MonregalVita Linea DEDICA TRANQUILLITÀ PER LA FAMIGLIA EDIZIONE 01.2002 FONDIPREV Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. Sede: 50129 Firenze - Via L. il Magnifico, 1 - Capitale sociale € 6.240.000,00 int. vers. - Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Firenze: 08541970581 - Partita I.V.A.: 04824720488 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 18892 del 15.02.1991 (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 06.03.1991) 1 Presentazione La Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù in collaborazione con La Fondiaria, Le propone DEDICA tranquillità per la famiglia DEDICA è la polizza ideale per tutti coloro che ricercano una garanzia assicurativa per tutelare il futuro dei propri cari da un evento imprevisto. DEDICA permette infatti di: garantirsi un elevato capitale con un investimento limitato; accedere immediatamente ad un servizio assicurativo senza difficoltà burocratiche; scegliere la soluzione più coerente con le specifiche esigenze della famiglia; inserire, se richiesto, garanzie complementari che incrementano la garanzia assicurativa; garantirsi un patrimonio esente da tasse di successione e che non rientra nellasse ereditario; ... ed in più detrarre fiscalmente parte dei premi versati nellanno; disporre di un capitale in caso di premorienza impignorabile e insequestrabile. DEDICA: tranquillità per la famiglia. 2 Nota Informativa DEDICA - Assicurazione temporanea in caso di morte a premio annuo costante (Tariffa 8P) Distribuita da Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù. Premessa La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente-Assicurato per poter valutare in modo corretto e completo lopportunità di sottoscrivere lassicurazione vita denominata Tariffa n. 8P - Assicurazione temporanea in caso di morte a premio annuo costante. La presente informativa precontrattuale e quelle da fornire in corso di contratto, relative alla suddetta tipologia di assicurazioni, sono regolate da specifiche disposizioni impartite dallISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dallUnione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nellordinamento italiano con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174. La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dellISVAP. 1 - Informazioni relative alla Società FONDIPREV Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. - in seguito sinteticamente indicata con Società - ha sede legale in Italia, Via L. il Magnifico 1, Firenze ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dellIndustria del Commercio e dellArtigianato n. 18892 del 15.02.1991 (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 06.03.1991). Per tutte le comunicazioni alla Società concernenti il contratto in corso, il Contraente potrà avvalersi del tramite del soggetto abilitato dalla Società al collocamento, al quale è assegnata la polizza, oppure potrà inviare le stesse direttamente al seguente indirizzo: FONDIPREV Compagnia di Assicurazioni sulla Vita Direzione Linea Vita Via L. il Magnifico, 1 - 50129 - Firenze 2 - Informazioni relative allassicurazione 2.1 Prestazioni Lassicurazione qui descritta è denominata Tariffa n.8P - Assicurazione temporanea in caso di morte a premio annuo costante. La garanzia principale consiste nellimpegno della Società a pagare il capitale assicurato ai Beneficiari designati, al momento in cui si verifichi il decesso dellAssicurato prima della scadenza del contratto. Alla garanzia principale possono essere abbinate, su richiesta del Contraente e a fronte del pagamento dei relativi soprapremi annui, le seguenti garanzie facoltative: garanzia complementare infortuni: prevede, nella forma duplice, la corresponsione di un ulteriore capitale in caso di morte dellAssicurato dovuta a infortunio, capitale che, nella forma triplice, viene raddoppiato se linfortunio è causato da incidente stradale; garanzia di famiglia: prevede la corresponsione di un ulteriore capitale in caso di morte della persona indicata nella scheda di polizza (Assicurato G.F.) contemporanea o successiva al decesso dellAssicurato, purché sia in vita almeno uno dei figli della coppia. Poiché i premi e gli eventuali soprapremi servono esclusivamente alla copertura del rischio di morte, lassicurazione non prevede valore di riscatto e nessuna prestazione è dovuta in caso di sopravvivenza dellAssicurato alla scadenza del contratto. La stipulazione dellassicurazione richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dellAssicurato mediante visita medica; accertamenti sanitari aggiuntivi sono previsti per la garanzia relativa al caso di decesso dovuto ad infezione da HIV (AIDS e patologie collegate). Tuttavia è possibile, a determinate condizioni, la semplice compilazione di un questionario, ma in tal caso la garanzia ha inizialmente unefficacia limitata (periodo di carenza). 3 Comunque, sono esclusi dalla garanzia i casi di decesso dovuti a determinate cause, come specificato nelle Condizioni contrattuali. Per la valutazione preventiva del rischio da parte della Società, riveste unimportanza particolare il comportamento dellAssicurato relativamente al fumo; infatti il Contraente beneficia di una riduzione del premio se lAssicurato è non fumatore. Tale stato deve risultare da dichiarazione fatta dallAssicurato - sotto la responsabilità propria e del Contraente - di non avere mai fumato nellanno che precede la conclusione del contratto. Il diritto alla riduzione del premio decade immediatamente se lAssicurato inizia o ricomincia a fumare, anche sporadicamente (con corrispondente riduzione del capitale assicurato o riquantificazione del premio); in tal caso il medesimo ed il Contraente sono tenuti a darne comunicazione alla Società entro 30 giorni mediante raccomandata. È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dallAssicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime contestazioni da parte della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto al pagamento delle prestazioni. 2.2 Durata del contratto La durata del contratto non può superare - di norma - i 20 anni. La scelta della durata va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti e compatibilmente con letà dellAssicurato. 2.3 Informazioni sui premi Lassicurazione richiede il versamento alla Società - tramite il competente soggetto abilitato - di premi annui anticipati, di importo costante, dovuti per tutta la durata del contratto ma comunque non oltre la morte dellAssicurato. Il premio può essere corrisposto anche ratealmente previa maggiorazione del suo importo annuo nella misura, rispettivamente, del 2% (rateazione semestrale), 3% (rateazione trimestrale), 5% (rateazione mensile). Se viene scelta la rateazione mensile, alla conclusione del contratto il Contraente deve versare in unica soluzione le prime tre rate mensili di premio. Limporto del premio annuo dipende dallammontare del capitale assicurato e dalla presenza o meno di garanzie facoltative, dalla durata del contratto, dal sesso e dalletà dellAssicurato, nonché dal suo stato di salute e dalle sue abitudini di vita, con particolare riferimento al fumo. Il premio, una volta stabilito in base a tali elementi, non può essere modificato nel corso della durata del contratto, salvo che per effetto della perdita dello stato di non fumatore. Limporto del premio indicato nel progetto esemplificativo allegato si riferisce allipotesi di un Assicurato in perfette condizioni di salute. Il Contraente può scegliere se versare i premi in contanti oppure con assegno bancario o circolare tratto o emesso allordine della Società; i versamenti successivi al primo possono anche essere effettuati mediante apposito bollettino di conto corrente postale intestato al competente soggetto abilitato oppure bonifico bancario a favore dello stesso. Nei casi in cui il contratto sia collocato tramite il canale bancario e nei casi in cui venga contrattualmente stabilito, è invece richiesto il pagamento del premio mediante addebito sul conto corrente del Contraente e contestuale accredito a favore della Società; in tali casi, il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente potrà chiedere alla Società di indicargli le modalità per proseguire i versamenti. In ogni caso, la Società non è tenuta ad inviare avvisi di scadenza né a provvedere allincasso dei premi a domicilio. 2.4 Sospensione del pagamento dei premi Risoluzione del contratto Nel caso che il Contraente non versi una delle rate di premio entro 30 giorni dalla relativa scadenza, il contratto resta sospeso. In ogni caso, entro 180 giorni dalla sospensione del pagamento dei premi, è possibile riattivare la piena efficacia del contratto mediante corresponsione delle rate di premio arretrate maggiorate di interessi; trascorsi 180 giorni, ma entro un anno, la riattivazione può invece essere concessa dalla Società che, per decidere se accordarla, può richiedere nuovi accertamenti sanitari. Se il contrato sospeso non viene riattivato nei modi di cui sopra, i premi già versati restano acquisiti dalla Società. 2.5 Pagamenti della Società La Società effettua i pagamenti - presso il proprio domicilio o quello del competente soggetto abilitato, dietro consegna delloriginale della polizza e delle eventuali appendici - entro 30 giorni dalla data in cui è sorto lobbligo del pagamento, purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria a verificare lesistenza dellobbligo stesso e ad individuare gli aventi diritto; in caso contrario, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. I pagamenti dovuti in esecuzione del contratto vengono effettuati previa richiesta, mediante invio alla Società dellapposito modulo allegato alla polizza (comunque disponibile presso i soggetti abilitati), debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto, completo di tutta la documentazione specificata nel modulo stesso in 4 relazione alla causa del pagamento richiesto. La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere lulteriore documentazione necessaria a verificare lesistenza dellobbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. 2.6 Diritto di recesso e di revoca della proposta Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente riceve la comunicazione scritta, firmata dalla Società, di accettazione della proposta di assicurazione - anche mediante consegna della polizza - oppure, in assenza della proposta, nel giorno in cui la polizza firmata dalla Società viene sottoscritta dal Contraente. Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha leffetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, dietro consegna delloriginale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto, diminuito di una quota dello stesso, in proporzione al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore, e altresì diminuito: di € 41,32 (L.80.000) quale recupero delle spese sostenute, oppure dei diritti di polizza per contratti con visita medica, il cui importo varia in relazione allammontare del capitale assicurato. Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già pagate, al netto delle spese di € 41,32 (L.80.000) o dei suddetti diritti di polizza per contratti con visita medica. 2.7 Aspetti legali e fiscali Legislazione e lingua applicabili Il contratto è assoggettato alla legge italiana ed è redatto, di norma, in lingua italiana. Non pignorabilità e non sequestrabilità Ai sensi dellart. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dallassicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili. Diritto proprio del beneficiario Ai sensi dellart. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dellassicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dellAssicurato non rientrano nellasse ereditario. Regime fiscale dei premi I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono esenti dallimposta sulle assicurazioni. Se lassicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione del 19% dallimposta sul reddito dichiarato dal Contraente a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Limporto annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare € 1.291,14 (L. 2.500.000). Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta. Regime fiscale delle somme corrisposte Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dallIRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esenti dallimposta sulle successioni. In ogni caso, le somme percepite nellesercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito dimpresa restando assoggettate allordinaria tassazione. 2.8 Reclami Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Società (Servizio Assistenza Clienti) che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili. È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo allISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), con sede in Via del Quirinale n. 21 - 00187 ROMA, quale organo a ciò preposto. 3 - Informazioni in corso di contratto Il Contraente potrà chiedere alla Società (Servizio Assistenza Clienti) ogni informazione relativa al contratto. Al Contraente verrà tempestivamente inviata comunicazione delle eventuali variazioni intervenute, rispetto alle informazioni contenute nella presente Nota Informativa, che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto. 5 Condizioni Contrattuali DEDICA - Assicurazione temporanea in caso di morte a premio annuo costante (Tariffa 8P) Distribuita da Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù. I Oggetto del contratto 1 - Prestazioni assicurate Con la presente assicurazione la Società garantisce la corresponsione ai Beneficiari designati del capitale assicurato - indicato nella scheda di polizza - al momento in cui si verifichi il decesso dellAssicurato prima della scadenza contrattuale; altrimenti, alla scadenza stessa lassicurazione si risolve ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società in corrispettivo del rischio corso. 2 - Esclusioni e limitazioni La garanzia per il caso di morte è operante qualunque sia la causa del decesso - senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dellAssicurato - fatte salve le esclusioni e le limitazioni descritte agli art. 15 e 16. 3 - Premio Il premio annuo indicato nella scheda di polizza, di ammontare costante, è dovuto dal Contraente alla data di decorrenza del contratto e ad ogni suo anniversario precedente la scadenza contrattuale, e deve essere corrisposto in via anticipata nella rateazione pattuita, ma comunque non oltre la morte dellAssicurato. Il Contraente deve versare i premi alla Società tramite il competente soggetto abilitato al collocamento - scegliendo fra il pagamento in contanti oppure con assegno bancario o circolare tratto o emesso allordine della Società; per i versamenti successivi al primo sono inoltre ammessi i seguenti mezzi di pagamento: apposito bollettino di conto corrente postale intestato al soggetto abilitato, oppure bonifico bancario a favore dello stesso. Nei casi in cui il contratto sia collocato tramite il canale bancario e nei casi in cui le parti lo stabiliscano contrattualmente, il pagamento del premio avviene mediante addebito sul conto corrente del Contraente e contestuale accredito a favore della Società; in tali casi, il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente potrà chiedere alla Società di indicargli le modalità per proseguire i versamenti. II - Conclusione del contratto e diritto di recesso 4 - Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dellassicurazione Il contratto si intende concluso nel giorno in cui: la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dallAssicurato, oppure il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante lassenso della Società stessa. Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stata versata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o della data di decorrenza indicata nella scheda di polizza, se successiva. Nel caso in cui il versamento della prima rata di premio sia effettuato successivamente alla data di conclusione del contratto e alla data di decorrenza indicata nella scheda di polizza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento. In ogni caso sono fatti salvi i periodi di carenza delle garanzie esplicitamente previsti. Lassicurazione termina alle ore 24 della data di scadenza indicata nella scheda di polizza. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni del Contraente e dellAssicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse 6 conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva: di impugnare il contratto e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione ai sensi dellart. 1892 C.C., quando esiste malafede o colpa grave, di recedere dal contratto o, in caso di sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi dellart. 1893 C.C., quando non esiste malafede o colpa grave. Trascorsi 180 giorni dallentrata in vigore delle garanzie o dalla data delleventuale riattivazione del contratto, accordata dalla Società, la stessa può agire, come previsto al precedente comma, esclusivamente quando esiste malafede o colpa grave oppure quando le dichiarazioni inesatte o le reticenze riguardano il comportamento dellAssicurato relativamente al fumo. Linesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dellAssicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute. 6 - Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a FONDIPREV Compagnia di Assicurazioni sulla Vita Direzione Linea Vita Via L. il Magnifico, 1 - 50129 - Firenze Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, dietro consegna delloriginale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente le rate di premio versate, diminuite di una quota delle stesse - in proporzione al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore - nonché diminuite: di € 41,32 (L. 80.000) a fronte delle spese sostenute, oppure dei diritti di polizza per contratti con visita medica, il cui importo varia in relazione allammontare del capitale assicurato. III - Regolamentazione nel corso della durata contrattuale 7 - Sospensione del pagamento dei premi: risoluzione del contratto Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza, costituisce - a partire dalle ore 24 di questultima data sospensione del pagamento dei premi. In tal caso il contratto resta sospeso e, se non viene riattivato ai sensi dellart. 8, si risolve ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società in corrispettivo del rischio corso. A giustificazione del mancato pagamento dei premi, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto allincasso a domicilio. 8 - Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del contratto Entro 180 giorni dalla sospensione del pagamento dei premi, il Contraente può riattivare il contratto sospeso, pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali per il periodo intercorso fra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione. La riattivazione del contratto ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento delle rate di premio arretrate aumentate degli interessi il capitale assicurato per il medesimo importo che si sarebbe ottenuto qualora non si fosse verificata la sospensione del pagamento dei premi, fatte salve le esclusioni e le limitazioni esplicitamente previste per le garanzie. Trascorsi 180 giorni ed entro un anno dalla sospensione del pagamento dei premi, la riattivazione può essere concessa dalla Società che, per decidere se accordarla, può richiedere nuovi accertamenti sanitari. 9 - Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda di polizza o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate. Nel caso di pegno o vincolo, il recesso richiede lassenso scritto del creditore o vincolatario. 7 IV - Regolamentazione integrativa per assicurati non fumatori V - Beneficiari e pagamenti della Società 10 - Riduzione del premio per Assicurati non fumatori Se lAssicurato, al momento della conclusione del contratto, si è dichiarato non fumatore, la parte del premio annuo della tariffa 8P per assicurati fumatori che eccede la componente fissa di € 36,15 (L. 70.000) per spese, viene ridotta della percentuale indicata nella scheda di polizza. Il diritto alla riduzione del premio decade immediatamente quando lAssicurato inizia o ricomincia a fumare, anche sporadicamente. In tal caso, il medesimo ed il Contraente sono tenuti a darne comunicazione alla Società, come previsto allart. 11. Qualora nel corso della durata contrattuale la dichiarazione dello stato di non fumatore dellAssicurato risulti inesatta, oppure vengano riscontrate reticenze in relazione alla comunicazione della perdita di tale stato, la Società agirà come previsto allart. 5. 13 - Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e laccettazione del beneficio; dopo la morte del Contraente; dopo che, verificatosi levento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi il recesso e le operazioni di pegno o vincolo di polizza, richiedono lassenso scritto dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento. 11 - Perdita dello stato di non fumatore Se lAssicurato, dichiaratosi non fumatore, inizia o ricomincia a fumare, anche sporadicamente, il medesimo ed il Contraente sono tenuti, ai sensi dellart. 1898 c.c., a darne comunicazione alla Società entro 30 giorni mediante raccomandata. Dalla data della comunicazione, quale risulta dal timbro postale della raccomandata, il capitale assicurato viene diminuito della stessa percentuale indicata nella scheda di polizza - applicata per la riduzione del premio. La diminuzione del capitale non viene effettuata qualora il Contraente, previa richiesta alla Società da inviare con la suddetta comunicazione, provveda a pagare, per il periodo di durata contrattuale successivo alla comunicazione, il nuovo premio annuo calcolato dalla Società, alla luce dello stato di fumatore, e da essa comunicato. 12 - Verifica dello stato di non fumatore in caso di decesso dellAssicurato In caso di decesso dellAssicurato, il Contraente e gli aventi diritto sono tenuti a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla Società per verificare la permanenza dello stato di non fumatore dellAssicurato. Qualora venga accertato che, nel corso della durata contrattuale, si era verificata la perdita dello stato di non fumatore dellAssicurato, senza che il medesimo od il Contraente avessero adempiuto allobbligo della relativa comunicazione, la Società agirà come previsto allart. 5. 14 - Pagamenti della Società Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio della stessa o quello del competente soggetto abilitato, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro consegna delloriginale della polizza e delle eventuali appendici. I pagamenti vengono effettuati previa richiesta, mediante invio alla Società dellapposito modulo allegato alla polizza (modello 1.10095.9GF), comunque disponibile presso i soggetti abilitati), debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto, completo di tutta la documentazione specificata nel modulo stesso in relazione alla causa del pagamento richiesto. La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere lulteriore documentazione necessaria a verificare lesistenza dellobbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Verificata la sussistenza dellobbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto lobbligo stesso, purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione 8 completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. VI - Esclusioni e limitazioni 15 - Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente da: dolo del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dellAssicurato a delitti dolosi; partecipazione attiva dellAssicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; incidente di volo, se lAssicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dellequipaggio; suicidio e omicidio dellAssicurato consenziente, se avviene nei primi due anni dallentrata in vigore delle garanzie o, trascorso questo periodo, nel primo anno dalla data delleventuale riattivazione del contratto accordata dalla Società. In caso di decesso dellAssicurato dovuto ad una di tali cause escluse dalla garanzia, il contratto si risolve ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società. 16 - Limitazioni La piena efficacia della garanzia per il caso di morte è subordinata alla circostanza che lAssicurato si sia preventivamente sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società. Nel caso che lAssicurato, previo assenso della Società, abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, la garanzia per il caso di morte è soggetta ad un periodo di carenza di 180 giorni dallentrata in vigore delle garanzie, o dalla data delleventuale riattivazione del contratto accordata dalla Società. Il periodo di carenza è esteso a cinque anni per i casi di decesso dovuti a infezione - inclusa la sieropositività - da qualsiasi virus di immunodeficienza umana (HIV) o sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie collegate. Detta limitazione (periodo di carenza) è operante solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza; in caso contrario la garanzia per il caso di morte si intende pienamente efficace. Qualora si verifichi il decesso dellAssicurato durante il periodo di carenza, il contratto si risolve ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società. La suddetta limitazione di garanzia non si applica esclusivamente nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di una delle cause sotto specificate, purché sopravvenuta dopo lentrata in vigore delle garanzie: una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica; shock anafilattico; infortunio, inteso come il trauma prodotto allorganismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili. VII - Legge applicabile e fiscalità 17 - Legge applicabile Il contratto è regolato dalla legge italiana. 18 - Foro competente Per tutte le controversie è competente lAutorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente/Assicurato ha la residenza o il domicilio. 19 - Tasse e imposte Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. 9 Assicurazione complementare Infortuni (C.I.) (Valida solo se espressamente richiamata nellunita scheda di polizza) Con la presente assicurazione complementare infortuni (C.I.) la Società si obbliga, qualora la morte dellAssicurato avvenga in conseguenza di infortunio, ad effettuare immediatamente lulteriore pagamento del capitale C.I. nella formula duplice o triplice indicata nella scheda di polizza, al Beneficiario designato per il caso di morte, in aggiunta al capitale garantito con lassicurazione principale. Per la presente assicurazione complementare è richiesto un soprapremio indicato nella scheda di polizza e soggetto alla stessa disciplina del premio dellassicurazione principale, anche per quanto riguarda la sospensione e la riattivazione. Se il premio annuo dellassicurazione principale è soggetto a rivalutazione, anche il soprapremio annuo della presente assicurazione complementare ed il capitale C.I. si rivalutano annualmente nella stessa misura di rivalutazione applicata al premio dellassicurazione principale. Condizioni che regolano lassicurazione complementare infortuni 1) Agli effetti dellassicurazione complementare, per morte in conseguenza di infortunio si intende il caso di morte cagionato direttamente ed esclusivamente da trauma prodotto allorganismo da causa esterna, violenta ed improvvisa. 2) Lassicurazione complementare non comprende la morte dipendente direttamente o indirettamente da: a) inondazioni, terremoti, eruzioni; b) disintegrazione del nucleo atomico, come pure da radiazioni provocate dallaccelerazione artificiale di particelle atomiche; c) atti di guerra, operazioni militari, insurrezioni, tumulti popolari; d) reati dolosi commessi dallAssicurato, o atti contro la sua persona, da lui volontariamente compiuti o consentiti; e) infezioni, avvelenamenti, lesioni da sforzi; f) lesioni di qualsiasi genere dipendenti da cure non praticate in rapporto ad infortunio; g) partecipazione a gare e corse in genere e relative prove ed allenamenti; scalata di roccia o ghiacciaio; incidente di volo qualora lAssicurato sia pilota, allievo-pilota o appartenga allequipaggio, oppure sia passeggero su apparecchio non di linea regolare. 3) Lassicurazione complementare non obbliga la Società: a) se linfortunio che è causa della morte sia avvenuto mentre lAssicurato non si trovi al corrente col pagamento del soprapremio; b) se la morte si verifichi dopo trascorso un anno dallinfortunio. 4) Lassicurazione complementare si risolve ed i soprapremi percepiti restano acquisiti dalla Società: a) in caso di riduzione o di riscatto dellassicurazione principale, nonché in caso di esonero dal pagamento del relativo premio; b) quando sia trascorso il periodo di pagamento dei premi stabilito nella scheda di polizza; c) al compimento del 70° anno di età dellAssicurato. Leventuale riscossione del soprapremio nei casi a), b), c) di cui al presente articolo non obbliga la Società, la quale restituirà quanto erroneamente riscosso 5) Per quanto non regolamentato dalle condizioni della presente assicurazione complementare si applicano, in quanto compatibili, le condizioni che disciplinano lassicurazione principale. 10 Assicurazione complementare garanzia di famiglia (G.F.) (Valida solo se espressamente richiamata nellunita scheda di polizza) La Società pagherà immediatamente, in aggiunta al capitale assicurato con la garanzia principale, il capitale della garanzia di famiglia in caso di morte della persona indicata nellunita scheda di polizza (Assicurato G.F.), purché: tale decesso avvenga successivamente alla morte dellAssicurato o nel medesimo giorno, ma non oltre la scadenza del contratto; al decesso dellAssicurato G.F. sopravviva almeno uno dei figli della coppia costituita dallAssicurato e dallAssicurato G.F. stesso. Per la presente assicurazione complementare resta convenuto che: il beneficio è attribuito in parti uguali ai figli nati o nascituri della coppia sopra definita; il soprapremio annuo è conglobato nelle rate di premio della polizza ed è dovuto semprechè siano in vita contemporaneamente lAssicurato e lAssicurato G.F.; la garanzia non acquisisce valore di riduzione o di riscatto. I valori del soprapremio annuo e del capitale della garanzia di famiglia, nonché le generalità dellAssicurato G.F., e la data di scadenza del contratto sono riportati nellunita scheda di polizza. Il capitale assicurato con la presente assicurazione complementare ed il corrispondente soprapremio annuo vengono rivalutati annualmente secondo la stessa misura percentuale applicata per la rivalutazione del premio dellassicurazione principale. In caso di morte dellAssicurato il capitale garantito con la presente assicurazione complementare resterà fissato nel valore raggiunto alla data del decesso. Per quanto non regolamentato dalle condizioni della presente assicurazione complementare si applicano, in quanto compatibili, le condizioni che disciplinano lassicurazione principale. 11 DEDICA - Nota Informativa e Condizioni Contrattuali - Mod. 1.7101.9 - Edizione 01.2002 12