Manutenzione, controlli di efficienza
energetica ed ispezioni pubbliche degli
impianti termici
DPR 74/2013
Regolamento Regionale di attuazione dell’articolo 23
sexies della legge regionale 39/2005
(Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 3/3/2015 n. 25/R –
pubblicato su BURT n. 11 del 9/3/2015)
Provincia e Comune di Livorno
Regolamento Regionale su esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione
degli impianti termici in attuazione
•dell’articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39
(Disposizioni in materia di energia)
•del DPR 74/2013
Si applica agli impianti termici come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera l-tricies
del d.lgs. 192/2005 (impianto termico costituito da apparecchi e dispositivi installati
in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza)
Impianti non attivi
Gli impianti disattivati o mai attivati, come nel caso di impianti collocati in edifici
oggetto di ristrutturazione o gli impianti non collegati alla rete di distribuzione
dell'energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento,
sono esentati dal rispetto delle disposizioni del regolamento regionale fino alla
riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi
La disattivazione dell’impianto è comunicata entro trenta giorni all’autorità
competente (Provincia o Comune) dal responsabile dell'impianto, mediante
dichiarazione sostitutiva di atto notorio
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Art. 5 - Documentazione a corredo degli impianti termici
libretto di impianto per la climatizzazione
istruzioni di uso e manutenzione dell’impianto rese dalla ditta installatrice o
incaricata della manutenzione dell’impianto
libretti di istruzione di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e
apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;
dichiarazione di conformità
rapporti di controllo e manutenzione e rapporti di controllo di efficienza
energetica
codice identificativo dell'impianto
documentazione di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale 1 dicembre 1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi
sotto pressione) laddove obbligatoria per tale tipologia di impianto
documentazione di cui alla normativa in materia di prevenzione incendi, ove
prevista per tale tipologia di impianto
3
documentazione prevista dal d.lgs. 152/2006, parte V, titolo II per gli impianti
termici civili come individuati dagli articoli 282 e 283 dello stesso decreto
Dichiarazione dell'installatore, per gli impianti termici civili di potenza nominale > 35
kW, che l'impianto è conforme e rispetta:
•
le caratteristiche tecniche previste dall’art. 285 e dalla parte II dell'allegato IX
alla parte quinta pertinenti al tipo di combustibile utilizzato, riguardanti camini,
canali da fumo, dispositivi accessori, apparecchi misuratori
•
i valori limite di emissione previsti dall'art. 286 e dalla parte III dell'Allegato IX
alla parte quinta (i combustibili diversi da biomasse e biogas devono rispettare
un valore limite di emissione per le polveri totali pari a 50 mg/Nmc)
Questo atto, che include anche l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie
necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite, deve essere allegato alla
dichiarazione di conformità.
Impianti in esercizio ad aprile 2006: il libretto di impianto doveva essere integrato
entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiarava che l'impianto è
conforme alle caratteristiche tecniche ed idoneo a rispettare i valori limite.
Installazione o modifica per la quale è necessaria una nuova dichiarazione di
conformità: deve essere redatta e trasmessa all'autorità competente la
dichiarazione prevista dall’art 284 del D.Lgs. 152/2006 che l'impianto è
conforme alle caratteristiche tecniche e ai valori limite
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Art. 7 - Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto
termico
Rinvio all’art. 6 DPR 74/2013
Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la
conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva
L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il
rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al
responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo.
La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari
residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico
esclusivamente dedicato.
In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega non può essere
rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di
procedere alla loro messa a norma
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Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato
rispetto delle norme relative all'impianto termico in materia di sicurezza e di tutela
dell'ambiente.
L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario
delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell'articolo 11, deve essere
redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.
Il terzo responsabile comunica tempestivamente in forma scritta al delegante
l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o
richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento
dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni
normative
Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di
venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo
legate al ruolo di venditore, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di
un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,
in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di
combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri
oggettivi preventivamente concordati.
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Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW il
terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa
all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata
ai sensi del DPR 207/2010 nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.
Nei casi di impianti con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW ovvero
200.000 kcal/h, il responsabile oppure, ove delegato, il terzo responsabile, provvede
anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell'impianto ai sensi
dell’articolo 287 del d.lgs. 152/2006, ivi compresa l'individuazione della figura del
conduttore
Le modifiche concernenti il soggetto responsabile dell’impianto sono comunicate
all'autorità competente (Provincia o Comune):
a.a cura del nuovo responsabile, entro dieci giorni lavorativi se tale modifica è
conseguente alla nomina di un terzo responsabile o di un nuovo responsabile di
condominio;
b.a cura del nuovo responsabile, entro trenta giorni lavorativi se tale modifica è
dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante;
c.a cura del terzo responsabile, entro due giorni lavorativi in caso di sua revoca,
rinuncia o decadenza
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Art. 8 - Controllo e manutenzione degli impianti termici
1.Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono
essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute
nelle istruzioni di uso e manutenzione dell'impianto fornite dall’impresa
installatrice
2.Per impianti esistenti privi delle istruzioni di uso e manutenzione dell’impresa
installatrice spetta alla ditta incaricata della manutenzione dell’impianto fornire le
stesse istruzioni
Le istruzioni di uso e manutenzione sono redatte facendo riferimento alla
documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli
apparecchi o alle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o apparecchio o
dispositivo
Gli installatori e i manutentori devono dichiarare esplicitamente all'utente, in
forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista
dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
a)quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto
installato o manutenuto, per garantire la sicurezza di persone e cose
b)con quale frequenza le operazioni vadano effettuate.
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Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, il manutentore redige
e sottoscrive in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà un
rapporto di controllo e manutenzione (è il “rapporto di controllo di efficienza
energetica”) in cui sono riportate le attività effettuate e specificato se attività
derivanti dalle istruzioni fornite all’utente o da altro evento.
Il responsabile di impianto sottoscrive il rapporto per presa visione.
Una copia del rapporto di controllo e manutenzione è rilasciata al responsabile
dell’impianto, che lo conserva e lo allega al libretto d’impianto
Una copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a
5 anni
Qualora il soggetto manutentore rilevi nella sua attività situazioni di immediato
pericolo provvede ad informare senza indugio il responsabile d’impianto e,
laddove necessario, il comune e gli altri soggetti competenti per l’adozione
delle eventuali misure cautelari
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Libretto di impianto per la climatizzazione
Fino all'emanazione del decreto del dirigente della struttura regionale competente di
approvazione del modello di “libretto di impianto per la climatizzazione” si utilizza il
modello di cui al DM 10/2/2014.
L’impresa installatrice, la ditta di manutenzione e il responsabile dell’impianto sono
tenuti alla compilazione delle schede di rispettiva competenza contenute nel libretto.
Il libretto comprende una scheda che identifica l’impianto e il suo responsabile. La
scheda identificativa d’impianto è trasmessa alle autorità competenti via telematica.
In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i
libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente
aggiornati, con gli eventuali allegati.
Si contesta la mancanza dei nuovi modelli di libretto impianto (e dei rapporti di
controllo) su manutenzioni effettuate dopo il 15/10/2014
Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di
impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto
attribuito dal catasto provinciale / comunale. Solo nel caso di impianti centralizzati nei
quali l’impianto di climatizzazione invernale è distinto dall’impianto di climatizzazione
estiva sono compilati due diversi libretti di impianto.
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FAQ CTI - Quando è necessario compilare il libretto di impianto / 1
Tipologia di edificio ed impianto termico
Libretto
Condominio con impianto centralizzato
(riscaldamento, con o senza produzione acqua calda
sanitaria)
SI
Appartamento in condominio con impianto
centralizzato (solo riscaldamento) e scaldacqua
NO
Appartamento in condominio con impianto
centralizzato (solo riscaldamento), scaldacqua e
condizionatore installato in modo fisso
SI
(scheda per il solo
condizionatore)
Appartamento in condominio con impianto
centralizzato (riscaldamento e produzione acqua
calda sanitaria), con condizionatore mobile
NO
Appartamento o abitazione a sé stante con caldaia
(solo riscaldamento), scaldacqua e condizionatore
installato in modo fisso
SI
(scheda per caldaia e
scheda per
condizionatore)
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FAQ CTI - Quando è necessario compilare il libretto di impianto / 2
Tipologia di edificio ed impianto termico
Libretto
Appartamento o abitazione a sé stante con caldaia
(riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria),
condizionatore installato in modo fisso, pannello
solare termico
SI
(scheda per caldaia, scheda
per condizionatore e scheda
per pannello solare)
Appartamento o abitazione a sé stante con caldaia
(solo riscaldamento), condizionatore installato in
modo fisso, scaldacqua, pannello solare termico ad
esclusivo servizio dello scaldacqua
SI
(scheda per caldaia e scheda
per condizionatore)
Appartamento o abitazione a sé stante con caldaia
(solo riscaldamento), condizionatore installato in
modo fisso, stufa o caminetto a biomassa
SI
(scheda per caldaia, scheda
per condizionatore, scheda
per stufa o caminetto)
Appartamento o abitazione a sé stante con stufa a
biomassa di potenza inferiore a 5 kW, condizionatore
mobile, scaldacqua, pannello solare termico ad
esclusivo servizio dello scaldacqua
NO
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Art. 9
Obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
Sono obbligatori per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza
termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva
di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, indipendentemente dalla
fonte energetica utilizzata.
I controlli di efficienza energetica sono realizzati nei casi di:
a.prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
b.sostituzione del generatore di calore;
c.altri interventi che possono modificare l'efficienza energetica.
Per impianti esistenti, non ancora sottoposti al controllo di efficienza energetica, il
primo controllo di efficienza energetica si effettua in occasione degli interventi di
controllo e manutenzione.
I controlli di efficienza energetica per gli impianti comunque già sottoposti a tale
controllo sono effettuati secondo la periodicità riportata nella tabella all'allegato A
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Periodicità dei controlli di efficienza energetica,
prova fumi ed invio rapporto di controllo
Potenza
termica [kW]
Anno civile entro il quale si deve
svolgere il controllo di efficienza
energetica, a far data dal precedente
10 < P ≤ 100
2°
P > 100
Impianti
con
generatore
di calore a
Generatori a gas, 10 < P ≤ 100
fiamma
metano o GPL
1°
Tipologia
impianto
Alimentazione
Generatori a
combustibile
liquido o solido
P > 100
2° se installati all’interno di locali
adibiti alla permanenza delle persone
o se in esercizio da più di 8 anni
4° gli altri, esterni con meno di 8 anni
2°
Locale adibito alla permanenza delle persone: lo spazio coperto, delimitato da ogni
lato da pareti di qualsiasi materiale, qualora parte degli edifici ricompresi nelle
categorie di destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del DPR 412/1993.
Sono assimilati al “locale adibito alla permanenza delle persone” i locali, comprese le
verande chiuse o i vani tecnici, direttamente comunicanti con lo stesso
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Periodicità dei controlli di efficienza energetica ed invio rapporto di controllo
Tipologia
impianto
Alimentazione
Potenza
termica [kW]
Macchine frigorifere e/o pompe di 12 < P ≤ 100
calore a compressione di vapore
ad azionamento elettrico e
macchine frigorifere e/o pompe di P > 100
calore ad assorbimento a fiamma
diretta
Impianti con
macchine
frigorifere /
Pompe di calore a compressione di
pompe di calore
vapore azionate da motore
P > 12
endotermico
Impianti
alimentati da
teleriscaldamento
Impianti
cogenerativi
Anno civile entro il quale si
deve svolgere il controllo
di efficienza energetica, a
far data dal precedente
4°
2°
4°
Pompe di calore ad assorbimento
alimentate con energia termica
P > 12
2°
Sottostazione di scambio termico
da rete ad utenza
P > 10
4°
Microcogenerazione
Pel < 50
4°
Unità cogenerative
Pel ≥ 50
2°
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Art. 10
Modalità di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
Si verifica:
1.il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del D.Lgs. 192/2005 e
s.m.i.
2.la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della
temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
3.la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua,
dove previsti
4.il rendimento di combustione (PROVA FUMI), nel caso di generatori di calore;
misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di
calore nelle condizioni di normale funzionamento in conformità alle norme
tecniche UNI in vigore, deve rispettare i valori limite di cui all’allegato B del DPR
74/2013 (nel caso di generatori a biomassa, fino alla definizione di specifiche norme
UNI di riferimento non si applica il controllo del rendimento di combustione)
16
17
Controllo dell'efficienza energetica delle macchine frigorifere e delle
pompe di calore
Se nel corso delle operazioni di controllo vengono rilevati valori dei parametri
che caratterizzano l'efficienza energetica inferiori del 15 per cento rispetto a
quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di
impianto, tali valori devono essere riportati alla situazione iniziale, con una
tolleranza del 5 %.
Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano
disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.
Strumenti di misura e di tiraggio
Nel caso di impianti soggetti alla misurazione in opera del rendimento (prova
fumi) e del tiraggio per l’evacuazione dei prodotti della combustione, le
operazioni di controllo e manutenzione sono effettuate con strumentazione
idonea (per il tiraggio deprimometro in pascal).
Lo strumento di misurazione è sottoposto a regolare manutenzione secondo
quanto prescritto nelle specifiche istruzioni fornite dal produttore ed è verificato
e tarato almeno una volta ogni 12 mesi.
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Il rapporto di controllo di efficienza energetica
Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione il manutentore redige e
sottoscrive, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il “rapporto di
controllo di efficienza energetica”. Il responsabile di impianto sottoscrive il
rapporto per presa visione
Nel rapporto di controllo di efficienza energetica sono riportati, a pena di
irrecivibilità, il codice fiscale del responsabile dell'esercizio e manutenzione ed il
codice identificativo dell'impianto
3 copie del rapporto di controllo di efficienza energetica:
•1 è rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega al libretto;
•1 è conservata dal manutentore per almeno 5 anni per eventuali verifiche
documentali da parte delle autorità competenti
•1 è trasmessa all’autorità competente (Provincia o Comune) entro il mese
successivo alla scadenza del termine entro cui fare il controllo di efficienza
energetica dal manutentore (questa è l‘autodichiarazione)
La trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica all'autorità
competente (Provincia o Comune) è effettuata tramite lo strumento telematico
messo a disposizione dalla Regione o dalla autorità competente
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Art. 11 - Ispezioni degli impianti termici
Le ispezioni degli ENTI PUBBLICI (Provincia o Comune) si effettuano su impianti di
climatizzazione invernale di potenza non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva
di potenza non minore di 12 kW. L'ispezione comprende:
•valutazione di efficienza energetica del generatore
•stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la
climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio (!!!!), in riferimento al progetto
dell'impianto, se disponibile
•consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico
dell'impianto in modo economicamente conveniente
Accertamento
L’autorità competente provvede all’accertamento dei rapporti di controllo di
efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, ad attivare le
procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali
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Ispezioni a tappeto (onerose per gli utenti)
a.sugli impianti termici per i quali non è pervenuto il rapporto di controllo di
efficienza energetica (autodichiarazione);
b.sugli impianti termici per i quali a seguito dell’accertamento documentale
permangano, anche dopo la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali,
elementi di criticità;
c.sugli impianti termici per il quali l’ispezione avvenga su richiesta del responsabile
d’impianto
Ispezioni a campione (gratuite per gli utenti)
Sono sottoposti ad ispezione senza l’obbligo di pagare il costo gli impianti per i
quali risulta pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica
(autodichiarazione), secondo le modalità definite dalla autorità competente.
(Provincia e Comune)
Le ispezioni sono da eseguire sugli impianti e nelle cadenze temporali indicati
nella tabella seguente.
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tipologia impianto
ispezione a campione
autodichiarazione
a metano o gpl tra 10 e 100 kW
impianti in esercizio da + di 8 anni o installati in
locali chiusi
5% ogni 2 anni
ogni 2 anni
a metano o gpl tra 10 e 100 kW
impianti in esercizio da meno di 8 anni e installati
all'esterno
5% ogni 4 anni
ogni 4 anni
1 volta ogni 4 anni
ogni 2 anni
5% ogni 2 anni
ogni 2 anni
1 volta ogni 2 anni
ogni anno
5% ogni 4 anni
ogni 4 anni
1 volta ogni 4 anni
ogni 2 anni
a metano o gpl > 100 kW
a combustibile liquido o solido tra 10 e 100 kW
a combustibile liquido o solido > 100 kW
macchine frigorifere / pompe di calore tra 12 e
100 kW
macchine frigorifere / pompe di calore > 100 kW
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Sanzioni
Nel caso non sia stato effettuato l'adeguamento prescritto, alla scadenza del
termine stabilito l'autorità competente applica le sanzioni previste dall'articolo 15
del d.lgs. 192/2005. Nel caso di impianti alimentati dalla rete gas si applica altresì
l'interruzione della fornitura ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164
In caso di ripetuta mancata ispezione per reiterata negligenza o rifiuto del
responsabile dell’impianto termico (che comunque dovrà pagare il costo
dell’ispezione), il tecnico incaricato ne dà comunicazione all’autorità competente
per l’applicazione della sanzione pecuniaria prescritta dal d.lgs. 192/2005, articolo
15, comma 5 per violazione delle norme in materia di controllo e manutenzione
degli impianti, fermo restando l'eventuale sospensione della fornitura di gas
naturale di cui all'articolo 16 del d.lgs. 164/2000
Qualora il responsabile dell’impianto non effettui il pagamento del’ispezione a
tappeto entro il termine stabilito dall’autorità competente, la stessa provvede
all’iscrizione a ruolo delle somme dovute e delle spese aggiuntive sostenute
nonché all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 15, comma 5, del d.lgs.
192/2005
23
Sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5 e comma 6 del D.Lgs.
192/2005 (e art. 11 del DPR 74/2013)
5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del
condominio, o l'eventuale terzo responsabile, qualora non provveda alle
operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo
quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa
non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a
redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma
2, del D.Lgs. 192/2005(allegato F o G) è punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L'ente locale, o la regione
competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
24
Art. 17 - Linee guida regionali
Obiettivo
omogeneizzare e semplificare lo svolgimento delle attività previste dal
regolamento, che costituiscono buone pratiche a cui i responsabili di impianto, i
manutentori, le autorità competenti possono attenersi nello svolgimento delle
attività di esercizio, manutenzione, controllo, accertamento ed ispezione degli
impianti termici.
Attivazione di 2 differenti tavoli tecnici
a.dedicato alle attività di accertamento ed ispezione dell’ente pubblico
b.dedicato alle attività di controllo e manutenzione finalizzate al buon
funzionamento degli impianti e quindi ai relativi rapporti fra manutentori,
responsabili di impianto e Pubblica Amministrazione
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Interventi di miglioramento energetico dell’impianto
Per semplificare il compito dell’ispettore sotto forma di check-list, sono indicati 4
interventi tra i più frequenti dal punto di vista economico e del risparmio
energetico
Nella sezione “altro” sono indicati eventuali ulteriori interventi ritenuti
dall’ispettore idonei per migliorare il rendimento energetico dell’impianto ed
economicamente convenienti.
In molti casi, la complessità della valutazione comporterebbe uno studio
approfondito che dovrebbe essere fatto solo dopo l’acquisizione dei dati
necessari per cui l’analisi non viene eseguita.
La stessa considerazione vale per la stima del corretto dimensionamento del
generatore di calore rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione
invernale, facendo riferimento al progetto dell'impianto.
26
Adozione di valvole termostatiche sui
corpi scaldanti
Le valvole termostatiche vanno installate al posto della vecchia valvola
manuale.
Nei modelli più recenti, la valvola è già predisposta per ricevere una “testa”
termostatica.
Questo sistema permette una corretta gestione della temperatura nelle varie
stanze in dipendenza dell’uso che ne viene fatto, in particolare:
•si riesce a riequilibrare la temperatura all’interno del singolo appartamento
•si evitano i disagi dovuti all’eccessivo surriscaldamento di alcuni locali
•si sfruttano adeguatamente gli apporti gratuiti di energia solare
Il costo dipende dal tipo di radiatore.
Il risparmio sui consumi energetici può arrivare fino al 20%
27
Sostituzione di un sistema di regolazione
on / off con uno programmabile
I dispositivi di termoregolazione permettono di temporizzare il riscaldamento /
raffrescamento a seconda degli orari preferiti dall’utente, consentendo un
controllo flessibile della temperatura su più livelli impostando nell’arco delle 24
ore temperature differenti a seconda dell’uso dell’abitazione e dei diversi
momenti della giornata, così come si possono riscaldare solo alcune stanze
differenziando automaticamente la temperatura tra un ambiente e l’altro.
Il DPR 59/2009, art. 4 comma 21 stabilisce che “per tutti gli edifici e gli impianti
termici nuovi o ristrutturati, è prescritta l’installazione di dispositivi per la
regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle
singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non
determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti
gratuiti interni”.
28
Isolamento della rete di distribuzione nei locali
non riscaldati
La coibentazione di una tubazione impedisce la perdita
del calore attraverso la superficie delle tubazioni quando
queste operano a temperature superiori alla
temperatura ambiente. Lo spessore minimo è fissato in
funzione del diametro della tubazione espresso in mm e
della conduttività termica utile del materiale isolante
espressa in W/m° C alla temperatura di 40° C.
Obbligatoria dal 1977 (DPR 1072/77 art. 12) e dopo 1
agosto 1994 (DPR 412/93 art. 5 comma 11)
E’ opportuno accertarsi che l'isolamento sia continuo e di spessore adeguato, che
l’isolante sia ben aderente alle tubazioni per evitare condense interne,
circolazione d’aria e perdita d’isolamento.
I sistemi di coibentazione necessitano di un rivestimento esteriore o di un
materiale di finitura installato sulla superficie esterna. Il motivo principale è
proteggere l'isolamento da polvere e danni meccanici.
Un sistema economico e veloce per proteggere la coibentazione consiste nel
verniciare l'isolante con più mani di vernice a base acquosa, ripetendo
l'operazione ogni anno.
29
Introduzione di un
sistema di trattamento
dell’acqua / 1
Costo del trattamento
acqua per caldaia < 35 kW:
circa 200 €
Risparmio economico:
dipende da condizioni
dell’impianto, può arrivare
fino a 200 – 250 € / anno.
Trattando l’acqua per eliminare incrostazioni e corrosioni, depositi e crescite
batteriche, mantenendo l’acqua potabile lungo tutto il percorso di distribuzione, è
possibile conseguire un miglioramento del rendimento energetico dell’impianto di
riscaldamento fino al 10% e dell’impianto di produzione dell’acqua calda sanitaria fino
al 20%.
I fanghi di corrosione che circolano nell’impianto di riscaldamento possono
danneggiare le pompe di circolazione dell’impianto, intasare gli scambiatori, far
funzionare male i sistemi di contabilizzazione e termoregolazione, ridurre gli spessori
dei corpi scaldanti causando talvolta perdite nell’impianto.
30
Introduzione di un sistema di trattamento dell’acqua / 2
L’adozione di sistemi di trattamento dell’acqua utilizzata negli impianti termici come
fluido termovettore per limitarne la durezza (formazione calcare) è obbligatoria in
caso di installazione di nuovo impianto, ristrutturazione o sostituzione di generatori di
calore, avvenute
•dal 1 agosto 1994 per gli impianti con potenza termica al focolare nominale
complessiva uguale o superiore a 350 kW
•dal 11 giugno 2009 per quelli con potenza termica al focolare nominale complessiva
inferiore a 350 kW.
I trattamenti previsti sono differenziati per tipologia di impianto (potenza e servizio
fornito, riscaldamento ambienti e/o produzione di acqua calda sanitaria) e durezza
dell’acqua. Sotto 100 kW, è sufficiente un trattamento chimico di condizionamento.
E’ un intervento che mira a migliorare l’efficienza energetica dell’impianto termico
(intervento da considerare alla sezione 6 - check list - del rapporto di controllo).
Se non c’è lo spazio per l’installazione del filtro e del dosatore come ci si comporta?
La legge impone l’adozione del sistema di trattamento!!!
Utente non vuole fare l’intervento: il manutentore indicherà nelle raccomandazioni
che ha “evidenziato l’obbligo di adottare il sistema di trattamento ma il problema
deve essere risolto”
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Introduzione di un sistema di trattamento dell’acqua / 3
Su “trattamento dell’acqua” EALP nel corso delle ispezioni si attiene a quanto
dichiarato nel rapporto di controllo di efficienza energetica alla sezione C
L’ispezione di EALP consiste nel:
•verificare, in base a quanto riportato nel rapporto di controllo, se nell’impianto è
presente un sistema di trattamento dell’acqua (a Livorno durezza dell’acqua > 15° fr;
in bolletta acqua è presente il valore della durezza), cioè se è richiesto il trattamento
o se non è richiesto e, nel primo caso, se è indicata la presenza
•se è indicata la presenza, si verifica che il tipo di trattamento sia conforme a quanto
previsto dalla normativa (DPR 59/2009 ed UNI 8065)
•se il trattamento è assente o il manutentore non ha proceduto a compilare la
sezione C, si verifica se nel “libretto di impianto per la climatizzazione”, sezione 2 –
trattamento acqua – sono compilati i relativi campi, verificando se l’impianto di
trattamento (ad esempio di addolcimento) è condominiale
•se anche nel libretto d’impianto non sono riportate informazioni sul trattamento
acqua, ne viene contestata l’assenza (anomalia) specificando che l’adeguamento
dovrà essere fatto “previa verifica della presenza del sistema di addolcimento
dell’acqua” e nelle osservazioni viene annotato che l'utente dichiara che
nell'appartamento non esiste addolcimento dell'acqua (al fine di evidenziare che
l'utente può non sapere della presenza di un addolcitore condominiale).
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Procedura Provincia di Livorno / 1
fino al 31 dicembre 2015
Autodichiarazione solo per:
•impianti di climatizzazione invernale di potenza compresa tra 10 e 100 kW alimentati
a metano o GPL
•impianti di climatizzazione estiva di potenza compresa tra 12 e 100 kW
Se l’autodichiarazione è trasmessa oltre la scadenza di 2 anni dalla data dell’ultimo
controllo è considerata nulla e l’impianto sarà assoggettabile ad ispezione a tappeto.
Tutti gli altri impianti e gli impianti per i quali non è pervenuta l’autodichiarazione
sono assoggettati ad ispezione “a tappeto” cioè con onere a carico del responsabile
dell’impianto termico.
Tempistica di invio dell’autodichiarazione per un impianto a gas < 35 kW
manutenzione e
trasmissione
autodichiarazione ad
EALP biennio 2012-2013
manutenzione e
rapporto di
efficienza
energetica
trasmissione
autodichiarazione
ad EALP biennio
2014-2015
30 lug 2015
30 set 2015
…………………
30 giu 2013
30 giu 2015
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Procedura Provincia di Livorno / 2
da 1 gennaio 2016 a 31 dicembre 2017
Autodichiarazione per:
•tutti gli impianti di climatizzazione invernale di potenza ≥ 10 kW
•tutti gli impianti di climatizzazione estiva di potenza ≥ 12 kW
L’autodichiarazione, la cui data coincide con la data di effettuazione dell’ultimo
controllo eseguito dal tecnico, dovrà pervenire ad EALP entro il mese successivo alla
scadenza del termine di validità della precedente autodichiarazione.
Tempistica di invio dell’autodichiarazione per un impianto a gas < 35 kW in esercizio
da più di 8 anni
manutenzione e trasmissione
autodichiarazione ad EALP
biennio 2014-2015
manutenzione e
rapporto di efficienza
energetica
trasmissione
autodichiarazione ad
EALP biennio 2016-2017
30 lug 2017
30 ago 2017
……….………
30 lug 2015
Nella tabella seguente la tempistica per l’invio dell’autodichiarazione nel
periodo 2016 – 2017 per tipologia di impianto
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tipologia impianto
autodichiarazione
biennio 2016 - 2017
a metano o gpl tra 10 e 100 kW
impianti in esercizio da + di 8
anni o installati in locali chiusi
ogni 2 anni
da inviare entro la scadenza dei 2 anni
rispetto al precedente adempimento
a metano o gpl tra 10 e 100 kW
impianti in esercizio da meno di
8 anni e installati all'esterno
ogni 4 anni
non deve essere inviata alcuna
autodichiarazione
a metano o gpl > 100 kW
ogni 2 anni
a combustibile liquido o solido
tra 10 e 100 kW
ogni 2 anni
da inviare in occasione del primo controllo
di efficienza energetica fatto dal
manutentore
da inviare in occasione del primo controllo
di efficienza energetica fatto dal
manutentore
a combustibile liquido o solido
> 100 kW
ogni anno
2016: da inviare in occasione del primo
controllo di efficienza energetica fatto dal
manutentore;
2017: da inviare entro 1 anno rispetto al
precedente adempimento
macchine frigorifere / pompe di
calore tra 12 e 100 kW
ogni 4 anni
non deve essere inviata alcuna
autodichiarazione
ogni 2 anni
da inviare in occasione del primo controllo
di efficienza energetica fatto dal
manutentore
macchine frigorifere / pompe di
calore > 100 kW
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Procedura Provincia di Livorno - da 1 gennaio 2018
tipologia impianto
Invio autodichiarazione
a metano o gpl tra 10 e 100 kW
entro la scadenza dei 2 anni rispetto al
impianti in esercizio da + di 8 anni o installati in locali chiusi
precedente adempimento
a metano o gpl tra 10 e 100 kW
entro la scadenza dei 4 anni rispetto
impianti in esercizio da meno di 8 anni e installati all'esterno
all’ultimo adempimento
a metano o gpl > 100 kW
entro la scadenza dei 2 anni rispetto al
precedente adempimento
a combustibile liquido o solido tra 10 e 100 kW
entro la scadenza dei 2 anni rispetto al
precedente adempimento
a combustibile liquido o solido > 100 kW
da inviare tutti gli anni
entro 1 anno rispetto al precedente
adempimento
macchine frigorifere / pompe di calore tra 12 e 100 kW
entro la scadenza dei 4 anni rispetto
all’ultimo adempimento
macchine frigorifere / pompe di calore > 100 kW
entro la scadenza dei 2 anni rispetto
all’ultimo adempimento
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Procedura Comune di Livorno
La procedura seguirà le disposizioni previste dal Decreto del
Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 25/R del 3/3/2015
“regolamento regionale”
Quando sarà avviato il quadriennio
?
Probabilmente da 1° luglio o 1° agosto o ……………….
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Contatti
Telefono ufficio: 0586 200007
Cellulare: 348 8540260
[email protected]
Scarica

sul regolamento regionale 2015 (in pdf