DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155 Il Ministro dello Sviluppo Economico Regolamento recante criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID). (13G00195) (GU Serie Generale n.5 del 8-1-2014) Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/2014 14/03/2014 1 DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155 • CHE COS’E: E’ il decreto che regolamenta i cosiddetti «Controlli metrologici successivi» sui contatori per acqua e Calore. E’ logica conseguenza di quanto esprime la Direttiva 2004/22CE della MID recepita in Italia il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007, n.22 Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura. (GU n. 64 del 173-2007- Suppl. Ordinario n.73), all’Art. 19 che testualmente cita: Aggiornamento e controlli successivi 1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato centrale metrico. 2. Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o piu' decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal presente decreto dopo la loro immissione in servizio. 14/03/2014 2 DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155 • A CHE STRUMENTI SI APPLICA: Agli strumenti relativi al predetto decreto 2 febbraio 2007, quindi a: - Contatori per acqua pulita fredda e riscaldata ad uso residenziale, commerciale e di industria leggera (All. MI 001) Contatori di Calore ad uso residenziale, commerciale e di industria leggera (All. MI 004) Il Decreto riguarda quindi i SOLI CONTATORI PER ACQUA E PER CALORE CERTIFICATI MID. Non viene quindi regolamentata la periodicità di verifica del parco installato che non sia MID (CEE 75/33 o precedenti) !!!!!! 14/03/2014 3 DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155 • COSA SONO I CONTROLLI METROLOGICI SUCCESSIVI: Di base si dividono in: - - verificazione periodica : il controllo metrologico legale periodico effettuato sui contatori dell’acqua dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi comportante la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico controlli metrologici casuali: i controlli metrologici legali, diversi da quelli periodici , effettuati su strumenti in servizio, ivi compresi quelli effettuati in sede di sorveglianza, eseguiti su contatori dell’acqua e sui contatori di calore, intesi ad accertare il loro corretto funzionamento ed utilizzo; 14/03/2014 4 DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155 • CONTROLLI METROLOGICI SUCCESSIVI: - verificazione periodica : è una attività di controllo programmata che prevede la verifica del contatore da effettuarsi con la seguente periodicità: 14/03/2014 5 DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155 • CONTROLLI METROLOGICI SUCCESSIVI: - verificazione periodica : Se il Titolare del contatore decide di verificare il contatore al termine del periodo di validità della verificazione prima (l’alternativa è sostituire lo strumento) dovrà sottoporre lo strumento ad una prova metrologica sui 3 punti della portata così come indicato dell’allegato MI 001 (Contatori acqua) o MI004 (contatori calore) ; per poter validare lo strumento gli errori dovranno essere all’interno delle tolleranze previste dalla verifica prima a strumento nuovo. Se così non fosse lo strumento potrà essere tarato e rimesso in opera previa marcatura dello strumento stesso con il contrassegno previsto dal Decreto 14/03/2014 6 DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155 • CONTROLLI METROLOGICI SUCCESSIVI: - Da quando decorrono i termini? 14/03/2014 7 DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155 • CONTROLLI METROLOGICI SUCCESSIVI: - Chi può effettuare la verificazione periodica? Quindi entità che operino in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione) 14/03/2014 8 DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155 • CONTROLLI METROLOGICI SUCCESSIVI: - controlli metrologici casuali: e’ la verifica che può essere effettuata sugli strumenti per verificarne la conformità con la Direttiva MID sia dal punto di vista formale (iscrizioni sul quadrante) che metrologico (verifica su banco prova): 14/03/2014 9 DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155 • CONTROLLI METROLOGICI SUCCESSIVI: - controlli metrologici casuali: in caso di prova metrologica qual è il massimo errore ammissibile? Quindi l’errore massimo tollerato è superiore del 50% agli errori massimi ammissibili in sede di verifica prima del contatore 14/03/2014 10 DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155 • CONTROLLI METROLOGICI SUCCESSIVI: - controlli metrologici casuali: chi può effettuare i controllo casuali? 14/03/2014 11 DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155 • LIBRETTO METROLOGICO: Informazioni sullo strumento su supporto anche informatico che comprendono: Sostanzialmente, attestano la conformità dello strumento di misura alle norme costruttive (marcatura CE – M) e tracciano tutti gli interventi tecnici effettuati sul medesimo strumento 14/03/2014 12 DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155 • LIBRETTO METROLOGICO: quando deve essere compilato e da chi? Non c’è quindi l’obbligo di dotare il contatore di libretto metrologico all’atto dellA installazione, ma verrà compilato all’atto della verifica periodica o del controllo casuale 14/03/2014 13 DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155 • OBBLIGHI ULTERIORI DEL TITOLARE DEL CONTATORE 14/03/2014 14 DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155 • ENTRATA IN VIGORE 1. Il DM 155/2013 è entrato in vigore il 23 gennaio 2014; 2. Gli articoli 8 (verificazione periodica) e 12 (obblighi del titolare del contatore dell’acqua e del contatore di calore) entrano in vigore il 23 luglio 2014. 14/03/2014 15 DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155 • MODIFICHE PROPOSTE AL DECRETO: e’ in discussione un decreto dal titolo : ‘’Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione dei dispositivi di conversione del volume, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa comunitaria’’ Che riguarda • CONTATORI VERIFICATI IN BASE ALLA DIRETTIVA CEE 75/33 Decreto 854 del 1982 • PERIODICITA’ DI VERIFICA 14/03/2014 16 DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155 • MODIFICHE PROPOSTE AL DECRETO: 1. CONTATORI VERIFICATI IN BASE ALLA DIRETTIVA CEE 75/33 DECRETO 854 DEL 1982 Se già installati NON ricadono sul decreto 155. Il nuovo Decreto regolamenta le verifiche successive per i contatori CEE immessi sul mercato a partire dalla pubblicazione di detto decreto. Art. 8) – 1 e) • gli organismi che eseguono la verificazione periodica sui contatori dell’acqua ai sensi dell’articolo 6 del D.M. 155/2013 sono abilitati anche all’esecuzione della verificazione periodica sui contatori dell’acqua muniti di certificato di CEE e messi in servizio a partire dalla data di pubblicazione della presente direttiva nella G.U.; i suddetti contatori sono sottoposti alla verificazione periodica con le modalità e periodicità previste dal D.M. n. 155/2013; 14/03/2014 17 DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155 2. TALE DECRETO PREVEDE ANCHE CHE LA PERIODICITÀ PARTA DALLA DATA DI INSTALLAZIONE E NON DALLA DATA DI MARCATURA Art. 8) – 1 d) • la periodicità delle verificazioni degli strumenti di misura disciplinati dal D.M. n. 31/2011, dal D.M. n. 32/2011, dal D.M. n. 75/2012 e dal D.M. n. 155/2013 citati nelle premesse decorre dalla data dello loro messa in servizio e, successivamente, secondo la periodicità fissata dai precitati decreti ministeriali che decorre dalla data dell'ultima verificazione. 14/03/2014 18