Trovarisposte I nostri esperti I COMMERCIALISTI Andrea Cortinovis Carlo Luigi Rossi Sergio Sala dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Bergamo IL NOTAIO Angelo Bigoni I CONSULENTI DEL LAVORO Milena Lorenzi Daniele Mazzocchi del Consiglio notarile di Bergamo del Centro studi Consulenti del lavoro di Bergamo Per le tue domande: compila il coupon e invialo via fax allo 035/386.217 manda una email a: [email protected] oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito ipecifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato Caldaie, nuovo libretto L'aiuto dei manutentori La Regione chiede agli utenti un numero elevato di dati tecnici E prevede sanzioni per chi non li fornisce. L'assistenza degli artigiani ALESSANDRA BEVILACQUA ^ ^ ^ M È attiva dal 15 ottobre, per l'entrata in vigore del Dgr X/1118, la targatura degli impianti e ilnuovo «Libretto diimpianto». Gli impianti cui si applica la nuova normativa in Lombardia sono: caldaie alimentate a combustibilifossili superiore a 5kw (gas naturale, gpl, gasolio, carbone, olio combustibile, altri combustibili fossili solidi, liquidi o gassosi); impianti alimentati a biomassa legnosa superiore a5kw (legna, cippato, pellet,bricchette); pompe di calore utilizzate perla climatizzazione invernale o estiva con una potenza complessiva superiore a 12 kw; gruppi frigoriferi con potenza superiore a 12 kw; scambiatori di calore della sottostazione di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento; cogeneratori e trigeneratori superiori a5kw; scaldacqua al servizio dipiù utenze o auso pubblico superiore a 5 kw; stufe, caminetti chiusi, apparecchi diri- scaldamento localizzato a energia radiante (solo nel caso siano fissi elasommadelle potenze degliapparecchi installati nella singola unità immobiliare sia superiore a 5kw). La targatura viene effettuata dai manutentori, per attuare le nuove disposizioni. Nel caso del nuovo libretto, che sostituisce quello esistente, per i nuovi impianti, la compilazione inizialeavviene acarico dell'impresainstallatrice in occasione della prima messainfunzionedell'impianto. Per gli apparecchi già esistenti, potràessereilmanutentorearilasciarlo, in occasione della prima manutenzione utile per l'invio della Dichiarazione di avvenuta manutenzione (Dam) all'ente competente. I dati richiesti per il nuovo libretto sono maggiori e più articolati. Ilproprietario, il conduttore o il responsabile dell'impianto deve mettere a disposizioni le seguenti informazioni: dati catastali ORDINE COMMERCIALISTI dell'edificio in cui si trova l'impianto; riferimenti all'attestato di prestazione energetica (Ace/ Ape); il codice del contatore del combustibile (Pdr) e dell'energia elettrica (Pod); il codice di registrazione al Registro sonde geotermiche (Rsg); il codice pratica del sistema Muta-Fer; dati dei consumi energetici e i dati sulla durezza dell'acqua. «In assenza dei dati sopra riportati è impossibile compilare correttamente il libretto e inserire la documentazione in Curit (Catasto unico regionale impianti termici): ilproprietario/conduttore verrebbe quindi meno aun obbligo previsto da Regione Lombardia e quindi diventerebbe sanzionabile daparte degli enti preposti al controllo (Provincia e Comune) - avvisano le organizzazioni Confartigianato, Cna e Lia Bergamo- Questa compilazione comporta difficoltà pergliutentieulteriore impegno Pag. 1 daparte degli installatori- manutentori, che già stanno sostituendo glientipubblicinella targatura degli impianti, e alle relative procedure, in formagratuita. I requisiti e la professionalità dei nostri artigiani, che sono qualificati, abilitati e certificati, sono un elemento importante in un mondo di incertezza normativa e tecnica». • La rubrica A questo punto desidererei sapere come devono essere trattate fiscalmente (nella conseguente denuncia dei redditi) sia la caparra di acconto, sia le successive rate mensili e infine il saldo. _ LETTERA FIRMAT Come inviare i quesiti per gli esperti Due le strade per presentare le vostre domandeagliespertidella rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compi lare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax a I lo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mailall'[email protected] che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionistaèrivoltoilquesito.levostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta. Commercialisti RISPOSTA N. 243 Affitto con riscatto Come si tratta fiscalmente Mi è stato proposto di vendere con un contratto che prevede la formula di affitto con riscatto (o Rent to Buy) un appartamento diproprietà di mia moglie da più di 20 anni ma che è attualmente libero. La formula dell'affitto riscatt( è soggetta normalmente a due tipologie di reddito. Da una parte vi è il reddito derivante dalla eventuale plusvalenza sulla cessione dell'immobile, dall'altra vi è il reddito derivante dal canone di locazione concordato. Nel caso specifico, trattandosi di immobile detenuto da oltre 5 anni non ci sono imposte da pagare per il venditore sulla plusvalenza eventualmente maturata. Restano invece dovute le imposte relative al canone di locazione annuale ancorché tale importo possa poi essere scomputato dal prezzo finale di compravendita. Il contratto di affitto riscatto sarà da registrare, il reddito di locazione sarà da inserire nella dichiarazione dei redditi e sconterà l'irpef relativa. Eventuali acconti e/o caparre saranno parte del prezzo di compravendita e pertanto non andranno inseriti nella dichiarazione dei redditi. RISPOSTA N. 244 Se non produco rifiuti, devo ORDINE COMMERCIALISTI pagarli lo stesso? Il proprietario di un box inutilizzabile per la vetustà dell'edificio in cui si trova è comunque tenuto al pagamento della tassa rifiuti, seppure in esso non viene prodotto alcun rifiuto? _ LETTERA FIRMATA Il presupposto impositivo della tassa rifiuti solidi urbani è il possesso o la detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti. Vi sono tuttavia specifici casi per i quali la tassa non è dovuta, come ad esempio l'obiettiva inagibilità dei locali. Questo dato deve tuttavia essere indicato esplicitamente nella denuncia originaria o di variazione presentata al competente Comune di appartenenza. Pertanto, nel caso che è stato sottoposto all'attenzione, se il proprietario del box non ha provveduto in tal senso, sino a quando non verrà presentata la denuncia di variazione contenente l'esplicita segnalazione dell'inutilizzabilità del box, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti è comunque dovuta. RISPOSTA N. 245 Termocamino a legna, quali benefici fiscali Qual è il beneficio fiscale spettante per l'acquisto di un termocamino a legna, per riscaldamento Pag. 2 e produzione di acqua calda, installato in sostituzione di un camino a legna tradizionale? Possono essere compresi nel beneficio anche i costi relativi all'acquisto dei caloriferi e all'installazione? _ LETTERA FIRMATA La sostituzione di un camino tradizionale con un termocamino, con acquisto e installazione anche dei caloriferi, comporta lavori definibili come di manutenzione straordinaria, agevolati ai fini della detrazione del 50% (articolo 16 bis del Tuir, Dpr 917/1986, a r t i , comma 139, della legge 147/2013). L'intervento poi risulta idoneo a ottenere agevolazioni collegate al risparmio energetico, a prescindere dalla qualificazione urbanistica dell'immobile. 294,38 ed il garage 46,58). L'altro nostro figlio è d'accordo se lo lasciamo alla sorella. _ LETTERA FIRMAT È certamente possibile l'attribuzione di tale appartamento a vostra figlia per mezzo di un atto di donazione. Quanto ai costi preciso che nel caso in cui vostra figlia dovesse usufruire per tale acquisto della agevolazioni prima casa, a prescindere dal valore attribuito ai fini fiscali all'appartamento, la tassazione dell'atto di donazione sarà costituita dalle sole imposte ipotecaria e catastale fisse 200 euro ciascuna mentre vi sarà l'esenzione dall'imposta di donazione salvo che venga erosa la franchigia di un milione di euro. Mi permetto tuttavia di segnalarvi i problemi connessi alla commerciabilità dei beni provenienti da donazioni attesa, come nel vostro caso, la presenza di un altro figlio. Notaio _ LETTERA FIRMAT È bene che ogni aspetto della futura associazione professionale tra lei e il suo collega sia disciplinato in maniera puntuale in modo tale da evitare il sorgere di future contestazioni. Per questo vi consiglio, sebbene non strettamente necessario per legge, di riunire in un unico «atto costitutivo di studio professionale» tutte le disposizioni circa la vostra futura collaborazione. Tale documento diventa il modo per dare adeguata tutela al suo investimento atteso che nello stesso potrà essere inserita apposita clausola volta a regolare ogni aspetto connesso agli apporti dei singoli professionisti e gli eventuali obblighi restitutori e rimborsi nel caso cessi la collaborazione. RISPOSTA N. 248 RISPOSTA N. 246 RISPOSTA N. 247 Atto di successione se ancora in vita Strada possibile? Aprire uno studio associato e quei lavori da eseguire Io e mia moglie siamo proprietari di un appartamento, dal 2008 nel quale vive nostra figlia. Vorremmo donarlo a lei (già intestata su un appartamento affittato) mediante un atto di successione tra vivi. E possibile un atto del genere? E quanto verrebbe a costare ipotizzando il valore di acquisto in 140mila euro? O il prezzo è legato alla rendita catastale? (è di di mettere io la somma per tali lavori e arredi. Vorrei tutelare il mio investimento in caso di rottura dei rapporti: come mi suggerisce difare? Una scrittura privata? Un contratto? Se trascrivere o no il contratto preliminare Io e la mia fidanzata stiamo per acquistare casa. Sono un professionista L'agenzia immobiliare ci e sto valutando di aprire uno suggerisce, una volta che studio associato ad un altro avremmo identificato la casa collega. L'immobile presso da acquistare, di trascrivere il quale dovremmo aprire il contratto preliminare. lo studio è di proprietà Tra il nostro gruppo di amici, della sorella del collega, abbiamo notato, che alcuni che ne lascerebbe usufruire lo hanno fatto altri no. gratuitamente al fratello Lei cosa ci può suggerire? È (e al sottoscritto). utile o si tratta solo In questo stabile ci sono di una spesa in più? dei lavori di ristrutturazione _ LETTERA FIRMATA da fare ed è necessario intervenire nell'arredo, A differenza della integrandolo. Il collega registrazione mi propone, a fronte di un del preliminare che per legge canone di affitto pari a zero ORDINE COMMERCIALISTI Pag. 3 deve essere fatta all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni, la trascrizione del contratto preliminare non è obbligatoria per legge. La trascrizione consistente nell'inserimento del contratto preliminare nel Registri Immobiliari e produce un «effetto prenotativo» facendo retroagire gli effetti dell'atto definitivo di vendita al momento della trascrizione del preliminare. Una volta trascritto il preliminare sono prive di effetto per l'acquirente le successive iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile. La trascrizione del preliminare è consigliata tutte le volte in cui tra la data del preliminare e il definitivo incorre un termine particolarmente lungo, in cui venga versata al promittente venditore un'importante somma a titolo di caparra/acconto ovvero nel caso vi sia il rischio di azioni di terzi per il caso di insolvenza del venditore. Sul punto un notaio potrà fornirle tutte le informazioni del caso. Consulenti del lavoro RISPOSTA N. 249 Contratti a tempo determinato: c'è un tetto massimo? Sono un operaio del settore metalmeccanico. Sono stato assunto a tempo determinato da un'azienda per cui avevo già lavorato in precedenza altre due volte, sempre con contratto a tempo determinato. C'è un numero massimo di contratti a tempo determinato che l'azienda può stipulare?Nella lettera di assunzione è stato previsto un periodo di prova. È corretto, anche se sono già stato assunto in precedenza? Infine volevo capire se posso avvalermi del diritto di precedenza nelle future assunzioni effettuate dall'azienda. _ LETTERA FIRMATA L'istituto del tempo determinato, regolamentato dal D. Lgs. 368/2011, è stato negli ultimi anni oggetto di numerose e profonde modifiche, prima con la legge 92/2012 e da ultimo con il D.L. 34/2014. La vigente normativa non prevede un numero massimo di rinnovi di contratti a tempo determinato stipulabili. È stato tuttavia previsto che la durata complessiva dei contratti a tempo determinato stipulati con lo stesso lavoratore non possa superare i 36 mesi. In merito va precisato che nella successione tra i contratti deve essere sempre rispettato uno stacco temporale e che i contratti possono essere oggetto di massimo 5 proroghe. Per quanto riguarda il periodo di prova il contratto nazionale metalmeccanico-industria prevede espressamente che esso non deve essere previsto nel caso di assunzione, entro 12 mesi dalla scadenza dell'ultimo contratto, di un lavoratore che abbia prestato presso l'azienda le medesime mansioni per un periodo complessivamente superiore al periodo di prova. Infine, in merito al diritto di precedenza, è previsto per coloro i quali abbiano lavorato a tempo determinate presso la stessa azienda per un periodo superiore a 6 mesi. Il diritto di precedenza opera per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate per le stesse mansioni entro i successivi 12 mesi. Per avvalersi del diritto di precedenza il lavoratore ORDINE COMMERCIALISTI deve manifestare tale volontà entro 6 mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro. Il contratto nazionale metalmeccanico-industria prevede inoltre che nel caso di concomitanza di più lavoratori che abbiano manifestato la volontà di avvalersi del diritto di precedenza sarà data priorità a coloro i quali abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro e, in via sussidiaria, a quelli con maggiore età anagrafica. RISPOSTA N. 250 Tfr da recuperare in caso di decesso del datore di lavoro Il mio datore di lavoro che aveva una ditta individuale con circa 8 dipendenti è deceduto. Gli eredi non sono subentrati nell'attività e hanno rinunciato all'eredità. Cosa devo fare per riscuotere il Tfr e alcune mensilità non pagate? _ LETTERA FIRMATA Nel caso di decesso del datore di lavoro, così come per il fallimento, per i lavoratori dipendenti esiste uno strumento di tutela che consente di recuperare almeno il Tfr e le retribuzioni degli ultimi tre mesi, richiedendo l'intervento del Fondo di garanzia Inps. I tempi di attesa sono però diversi a seconda della fattispecie impeditiva del pagamento delle spettanze. Nel caso in specie, trattandosi di decesso del datore di lavoro che operava attraverso ditta individuale, poiché non vi è stato alcun subentro per proseguire l'attività e gli eredi hanno rinunciato all'eredità, la via da seguire per i lavoratori che risultano Pag. 4 creditori dell'imprenditore defunto è, intanto, quella di richiedere al Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore dell'eredità giacente. Questi ha il compito di accertare le attività e passività del datore di lavoro deceduto e provvedere alla liquidazione. Si evidenzia che nessun pagamento potrà essere posto a carico del Fondo prima che sia terminata la liquidazione per cui, nel caso in cui la fase liquidatoria si protragga nel tempo, i lavoratori ne avrebbero un nocumento. Pertanto sarebbe il caso di verificare se il datore di lavoro deceduto possedeva i requisiti per poter essere dichiarato fallito, sempre che non sia decorso un anno dal decesso, in quanto, in tale evenienza, i lavoratori potrebbero presentare istanza di fallimento e ottenere in tempi relativamente brevi le spettanze da parte del Fondo. Infatti, in tal caso, l'Inps deve provvedere a liquidare il Tfr e le ultime tre mensilità entro 60 giorni a partire dalla data di presentazione della domanda, purché completa di tutta la documentazione richiesta dall'ente. a* É0I-O « # # Installatori e manutentori in campo per assistere gli utenti nella compilazione del nuovo libretto delle caldaie voluto dalla Regione ORDINE COMMERCIALISTI Pag. 5 Trovarisposte Per le tue domande: compila il coupon e invialo via fax allo 035/386.217 manda una email a: [email protected] oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato Monitoraggio Inps col Dure Sistema ancora da affinare Col nuovo sistema l'Istituto può controllare il flusso dei contributi delle aziende ogni mese. Consulenti del lavoro: non ancora a regime A1£SSANDRA BEVILACQUA ^ ^ ^ M II Dure è il documento unico di regolarità contributiva che le aziende utilizzano perché a partire dalla Finanziaria 2007 è stato introdotto l'obbligo di attestazione per i versamenti contributivi dei propri dipendenti. «LagestionedelDurc interno, in particolare - spiega Adriana Regonesi, presidente dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Bergamo -, consente all'Inps di rilevare mensilmente eventuali irregolarità». In pratica, ogni mese l'Istituto diprevidenza controlla che la posizione contributiva dell'azienda sia corretta. «Attraverso il sistema informatico, l'azienda entra nel proprio "cassetto" e controlla di che colore è il "semaforo" che le ha attribuito l'Inps - continua Regonesi -. Se tutto vabene, il segnale è verde. Se, invece, c'è qualche irregolarità, il semaforo è giallo e l'Inps invia tramite Pecunamail segnalando il tipo di irregolarità riscontrata e dà tempo 15 giorni al datore di lavoro per sistemare le cose». Trascorso tale periodo, se l'irregolarità non si è risolta, il semaforo diventa rosso. I consulenti del lavoro, però, a partire dal livello nazionale, segnalano in un comunicato che «dopo quattro mesi dall'avvio delle nuove procedure Inps per il Dure interno e l'invio delle note direttificaarretrate, si continuano a riscontrare discrasie nella gestione dei "semafori" da parte dell'Inps. L'Istituto è rimasto fermo due anni per via di una r eingegnerizzazione dei propri sistemi interni, maa maggio scorso è partito con le notifiche Pec per il Dure interno, nonostante il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro suggerisse prudenza, perché era evidente che il sis te manecessitava di un robusto ORDINE COMMERCIALISTI rodaggio». Il sistema non è ancora a regime e nel suo funzionamento «abbiamo riscontrato che non tiene conto di alcune situazioni amministrative che prevedono per esempio dilazioni, poi segnalate invece come irregolari - sottolinea la presidente dell'Ordine di Bergamo -. Oppure ci sono errori neipreawisi Pec oppure, come sta capitando in questi giorni, ci sono delle rettifiche da fare, ma le aziende non hanno ancora ricevuto la Pec con ilpreawiso telematico che invita alla regolarizzazione nei quindici giorni». Al di là dei casi specifici, quindi, il problema di fondo, segnalato dai consulentidellavoro, è che scaturiscono «semafori rossi», cioè posizioni di irregolarità, anche in casi in cui queste non sussistono. «Per quanto riguarda Bergamo, c'è una particolare attenzione sul territorio - conclude Adrian Regonesi -. Abbiamo costituito un tavolo tecnico ufficiale tra Inps Pag. 6 e Ordine dei Consulenti del Lavoro provinciali, in cui si è cercato di migliorare qualche negatività di carattere procedurale. Il problema è a monte, ma dove si è potuto si è cercato e si continua a cercare di migliorare alcune cose, di portare un po' di attenzione in più». • La rubrica Come inviare i quesiti per gli esperti Due le strade per presentare le vostre domandeagliespertidella rubrica Trovarisposte:commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compi lare i I coupon che trovate nel la seconda pagina e inviarlo via faxa I lo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di BergamoinvialePapaCiovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo [email protected] sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionistaè rivolto ilquesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta. Comune di ubicazione del fabbricato per esaminare la specifica delibera sull'applicazione della Tasi: -Nel caso in cui il Comune avesse deliberato l'assoggettamento al tributo, valgono ulteriori distinzioni: l)Dando per scontato che l'immobile in questione sia censito al catasto fabbricati, gli immobili inagibili godono di una riduzione del 50% dell'imposta (purché l'inagibilità sia stata accertata dall'Ufficio Tecnico). 2)Se invece si è in presenza di un fabbricato «rurale», tale fattispecie è assoggettata ad una imposizione diversificata: -per i fabbricati rurali strumentali è prevista un'aliquota massima non superiore all'I per mille; -per i fabbricati rurali abitativi non spetta alcuna agevolazione. E' in ogni caso lasciato alla facoltà dei Comuni manovrare l'aliquota Tasi fino ad azzerarla, tenuto conto comunque che la soglia massima non può superare per il 2014 il 3,3 per mille. È del tutto ininfluente invece il requisito della residenza, così come la circostanza che il fabbricato non goda di pubblici servizi. RISPOSTA N. 252 Commercialisti RISPOSTA N. 251 Cascina montana senza servizi: devo lo stesso la Tasi? Sono proprietario di cascina in alta montagna che non è servita da nulla. Non sono residente nel comune dell'immobile. E obbligatorio pagare la Tasi? _ C. T. Posto che il quesito è privo di taluni elementi necessari per una risposta esaustiva, di seguito si formulano le seguenti osservazioni: -È necessario identificare il La partita Iva a regime agevolato per l'odontotecnico Un diplomato odontotecnico di 22 anni ha lavorato per due anni in un laboratorio odontotecnico con un contratto di apprendistato part time. Nel 2014 ha cessato il rapporto di lavoro. È possibile, per questo soggetto, aprire partita Iva come odontotecnico con il regime agevolato dei «super-minimi» al 5per cento? _ LETTERA FIRMATA . In base all'articolo 27 del DI ORDINE COMMERCIALISTI 98/2011, non è possibile applicare il nuovo regime dei minimi qualora la nuova attività svolta costituisca di fatto la prosecuzione di quella svolta nella qualità di lavoratore dipendente. Il legislatore ha inteso evitare che le parti si accordassero, trasformando il rapporto di lavoro dipendente in lavoro autonomo, al solo fine di ottenere benefici fiscali. In questo caso il rischio non sussiste, in quanto il rapporto si è interrotto per cause indipendenti dalla volontà del giovane. Infatti, al termine del periodo di apprendistato non sussiste alcun obbligo di assumere il lavoratore. È possibile, quindi, fruire del regime che prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 5 per cento. RISPOSTA N. 253 Come ripartire la Tasi nel caso di immobile locato Come si ripartisce la Tasi in caso di immobile locato? In caso di mancato pagamento dellapropria Tasi da parte dell'inquilino, il proprietario è responsabile del mancato pagamento? Come è possibile regolarizzare la propria posizione in caso di mancato versamento? _ LETTERA FIRMATA Il titolare del diritto reale e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, nessuna responsabilità solidale è prevista tra possessore e detentore, ma solo tra possessori o detentori. L'occupante versa la Tasi nella misura compresa tra il 10 ed il 30% dell'ammontare complessivo dell'imposta, sulla base della delibera comunale. L'imposta va determinata con riferimento alle condizioni del diritto reale e poi ripartita tra Pag. 7 quest'ultimo e l'occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune. Se il comune non indica la percentuale di riparto dell'imposta tra proprietario e inquilino, l'occupante deve versare nella misura del 10%, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere deliberata dal comune. Il versamento in acconto andava effettuato entro il 16 giugno per i comuni che hanno deliberato entro maggio, entro il 16 ottobre per chi ha deliberato entro il 10 settembre, in unica soluzione a dicembre per i comuni che non hanno ancora deliberato entro tale data. I cittadini che non pagano entro i termini previsti possono regolarizzare la loro posizione ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso, ossia versando interessi e sanzioni sull'importo dovuto. Non si paga se l'imposta è inferiore nel complesso a 12 euro, ma attenzione perché i diversi Comuni possono abbassare questa soglia. Notaio RISPOSTA N. 254 Intesto la casa a unfiglio:obblighi verso gli altri due? Sono divorziato e ho tre figli, al momento tutti minorenni. Il primo - che diventerà maggiorenne a brevissimo vorrebbe trasferirsi per studiare all'Università in un'altra città e vorrei comprare lui una piccola residenza. Diventando maggiorenne credo non ci siano problemi ad intestare a lui la proprietà della casa, giusto? Vorrei chiedere: rispetto agli altri due figli (minorenni) e alla mia ex moglie, ho degli obblighi (in vita)? Ovvero, possono chiedermi la stessa somma dell'abitazione donata alprimo? _ LETTERA FIRMATA Ciascuno è libero di disporre in vita del proprio patrimonio, senza alcun vincolo ne limitazione, e quindi anche attraverso donazioni, senza che alcuno possa muovere riserve o contestazioni. L'unica ipotesi in cui il soggetto disponente potrebbe subire contestazioni di sorta, è quella in cui avendo contratto debiti (ad esempio obblighi di mantenimento nei confronti della ex moglie), non sia più in grado di farvi fronte: in tale circostanza i creditori insoddisfatti (ritornando all'esempio fatto: l'ex coniuge) potrebbero agire sui beni del debitore e, in caso di incapienza, agire in via revocatoria contro le donazioni dallo stesso effettuate. Ciò premesso, se le donazioni poste in essere non sono tali da pregiudicare le sue capacità di rimborso degli eventuali debiti contratti, lei non ha alcun obbligo in vita nei confronti dei soggetti citati. Resta ferma la possibilità dei legittimari (nel suo caso, gli altri figli), di esercitare azione di riduzione impugnando la donazione in oggetto, ma solo dopo il decesso del donante, e solo allorché la disposizione si riveli lesiva della legittima. RISPOSTA N. 255 ORDINE COMMERCIALISTI Il bonus fiscale mobili: come agire per un rimborso? Ho comprato casa con la mia fidanzata; abbiamo arredato casa, usufruendo del bonus fiscale mobili. Ora ci siamo lasciati (a tre mesi dal matrimonio). La casa è intestata al 50% e quindi procederemo alla vendita. Ma come possiamo regolarci per il rimborso fiscale che abbiamo messo tutto a mio carico? Devo corrispondere il 50% anche di questo? Devo ammettere che io ho investito più della mia ex fidanzata, anche denari dei miei genitori che, ora, li rivogliono indietro pari pari. Come posso comportarmi? _ LETTERA FIRMATA Ciascuno dei fidanzati ha diritto di essere rimborsato in proporzione a quanto dallo stesso pagato. Ai sensi dell'art.785 ce. nel caso di donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, la donazione stessa non produce effetto finché non segua il matrimonio e l'annullamento del matrimonio comporta la nullità della donazione: pertanto i soldi «regalati» dai genitori andranno integralmente, e non in proporzione, restituiti agli stessi, ancorché le cifre che verranno incassate non siano pari a quelle spese. Con riferimento al bonus fiscale invece nessun rimborso compete alla controparte, in quanto si tratta Pag. 8 di una detraibilità meramente teorica ed eventuale, poiché basata su presupposti che potrebbero cambiare nel tempo, ed anche venire completamente meno (potrebbe esemplificativamente capitare di non avere più reddito per un certo periodo e quindi di non poter detrarre una parte o anche tutto il credito). RISPOSTA N. 256 Padrona al 50% di immobile: e il bonus prima casa? Sono proprietaria al 50per cento con mia sorella di un immobile che abbiamo ricevuto in successione. Dovrei acquistare in un'altra città un'abitazione insieme a mio marito: posso usufruire delle agevolazioni prima casa? _ LETTERA FIRMATA Le agevolazioni prima casa competono a chi non è titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile in acquisto e purché non sia titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso o dal proprio coniuge con le agevolazioni previste per l'acquisto della "prima casa", e abbia (o trasferisca entro 18 mesi) la propria residenza nel comune di riferimento. Nel caso prospettato, qualora ricorressero in concreto i menzionati presupposti di legge, sussisterà piena libertà di acquistare con il coniuge in un'altra città una casa di abitazione usufruendo delle agevolazioni prima casa, e questo ancorché eventualmente in sede di successione siano già state utilizzate le agevolazioni prima casa. Consulenti del lavoro RISPOSTA N. 257 Figlio senza lavoro Abbiamo diritto alle detrazioni? Mio figlio, che ha 25 anni e abita con me e mia moglie, ha perso il lavoro. Abbiamo diritto anche per lui alle detrazioni e agli assegni familiari? _ LETTERA FIRMATA Per rispondere al quesito del lettore è necessario innanzitutto mettere in evidenza la differenza tra detrazioni fiscali per familiari a carico e assegni per il nucleo familiare, che vengono spesso confusi dai lavoratori. Le detrazioni per familiari a carico sono previste in presenza di familiari con reddito inferiore a 2.840,51 euro. Tali detrazioni riduconc PIrpef in misura progressiva (minore è il reddito, maggiore è la detrazione), garantendo la progressività dell'imposta. L'assegno per il nucleo familiare (Anf) è invece una misura di sostegno al reddito erogata dall'Inps, di importo variabile a seconda della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti ORDINE COMMERCIALISTI il nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo stesso. Nel caso specifico del lettore, la detrazione per il figlio spetterà per l'anno 2014, esclusivamente se il reddito percepito nell'anno dal figlio sia inferiore a 2.840,51 euro. Tale reddito va calcolato comprendendo gli oneri deducibili, ossia senza sottrarre le spese che riducono la base imponibile su cui si calcola PIrpef, quali ad esempio le spese mediche. Il reddito deve comprendere anche i redditi da locazione assoggettati a cedolare secca e il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato al regime dei minimi, mentre sono esclusi i redditi soggetti a tassazione separata o ad imposte sostitutive diverse. Ricordiamo inoltre che le detrazioni per i familiari competono a ciascuno dei genitori nella misura del 50% e, solo in caso di accordo tra i coniugi, la detrazione può essere attribuita nella misura del 100 % al coniuge con il reddito più elevato. Per quanto riguardagli assegni familiari invece, l'Inps considera come componenti il nucleo familiare solo i figli di età inferiore a 18 anni (possono tuttavia far parte del nucleo familiare anche se maggiorennii figli inabili, purché non coniugati e previa richiesta di autorizzazione da parte dell'Inps). RISPOSTA N. 258 Quei permessi per allattamento alle mamme Sono una lavoratrice madre occupata Pag. 9 a tempo pieno, prossima al rientro al lavoro dopo aver usufruito dell'astensione per maternità facoltativa.Volevo chiedere se, fino al compimento di un anno di età del bambino, lavorando quattro ore al giorno, potrò completare il mio normale orario di lavoro di 8 ore,usufruendo di due ore di permessi per allattamento e di due ore diferie o se essendo la prestazione lavorativa inferiore alle sei ore, mi spetta solo un'ora di permesso per allattamento? _ LETTERA FIRMATA La fattispecie da lei ipotizzata, che prevede la copertura del normale orario giornaliero di lavoro di otto ore mediante quattro ore di lavoro, due ore di permessi per allattamento e due ore di ferie (o r.o.l.) è corretta. La Circolare Inps n° 95 /bis del 6 settembre 2006 precisa infatti che, ai fini del diritto ai riposi giornalieri per allattamento, va preso a riferimento l'orario giornaliero contrattuale normale e non l'orario effettivamente prestato in concreto nella giornata. Una sede Inps: con il nuovo strumento del Dure, l'Istituto di previdenza può monitorare meglio il flusso dei contributi, ma il sistema è da affinare ORDINE COMMERCIALISTI Pag. 10 Trova ri sposte I nostri esperti I COMMERCIALISTI Simona Boncinelli Carlo Luigi Rossi Riccardo Trezzi dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Bergamo IL NOTAIO Marco Ruggeri I CONSULENTI DEL LAVORO Barbara Salvi Daniele Mazzocchi del Consiglio notarile di Bergamo del Centro studi Consulenti del lavoro di Bergamo Per le tue domande: compila il coupon e invialo via fax allo 035/386.217 manda una email a: [email protected] oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato Come andare all'estero senza barare con il fisco Folla di piccole e medie imprese al convegno sul transfer pricing Problema per tutti i Paesi e non solo quelli con condizioni di favore M ARIAGRAZ) A MAZZOLENI ^ ^ ^ M Focus sul Transfer pricing ieri al convegno promosso da ConfindustriaBergamo. E a giudicare dalnumero deipartecipanti, (150 piccole e medie imprese), le operazioni di scambio e finanziamento trale società di uno stesso gruppo, presenti in Paesi diversi, stanno destando interesse o preoccupazione. Un fenomeno, il Transfer pricing(ilprezzo di trasferimento riguarda tutti i costi e i ricavi all'interno dello stesso gruppo di imprese, quindi compravendita di prodotti, di servizi anche finanziari e di proprietà intellettuali) sempre più oggetto di attenzione. Vuoiperché l'internazionalizzazione è diventata fondamentale e sono tante le società con sedi all'estero, vuoiperché gli accertamenti fiscali si stanno orientando quasiesclusivamente in questa direzione. «Vorrei però scardinare due luoghi comuni- ha premesso Sa- muel Marinelli, consulente di KStudio Associato e relatore dell'incontro con Stefano Lania, responsabile del servizio fiscale di Confindustria Bergamo -. Ilprimo è che riguardi solo le multinazionali: in real tà,bastauna piccola societàitalianaconunafiliale all'estero. E il secondo è che la criticità del Transfer pricingsi verifichi solo quando l'altro Paese coinvolto siaafiscalitàprivilegiata. È ovvio che nel caso diparadisifiscalicisialapresunzione che ilprezzo sia stato creato ad hoc, ma il problemaesiste anche quando le due società del gruppo sono in Paesi con una fiscalità allineata, ad esempio Italia e Germania». E il prezzo è oggi un elemento critico perché oltre a essere soggetto ad accertamenti da parte della Guardia di finanza o dell'Agenzia delle entrate, può creare problemi di doppia tassazione. «Essendo una componente di costo e ricavo in tragruppo - ha spie- ORDINE COMMERCIALISTI gato Marinelli - un eventuale maggior ricavo accertato in Italianon haun corrispondente maggior costo nelPaese acquirente. Questo aspetto oltre arischiare di essere un rilievo imponibile dalpunto di vista delfiscoitaliano, crea anche ilproblema di una doppia imposizione. Ogni Paese infatti cerca di salvaguardare il proprio gettito, per questo alivello internazionale si cerca di definir e una normativa omogenea». Occorre che ilprezzo sia individuato correttamente, evitando sottovalutazioni di ricavi o sovrafatturazioni di costi e «tendendo a un equilibrio - ha sintetizzato Giancarlo Losmapresidente della Piccolaindustria- discelte economicamente corrette ma tributariamente accettabili». Come fare? L'impresapuò awalersidi tecniche metodologiche (da oggi Servizi Confindustria attiva una consulenza con Kpmg) che vanno aggiornate. E che presentano un Pag. 11 vantaggio: «Se in azienda hai la documentazionecorrettadicome sei arrivato alprezzo, puoi ottenere in caso di rilievi - chiude Marinelli- la disapplicazione delle sanzioni amministrative. È un segnale delle criticità, ma anche della volontà di migliorare la collaborazione trafisco e contribuente». • La rubrica Così l'invio dei quesiti per gli esperti Due le strade per presentare le vostre domandeagliespertidella rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compi lare il coupon che trovate nel la seconda pagina e inviarlo via faxa I lo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in vialePapa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mailall'indirizzo [email protected] sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionistaè rivolto ilquesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta. Commercialisti RISPOSTA N. 258 Riqualificazione energetica, ritardi nella domanda Ho sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica durante il 2014 ma ho inviato la comunicazione all'Enea oltre il termine dei 90 giorni previsti. Volevo sapere se era possibile sanare tale omissione per usufruire dell'agevolazione. E se è possibile quali sono le vie da intraprendere? _ LETTERA FIRMATA Il legislatore ha introdotto nell'art. 2, co. 1, del DL 16/2012 la cosiddetta "remissione in bonis", che consente di sanare l'omissione di comunicazione o adempimenti necessari per usufruire di agevolazioni fiscali. L'omesso invio della documentazione all'Enea entro i 90 giorni dal termine dei lavori è sanabile per il tramite dell'istituto della remissione in bonis (circolare agenzia delle entrate n. 13 del 13/05/2013). Al fine di sanare l'omessa comunicazione dei dati all'Enea è necessario: - Provvedere all'invio della prescritta documentazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile; - Versare la sanzione di euro 258,00 con modello F24, Codice 8114, senza l'utilizzo della compensazione. Con riferimento a spese sostenute per lavori ultimati durante il 2014 si evidenzia, pertanto, che è possibile sanare il mancato invio della prescritta documentazione solo per quei lavori il cui termine di comunicazione all'Enea sia scaduto successivamente al 30 settembre 2014. Pertanto: - Per i lavori il cui termine di comunicazione all'Enea sia scaduto antecedentemente al 30 settembre 2014 la remissione in bonis non è più possibile dovendo essere perfezionata entro il 30 settembre 2014; ORDINE COMMERCIALISTI - Per i lavori il cui termine di comunicazione all'Enea sia scaduto successivamente al 30 settembre 2014 la remissione in bonis può essere perfezionata fino al 30 settembre 2015. RISPOSTA N. 259 Coniugi separati, sì al mutuo per acquistare il 50% Marito e moglie acquistano la casa in cui vivono in regime di comunione dei beni, con proprietà al 50% ciascuno. Tutto questo per tutta la durata del matrimonio. Tuttavia, in seguito ad intervenuta separazione tra i due, vorrei sapere se è possibile l'acquisto dell'altro 50% da parte di uno dei due coniugi beneficiando di un mutuo con agevolazione di acquisto prima casa? _ LETTERA FIRMATA La risposta è affermativa, in quanto trattasi di acquistare il 50% dello stesso immobile (non di altro immobile) di cui l'acquirente è già comproprietario. RISPOSTA N. 260 Società cancellata Ai soci la cartella di pagamento? Gradirei avere una risposta in merito alla notifica di una cartella di pagamento relativa ad una società di persone cancellata dal Registro delle Imprese. La Pag. 12 domanda è la seguente:può essere notificata ai soci? _ LETTERA FIRMATA Sì, la recente sentenza della Cassazione (n. 20704 del 1° ottobre 2014) ha affermato che la responsabilità solidale e illimitata del socio, prevista dall'art. 2291, primo comma, cod. civ. per i debiti delle società di persone, opera, in assenza di un'espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti. Ne consegue che i soci, pur essendo privi della qualità di obbligati, e come tale estranei agli atti impositivi rivolti nei confronti della società, restano sottoposti, a seguito dell'iscrizione a carico di quest'ultima, all'esazione del debito, alla condizione, posta dall'art. 2304 cod. civ., che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società. Notaio RISPOSTA N. 261 Gli eredi del nipote scomparso prematuramente Mio nipote è morto senza lasciare testamento: non era sposato; non aveva figli; non aveva fratelli; i genitori ed i nonni erano già morti. I parenti più prossimi siamo alcuni zìi paterni e materni tuttora viventi, mentre altri zìi sono premorti. Poi ci sono i cugini, figli di zìi viventi e di zìi premorti. Chi sono gli eredi di mio nipote? Se è vero che, da quanto mi hanno detto, in questa fattispecie eredi sono solo gli zìi viventi, possono due cugini, figli di uno degli zu premorti, accampare diritti e/o pretese per «considerazioni di genealogia o di stirpe» o «relazionali ed affettive» o «giuridico-equitative» o «economico-materiali» o di qualunque altra natura? _ LETTERA FIRMATA Il caso prospettato è disciplinato dall'art. 572 del codice civile, a niente del quale se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o parenti prossimi, senza distinzione di linea. Nel caso di specie, unici eredi del nipote in linea collaterale sarebbero dunque gli zii ancora viventi. Non operando infatti la rappresentazione, i cugini (collaterali di quarto grado) sarebbero esclusi dalla successione in quanto, comunque, parenti più lontani rispetto agli zii (collaterali di terzo grado), in base al principio per il quale, di norma, nella successione legittima, i parenti più prossimi escludono i più lontani. Trattandosi di modalità devolutiva, gli altri parenti non potrebbero vantare alcun diritto nei confronti degli eredi legittimi individuati. RISPOSTA N. 262 La zia defunta e quella casa da intestare Siamo gli unici tre nipoti di due zie più che novantenni. La terza è mancata due mesi fa. Con la morte di quest'ultima, la casa è stata ereditata dalle due sorelle. Essendo le due sorelle, come dicevo, più vicine ai cent'anni che ai novanta, il notaio a cui ORDINE COMMERCIALISTI ci siamo rivolti per un consiglio (a Napoli, città dove vivono le zie), ci suggerisce di proporre alle zie di intestare la casa a noi tre nipoti (più i due figli del nostro quarto fratello, mancato anni fa). Il problema è che delle zie, una non è più capace di intendere (anche se non abbiamo avviato alcuna pratica di tutela) e l'altra, con la demenza senile, teme per la sua eredità! C'è qualcosa che, in assoluta liceità, possiamo fare per evitare nuove pratiche e trambusti alla morte delle due zie se la casa restasse a loro intestata? Grazie mille per l'aiuto. _ LETTERA FIRMATA Nella condizione di incapacità (naturale) in cui versano le due signore, gli eventuali atti tra vivi (ad esempio, vendite o donazioni) o a causa di morte (testamento) che dovessero compiere sarebbero esposti all'azione di annullamento. E' quindi senz'altro consigliabile avviare le procedure a tutela dei soggetti incapaci, proponendo - ad esempio ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno il quale (nel caso previa autorizzazione giudiziale), potrà avviare le opportune iniziative nell'interesse dell'incapace: in presenza di espressi divieti di legge, va però tendenzialmente esclusa la possibilità che l'incapace possa effettuare atti liberali (donazioni e/o testamenti). RISPOSTA N. 263 L'adozione di una bambina Caso particolare Sono sposato, separato (non ancora divorziato), con due figli (primo matrimonio) e attualmente convivente. La mia nuova compagna ha una figlia di 4 anni Pag. 13 da una precedente relazione; il padre naturale le ha abbandonate, non ha riconosciuto la bimba e non ha mai dato segni di vita...Ora, io, che con loro ho intenzioni molto serie, vorrei adottare la bimba. E possibile sin d'ora o devo aspettare il divorzio da mia moglie? Devo fare qualche atto per assicurare ai miei due primi figli i loro sacrosanti diritti in caso di mia morte? _ LETTERA FIRMATA La normativa in tema «adozione in casi particolari» (art. 44 L. 184/1983), applicabile ai minori che non si trovino in stato di abbandono, pone quale requisito dell'adottante il fatto di essere coniuge del genitore dell'adottando, non essendo quindi sufficiente l'esistenza di un rapporto di convivenza. In caso di adozione, il minore acquisita tra l'altro i diritti successori verso la famiglia adottiva, assumendo quindi - rispetto alla successione dell'adottante - i medesimi diritti che la legge riconosce ai suoi fratelli adottivi. Consulenti del lavoro diritto ad un'indennità di maternità per il periodo corrispondente ai 2 mesi antecedenti la data del parto e ai 3 mesi successivi alla data stessa. Infatti, ai sensi del D.M. 12 luglio 2007, dal 7 novembre 2007 è estesa la disciplina di cui agli artt. 16 (congedo di maternità), 17 (interdizione anticipata e prorogata) e 22 (trattamento economico e normativo) del D.Lgs. n.151/01 in favore delle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, associate in partecipazione e libere professioniste iscritte alla Gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della L. n.335/95. Il riconoscimento dei periodi di congedo di cui agli artt. 16 e 17 del T.U. comporta la necessità di assumere a riferimento la data presunta del parto. Pertanto, le lavoratrici hanno l'onere di corredare la domanda di maternità del certificato medico di gravidanza attestante la suddetta data. In mancanza, verrà presa a riferimento la data effettiva del parto. L'indennità è fissata nella misura pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione a progetto utile ai fini contributivi percepito nei 12 mesi solari precedenti l'inizio del periodo di astensione. RISPOSTA N. 264 RISPOSTA N. 265 Gravidanza, quali tutele ai contratti a progetto Garanzia Giovani i requisiti e gli adempimenti Sono una lavoratrice con contratto a progetto e sono in gravidanza al 5° mese: esistono tutele simili a quelle delle lavoratrici dipendenti? Sono un giovane di 25 anni da poco disoccupato, vorrei delucidazioni sulla Garanzia Giovani e sulla possibilità di aderirvi per poter essere assunto in qualche azienda e, in caso positivo, quali sono gli adempimenti da svolgere. _ LETTERA FIRMATA Le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata (cassa di previdenza Inps per i lavoratori a progetto) tenute al versamento della contribuzione 0.72% hanno _ LETTERA FIRMATA Il progetto Garanzia Giovani è il Piano Europeo per la lotta ORDINE COMMERCIALISTI alla disoccupazione giovanile. Con questo obiettivo sono stati previsti dei finanziamenti per i Paesi membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%, che saranno investiti in politiche attive a sostegno dei giovani. Questi i requisiti richiesti: -età compresa tra i 15 e i 29 anni compiuti (al momento dell'adesione); -essere inoccupati o disoccupati ai sensi del D.Leg. 181/2000; -aver completato da non più di 4 mesi i percorsi di istruzione e formazione professionale ovvero percorsi universitari e terziari (per i flussi, cioè la possibilità di essere presi in carico dalle istituzioni scolastiche, formative e Università di provenienza; -non essere iscritti a percorsi di istruzione o formazione professionale ovvero accademici e terziari; -non avere in corso lo svolgimento del servizio civile o un tirocinio extra curriculare; -essere in condizione di regolarità sul territorio nazionale (in caso di giovane extra UE); -non aver già avuto accesso a Garanzia Giovani, anche nell'ambito della sua prima attuazione attraverso Dote Unica Lavoro (d.d.u.o. 6758/2014); -non avere in corso una DUL (fatta eccezione che per l'indennità di tirocinio e l'incentivo per l'apprendistato per i giovani che hanno attivato la DUL dopo il 16 luglio 2014; i giovani che hanno attivato una DUL prima di tale data, invece, possono accedere, se la dote non è attiva). Possono accedere al progetto i giovani di tutta Italia. Per accedere al Programma Garanzia Giovani è necessario registrarsi ed aderire con due operazioni distinte. La registrazione consente di Pag. 14 ricevere le credenziali che permettono di aderire al programma. L'adesione consiste nel completamento delle informazioni per l'attivazione del profilo, anche attraverso l'indicazione dell'accreditamento regionale che ricontatterà l'interessato e gli fornirà un piano di servizi personalizzati. La registrazione avviene attraverso la compilazione dell'apposito modulo sul sito di Borsa Lavoro Lombardia. Successivamente, ricevute le credenziali con cui accedere alla propria area personale, si potrà completare l'adesione, integrando il format con le informazioni necessarie alla presa in carico da parte dell'operatore accreditato o dalla Scuola/Università che si indicherà. Completata la "profilazione" del giovane, questo sarà inserito in una delle fasce previste (bassa, medio- alta, alta, molto alta) e, in base all'inserimento in una o nell'altra e alla tipologia di assunzione, saranno riconosciute indennità diverse all'azienda che assumerà un lavoratore o ospiterà un tirocinante. WMT Il trasferimento di prezzo è un tema che tocca sempre più da vicino anche le piccole imprese con sedi all'estero ORDINE COMMERCIALISTI Pag. 15 Trovarisposte Per le tue domande: compila il coupon e invialo via fax allo 035/386.217 manda una email a: [email protected] oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato Canoni d'affitto concordati La cedolare secca al 10% L'aliquota era al 15%. Resta invece al 21% per le normali locazioni Entro il 1° dicembre va pagata la seconda rata di acconto ALESSANDRA BEVILACQUA ^ ^ ^ M La seconda rata di acconto della cedolare secca sugli affitti scade il prossimo 30 novembre (termine che slitta al 1° dicembre, perché cade di domenica). La «cedolare secca» è un regime facoltativo che «si sostanzia nel pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell'immobile) - come viene definita nel sito dell'Agenzia delle Entrate - . In più, per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l'imposta di registro e l'imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l'imposta di registro per la cessione del contratto di locazione». In conseguenzadelle modifiche apportate dal DI 47/2014 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014), l'aliquota che si applica ai contratti concordati è stata ridotta, per il quadriennio 2014-2017 e per casi specifici, dal 15% al 10%, mentre per gli altri contratti resta al 21%. È stato, inoltre, ridotto, per la cedolare secca, l'abbattimento dei canoni ai fini Irpef dal 15% al 5%. È possibile scegliere l'opzione della cedolare secca compilando l'apposito modulo, sia al momento della registrazione del contratto di locazione, sia negli anni successivi in caso di contratti pluriennali. Possono utilizzarla le persone fisiche che siano proprietarie dell'immobile o che ne godano l'usufrutto, purché l'affitto sia su immobili a destinazione catastale abitativa e perti- ORDINE COMMERCIALISTI nenze e non avvenga nell'esercizio di arti d'impresa o di arti e professioni (da Al ad ALI, escluso ALO- uffici e studi privati). Questa opzione della cedolare secca, come evidenzia l'Agenzia delle Entrate, «implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell'opzione, l'aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale deiprezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente». Nella prima annualità di esercizio di questa opzione l'acconto non è dovuto, dopo di che l'acconto dovuto (se la cedolare sull'anno precedente superai 51,65 euro) pari al 95% dell'imposta dell'anno precedente, va effettuato in un'unica rata (30 novembre) se l'importo è inferiore a 257,52 euro, altrimenti in due Pag. 16 rate: il40% (sul95%) entro il 16 giugno e il 60% (sul 95%) entro il 30 novembre. Il versamento si effettua con il modello F24 con i codici «1840: Cedolare secca locazioni - Acconto prima rata», «1841: Cedolare secca locazioni - Acconto seconda rata o unica soluzione», «1842: Cedolare seccalocazioni - Saldo». Compensazioni e sanzioni sono le stesse dell'Irpef. • La rubrica giorno fa, parlava addirittura di ogni quattro anni. Tutto dipende da città a città. Bergamo ha deciso qualcosa? La pulizia della caldaia è abbinata anche al controllo dei fumi? O sono operazioni distinte? Grazie della vostra cortesia. Saluti. _ LETTERA FIRMAI Come inviare i quesiti per gli esperti Se non vi è un'esplicita richiesta descritta sul libretto (in tempi e modi di manutenzione sia per la prova fumi che per la manutenzione ordinaria) fornito dall'installatore stesso o dal libretto della casa costruttrice consigliamo di seguire le norme regionali della Lombardia ossia «ogni 2 anni la revisione prova fumi caldaia e la manutenzione ordinaria contemporaneamente» se la caldaia è inferiore a 35 Kw, invece per tutte le caldaie superiori ai 35 Kw la revisione è annuale. Due le strade per presentare le vostre domandeagliespertidella rubrica Trovarisposte:commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compi lare i I coupon che trovate nel la seconda pagina e inviarlo via faxa I lo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibi le inviare una mailall'[email protected] che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale prof essionistaèrivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mante- RISPOSTA N. 267 nere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta. Commercialisti RISPOSTA N. 266 Quali scadenze rispettare per i controlli alla caldaia L'anno scorso, nel 2013, ho cambiato la caldaia (aperta). Vorrei sapere quando devo fare il primo controllo. Qualcuno mi ha detto dopo due anni, L'Eco di Bergamo di qualche Lavoro occasionai* per un ingegnere La dichiarazione redditi va fatta? Mio figlio, studente in ingegneria, ha effettuato delle prestazioni occasionali in Italia per conto di un ingegnere tedesco. Ha percepito, in Italia, l'importo complessivo di euro 2.000,00. Il mandante non ha effettuato alcuna ritenuta fiscale. Chiedo se mio figlio debba presentare la ORDINE COMMERCIALISTI dichiarazione dei redditi (Unico o 730) e dove deve indicare eventualmente tali redditi. Ringrazio per l'attenzione, cordialità. _ LETTERA FIRMAI Le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili sono esonerate dalla presentazione della dichiarazione dei redditi qualora la differenza fra l'imposta lorda relativa ai redditi conseguiti e le detrazioni spettanti di cui agli articoli del Tuir - Testo unico delle imposte sui redditi n.12 (carichi di famiglia) e n.13 (produzione reddito), nonché le ritenute subite, sia di importo non superiore ad euro 10,33 (lettera e, comma 4, articolo 1 Dpr 600/73). A suo figlio spetta la detrazione per reddito di lavoro autonomo occasionale (art. 13, comma 5 del Tuir). Pertanto essendo la detrazione fiscale, pari ad euro 1.104, maggiore dell'imposta lorda risultante dal reddito complessivo posseduto, pari ad euro 460 (23% di euro 2.000), non ricorre l'obbligo, per quanto premesso, di presentare la dichiarazione dei redditi. RISPOSTA N. 268 Le detrazioni prima casa se si trasferisce la residenza Desidero porre il caso dell'acquisto di un appartam en to Pag. 17 come prima casa con trasferimento della residenza. Si potrebbe usufruire delle agevolazioni prima casa in caso si intendesse acquistare successivamente un altro appartamento in cui verrebbe trasferita la residenza e che diverrebbe nuova abitazione principale ? _ LETTERA FIRMATA Per poter beneficiare delle agevolazioni prima casa si dovrà prima procedere all'alienazione del primo immobile di proprietà. In caso contrario si dovrà versare l'imposta di registro al 9% (anziché 2%) su una base imponibile (catastale) più alta di quella prevista per la prima casa. Si ricorda inoltre che per la prima casa l'imposta sostitutiva sul mutuo è dello 0,25%, mentre per la seconda casa sconta il 2%. Notaio RISPOSTA N. 269 La casa ereditata da due sorelle e l'usufrutto Buongiorno, alla morte di mia madre abbiamo ereditato una villa al 50% io e mia sorella e l'usufrutto a mio padre (il marito). Tenendo presente che ciascuna di noi possiede una casa, e mia sorella ha messo in vendita la sua e s'è trasferita da nostro padre con la sua famiglia, io non ho più il diritto di entrare in villa in quanto le chiavi me le hanno lasciate ma hanno adottato un sistema d'antifurto sempre attivo. Hanno intenzione di liquidarmi il mio 50%, ma mi hanno detto che così non ho più diritto al valore dell'usufrutto. Possono farlo? Se non possono farlo, ne ho diritto alla liquidazione o alla morte di mio papà? Grazie. Cordiali saluti _ LETTERA FIRMATA Il diritto di usufrutto attribuisce al titolare un potere di godimento pieno e generale del bene, con la sola limitazione del rispetto della destinazione economica del cespite. Suo padre ha facoltà pertanto di negarle accesso all'immobile, così come di consentire a sua sorella di stabilirvisi. Qualora lei scelga di accettare la liquidazione della sua quota di nuda proprietà da parte di sua sorella, alla morte del padre non avrà diritti in relazione all'usufrutto di quest'ultimo: questo diritto si estingue infatti necessariamente con la morte del titolare, ad essa seguendo l'espansione automatica della nuda proprietà. Se diversamente lei cedesse la nuda proprietà in tutto o in parte a suo padre, questi conseguirebbe la quota corrispondente della piena proprietà che, alla sua morte, sarebbe oggetto di successione (anche) a suo favore, salva contraria disposizione testamentaria. RISPOSTA N. 270 Rateizzare le imposte di successione Buongiorno, volevo chiedere al notaio se la legge prevede la possibilità di rateizzare le imposte di successione ipotecarie e catastali e di registro, nel caso in cui gli eredi non abbiano reddito. Grazie. _S.A ORDINE COMMERCIALISTI L'imposta di successione viene liquidata dall'Agenzia delle Entrate successivamente alla presentazione della relativa denuncia; può essere dilazionata per un termine non superiore a 5 anni, decorrente dalla data dell'apertura della successione (data della morte). La dilazione va richiesta contestualmente al pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio, e riguarda l'80% dell'imposta e degli interessi. Sulla dilazione vengono contabilizzati interessi nella misura del 5%. La dilazione non è invece possibile per le imposte ipotecarie e catastali - dovute nella misura del 3%, salva la possibilità di beneficiare delle agevolazioni prima casa - che devono pagarsi al momento della presentazione della dichiarazione di successione RISPOSTA N. 271 Come modificare un testamento già depositato Buongiorno. Vorrei disporre delle mie sostanze riservando una quota importante alla famiglia della mia badante, che ne ha davvero bisogno. Ho fatto un primo testamento, molti anni fa, che ora vorrei modificare: il testamento era depositato presso un notaio che è mancato alcuni anni fa. Io non me ne sono più curato. Ora vorrei fare un testamento firmato di mio pugno e depositarlo presso un altro notaio. Posso farlo? Devo curarmi io di recuperare il vecchio testamento o lo potrà fare il notaio a cui mi rivolgerò? Grazie per l'aiuto. _ LETTERA FIRMATA Pag. 18 Il nostro ordinamento, nell'intento di tutelare efficacemente la libertà del testatore, concepisce il testamento quale atto essenzialmente modificabile fino all'ultimo istante della vita. In questo senso la legge contempla e disciplina espressamente l'istituto della revocazione (artt. 679 e ss. c e ) , prevedendo, in particolare, che il testatore possa revocare un testamento precedente con un testamento successivo (art. 680 c e : revocazione espressa). È pertanto sufficiente che lei introduca nel nuovo testamento una clausola di revocazione espressa («revoco ogni precedente disposizione testamentaria») e proceda qui ad articolare interamente, e nuovamente, le sue disposizioni di ultima volontà. Con il nuovo testamento potrà beneficiare la famiglia della badante, indicando espressamente e singolarmente le persone interessate e le quote/oggetti dei lasciti, tenendo conto che eventuali riservatala (coniuge o figli) potrebbero impugnare le nuove disposizioni se e nella misura in cui ne ledessero le rispettive quote di legittima. Consulenti del lavoro RISPOSTA N. 272 Laureato in attesa del master: posso accedere a garanzia giovani? Ho terminato da alcuni mesi il mio percorso universitario e ho conseguito la Laurea specialistica, sto valutando di iscrivermi ad un Master nel frattempo vorrei un'azienda presso la quale svolgere un periodo di tirocinio. Ho sentito parlare di un programma di fondi europei che riguarda i giovani e consente alle aziende presso le quali vengono collocati di avere delle agevolazioni, potreste darmi alcune indicazioni? _E.I Caro lettore, il programma di cui parla è Garanzia giovani ed è rivolto ai giovani, residenti in Italia, con un'età compresa dai 15 ai 29 anni (2< anni e 364 giorni), che non studiano e non lavorano, in particolare non devono esseri impegnati in un'attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo (in Europa anche chiamati Neet, l'acronimo inglese di Not engaged in education, employment or training). I giovani che possono aderire a questo programma oltre a rispettare il requisito anagrafico devono: - essere inoccupati o disoccupati; - non essere iscritto in percorsi di istruzione scolastica, formazione professionale o universitari, ovvero essere iscritto e aver d fatto smesso di frequentare le lezioni, non intendendo più proseguire negli studi ed essere disoccupato; - non devono avere in corso un tirocinio, una collaborazione e/o prestazione occasionale, non devono svolgere prestazioni d lavoro accessorio e neppure svolgere il servizio civile; - essere residenti in Italia, e per poter eccedere alla garanzia giovani in Lombardia è sufficiente avere un domicilio nella nostra regione; - non aver usufruito in precedenza di Garanzia giovani anche come dote unica lavoro. L'adesione è anche rivolta ai cittadini comunitari o stranieri extra Uè, regolarmente soggiornanti, purché siano residenti in ORDINE COMMERCIALISTI Italia. A differenza del requisito anagrafico, lo stato di non occupazione e non frequentazione di un percorso di studio o formazione devono essere mantenuti anche successivamente alla registrazione al programma, diversamente l'azienda non potrebbe usufruire degli incentivi. Qualora il lettore avesse tutti i requisiti richiesti potrà effettuare la propria adesione al programma. L'adesione dovrà essere effettuata sul sito nazionale (www.garanziagiovani.gov.it) o sul portale regionale (ovviamente deve essere scelto il portale della regione che ha attivato le misure maggiormente in linea con le esigenze del lettore). Ogni Regione ha un proprio piano di attuazione con l'indicazione delle misure che vengono attivate sul territorio. Per conoscere quali sono i servizi erogati dalla Regione occorre consultare il portale regionale alla sezione dedicata a Garanzia giovani. Per aderire, il lettore dovrà effettuare la propria registrazione nella sezione «aderisci» presente nel sito prescelto, dovrà compilare on line i dati anagrafici richiesti e confermare la registrazione, il sistema invierà all'indirizzo email indicato in fase di registrazione le credenziali con cui accedere all'area personale e ai servizi personalizzati del Programma. Accedendo nuovamente al sito con le proprie credenziali si dovrà completare la registrazione inserendo i dati del proprio cv con menù a tendina; si consiglia di avere a disposizione tutti i dati delle proprie esperienze lavorative pregresse e dei titoli di studio conseguiti in quanto è necessario avere a disposizione un po' di tempo, per completare la registrazione e l'adesione al relativo programma. Inoltre in questa fase sarà Pag. 19 possibile anche fornire le proprie preferenze per le opportunità che il programma Garanzia giovani potrà offrire (tirocinio, rapporto di lavoro...). Le informazioni richieste in questa fase consentiranno all'ente accreditato da lei scelto di prendere in carico la posizione e contattarla entro 60 giorni. Si consiglia di effettuare entrambe le iscrizioni sia nel sito nazionale che nel sito regionale prescelto: le credenziali sono specifiche per ogni portale. Il portale della regione Lombardia è www.borsalavorolombardia.it. Non avendo specificato la sua età, non siamo in grado di verificare il primo requisito ovvero quello anagrafico, le precisiamo però che se oggi lei non fosse iscritto a nessun percorso di 11.,., ih i l . iìì istruzione/formativo e non avesse in corso nessuna tipologia contrattuale lavorativa può procedere con la sua registrazione. È evidente che se successivamente lei decidesse di iscriversi al master, perderebbe i requisiti per accedere al programma. Le adesioni al programma sono attive dal 1° maggio 2014 e le risorse dovranno essere impegnate entro il 31.12.2015. T Entro il 1° dicembre va pagata la seconda rata di acconto della cedolare secca sugli affitti ORDINE COMMERCIALISTI Pag. 20 Bergamo. Il 27 novembre assemblea generale dei commercialisti. ».*^X ^ ^ ^ ^ V ^ ^ TZP*5)'/ ^ > * ' KiKt.wiii OKIIIM Di I uni inui * <>MMIK< I \ I ISTI \ HM.MIM'IKII COMMINI Convocata per il prossimo giovedì 27 novembre l'Assemblea generale degli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Bergamo. L'assise, in seconda convocazione, si terra nella sede dell'Ordine, alla Rotonda dei mille 1, a partire dalle ore 11.30. L'incontro sarà occasione per fare il punto sulle attività svolte nel 2014 e sulla situazione economica congiunturale, con la relazione del Presidente dell'Ordine, Alberto Carrara. L'ordine del giorno prevede, inoltre, la presentazione e la proposta di approvazione del conto preventivo 2015 corredato dal rapporto del collegio dei revisori con conseguenti delibere. ORDINE COMMERCIALISTI Pag. 21 Bergamo. Il 27 novembre assemblea generale dei commercialisti. Convocata per il prossimo giovedì 27 novembre l'Assemblea generale degli iscritti ORDINI D K I DOTTORI all'Ordine dei dottori commercialisti ed COMMERCIAI.ISTI "K^SSA ^ C & ^ COMMKRCIAI.ISTI e s p e r t i contabili di Bergamo. L'assise, in E K . I i t.srtRi ^tjjsmgj ^ ^ f M DD»t;i.i t.srtRiii . * . < „ _ . ^ ^ ^ ^ BIHC;AMO (OMVBIII seconda convocazione, si terra nella sede C'OMABII.I dell'Ordine, alla Rotonda dei mille 1, a partire dalle ore 11.30. L'incontro sarà occasione per fare il punto sulle attività svolte nel 2014 e sulla situazione economica congiunturale, con la relazione del Presidente dell'Ordine, Alberto Carrara. L'ordine del giorno prevede, inoltre, la presentazione e la proposta di approvazione del conto preventivo 2015 corredato dal rapporto del collegio dei revisori con conseguenti delibere. ORDINE COMMERCIALISTI Pag. 22 ALLA SEDE DELL'ORDINE Commercialisti Domani l'assemblea Assembleagenerale dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili domani alle 11,30 nella sede in via Rotonda dei Mille 1 in città. All'ordine del giorno il preventivo 2015. L'incontro sarà l'occasione per fare il punto sulle attività svolte nel 2014 e sulla situazione economica congiunturale con la relazione del presidente dell'Ordine, Alberto Carrara. ORDINE COMMERCIALISTI Pag. 23 Commercialisti: assemblea generale a Bergamo Bergamo Di Redazione25 novembre 2014 Decrease Font Size Increase Font Size Dimensione testo Stampa questo articolo Send by Email Alberto Carrara, presidente dell'Ordine dei commercialisti di Bergamo BERGAMO — E' stata convocato per il prossimo giovedì 27 novembre lAssemblea generale degli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Bergamo. L'assise, in seconda convocazione, si terrà nella sede dell'Ordine, alla Rotonda dei mille 1, a partire dalle ore 11.30. L'incontro sarà occasione per fare il punto sulle attività svolte nel 2014 e sulla situazione economica congiunturale, con la relazione del Ppresidente dell'Ordine, Alberto Carrara. L'ordine del giorno prevede, inoltre, la presentazione e la proposta di approvazione del conto preventivo 2015 corredato dal rapporto del collegio dei revisori con conseguenti delibere. ORDINE COMMERCIALISTI Pag. 24 Commercialisti Bergamo: un 2014 da dimenticare Bergamo Di Redazione27 novembre 2014 Decrease Font Size Increase Font Size Dimensione testo Stampa questo articolo Send by Email Il presidente dell'Ordine Carrara: non s'intravedono azioni governative significative per il 2015 Alberto Carrara, presidente dell'Ordine dei commercialisti di Bergamo BERGAMO — Un anno tra i più difficili, contraddistinto da una situazione generale di grave crisi e da previsioni purtroppo non ancora positive per i mesi a venire. E' questo il bilancio tracciato nel corso dell'assemblea dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bergamo per l'approvazione del preventivo 2015, svoltasi giovedì 27 novembre presso la sede di via Rotonda dei Mille 1, in città. "Non s'intravedono azioni governative significative, atte a modificare nella sostanza i presupposti del fare impresa nel nostro Paese. Anzi, le difficoltà di accesso al credito di molte aziende medio piccole, i segnali preoccupanti di rallentamento dell'export, l'assenza di ripresa del mercato interno, gli investimenti industriali ancora al palo a causa dell'eccessiva incertezza e ora financo la deflazione, sono fattori che destano grandissima preoccupazione" ha sottolineato il presidente dell'Ordine, Alberto Carrara, avanzando in merito allo stato di salute e del Paese e della categoria di fronte ad una grave situazione di debolezza istituzionale e di disagio dovuto alla complessità delle prestazioni professionali. ORDINE COMMERCIALISTI Pag. 25 Il crollo del mercato interno, conseguenza del perdurare di una crisi senza precedenti, continua a condizionare le scelte di molte fasce sociali, portando famiglie e imprese a risentire pesantemente della grande negatività del periodo contingente. Negatività a cui nel 2014 si aggiungono problemi irrisolti su questioni come l'abuso del diritto, l'antiriciclaggio e il falso in bilancio. "Si tratta di temi che hanno avuto un peso fortissimo in termini di insicurezza e che, unitamente a una burocrazia sempre più opprimente, hanno ostacolato grandemente l'afflusso di capitali esteri. La nostra categoria, inoltre, maltrattata da anni è stata colpita da provvedimenti di pseudo semplificazione che hanno invece complicato ulteriormente i compiti degli studi" puntualizza il presidente facendo riferimento al calcolo della Tasi, ma anche alla comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti in cui, sostengono i commercialisti, la sproporzione tra la complicazione dell'adempimento e il reale beneficio portato allo Stato è inconcepibile. Grande preoccupazione anche per gli adempimenti e le responsabilità relative alle dichiarazioni precompilate che entreranno in vigore nei primi mesi del 2015. Così come, altrettanto incomprensibili, sono state considerate la quasi eliminazione dei collegi sindacali, il cui unico effetto sarebbe stata la diminuzione dei costi per le aziende con la scomparsa di un presidio di legalità importante; le responsabilità attribuite dall'Amministrazione finanziaria senza una reale contropartita e gli adempimenti derivanti dal rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza, giudicate sproporzionate per la realtà degli studi professionali. Quanto agli iscritti all'Ordine.nel 2014 sono saliti da 1616 a 1636, con 162 praticanti. Nel 2014 l'Ordine di Bergamo ha organizzato, o coorganizzato con altri enti, 178 eventi/corsi di formazione obbligatoria per complessive, 748 ore di cui 267 ore gratuite. Numeri importanti che l'Ordine si impegna a mantenere anche per il 2015. Numerose le istituzioni con cui l'Ordine ha collaborato nel corso del 2014 e proseguirà la proficua collaborazione nel 2015: Camera di commercio, Università, Confindustria Bergamo, Agenzia delle entrate, altri ordini professionali, Tribunale e in particolare i giudici della sezione fallimentare, Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, banche locali ed altri istituti di credito, Codis, Coordinamento degli Ordini della Lombardia. A livello nazionale l'Ordine, dopo quasi 40 anni di assenza, è tornato ad avere una sua rappresentanza con Maria Rachele Vigani eletta nel luglio 2014 nel Consiglio nazionale con delega per le procedure concorsuali, amministrazione grandi imprese in crisi, liquidazione coatte amministrative e parità di genere. Importante riconoscimento per le professioni ordinistiche che dal 2015 avranno un proprio rappresentante, Alberto Carrara, presidente dell'Ordine dei commercialisti, nel consiglio della Camera di commercio. ORDINE COMMERCIALISTI Pag. 26 Assemblea commercialistkcon queste normedifficile fare impresa Il bilancio di un anno e le prospettive del futuro al centro dell'annuale assemblea dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bergamo per il 2015. Un anno tra i più difficili, contraddistinto da una situazione generale di grave crisi e da previsioni purtroppo non ancora positive per i mesi a venire. E' questo il bilancio tracciato nel corso dell'assemblea dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bergamo per l'approvazione del preventivo 2015, svoltasi giovedì 27 novembre nella sede di Bergamo in via Rotonda dei Mille 1. «Non s'intravedono azioni governative significative, atte a modificare nella sostanza i presupposti del fare impresa nel nostro Paese. Anzi, le difficoltà di accesso al credito di molte aziende medio piccole, i segnali preoccupanti di rallentamento dell'export, l'assenza di ripresa del mercato interno, gli investimenti industriali ancora al palo a causa dell'eccessiva incertezza e ora financo la deflazione, sono fattori che destano grandissima -dt preoccupazione» - ha sottolineato il presidente dell'Ordine, Alberto Carrara, avanzando in merito allo stato di salute e del Paese e della categoria di fronte ad una grave situazione di m debolezza istituzionale e di disagio dovuto alla complessità delle prestazioni professionali. Il crollo del mercato interno, conseguenza del perdurare di una crisi senza precedenti, continua a condizionare le scelte di molte fasce sociali, portando famiglie e imprese a risentire pesantemente della grande negatività del periodo contingente. Negatività a cui nel 2014 si aggiungono problemi irrisolti su questioni come l'abuso del diritto, l'antiriciclaggio e il falso in bilancio. «Si tratta di temi che hanno avuto un peso fortissimo in termini di insicurezza e che, unitamente a una burocrazia sempre più opprimente, hanno ostacolato grandemente l'afflusso di capitali esteri. La nostra categoria, inoltre, maltrattata da anni è stata colpita da provvedimenti di pseudo semplificazione che hanno invece complicato ulteriormente i compiti degli studi» puntualizza il presidente facendo riferimento al calcolo della Tasi, ma anche alla comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti in cui, sostengono i commercialisti, la sproporzione tra la complicazione dell'adempimento e il reale beneficio portato allo Stato è inconcepibile. Grande preoccupazione anche per gli adempimenti e le responsabilità relative alle dichiarazioni precompilate che entreranno in vigore nei primi mesi del 2015. Così come, altrettanto incomprensibili, sono state considerate la quasi eliminazione dei collegi sindacali, il cui unico effetto sarebbe stata la diminuzione dei costi per le aziende con la scomparsa di un presidio di legalità importante; le responsabilità attribuite dall'Amministrazione finanziaria senza una reale contropartita e gli adempimenti derivanti dal rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza, giudicate sproporzionate per la realtà degli studi professionali. L'ORDINE IN NUMERI ORDINE COMMERCIALISTI Pag. 27 Gli iscritti all'Ordine nel 2014 sono saliti da 1616 a 1636, con 162 praticanti. Nel 2014 l'Ordine di Bergamo ha organizzato, o coorganizzato con altri Enti, 178 eventi/corsi di formazione obbligatoria per complessive, 748 ore di cui 267 ore gratuite. Numeri importanti che l'Ordine si impegna a mantenere anche per il 2015. L'ORDINE E LE ISTITUZIONI Numerose le istituzioni con cui l'Ordine ha collaborato nel corso del 2014 e proseguirà la proficua collaborazione nel 2015: CCIAA, Università, Confindustria Bergamo, Agenzia delle Entrate, altri Ordini professionali, Tribunale e in particolare i Giudici della Sezione fallimentare, Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Banche locali tra cui la Banca Popolare di Bergamo e il Credito Bergamasco ed altri Istituti di Credito, Codis, Coordinamento degli Ordini della Lombardia. A livello nazionale l'Ordine, dopo quasi 40 anni di assenza, è tornato ad avere una sua rappresentanza con Maria Rachele Vigani eletta nel luglio 2014 nel Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con delega per le procedure concorsuali, amministrazione grandi imprese in crisi, liquidazione coatte amministrative e parità di genere. Importante riconoscimento per le professioni ordinistiche che dal 2015 avranno un proprio rappresentante, Alberto Carrara, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nel Consiglio della Camera di Commercio. ORDINE COMMERCIALISTI Pag. 28 Continua la crescita dei commercialisti ma occorre specializzarsi ^ ^ ^ M La crisi esiste anche per i professionisti come i commercialisti e si sente attraverso la contrazione del lavoroe il ritardo nei pagamenti delle parcelle. Ilfuturosigioca nella specializzazione e nella formazione di network tra professionisti. «Sono ormai diversi anni che mi vedo costretto a iniziare questa relazione riferendo di una situazione generale di grave crisi - ha detto ieri il presidente Alberto Carrara, nel suo intervento istituzionale all'assemblea dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bergamo, svoltasi nella sede della Rotonda dei Mille -, e neppure per l'anno in corso posso affermare che il peggio sia passato». In termini assoluti, «il tessuto economico si è indebolito e il lavoro è diminuito - ha aggiunto a margine dell'assemblea Carrara -. Hanno chiuso le aziende più strutturate e anche se hanno aperto alcune piccole realtà, non hanno inciso. È vero che per certi professionisti che si occupano di crisi di impresa, l'attività non accenna a diminuire, ma in generale il lavoro per i professionisti cala». Questo non scoraggiale nuove leve, tanto che cresce il numero degli iscritti all'Ordine di Bergamo, passati dai 1.616 del 2013 ai 1.636 di quest'anno, con 162 praticanti: «C'è il rischio di un sovrappopolamento di professionisti - ha ammesso il presidente -, ma non vogliamo mettere un numero chiuso all'albo. La soluzione vera e propria non esiste, ma è necessario che i pro- fessionisti, assorbiti in questi anni soprattutto dalla consulenza fiscale, inizino a pensare ad altri ambiti di attività, come il controllo digestione, la consulenzafinanziaria, la ristrutturazione di impresa. Far valere insomma tutte le competenze di cui si compone la nostra professione a 360 gradi». Qualche ridimensionamento negli studi « c'è stato - ha rilevato Carrara - e i giovani fanno sicuramente fatica ad aprire un proprio studio. Maper il fu turo, più che di accorpamenti, quindi di professionisti che condividono uno spazio fisico risparmiando sui costi, penso siapiù efficace la creazione di network di professionisti, anche di ambiti diversi. Si tratta di una rete professionale in cui non si condivide fisicamente un luogo, ma si lavora insieme, ognuno con le proprie specifiche competenze, a servizio di un cliente». Diventa quindi categorica una parola d'ordine: «Specializzarsi - secondo Carrara-. Il futuro è nella specializzazione, per il commercialista anche in un singolo aspetto professionale, che nella rete diventa uno degli snodi di relazione». Alzando lo sguardo a uno spettro di problematiche più ampio che incombe sulla categoria, «maltrattata da a n n i - come ha detto il presidente in un passaggio della sua relazione e che comunque continuaafare con lealtà verso lo Stato e verso i clienti il proprio lavoro, sono i progetti di semplificazione, che in realtàportano sempre più ORDINE COMMERCIALISTI a complicare gli adempimenti che devono essere assolti dai nostri studi. Basti pensare alla Tasi, ma anche alla comunicazione deibeni ai soci e dei finanziamenti, in cui assistiamo auna inconcepibile sproporzione tra la complicazione dell'adempimento e il reale beneficio che ne viene allo Stato». Un altro nodo è «la dichiarazione precompilata - ha continuato Carrara - che trail70eil 90% dei casi dovrà essere integrata dai nostri studi professionali, con responsabilità enormi, che ci costringeranno a portare il massimale di rischio professionale delle nostre polizze assicurative a 3 milioni di euro». All'assemblea è intervenuta anche Maria Rachele Vigani, recentemente nominata nel Consiglio nazionale dell'Ordine, per lungo tempo commissariato, che ha evidenziato come «lalunga assenza dai tavoli istituzionali ha permesso ad altri soggetti di erodere alcune prerogative che erano proprie del nostro ruolo». Auspicando un rapido recupero del tempo perduto. • Alessandra Bevilacqua Dai 1.616 iscritti del 2013 ai 1.636 attuali con 162 praticanti Nascono network di professionisti con competenze in ambiti diversi Pag. 29 Il presidente dell'Ordine commercialisti di Bergamo Alberto Carrara ORDINE COMMERCIALISTI Pag. 30 Crescono i commercialisti, ma cala l'attività Il presidente Carrara: «No al numero chiuso, il futuro è nella specializzazione» Il lavoro cala, i professionisti crescono. Accade anche tra i commercialisti — in provincia di Bergamo sono ormai quasi 1.700 —, dove la crisi ha fatto aumentare le richieste di consulenza per le ristrutturazioni e le procedure concorsuali, ma ha ridotto l'attività «ordinaria», a seguito della scomparsa di molti clienti. «E con la crisi è comparso anche il problema di incasso delle prestazioni», aggiunge Alberto Carrara, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bergamo, che ieri ha tenuto l'assemblea annuale. «La riduzione dell'attività complessiva sta rendendo sempre più difficile l'accesso alla professione per i giovani— continua Carrara —. Si vede anche dal fatto che sempre di più restano nello studio dove hanno svolto il praticantato». Anche le riforme hanno contribuito a mettere in difficoltà gli studi professionali: la quasi eliminazione dei collegi sindacali («presidio di legalità importante», viene osservato), ad esempio, ha ridotto l'attività, mentre nuovi adempimenti hanno aumentati i costi. «Ci sono studi che si sono uniti proprio per contenere le spese», precisa Carrara. Altri invece hanno ridimensionato il personale. «La categoria è stata colpita da provvedimenti di pseudo semplificazione che hanno invece complicato ulteriormente i compiti degli studi», ha ricordato Carrara. Preoccupazione c'è anche per gli adempimenti e le responsabilità relative alle dichiarazioni precompilate. Eppure la professione, a giudicare dalla crescita degli iscritti, continua a mantenere appeal, pur avvicinandosi alla soglia della saturazione, per alcuni già toccata. «Non credo che il numero chiuso sia la soluzione — dice Carrara—. Né questo è lo spirito dell'Ordine. Nonostante le difficoltà credo che spazio ci sia ancora, ma puntando sulla specializzazione. In un mondo sempre più complesso probabilmente il futuro va verso reti multidisciplinari e con singoli professionisti, non necessariamente nello stesso studio, focalizzati su aspetti particolari, ma che insieme possono offrire un servizio completo e di alto livello». S.R. © RIPRODUZIONE RISERVATA Chi è Gli iscritti all'Ordine • Alberto Carrara (foto) presiede l'Ordine dei commercialisti dal 2008. È stato designato dagli Ordini a rappresentarli nel consiglio camerale d'Arco ORDINE COMMERCIALISTI • Nel Consiglio nazionale è entrata pochi mesi fa la bergamasca Maria Rachele Vigani Pag. 31 Un Trust per districarsi nei passaggi generazionali Anche se in famiglia il passaggio del testimone in un'impresa resta un momento delicato: questo strumento agevola il compito Da sempre ritenuto un momento molto delicato per l'azienda, il passaggio generazionale adesso può essere affrontato dallo strumento del Trust ^ ^ ^ M Ilpassaggio generazionale alla guida di un'azienda può presentare alcune difficoltà, per questo in un momento tanto delicato diventa importante rivolgersi a dei professionisti (avvocati, commercialisti, notai) che aiutino i titolari. «Importante, nelpassaggio generazionale, è l'azienda - spiega Simona Bonomelli, segretario dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Bergamo, chehapartecipato al convegno regionale dell'Unione Giovani ORDINE COMMERCIALISTI Dottori commercialisti ed Esperti contabili -. I professionisti, collaborando tra loro, devono avere ben chiara la sopravvivenza dell'azienda, poiché da tutelare è la continuità aziendale, aiutando l'imprenditore a gestire questo momento delicato». Pag. 32 Sarebbe importante che questo passaggio avvenisse mentre l'imprenditore è ancora in vita, «soprattutto per poter trasferire le competenze e la capacità di comando e per costruire, in modo non traumatico, unagovernance adeguata dell'impresa- continua Bonomelli -. Nonostante questo, il 95% delle successioni awengonosenzatestamentoepochissimi imprenditori pianificano in tempi adeguati ilpassaggio generazionale. In Italiasolo due terzi delle imprese di media dimensione è oggetto di un passaggio proprietario in vita dell'imprenditore, mentre un terzo avviene al momento dell'apertura della successione». Uno degli strumenti che si possono utilizzare per il passaggio proprietario è il Trust, formacomplessa di spossessamelo delpatrimonio, che serve a garantire l'unità aziendale: «Per mezzo del trustun soggetto, detto Disponente, affidae trasferisce inproprietà a un altro soggetto di suafiducia, detto Trustee, uno o più beni spiegailsegretario dell'Ordine dei Commercialisti di Bergamo -, affinché il Trustee ne assuma il controllo e li gestisca per le finalità stabilite dal Disponente e nell'interesse di uno o più beneficiari. Neitrustperbeneficiari,giunto il termine finale della sua durata, i beni che costituiscono ilpatrimonio del trust (Fondo in trust) sono assegnatiasoggetti determinati. Un ruolo importantissimo riveste la finalità del trust: la causa che sorregge ilnegozio deve essere lecita e meritevole di tutela». Al convegno è stato presentato un caso italiano, quello di Brunello Cucinelli, in cui il Trust è stato fatto con l'obiettivo di garantire l'unità di gestione e di partecipazione nella Spa e l'unitarietà del patrimonio immobiliare di Solomeo, ilborgo dove l'imprenditore ha insediato la propria attività, e garantire il sostentamento della Fondazione Brunello Cucinelli. «Definire un Trust è molto complicato - conclude Simona Bonomelli - :si può dire che ogni trust è un vestito su misura, la cui confezionedipendedalleparticolaritàdel caso, dalle volontà ed esi- genze personali del singolo Disponente. Per questo è importante che ogni imprenditore si rivolga afigureprofessionali competenti, che sappiano consigliare in tutta trasparenza». • La rubrica Come inviare i quesiti per gli esperti Due le strade per presentare le vostre domandeagliespertidella rubrica Trovarisposte:commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compi lare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via faxa I lo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di BergamoinvialePapaGiovanniXXIII,118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mailall'[email protected] che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionistaèrivoltoilquesito.levostre generalità e, nelcaso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta. Commercialisti dell'immobile, in caso di bene acquistato per successione, si trasmette, per le quote non detratte dal defunto, esclusivamente all'erede che conserva la materiale e diretta detenzione del bene. L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che la «detenzione materiale e diretta dell'immobile» sussiste qualora l'erede abbia l'immediata disponibilità del bene. Pertanto, se l'immobile è libero, si trasmette il diritto alla detrazione per le spese sostenute dal defunto a tutti gli eredi. Se solo uno degli eredi detiene il fabbricato, la detrazione residua si trasferisce interamente a favore di quest'ultimo. Anche se non è stato espressamente precisato, il rapporto di detenzione diretta deve durare fino all'estinzione del diritto allo scadere del decennio. Pertanto, nel caso in cui l'immobile ereditato sia locato, l'erede perde il diritto alla detrazione per la ristrutturazione. Nel caso in cui la locazione avvenga dopo un periodo di detenzione diretta dell'immobile, l'erede perderà il diritto alla detrazione per le quote residue a partire dall'inizio del rapporto di locazione. RISPOSTA N. 273 RISPOSTA N. 274 Gli eredi perdono il diritto alla detrazione? Ho ereditato un appartamento locato su cui sono stati effettuati lavori di ristrutturazione dal proprietario. Posso fruire della detrazione del 50% sulle quote residue della ristrutturazione oppure per gli immobili locati il diritto alla detrazione viene perso dagli eredi? _ LETTERA FIRMATA Nella circolare 15/E del 05.03.2003 è stato precisato che la detrazione per la ristrutturazione ORDINE COMMERCIALISTI Valore della perizia e le variabili da minusvalenza Il signor Rossi deve vendere un'area edificabilc per la quale aveva affrancato il valore di acquisto facendo redigere una perizia asseverata da un tecnico abilitato e pagando la relativa imposta sostitutiva. Il valore da perizia di rivalutazione è tuttavia maggiore di quello che sarà espresso nell'atto di compravendita a seguito della svalutazione occorsa negli ultimi anni. Si chiede se Pag. 33 è possibile utilizzare il valore affrancato per il calcolo delle imposte dirette oppure se è necessario che il signor Rossi faccia redigere un'ulteriore perizia per rideterminare il valore dell'area edificabilc. _ LETTERA FIRMATA Al quesito proposto si può rispondere affermativamente. Si ritiene infatti possibile cedere un terreno ad un valore inferiore a quello di perizia, rilevando una minusvalenza da cessione di area edificabile. In passato questa possibilità era preclusa, obbligando il contribuente a rifare la perizia. Tuttavia, con la recente circolare l/E/2013, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che il contribuente non è obbligato a redigere una nuova perizia per scongiurare il disconoscimento del precedente valore di perizia (più basso).Tuttavia, per poter rientrare nelle previsioni della circolare sopraccitata è necessario rispettare alcuni adempimenti: in primo luogo il notaio dovrà inserire, nell'atto di compravendita, il corretto valore stabilito con la perizia di rivalutazione asseverata, e poi le imposte di registro, ipotecaria e catastale conseguenti all'atto di compravendita dovranno essere commisurate al valore di perizia, e non al valore espresso in atto. Infatti la circolare l/E/2013 stabilisce che «per quanto riguarda la cessione di terreni, affinché il valore "rideterminato" possa assumere rilievo agli effetti del calcolo della plusvalenza, è necessario che esso costituisca valore normale minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali». Pertanto, qualora il contribuente intenda avvalersi del valore rideterminato, deve indicarlo nell'atto di cessione anche se il corrispettivo è inferiore. In tal caso, le imposte di registro, ipotecarie e catastali devono essere assolte sul valore di perizia indicato nell'atto di ORDINE COMMERCIALISTI trasferimento. Nel caso in cui, invece, nell'atto di trasferimento sia indicato un valore inferiore a quello rivalutato, si rendono applicabili le regole ordinarie di determinazione delle plusvalenze senza tener conto del valore rideterminato. Quindi per poter dichiarare una minusvalenza nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui cederà l'area edificabile, si dovrà indicare il valore corretto espresso in perizia e pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale sul valore di questo valore e non sul prezzo espresso in atto. Nel caso in cui nell'atto non sia espresso il valore di perizia o se questo venisse espresso erroneamente, il valore rivalutato non rileverebbe al fine del calcolo della plus/minusvalenza, che quindi verrà determinata secondo le ordinarie previsioni dell'art. 68 del Testo Unico delle imposte sui redditi. Pag. 34 L'assemblea dei commercialisti, Carrara: «La nostra categoria maltrattata e messa in — L'assemblea dell'Ordine dei commercialisti di Bergamo = Carrara: «La nostra categoria maltrattata e messa in difficoltà» Un anno tra i più difficili, contraddistinto da una situazione generale di grave crisi e da previsioni purtroppo non ancora positive per i mesi a venire. E" questo il bilancio tracciato nel corso dell"assemblea dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bergamo, svoltasi lo scorso 27 novembre nella sede di Bergamo. "Non s'intravedono azioni governative significative atte a modificare nella sostanza i presupposti del fare impresa nel nostro Paese - ha sottolineato il presidente dell'Ordine, Alberto Carrara -. Anzi, le difficoltà di accesso al credito di molte aziende medio piccole, i segnali preoccupanti di rallentamento dell'export, l'assenza di ripresa del mercato interno, gli investimenti industriali ancora al palo a causa dell'eccessiva incertezza e ora financo la deflazione, sono fattori che destano grandissima preoccu- pazione in merito allo stato di salute del Paese e della categoria di fronte ad una grave situazione di debolezza istituzionale e di disagio dovuto alla complessità delle prestazioni professionali". Il crollo del mercato interno, conseguenza del perdurare di una crisi senza precedenti, continua a condizionare le scelte di molte fasce sociali, portando famiglie e imprese a risentire pesantemente della grande negatività del periodo contingente. Negatività a cui nel 2014 si aggiungono problemi irrisolti su questioni come l'abuso del diritto, l'antiriciclaggio e il falso in bilancio. "Si tratta di temi che hanno avuto un peso fortissimo in termini di insicurezza e che, unitamente a una burocrazia sempre più opprimente, hanno ostacolato grandemente l'afflusso di capitali esteri - annota Carrara -. La nostra cateeoria. inoltre, maltrattata da anni, è stata colpita da provvedimenti di pseudo semplificazione che hanno invece complicato ulteriormente i compiti degli studi" puntualizza il presidente facendo riferimento al calcolo della Tasi, ma anche alla comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti in cui, sostengono i commercialisti, la sproporzione tra la complicazione dell'adempimento e il reale beneficio portato allo Stato è inconcepibile. Grande preoccupazione anche per gli adempimenti e le responsabilità relative alle dichiarazioni precompilate che entreranno in vigore nei primi mesi del 2015. Così come, altrettanto incomprensibili, sono state considerate la quasi eliminazione dei collegi sindacali, il cui unico effetto sarebbe stata la diminuzione dei costi per le aziende con la scomparsa di un presidio di legalità importante. L'ORDINE IN CIFRE A Bergamo, gli iscritti all'Ordine nel 2014 sono saliti da 1.616 a 1.636, con 162 praticanti. Quest'anno sono stati organizzati, anche insieme ad altri enti, 178 eventi/corsi di formazione obbligatoria per complessive 748 ore di cui 267 ore gratuite. Numeri che l'Ordine si impegna a mantenere anche per il 2015. Alberto Carrara ORDINE COMMERCIALISTI Pag. 35 Nuovi principi contabili Quale impatto sui bilanci Sono 19 le modifiche apportate dall'Organismo di contabilità Obiettivo semplificazione già a partire dai rendiconti 2014 ^ ^ ^ M Modifiche sostanziali e formali, pubblicate in data5 agosto 2014, sono state apportate al9 principi contabili nazionali da parte dell'Organismo italiano di contabilità (Oic), alla luce delle necessità degli effettivi utilizzatori. «Questinuoviprincipicontabili si applicano già aibilanci chiusi apartire dal 31 dicembre 2014 - ha detto Stefano Lania, responsabile Servizio fiscale e societario di ConfindustriaBergamo, in occasione di un convegno diapprofondimento sull'argomento, tenutosi all'Auditorium Sant'Alessandro di Bergamo - ecco perché abbiamo voluto questo incontro per vedere come le modifiche impatteranno sui documenti contabili». Con l'aggiornamento e l'ammodernamento deiprincipi contabili, partito nel 2010, si è cercata «una maggiore semplificazione rispetto ai precedenti principieliminando ove possibile le opzioni contabili, sivedaaesempiolanon eliminazione dei crediti ceduti pro-solvendo - ha evidenziato Stefano Mazzocchi, partner Kpmg Spa -, anche ai fini di una maggiore comparabilità tra ibilanci». Si è, inoltre, tenuto conto «in alcuni casi di quanto previsto dai principi contabili internazionali (svalutazione per perdite durevoli di valore, perdite su commesse a riduzione dell'attivo) - ha continuato Mazzocchi -, ma rimanendo ancorati al Codice civile: prevalenza dell'iscrizione al costo e non alfair value (valore equo), parziale recepimento del principio di sostanza sulla forma (per esempio gli effetti del leasing finanziario anco rada indicare solo in notaintegrativa),presentazione delrendiconto finanziario non obbligatorio». Una delle principali novità «è il principio Oic9 - ha spiegato Marco Rescigno, dottore commercialista e revisore in Bergamo - che riguardale "Svalutazioniper perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiahe immateriali". Introduce e adattale definizioni e gli aspetti applicativi dei principilfris (valore equo/fairvalue, valore d'uso, tasso di sconto, ecc). Ilprincipio dice che se il valore recuperabile di un'immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile, l'immobilizzazione si rileva a tale minor valore. La differenza è imputata a conto economico come perdita durevole di valore. E il valore recuperabile è il maggiore tra valore d'uso e valore equo, al netto dei costi di vendita». Il 20 agosto 2014,inoltre,lalegge 116/11 agosto 2014, che riconosce il ruolo e le funzioni dell'Oic, è statapubblicata in Gazzetta ufficiale: «Questa legge riconosce il ruolo e le funzioni svolte dall'O rganismo italiano di contabilitàin ambito nazionale e internazionale quale "standard setter" - ha concluso Stefano Mazzocchi -. L'Oic emana i principi contabili nazionali, fornisce supporto alle attività del Parlamento e degli organi governativi in materia normativa contabile, partecipa alprocesso di elaborazione deiprincipi contabili internazionali adottati in Europa». • La rubrica ORDINE COMMERCIALISTI Come inviare i quesiti per gli esperti Due le strade per presentare le vostre domandeagliespertidella rubrica Trovarisposte:commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compi lare il coupon che trovate nel la seconda pagina e inviarlo via fax a I lo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di BergamoinvialePapaGiovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo [email protected] che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte.lndicateaqualeprofessionistaè rivolto ilquesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta. Commercialisti RISPOSTA N. 280 Imu e Tasi divise tra i fratelli ma uno solo è abitante Mio marito è comproprietario al 50% di un appartamento con suo fratello, che lo abita. Nel 2014 mio marito ha pagato al Comune l'Imu del 9,8per mille sul suo 50% (€ 300 circa) E'giusto che il Comune Pag. 36 chieda alfratello di pagare la Tasi del 2,5per mille,come 1 * casa, su tutto l'appartamento?Le tariffe Tasi stabilite sono del 2,5per mille sulle 1 * case e dell'1,2 per mille sugli altri fabbricati e detrazione di € 30. C'è un limite massimo di tassazione Imu + Tasi? In questo caso è il 12,3per mille su metà appartamento. _ LETTERA FIRMATA Il limite massimo di imposizione (Imu + Tasi) è pari all'11,4 per mille, che nel suo caso risulta rispettato in quanto l'aliquota complessiva applicata per Suo marito è pari all'll per mille (9,8 per mille Imu e 1,2 per mille Tasi). Per quanto concerne invece la richiesta al fratello di Suo marito di corrispondere la Tasi sull'intero valore catastale dell'immobile da lui adibito ad abitazione principale, seppure proprietario del solo 50%, va innanzitutto verificato se il Regolamento comunale e la relativa delibera stabiliscono espressamente tale condizione. Se così non fosse, appare preferibile determinare l'imposta complessiva con le stesse regole dell'Imu ovvero il tributo complessivo (Tasi) sarà dato dalla somma delle quote dovute da ogni comproprietario, con riferimento alla situazione di ognuno (1,2 per mille sul 50% per Suo marito e 2,5 per mille sul restante 50% per il fratello). RISPOSTA N. 281 Tetto devastato Quale tipo di manutenzione? A seguito di temporali molto forti con tempeste di ghiaccio avvenute quest'estate (mese di agosto) sono a chiedere il Suo parere se: - la sistemazione del tetto non sia una manutenzione ordinaria, bensì ristrutturazione con possibilità di agevolazione fiscale, considerato che anche l'assicurazione sulla casa ha ritenuto il danno causa di eventi atmosferici. P.P. Ritenuto che il tetto appartenga ad abitazione privata e non condominiale, è possibile rilevare che: l.Se gli interventi da Lei descritti configurano il rifacimento/sostituzione dell'intera copertura, essi rientrano nella categoria delle manutenzioni straordinarie; pertanto, i costi da lei sostenuti per il rifacimento del tetto della Sua abitazione, possono, in base al combinato disposto del l'Art. 16 del DL n.63/2013, della Legge n.147/2013 e dell'Articolato della Legge di stabilità 2015 (in fase d'esame al Senato), essere oggetto di detrazione nella misura del 50%. L'importo detraibile dovrà essere ripartito in 10 quote da riportare nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui il costo è stato sostenuto e nei successivi 9; 2.Se, viceversa, per "sistemazione del tetto" si intende la mera riparazione dei danni cagionati dalle intemperie, in assenza di dichiarazione dello stato di emergenza (che consentirebbe di qualificare gli interventi quale manutenzione straordinaria), tale intervento appartiene alla categoria delle manutenzioni ORDINE COMMERCIALISTI ordinarie, pertanto non agevolabile (fatta eccezione per il caso in cui lo stesso tetto rappresenti parte comune di un condominio). In riferimento alla prima ipotesi, qualora la nuova copertura avesse caratteristiche rilevanti sul piano del risparmio energetico (particolari accorgimenti in sede di coibentazione ed isolamento), sarebbe possibile optare per l'agevolazione prevista nell'ambito degli interventi di riqualificazione energetica (in proroga anche per l'anno 2015 come da bozza Legge di Stabilità). In questo caso la detrazione è pari al 65% dei costi sostenuti. La documentazione da produrre e conservare per l'accesso alla agevolazione di cui sopra comprende: l.L'asseverazione che attesti la corrispondenza delle opere ai requisiti tecnici richiesti; 2.L'attestato di certificazione energetica riportante i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio oggetto di intervento; 3.La scheda informativa relativa agli interventi realizzati. 1 documenti di cui ai punti n. 2 e n.3, dovranno essere trasmessi all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Tutti i documenti sopra descritti sono previsti a corredo della dichiarazione di inizio attività (DIA) riferita all'intervento di riqualificazione, da presentarsi presso il Comune ove è situato l'immobile oggetto dell'operazione, che si consiglia di presentare anche per l'intervento di manutenzione straordinaria, al fine di dare rilevanza tecnica allo stesso. Pag. 37 Sono state apportate nell'agosto scorso le modifiche relative a 19 principi contabili da parte dell'organismo nazionale Oic ORDINE COMMERCIALISTI Pag. 38