Nozione (2325 c.c.)
•
•
•
•
Solo la società con il suo patrimonio
risponde delle obbligazioni sociali
Le quote di partecipazione sono
rappresentate da azioni
La denominazione sociale deve
contenere l’espressione s.p.a.
Capitale sociale non inferiore a 100.000
euro
Condizioni di costituzione
•
•
•
•
•
•
Atto pubblico
Sottoscrizione per intero del capitale sociale
Versamento dei tre decimi dei conferimenti
in denaro
Le somme non possono essere consegnate
agli amministratori fino al momento
dell’iscrizione nel registro delle imprese
Iscrizione a cura del notaio
Con l’iscrizione si acquista la personalità
giuridica
Atti compiuti prima
dell’iscrizione
•
•
•
Se compiuti in nome della società sono
solidalmente e illimitatamente
responsabili verso i terzi coloro che
hanno agito
Emissione e vendita di azioni prima
dell’iscrizione sono nulle
Disciplina speciale per società
costituita con pubblica sottoscrizione
Conferimenti (2342 c.c.)
•
•
•
•
In denaro, se nell’atto costitutivo
non è stabilito diversamente
Possono essere conferiti beni o
crediti, con particolari modalità
Valgono le regole generali
Non possono essere conferiti
servizi o prestazioni d’opera
Conferimenti in natura
•
Relazione di stima di un esperto
designato dal Tribunale, contenente:
•
Descrizione dei beni o crediti
Valore attribuito
Criteri seguiti
•
•
•
•
•
Entro 6 mesi amministratori e sindaci
devono compiere una verifica
Le azioni sono inalienabili e restano
depositate presso la società
Se vi sono fondati motivi deve essere
effettuata una revisione della stima
Revisione della stima
•
Se il valore dei beni o crediti è inferiore
di oltre 1/5 a quello risultante dalla
relazione, il socio può:
•
Recedere dalla società
Restare socio con una partecipazione ridotta
Conferire la quota mancante, in denaro
•
•
•
Nei primi due casi, dovrà essere
deliberata una riduzione (totale o
parziale) del capitale, con annullamento delle azioni
Acquisti sospetti (2343 bis)
•
•
•
•
Acquisto, da parte della società, di beni
o crediti di promotori, fondatori, soci,
amministratori, di valore non inferiore
al 10% del capitale sociale, nei due
anni successivi alla costituzione.
Occorre:
Approvazione dell’assemblea
Relazione di stima
Eventuale revisione della stima
•
•
•
•
•
•
Azioni
Non possono essere emesse al di sotto
del valore nominale
sono indivisibili, di uguale valore e
attribuiscono uguali diritti
possono tuttavia esistere azioni con
diritti diversi. Le più importanti sono:
azioni privilegiate (possono avere
diritto di voto solo in ass. straordinaria)
azioni di risparmio
il diritto di voto spetta al creditore
pignoratizio e all’usufruttuario
Operazioni sulle azioni
•
•
•
•
Chi cede azioni non liberate è obbligato
in solido con l’acquirente (per 3 anni)
per i versamenti ancora dovuti.
Va escusso prima l’acquirente
divieto di sottoscrizione, anche
indiretta, di azioni proprie. Se accade,
le azioni devono essere liberate
divieto di accordare prestiti o garanzie
per la sottoscrizione o l’acquisto di
azioni proprie
Acquisto di azioni proprie
•
•
•
Possibile solo nei limiti delle riserve
disponibili e degli utili distribuibili
solo se interamente liberate
autorizzazione dell’assemblea, su:
numero massimo e minimo
corrispettivo massimo e minimo
durata dell’autorizzazione (non superiore
a 18 mesi)
•
valore nominale complessivo non
superiore al 10% del capitale,
comprese le azioni delle controllate
… continua
•
•
•
Le azioni acquistate in violazione
delle regole sopra indicate devono
essere vendute entro 1 anno,
secondo modalità dettate
dall’assemblea
altrimenti vanno annullate, con
riduzione del capitale
le disposizioni si applicano anche
agli acquisti fatti attraverso terzi o
fiduciari
Eccezioni al divieto
•
•
•
•
Non si applica se le azioni sono
acquistate:
in esecuzione di una delibera di
riduzione del capitale con riscatto e
annullamento di azioni
a titolo gratuito
per successione universale o a
seguito di fusione
per esecuzione forzata volta a
soddisfare un credito della società
Regime delle azioni proprie
Gli amministratori non possono
disporne senza approvazione
dell’assemblea
Non hanno diritto:
•
agli utili (attribuito alle altre)
•
di voto (contano però per i
quorum costitutivi)
A bilancio, va costituita una riserva
indisponibile di ammontare pari al
loro valore iscritto all’attivo
Controllo (2359)
maggioritario: 50% + 1 delle azioni
ordinarie
• di fatto: voti sufficienti per avere
un’influenza dominante nell’assemblea
ordinaria
• contrattuale: contratti di dominanza (in
Italia non esistono) - altri contratti?
valgono le regole delle azioni proprie
società collegate: quando c’è
un’influenza notevole (1/5 delle azioni
ordinarie o 1/10 se quotate)
•
Sottoscrizione intragruppo
•
•
•
•
La controllata non può sottoscrivere
azioni o quote della controllante
se si viola il divieto, le azioni vanno
liberate dagli amministratori
in generale, divieto di sottoscrizione
reciproca di azioni, per evitare aumenti
fittizi del capitale
divieto di assumere partecipazioni che
portino ad una sostanziale modifica
dell’oggetto sociale (2361)
Unico azionista (2362)
•
•
•
•
Responsabilità illimitata per gli
obblighi sorti nel periodo in cui
un’unica persona detiene tutte le azioni
prima, per “persona” si intendeva solo
una persona fisica, ora non più
non si applica al caso in cui un socio
detenga anche una sola azione, salvo il
caso di “partecipazione simulata”
lettere di patronage (forti e deboli)
Assemblea
Competenza limitata (2364) - non è
l’organo sovrano della s.p.a.
1) approvazione del bilancio
2) nomina e revoca di amministratori,
sindaci, presidente del coll. sindacale
3) determinazione compensi
4) azione di responsabilità
5) altre materie indicate nello statuto o
dagli amministratori
•
Assemblea straordinaria
Competenze tassative (2365):
1) modifiche dell’atto costitutivo
2) emissione di obbligazioni
3) nomina, revoca e determinazione dei
poteri dei liquidatori
4) proposte di concordato preventivo,
concordato fallimentare e
amministrazione controllata
 il verbale è redatto da un notaio

Convocazione
Atto discrezionale degli amministratori,
salvi i casi in cui è obbligatoria:
1) una volta l’anno, per approvare il
bilancio, entro 4 mesi (6 se vi sono
“particolari esigenze”) dalla chiusura
dell’esercizio
2) su richiesta di soci che detengono
almeno il 20% (10% nelle quotate) del
capitale, con o.d.g. (altrimenti è il
Presidente del Tribunale che nomina il
Presidente dell’assemblea)

Formalità di convocazione



Avviso con giorno, ora, luogo, o.d.g.
Pubblicazione su Gazz. Uff. con almeno 15
giorni (30 nelle quotate) di preavviso
Assemblea totalitaria (2366, 3° comma):
valida anche senza convocazione se sono
presenti tutti i soci, tutti gli amministratori e
tutti i sindaci.
Chiunque si può opporre alla trattazione di
argomenti su cui non si ritiene
sufficientemente informato
Quorum



Ordinaria (2368): devono essere
presenti soci (no azioni a voto limitato)
che hanno almeno 1/2 del capitale
delibere a maggioranza assoluta
Straordinaria: delibere a maggioranza
del capitale sociale (2/3 dei presenti
nelle quotate)
Seconda convocazione: in altro giorno
nessun quorum costitutivo
1/3 capitale per la straordinaria



Straordinaria: anche in seconda
convocazione il quorum deliberativo è
di 1/2 del capitale per: modifiche
oggetto sociale, trasformazione,
scioglimento anticipato, trasferimento
sede all’estero, emissione azioni
privilegiate (2369)
terza convocazione: solo per le quotate
(126 TUF): quorum costitutivo 1/5
capitale - deliberativo 2/3 presenti
salve maggioranze più elevate previste
nell’atto costitutivo
Rappresentanza



Va conferita per iscritto, solo per singole
assemblee
No deleghe in bianco
Limiti quantitativi alla rappresentanza.
Nelle quotate:

sollecitazione
intermediario (SIM, SICAV, banche) con +1% delle
azioni ordinarie - adesione con delega

associazioni di azionisti
almeno 50 persone con - 0,1% di azioni ciascuna rappresentanza - voto anche divergente
Conflitto di interessi
Il socio in conflitto di interessi non può
votare
L’amministratore non vota nelle delibere
sulla sua responsabilità
La delibera assunto con il voto di un
socio in conflitto di interessi è
annullabile se:
 il voto era decisivo
 la delibera è idonea ad arrecare danno
alla società
Delibere assembleari
Vincolano tutti i soci, anche se assenti
o dissenzienti (2377)
 Delibere annullabili (2377, 2° comma):
contrarie alla legge o all’atto costitutivo
legittimati all’impugnativa: soci assenti e
dissenzienti, amministratori, sindaci
termine di decadenza: tre mesi dalla
delibera o dall’iscrizione
possibilità di sanatoria
salvi i diritti dei terzi di buona fede

Delibere nulle (2379)






Oggetto (della delibera) illecito o
impossibile
1421: legittimazione a chiunque ne
abbia interesse - rilevabile d’ufficio
1422: non c’è prescrizione
1423: la nullità è insanabile
la declaratoria di nullità ha effetto
verso i terzi, anche di buona fede
inesistenza: l’atto non è qualificabile
come delibera assembleare
Amministratori






Competenza esclusiva sugli atti di
gestione della società
Competenti anche sulle materie
delegate dall’assemblea
Amm. Unico o Consiglio di
amministrazione
Amministrazione disgiuntiva, salve
diverse regole nel contratto sociale
Compenso determinato dall’assemblea
Rapporto di parasubordinazione
Invalidità delle delibere


a)
b)

Se c’è conflitto di interessi,
l’amministratore deve astenersi dalla
votazione nel CdA
Se non lo fa, la delibera è nulla se:
Il suo voto è stato determinante
La delibera è idonea a creare un
danno in capo alla società
Problema del conflitto di interesse nei
gruppi
Responsabilità verso la società






Gli amministratori rispondono dei danni causati
alla società per aver agito senza la diligenza del
mandatario
E’possibile fare annotare il proprio dissenso per
essere esenti da colpa
L’azione di responsabilità può essere esercitata
solo dopo l’approvazione da parte dell’assemblea
ordinaria
Può essere deliberato il suo esercizio anche se
non è all’o.d.g.
Decide il Tribunale
Se c’è transazione, occorre l’approvazione
dell’assemblea
Revoca






Gli amministratori di una s.p.a. sono sempre
revocabili dall’assemblea
Rapporto fiduciario fra amministratori e la
maggioranza che li ha nominati
Se non c’è giusta causa (inadempienza ai doveri di
buona amministrazione, indipendentemente
dall’esistenza di un danno in capo alla società)
l’amministratore revocato va risarcito
Esempi: violazione divieto di concorrenza, voto in
conflitto di interessi
Risarcimento = mancato compenso
Se l’azione di responsabilità è approvata da 1/5 del
capitale sociale, gli amministratori sono revocati
di diritto
Comitato esecutivo




Possono essere delegate funzioni o
materie ad alcuni membri del CdA
(consiglieri delegati)
Gli altri amministratori rispondono in
via solidale, per colpa
C’è colpa se non si è vigilato con
sufficiente diligenza sull’operato dei
consiglieri delegati
Possibilità di far annotare il dissenso
Responsabilità verso i
creditori sociali



Solo per l’inosservanza degli obblighi
di conservazione del capitale
L’azione può essere esercitata solo se
il patrimonio sociale è insufficiente
Si prescrive in 5 anni (come l’azione
sociale di responsabilità) con
decorrenza dal giorno in cui i creditori
hanno avuto conoscenza dell’illecito
Responsabilità verso i terzi
Occorre che gli amministratori abbiano
commesso un illecito nel compimento
delle loro funzioni
 Occorre un danno diretto al patrimonio
del terzo
 Onere della prova a carico del terzo
In generale:
 Posizione analoga: direttori generali
 Il problema degli amministratori di fatto

Cessazione
Rinuncia comunicata per iscritto al
CdA e al Presidente del Collegio
Sindacale
Effetti dalla rinuncia:
 Immediato, se resta in carica la
maggioranza degli amministratori
 Dal momento in cui la maggioranza è
ricostituita, in caso contrario
 Iscrizione nel registro delle imprese,
entro 15 giorni

Sostituzione



Se viene meno la minoranza degli
amministratori, gli altri nominano quelli
mancanti per cooptazione, con delibera
approvata dal Collegio Sindacale. I nuovi
restano in carica fino alla prossima
assemblea
Se viene meno la maggioranza degli
amministratori, gli altri devono convocare
l’assemblea per la sostituzione. I nuovi
amministratori scadono con i vecchi
Se non ci sono più amministratori,
l’assemblea è convocata senza indugio dal
Collegio sindacale
Poteri di rappresentanza



Gli amministratori che ne sono dotati
possono compiere tutti gli atti rientranti
nell’oggetto sociale
Le limitazioni risultanti dall’atto costitutivo
non sono opponibili ai terzi, anche se
pubblicate nel registro delle imprese, salva
la prova che i terzi hanno agito
intenzionalmente a danno della società
L’estraneità degli atti degli amministratori
all’oggetto sociale (atti ultra vires) non è
opponibile ai terzi di buona fede
Collegio sindacale






Da 3 a 5 membri + 2 supplenti
se il capitale sociale è > 250.000 euro, devono
essere revisori dei conti
Cause di ineleggibilità: parenti e affini, soggetti
stipendiati dalla società o dalla controllante (2399)
Compenso predeterminato e invariabile
In caso di rinuncia o cessazione, subentrano i
supplenti fino alla prossima assemblea. I nuovi
sindaci scadono insieme ai vecchi.
Se con la nomina dei supplenti non si reintegra il
Collegio, occorre convocare l’assemblea per la
sua integrazione
Doveri dei sindaci








Vigilanza sull’amministrazione
Vigilanza sull’osservanza della legge e delle norme
statutarie
Accertamento della regolare tenuta delle scritture e della
corrispondenza del bilancio ad esse e alle regole di
valutazione del patrimonio (soc. revisione nelle quotate)
Accertamento della consistenza di cassa
Convocazione dell’assemblea, se gli amministratori non lo
fanno
Nelle quotate, devono riferire all’assemblea e alla CONSOB
sull’attività di vigilanza svolta
Partecipazione alle riunioni trimestrali del Collegio. Se un
sindaco manca ingiustificatamente due volte in un
esercizio, decade
Partecipazione alle riunioni del CdA e alle assemblee. Se
un sindaco manca 2 volte, decade
Poteri dei sindaci
Svolgimento di atti di ispezione e controllo
 Richiesta di notizie agli amministratori
sull’andamento delle operazioni sociali o di
singoli affari
 Partecipazione alle riunioni del Comitato
esecutivo
Responsabilità:
 propria, per insufficiente diligenza
 solidale con gli amministratori per loro fatti o
omissioni, quando il danno non si sarebbe
verificato se i sindaci avessero vigilato

Denunzia al Collegio
sindacale




Può essere fatta anche dal singolo socio
In questo caso: obbligo di tenerne conto
nella relazione all’assemblea
Se è fatta da 1/20 capitale sociale (1/50
nelle quotate) il Collegio deve indagare
senza ritardo e presentare conclusioni e
proposte all’assemblea
Se la denuncia appare fondata,
l’assemblea va convocata
immediatamente
Denunzia al Tribunale (2409)






Può essere fatta da soci che hanno 1/10
capitale sociale (1/20 nelle quotate) o dal p.m.
Oggetto: gravi irregolarità nell’adempimento
dei doveri da parte di amministratori o sindaci
Nelle quotate può essere fatta anche dal
Collegio sindacale e dalla CONSOB
Il Tribunale può disporre provvedimenti
cautelari e convocare l’assemblea.
Gli amministratori e i sindaci possono essere
revocati, con nomina di un amministratore
giudiziario, determinandone poteri e durata
L’amministratore giudiziario può esercitare
l’azione di responsabilità
Recesso (2437)
Spetta ai soci assenti o dissenzienti nelle delibere di



modifica dell’oggetto sociale
modifica del tipo sociale
trasferimento della sede all’estero
Hanno diritto al rimborso delle azioni


in proporzione al patrimonio sociale risultante dal
bilancio dell’ultimo esercizio
al prezzo medio dell’ultimo semestre, se il titolo è
quotato
Il recesso va comunicato:


entro 3 gg., dagli intervenuti in assemblea
entro 15 gg. dall’iscrizione della delibera, dagli assenti
Il recesso non può essere escluso o limitato
Aumento di capitale







Occorre che le azioni siano interamente liberate
Vanno versati i 3/10 all’atto della sottoscrizione
delle azioni di nuova emissione
Se c’è sovrapprezzo, va interamente versato
Ai titolari di azioni ordinarie e di obbligazioni
convertibili spetta un diritto di opzione in
proporzione ai titoli posseduti
Chi esercita il diritto di opzione ha prelazione sui
titoli inoptati.
Se la società è quotata, i diritti di opzione non
esercitati vanno offerti in borsa per almeno 5 gg.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni che, in
base alla delibera, sono liberate con conferimenti
in natura. Occorre la relazione di stima
Limitazione e esclusione
del diritto di opzione





E’ possibile solo se l’interesse della società lo
esige
Occorre l’approvazione di tanti soci che
rappresentino più del 50% del capitale
Relazione degli amministratori con indicazione dei
motivi
Approvazione del Collegio sindacale
Il prezzo di emissione va determinato in base al
patrimonio netto, tenendo conto dell’andamento
del titolo nell’ultimo semestre se la società è
quotata
Continua...



Se lo ha deliberato l’assemblea con le
maggioranze della straordinaria, vi può
essere esclusione del diritto di opzione per
non più di 1/4 delle azioni di nuova
emissione, ove siano offerte ai dipendenti
della società
Si considera che non vi sia limitazione o
esclusione se, in base alla delibera, le azioni
sono sottoscritte da banche o intermediari
finanziari per poi offrirle ai soci
In questo caso le azioni emesse non hanno
diritto di voto fino al momento dell’esercizio
del diritto di opzione
Aumento di capitale gratuito





Si può fare solo con imputazione a capitale di
riserve disponibili e di fondi speciali iscritti in
bilancio
Le nuove azioni vanno assegnate gratuitamente in
proporzione a quelle possedute
Oppure può essere aumentato il valore nominale
dei titoli in circolazione
La facoltà di aumentare una o più volte il capitale
(anche a pagamento), fino ad un ammontare
determinato, può essere delegata dall’assemblea,
per non più di 5 anni, agli amministratori
Il verbale della delibera del CdA va redatto dal
notaio. L’attestazione dell’esecuzione della
delibera va iscritta nel Registro delle imprese
Riduzione del capitale
per esuberanza





L’esuberanza si valuta rispetto al conseguimento
dell’oggetto sociale
Si attua liberando i soci dall’obbligo di versamento
dei decimi mancanti o con rimborso di capitale ai
soci, senza scendere al di sotto del minimo legale
(2327) e tenendo conto delle norme in tema di
obbligazioni (2412)
L’avviso di convocazione dell’assemblea deve
indicare ragioni e modalità della riduzione
Le azioni proprie devono essere <10% del capitale
Entro 3 mesi i creditori possono fare opposizione
al Tribunale, che può anche ordinare una garanzia
Riduzione del capitale
per perdite





Se riducono il capitale di oltre 1/3, gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea
Relazione amministratori + osservazioni del
Collegio sindacale depositate per 8 gg.
Se entro l’esercizio successivo la perdita non si
riduce al di sotto del terzo, l’assemblea che
approva il bilancio deve ridurre il capitale in base
alle perdite accertate o comunque da bilancio
Se il capitale si riduce al di sotto del minimo legale
la riduzione del capitale va deliberata subito, con
contemporaneo aumento oltre il minimo legale
Altrimenti, scioglimento o trasformazione
Obbligazioni
Ammontare del prestito non superiore al capitale
versato e esistente secondo l’ultimo bilancio
 Si può redigere un bilancio infrannuale
Il limite può essere superato se:
 Le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili
della società, fino a 2/3 del loro valore;
 L’eccedenza è garantita da titoli di stato, con scadenza
successiva al prestito, vincolati presso una banca;
 Ricorrono ragioni particolari di interesse economico
nazionale accertate dal governo.
La società che ha emesso il prestito non può ridurre il
capitale se non in proporzione alle obbligazioni
rimborsate. Se la riduzione dipende da perdite, la
riserva legale deve continuare a essere calcolata sul
capitale esistente all’emissione, fin quando capitale +
riserva = valore obbligazioni in circolazione

Assemblea degli obbligazionisti
Delibera su:
 Nomina e revoca del rappresentante comune
 Modifiche delle condizioni del prestito
 Proposte di amm. controllata e concordato
 Costituzione del fondo comune
 Altre materie di interesse degli obbligazionisti
Convocata dal rappresentante comune o su richiesta di
chi rappresenta 1/20 dei titoli non estinti
Si applicano le norme in tema di assemblea straordinaria
La società non vota per le obbligazioni proprie
Possono assistere amministratori e sindaci
Le delibere sono impugnabili davanti al Tribunale, in
contraddittorio con il rappresentante comune
Rappresentante comune
•
•
•
•
•
Può non essere un obbligazionista
Non può essere amministratore, sindaco,
dipendente della società, chi è ineleggibile
come amministratore
Dura in carica 3 anni e può essere rieletto
Provvede all’esecuzione delle delibere, cura gli
interessi comuni nei rapporti con la società,
può assistere alle assemblee della società, ha
la rappresentanza processuale degli
obbligazionisti
L’obbligazionista può comunque agire nei
confronti degli amministratori per i danni
direttamente conseguenti dalla sua condotta
Obbligazioni convertibili
•
•
•
•
•
•
L’assemblea deve determinare nella delibera il
rapporto di cambio, il periodo e le modalità della
conversione, che devono risultare dal titolo
Il capitale sociale deve essere interamente versato
Contestualmente va deliberato l’aumento di capitale
per un valore pari al valore nominale delle azioni
offerte in conversione
Finché non sono scaduti i termini per la conversione,
la società non può ridurre il capitale né modificare le
disposizioni statutarie sulla ripartizione degli utili,
salva concessione del diritto di conversione anticipata
Agli obbligazionisti convertibili spetta il diritto di
opzione in caso di aumento del capitale a pagamento
In caso di aumento di capitale gratuito o di riduzione
per perdite, il rapporto di cambio è modificato
Dividendi
•
•
•
•
•
•
•
Deliberati dall’assemblea che approva il bilancio,
dedotta la riserva legale (5%) e quelle statutarie
Gli utili devono essere realmente conseguiti e
risultanti da bilancio approvato
Non sono distribuibili se ci sono perdite di capitale,
finché questo non sia reintegrato o ridotto
I dividendi erogati in violazione di queste norme non
possono essere richiesti se percepiti in buona fede
Acconti sui dividendi possono essere distribuiti da
società con revisione contabile obbligatoria, se
previsto dallo statuto e se deliberato dagli amministr.
Non è possibile la distribuzione se risultano perdite
Ammontare non superiore alla minor somma fra utili
conseguiti nell’esercizio precedente (meno riserve) e
riserve disponibili
Scioglimento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1) Decorso del termine indicato nell’atto costitutivo
non prorogato dall’assemblea straordinaria
2) Conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità
definitiva di conseguirlo
3) Impossibilità di funzionamento dell’assemblea
accertata dal Presidente del Tribunale
4) Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale
5) Azioni a voto limitato > 50% del capitale senza che il
rapporto sia ristabilito
6) Declaratoria giudiziale di nullità ex art. 2332
7) Delibera di scioglimento anticipato
8) Fallimento o liquidazione coatta amministrativa
9) Eventuali altri casi stabiliti dallo statuto
Effetti dello scioglimento
•
•
•
•
Opera di diritto, ponendo la società in
liquidazione dal momento in cui si verifica la
causa di scioglimento
Gli amministratori restano in carica fino alla
nomina dei liquidatori, dovendo convocare a
tal fine l’assemblea straordinaria
Sono responsabili dell’integrità del patrimonio
sociale fino al passaggio di consegne
Non possono intraprendere nuove operazioni
di natura non liquidatoria. Se lo fanno, ne
sono illimitatamente e solidalmente
responsabili
Liquidatori
•
•
•
•
•
•
•
Nominati dall’assemblea straordinaria o, se non si
raggiungono le maggioranze, dal Presidente del
Tribunale, che li nomina direttamente nel caso di
scioglimento per nullità della società
Revocabili dall’assemblea e, per giusta causa, dal
Tribunale
Gli obblighi sono quelli dei liquidatori di s.n.c.
Non possono ripartire somme fra i soci fino a quando
non siano stati pagati i creditori o accantonate le
somme per pagarli
Se non ci sono soldi, devono chiedere ai soci il
versamento dei decimi mancanti
Devono redigere il bilancio finale di liquidazione, con il
piano di riparto fra i soci
Approvazione tacita se nessun socio ha fatto reclamo
al Tribunale entro 3 mesi
Estinzione della società
Se residuano creditori insoddisfatti dopo il
riparto finale, possono rivolgersi alla società,
in persona dei liquidatori, se non c’è stata la
cancellazione dal registro delle imprese.
Se questa è avvenuta, possono agire:
• nei confronti di ciascuno dei soci, nei limiti
delle somme percepite in fase di riparto
• nei confronti dei liquidatori, se il mancato
pagamento è dipeso da loro colpa
Secondo la giurisprudenza, anche se c’è stata la
cancellazione dal registro la società non cessa
di esistere fino a quando non sia stato
soddisfatto l’ultimo creditore
Trasformazione
Cambiamento del tipo di società
E’ sempre possibile, a certe condizioni, salvo che da
società cooperative a società di capitali. E’ invece
possibile trasformare un consorzio in soc. consortile
Da s.n.c. a società di capitali:
• consenso di tutti i soci
• atto pubblico, relazione di stima, capitale minimo
• viene meno la responsabilità illimitata solo per le
obbligazioni sorte dopo la trasformazione
• i soci sono liberati solo se i creditori hanno
acconsentito alla trasformazione
• il consenso è presunto se i creditori non hanno negato
la loro adesione entro 30 gg. dalla ricezione della
raccomandata con cui la trasformazione è stata loro
comunicata
Da società di capitali a società
di persone
Delibera dell’assemblea straordinaria con
le maggioranze rafforzate necessarie per
le modifiche dell’atto costitutivo
Ai soci assenti o dissenzienti spetta il
diritto di recesso
Gli effetti non sono direttamente
disciplinati dalla legge
I soci diventano illimitatamente
responsabili anche per le obbligazioni
sorte prima della trasformazione (2269)
Fusione
Si può realizzare in due modi:
•
•
le società A e B scompaiono e in loro luogo sorge la
società C (fusione in senso stretto)
la società B scompare e viene assorbita dalla società
A (fusione per incorporazione)
Può avvenire fra società dello stesso tipo
(omogenea) o di tipo diverso (eterogenea)
• la fusione eterogenea deve rispettare anche le
norme in tema di trasformazione. Inoltre, ai
soci assenti e dissenzienti spetta il diritto di
recesso
Il procedimento di fusione si articola in due fasi:
•
•
delibera di fusione
atto di fusione
Delibera di fusione
Adottata dall’assemblea straordinaria di ciascuna
delle società partecipanti
• Progetto di fusione, predisposto dagli
amministratori, contenente il rapporto di cambio,
determinato in base al rapporto fra il valore dei
patrimoni delle società
• Va inoltre redatta una situazione patrimoniale di
ciascuna società al momento della fusione (c.d.
“bilancio di fusione”)
• La fusione può essere attuata solo dopo 3 mesi
dall’iscrizione della delibera nel registro delle
imprese
• Entro quel termine i creditori possono fare
opposizione, che sospende l’esecuzione della
delibera, salvo che il Tribunale decida altrimenti
Atto di fusione
Stipulato per atto pubblico dai legali
rappresentanti delle società interessate
• va iscritto nel registro delle imprese del luogo
in cui ha sede la società risultante dalla
fusione
• dopo l’atto di fusione, le decisioni del Tribunale
di invalidità delle delibere di fusione non
determinano l’invalidità della delibera, ma solo
un obbligo di risarcimento del danno
• la società risultante dalla fusione subentra in
tutti gli obblighi e diritti di ciascuna delle
società partecipanti alla fusione
• si ha facoltà di conversione anticipata delle
obbligazioni convertibili
Scissione
•
•
•
•
•
Progetto di scissione, predisposto dagli
amministratori, con descrizione degli elementi
dell’attivo da imputare a ciascuna società
risultante dalla scissione
Se la destinazione di un elemento non è
desumibile dal progetto, esso viene ripartito fra le
società in proporzione alle quote di patrimonio
netto trasferite a ciascuna di esse secondo il
rapporto di cambio
Degli elementi del passivo non imputati ad una
società rispondono in solido tutte le società
La scissione ha effetto dall’ultima iscrizione
Nei rapporti interni, ogni società è responsabile
dei debiti della scissa nei limiti del patrimonio a lei
imputato
O.p.a. volontaria
Preventiva comunicazione alla CONSOB con tutte
le informazioni necessarie per formarsi un fondato
giudizio dell’offerta
• La CONSOB può sospenderla o farla decadere.
Inoltre, regolamenta il contenuto del documento
da pubblicare e le modalità di pubblicazione, il
modo in cui dare trasparenza alle informazioni, le
offerte in aumento e quelle concorrenti senza
limitare il numero dei rilanci
Passivity rule
•
•
•
Contromisure (poison pills) sono adottabili solo se
autorizzate dall’assemblea con approvazione di almeno
30% del capitale
I termini e le modalità di convocazione sono disciplinati
con regolamento del Ministero della Giustizia, sentita la
CONSOB.
totalitaria
•
•
O.p.a. obbligatorie
Deve lanciarla chi possiede, in base ad acquisti a titolo oneroso, in
borsa o fuori borsa, una partecipazione > 30% del capitale, salvo
che l’abbia acquisita a seguito di un’o.p.a. volontaria
Va lanciata entro 30 gg. ad un prezzo non inferiore alla media fra il
valore medio delle quotazioni degli ultimi 12 mesi e il prezzo più
alto pagato per acquistare fuori mercato azioni ordinarie
preventiva
•
•
•
Evita di lanciare la totalitaria. Occorre che il 30% sia stato acquisito
con un’o.p.a. relativa a + 60% delle ordinarie.
Condizioni negative: no acquisti > 1% negli ultimi 12 mesi; o.p.a.
approvata da 50% del capitale ordinario, escluse le azioni della
controlIante; autorizzazione della CONSOB
Se nei 12 mesi successivi alla chiusura della preventiva l’offerente
acquista +1%, o se la società delibera una fusione o scissione,
occorre lanciare la totalitaria
residuale
•
Va lanciata da chi ha +90%, al prezzo indicato dalla CONSOB, a
meno che in 4 mesi non ripristini un flottante sufficiente
Clausole e intese particolari
Clausole limitative della circolazione
delle azioni
Clausole di gradimento
•
Vietate se di mero gradimento
Clausole di prelazione
•
Non possono essere introdotte senza il consenso
di tutti i soci?
Patti parasociali
Sindacati di voto
Sindacati di blocco
•
Si sciolgono in occasione del lancio di un’o.p.a.
Consorzio
Contratto con il quale 2 o più imprenditori istituiscono
•
•
•
•
un’organizzazione comune per la gestione di certe fasi
della loro attività
Durata: 10 anni salva diversa previsione
Delibere a maggioranza, impugnabili davanti all’autorità
giudiziaria entro 30 gg. dai consorziati assenti o dissenz.
Le modifiche al contratto vanno deliberate all’unanimità
I rappresentanti rispondono secondo le regole del mandato
Con attività esterna
•
•
•
•
Iscrizione nel registro delle imprese; bilancio
Fondo consortile: indivisibile e inattaccabile dai creditori
dei consorziati
Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio,
risponde solo il fondo consortile; per quelle assunte in
nome di singoli consorziati, rispondono questi in solido
con il fondo consortile.
Società consortili. GEIE. Associazioni temporanee.
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