Normativa sulla Trasparenza Bancaria
(T.U. Leggi Bancarie D.Lvo 385/93 e norme di attuazione)
C
– LIBRETTI DI DEPOSITO A RISPARMIO
FOGLIO INFORMATIVO SULLE OPERAZIONI E
SERVIZI OFFERTI ALLA CLIENTELA
Foglio Informativo
C aggiornamento N° 9 - 20 Settembre 2013
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FOGLIO INFORMATIVO C LIBRETTI DI DEPOSITO A RISPARMIO
Informazioni sulla Banca
Farbanca spa
Via Irnerio, 43/b – 40126 Bologna
Tel.: 848 850 850 - Fax: 051 2100890
Sito internet: www.farbanca.com
Appartenente al Gruppo Bancario “Banca Popolare di Vicenza” e soggetta all’attività di direzione e coordinamento della
stessa Banca Popolare di Vicenza.
Iscrizione n° 5389 all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia
Codice fiscale, Partita Iva e n° iscriz. Registro Imprese: 01795501202
DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE
(da compilare a cura di chi esegue l’offerta o del soggetto che entra in contatto con il cliente )
Nome e Cognome ……………………………………………….
Qualifica … dipendente Farbanca spa ……… promotore finanziario dipendente Farbanca spa
……………………………………….
iscritto al n°_______________________dell’’Albo dei Promotori Finanziari di _______________ in data __________________
N.B per l’offerta fuori sede: gli estremi identificativi del dipendente/promotore finanziari o che entra in contatto con
il cliente, se non trascritti sopra negli specifici spazi, sono riportati a cura della Banca nel modulo che il
cliente deve utilizzare per la richiesta di apertura rapporti fuori sede e del quale gliene viene
spedita/consegnata copia.
Con riferimento all’individuazione del dipendente/promotore che entra in contatto con il cliente nell’offerta
fuori sede, il predetto modulo forma parte integrante e sostanziale del presente Foglio Informativo.
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Caratteristiche e rischi tipici
Struttura e funzione economica
CHE COS’E IL LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO
Il libretto di deposito è un documento su cui vengono annotati i versamenti e i prelevamenti compiuti dal depositante.
Tale documento va presentato in banca ad ogni operazione in quanto le annotazioni sul libretto firmate dall’operatore di
sportello della banca fanno piena prova nei rapporti tra banca/depositante.
Il libretto può essere al portatore o nominativo. Nel primo caso è pagabile a chi ne ha il possesso.
Con il libretto nominativo, che contiene l’intestazione del depositante, è previsto che il possessore quando si presenta
allo sportello dimostri di essere l’intestatario o suo delegato.
L’ammontare del deposito è illimitato nel caso di libretti nominativi, nel caso di libretti al portatore deve rispettare il limite
previsto dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e/o integrazioni).
Il D.Lgs. 231/2007 prevede che:
il “portatore”, entro il 31 marzo 2012, chieda l’estizione del libretto - emesso prima del 06/12/2011 e con saldo oltre
il limite imposto dalla norma - o la riduzione del saldo medesimo al di sotto di detto limite (art. 49, comma 13, d. lgs.
231/2007);
in caso di trasferimento di libretti di deposito al portatore di qualunque importo (sempre nell’ambito della soglia di
legge), il cedente deve comunicare, entro 30 giorni, alla banca, i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di
questi e la data di trasferimento.
La banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente
(deposito libero) ovvero alla scadenza del termine pattuito (deposito vincolato).
Tale rapporto non può mai riportare un saldo debitore.
Come previsto contrattualmente, se un libretto di deposito a risparmio non ha movimenti da oltre un anno e presenta un
saldo non superiore a 258,23 euro, la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del
deposito e di inviare la comunicazione periodica annuale ai sensi di legge.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi vanno tenuti presenti :
variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse creditore, commissioni e spese del
servizio) ove contrattualmente previsto;
utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto al portatore, nel caso di smarrimento e sottrazione, con
conseguente possibilità di prelievo del saldo da persona che appare legittimo titolare del libretto; pertanto va
osservata la massima attenzione nella custodia del libretto;
rischio controparte. A fronte di questo rischio è prevista la copertura, nei limiti di importo di 103.291,38 euro per
ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell’adesione della Banca al Fondo
Interbancario di tutela dei depositi. Lo statuto di detto Fondo esclude dalla copertura i depositi al portatore.
Condizioni Economiche applicate ai LIBRETTI Dl DEPOSITO A RISPARMIO LIBERI ORDINARI
Tasso creditore annuo
Valute
- Versamenti
- Prelevamenti
Commissioni
Spese
- per operazione
- per accensione/rinnovo
- per estinzione
- Massimo spese
- Ritenuta fiscale sugli interessi
- Imposta di bollo annuale nei casi in cui è obbligatoria per legge
- Imposta di bollo annuale nei casi in cui è obbligatoria per legge
TAN 0,025% TAE 0,025%
Giorno operazione
Giorno operazione
€ 0,60
€ 0,00
€ 0,00
€ 100,00
Come previsto dalla normativa vigente
€ 34,20 Persone fisiche
€ 100,00 Soggetti diversi dalle persone fisiche
- Spesa per comunicazioni ai sensi normativa sulla Trasparenza Bancaria
1) invio in formato cartaceo
2) invio con modalità telematica (servizio “D.O.L” Documenti On line )
- Comunicazione variazione condizioni contrattuali ai sensi art. 118 Dlgs 385/1993 (TUB)
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€ 1,50
€ 0,00
€ 0,00 qualunque sia
la modalità di invio
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RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Si può recedere dal contratto del libretto di deposito in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura.
Risoluzione stragiudiziale delle controversie: reclami, conciliazione e mediazione
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R, all’Ufficio Reclami -Via Btg
Framarin, 18, 36100 Vicenza o per via telematica a [email protected]. (i recapiti, compreso il fax, sono consultabili
anche sul sito internet della Banca).
La Banca deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari ed
entro il termine di 90 giorni per i reclami attinenti ai servizi di investimento.
Se il reclamante non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti può rivolgersi:
per i reclami relativi ai servizi bancari, all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia o della Banca, ove è disponibile la
Guida all’Arbitro Bancario Finanziario, pubblicata anche sul sito internet della Banca stessa. Il ricorso all'ABF
assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all’art. 5 del DLgs 04/03/2010 n. 28;
per i reclami relativi ai servizi di investimento, può rivolgersi alla “Camera di Conciliazione e di Arbitrato” presso la
Consob, per la quale può consultare il sito www.camera-consob.it; o all’Ombudsman-Giurì Bancario, presso il
Conciliatore Bancario Finanziario, consultando il relativo sito internet.
Il ricorso alla “Camera di Conciliazione e di Arbitrato” presso la Consob assolve alla condizione di procedibilità della
domanda giudiziale di cui all’art. 5 del DLgs 28/2010, mentre il ricorso all’Ombudsman-Giurì Bancario non assolve
alla suddetta condizione di procedibilità;
ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario –
Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito
www.conciliatorebancario.it.
Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, l’art. 5 del DLgs 28/2010 prevede che il Cliente che intenda esercitare
in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto
preliminarmente, assistito dall’avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione di cui al citato art. 5 del DLgs
28/2010, presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell’apposito
registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
Legenda:
Interesse Creditore annuo:
Prezzo del denaro espresso in valore percentuale (Tasso), calcolato sulle somme a credito.
TAE :Tasso Annuo Effettivo
TAN :Tasso Annuo Nominale
Periodicità di Liquidazione:
Cadenza annuale di calcolo interessi e spese.
Valuta Versamenti
Indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi che vengono conteggiati con la valuta del giorno in cui è
effettuato il versamento (solo contante) sino alla data del prossimo prelevamento.
Liquidazione degli interessi:
La determinazione degli interessi sulle operazioni passive e attive, in euro, viene eseguita con l’unico metodo di calcolo
secondo l’anno civile e il tasso applicato e con lo sviluppo della formula seguente:
CxGxT
I = –––––––––––––––
36.500 o 36.600 per anno bisestile
dove Interessi=I sono prodotti dal Capitale=C per un Tasso interesse=T per un periodo = G (giorni) il tutto è definito
montante da dividere per 36.500.
Spese per Operazione:
Valore moltiplicato per il numero delle operazioni soggette a pagamento all’atto della liquidazione.
Commissione percentuale di movimentazione:
Importo calcolato in termini percentuali sulla movimentazione (prelievo e versamento) del libretto all’atto della
liquidazione.
Spesa emissione/rinnovo:
Commissione relativa alla richiesta di emissione/rinnovo del libretto a risparmio.
Spesa tenuta conto:
Spesa addebitata in sede di liquidazione per la gestione del deposito.
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