12. Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana U.O. Edilizia Sociale – Impianti Via L.Petroselli, 45 – 00181 Roma Tel. 06 6710 3439 – fax 06 6710 2028 / 3222 CAMPAGNA DI CONTROLLO DELLO STATO DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI La campagna di controllo dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici, svolta dall’ATI SEA S.r.l.Con.Te.- Società concessionaria del servizio per conto del comune di Roma Capitale, ha lo scopo di: 1) Migliorare l’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento 2) Ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera 3) Ridurre i consumi di combustibile 4) Aumentare la sicurezza Soltanto un impianto controllato e sottoposto a manutenzione da parte di personale abilitato e specializzato è sicuro. Il corretto controllo della caldaia ne ottimizza il funzionamento minimizzando la possibilità di incidenti e di immissione di scarichi pericolosi all’interno dell’ambiente domestico. Ogni caldaia per funzionare ha bisogno di scaricare i fumi della combustione nell’ambiente esterno. Il controllo periodico effettuato sulla caldaia, da personale specializzato, la rende affidabile ed efficiente garantendo nel contempo migliori prestazioni e minori consumi di combustibile. Questo significa risparmiare in maniera significativa sui costi relativi al riscaldamento che possono essere ulteriormente ridotti con piccole attenzioni quotidiane o, se necessario, in concomitanza di interventi di adeguamento o di ristrutturazione dell’impianto termico. Che cos’è un impianto termico? È un “impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate” (Art. 2, comma 1, lettera “l-tricies”, del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.e ii.). Ogni impianto deve essere sempre mantenuto in buono stato di esercizio attraverso i controlli e le manutenzioni svolte da tecnici abilitati, per garantirne la sicurezza ed aumentarne l’efficienza energetica. Chi è il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico? Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto è il proprietario dell’immobile. In caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell’occupante, a qualsiasi titolo (locatario, usufruttuario, comodatario) subentra per la durata dell’occupazione alla figura del proprietario, all’onere di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa e nelle connesse responsabilità limitatamente all’esercizio, alla manutenzione dell’impianto termico ed alle ispezioni periodiche. Il proprietario al momento della consegna dell’immobile all’inquilino trasferisce ad esso tutti i documenti aggiornati riferiti all’impianto termico. Al termine dell’occupazione è fatto obbligo all’occupante di riconsegnare al proprietario o al subentrante il libretto di impianto debitamente aggiornato con gli eventuali allegati. Quali sono i doveri del responsabile dell’esercizio e della manutenzione? Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione ha l’obbligo di condurre l’impianto secondo le prescrizioni di legge, rispettare i periodi di accensione (dal 1 novembre al 15 aprile) , far effettuare da un tecnico abilitato le manutenzioni ed i controlli di efficienza energetica previsti, conservare tutta la documentazione relativa all’impianto, ed autodichiarare lo stato di manutenzione dell’impianto all’organismo preposto ai controlli (ATI SEA S.r.l.- Con.Te.). Qual è la documentazione relativa all’impianto autonomo? Il libretto di impianto, aggiornato ed integrato secondo il D.M. del 17/03/2003, è la carta d’identità della caldaia. Lo stesso è diviso in due parti: la prima contiene i dati del proprietario, dell’installatore e del responsabile della manutenzione, la seconda i dati tecnici dei componenti principali costituenti l’impianto termico. È un documento importante che va conservato con cura e che riporta, oltre alla descrizione dei principali componenti dell’impianto, il resoconto delle operazioni di manutenzione effettuate nel tempo, delle verifiche strumentali e dei controlli eseguiti da parte degli enti locali. Il libretto di impianto, nel caso di installazione di caldaie nuove, (sia per nuovi impianti termici che per sostituzione caldaie e/o trasformazione impianti termici) deve essere compilato inizialmente dall’installatore e/o manutentore che trascriverà i parametri riferiti all’analisi di combustione che obbligatoriamente dovrà eseguire all’atto della prima accensione del generatore. Ogni attività di manutenzione eseguita sul generatore va riportata sul libretto di impianto opportunamente controfirmata dall’installatore e/o manutentore. Dopo la prima compilazione, ogni aggiornamento dei dati contenuti nel libretto potrà essere firmato dal responsabile dell’impianto. Nel caso di caldaie già esistenti, il libretto di impianto, qualora smarrito, dovrà essere reperito dal responsabile dell’impianto. Il libretto di uso e manutenzione messo a disposizione dal fabbricante dell’apparecchio va conservato e/o recuperato dall’utente. Sullo stesso viene riportata la periodicità di manutenzione a cui dovrà essere sottoposto il generatore di calore. Analogamente l’utente dovrà conservare e/o recuperare la “Dichiarazione di conformità”, riferita all’impianto termico (non, quindi, la dichiarazione di conformità relativa all’impianto di adduzione del gas di rete o simile) se installato dopo il 13/03/1990 e le copie dei rapporti di controllo. L’anzidetta documentazione dovrà essere rilasciata dalle ditte abilitate all’installazione e/o manutenzione degli impianti termici. Chi può svolgere le manutenzioni degli impianti termici? Le operazioni di manutenzione e/o di controllo di efficienza energetica degli impianti termici possono essere svolte solo da imprese abilitate ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008. Ogni quanto tempo è necessario far fare la manutenzione e/o il controllo di efficienza energetica dell’impianto termico? Così come previsto dall’art. 7 del D.P.R. 74/2013 è necessario far controllare l’impianto termico secondo le prescrizioni e con le periodicità indicate dall’installatore; in mancanza di indicazioni dell’installatore occorre seguire le periodicità indicate dal fabbricante sul Libretto d’Uso e Manutenzione di ciascun componente dell’impianto. Gli installatori ed i manutentori degli impianti termici, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi: a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose; b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate. I “Controlli di Efficienza Energetica” , completi della misura del Rendimento di Combustione del generatore, devono essere effettuati almeno secondo le seguenti scadenze temporali: a) ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, di potenza termica utile ≥ di 100 kW; b) ogni due anni per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, di potenza termica utile < di 100 kW o per impianti alimentati a gas, metano o GPL di potenza termica utile ≥ di 100 kW; c) ogni quattro anni per tutti gli impianti alimentati a gas, metano o GPL di potenza termica utile < di 100 kW; Manutenzioni periodiche per la sicurezza degli impianti Oltre ai controlli per l'efficienza energetica gli apparecchi alimentati a gas devono essere periodicamente sottoposti a regolare manutenzione per assicurare la sicurezza degli stessi, secondo quanto previsto dal costruttore nel libretto di istruzioni, ricorrendo all'intervento di un tecnico abilitato. E' opportuno che le caldaie siano sottoposte a manutenzione ogni anno, prima dell'inizio del periodo di riscaldamento. Quali sono gli obblighi del manutentore? Al termine di ogni operazione di manutenzione e/o di controllo di efficienza energetica, il manutentore deve rilasciare al responsabile dell’impianto un rapporto di controllo tecnico conforme all’Allegato F, al D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., per impianti di potenza nominale del focolare ≥ 35 kW, o conforme all’Allegato G, al D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., per impianti di potenza nominale del focolare < 35 kW, compilato e sottoscritto, e firmato per presa visione dal responsabile. In tale rapporto il manutentore, oltre a segnalare eventuali anomalie riscontrate, dovrà dichiarare esplicitamente se l’impianto, ai fini della sicurezza, può continuare a funzionare. Al termine di ogni intervento, inoltre, il manutentore deve aggiornare il libretto di impianto (o di centrale per impianti di potenza ≥ 35 kW) riportando la data ed i risultati del controllo effettuato. Ogni quanto tempo è necessario autodichiarare il proprio impianto termico? Tutti gli impianti termici ubicati all’interno del territorio comunale devono essere autodichiarati attraverso la trasmissione del più recente rapporto di controllo tecnico (Allegato F o G) relativo all’ultimo controllo di efficienza energetica effettuato, completo del bollino energetico, all’organismo incaricato ad effettuare le verifiche (ATI SEA S.r.l.- Con.Te.), almeno secondo le seguenti scadenze temporali: a) ogni due anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW; b) ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare minore di 35 kW. Una copia del suddetto rapporto di controllo tecnico, con il relativo bollino energetico, deve essere trattenuta e conservata dagli interessati e mostrata, nel caso di controllo, per evitare il pagamento dell’ispezione. Tutti gli impianti che non sono stati autodichiarati secondo le suddette periodicità, infatti, sono soggetti ad ispezione d’ufficio, da parte dei tecnici dell’ATI SEA S.r.l.- Con.Te.- con costo a carico del responsabile dell’impianto, ai fini di verificarne la conformità e lo stato di esercizio e manutenzione. ATTENZIONE: Ai fini della messa in regola dell’impianto, non saranno ritenute valide le autodichiarazioni trasmesse in data successiva alla ricezione del preavviso di ispezione, anche se anteriori alla data di ispezione stessa. Nel caso in cui l’ispettore riscontri delle anomalie sull’impianto termico, sarà richiesto, al responsabile, l’invio della documentazione attestante la messa in conformità, così come previsto dalle normative di legge. L’ispezione svolta dai tecnici dell’ATI SEA S.r.l.- Con.Te. - non sostituisce la manutenzione ordinaria ed il controllo di efficienza energetica.