Manutenzione, controlli di efficienza energetica ed ispezioni pubbliche degli impianti termici DPR 74/2013 Regolamento Regionale di attuazione dell’articolo 23 sexies della legge regionale 39/2005 (Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 3/3/2015 n. 25/R – pubblicato su BURT n. 11 del 9/3/2015) Provincia e Comune di Livorno Regolamento Regionale su esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici in attuazione •dell’articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) •del DPR 74/2013 Si applica agli impianti termici come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera l-tricies del d.lgs. 192/2005 (impianto termico costituito da apparecchi e dispositivi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza) Impianti non attivi Gli impianti disattivati o mai attivati, come nel caso di impianti collocati in edifici oggetto di ristrutturazione o gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento, sono esentati dal rispetto delle disposizioni del regolamento regionale fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi La disattivazione dell’impianto è comunicata entro trenta giorni all’autorità competente (Provincia o Comune) dal responsabile dell'impianto, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio 2 Art. 5 - Documentazione a corredo degli impianti termici libretto di impianto per la climatizzazione istruzioni di uso e manutenzione dell’impianto rese dalla ditta installatrice o incaricata della manutenzione dell’impianto libretti di istruzione di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori; dichiarazione di conformità rapporti di controllo e manutenzione e rapporti di controllo di efficienza energetica codice identificativo dell'impianto documentazione di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 1 dicembre 1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione) laddove obbligatoria per tale tipologia di impianto documentazione di cui alla normativa in materia di prevenzione incendi, ove prevista per tale tipologia di impianto 3 documentazione prevista dal d.lgs. 152/2006, parte V, titolo II per gli impianti termici civili come individuati dagli articoli 282 e 283 dello stesso decreto Dichiarazione dell'installatore, per gli impianti termici civili di potenza nominale > 35 kW, che l'impianto è conforme e rispetta: • le caratteristiche tecniche previste dall’art. 285 e dalla parte II dell'allegato IX alla parte quinta pertinenti al tipo di combustibile utilizzato, riguardanti camini, canali da fumo, dispositivi accessori, apparecchi misuratori • i valori limite di emissione previsti dall'art. 286 e dalla parte III dell'Allegato IX alla parte quinta (i combustibili diversi da biomasse e biogas devono rispettare un valore limite di emissione per le polveri totali pari a 50 mg/Nmc) Questo atto, che include anche l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite, deve essere allegato alla dichiarazione di conformità. Impianti in esercizio ad aprile 2006: il libretto di impianto doveva essere integrato entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiarava che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche ed idoneo a rispettare i valori limite. Installazione o modifica per la quale è necessaria una nuova dichiarazione di conformità: deve essere redatta e trasmessa all'autorità competente la dichiarazione prevista dall’art 284 del D.Lgs. 152/2006 che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche e ai valori limite 4 Art. 7 - Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico Rinvio all’art. 6 DPR 74/2013 Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma 5 Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell'articolo 11, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega. Il terzo responsabile comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati. 6 Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del DPR 207/2010 nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28. Nei casi di impianti con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW ovvero 200.000 kcal/h, il responsabile oppure, ove delegato, il terzo responsabile, provvede anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell'impianto ai sensi dell’articolo 287 del d.lgs. 152/2006, ivi compresa l'individuazione della figura del conduttore Le modifiche concernenti il soggetto responsabile dell’impianto sono comunicate all'autorità competente (Provincia o Comune): a.a cura del nuovo responsabile, entro dieci giorni lavorativi se tale modifica è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o di un nuovo responsabile di condominio; b.a cura del nuovo responsabile, entro trenta giorni lavorativi se tale modifica è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante; c.a cura del terzo responsabile, entro due giorni lavorativi in caso di sua revoca, rinuncia o decadenza 7 Art. 8 - Controllo e manutenzione degli impianti termici 1.Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni di uso e manutenzione dell'impianto fornite dall’impresa installatrice 2.Per impianti esistenti privi delle istruzioni di uso e manutenzione dell’impresa installatrice spetta alla ditta incaricata della manutenzione dell’impianto fornire le stesse istruzioni Le istruzioni di uso e manutenzione sono redatte facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi o alle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o apparecchio o dispositivo Gli installatori e i manutentori devono dichiarare esplicitamente all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi: a)quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto installato o manutenuto, per garantire la sicurezza di persone e cose b)con quale frequenza le operazioni vadano effettuate. 8 Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, il manutentore redige e sottoscrive in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà un rapporto di controllo e manutenzione (è il “rapporto di controllo di efficienza energetica”) in cui sono riportate le attività effettuate e specificato se attività derivanti dalle istruzioni fornite all’utente o da altro evento. Il responsabile di impianto sottoscrive il rapporto per presa visione. Una copia del rapporto di controllo e manutenzione è rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega al libretto d’impianto Una copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni Qualora il soggetto manutentore rilevi nella sua attività situazioni di immediato pericolo provvede ad informare senza indugio il responsabile d’impianto e, laddove necessario, il comune e gli altri soggetti competenti per l’adozione delle eventuali misure cautelari 9 Libretto di impianto per la climatizzazione Fino all'emanazione del decreto del dirigente della struttura regionale competente di approvazione del modello di “libretto di impianto per la climatizzazione” si utilizza il modello di cui al DM 10/2/2014. L’impresa installatrice, la ditta di manutenzione e il responsabile dell’impianto sono tenuti alla compilazione delle schede di rispettiva competenza contenute nel libretto. Il libretto comprende una scheda che identifica l’impianto e il suo responsabile. La scheda identificativa d’impianto è trasmessa alle autorità competenti via telematica. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati. Si contesta la mancanza dei nuovi modelli di libretto impianto (e dei rapporti di controllo) su manutenzioni effettuate dopo il 15/10/2014 Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto attribuito dal catasto provinciale / comunale. Solo nel caso di impianti centralizzati nei quali l’impianto di climatizzazione invernale è distinto dall’impianto di climatizzazione estiva sono compilati due diversi libretti di impianto. 10 FAQ CTI - Quando è necessario compilare il libretto di impianto / 1 Tipologia di edificio ed impianto termico Libretto Condominio con impianto centralizzato (riscaldamento, con o senza produzione acqua calda sanitaria) SI Appartamento in condominio con impianto centralizzato (solo riscaldamento) e scaldacqua NO Appartamento in condominio con impianto centralizzato (solo riscaldamento), scaldacqua e condizionatore installato in modo fisso SI (scheda per il solo condizionatore) Appartamento in condominio con impianto centralizzato (riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria), con condizionatore mobile NO Appartamento o abitazione a sé stante con caldaia (solo riscaldamento), scaldacqua e condizionatore installato in modo fisso SI (scheda per caldaia e scheda per condizionatore) 11 FAQ CTI - Quando è necessario compilare il libretto di impianto / 2 Tipologia di edificio ed impianto termico Libretto Appartamento o abitazione a sé stante con caldaia (riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria), condizionatore installato in modo fisso, pannello solare termico SI (scheda per caldaia, scheda per condizionatore e scheda per pannello solare) Appartamento o abitazione a sé stante con caldaia (solo riscaldamento), condizionatore installato in modo fisso, scaldacqua, pannello solare termico ad esclusivo servizio dello scaldacqua SI (scheda per caldaia e scheda per condizionatore) Appartamento o abitazione a sé stante con caldaia (solo riscaldamento), condizionatore installato in modo fisso, stufa o caminetto a biomassa SI (scheda per caldaia, scheda per condizionatore, scheda per stufa o caminetto) Appartamento o abitazione a sé stante con stufa a biomassa di potenza inferiore a 5 kW, condizionatore mobile, scaldacqua, pannello solare termico ad esclusivo servizio dello scaldacqua NO 12 Art. 9 Obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici Sono obbligatori per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata. I controlli di efficienza energetica sono realizzati nei casi di: a.prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore; b.sostituzione del generatore di calore; c.altri interventi che possono modificare l'efficienza energetica. Per impianti esistenti, non ancora sottoposti al controllo di efficienza energetica, il primo controllo di efficienza energetica si effettua in occasione degli interventi di controllo e manutenzione. I controlli di efficienza energetica per gli impianti comunque già sottoposti a tale controllo sono effettuati secondo la periodicità riportata nella tabella all'allegato A 13 Periodicità dei controlli di efficienza energetica, prova fumi ed invio rapporto di controllo Potenza termica [kW] Anno civile entro il quale si deve svolgere il controllo di efficienza energetica, a far data dal precedente 10 < P ≤ 100 2° P > 100 Impianti con generatore di calore a Generatori a gas, 10 < P ≤ 100 fiamma metano o GPL 1° Tipologia impianto Alimentazione Generatori a combustibile liquido o solido P > 100 2° se installati all’interno di locali adibiti alla permanenza delle persone o se in esercizio da più di 8 anni 4° gli altri, esterni con meno di 8 anni 2° Locale adibito alla permanenza delle persone: lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti di qualsiasi materiale, qualora parte degli edifici ricompresi nelle categorie di destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del DPR 412/1993. Sono assimilati al “locale adibito alla permanenza delle persone” i locali, comprese le verande chiuse o i vani tecnici, direttamente comunicanti con lo stesso 14 Periodicità dei controlli di efficienza energetica ed invio rapporto di controllo Tipologia impianto Alimentazione Potenza termica [kW] Macchine frigorifere e/o pompe di 12 < P ≤ 100 calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di P > 100 calore ad assorbimento a fiamma diretta Impianti con macchine frigorifere / Pompe di calore a compressione di pompe di calore vapore azionate da motore P > 12 endotermico Impianti alimentati da teleriscaldamento Impianti cogenerativi Anno civile entro il quale si deve svolgere il controllo di efficienza energetica, a far data dal precedente 4° 2° 4° Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica P > 12 2° Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza P > 10 4° Microcogenerazione Pel < 50 4° Unità cogenerative Pel ≥ 50 2° 15 Art. 10 Modalità di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici Si verifica: 1.il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. 2.la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati; 3.la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti 4.il rendimento di combustione (PROVA FUMI), nel caso di generatori di calore; misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve rispettare i valori limite di cui all’allegato B del DPR 74/2013 (nel caso di generatori a biomassa, fino alla definizione di specifiche norme UNI di riferimento non si applica il controllo del rendimento di combustione) 16 17 Controllo dell'efficienza energetica delle macchine frigorifere e delle pompe di calore Se nel corso delle operazioni di controllo vengono rilevati valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, tali valori devono essere riportati alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 %. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa. Strumenti di misura e di tiraggio Nel caso di impianti soggetti alla misurazione in opera del rendimento (prova fumi) e del tiraggio per l’evacuazione dei prodotti della combustione, le operazioni di controllo e manutenzione sono effettuate con strumentazione idonea (per il tiraggio deprimometro in pascal). Lo strumento di misurazione è sottoposto a regolare manutenzione secondo quanto prescritto nelle specifiche istruzioni fornite dal produttore ed è verificato e tarato almeno una volta ogni 12 mesi. 18 Il rapporto di controllo di efficienza energetica Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione il manutentore redige e sottoscrive, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il “rapporto di controllo di efficienza energetica”. Il responsabile di impianto sottoscrive il rapporto per presa visione Nel rapporto di controllo di efficienza energetica sono riportati, a pena di irrecivibilità, il codice fiscale del responsabile dell'esercizio e manutenzione ed il codice identificativo dell'impianto 3 copie del rapporto di controllo di efficienza energetica: •1 è rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega al libretto; •1 è conservata dal manutentore per almeno 5 anni per eventuali verifiche documentali da parte delle autorità competenti •1 è trasmessa all’autorità competente (Provincia o Comune) entro il mese successivo alla scadenza del termine entro cui fare il controllo di efficienza energetica dal manutentore (questa è l‘autodichiarazione) La trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica all'autorità competente (Provincia o Comune) è effettuata tramite lo strumento telematico messo a disposizione dalla Regione o dalla autorità competente 19 Art. 11 - Ispezioni degli impianti termici Le ispezioni degli ENTI PUBBLICI (Provincia o Comune) si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza non minore di 12 kW. L'ispezione comprende: •valutazione di efficienza energetica del generatore •stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio (!!!!), in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile •consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente Accertamento L’autorità competente provvede all’accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali 20 Ispezioni a tappeto (onerose per gli utenti) a.sugli impianti termici per i quali non è pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica (autodichiarazione); b.sugli impianti termici per i quali a seguito dell’accertamento documentale permangano, anche dopo la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali, elementi di criticità; c.sugli impianti termici per il quali l’ispezione avvenga su richiesta del responsabile d’impianto Ispezioni a campione (gratuite per gli utenti) Sono sottoposti ad ispezione senza l’obbligo di pagare il costo gli impianti per i quali risulta pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica (autodichiarazione), secondo le modalità definite dalla autorità competente. (Provincia e Comune) Le ispezioni sono da eseguire sugli impianti e nelle cadenze temporali indicati nella tabella seguente. 21 tipologia impianto ispezione a campione autodichiarazione a metano o gpl tra 10 e 100 kW impianti in esercizio da + di 8 anni o installati in locali chiusi 5% ogni 2 anni ogni 2 anni a metano o gpl tra 10 e 100 kW impianti in esercizio da meno di 8 anni e installati all'esterno 5% ogni 4 anni ogni 4 anni 1 volta ogni 4 anni ogni 2 anni 5% ogni 2 anni ogni 2 anni 1 volta ogni 2 anni ogni anno 5% ogni 4 anni ogni 4 anni 1 volta ogni 4 anni ogni 2 anni a metano o gpl > 100 kW a combustibile liquido o solido tra 10 e 100 kW a combustibile liquido o solido > 100 kW macchine frigorifere / pompe di calore tra 12 e 100 kW macchine frigorifere / pompe di calore > 100 kW 22 Sanzioni Nel caso non sia stato effettuato l'adeguamento prescritto, alla scadenza del termine stabilito l'autorità competente applica le sanzioni previste dall'articolo 15 del d.lgs. 192/2005. Nel caso di impianti alimentati dalla rete gas si applica altresì l'interruzione della fornitura ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 In caso di ripetuta mancata ispezione per reiterata negligenza o rifiuto del responsabile dell’impianto termico (che comunque dovrà pagare il costo dell’ispezione), il tecnico incaricato ne dà comunicazione all’autorità competente per l’applicazione della sanzione pecuniaria prescritta dal d.lgs. 192/2005, articolo 15, comma 5 per violazione delle norme in materia di controllo e manutenzione degli impianti, fermo restando l'eventuale sospensione della fornitura di gas naturale di cui all'articolo 16 del d.lgs. 164/2000 Qualora il responsabile dell’impianto non effettui il pagamento del’ispezione a tappeto entro il termine stabilito dall’autorità competente, la stessa provvede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute e delle spese aggiuntive sostenute nonché all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 23 Sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5 e comma 6 del D.Lgs. 192/2005 (e art. 11 del DPR 74/2013) 5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo responsabile, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro. 6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 192/2005(allegato F o G) è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 24 Art. 17 - Linee guida regionali Obiettivo omogeneizzare e semplificare lo svolgimento delle attività previste dal regolamento, che costituiscono buone pratiche a cui i responsabili di impianto, i manutentori, le autorità competenti possono attenersi nello svolgimento delle attività di esercizio, manutenzione, controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termici. Attivazione di 2 differenti tavoli tecnici a.dedicato alle attività di accertamento ed ispezione dell’ente pubblico b.dedicato alle attività di controllo e manutenzione finalizzate al buon funzionamento degli impianti e quindi ai relativi rapporti fra manutentori, responsabili di impianto e Pubblica Amministrazione 25 Interventi di miglioramento energetico dell’impianto Per semplificare il compito dell’ispettore sotto forma di check-list, sono indicati 4 interventi tra i più frequenti dal punto di vista economico e del risparmio energetico Nella sezione “altro” sono indicati eventuali ulteriori interventi ritenuti dall’ispettore idonei per migliorare il rendimento energetico dell’impianto ed economicamente convenienti. In molti casi, la complessità della valutazione comporterebbe uno studio approfondito che dovrebbe essere fatto solo dopo l’acquisizione dei dati necessari per cui l’analisi non viene eseguita. La stessa considerazione vale per la stima del corretto dimensionamento del generatore di calore rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale, facendo riferimento al progetto dell'impianto. 26 Adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti Le valvole termostatiche vanno installate al posto della vecchia valvola manuale. Nei modelli più recenti, la valvola è già predisposta per ricevere una “testa” termostatica. Questo sistema permette una corretta gestione della temperatura nelle varie stanze in dipendenza dell’uso che ne viene fatto, in particolare: •si riesce a riequilibrare la temperatura all’interno del singolo appartamento •si evitano i disagi dovuti all’eccessivo surriscaldamento di alcuni locali •si sfruttano adeguatamente gli apporti gratuiti di energia solare Il costo dipende dal tipo di radiatore. Il risparmio sui consumi energetici può arrivare fino al 20% 27 Sostituzione di un sistema di regolazione on / off con uno programmabile I dispositivi di termoregolazione permettono di temporizzare il riscaldamento / raffrescamento a seconda degli orari preferiti dall’utente, consentendo un controllo flessibile della temperatura su più livelli impostando nell’arco delle 24 ore temperature differenti a seconda dell’uso dell’abitazione e dei diversi momenti della giornata, così come si possono riscaldare solo alcune stanze differenziando automaticamente la temperatura tra un ambiente e l’altro. Il DPR 59/2009, art. 4 comma 21 stabilisce che “per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o ristrutturati, è prescritta l’installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni”. 28 Isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati La coibentazione di una tubazione impedisce la perdita del calore attraverso la superficie delle tubazioni quando queste operano a temperature superiori alla temperatura ambiente. Lo spessore minimo è fissato in funzione del diametro della tubazione espresso in mm e della conduttività termica utile del materiale isolante espressa in W/m° C alla temperatura di 40° C. Obbligatoria dal 1977 (DPR 1072/77 art. 12) e dopo 1 agosto 1994 (DPR 412/93 art. 5 comma 11) E’ opportuno accertarsi che l'isolamento sia continuo e di spessore adeguato, che l’isolante sia ben aderente alle tubazioni per evitare condense interne, circolazione d’aria e perdita d’isolamento. I sistemi di coibentazione necessitano di un rivestimento esteriore o di un materiale di finitura installato sulla superficie esterna. Il motivo principale è proteggere l'isolamento da polvere e danni meccanici. Un sistema economico e veloce per proteggere la coibentazione consiste nel verniciare l'isolante con più mani di vernice a base acquosa, ripetendo l'operazione ogni anno. 29 Introduzione di un sistema di trattamento dell’acqua / 1 Costo del trattamento acqua per caldaia < 35 kW: circa 200 € Risparmio economico: dipende da condizioni dell’impianto, può arrivare fino a 200 – 250 € / anno. Trattando l’acqua per eliminare incrostazioni e corrosioni, depositi e crescite batteriche, mantenendo l’acqua potabile lungo tutto il percorso di distribuzione, è possibile conseguire un miglioramento del rendimento energetico dell’impianto di riscaldamento fino al 10% e dell’impianto di produzione dell’acqua calda sanitaria fino al 20%. I fanghi di corrosione che circolano nell’impianto di riscaldamento possono danneggiare le pompe di circolazione dell’impianto, intasare gli scambiatori, far funzionare male i sistemi di contabilizzazione e termoregolazione, ridurre gli spessori dei corpi scaldanti causando talvolta perdite nell’impianto. 30 Introduzione di un sistema di trattamento dell’acqua / 2 L’adozione di sistemi di trattamento dell’acqua utilizzata negli impianti termici come fluido termovettore per limitarne la durezza (formazione calcare) è obbligatoria in caso di installazione di nuovo impianto, ristrutturazione o sostituzione di generatori di calore, avvenute •dal 1 agosto 1994 per gli impianti con potenza termica al focolare nominale complessiva uguale o superiore a 350 kW •dal 11 giugno 2009 per quelli con potenza termica al focolare nominale complessiva inferiore a 350 kW. I trattamenti previsti sono differenziati per tipologia di impianto (potenza e servizio fornito, riscaldamento ambienti e/o produzione di acqua calda sanitaria) e durezza dell’acqua. Sotto 100 kW, è sufficiente un trattamento chimico di condizionamento. E’ un intervento che mira a migliorare l’efficienza energetica dell’impianto termico (intervento da considerare alla sezione 6 - check list - del rapporto di controllo). Se non c’è lo spazio per l’installazione del filtro e del dosatore come ci si comporta? La legge impone l’adozione del sistema di trattamento!!! Utente non vuole fare l’intervento: il manutentore indicherà nelle raccomandazioni che ha “evidenziato l’obbligo di adottare il sistema di trattamento ma il problema deve essere risolto” 31 Introduzione di un sistema di trattamento dell’acqua / 3 Su “trattamento dell’acqua” EALP nel corso delle ispezioni si attiene a quanto dichiarato nel rapporto di controllo di efficienza energetica alla sezione C L’ispezione di EALP consiste nel: •verificare, in base a quanto riportato nel rapporto di controllo, se nell’impianto è presente un sistema di trattamento dell’acqua (a Livorno durezza dell’acqua > 15° fr; in bolletta acqua è presente il valore della durezza), cioè se è richiesto il trattamento o se non è richiesto e, nel primo caso, se è indicata la presenza •se è indicata la presenza, si verifica che il tipo di trattamento sia conforme a quanto previsto dalla normativa (DPR 59/2009 ed UNI 8065) •se il trattamento è assente o il manutentore non ha proceduto a compilare la sezione C, si verifica se nel “libretto di impianto per la climatizzazione”, sezione 2 – trattamento acqua – sono compilati i relativi campi, verificando se l’impianto di trattamento (ad esempio di addolcimento) è condominiale •se anche nel libretto d’impianto non sono riportate informazioni sul trattamento acqua, ne viene contestata l’assenza (anomalia) specificando che l’adeguamento dovrà essere fatto “previa verifica della presenza del sistema di addolcimento dell’acqua” e nelle osservazioni viene annotato che l'utente dichiara che nell'appartamento non esiste addolcimento dell'acqua (al fine di evidenziare che l'utente può non sapere della presenza di un addolcitore condominiale). 32 Procedura Provincia di Livorno / 1 fino al 31 dicembre 2015 Autodichiarazione solo per: •impianti di climatizzazione invernale di potenza compresa tra 10 e 100 kW alimentati a metano o GPL •impianti di climatizzazione estiva di potenza compresa tra 12 e 100 kW Se l’autodichiarazione è trasmessa oltre la scadenza di 2 anni dalla data dell’ultimo controllo è considerata nulla e l’impianto sarà assoggettabile ad ispezione a tappeto. Tutti gli altri impianti e gli impianti per i quali non è pervenuta l’autodichiarazione sono assoggettati ad ispezione “a tappeto” cioè con onere a carico del responsabile dell’impianto termico. Tempistica di invio dell’autodichiarazione per un impianto a gas < 35 kW manutenzione e trasmissione autodichiarazione ad EALP biennio 2012-2013 manutenzione e rapporto di efficienza energetica trasmissione autodichiarazione ad EALP biennio 2014-2015 30 lug 2015 30 set 2015 ………………… 30 giu 2013 30 giu 2015 33 Procedura Provincia di Livorno / 2 da 1 gennaio 2016 a 31 dicembre 2017 Autodichiarazione per: •tutti gli impianti di climatizzazione invernale di potenza ≥ 10 kW •tutti gli impianti di climatizzazione estiva di potenza ≥ 12 kW L’autodichiarazione, la cui data coincide con la data di effettuazione dell’ultimo controllo eseguito dal tecnico, dovrà pervenire ad EALP entro il mese successivo alla scadenza del termine di validità della precedente autodichiarazione. Tempistica di invio dell’autodichiarazione per un impianto a gas < 35 kW in esercizio da più di 8 anni manutenzione e trasmissione autodichiarazione ad EALP biennio 2014-2015 manutenzione e rapporto di efficienza energetica trasmissione autodichiarazione ad EALP biennio 2016-2017 30 lug 2017 30 ago 2017 ……….……… 30 lug 2015 Nella tabella seguente la tempistica per l’invio dell’autodichiarazione nel periodo 2016 – 2017 per tipologia di impianto 34 tipologia impianto autodichiarazione biennio 2016 - 2017 a metano o gpl tra 10 e 100 kW impianti in esercizio da + di 8 anni o installati in locali chiusi ogni 2 anni da inviare entro la scadenza dei 2 anni rispetto al precedente adempimento a metano o gpl tra 10 e 100 kW impianti in esercizio da meno di 8 anni e installati all'esterno ogni 4 anni non deve essere inviata alcuna autodichiarazione a metano o gpl > 100 kW ogni 2 anni a combustibile liquido o solido tra 10 e 100 kW ogni 2 anni da inviare in occasione del primo controllo di efficienza energetica fatto dal manutentore da inviare in occasione del primo controllo di efficienza energetica fatto dal manutentore a combustibile liquido o solido > 100 kW ogni anno 2016: da inviare in occasione del primo controllo di efficienza energetica fatto dal manutentore; 2017: da inviare entro 1 anno rispetto al precedente adempimento macchine frigorifere / pompe di calore tra 12 e 100 kW ogni 4 anni non deve essere inviata alcuna autodichiarazione ogni 2 anni da inviare in occasione del primo controllo di efficienza energetica fatto dal manutentore macchine frigorifere / pompe di calore > 100 kW 35 Procedura Provincia di Livorno - da 1 gennaio 2018 tipologia impianto Invio autodichiarazione a metano o gpl tra 10 e 100 kW entro la scadenza dei 2 anni rispetto al impianti in esercizio da + di 8 anni o installati in locali chiusi precedente adempimento a metano o gpl tra 10 e 100 kW entro la scadenza dei 4 anni rispetto impianti in esercizio da meno di 8 anni e installati all'esterno all’ultimo adempimento a metano o gpl > 100 kW entro la scadenza dei 2 anni rispetto al precedente adempimento a combustibile liquido o solido tra 10 e 100 kW entro la scadenza dei 2 anni rispetto al precedente adempimento a combustibile liquido o solido > 100 kW da inviare tutti gli anni entro 1 anno rispetto al precedente adempimento macchine frigorifere / pompe di calore tra 12 e 100 kW entro la scadenza dei 4 anni rispetto all’ultimo adempimento macchine frigorifere / pompe di calore > 100 kW entro la scadenza dei 2 anni rispetto all’ultimo adempimento 36 Procedura Comune di Livorno La procedura seguirà le disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 25/R del 3/3/2015 “regolamento regionale” Quando sarà avviato il quadriennio ? Probabilmente da 1° luglio o 1° agosto o ………………. 37 Contatti Telefono ufficio: 0586 200007 Cellulare: 348 8540260 [email protected]