L’INTERPOSIZIONE DI
MANODOPERA
Tav. 1 - INTERMEDIAZIONE E INTERPOSIZIONE:
QUALE DIFFERENZA?
Divieto di intermediazione:
è il divieto posto all’iniziativa privata, in concorrenza con quella
pubblica, di svolgere attività di collocamento della manodopera
attraverso la messa in contatto dei prestatori di lavoro con i
datori di lavoro (L. 29 aprile 1949 n. 264)
Corte di Giustizia CE 11.12.1997 (C-55/96 Job Centre c.Trib. civ
e pen. Milano)
Art. 10 d. lgs. n. 469/1997
Tav. 2 - Il collocamento privato:
l’attività di intermediazione
L’attività di mediazione tra domanda ed offerta di
lavoro comprende (L. 23.12.2000, n. 388, art. 117):
 raccolta curricula,
relativa banca dati;
preselezione
e
costituzione
 orientamento professionale;
 ricerca e selezione dei lavoratori;
 promozione e gestione dell’incontro tra domanda ed
offerta di lavoro;
 a richiesta, adempimenti conseguenti all’assunzione
(comunicazioni a enti pubblici).
Tav. 3 - IL DIVIETO DI INTERPOSIZIONE:
la nozione
Divieto di interposizione: è il fenomeno in base al quale i
lavoratori sono assunti da un datore di lavoro (interposto),
ma prestano la loro attività in favore esclusivamente di un
altro datore di lavoro (interponente), il quale in tal modo
ottiene la forza lavoro necessaria sopportando un più
basso costo del lavoro (L. 23 ottobre 1960 n. 1369).
Art. 1-11 l. n. 196/1997
(lavoro temporaneo)
Tav. 4 - IL DIVIETO DI INTERPOSIZIONE:
l’evoluzione normativa
• Art. 336 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. f) : divieto di
subappalto nei lavori pubblici, senza il consenso
dell’amministrazione appaltante.
• Art. 10 R.D. 13 marzo 1904 n. 141: “Il capo
esercente dell’impresa che dà a cottimo ai propri operai
lavori da eseguirsi nel proprio stabilimento, officina o
cantiere, permettendo loro di valersi per eseguirli di altri
operai da essi assunti e pagati, è obbligato ad assicurare
anche questi ultimi”.
• Art. 10 T.U. 10 novembre 1907 n. 818 (leggi sul
lavoro delle donne e dei fanciulli): corresponsabilità tra
imprenditore e capocottimo per normativa sicurezza.
Segue tav. 4 - IL DIVIETO DI INTERPOSIZIONE:
l’evoluzione normativa
• Art. 4 Contratto collettivo 22 febbraio 1934 per gli artisti
di varietà: si imputa “all’impresario” la responsabilità diretta
per i rischi degli artisti scritturati da un “capogruppo” o
“capotroupe”.
• Art. 1 Contratto collettivo 9 maggio 1936 per il settore
commercio prodotti alimentari: il titolare concessionario della
licenza commerciale è responsabile nei confronti dei dipendenti
degli esercenti in subconcessione per il rispetto degli standard
stabiliti dal contratto.
• Art. 8 Contratto collettivo 20 dicembre 1937 per la
disciplina dei cottimi nelle aziende industriali, artigiane e
cooperative: è vietato alle aziende di servirsi di cottimisti con
alle loro dipendenze altri lavoratori da essi direttamente
retribuiti, intercorrendo sempre il rapporto con l’azienda, e la
dipendenza tra lavoratori essendo riconducibile solo agli effetti
tecnici e disciplinari.
Tav. 5 - IL DIVIETO DI INTERPOSIZIONE nel
codice civile
Art. 2127 cc. “Divieto di interposizione nel lavoro a
cottimo”
“E’ vietato all’imprenditore di affidare a propri dipendenti
lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro
assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.
In caso di violazione di tale divieto, l’imprenditore
risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di
lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi
derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati”.
Tav. 6 - LEGGE N. 1369/1960, ART. 1: il divieto dello
“pseudo appalto”

I DIVIETI:
1.
Affidare, da parte dell’imprenditore, in appalto o in subappalto o in
qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l’esecuzione di
mere prestazioni di lavoro mediante l’impiego di manodopera assunta
e retribuita direttamente dall’appaltatore o dall’intermediario,
qualunque sia la natura dell’opera o del servizio.
2.
Affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società
anche cooperative, lavori da far eseguire a cottimo da prestatori di
opere assunti e retribuiti da tali intermediari.
RAPPORTO TRILATERALE
Tav. 7 - LA RELAZIONE TRIANGOLARE
Contratto di pseudo
appalto
Datore di lavoro
fittizio
(pseudoappaltatore
/interposto)
Datore di lavoro
effettivo
(pseudoappaltante /
interponente)
Rapporto di lavoro
di fatto
Rapporto di lavoro
di diritto
Lavoratore appaltato
Tav. 8 - LEGGE N. 1369/1960, ART. 1: le “mere
prestazioni di lavoro”

E’ vietato:
1.
Affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a
società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro
mediante l’impiego di manodopera assunta e retribuita direttamente
dall’appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera
o del servizio.
PRESUNZIONE LEGALE ASSOLUTA
Per appalto di mere prestazioni di lavoro si intende qualsiasi forma di appalto/sub
appalto, ove l’appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite
dall’appaltante, anche se per il loro uso l’appaltatore corrisponda un compenso.
Tav. 9 – La “presunzione legale” non è tutto !
Non sembra conforme alla legge n. 1369/1960 un appalto di
opere e servizi espletato con l’ausilio di mezzi tecnici del
committente (sotto qualunque forma prestati) e, da parte
dell’appaltatore, con solo impiego di personale e di quel tanto
di capitali necessari per corrispondere le paghe, ancorché ciò
comporti un certo rischio ed una certa organizzazione. Per
converso potrebbe ammettersi che un‘azienda, pur
adeguatamente fornita di macchine ed esercente una propria
attività, in un lavoro debba impegnare in prevalenza capitali e
personale, avvalendosi delle attrezzature dell’appaltante,
come nel caso in cui l’opera commessa richieda particolari
macchine di cui l’appaltatore non dispone, ma che rientri nel
suo ciclo di attività (Circ. Min. Lav. 7 novembre 1961 n. 22).
Segue tav. 9 - La “presunzione legale” non è tutto !
“Se
la mensa è ubicata nei locali dell’azienda, dotata di
mezzi della stessa quanto ad attrezzatura di cucine, mobili,
stoviglie e servizi, ivi compresa l’energia elettrica, il gas o
altro combustibile, occorrerà almeno, ai fini dell’esclusione,
che l’appaltatore conferisca il capitale circolante (viveri e
quanto altro necessario), nonché il personale occorrente,
obbligandosi a confezionare i diversi pasti dietro
corrispettivo di una cifra fissa precedentemente
concordata con l’azienda committente; in questo caso il
gestore della mensa conserva la sua individualità di
imprenditore, dovendo provvedere alla scelta ed all’acquisto
dei generi alimentari offerti dal mercato, con tutti i rischi
che ciò comporta, oltre che ai lavoratori da lui dipendenti”
(Circ. Min. Lav. 7 novembre 1961 n. 22).
Tav. 10 – La “presunzione legale” non basta !
“Con riguardo al divieto di intermediazione ed interposizione nelle
prestazioni di lavoro, occorre di volta in volta - al di là
dell'ipotesi di presunzione di interposizione fittizia prevista dal comma
3 dell'art. 1 cit. (per il caso di fornitura all'appaltatore da parte
del committente di capitale, macchine ed attrezzature) - procedere ad
una dettagliata analisi di tutti gli elementi che caratterizzano il
rapporto instaurato tra le parti, allo scopo di accertare:
1) se l'impresa appaltatrice, assumendo su di sé il rischio economico
dell'impresa, operi concretamente in condizioni di reale autonomia
organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente;
2) se sia provvista di una propria organizzazione d'impresa;
3) se in concreto assuma su di sé l'alea
attività produttiva oggetto dell'appalto;
economica
insita
nella
4) se i lavoratori impiegati per il raggiungimento di tali risultati siano
effettivamente diretti dall'appaltatore ed agiscano alle sue
dipendenze” (Cass. civ., sez. lav., 11 settembre 2000, n. 11957).
Segue tav. 10 - La “presunzione legale” non basta !
“Non si configura la fattispecie dell'interposizione
vietata dall'art. 1 l. n. 1369 del 1960, nel caso del
grande centro commerciale che, all'interno del proprio
spazio di vendita al pubblico, consente all'impresa
fornitrice di prodotti ortofrutticoli di curare con
personale proprio la migliore esposizione dei prodotti
stessi sui banconi,
la loro pesatura, confezione e
prezzatura, nonostante che i prodotti stessi siano
stati acquistati dal centro commerciale e da questo
rivenduti alla clientela” (Trib. Milano, 15 maggio 2000).
Tav. 11 - “PSEUDO APPALTO” E SANZIONI
 LE SANZIONI:
1. I lavoratori, occupati in violazione dei divieti stessi, sono
considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’imprenditore che
abbia effettivamente utilizzato le loro prestazioni e non dello
pseudo appaltante o dell’intermediario.
“In caso di interposizione nelle prestazioni di lavoro vietata dall’art. 1,
legge n. 1369/1960, l’interponente, effettivo utilizzatore delle
prestazioni lavorative, si sostituisce all’interposto nel rapporto di lavoro,
sicché l’eventuale licenziamento intimato da quest’ultimo è inesistente
giuridicamente e non impedisce al lavoratore di far valere in ogni tempo,
salva la prescrizione estintiva, il rapporto costituitosi ex lege con
l’interponente” (Cass., S.U., 21 marzo 1997 n. 2517).
Segue tav. 11 - “PSEUDO APPALTO” E SANZIONI
 LE SANZIONI:
2. Del trattamento retributivo e contributivo dei lavoratori è
responsabile l’imprenditore che ha beneficiato delle
prestazioni lavorative e, in via di garanzia, lo stesso
soggetto interposto.
“In caso di intermediazione vietata di mano d'opera, i lavoratori
dipendenti, se pure sono considerati a tutti gli effetti alle
dipendenze
dell'imprenditore
che effettivamente ne abbia
utilizzato le
prestazioni,
possono
comunque
richiedere
l'adempimento degli obblighi retributivi al datore di lavoro
apparente, sia perché essi possono non essere consapevoli della
sussistenza dell'intermediazione illecita, sia perché in ogni caso il
datore di lavoro interposto non può
essere
sottratto
alla
responsabilità "retributiva" nei confronti dei lavoratori da lui
formalmente dipendenti”.
Cass. civ., sez. lav., 3 marzo 2001, n. 3096
Segue tav. 11 - “PSEUDO APPALTO” E SANZIONI

LE SANZIONI:
3. C’è inoltre un’ ammenda proporzionata al n. dei lavoratori ed
alle giornate di impiego, pari a 5 euro al giorno, per ciascun
lavoratore. E’ a carico sia del datore di lavoro appaltante
che dell’appaltatore.
4. Vi sono, infine, le sanzioni connesse alla violazione della
normativa sul collocamento.
Tav. 12 - LEGGE N. 1369/1960, ART. 3: l’appalto lecito a
“tutela rafforzata”
 CAMPO DI APPLICAZIONE:
 Tutti gli appalti di opere e servizi, compresi i lavori di
facchinaggio, pulizia e manutenzione ordinaria, da
eseguirsi all’interno delle aziende con organizzazione e
gestione dell’appaltatore.
 DIRITTI DEI LAVORATORI:
 I lavoratori dell’appaltatore hanno diritto ad un
trattamento minimo inderogabile retributivo e ad un
trattamento normativo non inferiore a quello spettante ai
lavoratori dell’imprenditore-committente (cd. uniformità
di trattamento).
Segue tav. 12 - LEGGE N. 1369/1960, ART. 3: l’appalto
lecito a “tutela rafforzata”
 RESPONSABILITÀ
APPALTATORI:
DI
COMMITTENTI
E
 Gli imprenditori che appaltano opere e servizi da eseguirsi
nella propria azienda sono responsabili in solido con
l’appaltatore per il trattamento retributivo e normativo
spettante ai dipendenti di quest’ultimo.
 Analoga responsabilità solidale sussiste in merito
all’adempimento nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore
degli obblighi previdenziali e assistenziali.
Tav. 13 - L’appalto lecito a “tutela rafforzata”, nella
giurisprudenza
“Nell’interpretazione dell’art. 3 della l. n. 1369/1960,
proprio la dizione “nell’interno delle aziende” sta ad
indicare che l’attività dell’ appaltatore deve riguardare
un settore della organizzazione tecnica propria
dell’impresa concedente l’appalto, ossia uno dei servizi
principali o ausiliari predisposti ai fini della
realizzazione del suo ciclo produttivo”.
Cass. 30 ottobre 2001 n. 38770
Tav. 14 - LEGGE N. 1369/1960, ART. 5: l’appalto lecito
“esente da responsabilità solidale”
 Ipotesi nelle quali non si applicano i principi di cui all’art. 3:
 Costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti.
 Installazione o montaggio di impianti e macchinari.
 Lavori di manutenzione straordinaria.
 Trasporti esterni da e per lo stabilimento.
 Particolari attività produttive che richiedono, in più fasi
successive di lavorazione, l’impiego di manodopera diversa per
specializzazione, da quella normalmente impiegata nell’impresa.
 Prestazioni saltuarie e occasionali di breve durata non ricorrenti
abitualmente nel ciclo produttivo e nell’organizzazione dell’impresa.
 Lavori di facchinaggio, pulizia e manutenzione ordinaria degli
impianti conclusi con imprese che impiegano personale presso più
aziende contemporaneamente.
Tav. 15 – TIPOLOGIE DI APPALTO: quadro sinottico
Appalto di mere prestazioni di lavoro:
Appalto ex art. 3 l. n. 1369/1960:
Appalto ex art. 5 l. n. 1369/1960:
divieto assoluto
lecito, ma
responsabilità solidale
lecito, no responsabilità
solidale, ma applicazione
art. 1676 cc.
Tav. 16 - CHE COSA CI RISERVA IL FUTURO:
il leasing di manodopera secondo il Libro bianco
 “Occorre ripensare criticamente l’impianto
complessivo della legge n. 1369/1960 che
vieta la somministrazione di lavoro altrui come
disposizione
di
carattere
generale
e
tendenzialmente omnicomprensiva”.
 “Buona parte dei precetti contenuti nella
legge n. 1369/1960 appaiono superati
dall’evoluzione dei rapporti di produzione e di
circolazione della ricchezza al punto da
indurre
le
imprese
a
“saltarli”
completamente”.
Segue tav. 16 - CHE COSA CI RISERVA IL FUTURO:
il leasing di manodopera secondo il Libro bianco
PERTANTO:
E’ necessario introdurre in Italia le pratiche di outsourcing già
diffuse in altri paesi: in particolare va varato il c.d. leasing di
manodopera,
COME:
“una tecnica innovativa di gestione
del personale imperniata su rapporti
con agenzie specializzate nella
fornitura a carattere continuativo e a
tempo indeterminato di parte della
forza-lavoro di cui l’azienda cliente ha
bisogno per alimentare il processo
produttivo”.
in modo che “le istanze di tutela del lavoro, che devono essere
mantenute rispetto a forme di speculazione parassitaria sul lavoro
altrui, non pregiudichino la modernizzazione dei meccanismi di
funzionamento del mercato del lavoro”.
Tav. 17 - CHE COSA CI RISERVA IL FUTURO:
la Delega al Governo in materia di mercato del lavoro
Abrogazione della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 e sua sostituzione con una
nuova disciplina basata sui seguenti criteri direttivi:

enti “autorizzati” per la somministrazione di manodopera;

somministrazione anche a tempo indeterminato, a fronte di ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo, individuate dalla legge o
dai contratti collettivi nazionali o territoriali;

chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e interposizione;

ridefinizione dei casi di interposizione illecita (assenza di ragioni;
lesione di diritti inderogabili);

regime di solidarietà tra fornitore ed utilizzatore;

sanzioni penali e civili per interposizione fraudolenta;

aggiornamento degli indici legali di distinzione tra interposizione
illecita e appalto di manodopera.
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Divieto di interposizione nel lavoro a cottimo