Città di Lecce C.D.R. XX: Ambiente, Igiene, Sanità, Protezione Civile,Ispettorato Ambientale, Parco di Rauccio, Ufficio Unico dei Rifiuti, Energia, V.I.A., Randagismo, Canili. Impianti Termici della Città di Lecce Avvisi importanti 16/06/2014. Si avvisa l’utenza che, a partire dal 16 giugno 2014, l’autocertificazione per gli impianti termici ricadenti nel territorio del Comune di Lecce ed il relativo bollettino di versamento dovranno essere depositati, congiuntamente a lettera di accompagnamento, al Protocollo Generale del Comune. 01/07/2014. Si avvisa che è cambiato il conto corrente dove versare la tariffa per l’autodichiarazione degli impianti termici. Pertanto il nuoco C.C. postale è il seguente: NUMERO: INTESTATO A: CAUSALE VERSAMENTO: 13380738 Comune di Lecce - Servizio Tesoreria Autodichiarazione Impianti Termici cod. imp._______ Si precisa altresì che i versamenti effettuati sul conto corrente della VIT, antecedentemente al cambio del conto corrente, ed entro la data di scadenza dell’autodichiarazione si ritengono in regola. Pertanto, l’utente non dovrà effettuare alcun versamento aggiuntivo, rimane salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di verificare la data di scadenza e la conformità dell’autodichiarazione. “Vedi Allegato 1” 01/07/2014 Libretto Impianto Procedere con nuovo libretto e nuovi rapporti di controllo, la Regione Puglia non soggetta a proroga. La Regione Puglia ha già avviato le procedure per il nuovo libretto e nuovi rapporti di controllo. infatti in data 06 giugno 2014 nell'atto 159/3360 scrive: “disporre che in tutto il territorio regionale dovranno essere utilizzati., a partire dal 1 6 2014, il modello "libretto di impianto per la climatizzazione" e i modelli "rapporti di efficienza energetica di cui agli allegati i,ii,ii,iv.v al decreto del 10/02/2014 del mise.” (vedi allegati al D.M.) Procedura di Semplificazione del Libretto Su impianti esistenti cosa compilare: all'atto della prima manutenzione effettuata dopo il 1 giugno 2014 compilare soltanto i documenti successivi: 1. scheda 1 (compilata solo nel codice e i dati anagrafici e firmata dal responsabile) lasciarne una copia al responsabile; 2. rapporto di controllo tipo 1 o 2 modello man (rilasciare una copia al responsabile d'impianto); 3. modello man (rilasciare una copia al responsabile d'impianto) su nuovi impianti, 1. scheda 1 (firmata dal responsabile) lasciarne una copia al responsabile; 2. schede 2,3,4,5,6,7,8,9,10 (a seconda del tipo di impianto); 3. rapporto di controllo tipo 1 o 2 (che automaticamente compilerà le schede 11 e 12); 4. modello man (rilasciare una copia al responsabile d'impianto); PROROGATA LA SCADENZA PER IL LIBRETTO DI IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE E IL RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA Il Ministero dello sviluppo economico ha firmato il decreto che fissa al 15 Ottobre 2014 la scadenza entro la quale il libretto di impianto per la climatizzazione e il rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, siano conformi ai modelli di cui al DM 10 Febbraio 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico. Il 15 Ottobre, pertanto, è la data a partire dalla quale si deve provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto. La predetta sostituzione può avvenire in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal DPR 74/2013 o di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti. Fino al 15 Ottobre 2014 nelle operazioni di controllo o negli interventi sopra richiamati e nelle nuove installazioni, possono essere utilizzati sia i nuovi che i vecchi modelli di libretto. Il MISE ha ritenuto opportuno prorogare la scadenza fissata al 1 Giugno 2014 al fine di consentire alla Regioni e agli operatori del settore di avere più tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di manutenzione ed ispezione degli impianti termici degli edifici. 01/07/2014 Durezza dell'acqua IMPIANTI DI Pfoc < 350kW Gli impianti termici di Pfoc < 350kW a partire dal 25/06/2009 DEVONO essere dotati di sistemi di trattamento dell’acqua secondo lo schema seguente. SOLO RISCALDAMENTO, durezza acqua ≥ 25°f: a) Per gli impianti con Pfoc da 0kW a 100 kW è previsto soltanto il CONDIZIONAMENTO CHIMICO (esempio un dosatore di polifosfati) (si precisa che con il condizionamento chimico si evita il deposito delle incrostazioni ma non varia la durezza ed i valori pur rimanendo maggiori di 25°f, saranno ritenuti a norma); b) Per gli impianti con Pfoc da 100kW a 350 kW è previsto l’ADDOLCIMENTO (solo con l’addolcimento la durezza diminuisce). RISCALDAMENTO e (o solo) produzione di ACQUA CALDA SANITARIA, durezza ≥ 15°f: a) Per gli impianti con Pfoc da 0kW a 100 kW è previsto CONDIZIONAMENTO CHIMICO e FILTRAZIONE; Per gli impianti con Pfoc da 100kW a 350 kW è previsto ADDOLCIMENTO e FILTRAZIONE. IMPIANTI DI Pfoc ≥ 350kW Per gli impianti installati a partire dal 1/08/1994 con Pfoc ≥ 350kW si devono seguire le indicazioni della UNI 8065:1989, come previsto dall’art.5 c.6 del DPR 412/93. Quindi sono richiesti: a) se SOLO PRODUZIONE ACS fare obbligatoriamente filtrazione: a.1) se impianti con durezza < 25°f: condizionamento chimico o trattamento di addolcimento; a.2) se impianti con durezza ≥ 25°f: trattamento di addolcimento e se necessario anche il condizionamento chimico. b) se PRODUZIONE ACS e (o solo) RISCALDAMENTO fare obbligatoriamente filtrazione: b.1) se impianti con durezza < 15°f: condizionamento chimico; b.2) se impianti con durezza ≥ 15°f: condizionamento chimico e e addolcimento. 07/07/2014: Impianto Disattivato Definizione: per impianto disattivato si intende un impianto termico privo delle sue parti essenziali e comunque in condizioni tali da non poter essere in alcun modo utilizzato o utilizzabile, ovvero, solo in caso di impianto alimentato a metano, un impianto per il quale sia stata cessata la fornitura del combustibile. Reperibilità del modello: I possessori di impianti disattivati sono tenuti ad inviare al Comune di Lecce dichiarazione di disattivazione secondo apposito modello “Allegato 2”; Visitando il sito internet www.comune.lecce.it, ed entrando nella sezione impianti termici oppure al sito dell’open data. Controlli a campione: su tali dichiarazioni saranno eseguiti controlli a campione per il riscontro della veridicità della dichiarazione prodotta senza alcun onere. Dichiarazioni mendaci: qualora all’esito del controllo venga riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato sarà applicato il disposto dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Dichiarazione precedentemente inoltrata: coloro i quali abbiano già provveduto ad inoltrare comunicazione di disattivazione dell’impianto e non siano in grado di dimostrarne l’avvenuto inoltro sono invitati a nuova presentazione. Oneri: la presentazione della dichiarazione di disattivazione non necessita di versamenti a corredo. NB: è nell’interesse del responsabile dell’impianto dare tempestiva conoscenza delle propria posizione all’ente controllore che fornirà ogni informazione richiesta al fine di guidare l’utente attraverso un corretto adempimento procedurale.