Cristoforo Moretti SICUREZZA SUL LAVORO NEL CONDOMINIO MANUALE PRATICO INTEGRAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 106/2009 CORRETTIVO DEL D.LGS. 81/2008 www.millescale.it agosto 2009 2 CRISTOFORO MORETTI – SICUREZZA SUL LAVORO NEL CONDOMINIO – INTEGRAZIONE AGOSTO 2009 Le “correzioni” al d.lgs. 81/2008 E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2009 il nuovo decreto legislativo 106/2009, che modifica moltissimi articoli ed allegati del d.lgs. 81/2008, “testo unico” sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il d.lgs. 106/2009, definito “decreto correttivo”, è entrato in vigore il 20 agosto 2009 ed è in ordine di tempo la terza variazione al decreto 81. Prima del correttivo infatti sono state apportate integrazioni e modifiche attraverso il decreto-legge 207/2008 e la legge 88/2009. Il nuovo testo, tramite una meritevole opera di revisione, ha pressoché eliminato le incongruenze e gli errori presenti nel testo originale (emanato in particolari circostanze socio-politiche), entrando anche nel merito di molti contenuti. In queste note si analizzeranno le modifiche, significative per il condominio e per il professionista amministratore, rispetto a quanto acclarato in regime di prima versione del decreto 81, rimandando tramite richiami nella colonna a margine ai confronti con il testo “Sicurezza sul lavoro nel condominio” prima edizione che, con l’uscita della seconda edizione, viene posto fuori commercio. La seconda edizione del manuale “Sicurezza sul lavoro nel condominio” è disponibile all’indirizzo internet: www.millescale.it/manuale.htm In questa colonna si trovano i richiami al primo manuale “Sicurezza sul lavoro nel condominio”, secondo le frasi sottolineate nel testo a lato. (pagina 15) CRISTOFORO MORETTI – SICUREZZA SUL LAVORO NEL CONDOMINIO – INTEGRAZIONE AGOSTO 2009 Condominio “datore di lavoro”? Per quanto riguarda la presenza di dipendenti condominiali, nessuna novità sostanziale: le definizioni all'art.2 non sono variate, il comma 9 dell'art.3 è variato solo in merito ai lavoratori a domicilio. Quindi non è stato introdotto alcun nuovo obbligo nei confronti dei "lavoratori che rientrano del campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati" per il datore di lavoro, che è l’amministratore di condominio. Rimane confermato quando riportato nel capitolo 6. Ricordiamo anche le dichiarazioni rese in un convegno il 22 aprile 2009 dal ministro del Welfare Maurizio Sacconi e dal direttore generale dell’attività ispettiva del ministero del Lavoro, Paolo Pennesi: (pagina 59) Il ministro Sacconi: "Ci sono alcuni doveri fondamentali quando c'è un dipendente e questo dipendente può interagire con altre figure che operano in quel contesto. Penso al portiere o a figure che con questo contesto interagiscono come addetti alla pulizie e alla manutenzione. In questi casi è anche necessario fare un documento di valutazione del rischio che non può essere solo formalistico bensì l'occasione per guardare bene a tutto quello che può costituire un rischio". Il direttore Pennesi: “In presenza di lavoratori dipendenti del condominio, l’amministratore condominiale in qualità di datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione dei rischi, sia quelli ordinari che quelli interferenziali, al fine di garantire una corretta formazione e informazione dei dipendenti cui dovranno essere forniti anche dispositivi di protezione individuali adeguati e attrezzature a norma. La valutazione dei rischi deve essere effettuata pur in assenza, nella vigente normativa sulla sicurezza del lavoro, dell’obbligo formale della redazione del documento di valutazione del rischio”. Rimane ovviamente confermato, sia dalle dichiarazioni riportate che dalla lettura del decreto correttivo, l’intero paragrafo “Condomini senza dipendenti”. (pagina 48) 3 4 CRISTOFORO MORETTI – SICUREZZA SUL LAVORO NEL CONDOMINIO – INTEGRAZIONE AGOSTO 2009 Gli appalti non edili Lavori non edili in condominio SENZA dipendenti Nessuna novità: non esiste il "datore di lavoro", quindi non può esistere alcun obbligo di cui all'art.26 del “testo unico”. (pagina 48) Lavori non edili in condominio CON dipendenti Il correttivo ha modificato in modo significativo l’articolo 26 (1). Sono confermati gli obblighi di verifica dell'idoneità degli appaltatori e di informazione sui rischi, e si introduce la nuova disposizione che permette di non redigere il DUVRI per i lavori che durano meno di due giorni, purché non ci siano alcune tipologie di rischio. In sostanza è possibile evitare il DUVRI se, e solo se, il lavoro dura meno di due giorni e contemporaneamente non presenta rischi particolari di cui all’allegato XI (tra cui caduta dall’alto e sprofondamento, purché aggravati dalle condizioni logistiche al contorno) oppure rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici o atmosfere esplosive. E’ certamente una facilitazione, ma non deve indurre nell’errore di valutare acriticamente tutti i lavori con meno di due giorni come privi di rischi. Il consiglio cautelativo è di ragionare sul DUVRI per ogni lavoro, ove questo documento sia da considerarsi necessario (cioè in teorica presenza di interferenze). Infine è precisato che i costi per la sicurezza da riportare nei contratti di appalto sono quelli necessari per eliminare o ridurre le interferenze. Per questa analisi, i cantieri edili hanno un riferimento legislativo specifico nel punto 4 dell’allegato XV del decreto 81/2008: il coordinatore per la sicurezza lo applica nel prevedere la stima dei costi nel suo piano di sicurezza e coordinamento. Al di fuori delle competenze del coordinatore, al di fuori quindi dei lavori edili, si può certamente andare per analogia: separazioni fisiche (transenne, schermature con teli, nastrature, sbarramenti vari), segnalazioni (cartellonistica), riunioni di coordinamento, eccetera; sono i costi delle misure per ridurre o eliminare le interferenze, da inserire nei contratti di appalto. (1) d.lgs. 81 e s.m.i. art.26 comma 3-bis e comma 5 (pagina 52) (pagina 53) (pagina 54) (pagina 53) CRISTOFORO MORETTI – SICUREZZA SUL LAVORO NEL CONDOMINIO – INTEGRAZIONE AGOSTO 2009 I cantieri edili Molte novità (quasi tutti gli articoli del titolo IV del “testo unico” sono stati modificati), dalle quali estrapoliamo otto punti: 1 - Viene precisato molto chiaramente(2), confermando il paragrafo “Campo di applicazione”, che le opere impiantistiche non sono soggette al titolo IV, a meno che non comportino lavori edili: il lavoro da elettricista o da idraulico, di per sé, non era e non è un lavoro edile. 2 - Il responsabile dei lavori è ufficialmente(3) una figura facoltativa; inoltre, come in regime di decreto 494 ed in significativa modifica della prima versione del decreto 81, dove solo al progettista e al direttore lavori era possibile ricoprire questo ruolo, oggi il responsabile dei lavori può oggi essere chiunque: non ci sono preclusioni alla nomina di questa figura, fatte salve tutte le considerazioni sull’onerosità di una figura comunque facoltativa e soprattutto sulla opportunità di scegliere persone idonee al fine di evitare la culpa in eligendo. 3 - "Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori"(4). Si noti che nella prima versione del decreto 81 non erano evitabili alcuni obblighi di verifica dell’operato del responsabile dei lavori: modifica quindi molto significativa. E si ricordi l’opportunità che il CSE non sia mai anche responsabile dei lavori. 4 - La nomina del coordinatore per la sicurezza rimane obbligatoria tutte le volte che ci sono lavori con almeno due imprese esecutrici, anche non contemporanee; ci sono sottocasi che prevedono la nomina del coordinatore per la progettazione (CSP) ed altri che permettono di nominare solo il coordinatore per l'esecuzione (CSE), che assume gli oneri del CSP: di fatto i compiti sono gli stessi - cumulativamente parlando - e conviene quindi semplificare ragionando sempre su un coordinatore nominato fino dalla fase di progettazione, a favore della sicurezza del cantiere. (2) d.lgs. 81 e s.m.i. art.88 comma 2 lettera g-bis (3) d.lgs. 81 e s.m.i. art.89 comma 1 lettera c (4) d.lgs. 81 e s.m.i. art.93 comma 1 (pagina 39) (pagina 32) (pagina 33) 5 6 CRISTOFORO MORETTI – SICUREZZA SUL LAVORO NEL CONDOMINIO – INTEGRAZIONE AGOSTO 2009 (segue: I cantieri edili) 5 - I nuovi casi in cui è obbligatoria la nomina del CSP all'affidamento dell'incarico di progettazione sono(5) i lavori privati non soggetti a permesso di costruire (quindi i lavori di manutenzione ordinaria o con DIA) e "comunque di importo inferiore ad euro 100.000". Nei dubbi interpretativi (100.000 euro con o senza iva? comunque vuol dire E oppure O?) assumiamo cautelativamente che si tratti di opere senza permesso di costruire E sotto i 100.000 euro iva inclusa: in questi casi il CSP non va nominato. Schematizzando: caso 1: due o più imprese | no PdC | < 100.000 € nomina del solo CSE caso 2: due o più imprese | no PdC | > 100.000 € nomina di CSP+CSE caso 3: due o più imprese | sì PdC nomina di CSP+CSE 6 - Il CSP, se previsto (è un obbligo questo che non si riflette nel CSE), ha il compito(6) di supportare il committente quando costui deve attenersi “ai principi e alle misure generali di tutela”: la nomina del CSP è quindi fondamentale venga eseguita nei tempi dovuti (cioè prima della assegnazione dell’incarico di progettazione e comunque prima della redazione della gara di appalto o della richiesta dei preventivi). 7 - I costi per la sicurezza, stimati dal coordinatore, vanno pagati a chi effettivamente realizza le predisposizioni onerose che a quei costi sono legate: il committente o il responsabile lavori deve accertarsi(7) che i costi finiscano in mano agli esecutori reali (e non vengano incamerati per esempio dall'appaltatore, quando la realizzazione avviene per mano di un subappaltatore). (5) d.lgs. 81 e s.m.i. art.90 commi 3, 4 e 11 (6) d.lgs. 81 e s.m.i. art.90 comma 11 e art.91 comma 1 lettera b-bis (7) d.lgs. 81 e s.m.i. art.100 comma 6-bis (pagina 35) CRISTOFORO MORETTI – SICUREZZA SUL LAVORO NEL CONDOMINIO – INTEGRAZIONE AGOSTO 2009 (segue: I cantieri edili) 8 - La verifica dell'idoneità professionale, sempre a carico del committente o del responsabile lavori, diventa(8) molto articolata e prevede una disamina di documenti di tutti gli esecutori, imprese e lavoratori autonomi, con procedura semplificata solo in caso di lavori brevi e senza rischi particolari. In caso di opere con DIA o permessi di costruire, al Comune andranno inviati notifica preliminare, DURC e una dichiarazione di avvenuta verifica della documentazione da richiedere alle imprese (a pena di sospensione della pratica edilizia). La documentazione da richiedere si può riepilogare come segue a seconda dei due casi possibili, ma appare consigliabile richiedere sempre la documentazione completa, per standardizzare le procedure. DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE Caso 1: DOCUMENTAZIONE COMPLETA lavori che durano più di 200 uomini-giorno e/o comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI IMPRESE: 1 - dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate a INPS, INAIL, casse edili 2 - dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti 3 - dalle sole imprese affidatarie (coloro che sottoscrivono il contratto con il committente): dichiarazione con il nominativo del soggetto incaricato per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97 (verifica e coordinamento sicurezza dei subappaltatori - ndr) 4 - iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto 5 - documento di valutazione dei rischi o autocertificazione 6 - DURC 7 - dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del decreto 81/08 LAVORATORI AUTONOMI 1 - iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto 2 - specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali 3 - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione 4 - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal decreto 81/08 5 - DURC Caso 2: DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA lavori che durano meno di 200 uomini-giorno e non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI IMPRESE: 1 - autocertificazione di possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del d.lgs. 81/08 2 - autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti 3 - iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto 4 - DURC LAVORATORI AUTONOMI 1 - autocertificazione di possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del d.lgs. 81/08 2 - iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto 3 - DURC (8) d.lgs. 81 e s.m.i. art.90, comma 9, lettere a b c 7 8 CRISTOFORO MORETTI – SICUREZZA SUL LAVORO NEL CONDOMINIO – INTEGRAZIONE AGOSTO 2009 La sicurezza degli studi professionali Comunicazione nominativo RLS all'INAIL(9). L'obbligo di comunicazione rimane, ma è rinviata la scadenza del 16 agosto 2009, in attesa (al 21 agosto 2009 – ndr) di una circolare esplicativa INAIL. Il nuovo testo del correttivo parla di comunicazione dei nominativi dei RLS già presenti, in prima applicazione, e di successiva comunicazione soltanto in caso di nuova elezione o nuova designazione. Comunicazione all'INAIL degli infortuni sul lavoro(10). L'obbligo di comunicazione (degli infortuni che causano assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento) rimane, ma viene posticipato sei mesi dopo alla pubblicazione di un decreto interministeriale, da promulgarsi entro 180 giorni dal 20 agosto 2009. Valutazione stress lavoro-correlato(11). L'obbligo viene vincolato alle indicazioni della "Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro", ma dovrà essere soddisfatto " anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010 ". Addetti alle emergenze e al primo soccorso(12). Il datore di lavoro, e questa è una grande novità rispetto al passato, può ricoprire le due figure di addetti soltanto in attività con al massimo 5 lavoratori, oltre allo stesso datore di lavoro. Diversamente, da 6 lavoratori in su, gli addetti dovranno essere individuati e formati tra i lavoratori. (9) d.lgs. 81 e s.m.i. art.18 comma 1 lettera aa (10) d.lgs. 81 e s.m.i. art.18 comma 1 lettera r (11) d.lgs. 81 e s.m.i. art.28 comma 1-bis (12) d.lgs. 81 e s.m.i. art.34 comma 1-bis c (pagina 83) CRISTOFORO MORETTI – SICUREZZA SUL LAVORO NEL CONDOMINIO – INTEGRAZIONE AGOSTO 2009 La seconda edizione del manuale “Sicurezza sul lavoro nel condominio” è disponibile all’indirizzo internet: www.millescale.it/manuale.htm 9