La fiscalità locale a seguito della legge finanziaria 2007 Direzione Regionale della Puglia PROVINCIA DI LECCE 1° Modulo Agenzia di Assistenza Tecnica agli Enti Locali Novità in materia di tributi locali introdotte dalla legge finanziaria 2007 1 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia L’IMPOSTA DI SCOPO per la realizzazione di un opera pubblica 2 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia L’IMPOSTA DI SCOPO E’ dovuta in relazione alla opera pubblica da realizzare comma 147 FINANZIARIA 2007 E’ versata per un periodo massimo di cinque anni E’ determinata applicando alla base imponibile dell’ICI un’aliquota massima dello 0,5 per mille 3 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia …la struttura Ad essa di applicano le disposizioni vigenti in materia di ICI Il gettito complessivo non può superare il 30% della spesa dell’opera pubblica da realizzare comma 148 FINANZIARIA 2007 comma 150 FINANZIARIA 2007 4 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia Opere realizzabili comma 149 FINANZIARIA 2007 a) Opere per il trasporto pubblico urbano b) Opere viarie, con esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti c) Opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi d) Opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini e) Opere di realizzazione di parcheggi pubblici f) Opere di restauro g) Opere di conservazione dei beni artistici e architettonici h) Opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche i) Opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia 5 comma 146 Il regolamento istitutivo dell’imposta di scopo FINANZIARIA 2007 COSA DEVE PREVEDERE L’opera pubblica da realizzare L’aliquota da applicare L’ammontare della spesa da finanziare Le modalità di versamento degli importi dovuti Le esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all’esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell’ICI sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro 6 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia Il diritto al rimborso comma 151 FINANZIARIA 2007 Mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo …e in caso di mancato completamento dell’opera ? …data da specificare nel regolamento Spetta il rimborso entro due anni dal versamento 7 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia Fine imposta di scopo 8 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia L’addizionale comunale all’IRPEF 9 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia L’addizionale comunale all’IRPEF ISTITUZIONE DAL 1° GENNAIO 1999 D.LGS. 28/09/1998, N. 360 - Art. 1 DECRETO MINISTERIALE COMUNI FISSA L’ ALIQUOTA ADDIZIONALE (di base) POSSONO VARIARE ALIQUOTA Art. 1, comma 3 10 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia L’addizionale comunale all’IRPEF DECRETO MINISTERIALE COMUNE ALIQUOTA ADDIZIONALE (di base) VARIAZIONE ALIQUOTA 0% 0,2 % all’anno mai emanati O,5 % limite massimo 11 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia I blocchi alle variazioni in aumento •Deliberate dopo il 29 settembre 2002 Art.3, comma 1, lettera a), della Legge 289/2002 •Sospensione sino al raggiungimento di un accordo sul federalismo fiscale •La sospensione vale anche per “i primi aumenti” (Circolare n.1 – 11/02/2003) Art.2, comma 21, Legge 350/2003 •Proroga la sospensione delle delibere di aumento sino al 31 dicembre 2004 •Ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2006 Art.1, comma 51, Legge 311/2004 Eccezione: -I Comuni che non hanno mai deliberato -Possono aumentare (istituire) l’addizionale nella misura massima dello 0,1% - per gli anni 2005-2006-2007 12 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia I blocchi alle delibere di aumento 1999 D.LGS.360/98 istituzione 2000 2001 2002 2003 2004 1° BLOCCO Fin.’03 2° BLOCCO Fin.’04 2005 2006 2007 3° BLOCCO Fin. ‘5 SBLOCCO FINANZIARIA 2007 Articolo unico Comma 144 13 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia MODIFICHE STRUTTURALI introdotte dalla finanziaria 2007 VARIAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE Eliminazione limite annuo di aumento Aumento misura max Da 0,5 a 0,8% COMMA 142 Comma 3 DELIBERAZIONE REGOLAMENTARE Ex art. 52 d.lgs.446/97 Pubblicazione sul sito informatico 14 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia MODIFICHE STRUTTURALI introdotte dalla finanziaria 2007 COMMA 142 Comma 3 bis FACOLTA’ DI DISPORRE UNA SOGLIA DI ESENZIONE Requisiti reddituali (generici) 15 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia MODIFICHE STRUTTURALI introdotte dalla finanziaria 2007 Previsione di un versamento in ACCONTO COMMA 142 Comma 4 30% dell’addizionale ottenuta sulla base del reddito imponibile dell’anno precedente Se la delibera è pubblicata entro il 15 febbraio Se la delibera è pubblicata dopo il 15 febbraio L’aliquota deliberata per l’anno di riferimento L’aliquota dell’anno precedente 16 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia LA QUANTIFICAZIONE DELL’ADDIZIONALE D.LGS.360/98 – art. 1, comma 4 Somma dei redditi di ogni categoria REDDITO COMPLESSIVO LORDO IRPEF Oneri deducibili (art. 10 TUIR) Deduzioni per oneri di famiglia (art. 12 TUIR) IMPONIBILE IRPEF IRPEF LORDA Detrazioni per oneri (art.15) IRPEF NETTA DOVUTA ADDIZIONALE IRPEF 17 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia ESEMPIO DI TASSAZIONE 1000 IMPOSTA LORDA 100 ONERI DEDUCIBILI 50 ONERI FAMILIARI 850 IMPONIBILE IRPEF 23% 195,50 IRPEF LORDA 10 DETRAZIONI D’IMPOSTA 185,50 IRPEF NETTA DOVUTA ALIQUOTA 0,8% 6,8 ADDIZIONALE IRPEF 18 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia LA QUANTIFICAZIONE DELL’ADDIZIONALE D.LGS.360/98 – art. 1, comma 4 Somma dei redditi di ogni categoria REDDITO COMPLESSIVO LORDO IRPEF Oneri deducibili (art. 10 TUIR) IRPEF LORDA IMPONIBILE IRPEF Detrazioni per oneri (art.15) DETRAZIONI per oneri di famiglia (art. 12 TUIR) IRPEF NETTA DOVUTA IMPONIBILE ADDIZIONALE IRPEF 19 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia LA QUANTIFICAZIONE DELL’ADDIZIONALE D.LGS.360/98 – art. 1, comma 4 ESEMPIO 1000 100 23% 207 – IRPEF LORDA 900 IMPONIBILE IRPEF 10 0,8% 8 ? (criterio diverso) 189,50 ? 7,2 ADDIZIONALE IRPEF 20 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia Gli adempimenti dei sostituti d’imposta Art. 1, comma 5 D.Lgs.360/98 ACCONTO SALDO Max 9 rate mensili Determinato all’atto del conguaglio Da marzo (sino a novembre) Max 22 rate mensili Dal mese successivo al conguaglio 21 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia Versamento dell’addizionale direttamente a favore dei Comuni FINANZIARIA 2007 – COMMA 143 A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF e' effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione del presente comma. 22 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia Fine addizionale comunale irpef 23 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia La compartecipazione dei Comuni al gettito dell’IRPEF …in attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle autonomie locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. 24 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia Dal 1° gennaio 2007 Partecipazione allo 0,69% del gettito IRPEF del penultimo anno precedente l’esercizio di riferimento Comma 189 25 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia Precedente compartecipazione % al riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato art.67, c.3 L.388/00 4,5% 2002 (2003) art.31, c.8 L.289/02 6,5% 2003 art.21, c.8 L.350/03 ““ 2004 art.1 c.65 L.311/04 ““ 2005 art.1,c.152 L.266/05 ““ 2006 con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali 26 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia Il meccanismo dei tagli Comma 190 Comma 191 Dal 2007 Dal 2008 Consolidamento L’incremento del gettito riduzione dei trasferimenti (dinamica dell’Irpef) Garanzia dell’invarianza Ripartizione secondo criteri delle risorse da definire con D.m. Senza corrispondente taglio ai trasferimenti 27 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia Esempio sul meccanismo dei tagli Nel 2007 GETTITO TAGLI AL FONDO Quota di IRPEF ORDINARIO compartecipazione GETTITO TAGLI AL FONDO Quota di IRPEF ORDINARIO compartecipazione Dal 2008 INCREMENTO Secondo criteri da definire con D.m. Interno di concerto .... 28 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia Il rispetto del patto di stabilità interno Comma 702. In ragione del contributo apportato nel 2006 al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la ripartizione dell'incremento del gettito compartecipato di cui al comma 191, sara' effettuata nel 2008 esclusivamente a favore dei comuni che hanno rispettato nel 2006 il patto di stabilita' interno. 29 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia Fine compartecipazione Irpef 30 Dott.Dott. Fabio Fabio SeclìSeclì – Agenzia – Agenzia delledelle Entrate Entrate – Direzione – Direzione Regionale Regionale delladella Puglia Puglia Addizionale comunale e provinciale sull’imposta sull’energia elettrica Comma 152. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, sentite l'ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), le modalita' ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento, nonche' le informazioni concernenti le procedure di 31 liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali. Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia Addizionale comunale e provinciale sull’imposta sull’energia elettrica Comma 153. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le province alle quali puo' essere assegnata, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, con priorita' per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni. Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia 32 Imposta provinciale di trascrizione Comma 154. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la parola: "venti" e' sostituita dalla seguente: "trenta". 33 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia Differimento dei termini di rientro dei debiti comunali Comma 155. Gli enti locali possono presentare istanza motivata al Ministero dell'economia e delle finanze per ottenere un differimento della data di rientro dei debiti contratti in relazione ad eventi straordinari anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere. Il Ministero si pronuncia sull'istanza entro i successivi trenta giorni. Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare aggravi delle passivita' totali o, comunque, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. 34 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia Competenza consiliare alla delibera di aliquote e tariffe Comma 156. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: "comune" e' sostituita dalle seguenti: "consiglio comunale". 35 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia Oneri per la rimozione di manifesti affissi illegittimamente Comma 157. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 20.1. - (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti). - 1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1 gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria". 36 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia Fine imposte comunali e provinciali varie 37 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia Imposta Comunale sugli Immobili DICHIARAZIONE E ADEMPIMENTI Art. 10, comma 4 d.lgs.504/92 DICHIARAZIONE Art. 59, comma 1 Lett. l, n.1) d.lgs.446/97 COMUNICAZIONE MODALITA’ DI PAGAMENTO D.LGS.504/92 D.LGS. 446/97 d.lgs. 241/97 CONCESSIONARIO DIRETTO – A MEZZO POSTA PAGAMENTO CON MODELLO F24 38 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia DECRETO VISCO-BERSANI D.L. 223 del 4 luglio 2006 (conv. Legge 4 agosto 2006 n.248) TERMINI DI VERSAMENTO ACCONTO SALDO DAL 1° MAGGIO 07 prima entro il 16 giugno entro il 20 giugno dal 1° al 16 dicembre dal 1° al 20 dicembre Art. 37 Comma 13 e comma 14 39 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia DECRETO VISCO-BERSANI FACOLTA’ DI VERSAMENTO TRAMITE MODELLO F24 Facoltà di versamento ICI con In attesa di attuazione con: Provvedimento del Direttore Agenzia Entrate entro 120 giorni MODELLO F24 estesa a tutti i contribuenti (senza necessità di convenzione) Art. 37 COMMA 55 40 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia Semplificazione adempimenti Soppressione dell’obbligo di dichiarazione - comunicazione dal 2007……………. Abolizione dell’obbligo di: • dichiarazione In attesa • comunicazione Comma 53 Provvedimento Direttore Agenzia Territorio Certificazione effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali Entro il 31/12/06 Già prevista, entro il 30 giugno 2006, dall’art. 59, comma 7 bis, del D.Lgs. 82/05 (come integrato dal d.lgs. 159/06) Comma 54 Codice dell’Amministrazione digitale 41 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia Attuale situazione In attesa dell’emanazione del decreto dell’Agenzia del Territorio CIRCOLARE N. 7/T 15.12.2006 •COOPERAZIONE APPLICATIVA (SISTEMA DI INTERSCAMBIO •PORTALE DEI COMUNI (WWW.AGENZIATERRITORIO.GOV.IT) 42 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia FINANZIARIA 2007 Articolo unico – legge 296 del 27 dicembre 2006 DATI DA INDICARARE IN DICHIARAZIONE (730-UNICO) Dichiarazione PERSONE FISICHE e E.N.C. Comma 101 Dal 2008 (redditi 2007) Per ogni fabbricato: indirizzo e identificativo catastale L’importo dell’ICI pagata nell’anno precedente Dichiarazione ENTI COMMERCIALI Comma 102 Dal 2008/2009 (redditi 2007/2008) TUTTE LE INDICAZIONI UTILI AI FINI DEL TRATTAMENTO DELL’ICI 43 In attesa di decreto attuativo del Capo Dipartimento Politiche Fiscali Adempimenti per il 2007 Comma 104 Indicazione dell’ICI dovuta per il 2006 Modello 730 Quadro B Modello UNICO Quadro RB 44 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia CONTROLLI INCROCIATI COMMA 103 CONTROLLO 36 BIS Agenzia Entrate VERSAMENTI F24 Indicazioni versamenti Comune 730 UNICO 45 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia CONTROLLI INCROCIATI COMMA 105 CONTROLLO 504/92 COMUNE Attesa decreto Min.Econ. Disponibilità dati datastali Agenzia del Territorio 46 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia FINE DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI ICI 47 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia IL TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE FUNZIONI CATASTALI d.lgs. 112/98 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59. FUNZIONI STATALI FUNZIONI CONFERITE AI COMUNI Art. 65 Art. 66 Finanziaria 2007 comma 194 (modifica) 48 Le disposizioni del riparto (prima della Finanziaria 2007) FUNZIONI STATALI FUNZIONI CONFERITE AI COMUNI Art. 65 Art. 66 le funzioni relative: a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unita' immobiliari urbane; b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento; c) alla disciplina dei libri fondiari; d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione di visure ipotecarie; e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonche' dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte; f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali; g) al controllo di qualita' delle informazioni, e al monitoraggio dei relativi processi di aggiornamento; h) alla gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e consentendo l'accesso ai dati ai soggetti interessati. l…..1e funzioni relative: a) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonche' alla revisione degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera h); b) soppresso; c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili. 2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunita' montane d'intesa con i comuni 49 componenti. Le disposizioni del riparto (dopo la Finanziaria 2007) FUNZIONI STATALI FUNZIONI CONFERITE AI COMUNI Art. 65 Art. 66 1…..le funzioni relative: a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unita' immobiliari urbane; b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione deiredditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento; c) alla disciplina dei libri fondiari; d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonche' di visure e certificati ipotecari; e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonche' dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte; f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali; g) al controllo di qualita' delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti; h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita' e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati. 1….le funzioni relative: a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h); b) (lettera abrogata); c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili. 2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunita' montane d'intesa con i comuni componenti. 50 Le funzioni conferite ai Comuni PRIMA DOPO LA FINANZIARIA l…..1e funzioni relative: 1….le funzioni relative: a) alla conservazione, utilizzazione ed aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonche' alla revisione degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera h); a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h); b) soppresso; b) (lettera abrogata); c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili. c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili. 2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunita' montane d'intesa con i comuni componenti. 2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunita' montane d'intesa con i comuni componenti. 51 Le funzioni mantenute allo Stato PRIMA DELLA FINANZIARIA le funzioni relative: a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unita' immobiliari urbane; b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento; c) alla disciplina dei libri fondiari; d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione di visure ipotecarie; e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonche' dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte; f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali; g) al controllo di qualita' delle informazioni, e al monitoraggio dei relativi processi di aggiornamento; h) alla gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e consentendo l'accesso ai dati ai soggetti interessati. DOPO LA FINANZIARIA 1…..le funzioni relative: a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unita' immobiliari urbane; b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento; c) alla disciplina dei libri fondiari; d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonche' di visure e certificati ipotecari; e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonche' dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte; f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali; g) al controllo di qualita' delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti; h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita' e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati. 52 DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE Finanziaria 2007 Comma 195 – Dal 1° novembre 2007, esercizio diretto delle attività di cui all’art. 66 dlgs.112/98 Comma 196 – Conservazione degli atti del catasto (terreni e urbano) a decorrere dal Decreto attuativo (eccezione per i poli catastali già istituiti) Comma 197 – Facoltà di stipulare convenzioni non onerose con l’Agenzia del territorio Comma 198 – Predisposizione, entro il 1° settembre 2007, delle modalità d’intersambio per la cooperazione applicativa Comma 199 – Mantenimento dei livelli di servizio all’utenza Comma 200 – Elaborazione annuale dell’esito dell’attività 53 DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE Esercizio delle attività conferite ex art. 66 d.lgs.112/98 1° novembre 2007 conservazione atti catastali CONVENZIONI Servizio pubblico 1° settembre 2007 1. utilizzazione atti catastali 2. aggiornamento atti catastali 3. partecipazione alla determinazione degli estimi Emanazione DPR attuativo Termini e modalità trasferimento: - situazione dell’informatizzazione - Organizzazione dei comuni interessati Esclusivamente con Agenzia territorio Gratuite - Decennali Mantenimento degli standard di servizio all’utenza Definizione modalità interscambio per l’accessibilità e interoperabilità applicativa delle banche dati (vedi circolare n. 7 del 15.12.2006)- d.lgs. 82/2005 54 La nomina dei messi notificatori Comma 158 Il dirigente dell’ufficio competente Nomina con provvedimento formale COSA NOTIFICARE: • atti di accertamento dei tributi locali • procedure esecutive ex rd 369/1910 (ingiunzione fiscale) Uno o più messi notificatori • atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie (tariffe ed altro) 55 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia La scelta… Comma 159 LE POSSIBILITA’ Dipendenti dei soggetti affidatari ex art. 52 d.lgs.446/97 Dipendenti dell’amministrazione Altri soggetti ? con qualifica professionale, esperienza, capacità e affidabilità ? ? PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE CON SUPERAMENTO ESAME DI IDONEITA’ Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia 56 Competenza e limiti Comma 160 Competenza territoriale Direzione e coordinamento Ente locale o soggetto affidatario, che lo ha nominato DIVIETO DI SOSTITUZIONE O DELEGA AD ALTRI SOGGETTI 57 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia Il compenso dei notificatori Legge 3 agosto 1999 n. 265 Autonomia e ordinamento degli enti locali Art. 10 – Le pubbliche amministrazioni, per la notifica dei propri atti, qualora non sia possibile notificare a mezzo servizio postale o nelle altre forme previste dalla legge, possono avvalersi dei messi comunali. Al Comune che vi provvede spetta, per ogni atto notificato, oltre alle spese postali, una somma che viene determinata con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno. 58 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia Il decreto ministeriale D.M. 3 ottobre 2006 (G.U. 254 del 31.10.06) art. 1 (in vigore dal 1°/4/2006) (sostituisce il d.m.6.8.03 – dal 1°aprile 03 – euro 5,56) euro 5,88 (aggiornato ogni 3 anni in relazione all’indice ISTAT) spese di racc.ta a.r. (in caso di notifica ex art. 140 c.p.c.) Sono a carico degli enti che indicono elezioni e referendum (Stato, Regioni, Province) le spese per le notificazioni delle relative consultazioni. Sono a carico dei Comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta ed alla revisione delle liste elettorali . L’ente locale richiede, ogni semestre, alle singole amministrazioni richiedenti la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti allegando documentazione giustificativa. 59 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia La ripetibilità delle spese di notifica Circolare Min.Economia 31 gennaio 2001 n.11/E la notificazione è onerosa e il relativo costo deve essere recuperato nei confronti dei destinatari degli atti notificati. Decreto Ministero Finanze – 8 gennaio 2001 – criteri: Sono ripetibili: • le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della legge n. 890 del 1982 (notificazione a mezzo posta) •le spese derivanti dall’esecuzione degli articoli 137 e ss. c.p.c. ai sensi dell’art. 60 del dpr 600/73 (notificazione atti al contribuente) •le spese derivanti dall’applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative. Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia 60 Ammontare delle spese ripetibili nei confronti del destinatario dell’anno notificato euro 3,10 – per le notificazioni a mezzo racc.ta a.r. euro 5,16 - per le notificazioni: 1) “personali”, effettuate dai messi comunali o speciali 2) effettuate a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari, o dagli ufficiali giudiziari, messi comunali o messi speciali autorizzati dall’A.F., ai sensi dell’art. 14 della legge 890 del 1982. 61 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia Spese non ripetibili 1) le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l’amministrazione è tenuta su richiesta; 2) le spese per la comunicazione di qualsiasi atto. La Circolare 11/2001 detta principi fondamentali da seguire per le notifiche e le relative spese. 62 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia Applicabilità del d.m.8.1.2001 agli enti locali In quanto sono principi generali dettati per il rispetto del principio di eguaglianza di trattamento e per il rispetto dello Statuto del contribuente. Ministero Finanze nota n. 2753/2001/DPF/UFF 63 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia fine 64 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia