Consulenza e Formazione per ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro certificata UNI EN ISO 9001:2008 – n° 5545/01/S Laboratorio analisi, ricerche chimiche e batteriologiche Incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno Struttura accreditata Regione Piemonte per erogazione corsi di formazione – n° 765/001 CIRCOLARE n° 05/2015 Alla cortese att.ne del: - Datore di lavoro Responsabile Ambiente e/o Sicurezza ADEMPIMENTI AMBIENTE Aggiornamento normativo IMPIANTI TERMICI – LIBRETTO DI IMPIANTO Per ricevere ulteriori informazioni lo studio resta a Vs. disposizione dal lunedì al venerdì - orario: 9.00 / 12.30 - 14.30 / 18.00 Filename: 05_2015_nuovo libretto impianto.docx Sede legale e operativa: C.so Indipendenza, 53 – 10086 RIVAROLO Can.se (TO) tel. 0124.28436 – fax 0124.25909 sito web www.studiochiono.it – email [email protected] codice fiscale e partita iva 09939360013 - pag. 1 di 3 – LIBRETTO IMPIANTI TERMICI A partire dal 15 ottobre 2014, tutti gli impianti termici (climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione acqua calda sanitaria, caldaie, pannelli solari, etc…), esistenti e di nuova installazione, indipendentemente dalla loro potenza termica, devono essere muniti di un “libretto di impianto” (DPR 74/2013). Da tale data, infatti, in occasione dell’installazione o degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione si dovrà redigere un libretto d’impianto che andrà aggiornato o integrato ogni qualvolta sia necessario. Tutti i libretti redatti dovranno essere inviati telematicamente al Catasto Impianti Termici regionale (CIT), direttamente da chi ne effettua la compilazione, con le seguenti modalità: • • per i nuovi impianti la compilazione avverrà all’atto della prima messa in servizio a cura dell’impresa installatrice; per gli impianti già esistenti la compilazione verrà effettuata dal manutentore (o eventuale terzo responsabile se presente) al momento della prima manutenzione utile programmata. TUTTI I RESPONSABILI DI NUOVI IMPIANTI O DI IMPIANTI ESISTENTI, DEVONO OBBLIGATORIAMENTE METTERE A DISPOSIZIONE DEL MANUTENTORE/INSTALLATORE TUTTI I DATI E I DOCUMENTI NECESSARI PREVISTI DALLA NORMATIVA PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO. I dati che bisogna mettere a disposizione sono: DATI DEL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO (reperibili dall’atto di acquisto o locazione, dalla dichiarazione dei redditi, dal bollettino TASI o TARES oppure facendo una visura on-line sul sito dell’Agenzia delle Entrate) POD (Point of delivery) DELL’ENERGIA ELETTRICA (reperibile dal contatore dell’energia elettrica premendo 2 volte il tasto grigio oppure dalla bolletta) PDR (Punto di riconsegna) DEL GAS NATURALE (solo se presente il contatore del gas; reperibile dalla bolletta) VOLUME RISCALDATO (si ottiene moltiplicando l’altezza netta degli edifici per la superficie calpestabile riscaldata) DATI DI TUTTI GLI APPARECCHI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, ESTIVA O PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA (anche apparecchia a biomassa, split per il condizionamento, stufe a pellet, ecc.) Successivamente si potrà consultare o stampare il libretto accreditandosi al CIT direttamente sul sito www.sistemapiemonte.it, sezione ambiente/energia, fornendo username e password che gli verranno attribuiti al momento della registrazione. Filename: 05_2015_nuovo libretto impianto.docx - pag. 2 di 3 - E' vietata, senza previa autorizzazione del redattore, la riproduzione anche parziale se destinata a soggetti diversi del destinatario Nel caso in cui il responsabile dell’impianto sia già in possesso del libretto d’impianto, dovrà comunicare, prima della visita, al manutentore/installatore il codice del libretto per permettere allo stesso di effettuare la compilazione dei dati rilevati dall’eventuale installazione/manutenzione. Si evidenzia quanto segue: • Il detentore dell’impianto, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall’articolo 7, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. • L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L’ente locale, o la regione competente in materia di controlli, comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza la sanzione applicata. In caso di impianto di riscaldamento con potenza utile nominale maggiore di 10Kw il manutentore/installatore, al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione, ha il compito di redigere anche il rapporto di efficienza energetica e caricarlo elettronicamente sul CIT. Il rapporto di efficienza energetica va redatto con la seguente cadenza: • • ogni 4 anni per gli impianti con potenza utile nominale maggiore di 10Kw, ma inferiore ai 100 Kw; ogni 2 anni per gli impianti con potenza utile nominale maggiore di 100 Kw. I controlli di efficienza energetica, da riportare come risultati nel libretto di impianto e nel rapporto di efficienza energetica, NON vanno confusi con gli OBBLIGHI di ISPEZIONE per impianti contenenti gas refrigeranti HCFC o FGas. Pertanto, gli impianti contenenti gas refrigeranti con quantità pari o superiore ai 3 kg, dovranno continuare ad essere corredati oltre che dal nuovo libretto di impianto (DPR 74/2013), anche dal già esistente REGISTRO DI IMPIANTO (Regolamento UE 517/2014 – V. nostra circolare Fgas) o LIBRETTO (DPR 147/2006). Lo studio resta a disposizione per fornire chiarimenti in merito (referenti chim.dott. Giuseppe Montafia e dott. Daniele Perrone). Filename: 05_2015_nuovo libretto impianto.docx - pag. 3 di 3 - E' vietata, senza previa autorizzazione del redattore, la riproduzione anche parziale se destinata a soggetti diversi del destinatario