I REATI AMBIENTALI
CONTRAVVENZIONI
LE CONTRAVVENZIONI IN
MATERIA AMBIENTALE
DISCIPLINATE DAL TESTO UNICO
DELL’AMBIENTE (D.LGS 152/2006)
SEGUENDO LO SCHEMA DELLO
STESSO CODICE, SUDDIVISO PER
MATRICI AMBIENTALI
PARTE TERZA:
NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL
SUOLO E LOTTA ALLA
DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA
DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO
E DI GESTIONE DELLE RISORSE
IDRICHE
ART. 137: SANZIONI PENALI
• CHIUNQUE APRA O EFFETTUI SCARICHI DI ACQUE REFLUE
INDUSTRIALI, SENZA AUTORIZZAZIONE, O CONTINUI A
SCARICARE CON AUTORIZZAZIONE SOSPESA O REVOCATA.
• AGGRAVANTE SE GLI SCARICHI RIGUARDANO SOSTANZE
PERICOLOSE CONTENUTE IN UN ELENCO ALLEGATO.
• CHIUNQUE EFFETTUI UNO SCARICO DI ACQUE REFLUE
INDUSTRIALI CONTENENTE SOSTANZE PERICOLOSE
CONTENUTE IN UN ELENCO ALLEGATO SENZA OSSERVARE
LE PRESCIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE.
• CHIUNQUE VIOLI LE PRESCRIZIONI CONCERNENTI
L’INSTALLAZIONE, LA GESTIONE DEI CONTROLLI O
L’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI RISULTATI
ART. 137: SANZIONI PENALI
• CHIUNQUE, NELL’EFFETTUARE
UNO SCARICO DI ACQUE REFLUE
INDUSTRIALI, SUPERI I VALORI
LIMITE FISSATI DALLA TABELLA
ALLEGATA AL DECRETO.
Nozione di acque reflue industriali
• Art. 74, lett. h):
acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque
reflue provenienti da edifici od installazioni in cui
si svolgono attività commerciali o di produzione
di beni, differenti qualitativamente dalle acque
reflue domestiche e da quelle meteoriche di
dilavamento, intendendosi per tali anche quelle
venute in contatto con sostanze o materiali,
anche inquinanti, non connessi con le attività
esercitate nello stabilimento;
Nozione di acque reflue
domestiche.
• Art. 74, lett. i) : acque reflue provenienti da
insediamenti di tipo residenziale e da
servizi e derivanti prevalentemente dal
metabolismo umano e da attività
domestiche
APPLICAZIONE ALLE AZIENDE.
ECCEZIONE:
• ART. 137 co. 6: è punito anche il gestore di
impianti di trattamento delle acque reflue urbane
che nell’effettuazione dello scarico supera i limiti
indicati dalla tabella.
• Applicazione ai gestori dei depuratori - ACQUE
REFLUE URBANE:
il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque
reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di
dilavamento convogliate in reti fognarie, anche
separate, e provenienti da agglomerato;
ART. 137: altre ipotesi di reato
• Chiunque impedisce il controllo dell’autorità
preposta.
• Chiunque non osservi le prescrizioni regionali
imposte per raggiungere gli obiettivi di qualità
delle acque.
• Chiunque non ottemperi le regole imposte dalla
Regione per le acque di prima pioggia e di
dilavamento.
• Chiunque esegua scarichi al suolo
(espressamente vietati dall’art. 103).
PARTE QUARTA
NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI
RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI
• ART. 256 co. 1:
- chiunque effettua attività di raccolta, trasporto,
recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti senza la prescritta
autorizzazione.
Pena più grave se i rifiuti sono classificati come
pericolosi.
ART. 256 co. 2: ipotesi speciale per
le aziende.
• Le pene di cui al comma 1 si applicano ai
titolari di imprese ed ai responsabili di enti
che abbandonano o depositano in modo
incontrollato i rifiuti.
• Se non sono imprese, si applica l’articolo
255: sanzione amministrativa.
ART. 256 co. 3
• Chiunque realizza o gestisce una discarica
non autorizzata.
• Due condotte punite autonomamente.
• Pena più grave se si tratta di rifiuti
classificati come pericolosi.
Omessa bonifica.
• Giurisprudenza in materia pre Testo Unico (art.
51bis dell’abrogato decreto Ronchi):
• Secondo tale norma, “Chiunque cagiona
l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale
di inquinamento, previsto dall'articolo 17, comma
2, è punito …. se non provvede alla bonifica
secondo il procedimento di cui all'articolo 17. …
Omessa bonifica
• Un primo orientamento riteneva il reato
contravvenzionale in questione di natura puramente
omissiva, (in particolare, un reato omissivo proprio,
privo di evento in senso naturalistico), in quanto lo
stesso sarebbe stato realizzato semplicemente dalla
inottemperanza all’obbligo di bonifica secondo le
cadenze e la procedura stabilite dall'art. 17 del D. lgs.
22/97 (mentre l’inquinamento od il pericolo concreto ed
attuale di inquinamento avrebbero rappresentato
soltanto un presupposto di fatto della fattispecie di reato,
ma non un elemento essenziale della stessa).
Omessa bonifica
• Il secondo orientamento invece riteneva che
l’aver cagionato l’inquinamento od il pericolo
concreto ed attuale di inquinamento rientrasse a
pieno titolo tra gli elementi costitutivi del fatto
tipico di reato (anzi, di due distinte ipotesi di
reato – di pericolo e di danno), costituendo la
mancata bonifica soltanto una condizione
obiettiva di punibilità, od una causa di non
punibilità.
Omessa bonifica
• La Cassazione aveva dichiarato la propria adesione
all'orientamento che considerava il reato previsto dall’art.
51 bis un reato omissivo proprio, il cui presupposto era
sì l'aver cagionato l'inquinamento od il suo pericolo
attuale e concreto, ma in cui il disvalore penale punito
era prevalentemente incentrato sul pericolo (presunto ex
lege, e distinto dal pericolo di inquinamento concreto ed
attuale presupposto quale elemento esterno al fatto
punito) derivante dal non aver ottemperato all'obbligo di
attivare e rispettare la procedura di bonifica.
• In pratica, secondo questa ricostruzione, una volta
accertata la situazione di inquinamento o di pericolo
concreto ed attuale di inquinamento, l’ordinamento
attribuiva alla mancata attivazione del procedimento di
bonifica una presunzione di pericolosità, che esonerava
il giudice dallo svolgere indagini ulteriori, essendo la
semplice condotta omissiva di per sé soggetta alla
sanzione penale. Essendo il disvalore penale
concentrato sull’omessa attivazione del procedimento di
bonifica, è soltanto in relazione a detta omissione che
doveva essere valutata la colpevolezza dell’agente.
• Conseguenze pratiche: Seguendo la tesi che ricostruisce
l’art. 51 bis in termini di reato di evento, per il principio di
irretroattività della sanzione penale, questo non
avrebbe mai trovato applicazione con riferimento a fatti
di inquinamento pregresso, e cioè realizzati prima
dell’entrata in vigore delle succitate norme.
Viceversa, la configurazione dell’art. 51 bis quale reato
omissivo proprio accettata dalla Corte ne consentiva
l’applicazione anche a fatti di inquinamento pregresso,
dato che la condotta punita (e cioè la mancata
attivazione del procedimento di bonifica) si sarebbe
realizzata interamente dopo l’entrata in vigore, e la piena
operatività, della norma incriminatrice.
Art. 257
• Il Codice dell’ambiente prevede ora all’art.
257 che “Chiunque cagiona l'inquinamento
del suolo, del sottosuolo, delle acque
superficiali o delle acque sotterranee con il
superamento delle concentrazioni soglia di
rischio e' punito …. se non provvede alla
bonifica in conformità al progetto
approvato dall'autorità competente
nell'ambito del procedimento di cui agli
articoli 242 e seguenti.
Art. 257
•
È sparito il pericolo.
•
Nuova interpretazione della Cassazione: l’evento è esclusivamente di danno, perché
consiste solo nell’inquinamento (non nel pericolo di inquinamento) ed è definito come
superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) – (tabelle allegate).
•
Inquadrando il fatto tipico nell’aver cagionato l’inquinamento, il completamento
di una procedura di bonifica opera, a tutto concedere, come causa di non punibilità.
•
La Cassazione, con la ricostruzione da ultimo proposta, da un lato abbandona quindi
il concetto di reato omissivo (non è più l’omissione della bonifica ad essere punita,
venendo la bonifica ad essere considerata una mera condizione di non punibilità),
ma bensì l’aver cagionato l’inquinamento, e dall’altro afferma come la nuova
fattispecie sarebbe un reato di evento di danno, e non di pericolo, con ciò che ne
consegue anche sul piano probatorio.
L’omessa bonifica è una condizione obiettiva di punibilità in senso negativo.
• Cass. Sez. III n. 35774 del 6 ottobre 2010 (Ud. 2 lug. 2010)
Anche ai sensi del sopravvenuto art. 257 il reato è integrato allorché
il responsabile dell’inquinamento impedisce di predisporre e di
realizzare la bonifica già attraverso la mancata attuazione del piano
di caratterizzazione. Non è infatti censurabile la tesi del giudice del
merito che ha ritenuto configurabile il reato in questione allorché il
soggetto «non provvede alla bonifica in conformità al progetto
approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di
cui agli articoli 242 e seguenti», anche qualora il soggetto, come nel
caso di specie, addirittura impedisce la stessa formazione del
progetto di bonifica, e quindi la sua realizzazione, attraverso la
mancata attuazione del piano di caratterizzazione, necessario per
predisporre il progetto di bonifica. Non si tratta di non consentita
interpretazione estensiva in malam partem o di applicazione
analogica della norma penale incriminatrice, ma dell’unica
interpretazione sistematica atta a rendere il sistema razionale e non
in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.
Invero, come esattamente rilevato dal giudice del merito, sarebbe
manifestamente irrazionale una disciplina che prevedesse la
punizione di un soggetto che dà esecuzione al piano di
caratterizzazione ma poi omette di eseguire il conseguente progetto
di bonifica ed invece esonerasse da pena il soggetto che addirittura
omette anche di adempiere al piano di caratterizzazione così
ostacolando ed impedendo la stessa formazione del progetto di
bonifica.
PARTE QUINTA
NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E
DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN
ATMOSFERA
ART. 279: sanzioni penali.
• Chi installa o esercita un impianto senza
l’autorizzazione o con autorizzazione scaduta,
revocata o sospesa.
• Chi sottopone l’impianto a modifica sostanziale
senza comunicarlo
• Chi viola i valori limite stabili nell’allegata tabella.
Sversamenti in mare
• Art. 8 e 9 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202.
• Ipotesi dolosa e colposa:
• si tratta di un reato proprio che può essere commesso, salvo
concorso esterno, solo dal Comandante di una nave, dai membri
dell’equipaggio, dal proprietario della nave e dall’armatore della
nave.
• la condotta criminosa consiste nel versamento in mare di sostanze
inquinanti o nel causare lo sversamento in mare di dette sostanze. Il
divieto di sversamento ha ad oggetto le acque interne, compresi i
porti, le acque territoriali, gli stretti utilizzati per la navigazione
internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, l’alto
mare.
Conseguenze del reato:
• Pene non eccessive, molte oblazionabili
(pena alternativa dell’arresto e
dell’ammenda o solo ammenda).
• In ogni modo, spesso applicate in concreto
pene inferiori ai sei mesi sostituibili con
pene pecuniarie.
• Forte anticipazione della tutela
sanzionatoria: sono reati di pericolo
presunto, si realizzano a prescindere dalla
sussistenza di un effettivo danno
ambientale (o reati di “inosservanza” assenza di autorizzazione).
• Reati puniti indifferentemente a titolo di
colpa o dolo.
Conseguenze per l’impresa:
• Codice appalti art. 38: requisiti per la
partecipazione alle gare pubbliche – questi
reati rilevano per l’esclusione
discrezionale.
• Confisca: disposta con la sentenza di
condanna o sentenza 444 c.p.p.
nell’ipotesi di discarica abusiva.
Risarcimento
Eccezione alle regole generali: il beneficio
della sospensione condizionale della pena
può essere subordinato al risarcimento del
danno e all’esecuzione degli interventi di
messa in sicurezza, bonifica e ripristino.
DELEGA DI FUNZIONI
• Conferita per iscritto
• A un soggetto competente
• Con poteri di spesa
• Esclude la responsabilità dei vertici
aziendali
REATI IN MATERIA
AMBIENTALE
I DELITTI
Art. 258: violazione degli obblighi in
materia di formulari.
• Ogni rifiuto deve essere trasportato con un
formulario. Chi falsifica il certificato di
analisi dei rifiuti che accompagna il
formulario è punito con la pena prevista
dall’art. 483 c.p. (falsità ideologica
commessa da privato in atto pubblico)
Art. 260 bis
• Sistema tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) –
Rinvio.
• Se si falsificano i certificati di analisi
utilizzati nell’ambito del Sistri, si applicano
le pene previste dall’art. 483 c.p.
• Se si alterano fraudolentemente le schede
Sistri, si applicano le pene previste dagli
artt. 477 e 482 c.p. (falsità materiale del
privato in certificazioni)
I DELITTI IN MATERIA
AMBIENTALE
Art. 260: 1. Chiunque, al fine di conseguire un
ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso
l'allestimento di mezzi e attività continuative
organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta,
importa, o comunque gestisce abusivamente
ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la
reclusione da uno a sei anni.
• Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica
la pena della reclusione da tre a otto anni.
ART. 260
• Parallelismo con l’associazione a delinquere: ma
la pluralità di agenti non è richiesta come
elemento costitutivo della fattispecie.
• Reato di pura condotta. Più condotte autonome • Necessaria una struttura organizzata:
l’inserimento di tali operazioni nel contesto di
una struttura organizzata, che operi con
continuità. La fattispecie criminosa deve, in
effetti, essere espletata attraverso più operazioni
e con l’allestimento di mezzi e attività
continuative organizzate
Art. 260
• Ingente quantità di rifiuti: difficile valutare,
esclusa l’illegittimità costituzionale
(esempio, piccole quantità ripetutamente).
• Fine di lucro: dolo intenzionale - non
necessariamente di natura patrimoniale,
ben potendo essere integrato anche dal
mero risparmio di costi o dal
perseguimento di vantaggi di altra natura .
Conseguenze del reato.
• Pene alte.
• Alla condanna conseguono le pene accessorie
di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del
codice penale (interdizione pubblici uffici,
interdizione professione e arte, interdizione
temporanea dagli uffici direttivi delle imprese,
incapacità di contrarre con la PA).
• Il giudice, con la sentenza di condanna o con
quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, ordina il ripristino
dello stato dell'ambiente e può subordinare la
concessione della sospensione condizionale
della pena all'eliminazione del danno o del
pericolo per l'ambiente.
DISASTRO AMBIENTALE
• Codice penale – art. 434: Crollo di costruzioni o altri
disastri dolosi.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli
precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo
di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro
disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la
pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque
anni.
La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo
o il disastro avviene.
• Reato punito nella forma colposa dall’art. 449 c.p.
Art. 434
• Norma di chiusura del capo dedicato ai
delitti di comune pericolo mediante
violenza, preceduto da strage, incendio,
naufragio e disastro aviatorio, disastro
ferroviario…
• C.d. disastro innominato “ovvero un altro
disastro”: unica ipotesi non tipicamente
descritta.
DISASTRO AMBIENTALE
Per configurare il reato di “disastro” è
sufficiente che il nocumento metta in
pericolo, anche solo potenzialmente, un
numero indeterminato di persone.
Infatti, il requisito che connota la nozione
di "disastro" ambientale, delitto previsto
dall'art.434 c.p., è la "potenza espansiva
del nocumento" anche se non irreversibile,
e l'"attitudine a mettere in pericolo la
pubblica incolumità".
DISASTRO AMBIENTALE
• Tipici esempi: Stava, Vajont.
• Ma la giurisprudenza tende ad applicare questo reato
anche in ipotesi in cui l’evento di pericolo è meno
imponente: «il termine “disastro” (nella specie
ambientale) implica che esso sia cagione di un evento di
danno o di pericolo per la pubblica incolumità
"straordinariamente grave e complesso", ma non
"eccezionalmente immane» (Cassazione Sez. V, n°
40330/2006). Pertanto, "è necessario e sufficiente che il
nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione
che esponga a pericolo, collettivamente, un numero
indeterminato di persone" (Cassazione Sezione 5
sentenza 11486/1989).
DISASTRO AMBIENTALE
Nella specie, i Giudici avevano evidenziato una
imponente contaminazione di siti realizzata dagli indagati
mediante l'accumulo sul territorio e lo sversamento nelle
acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente
pericolosi. Tali condotte hanno insita una elevata portata
distruttiva dell’ambiente con conseguenze gravi,
complesse ed estese ed hanno una alta potenzialità
lesiva tanto da provocare un effettivo pericolo per la
incolumità fisica di un numero indeterminato di persone
idonee a confermare gli arrestati domiciliari a un
imprenditore per lo smaltimento illecito di rifiuti speciali
pericolosi (Cass. 9418/2008).
QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
PER INDETERMINATEZZA, SENTENZA
INTERPRETATIVA DI RIGETTO 327/08:
• Interpretazione sistematica: l’art. 434 è
una norma di chiusura, accadimento
diverso da quelli precedentemente
disciplinati, ma comunque omogeneo sul
piano delle caratteristiche strutturali.
• Nozione unitaria di disastro:
• Sul piano dimensionale: evento distruttivo
di proporzioni straordinarie, anche se non
necessariamente immani, atto a produrre
effetti dannosi gravi, complessi ed estesi.
• Sul piano dell’offesa: pericolo per la vita o
per l’integrità fisica di un numero
indeterminato di persone, anche se non
serve l’effettiva morte di uno o più
soggetti.
Art. 439 c.p.
• Avvelenamento di acque o di sostanze
alimentari:
• Chiunque avvelena acque o sostanze
destinate all’alimentazione, prima che
siano attinte o distribuite per il consumo, è
punito con la reclusione non inferiore a 15
anni.
• Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si
applica l’ergastolo e nel caso di morte di
più persone si applica la pena [di morte].
Art. 452 c.p.
• Ipotesi colposa di avvelenamento:
• Nel caso di morte di più persone, si
applica la pena da 3 a 12 anni;
• Nel caso di morte di una persona si
applica la pena da 1 a 5 anni;
• Per il solo avvelenamento si applica la
pena da 6 mesi a 3 anni.
Avvelenamento
• Nel sistema del codice è un delitto contro
l’incolumità pubblica, volto a proteggere
dal contatto con acque o sostanze
alimentari avvelenate il pubblico di coloro
che potrebbero bere le acque avvelenate
o mangiare gli alimenti avvelenati dopo la
loro distribuzione per il consumo. La tutela
è anticipata alla soglia del pericolo per
l’incolumità pubblica.
Avvelenamento - Oggetto
• Secondo l’interpretazione prevalente in passato, “il
concetto di destinazione alla alimentazione è inteso in
senso diretto ed immediato, sicchè le acque destinate
alla alimentazione sarebbero solo quelle destinate ad
essere bevute oppure quelle impiegate per cucinare”.
• Anni 70: il concetto di destinazione all’alimentazione
sarebbe da intendere “in senso più snello, indiretto e
mediato, e cioè nel senso di ritenere destinata alla
alimentazione anche l’acqua di superficie che serva alla
coltivazione delle piante e per l’allevamento del
bestiame”.
• CASI – acque balneari, molluschi, bovini,
falde.
Avvelenamento - Nozione
• Pericolo presunto, accertamento in
concreto del pericolo insito
nell’accertamento dell’avvelenamento.
• il concetto di avvelenamento di per sé denota una
situazione spiccatamente pericolosa.
• "il pericolo è l'aspetto sostanziale dell'avvelenamento: se
non sorge alcun pericolo, l'acqua non si può dire
'avvelenata', e perciò non vi è reato". È questo il senso
dell’affermazione ricorrente in dottrina e in
giurisprudenza, secondo cui “il pericolo per la pubblica
incolumità non è espressamente menzionato dal
legislatore, in quanto insito nello stesso avvelenamento”
Avvelenamento - Nozione
• “Avvelenamento è ogni fatto che renda tossica l’acqua o
la sostanza di cui si tratta, mediante elementi inorganici
od organici ….. Non si richiede che venga usato un
veleno assolutamente mortifero, basta ch’esso possa
produrre sconcerto o malattia, cioè generare pericolo per
la salute delle persone” – critica.
• termine avvelenare: perché l’acqua possa considerarsi
avvelenata, integrando l’elemento materiale del reato, vi
deve essere necessariamente il pericolo che essa
determini effetti tossici nelle persone che vi entrino in
contatto alimentare.
Avvelenamento - Nozione
• Cass. 13 febbraio 2007, n. 15216: “La norma
incriminatrice non richiede apertis verbis che dal fatto sia
derivato un pericolo per la salute pubblica e la
considerazione può ritenersi sufficiente a giustificare
l’orientamento giurisprudenziale che considera il reato in
esame come fattispecie di pericolo presunto. Ciò
nondimeno il giudice è tenuto, anzitutto, ad accertare
che si sia verificato l’avvelenamento (termine che ha
pregnanza semantica tale da renderne deducibile in via
normale il pericolo per la salute pubblica, bene giuridico
tutelato), che è l’evento del reato”.
Avvelenamento - Nozione
• Cass. 13 febbraio 2007, n. 15216:la Cassazione ha
•
annullato (con rinvio) la sentenza impugnata, “che afferma in modo del tutto
apodittico la sussistenza dell’avvelenamento; non spiega, in altre parole, da
quali elementi abbia dedotto che il cromo versato nel rio avesse
determinato l’avvelenamento delle acque. Manca, tra l’altro, nella decisione
impugnata, ogni considerazione sull’effettiva quantità di cromo finita nelle
acque, benché l’avvelenamento non possa riferirsi se non a condotte che,
per la qualità e la quantità dell’inquinante, siano pericolose per la salute
pubblica, pericolosità che va scientificamente accertata.
Pericolosa per il bene giuridico tutelato è, in altre parole quella dose di
sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato
effetti avversi per la salute. Non è corretto, invece, il riferimento a schemi
presuntivi; in particolare, i “limiti soglia”, di cui parla la sentenza impugnata,
costituiscono una prudenziale indicazione sulla quantità di sostanza,
presente in alimenti, che l’uomo può assumere senza rischio,
quotidianamente e sul lungo periodo”.
Scarica

I REATI AMBIENTALI