formativo, ferma restando la modalità della didattica in aula (lezione frontale, esercitazioni di gruppo, simulazioni, analisi di casi, in relazione alle caratteristiche degli apprendisti e degli argomenti trattati) la formazione può essere erogata anche mediante l’utilizzo degli strumenti (a condizione che la Provincia ritenga che il soggetto gestore dell’attività disponga degli strumenti idonei al trasferimento di conoscenze): formazione a distanza (Fad); con tale definizione si intende la metodologia didattica che permette all’apprendista di dedicarsi all’attività formativa dal proprio posto di lavoro. La comunicazione tra docente e apprendista - che si trovano in spazi fisici diversi può avvenire attraverso differenti tecnologie telematiche; strumenti di e-learning; con tale definizione si intende la metodologia che offre la possibilità di erogare contenuti formativi elettronicamente attraverso Internet o reti Intranet. L’esito della formazione interna o esterna all’azienda in apprendistato viene registrato sull’istituendo «libretto formativo del cittadino» definito ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 276/2003. Sino all’effettiva operatività di tale documento nazionale, la registrazione deve essere effettuata su un attestato di frequenza predisposto dalla Regione Marche (Allegato 3 alla Dgr n. 976/2005), dove sono riportate a cura dell’ente di formazione incaricato o dalle «imprese formative accreditate», le ore di formazione interna o esterna frequentate dall’apprendista, e i corrispondenti moduli e l’eventuale formazione erogata internamente dall’azienda. Definizione profili formativi Sı̀ X No Si definiscono «profili formativi» gli obiettivi formativi e gli standard di competenza da conseguire nell’ambito del contratto di apprendistato, sia attraverso la «formazione formale» sia attraverso la «formazione non formale» impartita sul luogo di lavoro. I profili formativi sono definiti dalla Regione previo accordo con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano regionale, secondo specifica procedura definita dalla Regione. In particolare, i profili possono essere approvati a condizione che facciano riferimento ai seguenti obiettivi formativi minimi: conoscere i prodotti e servizi del settore; conoscere e saper applicare le basi tecniche e/o scientifiche della specifica professionalità; acquisire abilità nelle tecniche e metodi di lavoro; conoscere e applicare strumenti e tecnologie di lavoro; conoscenza delle misure di sicurezza individuali e collettive; conoscere le innovazioni di prodotto di processo e di contesto. segue 8 Guida alle Paghe - Allegato 5/2006 45 Schede Regioni Marche Piano formativo individuale Il piano formativo individuale costituisce il documento, da allegare al contratto di assunzione, che descrive il percorso formativo che compirà l’apprendista per tutta la durata del contratto, sia con la formazione formale, sia con la formazione non formale sul luogo di lavoro. Il piano deve contenere le seguenti informazioni: i dati anagrafici, il titolo di studio, la formazione extra-scolastica dell’apprendista; i dati relativi all’assunzione; il nominativo del tutore aziendale; la descrizione della progettazione del percorso formativo da realizzarsi sia con la formazione formale sia con la ulteriore formazione sul luogo di lavoro. Al fine di agevolare la redazione del piano formativo - e in attesa della definizione di un modello nazionale - è stato predisposto apposito schema (Allegato 1 alla Dgr n. 976/2005) Il «parere di conformità» attesta la coerenza del Pfi con le linee guida e i profili formativi individuati nel contratto di apprendistato. Il datore di lavoro è obbligato, entro 5 giorni dall’assunzione dell’apprendista, a richiedere il parere di conformità ai seguenti organi: Organismi bilaterali, ove previsto dalla contrattazione collettiva o da accordi nazionali e/o regionali; Province competenti per territorio, in mancanza della suddetta previsione contrattuale o in assenza di organismi bilaterali. Modello piano formativo individuale Sı̀ X No Tutor Il tutore aziendale è responsabile dell’intero percorso formativo definito nel piano formativo individuale, e garantisce il raccordo tra la struttura formativa esterna e l’attività di formazione formale e non formale svolta sul luogo di lavoro. Le caratteristiche e le competenze che deve possedere il tutore aziendale sono individuate in quelle stabilite dal D.M. 28 febbraio 2000 del Ministero del lavoro. Il ruolo del tutore può essere svolto dallo stesso datore di lavoro in possesso delle competenze adeguate o da un lavoratore che sia inquadrato ad un livello pari o superiore rispetto alla qualifica che dovrà conseguire l’apprendista al termine del periodo di apprendistato professionalizzante. Il monte ore di formazione adeguato a sviluppare le competenze previste per il tutor è stabilito in un minimo di 12 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal citato D.M. 28 febbraio 2000, cui devono aggiungersi anche quelli relativi alla elaborazione del Piano formativo individuale. La formazione del tutore aziendale (12 ore) è erogata esternamente o internamente all’azienda da enti di formazione accreditati. Questa seconda modalità dovrà essere adeguatamente motivata dall’azienda e inserita nel progetto formativo complessivo. Autorizzazione preventiva Sı̀ Parere di conformità Ente bilaterale Sı̀ Guida alle Paghe - Allegato 46 5/2006 No X No X Schede Regioni Toscana Regione Toscana Legge regionale 1º febbraio 2005, n. 20 Riferimenti normativi Decreto del Presidente della giunta regionale 22 febbraio 2005, n. 22/R Delibere di giunta regionale 21 marzo 2005, n. 427 e 4 luglio 2005, n. 706 Formazione formale e durata L’attività di formazione formale esterna è determinata in 120 ore annue. La durata complessiva dell’attività di formazione esterna è pari a 120 ore annue per il numero degli anni di durata del contratto di apprendistato. Le ore di formazione esterna possono essere variamente distribuite nei singoli anni nel piano formativo individuale. Per gli apprendisti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di diploma di laurea la durata della formazione esterna è ridotta a 80 ore per gli anni di durata del contratto di apprendistato, può essere variamente distribuita nei singoli anni nel piano formativo individuale e riguarda contenuti a carattere trasversale e tecnico professionale. Erogazione e articolazione I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale determinano, anche all’interno degli enti bilaterali, le modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni. Le imprese accreditate come agenzia formativa secondo le norme previste dalla normativa regionale, possono erogare la formazione esterna anche all’interno dell’azienda. Per realizzare la formazione esterna degli apprendisti, la Provincia, sentita la Commissione provinciale tripartita, redige il piano annuale per la formazione nell’apprendistato nel quale, in relazione alle risorse assegnate dalla Regione, alle risorse proprie e al numero degli apprendisti, individua i criteri per garantire a tutti gli apprendisti la formazione esterna. In particolare per l’apprendistato professionalizzante, la formazione esterna è garantita a tutti gli apprendisti. Nel corso del primo anno di durata del contratto è erogata con le seguenti priorità: assegnazione di un buono individuale, da utilizzare presso agenzie formative accreditate; corsi di formazione professionale; formazione a distanza. Per gli anni successivi la formazione esterna è erogata di norma come formazione a distanza. In attesa che divenga operativo il «libretto formativo del cittadino» le competenze e le conoscenze acquisite durante la formazione esterna e interna in apprendistato sono registrate dai servizi per l’impiego nella scheda professionale del lavoratore, a seguito di attestazione da parte del tutor aziendale, con le seguenti modalità: a cadenza annuale nel corso della durata del contratto; al termine del rapporto di apprendistato in caso di risoluzione del contratto. A seguito dell’approvazione del «libretto formativo del cittadino» i servizi per l’impiego provvederanno direttamente alla trascrizione nel libretto formativo delle risultanze della scheda professionale. Le imprese effettuano le attività di formazione non formale e di addestramento pratico secondo quanto previsto dal piano formativo individuale allegato al contratto, sotto il coordinamento del tutore aziendale ed in armonia con l’andamento della formazione esterna. Definizione profili formativi Sı̀ X No I profili formativi nell’apprendistato professionalizzante sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita. I contenuti dei profili formativi, da realizzarsi attraverso la formazione esterna, sono tra loro connessi e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi e sono articolati in: contenuti a carattere trasversale e di base; contenuti a carattere tecnico professionale. Per la stesura del piano formativo individuale, si fa riferimento ai profili professionali approvati dalla Giunta regionale e inclusi nel Repertorio regionale dei profili professionali. Considerata la varietà delle qualifiche per i vari settori economici può verificarsi: una corrispondenza della qualifica professionale al profilo professionale regionale. In questo caso il piano formativo farà riferimento ai contenuti del profilo professionale per l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze; una non totale corrispondenza della qualifica professionale al profilo professionale regionale. In questo caso il piano formativo farà riferimento ai contenuti del profilo o dei profili professionali più aderenti o coerenti al fine dell’acquisizione delle conoscenze e delle competenze integrando quest’ultime fra quelle derivanti tra i vari profili. In questo caso l’azienda è tenuta a trasmettere alla Regione il piano formativo; totale non corrispondenza o mancanza della qualifica professionale nel repertorio regionale dei profili. In questo caso il contratto di apprendistato può essere avviato e l’azienda provvede a formulare la proposta dell’istituzione di un nuovo profilo professionale alla Regione che provvede all’approvazione del nuovo profilo, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. segue 8 Guida alle Paghe - Allegato 5/2006 47 Schede Regioni Toscana Piano formativo individuale Il piano formativo individuale, che è parte integrante del contratto di apprendistato, descrive il percorso formativo del singolo apprendista per tutta la durata del contratto sia per la formazione interna che esterna all’azienda in relazione alla qualifica da conseguire. Uno schema di Piano formativo individuale viene allegato alla Delibera della giunta regionale 21 marzo 2005, n. 427 (Allegato A). I servizi per l’impiego svolgono, ove richiesto, attività di assistenza all’impresa e all’apprendista per la redazione dei piani formativi individuali sulla base di modelli definiti dalla Giunta regionale. Modello piano formativo individuale Sı̀ X No Tutor Il tutore aziendale è il garante del percorso formativo dell’apprendista per la formazione non formale in azienda e svolge le seguenti attività: partecipa alla definizione del piano formativo individuale; affianca l’apprendista per tutta la durata del percorso formativo, curando la formazione interna all’azienda; favorisce l’integrazione tra la formazione esterna all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro; esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista ai fini delle attestazioni rilasciate dall’impresa. Le funzioni di tutore aziendale possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell’impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante inserito nell’attività di impresa. Il lavoratore designato dall’impresa per le funzioni di tutore deve: possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato; svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista; possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa. All’avvio delle prima annualità di formazione esterna, i tutori sono tenuti a partecipare ad almeno una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore ad otto ore. Ciascun tutore può affiancare non più di dieci apprendisti. Autorizzazione preventiva/Parere di conformità Ente bilaterale Guida alle Paghe - Allegato 48 5/2006 Sı̀ No X Schede Regioni Emilia Romagna Regione Emilia Romagna Legge regionale 1º agosto 2005, n. 17 Delibera di giunta regionale 19 dicembre 2005, n. 2183 Riferimenti normativi Delibera di giunta regionale 1º agosto 2005, n. 1256 Delibera di giunta regionale 27 febbraio 2006, n. 236 Formazione formale Si definisce formale la formazione che viene attuata, mediante una specifica progettazione, in un ambiente formativo adeguato, anche nel luogo di lavoro; in tal caso deve essere svolta in situazione distinta da quella finalizzata prioritariamente alla produzione di beni o servizi. Essa si realizza mediante un percorso formativo finalizzato a conferire all’apprendista le competenze trasversali e tecnico-professionali per l’acquisizione di adeguata capacità professionale. Tale formazione deve produrre esiti verificabili e certificabili, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. La legge regionale fa rinvio alla Giunta regionale, affinché definisca gli aspetti formativi, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti nazionalmente ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche nonché, per quanto attiene l’articolazione della formazione e la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro. La Regione Emilia Romagna considera gli apprendisti assunti nel territorio regionale come soggetti destinatari di un’offerta formativa che presenta caratteristiche unitarie di attuazione, a prescindere dall’ambito legislativo in cui leggi e contratti collettivi collocano i singoli rapporti di lavoro. Durata La Regione Emilia Romagna fa rinvio alla durata della formazione «prevista dalle leggi di almeno 120 ore l’anno». Erogazione Nei confronti degli apprendisti la Regione intende promuovere un’offerta formativa connotabile come «esterna». Con l’espressione «formazione esterna per apprendisti» si intende la formazione realizzata da soggetti specificamente accreditati o autorizzati del sistema regionale. La «formazione esterna per apprendisti» rivolta all’insieme degli apprendisti si caratterizza per essere: professionalizzante, per le competenze che sviluppa e che fanno riferimento a qualifiche, figure professionali caratterizzanti il sistema economico-produttivo emiliano romagnolo e validate dalle parti sociali; di qualità, in quanto adotta metodologie didattiche che valorizzano le differenti caratteristiche e condizioni di apprendimento dei giovani; certificabile, secondo un processo trasparente e rigoroso che assicura ai giovani interessati l’acquisizione di un titolo certo; appropriata, rispetto alle esigenze delle imprese che possono selezionare l’intervento all’interno di un sistema ampio di offerta; fruibile con flessibilità, in quanto la formazione si articola in interventi formativi a cui gli apprendisti accedono a seconda delle loro caratteristiche e delle esigenze delle imprese. Articolazione Le attività formative vanno a costituire un sistema di offerta (a «catalogo») composto di corsi differenziati e auto-consistenti che perseguono l’obiettivo della professionalizzazione degli apprendisti. I corsi possono prevedere lo sviluppo di conoscenze-capacità di base, trasversale e tecnico-professionali. L’offerta formativa deve assicurare che gli apprendisti conseguano comunque una adeguata formazione in tema di sicurezza sul lavoro. Organizzazione dell’offerta formativa L’offerta formativa promossa dalla Regione si esprime in «unità formative» finalizzate a sviluppare le competenze rappresentate dagli standard professionali delle qualifiche. Le unità formative costituiscono: entità formative in sé autonome e complete; parte di un percorso che, quando seguito nel suo intero, consente l’acquisizione delle competenze riferite ad una qualifica del Srq. I percorsi formativi articolati in unità formative vanno a costituire un sistema di offerta a «catalogo». Le unità formative possono avere diverse durate, in relazione agli obiettivi formativi e ai contenuti, entro una fascia dalle 16 alle 40 ore. Un percorso formativo completo, nella sua articolazione in unità formative, ha una durata di 240 ore. Le unità formative sono distribuite nell’arco di 2 anni ed è prevista, per ogni anno, la realizzazione di unità formative per un massimo di 120 ore. Nel caso in cui azienda e apprendista intendano o debbano avvalersi completamente (per tutte le 120 ore previste) della formazione esterna e stipulino un contratto della durata superiore a due anni, al termine dei due anni possono decidere se continuare ad avvalersi o meno della formazione regionale e, nel caso affermativo, possono scegliere unità formative riferite a competenze di qualifiche della stessa area professionale (perseguendo obiettivi di approfondimento) o unità formative riferite ad altre qualifiche il cui contenuto è ritenuto utile per l’esercizio delle specifiche attività. Resta ovviamente salva per l’impresa la possibilità di effettuare scelte diverse, di formazione interna all’azienda o di formazione esterna diversa, non compresa nel Catalogo regionale e i cui costi non sono coperti dalla Regione. A tutti gli apprendisti assunti da imprese collocate nel territorio emiliano romagnolo è data l’opportunità di avere formalizzate e/o certificate le competenze acquisite. segue 8 Guida alle Paghe - Allegato 5/2006 49 Schede Regioni Emilia Romagna Il processo di formalizzazione e certificazione delle competenze si caratterizza per essere: fondato sugli standard professionali definiti nel Srq; realizzato da soggetti accreditati o autorizzati del sistema; relativo a competenze «comunque acquisite»; partecipato sulla base di una scelta volontaria da parte dell’apprendista; comune, nelle modalità realizzative, nei soggetti, negli strumenti e nei risultati, a tutti gli apprendisti che ne fanno richiesta; produttivo di esiti registrabili nel libretto formativo (secondo quanto sarà definito dalla sperimentazione regionale prevista). Il processo di formalizzazione e certificazione delle competenze può consentire all’apprendista l’acquisizione di: «certificato di Unità di competenza» o «Qualifica» regionale, nel caso in cui le competenze acquisite corrispondano ad una o più Unità di competenza o all’insieme delle Unità di competenza che compongono una qualifica; «scheda conoscenze e capacità», nel caso in cui le competenze acquisite corrispondano parzialmente ad una o più Unità di competenza. Gli apprendisti che hanno acquisito le loro competenze attraverso un’attività formativa, esterna o interna all’azienda, non riferita all’offerta formativa proposta dai soggetti formativi accreditati o autorizzati, possono richiedere di avere formalizzate e/o certificate le competenze. Le modalità attraverso le quali si realizzerà il processo di formalizzazione e certificazione delle competenze sono quelle definite dalla Delibera della giunta regionale n. 1434/05. La partecipazione ad attività formative non rientranti nell’offerta realizzata da soggetti accreditati o autorizzati può comunque essere documentata dalle imprese o dalle strutture che hanno erogato l’intervento formativo attraverso il rilascio di un documento attestante la frequenza dell’apprendista all’attività formativa svolta. Definizione profili formativi Sı̀ X No Le qualifiche del Srq (Sistema regionale delle qualifiche) costituiscono riferimento per la definizione dei profili formativi in apprendistato. Le qualifiche considerate per la programmazione dell’offerta formativa rivolta agli apprendisti fanno parte del «Repertorio» regionale. Il Repertorio delle qualifiche comprende figure professionali caratterizzanti il sistema economico-produttivo ed è l’esito di un processo di verifica, condivisione e validazione con i soggetti sociali interessati. In caso di mancata corrispondenza si attiva una apposita istruttoria tecnica e relativa validazione per la regolamentazione-introduzione di una «nuova qualifica» (la «procedura sorgente»). Piano formativo individuale La formazione per i contratti di apprendistato si articola secondo un piano formativo individuale che delinea il percorso formativo dell’apprendista, in coerenza con gli aspetti formativi, ed in relazione alle competenze possedute dall’apprendista stesso. In particolare, il Pfi: delinea, per tutta la durata del contratto, il complessivo percorso formativo dell’apprendista; fa parte del contratto di apprendistato; è sottoscritto dal datore di lavoro responsabile della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e dall’apprendista. Nel piano formativo individuale sono indicati: dati identificativi del datore di lavoro (denominazione, codice fiscale, partita Iva, indirizzo della sede legale, indirizzo dell’unità operativa interessata, recapito telefonico/fax/e-mail, attività e contratto utilizzato); dati identificativi dell’apprendista (cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, scadenza del permesso di soggiorno nel caso di stranieri, titolo di studio, centro per l’impiego di riferimento ai sensi del D.Lgs. n. 297/2002); dati identificativi del tutore aziendale (cognome, nome, codice fiscale, livello, anni di esperienza, precisando altresı̀ se sia titolare dell’azienda interessata); qualifica del Srq assunta a riferimento quale esito del percorso formativo. La qualifica del Srq, che viene assunta a riferimento quale esito del percorso formativo dell’apprendista, individua la modalità attraverso la quale il percorso formativo si realizzerà. Nel caso in cui la modalità individuata consista nella partecipazione ad attività formative presenti nei cataloghi proposti da soggetti accreditati o autorizzati, l’impresa individuerà all’interno di questi cataloghi l’attività di formazione coerente con la qualifica indicata nel Pfi. Il Pfi deve risultare coerente con la qualifica indicata, fermo restando che, in ragione della durata del contratto e delle caratteristiche dell’apprendista, possono essere raggiunte solo alcune delle unità di competenza costituenti la qualifica. Il piano formativo, fermo restando il riferimento alla qualifica, può essere adeguato in relazione all’andamento dell’attività formativa, nonché alla verifica delle effettive competenze dell’apprendista. Il Pfi viene redatto al momento della stipula del contratto di assunzione di cui rappresenta parte costitutiva. Modello piano formativo individuale Sı̀ No X Tutor Il tutor formativo individuale è il soggetto che supporta l’apprendista nell’intero percorso di formazione identificato nel Piano formativo individuale. Le funzioni da svolgere ed i requisiti minimi posseduti dal tutor aziendale sono quelli definiti dal D.M. n. 22/2000. La formazione al ruolo ha durata minima di 8 ore, come previsto dalla bozza di «Accordo tra Regioni e Province Autonome in tema di apprendistato professionalizzante». Autorizzazione preventiva/Parere di conformità Ente bilaterale Guida alle Paghe - Allegato 50 5/2006 Sı̀ No X PARTE I LEGGI REGIONALI LEGGE REGIONALE 10 agosto 2006, n. 9. Disposizoni in materia di formazione nell’apprendistato. 30-8-2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 24 - Parte prima Il Vice Presidente POMPILI Ministero del lavoro – Risposte a interpelli • Applicabilità del contratto di apprendistato professionalizzante nella regione Emilia 14 ottobre 2005, prot. 2464/2005 • Criterio di computo dell’età 24 marzo 2006, prot. 25/I/0002702 • Soggetto legittimato a stabilire i requisiti in base ai quali un’azienda può considerarsi “formativa” 24 marzo 2006, prot. 25/SEGR/0002732 • Ammissibilità del contratto di apprendistato professionalizzante per le attività a carattere stagionale 2 maggio 2006, prot. 25/I/0003769 • Profili formativi nel contratto di apprendistato 21 giugno 2006, prot. 25/I/0000782 • Disciplina dell’apprendistato professionalizzante: chiarimenti vari 21 giugno 006, prot. 25/I/0000783 • Apprendistato professionalizzante nella Regione Liguria (operatività transitoria della L. n. 25/1955) 14 settembre 2006, prot. 25/I/0003508 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA Prot. n° 2464 Roma, 14 ottobre 2005 Alla Unionapi Unione Regionale Piccole e Medie Industrie dell’Emilia Romagna Via G. Marconi, 34/2 40122 - Bologna Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata da Unionapi in materia di apprendistato professionalizzante. L’Unionapi ha avanzato richiesta di interpello chiedendo a questa Direzione alcuni chiarimenti sulla applicabilità del contratto di apprendistato professionalizzante nella regione Emilia Romagna, nella quale tale tipologia contrattuale è stata regolamentata, sotto il profilo formativo, con legge regionale n. 17/2005. Si ricorda, viceversa, che diversi contratti collettivi, fra cui il CCNL metalmeccanico, non hanno ancora provveduto a disciplinare la materia. Da ciò, stante l’assenza nella legge regionale n. 17/2005 di una disciplina transitoria volta a garantire una progressiva messa a regime dell’istituto, sono state palesate alcune incertezze, concernenti in particolare: 1. la possibilità di procedere all’assunzione di apprendisti con rapporto di apprendistato professionalizzante nella Regione Emilia Romagna, applicando un CCNL che non abbia ancora recepito quanto previsto in materia dal D.Lgs. n. 276/2003 e applicando, per i profili formativi, le previsioni della L. n. 17/2005 e successive delibere; 2. la possibilità, in caso di risposta positiva al primo quesito, di considerare prolungato il rapporto di lavoro sino alla soglia minima di 24 mesi relativamente ai contratti già instaurati sotto la previgente disciplina e di durata inferiore ai citati 24 mesi; 3. la possibilità di procedere all’assunzione di apprendisti con rapporto di apprendistato professionalizzante nelle aziende in cui si applicano contratti collettivi che disciplinano il nuovo apprendistato ma non ne individuano il percorso formativo (come il CCNL alimentari – Unionalimentari Confai del 6 maggio 2004). 1 L’articolo 47, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 dispone espressamente l'operatività, in materia di apprendistato, della disciplina legale e contrattuale previgente “in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto”. Questo per evitare, stante il contestuale venir meno della possibilità di stipulare contratti di formazione e lavoro, una soluzione di continuità rispetto agli strumenti a contenuto formativo e di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. Come noto, il D.Lgs. n. 276/2003 dispone, nel rispetto dei principi costituzionali in materia di competenze Stato - Regioni il rinvio alla regolamentazione regionale per la definizione dei profili di competenza delle Regioni. Poiché la legge della Regione Emilia Romagna all’articolo 29, comma 1, dispone un rinvio per alcuni rilevanti contenuti del contratto di apprendistato, quali l’articolazione della formazione e la sua erogazione, a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ove tali contratti non abbiano definito i predetti contenuti in applicazione della nuova normativa in materia, non potrà ritenersi perfezionata la disciplina regionale e, pertanto, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, non sarà dunque possibile procedere ad assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante posto che si realizzerebbe, in caso contrario, una indebita commistione tra nuova e vecchia disciplina chiaramente esclusa dal citato articolo 47, comma 3, dello stesso decreto. Resta pertanto inteso che i nuovi limiti di durata dell'apprendistato professionalizzante e il relativo campo di applicazione soggettivo (età dell'apprendista) saranno applicabili solo dove risulti pienamente a regime la disciplina del D.Lgs. n. 276/2003. Pertanto, fino a quando l’iter regolatorio non sarà completato in tutti i suoi aspetti, resta in vigore la disciplina previdente, con il chiaro obiettivo di evitare la possibile insorgenza di un vuoto normativo nella transizione dal vecchio al nuovo regime. IL DIRETTORE GENERALE (f.to Mario Notaro) PP 2 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA Prot. n° 25/I/0002702 Roma, 24 marzo 2006 Alla Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata Via della Colonna Antonina, 52 00186 – Roma Oggetto: Criterio di computo dell’età – Risposta all’interpello ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 124/04. Con l’interpello in oggetto la Confapi chiede chiarimenti sulla interpretazione delle norme che subordinano l’attivazione di determinate tipologie contrattuali a requisiti di età. In particolare si fa riferimento ai limiti di età fissati, per l’apprendistato professionalizzante, dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 276/2003 (“possono essere assunti … i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni”), nonché ai limiti di età fissati da altre normative di lavoro quali, ad esempio, l’art. 16 della L. 196/1997 per la medesima materia (“possono essere assunti … i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro …”) ovvero l’art. 54 del D.Lgs. 276/2003 in relazione ai requisiti per i contratti di inserimento (“… soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni”; “… disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni”). In proposito, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue. Con circolare n. 30 del 15 luglio 2005 questo Ministero ha espressamente chiarito, in relazione ai limiti di età per l’attivazione dell’apprendistato professionalizzante, che “l’assunzione potrà essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno di età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni)”. 1 Tale interpretazione si pone in linea con il principio fissato dalla giurisprudenza, in particolare nella sentenza della Cassazione n. 10169 del 26 maggio 2004 - richiamata nella circolare n. 30 cit. ove è espressamente detto che “se il computo fissato dalla legge è fatto ad anni, anche colui che ha ventinove anni e qualche mese, ha comunque ventinove anni, restando trascurabili le frazioni di mesi”. Tale principio, sebbene sia stato recepito esplicitamente con riferimento alla tipologia contrattuale dell’apprendistato professionalizzante, sembra potersi adoperare anche in riferimento ad altre tipologie contrattuali la cui attivazione è subordinata a specifici requisiti di età, salvo che la formulazione normativa lo escluda espressamente. Così, ad esempio, la stipulazione di un contratto di apprendistato disciplinato dalla L. n. 25/1955 e dall’art. 16 della L. n. 196/1997 risulta ammesso anche per soggetti di età sino a 24 anni e 364 giorni. IL DIRETTORE GENERALE (f.to Mario Notaro) PP LV 2 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA Prot. n° 25/Segr/0002732 Roma, 24 marzo 2006 Al Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Bergamo v.le V. Emanuale n. 44 24121 - Bergamo Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dal Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Bergamo – apprendistato professionalizzante – soggetto legittimato a stabilire i requisiti in base ai quali un’azienda può considerarsi “formativa”. L’Ordine dei Consulenti del lavoro di Bergamo ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito all’individuazione del “soggetto legittimato a stabilire i requisiti in base ai quali un’azienda può considerarsi formativa” in occasione dell’attivazione di un contratto di apprendistato professionalizzante. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue. Come evidenziato dallo stesso interpellante, con riferimento alla disciplina formativa dell’apprendistato professionalizzante, l’art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che “la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante é rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale” nel rispetto di alcuni criteri e principi direttivi, fra i quali il “rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni”. 1 A tal riguardo, si ritiene che la valutazione della capacità formativa delle aziende spetti alla contrattazione collettiva come, peraltro, espressamente previsto dall’art. 49, comma 5, appena citato. D’altra parte, che tale competenza spetti alla contrattazione collettiva è in linea con quanto indicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2005 la quale, nel pronunciarsi in merito a questioni di legittimità costituzionale di talune disposizioni del D.Lgs. n. 276/03, non ha rimesso alle regioni la disciplina della formazione all'interno delle aziende bensì, nell’indicare che la formazione aziendale inerisce al rapporto contrattuale, l’ha fatta rientrare nell’ambito di competenza della legislazione statale e della contrattazione collettiva IL DIRETTORE GENERALE (f.to Mario Notaro) PP DP 2 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA Roma 2 maggio 2006 All’ Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Rimini Via Angherà, 29 47900 – Rimini Prot. n. 25/I/0003769 Oggetto: Apprendistato professionalizzante nelle attività a carattere stagionale – Risposta all’interpello ai sensi dell’art. 9 D. Lgs. 124/04 Con l’interpello in oggetto si vogliono fornire chiarimenti circa l’ammissibilità del contratto di apprendistato professionalizzante per le attività a carattere stagionale. In proposito, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue. Premesso che il D.Lgs. 276/2003 non detta alcuna disciplina espressa per l’apprendistato “stagionale” e atteso il requisito di durata del contratto di apprendistato professionalizzante (che, ai sensi dell’art. 49 comma 3, non può essere inferiore a due anni e superiore a sei) pare doversi necessariamente dedurre l’impossibilità di utilizzare il contratto de quo per le assunzioni nell’ambito delle attività a carattere stagionale. Per tali, infatti, si intendono le attività che, come dimostra l’elencazione contenuta nell’allegato al D.P.R. n. 1525/1963, per il tipo delle lavorazioni che ne costituiscono oggetto, si esauriscono nel corso di una stagione. La naturale breve durata delle attività a carattere stagionale, pertanto, si presenta incompatibile con il contenuto formativo dell’apprendistato diretto a far conseguire al lavoratore una determinata professionalità e che giustifica la durata minima di due anni del rapporto di lavoro. 1 Si rappresenta, tuttavia, che il contratto di apprendistato nell’ambito delle attività stagionali può ritenersi a tutt’oggi utilizzabile nei casi in cui la disposizione transitoria ex art. 47 D.Lgs. 276/2003 consenta di continuare ad applicare la previgente normativa. In passato, infatti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con note del 10/01/2002 e 20/03/2002, ha opportunamente confermato, sulla base dell’art. 8 L. n. 25/1955 nonché dell’art. 21, comma 4, L. n. 56/1987, la possibilità di accedere a contratti di apprendistato da parte delle imprese che svolgono attività stagionali, facendone conseguire il riproporzionamento dei contenuti formativi in relazione alla durata dei relativi contratti. IL DIRETTORE GENERALE (f.to Mario Notaro) PP LV 2 Roma, 21 giugno 2006 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA Alla FIPPA – Federazione Italiana Panificatori, Panificatori-Pasticceri ed Affini Ufficio Legislativo Via Alessandria, 159/D 00198 – Roma Prot. 25/I/0000782 Oggetto: profili formativi nel contratto di apprendistato – risposta ad interpello ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004. La Federazione Italiana Panificatori ha avanzato richiesta di interpello al fine di verificare la conformità all’art. 49, comma 5 bis, D.Lgs. 276/2003 della norma del proprio contratto collettivo che disciplina il contenuto formativo del rapporto di lavoro di apprendistato professionalizzante. In proposito, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue. L’art. 49 del D.Lgs. 276/2003, al comma 5 bis (aggiunto dalla L. n. 80/2005 di conversione del D.L. n. 35/2005), attribuisce, nelle more dell’emanazione della regolamentazione regionale, la disciplina dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante ai contratti collettivi nazionali di categoria. Questo Ministero, con circolare n. 30 del 15 luglio 2005, recante gli opportuni chiarimenti relativi alle modifiche apportate dalla L. 80 cit., specifica che in virtù della disposizione contenuta nel comma 5 bis – dettata quest’ultima al fine di accelerare la messa a regime dell’istituto dell’apprendistato ed in considerazione del dato caratterizzante dell’elemento formativo – il contratto di apprendistato professionalizzante, in attesa della normativa regionale, potrà in ogni caso essere considerato immediatamente operativo unicamente con riferimento a quei contratti collettivi 1 nazionali, anche antecedenti all’entrata in vigore della L. n. 80/2005, che abbiano determinato – direttamente o indirettamente anche mediante semplice rinvio agli enti bilaterali ovvero a prassi già esistenti e codificate dall’ISFOL – gli elementi minimi di erogazione e di articolazione della formazione. L’art. 28 del CCNL Panificatori del 19 luglio 2005, nell’ambito della disciplina dei contenuti della formazione da erogare nell’apprendistato professionalizzante, stabilisce espressamente che “in assenza della relativa normativa regionale o provinciale, ai sensi del comma 5 bis … le parti potranno determinare il contenuto della formazione ai sensi del presente contratto collettivo e del rinvio che le parti stipulanti operano, alla luce della circolare n. 30/2005 … ai DD.MM. 8 aprile 1998 e 20 maggio 1999 ed ai moduli formativi elaborati da ISFOL …”. Alla luce del quadro normativo sopra delineato, l’art. 28 del CCNL in esame appare conforme alla norma primaria di cui al comma 5 bis dell’art. 49 cit. Lo stesso appare altresì in sintonia con l’opportunità, espressa nella circolare n. 30/2005, della previsione da parte del CCNL di riferimento di una precisa disciplina dei profili formativi del contratto, non risultando sufficiente un mero recepimento della normativa legale, stante l’essenzialità del momento formativo dell’apprendista. In conclusione sembra doversi confermare che le parti sociali, con l’art. 28 del CCNL del 19 luglio 2005, ovvero mediante puntuali previsioni in materia formativa dell’apprendistato nonché mediante il rinvio ivi operato ai DD.MM. 8 aprile 1998 e 20 maggio 1999 e ai moduli formativi elaborati dall’ISFOL, abbia correttamente e legittimamente espresso la propria autonomia collettiva nella materia de qua. IL DIRETTORE GENERALE (f.to Mario Notaro) PP LV 2 Roma 21 giugno 2006 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA All’ APIndustria Piacenza Associazione della Piccola e Media Industria Via Coppalati n. 8 29100 – Piacenza Prot. 25/I/0000783 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata da APIndustria Piacenza – Apprendistato professionalizzante. L’APIndustria Piacenza ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione con riferimento alla applicabilità del contratto di apprendistato professionalizzante di cui agli artt. 49 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003. In particolare l’Associazione ha richiesto i seguenti chiarimenti: 1) tenuto conto dell’avvenuta regolamentazione dei profili formativi da parte della Regione Emilia-Romagna, si chiede se nei settori in cui il CCNL di riferimento non abbia ancora disciplinato tale istituto i limiti di età rimangono quelli della previgente normativa; 2) nel caso non sia possibile la sottoscrizione di un contratto di apprendistato professionalizzante si chiede se sia sufficiente, per l’operatività dell’istituto, una regolamentazione dello stesso mediante accordo sindacale a livello provinciale; 3) nel caso di applicazione della disciplina di cui alla L. n. 25/1995 e all’art. 16 della L. n. 196/1997 si chiede se, per quanto riguarda la durata e la retribuzione dell’apprendista, sia necessario applicare le previsioni di un rinnovato CCNL disciplinante il contratto di apprendistato professionalizzante o quelle del precedente accordo collettivo disciplinante il “vecchio” apprendistato; 4) si chiede se, nei settori in cui il CCNL di riferimento ha disciplinato l’apprendistato professionalizzante, per i soggetti dai 16 ai 18 anni occorra applicare la disciplina 1 precedente ovvero se agli stessi sia preclusa la possibilità di instaurare un rapporto di apprendistato; 5) nel caso in cui, nonostante una regolamentazione regionale dei profili formativi, si debba applicare la disciplina di cui alla L. n. 25/1995 e all’art. 16 della L. n. 196/1997 si chiede se, per quanto riguarda gli aspetti formativi, occorra rifarsi a quest’ultima (attendere l’invito a partecipare ai corsi in aula organizzati dalla Regione) ovvero alla nuova regolamentazione (piano formativo individuale). In proposito, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue. Quanto al quesito n. 1, occorre rimandare a quanto già detto nella risposta ad interpello prot. n. 2464 del 14 ottobre 2005 trasmessa all’Unione Regionale Piccole e Medie Industrie dell’Emilia Romagna, nella quale si evidenzia che ove la contrattazione collettiva non abbia definito “i predetti contenuti [formativi] in applicazione della nuova normativa in materia, non potrà ritenersi perfezionata la disciplina regionale e, pertanto, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, non sarà dunque possibile procedere ad assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante posto che si realizzerebbe, in caso contrario, una indebita commistione tra nuova e vecchia disciplina chiaramente esclusa dal citato articolo 47, comma 3, dello stesso decreto. Resta pertanto inteso che i nuovi limiti di durata dell'apprendistato professionalizzante e il relativo campo di applicazione soggettivo (età dell'apprendista) saranno applicabili solo dove risulti pienamente a regime la disciplina del D.Lgs. n. 276/2003”. Ciò posto, si ricorda che l’art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 rimette la necessaria individuazione delle qualifiche e della effettiva durata dei contratti di apprendistato professionalizzante soltanto ai “contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale”, escludendo pertanto altri livelli di contrattazione. Solo per quanto riguarda le modalità e l’articolazione della formazione l’art. 49, commi 5 e 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che: - nel caso di regolamentazione regionale dei profili formativi, è possibile una implementazione di tale regolamentazione da parte dei contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative concernente “la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni”; 2 - nel caso in cui la Regione non abbia provveduto a regolamentare i profili formativi, gli stessi sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Quanto al quesito n. 3 va evidenziato che, nel caso di applicazione della L. n. 25/1955 e dell’art. 16 della L. n. 196/1997, proprio al fine di evitare una indebita commistione di discipline, anche di natura contrattuale, il datore di lavoro debba fare riferimento al contratto collettivo che regolamenta tale tipologia di apprendistato. Solo con riferimento alle previsioni di carattere economico occorrerà riferirsi al rinnovato CCNL – sebbene riferito al nuovo apprendistato professionalizzante – al fine di evitare evidenti disparità di trattamento ed in attuazione del principio del favor prestatoris. Al quesito n. 4 va invece risposto che, con riferimento alla fascia di età dai 16 ai 18 anni, in attesa della piena operatività del nuovo apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 276/2003, appare possibile l’applicazione della previgente disciplina di cui alla L. n. 25/1955 e all’art. 16 della L. n. 196/1997. Infine, con riferimento all’ultimo quesito va detto che nel caso in cui, pur in presenza di una regolamentazione regionale dei profili formativi, si debba applicare la disciplina di cui alla L. n. 25/1995 e all’art. 16 della L. n. 196/1997 occorrerà, per le citate ragioni di inconciliabilità tra vecchia e nuova regolamentazione, rifarsi alla disciplina previgente anche con riferimento alle previsioni concernenti la formazione dell’apprendista. IL DIRETTORE GENERALE (f.to Mario Notaro) PP DP 3 Roma, 14 settembre 2006 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA All’ Ordine dei Consulenti del Lavoro di La Spezia Piazzale Kennedy 27 19124 – La Spezia Prot. n. 25/I/0003508 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello in materia di apprendistato professionalizzante nella Regione Liguria (operatività transitoria della L. n. 25/1955). Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di La Spezia ha avanzato richiesta di interpello per chiedere se la delibera n. 1540 del 17 dicembre 2004 della Giunta Regionale della Regione Liguria, nel punto in cui stabilisce, in fase sperimentale, una limitazione nel numero dei contratti di apprendistato professionalizzante, sia compatibile con la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 276/2003. Si domanda inoltre se, come sostenuto dagli uffici della Regione Liguria e da quelli della Provincia di La Spezia, la precedente normativa, dopo l’emanazione della delibera citata, seguiti a trovare applicazione. Quanto al primo dei due quesiti, occorre anzitutto precisare che la delibera della Giunta Regionale n. 1540/2004 trova fondamento su un preciso “protocollo d’intesa” fra il Ministero del lavoro e la Regione Liguria, volto a consentire di “procedere alla realizzazione di una sperimentazione del contratto di apprendistato” a seguito del quale, appunto, la Regione ha inteso operare nel senso di una iniziale sperimentazione della nuova tipologia contrattuale introdotta dall’articolo 49 del D.Lgs. n. 276/2003. In ordine alla procedura di “sperimentazione” del nuovo contratto di apprendistato, la circolare n. 30/2005 di questo Ministero ha peraltro sottolineato la piena vigenza – pur dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 35/2005 (conv. dalla L. n. 80/2005) che ha introdotto il comma 5 bis dell’art. 49 D.Lgs. n. 276/2003 – delle “sperimentazioni regionali e relative delibere di giunta, purché compatibili con il dettato della decreto legislativo n. 276 del 2003 e dei principi e criteri direttivi in esso contenuti. Questo in considerazione del fatto che, come già chiarito dalla Circolare n. 40, del 2004, il decreto legislativo n. 276 del 2003 affida in via prioritaria a regolamentazioni regionali, da adottarsi d'intesa con le parti sociali, la disciplina dell'istituto”. Ciò premesso, la previsione di un limite massimo del numero dei contratti di apprendistato professionalizzante appare legittima, perché conforme a criteri di attivazione progressiva, in fase sperimentale, dei nuovi istituti contrattuali. Resta fermo, peraltro, anche in risposta al secondo quesito che, al fine di evitare qualsiasi illegittima disparità di trattamento fra datori di lavoro, rispetto all’accesso ai benefici e agli incentivi connessi all’apprendistato – come previsto dall’articolo 47, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003 e ribadito dalla circolare n. 40 del 14 ottobre 2004 di questo Ministero – fino alla definitiva entrata in vigore e alla operatività dei “nuovi” apprendistati, resta applicabile la disciplina di cui alla L. n. 25/1955, come modificata dalla L. n. 196/1997. D’altronde, sul punto, va tenuto presente che, a prescindere dai contenuti della richiamata delibera regionale ligure, per effetto dell’entrata in vigore del nuovo comma 5 bis dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 276/2003 (introdotto dall’articolo 13, comma 13 bis, del D.L. n. 35/2005, come convertito dalla L. n. 80/2005), fino all’approvazione della apposita “legge regionale”, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Pertanto, se la contrattazione collettiva così individuata ha disciplinato i profili formativi e applicativi dell’apprendistato professionalizzante, il datore di lavoro, in assenza della legge regionale in materia, dovrà assumere con contratto di apprendistato “professionalizzante” a norma del CCNL di riferimento; altrimenti procederà all’assunzione dell’apprendista ai sensi della citata L. n. 25/1955 e successive modificazioni. IL DIRETTORE GENERALE (f.to Mario Notaro) PP PR