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Linea
DEDICA
TRANQUILLITÀ PER LA FAMIGLIA
EDIZIONE 01.2002
FONDIPREV Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. Sede: 50129 Firenze - Via L. il Magnifico, 1 - Capitale sociale
€ 6.240.000,00 int. vers. - Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Firenze: 08541970581 - Partita I.V.A.:
04824720488 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell’Industria del
Commercio e dell’Artigianato n. 18892 del 15.02.1991 (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 06.03.1991)
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Presentazione
La Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù in collaborazione con La Fondiaria, Le
propone
DEDICA
tranquillità per la famiglia
DEDICA è la polizza ideale per tutti coloro che ricercano una garanzia assicurativa
per tutelare il futuro dei propri cari da un evento imprevisto.
DEDICA permette infatti di:
garantirsi un elevato capitale con un investimento limitato;
accedere immediatamente ad un servizio assicurativo senza difficoltà burocratiche;
scegliere la soluzione più coerente con le specifiche esigenze della famiglia;
inserire, se richiesto, garanzie complementari che incrementano la garanzia
assicurativa;
garantirsi un patrimonio esente da tasse di successione e che non rientra nell’asse
ereditario;
... ed in più
detrarre fiscalmente parte dei premi versati nell’anno;
disporre di un capitale in caso di premorienza impignorabile e insequestrabile.
DEDICA: tranquillità per la famiglia.
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Nota Informativa
DEDICA - Assicurazione temporanea in caso di morte a premio annuo costante (Tariffa 8P)
Distribuita da Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù.
Premessa
La presente Nota Informativa ha lo scopo di
fornire tutte le informazioni preliminari necessarie
al Contraente-Assicurato per poter valutare in
modo corretto e completo l’opportunità di
sottoscrivere l’assicurazione vita denominata
“Tariffa n. 8P - Assicurazione temporanea
in caso di morte a premio annuo costante”.
La presente informativa precontrattuale e quelle da
fornire in corso di contratto, relative alla suddetta
tipologia di assicurazioni, sono regolate da specifiche
disposizioni impartite dall’ISVAP (Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo) sulla base delle norme emanate a tutela del
consumatore dall’Unione Europea per il settore delle
assicurazioni sulla vita e recepite nell’ordinamento
italiano con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.
La presente Nota Informativa non è soggetta al
preventivo controllo da parte dell’ISVAP.
1 - Informazioni relative alla
Società
FONDIPREV Compagnia di Assicurazioni
sulla Vita S.p.A. - in seguito sinteticamente indicata
con “Società” - ha sede legale in Italia, Via L. il
Magnifico 1, Firenze ed è autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni sulla vita con decreto del
Ministero dell’Industria del Commercio e
dell’Artigianato n. 18892 del 15.02.1991 (Gazzetta
Ufficiale n. 55 del 06.03.1991).
Per tutte le comunicazioni alla Società
concernenti il contratto in corso, il Contraente
potrà avvalersi del tramite del soggetto abilitato
dalla Società al collocamento, al quale è
assegnata la polizza, oppure potrà inviare le
stesse direttamente al seguente indirizzo:
FONDIPREV
Compagnia di Assicurazioni sulla Vita
Direzione Linea Vita
Via L. il Magnifico, 1 - 50129 - Firenze
2 - Informazioni relative
all’assicurazione
2.1 Prestazioni
L’assicurazione qui descritta è denominata
“Tariffa n.8P - Assicurazione temporanea in
caso di morte a premio annuo costante”.
La garanzia principale consiste nell’impegno della
Società a pagare il capitale assicurato ai Beneficiari
designati, al momento in cui si verifichi il decesso
dell’Assicurato prima della scadenza del contratto.
Alla garanzia principale possono essere abbinate,
su richiesta del Contraente e a fronte del
pagamento dei relativi soprapremi annui, le
seguenti garanzie facoltative:
garanzia complementare infortuni: prevede,
nella forma “duplice”, la corresponsione di un
ulteriore capitale in caso di morte dell’Assicurato
dovuta a infortunio, capitale che, nella forma
“triplice”, viene raddoppiato se l’infortunio è
causato da incidente stradale;
garanzia di famiglia: prevede la
corresponsione di un ulteriore capitale in caso
di morte della persona indicata nella scheda di
polizza (“Assicurato G.F.”) contemporanea o
successiva al decesso dell’Assicurato, purché
sia in vita almeno uno dei figli della coppia.
Poiché i premi e gli eventuali soprapremi servono
esclusivamente alla copertura del rischio di morte,
l’assicurazione non prevede valore di riscatto e nessuna
prestazione è dovuta in caso di sopravvivenza
dell’Assicurato alla scadenza del contratto.
La stipulazione dell’assicurazione richiede il
preventivo accertamento delle condizioni di salute
dell’Assicurato mediante visita medica;
accertamenti sanitari aggiuntivi sono previsti per la
garanzia relativa al caso di decesso dovuto ad
infezione da HIV (AIDS e patologie collegate).
Tuttavia è possibile, a determinate condizioni, la
semplice compilazione di un questionario, ma in
tal caso la garanzia ha inizialmente
un’efficacia limitata (periodo di carenza).
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Comunque, sono esclusi dalla garanzia i casi
di decesso dovuti a determinate cause, come
specificato nelle Condizioni contrattuali.
Per la valutazione preventiva del rischio da parte
della Società, riveste un’importanza particolare il
comportamento dell’Assicurato relativamente al
fumo; infatti il Contraente beneficia di una
riduzione del premio se l’Assicurato è non
fumatore. Tale stato deve risultare da
dichiarazione fatta dall’Assicurato - sotto la
responsabilità propria e del Contraente - di non
avere mai fumato nell’anno che precede la
conclusione del contratto. Il diritto alla riduzione
del premio decade immediatamente se
l’Assicurato inizia o ricomincia a fumare, anche
sporadicamente (con corrispondente riduzione del
capitale assicurato o riquantificazione del premio);
in tal caso il medesimo ed il Contraente sono
tenuti a darne comunicazione alla Società entro 30
giorni mediante raccomandata.
È di fondamentale importanza che le
dichiarazioni rese dal Contraente e
dall’Assicurato siano complete e veritiere per
evitare il rischio di successive, legittime
contestazioni da parte della Società che
potrebbero anche pregiudicare il diritto al
pagamento delle prestazioni.
2.2 Durata del contratto
La durata del contratto non può superare - di
norma - i 20 anni. La scelta della durata va
effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti e
compatibilmente con l’età dell’Assicurato.
2.3 Informazioni sui premi
L’assicurazione richiede il versamento alla Società
- tramite il competente soggetto abilitato - di
premi annui anticipati, di importo costante, dovuti
per tutta la durata del contratto ma comunque non
oltre la morte dell’Assicurato.
Il premio può essere corrisposto anche
ratealmente previa maggiorazione del suo importo
annuo nella misura, rispettivamente, del 2%
(rateazione semestrale), 3% (rateazione trimestrale),
5% (rateazione mensile).
Se viene scelta la rateazione mensile, alla conclusione
del contratto il Contraente deve versare in unica
soluzione le prime tre rate mensili di premio.
L’importo del premio annuo dipende
dall’ammontare del capitale assicurato e dalla
presenza o meno di garanzie facoltative, dalla
durata del contratto, dal sesso e dall’età
dell’Assicurato, nonché dal suo stato di salute e
dalle sue abitudini di vita, con particolare
riferimento al fumo. Il premio, una volta stabilito in
base a tali elementi, non può essere modificato nel
corso della durata del contratto, salvo che per
effetto della perdita dello stato di non fumatore.
L’importo del premio indicato nel progetto
esemplificativo allegato si riferisce all’ipotesi
di un Assicurato in perfette condizioni di salute.
Il Contraente può scegliere se versare i premi in
contanti oppure con assegno bancario o circolare
tratto o emesso all’ordine della Società; i
versamenti successivi al primo possono anche
essere effettuati mediante apposito bollettino di
conto corrente postale intestato al competente
soggetto abilitato oppure bonifico bancario a
favore dello stesso.
Nei casi in cui il contratto sia collocato tramite il
canale bancario e nei casi in cui venga
contrattualmente stabilito, è invece richiesto il
pagamento del premio mediante addebito sul conto
corrente del Contraente e contestuale accredito a
favore della Società; in tali casi, il Contraente che
intenda successivamente estinguere il conto corrente
potrà chiedere alla Società di indicargli le modalità
per proseguire i versamenti.
In ogni caso, la Società non è tenuta ad inviare
avvisi di scadenza né a provvedere all’incasso dei
premi a domicilio.
2.4 Sospensione del pagamento dei premi Risoluzione del contratto
Nel caso che il Contraente non versi una
delle rate di premio entro 30 giorni dalla
relativa scadenza, il contratto resta sospeso.
In ogni caso, entro 180 giorni dalla sospensione del
pagamento dei premi, è possibile riattivare la piena
efficacia del contratto mediante corresponsione delle
rate di premio arretrate maggiorate di interessi;
trascorsi 180 giorni, ma entro un anno, la riattivazione
può invece essere concessa dalla Società che, per
decidere se accordarla, può richiedere nuovi
accertamenti sanitari.
Se il contrato sospeso non viene riattivato nei
modi di cui sopra, i premi già versati restano
acquisiti dalla Società.
2.5 Pagamenti della Società
La Società effettua i pagamenti - presso il proprio
domicilio o quello del competente soggetto
abilitato, dietro consegna dell’originale della
polizza e delle eventuali appendici - entro 30
giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo del
pagamento, purché a tale data sia stata ricevuta
tutta la documentazione necessaria a verificare
l’esistenza dell’obbligo stesso e ad individuare gli
aventi diritto; in caso contrario, la Società effettuerà il
pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della
suddetta documentazione completa.
I pagamenti dovuti in esecuzione del contratto
vengono effettuati previa richiesta, mediante invio
alla Società dell’apposito modulo allegato alla
polizza (comunque disponibile presso i soggetti
abilitati), debitamente compilato e sottoscritto
dagli aventi diritto, completo di tutta la
documentazione specificata nel modulo stesso in
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relazione alla causa del pagamento richiesto.
La Società ha comunque diritto, in considerazione
di particolari esigenze istruttorie, a richiedere
l’ulteriore documentazione necessaria a verificare
l’esistenza dell’obbligo di pagamento e ad
individuare gli aventi diritto.
Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di
assicurazione si prescrivono in un anno da quando
si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
2.6 Diritto di recesso e di revoca della proposta
Il contratto è concluso nel giorno in cui il
Contraente riceve la comunicazione scritta, firmata
dalla Società, di accettazione della proposta di
assicurazione - anche mediante consegna della
polizza - oppure, in assenza della proposta, nel
giorno in cui la polizza firmata dalla Società viene
sottoscritta dal Contraente.
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30
giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione
alla Società con lettera raccomandata contenente
gli elementi identificativi del contratto.
Il recesso ha l’effetto di liberare le parti da
qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a
decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione
della comunicazione di recesso, quale risulta dal
timbro postale della relativa raccomandata.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
del recesso, dietro consegna dell’originale della
polizza e delle eventuali appendici, la Società
rimborsa al Contraente il premio eventualmente
corrisposto, diminuito di una quota dello stesso, in
proporzione al periodo nel quale le garanzie sono
state in vigore, e altresì diminuito:
di € 41,32 (L.80.000) quale recupero delle
spese sostenute, oppure
dei diritti di polizza per contratti con visita
medica, il cui importo varia in relazione
all’ammontare del capitale assicurato.
Nella fase che precede la conclusione del contratto,
il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la
proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione
delle somme eventualmente già pagate, al netto delle
spese di € 41,32 (L.80.000) o dei suddetti diritti di
polizza per contratti con visita medica.
2.7 Aspetti legali e fiscali
Legislazione e lingua applicabili
Il contratto è assoggettato alla legge italiana ed è
redatto, di norma, in lingua italiana.
Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile, le
somme dovute dall’assicuratore in dipendenza di
contratti di assicurazione sulla vita non sono
pignorabili né sequestrabili.
Diritto proprio del beneficiario
Ai sensi dell’art. 1920 del Codice Civile, il
Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita
acquista, per effetto della designazione fatta a suo
favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi
dell’assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le
somme corrisposte a seguito di decesso
dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
Regime fiscale dei premi
I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione sono esenti dall’imposta sulle
assicurazioni.
Se l’assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi
di morte, di invalidità permanente non inferiore al
5% o di non autosufficienza nel compimento degli
atti della vita quotidiana, a condizione che
Assicurato sia lo stesso Contraente o persona
fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad
una detrazione del 19% dall’imposta sul reddito
dichiarato dal Contraente a fini IRPEF, alle
condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
L’importo annuo complessivo sul quale calcolare
la detrazione non può superare € 1.291,14
(L. 2.500.000).
Concorrono alla formazione di tale importo anche
i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate
anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano
il diritto alla detrazione di imposta.
Regime fiscale delle somme corrisposte
Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità
permanente, ovvero di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana, anche se
erogate in forma di rendita, sono esenti dall’IRPEF.
Le somme corrisposte in caso di morte sono anche
esenti dall’imposta sulle successioni.
In ogni caso, le somme percepite nell’esercizio di
attività commerciali concorrono a formare il
reddito d’impresa restando assoggettate
all’ordinaria tassazione.
2.8 Reclami
Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto
del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla
Società (Servizio Assistenza Clienti) che è in ogni
caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.
È comunque facoltà del Cliente presentare
reclamo all’ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo), con
sede in Via del Quirinale n. 21 - 00187 ROMA,
quale organo a ciò preposto.
3 - Informazioni in corso di contratto
Il Contraente potrà chiedere alla Società (Servizio
Assistenza Clienti) ogni informazione relativa al
contratto.
Al Contraente verrà tempestivamente inviata
comunicazione delle eventuali variazioni
intervenute, rispetto alle informazioni contenute
nella presente Nota Informativa, che possano
avere rilevanza per il contratto sottoscritto.
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Condizioni Contrattuali
DEDICA - Assicurazione temporanea in caso di morte a premio annuo costante (Tariffa 8P)
Distribuita da Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù.
I Oggetto del contratto
1 - Prestazioni assicurate
Con la presente assicurazione la Società
garantisce la corresponsione ai Beneficiari
designati del capitale assicurato - indicato nella
scheda di polizza - al momento in cui si verifichi il
decesso dell’Assicurato prima della scadenza
contrattuale; altrimenti, alla scadenza stessa
l’assicurazione si risolve ed i premi pagati restano
acquisiti dalla Società in corrispettivo del rischio
corso.
2 - Esclusioni e limitazioni
La garanzia per il caso di morte è operante
qualunque sia la causa del decesso - senza limiti
territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di
professione dell’Assicurato - fatte salve le
esclusioni e le limitazioni descritte agli art. 15 e
16.
3 - Premio
Il premio annuo indicato nella scheda di polizza, di
ammontare costante, è dovuto dal Contraente alla
data di decorrenza del contratto e ad ogni suo
anniversario precedente la scadenza contrattuale,
e deve essere corrisposto in via anticipata nella
rateazione pattuita, ma comunque non oltre la
morte dell’Assicurato.
Il Contraente deve versare i premi alla Società tramite il competente soggetto abilitato al
collocamento - scegliendo fra il pagamento in
contanti oppure con assegno bancario o circolare
tratto o emesso all’ordine della Società; per i
versamenti successivi al primo sono inoltre
ammessi i seguenti mezzi di pagamento: apposito
bollettino di conto corrente postale intestato al
soggetto abilitato, oppure bonifico bancario a
favore dello stesso.
Nei casi in cui il contratto sia collocato tramite il
canale bancario e nei casi in cui le parti lo
stabiliscano contrattualmente, il pagamento del
premio avviene mediante addebito sul conto
corrente del Contraente e contestuale accredito a
favore della Società; in tali casi, il Contraente che
intenda successivamente estinguere il conto
corrente potrà chiedere alla Società di indicargli le
modalità per proseguire i versamenti.
II - Conclusione del contratto e
diritto di recesso
4 - Conclusione del contratto, entrata in
vigore e scadenza dell’assicurazione
Il contratto si intende concluso nel giorno in cui:
la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta
dal Contraente e dall’Assicurato, oppure
il Contraente, a seguito della sottoscrizione della
proposta, riceve dalla Società la polizza
debitamente firmata o altra comunicazione scritta
attestante l’assenso della Società stessa.
Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia
stata versata la prima rata di premio, alle ore 24
del giorno di conclusione del contratto o della
data di decorrenza indicata nella scheda di
polizza, se successiva.
Nel caso in cui il versamento della prima rata di
premio sia effettuato successivamente alla data di
conclusione del contratto e alla data di decorrenza
indicata nella scheda di polizza, le garanzie entrano
in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.
In ogni caso sono fatti salvi i periodi di carenza
delle garanzie esplicitamente previsti.
L’assicurazione termina alle ore 24 della data di
scadenza indicata nella scheda di polizza.
5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del
rischio
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
devono essere esatte e complete.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze
relative a circostanze tali che la Società, se avesse
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conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe
dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato
alle medesime condizioni, la Società stessa si
riserva:
di impugnare il contratto e quindi, in caso di
sinistro, di rifiutare il pagamento della
prestazione ai sensi dell’art. 1892 C.C.,
quando esiste malafede o colpa grave,
di recedere dal contratto o, in caso di sinistro,
di ridurre la somma da pagare, ai sensi dell’art.
1893 C.C., quando non esiste malafede o
colpa grave.
Trascorsi 180 giorni dall’entrata in vigore delle
garanzie o dalla data dell’eventuale riattivazione del
contratto, accordata dalla Società, la stessa può
agire, come previsto al precedente comma,
esclusivamente quando esiste malafede o colpa grave
oppure quando le dichiarazioni inesatte o le reticenze
riguardano il comportamento dell’Assicurato relativamente
al fumo.
L’inesatta o incompleta indicazione dei dati
anagrafici dell’Assicurato, se rilevante ai fini delle
prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati
reali, delle somme dovute.
6 - Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30
giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione
alla Società con lettera raccomandata contenente
gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a
FONDIPREV
Compagnia di Assicurazioni sulla Vita
Direzione Linea Vita
Via L. il Magnifico, 1 - 50129 - Firenze
Il recesso libera entrambe le parti da ogni
obbligazione derivante dal contratto a decorrere
dalle ore 24 del giorno di invio della
comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro
postale della relativa raccomandata.
Entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione di recesso, dietro consegna
dell’originale della polizza e delle eventuali
appendici, la Società rimborsa al Contraente le
rate di premio versate, diminuite di una quota delle
stesse - in proporzione al periodo nel quale le
garanzie sono state in vigore - nonché diminuite:
di € 41,32 (L. 80.000) a fronte delle spese
sostenute, oppure
dei diritti di polizza per contratti con visita
medica, il cui importo varia in relazione
all’ammontare del capitale assicurato.
III - Regolamentazione nel corso
della durata contrattuale
7 - Sospensione del pagamento dei premi:
risoluzione del contratto
Il mancato pagamento anche di una sola rata di
premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di
scadenza, costituisce - a partire dalle ore 24 di
quest’ultima data – sospensione del pagamento
dei premi.
In tal caso il contratto resta sospeso e, se non
viene riattivato ai sensi dell’art. 8, si risolve ed i
premi pagati restano acquisiti dalla Società in
corrispettivo del rischio corso.
A giustificazione del mancato pagamento dei
premi, il Contraente non può, in nessun caso,
opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi
di scadenza né provveduto all’incasso a domicilio.
8 - Ripresa del pagamento dei premi:
riattivazione del contratto
Entro 180 giorni dalla sospensione del pagamento
dei premi, il Contraente può riattivare il contratto
sospeso, pagando le rate di premio arretrate
aumentate degli interessi legali per il periodo
intercorso fra ciascuna data di scadenza e quella
di riattivazione.
La riattivazione del contratto ripristina - con
effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento delle
rate di premio arretrate aumentate degli interessi il capitale assicurato per il medesimo importo che
si sarebbe ottenuto qualora non si fosse verificata
la sospensione del pagamento dei premi, fatte
salve le esclusioni e le limitazioni esplicitamente
previste per le garanzie.
Trascorsi 180 giorni ed entro un anno dalla
sospensione del pagamento dei premi, la
riattivazione può essere concessa dalla Società
che, per decidere se accordarla, può richiedere
nuovi accertamenti sanitari.
9 - Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così
come può darlo in pegno o comunque vincolare le
somme assicurate.
Tali atti, per avere efficacia nei confronti della
Società, devono risultare dalla scheda di polizza o
da appendice alla stessa ed essere firmati dalle
parti interessate.
Nel caso di pegno o vincolo, il recesso richiede
l’assenso scritto del creditore o vincolatario.
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IV - Regolamentazione integrativa
per assicurati non fumatori
V - Beneficiari e pagamenti della
Società
10 - Riduzione del premio per Assicurati non
fumatori
Se l’Assicurato, al momento della conclusione del
contratto, si è dichiarato non fumatore, la parte
del premio annuo della tariffa 8P per assicurati
fumatori che eccede la componente fissa di €
36,15 (L. 70.000) per spese, viene ridotta della
percentuale indicata nella scheda di polizza.
Il diritto alla riduzione del premio decade
immediatamente quando l’Assicurato inizia o ricomincia
a fumare, anche sporadicamente. In tal caso, il
medesimo ed il Contraente sono tenuti a darne
comunicazione alla Società, come previsto all’art. 11.
Qualora nel corso della durata contrattuale la
dichiarazione dello stato di non fumatore
dell’Assicurato risulti inesatta, oppure vengano
riscontrate reticenze in relazione alla
comunicazione della perdita di tale stato, la
Società agirà come previsto all’art. 5.
13 - Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in
qualsiasi momento revocare o modificare tale
designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere
revocata o modificata nei seguenti casi:
dopo che il Contraente ed il Beneficiario
abbiano dichiarato per iscritto alla Società,
rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca
e l’accettazione del beneficio;
dopo la morte del Contraente;
dopo che, verificatosi l’evento previsto, il
Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla
Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi il recesso e le operazioni di pegno o
vincolo di polizza, richiedono l’assenso scritto dei
Beneficiari.
La designazione dei Beneficiari e le sue
eventuali revoche o modifiche devono essere
comunicate per iscritto alla Società o disposte
per testamento.
11 - Perdita dello stato di non fumatore
Se l’Assicurato, dichiaratosi non fumatore, inizia o
ricomincia a fumare, anche sporadicamente, il
medesimo ed il Contraente sono tenuti, ai sensi
dell’art. 1898 c.c., a darne comunicazione alla
Società entro 30 giorni mediante raccomandata.
Dalla data della comunicazione, quale risulta dal
timbro postale della raccomandata, il capitale
assicurato viene diminuito della stessa percentuale indicata nella scheda di polizza - applicata per la
riduzione del premio. La diminuzione del capitale
non viene effettuata qualora il Contraente, previa
richiesta alla Società da inviare con la suddetta
comunicazione, provveda a pagare, per il periodo
di durata contrattuale successivo alla comunicazione,
il nuovo premio annuo calcolato dalla Società, alla
luce dello stato di fumatore, e da essa comunicato.
12 - Verifica dello stato di non fumatore in
caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato, il Contraente e gli
aventi diritto sono tenuti a fornire in modo veritiero e
completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla
Società per verificare la permanenza dello stato di
non fumatore dell’Assicurato.
Qualora venga accertato che, nel corso della durata
contrattuale, si era verificata la perdita dello stato di
non fumatore dell’Assicurato, senza che il medesimo
od il Contraente avessero adempiuto all’obbligo
della relativa comunicazione, la Società agirà come
previsto all’art. 5.
14 - Pagamenti della Società
Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in
esecuzione del contratto vengono effettuati presso
il domicilio della stessa o quello del competente
soggetto abilitato, contro rilascio di regolare
quietanza da parte degli aventi diritto e dietro
consegna dell’originale della polizza e delle
eventuali appendici.
I pagamenti vengono effettuati previa richiesta,
mediante invio alla Società dell’apposito modulo
allegato alla polizza (modello 1.10095.9GF),
comunque disponibile presso i soggetti abilitati),
debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi
diritto, completo di tutta la documentazione
specificata nel modulo stesso in relazione alla
causa del pagamento richiesto.
La Società ha comunque diritto, in considerazione
di particolari esigenze istruttorie, a richiedere
l’ulteriore documentazione necessaria a verificare
l’esistenza dell’obbligo di pagamento e ad
individuare gli aventi diritto.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di
pagamento, la somma dovuta viene messa a
disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni
dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso, purché a
tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione
necessaria; in caso contrario, la somma dovuta
viene messa a disposizione entro 30 giorni dal
ricevimento della suddetta documentazione
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completa. Decorso tale termine - ed a partire dal
medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a
favore degli aventi diritto.
VI - Esclusioni e limitazioni
15 - Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia i casi di decesso
derivanti direttamente o indirettamente da:
dolo del Contraente o del Beneficiario;
partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti
dolosi;
partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di
guerra, salvo che non derivi da obblighi verso
lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può
essere prestata, su richiesta del Contraente,
alle condizioni stabilite dal competente
Ministero;
partecipazione a corse di velocità e relativi
allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a
bordo di aeromobile non autorizzato al volo o
con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in
ogni caso, se viaggia in qualità di membro
dell’equipaggio;
suicidio e omicidio dell’Assicurato
consenziente, se avviene nei primi due anni
dall’entrata in vigore delle garanzie o, trascorso
questo periodo, nel primo anno dalla data
dell’eventuale riattivazione del contratto
accordata dalla Società.
In caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad una
di tali cause escluse dalla garanzia, il contratto si
risolve ed i premi pagati restano acquisiti dalla
Società.
16 - Limitazioni
La piena efficacia della garanzia per il caso di
morte è subordinata alla circostanza che
l’Assicurato si sia preventivamente sottoposto a
visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti
sanitari richiesti dalla Società. Nel caso che
l’Assicurato, previo assenso della Società, abbia
scelto di non sottoporsi a visita medica, la
garanzia per il caso di morte è soggetta ad un
periodo di carenza di 180 giorni dall’entrata in
vigore delle garanzie, o dalla data dell’eventuale
riattivazione del contratto accordata dalla Società.
Il periodo di carenza è esteso a cinque anni per i
casi di decesso dovuti a infezione - inclusa la
sieropositività - da qualsiasi virus di
immunodeficienza umana (HIV) o sindrome da
immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie
collegate.
Detta limitazione (periodo di carenza) è
operante solo se espressamente richiamata nella
scheda di polizza; in caso contrario la garanzia
per il caso di morte si intende pienamente
efficace.
Qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato
durante il periodo di carenza, il contratto si risolve
ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società.
La suddetta limitazione di garanzia non si applica
esclusivamente nel caso in cui il decesso avvenga
per conseguenza diretta di una delle cause sotto
specificate, purché sopravvenuta dopo l’entrata in
vigore delle garanzie:
una delle seguenti malattie infettive acute: tifo,
paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo,
poliomielite anteriore acuta, meningite
cerebrospinale, polmonite, encefalite
epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo
esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi
ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria
bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi,
botulismo, mononucleosi infettiva, parotite
epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia,
vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica;
shock anafilattico;
infortunio, inteso come il trauma prodotto
all’organismo da causa fortuita, improvvisa,
violenta ed esterna che produca lesioni
obiettivamente constatabili.
VII - Legge applicabile e fiscalità
17 - Legge applicabile
Il contratto è regolato dalla legge italiana.
18 - Foro competente
Per tutte le controversie è competente l’Autorità
Giudiziaria del luogo in cui il Contraente/Assicurato
ha la residenza o il domicilio.
19 - Tasse e imposte
Tasse e imposte relative al contratto sono a carico
del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
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Assicurazione complementare
Infortuni (C.I.)
(Valida solo se espressamente richiamata nell’unita “scheda di polizza”)
Con la presente assicurazione complementare
infortuni (C.I.) la Società si obbliga, qualora la
morte dell’Assicurato avvenga in conseguenza di
infortunio, ad effettuare immediatamente l’ulteriore
pagamento del “capitale C.I.” nella formula
“duplice” o “triplice” indicata nella scheda di
polizza, al Beneficiario designato per il caso di
morte, in aggiunta al capitale garantito con
l’assicurazione principale.
Per la presente assicurazione complementare è
richiesto un soprapremio indicato nella scheda di
polizza e soggetto alla stessa disciplina del premio
dell’assicurazione principale, anche per quanto
riguarda la sospensione e la riattivazione.
Se il premio annuo dell’assicurazione principale è
soggetto a rivalutazione, anche il soprapremio
annuo della presente assicurazione complementare
ed il “capitale C.I.” si rivalutano annualmente nella
stessa misura di rivalutazione applicata al premio
dell’assicurazione principale.
Condizioni che regolano l’assicurazione
complementare infortuni
1) Agli effetti dell’assicurazione complementare,
per morte in conseguenza di infortunio si intende
il caso di morte cagionato direttamente ed
esclusivamente da trauma prodotto
all’organismo da causa esterna, violenta ed
improvvisa.
2) L’assicurazione complementare non
comprende la morte dipendente direttamente o
indirettamente da:
a) inondazioni, terremoti, eruzioni;
b) disintegrazione del nucleo atomico, come pure
da radiazioni provocate dall’accelerazione
artificiale di particelle atomiche;
c) atti di guerra, operazioni militari, insurrezioni,
tumulti popolari;
d) reati dolosi commessi dall’Assicurato, o atti
contro la sua persona, da lui volontariamente
compiuti o consentiti;
e) infezioni, avvelenamenti, lesioni da sforzi;
f) lesioni di qualsiasi genere dipendenti da cure
non praticate in rapporto ad infortunio;
g) partecipazione a gare e corse in genere e
relative prove ed allenamenti; scalata di roccia
o ghiacciaio; incidente di volo qualora
l’Assicurato sia pilota, allievo-pilota o
appartenga all’equipaggio, oppure sia
passeggero su apparecchio non di linea
regolare.
3) L’assicurazione complementare non obbliga
la Società:
a) se l’infortunio che è causa della morte sia
avvenuto mentre l’Assicurato non si trovi al
corrente col pagamento del soprapremio;
b) se la morte si verifichi dopo trascorso un anno
dall’infortunio.
4) L’assicurazione complementare si risolve ed i
soprapremi percepiti restano acquisiti dalla
Società:
a) in caso di riduzione o di riscatto
dell’assicurazione principale, nonché in caso
di esonero dal pagamento del relativo premio;
b) quando sia trascorso il periodo di
pagamento dei premi stabilito nella scheda
di polizza;
c) al compimento del 70° anno di età
dell’Assicurato.
L’eventuale riscossione del soprapremio nei
casi a), b), c) di cui al presente articolo non
obbliga la Società, la quale restituirà quanto
erroneamente riscosso
5) Per quanto non regolamentato dalle
condizioni della presente assicurazione
complementare si applicano, in quanto
compatibili, le condizioni che disciplinano
l’assicurazione principale.
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Assicurazione complementare
garanzia di famiglia (G.F.)
(Valida solo se espressamente richiamata nell’unita “scheda di polizza”)
La Società pagherà immediatamente, in aggiunta
al capitale assicurato con la garanzia principale, il
capitale della garanzia di famiglia in caso di morte
della persona indicata nell’unita scheda di polizza
(“Assicurato G.F.”), purché:
tale decesso avvenga successivamente alla
morte dell’Assicurato o nel medesimo giorno,
ma non oltre la scadenza del contratto;
al decesso dell’Assicurato G.F. sopravviva
almeno uno dei figli della coppia costituita
dall’Assicurato e dall’Assicurato G.F. stesso.
Per la presente assicurazione complementare resta
convenuto che:
il beneficio è attribuito in parti uguali ai figli nati
o nascituri della coppia sopra definita;
il soprapremio annuo è conglobato nelle rate di
premio della polizza ed è dovuto semprechè
siano in vita contemporaneamente l’Assicurato e
l’Assicurato G.F.;
la garanzia non acquisisce valore di riduzione o
di riscatto.
I valori del soprapremio annuo e del capitale della
garanzia di famiglia, nonché le generalità
dell’Assicurato G.F., e la data di scadenza del
contratto sono riportati nell’unita scheda di polizza.
Il capitale assicurato con la presente assicurazione
complementare ed il corrispondente soprapremio
annuo vengono rivalutati annualmente secondo la
stessa misura percentuale applicata per la
rivalutazione del premio dell’assicurazione
principale. In caso di morte dell’Assicurato il
capitale garantito con la presente assicurazione
complementare resterà fissato nel valore raggiunto
alla data del decesso.
Per quanto non regolamentato dalle condizioni
della presente assicurazione complementare si
applicano, in quanto compatibili, le condizioni che
disciplinano l’assicurazione principale.
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DEDICA - Nota Informativa e Condizioni Contrattuali - Mod. 1.7101.9 - Edizione 01.2002
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7101.9 - DEDICA Libretto (8P).p65