DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155
Il Ministro dello Sviluppo Economico
Regolamento recante criteri per l'esecuzione dei
controlli metrologici successivi sui contatori
dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo
della direttiva 2004/22/CE (MID). (13G00195) (GU
Serie Generale n.5 del 8-1-2014)
Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/2014
14/03/2014
1
DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155
• CHE COS’E:
E’ il decreto che regolamenta i cosiddetti «Controlli metrologici successivi»
sui contatori per acqua e Calore.
E’ logica conseguenza di quanto esprime la Direttiva 2004/22CE della MID
recepita in Italia il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007, n.22 Attuazione
della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura. (GU n. 64 del 173-2007- Suppl. Ordinario n.73), all’Art. 19 che testualmente cita:
Aggiornamento e controlli successivi
1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati si
provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il
Comitato centrale metrico.
2. Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o piu' decreti, i
criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di
misura disciplinati dal presente decreto dopo la loro immissione in servizio.
14/03/2014
2
DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155
• A CHE STRUMENTI SI APPLICA:
Agli strumenti relativi al predetto decreto 2 febbraio 2007, quindi a:
-
Contatori per acqua pulita fredda e riscaldata ad uso residenziale,
commerciale e di industria leggera (All. MI 001)
Contatori di Calore ad uso residenziale, commerciale e di industria leggera
(All. MI 004)
Il Decreto riguarda quindi i SOLI CONTATORI PER ACQUA E PER CALORE
CERTIFICATI MID.
Non viene quindi regolamentata la periodicità di verifica del parco installato
che non sia MID (CEE 75/33 o precedenti) !!!!!!
14/03/2014
3
DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155
• COSA SONO I CONTROLLI METROLOGICI SUCCESSIVI:
Di base si dividono in:
-
-
verificazione periodica :
il controllo metrologico legale periodico effettuato sui contatori dell’acqua
dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione
delle caratteristiche metrologiche o a seguito di riparazione per motivo
qualsiasi comportante la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche
di tipo elettronico
controlli metrologici casuali:
i controlli metrologici legali, diversi da quelli periodici , effettuati su
strumenti in servizio, ivi compresi quelli effettuati in sede di sorveglianza,
eseguiti su contatori dell’acqua e sui contatori di calore, intesi ad accertare
il loro corretto funzionamento ed utilizzo;
14/03/2014
4
DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155
• CONTROLLI METROLOGICI SUCCESSIVI:
-
verificazione periodica :
è una attività di controllo programmata che prevede la verifica del
contatore da effettuarsi con la seguente periodicità:
14/03/2014
5
DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155
• CONTROLLI METROLOGICI SUCCESSIVI:
-
verificazione periodica :
Se il Titolare del contatore decide di verificare il contatore al termine del
periodo di validità della verificazione prima (l’alternativa è sostituire lo
strumento) dovrà sottoporre lo strumento ad una prova metrologica sui 3
punti della portata così come indicato dell’allegato MI 001 (Contatori
acqua) o MI004 (contatori calore) ; per poter validare lo strumento gli
errori dovranno essere all’interno delle tolleranze previste dalla verifica
prima a strumento nuovo. Se così non fosse lo strumento potrà essere
tarato e rimesso in opera previa
marcatura dello strumento stesso
con il contrassegno previsto dal
Decreto
14/03/2014
6
DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155
• CONTROLLI METROLOGICI SUCCESSIVI:
-
Da quando decorrono i termini?
14/03/2014
7
DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155
• CONTROLLI METROLOGICI SUCCESSIVI:
-
Chi può effettuare la verificazione periodica?
Quindi entità che operino in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020
(Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano
attività di ispezione)
14/03/2014
8
DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155
• CONTROLLI METROLOGICI SUCCESSIVI:
-
controlli metrologici casuali: e’ la verifica che può essere effettuata sugli
strumenti per verificarne la conformità con la Direttiva MID sia dal punto
di vista formale (iscrizioni sul quadrante) che metrologico (verifica su
banco prova):
14/03/2014
9
DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155
• CONTROLLI METROLOGICI SUCCESSIVI:
-
controlli metrologici casuali: in caso di prova metrologica qual è il
massimo errore ammissibile?
Quindi l’errore massimo tollerato è superiore del 50% agli errori massimi
ammissibili in sede di verifica prima del contatore
14/03/2014
10
DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155
• CONTROLLI METROLOGICI SUCCESSIVI:
-
controlli metrologici casuali: chi può effettuare i controllo casuali?
14/03/2014
11
DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155
• LIBRETTO METROLOGICO:
Informazioni sullo strumento su supporto anche informatico che
comprendono:
Sostanzialmente, attestano la conformità dello strumento di misura alle
norme costruttive (marcatura CE – M) e tracciano tutti gli interventi tecnici
effettuati sul medesimo strumento
14/03/2014
12
DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155
• LIBRETTO METROLOGICO: quando deve essere compilato e da chi?
Non c’è quindi l’obbligo di dotare il contatore di libretto metrologico all’atto
dellA installazione, ma verrà compilato all’atto della verifica periodica o del
controllo casuale
14/03/2014
13
DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155
• OBBLIGHI ULTERIORI DEL TITOLARE DEL CONTATORE
14/03/2014
14
DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155
• ENTRATA IN VIGORE
1.
Il DM 155/2013 è entrato in vigore il 23 gennaio 2014;
2.
Gli articoli 8 (verificazione periodica) e 12 (obblighi del titolare del
contatore dell’acqua e del contatore di calore) entrano in vigore il 23
luglio 2014.
14/03/2014
15
DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155
• MODIFICHE PROPOSTE AL DECRETO:
e’ in discussione un decreto dal titolo :
‘’Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione
dei dispositivi di conversione del volume, di semplificazione e di
armonizzazione tecnica alla normativa comunitaria’’
Che riguarda
• CONTATORI VERIFICATI IN BASE ALLA DIRETTIVA CEE 75/33 Decreto 854
del 1982
• PERIODICITA’ DI VERIFICA
14/03/2014
16
DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155
• MODIFICHE PROPOSTE AL DECRETO:
1.
CONTATORI VERIFICATI IN BASE ALLA DIRETTIVA CEE 75/33 DECRETO
854 DEL 1982
Se già installati NON ricadono sul decreto 155. Il nuovo Decreto regolamenta
le verifiche successive per i contatori CEE immessi sul mercato a partire dalla
pubblicazione di detto decreto.
Art. 8) – 1 e)
• gli organismi che eseguono la verificazione periodica sui contatori dell’acqua ai
sensi dell’articolo 6 del D.M. 155/2013 sono abilitati anche all’esecuzione della
verificazione periodica sui contatori dell’acqua muniti di certificato di CEE e messi
in servizio a partire dalla data di pubblicazione della presente direttiva nella G.U.; i
suddetti contatori sono sottoposti alla verificazione periodica con le modalità e
periodicità previste dal D.M. n. 155/2013;
14/03/2014
17
DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155
2. TALE DECRETO PREVEDE ANCHE CHE LA PERIODICITÀ PARTA DALLA DATA
DI INSTALLAZIONE E NON DALLA DATA DI MARCATURA
Art. 8) – 1 d)
• la periodicità delle verificazioni degli strumenti di misura disciplinati dal
D.M. n. 31/2011, dal D.M. n. 32/2011, dal D.M. n. 75/2012 e dal D.M. n.
155/2013 citati nelle premesse decorre dalla data dello loro messa in
servizio e, successivamente, secondo la periodicità fissata dai precitati
decreti ministeriali che decorre dalla data dell'ultima verificazione.
14/03/2014
18
Scarica

libretto