Dalla riforma comunitaria delle normative
sull’etichettatura alle nuove disposizioni in
materia di etichettatura nutrizionale.
Il quadro giuridico italiano sull’etichettatura dei prodotti alimentari.
Dall’etichettatura nutrizionale al nuovo regolamento sui claims nutrizionali e salutistici.
Giuseppe De Giovanni
Partner Consultant - Total Quality Food Consultants
Associazione Industriali della Provincia di Vicenza
Vicenza 16 novembre 2007
Tipi di CLAIMS
= Nutrizionali: Regolamento (CE) n. 1924/06
Decreto legislativo n. 77/93
= Salutistici:
Regolamento (CE) n. 1924/06
Reg. (CE) n. 608/04
Decreto legislativo n. 11/92
= Mercantili (non benefici):
a) Extra, super, di qualità superiore, di alta qualità e simili,
fresco, puro, light, dietetico, naturale: possibilità di uso a determinate
condizioni;
b) Genuino, sicuro, igienico: termini vietati;
c) Garanzia, garantito; Selezione, selezionato: diciture consentite
purchè sia indicato in che cosa consistono la garanzia e la selezione.
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CLAIMS – Divieti di
a) Attribuzione di effetti e proprietà atte a
prevenire, curare o guarire una malattia
umana;
b) Attribuzione di caratteristiche particolari
comuni agli analoghi prodotti;
c) attribuzione di effetti o proprietà non
possedute;
d) induzione in errore sulle caratteristiche dei
prodotti.
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FINALITA’ DEL REGOLAMENTO
Garantire un elevato livello di tutela dei
consumatori e facilitare le loro scelte
mediante un’adeguata etichettatura dei
prodotti e affermando, suggerendo o
sottintendendo che solo una dieta varia ed
equilibrata, requisito fondamentale per una
buona salute, può fornire tutte le sostanze
nutritive in quantità adeguata.
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FINALITA’ DEL REGOLAMENTO (CE) n. 1924/06
Nel caso non sia possibile rispettare questo
principio, in relazione alla situazione esistente
nei singoli Stati membri, è pur sempre
possibile prevedere deroghe specifiche,
secondo la procedura comunitaria.
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LIBERA CIRCOLAZIONE
COMUNITARIA
Altra finalità è di garantire la libera
circolazione degli alimenti attraverso
la determinazione di regole comuni
sui claims e instaurare condizioni di
concorrenza uguali per il buon
funzionamento del mercato
comunitario.
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Il regolamento si applica a tutte le indicazioni
nutrizionali e sulla salute figuranti nelle
comunicazioni commerciali, compresa tra l'altro la
pubblicità generica di prodotti alimentari e le
campagne promozionali sia pubbliche che private.

Non si applica alle indicazioni che figurano in
comunicazioni non commerciali, quali gli
orientamenti o i consigli dietetici espressi da autorità
e organi della sanità pubblica, né a comunicazioni e
informazioni non commerciali riportate nella stampa
e in pubblicazioni scientifiche.
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CAMPO DI APPLICAZIONE
Più precisamente il regolamento si applica ai
prodotti alimentari preconfezionati o sfusi
destinati al consumatore finale ed alle
collettività, fatte salve le norme relative a
a) acque minerali naturali;
b) acque destinate al consumo umano;
c) prodotti dietetici e per prima infanzia;
d) integratori alimentari.
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MARCHI e simili
I marchi e le denominazioni di vendita
commerciali e di fantasia, che possono
essere interpretati come claims nutrizionali
o salutistici, possono essere utilizzati senza
particolari adempimenti se sono accompagnati
da un corrispondente claim conforme alle
disposizioni del regolamento
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INDICAZIONI NON BENEFICHE
Esulano dal campo di applicazione del
regolamento le indicazioni non benefiche e gli
Stati membri che intendono istituire regimi
nazionali al riguardo dovrebbero notificarli
alla Commissione e agli altri Stati membri.
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DICITURE GENERICHE
Il riferimento a benefici generali e non
specifici della sostanza nutritiva o
dell’alimento per la buona salute
complessiva o per il benessere derivante
dallo stato di salute è consentito soltanto se
accompagnato da una indicazione specifica
sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli
articoli 13 e 14.
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CODEX ALIMENTARIUS
A livello internazionale, il Codex Alimentarius
ha adottato orientamenti generali sulle
indicazioni nel 1991 e orientamenti
sull’utilizzo delle indicazioni nutrizionali nel
1997, aggiornati nel 2004. La modifica
riguarda l’inserimento delle indicazioni sulla
salute negli orientamenti del 1997. La dovuta
considerazione viene riservata alle definizioni
e alle condizioni definite dagli orientamenti del
Codex.
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Situazione Stati Membri
Negli Stati membri vi è attualmente una vasta gamma
di indicazioni relative a sostanze il cui effetto
benefico non è ancora dimostrato, o in merito al quale
non v’è un consenso scientifico sufficiente.
Per garantire la veridicità delle indicazioni, è
necessario che la sostanza oggetto dell’indicazione
sia presente nel prodotto finale in quantità sufficiente,
o che la sostanza sia assente o presente in quantità
opportunamente ridotte, per produrre l’effetto
nutrizionale o fisiologico indicato.
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REQUISITI DEI CLAIMS
I claims sono volontari e devono presentare:
a) Chiarezza
b) Lealtà
c) Fondatezza scientifica
d) Trasparenza
e) Quantità adeguata sostanze nutritive
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CLAIMS VOLONTARI
I claims sono volontari: non v’è alcun obbligo
di realizzare l’etichettatura nutrizionale e sulla
salute.
Se, invece, tale etichettatura viene realizzata,
occorre osservare tutte le disposizioni del
regolamento (CE) n. 1924/06 e quelle
contenute nelle altre regolamentazioni
specifiche.
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Chiarezza
I claims devono essere tali da essere
facilmente compresi dal consumatore
medio.
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Lealtà
La lealtà consiste nel fornire claims che
- non siano falsi, ambigui o fuorvianti;
- non diano adito a dubbi sull’adeguatezza
nutrizionale di altri alimenti e incoraggino o
tollerino il consumo eccessivo di un alimento;
- non affermino, suggeriscano o
sottintendano che una dieta varia ed
equilibrata non possa fornire quantità
adeguate delle sostanze nutritive;
- non sfruttino timori dei consumatori.
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Fondatezza scientifica
La fondatezza scientifica rappresenta la base
per il riconoscimento e l'utilizzo delle
indicazioni nutrizionali e salutistiche.
I claims sono basati su dati scientifici
generalmente accettati
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Presenza sostanze nutritive
Le sostanze nutritive o di altro tipo, cui si
riferisce il claim, devono essere presenti
a) in quantità significativa o in quantità tale
da produrre l’effetto nutrizionale o
fisiologico sulla base di dati scientifici;
b) in quantità ridotta o non presente per
produrre l’effetto nutrizionale o fisiologico
sulla base di dati scientifici.
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Condizione d’impiego
I claims si riferiscono agli alimenti pronti
per il consumo secondo le istruzioni del
produttore e ad un consumo ragionevole
dell’alimento.
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Trasparenza


Gli alimenti riportanti claims relativi a determinate sostanze
possono essere percepiti dal consumatore come portatori di un
vantaggio nutrizionale, fisiologico o salutistico in generale
rispetto ad altri prodotti simili ai quali tali sostanze nutritive e
altre sostanze non sono aggiunte.
Ciò può spingere i consumatori a compiere scelte non in
sintonia con i pareri scientifici in materia.
Per contrastare questo potenziale effetto indesiderato, saranno
stabiliti i profili nutrizionali dei prodotti, le condizioni cioè
appropriate per determinare se il prodotto stesso possa recare
claims.
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PROFILI NUTRIZIONALI
La definizione di profili nutrizionali tiene
conto del contenuto delle diverse sostanze
nutritive e delle sostanze con un effetto
nutrizionale o fisiologico, in particolare grassi,
grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri, sodio
o sale, grassi poli- e monoinsaturi, vitamine,
minerali, proteine e fibre, tenendo nella giusta
considerazione le abitudini alimentari e le
modalità di consumo negli Stati membri.
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FINALITA’ DEI PROFILI
NUTRIZIONALI
I profili nutrizionali servono ad evitare situazioni in
cui le indicazioni nutrizionali o salutistiche occultano
il valore nutrizionale complessivo di un dato alimento
e possono quindi fuorviare il consumatore dal
compiere scelte sane nel quadro di una dieta varia ed
equilibrata. Essi mirano, cioè, a regolare le
condizioni di uso delle indicazioni, perché si fondano
su prove scientifiche generalmente accettate sul
rapporto tra regime alimentare e salute ma lasciano
anche spazio all'innovazione e tengono conto delle
abitudini e delle tradizioni alimentari e del fatto che i
singoli prodotti possono svolgere un ruolo importante
nell'ambito della dieta complessiva.
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Tempi
I profili nutrizionali ( e relative condizioni
d’uso comprese le esenzioni) saranno stabiliti
dalla Commissione entro 1l 19 gennaio 2009
sulla base delle conoscenze scientifiche in
materia di dieta, nutrizione e relativo rapporto
con la salute.
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Deroghe
Le indicazioni nutrizionali:
a) relative alla riduzione di grassi, grassi saturi, acidi grassi trans,
zuccheri e sale/sodio sono consentite, senza fare riferimento a un profilo
per una o più sostanze nutritive per cui viene data l'indicazione, purché
risultino conformi alle condizioni del presente regolamento;
b) sono ammesse, ove una singola sostanza nutritiva sia superiore al
profilo nutrizionale, purché l'informazione sulla sostanza in questione figuri
in estrema prossimità dell'indicazione nutrizionale o sulla salute oppure sul
medesimo lato della stessa. L'informazione reca la seguente dicitura:
"Elevato contenuto di [ ]".
Le bevande contenenti più dell'1,2% in volume di alcol non possono
recare indicazioni sulla salute.
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CLAIMS previsti dal regolamento
a) Nutrizionali:
quelli indicati nell’allegato;
b) Salutistici, che a loro volta si dividono in
= Funzionali: quelli di cui all’art. 13, § 1°, relativi
al ruolo di una sostanza per la crescita, lo sviluppo e le
funzioni dell’organismo;
= Salutistici veri e propri:
quelli di cui
all’articolo 14, relativi alla riduzione dei rischi di malattie e
allo sviluppo e alla salute dei bambini.
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CLAIMS NUTRIZIONALI
Poiché gli alimenti recanti indicazioni nutrizionali e
salutistiche hanno un impatto sulle abitudini
alimentari e sull’assunzione complessiva di sostanze
nutritive, il consumatore deve essere messo in
condizione di valutare la qualità nutrizionale
complessiva attraverso l’etichettatura nutrizionale
che, in questa situazione, diventa obbligatoria e da
realizzare attraverso l’indicazione di tutti i nutrienti
obbligatori di cui al decreto legislativo n. 77/93.
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ETICHETTATURA
NUTRIZIONALE

Per etichettatura nutrizionale si intende qualsiasi
dichiarazione relativa al valore energetico ed ai nutrienti
elencati all’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto n. 77/93:
proteine, carboidrati, grassi, fibre alimentari, sodio, vitamine e
minerali elencati all’allegato del decreto e presenti in quantità
non inferiore a 15% della RDA.

Per informazione nutrizionale si intende una descrizione o
un messaggio pubblicitario che affermi, suggerisca o richiami
che un alimento possiede particolari caratteristiche nutrizionali
inerenti
a) al valore energetico che fornisce o non fornisce o fornisce
a tenore ridotto o maggiorato;
b) ai nutrienti che esso contiene o non contiene o contiene in
misura ridotta o maggiorata.
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ETICHETTA NUTRIZIONALE

Schemi di tabella nutrizionale.
L’etichettatura nutrizionale può essere realizzata secondo
due schemi:
uno semplice che comporta la menzione solo delle seguenti
indicazioni
valore energetico
kcal
kJ
proteine
g
carboidrati
g
grassi
g
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ETICHETTA NUTRIZIONALE
L’altro più completo comporta la menzione delle indicazioni
seguenti:
valore energetico
kcal
kJ
proteine
g
carboidrati
g
grassi
g
acidi grassi saturi
g
fibre alimentari
g
sodio
g
 Questo schema è obbligatorio in presenza di claims salutistici.
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ETICHETTA NUTRIZIONALE
Differenza tra vecchio e nuovo sistema
Vecchio sistema:








Nel caso di claim sugli ZUCCHERI (Es. senza zuccheri aggiunti, a ridotto
contenuto di zucchero), le indicazioni nutrizionali sono le seguenti:
Valore energetico
kcal kJ
Proteine
g
Carboidrati
g
di cui zucchero
g
Grassi
g
di cui acidi grassi saturi
g
Fibre alimentari
g
Sodio
g

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ETICHETTA NUTRIZIONALE
Differenza tra vecchio e nuovo sistema
Nuovo sistema:
Vale la stessa tabella ma occorre osservare
anche i requisiti dettati con l’allegato del
regolamento nella prima fase nonché i profili
nutrizionali nella seconda fase.
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ESEMPI DI CLAIMS NUTRIZIONALI
GRASSI
a) senza grassi = 0,5 g/100 g o 100 ml;
b) a ridotto contenuto di grassi o leggero o
light = 30% in meno sul prodotto in vendita
c) a basso contenuto di grassi saturi =
1,5 g/100 g o 0,75 g/100 ml;
d) senza grassi saturi (compresi a.g. trans) =
0,1 g/100 g o 100 ml
d) a basso contenuto di grassi = 3 g/100g o
1,5 g/100 ml (1,8 g per latte parz. scremato);
e) senza colesterolo = non consentito;
f) a ridotto contenuto di colesterolo = come lettera b).
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ESEMPI DI CLAIMS NUTRIZIONALI
Calorie
a) Senza calorie = 4 kcal (17 kJ)/100 ml;
b) A basso contenuto calorico = 40 kcal (170 kJ)/
100 g o 20 kcal (80 kJ)/100 ml;
c) A ridotto contenuto calorico = valore
energetico inferiore di almeno 30% con
specificazione delle caratteristiche che
provocano la riduzione del cont. calorico.
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ESEMPI DI CLAIMS NUTRIZIONALI
Zucchero
a) senza zucchero = 0,5 g/100 g o 100 ml;
b) senza zucchero (i) aggiunto (i) = assenza di mono o
disaccaridi aggiunti e altri prodotti con potere
edulcorante con eventuale aggiunta della dicitura
“Contiene naturalmente zuccheri”;
c) a basso contenuto di zucchero = 5 g/100 g o
2,5 g/ml;
d) a ridotto contenuto di zucchero (i) = 30 % in meno
rispetto ad analogo prodotto.
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ESEMPI DI CLAIMS NUTRIZIONALI
Sale/Sodio
a) Senza sale/sodio = 0,005 g di sodio/100 g;
b) a basso contenuto di sale/sodio =
0,12 g di sodio/100 g o 100 ml;
c) a bassissimo contenuto di sodio/sale =
0,04 g di sodio/100 g o 100 ml.
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Rapporto tra reg. 1924/06 e decreto
legislativo n. 77/93
I claims relativi ai nutrienti di cui al decreto
legislativo 77/93 (direttiva 90/496/CEE)
possono figurare nella etichettatura, nella
presentazione e nella pubblicità se compresi
nell’allegato del regolamento n. 1924/06
(art.8).
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Raccomandazioni mediche
Possono figurare in conformità alle norme
nazionali.
Per ora in Italia non sono state stabilite
regole al riguardo.
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DENOMINAZIONI GENERICHE
Le denominazioni generiche tradizionalmente
utilizzate per indicare una particolarità di una
classe di alimenti o bevande, che potrebbero
avere un effetto sulla salute umana, come i
"digestivi" o le "pastiglie contro la tosse", sono
esclusi dal campo di applicazione del
regolamento.
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GRASSI DA SPALMARE
Il regolamento (CE) n. 2991/94 dovrebbe essere
allineato alle disposizioni del regolamento (CE) n.
1924/06 prima possibile. Nel frattempo rimane la
possibilità di utilizzare le indicazioni
- "a basso contenuto di grassi“
- “ a ridotto contenuto di grassi”
- “leggero” o “light”
per i grassi da spalmare che non sono conformi ai
principi del nuovo regolamento.
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FORMAGGI MAGRI e LEGGERI
Sono denominazioni di vendita prescritte
dall’articolo 53 della legge 19 febbraio 1992 n.
142 e non sono, quindi, da considerarsi claims
nutrizionali.
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PRODOTTI SENZA GLUTINE E
SENZA LATTOSIO
Questi prodotti destinati a soggetti con
disturbi specifici, restano soggetti alle
disposizioni del decreto legislativo
111/92 sui prodotti alimentari destinati
ad un'alimentazione particolare.
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RIDUZIONE DI PESO
In considerazione delle disposizioni sugli alimenti
destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del
peso, che vietano, nell’etichettatura, nella
presentazione e nella pubblicità dei prodotti di cui
tratta, ogni riferimento ai tempi o alla quantità di
perdita di peso conseguenti al loro impiego, si ritiene
che questa restrizione vada estesa a tutti gli alimenti.
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PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE
I claims nutrizionali che non figurano in
allegato al regolamento (CE) n. 1924/06 non
possono essere utilizzati.
Se si è interessati occorre attivare la procedura
per il riconoscimento comunitario (art. 8).
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CLAIMS SALUTISTICI
Sono consentiti solo se conformi alle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1924/06 e se figurano nelle liste delle
indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14.
Questi sono
a) di tipo funzionale (art. 13.1a):
- ruolo della sostanza per la crescita, lo sviluppo e le
funzioni dell’organismo;
- funzioni psicologiche e comportamentali;
- controllo del peso/dimagrimento o riduzione dello stimolo
della fame
b) di tipo salutistico vero e proprio (art. 14.1): riduzione dei
rischi di malattie, sviluppo e salute dei bambini.
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Claims salutistici
Oltre al rispetto dei requisiti generali prescritti
dal regolamento per le indicazioni sulla
riduzione dei rischi di malattia, l’etichettatura
reca anche una dicitura, indicante che la
malattia, cui il claim si riferisce, è dovuta a
molteplici fattori di rischio e che l’intervento
solo su uno di questi fattori può anche non
arrecare alcun effetto benefico.
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ENTRATA IN VIGORE
19 gennaio 2007
Applicazione: 1 luglio 2007
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TEMPI DI ATTUAZIONE
I prodotti non conformi possono essere venduti
fino alla data indicata in etichetta e, in ogni
caso, non oltre il 31 luglio 2009.
Per i profili nutrizionali sono concessi altri
due anni dalla data di adozione (19.01.2009).
Per marchi e denominazioni commerciali
esistenti al 31.12.2004 e non conformi: 15 anni
fino al 19.01.2022.
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CLAIMS NUTRIZIONALI
I claims nutrizionali consentiti e utilizzati fino
al 31.12.2004 a norma delle disposizioni
nazionali e non inclusi nell’allegato possono
continuare ad essere utilizzati fino al 19
gennaio 2010 sotto la responsabilità degli
operatori interessati.
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CLAIMS SALUTISTICI
I claims salutistici (funzionali) di cui all’art.
13.1a possono essere forniti fino all’adozione
della lista comunitaria, se conformi al
regolamento e alle disposizioni nazionali
applicabili.
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CLAIMS SALUTISTICI
Quelli di cui all’art. 13.1a e all’art. 14 consentiti a livello
nazionale prima dell’entrata in vigore del reg. 1924/06
soggiacciono alle seguenti condizioni:
a) Gli Stati membri comunicano alla Commissione europea
detti claims entro il 31.01.2008;
b) La Commissione decide previa consultazione dell’EFSA;
c) I claims non autorizzati possono essere usati ancora per 6
mesi poi basta.
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Total Quality Food Consultants
I servizi TQF permettono di:






eliminare le contestazioni e i contenziosi da parte delle Autorità ispettive e
di controllo dei vari Paesi;
eliminare le spese legali;
eliminare denunce della concorrenza per irregolarità di etichettatura;
agevolare l'ingresso dei prodotti nella grande distribuzione;
eliminare la probabilità di controllo o ispezione sulle caratteristiche del
prodotto grazie a una etichettatura ineccepibile;
soddisfare il consumatore di ciascun Paese.
Per informazioni tel. 045 82 83 311 o email [email protected]
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Presentazione DeGiovanni - Associazione Industriali della