Lunedì 6 Febbraio 2012 PRIMO PIANO 3 Le novità operative dal 1° febbraio per i pagamenti in contanti e assegni superiori alla soglia Antiriciclaggio, nessuno si salva dalle sanzioni oltre i mille euro DI Pagina a cura CHRISTINA FERIOZZI L e disposizioni, gli obblighi e le connesse sanzioni in tema antiriciclaggio, ivi compresa, in particolare, l’applicazione delle stringenti previsioni relative alla «manovra Monti» sono operative a 360° a partire dallo scorso 1° febbraio. È proprio il caso di dire che di adempimenti ce n’è per tutti, considerato che i soggetti coinvolti sono non solo gli intermediari e i professionisti del settore finanziario o quelli dell’ambito contabile, ma anche le imprese e i privati cittadini. Ecco chi deve fare cosa nel panorama delle problematiche collegate alla sanzionabilità delle transazioni di contanti e titoli al portatore oltre la soglia dei mille euro. Rapporti finanziari fra privati. Dallo scorso 6 dicembre 2011, con le modifiche apportate all’art. 49 del dlgs 231/07 a opera della cosiddetta «Manovra Monti» (dl 201/2011, conv. l. 22/12/2011, n. 214) è stata ulteriormente abbassata la soglia limite oltre la quale scatta la tracciabilità obbligatoria dei pagamenti. In pratica, sono stati così inibiti i pagamenti in contanti fra soggetti privati, in unica soluzione, a partire dai mille euro. Ma la riduzione della soglia si estende anche all’emissione di assegni liberi. Infatti, anche gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a mille euro dovranno avere, oltre che l’indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario (in assenza della quale i titoli risulterebbero, di fatto, al portatore), anche la clausola di intrasferibilità. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari potranno, inoltre, essere richiesti senza clausola di intrasferibilità solo se inferiori a mille euro. In proposito, la stretta conseguente alla soglia dei mille euro non sembra del tutto immediatamente applicabile, e conseguentemente sanzionabile, in capo al soggetto privato che, nell’ambito dei suoi rapporti finanziari con altri soggetti privati, decida di movimentare valori maggiori del limite ammissibile, sia mediante un’unica transazione sia con più operazioni frazionate. Si pensi, infatti, al caso di due amici o parenti fra cui uno dei due decide di prestare due mila euro all’altro per esigenze contingenti e quest’ultimo decida di spendere tale cifra, sempre in contanti, per l’acquisto di generi alimentari, vestiario e anche per il pagamento di una bollet- Centri elaborazione dati sotto la lente Per i professionisti operanti nel settore economico contabile, nonché per i centri elaborazioni dati sono riscontrabili molte situazioni a concreta rilevanza sanzionatoria in relazione al citato art. 49. Nella tenuta di contabilità ordinaria, per esempio, potranno essere verificati dal professionista pagamenti in unica soluzione di denaro contante riferiti a fatture per importi pari o superiori ai mille euro (Iva compresa) o il trasferimento di denaro fra società e soci eseguiti in contanti per importi superiori a tale valore, come nel frequente caso di finanziamenti fra soci e società e distribuzione di utili ai soci, o, ancora, il pagamento in contanti della rata mensile di locazione del capannone per valori extrasoglia. In tutte queste situazioni, evidentemente, il professionista sarà chiamato alla comunicazione ex art. 51, non oltre il termine massimo di trenta giorni da quando di tali movimenti prenda cognizione. Sarà opportuno, quindi, per il professionista o il Ced precostituirsi un’idonea prova della tempistica in merito all’avvenuta consegna documentale, al fine di prevenire eventuali rischi sanzionatori per lo stesso. Non rileva, invece, la distribuzione dell’utile dell’imprenditore della ditta individuale a sé stesso non sussistendo, in tal caso, la diversità di soggetti contemplata dall’art. 49, mentre costituisce irregolarità sanzionabile se i trasferimenti intervengono all’interno di una impresa familiare (risposte Mef del 20/5/2010). Ma la fatidica soglia ha effetti anche su altre situazioni di carattere extracontabile. Per esempio negli studi legali o notarili, particolare attenzione dovrà essere dedicata alla redazione di contratti contenenti clausole che prevedano caparre o versamenti di rate unitariamente pari o superiori a mille euro. Si pensi, infine, alla emissione di fatture e di parcelle da parte dei professionisti. Anche queste, infatti, se regolate, in generale, in contanti e in unica soluzione, dovranno essere emesse ta di utenza. Successivamente, il soggetto che ha ricevuto il prestito restituisce lo stesso in contanti in più rate, magari aggiungendo anche qualche euro di interesse. In tale situazione, data l’assenza di possibile riscontro cartolare o di movimentazioni di somme su conti correnti risulterà praticamente impossibile rilevare l’infrazione e applicare la sanzione. Non si capisce, poi, a carico di chi ricadrebbe l’onere di tale rilievo. Lo stesso dicasi per il padre che elargisce 1.200 euro al mese in contanti, affinché il figlio si sostenga agli studi svolti fuori città, o per il caso della pensionata che paga una prestazione di servizi per totali mille euro, svolta completamente in «nero» presso la propria abitazione. Rapporti banca-cittadino. A seguito del polverone sollevato da più parti, in particolare nei rapporti con le banche, per il ridimensionamento per imponibili spesso molto più bassi dei soliti mille euro, in relazione ai complessi effetti sull’incasso finanziario a seguito dell’applicazione di Iva, ritenute e contributo integrativo. - Rapporto privati-Fisco. La normativa in tema di tracciabilità e antiriciclaggio si inserisce anche nei rapporti fra privati e fisco. In proposito, ricordiamo, l’art. 7, co. 6 del Dpr 605/73, richiamato dall’art. 11 del dl 201/2011, che impone alle banche, alle Poste italiane e a tutti gli intermediari finanziari di rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio o per conto di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria a esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro. Tali operazioni vanno poi comunicate all’anagrafe tributaria per la formazione di liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo fiscale. Inoltre, ricordiamo che l’art. 12 del dl 201/2011 ha integrato la previsione dell’art. 51 del dlgs 231/07 prevedendo che la comunicazione delle infrazioni relative ai contanti e titoli al portatore sia trasmessa anche Agenzia delle entrate per l’attivazione dei conseguenti controlli di natura fiscale. - Rapporto intermediari e professionisti con il Mef. Articolato su più fronti, in materia di antiriciclaggio, il rapporto fra intermediari e professionisti con il Mef. I primi, infatti, oltre agli obblighi di comunicazione per le violazioni relative alle transazioni in contanti e titoli al portatore (art. 51 dlgs. 231/07) sopra citate, sono impegnati anche sotto il profilo degli obblighi di adeguata verifica della clientela (ex art. 15 e segg.) e di segnalazione delle operazioni sospette (art. 41 dlgs. 231/07) per i quali rinviamo a quanto più volte trattato su queste pagine. della soglia delle transazioni in contanti a mille euro, si era creato allarmismo in merito al fatto che non si potessero più prelevare o depositare somme in contanti dai conti correnti e che, nel caso di richieste in tal senso, l’istituto di credito avesse dovuto far compilare un apposito modello al cliente con cui evidenziare e giustificare le ragioni dell’operazione. Tutto è stato successivamente chiarito a mezzo della circolare Abi dell’11 gennaio 2012 (richiamando quanto già evidenziato nella circ. Mef del 4/11/11), con la quale si precisa che la soglia di mille euro si applica esclusivamente ai trasferimenti di denaro tra privati cittadini e non ai versamenti e prelievi allo sportello. È pertanto pacifica l’effettuazione di prelevamenti e versamenti bancari in misura pari o superiore alla citata soglia senza incorrere nell’irrogazione di specifi che sanzioni, né dover evidenziare le ragioni dell’operazione, in © Riproduzione riservata quanto non si configura il trasferimento a terzi delle somme richiesto dall’art. 49 del dlgs 231/07, poiché la quantità di denaro in questione rimane a disposizione del medesimo soggetto. Da non dimenticare, tuttavia, che le banche sono tenute ad assolvere gli altri obblighi previsti dalle disposizioni antiriciclaggio. Laddove, infatti, le operazioni in contante si prefigurassero eccessivamente frequenti (per la stessa persona) e per importi particolarmente elevati la banca dovrà valutare se i comportamenti descritti possano eventualmente configurare un’ipotesi di operazione sospetta da segnalare al Mef, ai sensi dell’art. 41 del medesimo decreto. Rapporti fra impresa e privato. Facendo riferimento alla soglia «off limit» dei mille euro in contanti o titoli al portatore, ipotizziamo quali potrebbero essere le situazioni pratiche più concretamente a rischio sanzionatorio nell’ambito della normale operatività quotidiana fra i privati e i soggetti con partita Iva. Per esempio, non è ammissibile lasciare un acconto in contanti di mille euro per l’ordinazione di un arredamento presso il negozio, come pure è irregolare pagare in contanti la parcella di totali 1.200 euro di un avvocato, o, ancora, costituisce violazione il pagare un soggiorno in hotel, per 1.500 euro complessivi in contanti direttamente presso la hall. Altresì non consentito, secondo il Mef (risposte giugno 2008), risulta il pagamento in contanti, benché frazionato, di un unico dividendo ultrasoglia corrisposto dalla società a un socio, anche qualora tali pagamenti venissero effettuati a distanza superiore dei sette giorni (art. 1, lett. m) del dlgs 231/07) in quanto tale frazionamento non deriva dal preventivo accordo fra soci e società ma da una decisione unilaterale di quest’ultima. Addirittura, possiamo evidenziare che pure il pagamento di una polizza assicurativa presso l’agenzia costituirebbe irregolarità se attuata in contanti oltresoglia, come anche il pagamento di imposte e/o sanzioni presso lo sportello di una esattoria. Difatti solo nei confronti di banche e Poste italiane viene espressamente prevista deroga al divieto. Il problema consiste nel fatto che, a seguito del superamento della soglia lecita, dovrebbe essere tanto l’operatore che riceve il pagamento a rifiutare di ricevere il contante, che colui che lo effettua a negare la possibilità di saldare con denaro. Ma da un punto di vista pratico il rischio concreto si paventa solo allorché tale transazione resti documentata esplicitamente in una contabilità o a seguito di un contratto scritto che contempli tali specifici pagamenti, affinché, successivamente, a seguito del vaglio ad es. di un consulente tributario o di un Ced, o di una verifica della Guardia di Finanza, tale irregolarità possa essere riscontrata nei documenti. © Riproduzione riservata Altri articoli sul sito www.italiaoggi.it/ contante Le sedi regionali a cui inviare le comunicazioni e il facsimile di ricorso sul sito www.italiaoggi.it/ docio7 4 Lunedì 6 Febbraio 2012 DI CHRISTINA FERIOZZI A partire dallo scorso 1° febbraio sono operative le sanzioni di cui all’art. 58 del dlgs. 231/07, applicabili alle violazioni di trasferimento ultrasoglia (si veda ItaliaOggi del 31 gennaio), dopo la moratoria prevista dal maxiemendamento al dl 201/2011. È bene, quindi, ricordare che esse incidono per valori dall’1 al 40% dell’importo trasferito (dal 5 al 40% se la movimentazione supera i 50 mila euro) a carico delle parti che commettono l’infrazione e dal 3 al 30% a carico del professionista (di solito il consulente contabile) che ometta la comunicazione della violazione riscontrata alla ragioneria territoriale dello stato competente (ex art. 51 dlgs 231707), il tutto con l’applicabilità di un minimo sanzionatorio pari a 3 mila euro. In proposito, tuttavia, ricordiamo che è possibile attenuare l’impatto di tali sanzioni avvalendosi dell’istituto dell’oblazione (art. 16, legge 689/81). In pratica, sarebbe ammesso per il reo il pagamento in misura ridotta (minor somma fra il doppio del minimo e il terzo del massimo), oltre alle spese del procedimento, entro 60 giorni dalla contestazione, ovviando al minimo fisso dei 3 mila euro. Tale possibilità PRIMO PIANO Sanzioni aggravate per il professionista Fac simile di comunicazione Mittente … …………… Spett. Ragioneria Territoriale dello Stato di ……………… Oggetto: Comunicazioni di irregolarità Transazioni in contanti ex art. 49 d.lgs 231/2007 Spett. Ragioneria Territoriale, il sottoscritto ……………… il relazione alla propria attività di dottore commercialista, è incaricato della tenuta delle scritture contabili della società XXX. In relazione a tale incombenza ha ravvisato in occasione delle registrazioni di movimentazioni contabili in partita doppia, che la fattura n. …, del ……. di euro 5.000 + Iva per totale euro 6.050 emessa dalla società XXX nei confronti della società ZZZ, è stata regolata in contanti in unica soluzione, contravvenendo in tal modo le disposizioni di cui all’art. 49, comma 1 del d.lgs 231/07. Luogo ……………… Data ……………… Distinti saluti Firma ……………… purtroppo non è concessa ai professionisti, i quali in caso di mancata comunicazione delle violazioni di cui venissero al corrente, sono sanzionati in pieno con anche l’applicazione del minimo previsto di 3 mila euro. Da non trascurare, infine, che la penalizzante situazione dei professionisti è aggravata anche dal fatto che le eventuali sanzioni loro comminabili sono senz’altro da qualificarsi quali sanzioni dirette e come tali neppure «circoscrivibili» attraverso polizze di responsabilità civile (in tal senso la comunicazione Isvap 24/7/2000 Prot. 67335), che per di più, il decreto 138/2011 (art. 3, 5° co., lett.e)) rende obbligatorie a tutela del cliente. Come comunicare la violazione ultrasoglia. Le comunicazioni per le irregolarità nelle transazioni, non tracciabili, oltre soglia (art. 51, dlgs 231/07), possono essere redatte in carta libera attraverso raccomandata A/R da indirizzarsi alla competente ragioneria territoriale dello stato, senza essere assoggettate a riservatezza. In esse dovranno essere trascritte le generalità del soggetto (o dei soggetti) che ha (hanno) commesso le infrazioni e le circostanze in cui il segna- lante, nell’ambito dei propri compiti di servizio e nei limiti delle sue attribuzioni e attività ha preso atto della irregolarità, oltre ovviamente al nominativo dello stesso. La comunicazione non dovrà essere inoltrata quando l’irregolarità fosse già ricompresa in operazione eventualmente segnalata quale sospetta ai sensi dell’art. 41 del dlgs 231/07 (art. 51, comma 3°). Tutti i soggetti tenuti a rilevare le violazioni antiriciclaggio relative a contanti, assegni e libretti al portatore dovranno comunicare dette irregolarità alle ragionerie territoriali dello stato, che sostituiscono le abrogate direzioni territoriali dell’economia e delle finanze. Alle organizzazioni periferiche del Mef (a cui è altresì delegato il compito di applicare le sanzioni amministrative) dovranno essere trasmesse, d’ora innanzi, anche le comunicazioni delle violazioni (non oblazionabili) superiori ai 250 mila euro I nuovi indirizzi a cui, dal mese di dicembre, tutti i soggetti destinatari della normativa, dovranno inviare le relative segnalazioni sono stati resi noti dal dipartimento del tesoro (Direzione V, Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali) con Circ. prot. 96224 del 30/11/2011 (si veda ItaliaOggi del 16/12/11), mentre le sedi competenti per le irregolarità oltre i 250 mila euro sono state individuate con la circolare Mef, n.2 del 16/1/2012 (si veda ItaliaOggi del 18/1/12). © Riproduzione riservata Le sedi regionali a cui inviare le comunicazioni e il facsimile di ricorso sul sito www.italiaoggi.it/ docio7 COME TUTELARSI IN GIUDIZIO Onere della prova a carico dell’amministrazione DI L ANTONIO CICCIA e modalità per tutelarsi in giudizio nei confronti di un decreto di irrogazione sono disciplinate dall’articolo 6 del decreto legislativo 150/2011. La circolare 2 del Mef precisa che una volta notificato il decreto sanzionatorio in materia antiriciclaggio, gli uffici attendono i termini di impugnabilità da parte dei sanzionati e, se non fosse presentato ricorso e sospesa dal giudice l’esecuzione, gli stessi devono inoltrare una lettera di sollecito di pagamento, prima dell’eventuale iscrizione a ruolo dell’importo della violazione tramite Equitalia. Il ricorso in opposizione contro il decreto sanzionatorio, si propone davanti al tribunale (non il giudice di pace, che è incompetente per materia) del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla notificazione del decreto (il termine è di 60 giorni se l’interessato risiede all’estero). Si applica il rito del processo del lavoro. Il ricorso depositato oltre i termini è inammissibile. Il giudice, con decreto scritto, fissa l’udienza di comparizione delle parti e il ricorso, è notificato a cura del cancelliere sia all’opponente, o al suo legale rappresentante, sia al Mef. È materia che interessa le cancellerie dei tribunali, ma si ricorda che il ricorso va notificato all’amministrazione e non all’avvocatura dello stato. L’opposizione non determina la sospensione del decreto impugnato, salvo che il giudice, ricorrendo gravi motivi, disponga diversamente. Nel primo grado si può stare in giudizio personalmente (senza avvocato). Il giudice assume le informazioni dalle parti, da eventuali testimoni, e, una volta terminata l’istruttoria, invita le parti a precisare in udienza le conclusioni e a procedere nella discussione della causa, salvo che ritenga necessa- rio concedere alle parti un termine per il deposito di note difensive integrative. Il tribunale, quindi, pronuncia la sentenza, mediante lettura del dispositivo. Con la sentenza il giudice può rigettare l’opposizione o accoglierla in tutto o in parte, modificando eventualmente l’entità della sanzione e decidendo sulle spese. Contro la sentenza sfavorevole chi perde può proporre appello, entro sei mesi dalla data di deposito (più il periodo di sospensione feriale) o entro 30 giorni dall’eventuale notificazione della sentenza. Dal secondo grado di giudizio in poi il processo richiede necessariamente un avvocato. In questi processi l’onere della prova è sempre a carico dell’amministrazione: il giudice, infatti, deve accogliere l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente. Per i ricorsi in opposizione si paga il contributo unificato. Salvo questo balzello gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. I possibili motivi di ricorso sono molteplici. Vediamo di enumerarne qualcuno: notifica della contestazione posteriore al novantesimo giorno, notifica irregolare della contestazione, prescrizione delle violazioni contestate (in caso siano trascorsi più di cinque anni dalla commissione del fatto), errori nella attribuzione delle responsabilità (obbligati principali, concorso e solidarietà ai sensi della legge 689/81), assenza di motivazione (segnalata per esempio dalla incompletezza dell’eventuale documentazione probante allegata al processo verbale, come estratti delle scritture societarie, fatture, dichiarazioni delle parti o dalla mancata replica alle deduzioni difensive presentate), errata identificazione dell’infrazione contestata, omesso inserimento nel verbale di contestazione della possibilità di oblazione, dove previsto. © Riproduzione riservata Lunedì 6 Febbraio 2012 PRIMO PIANO DI L ANTONIO CICCIA e violazioni antiriciclaggio sono contestate ai sensi della legge 689/1981 (articolo 60 del dlgs 231/2007).La legge 689/1981 contiene le disposizioni generali in materia di procedimento amministrativo finalizzato all’irrogazione di sanzioni amministrative. Vediamo le singole fasi. Si comincia con l’accertamento (articolo 14 della legge 689/1981). Ai sensi della citata disposizione gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di 360 giorni dall’accertamento. In sostanza, entro 90 giorni, deve arrivare al trasgressore e al responsabile in solido (vedasi l’articolo 59 del dlgs 231/2007) un verbale di accertamento, nel quale si descrive la condotta addebitata, si indica la norma violata e si danno informazioni sul proseguimento del procedimento e cioè si informa della possibilità (se esistente) di chiudere la pratica pagando in misura ridotta e di svolgere attività a propria difesa. Per la forma della notificazione, dice la legge 689/1981, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti e quindi si applicano le regole della notificazione previste dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali in materia di notificazione a mezzo posta. A tale proposito la legge abilita alle notificazioni non solo gli ufficiali giudiziari, ma anche da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione. L’amministrazione deve essere molto precisa nella effettuazione di questi passaggi procedurali (rispetto dei termini, esatta osservanza delle modalità di notifi cazione). La ragione di tale speciale attenzione deriva dal fatto che un’eventuale mancanza nella I diversi step del procedimento Le regole dal 6/12/2011, sanzionabili dall’1/2/2012 Divieto Importi pari o superiori a: Trasferimento di denaro in contante o di titoli al portatore in euro o valuta estera Assegni bancari e postali liberi (cioè senza nome o ragione sociale del beneficiario e privi della clausola di intrasferibilità) 1.000 euro Assegni circolari e vaglia cambiari e postali richiedibili senza clausola di intrasferibilità Saldo dei libretti al portatore notificazione comporta l’impossibilità di esigere la sanzione. Il medesimo articolo 14 della legge 689/1981 prescrive che l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto. In sostanza sarà sufficiente proporre un ricorso e far presente la tardività della notificazione, magari perché la notificazione è stata effettuata all’indirizzo sbagliato, per paralizzare la pretesa sanzionatoria dell’amministrazione. Non a caso la circolare del Mef n. 2 del 16 gennaio 2012 sottolinea la necessità (per l’amministrazione) di non incorrere nella decadenza disposta dall’articolo 14 della legge 689/1981 e distingue due ipotesi. Nei casi in cui la segnalazione sia di tipo semplice (assegno senza clausola, libretto ricondotto alla soglia oltre i termini) e il soggetto segna- lante (banche, poste, notai e altri professionisti ecc.) abbia riportato tutti i dati anagrafici della persona fisica e/o giuridica in modo corretto e prodotto copia del titolo irregolare, il termine per notificare all’autore della violazione la contestazione è di 90 giorni dal protocollo di arrivo della segnalazione completa. Solo in un secondo caso, e cioè quando, i dati risultino incompleti o illeggibili, si possono interrompere i termini chiedendo elementi ulteriori al soggetto segnalante e, dal momento della successiva acquisizione di tutti dati necessari, vanno considerati i nuovi termini di decadenza (cioè di 90 giorni). La circolare fa l’esempio degli assegni senza clausola, per i quali si possono chiedere alla banca della controparte i dati del traente/beneficiario. Conseguentemente, i termini si riaprono dal momento della ricezione di questi dati. La regola generale è (in questo secondo caso) della motivazione puntuale della eventuale necessità di più tempo per una istruttoria 5 complessa. Così sul punto la circolare: quando l’istruttoria richiede un lasso di tempo congruo per determinare l’accertamento definitivo dell’ipotesi di violazione, come nel caso, per esempio di scritture contabili inviate dall’Agenzia delle entrate. la decadenza corrisponde al periodo che intercorre tra la data in cui si forma il convincimento definitivo dell’amministrazione (che, a sua volta, può coincidere con il protocollo di arrivo delle ultime notizie utili al completamento dell’istruttoria) e quella di avvenuta notifica alla parte. La costante giurisprudenza in materia di decadenza indica che il tempo necessario per un’istruttoria che superi i 90 giorni deve essere, comunque, documentato e dimostrato dall’amministrazione che effettua la contestazione. Così la Cassazione: il dies a quo del termine previsto dall’articolo 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell’autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell’esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione (sez. II, sentenza n. 3043 del 6 febbraio 2009). © Riproduzione riservata Altri articoli sul sito www.italiaoggi.it/ sanzioni Soluzione a due vie per il responsabile Una volta terminata la fase della contestazione la palla passa al responsabile che in generale ha due possibilità: difendersi o pagare la misura ridotta (una sorta di oblazione, che è prevista solo per alcune violazioni). Una volta arrivato il verbale si deve decidere se pagare o meno, sfruttando, dove è prevista, la possibilità di pagare in misura ridotta (articolo 16 della legge 689/1981). A questo proposito si ricorda che l’articolo 60 del dlgs 231/2007 limita la facoltà di oblazionare alle sole violazioni dell’articolo 49, commi 1, 5 e 7 (trasferimento illecito di contanti e assegni senza clausola di intrasferibilità), il cui importo non sia superiore a 250 mila euro. Inoltre il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione. In sostanza si paga una cifra subito e si chiude il procedimento. La somma è pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, e il pagamento va effettuato entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. • Adozione del decreto sanzionatorio. Se non è possibile l’oblazione o comunque se l’interessato non se ne è avvalso il procedimento va avanti. In questa fase il trasgressore e il responsabile in solido possono presentare memorie difensive e anche chiedere di essere ricevuti in audizione dalla ragioneria territoriale competente. La circolare 2 del Mef ricorda che per questa attività difensiva (o meglio di partecipazione al procedimento amministrativo) il termine previsto dalla legge è di 30 giorni, anche se gli uffici, per prassi, concedono dilazioni per consentire alla parte di svolgere pienamente le proprie ragioni. In effetti l’articolo 18 della legge 689/1981 concede agli interessati entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, di far pervenire all’autorità competente scritti difensivi e documenti e di chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. Al riguardo va tuttavia ricordato che un orientamento della cassazione (sezioni unite n.1786 del 2010) esclude che l’omessa audizione possa invalidare i procedimento, considerato che l’interessato può svolgere le stesse difese in sede giurisdizionale. Questo orientamento meriterebbe di essere rivisto anche alla luce del principio del giusto procedimento amministrativo. Peraltro degli scritti difensivi e delle eventuali dichiarazioni rese in sede di audizione se ne deve tenere conto nel decreto finale, in quanto lo stresso deve rispettare il principio della piena ed esaustiva motivazione (articolo 3 della legge 241/1990). La stessa circolare 2 del Mef ricorda che la motivazione deve essere congrua ed esaustiva e nel caso concreto si deve dare risposta alle deduzioni documentali o difensive presentate dall’interessato. Ai fini della motivazione l’amministrazione farà riferimento ai pare- ri della commissione consultiva, i quali tuttavia non sono vincolanti per il giudice. Una volta esaurita la fase dell’istruttoria si dovrà procedere alla archiviazione oppure alla adozione del provvedimento sanzionatorio, il quale deve essere ritualmente notificato. In materia va sottolineato che la giurisprudenza, seppure con alcune oscillazioni, tende a ritenere il termine di prescrizione di cinque anni (articolo 28 della legge 689/1981) quale l’unico termine a carico dell’amministrazione, escludendo l’applicazione di termini più brevi per la conclusione del procedimento amministrativo. Infine va ricordato che le informazioni e i dati relativi ai soggetti nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo sono conservati nel sistema informativo della Uif per un periodo di dieci anni e i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie sono comunicati alle autorità di vigilanza, alla Uif e agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza. © Riproduzione riservata