FOGLIO INFORMATIVO relativo al DEPOSITO AL RISPARMIO DEDICATO AI MINORI DI ETA’ 0-17 ANNI FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO N. 01/A EDIZIONE 01/2014 INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Teramo di Credito Cooperativo S.C. Sede legale e amministrativa viale Crucioli 3 – 64100 Teramo Tel.: 0861.25691 – Fax: 0861.359919 e-mail: [email protected] sito: www.bancaditeramo.it Registro delle Imprese della CCIAA di Teramo n 104464 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 5289.4.0 - cod. ABI 07026.8 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A160506 Aderente al Fondi di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo. CHE COS’È IL DEPOSITO A RISPARMIO Con il contratto di deposito a risparmio il cliente consegna alla banca somme di denaro perchè le custodisca. È una forma di deposito particolarmente indicata per le persone che svolgono un numero limitato di movimenti e che non hanno necessità di utilizzare assegni o carte di pagamento. I depositi a risparmio possono essere: a. in forma libera, in tal caso il cliente può effettuare depositi e prelievi in qualsiasi momento; b. in forma vincolata, in tal caso i versamenti sono sempre possibili, mentre i prelievi sono disponibili solo alla scadenza o, comunque, non prima del termine di preavviso pattuito. Al deposito a risparmio è collegato un libretto di risparmio, che può essere nominativo o al portatore. Tra i principali rischi vanno tenuti presenti: • Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto. • Variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi). • Utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da parte di persona che appare legittimo titolare del libretto; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto. • Rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di euro 100.000,00 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell’adesione della banca al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia. LIBRETTI NOMINATIVI Titolari del libretto sono le persone fisiche o giuridiche, identificate nominativamente, a cui è intestato il libretto. I prelevamenti possono essere effettuati solo dall’intestatario o da chi sia stato da questi espressamente delegato. L’ammontare del deposito non ha limiti. È compreso tra i depositi che danno diritto al rimborso del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Il limite del rimborso è pari complessivamente a € 100.000.,00 Aggiornato il 16-09-2014 Pagina 1 di 4 LIBRETTI AL PORTATORE Titolare del diritto esercitabile con il libretto è il possessore del medesimo. Il libretto può anche essere intestato a persone fisiche o giuridiche, o diversamente contrassegnato; l’eventuale intestazione è irrilevante per la natura “al portatore” del libretto. Qualunque possessore del libretto può prelevare le somme depositate. Il saldo dei libretti al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento di libretti al portatore può avvenire solo per il tramite di Banche, Poste e IMEL. In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro trenta giorni, alla Banca emittente, i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento. La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 58 del D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche o integrazioni. Il saldo del libretto al portatore è escluso dal rimborso da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL DEPOSITO A RISPARMIO DEDICATO AI MINORI 0-17 ANNI Il deposito a risparmio è dedicato ai minori di età, compresa tra 0-17 anni che desiderano versare i loro piccoli risparmi. Per l’accensione del deposito a risparmio è necessaria la presenza del/dei genitori (o chi esercita la patria potestà), con il codice fiscale ed un documento di riconoscimento valido del minore, munito di fotografia. Intestatario del libretto è il minore, mentre firmatari del contratto sono i genitori (o chi esercita la patria potestà). Le operazioni di versamento e prelevamento sono libere e, sono consentite, fino al raggiungimento della maggiore età, solo agli esercenti la patria potestà. Al compimento del 18° anno automaticamente il minore potrà operare sul libretto e la banca pattuirà le nuove condizioni del deposito a risparmio con il maggiorenne. CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. A RISPARMIO LIBERO INTERESSI Tasso nominale annuo indicizzato all’Euribor 3 mesi media 360 (al lordo della Ritenuta fiscale attualmente 26%) + 1,00 Il tasso sarà adeguato trimestralmente al 1/1-1/41/7-1/10 di ogni anno e sarà sempre pari all’Euribor 3 mesi media 360 + uno spread pari all’ 1,00% L’Euribor al 01/07/2014 quotava 0,25% Attualmente il tasso nominale è pari a 1,25% Capitalizzazione degli interessi Modalità di calcolo degli interessi IMPORTI MASSIMI DI SPESE E COMMISSIONI per accensione rapporto, compreso costo libretto Aggiornato il 16-09-2014 periodicità annuale Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile (365 giorni). € 0,00 Pagina 2 di 4 invio comunicazioni periodiche invio altre comunicazioni spese per copia documentazione d’archivio per rinnovo (sostituzione-duplicazione) libretto Spese di gestione annuali Costo per operazione € 0,75 € 0,75 da quantificare al momento della richiesta con min. € 15,50 € 0,00 € 0,00 gratis VALUTE Valute sui prelevamenti Valute sui versamenti ALTRE SPESE giorno del prelevamento giorno del versamento Imposta di bollo Nella misura stabilita, tempo per tempo, dall’Amministrazione Finanziaria (attualmente pari a € 34,20 per le persone fisiche e € 100,00/anno per gli altri soggetti). Se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza nel periodo rendicontato risultante dagli estratti e dai libretti identicamente intestati è complessivamente non superiore a euro 5.000 RECESSO DAL CONTRATTO, TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI Recesso dal contratto Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente. Reclami I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Viale Crucioli n. 3, 64100 Teramo – [email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: • • Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell’ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo. Se il Cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperita presso il Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche Aggiornato il 16-09-2014 Pagina 3 di 4 successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. LEGENDA Imel Periodicità di capitalizzazione degli interessi Tasso creditore Valuta Spese di gestione annuali Aggiornato il 16-09-2014 Istituto di moneta elettronica. Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle spese di tenuta del deposito. Percentuale espressa su base annua utilizzata per il calcolo degli interessi creditori, cioè quelli a favore del Cliente. Data di inizio di decorrenza degli interessi Importi addebitati in occasione della liquidazione periodica delle competenze e spese. Pagina 4 di 4