Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Liceo Scientifico “A. Calini” Tel. 030390249 – fax 030396105 - C.F. 80049670179 - Cod.Mecc. BSPS01000D REGOLAMENTO DI ISTITUTO (Allegato 19) FREQUENZA SCOLASTICA Brescia 10 giugno 2014 IL DIRIGENTE VISTO il Capo II del regolamento d’Istituto EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO Art. 1 – Calendario scolastico L'Istituto fa proprio il calendario scolastico regionale, annualmente pubblicato a giugno, e dispone la chiusura della scuola in occasione del Santo Patrono il 15 Febbraio. E’ prevista la sospensione delle lezioni in occasione dei due giorni dei Dies Fasti. Eventuali altri adattamenti del Calendario scolastico così strutturato vengono definiti in occasione della pubblicazione del calendario regionale. Art. 2 – Orario d’istituto La scuola è aperta normalmente al mattino dalle ore 7.30 e chiude alla sera alle ore 17.30. L'orario serale si prolunga a seconda delle attività programmate. Agli studenti è consentito di accedere alle 7.30 nel viale alberato sia per portarsi al bar che per depositare le moto e le biciclette negli appositi spazi. Possono anche sostare sotto la loggia presso il cortile centrale, ma non possono entrare nell’edificio scolastico prima delle 7.45. Alle 7.45 si apre il portone su via Montesuello ed è ammesso l’afflusso verso le aule ai vari piani. Alle ore 8.00 inizia l’attività didattica curricolare che si conclude per tutte le classi alle ore 13.40, tranne nei casi di lezioni di educazione fisica collocate al pomeriggio per l’utilizzo delle palestre. Nel periodo di pausa, in attesa delle attività pomeridiane programmate, è fatto divieto agli studenti sostare nelle aule e nei corridoi della scuola. Ogni deroga dovrà essere preventivamente autorizzata dal D.S. su richiesta degli interessati. Il D.S. assegnerà l’ambiente per la pausa. Così eventuali utilizzi di ambienti al pomeriggio da parte di studenti per impegni di studio autonomo devono essere autorizzati dal D.S. su richiesta preventiva degli interessati. E’ prevista l’attività didattica curricolare mattutina di Educazione Fisica in alcuni giorni della settimana presso il Centro San Filippo. L’uso della suddetta struttura da parte delle classi è quadrimestrale e avviene per rotazione, tranne nei casi previsti di inopportunità organizzativa per la Sito Web: www.liceocalini.gov.it - e-mail: bsps01000d @ istruzione.it 1 presenza di disabilità motoria o per altre ragioni di sicurezza. L’inizio e il termine delle lezioni della giornata fanno riferimento direttamente al Centro San Filippo, mentre per le lezioni intermedie sono previsti trasporti delle classi ad opera della scuola con vigilanza del docente. Tutte le lezioni di educazione fisica, per le esigenze di cui ai commi precedenti, si svolgono con la scadenza settimanale delle due ore consecutive. Art. 3. Frequenza scolastica 1.La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Per le eventuali assenze è necessario presentare richiesta di giustificazione su apposito libretto. Il genitore della studentessa o dello studente minorenne è tenuto ad apporre la propria firma convalidando le motivazioni dell'assenza. 2.L’assenza alle lezioni pomeridiane deve essere giustificata come una normale assenza, in quanto il periodo di tempo compreso fra la fine delle lezioni mattutine e quelle pomeridiane è da considerarsi interruzione delle lezioni. Anche l’assenza ai corsi di recupero deve essere giustificata. 3.La frequenza costante concorre alla valutazione della condotta. Si precisa che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122 ). Art. 4 – Orario delle lezioni 1.La durata di ciascuna unità di insegnamento è di 60 minuti per le prime 4 ore. Per la quinta e la sesta ora, a causa del trasporto, l’ora è di 50 minuti. Si prevedono due pause didattiche: dalle ore 9.50 alle 10.05 per tutte le classi e dalle ore 11.55 alle ore 12.00 per le classi che hanno più di 4 ore di lezione. 2.L’orario delle lezioni è regolare e definitivo fin dal primo giorno di scuola. Sono ammesse variazioni compatibilmente con l'organico entro e non oltre la fine di settembre. I criteri per la formulazione dell'orario delle classi sono funzionali ai ritmi di apprendimento degli studenti. 3.Alle ore 8.00 gli studenti dovranno essere tutti nelle proprie aule. Alle ore 9.00 inizia la seconda ora e dalle 9.50 alle ore 10.05 si svolge l’intervallo. Alle 11.00 inizia la quarta ora che termina alle ore 12.00. Per le classi che avranno una quinta o sesta ora è prevista una pausa didattica dalle ore 12.00 alle 12.05. La quinta ora termina alle 13.00, la sesta alle ore 14.00. 4. Nei cambi delle lezioni (ad esclusione delle due pause) agli studenti è fatto divieto uscire dall’aula autonomamente. Art. 5 – Accesso alla scuola 1.L’accesso pedonale alle ore 7.45 (e non prima) avviene attraverso il portone di via Monte Suello, che rappresenta l’unico accesso ufficiale della scuola come nel passato. L’accesso con moto e biciclette avviene, invece, da via Apollonio attraverso il cancello del Viale alberato, che rappresenta anche lo spazio per il parcheggio dei mezzi. I mezzi dovranno essere condotti a mano e depositati ai lati del viale. Per coloro che saranno entrati nel viale alberato, per parcheggiare moto o biciclette, l’entrata a scuola avverrà attraverso il cortile centrale, non prima, però, delle ore 7,45. 2.Il cancello del viale alberato sarà aperto alle ore 7.30 e verrà chiuso alle ore 8.05. Da questo momento, essendo il cancello manovrato elettricamente dal centralino bisognerà che gli studenti si facciano riconoscere e quindi attendere che si apra del tutto. A tal proposito si raccomanda vivamente di prestare estrema attenzione nella fase di uscita su via Apollonio, in quanto il viale immette su una strada trafficata a senso unico, che dovrà essere rigorosamente rispettato da chi esce dal viale alberato con moto o bici. 2 3.Si ricorda anche che la scuola non risponde della sicurezza dei mezzi depositati all'interno del viale, né per eventuali danni provocati a persone o cose, durante il movimento dei mezzi. 4.Si ricorda che per le classi che svolgono attività di Educazione Fisica presso il Centro San Filippo al mattino alle ore 8.00 o a fine giornata dovranno provvedere direttamente a raggiungere tale luogo, mentre per le ore intermedie un pullman farà la spola tra scuola e Centro. 5. Gli alunni, che all'atto dell'iscrizione hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, potranno essere esonerati dalla frequenza dell’ora alternativa, qualora collocata all’inizio o alla fine dell’orario giornaliero. 6. I genitori che devono consegnare effetti personali ai propri figli li consegneranno al personale ausiliario presente in portineria. Gli effetti potranno essere ritirati dallo studente durante il cambio dell’ora, durante l’intervallo o sarà consegnato in aula dal personale ausiliario. Art. 6 - Ammissione degli studenti dopo assenze. 1. Le assenze dalle attività scolastiche rappresentano per l’alunno un'interruzione del processo d’apprendimento e per questo devono assumere carattere di eccezionalità. 2. Le richieste di giustificazione dell’assenza devono essere firmate dal genitore e accolte, se le motivazioni esposte sono ritenute rilevanti ed attendibili, dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori. 3. Il docente della prima ora è tenuto a verificare le eventuali assenze degli alunni e a richiedere agli alunni assentati nei giorni precedenti, la richiesta di giustificazione firmata da un genitore, a registrarla nell’apposito spazio del Registro di Classe. 4. La quinta giornata di assenza di un alunno minorenne, anche non consecutiva, se non dovuta a ragioni di salute, deve essere giustificata personalmente da un genitore. Per gli allievi maggiorenni la quinta giustificazione è comunicata alla famiglia e giustificata dallo stesso. 5. Per la riammissione da assenze superiori ai cinque giorni eccezionalmente motivate da esigenze particolari si potrà prescindere dalla giustificazione personale del genitore, solo se l’assenza sia stata preventivamente comunicata per iscritto alla scuola. 6. La mancata presentazione della giustificazione comporta l’ammissione con riserva alle lezioni dello studente e l’insegnante è tenuto ad annotarne la mancanza sul registro di classe; l’alunno dovrà inderogabilmente presentare la giustificazione entro e non oltre i tre giorni successivi all’insegnante della prima ora. 7. Se la giustificazione non sarà presentata nemmeno entro il suddetto termine lo studente non sarà ammesso in classe senza autorizzazione della Presidenza. Pertanto allo studente saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina; dell’accaduto verrà informata la famiglia. 8. La giustificazione dell’assenza e l’eventuale certificato medico saranno conservati agli atti dell’Istituzione Scolastica. Art. 7 - Gestione ritardi. 1.L'ingresso a scuola dopo l'inizio della prima ora di lezione deve rappresentare un evento eccezionale. Il ritardo abituale costituisce infrazione disciplinare. 2.L’ammissione in ritardo è tollerata entro i cinque minuti successivi all’inizio delle lezioni e non comporta annotazione sul registro. 3.Tuttavia se tale modalità di ritardo contenuto dovesse diventare un’abitudine, il docente può scoraggiare il comportamento dello studente attraverso una nota disciplinare sul registro. 3 4.Costituisce ritardo l’entrata dello studente entro e non oltre le ore 08.10. Per tali ritardi, se non abituali, è sufficiente che l’alunno ne spieghi i motivi ai collaboratori del Dirigente Scolastico, che se li riterranno validi, lo riammetterà in classe e il docente della prima ora avrà cura di verbalizzare l’ammissione e di segnare una “R” sul nominativo dello studente già registrato come assente. 5. I ritardi oltre i 10 minuti dovranno essere motivati nell’apposito libretto dai genitori o dallo studente, se maggiorenne, giustificati dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori e verbalizzati nel registro di classe dal docente in servizio. 6. In caso di mancata motivazione scritta, l’allievo sarà ammesso con riserva e la giustificazione dovrà esse portata il giorno successivo, verbalizzata dall’insegnante della prima ora nel registro di classe. 7. Trascorso tale termine, in casi eccezionali e comunque non oltre i dieci minuti, gli alunni/alunne non sono ammessi nella classe per non turbare il regolare svolgimento della prima ora di lezione. L’allievo sarà ammesso in classe alla 2^ ora con apposito permesso del dirigente. Fino alle ore 09:00 gli studenti non ammessi sosteranno nell’atrio d’ingresso vigilati da un collaboratore scolastico. Alle ore 09:00 gli stessi si recheranno in vicepresidenza per ritirare il permesso di entrata da esibire al docente della seconda ora che provvederà ad annotare il ritardo sul registro di classe. 8. Dopo il terzo ritardo nell'arco del quadrimestre si provvederà a dare comunicazione alla famiglia; nel caso che lo stesso entri in ritardo nel quadrimestre per almeno quattro volte, il Consiglio di Classe ridurrà di un punto il voto di condotta. Art. 8 – Entrate posticipate 1. Le richieste di entrata all’inizio della seconda ora di lezione devono essere firmate, per gli alunni minorenni, dal genitore e preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori, che potranno consultare, in caso di ritardo, i docenti della prima ora al fine di stabilire se tali richieste, anche se avanzate personalmente dai genitori, sono strategiche ovvero sono mirate ad evitare verifiche scritte o orali. Tale richiesta va annotata sul registro di classe. 2. Per controllare con maggiore efficacia le entrate posticipate potranno essere effettuati accertamenti, anche telefonici, presso le famiglie. L'entrata in ore successive alla prima non può essere concessa per non più di quattro volte nell'arco del quadrimestre e può essere autorizzata per le entrate non successive alla seconda ora. 3. Non saranno prese in considerazione le richieste che, in termini di tempo, comportino ingressi inferiori ai trenta minuti e permessi di entrata oltre l’inizio della seconda ora, tranne nei casi di ritardi preventivamente comunicati ed inerenti a motivi di salute o di prevenzione (esami e visite mediche). Al momento del rientro a scuola sarà necessario giustificare mediante il libretto delle giustificazioni delle assenze e ritardi ed idonea documentazione medica. 4.L’ammissione in classe in ritardo dopo i primi cinque minuti di lezione è effettuata, previa richiesta di giustificazione, dal docente della classe. 5.In assenza di richiesta di giustificazione, l’ammissione è autorizzata dalla Presidenza mediante un permesso provvisorio rilasciato dalla portineria dell’Istituto e firmato dalla Presidenza, prima dell’ingresso in classe. 6.Gli ingressi posticipati devono avvenire di norma al cambio dell’ora per evitare disturbo al normale svolgimento delle lezioni. Art. 9 - Uscite anticipate. 1.Le uscite anticipate devono costituire evento eccezionale, pertanto saranno concesse solo in caso di effettiva necessità. Esse saranno autorizzate dal docente dell’ora e successivamente gli alunni 4 dovranno consegnare il tagliando in portineria e per gli alunni minorenni sarà verificata la presenza di un genitore o dell’esercente la patria potestà. 2. Le uscite anticipate devono avvenire di norma al cambio dell’ora per evitare disturbo al normale svolgimento delle lezioni. Con l’esclusione di eccezionali motivi d’urgenza o salute l’uscita anticipata è ammessa a partire dalla penultima ora di lezione della giornata. 3. Le richieste di uscita anticipata devono essere firmate, per gli alunni minorenni, dal genitore e preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori, che potranno consultare, in caso di ritardo, gli insegnanti delle ore successive, al fine di stabilire se tali richieste, anche se avanzate personalmente dai genitori, sono strategiche ovvero sono mirate ad evitare verifiche scritte o orali. 4. La richiesta di uscita anticipata deve essere adeguatamente motivata e documentata. 5. In caso di uscita anticipata, gli alunni minorenni dovranno necessariamente essere rilevati da un genitore o da chi ne fa le veci o da chi è stato formalmente delegato. 6. Sono consentite quattro uscite anticipate per quadrimestre. In caso di situazioni particolari (terapie, analisi, ecc.) saranno concessi in seguito alla richiesta della famiglia permessi speciali direttamente dal Dirigente Scolastico. 7. Eventuali permessi permanenti rientrano nei casi particolari previsti dall’articolo 45 seguente. 8. Non saranno prese in considerazione le richieste che, in termini di tempo, comportino uscite inferiori ai trenta minuti e se l’alunno è impegnato in verifiche scritte e/o orali. 9. Per controllare con maggiore efficacia le entrate posticipate e le uscite anticipate potranno essere effettuati accertamenti, anche telefonici, presso le famiglie. 10. In caso di assenze troppo frequenti il/la docente coordinatore del C.d.C. è tenuto a segnalare il caso alla Presidenza e predisporre un incontro con lo/la studente/studentessa e la famiglia. 11. Gli/le studenti/studentesse maggiorenni possono presentare giustificazioni, da loro vidimate, per le assenze, anche orarie. Le famiglie possono richiedere documentazione delle presenze. 12. I permessi di uscita anticipata sono in ogni caso sospesi dal mese di maggio fino alla fine delle lezioni, salvo casi di comprovata urgenza. Art. 10 – Limitazioni 1.Vista l’eccezionalità ciascuno alunno potrà usufruire per ogni quadrimestre soltanto di tre ritardi ingresso e di 3 uscite anticipate. 2.Superata detta soglia, i casi particolari verranno trattati dalla Presidenza con disciplina a parte. Art. 11 – Permessi particolari 1. In considerazione dei problemi legati alla presenza di particolari patologie o situazioni familiari si possono verificare casi particolari che richiedono la concessione di permessi permanenti d’ingresso posticipato a scuola o d’uscita anticipata. 2. Successivamente all’adozione dell’orario definitivo delle lezioni, le famiglie degli alunni che si trovano in condizioni di effettiva necessità devono presentare documentata richiesta specificando l’orario esatto di ingresso posticipato, uscita anticipata e ogni altra utile informazione. Non saranno prese in considerazione le richieste che, in termini di tempo, comportino ingressi o uscite inferiori ai trenta minuti. 3. La Dirigenza, verificate le motivazioni addotte e valutata l’ammissibilità della richiesta, rilascia i permessi permanenti tramite decreto ed annotazione sulla prima pagina del registro di classe. I 5 docenti delle ore interessate dai permessi presteranno particolare attenzione affinché non si verifichino abusi. Art. 12 – Sospensione delle lezioni Si potranno sospendere le lezioni solo eccezionalmente in occasione di sciopero del personale scolastico o di assemblea sindacale. L'assenza dei docenti alla prima o all'ultima ora di lezione non comporterà di norma la sospensione delle lezioni. Pertanto in assenza del docente titolare si potrà garantire la supplenza con docenti della stessa classe, ovvero con docenti della stessa materia, o comunque con docenti dell'Istituto. Art. 13 – Modifiche orarie per casi particolari Non si darà luogo a sospensione dell'attività didattica in occasione della partecipazione dei docenti titolari ai viaggi d'istruzione. Gli studenti che non partecipano ai viaggi d'istruzione sono tenuti a frequentare l'attività didattica offerta dall'Istituto. I docenti che non hanno la classe perché impegnata in viaggio d'istruzione, sono tenuti ad essere presenti a scuola o per variazione di servizio o a disposizione per eventuali immediate necessità. Gli studenti che ottengono l'esonero parziale o totale dall'attività di Educazione fisica sono tenuti alla presenza durante la lezione di tale disciplina. Art. 14 - Astensione dalle lezioni 1.Qualsiasi forma di astensione dalle lezioni sarà considerata assenza e pertanto dovrà essere giustificata; nel caso di alunni minorenni sarà giustificata dai genitori. Le assenze dovute ad astensioni collettive (scioperi, manifestazioni, ecc.) saranno comunicate alle famiglie con annotazione sul libretto personale nella sezione “Comunicazione scuola-famiglia” e/o con lettera della Segreteria Didattica. I genitori sottoscriveranno la comunicazione per avvenuta conoscenza e l’insegnante della prima ora provvederà ad annotare sul registro di classe. Gli alunni presenti, comunque, hanno diritto a lezioni regolari. 2.L'allontanamento arbitrario degli studenti dalle attività didattiche (astensione collettiva) non può trovare nessuna forma di giustificazione. Per la riammissione in classe i genitori degli studenti, che assumono tali comportamenti, dovranno dichiarare, tramite libretto delle assenze, che sono a conoscenza dell’operato del figlio. 3.Non sono previste altre forme di sospensione delle attività didattiche al di fuori del Calendario scolastico. Art. 15 - Limite delle assenze consentite 1. Il D.P.R. n. 122/2009 reca il Regolamento di coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, sulla validità dell’anno scolastico ed ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 (Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19-8-2009). Il comma 7 dell'art.14 recita che "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze 6 documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 2.Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale per tutti gli studenti e la non ammissione all’esame di Stato per gli studenti del quinto anno. 3. La Circolare Ministeriale n° 20 del 4/3/2011 prot. 1483 è esplicativa e di sintesi sui limiti di assenze stabiliti dal combinato del vecchio D.L.vo n°59 del 2004 ed il D.P.R. n°122/2009- limiti oltre i quali è inficiata la validità dell’anno scolastico. 4. Devono, comunque, essere giustificate le assenze per alunni presenti in ospedale o a domicilio, secondo quanto stabilito dalla circolare del M.P.I. n° AOODRLA, prot. n. 22406 Registro Ufficiale del 24 settembre 2010. Inoltre, "l'attività didattica svolta a domicilio costituisce attività scolastica a tutti gli effetti per gli alunni, allo stesso modo di quella svolta in classe, sia se viene svolta in orario aggiuntivo dai docenti resisi disponibili e sia a distanza con l'uso delle tecnologie. L'istruzione domiciliare, pertanto, va considerata quale servizio scolastico a tutti gli effetti e concorre alla valutazione e validazione dell'anno scolastico. 5. E' opportuno, inoltre, ribadire che per gli alunni seguiti dalla Scuola in ospedale o dall'istruzione domiciliare, valgono le disposizioni vigenti in materia di verifiche, valutazione, scrutini ed esami finali. Il consiglio di classe, che affronti il caso di un alunno temporaneamente malato, seguito in ospedale o a domicilio, effettuerà una valutazione che tenga conto della peculiarità della situazione e degli interventi specifici messi in atto". 6. Non bisognerà considerare le assenze dovute a: a)· gravi motivi di salute adeguatamente documentati ai fini del computo delle assenze. Le giustifiche dovranno essere certificate non da un medico di base (famiglia) bensì da uno specialista; b)· terapie e/o cure programmate; c)· donazioni di sangue; d)· partecipazioni ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal Coni con riferimento alla nota prot. n°2065 del 2/3/2011 della Direzione generale; e)· partecipazioni ad attività o progetti che si esplicano al di fuori degli spazi dall'Istituto; f)· adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo; g)· viaggi d’istruzione o visite guidate; h)· sospensioni o allontanamenti temporanei dalla classe per motivi disciplinari; i)· astensione obbligatoria e facoltativa nonché permessi per l’allattamento delle studentesse madri; Per tutti gli altri casi (le assenze singole, collettive, ritardi) sarà applicata la normativa. 7. Per i ritardi si sommeranno le ore ed i minuti e si effettuerà il calcolo medio. 8. Il Consiglio di classe delibera all'unanimità. 9. L’istituzione scolastica comunicherà all’inizio dell’anno scolastico ad ogni studente ed alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno; pubblicherà all’albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal Collegio dei docenti. Art. 16 - Libretto delle giustifiche 1. Agli/le studenti/studentesse verrà assegnato un libretto personale per le assenze. Ogni assenza sottoscritta da un genitore dovrà essere giustificata alla prima ora di lezione. Sul libretto scolastico saranno depositate le firme dei genitori o di chi da loro autorizzato a provvedere alle giustificazioni. 7 2. Tutte le assenze vanno motivate sul libretto personale dello studente, distribuito dalla Scuola. Provvederanno a ciò i genitori, in caso di alunni minorenni e, per i maggiorenni, gli studenti stessi. 3. Non è ammesso l’uso del libretto di riammissione dell’anno precedente. In caso di smarrimento del libretto delle riammissioni alle lezioni, i genitori o gli stessi alunni, se maggiorenni, devono chiedere il rilascio di un duplicato rimborsando il costo per l’acquisto del nuovo libretto. Il duplicato del libretto sarà consegnato privo di permessi di entrata ed uscita. 4.Il libretto scolastico è il documento ufficiale che disciplina sia il rapporto giuridico di responsabilità tra scuola e famiglia che la frequenza regolare degli studenti. Art. 17 - Coinvolgimento delle famiglie e rilevanza per la valutazione 1. Le assenze, i ritardi, le entrate e le uscite fuori orario sono rilevate con la collaborazione dei Coordinatori di Classe. 2. L’Istituzione Scolastica organizza la tempestiva e sistematica informazione alle famiglie, anche per gli alunni maggiorenni, riguardo la frequenza scolastica degli studenti. 3. Quando le richieste di uscite anticipate, d’ingressi ritardati o le giustificazioni per ritardo sono numerose, la scuola informerà per iscritto la famiglia. 8