ISTITUTO COMPRENSIVO 10 – VICENZA Via C. Colombo n. 31 – Telefono 0444/963986 - fax 0444/564241 Cod. Fisc.80016890248 - Cod. Mecc. VIIC869005 PEC: [email protected] - e-mail [email protected] Sito web: http://www.ic10vicenza.gov.it SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “OTTONE CALDERARI” REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI Approvato dal Collegio dei Docenti in data 29 settembre 2015 Adottato dal Consiglio di Istituto in attuazione del D.P.R. n. 249/98 “Statuto degli studenti e delle studentesse” in data 29/10/2014, modificato in data 7 ottobre 2015. INDICE Sez. 1: DIRITTI: da Art 1 a Art. 7 Sez. 2: DOVERI E REGOLE: da Art. da 8 a Art. 12 Sez. 3: DIVIETI: da Art. da 13 a Art. 18 Sez. 4: PPREMESSA ALLE INFRAZIONI E ALLE SANZIONI: da Art. 19 a Art. 25 Sez. 5: INFRAZIONI E SANZIONI: Art. 26 e 27 Sez. 6: RICORSI: Art. 28 Sez. 7: NORME DI CHIUSURA. Art. 29 e 30 Sez. 8: REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D’ISTRUZIONE SCAMBI CULTURALI: da Art. 31 a Art. 43 Sez. 9: REGOLAMENTO PER L’INDIRIZZO MUSICALE : da Art. 44 a Art. 49 Sez.10: PERSONALE ESTERNO: art. 50 1 Istituto Comprensivo Statale 10 di Vicenza - Scuola Secondaria di Primo Grado “O.Calderari” REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI - Sez. 1: DIRITTI ART. 1 Tutti gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità e le idee di ciascuno. ART. 2 Gli studenti hanno diritto alla riservatezza ed al rispetto personale, eccetto che per la comunicazione di informazioni in conformità alla trasparenza. Gli alunni hanno il diritto di esporre, nei modi e nei tempi previsti, le proprie ragioni nel caso di contestazioni per violazioni del Regolamento di disciplina. ART. 3 Gli studenti hanno diritto ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la via scolastica. Una copia del Regolamento di Disciplina sarà presente in ogni aula ed esposta nell’atrio della scuola. ART. 4 Gli studenti hanno diritto ad una valutazione tempestiva e trasparente nei suoi criteri. ART. 5 Gli studenti hanno diritto al rispetto e alla tutela della propria cultura e religione. ART. 6 Gli studenti hanno diritto ad un servizio educativo e didattico qualificato che preveda iniziative per il recupero e lo sviluppo delle proprie competenze. ART. 7 Gli studenti hanno diritto a servizi di sostegno e promozione alla salute fisica e psicologica, forniti attraverso gli strumenti e le professionalità messe a disposizione della scuola e dalle altre istituzioni coinvolte nella formazione dei giovani. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI - Sez. 2: DOVERI E REGOLE ART. 8 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente. a) Le assenze degli alunni dalle lezioni saranno giustificate dall’insegnante della prima ora solo se validamente motivate da un genitore o dalla persona che esercita la tutela nell'apposito libretto personale dell'alunno. Il libretto sarà esibito al docente che controllerà la firma con quella presente nella seconda pagina del libretto personale e provvederà alla controfirma ed alla relativa annotazione nel giornale di classe. b) Se un alunno, dopo un'assenza, si presenta a scuola sprovvisto della giustificazione, potrà essere ammesso in classe con riserva di giustificazione scritta entro il giorno seguente da annotare sul giornale di classe. Alla terza ammissione con riserva, l’insegnante avvisa il Vicario o il Coordinatore di plesso che provvederanno ad avvertire la famiglia. c) Qualora l'assenza si sia protratta per sei o più giorni consecutivi di lezioni effettive, la giustificazione deve essere obbligatoriamente accompagnata da un certificato medico che attesti che l'alunno può riprendere a frequentare le lezioni. d) Le assenze oltre i 5 giorni per motivi diversi dalla malattia devono essere preventivamente comunicate dai genitori al Coordinatore di classe che informerà i colleghi per il tramite del giornale di classe. e) La decima giustificazione per assenza dovrà essere presentata personalmente da un genitore o dalla persona che esercita la tutela alla Dirigente. 2 Istituto Comprensivo Statale 10 di Vicenza - Scuola Secondaria di Primo Grado “O.Calderari” ART. 9 Gli studenti sono tenuti ad essere puntuali. 1) Gli alunni possono entrare nell'edificio scolastico dal suono della prima campana delle ore 7.55 e sono accolti dall’insegnante della prima ora di lezione, nella propria classe. 2) a) Gli alunni che giungono in istituto entro le ore 8.05, o in ritardo di 10 minuti per le lezioni pomeridiane della sez. musicale, sono considerati ritardatari e saranno ammessi in classe con riserva di giustificazione scritta entro il giorno seguente da annotare sul giornale di classe. b) Gli alunni in ritardo dopo le ore 8.05, se non provvisti di permesso di entrata posticipata firmata dai genitori, saranno ammessi all’interno dell’istituto scolastico solo alle ore 8.50 (inizio seconda ora) con riserva di giustificazione scritta il giorno successivo. Per le lezioni pomeridiane della sezione musicale gli alunni in ritardo di 10 minuti e non provvisti di permesso di entrata in ritardo non potranno partecipare alla lezione. Dopo il terzo ritardo il genitore è tenuto ad accompagnare il proprio figlio a scuola. 3) L'entrata posticipata e l'uscita anticipata occasionale dalle lezioni vanno richieste dal genitore nell’apposita sezione del libretto personale e annotata sul giornale di classe dal docente interessato. Gli alunni saranno autorizzati a lasciare la scuola a condizione che un genitore o persona maggiorenne delegata per iscritto si presenti personalmente a prelevarli. a) L'entrata posticipata e l'uscita anticipata dalle lezioni per periodi di tempo continuativo, possono essere autorizzate, su richiesta dei genitori per comprovate esigenze, solo dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Gli allievi dovranno sempre presentare al personale ausiliario in servizio nell’atrio l’autorizzazione scritta, conservata nel libretto personale, e potranno lasciare l’edificio scolastico anche da soli. ART. 10. Gli studenti sono tenuti ad assolvere regolarmente gli impegni di studio a) Devono annotare i compiti e le lezioni assegnate sul diario personale. b) Devono portare il materiale necessario alle attività didattiche conservandolo con cura. c) Devono svolgere puntualmente i compiti a casa e prepararsi per le verifiche scritte e orali. d) Devono annotare sul libretto personale i risultati delle verifiche e farli firmare dai genitori. Se la verifica viene consegnata a casa, deve essere riportata la lezione successiva. ART. 11 Gli studenti devono tenere un comportamento, improntato al rispetto dei compagni, del personale e delle regole della convivenza civile. a) Gli alunni devono mostrare il massimo rispetto per tutte le persone, evitando offese verbali ,scritte e fisiche anche al di fuori della scuola. Qualora l’alunno/a disattenda questa norma la scuola provvederà ad informare i genitori tramite libretto (nota) o comunicazione telefonica. b) Gli alunni sono tenuti ad eseguire ogni indicazione o richiamo venga loro rivolto dal personale di sorveglianza docente, anche se non della classe di appartenenza, o non docente. L’alunno/a che contravverrà a questa norma verrà convocato a colloquio con il responsabile delle comunicazioni scuola famiglia. c) Gli alunni sono tenuti al rispetto delle norme di buona educazione (parlare a bassa voce, alzarsi quando qualcuno entra in aula, non masticare o consumare cibi e bevande durante le lezioni senza autorizzazione, bussare alla porta prima di entrare in locali occupati, chiudere le porte adagio senza sbatterle, ecc.). Agli alunni che non rispetteranno tale norma potranno essere ritirati cibi e bevande, il fatto sarà segnalato sul libretto e il registro di classe. d) Gli alunni sono tenuti a conoscere e a rispettare tutti i regolamenti della scuola comprese le norme di sicurezza e gli eventuali regolamenti specifici riguardanti l’uso dei laboratori e delle altre aule speciali, che saranno affissi nei locali stessi. e) Gli spostamenti interni all'edificio scolastico devono avvenire sollecitamente senza soste, ritardi né trambusto in corridoi o atri, sempre sotto la costante vigilanza dei docenti. Gli spostamenti dall’aula alla palestra avverranno sotto la vigilanza del docente di Educazione Fisica. Gli alunni impegnati in attività pomeridiane, al termine delle stesse, dovranno lasciare l’edificio scolastico e non soffermarsi all’interno dello stesso. f) L'uso dei servizi igienici, consentito durante le due ricreazioni, solo per le urgenze va richiesto all’insegnante, che valuterà caso per caso. Particolari esigenze dell’alunno vanno dichiarate o certificate dal genitore. 3 Istituto Comprensivo Statale 10 di Vicenza - Scuola Secondaria di Primo Grado “O.Calderari” g) Gli alunni devono curare l’igiene personale e indossare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico e rispettoso per se stessi e per gli altri. ART. 12 Gli studenti devono rispettare il patrimonio della scuola a) Devono tenere il loro banco pulito e avere cura degli strumenti messi loro a disposizione (vocabolari, attrezzature varie per le attività artistiche e tecnico-pratiche). b) L’aula deve essere lasciata in ordine e i rifiuti riposti nel cestino. c) Il materiale dimenticato sarà ritirato dai collaboratori scolastici e restituito su richiesta dell’interessato. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI - Sez. 3: DIVIETI ART. 13 È vietato uscire dall’aula durante le lezioni se non eccezionalmente autorizzati dall’insegnante, durante gli intervalli fra una lezione e l’altra, nella momentanea assenza del professore per il cambio, o allontanarsi dalla scuola non accompagnati e non autorizzati. ART. 14 È vietato sporgersi dalle finestre, gettare da esse rifiuti, fogli o altro, imbrattare pareti o arredi. Non è consentito lasciare oggetti personali sotto i banchi perché la scuola non può, né deve risponderne. Tutti i rifiuti vanno collocati sempre negli appositi contenitori. ART. 15 Gli alunni non possono introdurre nell'edificio scolastico oggetti pericolosi o materiali diversi da quelli necessari per le lezioni o, comunque, per il lavoro scolastico. ART. 16 Durante il normale orario di lezione è vietato richiedere telefonicamente gli strumenti per le attività didattiche dimenticati a casa. ART. 17 Gli studenti non devono portare somme di denaro o oggetti di valore in quanto la scuola non si rende responsabile e non risarcisce per eventuali furti o danneggiamenti. ART. 18 - REGOLAMENTO USO CELLULARE Uso del Telefonino e materiale elettronico Per l’uso del telefonino si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente ( DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15.03.2007), pertanto l’uso del telefonino in quanto tale non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica. Il divieto non si applica soltanto all’orario delle lezioni ma è vigente anche negli intervalli e nelle altre pause dell’attività didattica (ad es.. mensa). Il telefonino, inoltre, non deve essere portato negli spogliatoi durante l’ ora di Educazione Fisica, ma deve essere depositato negli appositi contenitori predisposti dai docenti di Educazione Fisica. Per uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l’uso è consentito al di fuori dei momenti dedicati a visite guidate e attività legate all’aspetto didattico dell’uscita. La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola. I docenti possono derogare a tali norme, consentendo l’uso del telefonino, in caso di particolari situazioni non risolvibili in altro modo. Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l’Istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa evitando ad es. di inviare messaggi o telefonare ai figli durante l’orario scolastico. Gli alunni sono tenuti a tenere spento il telefono durante l’intera permanenza a scuola. Si richiama l’attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese audio/video o fotografie all’interno della scuola , al di fuori dei casi consentiti, e successivamente diffuse con l’intento di ridicolizzare compagni , insegnanti, personale della scuola o , addirittura, allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di cyber bullismo. Tali azioni 4 Istituto Comprensivo Statale 10 di Vicenza - Scuola Secondaria di Primo Grado “O.Calderari” possono configurare gli estremi di veri e propri reati. La scuola promuove iniziative di informazione e formazione sui temi dell’uso consapevole dei dispositivi informatici, dei nuovi media , dei social network e , in generale, delle applicazioni del web e mobili. Tali iniziative sono rivolte principalmente agli alunni ma anche, ove possibile, alle famiglie. Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari si ricorda che compito preminente della scuola è educare e formare non punire. A questo principio è improntata qualunque azione disciplinare. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e, ispirate per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è data la possibilità di convertirle in favore della comunità scolastica. Ogni C.d.C, potrà , in autonomia, deliberare di applicare al singolo caso la sanzione più idonea. La successione delle sanzioni non è automatica, mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere, anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati. Le sanzioni sono comminate in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi poter essere efficaci. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori dalla scuola se risultano di tale gravità da avere una forte ripercussione sull’ambiente scolastico. a) La scuola non è responsabile e non risarcisce per eventuali furti o danneggiamenti. b) L’eventuale utilizzo improprio del materiale elettronico verrà segnalato alle autorità competenti (polizia postale, carabinieri ecc.). In caso di utilizzo del cellulare si procederà nel seguente modo: Per SMS o chiamate non autorizzate: a) richiamo scritto sul libretto e annotazione sul giornale di classe. b) alla seconda infrazione si provvederà con un provvedimento di sospensione da qualunque attività della scuola ad insindacabile decisione del consiglio di classe. Per filmati, foto e registrazioni audio/video verrà ritirato il cellulare e consegnato alla Dirigente che ne farà gli usi di legge. - REGOLAMENTO FUMO 1. Il divieto assoluto di fumo si applica in tutti i locali dell’Istituto, a qualunque titolo utilizzati, chiusi e aperti al pubblico e negli spazi esterni di pertinenza . 2. In particolare é vietato fumare in: a) uffici b) aule e laboratori didattici c) sale di lettura e locali annessi d) archivi e deposito libri e) atri degli edifici f) corridoi g) scale h) servizi igienici i) locali di deposito materiali vari l) cortili interni alla scuola La Scuola si assume l’incombenza di collocare nei suddetti ambienti appositi cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, della relativa normativa, delle sanzioni applicabili e dei soggetti incaricati, aventi compiti di vigilanza, di accertamento e di contestazione delle violazioni al divieto di cui trattasi all’interno della comunità scolastica. INFRAZIONI E SANZIONI In caso di infrazione compiuta da adulto si fa riferimento alla normativa vigente. Per violazione del divieto di fumo compiuta da un alunno si procederà: a) alla prima infrazione con richiamo scritto sul libretto e annotazione sul giornale di classe. b) alla seconda infrazione si provvederà con un provvedimento di sospensione da qualunque attività della scuola ad insindacabile decisione del consiglio di classe. 5 Istituto Comprensivo Statale 10 di Vicenza - Scuola Secondaria di Primo Grado “O.Calderari” PREMESSA ALLE INFRAZIONI E ALLE SANZIONI – Sez. 4 ART. 19 La responsabilità disciplinare è personale; essa, pertanto, non è attenuata, semmai aumentata, dalle chiamate di correità. Gli alunni avranno la possibilità di esporre le proprie ragioni. ART. 20 Non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. ART. 21 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e sono ispirati alla riparazione del danno; concorrono nella formazione del voto di condotta e possono prevedere attività in favore della comunità scolastica. ART. 22 Sono previste le seguenti attività in favore della comunità scolastica : a) Servizi alla classe: - rimessa in ordine al termine delle lezioni; - altre mansioni come indicato dal Consiglio di Classe. b) Servizi alla scuola: - pulizia e/o rimessa in ordine di locali della scuola; - pulizia degli spazi esterni; -aiuto per l’apertura della biblioteca; -altre mansioni indicate dal Consiglio di Classe. c) Riparazione del danno: - ripulitura di scritte; - riverniciatura di pareti, porte ecc. - risarcimento economico del danno arrecato. d) compiti assegnati dal C.d.C ART. 23 A) Il docente è competente per le seguenti sanzioni disciplinari: a1) Richiamo verbale. a2) Comunicazione sul diario libretto personale. a3) Nota sul giornale di classe (solo note disciplinari; le comunicazioni relative a mancato svolgimento dei compiti assegnati, verifiche non restituite e dimenticanze del materiale, saranno annotate nel libretto personale) a4) Segnalazione al Consiglio di Classe, al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori. a5) Convocazione della famiglia. a6) Provvedimenti riparativi di servizio alla classe e lavori di ricerca e approfondimento. B) Il Consiglio di Classe è competente per le seguenti sanzioni disciplinari: b1) Convocazione della famiglia. b2) Segnalazione scritta al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori. b3) Attività in favore della comunità scolastica come previsto dall’art. 23. b4) Allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a 5 giorni. b5) Allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a 15 giorni. ART. 24 L’allontanamento temporaneo dalle lezioni potrà essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e, qualunque sia la sua durata, una contestazione di addebito deve essere notificata ai genitori dell'alunno interessato. L’allontanamento può essere adottato: - fino a 5 giorni dal Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico. 6 Istituto Comprensivo Statale 10 di Vicenza - Scuola Secondaria di Primo Grado “O.Calderari” - oltre i 5 giorni dal Consiglio di Classe in seduta disciplinare straordinaria, presieduto dal Dirigente Scolastico con la presenza dei rappresentanti dei genitori. ART. 25 L’Organo disciplinare superiore può infliggere una sanzione di competenza dell’organo inferiore, ma non viceversa. L’Organo disciplinare inferiore, quando ritenga opportuna una sanzione non di sua competenza, può demandare il caso all’organo superiore. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI - Sez. 5: INFRAZIONI e SANZIONI ART. 26 Articoli violati e sanzioni disciplinari correlate: 1) “Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente” a) Se dopo una “ammissione con riserva”, l’assenza dovesse rimanere ingiustificata, ne verrà fatta annotazione sul diario di classe e ne sarà data comunicazione scritta alla famiglia a cura dell’insegnante della prima ora. b) Alla terza ammissione con riserva, l’insegnante avvisa il Coordinatore di Classe che provvederà ad avvertire la famiglia. c) Se le assenze dovessero essere abituali, frequenti e/o non debitamente motivate il Coordinatore di Classe convocherà per un colloquio i genitori tramite Segreteria. d) Se tutti i precedenti provvedimenti non sortissero effetto sarà il consiglio di classe a prendere i provvedimenti che riterrà opportuni. e) Se si sospetta che la firma di giustificazione sia contraffatta o l’assenza ingiustificata si procederà con una immediata comunicazione telefonica alla famiglia a cura del Vicario o del Coordinatore di plesso. 2) “Gli studenti sono tenuti ad assolvere regolarmente gli impegni di studio” a) Se l’impegno di studio venisse disatteso il docente interessato informerà la famiglia tramite il libretto personale dello studente. b) Se la mancanza dovesse reiterarsi il docente convocherà i genitori tramite il libretto personale dell’allievo e informerà il Consiglio di Classe tramite nota sul giornale di classe. c) Se l’impegno venisse ulteriormente disatteso o fosse comune a più materie il Coordinatore procederà a convocare per iscritto la famiglia tramite la Segreteria. 3) “Gli studenti devono tenere un comportamento, improntato al rispetto dei compagni, del personale e delle regole della convivenza civile”. a) Per trasgressioni non gravi si procederà con un richiamo verbale. b) Per trasgressioni non gravi ma ripetute l’insegnante procederà con nota sul giornale di classe e comunicazione scritta alla famiglia sul libretto personale dello studente. c) In caso di allontanamento non autorizzato dall’aula senza autorizzazione l’insegnante procederà con nota sul giornale di classe e comunicazione scritta alla famiglia sul libretto personale dello studente d) In caso di uscita non autorizzata dall’edificio della scuola si contatterà immediatamente la famiglia e si procederà con nota sul giornale di classe e convocazione del Consiglio di Classe a cura del Coordinatore per deliberare quanto previsto dagli art. 23 e 25. e) In caso di impedimento o grave turbativa dell’attività didattica con comportamenti di disturbo e/o offese verbali, scritte e fisiche si procederà con nota sul giornale di classe, comunicazione alla famiglia tramite Segreteria e convocazione del Consiglio di Classe a cura del Coordinatore per deliberare quanto previsto dagli art. 23 e 25. f) Per derisione dei compagni e/o offese verbali reiterate si procederà alla convocazione del Consiglio di Classe a cura del Coordinatore per deliberare quanto previsto dagli art. 23 e 25. g) Per offese fisiche e atti di prevaricazione si procederà alla convocazione del Consiglio di Classe a cura del Coordinatore per deliberare quanto previsto dagli art. 23 e 25. h) Se le violazioni previste alle lettere d, e, f, g dovesse reiterarsi si procederà alla convocazione del Consiglio di Classe a cura del Coordinatore di Classe o del Vicario per deliberare quanto previsto 7 Istituto Comprensivo Statale 10 di Vicenza - Scuola Secondaria di Primo Grado “O.Calderari” dall’art. 25. i) In caso di violazioni di particolare gravità si potrà procedere direttamente alla convocazione del Consiglio di Classe a cura del Coordinatore di Classe o del Vicario per deliberare quanto previsto dall’art.25. E’ compito/dovere del Dirigente Scolastico la segnalazione dei fatti di rilevanza penale all’autorità giudiziaria. 4) “Gli studenti devono rispettare patrimonio della scuola” a) Per danno materiale al patrimonio della scuola si procederà alla convocazione del Consiglio di Classe a cura del Coordinatore di Classe o del Vicario per deliberare quanto previsto dagli art. 23 e 25. 1) Ferme restando le sanzioni previste, se accertata la responsabilità individuale va privilegiata la riparazione economica del danno. 2) Ferme restando le sanzioni previste, qualora la responsabilità individuale non fosse accertata va privilegiata l’attività in favore della comunità scolastica a carico del gruppo responsabile. ART. 27 Il Consiglio di Classe, nelle riunioni periodiche, verifica le note disciplinari individuali presenti nel giornale di classe. a) Se vengono rilevate fino a tre note disciplinari individuali si convocheranno, tramite Segreteria, i genitori per un colloquio con il Coordinatore di Classe o altro docente delegato. b) Se vengono rilevate oltre cinque note disciplinari individuali si potrà procedere seduta stante a irrorare le sanzioni previste dall’art 23. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI - Sez. 6: RICORSI ART. 28 Contro le sanzioni disciplinari, di cui agli art.23 e 25 è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori o del legale rappresentante dello studente, nei termini di 15 gg., all’Organo di Garanzia formato dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da un docente individuato dal Consiglio di Istituto e da due genitori eletti nel Consiglio di Istituto e da esso individuati. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI - Sez. 7: NORME DI CHIUSURA ART. 29 Il presente Regolamento è soggetto a modificazioni e/o integrazioni che potranno essere deliberate dal Consiglio d’Istituto per norme di legge o sulla base di eventuali proposte degli OO.CC. ART. 30 Il presente documento sostituisce il regolamento alunni già in vigore. Il Regolamento di Disciplina sarà disponibile sul sito WEB dell’Istituto, in formato cartaceo nella segreteria centrale, nella bacheca e in ogni classe della scuola “O. Calderari”. REGOLAMENTO GITE - Sez. 8: USCITE – VIAGGI - SCAMBI Il presente regolamento ha validità illimitata, salvo modifiche normative che regolano i viaggi d’istruzione o altro caso che ne regola la revisione. ART. 31 - FINALITA’ Le visite e i viaggi d’istruzione rientrano tra le azioni promosse dalla scuola per ampliare e arricchire le conoscenze, sostenere la motivazione allo studio, integrare le metodologie, sostenere l’apprendimento in situazione. Essi si programmano in relazione alle attività didattiche ed a particolari argomenti oggetto di studio, coinvolgendo, se possibile, la programmazione di più discipline. Tutte le iniziative devono essere coerenti con il programma scolastico annuale, di cui sono parte integrante. Non va dimenticata, inoltre, la finalità di favorire e migliorare le dinamiche interpersonali tra gli alunni e tra alunni e docenti. 8 Istituto Comprensivo Statale 10 di Vicenza - Scuola Secondaria di Primo Grado “O.Calderari” ART. 32 – TIPOLOGIE DEI VIAGGI Ai fini di un’univoca interpretazione, si individuano le seguenti tipologie di viaggi: a) Visite guidate: si effettuano al mattino o al pomeriggio, o comunque nell’arco di una sola giornata, con spostamenti limitati nell’ambito della città o di centri limitrofi, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico - artistico, parchi naturali, ecc. b) Viaggi di istruzione: si effettuano in un’intera giornata o in più giornate (fino ad un massimo di cinque giorni), e comportano trasferimenti di una certa entità. Il viaggio d’istruzione può avere una destinazione all’estero. c) Viaggi connessi ad attività sportive e/o musicali. d) Scambi culturali in Italia: hanno come obiettivo conoscere e condividere esperienze di coetanei in città diverse. Lo scambio si articola in tre fasi: 1) presa di contatto con un istituto di una città italiana, per organizzare lo scambio; 2) preparazione della visita, attraverso la conoscenza della realtà storica, economica, sociale, della città. 3) realizzazione dello scambio: per uno o più giorni (per una durata da definire nelle diverse circostanze) una classe viene ospitata dall’altra, organizzando momenti di a attività didattica, ordinaria e straordinaria e la visita della città. Lo scambio può essere avviato in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado. e) Scambio culturale all’estero con paesi europei: ha come scopo il confronto e la conoscenza di una cultura diversa. Viene svolto con classi che abbiano l’italiano come materia di studio o, considerata la scarsa diffusione dello studio della lingua italiana, che abbiano in comune la lingua straniera studiata (inglese, francese). Per 7 (sette) giorni (o comunque per una durata diversa, da stabilire di volta in volta coi colleghi partner stranieri) una classe viene ospitata dall’altra e viceversa, nell’arco dello stesso anno scolastico o di due consecutivi. Il gruppo di alunni coinvolti può essere formato da ragazzi di un’intera classe o di classi diverse, ma parallele. Nel caso di scambio proposto ad alunni di classi diverse, il numero di posti disponibili sarà parimenti distribuito tra le classi destinatarie dell’attività. I rispettivi Consigli di Classe dovranno quindi procedere a stilare una graduatoria degli alunni aspiranti allo scambio che tenga conto dei seguenti criteri, ritenuti vincolanti anche in caso di numero esiguo di alunni aspiranti. L’alunno/a: - deve aver meritato un voto di comportamento non inferiore a 9/10 nel primo periodo scolastico e non deve aver avuto note disciplinari nello stesso periodo; - deve aver dimostrato di possedere senso di responsabilità e deve essersi mostrato collaborativo con compagni e docenti; - deve avere facilità di comunicazione; - non deve aver tenuto atteggiamenti aggressivi verso compagni, docenti o personale della scuola; - non deve essersi reso protagonista di episodi di danneggiamento dell’ambiente scolastico. Eventuali posti non assegnati ad una classe in prima battuta, saranno ridistribuiti equamente tra le altre classi, fino ad esaurimento dei posti disponibili, ma sempre nel rispetto dei criteri di cui sopra. Le classi coinvolte vanno dalle seconde alle terze della scuola secondaria di primo grado. Le fasi dello scambio sono: 1) prendere contatto con l’istituto straniero (nel caso di nuovi scambi) o con i colleghi responsabili (nel caso di scambi consolidati); 2) preparare gli alunni e le rispettive classi di appartenenza all’incontro con i coetanei attraverso la conoscenza della realtà di provenienza dei partner stranieri e la scuola che essi frequentano, e la preparazione linguistica, per permettere agli studenti di esprimersi in modo appropriato alle situazioni comunicative che essi incontreranno; 3) organizzare lo scambio nei suoi aspetti didattici e culturali: è auspicabile inserire gli studenti stranieri a gruppi nelle varie classi durante alcune lezioni curricolari e programmare delle attività a scuola o uscite didattiche che coinvolgano, alternativamente, non solo gli alunni ospitanti ma l’intera classe di appartenenza. ART. 33 - DESTINAZIONE La scelta della meta per uscite sul territorio, visite guidate e viaggi di istruzione, deve tener conto anche del livello di pericolosità dell’ambiente e dei possibili rischi per gli alunni. 9 Istituto Comprensivo Statale 10 di Vicenza - Scuola Secondaria di Primo Grado “O.Calderari” Le visite guidate avverranno nell’ambito della regione Veneto o regione confinante. I viaggi di istruzione potranno avvenire su tutto il territorio nazionale o stati europei. Gli scambi culturali internazionali saranno effettuati con paesi europei. ART. 34 - PERIODO Viaggi e visite guidate sono vietate nell'ultimo mese di lezione (ad eccezione di quelli collegati con l'educazione ambientale o ad attività sportive o musicali) nelle ore notturne e nei giorni di scrutini e delle elezioni scolastiche. Solo in casi eccezionali, valutati di volta in volta, saranno consentite visite guidate non programmate ad inizio anno scolastico, in base ad esigenze didattiche ed organizzative ritenute opportune e valide dai docenti di classe, e per iniziative ed eventi non prevedibili prima. In merito alla sicurezza, quando possibile, dovrebbero essere evitate le visite nei giorni prefestivi. ART. 35 - NUMERO DI PARTECIPANTI E’ necessaria la partecipazione di almeno i 2/3 degli alunni iscritti alle singole classi per visite guidate, viaggi di istruzione e scambi culturali in Italia; in casi eccezionali, su motivata richiesta del Consiglio di classe, il Dirigente Scolastico, a sua discrezione, potrà concedere la deroga al numero di partecipanti minimo previsto. E’ comunque auspicabile che non si adottino scelte eccessivamente costose per permettere agli alunni di partecipare alle attività programmate. Il numero di partecipanti allo scambio culturale internazionale rivolto ad alunni di più classi, ed individuati secondo i criteri sopra enunciati, è stabilito, di volta in volta, con i colleghi partner dell’istituto straniero. ART. 36 - ALUNNI IN PARTICOLARI SITUAZIONI Gli alunni che non partecipano alla visita o al viaggio d’istruzione rimarranno a scuola e saranno affidati ad insegnanti di una classe parallela o, in alternativa, di altra classe. Gli alunni assenti devono presentare regolare giustificazione. Il Consiglio di Classe valuterà l’eventuale esclusione di alunni che hanno manifestato, in precedenza, gravi problemi di comportamento. ART. 37 - ACCOMPAGNATORI Gli accompagnatori degli alunni sono i docenti di classe. Il numero di accompagnatori dovrà essere di almeno uno ogni 15 alunni più un accompagnatore ogni due alunni diversamente abili. Nel caso di viaggi di una sola classe (anche di 15 alunni o meno) deve essere garantita la presenza di almeno due accompagnatori. Nel caso di viaggi di più giorni dovrà essere garantita la presenza di almeno due accompagnatori per classe, indipendentemente dal numero degli alunni partecipanti. Gli insegnanti accompagnatori danno la loro adesione al momento della proposta e non possono ritirarla se non per gravi motivi. Il Consiglio di classe individua, accanto ai docenti accompagnatori, un docente di riserva in caso di necessità. Al rientro il docente referente presenterà una breve relazione sull’andamento della visita/viaggio di istruzione. Tra i docenti accompagnatori, colui che ha presentato la richiesta di autorizzazione è definito docente referente e avrà l’incarico di tenere i rapporti con la segreteria e con gli altri docenti delle classi interessate. L'incarico di accompagnatore costituisce prestazione di servizio per la quale spetta l'indennità di missione secondo la normativa vigente; sentito il parere del Consiglio di Classe è ammessa la partecipazione, in casi particolari, dei genitori. ART. 38 - MEZZI DI TRASPORTO E' possibile usufruire dei mezzi di trasporto pubblici o privati, a seconda delle necessità e tenendo conto dei costi. ART. 39 - DOCUMENTAZIONE Le visite guidate, i viaggi d’istruzione e gli scambi culturali sono programmati dai docenti dei Consigli di Classe insieme con le attività didattiche entro il 30 novembre. Per le brevi uscite sul territorio è sufficiente un’autorizzazione cumulativa all’inizio dell’anno scolastico. 10 Istituto Comprensivo Statale 10 di Vicenza - Scuola Secondaria di Primo Grado “O.Calderari” La data, gli orari e il luogo devono comunque essere comunicati di volta in volta alle famiglie tramite avviso scritto. I docenti che intendono effettuare un viaggio/visita di istruzione dovranno far pervenire all'Ufficio di segreteria, entro il 20 dicembre di ciascun anno, quanto segue: - programmazione educativo-didattica del viaggio; - giorno, meta, percorso; - numero dei partecipanti, compresi gli accompagnatori, e mezzo di trasporto che si intende usare; - orario di partenza e presunto orario di arrivo; - docente referente dell'organizzazione; - assenso scritto dei genitori degli alunni: - le quote di iscrizione di visite guidate,viaggi d’istruzione e scambi culturali vanno raccolte dai rappresentanti dei genitori e versate sul conto corrente postale della scuola. I genitori sottoscrivono un’autorizzazione che solleva gli insegnanti da responsabilità civili e penali per danni provocati e subiti dai figli, qualora questi non abbiano rispettato le regole e le indicazioni date dai docenti. ART. 40 - AUTORIZZAZIONI I viaggi di Istruzione e le visite guidate saranno autorizzati dal Collegio Docenti, dal Consiglio di Istituto o dalla Giunta Esecutiva, su delega di quest'ultimo. Le visite occasionali saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico. ART. 41 - PROCEDURE ORGANIZZATIVE I contatti con le agenzie di viaggio e le ditte di trasporto sono di competenza della segreteria della scuola. I docenti organizzatori curano solo gli aspetti didattici e i contatti operativi ed organizzativi con le strutture di accoglienza (responsabili di enti, musei, guide, esperti, ecc.) per quanto riguarda gli orari di visita, i tempi, le modalità. La segreteria provvede a compilare e consegnare al docente referente, prima dell’uscita, la modulistica necessaria. ART. 42 - DISPOSIZIONI FINALI Tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione (accompagnatori, alunni, genitori) dovranno essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni personale o cumulativa. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di documento di riconoscimento, tessera sanitaria e tesserino delle vaccinazioni (quest’ultimo anche in fotocopia). I viaggi di istruzione e le visite guidate avranno preferibilmente, come sede di partenza e di arrivo, ai fini della durata del servizio del personale docente e non e della polizza assicurativa, il plesso scolastico di appartenenza. Da tale punto avrà quindi inizio l'uso del mezzo di trasporto stabilito. ART. 43 - RIMBORSI L’alunno che al momento di un’uscita di qualunque tipologia non possa parteciparvi, per sopraggiunti validi motivi personali o perché il Consiglio di classe lo abbia escluso dall’attività per motivi disciplinari, ha diritto ad avere il rimborso solo della quota parte di cui è previsto il pagamento diretto da parte degli studenti (biglietti ingresso, pasti…). Tutti i costi quantificati in modo forfettario non procapite non saranno rimborsati (pullman, guide…), infatti il costo di questi servizi, una volta quantificato, viene ripartito tra tutti gli alunni che hanno aderito all’iniziativa. REGOLAMENTO per L’INDIRIZZO MUSICALE – Sez. 9 Art. 44 Per accedere al corso ad indirizzi musicale gli alunni devono sostenere un test orientativo- attitudinale, somministrato agli alunni iscritti, nel periodo immediatamente successivo al termine delle iscrizioni. Una commissione composta dai docenti di strumento e di musica valuta le specifiche attitudini ai diversi strumenti, le abilità musicali generali. La commissione provvede, a suo insindacabile giudizio , all’assegnazione dello strumento ai singoli alunni. 11 Istituto Comprensivo Statale 10 di Vicenza - Scuola Secondaria di Primo Grado “O.Calderari” ART. 45 Gli alunni sono tenuti a frequentare il corso ad indirizzo musicale per l ‘intero triennio , completando il percorso con l’esecuzione solistica durante l’esame di Stato al momento della prova orale. Lo strumento musicale è materia curriculare, con valutazione autonoma, periodica e finale nei tre anni di studio. ART. 46 Non è prevista la possibilità di ritirarsi dal corso di strumento se non per gravi e comprovati motivi. Le motivazioni delle richieste verranno valutate da un’ apposita commissione formata dalla Dirigente scolastica , dal Coordinatore di classe e dagli insegnanti di strumento. La suddetta commissione potrà riunirsi anche per un possibile cambio di corso qualora il consiglio di classe ne ravveda l‘opportunità. ART. 47 Le ore di insegnamento sono destinate alla pratica strumentale, individuale e/o per piccoli gruppi, all’ascolto partecipativo; alle attività di musica d’insieme; alla teoria e lettura della musica che può essere impartita anche per gruppi strumentali. Gli alunni sono tenuti a partecipare con costanza ed impegno alle prove di musica d’insieme per gruppi strumentali e orchestrali e alle eventuali manifestazioni organizzate durante l’anno scolastico (Concerto di Natale, Saggi di Fine Anno, Concorsi Musicali ecc.). ART. 48 Gli alunni sono tenuti ad essere presenti a scuola solo per il tempo riservato alle lezioni individuali o collettive. La permanenza nell’edificio scolastico prima o dopo le suddette attività può avvenire solo su richiesta scritta dei genitori e con approvazione del Dirigente Scolastico. ART. 49 Gli alunni devono sempre portare con sé il libretto personale durante le lezioni pomeridiane di strumento e sono tenuti a giustificare le eventuali assenze. PERSONALE ESTERNO – Sez. 10 ART. 50 Il personale esterno, Genitori, ex Alunni…, hanno il divieto di DISTURBARE lo svolgimento delle lezioni. Per incontrare Docenti o Collaboratori Scolastici il personale esterno deve rimanere esclusivamente nell’atrio, dove sarà accolto dal personale. Il Dirigente Scolastico f.to Dott.ssa Maria Cristina Sottil 12