La ricostruzione di carriera del
personale della scuola
Cos’è la ricostruzione di carriera
Con il termine “ricostruzione della carriera” si indica il
provvedimento con il quale il Dirigente scolastico, a
seguito di domanda da parte dell’interessato,
procede al riconoscimento e alla valutazione del
servizio prestato antecedentemente alla nomina in
ruolo.
In sostanza con la ricostruzione della carriera si
definisce il trattamento economico spettante al
dipendente ed il conseguente e successivo sviluppo
della carriera.
La ricostruzione della carriera in quanto provvedimento con
il quale il Dirigente scolastico procede al “riconoscimento” e
alla “valutazione” del servizio prestato antecedentemente
alla assunzione a tempo indeterminato, è finalizzata a
determinare il giusto trattamento economico e lo sviluppo
della carriera del personale della scuola.
L’operazione di ricostruzione consiste nell’aumentare
l’anzianità nella carriera di appartenenza in funzione
dell’anzianità maturata in precedenti servizi, di ruolo e non di
ruolo, secondo i criteri e nella misura previsti dalla vigente
legislazione.
Il risultato è l’aumento della retribuzione che, nel caso del
personale della scuola, dipende, oltre che dal profilo di
appartenenza, anche dall’anzianità nella carriera, dai servizi
pregressi valutati e riconosciuti e da eventuali benefici
attribuiti.
Come si attiva il processo di ricostruzione di
carriera
Il processo di ricostruzione di carriera è attivato:
• a domanda laddove si chieda il riconoscimento di servizi (servizio pre
ruolo, servizio prestato in altri ruoli) e/o benefici (benefici derivanti da
particolari servizi o posizioni di stato, ecc.)
• d’ufficio come nei casi di inquadramenti contrattuali o di passaggio da
altra amministrazione dello Stato.
Con l’operazione di inquadramento viene attribuita ad una data di
riferimento e per una certa anzianità giuridica ed economica o solo
economica, la posizione stipendiale spettante (livello, classe/fascia
stipendiale e, precedentemente, aumenti biennali), secondo
l'ordinamento retributivo vigente al momento.
L’inquadramento retributivo è un’operazione ricorrente che viene ripetuta
ogni qualvolta entri in vigore un nuovo ordinamento retributivo a seguito,
ad esempio, del rinnovo del contratto di lavoro.
Il riconoscimento e/o la valutazione del servizio
prestato antecedentemente alla nomina deve
essere effettuato anche nei casi di passaggio da
una posizione di ruolo ad un'altra.
Il fine della ricostruzione della carriera nei casi
di passaggio è, pertanto, quello di assicurare il
mantenimento della posizione economica
acquisita e di attribuire anzianità e/o
miglioramenti economici nel nuovo ruolo.
Effetti della ricostruzione di carriera
I contratti scuola stabiliscono, al raggiungimento di determinate anzianità,
una progressione economica articolata, secondo la normativa attuale, in
livelli e fasce/gradoni stipendiali.
L'amministrazione applica tali contratti mediante l’emanazione del decreto di
ricostruzione della carriera o di inquadramento, a seconda dei casi, che
determina l'inquadramento retributivo spettante in base alla normativa
vigente ed il successivo sviluppo della progressione giuridico – economica
del rapporto di lavoro. Tale sviluppo deve tenere conto degli
eventi che ne determinano la sospensione, ossia le interruzioni del
servizio, e di quelli che incrementano l'anzianità corrente, quali le
supervalutazioni del servizio.
Le fasce stipendiali (introdotte dal C.C.N.L. 4/8/95) sono attribuite al
compimento, nella qualifica di appartenenza, dei prescritti anni di servizio.
Le principali fonti normative che disciplinano la ricostruzione
della carriera, in termini di servizi riconoscibili, benefici,
passaggi di ruolo e passaggi da altra amministrazione, sono:
docenti –
D.L. 370/70 convertito in legge 576/70 e modificato con D.P.R. 417/74,
Legge 327/75, T.U. D.L.vo 297/94 artt. 485 e segg
personale ATA –
D.P.R. 3/57 , D.L. 370/70, D.P.R. 420/74, L. 463/78, D.P.R. 399/88, D.L.vo
297/94 artt. 569 e 570, art. 44 CCNL 29/11/2007
passaggi di ruolo o di profilo –
D.P.R. 417/74, L. 312/80, D.P.R. 345/83 art. 6, D.P.R. 399/88 , T.U. 297/94
art. 487
passaggi da altra amministrazione e viceversa - art. 3 L. 537/93
La ricostruzione di carriera ha come presupposto l’esistenza di
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Superato l’anno di formazione, il docente viene confermato nel
ruolo tramite il riconoscimento, a domanda, della pregressa
anzianità dei servizi prestati in qualità di docente.
Nella domanda, indirizzata al Dirigente scolastico, si devono
elencare tutti i servizi valutabili, anche mediante dichiarazioni
- ai sensi del DPR n. 445/2000 - sostitutive delle relative
certificazioni.
L’autocertificazione deve in ogni caso contenere tutti gli
elementi ed i dati che vengono indicati nei certificati di servizio,
compreso l’ente presso il quale è stata versata la contribuzione
ai fini previdenziali ed assistenziali.
E’ consigliabile, comunque, allegare i certificati di servizio, in
quanto dichiarazioni poco chiare o incomplete potrebbero
determinare errori nella valutazione.
Retrodatazione della nomina in ruolo
Alcune norme hanno previsto, nel tempo, una doppia decorrenza
dell’immissione in ruolo: una giuridica ed una economica.
Tale normativa, ad iniziare dalla Legge 831/1961 sino alla più recente L.
246/1988, art. 15, è stata emanata per ovviare al fatto che determinate
categorie di personale, pur in possesso dei requisiti per l’immissione in
ruolo, non avevano potuto accedere al ruolo per motivi come, ad esempio,
la mancata emanazione del bando di concorso, oppure perché la nomina
viene fatta dopo l’inizio dell’anno scolastico ma sul contingente di posti
previsto per l’anno in corso.
La retrodatazione viene così a compensare, almeno in parte, il danno
derivante dalla mancata nomina in quanto consente di considerare, come
prestati in ruolo, gli anni di servizio resi in qualità di supplente nel periodo
intercorrente tra la data di retrodatazione e quella di nomina effettiva.
Il periodo viene considerato di ruolo anche se non coperto da alcuna
prestazione lavorativa.
Adempimenti per il personale proveniente da altro
ruolo/profilo o altra amministrazione
Il personale già assunto a tempo indeterminato in altro ruolo o profilo o in
profilo equivalente presso altra amministrazione dello Stato, è tenuto a
presentare unicamente la domanda di ricostruzione della carriera, mentre
non deve ripresentare la dichiarazione dei servizi e le domande di
riscatto/computo ai fini della pensione e della liquidazione.
La domanda di ricostruzione di carriera deve essere presentata dopo il
periodo di prova, tendendo presente che per i docenti, provenendo da
altro ruolo di insegnamento, tale periodo si sostanzia unicamente
nell’effettuazione dei 180 giorni di servizio, dopo i quali il Dirigente
emette il decreto di superamento dell’anno prova.
L’anno di prova non viene effettuato dal personale docente in caso di
passaggio di cattedra all’interno dello stesso ordine di scuola.
Il personale ATA, se proveniente dal medesimo profilo (per esempio
passaggio da Ass. Tec. Ad Ass. Amm.) o da analogo profilo nella P.A. non è
soggetto al periodo di prova.
Prescrizione del diritto alla ricostruzione carriera ed
ai benefici economici
Il diritto al riconoscimento dei servizi si prescrive, ai sensi dell’art. 2946 del
Codice Civile, con il decorso di 10 anni “dal giorno il cui il diritto può
essere fatto valere”.
Per quanto riguarda il riconoscimento del servizio pre ruolo, il termine dei 10
anni decorre dalla data di termine dell’anno di prova per il personale
docente e dalla data di nomina in ruolo per il personale ATA.
Se il riconoscimento di servizi o benefici è previsto da una nuova legge o
disposizione, il termine decorre, per il personale già a tempo
indeterminato, dalla data di entrata in vigore della legge o della
disposizione.
Oltre alla prescrizione decennale (che comporta la perdita del diritto) esiste la
prescrizione quinquennale degli assegni. Cioè, laddove un riconoscimento
di servizi preveda il pagamento di competenze arretrate, queste non
potranno riguardare periodi anteriori ai 5 anni dalla data di presentazione
della domanda (art. 2948 C.C., art. 2, Legge 428/1985).
Decreto di ricostruzione
Per effetto dell’art. 14 del D.P.R. 275/99 dall’1 Settembre 2000 il Dirigente
dell’Istituzione scolastica presso la quale il dipendente è titolare deve
provvedere all’emanazione del decreto di ricostruzione della carriera.
Nel caso in cui la scuola di servizio sia diversa da quella di titolarità, le
domande di ricostruzione devono essere trasmesse a quest’ultima.
Rientra nella competenza del dirigente la predisposizione d’ufficio di
eventuali successivi decreti di inquadramento e di modifica della
progressione economica a seguito di variazione di stato giuridico e
aumenti contrattuali.
La ricostruzione di carriera ed i vari inquadramenti (comprese le nomine in
ruolo/contratti individuali di lavoro) sono soggetti alla registrazione da
parte della competente Ragioneria Provinciale dello Stato, alla quale deve
essere inviata triplice copia del provvedimento corredato della relativa
documentazione.
Decorrenza dei benefici economici
Il personale che abbia stipulato un contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, durante il periodo di prova o l’anno di formazione, viene
retribuito con lo stipendio iniziale previsto per la sua qualifica.
Per il personale docente, la decorrenza del riconoscimento del servizio non
di ruolo ai fini della carriera (dalla quale decorre anche il diritto
all'attribuzione dell'eventuale miglioramento economico) è fissata, ai
sensi dell’art. 1 D.L. 19.6.1970, n. 370, convertito nella Legge 26.7.1970, n.
576, e dell’art. 490, comma4, del D. Lgs. 297/94, all'atto del superamento
dell'anno di formazione (data di conferma in ruolo).
Questo criterio è valido anche nei casi di passaggio di ruolo (laddove
l'operazione comporti passaggio di ordine scuola) e nei casi di
riammissione in servizio con nomina in prova (ovvero nel caso in cui il
precedente rapporto di ruolo sia cessato durante l'anno di formazione).
Anche per il personale ATA, una volta terminato il periodo di prova, viene
acquisito il diritto alla ricostruzione di carriera, ma, contrariamente al
personale docente, gli effetti economici decorrono dalla data di
assunzione in servizio a tempo indeterminato.
Misura del riconoscimento dei servizi pre ruolo al
personale docente
Un tempo, per il personale docente, il Decreto Legge 370/70, art. 3,
convertito nella Legge 576/70, prevedeva il riconoscimento di 4 anni + 1/3
del rimanente servizio ai fini giuridici ed economici ed i rimanenti 2/3 ai
soli fini economici.
Successivamente, l’art. 81 del D.P.R. 31.5.1974, n. 417 (ora art. 485 - comma 5
- D.Lgs 297/94) ha elevato tale riconoscimento nella misura di 4 anni per
intero + 2/3 ai fini giuridici ed economici e di 1/3 ai soli fini economici,
salvo che per i docenti privi di vista o per i servizi prestati nelle scuole
statali o parificate per ciechi, ai quali viene riconosciuto per intero (art.
485 - comma 4 - D.Lgs 297/94).
La distinzione fra l’anzianità ai fini giuridici ed economici e l’anzianità ai soli
fini economici comporta una differente applicazione delle due anzianità.
L’anzianità ai fini giuridici ed economici è utilizzata per progredire da una
posizione stipendiale all’altra da una fascia alla successiva.
L’anzianità ai soli fini economici, che con i precedenti contratti dava
diritto ad aumenti biennali riassorbibili con il passaggio alla
successiva classe stipendiale, a decorrere dal C.C.N.L. 4/8/95 è
diventata anzianità ai fini economici solo a seguito del compimento
dei 16 per anni per i docenti laureati della scuola superiore e dei 18
anni per i docenti di scuola elementare, della
scuola media e dei docenti diplomati della scuola secondaria
superiore (art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88).
Quindi, per i docenti nominati in ruolo dall’1/9/1995 in poi, dalla data
della conferma si opera il riconoscimento del servizio pre ruolo
separando l’anzianità giuridica ed economica da quella ai soli fini
economici: l’anzianità giuridica è utile ai fini del collocamento
nella fascia, mentre l’anzianità economica si applica al
compimento dei 16 anni per i docenti laureati della scuola
superiore e dei 18 anni per i docenti di scuola elementare, della
scuola media e dei docenti diplomati della scuola secondaria
superiore.
Servizi riconoscibili al personale docente
Docenti delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica
Per il personale docente di queste scuole sono riconoscibili
i seguenti servizi pre ruolo:
• servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle
scuole dello stesso ordine statali e pareggiate (escluse, quindi,
le parificate o legalmente riconosciute)
• servizio prestato in qualità di docente di ruolo e non di ruolo
nelle scuole elementari statali e parificate, nelle scuole
sussidiate o sussidiarie, nelle scuole popolari, nelle scuole
degli educandati femminili statale o parificate, nei giardini
d’infanzia annessi agli istituti magistrali statali, nei convitti
nazionali statali.
• servizio prestato in qualità di docente non di ruolo negli istituti
italiani di cultura o nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero ovvero
nelle istituzioni di istruzione straniere con incarico conferito dal
Ministero Affari Esteri sulla base dell’inclusione del docente nelle
graduatorie compilate ai sensi della Legge 327/1975 (Legge
26.5.1975, n.327)
• servizio non di ruolo prestato in qualità di docente in attività di
sostegno nelle scuole statali elementari e di istruzione secondaria,
anche senza il possesso dei titolo di specializzazione a decorrere dal
1.6.1999, ai sensi della Legge 3.5.1999, n. 124, art. 7, purché in
possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di
concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste
dal rispettivo ordine e grado di scuola
• servizio di insegnamento per la religione cattolica, prestato con il
possesso del previsto titolo di studio o di abilitazione
Non è riconoscibile il servizio prestato nelle scuole materne statali e
private (V. anche Ordinanza della Corte Costituzionale 21 marzo 2001, n. 89).
Ai docenti privi della vista, il servizio non di ruolo è riconosciuto per intero ai
fini giuridici ed economici.
Docenti delle scuole elementari
Per il personale docente di queste scuole sono riconoscibili i seguenti servizi
pre ruolo:
•
servizio prestato in qualità di insegnante elementare non di ruolo nelle
scuole elementari, parificate, sussidiate, sussidiarie, nelle scuole degli
educandati femminili statali o parificate, nei giardini d’infanzia annessi agli
istituti magistrali statali
• servizio prestato in qualità di insegnante di ruolo e non di ruolo nelle
scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, in possesso del titolo
di studio richiesto
• servizio prestato in qualità di docente non di ruolo negli istituti italiani di
cultura o nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero ovvero nelle
istituzioni di istruzione straniere con incarico conferito dal Ministero Affari
Esteri sulla base dell’inclusione del docente nelle graduatorie compilate ai
sensi della Legge 327/1975 (Legge 26.5.1975, n.327)
• servizio di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di docente in attività di
sostegno nelle scuole statali materne, elementari e di istruzione secondaria
con il possesso dei titolo di specializzazione: dal 1.6.1999, ai sensi dell’ art. 7
della L. 124/1999, il servizio è riconoscibile anche senza il possesso del titolo
di specializzazione, purché in possesso del titolo di studio richiesto per
l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle
discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola
• servizio di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di docente nelle scuole
materne statali, comunali, regionali e alle dipendenze delle province di Trento o
Bolzano, presso ESMAS (Ente Scuole materne della Sardegna - C.M. 17 luglio
1987, n. 215), nelle scuole materne della Sicilia istituite dalla L.R. 1.4.1955, n.
21
• servizio di insegnamento per la religione cattolica, prestato con il possesso
del previsto titolo di studio o di abilitazione
Al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il
servizio non di ruolo è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed
economici.
La circolare 9 luglio 1982, n. 210 conferma la non valutabilità in carriera dei
servizi non di ruolo prestati dagli insegnanti elementari nei doposcuola gestiti
da Enti territoriali ed istituzionali.
Docenti delle scuole materne
Per il personale delle scuole materne sono riconoscibili i seguenti servizi:
• servizio prestato in qualità di insegnante elementare non di ruolo nelle scuole
elementari, parificate, sussidiate, sussidiarie, nelle scuole degli educandati
femminili statali o parificate, nei giardini d’infanzia annessi agli istituti magistrali
statali
• servizio prestato in qualità di insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole
secondarie ed artistiche statali o pareggiate, in possesso del titolo di studio
richiesto
• servizio di ruolo e non prestato in attività di sostegno
• servizio non di ruolo in qualità di docente delle scuole materne statali,
comunali e regionali e alle dipendenze delle province di Trento e Bolzano
• servizio prestato in qualità di docente non di ruolo negli istituti italiani di
cultura o nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero ovvero nelle istituzioni di
istruzione straniere con incarico conferito dal Ministero Affari Esteri sulla base
dell’inclusione del docente nelle graduatorie compilate ai sensi della Legge
327/1975 (Legge 26.5.1975, n.327)
Per tutto il personale docente sono riconoscibili i servizi prestati nelle
Università in qualità di:
• Professore incaricato
• Assistente incaricato
• Assistente straordinario
• Contratto universitario o dottorato di ricerca prestati in costanza di rapporto di
impiego
In merito al dottorato di ricerca è recentemente intervenuto il MIUR con nota
11/12/2008 prot. 20106/DGPS, chiarendo che il docente, destinatario di nomina
annuale o temporanea, impegnato in attività di dottorato di ricerca ed in servizio
presso l’Università, può accettare la suddetta nomina senza perfezionare il
rapporto di lavoro ed essere collocato contemporaneamente in congedo senza
retribuzione. Il periodo di congedo per dottorato di ricerca è valido ai fini giuridici
per la carriera e per la pensione, ma non può essere valutato nell’ambito delle
graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di Istituto.
Il servizio prestato nelle scuole paritarie (riconoscimento ai sensi della
Legge 10 marzo 2000, n. 62) non è riconoscibile. Al momento solo le
supplenze prestate in queste scuole valgono come quelle prestate nelle scuole
statali e danno diritto a punteggi uguali (sentenza del Consiglio di Stato n.
1102/2002).
Requisiti per il riconoscimento dei servizi
- Durata, qualifica e titolo di studio I servizi pre ruolo del personale docente si riconoscono, a prescindere dal
numero di ore settimanali, solo per anno scolastico intero, a condizione
che abbiano avuto la durata prescritta per la validità dell’anno scolastico
dall’ordinamento vigente al momento della prestazione (D.L. n. 370/70 e
art. 489 del D.Lgs n. 297/94: “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti
articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico
intero se ha avuto a decorrere dall’anno scolastico 1974/75 è considerato
come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni
oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio
fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
I mesi sono tutti pari a 30 giorni. Nel calcolo del numero dei giorni vengono
sommati periodi di servizio prestati in scuole di grado diverso ma dello
stesso ordine( scuola primaria: materna ed elementare, secondaria: 1°
grado e 2° grado) ma non periodi di servizio prestati in scuole di diverso
ordine.
Unica eccezione viene fatta per i corsi di scuola popolare che vengono
valutati come anno scolastico intero, a condizione che abbiano avuto la
durata di almeno cinque mesi o il servizio sia stato prestato per l’intero corso,
con apposita annotazione sul certificato di servizio e si sia avuta la qualifica,
anche dopo il 12 novembre 1974 (C.M. n. 256/77 e n. 65/96 , integrata con
C.M. n. 129 del 29.03.1996).
Dall’anno scolastico 1974/75, indipendentemente dall’ordine di scuola, il
servizio viene considerato come svolto per l‘intero anno scolastico se ha
avuto la durata di 180 giorni, oppure se è stato prestato ininterrottamente
dall’1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Per quanto riguarda la qualifica, il servizio, per essere riconosciuto in carriera,
doveva, in passato, essere prestato con un giudizio non inferiore a buono,
oppure senza demerito nei periodi in cui non era prevista la sua attribuzione. La
qualifica ha costituito un requisito per il riconoscimento dei servizi fino
all’anno scolastico 1973/74, quando fu abolita dall’art. 66 del D.P.R. 417/74.
Attualmente, il D.Lgs 297/94 prevede, comunque, che i servizi siano
riconosciuti “purché prestati senza demerito” (art. 487, comma 6).
Altro requisito per il riconoscimento dei servizi pre ruolo ai fini della carriera è
che i servizi stessi siano stati prestati con il “possesso, ove richiesto, del titolo
di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito
provvedimento legislativo” (D.L. 370/1970 e D.Lgs 297/94), ossia:
• diploma di abilitazione magistrale, per l'insegnamento nelle scuole elementari
• diploma di laurea, per l'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II
grado
• diploma di istruzione secondaria di II grado (o il titolo equipollente previsto
per gli "esperti"), per alcuni insegnamenti negli istituti tecnici e professionali
• diploma di conservatorio, per l'insegnamento dell'educazione musicale nella
scuola secondaria di I e di II grado
• diploma ISEF (dal 1961/62) o diploma equipollente previsto dall'art. 14 della
L. 88/58, laurea in scienze motorie per l'insegnamento dell'educazione fisica
Per le attività prestate su sostegno, come già chiarito, ai fini del
riconoscimento in carriera non è più necessario che siano
prestate con il titolo di specializzazione a decorrere dal
1.6.1999, in quanto, da tale data, sono comunque riconoscibili
purché in possesso del titolo di studio richiesto per
l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per
l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo
ordine e grado di scuola.
Una precisazione va fatta per il servizio non di ruolo prestato all’estero dal
personale docente:
tale servizio è riconosciuto se prestato in base ad uno specifico incarico
del Ministero Affari Esteri (L. 327/1975, C.M. 19.2.1992, n.41) negli istituti
italiani di cultura o nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero
ovvero nelle istituzioni di istruzione straniere (Legge 26.5.1975, n.327)
Per quanto riguarda il servizio pre ruolo prestato per l’insegnamento della
religione cattolica:
• i servizi resi fino al 31/8/1990 sono riconoscibili in carriera anche senza il
possesso del titolo di studio o di abilitazione
• i servizi resi successivamente all’anno scolastico 1990/91 sono
riconoscibili solo se prestati con il possesso del titolo di studio o
abilitazione (la circolare 19 febbraio 1992, n. 43 precisa che, dall’1/9/1990, il
possesso del titolo di studio prescritto, da parte dell’insegnante di religione
cattolica designato, deve essere verificato a cura del Dirigente scolastico).
• è necessario che il servizio sia stato prestato almeno per 9 ore
settimanali.
E’ importante sottolineare che è possibile sommare periodi di servizio prestati
in scuole di grado diverso - ed anche di diverso ordine - al fine di raggiungere
la durata necessaria al riconoscimento purché si possiedano i titoli di studio
per i diversi insegnamenti (C.M. 9/2/1996, n. 65).
Nel conteggio, inoltre, devono essere considerati i periodi di congedo
retribuiti e quelli di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, purché
coperti da nomina (art. 489 - comma 2 - del D.Lgs 297/94).
Riconoscimento dei servizi pre ruolo al personale ATA
Per il personale ATA il riconoscimento dei servizi pre ruolo, fino all’avvento del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 399/1988, era pari a tre anni ai
fini giuridici ed economici, più i due terzi della restante parte ai soli fini
economici.
Con l’ art.4, comma 13, del D.P.R. n.399/1988 è stata estesa, a decorrere
dall’1/7/1988, anche al personale ATA la misura del riconoscimento
prevista per il personale docente (4 anni per intero + 2/3 ai fini giuridici ed
economici e di 1/3 ai soli fini economici).
La distinzione fra l’anzianità ai fini giuridici ed economici e l’anzianità ai soli
fini economici comporta una differente applicazione delle due anzianità.
L’anzianità ai fini giuridici ed economici è utilizzata per progredire da una
posizione stipendiale all’altra.
L’anzianità ai soli fini economici, che con i precedenti contratti dava diritto ad
aumenti biennali riassorbibili con il passaggio alla successiva classe
stipendiale, a decorrere dal C.C.N.L. 4/8/95 è diventata anzianità ai fini
economici solo a seguito del compimento dei 18 per anni per i DSGA e dei
20 anni per il restante personale ATA (art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88).
Il servizio non di ruolo al personale ATA si riconosce per l’effettiva durata,
comprese le brevi frazioni (non per anni scolastici interi validi come per i
docenti), ed è valutato il servizio non di ruolo prestato, anche in qualità di
docente, in scuole statali.
E’ riconoscibile, inoltre, il servizio non di ruolo prestato negli istituti italiani di
cultura o nelle istituzioni scolastiche italiane
all’estero ovvero nelle istituzioni di istruzione straniere con incarico conferito
dal Ministero Affari Esteri sulla base dell’inclusione del dipendente nelle
graduatorie compilate ai sensi della Legge 327/1975 (Legge 26.5.1975, n.327).
Pertanto, per il personale ATA è ammessa:
• la valutazione di qualsiasi servizio a prescindere dalla durata del medesimo
purché prestato in scuole statali (art. 23 DPR 420/74)
• la valutazione del servizio di ruolo in carriere uguali e in carriere superiori
viene riconosciuto integralmente. Il servizio di ruolo in carriere inferiori è
riconosciuto come servizio di pre-ruolo
• Il servizio svolto in qualità di docente nelle scuole statali di qualsiasi ordine
e grado dopo anni di controversie interpretative è stato definitivamente
riconosciuto come servizio valutabile, in misura ridotta se trattasi di
servizio non di ruolo o in misura intera se di ruolo.
• Inoltre nel caso di servizio non di ruolo prestato in qualità di insegnante,
viene valutato anche se prestato senza il prescritto titolo di studio .
• Sono valutabili anche i servizi prestati alle dipendenze degli enti locali(
comuni e province) fino al 31/12/1999 purchè svolti in istituzioni
scolastiche statali e in qualifiche corrispondenti a quelle del personale
statale.
Per il personale ATA gli effetti del riconoscimento dei periodi di pre ruolo
decorrono comunque dal 1° settembre dell’anno scolastico di immissione
in ruolo
La domanda si prescrive in 10 anni e gli effetti economici dopo 5 anni
Riconoscimento del servizio militare
La normativa previgente (art. 84 del D.P.R. 417/74) stabiliva, di contro, che il servizio
militare di leva o il servizio civile sostitutivo doveva essere riconosciuto solo se
prestato in costanza di servizio non di ruolo, significando che tale periodo poteva
essere valutato per intero solo a chi aveva ricevuto la nomina, l’aveva accettata,
aveva preso servizio e successivamente era stato richiamato al servizio militare.
Se, invece, il dipendente aveva accettato la nomina, ma non aveva potuto prendere
servizio perché già in servizio militare o era stato richiamato immediatamente, la
valutazione era effettuata per la sola durata della nomina.
I periodi di servizio militare in corso di prestazione o prestati successivamente
all’entrata in vigore della L. 958/86 - 30 gennaio 1987 -, anche se resi non in
costanza rapporto di impiego, sono validi a tutti gli effetti per l’inquadramento
quale anzianità riconosciuta alla data di decorrenza economica del contratto a
tempo indeterminato. Il servizio militare riconosciuto alla nomina resta
interamente valido ai fini giuridici ed economici alla conferma in ruolo.
Inoltre, se alla data di superamento del periodo di prova tale periodo concorre, in
parte o in tutto, alla valutazione di uno o più anni scolastici di pre ruolo, la quota
parte corrispondente deve essere detratta dall’anzianità giuridica ed economica
derivante dalla valutazione del servizio pregresso per non conteggiare due volte lo
stesso periodo.
Riconoscimento dei benefici ex L. 336/1970
Ai sensi dell’art. 1 della Legge 336/1970, in favore degli ex combattenti partigiani,
mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra o per causa di guerra, profughi
per l'applicazione dei trattato di pace e categorie equiparate, nonché agli ex
deportati ed ex perseguitati sia politici sia razziali (Legge 8 luglio 1971, n. 541),
viene previsto un beneficio consistente nel riconoscimento di un'anzianità pari a
due anni ai fini giuridici ed economici
Attualmente le norme applicative prevedono, in favore degli aventi titolo,
l’attribuzione una tantum, a domanda e non prescrivibile, di un aumento biennale
ai soli fini economici, pari al 2,5% dello stipendio iniziale del profilo, riassorbibile
con il passaggio alla posizione successiva (dal 13/1/93 ai sensi L.498/92 chiarita
con C.M. 432/97)
Si precisa che la certificazione di appartenenza ad una delle categorie sopra citate
deve essere rilasciata dal Ministero degli Interni ed il foglio matricolare e lo stato di
servizio militare devono riportare il timbro di parifica.
Riconoscimento dei benefici previsti dal R.D.
1290/1922 e L. 539/1950
In favore dei mutilati e invalidi di guerra e per servizio e congiunti dei caduti
per servizio la normativa prevede, come chiarito da C.M. 397/1998,
l’attribuzione di :
• un miglioramento economico del 2,50% non riassorbibile né rivalutabile
per le prime 6 categorie di invalidità
• un miglioramento economico dell’1,25% non riassorbibile né rivalutabile
per le ultime categorie di invalidità
Il beneficio si attribuisce dalla data della domanda o dalla data di emissione
del provvedimento di causa di servizio con iscrizione a categoria di
invalidità, se successivo alla presentazionedell’istanza.
Supervalutazioni del servizio
Alcuni servizi, per la loro particolare natura o per la specificità dei luoghi nei quali sono
stati prestati o per particolari situazioni, possono dare diritto alla supervalutazione
del servizio stesso, che si traduce in benefici utili ai fini della carriera e/o in
benefici economici.
Analizziamo, nel dettaglio, i principali istituti:
Servizio di ruolo prestato nelle scuole italiane all’estero
La principale disposizione in materia è quella contenuta nell’art. 21 del R.D. 12.2.1940,
n. 740, ripreso dall’art. 673 del D.Lgs 297/94. Il servizio di ruolo prestato nelle
scuole italiane all’estero, con nomina del MAE, è calcolato per i primi 2 anni il
doppio e per i successivi con l’aumento di 1/3 (ogni 3 mesi di servizio all’estero si
ha la supervalutazione di 1 mese). Lo stesso periodo è valutato, ai fini del
trattamento di quiescenza, con la maggiorazione della metà per i primi due anni e
di 1/3 per gli anni successivi (R.D. 740/40, L. 327/75, C.M. 595/96
Servizio prestato in zone di confine
Previsto dal R.D. 1127/1932, tale servizio non è più soggetto alla supervalutazione ai
fini economici di 1/3 a decorrere dall’1/1/1999, ai sensi dell’art. 22, comma 2,
della Legge n.448/98
Servizio prestato nei paesi in via di sviluppo ex l. 49/87
Il servizio prestato in paesi in via di sviluppo nell’ambito della cooperazione
dell’Italia con gli stessi paesi, è riconoscibile se prestato in posizione di
comando e non in qualità di volontario o di cooperante con le organizzazioni
non governative. Le medesime disposizioni si applicano al personale
insegnante di ogni ordine e grado che sia destinato a prestare servizio in
scuole che funzionano nei PVS o che dipendono da tali paesi e da
organismi o enti internazionali.
Tale riconoscimento, previsto dall’art. 23, comma 2, della Legge 49/87,
equivale alla supervalutazione di 1/3, utile ai soli fini economici, che,
attualmente, si sostanzia in un’anticipazione della posizione stipendiale
successiva (C.M. 595/96).
Servizio prestato in scuole di montagna
L’art. 3 della Legge 1.3.1957, n. 90 prevede che gli insegnanti elementari di
ruolo che hanno prestato almeno un triennio continuativo in una stessa sede
di montagna e pluriclassi abbiano diritto alla promozione anticipata di un
anno alla classe superiore di stipendio. L’anticipazione consiste
nell’attribuzione anticipata della fascia stipendiale superiore, sostanziandosi
in un beneficio utile ai fini giuridici ed economici (non solo economico).
Ritardi della carriera
La carriera può, inoltre, subire dei ritardi rispetto alla normale progressione. I
casi di ritardo sono quelli espressamente previsti dall’art. 27, comma 3, del
CCNL 4/8/1995 che testualmente recita “il passaggio alla posizione
stipendiale superiore potrà essere ritardato per mancata maturazione dei
requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti”:
•
due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata
superiore ad un mese per i Capi d'istituto e per il personale docente e in
caso di sospensione dal lavoro di durata superiore a cinque giorni per il
personale ATA
•
un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal
servizio e dalla retribuzione fino a un mese per i Capi d'istituto e per il
personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA
Passaggi di ruolo
Passaggi di ruolo del personale docente
L'articolo 83 del D.P.R. 417/74, ripreso nell'art. 487 del D.Lgs 297/94, prevede che “in
caso di passaggio, anche a seguito di concorso, di ruolo, del personale direttivo e
docente delle scuole di istruzione secondarie ed artistiche da un ruolo inferiore ad
uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel
nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.
Tale norma è da applicarsi nei casi di passaggio di ruolo:
• da docente di scuola media a docente laureato di scuola secondaria di secondo
grado
• da docente diplomato di scuola secondaria di secondo grado (insegnante tecnico
pratico) a docente di scuola secondaria di primo o di secondo grado
Per quanto riguarda i docenti della scuola materna statale che passano di ruolo alla
scuola elementare, essi mantengono nel nuovo ruolo la medesima posizione
giuridico – economica acquisita nel precedente ruolo.
Nel caso di passaggio dalla scuola elementare alla scuola secondaria, trattandosi di
due diversi ordini di scuola, si procede alla valutazione ed al riconoscimento dei
servizi di ruolo e non di ruolo ai fini della ricostruzione della carriera in base alle
modalità: al momento del passaggio di ruolo si applicano le norme previste per i
passaggi a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori ovvero la cosiddetta
“temporizzazione dei servizi” che permette di effettuare un inquadramento
sostanzialmente favorevole trasformando il valore economico del ruolo di
provenienza, maturato per progressione di carriera rispetto allo stipendio iniziale,
in anzianità nel ruolo acquisito all'atto della conferma in ruolo, superato, quindi,
con esito favorevole il periodo di prova, si procede alla ricostruzione di carriera con
il riconoscimento dei servizi di ruolo e/o non di ruolo prestati nella posizione di
provenienza, secondo quanto disposto dall’art. 81 del D.P.R. 417/74
(4 anni + 2/3 ai fini giuridici ed economici e 1/3 ai soli fini economici), fermo restando,
in ogni caso, il diritto al trattamento più favorevole.
I dati risultanti dal provvedimento di ricostruzione vengono confrontati con il
trattamento in godimento, conferito a seguito di temporizzazione, e si attribuisce
quello economicamente più favorevole.
In caso di uguaglianza di trattamenti economici vengono confrontate le anzianità
giuridiche e viene confermata la posizione più favorevole.
Nell’ipotesi di passaggio dalla scuola materna a quella secondaria o dai profili del
personale ATA ai ruoli del personale docente, le anzianità maturate nel ruolo di
provenienza non vengono riconosciute per intero e, pertanto, si deve procedere
esclusivamente con le modalità previste dall'art. 6 dei D.P.R. 345/83 e successive
modificazioni. Si applica , pertanto, il solo meccanismo della temporizzazione.
L’INQUADRAMENTO ECONOMICO
Connesso alla ricostruzione di carriera è l’inquadramento retributivo;
non avrebbe infatti senso vedere riconosciuti i servizi ai fini della carriera, se
al riconoscimento non seguisse l’inquadramento retributivo.
Di fatto l’inquadramento retributivo consiste nell’inserimento nelle tabelle
retributive, previste dall’ordinamento vigente al momento in cui tale
operazione si effettua, in base all’anzianità posseduta e, quindi,
nell’attribuire la classe o fascia stipendiale corrispondente all’anzianità
posseduta.
Se l’anzianità posseduta è intermedia tra due posizioni retribuite, viene
attribuita la posizione tabellare inferiore, mentre l’eccedenza di anzianità
rispetto a quella della posizione attribuita sarà utilizzata per la
maturazione anticipata della posizione retributiva successiva per
semplice decorso di tempo.
LA TEMPORIZZAZIONE
Un meccanismo alternativo alla ricostruzione di carriera - e che si applica al
personale della scuola in caso di passaggio a una qualifica superiore
(sempre nell’ambito delle scuole statali) – è la temporizzazione.
Il meccanismo della temporizzazione dei servizi è molto utile, perché
permette di effettuare un inquadramento sostanzialmente favorevole in
caso di passaggio:è un procedimento mediante il quale il “valore
economico maturato nel ruolo di provenienza è trasformato in anzianità
nel nuovo ruolo”. La temporizzazione é applicata in caso di insegnanti di
scuola materna passati alle scuole secondarie, o personale ATA che passi
nei ruoli dei docenti e personale docente nominato nel ruolo direttivo.
Il calcolo per la temporizzazione consiste nel determinare, dapprima,
l’assegno ad personam da temporizzare e, quindi, nell’applicare ad esso la
formula della temporizzazione per determinare il numero di giorni
maturati nel gradone in cui si è collocati utili per il passaggio al gradone
successivo.
Calcolo dell’assegno ad personam da temporizzare:
Maturato economico ruolo di provenienza = Stipendio in godimento ruolo di
provenienza alla data del passaggio - Stipendio iniziale ruolo di provenienza
Stipendio ad personam = Maturato economico ruolo di provenienza +
Stipendio iniziale nuovo ruolo
Assegno ad personam da temporizzare = Stipendio ad personam - Posizione
stipendiale nuovo ruolo immediatamente inferiore ed attribuzione della relativa
anzianità
Calcolo della temporizzazione:
Giorni maturati nel gradone = (Assegno ad personam x 2160 giorni di durata
del gradone) / (fascia retributiva 1 – fascia retributiva 2)
Fascia retributiva 1= posizione stipendiale immediatamente successiva a
quella attribuita nel nuovo ruolo
Fascia retributiva 2= posizione stipendiale attribuita nel nuovo ruolo
Passaggi di ruolo del personale ATA
Nei casi di passaggio dai ruoli del personale ATA a quelli del personale
docente, si applica, all’atto del transito, l’art. 6 del DPR 345/1983
(temporizzazione) e non si procede alla valutazione del servizio pregresso
alla conferma in ruolo, in quanto il servizio ATA non è riconoscibile nei
ruoli del personale docente.
Diversamente, nel caso di passaggio di docente di ruolo nei profili del
personale ATA, si procede, alla conferma in ruolo, anche alla ricostruzione
della carriera, attribuendo l’inquadramento più vantaggioso per
l’interessato.
Nei casi di passaggio tra le aree e i profili del personale ATA (es. collaboratore
scolastico – assistente amministrativo) si applica, al momento del
passaggio, la temporizzazione (art. 6 del DPR 345/1983) ed alla conferma
si procede alla ricostruzione della carriera con la valutazione del servizio
pregresso ai sensi dell’art.4, comma 13, del D.P.R. 399/1988.
Effettuati i due provvedimenti, l’uno secondo la temporizzazione, l’altro
secondo la ricostruzione, si conferma quello più favorevole per
l’interessato.
Passaggi da altra Amministrazione
Per i passaggi da altra Amministrazione Statale al comparto scuola e
viceversa, trova applicazione, decorrere dal 1° gennaio 1994, l’art. 3,
comma 57, della legge 24/12/1993, n. 537.
Tale norma ha stabilito che, nei casi di passaggio in argomento,
l’inquadramento debba essere effettuato all’iniziale del nuovo ruolo, con
l’attribuzione del relativo stipendio, e di un eventuale assegno ad
personam pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile
in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova
posizione.
La norma dispone, infine, che l’assegno ad personam non è riassorbibile con
la normale progressione economica di carriera, è pensionabile e non
rivalutabile.
Docenti di religione
Come per il restante personale della scuola, anche per i docenti di religione – a tempo
indeterminato ma anche per quelli incaricati - la ricostruzione di carriera avviene a
seguito di domanda da parte dell’interessato.
La domanda deve essere presentata al Dirigente scolastico, competente
all'emanazione del provvedimento, entro dieci anni dalla data in cui è sorto il
relativo diritto.
Con l’approvazione della Legge 18 luglio 2003, n. 186, si è conclusa una vicenda durata
quasi un ventennio.
La revisione concordataria del 1984 aveva, infatti, dapprima collocato l’insegnamento
della religione cattolica - ancorché opzionale - nell’ambito delle finalità istituzionali
della scuola.
L’intesa del 1985 registrava, poi, il preciso impegno dell’amministrazione dello stato di
dare una nuova disciplina allo stato giuridico degli insegnanti di religione.
La Legge 18 luglio 2003, n. 186, è una norma innovativa che prevede l’immissione in
ruolo dei docenti di religione cattolica previo superamento di concorsi per titoli ed
esami.
La norma ha previsto due ruoli regionali: uno per la scuola dell’infanzia ed elementare
ed uno per la scuola secondaria.
La consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica,
articolata su base regionale, è stata determinata con decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Funzione Pubblica.
Una particolarità del trattamento riservato agli insegnanti di religione riguarda i
docenti con incarico annuale che hanno, per quanto riguarda il trattamento
economico, un loro particolare ordinamento.
A decorrere dall’1/4/1979, per effetto dell’art. 53 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 e,
successivamente, dei vari contratti retributivi (art. 2, comma 8 e seguenti, D.P.R. 10
aprile 1987, n.209 - art. 3, comma 7, D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399) è stata infatti
concessa, anche ai docenti di religione a tempo determinato, la progressione
economica connessa alla maturazione della prescritta anzianità e previa
ricostruzione della carriera.
Il trattamento economico dei docenti di religione con incarico annuale costituisce ,
dunque un caso atipico nel panorama ordinamentale che disciplina il
riconoscimento dei servizi e la progressione stipendiale al momento del passaggio
di ruolo.
I requisiti per aver diritto alla ricostruzione di carriera ed alla progressione economica
sono i seguenti:
• aver prestato almeno 4 anni di servizio, ad incarico o supplenza annuale , anche
con orario parziale e discontinuo
• essere in possesso, a partire dall’anno scolastico 1990/91, del prescritto titolo di
studio, anteriormente è sufficiente l’apposita autorizzazione rilasciata dalla Curia
Arcivescovile
• aver ottenuto, al quinto anno, un incarico annuale con orario cattedra
• per la scuola primaria è ritenuto orario cattedra un servizio prestato per almeno
12 ore settimanali nelle scuole secondarie di I e II grado l’orario cattedra – pari a
18 ore settimanali – è ritenuto tale se sono prestate almeno 12 ore di servizio e
tale riduzione è dovuta a ”motivi strutturali” (art. 3, comma 7, del D.P.R. 23 agosto
1988, n. 399)
I motivi strutturali, come ribadito dalla C.M. n. 206 del 26/07/1990, sono quelli dovuti
al mancato raggiungimento dell’orario pieno di cattedra per cause di forza
maggiore ovvero, dopo aver conferito incarichi con orario cattedra, residuano ore
che, anche tra più Scuole o Istituti, non consentono la formazione di posti a 18 ore
settimanali.
A seguito della revisione del Concordato tra la Santa Sede ed il Ministero della
Pubblica Istruzione, Intesa 18/02/1984, è stato emanato il D.P.R. 751 del
16/12/1985 che ha reso obbligatorio per i docenti di religione, a decorrere dal
01/09/19990, il possesso del prescritto titolo di studio.
I docenti di religione sprovvisti del titolo di studio o di qualificazione non hanno
diritto alla ricostruzione di carriera, ancorché in possesso degli altri requisiti.
Il servizio prestato come docente di religione, con tutti i requisiti previsti per la
valutazione in carriera, concorre al riconoscimento ai fini della ricostruzione di
carriera a favore di docenti statali di ruolo nelle diverse discipline curricolari
Progressione ed interruzione della carriera
I docenti di religione conseguono, dopo un biennio di servizio, un aumento
biennale pari al 2,50% della posizione stipendiale iniziale (legge 28 luglio
1961, n. 831).
Al quinto anno, qualora l’incarico ottenuto risponda ai requisiti già descritti, il
docente viene inserito nella normale progressione economica del
personale di ruolo ed inquadrato nella fascia stipendiale corrispondente
(fascia 3 – 8 con 1 anno di anzianità utile per il passaggio alla posizione
successiva).
Il personale che, compiuti i 4 anni di servizio, non abbia ottenuto l’orario di
cattedra continua ad avere un aumento biennale ogni due anni di servizio
sino a quando non ottiene detto regime orario.
Solo in quel momento il docente acquisisce il diritto alla ricostruzione della
carriera ed il servizio prestato sino ad allora vene valutato nella misura di 4
anni per intero + 2/3 ai fini giuridici ed economici e di 1/3 ai soli fini
economici, prevista dall’art. 81 del D.P.R. 31.5.1974, n.417 (ora art. 485 comma 5 - D.Lgs 297/94).
E’ riconosciuto ai docenti di religione della scuola media il trattamento
economico previsto per i docenti laureati di scuola secondaria di secondo grado,
mentre per gli insegnanti che prestano servizio nella scuola materna ed
elementare è attribuito il trattamento economico previsto per gli insegnanti
elementari (art. 2, comma 8 e seguenti, del D.P.R. 10 aprile 1987, n.209).
Nel caso in cui venga assegnato una parte dell’orario nella scuola primaria e
una parte nella scuola secondaria, il trattamento economico vene attribuito in
proporzione alle ore secondo l’ordinamento retributivo dell’uno e dell’altro ordine
di scuola.
Indipendentemente dalla ricostruzione di carriera, lo stipendio deve essere
corrisposto in misura proporzionale all’orario settimanale di servizio.
Ricostruzione della carriera dei docenti di religione di ruolo
La Legge n. 186/2003, ha istituito ruoli specifici per i docenti di religione, determinato
gli organici, ha stabilito nel concorso la modalità di reclutamento e regolato le
procedure di assunzione, ha definitivamente reso applicabile lo stato giuridico e
contrattuale del personale della scuola.
Pertanto, con l’entrata in vigore della norma citata, nei confronti dei docenti di
religione assunti a tempo indeterminato, viene applicato in toto lo stato giuridico
del restante personale della scuola.
il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, ha stabilito che gli insegnanti di religione cattolica
destinatari dell'inquadramento nei ruoli “conservano, a titolo di assegno
personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera,
l'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello
spettante in applicazione del suddetto inquadramento”
Successivamente al superamento del periodo di prova si procede alla ricostruzione
della carriera ed all’attribuzione stipendiale definitiva.
Registrazione del decreto di ricostruzione
Il decreto di ricostruzione di carriera ed i vari inquadramenti (comprese le nomine in
ruolo/contratti individuali di lavoro) sono soggetti alla registrazione da parte della
competente Ragioneria Provinciale dello Stato, alla quale deve essere inviata
triplice copia del provvedimento con firme originali del Dirigente scolastico
corredato della relativa documentazione.
Al provvedimento di ricostruzione della carriera devono essere allegati:
• la domanda dell’interessato, debitamente documentata o autocertificata
• il contratto di lavoro a tempo indeterminato (ovvero il decreto se antecedente
all’1/9/1995) debitamente vistato dalla Ragioneria provinciale dello Stato (non è
sufficiente avere una lettera di nomina o un contratto non vistato per poter
emettere il provvedimento formale di riconoscimento dei servizi pre – ruolo)
• copia del decreto di conferma in ruolo
• copia della relazione relativa al superamento del periodo di prova
Il decreto di ricostruzione, una volta vistato dalla Ragioneria Provinciale dello Stato, è
Trasmesso a cura della Ragioneria, per la sua applicazione economica, alla Direzione
Provinciale del Tesoro competente per territorio.
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Effetti della ricostruzione di carriera