CONTRATTUALISTICA DEL PERSONALE DOCENTE Intervento dott.ssa Emanuela Maino Cavalese, 18 dicembre 2014 Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è un rapporto di lavoro in cui una persona si impegna, volontariamente e dietro corrispettivo, a prestare in modo continuativo la propria attività lavorativa alle dipendenze di una amministrazione pubblica. Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni Il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni dunque si configura come: • volontario, in quanto sia per la sua costituzione sia per la sua continuazione sono richieste la volontà del dipendente e della P.A.; • sinallagmatico, in quanto la prestazione lavorativa e la corresponsione della retribuzione sono legate fra loro da un nesso di corrispettività, trovando l’una la propria causa nell’altra; • di subordinazione, in quanto la prestazione lavorativa è svolta alle dipendenze della pubblica amministrazione da un soggetto in rapporto di istituzionale subordinazione con la stessa. Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni I rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e delle leggi speciali sul lavoro nell’impresa (compreso lo Statuto dei lavoratori, che trova integrale applicazione anche nel pubblico impiego) e sono regolati mediante contratti individuali e collettivi - articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, c.d. “legge di privatizzazione del rapporto di impiego pubblico”. Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni Principi costituzionali in materia di pubblico impiego a) la riserva di legge in materia di organizzazione ex art. 97 Cost. «i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge» e «nell’ordinamento degli uffici sono fissate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari» Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni b) principi di imparzialità e di buon andamento Imparzialità, ex artt. 97 e 3 Cost.: obbligo della P.A. di svolgere la propria attività nel rispetto di esigenze generali di giustizia e di assumere una posizione di equa terzietà nei rapporti diretti con chiunque Buon andamento, ex art. 97 Cost: obbligo per i funzionari e per tutti gli agenti dell’amministrazione di svolgere la propria attività secondo modalità idonee e opportune al fine di garantire l’efficacia, l’efficienza, la speditezza e l’economicità dell’azione amministrativa con il minor sacrificio degli interessi particolari dei singoli Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni c) principi relativi all’accesso ai pubblici impieghi art. 97 Cost. «agli impieghi pubblici si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge» Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni d) Norme relative allo svolgimento del rapporto di pubblico impiego •Art. 98 Cost. «i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione». Ne discendono diverse ipotesi di incompatibilità fra il pubblico impiego e attività private autonome o alle dipendenze di altri soggetti; •Art. 54 Cost. «i cittadini che ricoprono funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge»; Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni Segue d) Norme relative allo svolgimento del rapporto di pubblico impiego •Art. 28 Cost. «I funzionari e i dipendenti pubblici assumono anche una responsabilità diretta, civile, penale e amministrativa, per gli atti compiuti in violazione di diritti» Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e) Norme relative allo svolgimento del rapporto di pubblico impiego che trovano applicazione anche nel lavoro privato: • art. 36 Cost., diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, riservato alla legge il compito di fissare la durata massima della giornata lavorativa; • art. 37 Cost., tutela del lavoro femminile e minorile; Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni segue e) Norme relative allo svolgimento del rapporto di pubblico impiego che trovano applicazione anche nel lavoro privato: •art. 38 Cost., diritto dei lavoratori a che siano previsti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria; Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni segue e) Norme relative allo svolgimento del rapporto di pubblico impiego che trovano applicazione anche nel lavoro privato: •artt. 39 e 40 Cost., libertà di organizzazione sindacale, diritto di sciopero, possibilità di stipulare contratti collettivi che regolamentino le condizioni di lavoro. Principi estesi al pubblico impiego, pur con i contemperamenti imposti dall’esigenza di tutelare interessi pubblici prevalenti (es: disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali). Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni Le riserve di legge stabilite dall’art. 2, comma 1, lett. c) della legge n. 421 Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei princìpi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie: 1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative; 2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; 3) i princìpi fondamentali di organizzazione degli uffici; 4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; (segue) Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (segue) 5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale; 6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca; 7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici. La contrattazione collettiva La contrattazione collettiva La contrattazione collettiva regola la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro. La contrattazione collettiva si svolge per comparti comprendenti settori dell'amministrazione omogenei o affini su tutte le materie relative al rapporto di lavoro con esclusione di quelle riservate alla legge, ad atti normativi e amministrativi secondo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Contrattazione collettiva provinciale La contrattazione collettiva si articola in vari livelli: a) in contratti collettivi quadro, che regolano istituti comuni a tutti i comparti e aree di contrattazione (es: contratto collettivo quadro in materia esercizio prerogative sindacali); b) nei contratti collettivi di comparto, che regolano le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali del comparto, anche per distinte aree di c ontrattazione definite dal contratto collettivo quadro; c) nei contratti di settore e nei contratti integrativi o decentrati, per i quali l'individuazione delle delegazioni trattanti, delle materie di competenza, dei limiti e delle procedure negoziali sono stabiliti dal contratto di comparto. Contrattazione collettiva provinciale Comparti di contrattazione della provincia autonoma di Trento, ex Accordo quadro 25 settembre 2003: A) comparto Autonomie locali; B) comparto Scuola; C) comparto Sanità; D) comparto Ricerca. Contrattazione collettiva provinciale I contratti collettivi provinciali sono stipulati dall‘Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale - A.P.Ra.N. e, per la parte sindacale, dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale. Rappresentatività delle organizzazioni del personale Sono considerate rappresentative del personale le organizzazioni dei lavoratori a cui risultino iscritti almeno il cinque per cento del totale dei dipendenti che hanno rilasciato la propria delega alle organizzazioni sindacali con riferimento a ciascuna area di contrattazione ovvero, qualora costituite, quelle che abbiano riportato almeno il cinque per cento dei voti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie. Rappresentatività delle organizzazioni del personale Alla raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe provvede l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) su comunicazione delle rispettive amministrazioni. Le amministrazioni comunicano i medesimi dati alle organizzazioni sindacali, che entro i successivi quindici giorni possono presentare osservazioni all'APRAN. Eventuali contestazioni sono esaminate e decise da un comitato paritetico al quale partecipano l'APRAN e le organizzazioni sindacali ammesse all'area di contrattazione interessata. La comunicazione e l'accesso ai dati garantiscono il rispetto della disciplina sulla riservatezza. Rappresentatività delle organizzazioni del personale Le organizzazioni sindacali rappresentative possono promuovere, previa sottoscrizione di un accordo provinciale quadro, la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie sul luogo di lavoro (RSU). Il medesimo accordo definisce il funzionamento delle RSU. In attesa della definizione del suddetto accordo la rappresentanza dei lavoratori sul luogo di lavoro viene garantita dalle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali rappresentative. Contrattazione collettiva I contratti collettivi dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva provinciale anche decentrati e di settore sono efficaci qualora siano sottoscritti dalle organizzazioni sindacali che rappresentino nel loro complesso, in ciascun comparto o area di contrattazione, almeno il 50 per cento più uno del personale dell'ultimo dato associativo rilevato. Le organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare alle trattative e a sottoscrivere contratti collettivi di settore o decentrati sono quelle rappresentative che siano firmatarie del corrispondente contratto collettivo di comparto. Indirizzi per la contrattazione e controllo della spesa Nella contrattazione, l‘Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale è tenuta al rispetto delle direttive impartite dalla Giunta relative agli obiettivi cui deve ispirarsi la contrattazione, ai limiti di spesa determinati dal Presidente della Giunta provinciale in relazione alle risorse finanziarie complessivamente disponibili e comunque nel rispetto dei limiti massimi di spesa autorizzati con legge finanziaria provinciale, ai criteri di distribuzione delle risorse al personale e ad ogni altro elemento utile per il rispetto degli indirizzi impartiti. Indirizzi per la contrattazione e controllo della spesa Per consentire la verifica della spesa, i contratti collettivi sono corredati da appositi prospetti contenenti la quantificazione degli oneri, nonché la indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale. I contratti collettivi prevedono la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dei limiti di spesa. Procedimento di contrattazione L‘ Agenzia entro cinque giorni dalla conclusione delle trattative trasmette alla Giunta il testo concordato per la stipulazione degli accordi e dei contratti collettivi, corredato di appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto nonché la quantificazione complessiva della spesa. La Giunta, verificata la conformità alle direttive impartite, si pronuncia sull'autorizzazione. Segue poi la formale sottoscrizione degli accordi da parte dell’A.P.Ra.N. e delle organizzazioni sindacali. La contrattazione collettiva Il contratto collettivo, una volta sottoscritto, acquista efficacia erga omnes. Tale efficacia per le pubbliche amministrazioni è garantita dalla legge (D.Lgs. 165/2001, L.P. 7/1997): •«le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi di lavoro e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti»; •«le pubbliche amministrazioni garantiscono ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi». Interpretazione autentica del contratto Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto definiscono consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo sostituisce la clausola in questione con effetto dalla vigenza del contratto. Particolari disposizioni per il personale docente Il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, così come modificato dal D. Lgs. 24 luglio 1996, n. 433, concernente «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento» ha previsto particolari disposizioni per la contrattazione del personale insegnante della scuola a carattere statale, di seguito illustrate: Contrattazione per il personale docente del comparto scuola Il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, così come modificato dal D.leg. 24 luglio 1996, n. 433, ha stabilito che la Provincia di Trento esercita, fra le altre, anche le attribuzioni in materia di stato giuridico ed economico del personale docente direttivo e ispettivo delle scuole e istituti della Provincia di Trento. In particolare, l’articolo 2, comma 4, prevede che gli istituti e le materie del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva sono disciplinati da contratti provinciali, salvo restando in ogni caso il rispetto delle norme dei contratti nazionali concernenti il trattamento economico fondamentale, l’inquadramento nei livelli o nelle qualifiche funzionali, il trattamento di previdenza e quiescenza, nonché, gli altri aspetti fondamentali degli istituti dello stato giuridico vigenti per il corrispondente personale in servizio presso gli uffici, le scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato. Particolari disposizioni per il personale docente • Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non riservati alla legge secondo i princìpi recati dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono disciplinati da contratti collettivi provinciali garantendo il rispetto del trattamento economico fondamentale previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali, nonché il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative. Particolari disposizioni per il personale docente • Ove i contratti collettivi provinciali prevedano prestazioni lavorative ordinarie quantitativamente superiori rispetto a quelle previste dai contratti collettivi nazionali, i contratti collettivi provinciali prevedono altresì un trattamento economico fondamentale aggiuntivo correlato alle maggiori prestazioni e distinto da quello previsto dai contratti collettivi nazionali medesimi. Particolari disposizioni per il personale docente • In caso di trasferimento del personale docente ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato cessano di applicarsi la normativa e i contratti collettivi provinciali, nonché i contratti di lavoro individuali stipulati con la provincia autonoma di Trento e acquistano integralmente efficacia la normativa e i contratti collettivi nazionali, con la sottoscrizione di un nuovo contratto individuale con l'amministrazione statale competente. Inquadramento nel ruolo del personale insegnante della Provincia Con la legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, la Provincia autonoma di Trento ha assunto la gestione diretta del personale scolastico sul proprio territorio. Più precisamente il personale docente e direttivo in ruolo alla data del 1° settembre 1996 nelle scuole e istituti d’istruzione elementare e secondaria della Provincia di Trento, con pari data è stato inquadrato nel ruolo del personale insegnante della scuola della Provincia, conservando la posizione giuridica e il trattamento economico in godimento. Inquadramento nel ruolo del personale insegnante della Provincia Al diretto pagamento delle competenze stipendiali spettanti al personale docente la Provincia ha iniziato a provvedere solo dal 1° gennaio 1998 mentre per il periodo antecedente tale adempimento è stato svolto dalla Direzione provinciale del Tesoro, con rimborso successivo dei complessivi oneri da parte della Provincia stessa. Linee generali della contrattazione e della disciplina contrattuale provinciale 1998 - 2014 Contrattazione collettiva per il personale docente La contrattazione collettiva di lavoro per il personale insegnante dopo il passaggio nel ruolo della Provincia si è avviata, nel rispetto dei limiti fissati dalla norma di attuazione, con un contratto c.d. “ponte” disciplinante il periodo 1° gennaio 1997 – 31 dicembre 1997 cui sono seguite le varie tornate contrattuali piene per i periodi di riferimento. Il 28 giugno 2000 è sottoscritto il primo contratto collettivo provinciale di lavoro di durata quadriennale relativo al periodo 1998-2001 per il personale docente della scuola a carattere statale Contratti collettivi provinciali per il personale docente In particolare, con il contratto collettivo provinciale di lavoro 1998-2001 sottoscritto il 28 giugno 2000, all’art. 39, si prevedevano prestazioni ulteriori facoltative rispetto a quelle del CCNL: «Con decorrenza 1.9.2000 il personale docente ha la facoltà di effettuare 40 ore annue di prestazioni ulteriori d’orario rispetto a quanto previsto dal CCNL.» «Per le prestazioni ulteriori facoltative, la cui effettuazione è certificata dal capo d’istituto, sulla base degli atti che documentano lo svolgimento delle stesse, è corrisposta un’indennità annua lorda di Lire 4.050.000.=, da corrispondere a tutto il personale docente comunque in servizio, in 10 mensilità, con decorrenza 1° ottobre 2000.» Contratti collettivi provinciali per il personale docente Con il contratto collettivo provinciale di lavoro sottoscritto il 29 novembre 2004 e relativo al quadriennio 2002 – 2005 è stato definito il modello delle prestazioni che si applica tutt’oggi, pur con le modifiche successive intervenute. Contratti collettivi provinciali per il personale docente L’art. 26, comma 4, del CCPL 2002-2005 sottoscritto il 29 novembre 2004 introduce le attività di potenziamento formativo obbligatorie: «Le attività di potenziamento formativo comportano un impegno complessivo di 40 ore obbligatorie e sono così prioritariamente suddivise: a) 20 ore per la realizzazione del progetto d’istituto, utilizzate secondo il piano annuale di attività predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio docenti; b) 10 ore per supplenze per assenze brevi dei docenti che saranno richieste dal dirigente scolastico mediante avviso e avuto riguardo alla presenza dei docenti nel plesso scolastico. Qualora siano programmate presenze per l’eventuale supplenza della prima ora di ogni giornata le stesse saranno calendarizzate; c) 10 ore per attività di formazione e di aggiornamento su tematiche individuate dal collegio docenti per supportare e qualificare il progetto d’istituto.» Contratti collettivi provinciali per il personale docente Come corrispettivo delle maggiori prestazioni dovute, nel rispetto delle previsioni del D.P.R. 405/1988, l’art. 84 del CCPL 2002 – 2005 prevede la corresponsione a tutto il personale docente del c.d. assegno provinciale colonna B): «A far data dall’1.9.2004, per le prestazioni aggiuntive previste dal comma 4 dell’art. 26, è corrisposto l’assegno annuo lordo di cui alla colonna B) della Tabella 2 allegata al presente accordo, da corrispondere a tutto il personale docente comunque in servizio per 13 mensilità.» Contratti collettivi provinciali per il personale docente L’art. 28 del CCPL 2002-2005 sottoscritto il 29 novembre 2004 introduce la flessibilità organizzativa e didattica: «1. Per una migliore efficacia dell’attività scolastica, ai docenti con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche e con almeno 180 giorni di servizio, viene assegnato un compenso di € 710,00 annui lordi a far data dall’1 settembre 2004, attribuito in dieci mensilità, qualora prestino la propria attività secondo almeno una delle modalità previste al comma 2.» Contratti collettivi provinciali per il personale docente «2. La flessibilità organizzativa e didattica, per cui si corrisponde il trattamento di cui al comma 1, concerne prestazioni connesse a particolari forme di orario che prevedano: a) una scansione dell’ora di lezione, anche con la suddivisione in unità diverse dell’ora cronologica, secondo un progetto didattico e/o organizzativo che determini il rispetto del completamento dell’orario d’obbligo; b) l’effettuazione delle prestazioni integrative di cui all’art. 29; c) rientri pomeridiani o serali, non inferiori a due per settimana, per la prosecuzione dell’attività d’insegnamento di cui al comma 5 dell’art. 25.» Contratti collettivi provinciali per il personale docente L’art. 29 del CCPL 2002-2005 sottoscritto il 29 novembre 2004 introduce le prestazioni integrative: «1. Nelle scuole dove si procede alla riduzione dell’orario di lezione per cause esterne, il personale docente può aderire alle seguenti prestazioni integrative retribuite nella misura prevista dall’art. 28, comma 1: a) nel caso di riduzione media (determinata su base settimanale per differenza fra l’orario d’inizio e di termine delle lezioni, diviso per il numero delle lezioni per ogni turno fino a cinque minuti) si prevedono prestazioni integrative per 16 ore annuali; b) nel caso di riduzione media fino a dieci minuti si prevedono prestazioni integrative per 33 ore annuali.» Contratti collettivi provinciali per il personale docente « 2. Le prestazioni integrative devono essere impiegate, rispetto al monte ore complessivo determinato dal presente articolo 29, secondo le esigenze del progetto d’istituto, per almeno il 50% ad attività con gli alunni. Le prestazioni di cui al presente articolo non possono comunque essere utilizzate per la formazione delle cattedre. Qualora non sussistano le condizioni organizzative per lo svolgimento di attività con gli alunni, possono essere prestate anche attività funzionali all’insegnamento.» Contratti collettivi provinciali per il personale docente Al CCPL del 29 novembre 2004 sono state apportate varie modifiche, in particolare con i seguenti Accordi: • Accordo provinciale sottoscritto il 15 ottobre 2007 concernente il biennio economico 2006-2007 e norme sulla parte giuridica 2006-2009 • Accordo provinciale sottoscritto il 5 settembre 2008 concernente il biennio economico 2008-2009 e norme sulla parte giuridica 2006-2009 • Accordi di modifica al vigente CCPL sottoscritti nel 2010 Contratti collettivi provinciali per il personale docente Con l’Accordo 28 settembre 2010 è stato disciplinato l’utilizzo delle ore di recupero derivanti dalla definizione delle unità di lezione di 50 minuti per il personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche della Provincia di Trento che hanno adottato tale forma organizzativa e didattica. Tale Accordo è stato modificato il 16 agosto 2011 con effetto dall’anno scolastico 2011/2012. Contratti collettivi provinciali per il personale docente L’ Accordo sull’utilizzo delle ore di recupero derivanti dalla definizione delle unità di lezione di 50 minuti prevede che: «1. Ferme restando le modalità di costituzione delle cattedre di 18 unità settimanali, nei confronti del personale docente operante nelle istituzioni scolastiche che hanno adottato l’unità di lezione di 50 minuti, il recupero del tempo lavoro non prestato dovrà essere realizzato per 70 ore nell’anno scolastico, delle quali almeno 50 devono essere prestate in attività con gli studenti con priorità alle attività didattiche finalizzate al successo formativo; le rimanenti sono a disposizione per l’attuazione del progetto d’istituto.» «2. Le ore di attività didattiche da prestare con gli studenti saranno inserite, per quanto compatibile, nel quadro orario settimanale o plurisettimanale del docente e sono rese attraverso unità didattiche di 50 minuti.» Contratti collettivi provinciali per il personale docente «3. Le prestazioni di cui all’Accordo sull’utilizzo delle ore di recupero devono essere svolte entro il termine dell’anno scolastico, in coerenza con il Progetto di Istituto e secondo il piano annuale proposto dal dirigente scolastico e deliberato dal Collegio dei docenti. Per le eventuali ore residue non calendarizzate, il dirigente scolastico – in tempo utile prima del termine delle lezioni – avrà cura di predisporre un piano di utilizzo anche attraverso attività funzionali all’insegnamento e tenendo conto dell’effettivo servizio prestato e della tipologia del contratto.» Contratti collettivi provinciali per il personale docente «4. A decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo sull’utilizzo delle ore di recupero, il riconoscimento economico delle ore eccedenti previsto dall’art. 34 CCPL 29.11.2004, come sostituito dall’art. 17 CCPL 15.10.2007, su richiesta del docente da effettuarsi prima dell’inizio dell’anno scolastico o entro 5 giorni dalla presa di servizio, riguarderà le ore a partire dalla 21esima. Le ore eccedenti potranno essere riconosciute a partire dalla 19esima (20esima ora, dopo modifiche al CCPL del 2013), qualora siano richieste dal dirigente scolastico, con l’assenso del docente, per esigenze organizzativo-didattiche.» Contratti collettivi provinciali per il personale docente «5. A decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo sull’utilizzo delle ore di recupero , le ore per i corsi di recupero per gli alunni con carenza formativa potranno essere riconosciute sul Fondo d’istituto, attraverso l’assegnazione vincolata delle risorse finanziarie di cui alla lettera b) dell’art. 90 CCPL 29.11.2004, come modificato dall’art. 52 CCPL 15.10.2007, soltanto dopo l’effettuazione di almeno 10 unità didattiche di cui al comma 1. Tale lettera b) è destinabile anche al riconoscimento economico di attività aggiuntive di insegnamento prestate dal personale assunto con contratto a tempo determinato per supplenze brevi.» • Misure nazionali di contenimento spesa Con il D.L. 78 del 2010 è stata congelata la dinamica retributiva del pubblico impiego che, con reiterazioni normative, prosegue fino al 2015. Recepimento misure di contenimento spesa – scaglioni di anzianità LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) – art. 3 Per i fini dell'articolo 1 la Giunta provinciale adotta le seguenti azioni di contenimento della spesa: • relativamente al periodo 2010-2012 dispone il blocco dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro per tutto il personale della Provincia e degli enti strumentali pubblici, di tutti i comparti e le aree di contrattazione, per l'aggiornamento delle retribuzioni tabellari, e dispone la corresponsione al personale di un'indennità di vacanza contrattuale. • Per il personale del comparto scuola e del comparto ricerca gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti; per il personale del comparto scuola è fatto comunque salvo quanto eventualmente riconosciuto al corrispondente personale dello Stato, compatibilmente con le risorse messe a disposizione e fermo restando il rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica provinciale. Riconoscimento degli scaglioni di anzianità LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012) - Art. 17 “Modificazione dell'articolo 3 della L.P. 27/2010, in materia di incrementi retributivi per il personale insegnante, e altre disposizioni in materia di personale” 2. Per una quota pari al 50 per cento della spesa a carico dell'anno 2011 derivante dagli incrementi retributivi attribuiti al personale insegnante della scuola a carattere statale, in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 27 del 2010 (scaglioni stipendiali 2010) la Provincia utilizza le risorse individuate dal comma 2 del medesimo articolo (risorse del FO.R.E.G.). Per gli anni successivi, alla spesa derivante dall'attribuzione delle posizioni retributive maturate a partire dall'anno 2011 si fa fronte con economie di spesa a regime derivanti da riduzioni di spesa relative al settore della scuola. In caso di insufficienza delle economie alla copertura della spesa si provvede con le risorse individuate dal primo periodo di questo comma (risorse FO.R.E.G.). Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale - FO.R.E.G. Come visto, anche al personale docente sono state riconosciute le risorse del Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale - FO.R.E.G. con l’Accordo sottoscritto il 21 novembre 2012. Le risorse Fo.R.E.G. destinate al personale docente della scuola sono state utilizzate: •per l’attribuzione della quota obiettivi generali a tutto il personale docente in servizio nell’a.s. 2011/2012; •per il riconoscimento degli scaglioni di anzianità maturati nel 2010, 2011 e 2012. Contratti collettivi provinciali per il personale docente Nell’ultimo biennio vi sono state due significative modifiche al vigente CCPL: •l’Accordo di modifica sottoscritto il 13 maggio 2013 con l’Accordo integrativo del 4 luglio 2013 per la definizione dei parametri di distribuzione tra le istituzioni scolastiche delle risorse confluite nel Fondo unico dell’istituzione scolastica (FUIS), delle quote di risorse da destinare a specifiche attività e dei limiti massimi annui dei compensi individuali da corrispondere; •l’Accordo di modifica sottoscritto il 24 luglio 2014. Contratti collettivi provinciali per il personale docente In particolare con l’Accordo di modifica sottoscritto il 13 maggio 2013 è stato costituito, a decorrere dall’a.s. 2013/2014, il Fondo unico dell’istituzione scolastica nel quale sono confluite le risorse utilizzate per compensare varie attività aggiuntive (quali l’attività complementare di educazione fisica, l’attività di prescuola e post-scuola per la sorveglianza degli alunni, il rimborso spese di viaggio o l’indennità chilometrica per il servizio su più sedi) e che serve a compensare le attività aggiuntive prestate dai docenti. Contratti collettivi provinciali per il personale docente L’ Accordo di modifica sottoscritto il 24 luglio 2014 ha, in particolare, introdotto il monte ore unico delle attività collegiali funzionali all’insegnamento (escluse quelle relative a scrutini ed esami) e di potenziamento formativo nell’ammontare fino a 120 ore annue, così destinate: Contratti collettivi provinciali per il personale docente • fino ad 80 ore annue, ad attività di carattere collegiale funzionali all’insegnamento tra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 3; • 40 ore annue per attività di potenziamento formativo, di cui 30 ore annue da destinare ad attività con gli studenti volte ad assicurare il successo scolastico, prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica, potenziare l’orientamento scolastico e l’integrazione. Contratti collettivi provinciali per il personale docente Rientrano nelle 30 ore annue da destinare ad attività con gli studenti: •le supplenze per assenze brevi dei docenti per almeno 15 ore, salvo che non sussistano esigenze di sostituzione, •le attività di accompagnamento degli studenti in attività scolastiche e parascolastiche, •la sorveglianza alunni, •la sorveglianza mensa nelle istituzioni secondarie di primo grado, •la vigilanza alunni trasportati, •gli interventi di approfondimento o di arricchimento didattico con gli alunni, •l’attività tutoriale nei confronti degli alunni, con particolare riguardo agli alunni stranieri ed alle iniziative di sostegno alle situazioni di disagio, •e comunque, le attività con gli studenti altrimenti da finanziare con il Fondo unico dell’istituzione scolastica. Contratti collettivi provinciali per il personale docente Per le attività di formazione, aggiornamento e ricerca su tematiche individuate dal collegio docenti per supportare e qualificare il progetto d’istituto (almeno 10 ore) nonché per la realizzazione del progetto d’istituto, secondo quanto previsto dal piano annuale delle attività si utilizzano le restanti ore delle lettere a) e b), cioè del monte ore unico fino a 120 ore. Contratti collettivi provinciali per il personale docente L’ Accordo di modifica sottoscritto il 24 luglio 2014 ha inoltre innovato in materia di sorveglianza alunni nel servizio di mensa scolastica nella scuola secondaria di primo grado con l’art. 26 bis: «A decorrere dall’a.s. 2015/2016, la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il servizio di mensa nella scuola secondaria di primo grado è resa dai docenti, se fuori dalla flessibilità curricolare di cui all’art. 25, comma 10, con le prestazioni orarie disponibili nel monte ore di cui all’art. 26, comma 5, lettera b), o, ad esaurimento di queste, con prestazioni aggiuntive compensate sul Fondo unico dell’istituzione scolastica.» Contratti collettivi provinciali per il personale docente La struttura della retribuzione del personale si compone delle seguenti voci: •trattamento fondamentale: a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali; b) assegno tabella 2 colonna B); c) eventuali assegni "ad personam"; •trattamento accessorio: a) retribuzione professionale docenti; b) compenso per le funzioni strumentali del personale docente; c) compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive; d) indennità e compensi retribuiti con il fondo d'istituto; e) altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di legge. Contratti collettivi provinciali per il personale docente Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni. A decorrere dall’1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella 1 sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. La contrattazione decentrata Contrattazione decentrata • La contrattazione decentrata avviene sugli argomenti previsti dal contratto di comparto (o di primo livello) su richiesta delle organizzazioni sindacali. • I contratti collettivi decentrati devono garantire il rispetto delle disponibilità economiche stabilite e non possono comportare, né direttamente né indirettamente anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione di primo livello, né possono essere in contrasto con le indicazioni ed i vincoli risultanti dal contratto collettivo provinciale. Contrattazione decentrata • Il contratto decentrato, di norma di validità pluriennale come definita dal contratto stesso, è efficace dalla data di stipulazione che si intende avvenuta con la sottoscrizione. • I contratti decentrati sono inviati all’A.P.Ra.N. e al dipartimento della conoscenza entro 5 giorni dalla sottoscrizione. Contrattazione decentrata a livello di Dipartimento della conoscenza Materie oggetto di contrattazione dipartimento della conoscenza : decentrata a livello di a) procedure e criteri di utilizzazione del personale, comprese le modalità di attuazione del part-time; b) formazione, nell’ambito delle risorse disponibili, con riferimento ai seguenti aspetti: •criteri relativi alla ripartizione delle risorse per la formazione e l’aggiornamento nonché modalità di verifica dei risultati conseguiti; •piani delle attività di formazione in servizio e per l’aggiornamento; •assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi specifici per il personale e criteri di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati; •criteri per lo svolgimento dell’attività di formazione e per la verifica dei risultati; (segue) Contrattazione decentrata a livello di Dipartimento della conoscenza (segue) c) linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell’ambiente di lavoro; d) mobilità del personale nell’ambito del territorio della provincia di Trento; e) utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento, del personale soprannumerario nonché di quello collocato fuori ruolo; f) piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero; g) criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio; h) criteri per l’assegnazione alle istituzioni scolastiche di risorse per attività finanziate con fondi contrattuali di carattere generale. Contrattazione decentrata a livello di istituzione scolastica Materie oggetto di contrattazione decentrata a livello di istituzione scolastica: a. criteri generali di utilizzazione del personale in rapporto alle attività previste dal progetto di istituto e criteri generali inerenti le prestazioni in regime di flessibilità e relativi ai ritorni pomeridiani; b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente alle sezioni staccate e ai plessi; c. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali; d. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; e. criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo unico dell’istituzione scolastica, per l’attribuzione dei compensi accessori, per l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo unico dell’istituzione scolastica e per le attività comunque finanziate, eccetto quelle a destinazione vincolata. Informazione preventiva A livello di Amministrazione centrale/Dipartimento della conoscenza è fornita informazione preventiva sulle seguenti materie: •criteri per la definizione e la distribuzione degli organici; •modalità organizzative per l’assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato; •modalità di applicazione del contratto; •operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell’attività scolastica; •dati generali sulla situazione degli organici e l’utilizzazione del personale; •andamento generale della mobilità del personale; •criteri e modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale nonché la durata minima delle prestazioni lavorative •documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale; •strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto, ferma restando la competenza del Comitato di valutazione del sistema scolastico. Informazione preventiva A livello di istituzione scolastica viene fornita un’informazione preventiva, consegnando l’eventuale documentazione, sulle seguenti materie: •utilizzazione dei servizi sociali; •criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; •proposta di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; •criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni, in cui rientrano i corsi finanziati con il Fondo Sociale Europeo; •criteri relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario. Procedura di concertazione Ricevuta informazione preventiva, le organizzazioni sindacali rappresentative possono richiedere l’attivazione della procedura di concertazione. E’ obbligo per l’Amministrazione attivare la concertazione entro termini temporali definiti dal CCPL. Non c’è obbligo di intesa. Necessaria la verbalizzazione delle posizioni delle parti. Resta ferma l’autonoma determinazione definitiva e la responsabilità del soggetto al quale spetta adottare la decisione sulle materie di concertazione. Materie di concertazione Sono materie di concertazione: a livello dipartimentale: • Criteri per definizione e distribuzione organici del personale • Modalità organizzative assunzioni del personale a livello istituzione scolastica: • Criteri di individuazione e modalità di utilizzo personale in progetti, intese, ecc. Funzione docente Funzione docente Il personale docente della scuola primaria e secondaria della provincia di Trento è collocato nella distinta area professionale del personale docente. Vi rientrano i docenti della scuola primaria, i docenti della scuola secondaria di I grado, i docenti della scuola secondaria superiore diplomati e laureati. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale docente sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo provinciale vigente. Funzione docente La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio. In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il progetto d’istituto, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento. Funzione docente Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel progetto d’istituto. Obblighi orari Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Il dirigente scolastico predispone il piano annuale delle attività che il collegio dei docenti delibera. Con la stessa procedura, la deliberazione del collegio dei docenti sarà modificata nel corso dell’anno scolastico a fronte di successive esigenze. Obblighi orari Il piano annuale delle attività contiene: a) la specificazione delle ore relative: • alle ore da destinare alle attività previste dall’art. 26; • alle 70 ore previste dall’accordo sulle "modalità di recupero del tempo lavoro"; • nella scuola primaria, alla quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale fino alla concorrenza delle 22 ore di insegnamento; b) la ripartizione dell’anno scolastico ai fini della valutazione periodica dello studente, ai sensi della normativa provinciale in materia di valutazione dello studente; c) la programmazione di ambiti e priorità delle attività di formazione e aggiornamento del personale secondo il piano previsto dall’articolo 72 del CCPL 29.11.2004. Obblighi orari Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello provinciale, l'attività di insegnamento si svolge in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti della scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Obblighi orari Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento dei docenti di scuola primaria, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione: • ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni non di madrelingua italiana, • a supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell’ambito del medesimo plesso. Il collegio dei docenti definisce le priorità e i criteri generali per l’elaborazione di questa programmazione. Obblighi orari Il dirigente scolastico, tenuto conto degli indirizzi contenuti nel progetto d’istituto e delle aree di utilizzo e delle priorità programmate dal collegio dei docenti nel piano annuale delle attività, organizza i tempi di lavoro del personale docente. A tale scopo il dirigente scolastico, all’inizio dell’anno scolastico, determina per ogni docente un piano di utilizzo delle ore, sentite le eventuali proposte dei docenti interessati. Obblighi orari Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche. Obblighi orari Al di fuori dei casi previsti al punto successivo, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa determinazione del dirigente scolastico, adeguatamente motivata, è trasmessa, entro cinque giorni, alla struttura provinciale competente in materia di istruzione e alle Organizzazioni sindacali. Prestazioni orarie facoltative Nelle scuole dove si procede alla riduzione dell’orario per cause esterne, il personale docente che aderisce alle seguenti prestazioni integrative è retribuito con il compenso della flessibilità organizzativa e didattica prevista dall’art. 28 del CCPL: • per riduzioni medie fino a cinque minuti, 16 ore annuali, • per riduzione media fino a dieci minuti, 33 ore annuali. Obblighi orari L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell’orario di attività didattica. Per gli insegnanti in servizio nella scuola secondaria di primo grado, a partire dall’a.s. 2015/2016, sono ammesse anche le diverse modalità di organizzazione dell’attività di vigilanza durante il servizio di mensa previste dall’art. 26 bis del CCPL. Obblighi orari Ferme restando le modalità di costituzione delle cattedre di 18 unità settimanali, nei confronti del personale docente operante nelle istituzioni scolastiche del secondo ciclo che hanno adottato l’unità di lezione di 50 minuti, il recupero del tempo lavoro non prestato deve essere realizzato per 70 ore nell’anno scolastico, delle quali almeno 50 devono essere prestate in attività con gli studenti con priorità alle attività didattiche finalizzate al successo formativo; le rimanenti sono a disposizione per l’attuazione del progetto d’istituto. (Accordo 28 settembre 2010 e ss.mm.) Le ore di attività didattiche da prestare con gli studenti saranno inserite, per quanto compatibile, nel quadro orario settimanale o plurisettimanale del docente e sono rese attraverso unità didattiche di 50 minuti. Obblighi orari Le 70 ore di recupero del tempo lavoro non prestato devono essere svolte entro il termine dell’anno scolastico, in coerenza con il Progetto di Istituto. Il dirigente scolastico avrà cura di predisporre un piano di utilizzo anche attraverso attività funzionali all’insegnamento, tenendo conto dell’effettivo servizio prestato e della tipologia del contratto. Obblighi orari Le ore per i corsi di recupero per gli alunni con carenza formativa possono essere riconosciute sul Fondo unico dell’istituzione scolastica, soltanto dopo l’effettuazione da parte del docente di almeno 10 unità didattiche delle 70 ore di recupero del tempo lavoro. Particolarità: L’impegno orario legato alle 70 ore di recupero del tempo lavoro per i supplenti brevi è di due ore ogni 18 ore di supplenza secondo un programma che viene comunicato all’atto della stipula del contratto di lavoro. Tali ore sono retribuite con il Fondo unico dell’istituzione scolastica. Obblighi orari L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. Obblighi orari Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività funzionali all’insegnamento relative: •alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; •alla correzione degli elaborati; •ai rapporti individuali con le famiglie. Queste attività non hanno una consistenza oraria predefinita e sono dovute per il pieno assolvimento degli specifici adempimenti. Obblighi orari Le attività di carattere collegiale funzionali all’insegnamento sono costituite da: •partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e sue articolazioni, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali; •partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati tenendo conto in particolare degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da non gravare eccessivamente sul monte ore complessivo definito dal presente articolo. Nel caso di saturazione di tale monte ore, possono essere compensate fino a 10 ore aggiuntive con le risorse del Fondo unico dell’istituzione scolastica; •lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. Obblighi orari Le attività di potenziamento formativo (obbligatorie ed aggiuntive rispetto al contratto collettivo nazionale di lavoro) sono destinate: • a supplenze per assenze brevi dei docenti o comunque ad attività con gli studenti altrimenti da finanziare con il Fondo unico dell’istituzione scolastica; • ad attività di formazione, aggiornamento e ricerca su tematiche individuate dal collegio docenti per supportare e qualificare il progetto d’istituto; • alla realizzazione del progetto d’istituto, secondo quanto previsto dal piano annuale delle attività. Obblighi orari Le attività funzionali all’insegnamento e di potenziamento formativo sono obbligatorie. Le attività di carattere collegiale funzionali all’insegnamento – escluso lo svolgimento degli scrutini e degli esami -, nonché le attività di potenziamento formativo dall’a.s. 2014/2015 costituiscono un unico monte ore di ammontare fino alle 120 ore annue. Obblighi orari Per il personale supplente breve, l’impegno orario relativo alle attività del monte ore unico nel caso di orario pieno di cattedra è di due ore ogni cinque giorni di supplenza e secondo un programma che viene comunicato all’atto della stipula del contratto di lavoro, fermo restando gli obblighi di partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e alle attività collegiali dei consigli di classe. A tutto il personale il cui orario contrattuale di lavoro sia inferiore all’orario pieno di cattedra, le prestazioni dovute per le attività del monte ore unico sono proporzionate all’orario di lavoro. Per il personale con rapporto a tempo parziale o con contratto inferiore all’orario di cattedra, le ore per le attività di aggiornamento possono essere completate utilizzando ore del monte ore unico. Obblighi orari Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. A decorrere dall’a.s. 2015/2016, la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il servizio di mensa nella scuola secondaria di primo grado è resa dai docenti, se fuori dalla flessibilità curricolare, con le prestazioni orarie disponibili nel monte ore destinato al potenziamento formativo o, ad esaurimento di queste, con prestazioni aggiuntive compensate sul Fondo unico dell’istituzione scolastica. Prestazioni orarie facoltative Ai docenti possono essere richieste ore eccedenti d’insegnamento – relative alle ore effettive di cattedra - fino ad un massimo di sei ore settimanali. Per gli istituti superiori a decorrere dall’a.s. 2013/2014, il riconoscimento economico delle ore eccedenti riguarda le ore a partire dalla 21esima. Le ore eccedenti possono essere riconosciute a partire dalla 20esima solo qualora siano richieste dal dirigente scolastico, con l’assenso del docente, per esigenze organizzativo-didattiche. Prestazioni orarie facoltative Il Fondo unico dell’istituzione scolastica – FUIS è costituito per retribuire le prestazioni rese dai docenti per sostenere le esigenze che emergono dalla realizzazione del Progetto d’Istituto. Il FUIS finanzia esclusivamente attività eccedenti quelle previste dall’art. 26 (attività funzionali all’insegnamento e di potenziamento formativo) Le tipologie di attività finanziate con il FUIS sono indicate all’art. 89 del vigente CCPL. Buona serata