DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE OPERAZIONI
E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI - (Titolo VI Testo Unico Bancario - D. Lgs. 385/1993)
FOGLIO INFORMATIVO
Il presente Foglio Informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c.
DEPOSITI A RISPARMIO
LIBRETTI DI DEPOSITO A RISPARMIO LIBERI E VINCOLATI A SCADENZA
FISSA
(nominativi o al portatore)
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA CARIME
Societa' per Azioni
Sede Legale e Direzione di Cosenza: Viale Crati, 87100 COSENZA - Direzione di Bari: Viale De Blasio, 18 - 70132 BARI
Tel.: 800.500.200 - Fax: 0302473676 - Indirizzo P.E.C.: [email protected]
Indirizzo e-mail: [email protected] - Sito internet: www.ubibanca.com/carime
Codice ABI n. 03067.6
Iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5562
Gruppo Bancario UNIONE DI BANCHE ITALIANE - Albo dei Gruppi Bancari n. 03111.2
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Cosenza n. 13336590156
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.p.A., con sede in Bergamo
CHE COS'È IL LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO
IL LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO
Il libretto di deposito a risparmio è un contratto mediante il quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal Cliente,
obbligandosi a restituirle a richiesta del Cliente (libretti liberi) ovvero alla scadenza fissa predeterminata (libretti vincolati).
Il libretto può essere, a scelta del depositante, libero o vincolato, al portatore oppure nominativo. Se è al portatore è tale anche se
intestato a nome di una persona o di un ente o in altro contrassegnato.
La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l'esibizione del libretto di risparmio (nominativo o al portatore), sul
quale vengono annotati i versamenti ed i prelevamenti effettuati. Se il libretto è al portatore, il relativo saldo non può essere
superiore al limite tempo per tempo stabilito dalla normativa antiriciclaggio.
LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO VINCOLATO
Nel caso di libretto vincolato il depositante si impegna a vincolare per un certo periodo temporale le somme depositate.
La scadenza del vincolo viene determinata al momento dell'accensione del libretto e rimane inalterata anche per eventuali
versamenti successivi al primo.
Durante il periodo di vincolo sono ammessi solo versamenti.
Possono essere effettuati prelievi di somme, ovvero il libretto può essere estinto, solo dal giorno 1 al giorno 15 del mese
successivo alla scadenza del vincolo. In caso di somme o di estinzione del deposito fuori da tale periodo, si applicano le
penalizzazioni stabilite e indicate tra le condizioni economiche del contratto.
Gli interessi maturati divengono esigibili esclusivamente alla scadenza del vincolo.
Alla scadenza il vincolo si rinnova automaticamente per un periodo di durata uguale al precedente. Nel corso di tale successivo
periodo di vincolo troverà applicazione il tasso cosi come revisionato in base alla regola stabilita e indicata tra le condizioni
economiche del contratto.
PRINCIPALI RISCHI
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore per i soli libretti liberi; commissioni e
spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità
di prelievo del saldo da persona che appare legittimo Titolare del libretto. Pertanto va osservata la massima attenzione nella
custodia del libretto;
- rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al depositante, in tutto o in parte, il saldo
disponibile. A fronte di questo rischio, per i libretti nominativi, è prevista la copertura, nei limiti di importo di 100.000,00 € per
ciascun depositante, delle disponibilità risultanti in deposito, per effetto dell'adesione della Banca al sistema di garanzia dei
depositi sopra indicato, ferme restando le esclusioni previste dallo Statuto. Oltre tale importo trova applicazione la disciplina
sulla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "bail-in") con possibile riduzione o conversione in capitale del relativo credito, ai sensi
del D. Lgs. 180/2015.
Decorrenza 01/04/2016
Foglio 04.01.001
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LIBRETTI DI DEPOSITO A RISPARMIO LIBERI
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Costo libretto di deposito
4,65 €
Interessi creditori:
- Tasso creditore annuo (al lordo delle imposte vigenti)
- Calcolo degli interessi
nominale min.
Spese tenuta conto:
- Spese fisse di liquidazione contabile
- Criterio spese fisse di liquidazione contabile
- Spese per singola operazione
0,0100 %
effettivo min.
0,0100 %
anno civile
13,00 €
a liquidazione
0,00 €
Periodicità di conteggio e scadenza degli interessi (debitori/creditori)
Valuta di regolamento liquidazione contabile (interessi e spese) (1)
Valuta applicata ai versamenti
Valuta applicata ai prelevamenti
Ritenuta fiscale sugli interessi creditori
Imposta di bollo sul rendiconto dei libretti di risparmio
annuale
fine anno solare
data operazione
data operazione
26,0000 %
nella misura prevista per Legge
Qualora il deposito non abbia avuto movimentazione da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 250, la
Banca cessa di corrispondere gli interessi, cessa di addebitare le spese di liquidazione annuale e di inviare la comunicazione
periodica annuale ai sensi dell'art. 119 primo comma D.Lgs. 1/9/93 n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
Recupero spese pratica di ammortamento (per libretti al portatore)
Spese di estinzione rapporto
0,00 €
0,00 €
COMUNICAZIONI / INFORMAZIONI
Spese per rilascio informativa precontrattuale
Periodicità invio Rendiconto (solo per libretti nominativi) (2)
Periodicità invio Documento di Sintesi (solo per libretti nominativi) (2)
Comunicazioni di modifiche unilaterali
Comunicazioni/informazioni obbligatorie per Legge (per ogni documento):
- spedite per posta ordinaria, se non esenti per Legge (1)
- inviate per via telematica tramite "Le mie contabili" (3)
Comunicazioni/informazioni non obbligatorie per Legge (per ogni documento):
- spedite per posta ordinaria (1)
- inviate per via telematica tramite "Le mie contabili" (3)
Comunicazioni/informazioni ulteriori (o a contenuti ulteriori) o più frequenti
rispetto agli obblighi di Legge o trasmesse con strumenti diversi da quelli
standard previsti da contratto, se accettati dalla Banca
Periodicità addebito spese per produzione ed invio comunicazioni/informazioni
0,00 €
annuale
annuale
0,00 €
1,11 €
0,00 €
1,11 €
0,00 €
determinazione delle spese al momento
della richiesta in base al contenuto della
stessa e comunque nei limiti dei costi
sostenuti (produzione ed invio)
annuale
Qualora il deposito non abbia avuto movimentazione da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 250, la
Banca cessa di corrispondere gli interessi, cessa di addebitare le spese di liquidazione annuale e di inviare la comunicazione
periodica annuale ai sensi dell'art. 119 primo comma D.Lgs. 1/9/93 n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.
SPESE PER DUPLICATI/COPIE E CERTIFICAZIONI
Per ulteriori spese si vedano i Fogli Informativi di seguito riepilogati:
Rilascio certificazioni e servizi diversi
Rilascio duplicati di operazioni e documenti diversi
22.01.004
22.01.011
http://servizi.lombardasistemiservizi.it/CantiereTrasparenza/CARIME/CARIME_22.01.004.pdf
http://servizi.lombardasistemiservizi.it/CantiereTrasparenza/CARIME/CARIME_22.01.011.pdf
Decorrenza 01/04/2016
Foglio 04.01.001
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LIBRETTI DI DEPOSITO A RISPARMIO VINCOLATI A SCADENZA FISSA
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Costo libretto di deposito
Vincolo temporale:
- durata vincolo
- durata vincolo
- durata vincolo
- scadenza vincolo
4,65 €
3 mesi
6 mesi
12 mesi
la scadenza del vincolo, fissata sempre a fine mese, viene
determinata all'atto dell'accensione del libretto e resta inalterata
anche per gli eventuali versamenti successivi al primo.
Se l'accensione del libretto avviene entro il giorno 5 del mese, ai
fini della determinazione della scadenza del vincolo viene
computato anche il mese in corso; se l'accensione avviene dopo
il giorno 5, il mese in corso non è calcolato e pertanto la
scadenza del vincolo viene fissata alla fine del 3º/6º/12º mese
intero successivo alla data di emissione.
Interessi creditori:
- Durata vincolo 3 mesi:
- Tasso creditore annuo (al lordo delle imposte vigenti)
- Durata vincolo 6 mesi:
- Tasso creditore annuo (al lordo delle imposte vigenti)
- Durata vincolo 12 mesi:
- Tasso creditore annuo (al lordo delle imposte vigenti)
nominale min.
0,0100 %
effettivo min.
0,0100 %
nominale min.
0,0100 %
effettivo min.
0,0100 %
nominale min.
0,0100 %
effettivo min.
0,0100 %
- Criterio di revisione del tasso annuo creditore applicato alla scadenza del vincolo:
- parametro di riferimento
EURIBOR (360) a 6 mesi (media mensile - rilevazione mensile)
- ultimo valore assunto (I)
-0,134 %
- data decorrenza
01/04/2016
- periodicità di revisione
fine vincolo
- criterio di indicizzazione
Il tasso indicizzato di rinnovo è determinato dal valore medio mensile assunto dal
parametro di riferimento nel mese immediatamente precedente a quello di scadenza
del vincolo diminuito dei punti percentuali (p.p.) di seguito riepilogati:
-0,85 punti percentuali
per durata vincolo
mesi 3
-0,65 punti percentuali
per durata vincolo
mesi 6
-0,45 punti percentuali
per durata vincolo
mesi 12
0,0125 %
Con un minimo di
(I) Quotazione rilevata dal Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commiteé), diffusa sul circuito Reuters alla
corrispondente pagina e pubblicata il giorno seguente sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e/o "MF/Milano Finanza". In caso di
difformità tra il valore rilevato dal summenzionato Comitato di Gestione ed il valore pubblicato dei quotidiani sopracitati, si
dovrà considerare la quotazione rilevata dal Comitato di Gestione.
Penale per prelevamento prima della scadenza del vincolo e/o
per estinzione anticipata
determinata applicando un tasso pari a quello di remunerazione
del deposito, aumentato del 50%, sull'ammontare dell'importo
prelevato, per i giorni mancanti alla fine del vincolo
Spese tenuta conto:
- spese per singola operazione
- spese fisse di liquidazione contabile:
- durata vincolo 3 mesi
- durata vincolo 6 mesi
- durata vincolo 12 mesi
- criterio spese fisse di liquidazione contabile
0,00 €
2,07 €
4,13 €
8,26 €
a liquidazione
Periodicità di conteggio e scadenza degli interessi (debitori/creditori)
Valuta di regolamento liquidazione contabile (interessi e spese) (1)
Valuta applicata ai versamenti
Valuta applicata ai prelevamenti
Ritenuta fiscale sugli interessi creditori
Imposta di bollo sul rendiconto dei libretti di risparmio
fine vincolo
fine vincolo
data operazione
data operazione
26,0000 %
nella misura prevista per Legge
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
Recupero spese pratica di ammortamento (per libretti al portatore)
Decorrenza 01/04/2016
Foglio 04.01.001
0,00 €
Pagina 3 di 5
Spese di estinzione rapporto
0,00 €
COMUNICAZIONI / INFORMAZIONI
Spese per rilascio informativa precontrattuale
Periodicità invio Rendiconto (solo per libretti nominativi) (2)
Periodicità invio Documento di Sintesi (solo per libretti nominativi) (2)
Comunicazioni di modifiche unilaterali
Comunicazioni/informazioni obbligatorie per Legge (per ogni documento)
- spedite per posta ordinaria, se non esenti per Legge (1)
- inviate per via telematica tramite "Le mie contabili" (3)
Comunicazioni/informazioni non obbligatorie per Legge (per ogni documento)
- spedite per posta ordinaria, se non esenti per Legge (1)
- inviate per via telematica tramite "Le mie contabili" (3)
Comunicazioni/informazioni ulteriori (o a contenuti ulteriori) o più frequenti
rispetto agli obblighi di Legge o trasmesse con strumenti diversi da quelli
standard previsti da contratto, se accettati dalla Banca
Periodicità addebito spese per produzione ed invio comunicazioni/informazioni
0,00 €
annuale
annuale
0,00 €
1,11 €
0,00 €
1,11 €
0,00 €
determinazione delle spese al momento della
richiesta in base al contenuto della stessa e
comunque nei limiti dei costi sostenuti
(produzione ed invio)
annuale
SPESE PER DUPLICATI/COPIE E CERTIFICAZIONI
Per ulteriori spese si vedano i Fogli Informativi di seguito riepilogati:
Rilascio certificazioni e servizi diversi
Rilascio duplicati di operazioni e documenti diversi
22.01.004
22.01.011
http://servizi.lombardasistemiservizi.it/CantiereTrasparenza/CARIME/CARIME_22.01.004.pdf
http://servizi.lombardasistemiservizi.it/CantiereTrasparenza/CARIME/CARIME_22.01.011.pdf
RECESSO E RECLAMI
RECESSO
Il contratto è a tempo indeterminato e il Depositante può in ogni momento recedere.
II libretto presentato per l'estinzione è ritirato dalla Banca.
In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto la Banca provvederà a estinguere il rapporto entro i
tempi massimi di seguito riportati. Tale termine decorre dal momento in cui il Depositante avrà presentato il libretto per l'estinzione
e adempiuto a tutte le richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto.
TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA RAPPORTO
3 giorni lavorativi.
RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Il Cliente può presentare reclami alla Banca:
- con lettera semplice, da consegnarsi personalmente presso la Filiale in cui intrattiene il rapporto;
- con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare a Banca Carime - reclami, Viale De Blasio, 18 - 70132 Bari (BA);
- con posta elettronica, all'indirizzo e-mail [email protected];
- con posta elettronica certificata, all'indirizzo e-mail [email protected].
La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il Cliente può rivolgersi a:
a) l'Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
b) all'Organismo di mediazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario – con sede a Roma,Via delle Botteghe Oscure 54, tel.
06/674821, in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori
diffusa sul territorio nazionale. L'Organismo può essere attivato sia dalla Banca che dal Cliente e non richiede che sia stato
preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Se il Cliente riveste la qualifica di Consumatore la mediazione dovrà avere
luogo presso la sede dell'Organismo più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso. Le condizioni e le procedure
sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca. Solo
qualora nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia non fosse presente un ufficio di mediazione del
Conciliatore BancarioFinanziario, la Banca e il Cliente potranno adire un altro mediatore iscritto nel registro degli organismi di
mediazione, purché specializzato in materia bancaria e territorialmente competente.
Il ricorso preventivo ai suddetti soggetti vale in relazione all'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, quale condizione di
procedibilità nei casi previsti dalla Legge per l'esercizio di azioni individuali davanti all'Autorità Giudiziaria (art. 5 D. Lgs 28/2010).
Decorrenza 01/04/2016
Foglio 04.01.001
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LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO INFORMATIVO
Capitalizzazione
Processo mediante il quale l'interesse, prodotto da un capitale impiegato per
un dato periodo di tempo, è portato in aumento del capitale stesso.
Costo libretto
Commissioni relative al libretto rilasciato, nuovamente applicate in caso di
rinnovo o duplicazione del libretto.
Libretto al portatore
La Banca considera il presentatore come legittimo possessore del libretto.
Libretto nominativo
I rimborsi vengono fatti all'intestatario del libretto o al suo rappresentante
debitamente legittimato. È ammessa l'intestazione del libretto nominativo a
più persone, anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni
separatamente.
Spese fisse di liquidazione contabile
Sono le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze e
spese o all'estinzione del libretto.
Tasso annuo creditore
Tasso di interesse applicato alle somme a credito del Cliente per la
determinazione degli interessi a suo favore.
Valuta
Data a partire dalla quale iniziano a maturare gli interessi sui saldi (definiti
saldi liquidi) a credito o a debito, modificati dai singoli movimenti.
NOTE
(1) Valuta di regolamento liquidazione contabile e comunicazioni/informazioni obbligatorie/non obbligatorie per Legge
spedite per posta ordinaria: dagli interessi maturati la Banca è peraltro facoltizzata a decurtare, entro il limite dell'importo
degli interessi stessi, eventuali costi contrattualmente previsti nel frattempo maturati.
(2) Libretti al portatore - Disponibilità comunicazioni periodiche: per i libretti al portatore, le comunicazioni periodiche
(Rendiconto e Documento di Sintesi) sono messe a disposizione degli esibitori, che possono ritirarla, presso la Filiale
emittente.
(3) Comunicazioni/informazioni obbligatorie/non obbligatorie per Legge: funzionalità disponibile a richiesta per i Clienti che
aderiscono ai servizi di Internet Banking Qui UBI e Qui UBI Affari (gratuito in versione solo informativa) per le comunicazioni
ivi disponibili.
Decorrenza 01/04/2016
Foglio 04.01.001
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