FOGLIO INFORMATIVO DEPOSITO A RISPARMIO PORTATORE INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica Società Cooperativa Codice fiscale e p.iva 04074830169 – Iscritta all’Albo delle Banche al numero 8041 Iscritta all’Albo delle Cooperative al n° C109670 - Iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n° 04074830169 – R.E.A. BG - 432991 – Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia Istituzionale ed al Fondo Nazionale di Garanzia. Sede legale: Piazza Agliardi 1 - 24055 Cologno al Serio (BG) – Tel. 035/4871300 - Fax 035/898625 Sede amministrativa: Via Aldo Moro 2 – 24050 Zanica (BG) – Tel. 035/679111 – Fax 035/6668222 Indirizzo PEC [email protected] – indirizzo mail [email protected] Sito internet www.bccbergamascaeorobica.it Cod. ABI 08940-9 CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO Con il contratto di deposito a risparmio il cliente consegna alla banca somme di denaro perchè le custodisca. È una forma di deposito particolarmente indicata per le persone che svolgono un numero limitato di movimenti e che non hanno necessità di utilizzare assegni o carte di pagamento. I depositi a risparmio possono essere: a. in forma libera, in tal caso il cliente può effettuare depositi e prelievi in qualsiasi momento; b. in forma vincolata, in tal caso i versamenti sono sempre possibili, mentre i prelievi sono disponibili solo alla scadenza o, comunque, non prima del termine di preavviso pattuito. Al deposito a risparmio è collegato un libretto di risparmio, che può essere nominativo o al portatore. Tra i principali rischi vanno tenuti presente: Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto. Variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi). Utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da parte di persona che appare legittimo titolare del libretto; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto. Rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di euro 100.000,00 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell’adesione della banca al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia. LIBRETTI NOMINATIVI Titolari del diritto esercitabile con il libretto sono le persone fisiche o giuridiche, identificate nominativamente, a cui è intestato il libretto. I prelevamenti possono essere effettuati solo dall’intestatario o da chi sia stato da questi espressamente delegato. L’ammontare del deposito non ha limiti. È compreso tra i depositi che danno diritto al rimborso del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Il limite del rimborso è pari complessivamente a € 100.000,00. LIBRETTI AL PORTATORE Titolare del diritto esercitabile con il libretto è il possessore del medesimo. Il libretto può anche essere intestato a persone fisiche o giuridiche, o diversamente contrassegnato; l’eventuale intestazione è irrilevante per la natura “al portatore” del libretto. Qualunque possessore del libretto può prelevare le somme depositate. Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007 il trasferimento di titoli al portatore, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro, deve essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.a.. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere pari o superiore a 1.000 euro. In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento. La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore, la quale non può comunque essere inferiore nel minimo all’importo di 3.000 euro. Se la FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/01/2016 (ZF/000000833) Pagina 1 di 3 violazione riguarda libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso. È escluso dal rimborso da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. CONDIZIONI ECONOMICHE Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un cliente titolare di deposito a risparmio. Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo deposito sia all’operatività del singolo cliente Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. TASSI Tasso nominale annuo fisso fino a € 1.000,00: 0,01% Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 0,01% oltre: 0,01% Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 0,01% SPESE Spese fisse € 0,00 Informativa pre-contrattuale € 0,00 Invio documenti trasparenza € 0,00 Invio docum. variazioni condizioni € 0,00 Spese per operazione € 0,00 Commissione di estinzione anticipata (solo per i depositi esente vincolati) Commissione di mancato preavviso (solo per depositi esente vincolati) Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica. GIORNI VALUTA Prelevamenti giorno del prelevamento Versamenti giorno del versamento MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI Ricerche/copia documentazione 2,50 Euro a foglio con minimo 10,00 euro Rilasci duplicato libretto nominativo 50,00 Euro Ammortamento libretto 100,00 Euro oltre alle spese vive sostenute Riferimento calcolo interessi ANNO CIVILE Capitalizzazione avere ANNUALE Applicata fino all'entrata in vigore della Delibera del CICR attuativa dell'articolo 120 comma 2 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1/9/93 n.385). Imposta di bollo e ritenuta fiscale Di legge RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Il cliente può recedere dal rapporto, senza spese e senza penalità, prelevando l’intera somma depositata. In presenza di vincoli, il recesso è ammesso dopo la scadenza del vincolo oppure dopo avere svincolato le somme con le modalità e gli effetti descritti nel contratto. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/01/2016 (ZF/000000833) Pagina 2 di 3 La banca può recedere dal rapporto dandone comunicazione al cliente mediante raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di almeno 15 giorni oppure senza preavviso qualora ricorra un giustificato motivo. Dal momento in cui il recesso diviene efficace la banca cessa di corrispondere gli interessi sulle somme depositate. Fino a questo momento la banca applica sulle somme vincolate il tasso di interesse migliorativo pattuito con il cliente Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di chiusura sottoscritta dal Cliente. Reclami I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca (Piazza Agliardi 1 – 24055 Cologno al Serio - BG [email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l’esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario di cui agli artt. 13 e 14 del D.lgs. n. 11/2010 il predetto termine è ridotto a 10 giornate operative dal ricevimento della richiesta di rimborso. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti, può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca; Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell’ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. LEGENDA Periodicità di capitalizzazione degli interessi Tasso creditore Periodicità con la quale gli interessi vengono accreditati, producendo ulteriori interessi. Percentuale espressa su base annua utilizzata per il calcolo degli interessi creditori, cioè quelli a favore del Cliente. Valuta Procedura di ammortamento Data di inizio di decorrenza degli interessi Procedimento che consente al titolare del deposito di ottenere il rimborso in caso di distruzione, sottrazione o smarrimento del certificato Importi addebitati in occasione della liquidazione periodica delle competenze e spese. Spese di liquidazione FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/01/2016 (ZF/000000833) Pagina 3 di 3