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il progettista:
Arch. Guido Geuna
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Comune di Buriasco
collaboratore:
arch. Cristina Rostagnotto
PIANO REGOLATORE
GENERALE COMUNALE
PROGETTO DI
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
DEFINITIVO
dott. geol.
Francesco PERES
Delibera di C.C. n°___________del___________
LIBRETTO DELLE OSSERVAZIONI
OSS
IL SINDACO:
Armando ROMANO
IL SEGRETARIO:
dott. Giuseppe BURRELLO
N°commessa/
lavoro
Livello di
progettazione
U008_01
DEF
Tipo
N°Elab
Indice di
modifica
Oggetto
modifica
PRGC
Data
15/11/2012
Studio: Via Chisone, 13 - 10060 Osasco (To)
Tel 0121 341118 - E-mail [email protected]
P.IVA 07394900018
Disegnatore
C.R.
PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56//1977 e s.m.i.
Comune di Buriasco
Registro delle osservazioni
Sommario
AVV. CATERINA AUDANO - PROT. COM.LE N. 36 DEL 04.01.2012......................................................................................2
PAOLINI ARDUINO LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA AR.MAR DI ARDUINO PAOLINO E C S.N.C. - PROT.
COM.LE N. 112 DEL 11.01.2012 ....................................................................................................................................................2
SUOR. EUGENIA DONATI - LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DEL SS.
NATALE - PROT. COM.LE N. 142 DEL 13.01.2012 .....................................................................................................................2
JOCHEN HAUCK AMM. DELEGATO DELLA RENOILT GOR S.P.A. ......................................................................................2
PROT. COM.LE N. 166 DEL 16.01.2012 ........................................................................................................................................2
LOMARTIRE ANTONIO E ROSANO ELENA - PROT. COM.LE N. 197 DEL 18.01.2012.........................................................3
MONTICONE ELIO - PROT. COM.LE N. 212 DEL 19.01.2012 ...................................................................................................3
MERITANO ATTILIO E MINETTO BRUNA - PROT. COM.LE N. 205 DEL 19.01.2012 ...........................................................3
COMITATO DIFESA BURIASCO - PROT. COM.LE N. 228 DEL 20.01.2012.............................................................................3
PEANO GIOVANNI - PROT. COM.LE N. 240 DEL 21.01.2012 ...................................................................................................4
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI TORINO - SEZIONE BURIACO - PROT. COM.LE N. 262
DEL 23.01.2012 ................................................................................................................................................................................6
BERTINETTO GUIDO E BERTINETTO CATERINA - PROT. COM.LE N. 263 DEL 23.01.2012 .............................................6
UTC - PROT. COM.LE N. 241 DEL 23.01.2012 .............................................................................................................................7
PROVINCIA DI TORINO - PROT. COM.LE 1417 DEL 20 APRILE 2012 “TRASMISSIONE DEL PRONUNCIAMENTO
D’INCOMPATIBILITA’ DELLA PROVINCIA ALL’ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE NUOVO PIANO
REGOLATORE GENERALE COMUNALE” (D.C.C. N.33 DEL 13.10.2011 PROT. N. 295849 DEL 10.04.2012.......................8
CONTRIBUTO “Servizio Difesa del Suolo e Attività estrattive della Provincia” - nota prot. n. 245489 del 22.03.2012 ......9
CONTRIBUTO “Servizio Valutazione Ambientale” - Prot. n. 0251669/2012/LB6-Titr 10.04.02 del 26.03.2012 ...............10
ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE PROT. COM.LE 1824 DEL 27 MAGGIO 2012
“TRASMISSIONE DEL PRONUNCIAMENTO D’INCOMPATIBILITA’ DELLA PROVINCIA ALL’ADOZIONE DEL
PROGETTO PRELIMINARE NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (D.C.C. N.33 DEL
13.10.2011)”PROT. N. 50082 DEL 17.05.2012 - VALUTAZIONI DEI CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE E
DELLA SINTESI NON TECNICA, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL D.LGS 152/08 E S.M.I......................................................12
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PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56//1977 e s.m.i.
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Registro delle osservazioni
Avv. Caterina AUDANO - Prot. Com.le n. 36 del 04.01.2012
Tavole: 1, 2,3
localizzazione proposta: CAPOLUOGO
Articolo NTA n° Territorio comunale: Cap. Relazione Osserva che il baricentro del depuratore è stato posto non nel centro dell’impianto stesso ma nella zona
destinata al rimessaggio di attrezzature collocata a ridosso della cappella c.d. della Madonna della Neve.
L’errore materiale determina anche un’errata individuazione cartografica della fascia di rispetto
“inedificabile” a rispetto del depuratore.
Paolini ARDUINO Legale rappresentante della AR.MAR di ARDUINO PAOLINO e C
S.n.c. - Prot. Com.le n. 112 del 11.01.2012
Tavole: 1, 2,3
localizzazione proposta: CAPOLUOGO
Articolo NTA n° Territorio comunale: Cap. Relazione Osserva che l’edificio uso uffici (fg. 3 n. 131) regolarmente licenziato non è inserito nell’area Dc7
Suor. Eugenia DONATI - Legale rappresentante della CONGREGAZIONE DELLE
SUORE DEL SS. NATALE - Prot. Com.le n. 142 del 13.01.2012
Tavole: 1, 2,3
localizzazione proposta: CAPOLUOGO “C2”
Articolo NTA n° Territorio comunale: Cap. Relazione Osserva che l’inserimento in zona C di “espansione residenziale” di una parte della proprietà della
Congregazione impoverisce i servizi a verde agli ospiti della casa di riposo che e la qualità del servizio
erogato e chiede che venga ricercata l’area edificabile in altra zona del territorio comunale tale da non
sottrarre area verde vitale per le attività svolte dall’Ente.
Jochen Hauck Amm. Delegato della RENOILT GOR S.p.a.
Prot. Com.le n. 166 del 16.01.2012
Tavole: localizzazione proposta: “Dc.4”
Articolo NTA n° Territorio comunale: Cap. Relazione Espone che l’area in proprietà della ditta è stata contrassegnata con la sigla Dc4 ed è stata ampliata e che è
stata definita un’area a destinazione turistico ricettiva contrassegnata con la sigla Dc5.
Propone la modifica del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale che deve tener conto di
queste significative variazioni. Secondo quanto osservato, alla luce del nuovo PRGC, il Piano di
zonizzazione acustica dovrà tenere conto della variazione di destinazione dell’area Dc5 confinante con
l’area in oggetto afferendo a tale area una zona di tipo industriale. Inoltre la ditta Renoilt GOR Spa ha
un’attività industriale a ciclo produttivo continuo e quindi il piano di zonizzazione acustica dovrà
considerare questo aspetto per assegnare la classe acustica all’area di appartenenza della ditta.
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Registro delle osservazioni
LOMARTIRE Antonio e ROSANO Elena - Prot. Com.le n. 197 del 18.01.2012
Tavole: 1, 2,3
localizzazione proposta: “B9”
Articolo NTA n° Territorio comunale: Cap. Relazione Vista l’intenzione di chiedere licenza itinerante presso il comune di residenza e la necessità di rispondere ai
requisiti quali ricovero del mezzo e magazzino a norma chiedono di modificare le attuali specifiche
dell’art.26 lettere a,b,e,h,i,j, aggiungere anche la specifica lettera d)-commercio al minuto.
MONTICONE Elio - Prot. Com.le n. 212 del 19.01.2012
Tavole: 1, 2,3
localizzazione proposta: “B5”
Articolo NTA n° - 26 – ZONE B DI
Territorio comunale: -GENERALE
RISTRUTTURAZIONE E
COMPLETAMENTO
Cap. Relazione Chiede che nella zona B5e ed in genere in tutte le aree Bne sia consentito nelle aree libere- oltre a quanto
già previsto dalle NTA della Variante anche le costruzioni di nuovi edifici con destinazione compatibile
con l’uso residenziale che non determinino incremento del carico antropico, fermo restando la possibilità
dell’amministrazione comunale alla richiesta di 2rinuncia di danno” da parte dei proprietari per le nuove
costruzioni realizzate.
MERITANO Attilio e MINETTO Bruna - Prot. Com.le n. 205 del 19.01.2012
Tavole: 1, 2,3
localizzazione proposta: CAPOLUOGO
Articolo NTA n° Territorio comunale: - CIMITERO
Cap. Relazione Visto che il 17.04.2012 Meritano Attilio con altri 4 soggetti attuatori con il comune di Buriascio dove la
distanza edificabile era di m.150 dall’area cimiteriale, che tutti meno uno hanno sfruttato tutta la superficie
utile abitativa con progettazioni adeguate è evidente l’incongruità del diverso trattamento riservato ai 5
soggetti attuatori, di una riduzione della fascia cimiteriale chiede di non modificare la fascia di rispetto
cimiteriale lasciando una fascia di verde, non occupata da nulla, per mantenere inalterata la situazione
attuale.
COMITATO DIFESA BURIASCO - Prot. Com.le n. 228 del 20.01.2012
Tavole: localizzazione proposta: AREE AGRICOLE
Articolo NTA n° -29, 49
Territorio comunale: Cap. Relazione Osserva:
1. l’art. 49 disciplina la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il comma 7
prevede una distanza pari a 500 mt. dai fabbricati di civile abitazione per la realizzazione di impianti
superiori ai 5 Kw; ritiene che sia corretto consentire e incentivare la produzione di energia da fonti
rinnovabili ma ritiene altresì corretto favorire ed incentivare l’eliminazione nelle aree agricole delle
concimaie a cielo aperto. Questo duplice risultato può essere ottenuto con la realizzazione di impianti di
biogas. Considera da evitare la realizzazione di grossi impianti. Suggerisce quindi di mantenere i 500 mt
come distanza di riferimento di base, con possibilità di deroga per le aziende che trattano solo i biogas
autoprodotti e applicando le stesse distanze previste per le concimaie.
2. La distanza dell’at. 49 comma 7 per gli impianti è prevista:
- 500m da fabbricati di civile abitazione nel caso di impianti a biogas;
- 150 m dal perimetro delle aree di futura edificazione
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PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
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Registro delle osservazioni
- 10 m dai confini di proprietà.
Visto che si è inteso, correttamente tutelare maggiormente i fabbricati di civile abitazione rispetto agli
impianti a biogas, si ritiene che sarebbe corretto inserire anche la stessa distanza dei fabbricati riferita ai
confini di proprietà, visto che la realizzazione di un impianto potrebbe risultare fortemente condizionata per
le proprietà limitrofe, annullando di fatto eventuali possibilità edificatorie.
Per quanto riguarda il perimetro delle aree di futura edificazione le indicazioni appaiono quasi
contradditorie inquanto un eventuale centrale a biogas deve rispettare una distanza di 500 m da un
fabbricato di civile abitazione esistente, ma soli 150 m dal perimetro di una futura espansione Edilizia,
trovandosi quindi a distanza molto inferiore rispetto ai fabbricati.
L’art.49 prevede il rispetto della DGR 1183 per quanto riguarda le limitazioni di eventuali impianti da
realizzare a terra. Non sono normate nèin tale documento né nel PRG le serre destinate alla produzione
agricola, che non fanno parte, storicamente, delle modalità colturali in atto sul territorio. Si ritiene corretto
inserire una norma che vieti la realizzazione di serre allo scopo di realizzare impianti di potenza fino a 1
MW in aree agricole, anche se di prima e seconda classe di capacità d’uso. Si ritiene che a tutela dei suoli
agricoli, l’istallazione a terra debba essere evitata; si richiede di inserire un esperesso divieto di istallazione
di impianti da fonti rinnovabili per i suoli di prima e seconda classe e comunque di buona produttività, con
la sola eccezione di aree già compromesse (es.area pista)al momento dell’approvazione del PRGC.
L’istallazione di impianti a biomasse non è normata. Si ritiene che debba essere inserito uno specifico
divieto per evitare che vengano autorizzati impianti non consoni alla realtà locale. Per esempio si propone
di inserire un valore di potenza termica massimo di 50 Kw, con l’obbligo di cogenerazione;
L’area destinata al depuratore è cartografata solo in alcune tavole e non in tutte. In finzione delle previsioni
edificatorie del PRGC è ipotizzabile che il depuratore esistente possa rivelarsi di dimensioni insufficienti.
Nella frazione Appendini e Rivasecca è prevista un’area di espansione senza che sia presente tale servizio.
Si ritiene utile procedere alla localizzazione a livello di PRGC definitivo delle aree destinate ai depuratori;
Per quanto concerne l’istallazione di impianti radioelettrici il comune di Buriasco è dotato di un
regolamento “standard” sulla base delle direttive regionali. Ai fini di evitare l’eccessiva dispersione sul
territorio di impianti si ritiene utile l’individuazione di aree di attrazione, preferibilmente di proprietà
comunale, per esempio nella zona artigianale o nell’area del cimitero;
L’art. 29 comma 15 stabilisce in una tabella i carichi spandibili per ettaro per diverse tipologie di
allevamento. Non è specificato chiaramente il periodo di tempo a cui si riferisce la quantità spandibile
(giornaliera, mensile, annuale). Il dato deve essere specificato. Si richiede una specificazione chiara e di
immediata comprensione, utilizzando paramentri riferiti alla letteratura Regionale già presente
sull’argomento;
L’art. 29 comma 18 stabilisce per la realizzazione delle nuove stalle. Si richiede che le distanze indicate per
i suini valgano anche per gli allevamenti avicoli e di sanati. Si richiede inoltre che sia prevista una distanza
per gli allevamenti suinicoli, avicoli e di sanati in riferimento alle abitazioni di altra proprietà sia rurali che
non rurali non inferiore a m 250.
PEANO GIOVANNI - Prot. Com.le n. 240 del 21.01.2012
Tavole: GENERALE
localizzazione proposta: GENERALE
Articolo NTA n° - GENERALE
Territorio comunale: - GENERALE
Cap. Relazione Osserva:
a. INDIVIDUAZIONE ZONA B9-REGIONE PAGLIERI
Non capisce per quale motivo l’Amministrazione comunale abbia voluto individuare la “zona di
completamento” con l’attribuzione di nuovi indici fondiari, in un gruppo di case sparse, sorto negli anni ’70, in
regime di legge “Ponte” (1967) lungo la strada comunale dei paglieri, situata al di la della Circonvallazione,
staccata notevolmente dal tessuto urbano del Capoluogo e distante mediamente 1Km; non capisce la necessità
di individuare nuovi Borghi permettendo nuove costruzioni ed un notevole incremento dell’esistente, quando
Buriasco è già costruito per oltre il 50% da case sparse, nuclei rurali e frazioni esistenti da secoli (ad esempio
Rivasecca) che peraltro non sono oggetto di alcun intervento;
Ma la contraddizione peggiore consiste nell’aver deciso di individuare la zona B9 in questione, su aree oggetto
di vincolo idrogeologico (EMA) senza neppure contrassegnarla con la lettera “e” così come sarebbe necessario
secondo la relazione tecnica dell’estensore del Piano, arch. Geuna, al punto 12.3, par.38. Propone pertanto di
voler considerare la possibilità di annullare l’individuazione di tale zona, stante soprattutto il pericolo di
esondabilità evidenziato dallo studio idrogeologico;
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Legge Regionale n. 56//1977 e s.m.i.
Comune di Buriasco
Registro delle osservazioni
b. ZONA DI ESPANSIONE EDILIZIA C1
Con riferimento alla prevista zona di espansione residenziale contrassegnata con la lettera C1 situata ad OVEST
del centro abitato, in prossimità di via Tegas, si devono rilevare alcune criticità:
1. La zona in questione è si idonea allo scopo, ma risulta essere troppo di distante dal centro abitato,
soprattutto se la si confronta con una zona analoga, posta a nord delle scuole, facimente
raggiungibile da due strade urbane e situata soltanto a 300 m circa dalla piazza principale del
paese, centro della vita cittadina;
2. La zona C1 necessiterebbe di un collegamento fognario, di nuovo impianto, fino al depuratore,
posto a valle (EST) del concentrico, lungo almeno 1000 n, da costruirsi exnovo, poiché non è
pansabile collegarsi alla fognatura esistente in via Tegas e via IV novembre già sottodimensionate
ed a rischio esondazione. Il costo di questo nuovo tronco di fognatura graverebbe notevolmente
sulla realizzazione della nuova zona di espansione tanto da vanificare ogni iniziativa;
3. Sempre per i motivi adottati in precedenza (vicinanza al centro e situazione fognaria) sarebbe
auspicabile l’individuazione di una piccola zona di completamento B in prossimità di via San
Bernardo, posta ad Est del centro abitato, per i seguenti motivi:
• Terreni di scarsa qualità;
• Ricucitura di tessuto urbano per la presenza di altra abitazione;
• Necessità di un solo piccolo tratto di fognatura essendo la zona non lontana dal depuratore;
• Zona praticamente già urbanizzata;
• Vicinanza al centro (300 m).
c. ZONA D – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Con riferimento al punto 12.3.4 “Aree ad utilizzazione produttiva di nuovo impianto” di cui a pagina 42 della
relazione tecnica si rileva che la potenzialità complessiva delle varie Dc, per ampliamenti e nuovi impianti è
pari a circa 21.600 mq di nuova superficie coperta. Ora nell’analizzare le motivazione dei vari interventi per
ampliamenti e nuove costruzioni, appare sproposita la previsione del PRGC, sia rispetto alla situazione di
mercato sia rispetto alle necessità delle aziende esistenti. In un momento di grave crisi economica che ha già
portato molte imprese al fallimento e alla chiusura di alcuni stabilimenti industriali anche a Buriasco, ora vuoti
ed inutilizzati, sembra veramnte enorme la previsione effettuata. Si rileva inoltre che quanto previsto
comprometterà terreni agricoli di elevata qualità per oltre 30000 mq. Meglio sarebbe incentivare il recupero
dell’esistente, vuoto, inagibile o comunque sottoutilizzato, privilegiando ristrutturazioni con ampliamenti
adeguati allo scopo.
d. EDIFICAZIONE IN AREE AGRICOLE
L’art.49 comma 7, disciplina la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e fissa
le distanze di:
500 m da fabbricati di civile abitazione nel caso di inpianti a biogas;
150 m dal perimetro delle aree di futura edificazione;
10 m da confine di proprietà.
Ritiene che sia necessario incentivare la costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia ma anche
cercare di limitare il più possibile le concimaie a cielo aperto, spreco di terreni agricoli di pregio e speculazioni
di vario genere a danno dell’ambiente e delle persone.
Richiede pertanto di parametrare le distanze in funzione delle dimensioni e diminuire la distanza per le aziende
che trattano elusivamente biogas autoprodotti. Visto che la costruzione di un impianto a biogas potrebbe
arrecare danno alla proprietà dei vicini richiede che le distanze dai confini di proprietà siano uguali dalle case di
civile abitazione inquanto si limita la facoltà del vicino di edificare nella sua stessa proprietà. L’art. 49 prevede
il rispetto della DGR 1183 per quanto riguarda le limitazioni di eventuali impianti fotovoltaici da realizzare a
terra. La norma all’art.3 della suddetta legge consente agli imprenditori agricoli di installare impianti di potenza
fino a 1 MW in aree agricole anche in I o II classe di capacità d’uso. Richiede che sia inserito un espresso
divieto a tutela dei suolo agricoli di I e I classe. Non sono normate le centrali biomasse, ritiene che dovrebbe
essere fissata una potenza massima di 50 Kw con l’obbligo di cogenerazione. Inoltre per ciò che concerne la
distanza delle stalle suinicole dalle abitazioni ritiene che per tutelare tutti i cittadini in egual misura le distanze
debbano essere portate tutte a 500 m sia nel caso di aree residenziali sia nel caso di case sparse o altro in quanto
100 m o addirittura 50 m ci sembrano una distanza veramente irrisoria per un’allevamento suinicolo.
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PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56//1977 e s.m.i.
Comune di Buriasco
Registro delle osservazioni
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI TORINO - SEZIONE
BURIACO - Prot. Com.le n. 262 del 23.01.2012
Tavole: localizzazione proposta: GENERALE
Articolo NTA n° -29, 49
Territorio comunale: - ZONE AGRICOLE
Cap. Relazione Osservazioni e proposte di modifica:
•
•
•
•
•
comma 4, art. 29 delle NTA, allineando il testo alle previsioni normative della LR 56/77, art.25, 3°
comma, punto b). Propongono il seguente testo”…per l’uso esclusivo degli imprenditori agricoli di cui
alla lettera A e dei salariate…” questo ad evitare possibili interpretazioni difformi – peraltro sarebbe
complessa la giustificazione circa i salariati agricoli in assenza di impresa datoriale;
La previsione del comma 7, art. 29 può essere eccessivamente penalizzante, in presenza di fondi di
ampia dimensione territoriale; all’elenco dei comuni di cui all’art. 12 occorre a nostro avviso
aggiungere i comuni di Scalenghe e Cercenasco;
al comma 15 deve essere meglio precisato il titolo della tabella relativa ai carichi ammessi in quanto
trattasi, con tutta evidenza, non di carichi di deiezioni, come sembra evincersi dal testo, ma bensì del
carico massimo di bestiame, espresso in quintali di peso vivo/ettari
comma 16 chiede conferma circa la definizione di “allevamento industriale intensivo”; dal contesto
(art.6, comma 2.n) pare intendersi come tale ogni allevamento che non sia sostenuto dalla capcità di
autoapprovigionamento foraggero per almeno il 35%
riguardo al comma 18 propone:
1. per l’impianto di nuovi allevamenti avicunicoli o parchi faunistici, vengano comunque applicate,
per tutte le diverse casistiche, le distanze minime che saranno stabilite per quelli suinicoli;
2. ferme restando le previsioni di cui ai punti a,b,d, si ritiene che potrebbe essere superata la
suddivisione fra ambito di vicinato rurale e non rurale, come configurato ai punti c,e. In proposito
propone l’adozione di un meccanismo flessibile, che fissi fasce di rispetto a livello base – ipotizzano,
per entrambe le casistiche, 50 mt per strutture destinate all’allevamento bovino e 250 m per le altre
tipologie – ma con espressa possibilità di deroga, in diminuzione, in presenza di atto pubblico di
assenso dei terzi coinvolti, sempre comunque nel rispetto dl limite minimo di cui al punto d.
3. chiede venga introdotto un meccanismo di reciprocità, con analoga definizione di fasce di rispetto,
tale da impedire formalmente l’inserimento di una nuova residenza, rurale o non rurale, in presenza di
allevamenti preesistenti
• al comma 18 si chiede venga ridotto a 5m lo spessore delle cortine verdi di
schermatura, anche in adeguamento alla norma generale che prevede l’edificabilità
di diverse tipologie strutturali a m 5 dai confini di Proprietà; altrettanto per le
previsioni di cui al comma 24;
• art. 49, propone che le prescrizioni a carattere paesistico ambientale di cui al comma
8, al momento previste per il solo ambito fotovoltaico a terra, si applichino anche per
la parte tecnicamente possibile, per l’ambito relativo alla produzione valorizzazione
del biogas.
BERTINETTO Guido e BERTINETTO Caterina - Prot. Com.le n. 263 del 23.01.2012
Tavole: localizzazione proposta: GENERALE
Articolo NTA n° -49
Territorio comunale: - AREE AGRICOLE
Cap. Relazione IMPIANTI PER LA PRODUZIONE
Osservano:
a. l’art. 49 “impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”:
1. In merito all’istallazione di nuovi impianti per la produzione di energia a “biogas” e/o “biomasse”
e/o l’ampliamento degli impianti esistenti siano individuate modalità di intervento che riprendano
la normativa già prevista per gli impianti fotovoltaici a terra e nello specifico individuata dai
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PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56//1977 e s.m.i.
Comune di Buriasco
2.
3.
4.
5.
Registro delle osservazioni
commi 8.a) e 8.b) dell’art. 49 delle NTA con particolare attenzione non solo all’impatto
paesaggistico-ambientale ma anche in merito alla presenza di abitazioni – seppure con carattere
rurale;
Sia previsto per la realizzazione di impianti a “biogas” e/o “biomasse” a garanzia del puntuale
adempimento anche degli interventi di mitigazione ambientale con “cortina a verde” adeguata
polizza fideiussoria si per la realizzazione che per la garanzia di attecchimento della “schermatura
verde” (art.49, comma 8.c);
La documentazione edilizia da allegare alla richiesta di autorizzazione riprenda quanto richiesto
per gli impianti fotovoltaici a terra e/o eolici al comma 8.d) sempre dello stesso art. 49 delle NTA
di Variante.
Le prescrizioni edilizie ed urbanistiche relative alla realizzazione di nuovi impianti a biogas siano
distinte non solo riferendosi genericamente ad impianti superiori a 5 Kw, ma prevedendo norme
differenziate a seconda che l’intervento sia realizzato da aziende esistenti che coprono le proprie
concimaie/vasche liquami e producono energia è diretta principalmente all’autoconsumo rispetto
a nuovi impianti la cui produzione di energia è diretta principalmente alla vendita.
Per la realizzazione di impianti a biogas e/o biomasse siano indicate le distanze da rispettare per
gli edifici esistenti distinguendoli fra quelli che fanno parte del proprio centro aziendale, sia
bitazione sia ad uso agricolo, rispetto agli edifici di diversa proprietà ponendo particolari ed
adeguate distanze per i fabbricati ad uso abitazione anche rurale e comunque mantenendo le
previste distanze di 500 m in caso di impianti superiori a 150 Kw la cui produzione di energia è
diretta principalemte alla vendita.
b. Art. 29 – “zone E – Agricole”:
1. Al comma 12 per l’accorpamento dei volumi siano indicati anche i comuni di Scalenche e
Cercenasco;
2. Le distanze previste dal comma 18 per la realizzazione di nuove stalle siano ampliate con
particolare riferimento alle case di abitazione rurale e/o alle case sparse per quanto concerne gli
allevamenti suinicoli e ogni distanza indicata per tali allevamenti di avicoli e sanati. A tal riguardo
facendo riferimento ai PRG dei comuni della provincia di Torino e Cuneo di propone:
• Distanze dai centri aziendali esistenti e/o dalle case sparse non inferiori a m 250 per stalle di
suinicoli, sanati, avicoli;
• Tali distanze siano applicabili anche nel caso di trasformazioni di stalle esistenti attualmente
dedicate ai bovini in allevamenti di suini, sanati, avicoli;
• Il comma 22 relativo ai silos a trincea sia rivisto in merito alla “schermatura verde dello
spessore di 10 m” soprattutto in riferimento ai centri aziendali esistenti, riducendola
proporzionalmente alle dimensioni dei silos e comunque prevedendola solo per eventuali spazi
pubblici o verso il centro abitato e non verso il centro aziendale stesso;
• Il comma 24 relativo alle vasche fuori terra per accumulo di liquame sia applicabile solo per le
nuove realizzazioni isolate e non facenti parte di un centro aziendale rurale.
UTC - Prot. Com.le n. 241 del 23.01.2012
Tavole: GENERALE
localizzazione proposta: GENERALE
Articolo NTA n° GENERALE
Territorio comunale: - GENERALE
Cap. Relazione 1. Impedire l’insediamento nelle zone agricole di discariche, cave e depositi a cielo aperto;
2. Integrare l’art. 29 (zone agricole) normando la distanza da confini;
3. Diminuire la distanza da strada comunale nelle aree “C” di espansione residenziale e(Tabelle d’Area) e
eliminare schema della sezione stradale già riportato nell’Allegato 1 alle NdA;
4. Chiarire quali interventi sono ammessi nelle aree individuate dal PRGC con sigla “PdR” in assenza di PdR;
5. Definire nelle norme quali sono le aree di PRGC interessate dall’Addensamento Storico Rilevante “A1”
come da DCR 563-13414 del 29 ottobre 1999 come mon con DCR 24 marzo 2006 n. 59-10831;
6. A maggiore tutela delle aree a corona del concentrico individuare come Ara la zona nord est vicina al
cimitero;
7. Verificare la concordanza delle “Previsioni dimensionali” alla lettera n. delle tabelle d’Area delle zone C1,
C2 e C3 con quanto riportato nella Relazione Illustrativa;
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PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
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Registro delle osservazioni
8. Correzione di errore materiale in cartografia – inserimento di tettoia regolarmente denunciata a catasto fg.
7, n. 48, sub 7;
9. Correzione di errore materiale – inserimento di Azienda agricola in cartografia al foglio 22 mappale 77;
10. Correggere errore materiale nell’ ALL 7 – pagina 25, edifici n. 442, 443 e 444. All’edificio 442 dovrà
corrispondere il civico 16, 4 abitanti e n. 1 famiglia, all’edificio 443 il n. civico 14 e all’edifico 444 il
numero civico 14, n.2 abitanti e n. 1 famiglia.
PROVINCIA DI TORINO - Prot. com.le 1417 del 20 aprile 2012 “TRASMISSIONE DEL
PRONUNCIAMENTO D’INCOMPATIBILITA’ DELLA PROVINCIA ALL’ADOZIONE
DEL PROGETTO PRELIMINARE NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE
COMUNALE” (D.C.C. n.33 DEL 13.10.2011 Prot. n. 295849 del 10.04.2012
Tavole: GENERALE
Articolo NTA n° GENERALE
Cap. Relazione
localizzazione proposta: GENERALE
Territorio comunale: GENERALE
Estratto osservazione
a) In riferimento agli elementi di incompatibilità descritti nella deliberazione provinciale, suggerisce di:
1. limitare l’estensione delle nuove aree residenziali ed in particolare gli ambiti C1 e C3, ipotizzando, ad
esempio, una previsione di crescita di 196 abitanti (10% di 1966 abitanti in progetto nel P.R.G.C. vigente)
da suddividersi in:
56 ab. (recupero nuovi vani non occupati);
11 ab (dalle zone A);
87 ab (dalle zone B);
42 ab (zone C);
2. Rivedere le previsioni di nuovi impianti produttivi (incompatibili con il PTC2) identificare con
perimetrazioni finalizzate al contenimento del consumo di suolo libero, le attività presenti sul territorio,
valutando quelle che per esigenze produttive, di sicurezza sul lavoro o igienico sanitarie necessitano di
maggiori spazi, verificando il riuso degli immobili inutilizzati per rilocalizzare quelle attività (ad esempio
Dr1) che non possono ampliare;
b) Porre attenzione all’incremento udometrico (direttiva comma 9 bis. Dell’art. 21 delle NTA del PTC2
c) Rotatoria fra la SP 138 e la SP 195: suggerisce di definire le caratteristiche geometriche dell’intersezione
verificandone la congruità con la normativa vigente (Decreto del ministero delle infrastrutture e dei
trasporti del 19 aprile 2006) consultando il servizio Programmazione ciabilità della Provincia;
d) Il potenziamento della sezione stradale della SP 195, in direzione Riva di Pinerolo, dovrà essere conforme
con le piattaforme stradali codificate con il Decreto Ministeriale del 05.11.2011 ed assumere almeno le
caratteristiche geometriche delle sezioni (LE) categoria F2 (larghezza 8,5 m) condividendo tali scelte
progettuali con il Servizio Viabilità della Provincia;
e) Per quanto attiene al nuovo tracciato, variante alla SP 160, viene richiamata la Direttiva al comma 1, art 41
delle NdA del PTC2 “la programmazione, la scelta dei tracciati, la progettazione e la realizzazione di nuove
infrastrutture, avviene su principi di sostenibilità-compatibilità ambientale e deve soddifare i seguenti
requisiti […].Dalla valutazione delle tavole di Piano parrebbe emergere qualche criticità sulla
frammentazione dei lotti agricoli, sulla creazione di lotti interclusi e sul consumo del suolo, come peraltro
emerge dal parere del servizio Valutazione Impatto Ambientale;
f) La previsione di insediare una prima localizzazione commerciale di tipo L1 nell’ambito Dc1 e una seconda
nell’area DC2 entrambe poste in fregio a una viabilità sovra comunale, potrebbe rendere necessari alcuni
interventi sugli assi stradali che favoriscano l’accesso e il deflusso dell’area. Si suggerisce di condividere
tali scelte progettuali con il Servizio Viabilità della Provincia;
g) In riferimento ai criteri commerciali approvati con Delibera di C.C. n. 36 del 06.12.2012 richiama quanto
richiesto dal settore competente regionale con nota prot. n. 4746/DB1607 del 27.03.2012, e considerato che
le due localizzazioni L1 parrebbero non rispettare “…la definizione di cui all’art.14 della DCR 563-13414
del 29.10.1999 e s.m.i. si suggerisce di integrare gli atti inviati agli uffici Regionali prima di procedere
all’adeguamento degli strumenti urbanistici
h) Sarebbe opportuno identificare nelle tavole di Piano l’Addensamneto Storico Rilevante A1 e delle due
Localizzazioni L1;
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Registro delle osservazioni
i)
j)
Si suggerisce di integrare gli atti di Variante con il Piano di Classificazione acustica (L.R. 52/2000)
Suggerisce di coordinare gli elaborati “Allegato 1” e “Legenda” per quanto riguarda la legenda che
nell’elaborato di Sintesi (ALL1) riconosce le classi utilizzando simboli alfanumerici che nella tavola
“Legenda” non sono presenti.
k) Al punto 1.2.2. della circolare PGR n. 7/LAP del 08.05.1996 “il documento cartografico …dovrà essere
obbligatoriamente sottoscritto sia dal geologo che dall’urbanista. Sarebbe pertanto opportuno ottemperare a
quanto detto prima dell’adozione del Progetto Definitivo;
l) a titolo di apporto collaborativo ricorda l’art. 7 delle NdA del PTC” secondo il quale parrebbe opportuno
regolamentare l’insediamento di nuove attività produttive a Rischio di Incidente Rilevante e identificare gli
stabilimenti “sotto soglia”, ai sensi dell’art.19 delle NdA della “Variante in tema di Stabilimenti a rischio di
incidente rilevante” al PTC”;
m) in riferimento alle problematiche idrogeologiche e sulla scorta della documentazione annessa alla variante
il Servizio Difesa del Suolo e Attività estrattive della Provincia ha definito il proprio contributo con la nota
prot. n. 245489 del 22.0.2012
n) Soggetto con competenza ambientale: Provincia di Torino – “Servizio Valutazione Impatto Ambientale”. In
riferimento ai nuovi piani, ai sensi dell’Allegato II della DGR n.12-8931 del 09.06.2008 l’autorità
competente è la Regione Piemonte e l’autorità procedente l’Amministrazione comunale, la provincia è
nello specifico il “Servizio Valutazione Impatto Ambientale” in qualità di soggetto con competenza
Ambientali (SCA) sulla scorta del rapporto ambientale e sintesi non tecnica, presentata con nota prot. n.
0251669/2012LB6-Titr10.04.02 del 26.03.2012.
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PRONUNCIAMENTO D’INCOMPATIBILITA’ DELLA PROVINCIA ALL’ADOZIONE
DEL PROGETTO PRELIMINARE NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE
COMUNALE” (D.C.C. n.33 DEL 13.10.2011 Prot. n. 295849 del 10.04.2012
CONTRIBUTO “Servizio Difesa del Suolo e Attività estrattive della Provincia” - nota prot.
n. 245489 del 22.03.2012
Tavole: GENERALE
Articolo NTA n° GENERALE
Cap. Relazione
localizzazione proposta: GENERALE
Territorio comunale: GENERALE
Con nota del 08.02.2012 (prot. 119557/2012) pervenuta il 09.02.2012, il Servizio Urbanistica della Provincia di
Torino ha richiesto al Servizio Difesa del Suolo un parere tecnico sul Piano Regolatore di cui all’oggetto con il
PTC2.
Secondo la nota del Servizio Difesa del Suolo e Attività estrattive della Provincia non risultano discrepanze
significative relative a tali aspetti tematici.
Osservano una generale congruenza con gli aspetti geomorfologici, litologici e idrogeologici riportati nelle rispettive
carte tematiche. Esprimono tuttavia considerazioni in merito ad alcuni aspetti meritevoli di chiarimento:
•
•
La circolare 7/LAP prevede la possibilità di assegnare alcuni settori compresi in fascia C del PAI anche alla
classe II in seguito a motivate considerazioni puntuali che ne giustifichino l’inserimento. Mentre nella
Relazione Geologica.tecnica allegata al P.R.G.C. viene esplicitato il motivo dell’assegnazione di alcuni
settori in fascia C alla classe III (a est del concentrico) non si trovano equivalenti considerazioni,
puntualmente motivate, relative all’assegnazione in classe II della porzione di territorio in fascia C in
corrispondenza del settore che si estende a nord di C.na Rena fino a Nord di M. Paglieri;
L’assegnazione alla classe IIb dell’area ubicata a sud del concentrico (comprendente C.na Rena, C. de
Medico e M. Paglieri) viene giustificata in quanto ricadente in un settore caratterizzato da processi areali di
intensità/pericolosità medio/moderata (EmA) legati a fenomeni di allagamento con tirranti indicativamente
inferiori a 40 cm e ad alluvionamento di depositi limosi (da carta della dinamica fluviale): se da un lato la
classe IIb prevede la possibile presenza di battenti idrici fino a 30-40 cm, dall’altro nella Nota Tecnica
Esplicativa della 7/LAP viene chiaramente indicato che, poiché la pericolosità media o moderata viene
attribuita a fenomeni dissearivi , le aree che ne sono contraddistinte non vanno inserite nella classe II
(“condizioni di moderata pericolosità geomorfologica”), salva così sporadici dettagliamente documentati e
condivisi, ma vanno icritte alla classe III in quanto indicati comunque una condizione di dissesto;
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PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
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Comune di Buriasco
•
Registro delle osservazioni
Inoltre da quanto risulta dalle NTA del PRGC in esame, per realizzare nuovi interventi edificatori in classe
IIb sono necessari interventi di regimazione delle acque stradali e di manutenzione e sistemazione delle
direttrici di deflusso e delle aree soggette a ristagno, interventi che, per le loro stesse caratteristiche
estensione è necessaria omogeneità lungo le direttrici idrauliche, non sembrano eseguibili a livello di
singolo lotto edificatorio, ma a scala anche solo parzialmente comunale.
PROVINCIA DI TORINO
Prot. com.le 1417 del 20 aprile 2012
TRASMISSIONE DEL PRONUNCIAMENTO D’INCOMPATIBILITA’ DELLA
PROVINCIA ALL’ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE NUOVO PIANO
REGOLATORE GENERALE COMUNALE (D.C.C. n.33 DEL 13.10.2011
Prot. n. 295849 del 10.04.2012
CONTRIBUTO “Servizio Valutazione Ambientale” - Prot. n. 0251669/2012/LB6-Titr
10.04.02 del 26.03.2012
Tavole: GENERALE
Articolo NTA n° GENERALE
localizzazione proposta: GENERALE
Territorio comunale: GENERALE
RAPPORTO AMBIENTALE
Sulla base della documentazione esaminata, con riferimento alle proprie competenze in materia di sostenibilità
ambientale, come previsto dalla procedura di VAS (D.Lgs. 152/2006 e.s.m.i.), in qualità di soggetto con competenze
ambientali” ha ritenuto di evidenziare le seguenti osservazioni:
a) CONSUMO DI SUOLO
in riferimento all’obbiettivo strategico di ptc2 di contenimento dell’uso del suolo, come disposto dagli artt.
15,16,17 chiede di predisporre, con il supporto tecnico della Provincia, una cartografia adeguata in cui
perimetrare gli insediamenti urbani esistenti ed in cui siano distinti graficamente gli ambiti ai sensi dell’art.
16, comma 7 delle NdA di PTC2. Tale tavola costituisce un contributo conoscitivo relativo agli aspetti
fisico-morfologici, insediativi e strutturali del territorio, privo di efficacia vincolante. Tale cartografia aiuta
a valutare la crecita urbana al fine di evitare la crescita residenziale/produttiva in porzioni di territorio
esterne al tessuto urbano consolidato o ai nuclei edificati;
b) SISTEMA INSEDIATIVO
Invita l’amministrazione di Buriasco a definire una crescita urbanistica di effettivo completamento
dell’edificio esistente, evitando la formazione di aree intercluse tra lotti di intervento e la creazione di
nuova viabilità che rappresenta un ulteriore impatto su aree agricole. Le NdA del PRGC dovranno, per le
nuove aree residenziali, fare riferimento ai seguenti indirizzi del PTC2 artt. 21-22-23 NdA:
La localizzazioni delle nuove espansioni dovrà seguire criteri di complementarietà e integrazione-fisici
morfologici e funzionali- con la città esistente. Le aree nuove, che risultino alle estreme propaggini della
città, dovranno concorrere alla risoluzione delle situazioni di “frangia” e di rapporto con il “territorio
aperto”. In particolare, per quanto riguarda l’area di trasformazione, denominata C1 evidenziano le seguenti
osservazioni:
1). Interessa suoli caratterizzati dalla prevalente funzione agricola esterni al tessuto edificato esistenti;
2). L’ampliamento può prevedere una nuova viabilità di collegamento esterna all’abitato che implica un
aggravio urbanistico-ambientale; 3). Interessa terreni agricolo di II classe di capacità d’uso dei suoli (IPLA)
e ai margini dell’area urbanizzata, suoli ad eccellente e buona produttività, intesi come risorsa primaria,
rara e irriproducibile;
alla luce delle suddette criticità ambientali si chiede di approfondire/valutare la fattibilità dell’intervento
C1;
•
individuare le tipologie edilizie con particolare riguardo alle caratteristiche tecnologiche
innovative compatibili con le nuove esigenze di risparmio energetico. In riferimento al
risparmio energetico, si evidenzia che la Provincia di Torino con DGP n. 1322-42394/2010 ha
approvato le linee guida provinciali per la redazione dei Piani d’Azione per l’energia
Sostenibile;
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Comune di Buriasco
•
•
•
•
Registro delle osservazioni
indicare nelle NdA le azioni per limitare l’impermeabilizzazione delle superfici, garantendo;
quindi una maggiore permeabilità dell’area, volte non solo al contenimento di sfruttamento
della risorsa suolo, ma anche di riutilizzo della stessa attraverso l’utilizzo di asfalti drenanti,
vasche di raccolta delle acque meteoriche e previsione di sistemi idraulici volti al contenimento
del consumo idrico;
verificare la capacità in essere delle strutture tecnologiche, in particolare di collettori fognari,
della rete dell’acquedotto e della rete viabilistica locale: qualora siano previste nuove tratte
infrastrutturali al servizio dei nuovi insediamenti, la normativa del PRGC dovrà assicurare la
contestualità o la precedenza temporale degli interventi infrastrutturali;
e’ necessario che gli interventi previsti dalla variante siano valutati in base alla compatibilità
acustica a livello comunale, come già richiesto nella procedura di scooping. Pertanto occorre
fornire informazioni riguardo la congruità delle scelte urbanistiche con i criteri informatori
contenuti nel piano della zonizzazione acustica;
c) SETTORE PRODUTTIVO
Le NdA della variante, in merito alle nuove aree produttive, dovranno essere coerenti con gli indirizzi
elencati negli artt. 24-25 “sistema economico-produttivo” delle NdA del PTC2. Gli ampliamenti di aree
produttive esistenti, devono essere realizzati in aree contigue a quelle produttive esistenti, escludendo la
realizzazione di ampliamenti sfrangiati e privi di compattezza e continuità edilizia ed infrastrutturale con le
aree produttive esistenti. In merito a teli aspetti risulta critica la scelta dell’area produttiva Dc4 che
interessa suoli agricoli di II classe di capacità d’uso dei suoli (IPLA) esterni all’insediamento produttivo
principale ed adiacenti a zone non edificate e attualmente dedicate all’agricoltura. Si chiede di valutare,
rispetto alla realtà economica produttiva di Buriasco già esistente ed in previsione a livello comunale e
sovra comunale la scelta della nuova area produtiva in zona Dc4 da un punto di vista localizzativo
ambientale.
d) SISTEMA DEI COLLEGAMENTI
Realizzazione di una nuova bratella tra la SP 128 e la SP 160. In coerenza a quanto già espresso da questo
servizio nella fase di scooping, si ritiene che il nuovo asse viabile sia carente dei seguenti studi, già richiesti
nella precedente fase di scoping:
1. una valutazione di fattibilità ambientale tenendo conto delle necessità di minimizzare gli impatti con
particolare riferimento a:
• consumo di suolo agricolo in classe II e interferenza con la maglia fondiaria;
• interferenza con aree e zone ad elevata naturalità, in particolare attraversamenti di corsi
d’acqua, siepi e corridoi ecologici;
• rumore;
• presenza della “Zona di ripopolamento e Cattura ATCTO3-Buriasco” del piano faunistico
venatorio provinciale Si rammenta che, sebbene tale piano non individui alcun vincolo
prescrittivo in merito alla destinazione delle aree ricadenti nello stesso, comunque la valenza
naturalistica di tali aree a margine dell’abitato debba essere adeguatamente tutelata;
• aspetti paesaggistci.
Si richiede pertanto di approfondire la scelta di tale tracciato, in sede di perfezionamento della variante, con
i servizi competenti di questa provincia in coerenza con gli indirizzi di PTC2;
e) SISTEMA DEL VERDE:
Il PTC2 nella “Tavola 3.1 – Il sistema del verde e delle aree libere” indica gli ecosistemi fluviali che si
configurano come elementi essenziali della rete ecologica. Perché i corsi d’acqua possano esprimere a
pieno la loro funzione di connessione è fondamentale, oltre alla tutela qualitativa e quantitativa delle acque,
la salvaguardia anche delle fasce di pertinenza fluviale nelle quali incentivare in modo prioritario interventi
di riqualificazione ambientale e rinaturalizzazione.Nella tavola 3.1 – Il sistema del verde e delle aree libere
– del PTC2 si evidenzia la presenza del corridoio ecologico lungo il Torrente Lemina. Il PRGC è tenuto a
recepire gli elementi della Rete ecologica provinciale e definire in coerenza con i principi provinciali le
modalità specifiche di intervento in tali aree
f)
BONIFICA
Gli interventi previsti dalla varinate di riqualificazione/variazione di destinazione urbanistica da industriale
a attività produttive, artigianali, commerciali e terziarie (Dc1, Dc2 e Dr1) dovranno fare riferimento alla
procedura di bonifica dei siti. Si evidenzia in generale che l’attuazione degli interventi di trasformazione di
impianti industriali è subordinata al rispetto di livello di risanamento idonei alle nuove destinazioni
insediabili secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal Dlgs 152/2006
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PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
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Comune di Buriasco
Registro delle osservazioni
e s.m.i.: tale situazione condiziona la compatibilità ambientale degli interventi in progetto inquanto attuali
decisioni assunte in assenza dei risultati delle suddette indagini potrebbero essere soggette in futuro
modifiche nel momento in cui non raggiungessero i valori progettuali prefissati.
g) MITIGAZIONI COMPENSAZIONI
La perdita di suolo agricolo per i nuovi interventi dovrà essere giusticato nelle NTA con specifiche
richieste di interventi di mitigazione e compensazione ecologicamente significative. Le compensazioni
dovranno da un punto di vista quantitativo bilanciare la perdita di un’area di valore agricolo-ambientale.
Nel documento tali analisi non sono approfondite, mentre si ritiene essenziale che siano esplicitate nelle
NdA, per garantire la sostenibilità ambientale della variante. Tali opere ed interventi dovranno essere
commisurati alle ricadute ambientali indotte al fine di giungere ad un bilancio ambientale positivo ai sensi
dell’art. 13 delle NdA del PTC2.
h) NORME DI ATTUAZIONE
Si ritiene fondamentale, infine, ribadire che le NdA debbano riportare i criteri progettuali, mitigativi,
compensativi e di sviluppo sostenibile (contenimento impermeabilizzazione del suolo, idoneo inserimento
rispetto al contesto interessato, tecniche di costruzione ecocompatibili e di valorizzazione ambientale, ecc..)
che si ritengono fondamentali al fine di perseguire un buon livello di compatibilità territoriale ed
ambientale delle scelte strutturali operate e degli interventi previsti ed il raggiungimento degli obbiettivi di
qualità ambientale prefissati.
ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Prot. com.le 1824 del 27 maggio
2012 “TRASMISSIONE DEL PRONUNCIAMENTO D’INCOMPATIBILITA’ DELLA
PROVINCIA ALL’ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE NUOVO PIANO
REGOLATORE GENERALE COMUNALE (D.C.C. n.33 DEL 13.10.2011)”Prot. n. 50082
del 17.05.2012 - Valutazioni dei Contenuti del Rapporto Ambientale e della Sintesi non
Tecnica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/08 e s.m.i.
Tavole: GENERALE
Articolo NTA n° GENERALE
localizzazione proposta: GENERALE
Territorio comunale: GENERALE
RAPPORTO AMBIENTALE
Estratto osservazione
Alcuni contenuti del Rapporto Ambientale non appaiono ancora sufficientemente approfonditi e chiari e pertanto si
rendono necessari alcuni ulteriori approfondimenti che dovranno essere tenuti in considerazione nelle successive
fasi di elaborazione del progetto definitivo nonchè delle NdA. L’Arpa Piemonte ritiene che in merito ai contenuti
del Rapporto Ambientale possano essere effettuate le seguenti osservazioni:
a) Zone di Espansione Residenziale
-
-
-
Nella identificazione della localizzazione delle nuove aree di espansione residenziale, in linea con gli indirizzi
del PTC2 dovrà essere posta attenzione e cura ed evitare la formazione di aree intercluse e dei fenomeni
connessi con lo sprowling urbano;
Nella stesura del R.A. non sono stati forniti dati relativi allo sviluppo, allo stato, alla consistenza e
all’efficacia delle attuali reti infrastrutturali presenti sul territorio comunale con particolare riferimento alla
rete fognaria e al trattamento finale di depurazione; si rileva inoltre la mancanza di un’analisi di compatibilità
delle stesse con i nuovi carichi antropici conseguenti all’adozione dello strumento urbanistico;
Nella stesura del R.A. non sono state tenute in considerazione le richieste formulate nel documento di scoping
in merito alla verifica di compatibilità acustica per evitare potenziali nuovi accostamenti critici nel piano di
classificazione acustica laddove, si possano configurare possibili problematiche tra le sorgenti puntuali e i
ricettori sensibili. A tale proposito si ribadisce che la pianificazione e/o progettazione di nuovi insediamenti
residenziali deve garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento
acustico – eventualmente attraverso gli opportuni rilievi strumentali – identificando spazi adeguati e/o
interventi di mitigazione fra sorgenti e recettori;
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PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56//1977 e s.m.i.
Comune di Buriasco
-
-
-
Registro delle osservazioni
Nella stesura del RA non è stata posta sufficiente attenzione al contenimento dell’inquinamento luminoso
generato dai nuovi insediamenti, dall’utilizzazione delle aree verdi e dai parcheggi in progetto, ai fini della
salvaguardia dei bioritmi naturali di piante e animali e in particolare delle rotte migratorie dell’avifauna. A
tale proposito si ricorda che l’area in oggetto è parzialmente inserita all’interno della zona 2 ai sensi della
DGR 29-4373 del 20 novembre 2006, All.1.
In tali zone, caratterizzate da un’elevata sensibilità all’inquinamento luminoso, dovrebbero essere adottate
misure e soluzioni idonee per la riduzione dell’inquinamento luminoso, dovrebbe essere adottate misure e
soluzioni idonee per la riduzione dell’inquinamento luminoso, come quelle riportate nell’All.1 della suddetta
DGR.
Si raccomandano specificazioni ed approfondimenti in merito al contenimento della superficie
impermeabilizzata, ricomprendendo in essa anche le aree a parcheggio, per meglio dettagliare le alternative
più ecocompatibili da adottarsi
b) Zone di completamento per insediamenti produttivi
-
-
-
In merito all’ampliamento dell’area produttiva denominata Dc4, si osserva la non congruità dell’ampliamento
proposto con l’insendiamento produttivo principale, si sottolinea che l’ampliamento comporta l’utilizzo di
suolo agricolo di qualità e infine si rileva l’assenza dell’aggiornamento dello studio di compatibilità acustica.
Per tali ragioni si ritiene debbano essere intrapresi ulteriori approfondimenti in merito alla possibilità di una
localizzazione alternativa allo scopo di minimizzare gli impatti ambientali di natura irreversibile;
Stante le nuove previsioni di espansione in aree attualmente a destinazione agricola con il conseguente
consumo della risorsa suolo, risorsa da ritenersi non rinnovabile, si ritiene che siano giustificate specifiche
richieste di interventi di mitigazione e compensazione ecologicamente sostenibili e significativi. Nel
documento inviato tali analisi non appaiono sufficientemente approfondite, mentre si ritiene essenziale che le
stesse siano meglio esplicitate per garantire la piena sostenibilità ambientale dell’intervento. Tali opere ed
interventi dovranno essere commisurati alle ricadute ambientali indotte dal progetto, al fine di giungere ad un
bilancio ambientale positivo. Nella scelta degli interventi dovranno fin da subito essere valutate eventuali
proposte ed esigenze dell’amministrazione locale e dovranno essere prese prioritariamente in considerazione
opere di riqualificazione, ripristino e valorizzazione ambientale delle aree degradate ovvero di interesse
ambientale presenti sul territorio più direttamente interessato dagli impatti previsti nella variante;
Poichè sono potenzialmente previste operazioni di demolizione di strutture di edifici esistenti (industriali e/o
residenziali) dovranno essere altrettanto quantificati i volumi demoliti e le tipologie di materiale coinvolto al
fine di individuare le modalità più corrette di smaltimento. Allo stesso modo deve essere accertata la presenza
negli edifici, di eventuali materiali da costruzione non inerti e non più ammessi dalla normativa e deve essere
garantita la rimozione di sicurezza ed il corretto smaltimento finale.
c) NORME DI ATTUAZIONE
Si ribadisce la necessità che le norme di attuazione rispecchino pienamente e nel dettaglio i criteri progettuali,
le eventuali compensazioni e le condizioni di sostenibilità delle azioni progettuali contenute nel RA. Le
norme di attuazione quindi debbono garantire al meglio la compatibilità territoriale e ambientale delle scelte
progettuali e sono indispensabili anche per identificare i criteri di base del monitoraggio che deve permettere
di valutare la rispondenza delle azioni agli obbiettivi e tenere sotto controllo gli impatti ambientali derivanti
dall’attuazione delle azioni, al fine di poter apportare le necessarie misure correttive nel corso dell’attuazione.
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