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COMUNICATO n° 6 - GIUGNO 2014
1. Dal 1° giugno nuovi libretti per caldaie e condizionatori – Cosa dice la normativa
Dal primo giugno nuovo libretto unico per gli impianti termici installati negli uffici, nelle imprese e nelle
abitazioni private. Dalla stessa data il libretto diventerà obbligatorio anche per i dispositivi di
climatizzazione estiva.
Il nuovo libretto non sarà suddiviso in due distinti modelli (libretti di centrale e l’altro di impianto), ma sarà
costituito da un unico documento, composto da tante schede, utilizzabili in funzione delle apparecchiature
componenti l’impianto. Nel nuovo libretto sarà possibile indicare la presenza sia dell’impianto termico (di
qualsiasi potenza), sia dell’impianto di climatizzazione estiva. E’ con il D.M. 10 febbraio 2014 (pubblicato
in G.U. n.55 del 7 marzo 2014) che sono stati definiti i nuovi modelli di libretto di impianto per la
climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica.
Il libretto di impianto per gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva sarà disponibile in forma
cartacea o elettronica. Nel primo caso verrà conservato dal responsabile dell’impianto che ne curerà
l’aggiornamento; il libretto di impianto elettronico invece, sarà conservato presso il catasto informatico
dell’autorità competente e verrà aggiornato di volta in volta dagli operatori interessati, che vi potranno
accedere mediante una password personale.
Se un edificio sarà servito da due impianti distinti, uno per la climatizzazione invernale e uno per la
climatizzazione estiva, che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali
riscaldati e raffreddati, saranno necessari due libretti di impianto distinti. In tutti gli altri casi sarà
sufficiente un solo libretto di impianto.
COMPILAZIONE: il libretto dovrà essere compilato per la prima volta dall’installatore, quando verrà messo
in funzione l’impianto e poi aggiornato dal responsabile o dal manutentore.
Dal 1° giugno 2014 spetterà direttamente al responsabile dell’impianto (che nei piccoli è l’utente, nel
condominio è l’amministratore) recepire il nuovo modello, trascrivere sulla prima pagina i dati identificativi
dell’impianto e poi consegnarlo, al momento del controllo, al manutentore per l’aggiornamento.
Per gli impianti esistenti al 01/06/2014 i “libretti di centrale” e i “libretti di impianto” compilati in
precedenza, dovranno essere allegati al nuovo “libretto per la climatizzazione”.
SANZIONI: Le sanzioni in caso di inadempimenti legati alla manutenzione degli impianti termici, sono
disciplinate dalla normativa nazionale (art. 15 D.Lgs. 192 del 19/08/2005) o dalle disposizioni dettate
dalle regioni.
Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare che non provvede alla manutenzione degli impianti
termici, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 € e non superiore a 3.000 €.
L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione, che non redige un rapporto di controllo tecnico,
è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 € e non superiore a 6.000 €.
2. La formazione dei lavoratori in caso di trasferimento o cambio mansione - (Fonte Necsi)
Segnaliamo una nota del Ministero del Lavoro, (nota n. 20791 del 27 novembre 2013), che risponde alle
richieste di chiarimento che hanno riguardato la corretta interpretazione dell'art. 37, comma 4, lett. b),
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in merito alla formazione di lavoratori che siano stati meramente trasferiti da un
servizio all'altro (reparto o ufficio) della medesima azienda, mantenendo la medesima qualifica.
L'art. 37, c. 4, lett. b) citato recita: "La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono
avvenire in occasione: ... b) dei trasferimento o cambiamento di mansioni".
Dalla lettura dell'art. 37 emerge che i casi nei quali è previsto l'obbligo formativo (costituzione del rapporto
di lavoro o inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; trasferimento o
cambiamento di mansioni; introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove
sostanze e preparati pericolosi) si caratterizzano per una sostanziale variazione dei rischi cui
potenzialmente potrebbe essere esposto il lavoratore in relazione al suo inserimento nell’organizzazione
lavorativa dell'azienda ed alle caratteristiche che contraddistinguono le competenze acquisite dal
lavoratore medesimo, tali da richiedere un adeguamento formativo.
Posto che il discrimine del citato articolo 37, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 attiene non già alla
variazione di qualifica bensì alla variazione di mansione e/o al trasferimento, il presente parere si riferisce
al trasferimento del lavoratore da un servizio all'altro della medesima azienda indipendentemente dal
riferimento alla qualifica contrattualmente individuata.
La necessità di integrare la formazione del lavoratore nel caso in cui lo stesso venga trasferito nell'ambito
della stessa azienda dev’essere valutata in considerazione della prestazione di lavoro nel nuovo servizio
(reparto o ufficio) al quale è trasferito, che potrebbe esporre il lavoratore a rischi sui quali non è stato
precedentemente formato (ad es. nuove procedure operative e di emergenza da seguire), avendo
riferimento anche al luogo in cui essa è ubicata (ad es. in caso di differenze sostanziali della nuova
postazione di lavoro e delle relative dotazioni, e di variazione delle vie e delle uscite di emergenza).
In sintesi, qualora il lavoratore, pur mantenendo la medesima qualifica, venga destinato a mansioni diverse
da quelle precedentemente svolte, dovrà essere sottoposto ad una formazione specifica. Nel caso in cui,
invece, il lavoratore venga trasferito ad altro reparto/ufficio della stessa unità produttiva, pur svolgendo le
stesse mansioni, il datore di lavoro dovrà considerare l'opportunità di programmare gli eventuali
aggiornamenti formativi necessari tenendo conto, anche sulla scorta del documento di valutazione dei
rischi, della sussistenza di effettive e concrete esigenze di adeguamento del patrimonio formativo del
dipendente.
3. Decreto-legge 30/12/2013, n. 150 - art. 11 Proroga di termini in materia di Turismo
1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di
prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con
oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9
aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al
piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno
16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.
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Comunicato Sicurezza Giugno 2014