La Questura dialoga con i Cittadini
La Questura di Roma, al fine di ottimizzare le attività di Istituto e semplificare maggiormente,
migliorandole, le interrelazioni con il cittadino, ha istituito l'Ufficio Relazioni con il Pubblico ubicato
in Via San Vitale n. 15, che osserva nei giorni feriali l’orario: dal Lunedì al Venerdì 08:30/13:30 15:30/19:00 Sabato: 08:30/13:00, Tel.06.46863401 r.a. 06.46864913.
Tale nuova articolazione, oggi operante in tutte le Questure d'Italia, in adesione alle direttive
del Ministero dell'Interno, tende a stabilire un rapporto più diretto con l'utenza, rendendo
disponibile un'ampia modulistica che, grazie alle informazioni esplicative ed alle indicazioni
contenute, consente al pubblico di esercitare con rapidità e chiarezza i propri diritti.
Chiamando il centralino della Questura di Roma 06.46861 si può accedere direttamente al
servizio informazioni automatico per ottenere notizie su:
.
.
.
.
• Passaporti,
• Autorizzazioni in materia di armi,
• Minori,
• Stranieri.
PUÒ ESSERE ANCHE CONSULTATO IL SITO INTERNET www.poliziadistato.it
Commissariati di Pubblica Sicurezza
ROMA
Commissariato di P.S. "Appio Nuovo"
Via G.Botero n.55
Tel.06.4200801
Commissariato di P.S. "Aurelio"
Via Aurelia n.660
Tel.06.6650021
Commissariato di P.S. "Borgo"
Piazza Cavour n. 3
Tel. 06.6819141
Commissariato di P.S. "Casilino Nuovo"
Via delle Alzavole n. 47/49
Tel.06.23259132
Commissariato di P.S."Castro Pretorio"
Via Toscana n. 5
Tel.06.4200801
Commissariato di P.S. "Celio"
Via M. Aurelio n. 35
Tel. 06.7726991
Posto di Polizia "Centocelle"
Via dei Gelsi n. 12
Tel. 06.2521221
Commissariato di P.S. "Colombo"
Via Giovanni Maria Percoto n. 8
Tel. 06.5130121
Commissariato di P.S. “Esquilino”
Via Petrarca n. 7
Tel. 06.7726981
Commissariato di P.S. “Esposizione”
Via Asia n.327
Tel. 06.5439381
Commissariato di P.S. “ Fidene - Serpentara”
Via Franco Enriquez n.18
Tel. 06.87137210
Commissariato di P.S. “ Flaminio Nuovo”
Piazza Manfredi Azzarita n.1
Tel. 06.3325811
Commissariato di P.S. "Lido di Roma"
Via Giuseppe Genovese Zerbi n.881
Tel. 06.5636011
Commissariato di P.S. "Monte Mario"
Via Guido Alessi n. 19
Tel. 06.3540811
Posto di Polizia "Montesacro"
Viale Gottardo n. 177
Tel. 06.8208061
Commissariato di P.S. "Monteverde"
Via Felice Cavallotti n. 72
Tel. 06.5839131
Commissariato di P.S. "Palazzo di Giustizia"
Piazzale Clodio n.1
Tel. 06.39735256
Commissariato di P.S. "Ponte Milvio"
Via Orti delle Farnesina n. 8
Tel. 06.3322601
Posto di Polizia "Porta del Popolo "
Via F.Fuga n.3
Tel. 06.3608091
Commissariato di P.S. "Porta Maggiore"
Via G. De Agostini n. 50
Tel. 06 2785991
Commissariato di P.S. "Porta Pia"
Via Forlì n. 26
Tel. 06 4417131
Commissariato di P.S. "Prati"
Via Ruffini n. 1
Tel 06.328071
Commissariato di P.S. "Prenestino"
Via Roberto Le Petit n. 99
Tel. 06.227231
Commissariato di P.S. "Primavalle"
Via Maglione n. 11
Tel. 06.355731
Commissariato di P.S. "RAI"
Viale Mazzini n. 14
Tel. 06.36864817
Commissariato di P.S. “Romanina”
Via Orazio Raimondo n. 36
Tel. 06.72670420
Commissariato di P.S. “Salario Parioli”
Via Guido D’Arezzo n. 22
Tel.06.8440221
Commissariato di P.S. “San Basilio”
Via Maurizio Arena n. 7
Tel. 06.8208081
Commissariato di P.S. "San Giovanni"
Via Casalmonferrato n. 25
Tel. 06.7039021
Commissariato di P.S. “San Lorenzo”
Piazzale del Verano n. 11
Tel. 06.4474031
Commissariato di P.S. "San Paolo"
Via Portuense n. 183
Tel. 06.55501
Commissariato di P.S. “Sant’Ippolito”
Via di Villa Ricotti n. 40
Tel. 06.441131
Commissariato di P.S. "Spinaceto"
Via Caduti nella Guerra di Liberazione n. 360
Tel. 06.507751
Commissariato di P.S. “Tor Carbone”
Via di Grotta Perfetta n. 633
Tel. 06.510531
Commissariato di P.S. "Torpignattara"
Via Gino Dall'Oro n. 14
Tel. 06.2456011
Commissariato di P.S. “ Trastevere”
Via San Francesco a Ripa n. 64
Tel. 06.5839141
Commissariato di P.S. "Trevi-Campo Marzio"
Piazza del Collegio Romano n. 3
Tel. 06.690121
Commissariato di P.S. “Tuscolano”
Via Marco Valerio Corvo n. 34/a
Tel. 06.7698011
Commissariato di P.S. “Università”
Viale dell’Università n. 36
Tel.06.490378
Commissariato di P.S. “Vescovio”
Via Acherusio n. 87
Tel. 06.8622031
Commissariati di Pubblica Sicurezza Distaccati
Commissariato di P.S. “Albano Laziale”
Borgo Garibaldi n. 7
Tel 06.9326831
Commissariato di P.S.” Anzio”
Viale Antium s.n.c.
Tel 06.9867091
Commissariato di P.S. “ Civitavecchia”
Via della Vittoria n. 15
Tel 0766.58341
Commissariato di P.S. "Colleferro"
Corso Garibaldi nr.41
Tel. 06.9720231
Commissariato di P.S. "Fiumicino"
Via Portuense n. 2466
Tel.
Commissariato di P.S. "Frascati"
Via Sciadonna n. 24/26
Tel. 06.9428671
Commissariato di P.S. "Genzano"
Via Chatillon nr.2
Tel. 06.9395681
Posto di Polizia “ Guidonia ”
Via Montelucci nr. 4
Tel. 0774.30301
Commissariato di P.S. "Marino "
Via Don Luigi Sturzo n. 23
Tel. 06.9380901
Commissariato di P.S. “Tivoli”
Piazza Salvo D’acquisto n. 20
Tel.0774.31941
Commissariato di P.S. "Velletri"
Piazza S. Martino nr. 1
Tel. 06.9613941
Reparti e Specialità dislocati nella Provincia
Ministero dell'Interno
P.zza del Viminale n. 1
Tel. 06.4651
Ufficio Territoriale del Governo
Via IV Novembre n. 119/a
Tel. 06.67291
Compartimento Polizia Ferroviaria
Via Giolitti n. 42
Tel. 06 47306770
Compartimento - Sezione Polizia Stradale
Via Magnasco n. 60
Tel. 06 22101
Compartimento Polizia Postale
Viale Trastevere n. 191
Tel. 06 5813429
Ufficio Polizia di Frontiera c/o Aeroporto Fiumicino
Via Fratelli Wright n. 50
Tel. 06.656101
Ufficio Polizia di Frontiera c/o Aeroporto Ciampino
Via Appia Nuova n. 1651
Tel. 06.7934851
Ufficio Polizia di Frontiera c/o Aeroporto Urbe
Via Salaria n. 825
Tel. 06.8103322
Posto Polizia frontiera Marittima “Civitavecchia”
Prato del Turco c/o Porto
Tel. 0766/59601
Passaporti
Per ottenere il rilascio del passaporto o le autorizzazioni amministrative inerenti l'espatrio di
minori ci si può rivolgere presso i Commissariati competenti per territorio o presso i Comandi dei
Carabinieri.
N.B. Le fotografie e le firme possono essere legalizzate se gli interessati si presentano personalmente
presso gli Uffici con un documento di riconoscimento valido. Occorre sempre allegare il vecchio
passaporto oppure denuncia di smarrimento o furto.
Per il “timbro bilingue” il richiedente si deve portare solo ed esclusivamente presso l’Ufficio Passaporti, sito in
Via di Villa Ricotti n. 40.
Documentazione occorrente per il rilascio del passaporto (anche per gli
U.S.A.)
a) il passaporto ordinario è valido dieci anni;
b) il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a dieci anni, può essere
rinnovato, anche prima della scadenza, per i periodi complessivamente non superiori a dieci
anni dalla data di rilascio
Per richiedente senza figli minori degli anni 18
.
•
richiesta scritta sull’apposito modulo ;
.
•
2 fotografie;
.
•
1 marca di concessione governativa da Euro 40,29 per passaporto
•
1 ricevuta di versamento di Euro 44,66 sul c/c 67422808, intestato al Ministero
dell’Economia e Finanza – Dipartimento del Tesoro
•
Passaporto scaduto, qualora ne sia in possesso.
Per richiedente con figli minori degli anni 18
.
•
Richiesta scritta sull’apposito modulo con firma del coniuge per assenso;
.
•
2 fotografie;
.
•
1 marca di concessione governativa da euro 40,29 per passaporto;
•
1 ricevuta di versamento di Euro 44,66 sul c/c 67422808, intestato al Ministero
dell’Economia e Finanza – Dipartimento del Tesoro
Il richiedente che, avendo prole minore, non ottenga l’assenso dell’altro genitore
necessita dell’autorizzazione del Giudice Tutelare. Non necessita di autorizzazione
dell’altro genitore qualora sia titolare esclusivo della potestà sul figlio.
L’Ufficio del Giudice Tutelare è sito in Via Lepanto n.4 – Roma.
Per richiedente minorenne
.
•
richiesta scritta sull’apposito modulo firmato da entrambi i genitori;
.
•
2 fotografie;
.
•
1 marca di concessione governativa da Euro 40,29 per passaporto;
•
1 ricevuta di versamento di Euro 44,66 sul c/c 67422808, intestato al Ministero
dell’Economia e Finanza – Dipartimento del Tesoro
Per religiosi missionari
.
•
richiesta scritta sull’apposito modulo;
.
•
2 fotografie;
.
•
attestato rilasciato dai superiori dell'Ordine Religioso legalmente riconosciuto dal quale
.
risulti la qualità di missionario, la sede di missione e la durata della stessa.
Iscrizione sul passaporto dei figli minori di anni 16
Per l'iscrizione dei figli minori sino ad anni 10
I genitori richiedenti dovranno presentare istanza scritta da compilarsi su apposito modello,
avendo cura di riempire gli spazi riservati all'iscrizione dei figli minori con nome/cognome/data e
luogo di nascita/cittadinanza della prole da iscrivere.
Per l'iscrizione dei figli minori dai 10 ai 16 anni.
I genitori richiedenti dovranno presentare istanza scritta da compilarsi su apposito modello,
avendo cura di riempire gli spazi riservati all'iscrizione dei figli minori con nome/cognome/data e
luogo di nascita/cittadinanza della prole da iscrivere. Alla domanda dovranno essere allegate due
foto formato tessera di cui una legalizzata della prole da iscrivere.
Certificato di nascita per l'espatrio dei minori di anni 15 (c.d.
“lasciapassare”)
I minori di anni 15 possono recarsi all'estero nei casi previsti dalla Legge utilizzando come
documento valido per l'espatrio un certificato di nascita convalidato dall’Ufficio Passaporti.
I genitori richiedenti dovranno inoltrare richiesta scritta da compilarsi su apposito modello che
potrà essere ritirato presso la Questura, presso il Commissariato competente per territorio o presso la
Stazione Carabinieri di zona. Alla domanda dovranno essere allegati un certificato di nascita e 2 foto
del minore.
Passaporto collettivo
Il passaporto collettivo ha una durata massima di 4 mesi dalla data del rilascio e consente
l’espatrio per un solo viaggio in Paesi Esteri di persone il cui numero non sia inferiore a 5 e non
superiore a 50. Il richiedente, capogruppo, dovrà presentare istanza scritta sull’apposito modello da
ritirare presso l’Ufficio passaporti, ubicato in Via di Villa Ricotti n.40 a cui allegare:
•
ricevuta di versamento da Euro 5,50 sul c/c nr. 00485003 intestato alla Questura di Roma causale
“passaporto collettivo”.
Al richiedente che dovrà essere in possesso di passaporto in corso di validità verranno rilasciate 4
copie del passaporto collettivo che dovranno essere compilate con l’elenco dei nominativi dei
componenti del gruppo in stampatello o a macchina da scrivere e successivamente riconsegnate
all’Ufficio allegando:
1) versamento da Euro 2,58 per ogni partecipante (esclusi i
minori di anni 10) da corrispondere in unica soluzione
sul c/c nr.8003, intestato all’Agenzia delle Entrate – tasse
di concessione governative. 2) certificato di stato di famiglia e cittadinanza per ogni
partecipante ; 3) fotocopia documento di identità valido per ogni
partecipante;
Per i partecipanti con prole minore, assenso dell’altro genitore in carta libera con firma autenticata
o autorizzazione Giudice Tutelare;
Il certificato di stato di famiglia e cittadinanza può essere consegnato in originale oppure in copia
legalizzata nei modi di legge; le fotocopie dei documenti di identità possono essere legalizzati in
Questura portando il documento in originale.
Per tutti i casi non contemplati, l'Ufficio Passaporti della Questura di Roma, ubicato in Via di Villa
Ricotti n.40, è aperto dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 11.30 ed il Giovedì con orario
15.00-17.00 .
AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI ARMI
(A CURA DELL’UFFICIO PORTO D’ARMI)
NULLA OSTA D’ACQUISTO (art. 35 TULPS)
I titolari di licenza di porto d’armi di pistola e/o di fucile non necessitano di nulla osta per l’acquisto
di armi che debbono, tuttavia, essere denunciate. Il nulla osta all’acquisto è una licenza rilasciata dalla
Questura ed autorizza all’acquisto, ai soli fini di detenzione in casa, di ami e munizioni. Occorre
inoltrare istanza in bollo da Euro 14,62, indirizzata alla Questura, specificando i motivi dell’acquisto,
allegando:
• -certificato comprovante l’idoneità psicofisica, rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale ovvero
da medici militari o della Polizia di Stato
• -l’abilitazione al maneggio delle armi (che si prova con l’esibizione del congedo per “fine
ferma” del servizio militare oppure autocertificazione o con l’attestato rilasciato, dopo un
corso e un esame, da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale)
•
-un certificato di residenza, stato di famiglia o autocertificazione –
dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46 del D.P.R. 28.12.2000,
n.445) Il nulla osta autorizza il beneficiario al trasporto dell’arma acquistata
dall’armeria al luogo di detenzione dell’arma o, in caso di cessione tra
privati, il trasporto tra i rispettivi luoghi di detenzione ed è spendibile su
tutto il territorio nazionale .
TRASPORTO ARMI (art. 34 TULPS)
E’ una licenza rilasciata dalla Questura ed autorizza al trasporto di armi
comuni e parti di esse (intendendo per parti di armi le canne, le carcasse, i
carrelli, i fusti, i tamburi, le bascule e i caricatori).
L’autorizzazione non deve essere richiesta dai titolari di porto d’armi in corso di validità per trasporto
di un numero di armi non superiore a sei. Occorre inoltrare istanza, in carta libera, diretta alla
Questura, redatta in triplice copia, al Comm.to di P.S. o al Comando Stazione Carabinieri competenti
per territorio , indicando la località di partenza e di destinazione delle armi, la descrizione dei
materiali (tipo e matricola), il mezzo di trasporto che si intende usare e il motivo del trasporto,
allegando copia della denuncia dell’arma che si intende trasportare
DENUNCIA DETENZIONE ARMI E MUNIZIONI (art. 38
TULPS)
L’acquisto dell’arma va subito denunciato al Commissariato di P.S. o, se questo manchi, al Comando
Stazione Carabinieri competenti per territorio, i quali ne fanno annotazione nel registro delle armi.
Anche le munizioni vanno denunciate. Si possono detenere fino ad un massimo di 200 cartucce per
pistola o rivoltella e nr. 1500 cartucce per armi da caccia. Non sussiste obbligo di denuncia per le sole
cartucce a pallini nel numero massimo di 1000. Con le stesse modalità va ripetuta la denuncia nel caso
di trasferimento dell’arma e delle munizioni in altro luogo di detenzione.
ARMI EREDITATE
Occorre inoltrare al competente Commissariato istanza intesa ad ottenere l’autorizzazione a detenere
le armi appartenute al de cuius allegando:
• certificazione comprovante l’idoneità psicofisica, rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale
ovvero da medici militare o della Polizia di Stato ( A discrezione Ufficio di P.S.)
•
•
l’abilitazione al maneggio delle armi (che si prova con l’esibizione del congedo per “fine
ferma”del servizio militare o con l’attestato rilasciato, dopo un corso e un esame, da una
Sezione di Tiro a Segno Nazionale) – ( A discrezione Ufficio di P.S. qualora le armi siano
provviste di munizioni)
-un certificato di residenza, stato di famiglia o autocertificazione -dichiarazione di assenso
degli eventuali coeredi, con firma autenticata -copia della denuncia dell’arma -dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445)
LICENZA PER LA COLLEZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO (art. 10
Legge 110/75)
Si possono detenere, col solo obbligo della denuncia, fino a tre armi comuni da sparo, sei armi
classificate da tiro per uso sportivo e un numero illimitato di armi uso caccia. (Legge 11.2.1992 n.157)
Per un numero superiore occorre inoltrare preventivamente istanza in bollo diretta alla Questura, da
presentarsi presso il Commissariato di P.S. o il Comando Stazione Carabinieri competenti per
territorio, allegando:
• marca da bollo da Euro 14,62 -copia delle denunce delle armi da inserire in
collezione se già in possesso del richiedente -certificato di residenza e stato
di famiglia o autocertificazione La licenza è permanente.
LICENZA PER LA COLLEZIONE DI ARMI ANTICHE, ARTISTICHE O
RARE DI IMPORTANZA STORICA ( D.M. Int. 14. 4.1982)
Sono considerate armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Si
possono detenere, con obbligo di sola denuncia, armi antiche, artistiche o rare in numero non
superiore a otto. Per la detenzione di armi in numero superiore, occorre munirsi della licenza per la
collezione inoltrando preventivamente istanza in bollo, diretta alla Questura, da presentarsi presso il
Commissariato di P.S. o il Comando Stazione Carabinieri competenti per territorio, allegando:
• -copia della denuncia delle armi da inserire in
• -collezione, se già in possesso del richiedente -marca da bollo da Euro 14,62
• -certificato di residenza e stato di famiglia o autocertificazione.
La licenza è permanente e costituisce titolo di acquisto e di trasporto (per le sole armi antiche artistiche
o rare ).
LICENZA PORTO PISTOLA DIFESA PERSONALE (art.42 TULPS)
Rilascio
Per il rilascio della licenza e del libretto occorre inoltrare istanza in bollo, diretta alla Prefettura, da
presentarsi al Commissariato o al Comando Stazione Carabinieri competenti per territorio, indicando
i motivi della richiesta, allegando:
• -documentazione comprovante l’attività svolta o dichiarazione del datore di lavoro
(per i lavoratori dipendenti) -abilitazione al maneggio delle armi (che si prova con
l’esibizione del congedo di “fine ferma” del servizio militare ovvero
autocertificazione, o con l’attestato rilasciato, dopo un corso e un esame, da una
sezione del Tiro a Segno Nazionale) -certificato di residenza, stato di famiglia o
autocertificazione -certificato medico di idoneità psicofisica al porto di pistola per
difesa personale rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale ovvero da medici militari o
della Polizia di Stato -due fotografie, formato tessera, di cui una legalizzata attestazione di versamento di Euro 1,94 sul c/c postale nr. 871012 in favore della
Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Roma (indicando nella causale: rilascio) attestazione di versamento della Tassa di Concessione Governativa di Euro 115,00
sul c/c postale nr. 8003, intestato all’Ufficio del Registro Tasse Concessione
Governative Roma -marca da bollo da Euro 14,62 -dichiarazioni sostitutive di
certificazione (art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445)
Rinnovo annuale della licenza
Per il rinnovo annuale della licenza occorre:
• -istanza in bollo diretta alla Prefettura, da presentarsi al Commissariato di P.S. o al Comando
• Stazione Carabinieri competenti per territorio indicando i motivi della richiesta
• -certificato di residenza, stato di famiglia o autocertificazione
• -certificato medico di idoneità psicofisica al porto di pistola per difesa personale rilasciato
dall’Azienda Sanitaria Locale ovvero da medici militari o della Polizia di Stato
• -attestazione di versamento di Euro 115,00 sul c/c postale nr. 8003 intestato all’Ufficio del
Registro Tasse Concessione Governative Roma
•
-marca dal bollo da Euro 14,62 -licenza scaduta -dichiarazioni sostitutive di certificazione
(art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445)
Rinnovo quinquennale libretto e licenza
Il libretto ha validità quinquennale , la licenza annuale. Per il loro rinnovo si procede come previsto per
il rilascio. con esclusione del certificato comprovante l’abilitazione del maneggio delle armi.
LICENZA PORTO DI BASTONE ANIMATO (art. 42 TULPS) Sia per il rilascio che
per il rinnovo si procede come per le licenze di porto di pistola per difesa personale . Tra i documenti
occorrenti per il rilascio non è richiesto il certificato comprovante l’abilitazione al maneggio delle armi.
LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO DI CACCIA (art. 42 TULPS)
Rilascio
Occorre inoltrare istanza in bollo diretta al Questore, da presentarsi al Commissariato o al Comando
Stazione Carabinieri competenti per territorio, allegando:
.
• certificato di abilitazione all’esercizio venatorio rilasciato dall’Ufficio Provinciale della
.
Caccia.
.
• abilitazione al maneggio delle armi (che si prova con l’esibizione del congedo di fine ferma
.
del servizio militare o con l’attestato rilasciato, dopo un corso e un esame, da una sezione del
.
Tiro a Segno Nazionale)
.
• certificato medico di idoneità psicofisica al porto di fucile per uso caccia, rilasciato
.
dall’Azienda Sanitaria Locale ovvero da medici militari o della Polizia di Stato due fotografie
.
formato tessera, di cui una legalizzata certificato di residenza, stato di famiglia o
.
autocertificazione
.
• marca da bollo da Euro 14,62
• attestazione di versamento di Euro 1,94 sul c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria
Provinciale dello Stato – Sezione di Roma – causale del versamento: costo libretto porto fucile
.
• attestazione di versamento della tassa della concessione governativa di Euro 168,00 sul c/c
.
postale nr. 8003 intestato all’Ufficio del Registro Tasse Concessioni Governative Roma
.
• attestazione di versamento di Euro 32,65 sul c/c postale nr. 37717345 intestato alla Provincia
.
di Roma
.
• dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445)
Rinnovo
Per il rinnovo di licenza e libretto uso caccia, dopo sei anni, occorre inoltrare istanza in bollo diretta al
Questore da presentarsi al Commissariato di P.S. o al Comando Stazione Carabinieri competenti per
territorio allegando:
.
• certificato medico di idoneità psicofisica al porto di fucile per uso caccia rilasciato
.
dall’Azienda Sanitaria Locale ovvero da medici militari o della Polizia di Stato.
• due fotografie formato tessera, di cui una legalizzata
• certificato di residenza, stato di famiglia o autocertificazione
.
• marca da bollo da Euro 14,62
.
• attestazione di versamento di Euro 1,94 sul c/c postale nr. 871012 intestato alla Tesoreria
.
Provinciale dello Stato – Sezione di Roma – causale del versamento: costo libretto porto fucile
.
• attestazione di versamento di Euro 168,00 sul c/c postale nr. 8003 intestato all’Ufficio del
.
Registro Tasse Concessioni Governative Roma
.
• attestazione di versamento di Euro 32,65 sul c/c postale nr. 37717345 intestato alla Provincia
.
di Roma
.
• licenza e libretto scaduti dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46 del D.P.R.
28.12.2000, n.445) la tassa non è dovuta qualora si dichiari di non voler esercitare la caccia
in Italia
LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER L’ESERCIZIO DELLO SPORT DEL
TIRO A VOLO (Legge 323/69)
Rilascio
Occorre inoltrare istanza in bollo diretta alla Questura, da presentarsi al Commissariato di P.S. o alla
Stazione Carabinieri competenti per territorio, allegando:
.
• abilitazione al maneggio delle armi (che si prova con l’esibizione del congedo di fine ferma
.
del servizio militare ovvero autocertificazione o con l’attestato rilasciato, dopo un corso o un
.
esame, da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale)
.
• certificato medico di idoneità psicofisica al porto di fucile per l’esercizio dello sport del tiro a
.
volo rilasciato dall’Azienda Sanitaria locale o da medici militari o della Polizia di Stato
.
• due fotografie recenti formato tessera di cui una legalizzata
• attestazione di versamento di Euro 1,94 sul c/c postale nr. 871012 a favore della Tesoreria
Provinciale dello Stato-Sezione di Roma – causale del versamento: costo libretto porto fucile
• certificato di residenza, stato di famiglia o autocertificazione
.
• marca da bollo da Euro 14,62
.
• dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445)
Rinnovo
Per il rinnovo occorre inoltrare istanza in bollo diretta alla Questura, da presentarsi al Commissariato
di P.S. o alla Stazione Carabinieri competenti per territorio, allegando:
.
• certificato medico di idoneità psicofisica al porto di fucile per l’esercizio dello sport del tiro a
.
volo rilasciato dall’Azienda Sanitaria locale o da medici militari o della Polizia di Stato
.
• due fotografie recenti formato tessera di cui una legalizzata
• attestazione di versamento di Euro 1,94 sul c/c nr. 871012 a favore della Tesoreria
Provinciale dello Stato-Sezione di Roma – causale del versamento: costo libretto porto fucile
.
.
• certificato di residenza, stato di famiglia o autocertificazione
• marca da bollo da Euro 14,62
• licenza e libretto scaduti
.
• dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445)
LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER DIFESA PERSONALE (art. 42 TULPS)
Sia per il rilascio che per il rinnovo si procede come per le licenze, ivi compreso l’importo annuale
delle tasse di CC.GG. di porto di pistola per difesa personale. Le relative richieste da presentarsi al
Comm.to di P.S. o alla Stazione Carabinieri competenti per territorio devono essere dirette alla
Questura.
LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO ZOOTECNICO (art. 2 Legge
110/75)
Sia per il rilascio che per il rinnovo si procede come per la licenza di porto di fucile per uso caccia.
Occorre inoltre allegare alla domanda documentazione attestante l’attività svolta nel campo
zootecnico. Non sono invece richiesti il certificato di abilitazione all’esercizio venatorio e la
ricevuta di versamento delle tasse regionali.
CARTA DI RICONOSCIMENTO PER IL TRASPORTO DI ARMI (art.76
R.D. 635/40)
Autorizza i possessori della carta di riconoscimento, rilasciata dal Presidente delle Società di tiro a
segno riconosciute, al trasporto dell’arma o delle armi, esclusivamente nei giorni stabiliti per le
esercitazioni sociali. Per la necessaria vidimazione annuale, occorre presentare istanza in bollo,
intestata alla Questura, al Commissariato di P.S. o alla Stazione Carabinieri competenti per territorio,
allegando:
.
• documento rilasciato da una delle Società di Tiro riconosciute
• certificato medico di idoneità psicofisica rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale ovvero da
medici militari o della Polizia di Stato
• certificato di residenza e stato di famiglia o autocertificazione
.
• marca da bollo da Euro 14,62
.
• dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445)
LICENZA TRASPORTO ARMI SPORTIVE (Legge 85/ 1986)
Rilascio
Detta licenza ha validità annuale ed autorizza al trasporto di sole armi classificate sportive sul
territorio nazionale.
Occorre presentare istanza in bollo, intestata alla Questura, al Commissariato di P.S. o alla Stazione
Carabinieri competenti per territorio, allegando:
• attestazione di una Sezione del Tiro a Segno nazionale
o di un’Associazione di Tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI da cui
risulti la partecipazione dell’interessato alla relativa attività sportiva.
.
• certificato medico di idoneità psicofisica rilasciato dall’Azienda Sanitaria locale ovvero da
.
.
.
.
medici militari o della Polizia di Stato
• certificato di residenza e stato di famiglia o autocertificazione
• marca da bollo da Euro 14,62
• dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445)
Rinnovo
Per il rinnovo occorre presentare:
.
• istanza in bollo intestata alla Questura, al Commissariato o alla Stazione Carabinieri
.
competenti per territorio, allegando:
• attestazione di una Sezione del Tiro a Segno nazionale
o di un’Associazione di Tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI da cui
risulti la partecipazione dell’interessato alla relativa attività sportiva.
.
• certificato medico di idoneità psicofisica rilasciato dall’Azienda Sanitaria locale ovvero da
.
medici militari o della Polizia di Stato
.
• certificato di residenza e stato di famiglia o autocertificazione
• marca da bollo da Euro 14,62
.
• dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445)
ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI ARMI A SCOPO VENATORIO (D.M. 24/ 11/ 1978)
E’ una licenza che, rilasciata dalla Questura e/o dai Comm.ti Circoscrizionali, autorizza
all’esportazione per un massimo fino a tre armi e 200 cartucce, per uso venatorio. Ha validità di 90
giorni dalla data del rilascio ed è valida per un solo viaggio. Occorre inoltrare istanza in bollo
allegando:
.
•copia del porto d’armi in corso di validità con attestazione di avvenuto pagamento della tassa
.
di concessione governativa ed assicurazione venatoria
•copia della denuncia di possesso delle armi e delle munizioni che si intendono esportare
•certificato di residenza e stato di famiglia o autocertificazione
.
•marca da bollo da Euro 14,62
ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI ARMI PER GARE SPORTIVE (D.M. 24 / 11/ 1978)
E’ una licenza rilasciata dalla Questura ed autorizza all’esportazione, fino a tre armi e mille cartucce.
Occorre inoltrare apposita dichiarazione rilasciata dalla Federazione Italiana Tiro a Volo o dall’Unione
Italia Tiro a Segno, allegando:
.
•copia della denuncia di possesso delle armi e delle munizioni che si intendono esportare
.
•marca da bollo da Euro 14,62
CARTA EUROPEA ARMA DA FUOCO (D.L.vo 30/12/ 1992 N.527)
Rilascio
E’ un documento comune ai Paesi dell’Unione Europea rilasciato dalla Questura che autorizza il
titolare a trasferire in altro Stato Membro dell’Unione Europea e ritrasferire senza altra licenza o
autorizzazione le armi da caccia e sportive iscritte nella predetta carta, per l’esercizio delle attività
venatorie e sportive. La carta europea rilasciata ai fini della difesa personale, per essere utilizzata,
deve riportare gli estremi dell’autorizzazione preventiva rilasciata dall’Autorità dello Stato Membro
ove il titolare intende portare l’arma. Occorre inoltrare istanza in bollo, diretta alla Questura, da
presentarsi al Commissariato di P.S. o alla Stazione Carabinieri competenti per territorio, specificando
i motivi della richiesta (caccia , sport, difesa), allegando:
.
• copia autentica del porto d’armi corredato di ricevute di versamento per l’anno in corso e
.
assicurazione venatoria (se uso caccia)
• copia autentica della denuncia di ogni singola arma di cui si chiede l’inserimento (max 10)
• certificato di residenza, stato di famiglia o autocertificazione
.
• due fotografie formato tessera di cui una legalizzata
.
• attestazione di versamento di Euro 0,75 sul c/c postale nr. 871012 intestato alla Tesoreria
.
Provinciale di Stato – Sezione di Roma – causale costo libretto carta europea
.
• marca da bollo da Euro 14,62
RINNOVO
La Carta Europea d’Arma da fuoco è rilasciata per la validità del relativo permesso di porto d’armi e
comunque per un periodo non superiore a cinque anni. Alla domanda di rinnovo deve essere allegata
la stessa documentazione occorrente per il rilascio con esclusione delle fotografie e dell’attestazione di
versamento se la domanda è relativa al rinnovo della carta europea per difesa personale, nonché
fotocopia della licenza di porto d’armi di pistola comprovante l’avvenuto rinnovo.
IMPORTAZIONE ARMI DA PAESI EXTRACOMUNITARI (art. 31 TULPS)
Occorre inoltrare istanza in bollo, diretta alla Questura, da presentarsi al Commissariato di P.S. o alla
Stazione Carabinieri competente per territorio, allegando:
.
• copia della ricevuta doganale
.
• copia del porto d’armi se titolare ovvero abilitazione al maneggio delle armi (che si prova
.
con l’esibizione del congedo illimitato ovvero autocertificazione o con l’attestato rilasciato da
.
una Sezione del Tiro a Segno nazionale.
.
• certificato medico di idoneità psicofisica rilasciato dall’Azienda Sanitaria locale ovvero da
.
.
medici militari o della Polizia di Stato, qualora non in possesso di licenza di porto d’armi
• certificato di residenza e stato di famiglia o autocertificazione
• dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445)
• marca da bollo da Euro 14,62
Non può essere autorizzata l’importazione di armi comuni da sparo non iscritte al Catalogo Nazionale
delle Armi, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica
non soggetti a catalogazione. Chi intende nel corso dello stesso anno solare importare armi in numero
superiore a tre, deve munirsi, oltre della licenza del Questore, anche dell’apposita licenza del Prefetto.
ESPORTAZIONE ARMI VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI (art. 31 TULPS)
Occorre inoltrare istanza in bollo, diretta alla Questura, da presentarsi al Commissariato di P.S. o alla
Stazione Carabinieri competenti per territorio allegando:
.
• denuncia originale delle armi che si intendono esportare
.
• copia del documento d’identità del destinatario (passaporto)
• certificato di residenza e stato di famiglia o autocertificazione
• marca da bollo da Euro 14,62
La licenza, autorizza all’esportazione entro il termine di 90 gg. dalla data di rilascio. La domanda deve
contenere l’indicazione dello Stato a cui i materiali sono diretti e la ditta, persona od ente, cui sono
ceduti; la fabbrica o il deposito da cui partono; la specie e la quantità dei materiali, nonché le modalità
di esportazione (mezzo, valico di frontiera , dogana , spedizioniere ed operatore doganale) . Per le
esportazioni di armi antiche, artistiche o rare è necessaria l’autorizzazione prevista dal D.M. 98/1977.
MOVIMENTAZIONE ARMI IN AMBITO COMUNITARIO ACCORDO
PREVENTIVO AL TRASFERIMENTO (art.11 (4) Direttiva CEE 91/477/CEE)
L’autorizzazione è rilasciata dalla Questura nel caso in cui una o più armi debbano essere trasferite da
un Paese dell’Unione Europea in Italia. Occorre presentare istanza in bollo, diretta alla Questura, al
Commissariato di P.S. o alla Stazione Carabinieri allegando:
•
•
copia di un documento di identità (passaporto o carta d’identità) -copia licenza di porto d’armi
(se posseduto) -abilitazione al maneggio delle armi (che si prova con l’esibizione del congedo
illimitato o autocertificazione o con l’attestato rilasciato da una Sezione del Tiro a Segno
Nazionale) -certificato di residenza e stato di famiglia o autocertificazione -copia di un
documento d’identità del cedente (se privato) o della licenza di vendita (se armaiolo)
certificato medico di idoneità psicofisica rilasciato dall’Azienda Sanitaria locale ovvero da
medici militari o della Polizia di Stato, se non in possesso di porto d’armi in corso di validità dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445), se non in
possesso di porto d’armi in corso di validità La domanda deve contenere l’indicazione dello
stato di provenienza, generalità ed indirizzo del cedente ed i dati identificativi delle armi. Non
si applica il limite al trasferimento di più di tre armi nel corso dello stesso anno solare.
AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO (art. 11(2) Direttiva 91/477/CEE)
L’autorizzazione è rilasciata dalla Questura nel caso in cui un’arma debba essere trasferita dall’Italia
in un altro Paese dell’Unione Europea. Occorre presentare istanza in bollo, diretta alla Questura, al
Commissariato di P.S. o alla Stazione Carabinieri competente per territorio allegando:
• copia di un documento di identità (passaporto o carta d’identità) -denuncia armi in originale –
copia di un documento d’identità del destinatario (se privato) o copia della licenza di vendita
(se armaiolo)
• accordo preventivo al trasferimento (se richiesto) rilasciato dall’autorità del Paese ove l’arma
viene trasferita.
La domanda deve contenere le stesse indicazioni previste per l’esportazione di armi verso Paesi
extracomunitari, fatta eccezione del valico di frontiera, dogana ed operatore doganale.
ARMI AD ARIA COMPRESSA “CON MODESTA CAPACITA’ OFFENSIVA ” (Legge
21.12.1999 n.526, Decreto Ministero dell’Interno 9.8.2001 n.362)
Le armi ad aria compressa disciplinate dalla normativa indicata, sviluppano un’energia cinetica non
superiore a 7,5 joule. Tale, essenziale, caratteristica deve essere certificata previa verifica di conformità
e le armi suddette devono recare impresso uno specifico punzone. Dette armi possono essere
acquistate da soggetti maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento; non sono
sottoposte all’obbligo della denuncia prevista dall’art.38 del T.U.L.P.S.; per tali armi non si applicano i
limiti di detenzione previsti dall’art. 10 della legge 110/75; il loro porto non è sottoposto ad
autorizzazioni ma le stesse non possono essere portate fuori dalla propria abitazione senza giustificato
motivo; il loro uso è consentito in poligoni e luoghi privati non aperti al pubblico; devono essere
trasportate scariche e nella custodia. Per la loro esportazione , temporanea o definitiva, deve essere
dato avviso scritto al Questore. Se entro dieci giorni dal ricevimento dell’avviso non intervengono
provvedimenti dell’Autorità di Pubblica Sicurezza l’esportazione si intende autorizzata. Il Decreto
Ministero dell’Interno 9 agosto 2001 n.362 disciplina, inoltre, il regime delle repliche di armi antiche
ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo. Le stesse seguono per gran parte le norme
anzi riportate ma il loro porto è soggetto alla normativa vigente per le armi comuni da sparo.
Licenza di istituto di vigilanza privata (art. 134 T.U.L.P.S.)
La licenza autorizza all'espletamento di servizi di vigilanza a beni mobili ed immobili nelle varie
tipologie e/o al trasporto e scorta valori.
Competente al rilascio è l’Ufficio Territoriale del Governo, sito in Via IV Novembre 119/A, alla
quale le istanze, anche per il tramite della Questura, devono essere inoltrate corredate della seguente
documentazione:
.
• legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in nome e per conto di società;
.
• potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di locazione, ecc.);
.
• capacità tecnica del titolare dell'istituto (provato, per lo più, con pregresso servizio in Corpi
.
di Polizia o in Istituti già autorizzati);
.
• agibilità dei locali e loro destinazione d'uso all'attività richiesta, rilasciata dal comune
.
competente;
.
• dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di sicurezza idoneo alla custodia
.
delle armi;
.
• tabella delle operazioni autorizzate, comprensiva di tariffe conformi alle regole attuali di
.
mercato, vistata dal l’Ufficio Territoriale del Governo, sito in Via IV Novembre 119/A, ;
.
• deposito cauzionale su libretto postale vincolato a favore del l’Ufficio Territoriale del
.
Governo, sito in Via IV Novembre 119/A. ( per l’importo contattare l’Uff.Territoriale del
.
Governo al numero telefonico 06.67291)
Licenza di istituto di investigazioni private ed informazioni commerciali
134 TULPS)
(art.
La licenza autorizza all'attività di investigazione ed alla raccolta di informazioni commerciali per
conto di privati.
Competente al rilascio è l’Ufficio Territoriale del Governo, sito in Via IV Novembre 119/A, al
quale le istanze, anche per il tramite della Questura, possono essere inoltrate corredate della seguente
documentazione:
.
•legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in nome e per conto di società;
.
•potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di locazione, ecc.);
.
•capacità tecnica del titolare dell'istituto (provato, per lo più, con pregresso servizio in Corpi
.
di Polizia o in Istituti già autorizzati);
.
•agibilità dei locali e loro destinazione d'uso all'attività richiesta, rilasciata dal comune
.
competente;
.
•tabella delle operazioni autorizzate, comprensiva di tariffe conformi alle regole attuali di
.
mercato, vistata dall’Ufficio Territoriale del Governo, sito in Via IV Novembre 119/A ;
.
•deposito cauzionale su libretto postale vincolato a favore dell’Ufficio Territoriale del
.
Governo, sito in Via IV Novembre 119/A (consultare U.T.G. 06/67291) :
•registro delle operazioni da fare vidimare in Questura presso i Commissariati di P.S. ovvero
dal Sindaco nei comuni sprovvisti dell’Ufficio di P.S.
Licenza per la raccolta di prove nell'ambito del processo penale (art. 222
Norme di attuazione del C.P.P.)
La licenza autorizza alla raccolta di prove su incarico del difensore.
Competente al rilascio è l’Ufficio Territoriale del Governo, sito in Via IV Novembre 119/A, al
quale le istanze, anche per il tramite della Questura, possono essere inoltrate corredate della seguente
documentazione:
.
•legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in nome e per conto di società;
.
•potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di locazione, ecc.);
.
•capacità tecnica del titolare dell'istituto (provato, per lo più, con pregresso servizio in Corpi
.
di Polizia o in Istituti già autorizzati);
.
•agibilità dei locali e loro destinazione d'uso all'attività richiesta, rilasciata dal comune
.
competente;
.
•tabella delle operazioni autorizzate, comprensiva di tariffe conformi alle regole attuali di
.
mercato, vistata dall’Ufficio Territoriale del Governo, sito in Via IV Novembre 119/A;
.
•deposito cauzionale su libretto postale vincolato a favore dell’Ufficio Territoriale del
.
Governo, sito in Via IV Novembre 119/A. (per l’importo contattare l’Uff.Territoriale del
.
Governo al numero telefonico 06.67291)
Licenza per il commercio di preziosi
.
.
.
.
La licenza autorizza al commercio di oggetti preziosi nuovi.
Competenti al rilascio sono i Commissariati di P.S., presso i quali l'istanza, compilata sull'apposito
modello, reperibile sul sito www.poliziadistato.it, può essere presentata corredata della seguente
documentazione:
• legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in nome e per conto di società;
•potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di locazione, ecc.);
•ricevuta di versamento di Euro 270,00 su c/c 8003 intestato all'Ufficio Registro Tasse e
Concessioni Governative di Roma
Licenza per il commercio di preziosi all'ingrosso
.
.
.
.
.
.
.
La licenza autorizza al commercio all'ingrosso di oggetti preziosi nuovi.
Competenti al rilascio sono i Commissariati di P.S., presso i quali l'istanza, compilata sull'apposito
modello, può essere presentata corredata della seguente documentazione:
•legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in nome e per conto di società;
•potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di locazione, ecc.);
•agibilità dei locali e conformità della loro destinazione d'uso all’attività richiesta, rilasciata
dal comune competente;
•dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di sicurezza idoneo;
•ricevuta di versamento di euro 270,00 su c/c 8003 intestato all'Ufficio Registro Tasse e
Concessioni Governative di Roma
Aggiornamento su gli importi delle tasse di Concessione Governativa dovute per il rilascio della
Licenza per l’esercizio di attività relative a metalli preziosi (art.127 del T.U.L.P.S. e art.244, 1° c. del
Relativo Regolarmento).
Pertanto gli importi dovuti sono i seguenti:
a) fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini: Euro 404,00
b) agenti, rappresentanti, commessi, viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed
esercenti stranieri ), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi: Euro 81,00
c) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi:Euro
202,00.
Licenza per agenzia di affari
Autorizza ad un'attività giuridica o materiale da svolgere su mandato (cc.dd. "attività per conto
terzi"), anche sotto forma di esposizioni, mostre, fiere campionarie e simili. Il campo di applicazione è
molto vasto (disbrigo pratiche, recupero crediti, vendita auto usate, ecc.).
Competente al rilascio è la Questura di Roma, ove la dichiarazione, compilata sull'apposito
modulo, può essere presentata.
I requisiti da autocertificare sono i seguenti:
.
•legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in nome e per conto di società;
.
•potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di locazione, ecc.);
.
•agibilità dei locali e conformità alla loro destinazione d'uso, rilasciata dal Comune;
.
•sorvegliabilità dei locali, da provare con allegati planimetrici;
.
•tabella delle operazioni autorizzate, comprensiva di tariffe conformi alle regole attuali di
.
mercato, vistata dall'Ufficio;
.
•deposito cauzionale su libretto postale vincolato a favore dell’Ufficio Territoriale del
.
Governo, sito in Via IV Novembre 119/A ;
.
•registro delle operazioni da fare vidimare nel capoluogo in Questura (ove istituiti i
.
Commissariati di P.S. sezionali, in detti uffici), in provincia nei comuni sedi di Commissariati
.
di P.S. distaccati , nei restanti comuni della provincia dal Sindaco. Entro 60 giorni dalla
.
ricezione dell'istanza, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di accertare la sussistenza di
.
tutti i requisiti, interrompendo se del caso l'attività.
Licenza per l'esercizio di scommesse
.
.
.
.
.
.
.
.
Autorizza alla raccolta delle scommesse per le gare consentite dall'ordinamento. Competente al
rilascio è la Questura di Roma, ove l'istanza, compilata sull'apposito modulo, può essere
presentata. I requisiti da autocertificare sono i seguenti:
•legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in nome e per conto di società;
•assenso del rappresentante preposto;
•potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di locazione, ecc.);
•agibilità dei locali e conformità alla loro destinazione d'uso, rilasciata dal Comune;
•sorvegliabilità dei locali, da provare con allegati planimetrici;
•possesso di licenza comunale ;
•concessione all'esercizio di scommesse da parte dei competenti Organi dello Stato; Entro 60
giorni dalla ricezione dell'istanza, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di accertare la
sussistenza di tutti i requisiti, interrompendo se del caso l'attività. Il titolo deve essere
rinnovato annualmente mediante dichiarazione di prosecuzione dell'attività.
Permessi di soggiorno per stranieri
( a cura dell’Ufficio Immigrazione )
In data 30.07.2002, n.189 presso la Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo, è stato istituito
lo “Sportello Unico” sito in Piazza Tommaso de Cristoferis n.3 00159 Roma, aperto al pubblico il
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00.
www.prefettura.roma.it
L’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma sito in Via Teofilo Patini nr.1, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, accetterà, presso i propri sportelli, le sottoelencate istanze di
permesso di soggiorno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
affari
cure mediche
gara sportiva
missione
motivi umanitari
asilo politico (richiesta-rilascio)
minore età
giustizia
status apolide (rilascio)
integrazione minore
invito.
Pertanto tutte le istanze di richiesta, di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno dovranno
essere Inoltrate alle Poste acquisendo il previsto Kit.
Adozione
Affidamento
Aggiornamento della carta di soggiorno
Aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto)
Attesa occupazione
Attesa riacquisto cittadinanza
Asilo politico rinnovo
Carta di soggiorno cittadini U.E.
Carta di soggiorno per stranieri
Conversione permesso di soggiorno
Duplicato della carta di soggiorno
Duplicato Permesso di soggiorno
Famiglia
Famiglia minore 14-18 anni
Lavoro Autonomo
Lavoro Subordinato
Lavoro casi particolari previsti
Lavoro subordinato-stagionale
Missione
Motivi Religiosi
Residenza elettiva
Ricerca scientifica
Status apolide rinnovo
Studio
Tirocinio formazione professionale
Turismo
N.B. IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER TURISMO NON E’ RINNOVABILE E NON
CONSENTE DI SVOLGERE ALCUNA ATTIVITA’ LAVORATIVA SALVO CONVERSIONE DI
CUI ALL’ART. 39 co, 7 D.P.R. 394/99.
AFFARI:
• polizza assicurativa contro infortuni;
•
I richiedenti provenienti dai Paesi esenti dall’obbligo di visto d’ingresso, devono altresì
produrre:
dichiarazione della società, attestante la durata (max 90 gg.) e la finalità economico
commerciale del soggiorno.
N.B. IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER AFFARI NON E’ RINNOVABILE E NON
CONSENTE DI SVOLGERE ALCUNA ATTIVITA’ LAVORATIVA SALVO CONVERSIONE
DI CUI ALL’ART. 39 co, 7 D.P.R. 394/99.
Minori
Informazioni in tema di minori
Presso la Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Roma opera un Nucleo in grado di
dare risposte qualificate e professionali sui problemi concernenti i minori.
Se vostro figlio si trova in un momento di difficoltà o avete notizia di maltrattamenti subiti da
minori, potete parlarne con il personale di questo Nucleo che vi aiuterà, garantendo la riservatezza, ad
illustrare serenamente le vostre storie.
Compiti dell'Ufficio Minori
L'Ufficio si occupa di:
.
•
violenze, maltrattamenti ed abusi sessuali in danno di minori;
.
•
abbandono di minori;
.
•
uso o spaccio di sostanze stupefacenti ad opera di minori;
.
•
“turismo sessuale”;
.
•
sfruttamento del lavoro minorile;
.
•
evasione scolastica;
.
•
criminalità diffusa minorile ed ogni caso di disagio e difficoltà. Pur assolvendo le
funzioni di "pronto soccorso" nei
settori sopraindicati, l'Ufficio non svolge attività investigativa, che viene invece curata dalla Sezione
Specializzata operante in seno alla Squadra Mobile, dove verranno indirizzati gli utenti nelle ipotesi di
specifici fatti - reato.
Arruolamenti e concorsi
Informazioni su arruolamenti e concorsi
Per ricevere informazioni inerenti il reclutamento di unità di leva nella Polizia di Stato quali
Agenti Ausiliari, o sui concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ci si può rivolgere all'Ufficio
Concorsi della Questura, sito in via Statilia n.30, Tel. 06.772781, nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore
12.00,
oppure
consultare
il
sito
internet
www.poliziadistato.it,
sezione
concorsi.
Scarica

La Questura dialoga con i Cittadini - Questure sul web