Presentazione sicurezza del
lavoro
Redatto da Giada Ronci
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I soggetti coinvolti e le loro interazioni:
l’organizzazione aziendale della
prevenzione
• Il d.lgs. n. 626/1994 introduce categorie e istituti che sostituiscono,
modificano o accrescono quelli previsti dalla legislazione precedente
• Per la prima volta: precisata la nozione di datore di lavoro; definizione più
completa di lavoratore; contemplate nuove figure
• Il d.lgs. n. 626/1994 e il suo Titolo I: testo base della legislazione
antinfortunistica
• Le questioni inerenti la salute e la sicurezza del lavoro interessano
pluralità di soggetti: datore di lavoro, dirigenti e preposti; responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, servizi di gestione delle emergenze e
medico competente; lavoratori e loro rappresentanze specifiche per la
sicurezza
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Il datore di lavoro (1)
 D.lgs. n. 626/1994:
“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione
dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero
del’unità produttiva,… in quanto titolare dei poteri decisionali
e di spesa”.
 Nuovo decreto legislativo sulla sicurezza:
“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa
o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e
di spesa”.
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Il datore di lavoro (2)
 Con riguardo alla definizione del d.lgs.
n.626/1994 di “datore di lavoro”:
• Responsabilità a chi rivesta una funzione
istituzionale, in qualità di titolare del rapporto
di lavoro, e a coloro che hanno la
responsabilità di direzione e di gestione, con
poteri di spesa, dell’attività produttiva
• “Effetto diffusivo” del debito di sicurezza
• Datore di lavoro sostanziale
• Principio della effettività delle attribuzioni
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Il datore di lavoro (3)
 D.lgs. n. 626/1994:
Unità produttiva: lo “stabilimento o (la) struttura
finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di
autonomia finanziaria e tecnico-funzionale”.
 Nuovo decreto legislativo sulla sicurezza:
Unità produttiva: lo “stabilimento o struttura
finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di
servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnicofunzionale.
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Il datore di lavoro (4)
 Con riguardo alla definizione del d.lgs.
n.626/1994 di “datore di lavoro”:
• Tale decreto estende la nozione di “datore di
lavoro” anche a chi, pur non titolare del
rapporto di lavoro, abbia la responsabilità
dell’impresa o di una unità produttiva
• In caso di articolazione dell’impresa, datori di
lavoro a tutti gli effetti, titolari in via originaria
del debito di sicurezza, possono essere
qualificati anche i dirigenti
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Il datore di lavoro (5)
 D.lgs. n. 626/1994:
Datore di lavoro nella P.A. : “il dirigente al quale spettano i poteri di
gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli
casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente “autonomia
gestionale”
 Nuovo decreto legislativo sulla sicurezza:
“il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto
ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di
vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e
dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato
di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione,
o di non individuazione non conforme ai criteri sopra citati, il datore di
lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo .
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Il datore di lavoro (6)
 Con riguardo alla definizione del d.lgs. n.626/1994 di “datore
di lavoro nella P.A.”:
• Non menzionato il potere di disporre di risorse finanziarie
• Genericità del termine “autonomia gestionale” superata art.
3, 2° comma, d.lgs. N. 80/1998, “ai dirigenti spetta l’adozione
degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli
atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché
la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
dell’attività amministrativa, della gestione e dei risultati”
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Il datore di lavoro (7)
• Rafforzate le caratteristiche proprie della funzione dirigenziale
• Gli obblighi relativi ad interventi strutturali e manutenzione per assicurare
sicurezza dei locali ed edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni,
restano a carico all’amministrazione tenuta alla loro fornitura e
manutenzione
• Scissione tra il potere di controllo sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di
lavoro, attribuito ai capi ufficio, ed il potere di intervento e di spesa,
spettante invece all’amministrazione destinataria della richiesta, alla quale
devono considerarsi trasferite le relative responsabilità
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La delega di funzioni e la ripartizione di
responsabilità. I dirigenti e i preposti (1)
 D.lgs. n. 626/1994:
• Prima d.lgs. n. 626 ad osservare i precetti di prevenzione erano tenuti
indifferentemente sia il datore di lavoro che i dirigenti, nell‘ambito delle
rispettive competenze
• Ora, invece il legislatore ha previsto che alcune violazioni possono essere
commesse solo dal datore di lavoro
• Il decreto correttivo: obbligo del datore di lavoro, dirigenti, preposti di
osservare le disposizioni ivi contenute; individuando ristretto numero di
obblighi primari, non delegabili da parte del datore di lavoro
• Obbligo di: valutazione rischio; elaborazione documento; designazione
responsabile servizio prevenzione e protezione; autocertificazione per
aziende familiari e fino 10 addetti dell’avvenuta valutazione rischi
• Ogni diverso adempimento può essere delegato dal datore di lavoro ad
altri soggetti
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La delega di funzioni e la ripartizione di
responsabilità. I dirigenti e i preposti (2)
CONSIDERAZIONI:
• Il datore di lavoro può comunque affidare esecuzione degli
adempimenti posti a suo carico, a persone di sua fiducia
• Non si può parlare di delega di funzioni quando l’assegnazione
di compiti è legislativamente posta in capo a determinati
soggetti
• Con la delega non si opera un integrale trasferimento della
posizione obbligatoria
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La delega di funzioni e la ripartizione di
responsabilità. I dirigenti e i preposti (3)
• Datore di lavoro: principale garante della sicurezza, ma
“nell‘ambito delle rispettive attribuzioni e competenze”,
anche i dirigenti e i preposti che “dirigono o sovraintendono”
le diverse attività sono responsabili di quote del debito di
sicurezza
• Dissociazione tra la figura del dirigente ai fini prevenzionistici
e quella di derivazione più propriamente lavoristica
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La delega di funzioni e la ripartizione di
responsabilità. I dirigenti e i preposti (4)
• Dottrina e giurisprudenza identificato preposto nel “soggetto che ha
funzioni sia di supervisione del lavoro, sia di controllo diretto sulle
modalità di esecuzione della prestazione, da lui svolte in virtù di una
relazione diretta ed immediata intercorrente con i lavoratori a lui
sottoposti”
• Al preposto richiesto comportamento attivo per rimuovere le situazioni
pregiudizievoli per la sicurezza dei lavoratori
• Anche per preposto prevale il criterio delle mansioni di fatto esercitate
rispetto all’attribuzione della qualifica formale
• L’individuazione dei compiti e delle responsabilità delle diverse figure, tra
cui il preposto, si desume in ogni caso dalle sanzioni poste a loro carico
• Delega di funzioni nell‘ambito di imprese minori, il d.lgs. n. 626/1994
lascia intendere che la delega di funzioni di sicurezza è ammissibile anche
in aziende di minori dimensioni
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La delega di funzioni e la ripartizione di
responsabilità. I dirigenti e i preposti (5)
 Nuovo decreto legislativo sulla sicurezza, si ha finalmente
una definizione giuridica di dirigente e di preposto:
• DIRIGENTE: persona che, in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di
lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
• PREPOSTO: persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla
attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
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Lavori in appalto e contratti d’opera (1)
 D.lgs. n. 626/1994:
• Il d.lgs. n. 626/1994 prevede, con riferimento agli “appalti
interni”, un più penetrante coinvolgimento del datore di
lavoro committente nell‘attività di prevenzione a favore, oltre
che dei propri dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei
dipendenti delle imprese appaltatrici che eseguono lavori
all’interno dell’azienda
• Legislazione precedente richiedeva al committente pubblico
una maggiore attenzione alle problematiche attinenti la
sicurezza
• Il committente privato estraneo ai compiti e alle
responsabilità connesse alla sicurezza sul lavoro nella
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realizzazione dell’appalto
Lavori in appalto e contratti d’opera (2)
• L’art. 7, d.lgs. n. 626/1994, seppur limitatamente agli appalti
interni, cioè quelli da realizzarsi nell‘ambito dell’azienda o
dell’unità produttiva del datore di lavoro-committente,
estende di gran lunga la responsabilità di quest’ultimo
• Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’interno
dell’azienda ha l’obbligo di verificare “anche attraverso
l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato,
l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in
relazione ai lavori da affidare in appalto e fornire agli stessi
“dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell‘ambiente in cui sono destinati ad operare”
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Lavori in appalto e contratti d’opera (3)
• Elementi come: conoscenza dei requisiti tecnico-professionali
delle maestranze impiegate; i mezzi e le attrezzature
disponibili per l’esecuzione dei lavori; l’elenco dei lavori simili
eseguiti in precedenza, sono tutte informazioni necessarie per
realizzare coordinamento di interventi a cui il committente è
tenuto
• Per gli obblighi di informazione del datore di lavoro
committente la giurisprudenza ha escluso che destinatari,
oltre appaltatore siano anche i singoli dipendenti , che
dovranno essere informati dal loro datore di lavoro
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Lavori in appalto e contratti d’opera (4)
• Entrambi i datori di lavoro devono cooperare attuazione delle
misure di prevenzione dai rischi sul lavoro e coordinare
interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori
• Spetta al datore di lavoro committente l’onere di promuovere
cooperazione e coordinamento
• Obbligo di cooperazione e coordinamento riguarda i rischi
comuni a cui possono andare incontro i dipendenti delle due
parti per effetto esecuzione appalto
• Da un onere di non ingerenza si passa a obbligo di iniziativa,
penalmente sanzionato, a carico del committente
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Lavori in appalto e contratti d’opera (5)
Nuovo decreto legislativo sulla sicurezza:
• TITOLO I, art. 26 vengono definiti gli obblighi connessi ai contratti di
appalto o d’opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa
appaltatrice:
a) verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici in
relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o
di somministrazione; verifica eseguita attraverso le seguenti modalità:
- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato;
- acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice del
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
b) fornisce ai soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell‘ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
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Lavori in appalto e contratti d’opera (6)
2.
a)
b)
3.
I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di
eliminare rischi dovuti alla interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell‘esecuzione dell’opera complessiva;
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi
che indichi le misure adottate per eliminare o, ridurre al minimo i rischi
da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di
opera.
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Lavori in appalto e contratti d’opera (7)
.
4 L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché
con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il
lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti
indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro o dell’Istituto di Previdenza per il settore marittimo;
5. Nei singoli contratti di subappalto, o di appalto e di somministrazione,
anche qualora in essere al momento della entrata in vigore del presente
decreto, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi
essenziali, devono essere specificamente indicati a pena di nullità i costi
relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri
connessi allo specifico appalto.
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Lavori in appalto e contratti d’opera (8)
6. Gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore
economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del
lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere
indicato e congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei
lavori, servizi, forniture. Il costo del lavoro è determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sulla base dei valori economici
previsti dalla contrattazione collettiva
7. Nell‘ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto
o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice
o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente la
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
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