N. 13/2011 Data: 01.04.2011 OGGETTO: Modifiche procedurali relative all'indennità di disoccupazione ORDINE N. 123 del 28 febbraio 2011 Riguardante le modifiche ed integrazioni della Procedura per la ricezione ed assolvimento delle richieste di lavoro o per l’indennità di disoccupazione, approvata mediante l’Ordine del Presidente dell’Istituto Nazionale per l'Occupazione della Forza Lavoro N. 85/2002 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 172 del 10 marzo 2011 L’atto è entrato in vigore in data 10 marzo 2011 Questo materiale presenta le modifiche procedurali relative all’indennità di disoccupazione, rispondendo ad alcune domande poste su questo soggetto. Per eventuali chiarimenti, Zucchetti Romania resta alla vostra disposizione per offrirvi le informazioni necessarie. DISPOSIZIONI PRINCIPALI L’inscrizione della persona in cerca di un posto di lavoro viene effettuata al Centro per L’impegno locale o nel luogo di lavoro dove si trova il proprio domicilio, o secondo il caso, la sua residenza, se ha occupato un posto di lavoro o ha realizzato dei redditi in quella località, tramite la compilazione di un modello d’applicazione. L’applicazione sarà accompagnata dai documenti seguenti: la carta d’identità, in originale; i certificati di studi e di qualificazione, in originale od in coppia; certificato medico sulla base di quale la persona deve risultare sana e idonea al lavoro; atti rilasciati dagli organi finanziari territoriali. Oltre ai documenti stipulati, che verranno presentati da tutte le categorie di richiedenti dell’indennità di disoccupazione, la richiesta per l’assegno dell’indennità di disoccupazione sarà accompagnata, secondo il caso, dai seguenti documenti: A. Nel caso delle persone provenienti dall’area di lavoro: il libretto di lavoro in originale ed in coppia, ed il certificato stipulato nell’art.18 delle Norme Metodologiche d’applicazione della Legge N. 76/2002 relativa al sistema delle assicurazioni contro la disoccupazione ed all’incentivazione dell’occupazione della forza lavoro; nel caso in quale non è stato rilasciato un libretto di lavoro, sono consegnati altri documenti che secondo la legge, attestano l'esistenza dei rapporti di lavoro o di servizio, fino al 31 dicembre 2010 e, secondo il caso, l’anzianità nel lavoro prima del 1° di marzo 2002; coppia della decisione giuridica definitiva tramite cui l’istanza competente secondo la legge ha disposto la reintegrazione nel lavoro, quando la reintegrazione non è più possibile nell’unità dove la persona è stata inquadrata precedentemente nel lavoro, a causa della cessazione dell'attività, od all’unità che ha incorporato il suo patrimonio; certificato dall’unità che ha incorporato il patrimonio dell’unità anteriore d’inquadramento della persona, da cui risultare che il reinquadramento nel lavoro non è più possibile a causa della cancellazione dall’organigramma aziendale del posto di lavoro. B. Nel caso dei pensionati per invalidità che riprendono la capacità di lavorare il libretto di lavoro in originale ed in coppia, ed il certificato stipulato nell’art.18 delle Norme Metodologiche d’applicazione della Legge N. 76/2002 relativa al sistema delle assicurazioni contro la disoccupazione e l’incentivazione dell’occupazione della forza lavoro; nel caso che non è stato rilasciato un libretto di lavoro, sono consegnati altri documenti che secondo la legge, attestano l'esistenza dei rapporti di lavoro o di servizio, fino al 31 dicembre 2010 e, secondo il caso, l’anzianità nel lavoro prima del 1° di marzo 2002; la decisione della visita medica di revisione in originale ed in coppia, rilasciata dal medico esperto delle assicurazioni sociali, da cui risultare il recupero delle capacità lavorative; un attestato dall’ultima unità o dall'unità che ha incorporato il suo patrimonio, secondo il caso, da cui risultare che il reinquadramento nel lavoro non è più possibile a causa della mancanza di un posto di lavoro libero simile a quello occupato precedentemente. C. Nel caso delle persone con rapporti di lavoro o di servizio cessati nel periodo della loro sospensione: il libretto di lavoro in originale ed in coppia, ed il certificato stipulato nell’art. 18 delle Norme Metodologiche d’applicazione della Legge N. 76/2002 relativa al sistema delle assicurazioni contro la disoccupazione e all’incentivazione dell’occupazione della forza lavoro; nel caso che non è stato rilasciato un libretto di lavoro, sono consegnati altri documenti che secondo la legge, attestano l'esistenza dei rapporti di lavoro o di servizio, fino al 31 dicembre 2010 e, secondo il caso, l’anzianità nel lavoro prima del 1° di marzo 2002; un certificato attestante dell’inesistenza della causa che abbia in precedenza portato alla sospensione dei rapporti di lavoro; D. Nel caso dei diplomati delle istituzioni d’insegnamento, con l'età minima di 16 anni, che nel periodo di 60 giorni dalla laurea non sono stati inquadrati nel lavoro secondo la loro formazione professionale. il certificato di diploma della rispettiva forma d’insegnamento, in originale ed in coppia; un certificato rilasciato dal fornitore dei servizi specializzati nell’incentivazione dell’occupazione della forza lavoro, tramite quale si attesta la data dell’inscrizione della persona nell’anagrafica , nel caso in cui la persona viene inscritta per la mediazione all’inquadramento nel lavoro presso un fornitore dei servizi specializzati nell’occupazione della forza lavoro. Tramite quest’ordine sono state apportate delle modifiche ai modelli di formulari e richieste allegati alla Procedura di ricevimento e la risoluzione delle richieste per posti di lavoro o indennità di disoccupazione. ZUCCHETTI ROMANIA Str. Simion Stefan, 46 Oradea, Bihor, Romania, 410195 tel. **+40 259/414.584 - 359/451.461 - fax +40 259/446.518 e-mail: [email protected] <mailto:[email protected]> www.zucchettiromania.com <http://www.zucchettiromania.com>