Consulenza e Formazione per ambiente,
igiene e sicurezza sul lavoro certificata
UNI EN ISO 9001:2008 – n° 5545/01/S
Laboratorio analisi,
ricerche chimiche
e batteriologiche
Incarico Responsabile del
Servizio di Prevenzione e
Protezione esterno
Struttura accreditata Regione
Piemonte per erogazione corsi
di formazione – n° 765/001
CIRCOLARE n° 05/2015
Alla cortese att.ne del:
-
Datore di lavoro
Responsabile Ambiente e/o Sicurezza
ADEMPIMENTI AMBIENTE
Aggiornamento normativo
IMPIANTI TERMICI – LIBRETTO DI IMPIANTO
Per ricevere ulteriori informazioni lo studio resta a Vs. disposizione
dal lunedì al venerdì - orario: 9.00 / 12.30 - 14.30 / 18.00
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Sede legale e operativa: C.so Indipendenza, 53 – 10086 RIVAROLO Can.se (TO)
tel. 0124.28436 – fax 0124.25909
sito web www.studiochiono.it – email [email protected]
codice fiscale e partita iva 09939360013
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LIBRETTO IMPIANTI TERMICI
A partire dal 15 ottobre 2014, tutti gli impianti termici (climatizzazione invernale, climatizzazione estiva,
produzione acqua calda sanitaria, caldaie, pannelli solari, etc…), esistenti e di nuova installazione,
indipendentemente dalla loro potenza termica, devono essere muniti di un “libretto di impianto” (DPR
74/2013).
Da tale data, infatti, in occasione dell’installazione o degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione
si dovrà redigere un libretto d’impianto che andrà aggiornato o integrato ogni qualvolta sia necessario.
Tutti i libretti redatti dovranno essere inviati telematicamente al Catasto Impianti Termici regionale (CIT),
direttamente da chi ne effettua la compilazione, con le seguenti modalità:
•
•
per i nuovi impianti la compilazione avverrà all’atto della prima messa in servizio a cura dell’impresa
installatrice;
per gli impianti già esistenti la compilazione verrà effettuata dal manutentore (o eventuale terzo
responsabile se presente) al momento della prima manutenzione utile programmata.
TUTTI I RESPONSABILI DI NUOVI IMPIANTI O DI IMPIANTI ESISTENTI, DEVONO OBBLIGATORIAMENTE METTERE A DISPOSIZIONE
DEL MANUTENTORE/INSTALLATORE TUTTI I DATI E I DOCUMENTI NECESSARI PREVISTI DALLA NORMATIVA PER LA CORRETTA
COMPILAZIONE DEL LIBRETTO.
I dati che bisogna mettere a disposizione sono:
DATI DEL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO (reperibili dall’atto di acquisto o locazione, dalla dichiarazione
dei redditi, dal bollettino TASI o TARES oppure facendo una visura on-line sul sito dell’Agenzia delle Entrate)
POD (Point of delivery) DELL’ENERGIA ELETTRICA (reperibile dal contatore dell’energia elettrica premendo 2
volte il tasto grigio oppure dalla bolletta)
PDR (Punto di riconsegna) DEL GAS NATURALE (solo se presente il contatore del gas; reperibile dalla bolletta)
VOLUME RISCALDATO (si ottiene moltiplicando l’altezza netta degli edifici per la superficie calpestabile
riscaldata)
DATI DI TUTTI GLI APPARECCHI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, ESTIVA O PRODUZIONE DI ACQUA
CALDA SANITARIA (anche apparecchia a biomassa, split per il condizionamento, stufe a pellet, ecc.)
Successivamente si potrà consultare o stampare il libretto accreditandosi al CIT direttamente sul sito
www.sistemapiemonte.it, sezione ambiente/energia, fornendo username e password che gli verranno
attribuiti al momento della registrazione.
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E' vietata, senza previa autorizzazione del redattore, la riproduzione anche parziale se destinata a soggetti diversi del destinatario
Nel caso in cui il responsabile dell’impianto sia già in possesso del libretto d’impianto, dovrà comunicare,
prima della visita, al manutentore/installatore il codice del libretto per permettere allo stesso di effettuare la
compilazione dei dati rilevati dall’eventuale installazione/manutenzione.
Si evidenzia quanto segue:
•
Il detentore dell’impianto, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non
provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo
quanto stabilito dall’articolo 7, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e
non superiore a 3000 euro.
•
L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il
rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore
a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L’ente locale, o la regione competente in materia di
controlli, comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza la
sanzione applicata.
In caso di impianto di riscaldamento con potenza utile nominale maggiore di 10Kw il
manutentore/installatore, al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione, ha il compito
di redigere anche il rapporto di efficienza energetica e caricarlo elettronicamente sul CIT.
Il rapporto di efficienza energetica va redatto con la seguente cadenza:
•
•
ogni 4 anni per gli impianti con potenza utile nominale maggiore di 10Kw, ma inferiore ai 100 Kw;
ogni 2 anni per gli impianti con potenza utile nominale maggiore di 100 Kw.
I controlli di efficienza energetica, da riportare come risultati nel libretto di impianto e nel rapporto di
efficienza energetica, NON vanno confusi con gli OBBLIGHI di ISPEZIONE per impianti contenenti gas
refrigeranti HCFC o FGas.
Pertanto, gli impianti contenenti gas refrigeranti con quantità pari o superiore ai 3 kg, dovranno continuare ad
essere corredati oltre che dal nuovo libretto di impianto (DPR 74/2013), anche dal già esistente REGISTRO DI
IMPIANTO (Regolamento UE 517/2014 – V. nostra circolare Fgas) o LIBRETTO (DPR 147/2006).
Lo studio resta a disposizione per fornire chiarimenti in merito (referenti chim.dott. Giuseppe
Montafia e dott. Daniele Perrone).
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