FOGLIO INFORMATIVO
DEPOSITO A RISPARMIO PORTATORE
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica Società Cooperativa
Codice fiscale e p.iva 04074830169 – Iscritta all’Albo delle Banche al numero 8041
Iscritta all’Albo delle Cooperative al n° C109670 - Iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n° 04074830169 –
R.E.A. BG - 432991 –
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del
Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia Istituzionale ed al Fondo Nazionale di Garanzia.
Sede legale: Piazza Agliardi 1 - 24055 Cologno al Serio (BG) – Tel. 035/4871300 - Fax 035/898625
Sede amministrativa: Via Aldo Moro 2 – 24050 Zanica (BG) – Tel. 035/679111 – Fax 035/6668222
Indirizzo PEC [email protected] – indirizzo mail [email protected]
Sito internet www.bccbergamascaeorobica.it
Cod. ABI 08940-9
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Con il contratto di deposito a risparmio il cliente consegna alla banca somme di denaro perchè le custodisca.
È una forma di deposito particolarmente indicata per le persone che svolgono un numero limitato di movimenti e che
non hanno necessità di utilizzare assegni o carte di pagamento.
I depositi a risparmio possono essere:
a. in forma libera, in tal caso il cliente può effettuare depositi e prelievi in qualsiasi momento;
b. in forma vincolata, in tal caso i versamenti sono sempre possibili, mentre i prelievi sono disponibili solo alla
scadenza o, comunque, non prima del termine di preavviso pattuito.
Al deposito a risparmio è collegato un libretto di risparmio, che può essere nominativo o al portatore.
Tra i principali rischi vanno tenuti presente:
Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore, commissioni e
spese) ove contrattualmente previsto.
Variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen
giapponesi).
Utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente
possibilità di prelievo del saldo da parte di persona che appare legittimo titolare del libretto; pertanto va
osservata la massima attenzione nella custodia del libretto.
Rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di euro
100.000,00 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell’adesione della
banca al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. I depositi al portatore sono esclusi dalla
tutela del sistema di garanzia.
LIBRETTI NOMINATIVI
Titolari del diritto esercitabile con il libretto sono le persone fisiche o giuridiche, identificate nominativamente, a cui è
intestato il libretto.
I prelevamenti possono essere effettuati solo dall’intestatario o da chi sia stato da questi espressamente delegato.
L’ammontare del deposito non ha limiti.
È compreso tra i depositi che danno diritto al rimborso del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.
Il limite del rimborso è pari complessivamente a € 100.000,00.
LIBRETTI AL PORTATORE
Titolare del diritto esercitabile con il libretto è il possessore del medesimo. Il libretto può anche essere intestato a
persone fisiche o giuridiche, o diversamente contrassegnato; l’eventuale intestazione è irrilevante per la natura “al
portatore” del libretto.
Qualunque possessore del libretto può prelevare le somme depositate.
Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007 il trasferimento di titoli al portatore, quando il valore oggetto di trasferimento, è
complessivamente pari o superiore a 3.000 euro, deve essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta
elettronica o Poste Italiane S.p.a.. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere pari o superiore a 1.000 euro. In
caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro 30
giorni, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento. La
violazione di tale disposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del
saldo del libretto al portatore, la quale non può comunque essere inferiore nel minimo all’importo di 3.000 euro. Se la
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violazione riguarda libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.
È escluso dal rimborso da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi
complessivi sostenuti da un cliente titolare di deposito a risparmio.
Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere
importanti in relazione sia al singolo deposito sia all’operatività del singolo cliente
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
TASSI
Tasso nominale annuo fisso
fino a €
1.000,00:
0,01%
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 0,01%
oltre:
0,01%
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 0,01%
SPESE
Spese fisse
€
0,00
Informativa pre-contrattuale
€
0,00
Invio documenti trasparenza
€
0,00
Invio docum. variazioni condizioni
€
0,00
Spese per operazione
€
0,00
Commissione di estinzione anticipata (solo per i depositi esente
vincolati)
Commissione di mancato preavviso (solo per depositi esente
vincolati)
Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il
documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia
del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di
comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio
di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
GIORNI VALUTA
Prelevamenti
giorno del prelevamento
Versamenti
giorno del versamento
MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI
Ricerche/copia documentazione
2,50 Euro a foglio con minimo 10,00 euro
Rilasci duplicato libretto nominativo
50,00 Euro
Ammortamento libretto
100,00 Euro oltre alle spese vive sostenute
Riferimento calcolo interessi
ANNO CIVILE
Capitalizzazione avere
ANNUALE
Applicata fino all'entrata in vigore della Delibera del CICR
attuativa dell'articolo 120 comma 2 del Testo Unico
Bancario (Decreto Legislativo 1/9/93 n.385).
Imposta di bollo e ritenuta fiscale
Di legge
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il cliente può recedere dal rapporto, senza spese e senza penalità, prelevando l’intera somma depositata. In presenza
di vincoli, il recesso è ammesso dopo la scadenza del vincolo oppure dopo avere svincolato le somme con le modalità
e gli effetti descritti nel contratto.
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La banca può recedere dal rapporto dandone comunicazione al cliente mediante raccomandata con avviso di
ricevimento con un preavviso di almeno 15 giorni oppure senza preavviso qualora ricorra un giustificato motivo. Dal
momento in cui il recesso diviene efficace la banca cessa di corrispondere gli interessi sulle somme depositate. Fino a
questo momento la banca applica sulle somme vincolate il tasso di interesse migliorativo pattuito con il cliente
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n. 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di chiusura sottoscritta dal Cliente.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca (Piazza Agliardi 1 – 24055 Cologno al Serio - BG [email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Qualora il reclamo abbia ad
oggetto l’esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad
iniziativa del beneficiario di cui agli artt. 13 e 14 del D.lgs. n. 11/2010 il predetto termine è ridotto a 10 giornate
operative dal ricevimento della richiesta di rimborso.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti, può rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla
Banca;
Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una
procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un
accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è
possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal
Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet
www.conciliatorebancario.it.
Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell’ABF o la
mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti
alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi
all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore
BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi
ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro
ministeriale.
LEGENDA
Periodicità di capitalizzazione
degli interessi
Tasso creditore
Periodicità con la quale gli interessi vengono accreditati, producendo ulteriori
interessi.
Percentuale espressa su base annua utilizzata per il calcolo degli interessi
creditori, cioè quelli a favore del Cliente.
Valuta
Procedura di ammortamento
Data di inizio di decorrenza degli interessi
Procedimento che consente al titolare del deposito di ottenere il rimborso in
caso di distruzione, sottrazione o smarrimento del certificato
Importi addebitati in occasione della liquidazione periodica delle competenze e
spese.
Spese di liquidazione
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