EDILIZIA E TERRITORIO n˚ 37 2010 SICUREZZA 9 CIRCOLARE MINISTERO LAVORO 29/2010 Autorizzazioni per i ponteggi valide 10 anni dal rilascio Le vecchie fino a maggio 2018 Il ministero del Lavoro con una serie di risposte a quesiti ha fornito chiarimenti in materia di ponteggi. In primo luogo sulla validità che è pari a dieci anni dal rilascio. Per tutti i nulla osta precedenti al 15 maggio 2008 la scadenza è però il 14 maggio 2018. DI R ANTONIO CARRA E DANIELE VERDESCA innovo dell’autorizzazione ministeriale, uso del ponteggio come protezione collettiva per il lavoro in quota, obbligo di irrigidimenti in presenza di apparecchi di sollevamento, utilizzo di fermapiedi e basette diverse da quelle in legno, uso dei componenti di protezione in plastica per la protezione dei passaggi, utilizzo di innesti e tubi sui ponteggi prefabbricati. Sono questi, in estrema sintesi, gli elementi procedurali e tecnici a cui il ministero del Lavoro, direzione generale della Tutela delle condizioni di lavoro, ha dato risposta con la circolare n. 29 del 27 agosto 2010, relativa ai quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (capo II, titolo IV, Dlgs 81/2008, così come modificato dal Dlgs 1067/2009, d’ora in poi abbreviato in Tus). Vediamo allora nel dettaglio i diversi quesiti – procedurali e tecnici – a cui il Ministero ha provveduto a dare interpretazione autentica. Testo a pagina 27 te normativo, la legislazione vigente, all’articolo 131, disciplina il tema dell’autorizzazione alla costruzione e all’impiego dei ponteggi fissi (sono quindi esclusi i ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o La domanda deve descrivere le caratteristiche di resistenza dei materiali e indicare le prove di carico non); viene previsto come per ciascuna tipologia di ponteggio il fabbricante sia obbligato a chiedere al ministero del Lavoro l’autorizzaL’autorizzazione zione alla costruzione e all’impieDal punto di vista prettamen- go, corredando la domanda di una relazione in cui dovranno essere specificati i seguenti elementi (articolo 132): 1) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, le loro dimensioni (con le tolleranze ammissibili) e lo schema dell’insieme; 2) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali; 3) indicazione delle prove di carico a cui sono stati sottoposti i vari elementi; 4) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni d’impiego; 5) istruzioni per le prove di carico del ponteggio; 6) istruzioni per il montaggio, l’impiego e lo smontaggio del ponteggio; 7) schemi tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo di calcolo per ogni singola applicazione. Possono essere autorizzati alla costruzione e all’impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra n˚ 37 2010 10 SICUREZZA EDILIZIA E TERRITORIO CIRCOLARE MINISTERO LAVORO 29/2010 BARACCAMENTI, COSTI NEL PIANO SICUREZZA Tutti i costi relativi ai «baraccamenti di cantiere», dedicati all’igiene e alla salute del personale che vi lavora, sono da calcolare nel Piano di sicurezza e coordinamento (Psc), compresi i costi di manutenzione e uso degli stessi come, ad esempio, l’energia per il riscaldamento e la climatizzazione. È questa, in estrema sintesi, la risposta che il ministero del Lavoro, con circolare del 19 agosto 2010, dà a una richiesta dei costruttori in merito al tema degli apprestamenti e al loro computo nella forma di «costi per la sicurezza». Il quesito, in particolare, verteva sulla possibilità che tra i costi della sicurezza potessero essere ricomprese, oltre alle spese di installazione iniziale, anche quelle relative al riscaldamento e/o condizionamento, come anche pulizia e manutenzioni. Il Ministero, ricordando in primis come i «baraccamenti» siano espressamente previsti dalla normativa nel computo dei costi per la sicurezza (allegato XV, Dlgs 81/2008 e s.m.i.: «[…] gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori […]»), precisa poi come il calcolo dei predetti costi per gli apprestamenti previsti dal Psc debba essere realizzato (stimato) «[…] per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere […]» (allegato XV, Dlgs 81/2008 e s.m.i., punto 4.1.1, lettera a). Stante quanto previsto dalla normativa e tenuto conto come la stessa precisi che «Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera e il successivo smontaggio, manutenzione e l’ammortamento […]» (allegato XV, Dlgs 81/2008 e s.m.i., punto 4.1.3), il Ministero conferma che le spese di manutenzione dei predetti «baraccamenti» possano considerarsi ricomprese tra i costi della sicurezza. Parimenti, sempre nel Psc, andranno considerate le spese di riscaldamento e/o condizionamento, nonché di pulizia, risultando necessarie per il corretto utilizzo degli stessi baraccamenti. i montanti della stessa fila, a condizione che i risultati (adeguatamente verificati dalle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali), garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica. Sempre il ministero del Lavoro, in aggiunta all’autorizzazione predetta, può attestare – a richiesta – la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche agli standard Uni En 12810 e Uni En 12811 o Uni En 74 per i giunti. La conseguenza operativa delle predette procedure è che chiunque intenda impiegare ponteggi è obbligato a farsi rilasciare dal fabbricante copia delle autorizzazioni ministeriali e delle istruzioni e de- gli schemi delineati nella relazione tecnica di accompagnamento. La validità temporale Il nodo posto al ministero, però, non era relativo tanto alle modalità di ottenimento dell’autorizzazione ma, soprattutto, alla sua validità nel tempo. Sempre all’articolo 131 del Tus, infatti, viene previsto come l’autorizzazione sia soggetta a rinnovo decennale, con l’obiettivo di verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico, senza però dare alcuna altra precisazione sulle soglie temporali e sulle procedure amministrative. Per sciogliere qualsiasi dubbio il ministero, sin dall’inizio della circolare, chiarisce che: 1) per le autorizzazioni rilasciate prima del 15 maggio 2008 (data di entrata in vigore del Tus) il calcolo temporale parte proprio dalla stessa; detta validità, di conseguenza, deve intendersi estesa sino al 14 maggio 2018; 2) per le autorizzazioni rilasciate successivamente al 14 maggio 2008, invece, la validità decennale andrà a decorrere dalla data stessa del rilascio. In ogni caso è opportuno ricordare come l’obbligo di richiedere il rinnovo dell’autorizzazione ministeriale riguardi il titolare dell’autorizzazione stessa e non l’impresa utilizzatrice del ponteggio. La conseguenza di questo assioma è che: 1) la predetta impresa che utilizza il ponteggio potrà continuare a farlo anche dopo la cessazione della validità decennale dell’autorizzazione medesima; 2) l’autorizzazione ministeriale dovrà considerarsi automaticamente sospesa (nei soli confronti del titolare della stessa), in assenza dell’avvenuto rinnovo decennale. I componenti In quest’ottica di chiarimento procedurale rientra anche il secondo quesito trattato dal ministero e in particolare se, ogni qual volta vengano acquistati elementi di ponteggio, debba comunque essere allegato all’acquisto il «libretto» di autorizzazione ministeriale. Per dare chiarezza a questa domanda il ministero ricorda come sia lo stesso Tus, al comma 6 dell’articolo 131, a disporre «letteralmente» come: «Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia dell’autorizzazione ministeriale […] e delle istruzioni e schemi elencati […]». Viene opportunamente ricordato, inoltre, che anche al comma 1 dello stesso articolo (131), il Tus stabilisca come: «Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta EDILIZIA E TERRITORIO SICUREZZA degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 131 (“libretto”) […] e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pimus)». Non vi è incertezza, quindi, sul fatto che qualunque uso del ponteggio – o di suoi componenti – sia strettamente legato alla presenza documentale del c.d. «libretto», con allegata autorizzazione ministeriale. Lavori in quota A metà tra gli aspetti procedurali e quelli tecnici è il quesito in merito all’uso del ponteggio in funzione di apprestamento collettivo per la protezione dei lavoratori che svolgono la loro attività in quota, e in particolare qualora la predetta attività si realizzi sulle coperture e, quindi, in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio. Il ministero del Lavoro, in modo molto puntuale, elenca tutti i passaggi normativi sulla base dei quali è possibile dare una risposta positiva al predetto quesito. In primo luogo, ricorda la circolare ministeriale, l’articolo 111, del Dlgs 81/2008 e successive modifiche, al comma 1 dispone che il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza (lavorativa ed ergonomica) a causa delle condizioni fisiche del luogo, abbia l’obbligo di scegliere le attrezzature più idonee a garantire e a mantenere condizioni di lavoro sicure. La scelta deve essere conforme ai seguenti criteri normativi: 1) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; 2) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei rischi dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e a una circolazione priva di rischi. Nel caso in cui il datore di lavoro opti di non adottare misure collettive, l’articolo 115, comma 1 n˚ 37 2010 11 CIRCOLARE MINISTERO LAVORO 29/2010 del Tus, richiede che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione per l’uso specifico; questi ultimi possono essere composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, ma comunque sempre conformi alle specifiche norme tecniche. L’elenco esemplificativo che il Tus ha predisposto sui Dpi (assorbitori di energia, connettori, dispositivi retrattivi, guide o linee guida flessibili, imbracature ecc.), non comprende, ovviamente, i ponteggi. A fronte di questo quadro normativo, già di per sé esaustivo, il ministero ricorda come sia lo stesso Tus a indicare, nell’articolo 122, comma 1, come nei lavori in quota debbano essere adottate, se- Il ricorso a misure di protezione collettiva è prioritario rispetto all’utilizzo di dispositivi individuali guendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature/ponteggi, o comunque idonee opere provvisionali e/o precauzionali atte a eliminare i pericoli di caduta di persone o cose (tutti gli apprestamenti citati debbono essere comunque conformi a quanto disposto dall’allegato XVIII del Tus). Dopo aver completato la disamina testuale di molti degli aspetti tecnici del ponteggio, tra cui quelli relativi: 1) all’altezza dei montati che deve superare di almeno 1,20 m il piano dell’ultimo impalcato (articolo 125, comma 4); si può derogare a condizione che l’altezza dei montanti superi di almeno 1 m l’ultimo impalcato (articolo 138, comma 5, lettera a); 2) alla parte interna dei monta- ti in cui devono essere applicati correnti e tavola fermapiede, a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato (articolo 125, comma 4); 3) all’obbligo di progetto (calcolo resistenza/stabilità e disegno esecutivo) per ponteggi superiori a 20 m (articolo 133, comma 1); 4) all’obbligo, prima di procedere all’esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, ferma restando la predisposizione di misure di protezione collettiva, dell’accertamento della resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali d’impiego, la circolare conclude con risposta positiva alla possibilità dell’impiego di ponteggi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e, quindi, anche in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio. Viene però posta la condizione che, per ogni singola realizzazione, a seguito di adeguata valutazione dei rischi, venga eseguito uno specifico progetto. Da tale progetto, firmato da ingegnere o architetto abilitato all’esercizio della professione, deve risultare, tra l’altro, quanto occorra per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione; tenendo conto, naturalmente, della presenza dei lavoratori che vi operano, sia sul ponteggio che sulla copertura. Le strutture La circolare ministeriale prosegue poi nella disamina tecnica di alcuni aspetti di dettaglio delle strutture del ponteggio. In particolare: 1) qualora apparecchi di sollevamento vengano fissati direttamente sui montanti delle impalcature, detti montanti dovranno essere rafforzati e controventati, in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. I montanti dei ponteggi a cui sono applicati diret- 12 n˚ 37 2010 SICUREZZA tamente gli elevatori, di conseguenza, devono essere di numero ampiamente sufficiente e in ogni caso non minore di 2; gli ancoraggi, inoltre, dovranno essere adeguati; 2) la sostituzione di fermapiedi prefabbricati di un ponteggio con altri fermapiedi prefabbricati, regolarmente autorizzati, ma appartenenti ad altra autorizzazione ministeriale è possibile, conformemente alle procedure di compatibilità definite dalla lettera circolare del ministero del 9 febbraio 1995; 3) non è obbligatorio che gli elementi per la ripartizione dei carichi dei montanti al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette di un ponteggio debbano essere obbligatoriamente costituiti da tavole in legno; 4) l’elemento in plastica impiegato per rivestire i giunti dei ponteggi (a tubi e giunti) può costituire una soluzione per rendere sicuro il passaggio dei lavoratori, EDILIZIA E TERRITORIO CIRCOLARE MINISTERO LAVORO 29/2010 così come previsto dal punto 1.5 dell’allegato XVIII del Tus. I predetti elementi non sono soggetti ad autorizzazione e/o omologazione rilasciata da soggetto pubblico; 5) è possibile eliminare l’elemento contro lo sganciamento dei montanti (c.d. «spina a verme») solo se il tubo interno di collegamento tra i montanti (c.d. «spinotto») sia di almeno 150 mm e vi siano schemi-tipo privi di «spina a verme» che presentino ancoraggi a tutte le stilate in corrispondenza del primo e dell’ultimo piano di ponteggio, oltre che a tutti i piani della prima e dell’ultima stilata; 6) è consentito l’impiego di tubi in acciaio di diametro e spessore nominale pari a, rispettivamente, 48,3 mm e 2,9 mm dal momento che i tubi dei montanti dei ponteggi a montanti e traversi prefabbricati non possono essere considerati tubi sciolti quali quelli dei ponteggi a tubi e giunti, ma elementi che hanno subìto una la- vorazione e, quindi, elementi prefabbricati. Resta, naturalmente, l’obbligo di non ridurre i coefficienti di sicurezza fino a oggi adottati, nonché i carichi fissi e variabili e quant’altro possa intervenire negativamente sulle verifiche di calcolo del ponteggio. © RIPRODUZIONE RISERVATA