1. La forma canonica di celebrazione
Solo con il C. di Trento, la Chiesa è giunta a prescrivere una forma
giuridicamente obbligatoria per considerare valido il matrimonio. Prima del
C.di T. erano considerati validi per la Chiesa anche i matrimoni di coloro che
si erano scambiati il consenso privatamente senza pubblicità o modalità di
celebrazione, tant’è che assunse una non trascurabile diffusione il fenomeno
dei matrimoni clandestini.
Con il decreto TAMETSI emanato dal C.di T. nel 1563 fu stabilto che:
- I matrimoni fino ad allora celebrati – mediante il solo scambio di consensi –
dovevano considerarsi validi;
- Per il futuro sarebbero stati considerati non validi (nulli) i matrimoni celebrati
senza la presenza del vescovo o del parroco (o altro sacerdote delegato);
senza la presenza di 2/3 testimoni.
Il TAMETSI non entrò in vigore contemporaneamente in tutti i luoghi perché era
accompagnanato dalla clausola che la sua vigenza sarebbe iniziata 30 gg.
dopo la pubblicazione in ciascuna parrocchia. Per diverse ragioni la
pubblicazione del decreto tardò o non fu mai pubblicato, si formarono due
aree: 1) i luoghi tridentini 2) i luoghi non tridentini.
Tale stato di incertezza durò fino al 1907 quando la S. Congregazione del
Concilio emanò il decreto NE TEMERE che entrò in vigore in tutta la
Chiesa.
2. La forma canonica di celebrazione
• ATTUALMENTE, il can. 1108 del CIC richiede:
- Presenza dei contraenti nello stesso luogo (di persona o
a mezzo procuratore);
- Assistenza di un legittimo ministro di culto (teste
qualificato)
- Presenza di almeno 2 testimoni.
• Prima della celebrazione il Vescovo o il parroco deve
verificare che nulla osti alla celebrazione del matrimonio.
Il CIC (cann. 1066-1067), demanda alle Conferenze
Episcopali il compito di regolamentare le pubblicazioni.
• Forme straordinarie di celebrazione:
1) Matrimonio davanti ai soli testimoni;
2) Matrimonio segreto o di coscienza (viene omessa la
pubblicità esterna/ matrimonio annotato in un registro
speciale conservato nell’Archivio segreto della diocesi)
• Peculiari disposizioni sono dettate per i matrimoni misti
3. Nullità e convalida del matrimonio
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3.
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Nullità.
Il matrimonio è contratto invalidamente (nullo) in presenza di :
vizio di consenso,
Impedimento non dispensabile o non dispensato
Vizio di forma.
Le sentenze di nullità pronunciate dalla competente autorità
ecclesiastica producono effetti ex tunc, fatti salvi gli effetti del
matrimonio putativo.
Favor matrimonii.
La nullità deve comunque essere provata e nel dubbio si ritiene
valido il matrimonio fin tanto che non sia provato il contrario (can.
1060).
Favor fidei.
Il principio del favor matrimonii non si applica nel caso che il
dubbio riguardi un matrimonio legittimo tra infedeli. Se uno di essi
si converte e il matrimonio sia dubbia validità il vincolo sarà
considerato invalido nell’interesse della fede
4. Convalida del matrimonio
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Convalida del matrimonio.
In presenza di un matrimonio invalido x vizio di consenso, per
impedimento dispensabile o per vizio di forma, i coniugi hanno tre
possibilità: continuare a vivere come fratello e sorella, ottenere la
dichiarazione di nullità, avvalersi (qualora venga meno il motivo che aveva
causato l’invalidità) del procedimento di convalidazione nelle due
forme:Convalida simplex; Sanatio in radice.
Convalida simplex (cann. 1156-1160): è il mezzo ordinario per ottenere
la c. ed è utilizzato tutte le volte che occorra rinnovare il consenso nel
caso di difetto di consenso, difetto di forma o in presenza di impedimento
dirimente non dispensato (ma dispensabile o venuto meno
l’impedimento). Avviene mediante la rinnovazione di consenso di 1 (la
parte consapevole dell’impedimento o del vizio di consenso) o di
entrambe le parti
Sanatio in radice (cann. 1161-1165): mezzo straordinario che si applica
quando il consenso era valido originariamente, ma il matr. era invalido a
causa d’impedimento o vizio di forma. La sanatio viene concessa
dall’autorità ecclesiastica, non richiede la rinnovazione del consenso, è un
atto amministrativo che comporta la dispensa dall’eventuale
impedimento o dalla forma
5. Separazione
• Per cause legittime, la comunione di vita coniugale può
essere sciolta pur rimanendo fermo il vincolo coniugale.
• Separazione può aver luogo:
- Per mutuo consenso
- Per iniziativa di uno dei coniugi
• In presenza di causa legittima:
• a) In caso di adulterio
• b) Quando uno dei due coniugi compromette
gravemente il bene spirituale o il bene corporale
dell’altro coniuge e della prole
• c) Quando uno dei coniugi rende troppo dura la vita in
comune.
• Questa materia ha perso gran parte della sua rilevanza
nell’ordinamento canonico ed è ormai lasciata alla
competenza del giudice civile.
6. Scioglimento: a) rato e non consumato
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Eccezionalmente il diritto canonico contempla due casi di scioglimento del
matrimonio: 1. Matrimonio rato e non consumato
2. Matrimonio non rato e consumato.
Matrimonio rato e non consumato (can. 1142).
Presupposto matrimonio celebrato validamente tra battezzati (o tra 1
battezzato e 1 infedele).
In caso di matr.r.n.c. si può ottenere lo scioglimento mediante DISPENSA dal
matrimonio rato non consumato (super rato – o dispensa per
inconsumazione)
Can. 1142. Il m. non consumato può essere sciolto dal Romano Pontefice,
per una giusta causa, su richiesta di 1 delle parti anche se l’altra è contraria.
Condizioni: a) inconsumazione;
b) giusta causa (odio insanabile, impotenza sopravvenua, separazione
civile).
La dispensa viene concessa al termine di un procedimento quando gli atti
vengono trasferiti al Tribunale della Rota Romana (fino al 2011 era
competente la Congregazione del culto divino), che accoglie o rigetta il
rescritto.
Nonostante questa fase processuale gran parte della dottrina considera
questo processo come un procedimento amministrativo e quindi anche il
provvedimento finale (la dispensa) come un provvedimento amministrativo.
7. Scioglimento: a) non rato e consumato
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Scioglimento: a) non rato e consumato can. 1143).
Riguarda i matrimoni celebrati da non battezzati (can. 1143).
Scioglimento previsto in favore della fede.
Fondamento teologico nella 1°lettera di S. Paolo ai Corinti (privilegio
paolino) e contempla il caso del coniuge pagano che si voglia
separare dal coniuge per convertirsi al cristianesimo.
Deve trattarsi.
a) di matrimonio celebrato tra due infedeli e
b) successivamente uno dei due si converte e riceve il
battesimo, mentre
c) l’altro coniuge o non vuole coabitare con il convertito oppure
non vuole coabitare senza tenere un comportamento offensivo
verso Dio tale da pregiudicare i doveri morali/spirituali del convertito.
In presenza di tale situazione
il coniuge convertito acquista il diritto di passare a nuove nozze;
non occorre uno specifico provvedimento che disponga lo
scioglimento (che si attua ipso-iure con la celebrazione del
successivo martimonio).
La situazione che giustifica l’applicazione del privilegio deve essere
accertata da un procedimento sommario teso ad accertare le reali
intenzioni del coniuge non convertito.
8. Altri casi di scioglimento non rato e consumato (per
privilegio petrino)
1.
a)
b)
2.
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Can. 1149 NON RATO E CONSUMATO IN CASO DI
PRIGIONIA E PERSECUZIONE:
quando il coniuge infedele convertito e battezzato non
voglia restaurare la coabitazione con il coniuge non
battezzato a causa di prigionia o persecuzione;
Quando in caso di prigionia/persecuzione si convertano
entrambe le parti, ma d dopo la conversione – non
abbiano consumato (diventerebbe rato e non consumato).
Can. 1148 PREVEDE IL CASO DI SCIOGLIMENTO PER
PRIVILEGIO PETRINO DI UNIONI POLIGAMICHE E
POLIANDRICHE
Presupposto matrimonio tra infedeli e colui/colei che si
converte abbia più mogli o più mariti.
In questi due casi lo scioglimento si attua con la dispensa
(rescritto) di scioglimento
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