MODELLO 730/2013
NOVITÀ FISCALI
Corso di Aggiornamento
730/2013 – Principali novità
QUADRO A e B
• Ai soli fini dell’acconto 2013, il reddito domenicale ed
agrario deve essere rivalutato di un ulteriore 15% con
riduzione al 5% per i coltivatori diretti o IAP
• Effetto sostitutivo dell ’ IMU sull ’ Irpef e le relative
addizionali per terreni o fabbricati non affittati, salvo che
per gli immobili esenti dall’IMU;
• il reddito agrario dei terreni anche se non affittati continua
ad essere assoggettato alle imposte sui redditi;
• codice di utilizzo ‘ 11 ’ (locazione in regime di libero
mercato) o codice ‘12’ (locazione a canone “concordato”)
se l ’ immobile in parte è utilizzato come abitazione
principale e in parte è concesso in locazione
730/2013 – Principali novità
QUADRO C
• Inserimento della nuova casella “ rientro in Italia ” per
usufruire delle agevolazioni fiscali specifiche;
• Nuovo codice (Codice “4”) per i redditi di lavoro dipendente
prestato all’estero in zone di frontiera, imponibili ai fini Irpef
per la parte eccedente 6.700 euro.
• Proroga e riduzione fino a euro 2.500 della tassazione
separata degli incrementi di produttività
• Proroga della detrazione per trattamento economico
accessorio per il comparto sicurezza
730/2013 – Principali novità
QUADRO E
• Aumento della detrazione d’imposta dal 36 al 50 per cento,
nel limite di spesa di 96.000 euro per le spese relative ad
interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal
26 giugno 2012 al 30 giugno 2013.
• Tutti i contribuenti devono ripartire l’importo detraibile in
10 quote annuali
• La detrazione del 55% (risparmio energetico) è prorogata al
30 giugno 2013 ed è estesa anche alle spese per interventi di
sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a
pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda
sanitaria;
• Deducibilità per la parte che eccede 40 euro dei contributi
SSN versati con il premio di assicurazione
Quadro A
Quadro A – 730/2013
No TAX
• A partire dall’anno 2012, nel caso di terreni non affittati,
l ’ Imu sostituisce l ’ Irpef e le relative addizionali sul
reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad
essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi.
• Pertanto, chi presta l ’ assistenza fiscale calcolerà il
reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo
reddito agrario.
• Per i terreni affittati, invece, risultano dovute sia l’Imu
che l’Irpef.
• Restano assoggettati ad Irpef, anche se non affittati, i
terreni per i quali è prevista l’esenzione dall’Imu
N.B.
Nella colonna 2 “TITOLO” è stato inserito il nuovo codice
“10” per indicare la situazione di socio di società semplice,
in relazione al reddito dominicale non imponibile ai fini
Irpef attribuito dalla società
Quadro A – 730/2013
E’ stata inserita la COLONNA 09 – “ESENZIONE IMU”
Ad esempio sono esenti dall’Imu, ma soggetti ad Irpef
e addizionali, i terreni ricadenti in aree montane o di
collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984.
Fino all’emanazione del Decreto del MEF, l’esenzione
si applica ai terreni ricadenti nelle aree montane o di
collina dei Comuni contenuti nell’elenco allegato alla
Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 ai fini ICI.
Quadro A – 730/2013
E’ stata inserita la COLONNA 10 – “COLTIVATORE DIRETTO O IAP”
• La casella viene barrata nel caso di terreno agricolo, nonché
di terreno non coltivato, posseduto e condotto da coltivatore
diretto e da imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto
nella previdenza agricola.
• Chi presta l’assistenza fiscale, per il calcolo dell’acconto
2013, rivaluterà ulteriormente i redditi dominicale e agrario
del 5%
• Il requisito congiunto del possesso e della conduzione
diretta, crea delle difficoltà per l’affittuario IAP o coltivatore
diretto il quale, pur non essendo titolare del possesso del
terreno ha, comunque, la conduzione del fondo.
• Per gli altri terreni la rivalutazione ulteriore, sempre ai fini
dell’acconto 2013, sarà pari al 15 per cento
Quadro A – 730/2013
In base all’art. 3, comma 50 della legge n.662/1996
“Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai
soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono
rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento”
La legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) ha previsto una
rivalutazione ulteriore del 15% dei redditi agrari e dominicali a
partire dal 2013, ridotto al 5% per i coltivatori diretti o IAP
Chi presta l ’ assistenza fiscale, ai soli fini del calcolo
dell ’ acconto 2013 deve effettuare questa ulteriore
rivalutazione
Quadro A – 730/2013
Consideriamo un terreno agricolo, di proprietà nella misura del 100%
e per 365 giorni, non affittato e soggetto ad IMU, il cui reddito
dominicale è di euro 200,00 ed il reddito agrario di euro 190,00.
Nel prospetto di liquidazione:
A)il reddito dominicale sarà indicato in “Altri Dati” in quanto il terreno
non è affittato ed ha pagato l’IMU;
B)il reddito agrario viene rivalutato del 70% (euro 323) ed imposta di
euro 74,29.
0,00
323,00
323,00
323,00
74,29
360,00
Quadro A – 730/2013
ACCONTO 2013 – REDDITO TERRENI
Per il calcolo dell ’ acconto, il soggetto che presta
l ’ assistenza fiscale dovrà tener conto dell ’ ulteriore
maggiorazione prevista dalla Legge di stabilità e quindi
dovrà effettuare il seguente calcolo:
•il reddito agrario rivalutato come da rigo 2 del 730/3 (euro
323), dovrà essere anch’esso ulteriormente rivalutato del
15%, per un totale di euro 358 (323*1.15)
•sulla nuova somma, cioè su euro 358, andrà calcolato
l’acconto 2013 che, ricordiamo, da quest’anno rientra “a
regime ” prevedendo quindi il ripristino del versamento
dell’acconto pari al 99% dell’importo dell’imposta dovuta.
Pertanto l’acconto calcolato (euro 358 x 23% x 99%) sarà,
per l’anno 2013, di euro 81,52. Senza la maggiorazione,
l’acconto dovuto sarebbe stato di euro 73,55.
Quadro B
Quadro B – 730/2013
Nuova riformulazione dei codici “Utilizzo”
• Codice “1” solo per abitazione principale non
concessa in locazione parziale
• Codice ‘11’ (locazione parziale abitazione principale
canone libero),
• Codice ‘12’ (locazione parziale abitazione principale
canone concordato),
Quadro B – 730/2013
Nuova riformulazione dei codici “Utilizzo” – CODICE 9
• Vecchio codice “11” - pertinenze di immobile tenuto
a disposizione
• Vecchio codice “12” - immobile tenuto a disposizione
in Italia da contribuenti esteri o abitazione principale
nonostante trasferimento in altro comune
• Vecchio codice “13” - immobile di proprietà
condominiale
• Nuovo Codice ‘9’ (immobile che non rientra in
nessuno dei casi)
Quadro B – 730/2013
Nuova riformulazione dei codici “Utilizzo”
CODICE 16 e 17 ex CODICE 7
• Codice “16” reddito dei fabbricati attribuito da
società semplice imponibile ai fini Irpef (fabbricati
locati o con esenzione Imu). Il reddito va riportato
nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di
possesso;
• Codice “17” reddito dei fabbricati attribuito da
società semplice non imponibile ai fini Irpef
(fabbricati non locati senza esenzione Imu). Il reddito
va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e
percentuale di possesso.
Quadro B – 730/2013
A partire dall’anno 2012, l’IMU sostituisce l’Irpef e le relative
addizionali regionali e comunali dovute con riferimento ai redditi dei
fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso
gratuito, salvo non sia esente da IMU
Pertanto, nel quadro B devono essere indicati i dati di tutti gli
immobili posseduti; chi presta l’assistenza fiscale calcolerà il reddito
dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi
in locazione.
I fabbricati locati sono individuati dai seguenti codici, indicati nella
colonna 2 “Utilizzo”:
‘3’ locazione a canone libero, ‘4’ equo canone, ‘8’ locazione a
canone concordato agevolato, ‘11’ locazione parziale dell’abitazione
principale a canone libero, ‘12’ locazione parziale dell’abitazione
principale a canone concordato agevolato, ‘14’ locazione agevolata
di
immobile
situato
in
Abruzzo
e
‘16’ immobile di società semplice locato
Quadro B – 730/2013
Barrare la Casella se il fabbricato risulta esente dall’Imu.
In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l’Irpef e le
relative addizionali anche se non è concesso in locazione
Sono esenti da IMU, ad esempio:
•I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9
•I fabbricati con destinazione ad usi culturali (art. 5 DPR n. 601/1973)
•I fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati
montani o parzialmente montani di cui all’elenco ISTAT
(http://www.istat.it/it/archivio/6789) diverso dall’elenco contenuto nella
Circolare n. 9/1993 (vedi Quadro A per esenzione IMU terreni).
N.B.
Per l’esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale è
sufficiente l’ubicazione in un Comune montano o parzialmente
montano mentre l’esenzione IMU dei terreni opera solo sulle
aree montane o di collina appositamente delimitate
Quadro B – 730/2012
CEDOLARE SECCA”
Sostituisce, oltre che l’Irpef e le addizionali regionale e
comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al
contratto di locazione
La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 “Utilizzo” è
stato indicato uno dei seguenti codici:
‘3’ (canone libero),
‘4’ (equo canone),
‘8’ (canone concordato con applicazione dell’aliquota agevolata del
19%),
‘11’ (locazione parziale abitazione principale canone libero),
‘12’ (locazione parziale abitazione principale canone concordato),
‘14’ (locazione agevolata di un immobile situato in Abruzzo)
Quadro B
REQUISITI DA RISPETTARE
1. Locazione anche temporanea di Immobile ad USO ABITATIVO e
relative pertinenze locati per finalità abitative.
2. Comunicazione preventiva dell’opzione al conduttore, tramite lettera
raccomandata (o nel contratto), e conseguente rinuncia, ad esercitare
la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo
(indice ISTAT)
BASE
IMPONIBILE
IMPOSTA
SOSTITUTIVA
100% canone di locazione annuo
stabilito dalle parti
21% sulla base
imponibile
19% sulla base
imponibile
Sostituisce, oltre che l’Irpef e le addizionali regionale e
comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al
contratto di locazione
Quadro B
Imposta
sostitutiva
del 19%
Contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla
base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà
edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art.
8 della legge n. 431 del 1998) relativi ad abitazioni site nei
comuni con carenze di disponibilità abitative individuati
dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 30
dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze,
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia,
nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni
capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione
abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere
(codice 8 nella colonna “Utilizzo” della sez. I del quadro B)
Quadro B
Tassazione Ordinaria
CANONE DI LOCAZIONE
BASE IMPONIBILE 2012
• 85% del canone.
• 75% del canone. fabbricato situato nella città di Venezia
centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;
• 59,5% del canone. Nel caso di contratti a canoni controllati o
concordati (deduzione 15% e ulteriore 30%)
BASE IMPONIBILE 2013 – Legge 92/2012
• 95% del canone.
• 75% del canone. Fabbricato situato nella città di Venezia
centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;
• 66,5% del canone. Nel caso di contratti a canoni controllati o
concordati (deduzione 5% e ulteriore 30%)
Quadro B
OPZIONE PER
CEDOLARE
A – Opzione in sede di registrazione del contratto
per i contratti registrati a partire dalla data del 7 aprile 2011 (per i
contratti prorogati per i quali il termine per il relativo pagamento
non era ancora decorso alla data del 7 aprile 2011, l’opzione
doveva essere espressa presentando il modello 69).
B – Opzione in sede di dichiarazione
per i contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di
registrazione (durata non superiore a 30gg nell’anno), salvo
registrazione volontaria.
Quadro B
OPZIONE PER
CEDOLARE
In entrambi i casi (opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione)
nella sezione II del quadro B devono essere indicati gli estremi di
registrazione del contratto di locazione (nel caso di contratti di durata non
superiore a 30 giorni non registrati va invece barrata la casella “Contratti non
sup. 30 gg.”).
Quadro B – Cedolare Secca
CM n. 26 del 2011
• L’opzione può essere esercitata anche solo da un comproprietario
• Il conduttore ha diritto alla non applicazione dell’ISTAT su tutto il
canone di locazione
• L’altro o gli altri comproprietari ed il conduttore devono assolvere
all’imposta di registro per la quota di competenza
Si ricorda, infine, che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare
secca deve essere aggiunto al reddito complessivo del locatore:
a)per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico,
b)per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni
d’imposta previste dall’articolo 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di
locazione e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici,
fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (es. I.S.E.E.).
Quadro B – Cedolare Secca – ESEMPI 2012/2013
Reddito Complessivo Euro 25.000 di cui Euro 5.000 per canone libero di locazione
annuale (nessuna deduzione e detrazione):
Risparmio cedolare 275 euro (2012) e 423 euro (2013)
2012
2013
6.376 euro
6.376 euro
1.050 euro
1.050 euro
20.000 euro
20.000 euro
Irpef lorda
4.800 euro
4.800 euro
Irpef netta
4.800 euro
4.800 euro
Addizionale Regionale e Comunale 2,63% (Lazio/Roma)
526 euro
526 euro
Totale imposte anche indirette in base al reddito Irpef:
6.651 euro
6.799 euro
4.250 euro
4.750 euro
24.250 euro
24.750 euro
Irpef lorda
5.948 euro
6.083 euro
Irpef netta
5.948 euro
6.083 euro
638 euro
651 euro
imposta di registro (1% del 100%)
50 euro
50 euro
bollo per la registrazione del contratto
15 euro
15 euro
Totale imposte con la cedolare secca:
passaggi eseguiti durante il calcolo
cedolare secca (21%)
reddito imponibile
passaggi eseguiti durante il calcolo
canone ridotto (85% - 95%)
reddito imponibile
Addizionale Regionale e Comunale 2,63% (Lazio/Roma)
Quadro B – Cedolare Secca – ESEMPI 2012/2013
Reddito Complessivo Euro 25.000 di cui Euro 5.000 per canone concordato di
locazione annuale (nessuna deduzione e detrazione):
Risparmio con IRPEF 19 euro (2012) – Risparmio con Cedolare 85 euro (2013)
2012
Totale imposte con la cedolare secca:
2013
6.276 euro
6.276 euro
950 euro
950 euro
20.000 euro
20.000 euro
Irpef lorda
4.800 euro
4.800 euro
Irpef netta
4.800 euro
4.800 euro
Addizionale Regionale e Comunale 2,63% (Lazio/Roma)
526 euro
526 euro
Totale imposte in base al reddito Irpef:
6.257 euro
6.361 euro
2.975 euro
3.325 euro
22.975 euro
23.325 euro
Irpef lorda
5.603 euro
5.698 euro
Irpef netta
5.603 euro
5.698 euro
604 euro
613 euro
imposta di registro (1% sul 70%)
35 euro
35 euro
bollo per la registrazione del contratto
15 euro
15 euro
passaggi eseguiti durante il calcolo
cedolare secca (19%)
reddito imponibile
passaggi eseguiti durante il calcolo
canone ridotto (59,5% - 66,5%)
reddito imponibile
Addizionale Regionale e Comunale 2,63% (Lazio/Roma)
Quadro B – Cedolare Secca – ESEMPI 2012/2013
Reddito Complessivo Euro 15.000 di cui Euro 5.000 per canone libero di locazione
annuale (nessuna deduzione e detrazione):
Risparmio con cedolare 105 euro (2012) e 233 euro (2013)
2012
Totale imposte con la cedolare secca:
2013
3.613 euro
3.613 euro
1.050 euro
1.050 euro
10.000 euro
10.000 euro
Irpef lorda
2.300 euro
2.300 euro
Irpef netta
2.300 euro
2.300 euro
263 euro
263 euro
passaggi eseguiti durante il calcolo
cedolare secca (21%)
reddito imponibile
Addizionale Regionale e Comunale 2,63%
Totale imposte in base al reddito Irpef:
3.718 euro
3.846 euro
4.250 euro
4.750 euro
14.250 euro
14.750 euro
Irpef lorda
3.278 euro
3.393 euro
Irpef netta
3.278 euro
3.393 euro
375 euro
388 euro
imposta di registro (1% su 100%)
50 euro
50 euro
bollo per la registrazione del contratto
15 euro
15 euro
passaggi eseguiti durante il calcolo
canone ridotto (85% - 95%)
reddito imponibile
Addizionale Regionale e Comunale 2,63%
Quadro B – Cedolare Secca – ESEMPI 2012/2013
Reddito Complessivo Euro 15.000 di cui Euro 5.000 per canone concordato di
locazione annuale (no deduzioni e detrazioni):
Risparmio con IRPEF 138 euro (2012) 48 euro (2013)
2012
2013
3.513 euro
3.513 euro
950 euro
950 euro
10.000 euro
10.000 euro
Irpef lorda
2.300 euro
2.300 euro
Irpef netta
2.300 euro
2.300 euro
263 euro
263 euro
3.375 euro
3.465 euro
2.975 euro
3.325 euro
12.975 euro
13.325 euro
Irpef lorda
2.984 euro
3.065 euro
Irpef netta
2.984 euro
3.065 euro
341 euro
350 euro
imposta di registro (1% su 70%)
35 euro
35 euro
bollo per la registrazione del contratto
15 euro
15 euro
Totale imposte con la cedolare secca:
passaggi eseguiti durante il calcolo
cedolare secca (19%)
reddito imponibile
Addizionale Regionale e Comunale 2,63%
Totale imposte in base al reddito Irpef:
passaggi eseguiti durante il calcolo
canone ridotto (59,5% - 66,5%)
reddito imponibile
Addizionale Regionale e Comunale 2,63%
Quadro C
Quadro C
‘1’ se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti che rientrano in
Italia dall’estero.
Tassazione del reddito nella misura del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori; presenza dei
requisiti previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 23
‘2’ se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, che siano non
occasionalmente residenti all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza
all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che
dalla data di entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 o in uno dei cinque anni solari
successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente
residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito
complessivo nella misura del 10%.
Nei casi ordinari il beneficio è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la
presente casella va compilata esclusivamente nell’ipotesi particolare in cui il datore di
lavoro non abbia potuto riconoscere l’’agevolazione.
Nelle Annotazioni del CUD 2013, codice BM per lavoratori e lavoratrici e codice BC per
docenti e ricercatori, è indicato l’ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito,
se l’agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il
sostituto non ha operato l’abbattimento
Quadro C
Il rigo C5 rimane sostanzialmente invariato.
SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO
L’agevolazione riguarda i DATORI DI LAVORO PRIVATI (indipendentemente dalla forma
giuridica assunta) per i soli LAVORATORI DIPENDENTI art. 49 del TUIR. Restano esclusi
pertanto i soggetti indicati nell’art. 50 del TUIR (co.Co.Co, lavoratori a progetto, … gli
assimilati in genere).
SOMME ASSOGGETTABILI AL REGIME AGEVOLATO
DL n. 93/2008 (valido dal 01/07 al 31/12 2008) – “sono soggetti a imposta
sostitutiva del 10% dell’Irpef e delle addizionali le seguenti somme:
a)Prestazioni di lavoro straordinario
b)Prestazioni di lavoro supplementare (clausole elastiche – contrattuali)
c)Incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri
elementi di competitività e redditività legati all ’ andamento economico
dell’impresa”.
•L’agevolazione, per le sole somme della lettera c) è stata più volte prorogata;
da ultimo per il 2012 con l’art. 33, comma 12 della legge n.183/2011
•Il DPCM del 23 marzo 2012 ha ridotto il limite ad euro 2.500
Quadro C
SOMME ASSOGGETTABILI AL REGIME AGEVOLATO
REQUISITI REDDITUALI
L’agevolazione è permessa unicamente nei casi in cui vengono rispettati i requisiti
reddituali previsti dalla norma, variabili nel tempo, ad effetto delle varie proroghe.
In particolare si prende in considerazione il reddito dell’anno precedente ed un valore
massimo di somme agevolabili. Di seguito una tabella riepilogativa:
Anno d’imposta
Dichiarazione
Limite massimo
agevolabile
Limite reddituale
(lav. dip. Anno
precedente)
2008
730/2009
€ 3.000,00
€ 30.000,00
2009
730/2010
€ 6.000,00
€ 35.000,00
2010
730/2011
€ 6.000,00
€ 35.000,00
2011
730/2012
€ 6.000,00
€ 40.000,00
2012
730/2012
€ 2.500,00
€ 30.000,00
REDDITO 2011
Quadro C
Rigo C5 – compilazione OBBLIGATORIA
Il rigo C5 va obbligatoriamente compilato in presenza di una delle seguenti casistiche:
1
PIU’ DATORI DI
LAVORO, SENZA
CONGUAGLIO
Somma degli
importi
> € 2.500,00
Tassazione ORDINARIA
quota ECCEDENTE
€ 6.000,00
2
UN SOLO
DATORE DI
LAVORO
Importi
> € 2.500,00
Tassazione ORDINARIA
quota ECCEDENTE
€ 6.000,00
3
UNO O PIU’
DATORI DI
LAVORO
Mancanza dei
requisiti richiesti
dalla norma
Tassazione ORDINARIA
di TUTTI i COMPENSI
AGEVOLATI
Barrare la casella 6 se ricorre il caso 3
Barrare la casella 7 se ricorre il caso 1 o 2
Rigo C5 – compilazione FACOLTATIVA
Quadro C
Il contribuente ha la FACOLTA’di compilare il rigo C5 per modificare la tassazione
effettuata dal sostituto d’imposta, se più conveniente. Di seguito le casistiche:
CASO 1
CASO 2
1
TASSAZIONE
ORDINARIA DEL
SOSTITUTO
Tassazione
SOSTITUTIVA in
dichiarazione
Le somme vanno tolte
dal reddito complessivo
e assoggettate al 10%
2
TASSAZIONE
SOSTITUTIVA DEL
SOSTITUTO
Tassazione
ORDINARIA in
dichiarazione
Per far valere ONERI,
ritenute considerate a
TITOLO di ACCONTO
Quadro C
Max € 145,75
SOGGETTI e SOMME AMMESSI AL BENEFICIO
La detrazione viene riconosciuta unicamente per i lavoratori del comparto sicurezza,
difesa e soccorso. Viene configurata come una riduzione dell ’ Irpef e relative
addizionali dovute sul trattamento economico accessorio erogato (punti 118 e 119
del CUD 2013).
La detrazione in esame viene introdotta dall’art. 4, comma 3, DL n. 185/2008, per il
solo anno 2009.
Legge n.220/2010
(art. 1, comma 47)
Proroga al 2012, per reddito
nel 2011 ≤ € 35.000,00
DPCM 25 maggio 2012
(istruzioni operative)
Periodo d’imposta 2011,
detrazione massima è € 145,75
Personale VOLONTARIO e ALLIEVI
Per il personale volontario non in servizio permanente (Forze Armate e Vigili del
Fuoco) e per gli allievi delle accademie, scuole e istituti (istruzione comparto
sicurezza, difesa e soccorso) la detrazione Irpef è determinata sulla metà del
trattamento economico complessivamente percepito (punti 118 e 119 del CUD 2013)
Attenzione
Nel rigo C14 va indicato il punto 118 del CUD 2013 (ovvero la somma dei punto 118 di
più CUD). L’importo va comunque riportato al massimo detraibile, € 145,75.
Quadro E –
novità 730/2013
Quadro E
PREMESSA
Premessa
Determinazione dell'IRPEF – DPR 917 del 1986 - TUIR
REDDITO COMPLESSIVO (art. 3 Tuir) sommatoria dei redditi dell'art. 6
meno
ONERI DEDUCIBILI (art. 10 Tuir)
uguale
IMPONIBILE LORDO
moltiplicato
ALIQUOTA IRPEF (per scaglioni di reddito – art. 11 del Tuir)
uguale
IMPOSTA LORDA
meno
DETRAZIONI D'IMPOSTA (artt. 12, 13, 15 e 16 del Tuir e altre leggi)
uguale
IMPOSTA NETTA
meno
CREDITI D'IMPOSTA/RITENUTE
uguale
IMPOSTA DOVUTA/CREDITO
L’IRPEF- deduzioni Vs detrazioni
In linea di principio il sistema delle detrazioni garantisce una
maggiore progressività delle imposte rispetto al sistema delle
deduzioni dalla base imponibile:
Le deduzioni avvantaggiano i redditi medio alti
Le detrazioni avvantaggiano i redditi più bassi
DEDUZIONE = DETRAZIONE/Aliquota d’imposta
Esempio detrazione di 1000
•Con aliquota media del 23% effetto equivalente si ottiene con
una deduzione di 4.348
•Con aliquota media del 30% effetto equivalente si ottiene con
una deduzione di 3.333 (più bassa)
ONERI per ONLUS
DEDUZIONE
È deducibile dal reddito
in misura pari al 10% del
reddito complessivo
dichiarato (max €70.000)
DETRAZIONE
È detraibile
dall’imposta nella
misura del 19% su un
importo massimo di
2.065,83 euro
Deduzione abitazione principale
Abitazione
dimora abituale
Compete per un solo
immobile
contribuente
familiare
Anche non a carico
si deduce l’intera rendita catastale dell’unità immobiliare e delle pertinenze (art. 817 cc)
DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
compete per un solo immobile
abitazione principale = quella nella quale
il contribuente (proprietario o titolare di
altro diritto reale)
o i suoi familiari dimorano abitualmente.
pertinenze = cose immobili di cui all’art. 817 c.c.,
classificate o classificabili in categorie diverse
da quelle ad uso abitativo, destinate
ed effettivamente utilizzate in modo durevole
a servizio delle unità immobiliari adibite ad
abitazione principale delle persone fisiche.
(comportamento concludente non è necessario
atto pubblico o scrittura privata autenticata).
L’unità immobiliare posseduta a titolo
di proprietà o usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza
in istituti di ricovero o sanitari a seguito
di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata
Diversa qualificazione
ai fini IMU2012
Neutralità del reddito abitazione principale
• Ai fini del calcolo delle detrazioni per carichi
di famiglia (art. 12) e altre detrazioni (art. 13)
che sono parametrate al reddito complessivo
(nel quale è incluso l'importo della rendita
catastale) NON SI TIENE CONTO DEL REDDITO
DELL'ABITAZIONE
PRINCIPALE
E
SUE
PERTINENZE
Deduzione Assegno di mantenimento al coniuge a seguito di separazione
o divorzio
Il coniuge può anche essere residente all’estero
In presenza di:
Separazione legale
Scioglimento annullamento
Cessazione effetti civili del matrimonio
Somme
Corrisposte
periodicamente
(ord. n. 383/01 C. C.)
Somma
Determinata
Dal giudice
non deducibili
Spese mantenimento figli
(se la sentenza non
distingue si presume il 50%)
- somme corrisposte una tantum
-rendita catastale dell’immobile dato in
uso gratuito al coniuge
-le rate del mutuo pagate in presenza
della rinuncia al mantenimento.
Indicazione in dichiarazione del CF coniuge assegnatario RIGO E22
Quadro E
Novità
Quadro E – Contributi SSN
Colonna 1 (Contributo S.S.N. - R.C. veicoli): indicare l’importo
dei contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale versati nel 2012
con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i
veicoli.
Chi presta l’assistenza fiscale porterà in deduzione dal reddito
solo la parte di contributi che supera complessivamente
l’importo di 40 euro.
Quadro E – Interventi di recupero immobiliare
A decorrere dall’anno 2012 la detrazione per gli interventi di recupero è
stata inserita nell’art. 16-bis del TUIR pertanto l’agevolazione è diventata
permanente.
Le spese agevolate sono sostenute per i seguenti interventi:
• di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di
qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
• le di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici
residenziali;
• le spese di restauro e risanamento conservativo;
• a partire dall’anno 2012, per gli interventi necessari alla ricostruzione
o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi,
a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
• altre spese di ristrutturazione.
Quadro E – Interventi di recupero immobiliare
Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31
dicembre 2012,
A) la detrazione d’imposta che verrà calcolata da
chi presta l’assistenza fiscale è pari al 50%
B) La spesa su cui applicare la percentuale è
massimo 96.000 euro
Quadro E
Nella colonna 2 deve essere indicato:
• il codice 2 per le spese sostenute dal 01/01 al 25/06/2012
• il codice 3 per le spese sostenute dal 26/06 al 31/12/2012
N.B.
Per l’anno 2012, la detrazione del 50% dal 26 giugno al 31
dicembre 2012 nel limite di 96.000 euro spetta al netto delle
spese sostenute fino al 25 giugno nel limite di 48.000 euro
La detrazione del 50 per cento spetta anche per le spese sostenute dal 1°
gennaio 2013 al 30 giugno 2013, nel limite di euro 96.000, da indicare
nella prossima dichiarazione dei redditi
Quadro E
2010
3
5.000
2012 2
1
6.000
1
2012 3
1
7.000
1
Quadro E
Devono essere compilati due righi per l’anno 2012:
•nel primo rigo, relativo alle spese sostenute fino al 25 giugno, l’importo da
indicare nella colonna 9 è di 18.000 euro [48.000,00 (limite massimo) – 30.000,00
(spesa sostenuta nell’anno 2011)];
•nel secondo rigo, relativo alle spese sostenute dopo il 25 giugno, l’importo da
indicare nella colonna 9 è di 48.000 euro [96.000,00 (limite massimo) – 48.000,00
(spesa complessiva sostenuta fino al 25/06/12).
2011
2
30.000
1
2012 2
1
1
18.000
1
2012 3
1
1
48.000
1
Intervento dopo il 14 maggio 2011 – Abolizione comunicazione COP
Quadro E – Richiamo novità 730/2012
NOVITA’730/2012 – SEZIONE III B – DL 70/2011 in vigore dal 14
maggio 2011
•ELIMINAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI AL COP
•INDICAZIONE DATI DEGLI IMMOBILI NEL 730 – Righi E51 a E53
Quadro E – Eliminazione comunicazione al COP
Quadro E – 10 RATE
• La detrazione viene ripartita in 10 rate di pari importo da
chi presta l’assistenza fiscale.
• Dal 2012, i contribuenti di età non inferiore a 75 o a 80
anni, non possono più scegliere una diversa ripartizione
della spesa, rispettivamente in 5 o 3 rate annuali.
• Questa scelta non può essere effettuata neppure per le
spese sostenute in anni precedenti.
• Invece, i contribuenti che, avendone diritto, negli anni
passati avevano ripartito la detrazione in 5 o 3 rate,
possono proseguire secondo tale rateazione.
Quadro E
Detrazione 36% – LA DOCUMENTAZIONE PRINCIPALE
•Fatture o ricevute fiscali idonee e verificare l’indicazione del costo
della manodopera FINO AL 14 MAGGIO 2011
•Bonifico bancario o postale (anche on line) da cui risulti la causale
del versamento, la norma di legge, il codice fiscale del contribuente
e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma
•Altra documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto
possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio oneri di
urbanizzazione, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni,
autorizzazioni e denunce di inizio lavori)
•Autocertificazione per le spese sostenute a decorrere dal 01/10/2006
attestante l’importo delle spese di ristrutturazione sostenute da
ciascuno dei contitolari
•Dichiarazione dell’Amministratore condominiale che certifichi l’entità
della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione
ELIMINAZIONE
•Copia della comunicazione inizio lavori inviata COP
•Copia della ricevuta postale della raccomandata e verifica che la
stessa sia stata inviata prima della data di inizio lavori riportata nella
comunicazione stessa
Quadro E
Detrazione 36% – LA DOCUMENTAZIONE PRINCIPALE
•Bonifico bancario o postale (anche on line) da cui risulti la causale
del versamento, la norma di legge, il codice fiscale del contribuente
e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma
“a decorrere dal 1°luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA
operano una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito
dovuta dai beneficiari…”
RM 155 del 7 giugno 2012
• la non completa compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica, in
maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche e delle Poste
dell’obbligo di operare la ritenuta e pertanto non può essere riconosciuta
la detrazione per gli interventi di ristrutturazione
• la detrazione in esame potrà essere riconosciuta nell’ipotesi in cui l’istante
proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un
nuovo bonifico bancario/postale; la detrazione spetta nell’anno della
ripetizione del pagamento
Quadro E
Un'ulteriore proroga, al 2012, è stata concessa anche per le agevolazioni
previste per gli interventi del Risparmio Energetico, detrazione del 55%.
Tali spese vanno indicate nella sez. IV del quadro E, righi da E61 a E63
• Per le spese sostenute nel 2011 e nel 2012 la detrazione è ripartita in 10
rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per
ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l’assistenza
fiscale.
• Per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010 la detrazione è ripartita in 5
rate annuali.
• Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere
quelle scelte (da 3 a 10), salvo il caso di rideterminazione del numero
delle rate
Quadro E
Detrazione 55% – TIPO E DETRAZIONE
Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di
costruzione dell’immobile
Quadro E
Detrazione 55% – LA RIPARTIZIONE
Le detrazioni devono essere ripartite nel modo seguente:
•per le spese sostenute nel 2007, in tre quote annuali di
pari importo
•per le spese sostenute nel 2008, in minimo tre e massimo
dieci quote annuali di pari importo, a scelta irrevocabile
del contribuente operata all’atto della prima detrazione
•per le spese sostenute dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre
2010, in cinque rate annuali di pari importo
•per le spese sostenute nel 2011 sarà obbligatorio
ripartire la detrazione in dieci rate annuali.
Quadro E
Detrazione 55% – COME e QUANDO
Per ottenere la detrazione:
•è necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato
•il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o
postale – fatture con indicazione mano d’opera - ad eccezione
delle autorizzazioni
•per la riqualificazione di edifici esistenti è necessario acquisire
la certificazione energetica dell’immobile, qualora introdotta
dalla Regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, di un
“attestato di qualificazione energetica”, predisposto da un
professionista abilitato
•bisogna trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dal termine dei
lavori e con modalità telematiche, la scheda informativa degli
interventi realizzati e, in alcuni casi, una copia dell’attestato di
qualificazione energetica.
L’obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura è stato
eliminato dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in
vigore il 14 maggio 2011
Quadro E
Detrazione 55% – COME e QUANDO
NOTA BENE
L’asseverazione può essere:
•sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla
conformità del progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai
sensi del co.2, art. 8 del D.Lgs. 192/2005)
•esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle
prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli
edifici e relativi impianti termici (che ai sensi del co.1, art. 28 della
L. 10/1991 occorre depositare presso le amministrazioni
competenti)
È previsto l’esonero dalla presentazione della
certificazione energetica per la sostituzione di
finestre, per gli impianti di climatizzazione invernale
e per l’installazione di pannelli solari;
Quadro E
Detrazione 55% – COME e QUANDO
Attenzione!
Per le spese sostenute dal 2009, qualora i lavori necessari a realizzare
gli interventi proseguano in più periodi d’imposta, è necessario
comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese effettuate nei periodi
d’imposta precedenti.
La comunicazione va presentata in via telematica, direttamente dai
contribuenti interessati o tramite gli intermediari abilitati, entro 90
giorni dal termine del periodo d’imposta (fine marzo).
Non occorre, quindi, presentare alcuna comunicazione all’Agenzia
quando i lavori iniziano e si concludono nello stesso periodo
d’imposta.
Si ricorda, infine, che la detrazione del 55% non è cumulabile
né con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi
interventi (ad esempio, la detrazione del 36% per le
ristrutturazioni edilizie) né con ulteriori contributi comunitari,
regionali o locali (Risoluzione n. 3 del 26/01/2010)
AUTOCERTIFICAZIONE
Quadro E –
730/2012
I righi E17 ed E18, del modello 730/2011, sono stati trasferiti
17
18
CODICE 17 – SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOB.RE
CODICE 18 – SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE STUDENTI
UNIVERSITARI FUORI SEDE
Contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di
immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti
di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti
per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza
fini di lucro e cooperative.
Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un Comune distante
almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una
Provincia diversa. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i
familiari fiscalmente a carico.
L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 2.633 euro.
L’importo deve comprendere le spese indicate con il codice 18 nelle annotazioni del
Quadro E – Riepilogo spese detraibili – codice e rigo
Modello
730/2012
730/2012 – Principali novità
• Familiari a carico: nuova casella per detrazione 100%
• Quadro B l’introduzione della cedolare secca sulle locazioni degli
immobili ad uso abitativo;
• Quadro C: proroga incrementi di produttività e detrazione per
trattamento economico accessorio per il comparto sicurezza –
nuova sez. VI per contributo solidarietà e perequazione
• Quadro E: eliminazione dell’obbligo della comunicazione di inizio
lavori al C.O.P. per fruire della detrazione del 36%; obbligo di
indicare nel 730 i dati catastali identificativi dell’immobile; proroga
della detrazione del 55% per interventi di risparmio energetico
• Quadro E: Spese per intermediazione immobiliare e spese per
canoni di locazione studenti fuori sede – nuovi codici
• Quadro F: differimento al saldo (giugno 2012) del 17% degli
acconti IRPEF 2011 e cedolare secca 2011
• Quadro I: IMU
Familiari a carico
• Inserita la colonna 8 che va barrata se il genitore separato
o divorziato usufruisce della detrazione d'imposta per i figli
a carico nella misura del 100%
• Si ricorda che in caso di separazione o divorzio la
detrazione spetta, in mancanza di accordo, al 100% al
genitore affidatario, oppure in caso di affidamento
congiunto o condiviso al 50%; se però il genitore a cui
spetta la detrazione ha un reddito basso che non gli
consente il recupero può assegnare l'intera deduzione
all'altro coniuge
Quadro F – Da
fare
Quadro F
Nei righi F7 e F8 sono state inserite le nuove colonne 2 e 3:
COLONNA 2 – “Aliquota Agevolata”
COLONNA 3 – “Agevolazioni diverse da colonna 1 e 2”
La sezione VI va compilata unicamente da contribuenti che risiedono nei
Comuni che hanno deliberato una SOGLIA DI ESENZIONE o un’ALIQUOTA
AGEVOLATA, ovvero ALTRE AGEVOLAZIONI, relativamente al pagamento
dell’addizionale comunale per il periodo d’imposta 2011 e/o 2012.
Attraverso la compilazione, in sostanza, il contribuente attesta di essere in
possesso dei requisiti previsti dal Comune per l’ottenimento del beneficio.
Attenzione
Le colonne, per ciascun anno d’imposta, sono
alternative tra di loro. Il contribuente, per ogni
annualità, potrà compilare una sola colonna.
Modalità di compilazione
•Colonna 1, indicare l’importo della soglia di esenzione
•Colonna 2, indicare aliquota agevolata
•Colonna 3, indicare la presenza di altre agevolazioni
Buon
Lavoro !!!
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Quadro A – 730/2013