Liceo Scientifico e Linguistico "Edouard Bérard"
Lycée Scientifique et Linguistique "Edouard Bérard"
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REGOLAMENTO INTERNO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
DIRITTI E DOVERI DEI COMPONENTI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA
TITOLO 1: STUDENTI
ARTICOLO 1. (ingresso e inizio delle lezioni)
Al mattino la prima campanella sarà suonata alle ore 7.50; la seconda suonerà alle ore
7.55 per indicare che alunni e insegnanti devono recarsi nelle loro aule. Alle ore 8.00 suonerà la
terza campanella per segnalare la chiusura del portone e l’inizio delle lezioni.
Tutti gli alunni devono essere muniti per l’ingresso a scuola del badge. L’alunno che ne è
sprovvisto può entrare in classe solo dopo aver compilato l’autocertificazione da consegnare al
docente del primo modulo che provvederà a cancellare l’assenza (A) dal registro elettronico. Gli
articoli successivi disciplinano le sanzioni previste per gli alunni che ripetutamente sono sprovvisti
del badge.
ARTICOLO 2. (assenze, giustificazioni)
L’immediato controllo delle giustificazioni per le assenze è affidato all’insegnante del primo
modulo, che firmerà il libretto apposito staccandone il tagliando e inserendolo nel raccoglitore di
classe.
Per assenze dovute a malattia che superino i cinque giorni consecutivi (compresi sabato,
domenica e altre festività se frapposti fra due giorni di assenza) è richiesto il certificato medico con
la dichiarazione che l’alunno può riprendere l’attività scolastica.
Ad ogni alunno sarà consegnato un libretto delle giustificazioni valido per tutto l’anno
scolastico. Un duplicato del libretto potrà essere rilasciato solo per le assenze di giorni interi.
All’atto dell’iscrizione i genitori (o coloro che ne fanno le veci) devono depositare la propria
firma in segreteria sulla modulistica e sul libretto delle giustificazioni. Sono considerate valide al
fine delle giustificazioni solo le firme così registrate. Nel momento in cui gli alunni diventano
maggiorenni possono depositare anche la loro firma, per essere autorizzati a convalidare
autonomamente giustificazioni e verifiche. Lo studente non può avvalersi di tale opportunità in
maniera retroattiva.
Gli alunni minorenni devono esibire la giustificazione dei genitori per qualunque assenza,
entrata posticipata o uscita anticipata. Anche se gli alunni maggiorenni possono firmare le
giustificazioni, la scuola si riserva, qualora ne ravvisi la necessità, di comunicare alle famiglie
l’avvenuta astensione dalle lezioni.
La mancata giustificazione di una o più assenze, malgrado gli opportuni solleciti da parte
della Segreteria, verrà tenuta in debito conto dal Consiglio di classe nell’assegnazione del voto di
condotta.
Al fine della giustificazione delle assenze, si ritengono validi i seguenti motivi:
•
•
visita medica (in tal caso si chiederà di esibire un riscontro medico e il docente annoterà sul
tagliando da consegnare in Segreteria: “Ha esibito riscontro medico” ovvero “Deve esibire
riscontro medico”);
motivi di famiglia (in tal caso se si prevede un’assenza di più di cinque giorni consecutivi compresi il sabato, la domenica e altre festività se frapposti fra due giorni di assenza - le
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•
•
•
famiglie anche degli alunni maggiorenni si faranno carico di dichiarare preventivamente alla
Scuola l’impossibilità di frequentare regolarmente i corsi);
motivi sportivi (nel caso di reiterazione o di lunghi periodi, sarebbe preferibile acquisire la
dichiarazione cumulativa da parte della Società Sportiva recante il prospetto delle date
programmate).
esami (ad esempio esame della patente)
svolgimento delle lezioni non assicurato a causa di sciopero
Non saranno accolte le diciture: “Motivi personali”, perché tutto indistintamente si riferisce
alla persona, o “In ritardo”, perché la formulazione risulta di tipo tautologico.
Il numero di assenze superiore al limite previsto dalla vigente normativa non consente
l’ammissione allo scrutinio finale.
ARTICOLO 3. (ritardi, entrate posticipate, uscite anticipate)
Gli alunni che eccezionalmente arrivano in ritardo (8,00-8,03) saranno ammessi in classe,
previa registrazione del ritardo mediante il sistema di rilevazione automatizzato.
Se il ritardo si ripete, o se l’entrata interrompe la lezione, gli alunni potranno essere
ammessi in classe solo all’inizio del secondo modulo orario e dovranno giustificare.
Tali ritardi verranno computati nel calcolo del monte ore annuale per la validità dell’anno
scolastico.
Queste disposizioni non riguardano:
• gli alunni che viaggiano con mezzi pubblici provenienti dal di fuori del comune di Aosta. I
genitori degli alunni pendolari (o chi ne fa veci o l’alunno maggiorenne) residenti fuori dal
comune di Aosta devono dichiarare, all’inizio dell’anno scolastico, su apposito modulo
predisposto dalla Segreteria Alunni, l’utilizzo del mezzo pubblico per recarsi a scuola
specificando il mezzo utilizzato e l’orario del trasporto. I controllo sulla veridicità dei ritardi
dovuti al trasporto saranno demandati alla Presidenza.
• giornate con condizioni atmosferiche avverse (ad esempio abbondanti nevicate)
Le entrate posticipate e le uscite anticipate saranno concesse, dal docente presente in classe,
su richiesta di chi esercita la potestà genitoriale (o alunno maggiorenne), solo per moduli interi.
Gli alunni che chiedono di uscire anticipatamente devono presentare la richiesta al docente
del primo modulo orario.
Non sono ammessi, di norma, salvo casi eccezionali dovuti a visita medica
opportunamente documentata al rientro, ingressi posticipati oltre le ore 9.50 e uscite
anticipate prima delle 11.30.
Non sono ammessi, di norma, salvo casi eccezionali e opportunamente documentati,
ingressi posticipati e uscite anticipate nella stessa giornata.
ARTICOLO 4. (frequenza delle lezioni)
Gli studenti devono frequentare regolarmente le lezioni. Di norma costituisce frequenza non
regolare:
• l’assenza non giustificata, il ritardo nell’ingresso o l’anticipo nell’uscita quando diventino
abituali e tali da rendere difficoltosa l’attività didattico-educativa
• l'assenza a più di un terzo delle ore di lezione anche di una sola disciplina
• l'assenza a più di una delle prove di verifica preventivamente programmate in ogni periodo
didattico anche in una sola disciplina.
Sono ammesse deroghe in casi eccezionali debitamente documentati quali, ad esempio, visite
mediche o impegni sportivi e musicali.
ARTICOLO 5. (comportamento)
Gli studenti devono mantenere un comportamento a scuola adeguato all’ambiente di
apprendimento e di formazione nel quale si trovano. A questo proposito sono tenuti a presentarsi
con un abbigliamento conforme al luogo in cui si trovano e alle caratteristiche dell'attività prevista.
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Le precedenti disposizioni si applicano anche in occasione di tutte le iniziative promosse
dall’Istituzione scolastica, comprese quelle realizzate esternamente.
In quanto membri della comunità scolastica, gli studenti sono tenuti ad acquisire e
mantenere un comportamento improntato alla buona educazione e alla convivenza civile, fondato
sul rispetto di tutti.
Costituisce violazione di questo dovere una condotta che risulti comunque offensiva, nelle
parole e negli atti, delle persone e del ruolo professionale di chi appartiene a diverso titolo
all’ambiente scolastico.
Gli studenti sono chiamati a partecipare al dialogo educativo, ad essere corretti, puntuali,
fedeli agli impegni e a dare un costruttivo apporto alla vita scolastica.
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni amministrative e di sicurezza.
ARTICOLO 6. (cellulari – smartphone o simili)
Gli studenti non devono ostacolare o impedire il regolare svolgimento dell’attività a scuola,
anche nel caso di ore di supplenza.
E’ vietato usare il cellulare, lo smartphone o apparecchi simili in qualunque modalità
durante le ore di lezione (come da direttiva ministeriale del 15 marzo 2007): in caso di violazione a
tale disposizione, il cellulare sarà ritirato e custodito in Presidenza e gli studenti riceveranno
almeno un giorno di sospensione con segnalazione alla famiglia. Il dispositivo ritirato potrà
essere recuperato dal genitore dell’alunno, anche se maggiorenne (o da chi ne fa le veci) in
Presidenza.
Nel corso delle attività didattiche di ogni tipo e durante i trasferimenti dalla sede scolastica
alle strutture sportive, sono inoltre vietati l’ascolto di musica o giochi di qualsiasi genere su
qualunque supporto.
L’uso dei tablet o di computer portatili, privi di connessione dati personale, può essere
autorizzato esclusivamente dal docente solo a fini didattici e nel rispetto della normativa sulla
privacy.
ARTICOLO 7. (attrezzature della scuola)
Gli alunni devono aver cura delle attrezzature della scuola.
Essi saranno ritenuti responsabili di eventuali danni da loro cagionati, per negligenza o
dolo, ai locali ed al materiale scolastico.
I danni arrecati agli infissi, alle suppellettili e alle attrezzature della scuola devono essere
risarciti dai genitori degli alunni responsabili di detti danni. Gli alunni maggiorenni rispondono in
prima persona.
Qualora non sia individuato il responsabile, risponde tutta la classe o il gruppo interessato.
Il risarcimento danni dovrà essere effettuato all’Amministrazione preposta alla riparazione
del danno secondo modalità che verranno impartite dal Dirigente scolastico e dal Capo dei Servizi
di Segreteria.
ARTICOLO 8. (intervalli)
Gli intervalli per la ricreazione hanno la durata di 10 minuti e si effettuano dopo due moduli
consecutivi di lezione. Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto anche
durante l’intervallo, in cui possono sostare nei corridoi e nell’atrio interno della scuola, ma non
possono in nessun caso abbandonare l’edificio scolastico, compresi i maggiorenni.
E’ consigliato aerare le aule durante gli intervalli aprendo le finestre e uscendo dai locali.
Gli alunni possono accedere ai Servizi di Segreteria solo durante gli intervalli.
ARTICOLO 9. (allontanamento dalle aule)
Durante le ore di lezione gli alunni possono lasciare temporaneamente l’aula solo con
l’autorizzazione dell’insegnante della classe, che se ne assume la responsabilità.
Gli alunni sono tenuti a rimanere all’interno delle loro aule durante i cambi d’ora o in caso di
assenza temporanea dell’insegnante.
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ARTICOLO 10. (scioperi e manifestazioni)
In caso di manifestazione studentesca, preventivamente dichiarata dagli organismi
rappresentativi, è necessario che chi esercita la potestà genitoriale (o l’alunno maggiorenne)
dichiari per iscritto l’adesione dello studente all’iniziativa. Tale dichiarazione non costituisce
“giustificazione” in quanto non può esserci autorizzazione da parte della scuola, né preventiva né
successiva, per l’obbligo di frequenza non rispettato.
L’assenza deve pertanto essere giustificata, da parte del genitore (o alunno maggiorenne),
mediante il libretto delle giustificazioni il giorno del rientro dell’alunno a scuola.
In caso di sciopero degli insegnanti, i genitori sono tenuti a trascrivere sul libretto
delle giustificazioni quanto segue:
“IL SOTTOSCRITTO ………. GENITORE DELL’ALUNNO ……. DELLA CLASSE ……..
AUTORIZZA IL PROPRIO FIGLIO AD ASSENTARSI DALLA SCUOLA DURANTE I MODULI IN
CUI L’INSEGNANTE ADERISCE ALLO SCIOPERO, ESONERANDO L’ISTITUZIONE
SCOLASTICA DA OGNI RESPONSABILITA”.
L’alunno maggiorenne è tenuto a dichiarare l’uscita dalla scuola trascrivendo sul libretto
delle giustificazioni quanto segue:
“IL SOTTOSCRITTO …………. ALUNNO DELLA CLASSE ………… DICHIARA DI
ASSENTARSI DALLA SCUOLA DURANTE I MODULI IN CUI L’INSEGNANTE ADERISCE ALLO
SCIOPERO, ESONERANDO L’ISTITUZIONE SCOLASTICA DA OGNI RESPONSABILITA”.
Se tuttavia il personale docente è presente (totalmente o in parte), la mancata
partecipazione degli alunni alle lezioni va comunque giustificata sull’apposito libretto.
ARTICOLO 11. (assemblee)
Gli studenti hanno diritto mensilmente (tranne a di maggio) ad un’assemblea di classe della
durata massima di due moduli, da richiedere compilando il foglio predisposto e consegnandolo in
segreteria con almeno tre giorni di anticipo. Andrà acquisito il parere favorevole del docente
coinvolto e si dovrà rispettare un criterio di rotazione tra i professori, anche in proporzione al
numero di moduli disciplinari. Dell’assemblea sarà redatto un accurato verbale da consegnare in
Presidenza.
Gli studenti hanno diritto (tranne nel mese di maggio) a quattro assemblee di istituto nel
corso dell’anno, ognuna della durata massima di sei moduli. La richiesta scritta andrà presentata,
da parte della maggioranza del Comitato studentesco d’istituto ovvero del 10% degli studenti, al
Dirigente scolastico con almeno otto giorni di anticipo.
ARTICOLO 12. (fumo)
E’ vietato fumare in tutti i locali dell’Istituto: in caso di infrazione verranno applicate le
sanzioni amministrative previste dalla legge vigente e gli alunni minorenni riceveranno la nota
scritta con comunicazione alle famiglie, con effetti conseguenti sulla valutazione del
comportamento.
ARTICOLO 13. (sanzioni)
Tutte le infrazioni ai comportamenti definiti dagli articoli precedenti configurano mancanze
disciplinari per le quali sono previste le seguenti sanzioni, irrogate in proporzione alla gravità
della mancanza e secondo un criterio di gradualità:
•
•
•
richiamo (verbale/scritto)
nota scritta (da scrivere nella sezione NOTE del registro elettronico e da comunicare alla
famiglia mediante il libretto dell’alunno)
allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica.
Le sanzioni scritte hanno carattere esclusivamente personale e pertanto non sono assegnabili
note ed ammonizioni collettive; è comunque prevista, da parte di qualunque docente, la possibilità
di segnalare sul registro elettronico comportamenti scorretti.
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1. RICHIAMO
Lo studente può ricevere la sanzione del richiamo per le violazioni del presente
regolamento o per essere venuto meno ai propri doveri scolastici, quali, a titolo di
esempio (non esaustivi di tutte le possibili situazioni che si possono verificare e per
le quali è possibile erogare la sanzione):
•
•
•
•
•
•
•
Non frequentare regolarmente le lezioni (come specificato nel precedente articolo 4)
Non giustificare le assenze
Non restituire le verifiche eventualmente consegnate dai docenti
Non far firmare le comunicazioni della scuola
Essere sprovvisto del materiale didattico (libri, quaderni, diario personale, libretto delle
giustificazioni, ecc.)
Pregiudicare con ingressi o uscite fuori orario il regolare svolgimento dell’attività didattica
2. NOTA SCRITTA
Lo studente può ricevere la sanzione disciplinare della nota scritta:
•
•
•
•
quando è stato già richiamato almeno una volta
dopo cinque dimenticanze del badge da esibire in occasione di entrate e/o uscite fuori
dall’orario normale di scuola (la nota viene comunicata dalla Presidenza)
per gravi violazioni del Regolamento, come, a titolo di esempio, un comportamento
scorretto (art. 5), l’uso del cellulare (art. 6) , il divieto di fumo (art. 12) o la non osservazione
delle disposizioni amministrative e di sicurezza a scuola e anche durante le visite di
istruzione e le uscite didattiche
per avere compromesso con il proprio comportamento il regolare svolgimento dell’attività
didattica
3. ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA
Lo studente può ricevere la sanzione dell’allontanamento temporaneo dalla comunità
scolastica da 1 a 15 giorni nei seguenti casi:
•
•
•
•
•
per aver commesso gravi infrazioni disciplinari già sanzionate da almeno due note scritte
per comportamenti o atti che offendano la personalità, il ruolo professionale, le convinzioni
degli altri studenti o del personale della scuola
per danni arrecati volontariamente alla struttura scolastica, agli arredi, alle attrezzature
in presenza di un reato perseguibile d’ufficio o per il quale l’autorità giudiziaria abbia avviato
un procedimento penale;
quando si determini un pericolo per l’incolumità delle persone che frequentano la comunità
scolastica, durante le attività didattiche di qualsiasi genere.
L’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni comporta l’esclusione
dalle rappresentative di varia natura e dalla partecipazione alle visite guidate e ai viaggi di
istruzione nell’anno scolastico in corso, quando essa è inflitta nel primo quadrimestre e nell’anno
scolastico successivo, se inflitta nel secondo.
Data la valenza formativa e non punitiva dell’istituzione scolastica, il Consiglio di classe, a
fronte di cambiamenti particolarmente significativi nel comportamento dell’alunno, può riesaminare
l’applicazione di detto provvedimento in una riunione precedente l’attività, tenuto conto di quanto
segue:
• le motivazioni per cui è stata attribuita la sanzione dell’allontanamento temporaneo dalla
comunità scolastica da 1 a 15 giorni , accuratamente verbalizzate dal Consiglio di classe;
• le argomentazioni addotte dallo studente a giustificazione del proprio comportamento ed
espresse di fronte allo stesso Consiglio di classe, appositamente convocato sulla base
dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, entro 15 giorni dalla avvenuta attribuzione
della sanzione.
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Lo studente riceve la sanzione dell’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica
per almeno 15 giorni in base alle disposizioni del DM 5/2009 art. 4 (Valutazione del
comportamento) e in questo caso gli viene anche assegnato il 5 in condotta.
La presenza del Dirigente scolastico, in quanto super partes, garantirà equanimità nella
valutazione delle sanzioni applicate.
ARTICOLO 14. (soggetti atti a erogare sanzioni disciplinari)
I soggetti competenti a deliberare le sanzioni disciplinari sono i seguenti:
•
•
•
il personale non docente per il richiamo (verbale)
i docenti (anche non di classe) e il Dirigente per il richiamo (verbale/scritto) e la nota
scritta;
il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto, per la sanzione dell’allontanamento
temporaneo dalla comunità scolastica.
Per stabilire la sanzione, si dovrà tener conto della natura della mancanza, della situazione in
cui si è verificata e della storia personale dello studente.
I provvedimenti adottati dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto saranno motivati nel
verbale dello stesso e tale motivazione sarà comunicata alla famiglia dello studente, oppure
direttamente allo studente se maggiorenne, in un apposito colloquio, dal Dirigente Scolastico
ovvero dal docente Coordinatore del Consiglio di Classe, suo delegato.
In ottemperanza a quanto espresso nel comma 3 dell’art.4 dello Statuto degli studenti e cioè
che “ nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato dapprima invitato
ad esporre le proprie ragioni”, nel caso di allontanamento temporaneo, lo studente, entro i due
giorni successivi, può presentare giustificazione scritta all’organismo che ha deliberato la
sanzione.
Se i comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono stati assunti dallo studente
durante le sessioni d’esame, le sanzioni disciplinari relative saranno deliberate dalla Commissione
d’esame.
ARTICOLO 15. (ricorsi)
Contro le deliberazioni del Consiglio di Classe relative all’allontanamento temporaneo è
ammesso ricorso da parte dello studente all’organismo di garanzia costituito nell’Istituto, entro
quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione.
L’organo di garanzia dell’Istituto è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede,
da uno studente, un genitore e un docente; gli studenti, i genitori e i docenti sono designati dai
propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto.
Contro le deliberazioni del Consiglio di Istituto relative all’allontanamento temporaneo, lo
studente può presentare ricorso al Sovraintendente agli Studi, entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione della sanzione, ai sensi dell’art. 5, comma 1 dello Statuto delle Studentesse e
degli Studenti.
ARTICOLO 16.
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento Allo Statuto delle
Studentesse e degli Studenti.
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TITOLO 2: DOCENTI
ARTICOLO 17. (assistenza)
I docenti devono trovarsi puntuali, alle ore 7.50 nella sedi di servizio dell’Istituto, e alle ore
7.55 nelle loro aule, essendo l’inizio delle lezioni fissato per le ore 8,00.
Il personale docente in servizio nel primo ed ultimo modulo di lezione della giornata deve
effettuare assistenza all’ingresso e all’uscita degli alunni.
Il personale docente in servizio nei moduli che precedono gli intervalli deve effettuare
assistenza durante gli intervalli.
Durante il cambio degli insegnanti ed in caso di loro momentanea assenza, l’assistenza è
affidata al personale ausiliario.
ARTICOLO 18. (rapporti con le famiglie)
Sono previsti periodici incontri (sia individuali sia generali) fra insegnanti e genitori secondo
un calendario di cui è data tempestiva comunicazione alle famiglie.
Per situazioni di urgenza, sono previste convocazioni d’ufficio finalizzate ad una più
proficua collaborazione.
ARTICOLO 19. (sostituzione di colleghi assenti)
Affinché le assenze temporanee dei docenti diventino opportunità formative per gli studenti
e non vengano prese a pretesto dagli alunni per assentarsi, gli insegnanti garantiranno un proficuo
impiego delle ore di supplenza.
1. Se la sostituzione è affidata ad un insegnante di classe, questi svolgerà regolare attività.
2. Se la sostituzione è affidata ad un insegnante non di classe:
a. In caso di assenza prevista, (es. attività di servizio fuori sede, impedimenti di varia
natura…) il docente sostituito potrà dare indicazioni su attività da svolgere e/o da far
svolgere autonomamente dalla classe.
b. In caso di assenza non prevista, il docente non di classe si assicurerà, comunque,
che gli alunni siano impegnati proficuamente in attività didattiche.
ARTICOLO 20.
Tutti i membri della comunità scolastica devono rispettare le norme organizzative contenute
nel presente Regolamento d’Istituto e quelle di sicurezza dettate dai decreti legislativi 626/1994 e
81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
In particolare, ogni piano è dotato di uscite di sicurezza: è fatto assoluto divieto di servirsi di
dette uscite se non in caso di emergenza.
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regolamento - Liceo Scientifico