LA MANUTENZIONE su impianti termici
La manutenzione agli impianti termici può essere effettuata da tutte quelle imprese iscritte alla
Camera di Commercio o all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane e comunque in possesso
dei requisiti per la manutenzione previsti dalla Legge e cioè per svolgere le attività di
installazione, trasformazione e manutenzione degli impianti termici, quando l'impianto è
alimentato a gas, anche per l'installazione la trasformazione e la manutenzione di impianti gas.
Le operazioni di manutenzione devono essere richieste dai titolari degli impianti
riscaldamento rivestiti nella figura di:
Proprietari dell'unità immobiliare;
Occupanti, a qualsiasi titolo, di unità immobiliari dotate di impianto termico individuale;
Amministratori di edifici serviti da impianto centralizzato;
Terzi Responsabili delegati all'esercizio e alla manutenzione.
di
La manutenzione agli impianti termici consiste nelle operazioni di controllo puntualmente
indicate nel libretto di impianto o di centrale e precisamente:
Valutazione dello stato delle coibentazioni del sistema di distribuzione;
Valutazione dello stato della canna fumaria (intesa come sistema di evacuazione dei
prodotti della combustione);
Verifica dei dispositivi di regolazione e controllo (cioè dei termostati, cronotermostati,
centraline climatiche, ecc.
Per potenze superiori a 35 kW anche verifica della taratura delle centraline climatiche;
Verifica dei sistemi di ventilazione del locale di installazione del generatore di calore
(caldaia);
Controllo di combustione (comunemente detto "prova dei fumi"), con rilievo dei parametri
di funzionamento dell'impianto e confronto con i limiti di legge.
Fasi della manutenzione di un impianto termico inferiore a 35 kW, alimentato a metano
1. Manutenzione a norma di legge (DPR 412/93-551/99, D.Lgs. 192/05-311/06):
a) smontaggio mantellatura;
b) smontaggio, pulizia e rimontaggio bruciatore;
c) pulizia delle scambiatore principale;
d) scarico acqua della caldaia o impianto (se necessario);
e) verifica di efficienza del vaso di espansione;
t) pulizia delle varie parti con agente sgrassante;
g) aspirazione dei residui di combustione dalla camera di combustione e smalti mento
secondo le norme ambientai i vigenti;
h) ricarica caldaia e/o impianto con sfiato dell'aria e verifica di eventuali perdite (se
necessario );
i) analisi fumi di combustione elettronica secondo la norma UNI 10389 con
strumentazione adeguata, tarata periodicamente e certificata (tre prove distinte);
j) taratura della caldaia al fine di massimizzazione dei rendimenti e minimizzazione
delle emissioni inquinanti (riduzione C02) con verifica dei rendimenti minimi
previsti dal vigente D.Lgs. 192/05-311/06;
k) verifica generale di funzionamento
della caldaia (acqua calda sanitaria e
riscaldamento dove è necessario);
l) eventuali riparazioni o sostituzione di materiali ad usura periodica e gestione di
approvvigionamento ricambi non disponibili.
1
2. Verifica di idoneità degli apparecchi, dell' impianto e dei locali di installazione
secondo le normative UNI 7129, UNI 7131, UNI 10845 ai fini della compilazione
dell'allegato G:
a) verifica di tenuta dell'impianto del gas secondo UNI 11137 (se necessario su
richiesta del cliente o secondo disposizioni locali);
b) verifica di conformità della canna fumaria o canali da fumo;
c) verifica di adeguatezza delle aperture di ventilazione o aerazione;
d) verifica di presenza di altri apparecchi o dispositivi nel locale di installazione;
e) informazioni al cliente sugli adempimenti obbligatori;
f) Compilazione e rilascio della documentazione obbligatoria (allegato G del D.Lgs.
192/05-311/06);
g) Al termine delle operazioni di manutenzione l'operatore incaricato del controllo e
della manutenzione deve riportare le eventuali anomalie rilevate nonché i
provvedimenti atti ad eliminarle;
h) Il documento deve essere sottoscritto dal manutentore abilitato e dal responsabile
dell' impianto.
REGOLAMENTO
COMUNANALE
RELATIVO al SERVIZIO CENSIMENTO e CATASTO DELLE SORGENTI di EMISSIONE di ENERGIA
TERMICA RIGUARDO agli IMPIANTI TERMICI;
PROGRAMMAZIONE ed ESECUZIONE delle ATTIVITA' AMMINISTRATIVE, di VERIFICA e di CONTROLLO
ai sensi dell'art. 31, comma 3 Legge n. 10/91.
omissis
Art. 8 - Esercizio e Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici a cura del
responsabile dell'esercizio e manutenzione - "Dichiarazione di avvenuta manutenzione".
1. Per Esercizio manutenzione ordinaria e straordinaria si intendono le operazioni di cui ai punti lO,
20 e 21 dell'Allegato "A" del D.Lgs. n. 192/05 modificato ed integrato con il D.Lgs. n. 311/06
(art. 12 allegato "L" punti riferiti non compresi dal presente Regolamento)
2.
La regolazione, l'uso e la manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto
termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico
modello elaborate dall'impresa installatrice o comunque dalla casa costru,ttrice.
3.
La manutenzione dell'impianto
presente Regolamento.
4.
I controlli di cui agli allegati "G" ed "F" - D.M. 17 marzo 2003, comprensivi delle analisi di
combustione e ove richiesto la misurazione del tiraggio devono essere eseguiti contemporaneamente
alle operazioni di controllo e manutenzione.
termico va effettuata con le cadenze previste dalla tabella A del
Tabella - A - riepilogativa dell'attività di manutenzione e rendimento degli impianti termici:
Combustibile Gassoso
Ogni anno (inizio periodo di esercizio)
+ una a metà periodo di esercizio
da kW 35 a kW 349
Combustibile Liquido o Solido
Ogni anno (inizio periodo di
esercizio) + una a metà periodo di
eserCIZIO
Ogni anno
inferiori a kW 35
Ogni anno
Ogni 2 anni
Impianti Termici:
Superiori a kW 350
Ogni anno
2
5.
AI termine delle operazioni di manutenzione l'operatore incaricato del controllo e della
manutenzione deve redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico (R.C.T. - allegati F/G D.M. 17 marzo 2003), conformemente ai modelli previsti dal D.Lgs. n. 192/05 modificato ed
integrato con il D.Lgs. n. 311/06 in cui sono riportate le operazioni effettuate, le eventuali anomalie
rilevate nonché i provvedimenti atti ad eliminarle.
6.
La misurazione del rendimento di combustione
conformità alla norma UNI 10389.
7.
I Rapporti di Controllo Tecnico devono essrere redatti in triplice copia, controfirmati dal
proprietario, conduttore, amministratore condominiale per ricevuta e presa visione (come definiti
dall'art. 7 comma l D.Lgs. n. 192/05 modificato ed integrato con il D.Lgs. n. 311/06).
(controllo
di combustione)
va effettuata
In
8. Una copia del R.C.T. è conservata dal Responsabile dell'impianto termico sia esso il proprietario,
conduttore/Terzo Responsabile, amministratore condominiale ed è parte integrante del libretto
centrale/impianto.
9.
Una copia del R.C.T. è conservata dall'operatore
incaricato del controllo e della manutenzione.
lO. Una copia del R.C.T. costituisce la "Dichiarazione di avvenuta manutenzione" da inviare al Comune
di Firenze a cura del manutentore o altri soggetti ritenuti pertinenti ai sensi del punto 14
dell' Allegato "L" del Lgs. n. 192/05 modificato ed integrato con il D.Lgs. n. 311/06 nei termini e
modalità sotto specificate unitamente al versamento relativo agli oneri.
Il. Gli impianti termici difformi alle norme vigenti in materia di sicurezza, di risparmio energetico e di
tutela ambientai e o a qualsiasi altra prescrizione di legge, non possono essere eserciti.
12. Durante l'esercizio non devono essere alterate le condizioni di sicurezza possedute dall'impianto
all' atto della sua installazione.
13. L'esercizio degli impianti termici deve essere conforme alle norme vigenti, in particolare:
a. devono essere rispettati i valori massimi di temperatura negli ambienti riscaldati;
b. devono essere rispettati i periodi di accensione annuale;
c. devono essere rispettati i periodi di accensione giornaliera;
d. devono essere rispettate le periodicità di manutenzione ordinaria e verifiche periodiche.
3
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005. n.192
Attuazione della direttiva 2002/911CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
(Coordinato con il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311: Disposizioni correttive ed
integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva
2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia)
omissis
ALLEGATO L. - (Articolo 12)
REGIME TRANSITORIO
TERMICI
per l'ESERCIZIO
e la MANUTENZIONE
degli IMPIANTI
1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere
eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese
disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
2. Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche,
o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli
apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto
termico devono essere eseguite
conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai
sensi della normativa vigente.
3. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli
apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del
fabbricante devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle
normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l'amministratore o il terzo
responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né
del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono
farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di
apparecchio.
5. I controlli di efficienza energetica, di cui all' allegato F al presente decreto per gli impianti di
potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW e all'allegato G per quelli di potenza
nominale del focolare inferiore a 35 kW, devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze
temporali:
a) ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti
alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero
alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza
nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di
installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua
calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior
sporcamento delle superfici di scambio dovuto ad un aria comburente che risente delle
normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni;
c) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35
kW.
4
6. In occasione di interventi, che non rientrino tra quelli periodici previsti al comma precedente ma
tali da poter modificare le modalità di combustione, la buona regola dell' arte della manutenzione
prevede che debbano essere effettuati opportuni controlli avvalendosi di apposite apparecchiature di
misura per verificare la funzionalità e l'efficienza energetica del medesimo sistema. In presenza di
tali controlli, le date in cui questi sono stati eseguiti sono riferimenti per le successive scadenze.
7. Nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350
kW, è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi
normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale.
8. Al termine delle operazioni di controllo di cui ai commi 5, 6 e 7 ed eventuale manutenzione
dell'impianto, l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere un rapporto, conformemente all'art. 7,
comma 2, decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, da rilasciare al responsabile dell'impianto.
L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato ai libretti di cui all'art. 11, comma 9
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare superiore o uguale a 35 kW,
il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere conforme al modello di cui all'allegato F al
presente decreto.
Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, il
rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere conforme al modello di cui all'allegato G al
presente decreto.
9. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7, misurato
alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in
conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati
nell'allegato H al presente decreto.
lO. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati
rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati all' allegato H al presente decreto, non
riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300
giorni solari a partire dalla data del controllo.
Ove il cittadino si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, una ulteriore verifica da parte
dell'autorità competente di cui al successivo comma 14, tale scadenza viene sospesa fino
all' ottenimento delle definitive risultanze della ispezione effettuata da parte dell' autorità medesima.
11. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati
rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati all'allegato H al presente decreto, sono
comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) ed h), dell'art.
9, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive
modifiche.
12. Ai sensi dell'art. 9, commi 1,2,3 e 4 del decreto 19 agosto 2005, n. 192, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano e le autorità competenti, nell' ambito delle proprie competenze
territoriali, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei
consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, effettuano gli
accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei
consumi di energia nell' esercizio e manutenzione degli impianti termici.
I risultati delle ispezioni eseguite sugli impianti termici sono allegati al libretto di centrale o al
libretto di impianto di cui all'art. Il, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti.
5
13. In caso di affidamento ad organismi esterni delle attività di cui al comma 12, le amministrazioni
pubbliche affidanti stipulano con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli
stessi soddisfino, con riferimento alla specifica attività prevista, i requisiti minimi di cui all'allegato
I al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche.
Requisito essenziale degli organismi esterni è la qualificazione individuale dei tecnici che
opereranno direttamente presso gli impianti dei cittadini.
14. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autorità competenti, nell'ambito
delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli enti e gli organismi da esse
delegati, provvedono ai compiti di cui al precedente comma 12, accertano la rispondenza alle norme
di legge degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell'ambito della propria
autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per
l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti
termici e allo svolgimento dei propri compiti.
A tal proposito è resa obbligatoria la trasmissione, da parte dei manutentori degli impianti termici o
di altri soggetti ritenuti pertinenti, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal predetto
provvedimento, del più recente rapporto di controllo e manutenzione di cui al comma 8.
15. La trasmissione di detto rapporto di controllo tecnico deve pervenire all'amministrazione
competente, o all'organismo incaricato, con timbro e firma dell' operatore e con connessa
assunzione di responsabilità, almeno con le seguenti scadenze temporali:
a) ogni due anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a
35kW;
b) ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare minore di 35 kW.
16. L'amministrazione competente o l'organismo incaricato provvedono all'accertamento di tutti i
rapporti di controllo tecnico pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, ad attivarsi presso gli
utenti finali affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari. I medesimi
soggetti provvedono annualmente ad ispezioni da effettuarsi presso gli utenti finali ai fini del
riscontro della rispondenza alle norme di legge. e della veridicità dei rapporti di controllo tecnico
trasmessi, per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, a partire da quelli
per i quali pervenuta alcun rapporto di controllo tecnico.
Nel condurre la fase ispettiva presso gli utenti finali l'amministrazione competente o l'organismo
incaricato pongono attenzione ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformità alle norme
vigenti e possono programmare le ispezioni a campione dando priorità agli impianti più vecchi o
per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il campione in
modo da evitare distorsioni di mercato.
17. N ell' ambito della fase ispettiva di cui al precedente comma 12, nel caso di impianti termici
dotati di generatore di calore di età superiore a quindici anni, le autorità competenti effettuano le
ispezioni all'impianto termico nel suo complesso, conformemente al comma 4, articolo 9, decreto
19 agosto 2005, n. 192.
In aggiunta a quanto già previsto ai commi 12, 13, 14, 15 e 16, l'azione di ispezione e consulenza
nei confronti dei cittadini si esplica:
a) per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 350 kW, con la
determinazione del rendimento medio stagionale dell'impianto e con la realizzazione di una
diagnosi energetica dell'impianto che individui gli interventi di riduzione della spesa
energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe
nel sistema di certificazione energetica in vigore;
b) per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 350 kW, con la
determinazione del rendimento di produzione medio stagionale del generatore e con una
6
relazione che evidenzi l'eventuale convenienza della sostituzione del generatore stesso e di
altri possibili interventi impiantistici ed edilizi in materia di energia;
c) con la consegna al proprietario, al conduttore, all'amministratore o al terzo responsabile,
dei documenti di diagnosi energetica o della relazione predisposte in funzione delle potenze
nominali del focolare precedentemente dette.
18. La consegna della documentazione di diagnosi di cui alla lettera c) del comma precedente
costituisce titolo abilitativo per la realizzazione, fermo restando quanto previsto dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e salvo eventuali diverse indicazioni contenute nella
documentazione medesima.
19. Entro il 31 dicembre 2007 le amministrazioni competenti o gli organismi incaricati di cui sopra,
inviano alla regione o provincia autonoma di appartenenza, una relazione sulle caratteristiche e
sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza,
con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuati nell'ultimo biennio.
La relazione è aggiornata con frequenza biennale.
20. Le attività di accertamento e ispezione avviate dagli enti locali ai sensi dell' art. 31, comma
della legge 9 gennaio 1991, n.10, prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo
agosto 2005, n. 192, conservano la loro validità e possono essere portate a compimento secondo
normativa preesistente per un biennio a partire dalla predetta data di entrata in vigore.
Nell'ambito dell'accertamento si comprende l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di
sistema informativo relativo agli impianti termici presenti sul territorio e la dichiarazione
avvenuto controllo e manutenzione degli stessi.
Quest'ultima deve essere redatta nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi 14 e 15.
3,
19
la
un
di
7
REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL
Delibera
08-10-2007
N.697
(punto N. 9)
del
08-10-2007
Proponente
ANNA RlT A BRAMERINI
DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI
Pubblicita '/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale
Dirigente Responsabile:Edo Bemini
Estensore: Riccardo Guardi
Oggetto:
Circolare sulla applicazione del D.Lgs. 192/2005 in merito alla attività di manutenzione e controllo degli
impianti termici civili.
Presenti:
CLAUDIO MARTINI
RICCARDO CONTI
ENRICO ROSSI
MASSIMO TOSCHI
PAOLO COCCHI
ANNA RITA BRAMERINI
AGOSTINO FRA GAI
GIANNI SAL VADORI
GIUSEPPE BERTOLUCCI
Assenti:
AMBROGIO BRENNA
ALLEGATI N°'
SUSANNA CENNI
FEDERICO GELLI
GIANFRANCO SIMONCINI
MARCOBETTI
EUGENIO BARONTI
l
ALLEGATI:
Denominazione
Pubblicazione
Tipo di trasmissione
Riferimento
A
Si
Cartaceo+Di
circolare im ianti termici
Note:
itale
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l'art.3, comma 2, lett.a) della L.R. 26/2000 che riserva agli organi di direzione politica l'emanazione
di atti di indirizzo interpretativo applicativo di normative;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/911CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia", come modificato dal D.Lgs. 311/2006, che recepisce a livello
nazionale la direttiva succitata dettando, in particolare all'allegato L, disposizioni sull'esercizio e
manutenzione degli impianti termici, nonché sui relativi controlli;
Premesso che:
fino all'approvazione di una specifica normativa regionale il controllo e la manutenzione degli impianti
termici è direttamente disciplinato dal D.Lgs. 192/2005;
non oltre il 7 ottobre 2007, in applicazione del comma 20 del succitato allegato L, le attività di
accertamento ed ispezione degli enti locali competenti, ovvero comuni con più di quarantamila abitanti
e province per la restante parte del territorio, dovranno adeguarsi al dettato del\' allegato L;
sono pervenute all' amministrazione regionale, da parte di associazioni di consumatori, amministrazioni
interessate, organizzazioni di manutentori, richieste sia di chiarimenti sulla normativa vigente sia di alcuni
indirizzi a livello regionale;
Valutato che, in considerazione delle richieste rappresentate alla Regione e della prossima succitata data
per l'adeguamento delle attività di controllo degli enti locali, risulta opportuno, nelle more di un articolato
intervento normativo, fornire indicazioni, di ausilio all'azione degli enti locali interessati, per un efficace
applicazione delle disposizioni del decreto legislativo inerenti il controllo sugli impianti termici;
Visto lo schema di circolare sulla applicazione del D.Lgs. 192/2005 in merito alla attività di manutenzione e
controllo degli impianti termici civili;
Visto il parere favorevole del C.T.P. espresso nella seduta del 28 settembre 2007;
Preso atto che nel corso della seduta del Tavolo di concertazione istituzionale del 4 ottobre 2007 è stata
data comunicazione agli Enti Locali dei contenuti del provvedimento;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
di approvare la circolare sulla applicazione del D.Lgs. 192/2005 in merito alla attività di manutenzione e
controllo degli impianti termici civili, allegata al presente atto;
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 41, comma 1, letto b ) della L.R.9/95 è
pubblicato per intero, compreso l'allegato, sul BURT, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 18/96 e
successive modificazioni ed integrazioni.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI
Il Dirigente Responsabile
EDOBERNINI
Il Direttore Generale
MAURO GRASSI
Circolare sulla applicazione del D.Lgs. 192/2005 in merito alla attività di
manutenzione e controllo degli impianti termici civili
La situazione odierna
Il decreto lellislativo 19 agosto 2005,n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia come modificato dal successivo decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, ha introdotto alcuni
cambiamenti nella disciplina inerente gli impianti termici, che aveva già come fonti primarie la legge 10/91 e i
U
OPR 412/1993 e 551/1999.
In particolare gli articoli 7 e 9 e l'apposito Allegato L del D.Lgs. 192/2005, disciplinano l'attività di manutenzione e
quella di controllo delle caldaie come segue:
distinzione, in modo più marcato rispetto alla previgente disciplina, fra periodicità delle manutenzione e
periodicità dei controlli di efficienza energetica;
una periodicità per tali controlli non più annuale ma più diluita nel tempo;
estensione del regime dell'autocertificazione periodica a tutte le caldaie.
Schematizzando
l'allegato L dispone:
Controlli
di sicurezza
Controlli
di efficienza
energetica
da parte
dei Funzione pubblica di controllo
dei tecnici
privati
e manutentori
manutenzioni
Le Regioni e le autorità competenti
I controlli di efficienza energetica, di cui agli allegati
a) Le operazioni di
(secondo la L. 10/91 i Comuni oltre
F e G sono effettuati almeno con le seguenti scadenze:
controllo ed eventuale
40mila ab. e le Province) accertano la
a) ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di
manutenzione
rispondenza alle norme di legge degli
riscaldamento, per gli impianti alimentati a
dell'impianto termico
impianti termici.
combustibile liquido o solido, ovvero alimentati a gas
sono eseguite secondo
Gli enti locali competenti effettuano
di potenza maggiore o uguale a 35 kW;
le istruzioni tecniche
accertamenti sui rapporti di controllo ed
b) ogni due anni per gli impianti a gas di potenza
dell'impresa
ispezioni in situ a campione.
inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con
installatrice
Con "provvedimento reso noto alle
una anzianità di installazione superiore a otto anni e
dell'impianto;
per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua popolazioni interessate", stabiliscono le
b) se queste non sono
modalità di acquisizione dei dati necessari
calda a focolare aperto installati all'interno di locali
disponibili secondo le
ai propri compiti, stabiliscono le modalità
abitati;
istruzioni tecniche
e i termini per la trasmissione obbligatoria,
c) ogni quattro anni per gli impianti a gas di potenza
elaborate dal
da parte dei manutentori o di altri soggetti,
nominale del focolare inferiore a 35 kW di età
fabbricante;
inferiore a 8 anni, escluso quelli a focolare aperto
del più recente rapporto di controllo.
c) per le restanti parti
La trasmissione del rapporto di controllo
installati in locali abitati;
per i quali non siano
deve pervenire all'amministrazione
d) in occasione di interventi tali da modificare le
disponibili neanche
competente, almeno con le seguenti
modalità di combustione. In presenza di tali controlli,
queste, secondo le
scadenze temporali:
le date in cui questi sono stati eseguiti sono
modalità e tempi
a) ogni due anni nel caso di impianti di
riferimenti per le successive scadenze.
previste dalle normative
potenza nominale del focolare maggiore o
f) Nel caso di centrali termiche di potenza termica
UNI e CE! per lo
nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW, è uguale a 35 kW;
specifico elemento.
b) ogni quattro anni nel caso di impianti di
inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento
d) Nel caso in cui il
potenza nominale del focolare minore di
di combustione, da effettuarsi a metà del periodo di
responsabile di
35 kW.
riscaldamento annuale.
impianto non abbia tali
istruzioni deve farsi
Le attività di accertamento e ispezione già
AI termine delle operazioni di controllo ed eventuale
parte attiva per
reperirle.
avviate dagli enti locali ai sensi della
manutenzione dell'impianto, l'operatore provvede a
L. 10/91,
possono
essere
portate
a
redigere e sottoscrivere un "rapporto di controllo".
compimento
secondo tale normativa fino
al 7 ottobre 2007.
A supporto delle attività di controllo la Regione ha già a suo tempo individuato, con delibera n. 787 del
13/07/1999, l'Arpat come "l'Organismo accreditato dalla Regione, per la comprovata esperienza
tecnica, ad esercitare le funzioni di formazione ed informazioni, di guida ed indirizzo, per gli
adempimenti disciplinati dal DPR 412/1993 e successive modifiche e integrazioni, nonché per il
rilascio di attestati professionali di idoneità tecnica".
In base alla delibera del 1999 "gli Enti Locali possono avvalersi di ARPA T sia nelle fasi di formazione
ed informazioni, sia per la pianificazione dei controlli e delle verifiche degli impianti termici".
A seguito di tale delibera Arpat svolge attività di formazione dei "verificatori" ex DPR 412/1993, ora
rinominati, in applicazione del D.Lgs. 192/2005, "ispettori".
Anche la Regione Toscana aveva previsto, prima dell'uscita del decreto legislativo 192/2005, all'art. 23 della legge
regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia", l'emanazione tramite un regolamento di
norme di recepimento della direttiva 2002/91/CE.
Negli ultimi mesi, la Regione sta contribuendo alla predisposizione degli atti statali di completamento della
normativa sull' efficienza energetica in edilizia.
Nel contempo, presso i competenti uffici regionali si sta lavorando alla stesura della bozza del regolamento previsto
dalla LR 39/2005, che conterrà disposizioni inerenti tre tematiche individuate dalla direttiva europea: requisiti
obbligatori per il rendimento energetico degli edifici, modalità applicative nell'ambito regionale della certificazione
energetica, Ispezione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva.
In merito alla predisposizione di una normativa regionale sull'oggetto sono pervenute più istanze, da associazioni di
cittadini come associazioni di manutentori, come enti locali, merenti chiarezza e semplicità degli adempimenti,
contenimento delle tariffe, uniformità di comportamento delle amministrazioni.
Sono stati anche, d'altra parte, paventati una rarefazione dei controlli e delle manutenzioni delle caldaie.
Indirizzi per l'applicazione sul territorio regionale delle norme
manutenzione, al controllo e ispezione degli impianti termici
nazionali
relative
alla
Fino all'approvazione
di una specifica normativa regionale, il controllo e la manutenzione degli
impianti termici sono direttamente disciplinati dal D.Lgs. 192/2005, come modificato dal D.Lgs.
311/2006, nonché dal DPR 412/1993 per le parti non abrogate dal decreto legislativo.
Le autorità competenti ai controlli sono individuate dalla legge 9 gennaio 1991 n. ]0, Titolo II ''Norme
per il contenimento del consumo di energia negli edifici" la quale, all'art. 31 comma 3, dispone che i
Comuni con più di quarantamila abitanti e le Province per la restante parte del territorio effettuano i
controlli necessari e verificano, con cadenza almeno biennale, l'osservanza delle norme relative al
rendimento di combustione, anche tramite organismi esterni e con onere a carico degli utenti.
In applicazione del comma 20 dell'allegato
L del succitato decreto legislativo, le attività di
accertamento ed ispezione degli enti locali competenti, ovvero Comuni con più di quarantamila abitanti
e Province per la restante parte del territorio, devono adeguarsi al dettato dello stesso allegato non oltre
il 7 ottobre 2007.
Le amministrazioni competenti stanno predisponendo
l'attività ispettiva per il prossimo biennio
2007/2008 in considerazione quindi anche della necessità di adeguare la propria azione alle novità
contenute nel modificato quadro normativo statale.
Oltre al già manifestato interesse, da parte di associazioni di consumatori, amministrazioni interessate,
organizzazioni di manutentori, di una disciplina regionale sul tema in oggetto, sono pervenute
all'amministrazione
regionale sollecitazioni sia di chiarimenti sulla normativa vigente sia di alcuni
indirizzi e valutazioni a livello regionale che possano costituire un riferimento nella fase in corso che
ha, come detto sopra, delle scadenze assai ravvicinate.
Con il succitato regolamento previsto dall'art. 23 della I.r. 39/2005 si potrà procedere alla ridefinizione,
tramite disposizioni specifiche, di un quadro generale in Toscana sul controllo e manutenzione degli
impianti termici, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2002/911CE nonché dei principi
desumibili dal D.Lgs. 192/2005.
Fermo restando quanto detto sopra, in relazione alle sollecitazioni manifestate di una espressione
immediata da parte della Regione di alcune indicazioni in merito all'applicazione del DLgs. 192/2005,
in uno spirito di ausilio all'azione degli enti interessati, si ritiene comunque opportuno esplicitare e
comunicare alle amministrazioni
competenti, alcune valutazioni di questo Regione in merito
all'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 192/2005, inerenti il controllo sugli impianti termici.
Si esprimono quindi qui di seguito, divise per tema, indicazioni, corredate da alcuni richiami alla
disciplina applicabile, su un efficace sistema di controllo degli impianti termici.
Tali indicazioni sono coerenti con gli obiettivi e le azioni regionali sul tema, sopra enunciate, e possono
costituire utile riferimento per la programmazione in corso degli enti locali.
Alle seguenti indicazioni si applicano le definizioni del D.Lgs. 192/2005, art. 2 e allegato A.
Per "responsabile di impianto" si intende altresì "il proprietario, il conduttore, l'amministratore di
condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità", come richiamato all'art. 7, comma
l del D.Lgs. 192/2005.
Paragrafo 1. Esercizio e manutenzione
I. L'esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, e le
attività di accertamento ed ispezione degli stessi impianti, sono disciplinati dal D.Lgs 192/2005,
articoli 7, 9 e allegato L allo stesso decreto, nonché dal D.P.R. 412/1993 per le parti non abrogate
dal decreto legislativo. Tali norme sono direttamente applicabili sul territorio regionale finché non
verranno disapplicate da una nuova disciplina regionale.
2. Le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici sono svolte ai sensi delle
disposizioni di cui all'allegato L, commi da l a 4, del D.Lgs. 192/2005.
3. Le operazioni di controllo indicate agli allegati F e G del D.Lgs. 192/2005 sono comunque svolte
almeno secondo le tempistiche di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'allegato L del decreto legislativo,
fermo restando quanto specificato di seguito:
a) La norma nazionale richiede, per le "caldaiette" (potenza inferiore a 35 kW) a gas, che i
controlli di cui all'allegato G siano effettuati almeno ogni 2 anni, con un'eccezione: per quelle,
fra loro, di anzianità inferiore a 8 anni, se installate all'aperto o comunque a camera stagna, la
stessa norma prescrive che tali controlli avvengano almeno ogni 4 anni per una maggior
sicurezza di tali impianti. Qualora l'amministrazione competente ritenga necessario un controllo
più puntuale sulla efficienza e sicurezza, si ritiene che anche per questi ultimi impianti i
controlli di cui all'allegato G del decreto possano essere effettuati con una frequenza di 2 anni.
b) La norma nazionale richiede che il rendimento di combustione sia controllato, fermo restando i
casi particolari prescritti ai commi 6 e 7 dell'allegato L, con la periodicità prevista dalle norme
UNI e CEI. Si ritiene che, per un efficace monitoraggio dell'efficienza
degli impianti, in
mancanza di una diversa disposizione delle normative UNI e CEl, il rendimento di combustione
dovrebbe essere controllato con una periodicità minima uguale a quella sopra indicata per gli
altri controlli prescritti agli allegati F e G del decreto. Quindi, fermo restando i controlli disposti
nei casi particolari di cui ai commi 6 e 7 dell'allegato L, il rendimento di combustione andrebbe
controllato almeno ogni 2 anni per le caldaiette (potenza inferiore a 35 kW) a gas, almeno ogni
anno per i restanti impianti.
Paragrafo 2. Accertamenti ed ispezioni
1. I Comuni sopra 40 mila abitanti e le Province per la restante parte del territorio sono, ai sensi
dell'art. 31 della legge 10/91, amministrazioni competenti agli accertamenti e le ispezioni degli
impianti termici e quindi le "autorità competenti" richiamate all'allegato L, comma 12 del D.Lgs.
192/2005.
2. Ai fini della semplificazione degli obblighi dei cittadini, si ritiene debba spettare all'operatore
incaricato del controllo dal responsabile
di impianto la trasmissione,
all'amministrazione
competente o all'organismo da questa incaricato, di copia dell'ultimo rapporto di controllo tecnico,
con proprio timbro, firma e con connessa assunzione di responsabilità.
3. Per un efficace meccanismo di accertamento la trasmissione dell'ultimo rapporto di controllo
dovrebbe avvenire con una periodicità non superiore a 2 anni. Le amministrazioni competenti
dovrebbero valutare attentamente l'opportunità di prescrivere l'obbligo di trasmissione del rapporto
di controllo entro un mese dal suo rilascio al responsabile dell'impianto.
4. Nel programmare le ispezioni le amministrazioni competenti dovrebbero tendere a:
a) sottoporre ad ispezione tutti gli impianti termici di cui non risulta pervenuto rapporto di
controllo tecnico;
b) sottoporre ad ispezione una tantum, da effettuarsi con le modalità di cui all'allegato L, comma
17 del Dlgs 192/2005, tutti gli impianti termici dotati di generatori di calore di età superiore a
15 anni;
c) sottoporre ad ispezione a campione gli impianti termici di cui risulta pervenuto rapporto di
controllo tecnico.
Paragrafo 3. Oneri
1. Ai sensi del D.Lgs. 192/2005 art. 9, le amministrazioni competenti provvedono alla copertura degli
oneri derivanti dalle attività di accertamento e ispezione attraverso equa ripartizione sugli utenti
finali. In applicazione dello stesso articolo devono definire i contributi dovuti per le varie tipologie
di impianti dotati di rapporto di controllo, gli oneri dovuti per gli impianti senza rapporto di
controllo, le relative modalità di versamento. I contributi ed oneri in oggetto dovrebbero essere
destinati unicamente a copertura dell'attività di controllo.
2. Ai fini di semplificazione degli adempimenti a carico degli utenti si ritiene debba spettare
all'operatore di manutenzione e controllo incaricato dal responsabile dell'impianto provvedere al
versamento del contributo di cui al punto l, e ad allegare attestazione del versamento al rapporto di
controllo da inviarsi all'amministrazione
competente.
3. Per il versamento del contributo di cui al punto 1 le amministrazioni competenti potrebbero valutare
l'istituzione di un "bollino verde", o altra tipologia similare comunque facente fede di attestazione
di versamento, da acquistare presso la stessa amministrazione o altra sede da questa individuata, e
da apporre sul rapporto di controllo tecnico.
4. La dichiarazione di avvenuto controllo dell'impianto tramite spedizione del rapporto di controllo e
il connesso pagamento del contributo di cui al punto l dovrebbero esentare il cittadino da ulteriori
oneri: in caso di ispezioni a campione e in caso dell'ispezione una tantum di cui all'allegato L,
comma 17, del D.Lgs. 192/2005 i relativi costi dovrebbero intendersi coperti dal succitato
contributo.
5. In caso di ispezione di impianto senza regolare trasmissione del rapporto di controllo e comunque
senza regolare pagamento del contributo di cui al punto 1 l'ispezione dovrebbe essere onerosa e i
relativi costi, a carico del responsabile dell'esercizio
e della manutenzione
dell'impianto,
dovrebbero comprendere anche una quota parte delle spese generali di accertamento.
6. In relazione alla definizione da parte delle amministrazioni competenti dei contributi e degli oneri
di cui al punto 1, al fine di un'armonizzazione
delle tariffe e di evitare immotivate disparità di
trattamento tra gli utenti, si ritiene opportuno dare le seguenti indicazioni di massima, tenuto conto
delle tariffe nella materia rilevate in alcune realtà territoriali.
Criteri di massima per gli oneri, per ogni biennio, relativi agli impianti termici di cui non sia pervenuto il rapporto
di controllo, da pagarsi in occasione dell'ispezione:
da 60 a 100 Euro per impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kW
da 90 a 140 Euro per impianto termico con potenza nominale da 35 a 116 kW compresala
da 140 a 200 Euro per impianto termico con potenza nominale compresa da 116,1 a 349,9 kW compresa
da 180 a 240 Euro per impianto termico con potenza nominale da 350 kW in poi
da 40 a 60 Euro per generatore
aggiuntivo
Criteri di massima per i contributi, per ogni biennio, relativi agli impianti termici il cui rapporto di controllo
trasmesso all'amministrazione
competente.
da 6 a 10 Euro per impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kW
da 9 a 14 Euro per impianto termico con potenza nominale da 35 a 116 kW compresa
da 14 a 20 Euro per impianto termico con potenza nominale compresa da 116,1 a 349,9 kW compresa
da 18 a 24 Euro per impianto termico con potenza nominale da 350 kW in poi
è
DECRETOLEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia
(pubblicato in G.U. n. 222. del 23 settembre 2005 - S.O. n. 158)
[In vigore dall'8 ottobre 2005]
TESTO COORDINATO
[In vigore dal 2 febbraio 2007]
Art. 7
Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale e estiva
1. Il proprietario,
il conduttore,
l'amministratore
terzo, che se ne assume la responsabilità,
di condominio,
o per essi un
mantiene in esercizio gli impianti e
provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione
secondo le prescrizioni della normativa vigente.
2. L'operatore
incaricato
del controllo
e della manutenzione
degli impianti
per la
climatizzazione
invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto
della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo
di redigere e sottoscrivere
un rapporto di controllo tecnico conformemente
ai modelli
previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in 'relazione alle
tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne
sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
DECRETOLEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia
(pubblicato in G.D. n. 222 del 23 settembre 2005 - S.O. n. 158)
[In vigore dal/'8 ottobre 2005]
TESTO COORDINATO
[In vigore dal 2 febbraio 2007]
Art. 15
Sanzioni
1. Il professionista
qualificato
che rilascia la relazione di cui all'articolo
8 compilata
senza il rispetto delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1, o un
attestato di certificazione o qualificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle
metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pari
al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
[com ma modificato dall'art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311]
[In vigore dal 2 febbraio 2007]
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista qualificato che rilascia la relazione
di cui all'articolo
8 o un attestato
di certificazione
veritieri, è punito con la sanzione amministrativa
o qualificazione
energetica
non
pari al 70 per cento della parcella
calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l'autorità che applica
la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente
per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
[com ma modificato dall'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311]
[In vigore dal 2 febbraio 2007]
3. Il direttore
dei lavori che omette
conformità delle opere e dell'attestato
comma 2, contestualmente
amministrativa
di presentare
di qualificazione
alla dichiarazione
al Comune
l'asseverazione
di
energetica, di cui all'articolo 8,
di fine lavori, è punito con la sanzione
pari al 50 per cento della parcella calcolata
secondo vigente tariffa
professionale; l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione
all'ordine o
al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
[cornrna modificato dall'art. 6; cornma 1, lettera c) del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311]
[In vigore dal 2 febbraio 2007]
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta al comune la
asseverazione
correttezza
di cui all'articolo
dell'attestato
8, comma
di qualificazione
2, nella quale
energetica
attesta
falsamente
o la conformità
la
delle opere
realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con la sanzione amministrativa
di 5000
euro.
[comma modificato dall'art. 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311]
[In vigore dal 2 febbraio 2007]
5. Il proprietario
o il conduttore
dell'unità
immobiliare,
l'amministratore
del
condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non
ottempera a quanto stabilito dell'articolo
7, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione,
che non ottempera a quanto
stabilito all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa
non inferiore a
1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L'autorità che applica la sanzione deve darne
comunicazione
alla Camera
di commercio,
industria,
artigianato
e agricoltura
di
appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
•
7. Il costrutto re che non consegna
l'orìginale della certificazione
al proprietario,
contestualmente
all'immobile,
energetica di cui all'articolo 6, comma 1, è punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000 euro.
8. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto .è nullo.
La nullità può essere fatta valere solo dall'acquirente.
[comma modificato dall'art. 6, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311]
[In vigore dal 2 febbraio 2Q07]
9. In caso di. violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 4, il contratto è nullo.
La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore.
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