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Ordine dei Medici
di
RAVENNA
La Responsabilità
interprofessionale
nel lavoro di equipe.
Aspetti
giuridici ed eticodeontologici
Sabato 21 Novembre 2015
Sala Meeting Grand Hotel Mattei
Ravenna
Aspetti deontologici
Medici
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Luigi CONTE
Segretario Generale FNOMCeO
23 Maggio 2015
Gran Serena Hotel – Terme di Torre Canne
Fasano (BR)
Piano della presentazione
 Richiamo del ruolo e significato del CDM
 Illustrazione dell’art.3 sulla cosiddetta “attività
medica”
 I perché della sua stesura
 Valore giuridico del CDM
 Esame del momento storico : azioni e reazioni
 Approfondimento del termine competenza
 La posizione della rappresentanza esponenziale della
professione medica
Luigi Conte - Udine
Codice di Deontologia Medica 2014
 E’ un corpus di regole ispirate ai principi di etica
medica che disciplinano l’esercizio professionale
 E’ in armonia con i principi etici di umanità e
solidarietà e civili di sussidiarietà, impegna il medico
nella tutela della salute individuale e collettiva
vigilando sulla dignità, sul decoro, sull’indipendenza e
sulla qualità della professione
 Regola i comportamenti assunti al di fuori
dell’esercizio professionale quando ritenuti rilevanti e
incidenti sul decoro della professione
Luigi Conte - Udine
Titolo II
Doveri e Competenze del Medico
 Art. 3 :
 Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute
psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della
sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità
della persona, senza discriminazione alcuna, quali
che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle
quali opera.
Luigi Conte - Udine
Art. 3 , comma 2 :
 Al fine di tutelare la salute individuale e collettiva, il medico
esercita attività basate sulle competenze, specifiche ed
esclusive, previste negli obiettivi formativi degli Ordinamenti
didattici dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e
Odontoiatria e Protesi dentaria, integrate e ampliate dallo
sviluppo delle conoscenze in medicina, delle abilità
tecniche e non tecniche connesse alla pratica
professionale, delle innovazioni organizzative e gestionali
in sanità, dell’insegnamento e della ricerca.
 La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una
diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico
e impegna la sua autonomia e responsabilità.
 Tali attività, legittimate dall’abilitazione dello Stato e
dall’iscrizione agli Ordini professionali nei rispettivi Albi, sono
altresì definite dal Codice.
 (Ci sono poi altri articoli che individuano i capisaldi delle
competenze specifiche ed esclusive del medico e cioè la
diagnosi clinica, la terapia, la prescrizione(13), il consenso
informato(35))
Luigi Conte - Udine
 Essendo fonte di preoccupazioni la eterogeneità della
matrice giuridica in materia, questa enunciazione
compare per la prima volta in risposta alla richiesta di
alcuni colleghi che il Codice si facesse carico di definire le
competenze del Medico e dell’ Odontoiatra,
 Lo sforzo compiuto è stato quello di:
 Evitare la definizione delle competenze come una
serie di atti;
 Evitare di prefigurare un mansionario medico,
(operazione praticamente impossibile, facilmente
permeabile a sovrapposizioni di competenze con altre
professioni sanitarie),
soprattutto in contesti organizzativi che
sostanzialmente mirano ad un trasferimento di atti e
procedure solo in ragione dei minori costi dei fattori
produttivi.
Luigi Conte - Udine
 Si è condivisa la scelta di individuare un testo
normativo che, in modo dinamico, reclutasse alle
competenze del medico tutte quelle nuove attività
e quelle nuove funzioni che lo sviluppo della
Medicina, della Professione e delle Organizzazioni
sanitarie rende via via oggettivamente disponibili.
 Attività e funzioni che costituiscono un
ampliamento delle competenze di base e
specialistiche, previste negli ordinamenti didattici
universitari sui quali continuano a fondarsi
l'abilitazione di stato, i profili specialistici e la riserva
di attività professionali connesse.
Luigi Conte - Udine
 Il richiamo dell’esercizio professionale agli ordinamenti didattici
è spiegabile dalla diversa complessità in cui si muove oggi il
medico nel contesto delle organizzazioni sanitarie. La
professione medica – prova a mettere dei punti fermi diversi
dalla generica e antica tradizione della sostanziale equivalenza
tra attività sanitaria e attività medica.
 Cerca di fissare con riferimenti più puntuali il proprio agire
professionale ricavando anche ambiti di esclusività quali la
diagnosi (art. 3) e la prescrizione (art. 13), il consenso (35).
 Si cerca un ancoraggio normativo - ancorchè strettamente
deontologico e non giuridico – alla carenza di norme definitorie
dell’attività medica.
 A fronte di un contesto di professioni sanitarie (22 profili )
decisamente normate, la professione medica è costretta a
cercare regole definitorie delle proprie attività nella normazione
codicistica deontologica per supplire alla carenza legislativa.
Luigi Conte - Udine
La Suprema Corte superando posizioni del
passato ha ritenuto di riconoscere natura giuridica
alle norme deontologiche:
- Sia alla luce dell’inserimento delle stesse
nell’ordinamento giuridico professionale
perché integrano l’articolo 38 del DPR 221/1950;
-Sia in forza della consistenza giuridica delle
stesse sanzioni disciplinari previste dalla legge,
applicabili dopo un procedimento giurisdizionale,
assoggettato al controllo finale delle sezioni unite
della Cassazione
(Iadecola 2014)
Luigi Conte - Udine
Ma perché ci troviamo qui ? :
 Competenze specialistiche infermieristiche (se ne parla
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da circa 10 anni ma restano ferme al “palo”)
Metodologia di lavoro irriguardosa e “preoccupante”. “Si
parla di medici senza neanche ascoltare i medici”
Art. 22 del patto per la salute 2014/2016
“Si tenta di operare il task shifting - far fare le
prestazioni ai professionisti che costano meno”
frantumando la formazione tra le 21 regioni e le 36
facoltà di medicina e si dice anche che costa meno la
formazione di un infermiere rispetto ad un medico
Comma 566 della Legge di stabilità: esordisce
1)postulando competenze dei laureati in medicina e
chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di
prevenzione, diagnosi, cura e terapia
2) indicando “ferme le competenze”
Luigi Conte - Udine
Questi gli antefatti
Luigi Conte - Udine
Facciamo un passo indietro sul termine del c. 566
dell’art. 1 della legge di Stabilità 2014:
“competenze “ (D. Rodriguez , Q.S. 2015)
 “Ciò che spetta”
 “Ciò che è di pertinenza”
Ma anche :
 “Ciò di cui si è competenti”
 “Ciò che si ha capacità di fare”
 Ma se si intende come pertinenza è da rilevare che
non esistono norme di legge che prevedano
organicamente le funzioni professionali del medico e
quindi esse sono ricostruibili solo dalla interpretazione
della normativa inerente la formazione universitaria
Luigi Conte - Udine
Nel CDM ‘14 proponiamo una descrizione della
professione medica per colmare la storica
lacuna legislativa:
 Art. 3, comma 2 : “………. il medico esercita attività
basate sulle competenze, specifiche ed esclusive,
previste negli obiettivi formativi degli Ordinamenti
didattici dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e
Odontoiatria e Protesi dentaria, integrate e ampliate
dallo sviluppo delle conoscenze in medicina, delle
abilità tecniche e non tecniche connesse alla
pratica professionale, delle innovazioni
organizzative e gestionali in sanità,
dell’insegnamento e della ricerca. “
Luigi Conte - Udine
 E nella nostra visione le competenze non sono solo il
prodotto della formazione universitaria
normativamente ricostruite ma vanno integrate e
ampliate con le competenze connesse allo sviluppo
delle conoscenze, alle abilità derivanti dalla pratica
professionale, alle innovazioni organizzative e
gestionali in sanità, all’insegnamento ed alla ricerca.
 Tali competenze
 sono quelle di qualsiasi medico
 Sono caratterizzate in modo preciso come
“specifiche ed esclusive”
Luigi Conte - Udine
Per converso il famigerato
comma 566 :
 Si riferisce in modo maldestro e grossolano ai soli atti
complessi e specialistici
 E non prevede alcuna specificità o esclusività delle
competenze mediche
Luigi Conte - Udine
 “Ferme restando le competenze dei laureati in
medicina e chirurgia in materia di atti complessi
e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e
terapia, con accordo tra Governo e Regioni, previa
concertazione con le rappresentanze scientifiche,
professionali e sindacali dei profili sanitari interessati,
sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni
professionali e le responsabilità individuali e di équipe
su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni
sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della
riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso
percorsi formativi complementari.
Luigi Conte - Udine
Assalto alla diligenza ?
Conte ‘15
 Circa le competenze specialistiche infermieristiche riteniamo che sia
giusto rivendicarne il riconoscimento ma nell’ambito di una legge
quadro che finalmente stabilisca chi fa…. cosa ….. e con quale
processo formativo ( 21 Regioni …. 42 Università …)
 Non possono essere le regioni a decidere : la prospettiva di
delegare alle Regioni l’individuazione di nuove competenze per la
professione infermieristica , oggi, e per tutte le professioni sanitarie,
domani, scavalcando prerogative di Parlamento, Ministero della
Salute e MIUR, si configura come un’ escamotage di tipo
contrattualistico, miope, privo di visione politica che non intercetta i
bisogni di salute della popolazione.
 Non possono essere le 42 Università italiane a decidere Lavoro e
Professioni : l’offerta formativa va costruita non per soddisfare
le ambizioni di una singola professione sanitaria, ma per dare
risposte ai bisogni di salute della società, concordandole con
tutte le professioni sanitarie.
Conte ‘15
 L’organizzazione del lavoro NON deve
essere strutturata sugli aspetti disciplinari di
ciascuna professione
 Ma in modo moderno deve fondarsi sui
BISOGNI DI SALUTE delle PERSONE e
basate su percorsi clinico-terapeuticiassistenziali condivisi
Un punto deve restar fermo:
 La responsabilità dei percorsi diagnostico terapeutici
assistenziali del paziente è riservata esclusivamente al
medico, mentre può essere delegata ad altri
professionisti in autonomia gestionale la
responsabilità di prestazioni all’interno di tali
percorsi.
 Essa PUO’ ESSERE AUTONOMA SUL PIANO
GESTIONALE IN BASE A PREDEFINITI PROTOCOLLI
E AD UNA SPECIFICA FORMAZIONE
Conte ‘15
 L’autonomia va intesa come capacità operativa
non in competizione ma con condivisione
delle altre competenze e autonomie al fine di
garantire assistenza adeguata.
 LA RESPONSABILITA’ DEL PERCORSO DI
SALUTE E’ ESCLUSIVA DEL MEDICO CURANTE
(vedasi le numerose sentenze della Cassazione)
Conte ‘15
Conte ‘15
Ma l’art. 5 punto 15 del Patto per la Salute
2014/2016 pone con forza la necessità che
 : “Per un efficientamento del settore delle cure primarie,
si conviene che è importante una ridefinizione dei ruoli,
delle competenze e delle relazioni professionali con una
visione che assegna a ogni professionista responsabilità
individuali e di equipe su compiti, funzioni e obiettivi,
abbandonando una logica gerarchica per
perseguire una logica di governance responsabile dei
professionisti coinvolti prevedendo sia azioni
normativo/contrattuali che percorsi formativi a
sostegno di tale obiettivo.”
Conte ‘15
 Quella sentenza su clinica e assistenza limita lo
sviluppo del Sistema sanitario
i giudici del TAR del Lazio hanno sposato le tesi dei
medici conservatori, perché affine al loro stesso
sistema gerarchico di organizzazione del lavoro, una
filosofia di attuazione di un ordinamento complesso
come quello giudiziario, storicamente legato a modelli
archetipi militari, immutati da migliaia di anni. Sulla
stessa tipologia concettuale, diviso funzionalmente
secondo logiche aziendali gerarchiche, dove al
vertice del processo curativo/assistenziale si è posta
sempre una sola figura professionale il medico.
Conte ‘15
Ma in ogni organizzazione
complessa la gerarchia è un
elemento di sicurezza e di
efficienza
Conte ‘15
Equipaggio competente e con alta professionalità
Ognuno sapeva cosa fare e come farlo
Ma quest’uomo in tre secondo ha preso la decisione
che ha salvato la vita a T U T T I .
Ma anche la professione
medica deve fare la sua parte :
 Rinunciando all’autoreferenzialità
 Accettando la valutazione tra pari ed il
riaccreditamento professionale
 Condividendo i principi dello sviluppo professionale
continuo
 Convincendosi che la professionalità non si
misura sulla base della esclusività e riserva di
singoli atti tecnici ma di una base culturale
generale esclusiva che forma ad una leadership
gestionale in materia di salute e di sanità
Conte ‘15
Il Medico è il Manager
 Il medico decide come utilizzare le
risorse in base ad un percorso clinico
-assistenziale che giudica ottimale
per quello specifico paziente.
 E’ corretto e necessario che abbia
questa libertà di scelta clinica.
 Sarebbe incoerente, però, se non
avesse anche la responsabilità
dell’impiego corretto delle risorse.
 In sanità il controllo economico non
è di natura gerarchica ma passa
attraverso la responsabilità
professionale di coloro che hanno
in cura i pazienti.
Per concessione di Maurizio Dal Maso
Il Medico è il Manager
1. Clinico
>
>
>
>
2.
Medico
prevenzione
diagnosi
terapia
riabilitazione
Insegnante Educatore
in 3D
D
D
D
> discenti
> utenti e familiari
3.
Dirigente
> utilizzo appropriato
di tutte le risorse
Per conc. di Maurizio Dal Maso
Conclusioni
 Le nostre posizioni sono chiarissime e sono
contenute in un documento approvato
all’unanimità dal Consiglio Nazionale nel 2010
dove si affermavano con forza i campi di assoluta
competenza medica e nel nostro recente CDM ‘14.
 La proclamazione dell’esclusiva
sovranità
del medico nella diagnosi e nella prescrizione,
oltre che della informazione e certificazione delle
e sulle scelte e del loro riflesso pragmatico.
Conte ‘15
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Responsabilità interprofessionale – Intervento Dott. CONTE