ESERCIZIO, CONTROLLO MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI IN LOMBARDIA Sommario CAMPO DI APPLICAZIONE.................................................................................................................................. 2 DEFINIZIONI ....................................................................................................................................................... 3 NUOVA INSTALLAZIONE, RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTO ESISTENTE O SOSTITUZIONE DI UN GENERATORE DI CALORE DELL’IMPIANTO TERMICO ........................................................................................ 6 DOCUMENTI IN DOTAZIONE ALL’IMPIANTO TERMICO ..................................................................................... 7 LIBRETTO DI IMPIANTO ..................................................................................................................................... 8 LIBRETTO DI CENTRALE...................................................................................................................................... 9 CONTROLLO E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO ........................................................................... 10 INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE ...................................................................... 12 ISPEZIONI DA PARTE DELL’ENTE COMPETENTE ............................................................................................... 14 DIVIETI SULL’UTILIZZO DI COMBUSTIBILI ........................................................................................................ 16 OBBLIGHI PER I DISTRIBUTORI DI COMBUSTIBILE ........................................................................................... 17 FINANZIAMENTI PER IMPIANTI TERMICI ......................................................................................................... 18 SANZIONI ......................................................................................................................................................... 19 MODULISTICA .................................................................................................................................................. 20 NORMATIVA DI RIFERIMENTO......................................................................................................................... 21 ESERCIZIO, CONTROLLO MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI IN LOMBARDIA CAMPO DI APPLICAZIONE Le disposizioni regionali sull'esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici si applicano agli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici. Sono inclusi i moduli radianti, gli aerotermi e i termoconvettori. Sono altresì considerati impianti termici gli impianti collegati alle reti di teleriscaldamento e le pompe di calore. Sono invece esclusi: impianti termici inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipologia di utilizzo (quindi sia destinato al ciclo produttivo almeno il 51% del calore prodotto); stufe, caminetti, radiatori individuali, di qualsiasi potenza nominale al focolare; impianti per la climatizzazione estiva; impianti costituiti da scaldacqua unifamiliari, anche di potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 15 kW; impianti costituiti da apparecchi con potenza al focolare inferiore ai 4 kW, anche se la somma con altri apparecchi simili ed eventuali scaldacqua presenti supera i 15 kW; (Le attività ispettive relative a tali tipologie di impianti verranno regolamentate con successivi provvedimenti). Sono esentati dal rispetto delle disposizioni regionali gli impianti disattivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare (ad esempio quelli scollegati dalla rete energetica o da serbatoi di combustibili o con chiusura del contratto di fornitura del combustibile). Sono invece soggetti alle disposizioni nazionali di cui al Titolo I della Parte V del D. Lgs. 152/2006 (e quindi sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte della Provincia competente) i seguenti impianti termici civili: impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale uguale o superiore a 1 MW alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte V del D. Lgs. 152/2006, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel; impianti di combustione alimentati a olio combustibile, come tale o in emulsione, con potenza termica nominale uguale o superiore a 0,3 MW; impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW; impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e tali procedure sono state espletate; impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte V del D. Lgs. 152/2006, di potenza termica nominale complessiva superiore a 3 MW; gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW; gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale uguale o superiore a 1 MW; impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale uguale o superiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL e uguale o superiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio; gli impianti termici civili che utilizzano carbone da vapore, coke metallurgico, coke da gas, antracite, prodotti antracitosi o miscele di antracite e prodotti antracitosi aventi potenza superiore a 3 MW. 2 DEFINIZIONI Contributo regionale: il contributo per la gestione del Catasto degli Impianti Termici (CURIT) e dei servizi accessori che l'utente deve corrispondere al manutentore all'atto del rilascio della dichiarazione di avvenuta manutenzione; per il rispetto dell'equa ripartizione tra tutti gli utenti, tale contributo, che è esente da oneri fiscali e previdenziali, è calcolato sulla base della fascia di potenza dell'impianto ed è previsto a prescindere dalla previsione di un contributo anche a favore dell'Ente locale competente per la gestione delle proprie attività. Dichiarazione di avvenuta manutenzione: il rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore e conforme agli allegati “F” o “G”, da trasmettere all'Ente locale competente corredata dai contributi economici previsti per la copertura dei costi di accertamento ed ispezione da parte dell'Ente locale competente e di gestione del Catasto regionale degli impianti termici; tale dichiarazione è valida per due stagioni termiche a partire dall'1 agosto successivo alla sua presentazione. Edificio: un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne di un unico fabbricato, ovvero da un fabbricato facente parte di un complesso di più fabbricati che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero fabbricato ovvero a parti di fabbricato progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti, purchè queste siano servite da uno o da più impianti termici ad uso esclusivo. Ente locale competente: Comune (se con più di 40.000 abitanti – in provincia di Varese: Busto Arsizio, Gallarate e Varese) Provincia (negli altri casi) Generatore di calore o "caldaia": il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termoconvettore il calore prodotto dalla combustione. Impianto termico: il complesso degli impianti tecnologici dell'edificio destinati alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, accumulo, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli apparecchi di regolazione e di controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, gli impianti costituiti esclusivamente da sistemi a pompa di calore a servizio di singole unità immobiliari la cui potenza sia ≥ a 3 kW e i generatori di calore, con potenza superiore a quella indicata, asserviti ad un unico sistema di distribuzione e/o utilizzazione del calore; questi ultimi generatori sono considerati come un unico impianto termico. Non sono considerati impianti termici, apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari. Impianto termico individuale: un impianto termico destinato alla climatizzazione di una singola unità immobiliare la cui potenza sia inferiore a 35 kW; sono assimilati agli impianti termici individuali anche impianti asserviti a più unità immobiliari, purchè siano costituiti da un singolo generatore la cui potenza sia inferiore a 35 kW. Impianto termico di nuova installazione: un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico. 3 Manutenzione ordinaria dell’impianto termico: le operazioni previste nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che compongono l'impianto stesso e che possono essere effettuate con strumenti ed attrezzature di corredo e d'uso corrente. Gli esiti delle operazioni di manutenzione vengono riportate nel rapporto di controllo tecnico indicato negli allegati “F” o “G”. Il rapporto di controllo tecnico è idoneo a comprovare il rispetto delle prescrizioni regionali se corredato dall'attestazione del pagamento del contributo previsto a favore della Regione e dell'Ente competente. Manutenzione straordinaria dell’impianto termico: gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico. Proprietario dell’impianto termico: chi è proprietario, in tutto o in parte, dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da riferirsi agli Amministratori. Potenza termica al focolare di un generatore di calore: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato (l’unità di misura è il kW) Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto: il proprietario, in tutto o in parte, dello stesso. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità sono da riferirsi agli Amministratori. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa, subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti e nelle connesse responsabilità, limitatamente all'esercizio, manutenzione ordinaria e ispezioni periodiche previste. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto (proprietario, amministratore o occupante) può trasferire le proprie responsabilità ad un terzo (denominato "terzo responsabile"), in possesso di specifici requisiti. Nel caso di impianti termici individuali < 35 kW restano all'occupante dell'immobile le responsabilità: del periodo di riscaldamento; dell'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita; del mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti. Non è possibile trasferire a terzi la responsabilità di un impianto termico non a norma; tale trasferimento è possibile solo se, contestualmente alla nomina quale terzo responsabile, venga conferito anche l'incarico di procedere alla messa a norma dell'impianto stesso. Ristrutturazione di un impianto termico: un insieme di opere che comportano la modifica o rinnovamento sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale, previo distacco dall’impianto termico centralizzato. Sostituzione di un generatore di calore: la rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze. La potenza termica del nuovo generatore deve essere pari alla potenza del generatore sostituito o comunque l'aumento non deve essere superiore al 10%. Stagione termica: il periodo di riferimento per la validità della dichiarazione di avvenuta manutenzione. Per convenzione essa ha inizio il 1° agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo. 4 Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico: la persona fisica o giuridica che, in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale. 5 NUOVA INSTALLAZIONE, RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTO ESISTENTE O SOSTITUZIONE DI UN GENERATORE DI CALORE DELL’IMPIANTO TERMICO Nel caso di: Nuova installazione di impianto termico Ristrutturazione di un impianto termico esistente Sostituzione di un generatore di calore la ditta installatrice deve provvedere alla compilazione del libretto di impianto (per impianti con potenza < 35 kW) o del libretto di centrale (se ≥ 35 kW) (comprendendo anche i risultati relativi alla prima ispezione del rendimento di combustione, da effettuarsi alla prima messa in servizio) e consegnarlo al responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto. La ditta installatrice deve inoltre redigere: a. la “scheda identificativa dell’impianto”, conforme all’allegato E1 (se con potenza < 35 kW), E2 (se ≥ 35 kW), E3 (per sottostazioni teleriscaldamento) o E4 (per pompe di calore); b. (solo per impianti con potenza ≥ 35 kW) il “modulo di denuncia” dell’impianto, conforme all’allegato IX della Parte V del D. Lgs. 152/2006 c. (solo per gli impianti con gli allegati E1 o E2) il “rapporto di controllo tecnico” riferito alla prima accensione e conforme all’allegato F (se l’impianto ha potenza ≥ 35 kW) o all’allegato G (se < 35 kW) ed inviarle all’Ente locale competente entro e non oltre la fine del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'installazione. La documentazione deve essere trasmessa per via telematica, tramite il Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT – www.curit.it) e consegnata anche in forma cartacea all’Ente locale Competente. Anche nel caso in cui la ditta installatrice non coincida con la ditta che effettua il collaudo e la prima accensione, l’obbligo di invio della documentazione rimane comunque a carico della ditta installatrice. L'esenzione dalla trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione per le successive due stagioni termiche è ammessa se la prima accensione dei nuovi impianti avviene entro 6 mesi dalla data di installazione del generatore (che corrisponde alla data riportata nella dichiarazione di conformità dell'impianto o, se non disponibile, quella del documento fiscale di acquisto del generatore installato). La ditta installatrice deve garantire, per questo periodo, la corretta trasmissione della documentazione all'Ente locale Competente. Oltre tale termine, la ditta installatrice è svincolata dagli obblighi previsti e non più soggetta a eventuale sanzione: l'impianto diventa soggetto a dichiarazione di avvenuta manutenzione e non è più considerato "nuovo". L’inosservanza dell’obbligo di invio della “scheda identificativa dell'impianto” è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600. L'installatore che non redige il “modulo di denuncia” conforme all’allegato IX del D. Lgs. 152/2006 o lo redige in modo incompleto o omette di inviare all’Ente locale Competente il citato modulo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 2.582. 6 DOCUMENTI IN DOTAZIONE ALL’IMPIANTO TERMICO Impianti con potenza nominale al focolare < 35 kW Devono essere dotati di: libretto di impianto conforme al modello previsto dal Decreto 17/03/2003 n. 60; libretto di uso e manutenzione dell’impianto redatto dalla ditta installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell’impianto; libretto di istruzioni uso e manutenzione del generatore fornito dal produttore; dichiarazione di conformità prevista dalla legge 46/90, e, per gli impianti installati antecedentemente l’entrata in vigore di detta legge, documentazione di cui al D.P.R. 218/98, ove obbligatori; rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria. Impianti termici con potenza nominale al focolare ≥ 35 kW Devono essere dotati di: libretto di centrale conforme al modello previsto dal Decreto 17 marzo 2003 n. 60; libretto di uso e manutenzione dell'impianto redatto dalla ditta installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell'impianto; libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori; autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL, ove obbligatori; dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/08, e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla legge 46/90 o al D.P.R. 218/98, ove obbligatori; rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria. Il nominativo e i recapiti del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico devono essere riportati in evidenza sul libretto, che deve essere conservato, a cura del responsabile dell’esercizio e della manutenzione, presso l’unità immobiliare o la centrale termica in cui è ubicato l’impianto; possono essere compilati e aggiornati anche in forma elettronica. L’Ente locale competente assegnerà ad ogni impianto un numero identificativo univoco, posto su una targhetta identificativa da collocarsi sul generatore di calore o all’esterno della centrale termica e al quale si dovrà fare riferimento per qualsiasi comunicazione da inviare all'Ente locale Competente. Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l’adozione di macchine e sistemi diversi da generatori di calore (ad esempio pompe di calore, centrali di cogenerazione al servizio di edifici, scambiatori di calore al servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi), devono essere muniti di libretto di centrale predisposto, secondo il caso specifico, dall’installatore o, per gli impianti esistenti, dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione. Detto libretto dovrà contenere, oltre alla descrizione dell'impianto, l'elenco degli elementi da sottoporre a verifica, i limiti di accettabilità di detti elementi in conformità alle leggi vigenti, la periodicità prevista per le verifiche; un apposito spazio dovrà essere riservato all'annotazione degli interventi di manutenzione straordinaria. 7 LIBRETTO DI IMPIANTO Indicazioni per la compilazione del libretto di impianto La compilazione iniziale del libretto (schede 1, 1bis, 4, 5, 6 e 7), comprensiva dei risultati della prima ispezione del rendimento di combustione, deve essere effettuata, all’atto della prima messa in servizio, a cura della ditta installatrice. La compilazione e l’aggiornamento successivo, per le altre parti del libretto di impianto, devono essere effettuate: per la Scheda 2, dal responsabile per l’esercizio e la manutenzione; per la Scheda 3, dal proprietario od occupante, con firma per accettazione anche da parte del terzo responsabile; per la Scheda 7, dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono la propria firma leggibile; per la Scheda 8, dal soggetto che invia all’Ente competente la dichiarazione di avvenuta manutenzione, ovvero - in caso di ispezione – dall’ispettore incaricato dall’Ente competente; Scheda 9, dal manutentore o dal terzo responsabile; Scheda 10, dal responsabile per l’esercizio e la manutenzione. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, l’occupante, nel caso di rilascio dell’unità locata o, il proprietario, nel caso di vendita, è tenuto a consegnare al subentrante il Libretto di impianto, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario il Libretto di impianto, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati. L’inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600. 8 LIBRETTO DI CENTRALE Indicazioni per la compilazione del libretto di centrale La compilazione iniziale (schede 1, 1bis, 4, 5, 8 e 9; delle schede 6 e 7 in caso di sostituzione di uno o più generatori di calore e di componenti per la termoregolazione), comprensiva dei risultati della prima ispezione del rendimento di combustione, deve essere effettuata all’atto della prima messa in servizio a cura della ditta installatrice. La compilazione e l’aggiornamento successivo, per le altre parti del libretto di centrale, devono essere effettuate: per la Scheda 2, dal responsabile per l’esercizio e la manutenzione; per la Scheda 3, il proprietario, l’occupante o l’amministratore con firma, per accettazione, anche il terzo responsabile; per la Schede 6 e 7, devono essere compilate o dal manutentore o dal terzo responsabile; per la Scheda 9, deve essere compilata o dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono anche la loro firma leggibile; per la Scheda 10, nel caso di ispezione, eseguita dal tecnico incaricato dall’ente locale, sarà lo stesso ispettore incaricato dei controlli a compilare la seconda parte della scheda; per la Scheda 11, deve essere compilata dal manutentore o dal terzo responsabile; per la Scheda 12, deve essere compilata dal responsabile per l’esercizio e la manutenzione. In caso di nomina dell’amministratore e successiva rescissione contrattuale, l’amministratore è tenuto a consegnare al proprietario o all’eventuale nuovo amministratore subentrante il libretto di centrale, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all’eventuale nuovo terzo responsabile subentrante il libretto di centrale, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati. L’inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di centrale è punita con la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600. 9 CONTROLLO E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto (o il terzo responsabile, se da lui delegato) ha l'obbligo di far eseguire le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico secondo i seguenti criteri: conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello, elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente; in ogni caso le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. In contemporanea alle operazioni di controllo e manutenzione sopra citate, occorre far eseguire dal manutentore anche i controlli di cui agli Allegati “F” o “G”, comprensivi delle analisi di combustione e, ove richiesto, della misurazione del tiraggio, che devono essere effettuati, in caso non siano state espresse le tempistiche di manutenzione di cui sopra, almeno con le seguenti cadenze: ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso, se di potenza nominale al focolare complessiva < 35 kW; annualmente per tutti gli altri impianti termici. per impianti termici con generatore di calore alimentati a combustibile liquido di potenza termica nominale al focolare ≥ 116 kW ovvero per impianti termici con generatori di calore di potenza termica nominale al focolare complessiva ≥ 350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento. Tabella riepilogativa dei controlli e manutenzioni CARATTERISTICHE IMPIANTO Potenza < 35 kW Combustibile gassoso Potenza < 35 kW Combustibile liquido o solido Potenza ≥ 35 kW ma < 116 kW Combustibile gassoso, liquido o solido Potenza ≥ 116 kW ma < 350 kW Combustibile gassoso Potenza ≥ 116 kW ma < 350 kW Combustibile liquido o solido Potenza ≥ 350 kW Combustibile gassoso, liquido o solido FREQUENZA CONTROLLO E MISURA DEL MANUTENZIONE RENDIMENTO DI (salvo indicazioni più COMBUSTIONE restrittive del costruttore/ installatore) Almeno una volta ogni 2 Una volta ogni 2 anni anni Almeno una volta l’anno Una volta l’anno Almeno una volta l’anno Una volta l’anno Almeno una volta l’anno Una volta l’anno Almeno una volta l’anno Due volte l’anno Almeno una volta l’anno Due volte l’anno 10 Le frequenze sopra citate sono da ritenersi le minime sufficienti a garantire un adeguato controllo sul risparmio energetico; rimangono fatte salve indicazioni più restrittive dichiarate in forma scritta su idoneo manuale di uso e manutenzione elaborato dal costruttore/installatore dell'impianto o dal costruttore dei componenti per comprovati motivi di sicurezza. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, il manutentore deve redigere e sottoscrivere il "rapporto di controllo e manutenzione" (conforme all’allegato “F” o “G”). L'originale del rapporto deve essere conservato insieme a tutta la documentazione di corredo all'impianto (nel libretto di centrale o di impianto). La manutenzione di impianti costituiti da più generatori si intende conclusa nel momento in cui tutti i generatori sono stati sottoposti ai necessari controlli. In particolare, se le operazioni di manutenzione sono effettuate in giorni differenti, la data di controllo e di avvenuta manutenzione da riportare sui rapporti di controllo tecnico dei singoli generatori è la data in cui tali operazioni si considerano concluse per tutti i generatori che costituiscono l'impianto. Gli apparecchi non collegati tra loro a servizio di un'unica unità immobiliare (quali moduli radianti, aerotermi e termoconvettori) rappresentano un unico impianto ma sono soggetti alla manutenzione secondo la periodicità di manutenzione prevista in base alla potenza nominale al focolare di ciascun apparecchio, salvo diverse indicazioni del costruttore. Qualora la somma della potenza di tutti gli apparecchi sia ≥ 35 kW, il rapporto di controllo tecnico da utilizzare deve essere conforme all'allegato "F". L’inosservanza delle prescrizioni relative all'esecuzione delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici da parte del responsabile dell’esercizio e della manutenzione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. L’esecuzione dell'attività di controllo e manutenzione eseguita dal manutentore non a regola d'arte o la mancata redazione e sottoscrizione del “rapporto di controllo e manutenzione” da parte del manutentore è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. 11 INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE La "dichiarazione di avvenuta manutenzione", è obbligatoria per tutti gli impianti termici, ad eccezione degli impianti costituiti esclusivamente da pompe di calore e da impianti collegati a reti di teleriscaldamento, ed ha validità per le due stagioni termiche successive a quella di presentazione: pertanto, ad esempio, le dichiarazioni inviate entro il 31/07/2008 avranno validità fino al 31/07/2010. Essa è valida solo se include il pagamento del contributo previsto dalla Regione e quello previsto dall'Ente Competente. Per i nuovi impianti, o nel caso di sostituzione di generatori di calore o a seguito di ristrutturazione dell'impianto termico, non è richiesta la presentazione della "dichiarazione di avvenuta manutenzione" nelle due stagioni termiche successive alla data di installazione, purché la prima accensione avvenga entro 6 mesi dalla data di installazione e sia stata trasmessa all’Ente locale Competente, da parte della ditta installatrice, la scheda identificativa dell'impianto (Allegato “E1” o Allegato "E2") corredata dal rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione all'attivazione dell'impianto. Impianti con potenza < 35 kW Il manutentore è tenuto ad inviare all’Ente Competente, anche tramite i Centri di Assistenza Tecnica (CAIT), la "dichiarazione di avvenuta manutenzione", conforme al “rapporto di controllo e avvenuta manutenzione” (allegato G) con cadenza biennale, entro il mese successivo a quello in cui è stata eseguita la manutenzione. Impianti con potenza ≥ 35 kW Il terzo responsabile, se nominato, o l’amministratore di condominio o, (nel caso in cui nessuna delle due figure sia presente) il manutentore è tenuto ad inviare all’Ente locale Competente, anche tramite i Centri di Assistenza Tecnica (CAIT), la "dichiarazione di avvenuta manutenzione", conforme al “rapporto di controllo e avvenuta manutenzione” (allegato F) con cadenza biennale, entro il mese successivo a quello in cui è stata eseguita la manutenzione. Il soggetto responsabile della trasmissione deve indicare negli allegati F o G il codice fiscale del soggetto responsabile dell'impianto. COSTI DELLA DICHIARAZIONE Il costo della dichiarazione di avvenuta manutenzione è determinato da ogni singolo Ente locale Competente, sulla base degli oneri per l’effettuazione delle attività di accertamento e ispezione. A tale costo deve essere aggiunta una addizionale regionale, necessaria per la copertura dei costi di gestione del CURIT e di altri servizi. Per quanto riguarda la Provincia di Varese e il comune di Varese, i costi della dichiarazione sono i seguenti: POTENZA IMPIANTO (Kw) < 35 35 – 50 50,1 – 116,3 116,4 – 350 > 350 IMPORTO ENTE COMPETENTE (Euro) 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 ADDIZIONALE REGIONALE (Euro) 1,00 1,50 3,50 10,00 18,00 In presenza di impianti costituiti da più apparecchi a servizio di un'unica unità immobiliare, la fascia di potenza è determinata dalla somma della potenza nominale al focolare di tutti gli apparecchi, purchè ciascuno superi i 4 kW. 12 Il versamento degli importi dovrà essere eseguito dai manutentori (o dagli altri soggetti obbligati) per conto dei propri clienti. In caso di rifiuto, da parte del responsabile dell'impianto, di corrispondere il contributo, il manutentore è tenuto a: - informare il responsabile dell'impianto del rischio di sanzione per mancata presentazione della dichiarazione; - esplicitare il mancato pagamento nelle osservazioni del rapporto di controllo tecnico; - consegnare comunque la versione cartacea dei moduli “F” o “G” all'ente competente per gli accertamenti e ispezioni, senza provvedere alla trasmissione telematica, ma separandoli dagli altri e allegando una propria dichiarazione sulla base di un modello che verrà approvato dalla Regione. INVIO DELLA DICHIARAZIONE La Regione Lombardia ha istituito un Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT) che prevede l’invio telematico e successivamente cartaceo all'Ente Competente delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione con le seguenti modalità: inserimento dati e invio effettuato direttamente dal manutentore (o dal soggetto obbligato) attraverso il sito del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT – www.curit.it), previa registrazione; inserimento dati e invio effettuato tramite i Centri di Assistenza Impianti Termici (CAIT), istituiti da alcune associazioni regionali di Categoria, a cui il manutentore può appoggiarsi. I soggetti tenuti alla trasmissione dei dati, dopo aver ricevuto una ID e una Password a seguito della registrazione al sito del CURIT potranno collegarsi e caricare le dichiarazioni di propria competenza. Terminato l’inserimento, attraverso una procedura di validazione, sarà possibile stampare una apposita “Distinta di presentazione delle Dichiarazioni di avvenuta manutenzione” (allegato C) da inviare all’Ente Competente unitamente agli originali cartacei delle dichiarazioni. Nel caso di presentazione diretta agli uffici dell'Ente Competente, la distinta di trasmissione deve essere presentata in duplice copia, di cui una deve essere restituita al manutentore con l'apposizione di timbro di ricevuta e data di ricevimento. L’inosservanza dell’obbligo di invio della dichiarazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 Euro a 300 Euro. VALIDAZIONE DEGLI ALLEGATI "F" E "G" I rapporti di controllo tecnico possono essere validati come dichiarazione attraverso l'apposizione di una etichetta di identificazione. L'etichetta sarà composta da tre matrici separabili con lo stesso numero identificativo: una matrice verrà posta, da parte del manutentore, sulla copia del rapporto che rimane all'utente, una sulla copia che rimane al manutentore ed una sulla copia da trasmettere all'ente Competente. La presenza dell'etichetta sul rapporto inviato all'Ente competente garantisce l'avvenuto pagamento e quindi non richiede ricevuta. Per il momento, in provincia di Varese queste etichette non vengono ancora usate. 13 ISPEZIONI DA PARTE DELL’ENTE COMPETENTE L’Ente locale Competente provvede ad effettuare delle ispezioni annuali su almeno il 5% degli impianti presenti sul territorio di competenza attraverso personale incaricato. Le attività ispettive verranno svolte privilegiando: impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo tecnico; impianti per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità; impianti vecchi con particolare attenzione a quelli alimentati da combustibile liquido e solido; impianti a gas. L’attività di ispezione consiste nell’accertamento dell’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione dell’impianto attraverso l’esame dell’impianto stesso, l’esecuzione di prove e la compilazione dei documenti di ispezione (conformi agli allegati “A” o “B”) in triplice copia (una per l’ispettore, una per il responsabile dell’impianto, da allegare al libretto, e una da inviare all’Ente Competente). Verranno inoltre effettuate verifiche sul corretto impiego dei combustibili, verificando il rispetto delle limitazioni regionali vigenti. Per gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l’adozione di macchine e sistemi diversi da generatori di calore (ad esempio pompe di calore, centrali di cogenerazione al servizio di edifici, scambiatori di calore al servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi), le ispezioni riguarderanno solo la parte documentale. I risultati delle attività di ispezione devono essere inoltre registrati negli appositi spazi del libretto di impianto (punto 8, seconda parte) o di centrale (punto 10). Gli impianti di nuova installazione, quelli ristrutturati e quelli a cui sono stati sostituiti i generatori di calore non sono soggetti a ispezione nelle due stagioni termiche successive alla data di installazione, a patto che sia stata trasmessa, da parte dell'installatore, la “scheda identificativa dell’impianto” (Allegato “E1” o “E2”) corredata dal "rapporto di controllo tecnico" attestante la prova di combustione relativa all’attivazione dell’impianto entro la fine del mese successivo a quello di installazione. Qualora, in sede di ispezione, l'impianto non raggiunga i limiti minimi di rendimento previsti per legge, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dovrà inviare all'Ente locale Competente una copia del rapporto di controllo tecnico, redatto in una data successiva a quella di ispezione e nei tempi previsti dall'ente stesso da un soggetto abilitato che attesti il rientro nei limiti previsti. Ove ciò non accada, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione è tenuto a sostituire il generatore di calore entro 180 giorni. Per i generatori di calore di età superiore a 15 anni, l’attività di ispezione è prevista in due fasi: la prima prevede interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da un ispettore; la seconda prevede il rilascio, entro 60 giorni dall’ispezione, da parte del responsabile dell’impianto, di una relazione asseverata di un tecnico abilitato in cui si dimostri che il valore di efficienza globale medio stagionale dell'impianto medio stagionale dell’impianto termico è superiore al valore limite di 65 + 3 logPn. Nel caso in cui il rendimento globale medio stagionale risulti inferiore al limite previsto, il responsabile di impianto dovrà provvedere entro la successiva stagione termica a: sostituire il generatore di calore se l'operazione è economicamente sostenibile, e darne comunicazione all'ente competente; dimostrare la antieconomicità della sostituzione del generatore, individuando e realizzando interventi diversi che consentano il rientro nei limiti. Tale indicazione dovrà essere contenuta nella relazione asseverata. 14 CONTROLLO DELLE TEMPERATURE Su richiesta da parte dell'utente, l'Ente locale Competente è tenuto a svolgere anche l'attività di rilevamento delle temperature in ambiente. Le modalità operative e i costi saranno determinati dall'ente stesso. E' facoltà dell'Ente Competente effettuare a campione delle ispezioni sul rispetto dei limiti delle temperature in ambiente. 15 DIVIETI SULL’UTILIZZO DI COMBUSTIBILI Il Titolo III della parte V del D. Lgs. 152/2006 disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzati negli impianti termici e le caratteristiche merceologiche del gasolio marino. Vengono inoltre definite le condizioni di utilizzo dei combustibili, comprese le prescrizioni per ottimizzare il rendimento di combustione e i metodi di misura delle caratteristiche merceologiche. I combustibili che possono essere utilizzati sono esclusivamente quelli elencati nell'Allegato X della citata Parte V: Sezione I, Allegato X: combustibili consentiti per gli impianti del Titolo I, parte V del D. Lgs. 152/2006 Sezione II, Allegato X: combustibili consentiti per gli impianti del Titolo II, parte V del D. Lgs. 152/2006 Chi effettua la combustione di materiali o sostanze non conformi alle prescrizioni del Titolo III è punito con: l’arresto fino a due anni o l’ammenda da 250 a 1.032 Euro per gli impianti del Titolo I, parte V del D. Lgs. 152/2006 la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 Euro per gli impianti del Titolo II, parte V del D. Lgs. 152/2006 ULTERIORI LIMITAZIONI PER LA REGIONE LOMBARDIA In Regione Lombardia sono in vigore limitazioni per l'utilizzo dei seguenti combustibili su impianti ad uso civile: olio combustibile pesante e altri distillati pesanti del petrolio, vietati su tutto il territorio regionale; emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, vietati su tutto il territorio regionale; carbone, vietato nelle aree critiche; biomassa legnosa, per cui ci sono limitazioni nelle aree critiche. L’inosservanza delle disposizioni regionali concernenti le misure di limitazione relative all’utilizzo di olio combustibile e di carbone è punita con la sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 Euro. L’inosservanza delle disposizioni regionali concernenti le tipologie di impianto e le biomasse ivi utilizzabili è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 Euro. 16 OBBLIGHI PER I DISTRIBUTORI DI COMBUSTIBILE I distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici devono comunicare all’Ente locale Competente entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno. I gestori delle reti di teleriscaldamento sono equiparati ai distributori di combustibile e pertanto sono soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati sopra citati. Per poter eseguire la comunicazione i distributori devono richiedere una ID e una Password accedendo al sito del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT – www.curit.it). La trasmissione delle informazioni richieste potrà essere effettuata per via telematica, inserendo i dati direttamente dal sito del catasto regionale, oppure tramite la trasmissione di un file, creato precedentemente secondo uno schema indicato nel sito del catasto stesso. Le informazioni verranno utilizzate per l’aggiornamento del CURIT. Il mancato invio della comunicazione è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 Euro. 17 FINANZIAMENTI PER IMPIANTI TERMICI Finanziamenti a livello nazionale: Ulteriori informazioni sul sito dell'ENEA (www.enea.it) Finanziamenti a livello regionale: Ulteriori informazioni sul sito della Regione Lombardia (www.ors.regione.lombardia.it) 18 SANZIONI Sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: INOSSERVANZA Inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto o di centrale Inosservanza dell’obbligo di invio della scheda identificativa dell'impianto Inosservanza dell’obbligo di invio della comunicazione di nomina come terzo responsabile Inosservanza dell'obbligo inerente l'invio della “dichiarazione di avvenuta manutenzione" dell'impianto Mancata redazione o redazione incompleta del modulo di denuncia di cui all’allegato IX del D. Lgs. 152/2006 da parte dell’installatore Mancata trasmissione del modulo di denuncia di cui all’allegato IX del D. Lgs. 152/2006 all'Ente Competente da parte dell’installatore Inosservanza delle prescrizioni relative all'esecuzione delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici da parte del responsabile dell’esercizio e della manutenzione (violazione art. 7 comma 1 D.Lgs. 192/2005) Esecuzione dell'attività di controllo e manutenzione non a regola d'arte da parte del manutentore (violazione art. 7 comma 2 D.Lgs. 192/2005) Mancata redazione e sottoscrizione del rapporto di controllo tecnico da parte del manutentore (violazione art. 7 comma 2 D.Lgs. 192/2005) Inosservanza dell’obbligo di invio, da parte dei distributori di combustibile, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati relativi all’ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti Inosservanza delle disposizioni regionali concernenti le tipologie di impianto e le biomasse ivi utilizzabili Inosservanza delle disposizioni regionali concernenti le misure di limitazione relative all’utilizzo di olio combustibile e di carbone Mancata adozione, da parte del responsabile dell'esercizio e della manutenzione, delle misure necessarie per l’efficienza energetica di cui all’art. 31 commi 1 e 2 della Legge 10/1991 SANZIONE da 100 € a 600 € da 100 € a 600 € da 100 € a 600 € da 50€ a 300 € da 516 € a 2.582 € da 516 € a 2.582 € da 500 € a 3.000 € da 1.000 € a 6.000 € da 1.000 € a 6.000 € da 1.000 € a 10.000 € da 500 € a 5.000 € da 5.000 € a 10.000 € da 516 € a 2.582 € 19 MODULISTICA ALLEGATO A – Rapporto di prova per impianti termici inferiori a 35 kW ALLEGATO B – Rapporto di prova per impianti termici uguali o superiori a 35 kW ALLEGATO C – Distinta di presentazione delle Dichiarazioni di avvenuta manutenzione ALLEGATO D1 – Fac-simile modello di registrazione delle ditte di manutenzione presso il Catasto Unico regionale Impianti Termici ALLEGATO D2 – Fac-simile modello di registrazione degli amministratori di condominio presso il Catasto Unico regionale Impianti Termici ALLEGATO D3 – Fac-simile modello di registrazione dei distributori di combustibile presso il Catasto Unico regionale Impianti Termici ALLEGATO E1 – Scheda identificativa per impianti inferiori a 35 kW ALLEGATO E2 – Scheda identificativa per impianti uguali o superiori a 35 kW ALLEGATO E3 –Scheda identificativa per sottostazioni di teleriscaldamento ALLEGATO E4 –Scheda identificativa per Impianti a Pompa di Calore ALLEGATO F – Rapporto di controllo tecnico per impianto con potenza termica nominale al focolare ≥ 35 kW ALLEGATO G – Rapporto di controllo tecnico per impianto termico con potenza termica nominale al focolare < 35 kW ALLEGATO H – Modello per impianti inferiori a 35 kW ALLEGATO I - Modello per impianti uguali o superiori a 35 kW ALLEGATO L – Modello dichiarazione per Amministratori di Condominio ALLEGATO M – Modello dichiarazione responsabile trattamento dati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ALLEGATO “N” Bozza di Convenzione Quadro ALLEGATO IX (parte V – D. Lgs. 152/2006) MODELLO LIBRETTO DI IMPIANTO MODELLO LIBRETTO DI CENTRALE 20 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Nazionale Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 pubblicato sul S.O. n. 96 alla G.U. n. 88 del 14/04/2006 – parte V Decreto Legislativo n. 192 del 19/08/2005 pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 222 del 23/09/2005 così come integrato dal D. Lgs. n. 311 del 29/12/2006 pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 26 del 01/02/2007 Decreto 17 marzo 2003 n. 60 pubblicato sul S.O. n. 60 alla G.U. n. 86 del 12/04/2003 Legge n. 10 del 09/01/1991 pubblicata sulla G.U. n. 13 del 16/01/1991 Regionale Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 8/8355 del 05/11/2008 pubblicata sul B.U.R.L. n. 49 del 01/12/2008 Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 8/7635 del 11/07/2008 pubblicata sul B.U.R.L. n. 34 del 18/08/2008 Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 8/6033 del 05/12/2007 pubblicata sul 3° S.S. al B.U.R.L. n. 3 del 18/01/2008 Legge Regione Lombardia n. 24 del 11/12/2006 pubblicata sul 1° S.O. al B.U.R.L. n. 50 del 13/12/2006 Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 8/2839 del 27/06/2006 pubblicata sul B.U.R.L. n. 28 del 10/07/2006 Delibera della Giunta regionale della Lombardia n. 7/13858 del 29/07/2003 pubblicata sul 1° S.S. al B.U.R.L. n. 34 del 19/08/2003 21