Organizzazione del cantiere 2
Appunti sommari
PRINCIPALI DOCUMENTI DI CANTIERE
COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO
I computi metrici hanno il fine di determinare le qualità e la quantità per ogni
categoria di lavoro e di fornire gli elementi necessari per i successivi calcoli.
Al computo metrico segue il computo metrico estimativo che consta di due
allegati: la tabella dei prezzi elementari con le analisi dei prezzi e la stima
dei lavori. Quest’ultima riporta le quantità contenute nel computo metrico ,
alle quali vengono applicati i prezzi ricavate dalle analisi, ottenendo così il
costo delle varie opere. All’importo complessivo si aggiunge una cifra
chiamata “compenso a corpo” quale risarcimento per gli oneri eccezionali
che deve sostenere l’appaltatore per l’impianto del cantiere. La cifra
complessiva rappresenta così il costo preventivo del lavoro.
1. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce
l'integrazione e l'aggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta in
sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse
indicazioni.
2. Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantità delle
voci di lavoro delle varie categorie di opere, dedotte dagli elaborati grafici del
progetto esecutivo, i prezzi rilevati dall'elenco dei prezzi unitari.
3. Nel quadro economico confluiscono:
a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle
sistemazioni esterne e ripristino ambientale e paesaggistico;
b) l'accantonamento per imprevisti in misura non superiore al 10 % e per
eventuali lavori in economia;
c) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili,
come da piano particellare allegato al progetto;
d) tutti gli ulteriori costi previsti.
Il computo metrico estimativo è un documento basilare e costituisce l’unico
elemento progettuale non contrattuale mediante il quale l’amministrazione
appaltante può non solo programmare la spesa, ma anche confrontare il
proprio progetto con quello offerto dalle imprese e può anche valutare le
differenze tra consuntivo e previsione e ricercare i motivi delle differenze.
Un corretto computo metrico sarà redatto dal progettista seguendo sempre la
successione delle operazioni.
E’ auspicabile che alla fine del computo sia redatto un riepilogo nel quale le
varie voci , afferenti ad una lavorazione, siano assiemate (per la voce “infissi
esterni”: fornitura e posa in opera di controtelai,, fornitura e posa in opera di
infissi, fornitura e posa in opera di manigliame, fornitura e posa in opera di
vetri, fornitura e posa di guide, fornitura e posa di avvolgibili, assistenza
muraria alla posa di controtelai, infissi e guide).
Si ritiene indispensabile sottolineare il grado di riservatezza da attribuire al
computo metrico estimativo. In proposito è da premettere che l’istituzione di
questo elaborato, pur essendo data per scontata dal Regolamento, non è
esplicitamente inclusa nell’elenco dei documenti amministrativi e contabili.
Da questo scaturisce che la stima non è un documento formalmente
contrattuale. È da aggiungere, viceversa, che essa costituisce atto riservato
dell’Amministrazione, la quale solo eccezionalmente può farne prendere
momentaneamente e parzialmente visione all’appaltatore, escludendo
comunque di allegarne copia alla documentazione di gara e tantomeno di
fornire fotocopie anche parziali all’imprenditore. Questo infatti formulerà
l’offerta su calcoli di sua sola convenienza. L’errore quindi, eventualmente,
contenuto nel computo metrico estimativo potrebbe essere speciosamente
utilizzato dall’imprenditore a svantaggio dell’amministrazione appaltante.
CONTABILITÀ DEI LAVORI PUBBLICI
La contabilità di un'opera ha per oggetto l'accertamento e la registrazione di
tutti i fatti producenti spesa per l'esecuzione dell'opera. Essa deve procedere
di pari passo allo svolgimento dei lavori specialmente per le partite che
sarebbe difficile verificare in un momento successivo a quello
dell'esecuzione, come gli scavi e le demolizioni. Può essere effettuata anche
attraverso l'utilizzo di programmi informatizzati.
Documenti amministrativi e contabili:
il giornale dei lavori;
i libretti delle misure dei lavori e delle provviste;
le liste settimanali;
il registro di contabilità;
il sommario del registro di contabilità;
gli stati di avanzamento dei lavori;
i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
il registro dei pagamenti;
il conto finale.
I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d’avanzamento dei lavori
e il conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.
I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall’appaltatore o dal
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tecnico dell’appaltatore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle
misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi
previsti sono firmati dall’appaltatore.
I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal
responsabile del procedimento.
Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei lavori come
delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal
responsabile del procedimento.
Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi
dell’art.2215 cod. civ.
GIORNALE DEI LAVORI
Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per
annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono
le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica
impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed
economico dei lavori.
Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai
lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute
istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni
sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.
Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le
prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le
relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di
accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le
sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le
modifiche od aggiunte ai prezzi.
Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna
visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed
aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune
apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione
dell'assistente.
LIBRETTI DELLE MISURE
Sono la base della contabilità; ciascun libretto riguarda una diversa categoria
di lavoro. La tenuta dei libretti è affidata al direttore dei lavori cui spetta
eseguire la misurazione e determinare la classificazione dei lavori. Può essere
attribuita, come di fatto normalmente avviene, all'assistente che dipende dal
direttore, sempre sotto la responsabilità del direttore stesso che deve
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verificare le operazioni e certificare con la propria firma sul libretto.
Costituisce opportuna consuetudine che l'assistente contabilizzatore firmi
ciascuna pagina del libretto. L'appaltatore deve essere invitato ad intervenire
alla fase delle misurazioni e firmare; in caso di suo rifiuto il direttore
procederà alle misure alla presenza di due testimoni i quali dovranno firmare
i libretti. Al libretto potranno essere allegati disegni che, sottoscritti con le
stesse modalità del libretto e richiamati nel libretto stesso, ne faranno parte
integrante.
Il libretto delle misure e delle provviste contiene la misura e la classificazione
delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:
- il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione
di contratto;
- la parte di lavorazione eseguita ed il posto ;
- le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi
di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose devono allegarsi
i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle
lavorazioni;
- le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed
esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.
Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi
dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i
punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli
elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i
metodi della geometria.
Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la
compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la
registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale
incaricato, in apposito documento ed in contraddittorio con l'appaltatore. Nei
casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per la contabilità
computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure deve essere
effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente
richiamato.
Nei libretti possono essere trascritti materiali approvvigionati in cantiere e
accettati dal direttore, ma non ancora messi in opera; ciò vale a meno che non
sia escluso dal capitolato speciale d'appalto. L'importo contabilizzabile è
limitato al 50% del prezzo di tariffa. Eccezionalmente è consentita
l'iscrizione nel libretto di misure in via provvisoria di opere messe in opera,
come il tondino di ferro, ma non ancora complete per mancanza del getto di
calcestruzzo. Tali partite devono essere annullate nella prima situazione
contabile successiva. Per l'esecuzione di lavori in economia ordinati dal
direttore, devono essere compilate liste settimanali degli operai e dei mezzi
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d'opera impiegati e liste dei materiali utilizzati. Le liste vanno firmate dal
direttore, dall'assistente compilatore e dall'appaltatore.
Le prestazioni di mano d'opera sono compensate a tariffa oraria incrementata
della quota per spese e utili dell'impresa: a tale quota va applicato il ribasso
d'asta. Le prestazioni di mezzi devono essere compensate secondo tariffa
contrattuale, con ribasso d'asta. Nella prestazione in economia l'operaio può
eseguire il lavoro sotto la sorveglianza del direttore o del suo assistente,
ovvero sotto la sorveglianza dell'appaltatore. In questo secondo caso deve
essere compensata la sorveglianza prestata dall'appaltatore.
I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in
occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in
cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale
dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale
d'appalto, che è stata eseguita.
In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita
dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene
riportata distintamente nel registro di contabilità.
Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono
eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore
dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel
computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale
computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.
libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere
preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e
dall’appaltatore. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il
responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può
prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di
lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l’ordine
cronologico. Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua
responsabilità, dal personale da lui designato. I lavori di edifici e di altre
opere d'arte di grande importanza possono avere uno speciale registro
separato. Si iscrivono immediatamente di seguito le domande che
l'appaltatore ritiene di fare.
Sul registro sono inoltre riportati i sunti di ciascuna lista settimanale di opera
e mezzi d’opera.
SOMMARIO DEL REGISTRO
Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il
rispettivo articolo di elenco e di perizia. Il sommario indica, in occasione di
ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi
importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare
dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.
STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI (SAL)
LISTE SETTIMANALI DELLE SOMMINISTRAZIONI
Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste
somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato su un
brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'appaltatore
firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite
con operai e mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla
sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere
distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste
abbiano una certa importanza.
Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale
d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, è redatto dal
direttore il SAL a giustificazione di ogni certificato di pagamento di rate di
acconto; in esso sono riassunti tutti i lavori eseguiti con i relativi importi,
secondo i dati desumibili dal registro di contabilità e dal relativo sommario.
Lo stato di avanzamento deve essere redatto quando il credito dell'impresa, al
netto del ribasso d'asta, raggiunga l'importo di acconto previsto dal contratto.
Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere
redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso
di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario.
REGISTRO DI CONTABILITA’
CERTIFICATO PER PAGAMENTO RATE
E’ un documento di importanza fondamentale. Spetta al direttore dei lavori
trascrivere le quantità di lavoro eseguite, desumendole dal libretto delle
misure, e corrispondentemente i prezzi unitari previsti in tariffa. Le
annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai
Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è
dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento
rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine
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stabilito dal capitolato speciale d'appalto, apposito certificato compilato sulla
base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso è
inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione
del mandato di pagamento.
Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è
annotato nel registro di contabilità.
Con esso il responsabile del procedimento alla luce dello stato di
avanzamento, autorizza il pagamento della rata di acconto ai termini delle
condizioni di appalto. Dall'importo risultante dallo stato di avanzamento,
devono essere detratti, oltre gli importi dei precedenti certificati, gli importi
previsti da ritenute di legge e dal capitolato speciale. Il certificato di
pagamento deve essere emesso entro 45 giorni dal momento dell'insorgere
del diritto dell'appaltatore ad essere compensato. Trascorso il termine
spettano all'appaltatore gli interessi legali per 60 giorni (dal 45° al 105°) ed
interessi di mora oltre tale ulteriore termine. Se l'importo non pagato supera il
25% dell'importo del contratto l'imprenditore può mettere in mora
l'amministrazione e chiedere la risoluzione del contratto stesso. Gli interessi
spettanti devono essere inclusi nel primo successivo stato di avanzamento
anche in assenza di specifica richiesta dell'impresa.
Qualora il pagamento degli interessi dipenda da ritardi addebitabili al
direttore dei lavori, questi sono soggetti a rivalsa da parte
dell'amministrazione.
In sede di emissione dei certificati di pagamento il direttore deve verificare
che l'appaltatore e i subappaltatori abbiano effettuato i versamenti
contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi
paritetici (es. Cassa Edile) previsti dalla contrattazione collettiva.
CERIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione
dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in
contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato
attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse
disposizioni previste per il verbale di consegna.
Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine
perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di
lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come
del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il
mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di
ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti
l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
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CONTO FINALE DEI LAVORI
Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel
capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di
avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del
procedimento.
Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui
sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta,
allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
i verbali di consegna dei lavori;
gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito
concessi in uso all'impresa;
le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta
approvazione;
gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti
aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
gli ordini di servizio impartiti;
la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle
eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la
indicazione dei ritardi e delle relative cause;
gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle
presumibile cause e delle relative conseguenze;
i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del
registro di contabilità);
tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione,
aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono
agevolare il collaudo.
Stante la complessità dei contenuti del conto finale è opportuno orientarsi ad
un modello di "relazione del direttore dei lavori a corredo dello stato finale".
IL COLLAUDO
Il fine del collaudo è la verifica e l’accertamento che i lavori siano stati
eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche di contratto, nonché
delle varianti e dei conseguenti atti aggiuntivi debitamente approvati. Con il
collaudo inoltre si deve verificare la rispondenza fra l’eseguito e il
contabilizzato, sia sotto l’aspetto delle quantità, sia per la qualità dei
materiali, dei componenti e delle provviste. Il collaudo infine, deve accertare
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se vi sono state delle procedure espropriative a carico dell’appaltatore, che le
stesse siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo
prende inoltre in esame le eventuali riserve che non abbiano avuto risoluzione
definitiva in via amministrativa, con l’intesa che si tratti di riserve
regolarmente iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale.
Le stazioni appaltanti entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori,
ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d’opera,
attribuiscono l’incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione
professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro
complessità ed al relativo importo.
La commissione di collaudo è composta da tre membri.
Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad
uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il
collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge.
Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso
alla verifica dell’osservanza delle norme sismiche.
Della visita di collaudo è redatto un apposito verbale. L’organo di collaudo
redige un’apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo
verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti
contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l’impresa ha
osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei
lavori In tale relazione l’organo di collaudo espone in forma particolareggiata
sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento:
a) se il lavoro sia o no collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) il credito liquido dell’appaltatore.
In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle
domande dell’impresa e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta
una risoluzione definitiva. Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in
materia di qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di
conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell’impresa, se a suo parere
l’impresa è da reputarsi negligente o in malafede.
Ultimate le operazioni di collaudo l’organo di collaudo, qualora ritenga
collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo.
nel caso l’amministrazione appaltante si sia affidata per la progettazione
e direzione dei lavori all’esterno
b) nel caso di opere da realizzare in base a progetti integrali
c) nel caso di interventi affidati in concessione
d) nel caso di interventi nei quali la componente impiantistica e tecnologica
incida per oltre il 50% del valore dell’opera
e) nel caso di interventi tutelati dalla L. 1089/39
f) nel caso di opere e lavori comprendenti significative e non abituali
lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale
g) nel caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore alla soglia di
anomalia
Sussiste una certa tendenza ad abusare del collaudo in corso d’opera (ad
esempio, le fondazioni su pali non sempre ricadono nella lettera f) che
certamente allevia la responsabilità incombente sulla D.L.
Il Responsabile del procedimento deve fornire al collaudatore in corso
d’opera i seguenti documenti:
a) copia conforme del progetto, del capitolato speciale d’appalto, nonché
delle eventuali varianti approvate
b) copia del cronoprogramma approntato dall’impresa e approvato dalla DL
c) copia del contratto e degli eventuali atti di sottomissione (quinto
d’obbligo) e aggiuntivi
d) verbale di consegna ed eventuali verbali di sospensione e ripresa
e) rapporti periodici del DL e tutti gli altri atti richiesti dal collaudatore
f) verbali di prova qualità nonché le relative certificazioni di qualità.
a)
Al collaudatore vanno comunicate anche le variazioni al programma
approvato. Al collaudatore in corso d’opera possono essere richiesti pareri su
eventuali varianti o su situazioni particolari insorgenti tra DL e impresa.
Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre 6 mesi
dall’ultimazione dei lavori.
Il collaudo in corso d’opera è definito come obbligatorio nei seguenti casi:
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Per la redazione del Capitolato speciale si osserva in genere il