CONTRATTUALISTICA
DEL PERSONALE DOCENTE
Intervento dott.ssa Emanuela Maino
Cavalese, 18 dicembre 2014
Il rapporto di lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni
Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni è un rapporto di lavoro in cui una
persona si impegna, volontariamente e dietro
corrispettivo, a prestare in modo continuativo la
propria attività lavorativa alle dipendenze di una
amministrazione pubblica.
Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
Il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni dunque si configura
come:
• volontario, in quanto sia per la sua costituzione sia per la sua
continuazione sono richieste la volontà del dipendente e della P.A.;
• sinallagmatico, in quanto la prestazione lavorativa e la corresponsione
della retribuzione sono legate fra loro da un nesso di corrispettività,
trovando l’una la propria causa nell’altra;
• di subordinazione, in quanto la prestazione lavorativa è svolta alle
dipendenze della pubblica amministrazione da un soggetto in rapporto di
istituzionale subordinazione con la stessa.
Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
I rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle
amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli
articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della
legge 29 marzo 1983, n. 93, sono ricondotti sotto la
disciplina del diritto civile e delle leggi speciali sul
lavoro nell’impresa (compreso lo Statuto dei
lavoratori, che trova integrale applicazione anche nel
pubblico impiego) e sono regolati mediante contratti
individuali e collettivi - articolo 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, c.d. “legge di privatizzazione del rapporto
di impiego pubblico”.
Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
Principi costituzionali in materia di pubblico
impiego
a)
la riserva di legge in materia di organizzazione
ex art. 97 Cost. «i pubblici uffici sono organizzati
secondo disposizioni di legge» e «nell’ordinamento
degli uffici sono fissate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari»
Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
b) principi di imparzialità e di buon andamento
Imparzialità, ex artt. 97 e 3 Cost.: obbligo della P.A. di svolgere la
propria attività nel rispetto di esigenze generali di giustizia e di
assumere una posizione di equa terzietà nei rapporti diretti con
chiunque
Buon andamento, ex art. 97 Cost: obbligo per i funzionari e per
tutti gli agenti dell’amministrazione di svolgere la propria attività
secondo modalità idonee e opportune al fine di garantire
l’efficacia, l’efficienza, la speditezza e l’economicità dell’azione
amministrativa con il minor sacrificio degli interessi particolari
dei singoli
Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
c) principi relativi all’accesso ai pubblici impieghi
art. 97 Cost. «agli impieghi pubblici si accede mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»
Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
d) Norme relative allo svolgimento del rapporto di
pubblico impiego
•Art. 98 Cost. «i pubblici impiegati sono al servizio
esclusivo della Nazione». Ne discendono diverse ipotesi
di incompatibilità fra il pubblico impiego e attività
private autonome o alle dipendenze di altri soggetti;
•Art. 54 Cost. «i cittadini che ricoprono funzioni
pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina
ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla
legge»;
Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
Segue
d) Norme relative allo svolgimento del rapporto di
pubblico impiego
•Art. 28 Cost. «I funzionari e i dipendenti pubblici
assumono anche una responsabilità diretta, civile,
penale e amministrativa, per gli atti compiuti in
violazione di diritti»
Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
e) Norme relative allo svolgimento del rapporto di
pubblico impiego che trovano applicazione anche nel
lavoro privato:
• art. 36 Cost., diritto del lavoratore ad una
retribuzione proporzionata e sufficiente, diritto al
riposo settimanale e a ferie annuali retribuite,
riservato alla legge il compito di fissare la durata
massima della giornata lavorativa;
• art. 37 Cost., tutela del lavoro femminile e minorile;
Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
segue
e) Norme relative allo svolgimento del rapporto di
pubblico impiego che trovano applicazione anche nel
lavoro privato:
•art. 38 Cost., diritto dei lavoratori a che siano previsti e
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria;
Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
segue
e) Norme relative allo svolgimento del rapporto di
pubblico impiego che trovano applicazione anche nel
lavoro privato:
•artt. 39 e 40 Cost., libertà di organizzazione sindacale,
diritto di sciopero, possibilità di stipulare contratti
collettivi che regolamentino le condizioni di lavoro.
Principi estesi al pubblico impiego, pur con i
contemperamenti imposti dall’esigenza di tutelare
interessi pubblici prevalenti (es: disciplina dello
sciopero nei servizi pubblici essenziali).
Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
Le riserve di legge stabilite dall’art. 2, comma 1, lett. c)
della legge n. 421
Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o
nell'ambito dei princìpi dalla stessa posti, con atti normativi o
amministrativi, le seguenti materie:
1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori
nell'espletamento di procedure amministrative;
2)
gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità
dei medesimi;
3)
i princìpi fondamentali di organizzazione degli uffici;
4)
i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di
avviamento al lavoro;
(segue)
Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
(segue)
5)
i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza
complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna
qualifica sono definite previa informazione alle
organizzazioni sindacali interessate maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia
professionale nello svolgimento dell'attività didattica,
scientifica e di ricerca;
7)
la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità
tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di
cumulo di impieghi e incarichi pubblici.
La contrattazione collettiva
La contrattazione collettiva
La contrattazione collettiva regola la determinazione
dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti
al rapporto di lavoro.
La contrattazione collettiva si svolge per comparti
comprendenti settori dell'amministrazione omogenei o
affini su tutte le materie relative al rapporto di lavoro
con esclusione di quelle riservate alla legge, ad atti
normativi e amministrativi secondo quanto disposto
dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
Contrattazione collettiva provinciale
La contrattazione collettiva si articola in vari livelli:
a)
in contratti collettivi quadro, che regolano istituti
comuni a tutti i comparti e aree di contrattazione (es:
contratto collettivo quadro in materia esercizio prerogative
sindacali);
b)
nei contratti collettivi di comparto, che regolano le
materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni
sindacali del comparto, anche per distinte aree di c
ontrattazione definite dal contratto collettivo quadro;
c)
nei contratti di settore e nei contratti integrativi o
decentrati, per i quali l'individuazione delle delegazioni
trattanti, delle materie di competenza, dei limiti e delle
procedure negoziali sono stabiliti dal contratto di
comparto.
Contrattazione collettiva provinciale
Comparti di contrattazione della provincia
autonoma di Trento, ex Accordo quadro 25
settembre 2003:
A) comparto Autonomie locali;
B) comparto Scuola;
C) comparto Sanità;
D) comparto Ricerca.
Contrattazione collettiva provinciale
I contratti collettivi provinciali sono stipulati
dall‘Agenzia provinciale per la rappresentanza
negoziale - A.P.Ra.N. e, per la parte sindacale,
dalle organizzazioni sindacali rappresentative
del personale.
Rappresentatività delle organizzazioni del personale
Sono considerate rappresentative del personale
le organizzazioni dei lavoratori a cui risultino
iscritti almeno il cinque per cento del totale dei
dipendenti che hanno rilasciato la propria
delega alle organizzazioni sindacali con
riferimento a ciascuna area di contrattazione
ovvero, qualora costituite, quelle che abbiano
riportato almeno il cinque per cento dei voti
nelle elezioni delle rappresentanze sindacali
unitarie.
Rappresentatività delle organizzazioni del personale
Alla raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe provvede
l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale
(A.P.Ra.N.)
su
comunicazione
delle
rispettive
amministrazioni.
Le amministrazioni comunicano i medesimi dati alle
organizzazioni sindacali, che entro i successivi quindici
giorni possono presentare osservazioni all'APRAN.
Eventuali contestazioni sono esaminate e decise da un
comitato paritetico al quale partecipano l'APRAN e le
organizzazioni
sindacali
ammesse
all'area
di
contrattazione interessata.
La comunicazione e l'accesso ai dati garantiscono il
rispetto della disciplina sulla riservatezza.
Rappresentatività delle organizzazioni del personale
Le organizzazioni sindacali rappresentative possono
promuovere, previa sottoscrizione di un accordo
provinciale quadro, la costituzione di rappresentanze
sindacali unitarie sul luogo di lavoro (RSU).
Il medesimo accordo definisce il funzionamento delle
RSU. In attesa della definizione del suddetto accordo la
rappresentanza dei lavoratori sul luogo di lavoro viene
garantita dalle rappresentanze sindacali aziendali delle
organizzazioni sindacali rappresentative.
Contrattazione collettiva
I contratti collettivi dei comparti e delle aree di contrattazione
collettiva provinciale anche decentrati e di settore sono
efficaci qualora siano sottoscritti dalle organizzazioni sindacali
che rappresentino nel loro complesso, in ciascun comparto o
area di contrattazione, almeno il 50 per cento più uno del
personale dell'ultimo dato associativo rilevato.
Le organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare alle
trattative e a sottoscrivere contratti collettivi di settore o
decentrati sono quelle rappresentative che siano firmatarie
del corrispondente contratto collettivo di comparto.
Indirizzi per la contrattazione e controllo della spesa
Nella contrattazione, l‘Agenzia provinciale per la
rappresentanza negoziale è tenuta al rispetto
delle direttive impartite dalla Giunta relative agli
obiettivi cui deve ispirarsi la contrattazione, ai
limiti di spesa determinati dal Presidente della
Giunta provinciale in relazione alle risorse
finanziarie complessivamente disponibili e
comunque nel rispetto dei limiti massimi di spesa
autorizzati con legge finanziaria provinciale, ai
criteri di distribuzione delle risorse al personale e
ad ogni altro elemento utile per il rispetto degli
indirizzi impartiti.
Indirizzi per la contrattazione e controllo della spesa
Per consentire la verifica della spesa, i contratti
collettivi sono corredati da appositi prospetti
contenenti la quantificazione degli oneri, nonché la
indicazione della copertura complessiva per
l'intero periodo di validità contrattuale.
I contratti collettivi prevedono la possibilità di
prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero
di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in
caso di accertata esorbitanza dei limiti di spesa.
Procedimento di contrattazione
L‘ Agenzia entro cinque giorni dalla conclusione delle
trattative trasmette alla Giunta il testo concordato per
la stipulazione degli accordi e dei contratti collettivi,
corredato
di
appositi
prospetti
contenenti
l'individuazione del personale interessato, dei costi
unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico
previsto nonché la quantificazione complessiva della
spesa.
La Giunta, verificata la conformità alle direttive
impartite, si pronuncia sull'autorizzazione. Segue poi la
formale sottoscrizione degli accordi da parte
dell’A.P.Ra.N. e delle organizzazioni sindacali.
La contrattazione collettiva
Il contratto collettivo, una volta sottoscritto, acquista
efficacia erga omnes. Tale efficacia per le pubbliche
amministrazioni è garantita dalla legge (D.Lgs.
165/2001, L.P. 7/1997):
•«le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
assunti con i contratti collettivi di lavoro e ne
assicurano l’osservanza nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti»;
•«le pubbliche amministrazioni garantiscono ai propri
dipendenti trattamenti non inferiori a quelli previsti dai
rispettivi contratti collettivi».
Interpretazione autentica del contratto
Qualora
insorgano
controversie
sull'interpretazione del contratto collettivo, le
parti che lo hanno sottoscritto definiscono
consensualmente il significato della clausola
controversa.
L'eventuale accordo sostituisce la clausola in
questione con effetto dalla vigenza del
contratto.
Particolari disposizioni per il personale docente
Il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, così come modificato
dal D. Lgs. 24 luglio 1996, n. 433, concernente
«Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di
ordinamento scolastico in provincia di Trento» ha
previsto
particolari
disposizioni
per
la
contrattazione del personale insegnante della
scuola a carattere statale, di seguito illustrate:
Contrattazione per il personale docente del comparto scuola
Il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, così come modificato dal D.leg. 24
luglio 1996, n. 433, ha stabilito che la Provincia di Trento
esercita, fra le altre, anche le attribuzioni in materia di stato
giuridico ed economico del personale docente direttivo e
ispettivo delle scuole e istituti della Provincia di Trento. In
particolare, l’articolo 2, comma 4, prevede che gli istituti e le
materie del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione
collettiva sono disciplinati da contratti provinciali, salvo restando
in ogni caso il rispetto delle norme dei contratti nazionali
concernenti il trattamento economico fondamentale,
l’inquadramento nei livelli o nelle qualifiche funzionali, il
trattamento di previdenza e quiescenza, nonché, gli altri aspetti
fondamentali degli istituti dello stato giuridico vigenti per il
corrispondente personale in servizio presso gli uffici, le scuole ed
istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato.
Particolari disposizioni per il personale docente
• Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro
non riservati alla legge secondo i princìpi
recati dall'articolo 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, sono disciplinati da contratti
collettivi provinciali garantendo il rispetto del
trattamento
economico
fondamentale
previsto dai rispettivi contratti collettivi
nazionali, nonché il rispetto delle qualifiche e
del trattamento di previdenza previsto dalle
vigenti normative.
Particolari disposizioni per il personale docente
• Ove i contratti collettivi provinciali prevedano
prestazioni
lavorative
ordinarie
quantitativamente superiori rispetto a quelle
previste dai contratti collettivi nazionali, i
contratti collettivi provinciali prevedono altresì
un trattamento economico fondamentale
aggiuntivo correlato alle maggiori prestazioni
e distinto da quello previsto dai contratti
collettivi nazionali medesimi.
Particolari disposizioni per il personale docente
• In caso di trasferimento del personale docente ad
uffici, istituti o scuole del restante territorio dello
Stato cessano di applicarsi la normativa e i
contratti collettivi provinciali, nonché i contratti
di lavoro individuali stipulati con la provincia
autonoma di Trento e acquistano integralmente
efficacia la normativa e i contratti collettivi
nazionali, con la sottoscrizione di un nuovo
contratto individuale con l'amministrazione
statale competente.
Inquadramento nel ruolo del personale insegnante della Provincia
Con la legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, la
Provincia autonoma di Trento ha assunto la gestione
diretta del personale scolastico sul proprio territorio.
Più precisamente il personale docente e direttivo in
ruolo alla data del 1° settembre 1996 nelle scuole e
istituti d’istruzione elementare e secondaria della
Provincia di Trento, con pari data è stato inquadrato nel
ruolo del personale insegnante della scuola della
Provincia, conservando la posizione giuridica e il
trattamento economico in godimento.
Inquadramento nel ruolo del personale insegnante della Provincia
Al diretto pagamento delle competenze stipendiali
spettanti al personale docente la Provincia ha iniziato a
provvedere solo dal 1° gennaio 1998 mentre per il
periodo antecedente tale adempimento è stato svolto
dalla Direzione provinciale del Tesoro, con rimborso
successivo dei complessivi oneri da parte della
Provincia stessa.
Linee generali della contrattazione e
della disciplina contrattuale
provinciale 1998 - 2014
Contrattazione collettiva per il personale docente
La contrattazione collettiva di lavoro per il personale insegnante
dopo il passaggio nel ruolo della Provincia si è avviata, nel
rispetto dei limiti fissati dalla norma di attuazione, con un
contratto c.d. “ponte” disciplinante il periodo 1° gennaio 1997
– 31 dicembre 1997 cui sono seguite le varie tornate contrattuali
piene per i periodi di riferimento.
Il 28 giugno 2000 è sottoscritto il primo contratto collettivo
provinciale di lavoro di durata quadriennale relativo al periodo
1998-2001 per il personale docente della scuola a carattere
statale
Contratti collettivi provinciali per il personale docente
In particolare, con il contratto collettivo provinciale di lavoro
1998-2001 sottoscritto il 28 giugno 2000, all’art. 39, si
prevedevano prestazioni ulteriori facoltative rispetto a quelle
del CCNL:
«Con decorrenza 1.9.2000 il personale docente ha la facoltà di
effettuare 40 ore annue di prestazioni ulteriori d’orario rispetto a
quanto previsto dal CCNL.»
«Per le prestazioni ulteriori facoltative, la cui effettuazione è
certificata dal capo d’istituto, sulla base degli atti che
documentano lo svolgimento delle stesse, è corrisposta
un’indennità annua lorda di Lire 4.050.000.=, da corrispondere a
tutto il personale docente comunque in servizio, in 10 mensilità,
con decorrenza 1° ottobre 2000.»
Contratti collettivi provinciali per il personale docente
Con il contratto collettivo provinciale di lavoro
sottoscritto il 29 novembre 2004 e relativo al
quadriennio 2002 – 2005 è stato definito il
modello delle prestazioni che si applica tutt’oggi,
pur con le modifiche successive intervenute.
Contratti collettivi provinciali per il personale docente
L’art. 26, comma 4, del CCPL 2002-2005 sottoscritto il 29 novembre 2004
introduce le attività di potenziamento formativo obbligatorie:
«Le attività di potenziamento formativo comportano un impegno
complessivo di 40 ore obbligatorie e sono così prioritariamente suddivise:
a) 20 ore per la realizzazione del progetto d’istituto, utilizzate
secondo il piano annuale di attività predisposto dal dirigente scolastico e
deliberato dal collegio docenti;
b) 10 ore per supplenze per assenze brevi dei docenti che saranno
richieste dal dirigente scolastico mediante avviso e avuto riguardo alla
presenza dei docenti nel plesso scolastico. Qualora siano
programmate
presenze per l’eventuale supplenza della prima ora di ogni giornata le stesse
saranno calendarizzate;
c) 10 ore per attività di formazione e di aggiornamento su tematiche
individuate dal collegio docenti per supportare e qualificare il progetto
d’istituto.»
Contratti collettivi provinciali per il personale docente
Come corrispettivo delle maggiori prestazioni dovute,
nel rispetto delle previsioni del D.P.R. 405/1988, l’art.
84 del CCPL 2002 – 2005 prevede la corresponsione a
tutto il personale docente del c.d. assegno provinciale
colonna B):
«A far data dall’1.9.2004, per le prestazioni aggiuntive
previste dal comma 4 dell’art. 26, è corrisposto
l’assegno annuo lordo di cui alla colonna B) della
Tabella 2 allegata al presente accordo, da corrispondere
a tutto il personale docente comunque in servizio per
13 mensilità.»
Contratti collettivi provinciali per il personale docente
L’art. 28 del CCPL 2002-2005 sottoscritto il 29 novembre 2004
introduce la flessibilità organizzativa e didattica:
«1. Per una migliore efficacia dell’attività scolastica, ai docenti
con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo
determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche e
con almeno 180 giorni di servizio, viene assegnato un compenso
di € 710,00 annui lordi a far data dall’1 settembre 2004,
attribuito in dieci mensilità, qualora prestino la propria attività
secondo almeno una delle modalità previste al comma 2.»
Contratti collettivi provinciali per il personale docente
«2. La flessibilità organizzativa e didattica, per cui si corrisponde
il trattamento di cui al comma 1, concerne prestazioni connesse
a particolari forme di orario che prevedano:
a) una scansione dell’ora di lezione, anche con la
suddivisione in unità diverse dell’ora cronologica,
secondo un progetto didattico e/o organizzativo che
determini il rispetto del completamento dell’orario
d’obbligo;
b) l’effettuazione delle prestazioni integrative di cui
all’art. 29;
c) rientri pomeridiani o serali, non inferiori a due per
settimana, per la prosecuzione dell’attività
d’insegnamento di cui al comma 5 dell’art. 25.»
Contratti collettivi provinciali per il personale docente
L’art. 29 del CCPL 2002-2005 sottoscritto il 29 novembre 2004
introduce le prestazioni integrative:
«1. Nelle scuole dove si procede alla riduzione dell’orario di
lezione per cause esterne, il personale docente può aderire alle
seguenti prestazioni integrative retribuite nella misura prevista
dall’art. 28, comma 1:
a) nel caso di riduzione media (determinata su base
settimanale per differenza fra l’orario d’inizio e di termine
delle lezioni, diviso per il numero delle lezioni per ogni
turno fino a cinque minuti) si prevedono prestazioni
integrative per 16 ore annuali;
b) nel caso di riduzione media fino a dieci minuti si
prevedono prestazioni integrative per 33 ore annuali.»
Contratti collettivi provinciali per il personale docente
« 2. Le prestazioni integrative devono essere impiegate,
rispetto al monte ore complessivo determinato dal
presente articolo 29, secondo le esigenze del progetto
d’istituto, per almeno il 50% ad attività con gli alunni.
Le prestazioni di cui al presente articolo non possono
comunque essere utilizzate per la formazione delle
cattedre. Qualora non sussistano le condizioni
organizzative per lo svolgimento di attività con gli
alunni, possono essere prestate anche attività
funzionali all’insegnamento.»
Contratti collettivi provinciali per il personale docente
Al CCPL del 29 novembre 2004 sono state apportate varie
modifiche, in particolare con i seguenti Accordi:
• Accordo provinciale sottoscritto il 15 ottobre 2007
concernente il biennio economico 2006-2007 e norme sulla
parte giuridica 2006-2009
• Accordo provinciale sottoscritto il 5 settembre 2008
concernente il biennio economico 2008-2009 e norme sulla
parte giuridica 2006-2009
• Accordi di modifica al vigente CCPL sottoscritti nel 2010
Contratti collettivi provinciali per il personale docente
Con l’Accordo 28 settembre 2010 è stato
disciplinato l’utilizzo delle ore di recupero
derivanti dalla definizione delle unità di lezione
di 50 minuti per il personale docente in servizio
presso le istituzioni scolastiche della Provincia di
Trento che hanno adottato tale forma
organizzativa e didattica. Tale Accordo è stato
modificato il 16 agosto 2011 con effetto
dall’anno scolastico 2011/2012.
Contratti collettivi provinciali per il personale docente
L’ Accordo sull’utilizzo delle ore di recupero derivanti dalla definizione delle
unità di lezione di 50 minuti prevede che:
«1. Ferme restando le modalità di costituzione delle cattedre di 18 unità
settimanali, nei confronti del personale docente operante nelle istituzioni
scolastiche che hanno adottato l’unità di lezione di 50 minuti, il recupero del
tempo lavoro non prestato dovrà essere realizzato per 70 ore nell’anno
scolastico, delle quali almeno 50 devono essere prestate in attività con gli
studenti con priorità alle attività didattiche finalizzate al successo formativo;
le rimanenti sono a disposizione per l’attuazione del progetto d’istituto.»
«2. Le ore di attività didattiche da prestare con gli studenti saranno inserite,
per quanto compatibile, nel quadro orario settimanale o plurisettimanale del
docente e sono rese attraverso unità didattiche di 50 minuti.»
Contratti collettivi provinciali per il personale docente
«3. Le prestazioni di cui all’Accordo sull’utilizzo delle ore di
recupero devono essere svolte entro il termine dell’anno
scolastico, in coerenza con il Progetto di Istituto e secondo il
piano annuale proposto dal dirigente scolastico e deliberato dal
Collegio dei docenti. Per le eventuali ore residue non
calendarizzate, il dirigente scolastico – in tempo utile prima del
termine delle lezioni – avrà cura di predisporre un piano di
utilizzo anche attraverso attività funzionali all’insegnamento e
tenendo conto dell’effettivo servizio prestato e della tipologia del
contratto.»
Contratti collettivi provinciali per il personale docente
«4. A decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo sull’utilizzo
delle ore di recupero, il riconoscimento economico delle ore
eccedenti previsto dall’art. 34 CCPL 29.11.2004, come sostituito
dall’art. 17 CCPL 15.10.2007, su richiesta del docente da
effettuarsi prima dell’inizio dell’anno scolastico o entro 5 giorni
dalla presa di servizio, riguarderà le ore a partire dalla 21esima.
Le ore eccedenti potranno essere riconosciute a partire dalla
19esima (20esima ora, dopo modifiche al CCPL del 2013),
qualora siano richieste dal dirigente scolastico, con l’assenso del
docente, per esigenze organizzativo-didattiche.»
Contratti collettivi provinciali per il personale docente
«5. A decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo sull’utilizzo
delle ore di recupero , le ore per i corsi di recupero per gli alunni
con carenza formativa potranno essere riconosciute sul Fondo
d’istituto, attraverso l’assegnazione vincolata delle risorse
finanziarie di cui alla lettera b) dell’art. 90 CCPL 29.11.2004,
come modificato dall’art. 52 CCPL 15.10.2007, soltanto dopo
l’effettuazione di almeno 10 unità didattiche di cui al comma 1.
Tale lettera b) è destinabile anche al riconoscimento economico
di attività aggiuntive di insegnamento prestate dal personale
assunto con contratto a tempo determinato per supplenze
brevi.»
•
Misure nazionali di contenimento spesa
Con il D.L. 78 del 2010 è stata congelata la
dinamica retributiva del pubblico impiego che,
con reiterazioni normative, prosegue fino al
2015.
Recepimento misure di contenimento spesa – scaglioni di anzianità
LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale
2011) – art. 3
Per i fini dell'articolo 1 la Giunta provinciale adotta le seguenti azioni di
contenimento della spesa:
• relativamente al periodo 2010-2012 dispone il blocco dei rinnovi dei
contratti collettivi provinciali di lavoro per tutto il personale della
Provincia e degli enti strumentali pubblici, di tutti i comparti e le aree di
contrattazione, per l'aggiornamento delle retribuzioni tabellari, e
dispone la corresponsione al personale di un'indennità di vacanza
contrattuale.
• Per il personale del comparto scuola e del comparto ricerca gli anni 2010,
2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni
stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni
contrattuali vigenti; per il personale del comparto scuola è fatto
comunque salvo quanto eventualmente riconosciuto al corrispondente
personale dello Stato, compatibilmente con le risorse messe a
disposizione e fermo restando il rispetto degli obiettivi programmati di
finanza pubblica provinciale.
Riconoscimento degli scaglioni di anzianità
LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale
2012) - Art. 17 “Modificazione dell'articolo 3 della L.P. 27/2010, in materia
di incrementi retributivi per il personale insegnante, e altre disposizioni in
materia di personale”
2. Per una quota pari al 50 per cento della spesa a carico dell'anno 2011
derivante dagli incrementi retributivi attribuiti al personale insegnante
della scuola a carattere statale, in applicazione dell'articolo 3, comma 1,
lettera a), della legge provinciale n. 27 del 2010 (scaglioni stipendiali
2010) la Provincia utilizza le risorse individuate dal comma 2 del
medesimo articolo (risorse del FO.R.E.G.). Per gli anni successivi, alla
spesa derivante dall'attribuzione delle posizioni retributive maturate a
partire dall'anno 2011 si fa fronte con economie di spesa a regime
derivanti da riduzioni di spesa relative al settore della scuola. In caso di
insufficienza delle economie alla copertura della spesa si provvede con le
risorse individuate dal primo periodo di questo comma (risorse FO.R.E.G.).
Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale - FO.R.E.G.
Come visto, anche al personale docente sono state riconosciute
le risorse del Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza
gestionale - FO.R.E.G. con l’Accordo sottoscritto il 21 novembre
2012.
Le risorse Fo.R.E.G. destinate al personale docente della scuola
sono state utilizzate:
•per l’attribuzione della quota obiettivi generali a tutto il
personale docente in servizio nell’a.s. 2011/2012;
•per il riconoscimento degli scaglioni di anzianità maturati nel
2010, 2011 e 2012.
Contratti collettivi provinciali per il personale docente
Nell’ultimo biennio vi sono state due significative modifiche al
vigente CCPL:
•l’Accordo di modifica sottoscritto il 13 maggio 2013 con
l’Accordo integrativo del 4 luglio 2013 per la definizione dei
parametri di distribuzione tra le istituzioni scolastiche delle
risorse confluite nel Fondo unico dell’istituzione scolastica (FUIS),
delle quote di risorse da destinare a specifiche attività e dei limiti
massimi annui dei compensi individuali da corrispondere;
•l’Accordo di modifica sottoscritto il 24 luglio 2014.
Contratti collettivi provinciali per il personale docente
In particolare con l’Accordo di modifica sottoscritto il 13
maggio 2013 è stato costituito, a decorrere dall’a.s.
2013/2014, il Fondo unico dell’istituzione scolastica nel
quale sono confluite le risorse utilizzate per
compensare varie attività aggiuntive (quali l’attività
complementare di educazione fisica, l’attività di prescuola e post-scuola per la sorveglianza degli alunni, il
rimborso spese di viaggio o l’indennità chilometrica per
il servizio su più sedi) e che serve a compensare le
attività aggiuntive prestate dai docenti.
Contratti collettivi provinciali per il personale docente
L’ Accordo di modifica sottoscritto il 24 luglio
2014 ha, in particolare, introdotto il monte ore
unico delle attività collegiali funzionali
all’insegnamento (escluse quelle relative a
scrutini ed esami) e di potenziamento formativo
nell’ammontare fino a 120 ore annue, così
destinate:
Contratti collettivi provinciali per il personale docente
• fino ad 80 ore annue, ad attività di carattere
collegiale funzionali all’insegnamento tra quelle di
cui alle lettere a) e b) del comma 3;
• 40 ore annue per attività di potenziamento
formativo, di cui 30 ore annue da destinare ad
attività con gli studenti volte ad assicurare il
successo scolastico, prevenire l’abbandono e la
dispersione scolastica, potenziare l’orientamento
scolastico e l’integrazione.
Contratti collettivi provinciali per il personale docente
Rientrano nelle 30 ore annue da destinare ad attività con gli studenti:
•le supplenze per assenze brevi dei docenti per almeno 15 ore, salvo
che non sussistano esigenze di sostituzione,
•le attività di accompagnamento degli studenti in attività scolastiche e
parascolastiche,
•la sorveglianza alunni,
•la sorveglianza mensa nelle istituzioni secondarie di primo grado,
•la vigilanza alunni trasportati,
•gli interventi di approfondimento o di arricchimento didattico con gli
alunni,
•l’attività tutoriale nei confronti degli alunni, con particolare riguardo
agli alunni stranieri ed alle iniziative di sostegno alle situazioni di
disagio,
•e comunque, le attività con gli studenti altrimenti da finanziare con il
Fondo unico dell’istituzione scolastica.
Contratti collettivi provinciali per il personale docente
Per le attività di formazione, aggiornamento e
ricerca su tematiche individuate dal collegio
docenti per supportare e qualificare il progetto
d’istituto (almeno 10 ore) nonché per la
realizzazione del progetto d’istituto, secondo
quanto previsto dal piano annuale delle attività
si utilizzano le restanti ore delle lettere a) e b),
cioè del monte ore unico fino a 120 ore.
Contratti collettivi provinciali per il personale docente
L’ Accordo di modifica sottoscritto il 24 luglio 2014 ha inoltre
innovato in materia di sorveglianza alunni nel servizio di mensa
scolastica nella scuola secondaria di primo grado con l’art. 26 bis:
«A decorrere dall’a.s. 2015/2016, la vigilanza e l’assistenza degli
alunni durante il servizio di mensa nella scuola secondaria di
primo grado è resa dai docenti, se fuori dalla flessibilità
curricolare di cui all’art. 25, comma 10, con le prestazioni orarie
disponibili nel monte ore di cui all’art. 26, comma 5, lettera b), o,
ad esaurimento di queste, con prestazioni aggiuntive
compensate sul Fondo unico dell’istituzione scolastica.»
Contratti collettivi provinciali per il personale docente
La struttura della retribuzione del personale si compone delle
seguenti voci:
•trattamento fondamentale:
a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali;
b) assegno tabella 2 colonna B);
c) eventuali assegni "ad personam";
•trattamento accessorio:
a) retribuzione professionale docenti;
b) compenso per le funzioni strumentali del personale docente;
c) compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;
d) indennità e compensi retribuiti con il fondo d'istituto;
e) altre indennità previste dal presente contratto e/o da
specifiche disposizioni di legge.
Contratti collettivi provinciali per il personale docente
Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo
familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive
modificazioni.
A decorrere dall’1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella
misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come
singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio
tabellare.
Al personale scolastico viene attribuito un trattamento
economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra
una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al
termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella 1 sulla base
dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla
funzione.
La contrattazione decentrata
Contrattazione decentrata
• La contrattazione decentrata avviene sugli argomenti
previsti dal contratto di comparto (o di primo livello)
su richiesta delle organizzazioni sindacali.
• I contratti collettivi decentrati devono garantire il
rispetto delle disponibilità economiche stabilite e
non possono comportare, né direttamente né
indirettamente anche a carico di esercizi successivi,
oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla
contrattazione di primo livello, né possono essere in
contrasto con le indicazioni ed i vincoli risultanti dal
contratto collettivo provinciale.
Contrattazione decentrata
• Il contratto decentrato, di norma di validità
pluriennale come definita dal contratto stesso,
è efficace dalla data di stipulazione che si
intende avvenuta con la sottoscrizione.
• I contratti decentrati sono inviati all’A.P.Ra.N. e
al dipartimento della conoscenza entro 5
giorni dalla sottoscrizione.
Contrattazione decentrata a livello di Dipartimento della conoscenza
Materie oggetto di contrattazione
dipartimento della conoscenza :
decentrata
a
livello
di
a) procedure e criteri di utilizzazione del personale, comprese le
modalità di attuazione del part-time;
b) formazione, nell’ambito delle risorse disponibili, con riferimento ai
seguenti aspetti:
•criteri relativi alla ripartizione delle risorse per la formazione e
l’aggiornamento nonché modalità di verifica dei risultati conseguiti;
•piani delle attività di formazione in servizio e per l’aggiornamento;
•assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il
finanziamento di moduli formativi specifici per il personale e criteri di
verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati;
•criteri per lo svolgimento dell’attività di formazione e per la verifica
dei risultati;
(segue)
Contrattazione decentrata a livello di Dipartimento della conoscenza
(segue)
c) linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute
nell’ambiente di lavoro;
d) mobilità del personale nell’ambito del territorio della
provincia di Trento;
e) utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento,
del personale soprannumerario nonché di quello collocato fuori
ruolo;
f) piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni
di esubero;
g) criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
h) criteri per l’assegnazione alle istituzioni scolastiche di risorse
per attività finanziate con fondi contrattuali di carattere
generale.
Contrattazione decentrata a livello di istituzione scolastica
Materie oggetto di contrattazione decentrata a livello di
istituzione scolastica:
a. criteri generali di utilizzazione del personale in rapporto alle attività
previste dal progetto di istituto e criteri generali inerenti le prestazioni
in regime di flessibilità e relativi ai ritorni pomeridiani;
b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente alle sezioni
staccate e ai plessi;
c. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali;
d. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro;
e. criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo unico
dell’istituzione scolastica, per l’attribuzione dei compensi accessori,
per l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite
con il fondo unico dell’istituzione scolastica e per le attività comunque
finanziate, eccetto quelle a destinazione vincolata.
Informazione preventiva
A livello di Amministrazione centrale/Dipartimento della conoscenza è fornita
informazione preventiva sulle seguenti materie:
•criteri per la definizione e la distribuzione degli organici;
•modalità organizzative per l’assunzione del personale a tempo determinato e
indeterminato;
•modalità di applicazione del contratto;
•operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti
concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell’attività scolastica;
•dati generali sulla situazione degli organici e l’utilizzazione del personale;
•andamento generale della mobilità del personale;
•criteri e modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale nonché la
durata minima delle prestazioni lavorative
•documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
•strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa
del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto, ferma restando
la competenza del Comitato di valutazione del sistema scolastico.
Informazione preventiva
A livello di istituzione scolastica viene fornita un’informazione preventiva,
consegnando l’eventuale documentazione, sulle seguenti materie:
•utilizzazione dei servizi sociali;
•criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
•proposta di formazione delle classi e di determinazione degli organici della
scuola;
•criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti
derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese
o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o
dall’Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni, in cui
rientrano i corsi finanziati con il Fondo Sociale Europeo;
•criteri relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario.
Procedura di concertazione
Ricevuta informazione preventiva, le organizzazioni
sindacali rappresentative possono richiedere
l’attivazione della procedura di concertazione.
E’ obbligo per l’Amministrazione attivare la
concertazione entro termini temporali definiti dal
CCPL. Non c’è obbligo di intesa. Necessaria la
verbalizzazione delle posizioni delle parti.
Resta ferma l’autonoma determinazione definitiva
e la responsabilità del soggetto al quale spetta
adottare la decisione sulle materie di
concertazione.
Materie di concertazione
Sono materie di concertazione:
a livello dipartimentale:
• Criteri per definizione e distribuzione organici del personale
• Modalità organizzative assunzioni del personale
a livello istituzione scolastica:
• Criteri di individuazione e modalità di utilizzo personale in progetti,
intese, ecc.
Funzione docente
Funzione docente
Il personale docente della scuola primaria e secondaria
della provincia di Trento è collocato nella distinta area
professionale del personale docente.
Vi rientrano i docenti della scuola primaria, i docenti della
scuola secondaria di I grado, i docenti della scuola
secondaria superiore diplomati e laureati.
I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o
determinato del personale docente sono costituiti e
regolati da contratti individuali, nel rispetto delle
disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del
contratto collettivo provinciale vigente.
Funzione docente
La
funzione
docente
realizza
il
processo
di
insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo
umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base
delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti
scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.
La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e
professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività
individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di
aggiornamento e formazione in servizio.
In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività
collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti
pedagogico – didattici, il progetto d’istituto, adattandone
l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e
tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento.
Funzione docente
Il profilo professionale dei docenti è costituito da
competenze
disciplinari,
psicopedagogiche,
metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di
ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano
col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio
e di sistematizzazione della pratica didattica.
I contenuti della prestazione professionale del personale
docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali
perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel
rispetto degli indirizzi delineati nel progetto d’istituto.
Obblighi orari
Gli obblighi di lavoro del personale docente
sono articolati in attività di insegnamento ed in
attività funzionali alla prestazione di
insegnamento.
Il dirigente scolastico predispone il piano
annuale delle attività che il collegio dei docenti
delibera. Con la stessa procedura, la
deliberazione del collegio dei docenti sarà
modificata nel corso dell’anno scolastico a
fronte di successive esigenze.
Obblighi orari
Il piano annuale delle attività contiene:
a) la specificazione delle ore relative:
•
alle ore da destinare alle attività previste dall’art. 26;
•
alle 70 ore previste dall’accordo sulle "modalità di
recupero
del tempo lavoro";
•
nella scuola primaria, alla quota oraria
eventualmente
eccedente l’attività frontale fino
alla concorrenza delle 22 ore
di insegnamento;
b) la ripartizione dell’anno scolastico ai fini della valutazione
periodica dello studente, ai sensi della normativa provinciale
in materia di valutazione dello studente;
c) la programmazione di ambiti e priorità delle attività di
formazione e aggiornamento del personale secondo il piano
previsto dall’articolo 72 del CCPL 29.11.2004.
Obblighi orari
Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito
a livello provinciale, l'attività di insegnamento si svolge
in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore
settimanali nelle scuole ed istituti d'istruzione
secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque
giornate settimanali.
Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli
insegnanti della scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore da
dedicare, anche in modo flessibile e su base
plurisettimanale, alla programmazione didattica da
attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in
tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.
Obblighi orari
Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento dei docenti di scuola
primaria, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività
frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa
programmazione:
• ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di
recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con
ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento
ad alunni non di madrelingua italiana,
• a supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un
massimo di cinque giorni nell’ambito del medesimo plesso.
Il collegio dei docenti definisce le priorità e i criteri generali
per l’elaborazione di questa programmazione.
Obblighi orari
Il dirigente scolastico, tenuto conto degli indirizzi
contenuti nel progetto d’istituto e delle aree di
utilizzo e delle priorità programmate dal collegio dei
docenti nel piano annuale delle attività, organizza i
tempi di lavoro del personale docente.
A tale scopo il dirigente scolastico, all’inizio
dell’anno scolastico, determina per ogni docente
un piano di utilizzo delle ore, sentite le eventuali
proposte dei docenti interessati.
Obblighi orari
Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, i
docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18
ore settimanali, sono tenuti al completamento
dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante
la copertura di ore di insegnamento disponibili in
classi collaterali non utilizzate per la costituzione di
cattedre orario, in interventi didattici ed educativi
integrativi nonché mediante l'utilizzazione in
eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a
disposizione anche per attività parascolastiche ed
interscolastiche.
Obblighi orari
Al di fuori dei casi previsti al punto successivo, qualunque
riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne
comporta il recupero nell'ambito delle attività
didattiche programmate dall'istituzione scolastica.
Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per
cause di forza maggiore determinate da motivi estranei
alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari
ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980
nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno
confermate. La relativa determinazione del dirigente
scolastico, adeguatamente motivata, è trasmessa, entro
cinque giorni, alla struttura provinciale competente in
materia di istruzione e alle Organizzazioni sindacali.
Prestazioni orarie facoltative
Nelle scuole dove si procede alla riduzione
dell’orario per cause esterne, il personale
docente che aderisce alle seguenti prestazioni
integrative è retribuito con il compenso della
flessibilità organizzativa e didattica prevista
dall’art. 28 del CCPL:
• per riduzioni medie fino a cinque minuti, 16
ore annuali,
• per riduzione media fino a dieci minuti, 33 ore
annuali.
Obblighi orari
L'orario di insegnamento, anche con riferimento al
completamento dell'orario d'obbligo, può essere
articolato, sulla base della pianificazione annuale delle
attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti,
in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in
misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e
l’assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il
tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti
gli effetti nell’orario di attività didattica. Per gli
insegnanti in servizio nella scuola secondaria di primo
grado, a partire dall’a.s. 2015/2016, sono ammesse
anche le diverse modalità di organizzazione dell’attività
di vigilanza durante il servizio di mensa previste dall’art.
26 bis del CCPL.
Obblighi orari
Ferme restando le modalità di costituzione delle cattedre di
18 unità settimanali, nei confronti del personale docente
operante nelle istituzioni scolastiche del secondo ciclo che
hanno adottato l’unità di lezione di 50 minuti, il recupero del
tempo lavoro non prestato deve essere realizzato per 70 ore
nell’anno scolastico, delle quali almeno 50 devono essere
prestate in attività con gli studenti con priorità alle attività
didattiche finalizzate al successo formativo; le rimanenti sono
a disposizione per l’attuazione del progetto d’istituto.
(Accordo 28 settembre 2010 e ss.mm.)
Le ore di attività didattiche da prestare con gli studenti
saranno inserite, per quanto compatibile, nel quadro orario
settimanale o plurisettimanale del docente e sono rese
attraverso unità didattiche di 50 minuti.
Obblighi orari
Le 70 ore di recupero del tempo lavoro non
prestato devono essere svolte entro il termine
dell’anno scolastico, in coerenza con il Progetto di
Istituto.
Il dirigente scolastico avrà cura di predisporre un
piano di utilizzo anche attraverso attività
funzionali all’insegnamento, tenendo conto
dell’effettivo servizio prestato e della tipologia del
contratto.
Obblighi orari
Le ore per i corsi di recupero per gli alunni con carenza
formativa possono essere riconosciute sul Fondo unico
dell’istituzione scolastica, soltanto dopo l’effettuazione da
parte del docente di almeno 10 unità didattiche delle 70
ore di recupero del tempo lavoro.
Particolarità:
L’impegno orario legato alle 70 ore di recupero del tempo
lavoro per i supplenti brevi è di due ore ogni 18 ore di
supplenza secondo un programma che viene comunicato
all’atto della stipula del contratto di lavoro. Tali ore sono
retribuite con il Fondo unico dell’istituzione scolastica.
Obblighi orari
L'attività funzionale all'insegnamento è
costituita da ogni impegno inerente alla
funzione docente previsto dai diversi
ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le
attività, anche a carattere collegiale, di
programmazione,
progettazione,
ricerca,
valutazione, documentazione, aggiornamento e
formazione, compresa la preparazione dei lavori
degli organi collegiali, la partecipazione alle
riunioni e l'attuazione delle delibere adottate
dai predetti organi.
Obblighi orari
Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano
le attività funzionali all’insegnamento relative:
•alla preparazione delle lezioni e delle
esercitazioni;
•alla correzione degli elaborati;
•ai rapporti individuali con le famiglie.
Queste attività non hanno una consistenza
oraria predefinita e sono dovute per il pieno
assolvimento degli specifici adempimenti.
Obblighi orari
Le attività di carattere collegiale funzionali all’insegnamento sono
costituite da:
•partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e sue
articolazioni, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di
inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli
scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali;
•partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe. Gli obblighi
relativi a queste attività sono programmati tenendo conto in
particolare degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di
classi superiore a sei in modo da non gravare eccessivamente sul
monte ore complessivo definito dal presente articolo. Nel caso di
saturazione di tale monte ore, possono essere compensate fino a 10
ore aggiuntive con le risorse del Fondo unico dell’istituzione scolastica;
•lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione
degli atti relativi alla valutazione.
Obblighi orari
Le attività di potenziamento formativo (obbligatorie ed
aggiuntive rispetto al contratto collettivo nazionale di
lavoro) sono destinate:
• a supplenze per assenze brevi dei docenti o comunque
ad attività con gli studenti altrimenti da finanziare con il
Fondo unico dell’istituzione scolastica;
• ad attività di formazione, aggiornamento e ricerca su
tematiche individuate dal collegio docenti per supportare
e qualificare il progetto d’istituto;
• alla realizzazione del progetto d’istituto, secondo
quanto previsto dal piano annuale delle attività.
Obblighi orari
Le attività funzionali all’insegnamento e di
potenziamento formativo sono obbligatorie.
Le attività di carattere collegiale funzionali
all’insegnamento – escluso lo svolgimento degli
scrutini e degli esami -, nonché le attività di
potenziamento formativo dall’a.s. 2014/2015
costituiscono un unico monte ore di ammontare
fino alle 120 ore annue.
Obblighi orari
Per il personale supplente breve, l’impegno orario relativo alle
attività del monte ore unico nel caso di orario pieno di
cattedra è di due ore ogni cinque giorni di supplenza e
secondo un programma che viene comunicato all’atto della
stipula del contratto di lavoro, fermo restando gli obblighi di
partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e alle
attività collegiali dei consigli di classe.
A tutto il personale il cui orario contrattuale di lavoro sia
inferiore all’orario pieno di cattedra, le prestazioni dovute per
le attività del monte ore unico sono proporzionate all’orario di
lavoro.
Per il personale con rapporto a tempo parziale o con contratto
inferiore all’orario di cattedra, le ore per le attività di
aggiornamento possono essere completate utilizzando ore del
monte ore unico.
Obblighi orari
Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli
insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima
dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni
medesimi.
A decorrere dall’a.s. 2015/2016, la vigilanza e l’assistenza
degli alunni durante il servizio di mensa nella scuola
secondaria di primo grado è resa dai docenti, se fuori dalla
flessibilità curricolare, con le prestazioni orarie disponibili nel
monte ore destinato al potenziamento formativo o, ad
esaurimento di queste, con prestazioni aggiuntive
compensate sul Fondo unico dell’istituzione scolastica.
Prestazioni orarie facoltative
Ai docenti possono essere richieste ore eccedenti
d’insegnamento – relative alle ore effettive di
cattedra - fino ad un massimo di sei ore settimanali.
Per gli istituti superiori a decorrere dall’a.s.
2013/2014, il riconoscimento economico delle ore
eccedenti riguarda le ore a partire dalla 21esima.
Le ore eccedenti possono essere riconosciute a
partire dalla 20esima solo qualora siano richieste
dal dirigente scolastico, con l’assenso del docente,
per esigenze organizzativo-didattiche.
Prestazioni orarie facoltative
Il Fondo unico dell’istituzione scolastica – FUIS è
costituito per retribuire le prestazioni rese dai
docenti per sostenere le esigenze che emergono
dalla realizzazione del Progetto d’Istituto.
Il FUIS finanzia esclusivamente attività eccedenti
quelle previste dall’art. 26 (attività funzionali
all’insegnamento e di potenziamento formativo)
Le tipologie di attività finanziate con il FUIS sono
indicate all’art. 89 del vigente CCPL.
Buona serata
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Contratti collettivi provinciali per il personale docente