L IBRETTO DELLE R ISOLUZIONI
X S ESSIONE C ITTADINA
M ODEL E UROPEAN PARLIAMENT
Roma, 16 - 20 febbraio 2015
www.mepitalia.eu
1. Commissione per gli affari esteri (AFET)
L’UE di fronte al confitto tra Israele e Palestina.
Il Model European Parliament,
A. Avendo considerato che il motivo principale del conflitto è causato da una situazione territoriale precaria tra Israele e Palestina che comporta l’impossibilità
di una pace duratura,
B. Notando con rammarico che nessuno dei due stati ha un corpus di leggi scritto
ed esprimendo la propria soddisfazione per le riforme attuate in Arabia Saudita
ed Egitto,
C. Pienamente consapevole che Gerusalemme sia una delle principali concause
delle ostilità, le quali hanno portato ad ingenti danni economici, sociali e politici,
D. Riconoscendo delle possibili complicanze economiche conseguenti alla suddivisione territoriale, sia entro i confini di Gerusalemme che oltre e ricordando
l’utilità dell’apertura del valico di Rafah per l’economia palestinese,
E. Esprimendo apprezzamento per i numerosi tentativi di mediazione da parte di
Egitto e Giordania, finalizzati a garantire una condizione pacifica della zona
interessata,
F. Ben conscio che il conflitto ha causato una serie di danni agli edifici civili,
sia in territorio palestinese che israeliano, violando conseguentemente diverse
risoluzioni ONU, nonché la Quarta Convenzione di Ginevra,
G. Notando con preoccupazione che il conflitto di informazione, generato dalle
due parti in causa, comporta una divulgazione fallace delle notizie inerenti la
guerra,
H. Convinto che il potenziale della missone EUPOL COPPS possa rappresentare
un elemento maggiore di garanzia per la pace,
1. Propone la definizione dei due stati secondo la seguente ripartizione:
i. il territorio palestinese della Striscia di Gaza sarà ampliato fino ad incontrare la strada “4111” all’ altezza di Yovne (31.888323, 34.726244), finendo
verso ovest fino al mare nel punto di coordinate (31.889876, 34.679812);
1
Ashdod viene annessa al suddetto territorio per la sua importanza come
città portuale;
ii. la West Bank, territorio palestinese seguirà la “1949 Armistice Agreement
line”, proseguirà lungo i fiumi Waide Taibe e Oz Stream, sino all’incrocio con la strada 65(32.595447, 35.251500); il confine preseguirà sino alla
strada 75 (32.693652, 35.299203) e successivamente la 754 (32.728756,
35.322698) e culminerà lungo la foce del fiume Nahal Beit HaEmek (presso le coordinate 31.892236, 34.679405);
iii. Israele avrà i restanti territori esclusi oltre a quelli palestinesi e gerosolimitani.
2. Incoraggia gli stessi a rispettare i seguenti principi e diritti fondamentali mediante la sua stesura:
i. uguaglianza di fronte alla legge, senza distinzione di razza, sesso, religione,
ceto sociale;
ii. ogni cittadino, sia palestinese che israeliano, ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla
protezione contro la disoccupazione;
iii. libertà d’espressione, pensiero, di sciopero, di istruzione, manifestazione pacifica, di movimento e residenza, diritto alla vita, all’integrità fisica,
all’immagine, al ritorno;
iv. per lo Stato di Palestina la sanità basilare sarà garantita per ogni cittadino,
con agevolazioni per gli abitanti di età inferiore ai 15 anni;
v. ribadisce la totale autonomia dei suddetti Stati dal punto di vista politico,
legislativo e decisionale.
3. Auspica l’istituzione della sopracitata come città-stato ed il conseguente trasferimento delle ambasciate in essa presenti:
i. il confine settentrionale è delimitato dall’incrocio tra la “1949 Armistice Agreement line” e il fiume Nahal Luz (31.808386, 35.169899), quello
orientale dal congiungimento tra la 386 e 396, proseguendo lungo quest’ultima; il limite occidentale è rappresentato dall’intersezione tra la “1949
Armistice Agreement Line” e il fiume Nahai-Refaim, mentre il confine
meridionale coincide con la “1949 Armistice Agreement Line”;
ii. il potere esecutivo sarà esercitato dal primo ministro eletto dal popolo; il
potere legislativo dal Parlamento monocamerale composto da 15 membri
in rappresentanza di ognuna delle tre principali religioni (Cristianesimo,
2
Ebraismo e Islamismo) più due esponenti incaricati dall’ONU; il potere
giudiziario sarà amministrato dai membri della Corte Suprema, eletti dal
Parlamento.
4. Richiede la stesura di una Costituzione scritta, finalizzata al mantenimento della
pace, basata sui seguenti principi:
i. conservazione della forma repubblicana, uguaglianza e parità di tutte le
persone di fronte alla legge, rispetto dei sessi, libertà di movimento e residenza, libertà di espressione, tolleranza etnica, politica, religiosa, diritto
alla vita, all’immagine, al lavoro, allo studio, all’assistenza sanitaria;
ii. si ripudia la pena di morte come esercizio di condanna, la guerra come
strumento di offesa e ogni azione volta ad ostacolare la salvaguardia della
pace, sia entro i confini della città, che oltre.
i. un’assemblea composta dai rappresentanti di paesi, sia membri che esteri, a
Gerusalemme, per selezionare informazioni attendibili e per sensibilizzare
l’opinione pubblica sul riconoscimento dello Stato di Palestina, la quale
dovrà riunirsi mensilmente e in occasione di eventi straordinari;
ii. un’emittente televisiva internazionale che diffonda notizie veritiere, basate
anche sul lavoro della sopracitata assemblea, riguardo il quadro generale
del problema.
9. Raccomanda il potenziamento della stessa mediante l’appoggio economico di
Egitto e Giordania e dei Paesi Membri.
10. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e
alla Commissione.
5. Ribadisce la necessità della riattivazione della missione EUBAM Rafah per
l’approvvigionamento di beni di prima necessità, nonché la ratifica di accordi
esclusivi finalizzati al mantenimento della stabilità economica:
i. a Gerusalemme, saranno garantiti prodotti primari e beni alimentari dalla
Palestina e risorse energetiche, tecnologiche da Israele;
ii. la Palestina fornirà beni primari, risorse alimentari ad Israele che si impegnerà nell’assicurare alla prima risorse tecnologiche, edilizie sanitarie ed
energetiche.
6. Si congratula per le azione svolte dagli stessi e suggerisce di proseguire tale mediazione, coadiuvandola tramite un team di esperti scelti direttamente dall’UE,
per poter avere una relazione diretta con gli stati coinvolti nel conflitto.
7. Confida che sia Israele che la Palestina, con l’ausilio dell’ONU, siano propense
a:
i. rinnovare attraverso opere di manutenzione le strutture danneggiate nel
territorio straniero;
ii. icostruire 250000 nuclei abitativi nella zona Settentrionale dei nuovi confini di Palestina;
iii. edificare 4 ospedali in territorio palestinese, uno a Gaza, tre nel territorio
sopracitato e due università tra Gaza e la nuova West Bank.
8. Suggerisce l’istituzione di:
3
4
2. Commissione per i diritti dell’uomo (DROI)
Nuove strategie sull’immigrazione nel Mediterraneo.
4. Stabilisce che il migrante, affinché gli sia concessa la partenza, sia sottoposto al
pagamento di una quota minima necessaria a rendere autosufficiente il progetto
anche in vista di un eventuale risarcimento dei danni sopracitati.
5. Sottolinea le seguenti funzionalità del visto già citato:
Il Model European Parliament,
A. Notando con rammarico la scarsa adesione degli Stati Membri alle iniziative
riguardanti il problema dell’immigrazione,
B. Profondamente preoccupato per l’esponenziale aumento del numero di morti
nell’area Mediterraneo,
C. Ben conscio che eventuali provvedimenti in materia di immigrazione potrebbero arrecare danni socio-economici agli Stati coinvolti,
D. Considerando il continuo aumento del flusso migratorio dovuto anche alle difficoltà economico-lavorative in cui si trovano i Paesi terzi e soprattutto dell’Africa del nord,
E. Notando come il Regolamento Dublino III sia causa di numerosi disagi e per
gli Stati Membri e per gli immigrati stessi,
i. possibilità di contribuire all’economia del Paese ospitante ricercando lì un
impiego entro il termine di 18 mesi;
ii. rimpatrio immediato e straordinario in caso di infrazione del codice penale
e civile vigente nel Paese ospitante.
6. Propone un progetto a lungo termine che favorisca la migrazione circolare
giovando all’economia dei paesi interessati, nei seguenti modi:
i. tenendo in considerazione la risorsa economica e sociale costituita dal migrante per l’UE;
ii. bloccando i finanziamenti concessi dai governi europei ai paesi di transito, per mantenere centri di raccolta di migranti, definiti da Human Rights
Watch e dal Parlamento Europeo veri e propri lager;
iii. traendo profitto dal traffico monetario instauratosi tra migrante e Paese di
provenienza.
F. Tenendo conto del parere del CdR, in particolare del punto 21 riguardo il “pacchetto frontiere intelligenti”,
7. Abolisce il suddetto Regolamento.
1. Condanna il mancato rispetto dell’articolo 80 del T.F.U.E.
8. Indice un’assemblea costituita da rappresentanze diplomatiche dei Paesi dell’Unione Europea che, nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, abbia il
compito di crearne uno nuovo, che provvederà alla ricollocazione del migrante
secondo le seguenti condizioni:
2. Auspica una maggiore collaborazione dei sopracitati a queste politiche nelle
loro possibilità, in base al principio di solidarietà ed equa ripartizione.
3. Istituisce l’ente
interessati che
E.A.N.C.1
costituito da rappresentanze diplomatiche dei Paesi
i. tenendo in considerazione la risorsa economica e sociale costituita dal migrante per l’UE;
ii. legami familiari;
i. funga da presidio internazionale nei Paesi Terzi determinati a lavorare con
l’UE nella gestione dei flussi migratori;
ii. conceda visto e documento temporaneo nel rispetto degli standard igienici
e sanitari che garantisca un viaggio legale e sicuro;
iii. PIL pro-capite e disponibilità lavorative dello Stato in questione.
9. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e
alla Commissione.
iii. fornisca mezzi di trasporto legali e sicuri fino ad una meta europea prestabilita sui criteri di vicinanza e disponibilità di infrastrutture, al fine di
ridurre sensibilmente i crimini legati alla tratta degli esseri umani.
1 E.N.A.C.:
European Agency for Need Countries
5
6
3. Commissione per la sicurezza e la difesa (SEDE)
Un possibile nuovo corso per la difesa europea.
Il Model European Parliament,
A. Constatando che i singoli Stati Membri limitano la divulgazione di informazioni
e la cooperazione tra le imprese, appellandosi all’art 346 TFUE e ostacolando
la creazione di un mercato della difesa unico,
B. Essendo a conoscenza della lenta e pesante burocrazia, dovuta all’entità del
bene e alla mancanza di normative uniformi,
C. Notando con preoccupazione il problema rappresentato dal traffico illegale delle
armi all’interno dell’Unione Europea,
D. Notando con rammarico la scarsa collaborazione tra gli Stati Membri nell’ambito della ricerca e dello sviluppo, inerenti il settore della difesa, e gli insufficienti
fondi ad esso destinati,
E. Consapevole del timore dei singoli Stati Membri ad aprirsi al mercato comune
a causa di un possibile fallimento delle piccole e medie imprese nazionali,
F. Prendendo atto dell’assenza di un organo di controllo del mercato specializzato
nel settore della difesa e della delicatezza dell’argomento trattato,
G. Cosciente della scarsa partecipazione dei cittadini europei e della carenza di
informazione riguardo il settore della difesa,
H. Pienamente consapevole della necessità di rafforzare il coordinamento tra i vari
eserciti nazionali,
I. Notando con soddisfazione gli innumerevoli successi conseguiti dall’EuroMarFor,
3. Approva la costituzione di un registro centrale computerizzato, accorpando gli
attuali registri nazionali previsti dall’art. 4 della direttiva 2008/51/CE.
4. Esorta l’uniformazione delle diverse normative nazionali nell’ambito burocratico del settore della difesa.
5. Propone la creazione di tratte commerciali prestabilite e monitorate tramite sistemi informatici, al fine di diminuire i controlli e mantenere un monitoraggio
costante del materiale bellico durante il trasporto.
6. Auspica che gli Stati Membri rimanenti ratifichino il già firmato ATT1 al fine
di contrastare tale fenomeno.
7. Ritiene opportuna la formazione di un pool di esperti, composto dai migliori ricercatori dei Paesi appartenenti alla CE, per incrementare a livello europeo la collaborazione e migliorare il settore della difesa tramite innovazioni
tecnologiche;
8. Ribadisce, nell’ottica della realizzazione degli obiettivi Europa 2020, la necessità del raggiungimento della soglia del 3% del PIL nazionale da destinare alla
ricerca e allo sviluppo, mantenendo la stessa proporzione tra le quote designate
per l’ambito civile e quello militare.
9. Propone la modifica dell’art. 1 del Regolamento n.1998 del 2006 con l’aggiunta nell’elenco tassativo delle piccole e medie imprese del settore della difesa,
escludendole così dall’erogazione dei microfinanziamenti previsti.
10. Istituisce un fondo destinato al finanziamento diretto delle suddette imprese al
fine di garantirne la sopravvivenza e la competitività all’interno del mercato
europeo.
11. Stabilisce la creazione di un’Autorità Garante del Mercato della Difesa, chiamata EGADM2 , che possa assicurare e favorire la concorrenza al fine di evitare
la formazione di un oligopolio delle principali industrie nazionali:
i. tale organo eserciterà il proprio potere in conformità agli art. 101 e ss. del
TFUE.
1. Istituisce una Commissione con lo scopo di analizzare e decretare la validità del
ricorso al suddetto articolo in modo da limitarne l’abuso.
2. Riconosce il diritto all’azienda divulgatrice di ricevere un equo canone dalle
imprese che usufruiscono dell’informazione in base alla sua utilità e al beneficio
economico ad essa relativo.
7
12. Caldeggia la realizzazione di campagne di informazione al fine di tenere al corrente i suddetti riguardo l’evoluzione e gli sviluppi nel settore della difesa e le
linee generali adottate in materia economica.
1 ATT:
Arms Trade Treaty
European Guarantee Authority of Defense Market
2 EGDAM:
8
13. Appoggia l’istituzione di corsi di addestramento, coordinati dallo Stato Maggiore dell’Unione Europea, al fine di incrementare l’interazione tra le forze
armate nazionali, nel rispetto dell’art. 42 TUE;
14. Suggerisce l’ampliamento della suddetta forza a tutti i paesi marittimi dell’UE
per garantire un incremento delle capacità di difesa comune;
15. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e
alla Commissione.
4. Commissione per il commercio internazionale (INTA)
Un possibile accordo fra UE ed USA sul commercio e gli investimenti: vantaggi e criticità del
Partenariato trans-atlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP).
Il Model European Parliament,
A. Notando con preoccupazione un possibile innalzamento percentuale del tasso di
disoccupazione dell’UE derivante da un potenziale flusso migratorio americano,
B. Analizzando i possibili rischi di evasione fiscale delle aziende tendenti ad assumere illegalmente lavoratori statunitensi,
C. Notando con rammarico la presenza di un tribunale sovranazionale non equo
stabilito dal TTIP,
D. Considerando la possibilità delle aziende di appellarsi al reato di mancato guadagno,
E. Pienamente consapevole della posizione svantaggiosa delle piccole industrie
dovuta all’eccessivo potere delle multinazionali statunitensi,
F. Esprimendo la propria soddisfazione per il lavoro dei singoli Stati Membri
inerenti alle leggi anti-trust,
G. Considerando la differenza di norme di tutela dei consumatori tra USA e UE,
H. Avendo esaminato il potenziale incremento del PIL derivante dal trattato,
1. Propone l’introduzione di tasse temporali a cadenza biennale a carico delle
aziende su assunzioni di lavoratori americani.
2. Incentiva le aziende europee attraverso l’abbassamento delle tasse d’assunzione
dei lavoratori europei.
3. Dichiara la creazione dell’ente CAIWE3 subordinato all’OLAF incaricato dei
controlli sulla regolarità del rapporto aziende-lavoratori secondo le norme stabilite dalle direttive 2009/50/CE e 2009/52/CE.
4. Modifica l’ISDS rendendolo idoneo alle legislazioni dei singoli Stati.
3 CAIWE:
9
Control of American Illegal Work in Europe
10
5. Ridefinisce la composizione interna del tribunale stesso ampliando il numero di
membri in modo da creare parità decisionale.
5. Commissione per per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI)
6. Riconosce alle aziende il diritto di appello al reato di mancato guadagno solo nel
caso in cui siano presenti leggi nazionali “ad hoc” mirate a limitare il guadagno
della azienda stessa.
o il divieto della coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.
7. Appoggia la BCE in una politica monetaria espansiva al fine di abbassare i tassi
di interesse innalzando così l’inflazione per permettere l’aumento di produzione
delle piccole imprese rendendole più competitive.
8. Auspica la continuità della applicazione di queste leggi.
9. Autorizza l’importazione dei prodotti americani esclusivamente conformi al
regolamento 852/2004.
Il ruolo degli Stati rispetto agli organi europei con riferimento all’autorizzazione, la limitazione
Il Model European Parliament,
A. Consapevoli della scarsità delle ricerche sui prodotti OGM,
B. Pienamente consapevoli della possibile alterazione economica derivata dall’introduzione di prodotti OGM sul mercato europeo,
C. Ben consci della necessità di trasparenza di mercato sui prodotti OGM,
10. Esprime la propria soddisfazione per la creazione della più vasta area di mercato
interno su scala mondiale.
D. Prendendo atto del complicato iter burocratico europeo per l’approvazione dei
prodotti OGM,
11. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e
alla Commissione.
E. Riconoscendo il ruolo centrale dell’Europa nell’economia mondiale,
F. Profondamente preoccupati dalle possibili alterazioni della biodiversità e dell’ecosistema a causa dell’introduzione degli OGM sul suolo europeo,
G. Notando con rammarico l’inesistenza di un’etichettatura comune per prodotti
OGM,
H. Osservando la forte instabilità dei prodotti OGM nel tempo,
I. Riconoscendo la scarsità dell’informazione sui prodotti OGM,
1. Proclama la creazione dell’agenzia O.P.R.E.A.1 , affiancata all’E.F.S.A., che si
occupi del settore ricerca.
2. Istituisce un ramo dell’agenzia O.P.R.E.A. con il nome di O.P.R.E.A. PLUS con
i seguenti compiti:
i. settore economico che si occupa dei controlli annuali riguardante la domanda dei prodotti OGM per istituire della fasce di prezzo;
ii. settore distribuzione che si occupa della diffusione di prodotti OGM sul
suolo europeo;
1 O.P.R.E.A.:
11
OGM’s Production and Research European Agency
12
iii. settore informazione con il compito di rendere pubblici i dati riguardanti la
produzione e la vendita degli OGM;
3. Autorizza la modifica della direttiva 2001/18/CE permettendo ad O.P.R.E.A. di
proporre gli OGM agli Stati Membri aderenti.
6. Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (ITRE)
Come l’industria europea può contribuire ad una crescita sostenibile e favorire la competitività.
Il Model European Parliament,
4. Sottolinea, nell’eventualità che un Paese terzo voglia introdurre nel mercato
europeo i prodotti OGM, che questi sono obbligati a rispettare gli standard
dell’Unione Europea.
A. Notando con rammarico il mancato investimento in energia rinnovabile delle
industrie europee,
5. Decide l’introduzione di tali procedure:
B. Constatando le difficoltà riscontrate dalle imprese nell’ambito dell’e-commerce,
i. coltivazione di semi esclusivamente sterili;
ii. immissione graduale di prodotti OGM sul suolo europeo;
iii. tetto massimo del 40% delle coltivazioni di OGM nei singoli Stati Membri.
6. Caldeggia l’istituzione di un’etichetta comune conforme ai seguenti standard:
i. processi di modificazione genetica;
ii. tracciabilità lungo tutto la catena di produzione;
iii. utilizzo di aromi derivati OGM.
7. Dichiara l’attivazione di controlli annuali su tali prodotti, i quali saranno gestiti
dall’agenzia O.P.R.E.A.
8. Suggerisce una campagna informativa concreta, diretta e reale.
9. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e
alla Commissione.
C. Visti i disagi economici incontrati dalle imprese di recente nascita,
D. Riconoscendo i vantaggi derivanti dall’uso delle tecnologie di quarta generazione,
E. Approvando il progetto EFSI,
F. Consapevoli dell’attuale divario tra scuola e mondo del lavoro,
G. Considerando le odierne tecniche di accesso alla finanza quali il ricorso al
credito di rischio,
H. Disapprovando la mancanza di comunicazione tra mondo dell’innovazione e le
imprese,
I. Prendendo atto dei benefici produttivi raggiunti dall’azienda Volkswagen grazie
ai premi di denaro destinati ai lavoratori,
1. Suggerisce un uso più efficace ed efficiente dell’energia rinnovabile sul modello
della multinazionale svizzera ABB1 :
i. si include nel suddetto modello l’utilizzo delle biomasse.
2. Propone il potenziamento dei corsi di formazione destinati alle imprese europee. Tali corsi:
i. educheranno i partecipanti sullo sviluppo di campagne di sensibilizzazione,
quali ad esempio l’uso di app;
ii. informeranno i suddetti sui vantaggi riscontrati dal sentiment analysis americano.
1 ABB:
13
Asea Brown Bovery
14
3. Incoraggia la collaborazione tra start-up e grandi imprese,secondo percorsi in
tempi stabiliti da quest’ultime,in cui le PMI concedono una parte delle loro
vendite in cambio di un percorso di crescita garantito dalle grandi imprese.
4. Auspica l’utilizzo delle tecnologie di quarta generazione (4G) attraverso aggiornamenti costanti per i dirigenti delle imprese.
5. Richiede, oltre all’utilizzo del fondo perduto, una collaborazione tra banche
nazionali e Stati Membri volti a finanziare l’attuazione dell’EFSI2 .
6. Dichiara l’istituzione del progetto “Youths and Industries”, così strutturato:
i. corsi di preparazione rivolti ai giovani al lavoro nelle industrie e certificati
a livello europeo;
ii. successivi stage nelle industrie,dai quali assumere i giovani più competenti.
CTEE3 ,
7. Proclama l’istituzione della
la quale fornisca agli imprenditori dei dati
oggettivi sulle singole imprese europee al fine di investire in modo più sicuro.
8. Sottolinea l’importanza delle giornate della ricerca alle quali prenderà parte
l’associazione CRE4 , formata da un team d’esperti che analizzerà le varie innovazioni e le presenterà a ciascuna industria.
9. Invita le industrie europee a seguire il modello dell’azienda Volkswagen.
10. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e
alla Commissione.
7. Commissione per lo sviluppo regionale (REGI)
Il ruolo delle città e delle aree urbane nella politica di coesione e per il conseguimento degli
obiettivi della strategia Europa 2020.
Il Model European Parliament,
A. Notando con rammarico il basso o quasi nullo riconoscimento del sound it skills
e la scarsa organizzazione a livello comunitario,
B. Constatando l’assenza di un’organizzazione efficiente adibita alla classificazione meritocratica dei neolaureati,
C. Prendendo atto dell’instabile sicurezza di approvvigionamento che ostacola lo
sviluppo indipendente della Comunità Europea,
D. Avendo considerato che una percentuale di gas serra è emessa da impianti
obsoleti e mezzi di trasporto pubblico poco efficienti,
E. Pienamente consapevoli della mancata produzione di energia proveniente da
fonti rinnovabili,
F. Notando con preoccupazione la scarsa partecipazione attiva della maggior parte degli Stati Membri riguardo la ricerca di nuove fonti e forme di energia
rinnovabile,
G. Sottolineando come i Paesi con una media inferiore di ore lavorative siano quelli
con minor tasso di occupazione,
H. Ben consci dell’insufficiente attrattività e coesione tra le eterogenee università
europee,
I. Profondamente preoccupati per il trend negativo dei contributi destinati agli
indigenti,
1. Decide di riformare e migliorare il Quadro Europeo delle certificazioni comunitarie, uniformando i criteri di rilascio dei molteplici brevetti nei vari settori al
fine di concedere pari opportunità tra i soggetti contraenti.
2. Propone la creazione di un database atto a:
2 EFSI:
European Fund for Strategic Investments
Commission Testing for European Enterprises
4 CRE: Communication and Research for Enterprises
3 CTEE:
i. raccogliere, classificare e conservare i traguardi raggiunti dallo studente;
15
16
ii. stabilire un curriculum scolastico pubblico ai datori di lavoro.
3. Auspica un progressivo rinnovamento di tali strutture in parte sostenuta da
appositi fondi comunitari per garantire una maggiore efficienza energetica:
i. attraverso interventi annuali di riqualificazione energetica sugli immobili
della Pubblica Amministrazione in orizzonte Europa 2020;
8. Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI)
Una nuova strategia forestale dell’Unione Europea.
Il Model European Parliament,
ii. elaborazione di programmi di interventi a medio termine per la riqualificazione energetica degli edifici;
A. Notando con preoccupazione il calo di biodiversità dovuto a variazioni climatiche sempre più presenti e ai fattori abiotici,
iii. isuddetti interventi in recepimento della direttiva Europea 2012/27/UE.
B. Disapprovando l’inadeguata e non omogenea gestione dei corpi forestali nazionali,
4. Adotta mezzi di trasporto pubblici, alimentati da energia elettrica, ad itinerario
fisso onde evitare le note limitazioni in campo di autonomia e durata.
5. Importa il neo eco-progetto “Solar Roadways”, escludendo l’istallazione in
zone a parziale o totale tutela architettonica, paesaggistica e archeologica.
6. Richiede la formazione di una sezione riconosciuta all’interno della federazione
C.E.M.A.T. dedicata alla suddetta ricerca, nella quale dovranno prendere parte
almeno due esperti di ogni Stato Membro.
7. Chiede l’adozione da parte degli Stati Membri del decreto legislativo “Aubry”
grazie al quale il tasso di occupazione europeo aumenterà e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall’orizzonte Europa 2020.
8. Caldeggia la cooperazione tra le iniziative faro “Erasmus Mundus” e “Youth on
the move”, adottando inoltre l’efficiente modello di suddivisione delle borse di
studio del progetto “Go Campus”.
9. Invita tutti gli Stati Membri alla creazione di un organo, coadiuvato dalle già
presenti iniziative a riguardo, che dia un feedback su eventuali variazioni del
numero dei suddetti per ogni singolo Stato Membro.
10. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e
alla Commissione.
C. Allarmato dal crescente rischio di deforestazione e da un eccessivo utilizzo delle
risorse lignee,
D. Considerando che la principale causa del disboscamento europeo è il massiccio
utilizzo di arbusti in campo edilizio,tessile e cartaceo,
E. Consapevole dell’esistenza della certificazione FSC1 , ma constatandone i limiti
e le difficoltà di attuazione e assegnazione,
F. Ben consci dell’impatto ambientale ed economico causato dalla produzione e
dall’utilizzo di biocarburanti di prima generazione,
G. Prendendo atto del degrado dei terreni causato dall’uso intensivo di fertilizzanti
e prodotti fitosanitari nelle aree adibite alle monoculture,
H. Constatando l’alta percentuale di legname importato illegalmente,
I. Notando con rammarico che più del 6% del tasso di deforestazione europea è
dovuto ai fenomeni abiotici e alla presenza di nuovi parassiti che danneggiano
le culture e le aree boschive,
J. Sottolineando il continuo ed eccessivo spreco di carta di cellulosa,
K. Consapevole degli enormi vantaggi derivanti dall’utilizzo di CaCO3 nella produzione di carta dal punto di vista economico ed ambientale,
L. Notando con preoccupazione l’incremento dell’edificazione su zone forestali
incendiate,
M. Notando con rammarico una presenza di aree boschive dismesse contaminate
dai rifiuti che hanno un impatto negativo sull’ecosistema,
1 FSC:
17
Forest Stewardship Council
18
N. Pienamente consapevole delle molteplici funzionalità appartenenti alle aree boschive,
O. Allarmato dall’insufficiente efficacia della sensibilizzazione in materia e fermamente convinto delle potenzialità derivanti dalle aree boschive,
1. Auspica la creazione di corridoi verdi per favorire il miglioramento e la conservazione della stessa.
2. Proclama l’istituzione di un ente sovrannazionale ETSA2 che gestisca l’organizzazione del personale forestale prendendo in considerazione:
i. le effettive esigenze del territorio di ogni Stato;
ii. l’estensione delle aree boschive.
3. Ordina agli Stati Membri dell’UE la messa dimora di una nuova pianta per ogni
albero abbattuto in aree predisposte, ispirandosi al modello svedese-canadese
da applicarsi in proporzionalità alla domanda di legname.
4. Incoraggia gli Stati Membri a destinare determinate aree alla silvicoltura della
canapa, che risulta vantaggiosa in ambito economico, ambientale e produttivo:
i. tali aree saranno assegnate agli Stati Membri dalla Commissione Europea
in base alla configurazione geofisica del territorio e alla disponibilità dello
Stato alla silvicoltura.
5. Propone l’istituzione di incentivi per le aziende che si impegneranno a produrre
materiali con marchio sopracitato:
i. calmierando alle aziende le spese di smaltimento dei rifiuti;
ii. agevolando l’importazione e l’esportazione dei materiali prodott;i
iii. incaricando la Commissione Europea di controllare le fasi di sviluppo del
prodotto agevolandone la produzione.
6. Scoraggia l’utilizzo dei suddetti, promuovendo l’utilizzo di biocarburanti di
seconda generazione quali biomasse e pellet, tramite:
7. Raccomanda l’adozione da parte di tutti gli Stati Membri di un sistema di coltivazione basato sulla rotazione quinquennale delle culture mirato ad impedire
l’impoverimento dei terreni.
8. Esorta tutti gli Stati Membri all’applicazione dei regolamenti CE 2173/2005 e
CE 995/2010. La corretta attuazione di essi sarà supervisionata dall’ente ETSA
tramite controlli semestrali.
9. Assegna all’ente BAMS3 il compito di controllare lo stato di conservazione
degli arbusti e di inserire nell’ecosistema eventuali organismi antagonisti che
non vadano a modificare il territorio e l’equilibrio eco sistemico, per combattere
i sopracitati parassiti.
10. Enfatizza una politica atta al riutilizzo dei beni precedentemente riciclati attraverso la stesura di un regolamento finalizzato al recupero di materiali riciclabili
proposto dalla Commissione Europea.
11. Invita all’utilizzo dei suddetti per limitare l’impiego di cellulosa per la fabbricazione della carta mediante benefici economici, provenienti dal fondo FEASR4 ,
concessi alle aziende che si impegneranno nella raccolta e nella lavorazione dei
sopraccitati scarti minerari.
12. Richiede agli Stati Membri di vietare l’edificazione, il pascolo e la coltivazione
con scopi diversi da quello di ricostituire l’ambiente preesistente, nelle zone
forestali arse, al fine di scoraggiare la pratica degli incendi forestali dolosi.
13. Propone un aggiornamento della mappatura di tali aree e una bonifica delle
suddette, al fine di ricostituirne l’ecosistema originario.
14. Caldeggia la firma della Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle aree protette al fine di perseguire uno sviluppo turistico compatibile ai principi dell’ecosostenibilità.
15. Raccomanda la realizzazione di un’adeguata campagna di sensibilizzazione.
16. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e
alla Commissione.
i. incentivi ai produttori delle sostanze prime;
ii. adozione e uniformazione a tutti gli Stati Membri degli incentivi per l’utilizzo di biocarburanti di seconda generazione.
2 ETSA:
3 BAMS:
Biotic Agents Monitoring Service
Fondo Europeo per l’Agricoltura e lo Svilupo Rurale
4 FEASR:
European Territory Safeguard Agency
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20
9. Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE)
Vantaggi e criticità del futuro accordo internazionale fra UE ed USA sulla protezione dei dati
personali trasferiti e trattati al fine di prevenire, individuare, indagare e reprimere i reati, compreso
il terrorismo, nel quadro della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia
penale.
3. Confida che tale collaborazione condurrà ad una graduale cessazione di attività
illegali quali lo spionaggio.
4. Richiede un risarcimento in termini finanziari da parte degli USA da versare alle
aziende danneggiate dal furto dei dati e dall’uso illecito degli stessi, quantificato
da:
i. la commissione LIBE in rappresentanza dell’Unione Europea;
Il Model European Parliament,
ii. una commissione di rappresentanti statunitensi;
A. Prendendo atto della scarsa armonizzazione tra le regole giurisdizionali delle
due parti, dell’inesistenza di un quadro giuridico uniforme e dell’assenza di un
approccio solidale e collaborativo bilaterale tra le forze di polizia delle parti
interessate,
B. Allarmato dalle costanti azioni di spionaggio ai danni dell’UE mirate in particolare, ma non esclusivamente, a Spagna, Portogallo, Regno Unito e Francia,
iii. la proporzione tra il rapporto qualità-quantità dei byte rubati.
5. Dichiara che gli USA dovranno far confluire nelle casse del Parlamento Europeo, come rimborso dei singoli individui, una somma di denaro accordata dalla
sopracitata commissione la quale servirà come finanziamento per potenziare e
migliorare il raggio d’azione dell’Europol.
C. Consapevoli del fatto che un’azione deterrente da parte dell’UE è fondamentale
e necessaria al fine di fermare gli avvenimenti sopracitati e garantire una prerogativa umana fondamentale quale la privacy come dichiarato dall’articolo 8
della Carta dei diritti fondamentali dell’UE varata nel 1999,
6. Ritiene necessario il riconoscimento come diritto internazionale del principio
di non discriminazione europeo, appellandosi all’ONU in particolare al sesto
committee (legal committee). In caso di violazione dello stesso la parte lesa da
ciò avrà il diritto di appelarsi all’ICJ che emanerà la sentenza riconosciuta a
livello internazionale con un’eventuale pena.
D. Notando la non corretta interpretazione del principio di non discriminazione da
parte degli USA,
7. Propone l’integrazione dell’art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo, riguardante il diritto alla privacy con l’art. 14 della CEDU1 .
E. Consapevole che non è possibile ricorrere ad una sanzione penale in caso di
violazione di un principio,
8. Dichiara l’istituzione di una banca dati comune in linea con le direttive 95/46/CE,
2002/58/CE e TFTP avente due sedi, una in suolo europeo e una in suolo
americano:
F. Ritenendo necessaria una collaborazione fra UE e USA in materia di scambio
dei dati al fine di prevenire, individuare e reprimere i reati,
i. sarà accessibile esclusivamente alle due potenze;
G. Confidando nell’evoluzione tecnologica delle cellule terroristiche e degli enti
che si impegnano a combattere il fenomeno del terrorismo,
ii. sarà gestita tramite una collaborazione tra:
1. Caldeggia una forte cooperazione in particolare tra Europol ed FBI, non tralasciando una collaborazione tra le forze statali, garantendo una più efficacie lotta
al terrorismo.
iii. lavorerà nel seguente modo:
2. Esorta un’azione congiunta in ambito giuridico, delle due parti soprattutto tra
la Corte suprema (di ultima istanza), rappresentante gli USA, e Eurojust, rappresentante gli Stati Membri in toto.
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a) i servizi di intelligence di entrambi i Paesi,
b) e intelligence americane collaboreranno per una maggiore efficienza e
un rappresentante federale si occuperà di mediare tra le due parti;
a) determinando i dati di soggetti appartenenti a cellule terroristiche che
dovranno essere costantemente presenti nella suddetta struttura, al fine
di garantire un’efficiente e immediata reazione,
1 CEDU:
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
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b) esortando l’istituzione di una figura americana sul modello europeo
GEPD2 per rendere possibile la cooperazione,
c) i dati non menzionati al punto a) saranno disponibili mediante richiesta
al GEPD e alla figura citata al punto b), che collaboreranno, tramite un
processo che ne attesti il mantenimento della privacy e le finalità,
d) i dati la cui richiesta è stata accettata saranno disponibili per un periodo
di tempo limitato, definito a priori in base alla loro utilità,
e) nel caso in cui la proposta citata al punto b) non venga accolta, per garantire un corretto e imparziale utilizzo dei dati, Eurojust sarà costretto
a intervenire affiancato da una terza entità estranea alle due parti.
9. Incoraggia le entità che combattono il terrorismo ad adeguare le misure adottate alle attuali criticità scaturite dall’accesso illimitato alle nuove tecnologie da
parte delle componenti terroristiche.
10. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e
alla Commissione.
10. Commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere (FEMM)
Come eliminare in Europa la violenza contro le donne e rafforzare la loro dignità e integrità.
Il Model European Parliament,
A. Avendo notato i molteplici tipi di discriminazione e gli stereotipi di cui la donna
è vittima all’interno degli Stati Membri,
B. Profondamente dispiaciuto degli atti di violenza di cui le donne sono vittime
e consapevole della scarsa conoscenza dei mezzi di prevenzione e autodifesa a
loro disposizione,
C. Sottolineando la potenziale efficacia della Convenzione di Varsavia e della Convenzione di Instanbul,
D. Ribadendo la necessità di lavorare con le vittime quanto con gli aggressori per
l’acquisizione della consapevolezza del reato commesso e per la rieducazione
alla parità di genere,
E. Constatando il malfunzionamento e la scarsa diffusione dei centri di sostegno
per donne vittime di violenza,
1. Propone di rafforzare le campagne di sensibilizzazione in ambito:
i. educativo, con l’introduzione graduale del tema della violenza sulla donna
all’interno dei luoghi di istruzione attraverso lezioni interattive di educazione alla parità e alla diversità nelle scuole dell’infanzia, per arrivare a
testimonianze dirette e conferenze nelle scuole di grado superiore;
ii. lavorativo, tramite conferenze tenute da esperti relativamente ai temi della
parità salariale, del mobbing da maternità e dallo sfruttamento del part-time
a discapito delle lavoratrici;
iii. sociale, mediante la creazione di un programma televisivo che trasmetta
spot, cortometraggi, pubblicità a progresso in collaborazione con le reti
nazionali al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica.
2 GEPD:
Garante Europeo per la Protezione dei Dati /Privacy Officer
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2. Esprime il proprio apprezzamento per le numerose iniziative internazionali volte ad incentrare l’attenzione sulla figura della donna come “Zapatos rojos”,
“Orange your Hood” e esorta la diffusione di iniziative simili e di modelli
legislativi sul modello della “Carta Azzurra” polacca.
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3. Richiama l’attenzione delle donne riguardo l’utilità dei moderni strumenti di
difesa anti-violenza come il RAPEX e corsi di difesa personale (spray urticanti).
ii. richiedere lo stanziamento di fondi per le strutture e il mantenimento delle
stesse;
4. Auspica l’estensione del progetto pilota “Mobile Angel” a tutte le compagnie
telefoniche degli Stati Membri per conferire maggior sicurezza alle donne.
iii. verificare le condizioni igienico-sanitarie delle strutture e assicurare il reintegro della donna nella società;
5. Invita tutti gli Stati Membri ad aggiungere nelle condanne per i reati di violenza
l’aggravante di discriminazione di genere per le donne vittime di violenza solo
in quanto tali.
iv. garantire un supporto morale e psicologico adeguato e gratuito;
v. mettere a disposizione una linea telefonica comune europea al fine di accogliere le richieste di aiuto delle donne vittime di violenza.
6. Caldeggia gli Stati Membri a ratificare tali convenzioni, ribadendo l’importanza
degli articoli 7 e 45 della Convenzione di Istanbul e confida nelle istituzioni
affinchè tali convenzioni vengano considerate e rispettate.
11. Propone una collaborazione tra il GREVIO e il Comitato della CEDAW conferendo ad entrambi il potere esecutivo da esercitare sul suolo europeo al fine di
comminare sanzioni sulla base della raccolta dati.
7. Propone di determinare una pena per il reato di stalking comune in tutti gli Stati:
12. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e
alla Commissione.
i. la pena verrà scontata secondo gli accordi vigenti tra gli Stati;
ii. la pena verrà stabilità in relazione alla gravità delle azioni commesse tramite la stesura di un regolamento comunitario europeo per stabilire i precetti
necessari in materia di uniformazione della pena in accordo con gli statuti
nazionali dei singoli Stati.
8. Incoraggia la diffusione in tutta Europa del progetto “Alternative To Violence”
per l’assistenza, il recupero ed il reintegro nella società degli uomini autori di
violenza seguendo i principi di trattamento, educazione e ricerca.
9. Proclama la creazione di un ente europeo con le seguenti funzioni:
i. coordinare e supervisionare le attività svolte dagli organismi già presenti sui territori nazionali, ai sensi della direttiva europea 2000/78/CE sulla
parità salariale;
ii. conferire alle aziende dell’Unione Europea il certificato G.E.A.1 di merito per il rispetto degli standard di equità di genere tra i propri impiegati,
basandosi sulla parità di reddito retributivo;
iii. fornire un rating sulla base del rispetto degli standard affinchè quest’ultimo
garantisca un punteggio bonus nelle gare degli appalti pubblici.
10. Istituisce l’ente W.S.C.2 con le seguenti funzioni:
i. raccogliere e pubblicare i dati riguardanti il numero di centri di sostegno
per donne vittime di violenza sul territorio europeo;
1 G.E.A.:
2 W.S.C.:
Gender Equality Award
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