Periodico informativo n. 109/2011 Deposito cauzionale sotto forma di libretto al portatore Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che dal 13 agosto 2011 per i libretti al portatore di importo pari o superiore a 2.500 € il portatore deve provvedere ad estinguere il libretto ovvero a ridurre il relativo saldo ad una somma inferiore al predetto limite. Per i libretti al portatore detenuti quale deposito cauzionale di un contratto di affitto è necessario estinguere il libretto qualora non sia vincolato come clausola contrattuale, se al contrario il vincolo è presente sarà necessario convertire il libretto in nominativo. Deposito cauzionale Il deposito cauzionale dell'affitto è una somma di denaro richiesta dal proprietario dell'immobile nel contratto di locazione (o affitto) sotto forma di cauzione. Il deposito cauzionale (o cauzione) costituisce una garanzia sulle obbligazioni previste nel contratto di locazione, la manutenzione ordinaria dei locali e il pagamento dei canoni di locazione. La cauzione è disciplinata dal legislatore nell'art. 11 della Legge n.392 del 1978 ed è fissata ad un importo non superiore a tre mensilità di canone di affitto. SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected] In caso di danni causati dall'inquilino o di inadempienza contrattuale il proprietario dell'immobile può trattenere il deposito cauzionale a titolo di risarcimento danni. La cauzione produce interessi al tasso di interesse legale. Al termine di ogni anno di locazione gli interessi legali devono essere accreditati dal locatore al conduttore al termine di ogni anno o, in caso di mancato accredito, al momento della restituzione del deposito cauzionale alla scadenza contrattuale del contratto di locazione, quando l'inquilino lascia l'appartamento. In assenza di danni e di regolare pagamento del canone di affitto, il proprietario dell'immobile è obbligato alla restituzione della cauzione alla fine del contratto di locazione. La cauzione e gli interessi sono consegnati all’inquilino soltanto dopo che quest'ultimo abbia lasciato l'appartamento. In caso di mancata restituzione del deposito cauzionale, il conduttore può pretendere il rimborso mediante decreto ingiuntivo. Nel caso in cui la somma sia stata trattenuta a titolo di risarcimento danni spetta al proprietario l'onere della prova sui danni causati dal conduttore. Deposito cauzionale in forma di libretto al portatore E’ consuetudine versare su un libretto bancario al portatore la somma acquisita dal locatore a titolo di deposito cauzionale. A tal proposito si ricorda che il D.L. 138/2011 (conv. con modif. L. 148/2011) ha previsto che a partire dal 13 agosto 2011 per i libretti di deposito bancari o postali al portatore: il saldo non può essere pari o superiore a € 2.500. Per i libretti di deposito esistenti al 13.8.2011 con un saldo pari o superiore a € 2.500, il portatore, entro il 30.9.2011 dovrà: estinguere il libretto; ovvero ridurre il relativo saldo ad un somma inferiore al predetto limite; in caso di trasferimento, il cedente è tenuto a comunicare i dati identificativi del beneficiario, nonché la data del trasferimento alla banca o alle Poste entro 30 giorni. SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected] Alla luce delle novità introdotte chi detenesse un libretto al portatore di importo pari o superiore a 2.500 € quale deposito cauzionale è tenuto a estinguere il libretto se non è presente il vincolo come clausola contrattuale. Se al contrario si tratta di libretti al portatore (di importo pari a o superiore a 2.500 €) costituiti quali deposito cauzionale il cui vincolo sia previsto quale clausola contrattuale sarà necessario: sostituire il vincolo alla disponibilità della somma con il deposito su un libretto nominativo; restituire il deposto con la chiusura del libretto e la contemporanea restituzione a mezzo assegno circolare del deposito. p. Se.t.am. Flavia Valmorra - Roberto Garavini Ravenna, 28 settembre 2011 SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected]