LO.GI SICUREX Informa COMUNICATO n° 6 - GIUGNO 2014 1. Dal 1° giugno nuovi libretti per caldaie e condizionatori – Cosa dice la normativa Dal primo giugno nuovo libretto unico per gli impianti termici installati negli uffici, nelle imprese e nelle abitazioni private. Dalla stessa data il libretto diventerà obbligatorio anche per i dispositivi di climatizzazione estiva. Il nuovo libretto non sarà suddiviso in due distinti modelli (libretti di centrale e l’altro di impianto), ma sarà costituito da un unico documento, composto da tante schede, utilizzabili in funzione delle apparecchiature componenti l’impianto. Nel nuovo libretto sarà possibile indicare la presenza sia dell’impianto termico (di qualsiasi potenza), sia dell’impianto di climatizzazione estiva. E’ con il D.M. 10 febbraio 2014 (pubblicato in G.U. n.55 del 7 marzo 2014) che sono stati definiti i nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica. Il libretto di impianto per gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva sarà disponibile in forma cartacea o elettronica. Nel primo caso verrà conservato dal responsabile dell’impianto che ne curerà l’aggiornamento; il libretto di impianto elettronico invece, sarà conservato presso il catasto informatico dell’autorità competente e verrà aggiornato di volta in volta dagli operatori interessati, che vi potranno accedere mediante una password personale. Se un edificio sarà servito da due impianti distinti, uno per la climatizzazione invernale e uno per la climatizzazione estiva, che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati, saranno necessari due libretti di impianto distinti. In tutti gli altri casi sarà sufficiente un solo libretto di impianto. COMPILAZIONE: il libretto dovrà essere compilato per la prima volta dall’installatore, quando verrà messo in funzione l’impianto e poi aggiornato dal responsabile o dal manutentore. Dal 1° giugno 2014 spetterà direttamente al responsabile dell’impianto (che nei piccoli è l’utente, nel condominio è l’amministratore) recepire il nuovo modello, trascrivere sulla prima pagina i dati identificativi dell’impianto e poi consegnarlo, al momento del controllo, al manutentore per l’aggiornamento. Per gli impianti esistenti al 01/06/2014 i “libretti di centrale” e i “libretti di impianto” compilati in precedenza, dovranno essere allegati al nuovo “libretto per la climatizzazione”. SANZIONI: Le sanzioni in caso di inadempimenti legati alla manutenzione degli impianti termici, sono disciplinate dalla normativa nazionale (art. 15 D.Lgs. 192 del 19/08/2005) o dalle disposizioni dettate dalle regioni. Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare che non provvede alla manutenzione degli impianti termici, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 € e non superiore a 3.000 €. L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione, che non redige un rapporto di controllo tecnico, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 € e non superiore a 6.000 €. 2. La formazione dei lavoratori in caso di trasferimento o cambio mansione - (Fonte Necsi) Segnaliamo una nota del Ministero del Lavoro, (nota n. 20791 del 27 novembre 2013), che risponde alle richieste di chiarimento che hanno riguardato la corretta interpretazione dell'art. 37, comma 4, lett. b), D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in merito alla formazione di lavoratori che siano stati meramente trasferiti da un servizio all'altro (reparto o ufficio) della medesima azienda, mantenendo la medesima qualifica. L'art. 37, c. 4, lett. b) citato recita: "La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: ... b) dei trasferimento o cambiamento di mansioni". Dalla lettura dell'art. 37 emerge che i casi nei quali è previsto l'obbligo formativo (costituzione del rapporto di lavoro o inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; trasferimento o cambiamento di mansioni; introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi) si caratterizzano per una sostanziale variazione dei rischi cui potenzialmente potrebbe essere esposto il lavoratore in relazione al suo inserimento nell’organizzazione lavorativa dell'azienda ed alle caratteristiche che contraddistinguono le competenze acquisite dal lavoratore medesimo, tali da richiedere un adeguamento formativo. Posto che il discrimine del citato articolo 37, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 attiene non già alla variazione di qualifica bensì alla variazione di mansione e/o al trasferimento, il presente parere si riferisce al trasferimento del lavoratore da un servizio all'altro della medesima azienda indipendentemente dal riferimento alla qualifica contrattualmente individuata. La necessità di integrare la formazione del lavoratore nel caso in cui lo stesso venga trasferito nell'ambito della stessa azienda dev’essere valutata in considerazione della prestazione di lavoro nel nuovo servizio (reparto o ufficio) al quale è trasferito, che potrebbe esporre il lavoratore a rischi sui quali non è stato precedentemente formato (ad es. nuove procedure operative e di emergenza da seguire), avendo riferimento anche al luogo in cui essa è ubicata (ad es. in caso di differenze sostanziali della nuova postazione di lavoro e delle relative dotazioni, e di variazione delle vie e delle uscite di emergenza). In sintesi, qualora il lavoratore, pur mantenendo la medesima qualifica, venga destinato a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, dovrà essere sottoposto ad una formazione specifica. Nel caso in cui, invece, il lavoratore venga trasferito ad altro reparto/ufficio della stessa unità produttiva, pur svolgendo le stesse mansioni, il datore di lavoro dovrà considerare l'opportunità di programmare gli eventuali aggiornamenti formativi necessari tenendo conto, anche sulla scorta del documento di valutazione dei rischi, della sussistenza di effettive e concrete esigenze di adeguamento del patrimonio formativo del dipendente. 3. Decreto-legge 30/12/2013, n. 150 - art. 11 Proroga di termini in materia di Turismo 1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.