ESERCIZIO, CONTROLLO MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI
IMPIANTI TERMICI IN LOMBARDIA
Sommario
CAMPO DI APPLICAZIONE.................................................................................................................................. 2
DEFINIZIONI ....................................................................................................................................................... 3
NUOVA INSTALLAZIONE, RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTO ESISTENTE O SOSTITUZIONE DI UN
GENERATORE DI CALORE DELL’IMPIANTO TERMICO ........................................................................................ 6
DOCUMENTI IN DOTAZIONE ALL’IMPIANTO TERMICO ..................................................................................... 7
LIBRETTO DI IMPIANTO ..................................................................................................................................... 8
LIBRETTO DI CENTRALE...................................................................................................................................... 9
CONTROLLO E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO ........................................................................... 10
INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE ...................................................................... 12
ISPEZIONI DA PARTE DELL’ENTE COMPETENTE ............................................................................................... 14
DIVIETI SULL’UTILIZZO DI COMBUSTIBILI ........................................................................................................ 16
OBBLIGHI PER I DISTRIBUTORI DI COMBUSTIBILE ........................................................................................... 17
FINANZIAMENTI PER IMPIANTI TERMICI ......................................................................................................... 18
SANZIONI ......................................................................................................................................................... 19
MODULISTICA .................................................................................................................................................. 20
NORMATIVA DI RIFERIMENTO......................................................................................................................... 21
ESERCIZIO, CONTROLLO MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI
IMPIANTI TERMICI IN LOMBARDIA
CAMPO DI APPLICAZIONE
Le disposizioni regionali sull'esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici si
applicano agli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici.
Sono inclusi i moduli radianti, gli aerotermi e i termoconvettori.
Sono altresì considerati impianti termici gli impianti collegati alle reti di teleriscaldamento e le pompe
di calore.
Sono invece esclusi:

impianti termici inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipologia di utilizzo (quindi
sia destinato al ciclo produttivo almeno il 51% del calore prodotto);

stufe, caminetti, radiatori individuali, di qualsiasi potenza nominale al focolare;

impianti per la climatizzazione estiva;

impianti costituiti da scaldacqua unifamiliari, anche di potenza nominale al focolare maggiore o
uguale a 15 kW;

impianti costituiti da apparecchi con potenza al focolare inferiore ai 4 kW, anche se la somma con
altri apparecchi simili ed eventuali scaldacqua presenti supera i 15 kW;
(Le attività ispettive relative a tali tipologie di impianti verranno regolamentate con successivi
provvedimenti).
Sono esentati dal rispetto delle disposizioni regionali gli impianti disattivati e quindi posti nella
condizione di non poter funzionare (ad esempio quelli scollegati dalla rete energetica o da serbatoi di
combustibili o con chiusura del contratto di fornitura del combustibile).
Sono invece soggetti alle disposizioni nazionali di cui al Titolo I della Parte V del D. Lgs.
152/2006 (e quindi sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte della Provincia competente) i
seguenti impianti termici civili:

impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale
uguale o superiore a 1 MW alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte V del D. Lgs.
152/2006, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;

impianti di combustione alimentati a olio combustibile, come tale o in emulsione, con potenza
termica nominale uguale o superiore a 0,3 MW;

impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale uguale o
superiore a 3 MW;

impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale superiore a
3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla
parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e tali procedure sono state espletate;

impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte V del D. Lgs. 152/2006, di
potenza termica nominale complessiva superiore a 3 MW;

gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale
uguale o superiore a 3 MW;

gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale uguale o
superiore a 1 MW;

impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per
meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale uguale o superiore a 5 MW se alimentati a
metano o GPL e uguale o superiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio;

gli impianti termici civili che utilizzano carbone da vapore, coke metallurgico, coke da gas, antracite,
prodotti antracitosi o miscele di antracite e prodotti antracitosi aventi potenza superiore a 3 MW.
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DEFINIZIONI

Contributo regionale: il contributo per la gestione del Catasto degli Impianti Termici (CURIT) e
dei servizi accessori che l'utente deve corrispondere al manutentore all'atto del rilascio della
dichiarazione di avvenuta manutenzione; per il rispetto dell'equa ripartizione tra tutti gli utenti,
tale contributo, che è esente da oneri fiscali e previdenziali, è calcolato sulla base della fascia di
potenza dell'impianto ed è previsto a prescindere dalla previsione di un contributo anche a favore
dell'Ente locale competente per la gestione delle proprie attività.

Dichiarazione di avvenuta manutenzione: il rapporto di controllo tecnico redatto dal
manutentore e conforme agli allegati “F” o “G”, da trasmettere all'Ente locale competente
corredata dai contributi economici previsti per la copertura dei costi di accertamento ed ispezione da
parte dell'Ente locale competente e di gestione del Catasto regionale degli impianti termici; tale
dichiarazione è valida per due stagioni termiche a partire dall'1 agosto successivo alla sua
presentazione.

Edificio: un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne di un unico fabbricato, ovvero da un
fabbricato facente parte di un complesso di più fabbricati che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi
tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può
confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine
può riferirsi a un intero fabbricato ovvero a parti di fabbricato progettate o ristrutturate per essere
utilizzate come unità immobiliari a sé stanti, purchè queste siano servite da uno o da più impianti
termici ad uso esclusivo.

Ente locale competente:
Comune (se con più di 40.000 abitanti – in provincia di Varese: Busto Arsizio, Gallarate e Varese)
Provincia (negli altri casi)

Generatore di calore o "caldaia": il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido
termoconvettore il calore prodotto dalla combustione.

Impianto termico: il complesso degli impianti tecnologici dell'edificio destinati alla climatizzazione
estiva ed invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, o
alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di
produzione, accumulo, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli apparecchi di regolazione e
di controllo.
Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, gli impianti costituiti
esclusivamente da sistemi a pompa di calore a servizio di singole unità immobiliari la cui potenza sia ≥
a 3 kW e i generatori di calore, con potenza superiore a quella indicata, asserviti ad un unico sistema
di distribuzione e/o utilizzazione del calore; questi ultimi generatori sono considerati come un unico
impianto termico.
Non sono considerati impianti termici, apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali,
scaldacqua unifamiliari.

Impianto termico individuale: un impianto termico destinato alla climatizzazione di una singola
unità immobiliare la cui potenza sia inferiore a 35 kW; sono assimilati agli impianti termici individuali
anche impianti asserviti a più unità immobiliari, purchè siano costituiti da un singolo generatore la cui
potenza sia inferiore a 35 kW.

Impianto termico di nuova installazione: un impianto termico installato in un edificio di nuova
costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico.
3

Manutenzione ordinaria dell’impianto termico: le operazioni previste nei libretti di uso e
manutenzione degli apparecchi e componenti che compongono l'impianto stesso e che possono
essere effettuate con strumenti ed attrezzature di corredo e d'uso corrente. Gli esiti delle operazioni di
manutenzione vengono riportate nel rapporto di controllo tecnico indicato negli allegati “F” o “G”. Il
rapporto di controllo tecnico è idoneo a comprovare il rispetto delle prescrizioni regionali se corredato
dall'attestazione del pagamento del contributo previsto a favore della Regione e dell'Ente competente.

Manutenzione straordinaria dell’impianto termico: gli interventi atti a ricondurre il
funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il
ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti,
ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico.

Proprietario dell’impianto termico: chi è proprietario, in tutto o in parte, dell’impianto termico;
nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di
soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono
da riferirsi agli Amministratori.

Potenza termica al focolare di un generatore di calore: il prodotto del potere calorifico inferiore
del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato (l’unità di misura è il kW)

Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto: il proprietario, in tutto o in
parte, dello stesso. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio
e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità sono da riferirsi agli
Amministratori.
Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, la figura dell'occupante, a qualsiasi
titolo, dell'unità immobiliare stessa, subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del
proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti e nelle connesse responsabilità,
limitatamente all'esercizio, manutenzione ordinaria e ispezioni periodiche previste.
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto (proprietario, amministratore o
occupante) può trasferire le proprie responsabilità ad un terzo (denominato "terzo responsabile"),
in possesso di specifici requisiti.
Nel caso di impianti termici individuali < 35 kW restano all'occupante dell'immobile le responsabilità:
 del periodo di riscaldamento;
 dell'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita;
 del mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti.
Non è possibile trasferire a terzi la responsabilità di un impianto termico non a norma; tale
trasferimento è possibile solo se, contestualmente alla nomina quale terzo responsabile, venga
conferito anche l'incarico di procedere alla messa a norma dell'impianto stesso.

Ristrutturazione di un impianto termico: un insieme di opere che comportano la modifica o
rinnovamento sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in
questa categoria la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici
individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in
caso di installazione di un impianto termico individuale, previo distacco dall’impianto termico
centralizzato.

Sostituzione di un generatore di calore: la rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di
un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze. La potenza termica del
nuovo generatore deve essere pari alla potenza del generatore sostituito o comunque l'aumento non
deve essere superiore al 10%.

Stagione termica: il periodo di riferimento per la validità della dichiarazione di avvenuta
manutenzione. Per convenzione essa ha inizio il 1° agosto di ogni anno e termina il 31 luglio
dell'anno successivo.
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 Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico: la persona
fisica o giuridica che, in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea
capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità
dell'esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi
energetici ed alla salvaguardia ambientale.
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NUOVA INSTALLAZIONE, RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTO ESISTENTE O
SOSTITUZIONE DI UN GENERATORE DI CALORE DELL’IMPIANTO TERMICO
Nel caso di:

Nuova installazione di impianto termico

Ristrutturazione di un impianto termico esistente

Sostituzione di un generatore di calore
la ditta installatrice deve provvedere alla compilazione del libretto di impianto (per impianti con
potenza < 35 kW) o del libretto di centrale (se ≥ 35 kW) (comprendendo anche i risultati relativi alla
prima ispezione del rendimento di combustione, da effettuarsi alla prima messa in servizio) e consegnarlo
al responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto.
La ditta installatrice deve inoltre redigere:
a. la “scheda identificativa dell’impianto”, conforme all’allegato E1 (se con potenza < 35 kW), E2
(se ≥ 35 kW), E3 (per sottostazioni teleriscaldamento) o E4 (per pompe di calore);
b. (solo per impianti con potenza ≥ 35 kW) il “modulo di denuncia” dell’impianto, conforme
all’allegato IX della Parte V del D. Lgs. 152/2006
c. (solo per gli impianti con gli allegati E1 o E2) il “rapporto di controllo tecnico” riferito alla prima
accensione e conforme all’allegato F (se l’impianto ha potenza ≥ 35 kW) o all’allegato G (se < 35
kW)
ed inviarle all’Ente locale competente entro e non oltre la fine del mese successivo a quello in
cui è avvenuta l'installazione.
La documentazione deve essere trasmessa per via telematica, tramite il Catasto Unico Regionale
Impianti Termici (CURIT – www.curit.it) e consegnata anche in forma cartacea all’Ente locale
Competente.
Anche nel caso in cui la ditta installatrice non coincida con la ditta che effettua il collaudo e la prima
accensione, l’obbligo di invio della documentazione rimane comunque a carico della ditta
installatrice.
L'esenzione dalla trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione per le successive due
stagioni termiche è ammessa se la prima accensione dei nuovi impianti avviene entro 6 mesi dalla
data di installazione del generatore (che corrisponde alla data riportata nella dichiarazione di conformità
dell'impianto o, se non disponibile, quella del documento fiscale di acquisto del generatore installato). La
ditta installatrice deve garantire, per questo periodo, la corretta trasmissione della documentazione
all'Ente locale Competente. Oltre tale termine, la ditta installatrice è svincolata dagli obblighi previsti e
non più soggetta a eventuale sanzione: l'impianto diventa soggetto a dichiarazione di avvenuta
manutenzione e non è più considerato "nuovo".
L’inosservanza dell’obbligo di invio della “scheda identificativa dell'impianto” è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600.
L'installatore che non redige il “modulo di denuncia” conforme all’allegato IX del D. Lgs. 152/2006 o lo
redige in modo incompleto o omette di inviare all’Ente locale Competente il citato modulo è punito con
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 2.582.
6
DOCUMENTI IN DOTAZIONE ALL’IMPIANTO TERMICO
Impianti con potenza nominale al focolare < 35 kW
Devono essere dotati di:

libretto di impianto conforme al modello previsto dal Decreto 17/03/2003 n. 60;

libretto di uso e manutenzione dell’impianto redatto dalla ditta installatrice/costruttrice o
incaricata della manutenzione dell’impianto;

libretto di istruzioni uso e manutenzione del generatore fornito dal produttore;

dichiarazione di conformità prevista dalla legge 46/90, e, per gli impianti installati antecedentemente
l’entrata in vigore di detta legge, documentazione di cui al D.P.R. 218/98, ove obbligatori;

rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che
straordinaria.
Impianti termici con potenza nominale al focolare ≥ 35 kW
Devono essere dotati di:

libretto di centrale conforme al modello previsto dal Decreto 17 marzo 2003 n. 60;

libretto di uso e manutenzione dell'impianto redatto dalla ditta installatrice/costruttrice o incaricata
della manutenzione dell'impianto;

libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto
forniti dai produttori;

autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi
e denuncia ISPESL, ove obbligatori;

dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/08, e, per gli impianti installati antecedentemente
l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla legge 46/90 o al D.P.R. 218/98, ove
obbligatori;

rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che
straordinaria.
Il nominativo e i recapiti del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico
devono essere riportati in evidenza sul libretto, che deve essere conservato, a cura del responsabile
dell’esercizio e della manutenzione, presso l’unità immobiliare o la centrale termica in cui è ubicato
l’impianto; possono essere compilati e aggiornati anche in forma elettronica.
L’Ente locale competente assegnerà ad ogni impianto un numero identificativo univoco, posto su
una targhetta identificativa da collocarsi sul generatore di calore o all’esterno della centrale termica e
al quale si dovrà fare riferimento per qualsiasi comunicazione da inviare all'Ente locale Competente.
Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli ambienti in tutto o in parte
mediante l’adozione di macchine e sistemi diversi da generatori di calore (ad esempio pompe di
calore, centrali di cogenerazione al servizio di edifici, scambiatori di calore al servizio delle utenze degli
impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi),
devono essere muniti di libretto di centrale predisposto, secondo il caso specifico, dall’installatore o, per
gli impianti esistenti, dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione. Detto libretto dovrà contenere,
oltre alla descrizione dell'impianto, l'elenco degli elementi da sottoporre a verifica, i limiti di accettabilità
di detti elementi in conformità alle leggi vigenti, la periodicità prevista per le verifiche; un apposito spazio
dovrà essere riservato all'annotazione degli interventi di manutenzione straordinaria.
7
LIBRETTO DI IMPIANTO
Indicazioni per la compilazione del libretto di impianto
La compilazione iniziale del libretto (schede 1, 1bis, 4, 5, 6 e 7), comprensiva dei risultati della prima
ispezione del rendimento di combustione, deve essere effettuata, all’atto della prima messa in servizio, a
cura della ditta installatrice.
La compilazione e l’aggiornamento successivo, per le altre parti del libretto di impianto, devono essere
effettuate:
 per la Scheda 2, dal responsabile per l’esercizio e la manutenzione;
 per la Scheda 3, dal proprietario od occupante, con firma per accettazione anche da parte del terzo
responsabile;
 per la Scheda 7, dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono la propria firma leggibile;
 per la Scheda 8, dal soggetto che invia all’Ente competente la dichiarazione di avvenuta
manutenzione, ovvero - in caso di ispezione – dall’ispettore incaricato dall’Ente competente;
 Scheda 9, dal manutentore o dal terzo responsabile;
 Scheda 10, dal responsabile per l’esercizio e la manutenzione.
Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, l’occupante, nel caso di rilascio
dell’unità locata o, il proprietario, nel caso di vendita, è tenuto a consegnare al subentrante il Libretto di
impianto, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.
In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è
tenuto a consegnare al proprietario il Libretto di impianto, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati.
L’inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600.
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LIBRETTO DI CENTRALE
Indicazioni per la compilazione del libretto di centrale
La compilazione iniziale (schede 1, 1bis, 4, 5, 8 e 9; delle schede 6 e 7 in caso di sostituzione di uno o
più generatori di calore e di componenti per la termoregolazione), comprensiva dei risultati della prima
ispezione del rendimento di combustione, deve essere effettuata all’atto della prima messa in servizio a
cura della ditta installatrice.
La compilazione e l’aggiornamento successivo, per le altre parti del libretto di centrale, devono essere
effettuate:

per la Scheda 2, dal responsabile per l’esercizio e la manutenzione;

per la Scheda 3, il proprietario, l’occupante o l’amministratore con firma, per accettazione, anche il
terzo responsabile;

per la Schede 6 e 7, devono essere compilate o dal manutentore o dal terzo responsabile;

per la Scheda 9, deve essere compilata o dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono
anche la loro firma leggibile;

per la Scheda 10, nel caso di ispezione, eseguita dal tecnico incaricato dall’ente locale, sarà lo stesso
ispettore incaricato dei controlli a compilare la seconda parte della scheda;

per la Scheda 11, deve essere compilata dal manutentore o dal terzo responsabile;

per la Scheda 12, deve essere compilata dal responsabile per l’esercizio e la manutenzione.
In caso di nomina dell’amministratore e successiva rescissione contrattuale, l’amministratore è tenuto a
consegnare al proprietario o all’eventuale nuovo amministratore subentrante il libretto di centrale,
debitamente aggiornato, con tutti gli allegati.
In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è
tenuto a consegnare al proprietario o all’eventuale nuovo terzo responsabile subentrante il libretto di
centrale, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati.
L’inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di centrale è punita con la sanzione
amministrativa da euro 100 a euro 600.
9
CONTROLLO E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto (o il terzo responsabile, se da
lui delegato) ha l'obbligo di far eseguire le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione
dell'impianto termico secondo i seguenti criteri:
 conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello, elaborate dal fabbricante ai
sensi della normativa vigente;
 in ogni caso le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli
apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo
specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle
vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
In contemporanea alle operazioni di controllo e manutenzione sopra citate, occorre far eseguire dal
manutentore anche i controlli di cui agli Allegati “F” o “G”, comprensivi delle analisi di combustione
e, ove richiesto, della misurazione del tiraggio, che devono essere effettuati, in caso non siano state
espresse le tempistiche di manutenzione di cui sopra, almeno con le seguenti cadenze:

ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso, se di potenza
nominale al focolare complessiva < 35 kW;

annualmente per tutti gli altri impianti termici.

per impianti termici con generatore di calore alimentati a combustibile liquido di potenza termica
nominale al focolare ≥ 116 kW ovvero per impianti termici con generatori di calore di potenza
termica nominale al focolare complessiva ≥ 350 kW è inoltre prescritta una seconda
determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del
periodo di riscaldamento.
Tabella riepilogativa dei controlli e manutenzioni
CARATTERISTICHE
IMPIANTO
Potenza < 35 kW
Combustibile gassoso
Potenza < 35 kW
Combustibile liquido
o solido
Potenza ≥ 35 kW ma
< 116 kW
Combustibile gassoso,
liquido o solido
Potenza ≥ 116 kW ma
< 350 kW
Combustibile gassoso
Potenza ≥ 116 kW ma
< 350 kW
Combustibile liquido
o solido
Potenza ≥ 350 kW
Combustibile gassoso,
liquido o solido
FREQUENZA
CONTROLLO E
MISURA DEL
MANUTENZIONE
RENDIMENTO DI
(salvo indicazioni più
COMBUSTIONE
restrittive del costruttore/
installatore)
Almeno una volta ogni 2
Una volta ogni 2 anni
anni
Almeno una volta l’anno
Una volta l’anno
Almeno una volta l’anno
Una volta l’anno
Almeno una volta l’anno
Una volta l’anno
Almeno una volta l’anno
Due volte l’anno
Almeno una volta l’anno
Due volte l’anno
10
Le frequenze sopra citate sono da ritenersi le minime sufficienti a garantire un adeguato controllo sul
risparmio energetico; rimangono fatte salve indicazioni più restrittive dichiarate in forma scritta
su idoneo manuale di uso e manutenzione elaborato dal costruttore/installatore dell'impianto o dal
costruttore dei componenti per comprovati motivi di sicurezza.
Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, il manutentore deve redigere e
sottoscrivere il "rapporto di controllo e manutenzione" (conforme all’allegato “F” o “G”).
L'originale del rapporto deve essere conservato insieme a tutta la documentazione di corredo
all'impianto (nel libretto di centrale o di impianto).
La manutenzione di impianti costituiti da più generatori si intende conclusa nel momento in cui tutti i
generatori sono stati sottoposti ai necessari controlli. In particolare, se le operazioni di manutenzione
sono effettuate in giorni differenti, la data di controllo e di avvenuta manutenzione da riportare sui
rapporti di controllo tecnico dei singoli generatori è la data in cui tali operazioni si considerano concluse
per tutti i generatori che costituiscono l'impianto.
Gli apparecchi non collegati tra loro a servizio di un'unica unità immobiliare (quali moduli radianti,
aerotermi e termoconvettori) rappresentano un unico impianto ma sono soggetti alla manutenzione
secondo la periodicità di manutenzione prevista in base alla potenza nominale al focolare di ciascun
apparecchio, salvo diverse indicazioni del costruttore. Qualora la somma della potenza di tutti gli
apparecchi sia ≥ 35 kW, il rapporto di controllo tecnico da utilizzare deve essere conforme all'allegato
"F".
L’inosservanza delle prescrizioni relative all'esecuzione delle operazioni di controllo e manutenzione degli
impianti termici da parte del responsabile dell’esercizio e della manutenzione è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.
L’esecuzione dell'attività di controllo e manutenzione eseguita dal manutentore non a regola d'arte o la
mancata redazione e sottoscrizione del “rapporto di controllo e manutenzione” da parte del manutentore
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
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INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE
La "dichiarazione di avvenuta manutenzione", è obbligatoria per tutti gli impianti termici, ad
eccezione degli impianti costituiti esclusivamente da pompe di calore e da impianti collegati a reti di
teleriscaldamento, ed ha validità per le due stagioni termiche successive a quella di presentazione:
pertanto, ad esempio, le dichiarazioni inviate entro il 31/07/2008 avranno validità fino al 31/07/2010.
Essa è valida solo se include il pagamento del contributo previsto dalla Regione e quello previsto
dall'Ente Competente.
Per i nuovi impianti, o nel caso di sostituzione di generatori di calore o a seguito di
ristrutturazione dell'impianto termico, non è richiesta la presentazione della "dichiarazione di
avvenuta manutenzione" nelle due stagioni termiche successive alla data di installazione, purché la
prima accensione avvenga entro 6 mesi dalla data di installazione e sia stata trasmessa all’Ente locale
Competente, da parte della ditta installatrice, la scheda identificativa dell'impianto (Allegato “E1” o
Allegato "E2") corredata dal rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione
all'attivazione dell'impianto.
Impianti con potenza < 35 kW
Il manutentore è tenuto ad inviare all’Ente Competente, anche tramite i Centri di Assistenza
Tecnica (CAIT), la "dichiarazione di avvenuta manutenzione", conforme al “rapporto di controllo e
avvenuta manutenzione” (allegato G) con cadenza biennale, entro il mese successivo a quello in cui
è stata eseguita la manutenzione.
Impianti con potenza ≥ 35 kW
Il terzo responsabile, se nominato, o l’amministratore di condominio o, (nel caso in cui nessuna
delle due figure sia presente) il manutentore è tenuto ad inviare all’Ente locale Competente, anche
tramite i Centri di Assistenza Tecnica (CAIT), la "dichiarazione di avvenuta manutenzione", conforme al
“rapporto di controllo e avvenuta manutenzione” (allegato F) con cadenza biennale, entro il mese
successivo a quello in cui è stata eseguita la manutenzione.
Il soggetto responsabile della trasmissione deve indicare negli allegati F o G il codice fiscale del soggetto
responsabile dell'impianto.
COSTI DELLA DICHIARAZIONE
Il costo della dichiarazione di avvenuta manutenzione è determinato da ogni singolo Ente locale
Competente, sulla base degli oneri per l’effettuazione delle attività di accertamento e ispezione.
A tale costo deve essere aggiunta una addizionale regionale, necessaria per la copertura dei costi di
gestione del CURIT e di altri servizi.
Per quanto riguarda la Provincia di Varese e il comune di Varese, i costi della dichiarazione sono i
seguenti:
POTENZA
IMPIANTO
(Kw)
< 35
35 – 50
50,1 – 116,3
116,4 – 350
> 350
IMPORTO ENTE
COMPETENTE
(Euro)
5,00
10,00
20,00
30,00
40,00
ADDIZIONALE
REGIONALE
(Euro)
1,00
1,50
3,50
10,00
18,00
In presenza di impianti costituiti da più apparecchi a servizio di un'unica unità immobiliare, la
fascia di potenza è determinata dalla somma della potenza nominale al focolare di tutti gli apparecchi,
purchè ciascuno superi i 4 kW.
12
Il versamento degli importi dovrà essere eseguito dai manutentori (o dagli altri soggetti obbligati)
per conto dei propri clienti.
In caso di rifiuto, da parte del responsabile dell'impianto, di corrispondere il contributo, il manutentore è
tenuto a:
- informare il responsabile dell'impianto del rischio di sanzione per mancata presentazione della
dichiarazione;
- esplicitare il mancato pagamento nelle osservazioni del rapporto di controllo tecnico;
- consegnare comunque la versione cartacea dei moduli “F” o “G” all'ente competente per gli
accertamenti e ispezioni, senza provvedere alla trasmissione telematica, ma separandoli dagli altri e
allegando una propria dichiarazione sulla base di un modello che verrà approvato dalla Regione.
INVIO DELLA DICHIARAZIONE
La Regione Lombardia ha istituito un Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT) che
prevede l’invio telematico e successivamente cartaceo all'Ente Competente delle dichiarazioni di
avvenuta manutenzione con le seguenti modalità:

inserimento dati e invio effettuato direttamente dal manutentore (o dal soggetto obbligato)
attraverso il sito del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT – www.curit.it),
previa registrazione;

inserimento dati e invio effettuato tramite i Centri di Assistenza Impianti Termici (CAIT), istituiti da
alcune associazioni regionali di Categoria, a cui il manutentore può appoggiarsi.

I soggetti tenuti alla trasmissione dei dati, dopo aver ricevuto una ID e una Password a seguito della
registrazione al sito del CURIT potranno collegarsi e caricare le dichiarazioni di propria competenza.
Terminato l’inserimento, attraverso una procedura di validazione, sarà possibile stampare una apposita
“Distinta di presentazione delle Dichiarazioni di avvenuta manutenzione” (allegato C) da inviare all’Ente
Competente unitamente agli originali cartacei delle dichiarazioni. Nel caso di presentazione diretta
agli uffici dell'Ente Competente, la distinta di trasmissione deve essere presentata in duplice copia, di cui
una deve essere restituita al manutentore con l'apposizione di timbro di ricevuta e data di ricevimento.
L’inosservanza dell’obbligo di invio della dichiarazione è punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 50 Euro a 300 Euro.
VALIDAZIONE DEGLI ALLEGATI "F" E "G"
I rapporti di controllo tecnico possono essere validati come dichiarazione attraverso l'apposizione di una
etichetta di identificazione.
L'etichetta sarà composta da tre matrici separabili con lo stesso numero identificativo: una matrice verrà
posta, da parte del manutentore, sulla copia del rapporto che rimane all'utente, una sulla copia che
rimane al manutentore ed una sulla copia da trasmettere all'ente Competente.
La presenza dell'etichetta sul rapporto inviato all'Ente competente garantisce l'avvenuto pagamento e
quindi non richiede ricevuta.
Per il momento, in provincia di Varese queste etichette non vengono ancora usate.
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ISPEZIONI DA PARTE DELL’ENTE COMPETENTE
L’Ente locale Competente provvede ad effettuare delle ispezioni annuali su almeno il 5% degli impianti
presenti sul territorio di competenza attraverso personale incaricato.
Le attività ispettive verranno svolte privilegiando:

impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo tecnico;

impianti per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;

impianti vecchi con particolare attenzione a quelli alimentati da combustibile liquido e solido;

impianti a gas.
L’attività di ispezione consiste nell’accertamento dell’osservanza delle norme relative al contenimento dei
consumi di energia nell'esercizio e manutenzione dell’impianto attraverso l’esame dell’impianto stesso,
l’esecuzione di prove e la compilazione dei documenti di ispezione (conformi agli allegati “A” o “B”) in
triplice copia (una per l’ispettore, una per il responsabile dell’impianto, da allegare al libretto, e una da
inviare all’Ente Competente).
Verranno inoltre effettuate verifiche sul corretto impiego dei combustibili, verificando il rispetto delle
limitazioni regionali vigenti.
Per gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli ambienti in tutto o in parte
mediante l’adozione di macchine e sistemi diversi da generatori di calore (ad esempio pompe di calore,
centrali di cogenerazione al servizio di edifici, scambiatori di calore al servizio delle utenze degli impianti
di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi), le ispezioni
riguarderanno solo la parte documentale.
I risultati delle attività di ispezione devono essere inoltre registrati negli appositi spazi del libretto di
impianto (punto 8, seconda parte) o di centrale (punto 10).
Gli impianti di nuova installazione, quelli ristrutturati e quelli a cui sono stati sostituiti i generatori
di calore non sono soggetti a ispezione nelle due stagioni termiche successive alla data di
installazione, a patto che sia stata trasmessa, da parte dell'installatore, la “scheda identificativa
dell’impianto” (Allegato “E1” o “E2”) corredata dal "rapporto di controllo tecnico" attestante la prova di
combustione relativa all’attivazione dell’impianto entro la fine del mese successivo a quello di
installazione.
Qualora, in sede di ispezione, l'impianto non raggiunga i limiti minimi di rendimento previsti per legge, il
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dovrà inviare all'Ente locale Competente una copia
del rapporto di controllo tecnico, redatto in una data successiva a quella di ispezione e nei tempi previsti
dall'ente stesso da un soggetto abilitato che attesti il rientro nei limiti previsti. Ove ciò non accada, il
responsabile dell'esercizio e della manutenzione è tenuto a sostituire il generatore di calore entro 180
giorni.
Per i generatori di calore di età superiore a 15 anni, l’attività di ispezione è prevista in due fasi:

la prima prevede interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da un ispettore;

la seconda prevede il rilascio, entro 60 giorni dall’ispezione, da parte del responsabile dell’impianto,
di una relazione asseverata di un tecnico abilitato in cui si dimostri che il valore di efficienza
globale medio stagionale dell'impianto medio stagionale dell’impianto termico è superiore al valore
limite di 65 + 3 logPn.
Nel caso in cui il rendimento globale medio stagionale risulti inferiore al limite previsto, il responsabile di
impianto dovrà provvedere entro la successiva stagione termica a:

sostituire il generatore di calore se l'operazione è economicamente sostenibile, e darne
comunicazione all'ente competente;

dimostrare la antieconomicità della sostituzione del generatore, individuando e realizzando interventi
diversi che consentano il rientro nei limiti. Tale indicazione dovrà essere contenuta nella relazione
asseverata.
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CONTROLLO DELLE TEMPERATURE
Su richiesta da parte dell'utente, l'Ente locale Competente è tenuto a svolgere anche l'attività di
rilevamento delle temperature in ambiente. Le modalità operative e i costi saranno determinati
dall'ente stesso.
E' facoltà dell'Ente Competente effettuare a campione delle ispezioni sul rispetto dei limiti delle
temperature in ambiente.
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DIVIETI SULL’UTILIZZO DI COMBUSTIBILI
Il Titolo III della parte V del D. Lgs. 152/2006 disciplina le caratteristiche merceologiche dei
combustibili che possono essere utilizzati negli impianti termici e le caratteristiche merceologiche del
gasolio marino.
Vengono inoltre definite le condizioni di utilizzo dei combustibili, comprese le prescrizioni per ottimizzare
il rendimento di combustione e i metodi di misura delle caratteristiche merceologiche.
I combustibili che possono essere utilizzati sono esclusivamente quelli elencati nell'Allegato X della
citata Parte V:

Sezione I, Allegato X: combustibili consentiti per gli impianti del Titolo I, parte V del D. Lgs.
152/2006

Sezione II, Allegato X: combustibili consentiti per gli impianti del Titolo II, parte V del D. Lgs.
152/2006
Chi effettua la combustione di materiali o sostanze non conformi alle prescrizioni del Titolo III è punito
con:

l’arresto fino a due anni o l’ammenda da 250 a 1.032 Euro per gli impianti del Titolo I, parte V del
D. Lgs. 152/2006

la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 Euro per gli impianti del Titolo II, parte V del
D. Lgs. 152/2006
ULTERIORI LIMITAZIONI PER LA REGIONE LOMBARDIA
In Regione Lombardia sono in vigore limitazioni per l'utilizzo dei seguenti combustibili su impianti ad uso
civile:

olio combustibile pesante e altri distillati pesanti del petrolio, vietati su tutto il territorio regionale;

emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, vietati su tutto il territorio
regionale;

carbone, vietato nelle aree critiche;

biomassa legnosa, per cui ci sono limitazioni nelle aree critiche.
L’inosservanza delle disposizioni regionali concernenti le misure di limitazione relative all’utilizzo di olio
combustibile e di carbone è punita con la sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 Euro.
L’inosservanza delle disposizioni regionali concernenti le tipologie di impianto e le biomasse ivi utilizzabili
è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 Euro.
16
OBBLIGHI PER I DISTRIBUTORI DI COMBUSTIBILE
I distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici devono comunicare all’Ente locale
Competente entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle proprie utenze attive al 31 dicembre di
ogni anno.
I gestori delle reti di teleriscaldamento sono equiparati ai distributori di combustibile e pertanto sono
soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati sopra citati.
Per poter eseguire la comunicazione i distributori devono richiedere una ID e una Password
accedendo al sito del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT – www.curit.it).
La trasmissione delle informazioni richieste potrà essere effettuata per via telematica, inserendo i dati
direttamente dal sito del catasto regionale, oppure tramite la trasmissione di un file, creato
precedentemente secondo uno schema indicato nel sito del catasto stesso.
Le informazioni verranno utilizzate per l’aggiornamento del CURIT.
Il mancato invio della comunicazione è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 10.000 Euro.
17
FINANZIAMENTI PER IMPIANTI TERMICI
Finanziamenti a livello nazionale:
Ulteriori informazioni sul sito dell'ENEA (www.enea.it)
Finanziamenti a livello regionale:
Ulteriori informazioni sul sito della Regione Lombardia (www.ors.regione.lombardia.it)
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SANZIONI
Sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
INOSSERVANZA
Inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di
impianto o di centrale
Inosservanza dell’obbligo di invio della scheda identificativa
dell'impianto
Inosservanza dell’obbligo di invio della comunicazione di
nomina come terzo responsabile
Inosservanza dell'obbligo inerente l'invio della
“dichiarazione di avvenuta manutenzione" dell'impianto
Mancata redazione o redazione incompleta del modulo di
denuncia di cui all’allegato IX del D. Lgs. 152/2006 da parte
dell’installatore
Mancata trasmissione del modulo di denuncia di cui
all’allegato IX del D. Lgs. 152/2006 all'Ente Competente da
parte dell’installatore
Inosservanza delle prescrizioni relative all'esecuzione delle
operazioni di controllo e manutenzione degli impianti
termici da parte del responsabile dell’esercizio e della
manutenzione (violazione art. 7 comma 1 D.Lgs. 192/2005)
Esecuzione dell'attività di controllo e manutenzione non a
regola d'arte da parte del manutentore (violazione art. 7
comma 2 D.Lgs. 192/2005)
Mancata redazione e sottoscrizione del rapporto di controllo
tecnico da parte del manutentore (violazione art. 7 comma
2 D.Lgs. 192/2005)
Inosservanza dell’obbligo di invio, da parte dei distributori
di combustibile, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati
relativi all’ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti
Inosservanza delle disposizioni regionali concernenti le
tipologie di impianto e le biomasse ivi utilizzabili
Inosservanza delle disposizioni regionali concernenti le
misure di limitazione relative all’utilizzo di olio combustibile
e di carbone
Mancata adozione, da parte del responsabile dell'esercizio e
della manutenzione, delle misure necessarie per l’efficienza
energetica di cui all’art. 31 commi 1 e 2 della Legge
10/1991
SANZIONE
da 100 € a 600 €
da 100 € a 600 €
da 100 € a 600 €
da 50€ a 300 €
da 516 € a 2.582 €
da 516 € a 2.582 €
da 500 € a 3.000 €
da 1.000 € a 6.000 €
da 1.000 € a 6.000 €
da 1.000 € a 10.000 €
da 500 € a 5.000 €
da 5.000 € a 10.000 €
da 516 € a 2.582 €
19
MODULISTICA
ALLEGATO A – Rapporto di prova per impianti termici inferiori
a 35 kW
ALLEGATO B – Rapporto di prova per impianti termici uguali o
superiori a 35 kW
ALLEGATO C – Distinta di presentazione delle Dichiarazioni di
avvenuta manutenzione
ALLEGATO D1 – Fac-simile modello di registrazione delle ditte
di manutenzione presso il Catasto Unico regionale Impianti
Termici
ALLEGATO D2 – Fac-simile modello di registrazione degli
amministratori di condominio presso il Catasto Unico regionale
Impianti Termici
ALLEGATO D3 – Fac-simile modello di registrazione dei
distributori di combustibile presso il Catasto Unico regionale
Impianti Termici
ALLEGATO E1 – Scheda identificativa per impianti inferiori a
35 kW
ALLEGATO E2 – Scheda identificativa per impianti uguali o
superiori a 35 kW
ALLEGATO E3 –Scheda identificativa per sottostazioni di
teleriscaldamento
ALLEGATO E4 –Scheda identificativa per Impianti a Pompa di
Calore
ALLEGATO F – Rapporto di controllo tecnico per impianto con
potenza termica nominale al focolare ≥ 35 kW
ALLEGATO G – Rapporto di controllo tecnico per impianto
termico con potenza termica nominale al focolare < 35 kW
ALLEGATO H – Modello per impianti inferiori a 35 kW
ALLEGATO I - Modello per impianti uguali o superiori a 35 kW
ALLEGATO L – Modello dichiarazione per Amministratori di
Condominio
ALLEGATO M – Modello dichiarazione responsabile
trattamento dati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
ALLEGATO “N” Bozza di Convenzione Quadro
ALLEGATO IX (parte V – D. Lgs. 152/2006)
MODELLO LIBRETTO DI IMPIANTO
MODELLO LIBRETTO DI CENTRALE
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Nazionale
Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 pubblicato sul S.O. n. 96 alla G.U.
n. 88 del 14/04/2006 – parte V
Decreto Legislativo n. 192 del 19/08/2005 pubblicato sul S.O. alla G.U. n.
222 del 23/09/2005 così come integrato dal D. Lgs. n. 311 del 29/12/2006
pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 26 del 01/02/2007
Decreto 17 marzo 2003 n. 60 pubblicato sul S.O. n. 60 alla G.U. n. 86 del
12/04/2003
Legge n. 10 del 09/01/1991 pubblicata sulla G.U. n. 13 del 16/01/1991
Regionale
Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 8/8355 del 05/11/2008
pubblicata sul B.U.R.L. n. 49 del 01/12/2008
Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 8/7635 del 11/07/2008
pubblicata sul B.U.R.L. n. 34 del 18/08/2008
Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 8/6033 del 05/12/2007
pubblicata sul 3° S.S. al B.U.R.L. n. 3 del 18/01/2008
Legge Regione Lombardia n. 24 del 11/12/2006 pubblicata sul 1° S.O. al
B.U.R.L. n. 50 del 13/12/2006
Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 8/2839 del 27/06/2006
pubblicata sul B.U.R.L. n. 28 del 10/07/2006
Delibera della Giunta regionale della Lombardia n. 7/13858 del 29/07/2003
pubblicata sul 1° S.S. al B.U.R.L. n. 34 del 19/08/2003
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esercizio, controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici