EDILIZIA
E TERRITORIO
n˚ 37
2010
SICUREZZA
9
CIRCOLARE MINISTERO LAVORO 29/2010
Autorizzazioni per i ponteggi
valide 10 anni dal rilascio
Le vecchie fino a maggio 2018
Il ministero del Lavoro con una serie di risposte a
quesiti ha fornito chiarimenti in materia di ponteggi.
In primo luogo sulla validità che è pari a dieci anni
dal rilascio. Per tutti i nulla osta precedenti al 15
maggio 2008 la scadenza è però il 14 maggio 2018.
DI
R
ANTONIO CARRA E DANIELE VERDESCA
innovo dell’autorizzazione
ministeriale, uso del ponteggio come protezione collettiva per il lavoro in quota, obbligo di irrigidimenti in presenza di
apparecchi di sollevamento, utilizzo di fermapiedi e basette diverse
da quelle in legno, uso dei componenti di protezione in plastica per
la protezione dei passaggi, utilizzo
di innesti e tubi sui ponteggi prefabbricati. Sono questi, in estrema
sintesi, gli elementi procedurali e
tecnici a cui il ministero del Lavoro, direzione generale della Tutela
delle condizioni di lavoro, ha dato
risposta con la circolare n. 29 del
27 agosto 2010, relativa ai quesiti
concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
(capo II, titolo IV, Dlgs 81/2008,
così come modificato dal Dlgs
1067/2009, d’ora in poi abbreviato
in Tus). Vediamo allora nel dettaglio i diversi quesiti – procedurali
e tecnici – a cui il Ministero ha
provveduto a dare interpretazione
autentica.
Testo a pagina
27
te normativo, la legislazione vigente, all’articolo 131, disciplina il
tema dell’autorizzazione alla costruzione e all’impiego dei ponteggi fissi (sono quindi esclusi i ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o
La domanda
deve descrivere
le caratteristiche
di resistenza
dei materiali e indicare
le prove di carico
non); viene previsto come per ciascuna tipologia di ponteggio il fabbricante sia obbligato a chiedere al
ministero del Lavoro l’autorizzaL’autorizzazione
zione alla costruzione e all’impieDal punto di vista prettamen- go, corredando la domanda di una
relazione in cui dovranno essere
specificati i seguenti elementi (articolo 132):
1) descrizione degli elementi
che costituiscono il ponteggio, le
loro dimensioni (con le tolleranze
ammissibili) e lo schema dell’insieme;
2) caratteristiche di resistenza
dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i
singoli materiali;
3) indicazione delle prove di
carico a cui sono stati sottoposti i
vari elementi;
4) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni d’impiego;
5) istruzioni per le prove di
carico del ponteggio;
6) istruzioni per il montaggio,
l’impiego e lo smontaggio del ponteggio;
7) schemi tipo di ponteggio
con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza
dei ponteggi e di larghezza degli
impalcati per i quali non sussiste
l’obbligo di calcolo per ogni singola applicazione.
Possono essere autorizzati alla costruzione e all’impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra
n˚ 37
2010
10
SICUREZZA
EDILIZIA
E TERRITORIO
CIRCOLARE MINISTERO LAVORO 29/2010
BARACCAMENTI, COSTI NEL PIANO SICUREZZA
Tutti i costi relativi ai «baraccamenti di cantiere», dedicati all’igiene e alla
salute del personale che vi lavora, sono da calcolare nel Piano di sicurezza
e coordinamento (Psc), compresi i costi di manutenzione e uso degli stessi
come, ad esempio, l’energia per il riscaldamento e la climatizzazione. È
questa, in estrema sintesi, la risposta che il ministero del Lavoro, con
circolare del 19 agosto 2010, dà a una richiesta dei costruttori in merito al
tema degli apprestamenti e al loro computo nella forma di «costi per la
sicurezza».
Il quesito, in particolare, verteva sulla possibilità che tra i costi della
sicurezza potessero essere ricomprese, oltre alle spese di installazione
iniziale, anche quelle relative al riscaldamento e/o condizionamento, come
anche pulizia e manutenzioni.
Il Ministero, ricordando in primis come i «baraccamenti» siano espressamente previsti dalla normativa nel computo dei costi per la sicurezza
(allegato XV, Dlgs 81/2008 e s.m.i.: «[…] gabinetti, locali per lavarsi,
spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori […]»), precisa
poi come il calcolo dei predetti costi per gli apprestamenti previsti dal Psc
debba essere realizzato (stimato) «[…] per tutta la durata delle lavorazioni
previste nel cantiere […]» (allegato XV, Dlgs 81/2008 e s.m.i., punto 4.1.1,
lettera a).
Stante quanto previsto dalla normativa e tenuto conto come la stessa
precisi che «Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende,
quando applicabile, la posa in opera e il successivo smontaggio, manutenzione e l’ammortamento […]» (allegato XV, Dlgs 81/2008 e s.m.i., punto
4.1.3), il Ministero conferma che le spese di manutenzione dei predetti
«baraccamenti» possano considerarsi ricomprese tra i costi della sicurezza.
Parimenti, sempre nel Psc, andranno considerate le spese di riscaldamento
e/o condizionamento, nonché di pulizia, risultando necessarie per il corretto utilizzo degli stessi baraccamenti.
i montanti della stessa fila, a condizione che i risultati (adeguatamente verificati dalle prove di carico
condotte su prototipi significativi
degli schemi funzionali), garantiscano la sussistenza dei gradi di
sicurezza previsti dalle norme di
buona tecnica.
Sempre il ministero del Lavoro, in aggiunta all’autorizzazione
predetta, può attestare – a richiesta
– la rispondenza del ponteggio già
autorizzato anche agli standard
Uni En 12810 e Uni En 12811 o
Uni En 74 per i giunti.
La conseguenza operativa delle predette procedure è che chiunque intenda impiegare ponteggi è
obbligato a farsi rilasciare dal fabbricante copia delle autorizzazioni
ministeriali e delle istruzioni e de-
gli schemi delineati nella relazione tecnica di accompagnamento.
La validità temporale
Il nodo posto al ministero, però, non era relativo tanto alle modalità di ottenimento dell’autorizzazione ma, soprattutto, alla sua
validità nel tempo. Sempre all’articolo 131 del Tus, infatti, viene
previsto come l’autorizzazione sia
soggetta a rinnovo decennale, con
l’obiettivo di verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione
del progresso tecnico, senza però
dare alcuna altra precisazione sulle soglie temporali e sulle procedure amministrative.
Per sciogliere qualsiasi dubbio il ministero, sin dall’inizio della circolare, chiarisce che:
1) per le autorizzazioni rilasciate prima del 15 maggio 2008
(data di entrata in vigore del Tus)
il calcolo temporale parte proprio
dalla stessa; detta validità, di conseguenza, deve intendersi estesa
sino al 14 maggio 2018;
2) per le autorizzazioni rilasciate successivamente al 14 maggio 2008, invece, la validità decennale andrà a decorrere dalla data
stessa del rilascio.
In ogni caso è opportuno ricordare come l’obbligo di richiedere
il rinnovo dell’autorizzazione ministeriale riguardi il titolare dell’autorizzazione stessa e non l’impresa utilizzatrice del ponteggio.
La conseguenza di questo assioma
è che:
1) la predetta impresa che utilizza il ponteggio potrà continuare
a farlo anche dopo la cessazione
della validità decennale dell’autorizzazione medesima;
2) l’autorizzazione ministeriale dovrà considerarsi automaticamente sospesa (nei soli confronti
del titolare della stessa), in assenza dell’avvenuto rinnovo decennale.
I componenti
In quest’ottica di chiarimento
procedurale rientra anche il secondo quesito trattato dal ministero e
in particolare se, ogni qual volta
vengano acquistati elementi di
ponteggio, debba comunque essere allegato all’acquisto il «libretto» di autorizzazione ministeriale.
Per dare chiarezza a questa
domanda il ministero ricorda come sia lo stesso Tus, al comma 6
dell’articolo 131, a disporre «letteralmente» come: «Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi
rilasciare dal fabbricante copia dell’autorizzazione ministeriale […]
e delle istruzioni e schemi elencati
[…]». Viene opportunamente ricordato, inoltre, che anche al comma
1 dello stesso articolo (131), il Tus
stabilisca come: «Nei cantieri in
cui vengono usati ponteggi deve
essere tenuta ed esibita, a richiesta
EDILIZIA
E TERRITORIO
SICUREZZA
degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 131 (“libretto”)
[…] e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pimus)».
Non vi è incertezza, quindi,
sul fatto che qualunque uso del
ponteggio – o di suoi componenti
– sia strettamente legato alla presenza documentale del c.d. «libretto», con allegata autorizzazione
ministeriale.
Lavori in quota
A metà tra gli aspetti procedurali e quelli tecnici è il quesito in
merito all’uso del ponteggio in funzione di apprestamento collettivo
per la protezione dei lavoratori
che svolgono la loro attività in
quota, e in particolare qualora la
predetta attività si realizzi sulle
coperture e, quindi, in posizione
diversa dall’ultimo impalcato del
ponteggio.
Il ministero del Lavoro, in modo molto puntuale, elenca tutti i
passaggi normativi sulla base dei
quali è possibile dare una risposta
positiva al predetto quesito.
In primo luogo, ricorda la circolare ministeriale, l’articolo 111,
del Dlgs 81/2008 e successive modifiche, al comma 1 dispone che il
datore di lavoro, nei casi in cui i
lavori temporanei in quota non
possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza (lavorativa ed
ergonomica) a causa delle condizioni fisiche del luogo, abbia l’obbligo di scegliere le attrezzature
più idonee a garantire e a mantenere condizioni di lavoro sicure. La
scelta deve essere conforme ai seguenti criteri normativi:
1) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
2) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura
dei rischi dei lavori da eseguire,
alle sollecitazioni prevedibili e a
una circolazione priva di rischi.
Nel caso in cui il datore di
lavoro opti di non adottare misure
collettive, l’articolo 115, comma 1
n˚ 37
2010
11
CIRCOLARE MINISTERO LAVORO 29/2010
del Tus, richiede che i lavoratori
utilizzino idonei sistemi di protezione per l’uso specifico; questi
ultimi possono essere composti da
diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, ma comunque sempre conformi
alle specifiche norme tecniche.
L’elenco esemplificativo che il
Tus ha predisposto sui Dpi (assorbitori di energia, connettori, dispositivi retrattivi, guide o linee guida
flessibili, imbracature ecc.), non
comprende, ovviamente, i ponteggi.
A fronte di questo quadro normativo, già di per sé esaustivo, il
ministero ricorda come sia lo stesso Tus a indicare, nell’articolo
122, comma 1, come nei lavori in
quota debbano essere adottate, se-
Il ricorso a misure
di protezione collettiva
è prioritario
rispetto all’utilizzo
di dispositivi
individuali
guendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature/ponteggi,
o comunque idonee opere provvisionali e/o precauzionali atte a eliminare i pericoli di caduta di persone o cose (tutti gli apprestamenti citati debbono essere comunque
conformi a quanto disposto dall’allegato XVIII del Tus). Dopo aver
completato la disamina testuale di
molti degli aspetti tecnici del ponteggio, tra cui quelli relativi:
1) all’altezza dei montati che
deve superare di almeno 1,20 m il
piano dell’ultimo impalcato (articolo 125, comma 4); si può derogare a condizione che l’altezza dei
montanti superi di almeno 1 m
l’ultimo impalcato (articolo 138,
comma 5, lettera a);
2) alla parte interna dei monta-
ti in cui devono essere applicati
correnti e tavola fermapiede, a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato (articolo 125, comma 4);
3) all’obbligo di progetto (calcolo resistenza/stabilità e disegno
esecutivo) per ponteggi superiori a
20 m (articolo 133, comma 1);
4) all’obbligo, prima di procedere all’esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili,
ferma restando la predisposizione
di misure di protezione collettiva,
dell’accertamento della resistenza
sufficiente per sostenere il peso
degli operai e dei materiali d’impiego, la circolare conclude con
risposta positiva alla possibilità
dell’impiego di ponteggi come protezione collettiva per i lavoratori
che svolgono la loro attività sulle
coperture e, quindi, anche in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio. Viene però posta
la condizione che, per ogni singola realizzazione, a seguito di adeguata valutazione dei rischi, venga
eseguito uno specifico progetto.
Da tale progetto, firmato da ingegnere o architetto abilitato all’esercizio della professione, deve risultare, tra l’altro, quanto occorra per
definire lo specifico schema di
ponteggio nei riguardi dei carichi,
delle sollecitazioni e dell’esecuzione; tenendo conto, naturalmente,
della presenza dei lavoratori che
vi operano, sia sul ponteggio che
sulla copertura.
Le strutture
La circolare ministeriale prosegue poi nella disamina tecnica
di alcuni aspetti di dettaglio delle
strutture del ponteggio. In particolare:
1) qualora apparecchi di sollevamento vengano fissati direttamente sui montanti delle impalcature, detti montanti dovranno essere rafforzati e controventati, in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a
cui sono sottoposti. I montanti dei
ponteggi a cui sono applicati diret-
12
n˚ 37
2010
SICUREZZA
tamente gli elevatori, di conseguenza, devono essere di numero
ampiamente sufficiente e in ogni
caso non minore di 2; gli ancoraggi, inoltre, dovranno essere adeguati;
2) la sostituzione di fermapiedi prefabbricati di un ponteggio
con altri fermapiedi prefabbricati,
regolarmente autorizzati, ma appartenenti ad altra autorizzazione
ministeriale è possibile, conformemente alle procedure di compatibilità definite dalla lettera circolare
del ministero del 9 febbraio 1995;
3) non è obbligatorio che gli
elementi per la ripartizione dei carichi dei montanti al di sotto delle
piastre di base metalliche delle basette di un ponteggio debbano essere obbligatoriamente costituiti da
tavole in legno;
4) l’elemento in plastica impiegato per rivestire i giunti dei
ponteggi (a tubi e giunti) può costituire una soluzione per rendere sicuro il passaggio dei lavoratori,
EDILIZIA
E TERRITORIO
CIRCOLARE MINISTERO LAVORO 29/2010
così come previsto dal punto 1.5
dell’allegato XVIII del Tus. I predetti elementi non sono soggetti
ad autorizzazione e/o omologazione rilasciata da soggetto pubblico;
5) è possibile eliminare l’elemento contro lo sganciamento dei
montanti (c.d. «spina a verme»)
solo se il tubo interno di collegamento tra i montanti (c.d. «spinotto») sia di almeno 150 mm e vi
siano schemi-tipo privi di «spina a
verme» che presentino ancoraggi a
tutte le stilate in corrispondenza
del primo e dell’ultimo piano di
ponteggio, oltre che a tutti i piani
della prima e dell’ultima stilata;
6) è consentito l’impiego di
tubi in acciaio di diametro e spessore nominale pari a, rispettivamente, 48,3 mm e 2,9 mm dal
momento che i tubi dei montanti
dei ponteggi a montanti e traversi
prefabbricati non possono essere
considerati tubi sciolti quali quelli
dei ponteggi a tubi e giunti, ma
elementi che hanno subìto una la-
vorazione e, quindi, elementi prefabbricati. Resta, naturalmente,
l’obbligo di non ridurre i coefficienti di sicurezza fino a oggi adottati, nonché i carichi fissi e variabili e quant’altro possa intervenire
negativamente sulle verifiche di
calcolo del ponteggio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Scarica

Autorizzazioni per i ponteggi valide 10 anni dal rilascio Le vecchie