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Strumenti e suggerimenti per ottimizzare i regolamenti
internazionali ed operare con tranquillità sui mercati esteri
Padova 2 aprile 2009
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LE FASI DI UNA TRATTATIVA
 PRE CONTRATTUALE
 CONTRATTUALE
 DI REGOLAMENTO
 DELLA COPERTURA FINANZIARIA
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 Il contratto: “questo sconosciuto”
 Le possibili “alternative ! ” (lettere commerciali di offerta, conferme
di ordine, fattura pro-forma, fattura definitiva ecc.)
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 ORDINE
 CONFERMA D’ORDINE
 FATTURA PRO-FORMA E FATTURA DEFINITIVA
 ALTRE COMUNICAZIONI DI CARATTERE COMMERCIALE
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In questi documenti si potrebbe in qualche modo sopperire alla
mancanza delle pattuizioni proprie di un contratto; basti pensare
all’inserimento, in modo sistematico, già nella conferma d’ordine di
elementi quali:
IL FORO COMPETENTE
I TERMINI DI REGOLAMENTO
LA RESA MERCE
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Resa Merce
Venditore e compratore devono stabilire i rispettivi obblighi in relazione a :
• Licenze, autorizzazioni ed altre formalità richieste per esportare/importare la
merce
• Stipulazione del contratto di trasporto
• Stipulazione del contratto di assicurazione
• Consegna e presa in consegna della merce
• Il trasferimento dei rischi
• Avvisi al compratore e venditore
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Resa Merce
Gli Incoterms (International Commercial Terms – pubblicati dalla Camera di
Commercio Internazionale di Parigi (ultima revisione INCOTERMS 2000) sono
raggruppati in 4 categorie fondamentali contraddistinte dalla lettera iniziale
• Gruppo E (EXW) – Partenza
• Gruppo F (FCA,FAS,FOB) – trasporto principale non pagato
• Gruppo C (CFR,CIF,CPT,CIP) – trasporto principale pagato
• Gruppo D (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP) - Arrivo
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Resa Merce
Modi di trasporto ed INCOTERMS2000 adeguati
• Qualsiasi modo di trasporto (EXW, FCA, CPT,CIP,DES,DEQ)
• Solo trasporto marittimo e vie navigabili interne (FAS,FOB,CFR,CIF,DES,DEQ)
• il luogo di consegna deve essere completato con l’indicazione
• del luogo convenuto (EXW,FCA,DAF)
• del porto di imbarco convenuto (FAS,FOB)
• del porto di sbarco convenuto (CFR,CIF,DES,DEQ)
• del luogo di destinazione convenuto (CPT,CIP,DDU,DDP)
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Contratto di
compravendita
Internazionale
Parties
Definizioni
Venditore e
Compratore del
Prodotto
Schema
Identifica le parti contraenti, la loro natura giuridica, i
rappresentanti delle parti che sottoscrivono il contratto
Definiamo brevemente il significato dei termini più
frequentemente utilizzati o di quei termini il cui significato non è
univoco e potrebbe essere soggetto ad interpretazioni
Definire chiaramente l'impegno delle parti rispettivamente ad
acquistare ed a comperare i prodotti nelle quantità indicate .
Normalmente si rimanda ad un allegato che contiene nel
dettaglio le specifiche tecniche della merce oggetto della
compravendita.
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Luogo e modalità di Indicare il luogo previsto per la consegna facendo espresso
riferimento all'Incoterm scelto
consegna
Indicare i tempi entro cui i prodotti devono essere consegnati
Tempi di consegna
all'acquirente
Indicare il valore esatto della fornitura
Prezzo
Termini di
pagamento
Indicare le modalità ed i termini di pagamento del prezzo di
vendita. Ad esempio tramite credito documentario da emettersi in
favore del venditore. Il credito dovrà essere confermato da Banca
XXX e dovrà essere nel contenuto accettabile dal venditore
(oppure come da allegato YY parte integrante del contratto)
La proprietà dei beni compravenduti passa dal venditore
all'acquirente soltanto al pagamento dell'integrale del
prezzo.L'efficacia ed opponibilità a terzi di tale clausola dipende
Riserva di proprietà
dal grado di efficacia riconosciuto a tale clausola
dall'ordinamento giuridico del Paese ove i beni compravenduti si
trovano
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Ritardi nella
consegna
Identificare le coseguenze di eventuali ritardi nella consegna dei
prodotti oggetto della fornitura ( penalità, liquidazione di eventuali
danni o nel cso in cui il ritardo si protragga oltre certi temini la
focoltà di risolvere anticipatamente il contratto.
Forza maggiore
Identificare quegli eventi non previsti, non prevedibili e non
attribuibili alla responsabilità della parte che li subisce che
rendono impossibile l'esecuzione degli obblighi contrattualmente
assunti da tale parte, la quale pertanto rimane esente da
qualsivoglia responsabilità proprio in conseguenza del verificarsi
di un tale evento.(Terrremoti, incendi ecc...)
Legge Applicabile e
Indica la legge che regola il contratto
Foro competente
Risoluzione delle
controversie
Ricorrere ai tribunali ordinari piuttosto che all'arbitrato che sarà
svolto sulla base delle norme procedurali di una camera arbitrale
(preferibilmente CCI Parigi) identificando anche correttamente la
lingua in base alla quale sarà svolto l'arbitrato stesso. Ai fini
dell'esecuzione il lodo arbitrale gode di ampio riconoscimento
fronte della Convenzione di New York del 1958
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I RISCHI NEL COMMERCIO CON L’ESTERO
 Rischio Paese
 Rischio debitore ( o del pagamento )
 Rischio cambio
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Rischio Paese
E’ la valutazione globale da effettuare circa la situazione politica ed
economica del Paese di residenza della controparte contrattuale, in
particolare per quanto potrebbe riguardare situazione di insolvenza,
moratoria dei pagamenti e chiusura delle frontiere valutarie per atto di
imperio.
Indica la probabilità di una perdita derivante dall’operatività con soggetti
residenti in un altro Stato a causa di eventi che siano posti direttamente o
indirettamente sotto il controllo dello Stato verso cui si è esposti, ma che sono
comunque al di fuori del controllo dei singoli operatori commerciali.
 moratoria generale dei pagamenti disposta dal paese del debitore;
 mancato trasferimento valutario causato da problemi politico-finanziari;
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Rischio debitore ( o del pagamento )
Il rischio commerciale attiene alla sfera del debitore e può essere
rappresentato:
 dall’insolvenza, di fatto o di diritto, del debitore, con conseguente perdita
totale o parziale del credito;
 dall’inadempimento puro e semplice del debitore.
Rischio cambio
Riguarda le oscillazioni del cambio tra il momento della stipulazione del
contratto (o della consegna ) e quello del pagamento
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L’ottimizzazione dei regolamenti
 Pagamenti anticipati
 Pagamenti posticipati
 Pagamenti contestuali
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Pagamento anticipato
 Il Compratore paga il prezzo della compravendita prima di
ottenere la disponibilità della relativa merce. Questo fatto
comporta una posizione di “inferiorità” sotto il profilo di :
 Rischio
 Impegno finanziario
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Pagamento posticipato
 Il Venditore riceve il corrispettivo della compravendita dopo aver
messo a disposizione dell’Acquirente la merce oggetto del contratto.
Da qui scaturisce una posizione “indebolita” sotto il profilo di:
 Rischio
 Impegno finanziario
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Il pagamento contestuale
Il venditore ed il compratore sono
sullo stesso piano
 C.O.D. (Cash On Delivery)
 D/P – C.A.D. (Documents Against
Payment – Cash Against
Documents)
 Documents Against Undertaking
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IL CREDITO DOCUMENTARIO
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Mandato a titolo oneroso tramite il quale la Banca Emittente assume, per
ordine e conto dell’ordinante, un’obbligazione irrevocabile ed autonoma di
effettuare una determinata prestazione a fronte della presentazione di
documenti conformi ai termini del credito.
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Contratto
Venditore/Beneficiary
Compratore / Ordinante /Applicant
Banca Avvisante /Advising Bank
Banca Designata/ Nominated Bank
Banca Emittente/Issuing Bank
Banca Confermante/Confirming Bank
Credito documentario
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Cos’è
 La definizione di credito documentario riportata dal Codice Civile
Italiano (articolo 1530) purtroppo non è molto felice infatti recita
 “Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una
banca, il venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il
rifiuto opposto dalla banca stessa e constatato all’atto della
presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi.
La banca che ha confermato il credito al venditore può opporgli solo
le eccezioni derivanti dall’incompletezza o irregolarità dei documenti e
quelle relative al rapporto di conferma del credito.”
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Natura giuridica
 Per fare un primo raffronto si riporta anche la definizione di Credito
Documentario riportato all’articolo 1 delle N.U.U. (Pubblicazione
600/2007):
“Le Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari, Revisione
2007, Pubblicazione CCI n. 600 (“NUU”) sono norme che si applicano
a qualunque credito documentario (“credito”) (ivi comprese, nella
misura in cui siano applicabili, le lettere di credito standby) quando il
testo del credito indica espressamente che esso è soggetto alle
presenti norme. Le NUU, salvo espresse modifiche o esclusioni
previste dal credito, vincolano tutte le parti interessate.”
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LE NORME ED USI UNIFORMI DELLA
CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE

L’I.C.C. è l’organizzazione mondiale delle imprese, che ha la finalità di promuove la
creazione di un sistema di libero scambio e di investimenti a livello globale, con associati in
140 Paesi tra:
Imprese
― direttamente associate più di 10.000 imprese di tutte le dimensioni e settori

Associazioni imprenditoriali (incluse Camere di Commercio e Banche)
― in rappresentanza di centinaia di migliaia di aziende

Esperti di imprese e associazioni imprenditoriali contribuiscono allo sviluppo delle politiche
della ICC e creano le regole volontarie sulle quali si basa il commercio internazionale
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L’EVOLUZIONE NEL TEMPO DELLE NORME INTERNAZIONALI
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 Nel 1926 la Camera di Commercio Internazionale iniziò un lavoro ponderoso per
addivenire ad un unico corpo normativo e nel 1929 venne approvato ad
Amsterdam il “Regolamento uniforme relativo ai Crediti documentari”
 PUBBLICATION NR. 74 1930
 PUBBLICATION NR. 82 1933
 PUBBLICATION NR. 151 1951
 PUBBLICATION NR. 222 1963
 PUBBLICATION NR. 290 1974
 PUBBLICATION NR. 400 1983
 PUBBLICATION NR. 500 1993
Attualmente è in vigore la:
 ICC PUBBLICATION NR. 600 Revisione 2007
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LE NORME ED USI UNIFORMI DELLA
CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE
 In ambito nazionale le NUU sono state riconosciute come costituenti
“clausole d’uso integrative della volontà negoziale dei contraenti (corte di
Cassazione 22.09.1979 nr. 1130)”
 Data la loro natura pattizia (derogabili) sono comunque subordinate
agli ordinamenti nazionali nei quali operano le banche.
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Sconto Pro-Soluto di effetti internazionali assistito da voltura di polizza Sace

Definizione
Sconto pro-soluto di Promissory notes internazionali, a sola firma dell’importatore estero o di Bill of Exchange
accettate dall’importatore garantite da Polizza Credito Fornitore di Sace S.p.a.

Beneficiari
Aziende produttrici di beni semi-strumentali, strumentali ed impiantistica che intendono proporre al Cliente
estero una dilazione di pagamento per facilitare la conclusione della trattativa commerciale.

Vantaggi
 L’esportatore italiano elimina dal proprio bilancio il rischio controparte estera e migliora i propri indici di
liquidità;
 L'esportatore può quindi concedere all’acquirente estero maggiori dilazioni di pagamento perchè
assistito da garanzia del credito;
 Costi vantaggiosi rispetto al normale mercato del forfaiting.

Struttura del prodotto
Scontare pro-soluto un credito export garantito da SACE S.p.A.
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Sconto Pro-Soluto di effetti internazionali assistito da voltura di polizza Sace
Procedura standard
Questa procedura ha rilevanza per le esportazioni di beni strumentali, semi-strumentali, impiantistica
che abbiano una dilazione di pagamento mediamente compresa tra i due ed i cinque anni;






In presenza di dilazioni oltre i 24 mesi, il contratto commerciale sottostante deve rispettare le regole fissate
dall'Unione de Berne, mentre per dilazioni dai 24 mesi, quelle del Consensus;
Contenuti minimi del contratto commerciale: termini di resa delle merci, modalità di liberazione degli effetti
cambiari, clausola compromissoria (con definizione di legge /regolamento applicabili all'arbitrato, numero di
arbitri costituenti il Collegio, sede dell'arbitrato, lingua ufficiale del giudizio arbitrale) sempreché il Paese del
debitore abbia aderito alla Convenzione di New York del 10/06/1958, legge applicabile al contratto;
Per crediti con dilazioni superiori a 24 mesi, il tasso su pagamento dilazionato non inferiore a CIRR;
Paesi volturabili SACE aderenti Convenzione di Ginevra 1930 e convenzione di New York del 1958;
Paesi che non hanno recepito una delle due convenzioni, ma sui quali SACE abbia acquisito una Legal Opinion
"equivalente“,
Paesi che non rientrano nelle suddette casistiche ma che hanno un ordinamento giuridico di "tipo evoluto" con
esame caso per caso delle singole operazioni.
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Accesso agli strumenti Simest S.p.A. (*)
Lo Specialista Estero presente sul territorio è in grado di assistere la PMI nelle prime fasi di contatto con SIMEST e
seguire assieme l’evolversi della pratica, studiando dall’inizio tutte le necessità, anche finanziarie o di garanzia
Banche, per il corretto svolgimento dell’intera operazione.
Principali strumenti messi a disposizione da SIMEST



Crediti all’esportazione - Legge n° 143/98 - Definizione
Consentire alle Imprese esportatrici italiane di offrire agli acquirenti/committenti esteri dilazioni di pagamento a
medio/lungo termine a condizioni e tassi di interesse competitivi, in linea con quelli offerti da concorrenti di Paesi OCSE.
Sono agevolabili le esportazioni di forniture di macchinari, impianti, studi, progettazioni, lavori e servizi, nonché
semilavorati o beni intermedi destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento.
Penetrazione Commerciale Extra UE Legge n° 394/81 - Definizione
Lo scopo è di favorire la presenza stabile e qualificata di Imprese italiane in Paesi non appartenenti all’Unione Europea
mediante la costituzione di rappresentanze permanenti all’estero, uffici o filiali di vendita, centri di assistenza ai clienti,
magazzini, depositi e sale espositive. La durata massima è di 7 anni, compreso un periodo di preammortamento di 2
anni.
Partecipazione al capitale di Imprese Estere Legge n°100/90 - Definizione
Partecipazione di SIMEST al capitale di Imprese estere con lo scopo di favorire l’insediamento di Imprese italiane in
Paesi al di fuori dell’Unione Europea.
(*) Simest è una società istituita con la Legge100 del 1991, controllata dal Ministero del Commercio Internazionale e partecipata da primarie banche italiane e
da associazioni imprenditoriali. Simest promuove l’internazionalizzazione delle imprese italiane mediante partecipazione azionaria e assistenza tecnicofinanziaria ed è gestore degli interventi finanziari pubblici per l’internazionalizzazione delle imprese italiane.
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Crediti all’esportazione - Legge n° 143/98
Definizione
Consentire alle imprese esportatrici italiane di offrire agli acquirenti/committenti Esteri dilazioni di
pagamento a medio/lungo termine a condizioni e tassi di interesse competitivi, in linea con quelli offerti da
concorrenti di Paesi OCSE. Sono agevolabili le esportazioni di forniture di macchinari, impianti, studi,
progettazioni, lavori e servizi, nonché semilavorati o beni intermedi destinati in via esclusiva ad essere
integrati in beni di investimento.
Beneficiari
Esportatori di prodotti e servizi di origine italiana o, entro determinati limiti, comunitaria, aventi carattere di
beni di investimento o collegabili ad un investimento. L’intervento agevolato può essere a fronte sia di un
credito fornitore che di un credito acquirente.
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Crediti all’esportazione - Legge n° 143/98
Vantaggi
Condizioni di vendita con dilazioni di pagamento favorevoli per l’importatore estero.
Tramite il contributo agli interessi le imprese italiane possono offrire agli acquirenti esteri di beni di investimento dilazioni di
pagamento a medio/lungo termine a tassi competitivi ed in linea con quelli offerti dai competitors dei paesi OCSE (tassi “CIRR”).
Struttura del prodotto
• Il finanziamento copre al massimo l’85% dell’importo della fornitura; una quota pari ad almeno il 15% deve essere pagata
dall’acquirente per contanti. Eventuali esborsi all'estero devono essere contenuti nei limiti della quota contanti: in caso di
eccedenza, l’importo del finanziamento ammissibile all’agevolazione è limitato al 100% del valore dei beni e servizi di origine
italiana;
• i tassi di interesse minimi (CIRR) sono stabiliti mensilmente in sede OCSE in relazione alle differenti valute di denominazione
del credito all’esportazione. Essi sono determinati sulla base delle quotazioni di titoli pubblici a medio/lungo termine a cui viene
sommato un margine dell’1%;
• viene erogato un contributo in conto interessi dato dal differenziale tra il tasso CIRR e il tasso di sconto ritenuto congruo da
Simest;
• la durata del credito può essere uguale o superiore a 24 mesi dal "punto di partenza del credito“ (spedizione/consegna o, nel
caso di impianti "chiavi in mano", collaudo preliminare). La durata massima è determinata in base agli accordi internazionali
(Consensus), in relazione alla categoria del paese ed alle tipologie di operazioni.
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Penetrazione Commerciale Extra UE - Legge n° 394/81
Definizione
Lo scopo è di favorire la presenza stabile e qualificata di imprese italiane in paesi non appartenenti all’Unione Europea mediante
la costituzione di rappresentanze permanenti all’estero, uffici o filiali di vendita, centri di assistenza ai clienti, magazzini, depositi
e sale espositive. La durata massima è di 7 anni, compreso un periodo di preammortamento di 2 anni.
Beneficiari
Imprese italiane esportatrici di beni e servizi.
Vantaggi
Favorire la realizzazione di strutture permanenti e attività di supporto promozionale da parte di imprese italiane in paesi non
appartenenti all’UE.
Struttura del prodotto
• Il finanziamento copre al massimo l’85% delle spese globali previste dal programma per un importo comunque non superiore
a: Euro 2.065.000,00 per PMI e Grandi Imprese
Euro 3.098.000,00 nel caso di consorzio, società consortile.
• L’anticipo può essere concesso su richiesta dell’impresa fino al 10% del finanziamento
• Il tasso d’interesse è fisso per tutta la durata del finanziamento ed è pari al 40% del tasso di riferimento delle operazioni di
credito all’esportazione effettuate con raccolta all’interno a tassi variabili, vigente alla data di stipula del contratto di
finanziamento.
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Partecipazione al capitale di Imprese Estere - Legge n° 100/90
(1/3)
Definizione
Partecipazione di SIMEST al capitale di imprese estere con lo scopo di favorire l’insediamento di imprese italiane in Paesi al
di fuori dell’Unione Europea.
Beneficiari
Vantaggi
Società di capitali, società di persone, cooperative,
consorzi, associazioni di imprese. Viene accordata priorità
alle PMI. L’intervento Simest avviene, di preferenza, in
imprese estere attive nello stesso settore di attività
dell’impresa italiana richiedente; non vi sono preclusioni
settoriali e, sono quindi inclusi, oltre al manifatturiero, i
settori dell’agricoltura, del commercio e dei servizi.
La presenza di SIMEST costituisce una garanzia per il
partner estero ed un ombrello di protezione per l’azienda
italiana. Avere SIMEST nel capitale sociale delle imprese
estere consente all’azienda italiana di condividere il rischio
potenziale della nuova iniziativa con un partner istituzionale
che immette capitali propri e mette a disposizione la proprio
esperienza.
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Partecipazione al capitale di Imprese Estere - Legge n° 100/90
(2/3)
Struttura del prodotto
L’intervento avviene attraverso l’impiego di due strumenti complementari applicabili esclusivamente all’investimento effettuato
dall’impresa italiana a titolo di capitale nell’impresa estera. Gli strumenti in questione sono:
Intervento partecipativo diretto di Simest nel capitale dell’impresa estera:
• Contributo massimo 25% del capitale della società estera con eccezioni fino al 49 % del capitale di progetti
d’investimento. Di norma la partecipazione è commisurata rispetto a quella dei partners e nasce dall’accordo e dalle
esigenze di tutte le parti. L’investimento all’estero deve costituire attività aggiuntiva e le imprese devono mantenere in Italia
le attività di ricerca e sviluppo, la direzione commerciale e una parte sostanziale delle attività produttive;
• La durata massima è di 8 anni dalla data di acquisizione della partecipazione, con impegno dell’operatore italiano al
riacquisto;
• La richiesta d’intervento va presentata a Simest per il tramite della Banca corredata dal programma d’investimento e dal
preventivo economico/finanziario;
• Di norma viene chiesta la fidejussione bancaria a presidio dell’impegno dell’operatore italiano al riacquisto della
partecipazione;
• Le condizioni sono definite tramite appositi patti parasociali che prevedono, in via generale, che la quota di capitale
sottoscritta da Simest venga girata in usufrutto all’investitore italiano, il quale deve corrispondere a Simest una
commissione annua di usufrutto, ottenendo la rinuncia di Simest alla partecipazione agli utili d’esercizio;
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Partecipazione al capitale di Imprese Estere - Legge n° 100/90
(3/3)
Contributo agli interessi sul finanziamento concesso dalla Banca all’impresa italiana per una quota del capitale dalla
stessa sottoscritto nell’impresa estera:
• Contributo massimo 90% della quota di partecipazione dell’operatore italiano (con esclusione della quota di partecipazione
della SIMEST) e comunque non superiore al 51% del capitale della società estera. Pertanto, qualora la quota di
partecipazione superi complessivamente il 51%, l’importo agevolabile del finanziamento è limitato al 90% del 51% del capitale
dell’impresa estera;
• Importo massimo per impresa Eur 40 milioni ed Eur 80 milioni per gruppo economico;
• Durata massima 8 anni, di cui 3 di preammortamento, con rimborsi in rate semestrali,
• La concessione del finanziamento viene deliberata dalla Banca che poi richiede, per conto del Cliente, l’intervento
contributivo di Simest;
• Garanzie da concordare tra la Banca e il Cliente;
• Il tasso di interesse, liberamente concordato tra il cliente e la Banca, fruirà di un contributo fisso che verrà corrisposto
direttamente all’impresa italiana, pari al 50% del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 9/11/1976
n.902 per il credito agevolato al settore industriale in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento.
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…. ed inoltre affianchiamo le imprese in tutte le fasi di sviluppo all’estero
FASI DI SVILUPPO DELL’AZIENDA
INTERVENTI SIMEST
Analisi mercati Esteri
Finanziamento Studi di fattibilità e assistenza tecnica
(Decreto Legislativo 143/1998)
Penetrazione commerciale extra UE
Finanziamento programmi di penetrazione commerciale
(Legge n.394/1981)
Partecipazione gare internazionali extra UE
Finanziamento costi partecipazione alla gara
(Legge n.304/1990)
Esportazione beni strumentali
Stabilizzazione tassi su finanziamenti per export di beni
d’investimento (Decreto Legislativo 143/1998)
Individuazione opportunità d’investimento
Business scouting e match making
(Legge n.100/90)
Investimenti in aziende estere
Partecipazione Simest al capitale sociale di società estere
(Legge n.100/1990)
Riduzione interessi di finanziamento quota dell’azienda
italiana Fondo Venture Capital (art 4 L.100/90)
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Check-up Assicurativo Commerciale Estero
Definizione
Analisi insieme al Cliente dei Rischi generati dalla Filiera Commerciale Estera (Rischi di Controparte Commerciale e Rischi di Trasporto).
Beneficiari
Clienti PMI esportatori che intendano ottimizzare il portafoglio crediti internazionali coprendo l’intero portafoglio, uno o più
Paesi, un gruppo di clienti o un singolo credito export con una adeguata copertura assicurativa del rischio commerciale e/o
politico.
Vantaggi
• Copertura Crediti Commerciali Esteri a BT : miglioramento degli asset di bilancio dell’Azienda creditrice. Miglioramento del profilo
creditizio ai fini del giudizio Basilea 2 IRBF.
• Copertura Rischi di trasporto (Polizza Astra) : tariffe dei premi competitive rispetto a quelle offerte direttamente dai vettori.
• Risposta tempestiva (max 48 ore) e invio della certificazione via e-mail.
• Possibilità di richiedere via fono o mail preventivi personalizzati.
Struttura del Servizio
Lo Specialista Estero sul territorio o la Filiale di riferimento presenteranno il Cliente al referente territoriale di Arena Broker
S.r.l. oppure alla Direzione Commerciale di Arena Broker che provvede a elaborare il programma assicurativo, gestire tutti i
rapporti connessi ai contratti assicurativi, alla completa gestione dei sinistri e alla revisione annuale del programma assicurativo.
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SACE BT Multimarket
Definizione
Polizza per la copertura del fatturato globale Italia e/o estero (tipo tradizionale). L’assunzione del rischio e le condizioni di
copertura sono comunicate a seguito della presentazione del questionario Arena Broker compilato in tutte le sue parti.
Beneficiari
Aziende Corporate e Retail con fatturato superiore a 2 mln di Euro.
Vantaggi
• Consente la copertura abbinata dei rischi politici e commerciali oltre alla copertura isolata del rischio commerciale
• Alta percentuale di copertura
• Tempi contenuti per il Termine Costitutivo di sinistro.
Struttura del Servizio
• Sono assicurabili le vendite di merci/servizi con pagamento dilazionato (12 mesi)
• Il prodotto copre tutti i Paesi Esteri con esclusione di quelli in sospensiva o chiusi
• I Paesi sono raggruppati in tre gruppi in funzione della rischiosità e sulla base delle Categorie Paesi Sace (1 Gruppo:
copertura 90%, 2 Gruppo: copertura 85% 3 Gruppo 80%)
• La polizza ha carattere globale ossia, non prevede che l’Assicurato selezioni i rischi da sottoporre in copertura
• E’ tuttavia ammesso il principio della globalità limitata per classi omogenee di rischio all’interno delle quali non è prevista
alcuna selezione. La polizza copre il rischio di mancato rimborso dei crediti causato direttamente ed esclusivamente dal
verificarsi di uno o più EGS (Eventi Generatori di Sinistro) di natura politica e commerciale
• La validità è annuale, salvo disdetta da comunicarsi tre mesi prima della scadenza.
Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società
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SACE BT Multiexport
Definizione
Polizza per la copertura di un singolo debitore estero o con più debitori selezionati fino ad un massimo di dieci.
E’ uno strumento ideato per soddisfare le esigenze delle PMI che effettuano esportazioni ripetute verso uno o più clienti esteri
con dilazioni di pagamento non superiori a 12 mesi.
Beneficiari
Imprese italiane, senza vincoli di fatturato, che
effettuano transazioni ripetute verso uno o un basket
limitato di acquirenti esteri (anche extra Ocse).
Vantaggi
• Rischio singolo
• Pricing competitivo
• Copertura estesa a tutti i mercati export
• Percentuale di indennizzo elevata.
Struttura del Servizio
• Sono assicurabili le esportazioni di merci / servizi con pagamento
dilazionato (max 12 mesi)
• Il prodotto copre tutti i Paesi Esteri con esclusione di quelli in
sospensiva o chiusi
• I Paesi sono raggruppati in tre gruppi in funzione della rischiosità
e sulla base delle Categorie Paesi Sace (1 Gruppo: copertura
90% - 2 Gruppo: copertura 85% - 3 Gruppo: copertura 80%)
• La polizza copre il rischio di mancato rimborso dei crediti causato
direttamente ed esclusivamente dal verificarsi di uno o più EGS
(Eventi Generatori di Sinistro) di natura politica e commerciale
• La validità è annuale e si rinnova automaticamente salvo disdetta
di una delle parti tre mesi prima della scadenza.
Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società
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