QUADERNI PER SAPERNE DI PIÙ Vademecum sull’utilizzo del denaro contante A cura di Banca della Bergamasca QUADERNI PER SAPERNE DI PIÙ Questa piccola guida, ad uso di tutti i Soci e Clienti della nostra Banca, traccia un profilo della recente normativa che modifica significativamente l’utilizzo del denaro contante. Una informativa che vuole essere chiara e sintetica, costituita da una breve introduzione e da alcuni esempi pratici. CHE COSA DICE, TRA L’ALTRO, L’ART. 12 DELLA LEGGE IN VIGORE DAL 6 DICEMBRE 2011? IN SINTESI l’art. 12 della “Manovra Monti” ha ridotto da 2.500 a 1.000 euro il limite per effettuare trasferimenti di denaro contante, con ripercussioni inevitabili sul comportamento degli operatori, che sono stati costretti a mutare radicalmente alcune abitudini oramai consolidate. Tra l’altro, l’Italia è uno dei Paesi d’Europa in cui l’uso della moneta elettronica è meno diffuso rispetto ad altri Stati e, conseguentemente, l’impatto della nuova limitazione è stato più significativo rispetto a quello prevedibile in prima battuta. Si sono verificate strane interpretazioni, sono sorti dubbi e comportamenti sbagliati, che con questa guida si vogliono risolvere. QUINDI E’ VIETATO IL TRASFERIMENTO DI: denaro contante, libretti di deposito al portatore, titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Pertanto, prelievi e versamenti di contante sopra la soglia sul proprio c/c o libretto nominativo, o effettuati anche con carta di credito, non costituiscono automatica violazione della norma. Il trasferimento per contanti per il tramite di banche e posta deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. LE OPERAZIONI FRAZIONATE L’importo di 1.000 euro è riferito alla somma complessiva della transazione pertanto è vietato anche quando il trasferimento è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Pagamenti rateali: sono possibili quando è prassi ordinaria e derivano da accordo preventivo tra le parti; ma può sempre essere verificato che non si tratti di frazionamento artificioso. Acconti e saldi: l’acconto o il saldo di pagamenti pari o superiori a 1.000 euro possono essere in contanti fino a 999,99 euro ma la restante parte deve essere pagata con strumento bancario tracciabile (bonifico o assegno non trasferibile). GLI ASSEGNI I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente (“a me medesimo”) possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., non possono essere girati a terzi. I LIBRETTI DI DEPOSITO Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro. In caso di trasferimento di libretti di deposito al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento. LE PENSIONI Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad utilizzare strumenti telematici per i loro pagamenti (bonifico su conti correnti) per importi superiori alla soglia. Le pensioni possono essere pagate in contanti solo se l’importo mensile è inferiore a 1.000 euro. Non si supera la soglia dei 1.000 euro sommando gli importi corrisposti a titolo di tredicesima mensilità, arretrati pensionistici, conguagli fiscali e somma aggiuntiva (cd. “quattordicesima”). Per i pensionati le banche hanno stipulato un accordo per l’offerta di un conto corrente senza commissioni denominato conto di base, il cui unico costo dovrebbe essere rappresentato dall’imposta annuale di bollo di 34,20 euro. 15 DOMANDE (E 15 RISPOSTE) PER CANCELLARE OGNI DUBBIO D. L'acquisto di un televisore del prezzo di euro 2.900 può essere effettuato con questo saldo? Contanti euro 950, Pos euro 800, Assegno bancario euro 1.150. R. La risposta è positiva. Unica condizione necessaria è che sull'assegno bancario sia inserita la clausola di intrasferibilità. D. Appare lecito che durante l'anno in una società di persone i soci prelevino acconti di utili in rate mensili inferiori a mille euro dalle casse della società? In altri termini, è plausibile prelevare in contanti 12 rate da 800 euro cadauna da parte di ciascuno dei due soci per complessivi euro 19.200? R. La risposta è positiva. Nell'universo delle società di persone (qualora lo statuto lo consenta) sono ammessi acconti ai soci in conto utili, quindi, nel caso in cui i vari acconti non eguaglino o superino i mille euro tale possibilità distributiva è riconosciuta. D. È ammissibile nell'ambito di una ditta individuale, che il titolare prelevi dalla cassa importi, in unica soluzione, in contanti, pari o superiori ai mille euro anche a intervalli inferiori ai sette giorni? R. Il comportamento è ammissibile. Nella ditta individuale non essendoci trasferimento interpersonale di denaro il problema della movimentazione del contante ultrasoglia non esiste. D. E’ lecito che il titolare di una impresa familiare paghi in contanti “la quota di utili” spettante al collaboratore, superando il limite dei mille euro? R. No, in questo si configurerebbe una infrazione ai sensi dell’art. 49 del dlgs 231/07. Anche se in ottica squisitamente giuridica, l’impresa familiare è assimilabile a una ditta individuale, qualora all’interno dei diversi operatori dell’impresa (titolare e collaboratori) si effettuino transazioni in contanti, queste devono rispettare le norme sulla tracciabilità. D. Un hotel austriaco ha ricevuto il pagamento del soggiorno da parte di un cliente italiano pari a euro 1.700 (uscita di lavoro) tramite caparra di euro 500 versata con bonifico bancario «alla conferma» e versamento in contanti per euro 1.200. È sanzionabile? R. Il comportamento tenuto non è sanzionabile. Le disposizioni di cui agli artt. 49 e segg. del dlgs 231/07 hanno validità entro il territorio nazionale e quindi nessuna sanzione può essere applicabile se la transazione avviene su territorio estero. D. Per le imprese che incassano corrispettivi da privati (somme consistenti, superiori a 999 euro) che vengono versati sul c/c della ditta, ci sono problemi? R. No, a condizione che i singoli incassi in contanti, da ciascun cliente restino inferiori ai mille euro. D. Attraverso un assegno circolare trasferibile, è ammissibile acquistare merce presso un qualsiasi negozio? R. Sì purché l'assegno sia emesso per ammontare inferiore ai mille euro. D. È ammissibile il pagamento di un salario in contanti in quattro tranche di 300 euro cadauna? R. No. Il contratto di lavoro fa riferimento normalmente all'importo mensile. Da ciò deriva che una ripartizione dei compensi in più rate non è prassi commerciale abituale e quindi deve considerarsi preclusa. D. È ammissibile pagare uno stipendio di euro 1.500 attraverso un anticipo in contanti di 800 euro e un assegno bancario di euro 700? R. Sì, in quanto una parte del compenso viene erogata con strumento tracciabile. D. In caso di cene di gruppo, per esempio 30 commensali a 40 euro a testa, il conto totale (è 1.200 euro) supera la soglia dei mille euro complessivi. Se il ristoratore emette una sola fattura per l'intero importo della comitiva, potrebbe essere sanzionabile il pagamento in contanti qualora una sola persona si è preoccupata di raccogliere il totale e consegnarlo al ristoratore (anche se ciascun commensale ha corrisposto la sola propria quota di 40 euro)? R. In questo caso il trasferimento tra colui che riceve le singole quote e il ristoratore che riceve il pagamento complessivo costituisce violazione dell'art. 49. Sarà quindi necessario che il ristoratore emetta 30 ricevute e riceva altrettanti pagamenti distinti. D. Nei confronti di un cliente che è anche fornitore della società si ha un debito di 3 mila euro e un credito di 2.500 euro. È ammissibile compensare i relativi debiti/crediti regolando la differenza in contanti? R. Sì, in quanto la compensazione non viene a determinare trasferimenti in contanti fra diversi soggetti. D. Possono essere erogate somme in contanti oltre la soglia, anche in moneta straniera, da consegnare ad un dipendente per una trasferta all’estero? R. No, si configurerebbe una violazione del divieto. Sebbene il limite per l’esportazione di valuta sia di 10.000 euro, si avrebbe comunque il trasferimento di denaro contante tra soggetti privati superiore ai 1.000 euro. D. Un genitore può erogare al figlio minorenne una somma in contanti oltre soglia per sostenere spese all’estero allo scopo di frequentare un corso di lingua straniera? R. No, anche in questo caso il divieto non sarebbe rispettato. D. Un contratto di locazione prevede un corrispettivo di 11.000 euro annui. Si può pagare mensilmente in contanti senza incorrere in sanzioni? R. La risposta è positiva in quanto il singolo importo è inferiore alla soglia di 1.000 euro. D. In caso di pagamento di uno stipendio alla badante per un importo superiore alla soglia, è possibile pagare con un assegno non trasferibile? La badante è tenuta ad aprire un conto corrente se non ne dispone? R. E’ possibile effettuale il pagamento della badante, per importi oltre la soglia, con assegno non trasferibile in quanto è garantita la tracciabilità dei pagamenti. La beneficiaria dell’assegno potrà recarsi in un istituto bancario e ottenere il cambio in contanti dell’assegno. La Banca della Bergamasca difende e diffonde la cultura economica. Stampato nel Settembre 2013 SEDE E DIREZIONE GENERALE ZANICA Via Aldo Moro, 2 • Tel. 035.679111 FILIALI AZZANO SAN PAOLO Via Trieste, 29 • Tel. 035.533244 BERGAMO CELADINA Via Borgo Palazzo, 228 • Tel. 035.300320 BERGAMO CENTRO Via Zelasco, 18 • Tel. 035.219476 BERZO SAN FERMO Via C. Battisti, 4 • Tel. 035.822198 BORGO DI TERZO Via Roma, 1 • Tel. 035.821003 COMUN NUOVO Via G. Marconi, 15 • Tel. 035.595295 GRASSOBBIO Via A. Vespucci, 43 • Tel. 035.335300 GRONE Via P. Giovanni XXIII, 47 • Tel. 035.821243 LEVATE P.za Duca D’Aosta • Tel. 035.594494 PEDRENGO Via Frizzoni, 1 • Tel. 035.665333 POGNANO Via L. Da Vinci, 12 • Tel. 035.4829192 SCANZOROSCIATE Via F. M. Colleoni, 3 • Tel. 035.6591353 SPIRANO Largo Europa, 6 • Tel. 035.877222 STEZZANO Piazza Libertà, 22 • Tel. 035.4540545 TORRE BOLDONE Via D. L. Palazzolo, 5 • Tel. 035.3692026 ZANICA Via A. Moro, 2 • Tel. 035.679201 ZANICA SUD Via Libertà, 1 • Tel. 035.670295 ZANICA 3 Via Alfieri, 1 • Tel. 035.670619 LA MIA BANCA È DIFFERENTE w w w. b c c b e r g a m a s c a . i t