Libretti di impianto e Registri dell’apparecchiatura
L’Utente dovrà conservare:
Libretto d’impianto come da

DECRETO 10 febbraio 2014
Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza
energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013.
(14A01710) (GU Serie Generale n.55 del 7-3-2014)
e
Registro dell’apparecchiatura come da

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2012, n. 43
Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni
gas fluorurati ad effetto serra. (12G0063)
Art. 15
Registro dell'impianto
1. Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e
pompe di calore, contenenti 3 kg o piu' di gas fluorurati ad effetto serra
tengono il 'Registro dell'Apparecchiatura' di cui all'articolo 2 del regolamento (CE)
n. 1516/2007.
2. Gli operatori dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o piu' di
gas fluorurati ad effetto serra tengono il 'Registro del Sistema' di cui all'articolo 2 del
regolamento (CE) n. 1497/2007.
3. Nei registri di cui ai commi 1 e 2, gli operatori riportano le informazioni previste
dall'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006. Il formato del registro
e le modalita' della loro messa a disposizione ai sensi del comma 4, vengono
pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Su richiesta, i registri di cui ai commi 1 e 2 sono messi a disposizione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
Operatore = proprietario o gestore dell’impianto
Art. 16:
COMPILAZIONE ANNUALE ON-LINE
e trasmissione (entro ogni 31 maggio, a cura dell’utente) dichiarazione emissioni
secondo art. 16 comma 1 del DPR 43/2013: quantità aggiunta/recuperata/eliminata
(anche se in quantità “0”) .
- SANZIONI: vedi D.Lgs. n° 26 del 5-3-2013
* * *
Il nuovo libretto d’impianto (allegato I) sostituisce il libretto di centrale e/o d’impianto
(termico). I “vecchi” rapporti di controllo tecnico, gli allegati F e/o G (validi per i generatori
di calore a fiamma) vengono sostituiti dal nuovo modulo “allegato II – rapporto di tipo 1”,
e vengono aggiunti per gli altri tipi di impianto: “allegato III – rapporto di tipo 2” per
frigo/pompe di calore, “allegato IV – rapporto di tipo 3” per scambiatori di calore (es.,
impianti di teleriscaldamento), “allegato V – rapporto di tipo 4” per i cogeneratori.
Il libretto d’impianto, e i rapporti di controllo, sono estesi quindi a tutti gli impianti di
climatizzazione, sia invernali che estivi.
Il Libretto d’impianto e il Registro dell’apparecchiatura sono due cose ben distinte, e l’uno
non sostituisce l’altro.
-
Il Registro dell’apparecchiatura è stato pubblicato on-line dal Ministero
Ambiente lo scorso anno, in conformità al (vecchio ormai) Regolamento
842/2006 sugli F-gas (dal 1-1-2015 verrà sostituito dal nuovo REGOLAMENTO
(UE) N. 517/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16
aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n.
842/2006 pubblicato su GUCE il 20-5-14. I Decreti e Leggi italiane rimangono
validi fino a loro modifica). Lo scopo del Regolamento è il contenimento delle
emissioni in atmosfera di taluni gas fluorurati ad effetto serra e si applica alle
apparecchiature che hanno una carica di HFC uguale o superiore a 3 kg
(sono esclusi i CFC e gli H-CFC, e i gas naturali). Tale Regolamento prescrive
che l’operatore tenga un Registro dell’apparecchiatura e faccia eseguire dei
controlli periodici per il contenimento delle perdite di carica.
Oltre a tenere aggiornato questo Registro, l’utente di queste apparecchiature
dovrà informare telematicamente, ogni anno, il Ministero Ambiente sulle quantità
di HFC caricati/scaricati dall’apparecchiatura (anche per quantità nulle ! ).
‐
Il libretto dell’impianto è stato pubblicato quest’anno, a cura del Ministero
Sviluppo Economico, per il recepimento della EPBD, al fine di controllare
un’eventuale diminuzione dell’efficienza energetica. Si applica agli impianti di
potenza termica
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> 12 kW in rraffrescamento / 10 kW
k in riscaaldamento (la
Direttiva chiedeva
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alle “appare
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Allegato
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Allegato
o IV - Rapportto di controllo di efficienza energetica
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k
Allegato
o V - Rapporto
o di controllo d
di efficienza en
nergetica tipo 4 - Cogeneraatori (pdf, 600 kb)
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omico
Via Vittorio Venetto, 33 - 00187 Roma
Parttita IVA 80230
0390587
* * *
Il Libretto è funzionalle ai controllli periodici di efficienzza energeticca, come daa DPR 74/20
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mente aggiorrnati, con gli eventuali al legati.
 Il Dpr 75/2013 inoltre specifica che nel caso di impianti termici con potenza nominale superiore a 350 kW, il “responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici”. Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici
In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione
invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione
estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza
energetica.
Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e
sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica. Una copia del Rapporto è rilasciata
al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti; una copia è trasmessa a cura del
manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per
territorio.
Ispezioni sugli impianti termici
Le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all’osservanza delle norme relative
al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di
azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione,
sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.
Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10
kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L'ispezione comprende
una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al
fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto
dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico
dell'impianto in modo economicamente conveniente.
(Ndr: Durante gli interventi di manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di
potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di
potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, eseguiti con la periodicità contenuta nelle
istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione, ed anche durante interventi di
riparazione/manutenzione straordinaria, va effettuato anche un controllo di efficienza
energetica; il controllo va sempre trascritto sul libretto, mentre il relativo Rapporto va
trasmesso al Catasto degli impianti termici secondo la cadenza prevista dall’all. A
N.B. L’allegato “A” al DPR 74/2013 precisa che per “ Impianti con macchine frigorifere/pompe di
calore
- Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine
frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta:
Rapporto tipo 2, ogni 4 anni per 12 < P<100, ogni 2 anni per P≥100
- Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico, P≥12
Rapporto tipo 2, ogni 4 anni
- Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica, P≥12
Rapporto tipo 2, ogni 2 anni ” ).
Per impianti di potenza inferiore a 100 kw le ispezioni sono normalmente sostituite dai
controlli di efficienza energetica eseguite dai manutentori abilitati:
<< Per gli impianti di climatizzazione invernale tra i 10 kW ed i 100 kW alimentati a gas,
metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva tra 12 e 100 kW “l’accertamento del
rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è
ritenuto sostitutivo dell’ispezione”.>>
Sono esonerati dai controlli di efficienza energetica gli impianti termici alimentati
esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
ferma restando la compilazione del libretto”.
NUOVI VALORI MASSIMI PER LA TEMPERATURA INTERNA
Il periodo di accensione annuale e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici per il
riscaldamento invernale varia a seconda della Zona Climatica di appartenenza, mentre le
temperature limite sono definite dal Dpr:


Riscaldamento invernale: 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività
industriali, artigianali e assimilabili; 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Climatizzazione estiva: la temperatura non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza
per tutti gli edifici.
Libretto d’impianto: istruzioni per l’uso
(Decreto 10 febbraio 2014)
Il libretto di impianto è obbligatorio per qualsiasi impianto di climatizzazione invernale
e/o estiva, esistente o di nuova installazione, indipendentemente dalla potenza termica.
Per gli impianti esistenti al momento della pubblicazione del libretto, quest’ultimo va a
sostituire tutti i documenti precedenti, che vanno comunque conservati a cura del
responsabile dell’impianto.
Il libretto di impianto viene fornito in formato cartaceo ed elettronico: il cartaceo viene
conservato dal responsabile dell'impianto (o eventuale terzo responsabile) che si occuperà
dei relativi aggiornamenti e lo fornirà ai diretti interessati che di volta in volta lo richiedono.
Il formato elettronico va al catasto informatico dell'autorità competente (o presso altro
catasto accessibile all'autorità competente): l’aggiornamento da parte degli operatori
interessati potrà avvenire elettronicamente tramite accesso sicuro con password.
- sito sperimentale
http://www.i-esse.com/libretto-impianto/
- Sito CTI
Il libretto si compone di schede inerenti il tipo di impianto installato e viene creato
dall’installatore: tutte le successive sostituzioni o modifiche vanno registrate nelle schede
in modo da creare, nel tempo, una descrizione completa della vita dell’impianto.
Nel caso di trasferimento dell’immobile, il libretto d’impianto cartaceo va consegnato dal
responsabile uscente a quello subentrante. In caso di nomina del terzo responsabile, a
fine contratto il terzo responsabile ha l’obbligo di riconsegnare al responsabile il libretto di
impianto, debitamente aggiornato, con relativi allegati.
La prima compilazione del libretto
Questa prima fase contiene tutti i risultati della prima verifica e va effettuata a cura
dell’impresa installatrice nel momento della prima messa in servizio. Nel caso l’impianto
sia già esistente, la prima compilazione va effettuata dal responsabile dell'impianto (o
eventuale terzo responsabile).
La compilazione e i successivi aggiornamenti del libretto devono essere curati da
diversi professionisti: dal responsabile che firma la Scheda 1, dall’installatore (Schede 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), dal responsabile (con firma 3° Responsabile di Scheda 3), dal relativo
manutentore (Schede 11, 12), dall’ispettore (Scheda 13) ed infine ancora dal responsabile,
o eventuale 3° responsabile, (Scheda 14).
Se l’impianto di climatizzazione invernale e quello di climatizzazione estiva sono distinti,
allora sarà necessario compilare due diversi libretti d’impianto.
Se stanno nella stessa singola unità immobiliare è consentito – ma non obbligatorio tenere un solo libretto (ma in Lombardia, se gli impianti non hanno in comune il sistema di
distribuzione, allora necessitano di due libretti).
«L. 90/2013_ l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di
climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda
sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali
sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di
regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali
di riscaldamento.
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di
riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati
agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al
servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW.
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di
acqua calda sanitaria al servizio di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate»;
Le apparecchiature fisse di condizionamento aria o a pompa di calore, compreso gli split,
non avendo un focolare e non essendo apparecchi ad energia radiante, non rientrano fra
le esclusioni “sotto i 5 kW”. Quindi costituiscono sempre un impianto, qualsiasi sia la loro
potenza seppur minima, e perciò necessitano sempre di un libretto (eccetto nelle Regioni
– es. Lombardia - dove è stato deliberato diversamente). Se in un’unità immobiliare la
somma delle potenze di questa apparecchiature (non sommate con le caldaie!) supera i
12 kW, allora necessitano anche di controllo periodico di efficienza energetica.
QUESITI
Impianto di climatizzazione invernale con caldaia a gas e impianto di climatizzazione estiva realizzato
mediante 2 split per il raffrescamento, rispettivamente, della zona giorno e della zona notte. Quanti libretti
occorre compilare? Uno per la climatizzazione invernale ed uno per la climatizzazione estiva? Oppure un
libretto per la climatizzazione invernale e due per la climatizzazione estiva, avendo 2 split distinti?

Occorre innanzitutto chiarire che la nota inserita nelle istruzione per la compilazione del libretto che recita: "Se un edificio è servito da due impianti distinti, uno per la climatizzazione invernale e uno per la
climatizzazione estiva, che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei
locali riscaldati e raffreddati, sono necessari due libretti di impianto distinti; in tutti gli altri casi è
sufficiente un solo libretto di impianto"
è da intendersi riferita esclusivamente agli edifici con pluralità di utenza e non alle singole unità
immobiliari, per le quali è sempre possibile compilare un unico libretto di impianto (Eccetto
Lombardia).
Per singole unità immobiliari sono da intendersi:
unità immobiliare residenziale e assimilata: unità immobiliare, a se stante o inserita in un
edificio, prevista per l'utilizzo come civile abitazione, effettivamente usata come tale o sede di
attività professionale (es. studio medico o legale) o commerciale (es. agenzia di assicurazioni) o
associativa (es. sindacato, patronato).

Pertanto nel caso in esame (inteso che anche l’impianto di riscaldamento sia della sola unità
immobiliare) è sufficiente redigere un unico libretto di impianto (in Lombardia, se l’impianto di
raffrescamento non supera i 12 kW, va compilato un solo libretto per la sola parte riscaldamento,
anche se gli split sono di tipo reversibile a Pompa di Calore).
Lo split (anche se di piccola potenza) è sempre considerato impianto termico la climatizzazione estiva? Se
sì, devo compilare il libretto per la climatizzazione?

Premesso che il decreto 10 febbraio 2014, all'art.1 prevede che: "A partire dal 1 giugno 2014, gli impianti termici sono muniti di un libretto di impianto per la
climatizzazione"

Per quanto detto sopra, gli split sono sempre un impianto. Pertanto è sempre necessario compilare
un libretto d’impianto (eccetto in Lombardia, vedi sopra).
Si consideri il caso in cui in un'unità immobiliare è presente un impianto termico a radiatori con caldaia a
gas gestita da un cronotermostato ambiente e un impianto a pompa di calore multisplit con i suoi
telecomandi per la gestione della temperatura ambiente. Trattasi di due impianti distinti ma non hanno in
comune il sistema di rilevazione della temperatura. In tal caso deve essere compilato un unico libretto di
impianto?

Posso compilare un solo libretto (eccetto che in Lombardia), se l’impianto di riscaldamento
non è condominiale.

Nel caso di impianto di riscaldamento centralizzato, il libretto di quest’ultimo andrà tenuto a
cura del condominio, mentre quello del multisplit è a cura dell’utente dell’unità immobiliare
(e in Lombardia quest’ultimo non è richiesto se il multisplit è < 12 kW).
Con una pompa di calore idronica (acqua-acqua) funzionante con energia elettrica da 10 kW utilizzata solo
per il riscaldamento invernale occorre fare il controllo di efficienza e compilare il Rapporto Tipo 2 ? Oppure
il Rapporto tipo 2 deve essere compilato sempre e solo con potenze superiori a 12 kW?


L'allegato A del DPR 16 aprile 2013 N. 74, prevede per la macchine frigorifere e le pompe di calore un limite minimo di potenza pari a 12 kW al di sopra del quale è necessario redigere il Rapporto Tipo 2. Pertanto, una pompa di calore da 10 kW non è soggetta alla compilazione del Rapporto Tipo 2, indipendentemente dal tipo di servizio a cui è adibita Con una pompa di calore idronica (aria-acqua) funzionante con energia elettrica da 16 kW solo per il
riscaldamento si deve compilare il Rapporto tipo 2 in quanto trattasi di un gruppo frigo?

Per tutte le macchine pompe di calore / refrigeratoricon potenza superiore a 12 kW, idroniche o aerauliche che siano, occorre compilare il Rapporto tipo 2, indipendentemente dal tipo di servizio a cui è adibita. Se utilizzo una pompa di calore per il riscaldamento e il raffrescamento, devo compilare il rapporto tipo 2
per entrambi i funzionamenti?



Deve essere compilato un unico rapporto tipo 2. Il rapporto deve essere compilato in tutte le sue parti, indicando nell'apposita casella se la prova è stata eseguita in modalità raffrescamento o in modalità riscaldamento. La modalità di funzionamento della prova dipende dal tipo di funzionamento al momento del collaudo dell’impianto (prima registrazione dei dati sul libretto) in modo da avere nel tempo sempre gli stessi parametri da controllare. Le note inserite nel libretto e relative alla scheda 11.2 dello stesso, infatti precisano: "se la prima verifica effettuata a cura dell'installatore è avvenuta con funzionamento in modalità
riscaldamento, tutte le verifiche periodiche dovranno essere effettuate in modalità riscaldamento;
se è avvenuta in modalità raffrescamento, tutte le successive verifiche periodiche dovranno essere
effettuate in modalità raffrescamento"
Non occorre fare un test in riscaldamento ed uno in raffrescamento. Quali prove di efficienza occorre eseguire sui gruppi frigo per la climatizzazione estiva? Occorre misurare
in opera COP/EER? Con quali tolleranze di prova?

Per i gruppi frigo e le pompe di calore non è prevista la misura in opera di COP e/o EER. Infatti, a parte casi particolari, per misurare valori attendibili di COP ed EER occorre condurre i test in laboratori attrezzati. 
Il Rapporto Tecnico tipo 2 richiede che vengano misurati in opera i seguenti parametri:
o Surriscaldamento o Sottoraffreddamento o Temperatura condensazione o Temperatura evaporazione o Temperatura sorgente ingresso lato esterno o Temperatura sorgente uscita lato esterno o Temperatura ingresso fluido utenze o Temperatura uscita fluido utenze Il comma 9, art. 8 del DPR 16 aprile 2013 N. 74 prevede che: "Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo
sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano
inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento
riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una
tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non
siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa".
Cioè i salti di temperatura non devono scostarsi oltre il 15%.
Con quali apparecchiature devono essere eseguite le prove di cui al punto precedente?

I frigoristi conoscono bene come si fanno dette misure. o Surriscaldamento o Sottoraffreddamento o Temperatura condensazione o Temperatura evaporazione: Gruppi manometrici e termometri a contatto o
o
o
o
Temperatura sorgente ingresso lato esterno Temperatura sorgente uscita lato esterno Temperatura ingresso fluido utenze Temperatura uscita fluido utenze Termometri per liquido
o se del caso
termometri per aria a bulbo secco e a bulbo umido
Nel caso in cui in una unità immobiliare è presente un impianto a radiatori con caldaia a gas da 24 kW dovrà
essere compilato il rapporto tipo 1 secondo il DPR 74/2013. Se nella stessa unità immobiliare è presente
anche l'impianto a pompa di calore (aria-aria) costituito da un dual split, un trial split e un monosplit, si
sommano le potenze frigorifere ? Qualora si superano i 12 kW frigoriferi dovranno essere redatti n. 6
rapporti tipo 2? In tal caso è richiesto il pagamento del bollino per l'impianto di climatizzazione estiva?

Nel caso in esame dovrà essere compilato un rapporto tipo 1 per la caldaia a gas e un rapporto tipo 2 per ciascun circuito dei vari apparecchi per la climatizzazione estiva presenti. In proposito si veda quanto riportato nella nota 1 per la compilazione del Rapporto tipo 2:
(1) Nel caso di impianto composto da più generatori, con uguale o diversa tipologia, dovranno
essere redatte tante pagine quanti i generatori. Per i gruppi termici modulari vanno redatte tante
pagine quante le analisi fumi previste al paragrafo 4.1 del Libretto di impianto. Per i gruppi frigo



vanno redatte tante pagine quanti i circuiti annotati al paragrafo 4.4 del Libretto di impianto. In
tutti i casi, la prima pagina dovrà essere compilata completamente mentre le successive non
dovranno essere compilate nelle sezioni che ripetono integralmente quanto riportato nella pagina
precedente. Tutte le pagine dovranno essere firmate dal tecnico e dal responsabile dell’impianto
Può essere omessa la compilazione del numero pagina solo nel caso che il Rapporto sia composto
da una singola pagina.
Nel caso di multisplit, si ha un solo circuito se è installato un solo compressore, due circuiti se due compressori (che non abbiano tratti di circuito in comune), etc. Nel caso di chillers/PdC idroniche, invece, è corretto parlare di circuiti, che potrebbero avere più compressori Per il bollino: Attenersi alle disposizioni dell'Ente preposto ai controlli. In Lombardia non è richiesto contributo per pompe di Calore e condizionatori. Nel caso in cui una regione dopo il 01.06.2014 non abbia istituito il catasto informatico degli impianti, la
scheda identificativa dell'impianto deve essere inviata all'ente preposto ai controlli?
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Attenersi alle disposizioni dell'Ente preposto ai controlli
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PENNNATI -CO.AER ANIMA