N. 01/05
COMUNE DI CAMPONOGARA
CORPO POLIZIA LOCALE
REGIONE VENETO
INFORMAZIONI UTILI
ALLA CITTADINANZA
CORPO POLIZIA LOCALE
Piazza Mazzini, 1 • 30010 CAMPONOGARA (VE)
Tel. 041.5139944 - 45 • Fax 041.5139952
E-mail: [email protected]
(Realizzato con il contributo della Regione del Veneto)
PREFAZIONE
Vista l’ottima riuscita e l’apprezzamento della cittadinanza per la precedente analoga iniziativa l’Amministrazione Comunale, d’intesa con il Corpo
di Polizia Locale, ha deliberato la programmazione di indirizzo per l’anno
in corso delle attività della Polizia Locale concretizzando la realizzazione di
una seconda edizione del fascicolo “Informazioni Utili alla Cittadinanza”.
Anche questa edizione comprende n. 3 spedizioni che verranno recapitate, tramite servizio postale, a tutte le famiglie, attività e servizi esistenti nel
territorio comunale, nell’arco temporale di mesi tre.
Come consuetudine si intende porre a conoscenza l’utenza sulle varie
modifiche del codice della strada nonché su altre tipologie di informazioni
relative al “bollino blu”, conseguimento del “patentino” per i ciclomotori,
devianza giovanile, “divieto di fumo”, “detenzione di animali”, conoscenza
della segnaletica stradale e quant’altro possa essere utile in via generale.
Tali iniziative comportano una maggiore rilevanza di comunicazione ed
informazione tra il cittadino e coloro che sono preposti al controllo del territorio anche se tale lavoro può sembrare ingrato e non condivisibile.
Colgo l’occasione per ringraziare quanti hanno aderito, anche se in
maniera diversa, alla realizzazione della presente iniziativa: Amministrazione Comunale di Camponogara, Regione del Veneto - Dipartimento Sicurezza e Polizia Locale, Banca del Veneziano ed appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Camponogara.
Nell’intento di fare cosa gradita, porgo i più cordiali saluti.
IL COMANDANTE
Diego Trolese
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DIVIETO DI FUMO
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA
Il divieto di fumo si applica su tutti i locali:
chiusi pubblici;
chiusi privati aperti ad utenti o al pubblico (bar e ristoranti, circoli privati e tutti i
locali di intrattenimento, come le discoteche e quelli ad essi assimilati, come le
palestre, le sale corse, le sale giuoco, le sale video games, le sale bingo, cinema, e
teatri);
Per quelli pubblici, poi, il comma 10 dell’art. 51 della Legge n. 3/2003 mantiene
immodificate le attuali disposizioni in materia, restando così confermato il divieto
totale di fumo in:
- Scuole;
- Ospedali;
- Uffici della pubblica amministrazione,
- Autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e privati concessionari
di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone;
- Taxi;
- Metropolitane;
- Treni;
- Sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofilotranviarie e
portuali-marittime;
- Biblioteche;
- Musei;
- Pinacoteche.
L’intero impianto normativo distingue le strutture private o “locali condotti da privati” dalle strutture pubbliche che comprendono anche i locali di privati esercenti
servizi pubblici, individuando a seconda dei casi i vari soggetti del procedimento
sanzionatorio.
Ai soggetti responsabili della struttura privata o sui loro delegati ricadono gli obblighi di:
- Esporre i cartelli;
- Richiamare formalmente i trasgressori all’osservanza del divieto di fumare;
- Segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei
trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione
della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.
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Ai dirigenti di strutture amministrative e di servizio di locali di pubbliche amministrazioni, aziende e agenzie pubbliche compete l’obbligo:
- Di apposizione del relativo cartello;
- Di vigilare sull’osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni, ad
eccezione dei casi in cui siano individuati, con atto formale soggetti diversi.
Il potere di accertamento spetta in ogni caso:
a) SU RICHIESTA dei responsabili o di chiunque altro:
- ai soggetti incaricati della vigilanza e contestazione;
- al personale dei Corpi di Polizia Amministrativa Locale;
- alle guardie giurate espressamente adibite a tale servizio;
b) D’INIZIATIVA:
- agli Ufficiali ed Agenti di P.G.
Nel caso del fumatore al bar o al ristorante, al conduttore spetta l’obbligo di vigilare e di segnalare l’infrazione, mentre il potere di accertamento e contestazione
spetta ai soggetti sopra elencati.
Ma cosa accade se durante l’arrivo di tali soggetti il trasgressore finisce la sigaretta?
Nel campo delle violazioni amministrative l’accertamento di una violazione può
avvenire in modo diretto, mediante visione diretta del fatto da parte dell’agente
accertatore, ovvero in modo indiretto, mediante inequivocabile deduzione basata su
elementi oggettivi.
Nel caso di specie pare quindi logico sostenere che la semplice dichiarazione del
conduttore di un locale non sia sufficiente a far “scattare il verbale”, in quanto
soggetto non qualificato.
SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE
PER I TRASGRESSORI:
Le sanzioni sono disciplinate dall’art. 1 della Legge 11.11.1975 n. 584 e successive
modificazioni:
Art. 7 (art. così sostituito dall’art. 52, c. 20, della Legge 28.12.2001, n. 448 poi
modificato dall’art. 1. c. 189, della Legge 30.12.2004, n. 311; art.51 L.3/2003).
1. I trasgressori alle disposizioni dell’art. 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 27,50 a Euro 275,00 – pagamento
in misura ridotta Euro 55,00 -; la misura della sanzione è raddoppiata qualora
la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
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2. Ai soggetti incaricati di assicurare il divieto di fumare in determinati locali, che
non ne curino l’osservanza verrà applicata la sanzione amministrativa da Euro
220,00 a Euro 2200,00 – pagamento in misura ridotta Euro 440,00 -.
GUIDA DI CICLOMOTORI CERTIFICATO
DI IDONEITA’ ALLA GUIDA PER I MINORI DI ANNI 18
A DECORRERE DAL 01.07.2004
Art. 116 c. 1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto
14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.
Art. 116 c. 11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal
caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i Trasporti Terrestri.
I giovani che frequentano scuole statali e non statali di istruzione secondaria
possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all’interno della scuola,
nell’ambito dell’autonomia scolastica.
Ai fini dell’organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare,
anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del
Dipartimento per i Trasporti Terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con
comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in
attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente
da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati
in ambito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e dall’operatore responsabile della gestione dei corsi.
La sanzione prevista per il minore, che circola con un ciclomotore senza
aver conseguito il certificato di idoneità tecnica è pari a € 516,00, il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni e il documento di
circolazione viene trattenuto. Il verbale (trattandosi di minore), verrà contestato, ovvero notificato se non presente e prontamente reperibile, all’esercente la potestà genitoriale sul minore che deve essere indicato nello
stesso verbale.
Il Corpo di Polizia Locale coopera con l’Istituto comprensivo di Scuole
Materna Elementare e Medie per la realizzazione dei corsi per il conseguimento del certificato di idoneità tecnica per la guida dei ciclomotori.
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GUIDA DI CICLOMOTORI CERTIFICATO
DI IDONEITA’ ALLA GUIDA PER MAGGIORI DI ANNI 18
A DECORRERE DAL 01.07.2005
Dal 01.07.2005 l’obbligo del “patentino” viene esteso anche per i maggiorenni che
non siano titolari di patente di guida. Gli stessi possono accedere agli esami direttamente presso gli Uffici Provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri senza
obbligo di seguire un corso. Attualmente la sanzione per la mancanza, secondo il
comma 13 bis. dell’art. 116 è prevista solo per i minorenni.
USO DEI DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI
ILLUMINAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
Art. 152 cc. 1 e 3 i veicoli a motore che circolano fuori dai centri abitati (anche
dentro se trattasi di ciclomotori e motocicli) devono tenere sempre accesi, anche di
giorno, i proiettori anabbaglianti, le luci di posizione e di targa e, se prescritte, d’ingombro. Dentro i centri abitati l’uso è facoltativo a meno che il veicolo non trasporti
feriti (v. art. 153, c. 2). Sanzione € 35,00 – Punti 1.
Art. 153 cc. 2 e 11 il conducente del veicolo che trasporta un ferito (ovvero un
ammalato grave) deve obbligatoriamente tenere accesi i proiettori anabbaglianti.
Sanzioni € 35.00 – Punti 1.
CENTRO ABITATO: il Codice della Strada prevede che l’area del Centro Abitato
è delimitata dai cartelli bianchi di capoluogo, frazione o località.
USO DEI GIUBBOTTI /BRETELLE RETRORIFLETTENTI
L’art. 162 cc. 4bis/ter. e 5 impone ai conducenti dei veicoli fermi al margine della
carreggiata (o su corsia di emergenza o su piazzola di sosta), fuori dal centro abitato,
in condizioni da non poter essere scorti a sufficiente distanza da chi sopraggiunge da
tergo, di indossare il giubbotto (o bretelle) retroriflettenti ad alta visibilità.
SANZIONE pecuniaria prevista. € 35,00 – Punti 2.
PATENTE A PUNTI
Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2005, e la successiva circolare del
Ministero dell’Interno n. 300/A/1/41236/ 109/16/1 del 04.02.2005, ci sono state
delle disposizioni correttive per l’applicazione della disciplina della patente a punti. Nello specifico:
In tutti i verbali notificati a partire dalla data di pubblicazione della suddetta
sentenza, qualora il trasgressore non sia stato identificato, verrà richiesto al proprietario del veicolo ovvero al locatario, all’usufruttuario, all’acquirente ecc. di
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fornire, dall’organo di polizia che procede, le generalità del conducente alla
guida al momento dell’infrazione per provvedere alla decurtazione dei punti
previsti dall’infrazione; i tempi previsti per l’esibizione e comunicazione sono
di gg. 30.
Se entro i predetti 30 giorni non vengono fornite le generalità del trasgressore,
verrà applicata a carico del proprietario del veicolo (privato o ditta), la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all’art. 180 c. 8, pari a € 357,00, tramite l’invio di ulteriore verbale di contravvenzione.
LIMITI DI VELOCITA’ NEL TERRITORIO
Su tutto il territorio comunale, compresi i Centri Abitati, vige il limite di velocità di
50 Kmh, ad esclusione delle zone residenziali ove il limite è di 30 Kmh.
I centri abitati sono segnalati dagli appositi cartelli rettangolari a sfondo bianco, sui
quali sono scritti il nome del paese, della frazione o della località per es. “Località
PILA” oppure “PROZZOLO” etc.
Si ricorda che il Codice della Strada non prevede più l’obbligo di segnalare il limite di 50 Kmh. all’interno dei centri abitati.
Rimangono attualmente esclusi i limiti relativi alle strade provinciali, nei tratti
esterni al centro abitato, la cui regolamentazione è di competenza della Provincia di
Venezia.
NUMERI UTILI
CARABINIERI
112
GUARDIA DI FINANZA 117
PRONTO SOCCORSO
118
POLIZIA LOCALE (Camponogara)
PROTEZIONE CIVILE (Camponogara)
ARPAV (Mestre-Venezia)
POLIZIA DI STATO 113
VIGILI DEL FUOCO 115
TEL. 041 5139944
TEL. 041 5158163
TEL. 041 5445511
Orari apertura al pubblico Corpo Polizia Locale:
tutti i giorni, escluso festivi,
dalle ore 08.30 alle ore 10.00
dalle ore 12.00 alle ore 13.00
Edizione aggiornata al 06.2005
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Esempio:
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libretto 3 - Comune di Camponogara