Attualità e prospettive in materia di rischio tossicologico, cancerogenetico e mutagenico da agenti chimici La problematica dei Valori Limite Giulio Sesana. Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia Civitanova 5 dicembre 2003 1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO LA CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO POTENZIALE PER GLI ESPOSTI E’ SEMPRE UN DIFFICILE COMPITO E UNA SFIDA PER L’IGIENISTA INDUSTRIALE METODOLOGIA CERTA E AFFIDABILE PER FLUSSI DI LAVORO , QUALITA’ E DECISIONI ASSUNTE Civitanova 5 dicembre 2003 2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO • ESPRESSIONE MATEMATICA : R = Pr (P) * Pr (D) R= Rischio;P = Pericolo; D = Danno; Pr ( ) = Probabilità del verificarsi Combinazione di due eventi probabilistici, collegati all’esposizione, che si verificano contemporaneamente Il pericolo può provocare il Ruolo della DANNO ESPOSIZIONE Ruolo della MANIFESTAZIONE SPECIFICA nell’esposto Civitanova 5 dicembre 2003 PROBABILITA’ COMPOSITA : f (ESPOSIZIONE, DURATA CONCENTRAZIONE) 3 I TLV indicano le concentrazioni delle sostanze aerodisperse al di sotto delle quali si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente giorno dopo giorno senza effetti negativi per la salute. Civitanova 5 dicembre 2003 4 Per la notevole variabilità della sensibilità individuale 1. una piccola percentuale di lavoratori può accusare disagio in presenza di alcune sostanze le cui concentrazioni siano pari o inferiori ai TLV 2. in una più piccola percentuale di individui, si può osservare un effetto più marcato per l'aggravarsi di condizioni preesistenti o per l'insorgere di una Civitanova 5 dicembre 2003 5 malattia professionale. Il fumo di tabacco è nocivo per diverse ragioni •può incrementare gli effetti biologici delle sostanze chimiche presenti nell'ambiente di lavoro •può ridurre i meccanismi di difesa dell'organismo contro le sostanze tossiche. Civitanova 5 dicembre 2003 6 Alcuni individui possono inoltre essere ipersuscettibili o sensibili in modo fuori dal comune a talune sostanze in conseguenza di fattori genetici, età, abitudini personali (fumo, alcool, altre droghe), cure mediche o esposizioni pregresse. Tali lavoratori possono risultare non adeguatamente protetti contro effetti avversi per la salute da parte di sostanze presenti a concentrazioni pari o inferiori ai TLV. Il medico del lavoro deve valutare il grado di protezione addizionale dicembre 2003 7 consigliabile perCivitanova tali5 soggetti. I TLV sono stabiliti 1. in base ai dati più attendibili ricavati dall'esperienza in campo industriale, 2. ai risultati di ricerche sperimentali sull'uomo 3. e sugli animali 4. e, quando possibile, alla combinazione dei tre elementi di Civitanova 5 dicembre 2003 8 giudizio. Il criterio con cui il limite viene fissato può variare a seconda del tipo di sostanza: in alcuni casi ci si propone di prevenire i danni per la salute, in altri, di eliminare fenomeni irritativi, di riduzione dello stato di vigilanza, di disagio o altre forme di stress. I danni per la salute considerati comprendono quelli che possono ridurre l'aspettativa di vita, compromettere le funzioni fisiologiche, ridurre le capacità di resistenza ad altre sostanze tossiche o alle malattie, influire negativamente sulla funzione riproduttiva o sui processi di Civitanova 5 dicembre 2003 9 sviluppo. La qualità e la natura delle informazioni disponibili per stabilire i TLV varia da sostanza a sostanza; di conseguenza la precisione dei TLV stabiliti è soggetta a variazioni e la “Documentation of TLVs and BEIs” più recente dovrebbe essere consultata per valutare l'insieme e la natura dei dati disponibili per un data sostanza. Civitanova 5 dicembre 2003 10 I limiti devono essere utilizzati in igiene industriale come orientamenti o raccomandazioni per la prevenzione dei rischi per la salute nell’ambiente di lavoro e non possono essere impiegati per altri fini, per es. per la valutazione ed il controllo dell'inquinamento atmosferico, per la valutazione di esposizioni continue, ininterrotte o prolungate oltre l'orario normale di lavoro, come prova o esclusione di una malattia in atto o di particolari condizioni fisiche,………. Civitanova 5 dicembre 2003 11 ……..oppure per l'adozione in Paesi nei quali le condizioni di lavoro sono diverse da quelle degli Stati Uniti d'America o nei quali differiscono le sostanze e i processi impiegati. Civitanova 5 dicembre 2003 12 Sviluppo dei Limiti a livello comunitario La Comunità Europea può adottare: • Raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti • Regolamenti vincolanti e direttamente applicabili negli Stati membri • Decisioni vincolanti per Stati membri, persone fisiche e giuridiche • Direttive che devono essere adottate con provvedimenti legislativi propri dello Stato membro. Civitanova 5 dicembre 2003 13 Sviluppo dei Limiti a livello comunitario In particolare • “fissazione di valori limite e di modalità di campionatura, di misurazione e di valutazione dei risultati: quando si tratta di agenti chimici, fissazione di modalità di campionatura, di misurazione e di valutazione dei risultati secondo il metodo di riferimento di cui all’allegato II bis o secondo un metodo che consenta risultati equivalenti.” (Direttiva del Consiglio del 16 dicembre 1988 che modifica la Direttiva 80/1107/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da una esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro 88/642/CEE) Civitanova 5 dicembre 2003 14 Sviluppo dei Limiti a livello comunitario “ai fini dell’adeguamento del progresso tecnico di cui all’articolo 8 paragrafo 3 e dell’elaborazione dei valori limite di carattere indicativo di cui all’articolo 8 paragrafo 4 è istituito un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione” (Direttiva del Consiglio del 16 dicembre 1988 che modifica la Direttiva 80/1107/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da una esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro 88/642/CEE) Civitanova 5 dicembre 2003 15 Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Valori Limite • Conformemente alla procedura prevista all’articolo 18 A del Trattato, il Consiglio fissa nelle direttive valori limite sulla base dell’informazione disponibile, compresi i dati scientifici e tecnici, nei confronti di tutti gli agenti cancerogeni per cui ciò è possibile e, se necessario, altre disposizioni direttamente connesse” (Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da una esposizione a cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 1 della Direttiva 8/391/CEE (90/394/CEE)) Civitanova 5 dicembre 2003 16 Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Valori Limite • I valori limite e le altre disposizioni figurano nell’allegato II” (Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da una esposizione a cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 1 della Direttiva 8/391/CEE (90/394/CEE)) Civitanova 5 dicembre 2003 17 Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Valori Limite di esposizione professionale e valori limite biologici • “La Commissione propone sotto forma di valori limite indicativi di esposizione professionale, obiettivi europei in materia di protezione dei lavoratori dai rischi chimici, da fissare a livello comunitario. Tali valori limite sono fissati o riveduti tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione,…” (Direttiva del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (14a direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 1 della Direttiva 8/391/CEE) art-3 Civitanova 5 dicembre 2003 18 Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Valori Limite di esposizione professionale e valori limite biologici • “per ogni agente chimico in relazione al quale sia fissato, a livello comunitario, un valore limite indicativo di esposizione professionale, gli Stati membri fissano un valore limite nazionale di esposizione, tenendo conto del valore limite comunitario, e ne determinano la natura in base alla normativa e alla prassi nazionale” (Direttiva del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (14a direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 1 della Direttiva 8/391/CEE) Civitanova 5 dicembre 2003 19 Sviluppo dei Limiti a livello comunitario • Quali valori limite? • Valori limite costrittivi (binding limit value) – Quali risultanze di dati scientifici e di considerazioni socio economiche – Devono essere recepiti dalle legislazioni nazionali Civitanova 5 dicembre 2003 20 Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Bando di produzione e utilizzo 2 Naftilammina e suoi sali 4 Ammino difenile e suoi sali Benzidina e suoi sali 4 Nitrodifenile Civitanova 5 dicembre 2003 21 Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Limiti costrittivi CVM 3 ppm Pb e composti ionici 0,15 mg/m3 Asbesto - crisotilo 0,6 f/cc Asbesto - altre fibre (sole o in miscela) 0,3 f/cc Benzene 1 ppm Polvere di legno (frazione inalabile) 5 mg/m3 Civitanova 5 dicembre 2003 22 Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Valori limite indicativi – Adottati dalle Commissioni – Riflettono le valutazioni di esperti sulla base di dati scientifici – Devono essere tenuti in considerazione dalle autorità nazionali Civitanova 5 dicembre 2003 23 APPROCCI DIFFERENZIATI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE Sostanze non-cancerogene ADI = NOEL SF ADI (Admissible Daily Intake) (oppure NOAEL) NOEL = No Observed Effect Level; SF= Safety Factor Sostanze cancerogene: •Modelli matematici •Dati di cancerogenesi •Studi di coorte Unità di rischio: incremento del rischio di contrarre un cancro in seguito ad esposizione per tutto l’arco della vita ad una certa concentrazione di sostanza tossica Civitanova 5 dicembre 2003 24 Valutazione quantitativa della tossicità: relazione dose/effetto Civitanova 5 dicembre 2003 25 Valutazione quantitativa della tossicità: relazione dose/risposta Civitanova 5 dicembre 2003 26 ESPRESSIONE NUMERICA DEL VALORE LIMITE Kwa SUOLO Cs Ksw ACQUA Cw KwpVEGETALI Cp Kpa f x DFI ANIMALI Ca UOMO D x BW Ksp D=(f x DFI x Ca /BW)=Kpa x Kwp x Ksw x Cs x f x (DFI /BW) D = DOSE GIORNALIERA ACCETTABILE DFI = DAILY FOOD INTAKE BW= PESO CORPOREO Civitanova 5 dicembre 2003 Cw = Ksw x Cs Cp = Kwp x Cw Ca = Kpa x Cp 27 Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Decisione della Commissione del 12 luglio 1995: • Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL) per composti chimici • Compito…..supportare la Commissione con pareri su richiesta per qualsiasi materia dal punto di vista tossicologico circa gli effetti sulla salute dei lavoratori dei composti chimici Civitanova 5 dicembre 2003 28 Sviluppo dei Limiti a livello comunitario • Consenso – Strategia per definire il valore limite per esposizioni di breve durata (15 minuti) – Strategia sul modo di applicare i fattori di incertezza – Strategia per attribuire la notazione “cute” – Interpretazione dei risultati degli studi neurocomportamentali – Tossicità riproduttiva – Valutazione sostanze sensibilizzanti – Valori limite biologici – Valori limite di esposizione 8 h TWA – Ruolo nel valutare carcinogeni chimici Civitanova 5 dicembre 2003 29 Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Limiti health based che potrebbero essere stabiliti per tutte quelle sostanze per le quali attraverso un attento studio di tutti i dati di letteratura disponibili è possibile stabilire una dose soglia al di sotto della quale l’esposizione per 8 ore giornaliere, per 40 ore settimanali, non provoca effetti “adverse” Civitanova 5 dicembre 2003 30 Sviluppo dei Limiti a livello comunitario METODOLOGIA • Dossier o documento • Valutazione contenuti dossier e dati rilevanti • Elaborazione raccomandazione agli organismi comunitari per un valore limite in ambiente di lavoro “su basi scientifiche – health based” • Raccolta di commenti sulla raccomandazione da parte delle forze sociali e imprenditoriali, del mondo scientifico; pubbliccizzazione Civitanova 5 dicembre 2003 31 Sviluppo dei Limiti a livello comunitario METODOLOGIA • Proposta di una figura numerica di OEL da parte della Commissione • Consultazione con l’”Advisory Committee for Safety, Hygiene and Health Protection at work” • Adozione del limite Civitanova 5 dicembre 2003 32 Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Quindi per la definizione e/o l’aggiornamento del limite: 1. Identificazione della sostanza 2. Proprietà chimico fisiche 3. Diffusione nei processi produttivi 4. Dati di produzione e di impiego 5. Informazioni quantitative su esposizione e assimilazione 6. Tecnica di misura e metodo di analisi 7. Proprietà tossicologiche (tossico -cinetica e -dinamica) 8. Indicazione dei temi che necessitano approfondimenti 9. Identificazione di gruppi di esposti particolari 10. Valori limite esistenti Civitanova 5 dicembre 2003 33 Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Identificazione della sostanza • • • • • • • Denominazione e numeri IUPAC,EINECS,….. Denominazione e numero CAS Numero ed etichettatura CEE Sinonimi e marchi depositati Gruppo chimico, struttura, formula, impurità (isomeri) Massa atomica e molecolare Composizione per i materiali a composizione variabile Civitanova 5 dicembre 2003 34 Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Proprietà chimico fisiche – – – – – – – – – – Stato di aggregazione, forma e colore pF in °C Peb in °C Peso specifico a 20 °C Tensione di vapore; densità del vapore; concentrazione di saturazione in aria Solubilità acqua/grassi Soglia olfattiva Kw ottanolo/acqua Grandezza e distribuzione grandezza delle particelle/fibre Punto di accensione, infiammabilità; potenziale redox Civitanova 5 dicembre 2003 35 Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Rischio tossicologico - Relazione dose/effetto - Relazione dose/risposta Civitanova 5 dicembre 2003 36 Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Evidenze tossicologiche disponibili – – Dati di indagini (su animali, su vie di esposizione, dosi particolari sperimentate,…) Dati sull’uomo (lavoratori e popolazione in generale Calcolo – Dose soglia per l’uomo : dose soglia sperimentale x fattore incertezza tiene conto delle differenze fra ambito sperimentale e realtà Civitanova 5 dicembre 2003 37 Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Fattore incertezza – – – – Differenze interspecie Differenze fra animale e uomo Differenze fra modalità espositive reali e sperimentali Differenza fra dosi reali e sperimentali Civitanova 5 dicembre 2003 38 Valori limite indicativi di esposizione professionale EINECS CAS Agente 8h, 8h, Breve Breve mg/m3 ppm termine termine mg/m3 ppm 200-834-7 75-04-7 Etilammina 9,4 5 - - - 202-704-5 98-82-8 Cumene 100 20 250 50 Cute 211-047-3 628-63-7 Acetato di pentile 270 50 540 100 - Civitanova 5 dicembre 2003 Notazio ne 39 Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Tossicità genomica – – – Mutagenesi Teratogenesi Cancerogenesi NON AMMETTE L’ESISTENZA DI DOSE SOGLIA AI FINI REGOLAMENTATORI LIVELLI DI ACCETTABILITA’ DEL RISCHIO Civitanova 5 dicembre 2003 VALORI LIMITE “PRAGMATICI” 40 Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Accettabilità del rischio oncogeno (EPA 1998) Rischio per la durata della vita trascurabile Livello di rischio incrementale < 10-6 accettabile 10-6 – 10-5 tollerabile 10-5 – 10-4 inaccettabile > 10-4 applicabilità Popolazione generale Farmaco utile e di bassa frequenza assunzione Esposizione professionale nessuna Civitanova 5 dicembre 2003 41 Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Limiti pragmatici: per tutte quelle sostanze che presentano evidenza di effetti “adverse” (oltre alla genotossicità e alla cancerogenicità anche la sensibilizzazione e per le quali non è possibile stabilire una soglia di rischio Civitanova 5 dicembre 2003 42 Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Valori limite biologici: basati sulla salute e proposti da SCOEL sono suggeriti per prevenire effetti nocivi sulla salute. – – – Studi che evidenziano relazioni dirette fra concentrazione e metabolita o l’addotto in un mezzo biologico e gli effetti (dannosi) sulla salute Se esiste valore limite ambientale “Health based” correlazioni fra concentrazioni ambientali e variabili biologiche Studi nell’uomo che correlano effetti biologici non dannosi ma misurabili ed effetti dannosi per la salute Civitanova 5 dicembre 2003 43 Sviluppo dei Limiti a livello comunitario Procedura per stabilire il valore limite Commissione Comunità Europee proposta Comitato Economico Sociale CES parere Consiglio dei Ministri CM Maggioranza qualificata Parlamento Europeo PE parere POSIZIONE COMUNE 44 POSIZIONE COMUNE modifiche Commissione Comunità Europee CCE sceglie Modificazioni non incluse Consiglio dei Ministri (CM) Può adottarla all’unanimità entro 3 mesi Parlamento Europeo PE Approvazione o non decisione entro tre mesi rifiuto Consiglio dei Ministri (CM) Può adottarla all’unanimità entro 3-4 mesi Proposta rivista Consiglio dei Ministri CM Può adottarla Consiglio dei Ministri (CM) Non decisione entro 3 mesi – proposta non adottata Può adottarla a maggioranza qualificata entro 3 mesi 45 CONFRONTO CON IL VALORE LIMITE VARIABILITA’ DELLA ESPOSIZIONE CONFRONTO CON IL VALORE LMITE (+/- 3DS; +/- 5 DS) 1990 / 2000 IL TEST OTL E IL SUO SIGNIFICATO UNI EN 689:1997 APPROCCIO SISTEMATICO ALLA •VARIABILITA’ NUMERICA •VARIABILITA’ IMPIANTISTICA •IL COLLEGAMENTO CON IL MONITORAGGIO BIOLOGICO Civitanova 5 dicembre 2003 46 CONFRONTO CON IL VALORE LIMITE AREE A RISCHIO IL TEST OTL AGENTI DI RISCHIO SCEGLIERE p e j RIPETERE PROCEDURA CONTROLLO INTERVENTI IMPIANTI CONTROLLI SANITARI SI NO T>K? NO T>Z ? SI ESEGUIRE n PRELIEVI CASUALI (n > 5) CALCOLARE (LnSTD-Xl) / Sl aumentare il n. prelievi MANTENERE PROCEDURA n < 15 T>K’? NO SI NO SI NO IDENTIFICARE E RIMUOVERE LE CAUSE RISULTATI M.BIOLOGICO COMPATIBILI? SI 47 CONFRONTO CON IL VALORE LIMITE IL TEST OTL :CONFIDENZA DEL 5% E DELL’1% Test OTL per (1-alfa)= 0,95 oppure 0,99 e P=0,95 9 7 6 5 4 1-alfa 095 K 95% 3 1-alfa 095 K' 95% 1-alfa=099 K=0,95 2 1-alfa=099 K'=0,95 Z 1 19 17 15 13 11 9 7 5 0 3 test OTl : T= (log STD- Xl)/Sl 8 num e ro de i cam pioni 48