La Questura dialoga con i Cittadini La Questura di Roma, al fine di ottimizzare le attività di Istituto e semplificare maggiormente, migliorandole, le interrelazioni con il cittadino, ha istituito l'Ufficio Relazioni con il Pubblico ubicato in Via San Vitale n. 15, che osserva nei giorni feriali l’orario: dal Lunedì al Venerdì 08:30/13:30 15:30/19:00 Sabato: 08:30/13:00, Tel.06.46863401 r.a. 06.46864913. Tale nuova articolazione, oggi operante in tutte le Questure d'Italia, in adesione alle direttive del Ministero dell'Interno, tende a stabilire un rapporto più diretto con l'utenza, rendendo disponibile un'ampia modulistica che, grazie alle informazioni esplicative ed alle indicazioni contenute, consente al pubblico di esercitare con rapidità e chiarezza i propri diritti. Chiamando il centralino della Questura di Roma 06.46861 si può accedere direttamente al servizio informazioni automatico per ottenere notizie su: . . . . • Passaporti, • Autorizzazioni in materia di armi, • Minori, • Stranieri. PUÒ ESSERE ANCHE CONSULTATO IL SITO INTERNET www.poliziadistato.it Commissariati di Pubblica Sicurezza ROMA Commissariato di P.S. "Appio Nuovo" Via G.Botero n.55 Tel.06.4200801 Commissariato di P.S. "Aurelio" Via Aurelia n.660 Tel.06.6650021 Commissariato di P.S. "Borgo" Piazza Cavour n. 3 Tel. 06.6819141 Commissariato di P.S. "Casilino Nuovo" Via delle Alzavole n. 47/49 Tel.06.23259132 Commissariato di P.S."Castro Pretorio" Via Toscana n. 5 Tel.06.4200801 Commissariato di P.S. "Celio" Via M. Aurelio n. 35 Tel. 06.7726991 Posto di Polizia "Centocelle" Via dei Gelsi n. 12 Tel. 06.2521221 Commissariato di P.S. "Colombo" Via Giovanni Maria Percoto n. 8 Tel. 06.5130121 Commissariato di P.S. “Esquilino” Via Petrarca n. 7 Tel. 06.7726981 Commissariato di P.S. “Esposizione” Via Asia n.327 Tel. 06.5439381 Commissariato di P.S. “ Fidene - Serpentara” Via Franco Enriquez n.18 Tel. 06.87137210 Commissariato di P.S. “ Flaminio Nuovo” Piazza Manfredi Azzarita n.1 Tel. 06.3325811 Commissariato di P.S. "Lido di Roma" Via Giuseppe Genovese Zerbi n.881 Tel. 06.5636011 Commissariato di P.S. "Monte Mario" Via Guido Alessi n. 19 Tel. 06.3540811 Posto di Polizia "Montesacro" Viale Gottardo n. 177 Tel. 06.8208061 Commissariato di P.S. "Monteverde" Via Felice Cavallotti n. 72 Tel. 06.5839131 Commissariato di P.S. "Palazzo di Giustizia" Piazzale Clodio n.1 Tel. 06.39735256 Commissariato di P.S. "Ponte Milvio" Via Orti delle Farnesina n. 8 Tel. 06.3322601 Posto di Polizia "Porta del Popolo " Via F.Fuga n.3 Tel. 06.3608091 Commissariato di P.S. "Porta Maggiore" Via G. De Agostini n. 50 Tel. 06 2785991 Commissariato di P.S. "Porta Pia" Via Forlì n. 26 Tel. 06 4417131 Commissariato di P.S. "Prati" Via Ruffini n. 1 Tel 06.328071 Commissariato di P.S. "Prenestino" Via Roberto Le Petit n. 99 Tel. 06.227231 Commissariato di P.S. "Primavalle" Via Maglione n. 11 Tel. 06.355731 Commissariato di P.S. "RAI" Viale Mazzini n. 14 Tel. 06.36864817 Commissariato di P.S. “Romanina” Via Orazio Raimondo n. 36 Tel. 06.72670420 Commissariato di P.S. “Salario Parioli” Via Guido D’Arezzo n. 22 Tel.06.8440221 Commissariato di P.S. “San Basilio” Via Maurizio Arena n. 7 Tel. 06.8208081 Commissariato di P.S. "San Giovanni" Via Casalmonferrato n. 25 Tel. 06.7039021 Commissariato di P.S. “San Lorenzo” Piazzale del Verano n. 11 Tel. 06.4474031 Commissariato di P.S. "San Paolo" Via Portuense n. 183 Tel. 06.55501 Commissariato di P.S. “Sant’Ippolito” Via di Villa Ricotti n. 40 Tel. 06.441131 Commissariato di P.S. "Spinaceto" Via Caduti nella Guerra di Liberazione n. 360 Tel. 06.507751 Commissariato di P.S. “Tor Carbone” Via di Grotta Perfetta n. 633 Tel. 06.510531 Commissariato di P.S. "Torpignattara" Via Gino Dall'Oro n. 14 Tel. 06.2456011 Commissariato di P.S. “ Trastevere” Via San Francesco a Ripa n. 64 Tel. 06.5839141 Commissariato di P.S. "Trevi-Campo Marzio" Piazza del Collegio Romano n. 3 Tel. 06.690121 Commissariato di P.S. “Tuscolano” Via Marco Valerio Corvo n. 34/a Tel. 06.7698011 Commissariato di P.S. “Università” Viale dell’Università n. 36 Tel.06.490378 Commissariato di P.S. “Vescovio” Via Acherusio n. 87 Tel. 06.8622031 Commissariati di Pubblica Sicurezza Distaccati Commissariato di P.S. “Albano Laziale” Borgo Garibaldi n. 7 Tel 06.9326831 Commissariato di P.S.” Anzio” Viale Antium s.n.c. Tel 06.9867091 Commissariato di P.S. “ Civitavecchia” Via della Vittoria n. 15 Tel 0766.58341 Commissariato di P.S. "Colleferro" Corso Garibaldi nr.41 Tel. 06.9720231 Commissariato di P.S. "Fiumicino" Via Portuense n. 2466 Tel. Commissariato di P.S. "Frascati" Via Sciadonna n. 24/26 Tel. 06.9428671 Commissariato di P.S. "Genzano" Via Chatillon nr.2 Tel. 06.9395681 Posto di Polizia “ Guidonia ” Via Montelucci nr. 4 Tel. 0774.30301 Commissariato di P.S. "Marino " Via Don Luigi Sturzo n. 23 Tel. 06.9380901 Commissariato di P.S. “Tivoli” Piazza Salvo D’acquisto n. 20 Tel.0774.31941 Commissariato di P.S. "Velletri" Piazza S. Martino nr. 1 Tel. 06.9613941 Reparti e Specialità dislocati nella Provincia Ministero dell'Interno P.zza del Viminale n. 1 Tel. 06.4651 Ufficio Territoriale del Governo Via IV Novembre n. 119/a Tel. 06.67291 Compartimento Polizia Ferroviaria Via Giolitti n. 42 Tel. 06 47306770 Compartimento - Sezione Polizia Stradale Via Magnasco n. 60 Tel. 06 22101 Compartimento Polizia Postale Viale Trastevere n. 191 Tel. 06 5813429 Ufficio Polizia di Frontiera c/o Aeroporto Fiumicino Via Fratelli Wright n. 50 Tel. 06.656101 Ufficio Polizia di Frontiera c/o Aeroporto Ciampino Via Appia Nuova n. 1651 Tel. 06.7934851 Ufficio Polizia di Frontiera c/o Aeroporto Urbe Via Salaria n. 825 Tel. 06.8103322 Posto Polizia frontiera Marittima “Civitavecchia” Prato del Turco c/o Porto Tel. 0766/59601 Passaporti Per ottenere il rilascio del passaporto o le autorizzazioni amministrative inerenti l'espatrio di minori ci si può rivolgere presso i Commissariati competenti per territorio o presso i Comandi dei Carabinieri. N.B. Le fotografie e le firme possono essere legalizzate se gli interessati si presentano personalmente presso gli Uffici con un documento di riconoscimento valido. Occorre sempre allegare il vecchio passaporto oppure denuncia di smarrimento o furto. Per il “timbro bilingue” il richiedente si deve portare solo ed esclusivamente presso l’Ufficio Passaporti, sito in Via di Villa Ricotti n. 40. Documentazione occorrente per il rilascio del passaporto (anche per gli U.S.A.) a) il passaporto ordinario è valido dieci anni; b) il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a dieci anni, può essere rinnovato, anche prima della scadenza, per i periodi complessivamente non superiori a dieci anni dalla data di rilascio Per richiedente senza figli minori degli anni 18 . • richiesta scritta sull’apposito modulo ; . • 2 fotografie; . • 1 marca di concessione governativa da Euro 40,29 per passaporto • 1 ricevuta di versamento di Euro 44,66 sul c/c 67422808, intestato al Ministero dell’Economia e Finanza – Dipartimento del Tesoro • Passaporto scaduto, qualora ne sia in possesso. Per richiedente con figli minori degli anni 18 . • Richiesta scritta sull’apposito modulo con firma del coniuge per assenso; . • 2 fotografie; . • 1 marca di concessione governativa da euro 40,29 per passaporto; • 1 ricevuta di versamento di Euro 44,66 sul c/c 67422808, intestato al Ministero dell’Economia e Finanza – Dipartimento del Tesoro Il richiedente che, avendo prole minore, non ottenga l’assenso dell’altro genitore necessita dell’autorizzazione del Giudice Tutelare. Non necessita di autorizzazione dell’altro genitore qualora sia titolare esclusivo della potestà sul figlio. L’Ufficio del Giudice Tutelare è sito in Via Lepanto n.4 – Roma. Per richiedente minorenne . • richiesta scritta sull’apposito modulo firmato da entrambi i genitori; . • 2 fotografie; . • 1 marca di concessione governativa da Euro 40,29 per passaporto; • 1 ricevuta di versamento di Euro 44,66 sul c/c 67422808, intestato al Ministero dell’Economia e Finanza – Dipartimento del Tesoro Per religiosi missionari . • richiesta scritta sull’apposito modulo; . • 2 fotografie; . • attestato rilasciato dai superiori dell'Ordine Religioso legalmente riconosciuto dal quale . risulti la qualità di missionario, la sede di missione e la durata della stessa. Iscrizione sul passaporto dei figli minori di anni 16 Per l'iscrizione dei figli minori sino ad anni 10 I genitori richiedenti dovranno presentare istanza scritta da compilarsi su apposito modello, avendo cura di riempire gli spazi riservati all'iscrizione dei figli minori con nome/cognome/data e luogo di nascita/cittadinanza della prole da iscrivere. Per l'iscrizione dei figli minori dai 10 ai 16 anni. I genitori richiedenti dovranno presentare istanza scritta da compilarsi su apposito modello, avendo cura di riempire gli spazi riservati all'iscrizione dei figli minori con nome/cognome/data e luogo di nascita/cittadinanza della prole da iscrivere. Alla domanda dovranno essere allegate due foto formato tessera di cui una legalizzata della prole da iscrivere. Certificato di nascita per l'espatrio dei minori di anni 15 (c.d. “lasciapassare”) I minori di anni 15 possono recarsi all'estero nei casi previsti dalla Legge utilizzando come documento valido per l'espatrio un certificato di nascita convalidato dall’Ufficio Passaporti. I genitori richiedenti dovranno inoltrare richiesta scritta da compilarsi su apposito modello che potrà essere ritirato presso la Questura, presso il Commissariato competente per territorio o presso la Stazione Carabinieri di zona. Alla domanda dovranno essere allegati un certificato di nascita e 2 foto del minore. Passaporto collettivo Il passaporto collettivo ha una durata massima di 4 mesi dalla data del rilascio e consente l’espatrio per un solo viaggio in Paesi Esteri di persone il cui numero non sia inferiore a 5 e non superiore a 50. Il richiedente, capogruppo, dovrà presentare istanza scritta sull’apposito modello da ritirare presso l’Ufficio passaporti, ubicato in Via di Villa Ricotti n.40 a cui allegare: • ricevuta di versamento da Euro 5,50 sul c/c nr. 00485003 intestato alla Questura di Roma causale “passaporto collettivo”. Al richiedente che dovrà essere in possesso di passaporto in corso di validità verranno rilasciate 4 copie del passaporto collettivo che dovranno essere compilate con l’elenco dei nominativi dei componenti del gruppo in stampatello o a macchina da scrivere e successivamente riconsegnate all’Ufficio allegando: 1) versamento da Euro 2,58 per ogni partecipante (esclusi i minori di anni 10) da corrispondere in unica soluzione sul c/c nr.8003, intestato all’Agenzia delle Entrate – tasse di concessione governative. 2) certificato di stato di famiglia e cittadinanza per ogni partecipante ; 3) fotocopia documento di identità valido per ogni partecipante; Per i partecipanti con prole minore, assenso dell’altro genitore in carta libera con firma autenticata o autorizzazione Giudice Tutelare; Il certificato di stato di famiglia e cittadinanza può essere consegnato in originale oppure in copia legalizzata nei modi di legge; le fotocopie dei documenti di identità possono essere legalizzati in Questura portando il documento in originale. Per tutti i casi non contemplati, l'Ufficio Passaporti della Questura di Roma, ubicato in Via di Villa Ricotti n.40, è aperto dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 11.30 ed il Giovedì con orario 15.00-17.00 . AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI ARMI (A CURA DELL’UFFICIO PORTO D’ARMI) NULLA OSTA D’ACQUISTO (art. 35 TULPS) I titolari di licenza di porto d’armi di pistola e/o di fucile non necessitano di nulla osta per l’acquisto di armi che debbono, tuttavia, essere denunciate. Il nulla osta all’acquisto è una licenza rilasciata dalla Questura ed autorizza all’acquisto, ai soli fini di detenzione in casa, di ami e munizioni. Occorre inoltrare istanza in bollo da Euro 14,62, indirizzata alla Questura, specificando i motivi dell’acquisto, allegando: • -certificato comprovante l’idoneità psicofisica, rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale ovvero da medici militari o della Polizia di Stato • -l’abilitazione al maneggio delle armi (che si prova con l’esibizione del congedo per “fine ferma” del servizio militare oppure autocertificazione o con l’attestato rilasciato, dopo un corso e un esame, da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale) • -un certificato di residenza, stato di famiglia o autocertificazione – dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445) Il nulla osta autorizza il beneficiario al trasporto dell’arma acquistata dall’armeria al luogo di detenzione dell’arma o, in caso di cessione tra privati, il trasporto tra i rispettivi luoghi di detenzione ed è spendibile su tutto il territorio nazionale . TRASPORTO ARMI (art. 34 TULPS) E’ una licenza rilasciata dalla Questura ed autorizza al trasporto di armi comuni e parti di esse (intendendo per parti di armi le canne, le carcasse, i carrelli, i fusti, i tamburi, le bascule e i caricatori). L’autorizzazione non deve essere richiesta dai titolari di porto d’armi in corso di validità per trasporto di un numero di armi non superiore a sei. Occorre inoltrare istanza, in carta libera, diretta alla Questura, redatta in triplice copia, al Comm.to di P.S. o al Comando Stazione Carabinieri competenti per territorio , indicando la località di partenza e di destinazione delle armi, la descrizione dei materiali (tipo e matricola), il mezzo di trasporto che si intende usare e il motivo del trasporto, allegando copia della denuncia dell’arma che si intende trasportare DENUNCIA DETENZIONE ARMI E MUNIZIONI (art. 38 TULPS) L’acquisto dell’arma va subito denunciato al Commissariato di P.S. o, se questo manchi, al Comando Stazione Carabinieri competenti per territorio, i quali ne fanno annotazione nel registro delle armi. Anche le munizioni vanno denunciate. Si possono detenere fino ad un massimo di 200 cartucce per pistola o rivoltella e nr. 1500 cartucce per armi da caccia. Non sussiste obbligo di denuncia per le sole cartucce a pallini nel numero massimo di 1000. Con le stesse modalità va ripetuta la denuncia nel caso di trasferimento dell’arma e delle munizioni in altro luogo di detenzione. ARMI EREDITATE Occorre inoltrare al competente Commissariato istanza intesa ad ottenere l’autorizzazione a detenere le armi appartenute al de cuius allegando: • certificazione comprovante l’idoneità psicofisica, rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale ovvero da medici militare o della Polizia di Stato ( A discrezione Ufficio di P.S.) • • l’abilitazione al maneggio delle armi (che si prova con l’esibizione del congedo per “fine ferma”del servizio militare o con l’attestato rilasciato, dopo un corso e un esame, da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale) – ( A discrezione Ufficio di P.S. qualora le armi siano provviste di munizioni) -un certificato di residenza, stato di famiglia o autocertificazione -dichiarazione di assenso degli eventuali coeredi, con firma autenticata -copia della denuncia dell’arma -dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445) LICENZA PER LA COLLEZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO (art. 10 Legge 110/75) Si possono detenere, col solo obbligo della denuncia, fino a tre armi comuni da sparo, sei armi classificate da tiro per uso sportivo e un numero illimitato di armi uso caccia. (Legge 11.2.1992 n.157) Per un numero superiore occorre inoltrare preventivamente istanza in bollo diretta alla Questura, da presentarsi presso il Commissariato di P.S. o il Comando Stazione Carabinieri competenti per territorio, allegando: • marca da bollo da Euro 14,62 -copia delle denunce delle armi da inserire in collezione se già in possesso del richiedente -certificato di residenza e stato di famiglia o autocertificazione La licenza è permanente. LICENZA PER LA COLLEZIONE DI ARMI ANTICHE, ARTISTICHE O RARE DI IMPORTANZA STORICA ( D.M. Int. 14. 4.1982) Sono considerate armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Si possono detenere, con obbligo di sola denuncia, armi antiche, artistiche o rare in numero non superiore a otto. Per la detenzione di armi in numero superiore, occorre munirsi della licenza per la collezione inoltrando preventivamente istanza in bollo, diretta alla Questura, da presentarsi presso il Commissariato di P.S. o il Comando Stazione Carabinieri competenti per territorio, allegando: • -copia della denuncia delle armi da inserire in • -collezione, se già in possesso del richiedente -marca da bollo da Euro 14,62 • -certificato di residenza e stato di famiglia o autocertificazione. La licenza è permanente e costituisce titolo di acquisto e di trasporto (per le sole armi antiche artistiche o rare ). LICENZA PORTO PISTOLA DIFESA PERSONALE (art.42 TULPS) Rilascio Per il rilascio della licenza e del libretto occorre inoltrare istanza in bollo, diretta alla Prefettura, da presentarsi al Commissariato o al Comando Stazione Carabinieri competenti per territorio, indicando i motivi della richiesta, allegando: • -documentazione comprovante l’attività svolta o dichiarazione del datore di lavoro (per i lavoratori dipendenti) -abilitazione al maneggio delle armi (che si prova con l’esibizione del congedo di “fine ferma” del servizio militare ovvero autocertificazione, o con l’attestato rilasciato, dopo un corso e un esame, da una sezione del Tiro a Segno Nazionale) -certificato di residenza, stato di famiglia o autocertificazione -certificato medico di idoneità psicofisica al porto di pistola per difesa personale rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale ovvero da medici militari o della Polizia di Stato -due fotografie, formato tessera, di cui una legalizzata attestazione di versamento di Euro 1,94 sul c/c postale nr. 871012 in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Roma (indicando nella causale: rilascio) attestazione di versamento della Tassa di Concessione Governativa di Euro 115,00 sul c/c postale nr. 8003, intestato all’Ufficio del Registro Tasse Concessione Governative Roma -marca da bollo da Euro 14,62 -dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445) Rinnovo annuale della licenza Per il rinnovo annuale della licenza occorre: • -istanza in bollo diretta alla Prefettura, da presentarsi al Commissariato di P.S. o al Comando • Stazione Carabinieri competenti per territorio indicando i motivi della richiesta • -certificato di residenza, stato di famiglia o autocertificazione • -certificato medico di idoneità psicofisica al porto di pistola per difesa personale rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale ovvero da medici militari o della Polizia di Stato • -attestazione di versamento di Euro 115,00 sul c/c postale nr. 8003 intestato all’Ufficio del Registro Tasse Concessione Governative Roma • -marca dal bollo da Euro 14,62 -licenza scaduta -dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445) Rinnovo quinquennale libretto e licenza Il libretto ha validità quinquennale , la licenza annuale. Per il loro rinnovo si procede come previsto per il rilascio. con esclusione del certificato comprovante l’abilitazione del maneggio delle armi. LICENZA PORTO DI BASTONE ANIMATO (art. 42 TULPS) Sia per il rilascio che per il rinnovo si procede come per le licenze di porto di pistola per difesa personale . Tra i documenti occorrenti per il rilascio non è richiesto il certificato comprovante l’abilitazione al maneggio delle armi. LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO DI CACCIA (art. 42 TULPS) Rilascio Occorre inoltrare istanza in bollo diretta al Questore, da presentarsi al Commissariato o al Comando Stazione Carabinieri competenti per territorio, allegando: . • certificato di abilitazione all’esercizio venatorio rilasciato dall’Ufficio Provinciale della . Caccia. . • abilitazione al maneggio delle armi (che si prova con l’esibizione del congedo di fine ferma . del servizio militare o con l’attestato rilasciato, dopo un corso e un esame, da una sezione del . Tiro a Segno Nazionale) . • certificato medico di idoneità psicofisica al porto di fucile per uso caccia, rilasciato . dall’Azienda Sanitaria Locale ovvero da medici militari o della Polizia di Stato due fotografie . formato tessera, di cui una legalizzata certificato di residenza, stato di famiglia o . autocertificazione . • marca da bollo da Euro 14,62 • attestazione di versamento di Euro 1,94 sul c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Roma – causale del versamento: costo libretto porto fucile . • attestazione di versamento della tassa della concessione governativa di Euro 168,00 sul c/c . postale nr. 8003 intestato all’Ufficio del Registro Tasse Concessioni Governative Roma . • attestazione di versamento di Euro 32,65 sul c/c postale nr. 37717345 intestato alla Provincia . di Roma . • dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445) Rinnovo Per il rinnovo di licenza e libretto uso caccia, dopo sei anni, occorre inoltrare istanza in bollo diretta al Questore da presentarsi al Commissariato di P.S. o al Comando Stazione Carabinieri competenti per territorio allegando: . • certificato medico di idoneità psicofisica al porto di fucile per uso caccia rilasciato . dall’Azienda Sanitaria Locale ovvero da medici militari o della Polizia di Stato. • due fotografie formato tessera, di cui una legalizzata • certificato di residenza, stato di famiglia o autocertificazione . • marca da bollo da Euro 14,62 . • attestazione di versamento di Euro 1,94 sul c/c postale nr. 871012 intestato alla Tesoreria . Provinciale dello Stato – Sezione di Roma – causale del versamento: costo libretto porto fucile . • attestazione di versamento di Euro 168,00 sul c/c postale nr. 8003 intestato all’Ufficio del . Registro Tasse Concessioni Governative Roma . • attestazione di versamento di Euro 32,65 sul c/c postale nr. 37717345 intestato alla Provincia . di Roma . • licenza e libretto scaduti dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445) la tassa non è dovuta qualora si dichiari di non voler esercitare la caccia in Italia LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER L’ESERCIZIO DELLO SPORT DEL TIRO A VOLO (Legge 323/69) Rilascio Occorre inoltrare istanza in bollo diretta alla Questura, da presentarsi al Commissariato di P.S. o alla Stazione Carabinieri competenti per territorio, allegando: . • abilitazione al maneggio delle armi (che si prova con l’esibizione del congedo di fine ferma . del servizio militare ovvero autocertificazione o con l’attestato rilasciato, dopo un corso o un . esame, da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale) . • certificato medico di idoneità psicofisica al porto di fucile per l’esercizio dello sport del tiro a . volo rilasciato dall’Azienda Sanitaria locale o da medici militari o della Polizia di Stato . • due fotografie recenti formato tessera di cui una legalizzata • attestazione di versamento di Euro 1,94 sul c/c postale nr. 871012 a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato-Sezione di Roma – causale del versamento: costo libretto porto fucile • certificato di residenza, stato di famiglia o autocertificazione . • marca da bollo da Euro 14,62 . • dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445) Rinnovo Per il rinnovo occorre inoltrare istanza in bollo diretta alla Questura, da presentarsi al Commissariato di P.S. o alla Stazione Carabinieri competenti per territorio, allegando: . • certificato medico di idoneità psicofisica al porto di fucile per l’esercizio dello sport del tiro a . volo rilasciato dall’Azienda Sanitaria locale o da medici militari o della Polizia di Stato . • due fotografie recenti formato tessera di cui una legalizzata • attestazione di versamento di Euro 1,94 sul c/c nr. 871012 a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato-Sezione di Roma – causale del versamento: costo libretto porto fucile . . • certificato di residenza, stato di famiglia o autocertificazione • marca da bollo da Euro 14,62 • licenza e libretto scaduti . • dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445) LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER DIFESA PERSONALE (art. 42 TULPS) Sia per il rilascio che per il rinnovo si procede come per le licenze, ivi compreso l’importo annuale delle tasse di CC.GG. di porto di pistola per difesa personale. Le relative richieste da presentarsi al Comm.to di P.S. o alla Stazione Carabinieri competenti per territorio devono essere dirette alla Questura. LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO ZOOTECNICO (art. 2 Legge 110/75) Sia per il rilascio che per il rinnovo si procede come per la licenza di porto di fucile per uso caccia. Occorre inoltre allegare alla domanda documentazione attestante l’attività svolta nel campo zootecnico. Non sono invece richiesti il certificato di abilitazione all’esercizio venatorio e la ricevuta di versamento delle tasse regionali. CARTA DI RICONOSCIMENTO PER IL TRASPORTO DI ARMI (art.76 R.D. 635/40) Autorizza i possessori della carta di riconoscimento, rilasciata dal Presidente delle Società di tiro a segno riconosciute, al trasporto dell’arma o delle armi, esclusivamente nei giorni stabiliti per le esercitazioni sociali. Per la necessaria vidimazione annuale, occorre presentare istanza in bollo, intestata alla Questura, al Commissariato di P.S. o alla Stazione Carabinieri competenti per territorio, allegando: . • documento rilasciato da una delle Società di Tiro riconosciute • certificato medico di idoneità psicofisica rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale ovvero da medici militari o della Polizia di Stato • certificato di residenza e stato di famiglia o autocertificazione . • marca da bollo da Euro 14,62 . • dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445) LICENZA TRASPORTO ARMI SPORTIVE (Legge 85/ 1986) Rilascio Detta licenza ha validità annuale ed autorizza al trasporto di sole armi classificate sportive sul territorio nazionale. Occorre presentare istanza in bollo, intestata alla Questura, al Commissariato di P.S. o alla Stazione Carabinieri competenti per territorio, allegando: • attestazione di una Sezione del Tiro a Segno nazionale o di un’Associazione di Tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI da cui risulti la partecipazione dell’interessato alla relativa attività sportiva. . • certificato medico di idoneità psicofisica rilasciato dall’Azienda Sanitaria locale ovvero da . . . . medici militari o della Polizia di Stato • certificato di residenza e stato di famiglia o autocertificazione • marca da bollo da Euro 14,62 • dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445) Rinnovo Per il rinnovo occorre presentare: . • istanza in bollo intestata alla Questura, al Commissariato o alla Stazione Carabinieri . competenti per territorio, allegando: • attestazione di una Sezione del Tiro a Segno nazionale o di un’Associazione di Tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI da cui risulti la partecipazione dell’interessato alla relativa attività sportiva. . • certificato medico di idoneità psicofisica rilasciato dall’Azienda Sanitaria locale ovvero da . medici militari o della Polizia di Stato . • certificato di residenza e stato di famiglia o autocertificazione • marca da bollo da Euro 14,62 . • dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445) ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI ARMI A SCOPO VENATORIO (D.M. 24/ 11/ 1978) E’ una licenza che, rilasciata dalla Questura e/o dai Comm.ti Circoscrizionali, autorizza all’esportazione per un massimo fino a tre armi e 200 cartucce, per uso venatorio. Ha validità di 90 giorni dalla data del rilascio ed è valida per un solo viaggio. Occorre inoltrare istanza in bollo allegando: . •copia del porto d’armi in corso di validità con attestazione di avvenuto pagamento della tassa . di concessione governativa ed assicurazione venatoria •copia della denuncia di possesso delle armi e delle munizioni che si intendono esportare •certificato di residenza e stato di famiglia o autocertificazione . •marca da bollo da Euro 14,62 ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI ARMI PER GARE SPORTIVE (D.M. 24 / 11/ 1978) E’ una licenza rilasciata dalla Questura ed autorizza all’esportazione, fino a tre armi e mille cartucce. Occorre inoltrare apposita dichiarazione rilasciata dalla Federazione Italiana Tiro a Volo o dall’Unione Italia Tiro a Segno, allegando: . •copia della denuncia di possesso delle armi e delle munizioni che si intendono esportare . •marca da bollo da Euro 14,62 CARTA EUROPEA ARMA DA FUOCO (D.L.vo 30/12/ 1992 N.527) Rilascio E’ un documento comune ai Paesi dell’Unione Europea rilasciato dalla Questura che autorizza il titolare a trasferire in altro Stato Membro dell’Unione Europea e ritrasferire senza altra licenza o autorizzazione le armi da caccia e sportive iscritte nella predetta carta, per l’esercizio delle attività venatorie e sportive. La carta europea rilasciata ai fini della difesa personale, per essere utilizzata, deve riportare gli estremi dell’autorizzazione preventiva rilasciata dall’Autorità dello Stato Membro ove il titolare intende portare l’arma. Occorre inoltrare istanza in bollo, diretta alla Questura, da presentarsi al Commissariato di P.S. o alla Stazione Carabinieri competenti per territorio, specificando i motivi della richiesta (caccia , sport, difesa), allegando: . • copia autentica del porto d’armi corredato di ricevute di versamento per l’anno in corso e . assicurazione venatoria (se uso caccia) • copia autentica della denuncia di ogni singola arma di cui si chiede l’inserimento (max 10) • certificato di residenza, stato di famiglia o autocertificazione . • due fotografie formato tessera di cui una legalizzata . • attestazione di versamento di Euro 0,75 sul c/c postale nr. 871012 intestato alla Tesoreria . Provinciale di Stato – Sezione di Roma – causale costo libretto carta europea . • marca da bollo da Euro 14,62 RINNOVO La Carta Europea d’Arma da fuoco è rilasciata per la validità del relativo permesso di porto d’armi e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. Alla domanda di rinnovo deve essere allegata la stessa documentazione occorrente per il rilascio con esclusione delle fotografie e dell’attestazione di versamento se la domanda è relativa al rinnovo della carta europea per difesa personale, nonché fotocopia della licenza di porto d’armi di pistola comprovante l’avvenuto rinnovo. IMPORTAZIONE ARMI DA PAESI EXTRACOMUNITARI (art. 31 TULPS) Occorre inoltrare istanza in bollo, diretta alla Questura, da presentarsi al Commissariato di P.S. o alla Stazione Carabinieri competente per territorio, allegando: . • copia della ricevuta doganale . • copia del porto d’armi se titolare ovvero abilitazione al maneggio delle armi (che si prova . con l’esibizione del congedo illimitato ovvero autocertificazione o con l’attestato rilasciato da . una Sezione del Tiro a Segno nazionale. . • certificato medico di idoneità psicofisica rilasciato dall’Azienda Sanitaria locale ovvero da . . medici militari o della Polizia di Stato, qualora non in possesso di licenza di porto d’armi • certificato di residenza e stato di famiglia o autocertificazione • dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445) • marca da bollo da Euro 14,62 Non può essere autorizzata l’importazione di armi comuni da sparo non iscritte al Catalogo Nazionale delle Armi, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica non soggetti a catalogazione. Chi intende nel corso dello stesso anno solare importare armi in numero superiore a tre, deve munirsi, oltre della licenza del Questore, anche dell’apposita licenza del Prefetto. ESPORTAZIONE ARMI VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI (art. 31 TULPS) Occorre inoltrare istanza in bollo, diretta alla Questura, da presentarsi al Commissariato di P.S. o alla Stazione Carabinieri competenti per territorio allegando: . • denuncia originale delle armi che si intendono esportare . • copia del documento d’identità del destinatario (passaporto) • certificato di residenza e stato di famiglia o autocertificazione • marca da bollo da Euro 14,62 La licenza, autorizza all’esportazione entro il termine di 90 gg. dalla data di rilascio. La domanda deve contenere l’indicazione dello Stato a cui i materiali sono diretti e la ditta, persona od ente, cui sono ceduti; la fabbrica o il deposito da cui partono; la specie e la quantità dei materiali, nonché le modalità di esportazione (mezzo, valico di frontiera , dogana , spedizioniere ed operatore doganale) . Per le esportazioni di armi antiche, artistiche o rare è necessaria l’autorizzazione prevista dal D.M. 98/1977. MOVIMENTAZIONE ARMI IN AMBITO COMUNITARIO ACCORDO PREVENTIVO AL TRASFERIMENTO (art.11 (4) Direttiva CEE 91/477/CEE) L’autorizzazione è rilasciata dalla Questura nel caso in cui una o più armi debbano essere trasferite da un Paese dell’Unione Europea in Italia. Occorre presentare istanza in bollo, diretta alla Questura, al Commissariato di P.S. o alla Stazione Carabinieri allegando: • • copia di un documento di identità (passaporto o carta d’identità) -copia licenza di porto d’armi (se posseduto) -abilitazione al maneggio delle armi (che si prova con l’esibizione del congedo illimitato o autocertificazione o con l’attestato rilasciato da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale) -certificato di residenza e stato di famiglia o autocertificazione -copia di un documento d’identità del cedente (se privato) o della licenza di vendita (se armaiolo) certificato medico di idoneità psicofisica rilasciato dall’Azienda Sanitaria locale ovvero da medici militari o della Polizia di Stato, se non in possesso di porto d’armi in corso di validità dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445), se non in possesso di porto d’armi in corso di validità La domanda deve contenere l’indicazione dello stato di provenienza, generalità ed indirizzo del cedente ed i dati identificativi delle armi. Non si applica il limite al trasferimento di più di tre armi nel corso dello stesso anno solare. AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO (art. 11(2) Direttiva 91/477/CEE) L’autorizzazione è rilasciata dalla Questura nel caso in cui un’arma debba essere trasferita dall’Italia in un altro Paese dell’Unione Europea. Occorre presentare istanza in bollo, diretta alla Questura, al Commissariato di P.S. o alla Stazione Carabinieri competente per territorio allegando: • copia di un documento di identità (passaporto o carta d’identità) -denuncia armi in originale – copia di un documento d’identità del destinatario (se privato) o copia della licenza di vendita (se armaiolo) • accordo preventivo al trasferimento (se richiesto) rilasciato dall’autorità del Paese ove l’arma viene trasferita. La domanda deve contenere le stesse indicazioni previste per l’esportazione di armi verso Paesi extracomunitari, fatta eccezione del valico di frontiera, dogana ed operatore doganale. ARMI AD ARIA COMPRESSA “CON MODESTA CAPACITA’ OFFENSIVA ” (Legge 21.12.1999 n.526, Decreto Ministero dell’Interno 9.8.2001 n.362) Le armi ad aria compressa disciplinate dalla normativa indicata, sviluppano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule. Tale, essenziale, caratteristica deve essere certificata previa verifica di conformità e le armi suddette devono recare impresso uno specifico punzone. Dette armi possono essere acquistate da soggetti maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento; non sono sottoposte all’obbligo della denuncia prevista dall’art.38 del T.U.L.P.S.; per tali armi non si applicano i limiti di detenzione previsti dall’art. 10 della legge 110/75; il loro porto non è sottoposto ad autorizzazioni ma le stesse non possono essere portate fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo; il loro uso è consentito in poligoni e luoghi privati non aperti al pubblico; devono essere trasportate scariche e nella custodia. Per la loro esportazione , temporanea o definitiva, deve essere dato avviso scritto al Questore. Se entro dieci giorni dal ricevimento dell’avviso non intervengono provvedimenti dell’Autorità di Pubblica Sicurezza l’esportazione si intende autorizzata. Il Decreto Ministero dell’Interno 9 agosto 2001 n.362 disciplina, inoltre, il regime delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo. Le stesse seguono per gran parte le norme anzi riportate ma il loro porto è soggetto alla normativa vigente per le armi comuni da sparo. Licenza di istituto di vigilanza privata (art. 134 T.U.L.P.S.) La licenza autorizza all'espletamento di servizi di vigilanza a beni mobili ed immobili nelle varie tipologie e/o al trasporto e scorta valori. Competente al rilascio è l’Ufficio Territoriale del Governo, sito in Via IV Novembre 119/A, alla quale le istanze, anche per il tramite della Questura, devono essere inoltrate corredate della seguente documentazione: . • legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in nome e per conto di società; . • potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di locazione, ecc.); . • capacità tecnica del titolare dell'istituto (provato, per lo più, con pregresso servizio in Corpi . di Polizia o in Istituti già autorizzati); . • agibilità dei locali e loro destinazione d'uso all'attività richiesta, rilasciata dal comune . competente; . • dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di sicurezza idoneo alla custodia . delle armi; . • tabella delle operazioni autorizzate, comprensiva di tariffe conformi alle regole attuali di . mercato, vistata dal l’Ufficio Territoriale del Governo, sito in Via IV Novembre 119/A, ; . • deposito cauzionale su libretto postale vincolato a favore del l’Ufficio Territoriale del . Governo, sito in Via IV Novembre 119/A. ( per l’importo contattare l’Uff.Territoriale del . Governo al numero telefonico 06.67291) Licenza di istituto di investigazioni private ed informazioni commerciali 134 TULPS) (art. La licenza autorizza all'attività di investigazione ed alla raccolta di informazioni commerciali per conto di privati. Competente al rilascio è l’Ufficio Territoriale del Governo, sito in Via IV Novembre 119/A, al quale le istanze, anche per il tramite della Questura, possono essere inoltrate corredate della seguente documentazione: . •legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in nome e per conto di società; . •potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di locazione, ecc.); . •capacità tecnica del titolare dell'istituto (provato, per lo più, con pregresso servizio in Corpi . di Polizia o in Istituti già autorizzati); . •agibilità dei locali e loro destinazione d'uso all'attività richiesta, rilasciata dal comune . competente; . •tabella delle operazioni autorizzate, comprensiva di tariffe conformi alle regole attuali di . mercato, vistata dall’Ufficio Territoriale del Governo, sito in Via IV Novembre 119/A ; . •deposito cauzionale su libretto postale vincolato a favore dell’Ufficio Territoriale del . Governo, sito in Via IV Novembre 119/A (consultare U.T.G. 06/67291) : •registro delle operazioni da fare vidimare in Questura presso i Commissariati di P.S. ovvero dal Sindaco nei comuni sprovvisti dell’Ufficio di P.S. Licenza per la raccolta di prove nell'ambito del processo penale (art. 222 Norme di attuazione del C.P.P.) La licenza autorizza alla raccolta di prove su incarico del difensore. Competente al rilascio è l’Ufficio Territoriale del Governo, sito in Via IV Novembre 119/A, al quale le istanze, anche per il tramite della Questura, possono essere inoltrate corredate della seguente documentazione: . •legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in nome e per conto di società; . •potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di locazione, ecc.); . •capacità tecnica del titolare dell'istituto (provato, per lo più, con pregresso servizio in Corpi . di Polizia o in Istituti già autorizzati); . •agibilità dei locali e loro destinazione d'uso all'attività richiesta, rilasciata dal comune . competente; . •tabella delle operazioni autorizzate, comprensiva di tariffe conformi alle regole attuali di . mercato, vistata dall’Ufficio Territoriale del Governo, sito in Via IV Novembre 119/A; . •deposito cauzionale su libretto postale vincolato a favore dell’Ufficio Territoriale del . Governo, sito in Via IV Novembre 119/A. (per l’importo contattare l’Uff.Territoriale del . Governo al numero telefonico 06.67291) Licenza per il commercio di preziosi . . . . La licenza autorizza al commercio di oggetti preziosi nuovi. Competenti al rilascio sono i Commissariati di P.S., presso i quali l'istanza, compilata sull'apposito modello, reperibile sul sito www.poliziadistato.it, può essere presentata corredata della seguente documentazione: • legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in nome e per conto di società; •potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di locazione, ecc.); •ricevuta di versamento di Euro 270,00 su c/c 8003 intestato all'Ufficio Registro Tasse e Concessioni Governative di Roma Licenza per il commercio di preziosi all'ingrosso . . . . . . . La licenza autorizza al commercio all'ingrosso di oggetti preziosi nuovi. Competenti al rilascio sono i Commissariati di P.S., presso i quali l'istanza, compilata sull'apposito modello, può essere presentata corredata della seguente documentazione: •legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in nome e per conto di società; •potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di locazione, ecc.); •agibilità dei locali e conformità della loro destinazione d'uso all’attività richiesta, rilasciata dal comune competente; •dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di sicurezza idoneo; •ricevuta di versamento di euro 270,00 su c/c 8003 intestato all'Ufficio Registro Tasse e Concessioni Governative di Roma Aggiornamento su gli importi delle tasse di Concessione Governativa dovute per il rilascio della Licenza per l’esercizio di attività relative a metalli preziosi (art.127 del T.U.L.P.S. e art.244, 1° c. del Relativo Regolarmento). Pertanto gli importi dovuti sono i seguenti: a) fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini: Euro 404,00 b) agenti, rappresentanti, commessi, viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri ), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi: Euro 81,00 c) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi:Euro 202,00. Licenza per agenzia di affari Autorizza ad un'attività giuridica o materiale da svolgere su mandato (cc.dd. "attività per conto terzi"), anche sotto forma di esposizioni, mostre, fiere campionarie e simili. Il campo di applicazione è molto vasto (disbrigo pratiche, recupero crediti, vendita auto usate, ecc.). Competente al rilascio è la Questura di Roma, ove la dichiarazione, compilata sull'apposito modulo, può essere presentata. I requisiti da autocertificare sono i seguenti: . •legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in nome e per conto di società; . •potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di locazione, ecc.); . •agibilità dei locali e conformità alla loro destinazione d'uso, rilasciata dal Comune; . •sorvegliabilità dei locali, da provare con allegati planimetrici; . •tabella delle operazioni autorizzate, comprensiva di tariffe conformi alle regole attuali di . mercato, vistata dall'Ufficio; . •deposito cauzionale su libretto postale vincolato a favore dell’Ufficio Territoriale del . Governo, sito in Via IV Novembre 119/A ; . •registro delle operazioni da fare vidimare nel capoluogo in Questura (ove istituiti i . Commissariati di P.S. sezionali, in detti uffici), in provincia nei comuni sedi di Commissariati . di P.S. distaccati , nei restanti comuni della provincia dal Sindaco. Entro 60 giorni dalla . ricezione dell'istanza, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di accertare la sussistenza di . tutti i requisiti, interrompendo se del caso l'attività. Licenza per l'esercizio di scommesse . . . . . . . . Autorizza alla raccolta delle scommesse per le gare consentite dall'ordinamento. Competente al rilascio è la Questura di Roma, ove l'istanza, compilata sull'apposito modulo, può essere presentata. I requisiti da autocertificare sono i seguenti: •legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in nome e per conto di società; •assenso del rappresentante preposto; •potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di locazione, ecc.); •agibilità dei locali e conformità alla loro destinazione d'uso, rilasciata dal Comune; •sorvegliabilità dei locali, da provare con allegati planimetrici; •possesso di licenza comunale ; •concessione all'esercizio di scommesse da parte dei competenti Organi dello Stato; Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di accertare la sussistenza di tutti i requisiti, interrompendo se del caso l'attività. Il titolo deve essere rinnovato annualmente mediante dichiarazione di prosecuzione dell'attività. Permessi di soggiorno per stranieri ( a cura dell’Ufficio Immigrazione ) In data 30.07.2002, n.189 presso la Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo, è stato istituito lo “Sportello Unico” sito in Piazza Tommaso de Cristoferis n.3 00159 Roma, aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00. www.prefettura.roma.it L’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma sito in Via Teofilo Patini nr.1, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, accetterà, presso i propri sportelli, le sottoelencate istanze di permesso di soggiorno: • • • • • • • • • • • affari cure mediche gara sportiva missione motivi umanitari asilo politico (richiesta-rilascio) minore età giustizia status apolide (rilascio) integrazione minore invito. Pertanto tutte le istanze di richiesta, di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno dovranno essere Inoltrate alle Poste acquisendo il previsto Kit. Adozione Affidamento Aggiornamento della carta di soggiorno Aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto) Attesa occupazione Attesa riacquisto cittadinanza Asilo politico rinnovo Carta di soggiorno cittadini U.E. Carta di soggiorno per stranieri Conversione permesso di soggiorno Duplicato della carta di soggiorno Duplicato Permesso di soggiorno Famiglia Famiglia minore 14-18 anni Lavoro Autonomo Lavoro Subordinato Lavoro casi particolari previsti Lavoro subordinato-stagionale Missione Motivi Religiosi Residenza elettiva Ricerca scientifica Status apolide rinnovo Studio Tirocinio formazione professionale Turismo N.B. IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER TURISMO NON E’ RINNOVABILE E NON CONSENTE DI SVOLGERE ALCUNA ATTIVITA’ LAVORATIVA SALVO CONVERSIONE DI CUI ALL’ART. 39 co, 7 D.P.R. 394/99. AFFARI: • polizza assicurativa contro infortuni; • I richiedenti provenienti dai Paesi esenti dall’obbligo di visto d’ingresso, devono altresì produrre: dichiarazione della società, attestante la durata (max 90 gg.) e la finalità economico commerciale del soggiorno. N.B. IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER AFFARI NON E’ RINNOVABILE E NON CONSENTE DI SVOLGERE ALCUNA ATTIVITA’ LAVORATIVA SALVO CONVERSIONE DI CUI ALL’ART. 39 co, 7 D.P.R. 394/99. Minori Informazioni in tema di minori Presso la Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Roma opera un Nucleo in grado di dare risposte qualificate e professionali sui problemi concernenti i minori. Se vostro figlio si trova in un momento di difficoltà o avete notizia di maltrattamenti subiti da minori, potete parlarne con il personale di questo Nucleo che vi aiuterà, garantendo la riservatezza, ad illustrare serenamente le vostre storie. Compiti dell'Ufficio Minori L'Ufficio si occupa di: . • violenze, maltrattamenti ed abusi sessuali in danno di minori; . • abbandono di minori; . • uso o spaccio di sostanze stupefacenti ad opera di minori; . • “turismo sessuale”; . • sfruttamento del lavoro minorile; . • evasione scolastica; . • criminalità diffusa minorile ed ogni caso di disagio e difficoltà. Pur assolvendo le funzioni di "pronto soccorso" nei settori sopraindicati, l'Ufficio non svolge attività investigativa, che viene invece curata dalla Sezione Specializzata operante in seno alla Squadra Mobile, dove verranno indirizzati gli utenti nelle ipotesi di specifici fatti - reato. Arruolamenti e concorsi Informazioni su arruolamenti e concorsi Per ricevere informazioni inerenti il reclutamento di unità di leva nella Polizia di Stato quali Agenti Ausiliari, o sui concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ci si può rivolgere all'Ufficio Concorsi della Questura, sito in via Statilia n.30, Tel. 06.772781, nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00, oppure consultare il sito internet www.poliziadistato.it, sezione concorsi.