Cristoforo Moretti
SICUREZZA
SUL LAVORO NEL
CONDOMINIO
MANUALE PRATICO
INTEGRAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE
A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL
DECRETO LEGISLATIVO 106/2009
CORRETTIVO DEL D.LGS. 81/2008
www.millescale.it
agosto 2009
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CRISTOFORO MORETTI – SICUREZZA SUL LAVORO NEL CONDOMINIO – INTEGRAZIONE AGOSTO 2009
Le “correzioni” al d.lgs. 81/2008
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2009 il
nuovo decreto legislativo 106/2009, che modifica moltissimi
articoli ed allegati del d.lgs. 81/2008, “testo unico” sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Il d.lgs. 106/2009, definito “decreto correttivo”, è entrato in vigore
il 20 agosto 2009 ed è in ordine di tempo la terza variazione al
decreto 81. Prima del correttivo infatti sono state apportate
integrazioni e modifiche attraverso il decreto-legge 207/2008 e la
legge 88/2009. Il nuovo testo, tramite una meritevole opera di
revisione, ha pressoché eliminato le incongruenze e gli errori
presenti nel testo originale (emanato in particolari circostanze
socio-politiche), entrando anche nel merito di molti contenuti.
In queste note si analizzeranno le modifiche, significative per il
condominio e per il professionista amministratore, rispetto a quanto
acclarato in regime di prima versione del decreto 81, rimandando
tramite richiami nella colonna a margine ai confronti con il testo
“Sicurezza sul lavoro nel condominio” prima edizione che, con
l’uscita della seconda edizione, viene posto fuori commercio.
La seconda edizione del manuale
“Sicurezza sul lavoro nel condominio”
è disponibile all’indirizzo internet:
www.millescale.it/manuale.htm
In questa colonna si
trovano i richiami al
primo manuale “Sicurezza sul lavoro nel
condominio”, secondo
le frasi sottolineate
nel testo a lato.
(pagina 15)
CRISTOFORO MORETTI – SICUREZZA SUL LAVORO NEL CONDOMINIO – INTEGRAZIONE AGOSTO 2009
Condominio “datore di lavoro”?
Per quanto riguarda la presenza di dipendenti condominiali,
nessuna novità sostanziale: le definizioni all'art.2 non sono variate,
il comma 9 dell'art.3 è variato solo in merito ai lavoratori a
domicilio. Quindi non è stato introdotto alcun nuovo obbligo nei
confronti dei "lavoratori che rientrano del campo di applicazione del
contratto collettivo dei proprietari di fabbricati" per il datore di
lavoro, che è l’amministratore di condominio. Rimane confermato
quando riportato nel capitolo 6.
Ricordiamo anche le dichiarazioni rese in un convegno il 22 aprile
2009 dal ministro del Welfare Maurizio Sacconi e dal direttore
generale dell’attività ispettiva del ministero del Lavoro, Paolo
Pennesi:
(pagina 59)
Il ministro Sacconi: "Ci sono alcuni doveri fondamentali quando c'è un
dipendente e questo dipendente può interagire con altre figure che
operano in quel contesto. Penso al portiere o a figure che con questo
contesto interagiscono come addetti alla pulizie e alla manutenzione. In
questi casi è anche necessario fare un documento di valutazione del
rischio che non può essere solo formalistico bensì l'occasione per
guardare bene a tutto quello che può costituire un rischio".
Il direttore Pennesi: “In presenza di lavoratori dipendenti del
condominio, l’amministratore condominiale in qualità di datore di
lavoro dovrà effettuare la valutazione dei rischi, sia quelli ordinari che
quelli interferenziali, al fine di garantire una corretta formazione e
informazione dei dipendenti cui dovranno essere forniti anche dispositivi
di protezione individuali adeguati e attrezzature a norma. La valutazione
dei rischi deve essere effettuata pur in assenza, nella vigente normativa
sulla sicurezza del lavoro, dell’obbligo formale della redazione del
documento di valutazione del rischio”.
Rimane ovviamente confermato, sia dalle dichiarazioni riportate
che dalla lettura del decreto correttivo, l’intero paragrafo
“Condomini senza dipendenti”.
(pagina 48)
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CRISTOFORO MORETTI – SICUREZZA SUL LAVORO NEL CONDOMINIO – INTEGRAZIONE AGOSTO 2009
Gli appalti non edili
Lavori non edili in condominio SENZA dipendenti
Nessuna novità: non esiste il "datore di lavoro", quindi non può
esistere alcun obbligo di cui all'art.26 del “testo unico”.
(pagina 48)
Lavori non edili in condominio CON dipendenti
Il correttivo ha modificato in modo significativo l’articolo 26 (1).
Sono confermati gli obblighi di verifica dell'idoneità degli appaltatori
e di informazione sui rischi, e si introduce la nuova disposizione
che permette di non redigere il DUVRI per i lavori che durano
meno di due giorni, purché non ci siano alcune tipologie di rischio.
In sostanza è possibile evitare il DUVRI se, e solo se, il lavoro dura
meno di due giorni e contemporaneamente non presenta rischi
particolari di cui all’allegato XI (tra cui caduta dall’alto e
sprofondamento, purché aggravati dalle condizioni logistiche al
contorno) oppure rischi derivanti dalla presenza di agenti
cancerogeni, biologici o atmosfere esplosive.
E’ certamente una facilitazione, ma non deve indurre nell’errore di
valutare acriticamente tutti i lavori con meno di due giorni come
privi di rischi. Il consiglio cautelativo è di ragionare sul DUVRI per
ogni lavoro, ove questo documento sia da considerarsi necessario
(cioè in teorica presenza di interferenze).
Infine è precisato che i costi per la sicurezza da riportare nei
contratti di appalto sono quelli necessari per eliminare o ridurre le
interferenze. Per questa analisi, i cantieri edili hanno un riferimento
legislativo specifico nel punto 4 dell’allegato XV del decreto
81/2008: il coordinatore per la sicurezza lo applica nel prevedere la
stima dei costi nel suo piano di sicurezza e coordinamento. Al di
fuori delle competenze del coordinatore, al di fuori quindi dei lavori
edili, si può certamente andare per analogia: separazioni fisiche
(transenne, schermature con teli, nastrature, sbarramenti vari),
segnalazioni (cartellonistica), riunioni di coordinamento, eccetera;
sono i costi delle misure per ridurre o eliminare le interferenze, da
inserire nei contratti di appalto.
(1) d.lgs. 81 e s.m.i. art.26 comma 3-bis e comma 5
(pagina 52)
(pagina 53)
(pagina 54)
(pagina 53)
CRISTOFORO MORETTI – SICUREZZA SUL LAVORO NEL CONDOMINIO – INTEGRAZIONE AGOSTO 2009
I cantieri edili
Molte novità (quasi tutti gli articoli del titolo IV del “testo unico” sono
stati modificati), dalle quali estrapoliamo otto punti:
1 - Viene precisato molto chiaramente(2), confermando il paragrafo
“Campo di applicazione”, che le opere impiantistiche non sono
soggette al titolo IV, a meno che non comportino lavori edili: il
lavoro da elettricista o da idraulico, di per sé, non era e non è un
lavoro edile.
2 - Il responsabile dei lavori è ufficialmente(3) una figura
facoltativa; inoltre, come in regime di decreto 494 ed in
significativa modifica della prima versione del decreto 81, dove
solo al progettista e al direttore lavori era possibile ricoprire questo
ruolo, oggi il responsabile dei lavori può oggi essere chiunque:
non ci sono preclusioni alla nomina di questa figura, fatte salve
tutte le considerazioni sull’onerosità di una figura comunque
facoltativa e soprattutto sulla opportunità di scegliere persone
idonee al fine di evitare la culpa in eligendo.
3 - "Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse
all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al
responsabile dei lavori"(4). Si noti che nella prima versione del decreto 81 non erano evitabili alcuni obblighi di verifica dell’operato
del responsabile dei lavori: modifica quindi molto significativa. E si
ricordi l’opportunità che il CSE non sia mai anche responsabile dei
lavori.
4 - La nomina del coordinatore per la sicurezza rimane
obbligatoria tutte le volte che ci sono lavori con almeno due
imprese esecutrici, anche non contemporanee; ci sono sottocasi
che prevedono la nomina del coordinatore per la progettazione
(CSP) ed altri che permettono di nominare solo il coordinatore per
l'esecuzione (CSE), che assume gli oneri del CSP: di fatto i compiti
sono gli stessi - cumulativamente parlando - e conviene quindi
semplificare ragionando sempre su un coordinatore nominato fino
dalla fase di progettazione, a favore della sicurezza del cantiere.
(2) d.lgs. 81 e s.m.i. art.88 comma 2 lettera g-bis
(3) d.lgs. 81 e s.m.i. art.89 comma 1 lettera c
(4) d.lgs. 81 e s.m.i. art.93 comma 1
(pagina 39)
(pagina 32)
(pagina 33)
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CRISTOFORO MORETTI – SICUREZZA SUL LAVORO NEL CONDOMINIO – INTEGRAZIONE AGOSTO 2009
(segue: I cantieri edili)
5 - I nuovi casi in cui è obbligatoria la nomina del CSP
all'affidamento dell'incarico di progettazione sono(5) i lavori privati
non soggetti a permesso di costruire (quindi i lavori di
manutenzione ordinaria o con DIA) e "comunque di importo
inferiore ad euro 100.000".
Nei dubbi interpretativi (100.000 euro con o senza iva? comunque
vuol dire E oppure O?) assumiamo cautelativamente che si tratti di
opere senza permesso di costruire E sotto i 100.000 euro iva
inclusa: in questi casi il CSP non va nominato.
Schematizzando:
caso 1:
due o più imprese | no PdC | < 100.000 € nomina del solo CSE
caso 2:
due o più imprese | no PdC | > 100.000 € nomina di CSP+CSE
caso 3:
due o più imprese | sì PdC nomina di CSP+CSE
6 - Il CSP, se previsto (è un obbligo questo che non si riflette nel
CSE), ha il compito(6) di supportare il committente quando costui
deve attenersi “ai principi e alle misure generali di tutela”: la
nomina del CSP è quindi fondamentale venga eseguita nei tempi
dovuti (cioè prima della assegnazione dell’incarico di progettazione
e comunque prima della redazione della gara di appalto o della
richiesta dei preventivi).
7 - I costi per la sicurezza, stimati dal coordinatore, vanno pagati
a chi effettivamente realizza le predisposizioni onerose che a
quei costi sono legate: il committente o il responsabile lavori deve
accertarsi(7) che i costi finiscano in mano agli esecutori reali (e non
vengano incamerati per esempio dall'appaltatore, quando la
realizzazione avviene per mano di un subappaltatore).
(5) d.lgs. 81 e s.m.i. art.90 commi 3, 4 e 11
(6) d.lgs. 81 e s.m.i. art.90 comma 11 e art.91 comma 1 lettera b-bis
(7) d.lgs. 81 e s.m.i. art.100 comma 6-bis
(pagina 35)
CRISTOFORO MORETTI – SICUREZZA SUL LAVORO NEL CONDOMINIO – INTEGRAZIONE AGOSTO 2009
(segue: I cantieri edili)
8 - La verifica dell'idoneità professionale, sempre a carico del
committente o del responsabile lavori, diventa(8) molto articolata e
prevede una disamina di documenti di tutti gli esecutori, imprese e
lavoratori autonomi, con procedura semplificata solo in caso di lavori
brevi e senza rischi particolari. In caso di opere con DIA o permessi di
costruire, al Comune andranno inviati notifica preliminare, DURC e
una dichiarazione di avvenuta verifica della documentazione da
richiedere alle imprese (a pena di sospensione della pratica edilizia).
La documentazione da richiedere si può riepilogare come segue a
seconda dei due casi possibili, ma appare consigliabile richiedere
sempre la documentazione completa, per standardizzare le
procedure.
DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE
Caso 1: DOCUMENTAZIONE COMPLETA
lavori che durano più di 200 uomini-giorno e/o comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI
IMPRESE:
1 - dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate a INPS, INAIL, casse edili
2 - dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti
3 - dalle sole imprese affidatarie (coloro che sottoscrivono il contratto con il committente): dichiarazione con il nominativo
del soggetto incaricato per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97 (verifica e coordinamento sicurezza dei
subappaltatori - ndr)
4 - iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
5 - documento di valutazione dei rischi o autocertificazione
6 - DURC
7 - dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del decreto 81/08
LAVORATORI AUTONOMI
1 - iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
2 - specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali
3 - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
4 - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal decreto 81/08
5 - DURC
Caso 2: DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA
lavori che durano meno di 200 uomini-giorno e non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI
IMPRESE:
1 - autocertificazione di possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del d.lgs. 81/08
2 - autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti
3 - iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
4 - DURC
LAVORATORI AUTONOMI
1 - autocertificazione di possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del d.lgs. 81/08
2 - iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
3 - DURC
(8) d.lgs. 81 e s.m.i. art.90, comma 9, lettere a b c
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La sicurezza degli studi professionali
Comunicazione nominativo RLS all'INAIL(9).
L'obbligo di comunicazione rimane, ma è rinviata la scadenza del
16 agosto 2009, in attesa (al 21 agosto 2009 – ndr) di una circolare
esplicativa INAIL. Il nuovo testo del correttivo parla di
comunicazione dei nominativi dei RLS già presenti, in prima
applicazione, e di successiva comunicazione soltanto in caso di
nuova elezione o nuova designazione.
Comunicazione all'INAIL degli infortuni sul lavoro(10).
L'obbligo di comunicazione (degli infortuni che causano assenza di
almeno un giorno, escluso quello dell'evento) rimane, ma viene
posticipato sei mesi dopo alla pubblicazione di un decreto
interministeriale, da promulgarsi entro 180 giorni dal 20 agosto
2009.
Valutazione stress lavoro-correlato(11).
L'obbligo viene vincolato alle indicazioni della "Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro", ma
dovrà essere soddisfatto " anche in difetto di tale elaborazione, a
far data dal 1° agosto 2010 ".
Addetti alle emergenze e al primo soccorso(12).
Il datore di lavoro, e questa è una grande novità rispetto al
passato, può ricoprire le due figure di addetti soltanto in attività con
al massimo 5 lavoratori, oltre allo stesso datore di lavoro.
Diversamente, da 6 lavoratori in su, gli addetti dovranno essere
individuati e formati tra i lavoratori.
(9) d.lgs. 81 e s.m.i. art.18 comma 1 lettera aa
(10) d.lgs. 81 e s.m.i. art.18 comma 1 lettera r
(11) d.lgs. 81 e s.m.i. art.28 comma 1-bis
(12) d.lgs. 81 e s.m.i. art.34 comma 1-bis c
(pagina 83)
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La seconda edizione del manuale
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