Presentazione sicurezza del lavoro Redatto da Giada Ronci 1 I soggetti coinvolti e le loro interazioni: l’organizzazione aziendale della prevenzione • Il d.lgs. n. 626/1994 introduce categorie e istituti che sostituiscono, modificano o accrescono quelli previsti dalla legislazione precedente • Per la prima volta: precisata la nozione di datore di lavoro; definizione più completa di lavoratore; contemplate nuove figure • Il d.lgs. n. 626/1994 e il suo Titolo I: testo base della legislazione antinfortunistica • Le questioni inerenti la salute e la sicurezza del lavoro interessano pluralità di soggetti: datore di lavoro, dirigenti e preposti; responsabile del servizio di prevenzione e protezione, servizi di gestione delle emergenze e medico competente; lavoratori e loro rappresentanze specifiche per la sicurezza 2 Il datore di lavoro (1) D.lgs. n. 626/1994: “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero del’unità produttiva,… in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa”. Nuovo decreto legislativo sulla sicurezza: “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. 3 Il datore di lavoro (2) Con riguardo alla definizione del d.lgs. n.626/1994 di “datore di lavoro”: • Responsabilità a chi rivesta una funzione istituzionale, in qualità di titolare del rapporto di lavoro, e a coloro che hanno la responsabilità di direzione e di gestione, con poteri di spesa, dell’attività produttiva • “Effetto diffusivo” del debito di sicurezza • Datore di lavoro sostanziale • Principio della effettività delle attribuzioni 4 Il datore di lavoro (3) D.lgs. n. 626/1994: Unità produttiva: lo “stabilimento o (la) struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale”. Nuovo decreto legislativo sulla sicurezza: Unità produttiva: lo “stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnicofunzionale. 5 Il datore di lavoro (4) Con riguardo alla definizione del d.lgs. n.626/1994 di “datore di lavoro”: • Tale decreto estende la nozione di “datore di lavoro” anche a chi, pur non titolare del rapporto di lavoro, abbia la responsabilità dell’impresa o di una unità produttiva • In caso di articolazione dell’impresa, datori di lavoro a tutti gli effetti, titolari in via originaria del debito di sicurezza, possono essere qualificati anche i dirigenti 6 Il datore di lavoro (5) D.lgs. n. 626/1994: Datore di lavoro nella P.A. : “il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente “autonomia gestionale” Nuovo decreto legislativo sulla sicurezza: “il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di non individuazione non conforme ai criteri sopra citati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo . 7 Il datore di lavoro (6) Con riguardo alla definizione del d.lgs. n.626/1994 di “datore di lavoro nella P.A.”: • Non menzionato il potere di disporre di risorse finanziarie • Genericità del termine “autonomia gestionale” superata art. 3, 2° comma, d.lgs. N. 80/1998, “ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili dell’attività amministrativa, della gestione e dei risultati” 8 Il datore di lavoro (7) • Rafforzate le caratteristiche proprie della funzione dirigenziale • Gli obblighi relativi ad interventi strutturali e manutenzione per assicurare sicurezza dei locali ed edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni, restano a carico all’amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione • Scissione tra il potere di controllo sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro, attribuito ai capi ufficio, ed il potere di intervento e di spesa, spettante invece all’amministrazione destinataria della richiesta, alla quale devono considerarsi trasferite le relative responsabilità 9 La delega di funzioni e la ripartizione di responsabilità. I dirigenti e i preposti (1) D.lgs. n. 626/1994: • Prima d.lgs. n. 626 ad osservare i precetti di prevenzione erano tenuti indifferentemente sia il datore di lavoro che i dirigenti, nell‘ambito delle rispettive competenze • Ora, invece il legislatore ha previsto che alcune violazioni possono essere commesse solo dal datore di lavoro • Il decreto correttivo: obbligo del datore di lavoro, dirigenti, preposti di osservare le disposizioni ivi contenute; individuando ristretto numero di obblighi primari, non delegabili da parte del datore di lavoro • Obbligo di: valutazione rischio; elaborazione documento; designazione responsabile servizio prevenzione e protezione; autocertificazione per aziende familiari e fino 10 addetti dell’avvenuta valutazione rischi • Ogni diverso adempimento può essere delegato dal datore di lavoro ad altri soggetti 10 La delega di funzioni e la ripartizione di responsabilità. I dirigenti e i preposti (2) CONSIDERAZIONI: • Il datore di lavoro può comunque affidare esecuzione degli adempimenti posti a suo carico, a persone di sua fiducia • Non si può parlare di delega di funzioni quando l’assegnazione di compiti è legislativamente posta in capo a determinati soggetti • Con la delega non si opera un integrale trasferimento della posizione obbligatoria 11 La delega di funzioni e la ripartizione di responsabilità. I dirigenti e i preposti (3) • Datore di lavoro: principale garante della sicurezza, ma “nell‘ambito delle rispettive attribuzioni e competenze”, anche i dirigenti e i preposti che “dirigono o sovraintendono” le diverse attività sono responsabili di quote del debito di sicurezza • Dissociazione tra la figura del dirigente ai fini prevenzionistici e quella di derivazione più propriamente lavoristica 12 La delega di funzioni e la ripartizione di responsabilità. I dirigenti e i preposti (4) • Dottrina e giurisprudenza identificato preposto nel “soggetto che ha funzioni sia di supervisione del lavoro, sia di controllo diretto sulle modalità di esecuzione della prestazione, da lui svolte in virtù di una relazione diretta ed immediata intercorrente con i lavoratori a lui sottoposti” • Al preposto richiesto comportamento attivo per rimuovere le situazioni pregiudizievoli per la sicurezza dei lavoratori • Anche per preposto prevale il criterio delle mansioni di fatto esercitate rispetto all’attribuzione della qualifica formale • L’individuazione dei compiti e delle responsabilità delle diverse figure, tra cui il preposto, si desume in ogni caso dalle sanzioni poste a loro carico • Delega di funzioni nell‘ambito di imprese minori, il d.lgs. n. 626/1994 lascia intendere che la delega di funzioni di sicurezza è ammissibile anche in aziende di minori dimensioni 13 La delega di funzioni e la ripartizione di responsabilità. I dirigenti e i preposti (5) Nuovo decreto legislativo sulla sicurezza, si ha finalmente una definizione giuridica di dirigente e di preposto: • DIRIGENTE: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. • PREPOSTO: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 14 Lavori in appalto e contratti d’opera (1) D.lgs. n. 626/1994: • Il d.lgs. n. 626/1994 prevede, con riferimento agli “appalti interni”, un più penetrante coinvolgimento del datore di lavoro committente nell‘attività di prevenzione a favore, oltre che dei propri dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei dipendenti delle imprese appaltatrici che eseguono lavori all’interno dell’azienda • Legislazione precedente richiedeva al committente pubblico una maggiore attenzione alle problematiche attinenti la sicurezza • Il committente privato estraneo ai compiti e alle responsabilità connesse alla sicurezza sul lavoro nella 15 realizzazione dell’appalto Lavori in appalto e contratti d’opera (2) • L’art. 7, d.lgs. n. 626/1994, seppur limitatamente agli appalti interni, cioè quelli da realizzarsi nell‘ambito dell’azienda o dell’unità produttiva del datore di lavoro-committente, estende di gran lunga la responsabilità di quest’ultimo • Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda ha l’obbligo di verificare “anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto e fornire agli stessi “dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell‘ambiente in cui sono destinati ad operare” 16 Lavori in appalto e contratti d’opera (3) • Elementi come: conoscenza dei requisiti tecnico-professionali delle maestranze impiegate; i mezzi e le attrezzature disponibili per l’esecuzione dei lavori; l’elenco dei lavori simili eseguiti in precedenza, sono tutte informazioni necessarie per realizzare coordinamento di interventi a cui il committente è tenuto • Per gli obblighi di informazione del datore di lavoro committente la giurisprudenza ha escluso che destinatari, oltre appaltatore siano anche i singoli dipendenti , che dovranno essere informati dal loro datore di lavoro 17 Lavori in appalto e contratti d’opera (4) • Entrambi i datori di lavoro devono cooperare attuazione delle misure di prevenzione dai rischi sul lavoro e coordinare interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori • Spetta al datore di lavoro committente l’onere di promuovere cooperazione e coordinamento • Obbligo di cooperazione e coordinamento riguarda i rischi comuni a cui possono andare incontro i dipendenti delle due parti per effetto esecuzione appalto • Da un onere di non ingerenza si passa a obbligo di iniziativa, penalmente sanzionato, a carico del committente 18 Lavori in appalto e contratti d’opera (5) Nuovo decreto legislativo sulla sicurezza: • TITOLO I, art. 26 vengono definiti gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice: a) verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione; verifica eseguita attraverso le seguenti modalità: - acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; - acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale; b) fornisce ai soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell‘ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 19 Lavori in appalto e contratti d’opera (6) 2. a) b) 3. I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alla interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell‘esecuzione dell’opera complessiva; Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. 20 Lavori in appalto e contratti d’opera (7) . 4 L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o dell’Istituto di Previdenza per il settore marittimo; 5. Nei singoli contratti di subappalto, o di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, devono essere specificamente indicati a pena di nullità i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. 21 Lavori in appalto e contratti d’opera (8) 6. Gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere indicato e congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, servizi, forniture. Il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva 7. Nell‘ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente la generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 22