La fiscalità locale
a seguito della legge finanziaria 2007
Direzione Regionale della Puglia
PROVINCIA DI LECCE
1° Modulo
Agenzia di Assistenza Tecnica agli Enti Locali
Novità in materia di tributi locali introdotte dalla legge
finanziaria 2007
1
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
L’IMPOSTA DI SCOPO
per la realizzazione di un opera pubblica
2
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
L’IMPOSTA DI SCOPO
E’ dovuta in relazione
alla opera pubblica da
realizzare
comma 147
FINANZIARIA 2007
E’ versata per un
periodo massimo di
cinque anni
E’ determinata
applicando alla base
imponibile dell’ICI
un’aliquota massima
dello 0,5 per mille
3
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
…la struttura
Ad essa di applicano le
disposizioni vigenti in
materia di ICI
Il gettito complessivo non
può superare il 30% della
spesa dell’opera pubblica
da realizzare
comma 148
FINANZIARIA 2007
comma 150
FINANZIARIA 2007
4
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
Opere realizzabili
comma 149
FINANZIARIA 2007
a) Opere per il trasporto pubblico urbano
b) Opere viarie, con esclusione della manutenzione straordinaria ed
ordinaria delle opere esistenti
c) Opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior
decoro dei luoghi
d) Opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini
e) Opere di realizzazione di parcheggi pubblici
f) Opere di restauro
g) Opere di conservazione dei beni artistici e architettonici
h) Opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti
museali e biblioteche
i) Opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia
scolastica
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
5
comma 146
Il regolamento istitutivo
dell’imposta di scopo
FINANZIARIA
2007
COSA DEVE PREVEDERE
L’opera pubblica da
realizzare
L’aliquota da applicare
L’ammontare della spesa
da finanziare
Le modalità di
versamento degli importi
dovuti
Le esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate
categorie di soggetti, in relazione all’esistenza di particolari
situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti
che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento
dell’ICI sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito
inferiore a 20.000 euro
6
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
Il diritto al rimborso
comma 151
FINANZIARIA
2007
Mancato inizio dell’opera pubblica
entro due anni
dalla data prevista dal progetto esecutivo
…e in caso di mancato
completamento dell’opera ?
…data da specificare nel regolamento
Spetta il rimborso entro due anni dal versamento
7
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
Fine imposta di scopo
8
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
L’addizionale comunale
all’IRPEF
9
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
L’addizionale comunale all’IRPEF
ISTITUZIONE
DAL 1° GENNAIO 1999
D.LGS. 28/09/1998, N. 360 - Art. 1
DECRETO
MINISTERIALE
COMUNI
FISSA L’ ALIQUOTA ADDIZIONALE (di base)
POSSONO VARIARE ALIQUOTA
Art. 1, comma 3
10
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
L’addizionale comunale all’IRPEF
DECRETO
MINISTERIALE
COMUNE
ALIQUOTA ADDIZIONALE
(di base)
VARIAZIONE
ALIQUOTA
0%
0,2 %
all’anno
mai emanati
O,5 %
limite massimo
11
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
I blocchi alle variazioni in aumento
•Deliberate dopo il 29 settembre 2002
Art.3, comma 1,
lettera a), della
Legge 289/2002
•Sospensione sino al raggiungimento di un
accordo sul federalismo fiscale
•La sospensione vale anche per “i primi aumenti”
(Circolare n.1 – 11/02/2003)
Art.2, comma 21,
Legge 350/2003
•Proroga la sospensione delle delibere di
aumento sino al 31 dicembre 2004
•Ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2006
Art.1, comma 51,
Legge 311/2004
Eccezione:
-I Comuni che non hanno mai deliberato
-Possono aumentare (istituire) l’addizionale
nella misura massima dello 0,1%
- per gli anni 2005-2006-2007
12
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
I blocchi alle delibere di aumento
1999
D.LGS.360/98
istituzione
2000
2001
2002
2003
2004
1°
BLOCCO
Fin.’03
2°
BLOCCO
Fin.’04
2005
2006
2007
3°
BLOCCO
Fin. ‘5
SBLOCCO
FINANZIARIA 2007
Articolo unico
Comma 144
13
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
MODIFICHE STRUTTURALI
introdotte dalla finanziaria 2007
VARIAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE
Eliminazione limite
annuo di aumento
Aumento misura max
Da 0,5 a 0,8%
COMMA 142
Comma 3
DELIBERAZIONE REGOLAMENTARE
Ex art. 52
d.lgs.446/97
Pubblicazione sul sito
informatico
14
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
MODIFICHE STRUTTURALI
introdotte dalla finanziaria 2007
COMMA 142
Comma 3 bis
FACOLTA’ DI DISPORRE
UNA SOGLIA DI ESENZIONE
Requisiti reddituali
(generici)
15
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
MODIFICHE STRUTTURALI
introdotte dalla finanziaria 2007
Previsione di un versamento in
ACCONTO
COMMA 142
Comma 4
30% dell’addizionale ottenuta
sulla base del reddito imponibile
dell’anno precedente
Se la delibera è pubblicata
entro il 15 febbraio
Se la delibera è pubblicata
dopo il 15 febbraio
L’aliquota
deliberata per
l’anno di
riferimento
L’aliquota
dell’anno
precedente
16
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
LA QUANTIFICAZIONE DELL’ADDIZIONALE
D.LGS.360/98 – art. 1, comma 4
Somma dei redditi di ogni
categoria
REDDITO
COMPLESSIVO LORDO
IRPEF
Oneri deducibili (art. 10 TUIR)
Deduzioni per oneri di famiglia
(art. 12 TUIR)
IMPONIBILE IRPEF
IRPEF LORDA
Detrazioni per oneri (art.15)
IRPEF NETTA DOVUTA
ADDIZIONALE IRPEF
17
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
ESEMPIO DI TASSAZIONE
1000 IMPOSTA LORDA
100 ONERI DEDUCIBILI
50 ONERI FAMILIARI
850 IMPONIBILE IRPEF
23%
195,50 IRPEF LORDA
10 DETRAZIONI D’IMPOSTA
185,50 IRPEF NETTA DOVUTA
ALIQUOTA 0,8%
6,8
ADDIZIONALE IRPEF
18
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
LA QUANTIFICAZIONE DELL’ADDIZIONALE
D.LGS.360/98 – art. 1, comma 4
Somma dei redditi di ogni
categoria
REDDITO
COMPLESSIVO LORDO
IRPEF
Oneri deducibili (art. 10 TUIR)
IRPEF LORDA
IMPONIBILE IRPEF
Detrazioni per oneri (art.15)
DETRAZIONI per oneri di
famiglia (art. 12 TUIR)
IRPEF NETTA DOVUTA
IMPONIBILE
ADDIZIONALE IRPEF
19
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
LA QUANTIFICAZIONE DELL’ADDIZIONALE
D.LGS.360/98 – art. 1, comma 4
ESEMPIO
1000
100
23%
207 – IRPEF LORDA
900 IMPONIBILE IRPEF
10
0,8%
8 ? (criterio diverso)
189,50 ?
7,2
ADDIZIONALE IRPEF
20
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
Gli adempimenti dei sostituti d’imposta
Art. 1, comma 5
D.Lgs.360/98
ACCONTO
SALDO
Max 9 rate mensili
Determinato all’atto
del conguaglio
Da marzo
(sino a novembre)
Max 22 rate mensili
Dal mese successivo
al conguaglio
21
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
Versamento dell’addizionale
direttamente a favore dei Comuni
FINANZIARIA 2007 – COMMA 143
A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento
dell'addizionale comunale all'IRPEF e' effettuato direttamente
ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo
assegnato a ciascun comune.
A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le modalita' di
attuazione del presente comma.
22
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
Fine addizionale comunale irpef
23
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
La compartecipazione dei Comuni
al gettito dell’IRPEF
…in attesa del riassetto organico del sistema
di finanziamento delle autonomie locali in
attuazione del federalismo fiscale di cui al
titolo
V
della
parte
seconda
della
Costituzione.
24
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
Dal 1° gennaio 2007
Partecipazione allo
0,69%
del gettito IRPEF
del penultimo anno precedente l’esercizio di
riferimento
Comma 189
25
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
Precedente compartecipazione
% al riscosso in conto competenza affluente al
bilancio dello Stato
art.67, c.3
L.388/00
4,5%
2002 (2003)
art.31, c.8
L.289/02
6,5%
2003
art.21, c.8
L.350/03
““
2004
art.1 c.65
L.311/04
““
2005
art.1,c.152
L.266/05
““
2006
con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali
26
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
Il meccanismo dei tagli
Comma 190
Comma 191
Dal 2007
Dal 2008
Consolidamento
L’incremento del gettito
riduzione dei trasferimenti
(dinamica dell’Irpef)
Garanzia dell’invarianza
Ripartizione secondo criteri
delle risorse
da definire con D.m.
Senza corrispondente taglio ai trasferimenti
27
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
Esempio sul meccanismo dei tagli
Nel 2007
GETTITO
TAGLI AL FONDO
Quota di
IRPEF
ORDINARIO
compartecipazione
GETTITO
TAGLI AL FONDO
Quota di
IRPEF
ORDINARIO
compartecipazione
Dal 2008
INCREMENTO
Secondo criteri da definire
con D.m. Interno di concerto ....
28
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
Il rispetto del patto di stabilità interno
Comma 702.
In
ragione
del
contributo
apportato
nel
2006
al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la
ripartizione dell'incremento del gettito compartecipato
di cui al comma 191, sara' effettuata nel 2008
esclusivamente a favore dei comuni che hanno rispettato
nel 2006 il patto di stabilita' interno.
29
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
Fine compartecipazione Irpef
30
Dott.Dott.
Fabio
Fabio
SeclìSeclì
– Agenzia
– Agenzia
delledelle
Entrate
Entrate
– Direzione
– Direzione
Regionale
Regionale
delladella
Puglia
Puglia
Addizionale comunale e provinciale
sull’imposta sull’energia elettrica
Comma 152.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite, sentite l'ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), le modalita' ed
i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno
richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta
sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988,
n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e
successive modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui
all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto
adempimento, nonche' le informazioni concernenti le procedure di
31
liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
Addizionale comunale e provinciale
sull’imposta sull’energia elettrica
Comma 153.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuate le province alle quali puo' essere assegnata, nel limite di spesa
di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta
riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i
consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n.
20, e successive modificazioni, con priorita' per le province confinanti con le
province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la
Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei
comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni.
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
32
Imposta provinciale di trascrizione
Comma 154.
All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, la parola: "venti" e' sostituita dalla seguente: "trenta".
33
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
Differimento dei termini di rientro dei debiti comunali
Comma 155.
Gli enti locali possono presentare istanza motivata al Ministero
dell'economia e delle finanze per ottenere un differimento della
data di rientro dei debiti contratti in relazione ad eventi
straordinari anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere.
Il Ministero si pronuncia sull'istanza entro i successivi trenta giorni.
Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare
aggravi delle passivita' totali o, comunque, oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica.
34
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
Competenza consiliare alla delibera di aliquote e tariffe
Comma 156.
All'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, la parola: "comune" e' sostituita dalle seguenti: "consiglio
comunale".
35
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
Oneri per la rimozione di manifesti affissi illegittimamente
Comma 157.
Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 20.1. - (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione
delle disposizioni vigenti). - 1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali,
a decorrere dal 1 gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei
manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico
dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova
contraria".
36
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
Fine imposte comunali e provinciali varie
37
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
Imposta Comunale sugli Immobili
DICHIARAZIONE E ADEMPIMENTI
Art. 10, comma 4
d.lgs.504/92
DICHIARAZIONE
Art. 59, comma 1
Lett. l, n.1)
d.lgs.446/97
COMUNICAZIONE
MODALITA’ DI PAGAMENTO
D.LGS.504/92
D.LGS. 446/97
d.lgs. 241/97
CONCESSIONARIO
DIRETTO – A MEZZO POSTA
PAGAMENTO CON MODELLO F24
38
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
DECRETO VISCO-BERSANI
D.L. 223 del 4 luglio 2006 (conv. Legge 4 agosto 2006 n.248)
TERMINI DI VERSAMENTO
ACCONTO
SALDO
DAL 1° MAGGIO 07
prima
entro il 16 giugno
entro il 20 giugno
dal 1° al 16 dicembre
dal 1° al 20 dicembre
Art. 37
Comma 13 e comma 14
39
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
DECRETO VISCO-BERSANI
FACOLTA’ DI VERSAMENTO TRAMITE
MODELLO F24
Facoltà di versamento ICI con
In attesa di attuazione con:
Provvedimento del Direttore
Agenzia Entrate
entro 120 giorni
MODELLO F24
estesa a tutti i contribuenti
(senza necessità di convenzione)
Art. 37
COMMA 55
40
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
Semplificazione adempimenti
Soppressione dell’obbligo di dichiarazione - comunicazione
dal 2007…………….
Abolizione dell’obbligo di:
• dichiarazione
In attesa
• comunicazione
Comma
53
Provvedimento Direttore Agenzia Territorio
Certificazione effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali
Entro il 31/12/06
Già prevista, entro il 30 giugno 2006,
dall’art. 59, comma 7 bis, del D.Lgs. 82/05
(come integrato dal d.lgs. 159/06)
Comma
54
Codice dell’Amministrazione digitale
41
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
Attuale situazione
In attesa dell’emanazione del decreto
dell’Agenzia del Territorio
CIRCOLARE N. 7/T
15.12.2006
•COOPERAZIONE APPLICATIVA (SISTEMA DI INTERSCAMBIO
•PORTALE DEI COMUNI (WWW.AGENZIATERRITORIO.GOV.IT)
42
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
FINANZIARIA 2007
Articolo unico – legge 296 del 27 dicembre 2006
DATI DA INDICARARE IN DICHIARAZIONE (730-UNICO)
Dichiarazione
PERSONE FISICHE e E.N.C.
Comma 101
Dal 2008
(redditi 2007)
Per ogni fabbricato: indirizzo e identificativo catastale
L’importo dell’ICI pagata nell’anno precedente
Dichiarazione
ENTI COMMERCIALI
Comma 102
Dal 2008/2009
(redditi 2007/2008)
TUTTE LE INDICAZIONI UTILI AI FINI DEL TRATTAMENTO
DELL’ICI
43
In attesa di decreto attuativo del Capo Dipartimento Politiche Fiscali
Adempimenti per il 2007
Comma 104
Indicazione dell’ICI dovuta per il 2006
Modello
730
Quadro B
Modello
UNICO
Quadro RB
44
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
CONTROLLI INCROCIATI
COMMA 103
CONTROLLO
36 BIS
Agenzia Entrate
VERSAMENTI
F24
Indicazioni
versamenti
Comune
730
UNICO
45
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
CONTROLLI INCROCIATI
COMMA 105
CONTROLLO
504/92
COMUNE
Attesa decreto Min.Econ.
Disponibilità
dati datastali
Agenzia del Territorio
46
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
FINE DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI
ICI
47
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
IL TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE FUNZIONI CATASTALI
d.lgs. 112/98
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59.
FUNZIONI STATALI
FUNZIONI CONFERITE AI COMUNI
Art. 65
Art. 66
Finanziaria 2007 comma 194
(modifica)
48
Le disposizioni del riparto
(prima della Finanziaria 2007)
FUNZIONI STATALI
FUNZIONI CONFERITE AI COMUNI
Art. 65
Art. 66
le funzioni relative:
a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla
classificazione censuaria dei terreni e delle unita' immobiliari
urbane;
b) alla predisposizione di procedure innovative per la
determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini
delle revisioni generali degli estimi e del classamento;
c) alla disciplina dei libri fondiari;
d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle
formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e
annotazione di visure ipotecarie;
e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse
ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di
eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonche' dell'annullamento
dei carichi connessi a tali imposte;
f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e
aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie
catastali;
g) al controllo di qualita' delle informazioni, e al monitoraggio
dei relativi processi di aggiornamento;
h) alla gestione unitaria e certificata dei flussi di
aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g),
assicurando il coordinamento operativo per la loro
utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni e consentendo l'accesso ai dati ai soggetti
interessati.
l…..1e funzioni relative:
a) alla conservazione, utilizzazione e
aggiornamento degli atti del catasto terreni e
del catasto edilizio urbano, nonche' alla
revisione degli estimi e del classamento,
fermo restando quanto previsto dall'articolo
65, lettera h);
b) soppresso;
c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e
degli oneri consortili gravanti sugli immobili.
2. Nelle zone montane le funzioni di cui al
comma 1 possono essere esercitate dalle
comunita' montane d'intesa con i comuni
49
componenti.
Le disposizioni del riparto
(dopo la Finanziaria 2007)
FUNZIONI STATALI
FUNZIONI CONFERITE AI COMUNI
Art. 65
Art. 66
1…..le funzioni relative:
a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla
classificazione censuaria dei terreni e delle unita' immobiliari
urbane;
b)
alla predisposizione di procedure innovative per la
determinazione deiredditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini
delle revisioni generali degli estimi e del classamento;
c) alla disciplina dei libri fondiari;
d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle
formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e
annotazione, nonche' di visure e certificati ipotecari;
e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse
ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di
eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonche' dell'annullamento
dei carichi connessi a tali imposte;
f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e
aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie
catastali;
g) al controllo di qualita' delle informazioni e dei processi di
aggiornamento degli atti;
h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati
catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui
alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la
loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema
pubblico di connettivita' e garantendo l'accesso ai dati a tutti i
soggetti interessati.
1….le funzioni relative:
a) alla conservazione, alla utilizzazione ed
all'aggiornamento degli atti catastali,
partecipando al processo di determinazione
degli estimi catastali fermo restando quanto
previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h);
b) (lettera abrogata);
c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e
degli oneri consortili gravanti sugli immobili.
2. Nelle zone montane le funzioni di cui al
comma 1 possono essere esercitate dalle
comunita' montane d'intesa con i comuni
componenti.
50
Le funzioni conferite ai Comuni
PRIMA
DOPO LA FINANZIARIA
l…..1e funzioni relative:
1….le funzioni relative:
a) alla conservazione, utilizzazione ed
aggiornamento degli atti del catasto terreni e
del catasto edilizio urbano, nonche' alla
revisione degli estimi e del classamento,
fermo restando quanto previsto dall'articolo
65, lettera h);
a) alla conservazione, alla utilizzazione ed
all'aggiornamento degli atti catastali,
partecipando
al
processo
di
determinazione degli estimi catastali
fermo restando quanto previsto dall'articolo
65, comma 1, lettera h);
b) soppresso;
b) (lettera abrogata);
c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e
degli oneri consortili gravanti sugli immobili.
c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e
degli oneri consortili gravanti sugli immobili.
2. Nelle zone montane le funzioni di cui al
comma 1 possono essere esercitate dalle
comunita' montane d'intesa con i comuni
componenti.
2. Nelle zone montane le funzioni di cui al
comma 1 possono essere esercitate dalle
comunita' montane d'intesa con i comuni
componenti.
51
Le funzioni mantenute allo Stato
PRIMA DELLA FINANZIARIA
le funzioni relative:
a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla
classificazione censuaria dei terreni e delle unita' immobiliari
urbane;
b) alla predisposizione di procedure innovative per la
determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini
delle revisioni generali degli estimi e del classamento;
c) alla disciplina dei libri fondiari;
d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle
formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione
di visure ipotecarie;
e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse
ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione
di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonche'
dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte;
f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e
aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie
catastali;
g) al controllo di qualita' delle informazioni, e al monitoraggio dei
relativi processi di aggiornamento;
h) alla gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento
delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il
coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la
rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e consentendo
l'accesso ai dati ai soggetti interessati.
DOPO LA FINANZIARIA
1…..le funzioni relative:
a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla
classificazione censuaria dei terreni e delle unita' immobiliari
urbane;
b) alla predisposizione di procedure innovative per la
determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai
fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento;
c) alla disciplina dei libri fondiari;
d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle
formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e
annotazione, nonche' di visure e certificati ipotecari;
e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse
ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la
regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi,
nonche' dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte;
f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e
aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e
cartografie catastali;
g) al controllo di qualita' delle informazioni e dei processi di
aggiornamento degli atti;
h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati
catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui
alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la
loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema
pubblico di connettivita' e garantendo l'accesso ai dati a tutti
i soggetti interessati.
52
DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE
Finanziaria 2007
Comma 195
– Dal 1° novembre 2007, esercizio diretto delle attività di cui all’art. 66
dlgs.112/98
Comma 196
– Conservazione degli atti del catasto (terreni e urbano) a decorrere dal
Decreto attuativo (eccezione per i poli catastali già istituiti)
Comma 197
– Facoltà di stipulare convenzioni non onerose con l’Agenzia del
territorio
Comma 198
– Predisposizione, entro il 1° settembre 2007, delle modalità
d’intersambio per la cooperazione applicativa
Comma 199
– Mantenimento dei livelli di servizio all’utenza
Comma 200
– Elaborazione annuale dell’esito dell’attività
53
DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE
Esercizio delle attività conferite ex art. 66 d.lgs.112/98
1° novembre 2007
conservazione
atti
catastali
CONVENZIONI
Servizio pubblico
1° settembre 2007
1. utilizzazione atti catastali
2. aggiornamento atti catastali
3. partecipazione alla determinazione degli estimi
Emanazione DPR attuativo
Termini e modalità trasferimento:
- situazione dell’informatizzazione
- Organizzazione dei comuni interessati
Esclusivamente con Agenzia territorio
Gratuite - Decennali
Mantenimento degli standard di servizio all’utenza
Definizione modalità interscambio per l’accessibilità e
interoperabilità applicativa delle banche dati
(vedi circolare n. 7 del 15.12.2006)- d.lgs. 82/2005
54
La nomina dei messi notificatori
Comma 158
Il dirigente
dell’ufficio
competente
Nomina con
provvedimento formale
COSA NOTIFICARE:
• atti di accertamento dei tributi locali
• procedure esecutive ex rd 369/1910
(ingiunzione fiscale)
Uno o più
messi notificatori
• atti di invito al pagamento delle entrate
extratributarie (tariffe ed altro)
55
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
La scelta…
Comma 159
LE POSSIBILITA’
Dipendenti dei
soggetti affidatari ex
art. 52 d.lgs.446/97
Dipendenti
dell’amministrazione
Altri soggetti
?
con qualifica professionale, esperienza,
capacità e affidabilità
?
?
PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE
CON SUPERAMENTO ESAME DI IDONEITA’
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
56
Competenza e limiti
Comma 160
Competenza
territoriale
Direzione e
coordinamento
Ente locale
o soggetto affidatario,
che lo ha nominato
DIVIETO DI SOSTITUZIONE O DELEGA AD ALTRI SOGGETTI
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Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
Il compenso dei notificatori
Legge 3 agosto 1999 n. 265
Autonomia e ordinamento degli enti locali
Art. 10 – Le pubbliche amministrazioni, per la notifica dei propri atti,
qualora non sia possibile notificare a mezzo servizio postale o nelle altre
forme previste dalla legge, possono avvalersi dei messi comunali.
Al Comune che vi provvede spetta, per ogni atto notificato, oltre
alle spese postali, una somma che viene determinata con apposito
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con
il Ministro dell’interno.
58
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
Il decreto ministeriale
D.M. 3 ottobre 2006 (G.U. 254 del 31.10.06) art. 1
(in vigore dal 1°/4/2006)
(sostituisce il d.m.6.8.03 – dal 1°aprile 03 – euro 5,56)
euro 5,88
(aggiornato ogni 3 anni in relazione all’indice ISTAT)
spese di racc.ta a.r.
(in caso di notifica ex art. 140 c.p.c.)
Sono a carico degli enti che indicono elezioni e referendum (Stato, Regioni,
Province) le spese per le notificazioni delle relative
consultazioni.
Sono a carico dei Comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta ed alla
revisione delle liste elettorali .
L’ente locale richiede, ogni semestre, alle singole amministrazioni
richiedenti la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti
allegando documentazione giustificativa.
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Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
La ripetibilità delle spese di notifica
Circolare Min.Economia 31 gennaio 2001 n.11/E
la notificazione è onerosa e il relativo costo deve essere recuperato nei
confronti dei destinatari degli atti notificati.
Decreto Ministero Finanze – 8 gennaio 2001 – criteri:
Sono ripetibili:
• le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti
di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in
applicazione della legge n. 890 del 1982 (notificazione a mezzo
posta)
•le spese derivanti dall’esecuzione degli articoli 137 e ss. c.p.c.
ai sensi dell’art. 60 del dpr 600/73 (notificazione atti al
contribuente)
•le spese derivanti dall’applicazione delle altre modalità di
notifica previste da specifiche disposizioni normative.
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
60
Ammontare delle spese ripetibili
nei confronti del destinatario dell’anno notificato
euro 3,10 – per le notificazioni a mezzo racc.ta a.r.
euro 5,16 - per le notificazioni:
1) “personali”, effettuate dai messi
comunali o speciali
2) effettuate a mezzo posta direttamente
dagli uffici finanziari, o dagli ufficiali giudiziari,
messi comunali o messi speciali autorizzati
dall’A.F., ai sensi dell’art. 14 della legge 890 del
1982.
61
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
Spese non ripetibili
1) le spese per la notifica di atti istruttori e di atti
amministrativi alla cui emanazione
l’amministrazione è tenuta su richiesta;
2) le spese per la comunicazione di qualsiasi atto.
La Circolare 11/2001 detta principi fondamentali da
seguire per le notifiche e le relative spese.
62
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
Applicabilità del d.m.8.1.2001 agli enti locali
In quanto sono principi generali dettati per il
rispetto del principio di eguaglianza di trattamento
e per il rispetto dello Statuto del contribuente.
Ministero Finanze
nota n. 2753/2001/DPF/UFF
63
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
fine
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