Comune di Osio Sopra – Servizio di Polizia Locale Tel. 035/500854 – Fax 035/504054 e-mail: [email protected] Oggetto: Aggiornamento del libretto di circolazione Il campo di applicazione della norma (che entrerà in vigore dal 3 novembre prossimo) è più ristretto rispetto a quanto una lettura superficiale possa far immaginare. La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 15513 inviata lo scorso 10 luglio a Regioni e Province Autonome, ministero dell’Interno, Aci e altri enti chiarisce sull’obbligo di annotare sulle carte di circolazione dei veicoli utilizzate da soggetti diversi dall’intestatario per periodi di 30 giorni. Ma va precisato che la norma non è retroattiva e che non si corre il rischio di sanzione nel caso di comodato familiare, quando cioè si utilizza la vettura di un genitore o di un fratello, purché si tratti di persone conviventi. CAMBIO GENERALITÀ SU CARTA DI CIRCOLAZIONE – La circolare del ministero del 10 luglio riguarda l’articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, introdotto nel 2010 dalla legge 120 (articolo 12, comma 1, lettera a). In sostanza ci troviamo di fronte ad una regola introdotta ben quattro anni fa e che ha avuto bisogno di una lunga fase prima di vedere la sua applicazione. Nel dettaglio la norma stabilisce che gli atti «da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione». Dunque, se si utilizza per un periodo di 30 giorni una vettura altrui le generalità dell’automobilista, indicate ovviamente anche sulla patente, dovrà comparire pure sulla carta di circolazione. A meno che non si voglia rischiare una multa salatissima, dai 705 ai 3.526 euro. ASSENZA DI RETROATTIVITÀ – Per mettersi in regola bisognerà dunque, come spiega ancora la circolare del ministero, «annotare sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (presso la Motorizzazione civile, ndr) i dati relativi agli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014». In caso di omissioni scatterà la sanzione. Ma la norma non retroattiva. La circolare del ministero fa sapere che il mancato «aggiornamento delle carte e dell’Archivio nazionale dei Veicoli con riferimento agli atti insorti anteriormente al 3 novembre 2014» non dà luogo all’applicazione della multa. AUTO AZIENDALI COINVOLTE – La norma del Codice della strada, inoltre, non si applica in tutti i casi di trasferimento di disponibilità. Sono esenti soggetti che effettuano attività di autotrasporto. Sono poi esclusi i casi di utilizzo da parte di un familiare. Sono invece coinvolti tutti i professionisti che utilizzano auto aziendali. In particolare, si legge nella circolare, «nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione conceda in comodato d’uso l’utilizzo del proprio veicolo ad un terzo, per un periodo superiore ai 30 giorni, il comodatario ha l’obbligo di darne comunicazione al competente UMC (ufficio della Motorizzazione Civile, ndr) richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione». FAMILIARI ESENTATI – Invece «sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purché conviventi. Nulla osta, tuttavia, che anche in tal caso possa essere richiesto l’aggiornamento della carta di circolazione; in assenza di specifico divieto, infatti, è da ritenersi che il comodatario ne abbia facoltà, ferma restando, in caso contrario, l’inapplicabilità delle previste sanzioni». Per generalità si intendono nome, cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza.